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Circolare Ministeriale 5 settembre 1975, n. 235 Prot. n. 9973 Oggetto: Iscrizioni alla scuola materna di bambini handicappati Con la circolare n. 194, prot. 7857, in data 22 agosto 1974 furono date istruzioni riguardo ai limiti di età da osservare ai fini dell'iscrizione di bambini handicappati alla scuola materna. Si precisò che, in mancanza di diversa disposizione della legge 18 marzo 1968, n. 444 e di altre fonti normative, anche per gli handicappati occorresse applicare i limiti di 3 e 6 anni prescritti per la generalità dei bambini. La precisazione fu determinata dalla constatazione, risultata dalle visite di ispettori centrali a scuole materne speciali, della frequenza di tali scuole da parte di bambini non più in età prescolastica e, in qualche caso, in età di gran lunga superiore e dalla considerazione che la notevole differenza di età non fosse giovevole alla particolare funzione delle scuole medesime. Il richiamo, senza possibilità di eccezioni, alla norma riferita all'età naturale provocò non poche reazioni e critiche le quali, prescindendo dalle disposizioni di legge che regolano la materia, concordavano sul rilievo che quella da prendersi in considerazione, ai fini di cui trattasi, fosse l'età mentale dei soggetti. Poiché l'anno scolastico era da tempo iniziato e poiché era in programma l'esame dei complessi problemi relativi alla scolarizzazione degli handicappati, non si ritenne di modificare le istruzioni date per il 1974/75. Approssimandosi ora l'inizio del nuovo anno scolastico, si ravvisa l'opportunità di alcuni chiarimenti che, nell'attesa di una diversa disciplina della materia anche in sede normativa, valgano ad attenuare il carattere drastico e inderogabile delle norme richiamate nella circolare n. 194. Il riferimento all'età mentale dei soggetti non consente, ovviamente, di precisare a quale anno possa essere fissato il limite per l'iscrizione alla scuola materna, potendo il livello di maturazione essere raggiunto dai singoli soggetti in diversa età naturale. E', peraltro, da considerare se e quali opportunità si offrano, in presenza di bambini di età diversa, sul piano del rendimento dell'attività educativa. E' da ritenere, a parere di questo Ministero, che l'adozione di un criterio meno rigido non debba prescindere del tutto dall'esigenza di evitare condizioni che aggravino il già non facile compito della scuola. Ciò premesso, avuto riguardo alle attribuzioni e ai compiti del collegio degli insegnanti in generale (art. 4 - in particolare lettera l) - del D.P.R. 31 maggio 1974, n. 416) e del collegio, in specie, delle insegnanti di scuola materna (art. 32 del medesimo D.P.R.), si demanda a tale organo, con la partecipazione degli specialisti aventi compiti medico e socio-psico-pedagogici, di decidere dell'iscrizione di bambini handicappati che abbiano superato il sesto anno di età. Di tale decisione sarà data motivazione, per ciascun soggetto, nel verbale della seduta del collegio sia che si tratti d'iscrizione a scuole o sezioni speciali e sia che si tratti di iscrizioni per l'integrazione in scuole o sezioni comuni. In entrambi i casi è da considerare l'opportunità di seguire con particolare attenzione i risultati dell'intervento della scuola anche allo scopo di offrire elementi di giudizio per una nuova regolamentazione della delicata materia. Si prega di dare comunicazione della presente circolare alle dipendenti scuole materne. |
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