Circolare Ministeriale 10 settembre 1991, n. 267
Oggetto: Disposizioni relative alle attività dell'anno di formazione destinate al personale docente delle scuole di ogni ordine e grado e al personale educativo delle istituzioni educative statali, vincitore di concorso. Legge n. 270/1982 e Legge n. 417/89
Premessa
Nell'ambito del sistema di formazione in servizio, così come prefigurato dalla C.M. 18 maggio 1990, n. 136 e che trova sistematica applicazione nella formulazione dei Piani Nazionali di aggiornamento che l'Amministrazione predispone annualmente in attuazione del D.P.R. 23 agosto 1988, n. 399, devono trovare giusta collocazione le attività di formazione in servizio destinate al personale docente delle scuole di ogni ordine e grado e al personale educativo delle istituzioni educative statali immesso in ruolo quale vincitore di concorso ai sensi della Legge 20 maggio 1982, n. 270 o per effetto della inclusione nelle graduatorie di cui alla Legge 27 dicembre 1989, n. 417.
Le innovazioni che sono intervenute, quali la riforma degli orientamenti della scuola elementare e gli orientamenti dell'attività educativa nelle scuole materne, o che si prevedono per l'immediato futuro, e che interessano sia aspetti normativi che pedagogici e didattici e la sempre più capillare diffusione di progetti sperimentali di vasta portata, impongono un'attenta riconsiderazione di quanto fin qui svolto, alla luce, anche, delle esperienze formative condotte e sulla scorta delle indicazioni formulate dai soggetti coinvolti nelle attività di formazione.
Appare opportuno considerare, inoltre, la prospettiva introdotta dalla Legge 9 maggio 1989, n. 168, istitutiva del Ministero dell'Università e della Ricerca scientifica e tecnologica che prevede, tra l'altro, intese tra quest'ultimo Ministero e il Ministero della P.I. sui problemi inerenti la formazione del personale della scuola, ivi compresi quelli relativi ai corsi di studio universitari che prevedono sbocchi nell'insegnamento nelle scuole di ogni ordine e grado. La successiva Legge 19 novembre 1990,n. 341 di riforma degli ordinamenti universitari prevede, altresì, l'istituzione di corsi di laurea per la formazione culturale e professionale degli insegnanti della scuola materna ed elementare, nonché l'istituzione di una scuola di specializzazione all'insegnamento, anche con attività di tirocinio didattico, per gli insegnanti delle scuole secondarie.
Conseguentemente a quanto premesso ed al fine di rispondere in modo puntuale alle nuove istanze che la società pone al sistema scolastico nel suo complesso, con la presente circolare si intendono disciplinare, in un'ottica organica e coerente con quanto prefigurato dalla C.M. n. 136/1990 già citata, le attività di formazione destinate al personale docente ed educativo immesso in ruolo.
Validità dell'anno di formazione ai fini della prova
1) Disposizioni previgenti
In ordine agli aspetti di status giuridico connessi allo svolgimento dell'anno di formazione ed alla sua rilevanza ai fini del superamento del periodo di prova sono state, in precedenza, impartite varie disposizioni contenute nei seguenti atti:
- C.M. 11 novembre 1983, n. 311
- C.M. 13 gennaio 1984, n. 18
- C.M. prot. n. 2869 del 23 marzo 1984
- C.M. 31 luglio 1984, n. 235
- C.M. 22 novembre 1984, n. 357
- C.M. 31 gennaio 1985, n. 46
- C.M. 27 luglio 1985, n. 230 (titoli I e II)
- C.M. 6 marzo 1986, n. 74
- C.M. 13 aprile 1986, n. 113
- C.M. 8 marzo 1990, n. 55 .
Le suindicate disposizioni debbono ritenersi superate dalla presente circolare, che costituisce regolamentazione tendenzialmente stabile, fatte salve successive modifiche rese eventualmente necessarie da innovazioni normative.
2) Destinatari dell'anno di formazione
La Legge 20 maggio 1982 n. 270, innovando la previgente disciplina dei concorsi per l'accesso ai ruoli del personale docente ed educativo, ha prescritto un anno di formazione della durata minima di 180 giorni, come momento integrante della procedura concorsuale e periodo di prova ai fini della conferma in ruolo dei vincitori di concorso.
Successivamente, il comma 26, dell'art. 2 della Legge 27 dicembre 1989, n. 417 (di conversione del D.L. 6 novembre 1989, n. 357), ha esteso l'applicazione delle disposizioni concernenti l'anno di formazione anche al personale docente ed educativo immesso in ruolo mediante concorso per soli titoli.
Destinatario, quindi dell'anno di formazione è il personale docente ed educativo nominato in ruolo a seguito di concorso per esami e titoli o di concorso per soli titoli.
Detto personale ha l'obbligo, durante l'anno di formazione, di prestare servizio nelle attività istituzionali (insegnamento o altre forme di utilizzazione, secondo quanto precisato al successivo n. 3), nonché di partecipare a specifiche iniziative di formazione finalizzate ad affinarne le competenze professionali.
Al contrario, stante il quadro normativo prima richiamato, i docenti nominati in ruolo per effetto di precedenti servizi riconosciuti utili a tal fine da specifica legge (docenti immessi in ruolo "ope legis") non sono tenuti a partecipare alle iniziative attuate per l'anno di formazione, dovendo solo svolgere il periodo di prova secondo la normativa generale. E' il caso, ad esempio, dei docenti nominati in ruolo ex art. 8 bis Legge n. 426/1988.
Analogamente, non sono tenuti a partecipare all'anno di formazione neppure i docenti che, avendo maturato titolo alla nomina sia "ope legis" che a seguito di superamento di concorso, abbiano optato per quest'ultima possibilità, sempreché entrambe le nomine siano riferite a posti dello stesso ruolo e, quanto all'istruzione secondaria di primo e secondo grado, della stessa classe di concorso o di classe di concorso per la quale non sia richiesto di ripetere il periodo di prova.
3) Durata dell'anno di formazione e del periodo di prova
Premesso che le disposizioni sull'anno di formazione introdotte dalla Legge n. 270/1982, non hanno soppresso né modificato -con la sola eccezione delle particolari modalità prescritte per la conferma in ruolo nell'art. 2, comma 19- la normativa generale preesistente (artt. 58 e 59 del D.P.R. n. 417/1974) sul periodo di prova, si pone il problema dell'esatta individuazione dell'arco temporale entro il quale possono svolgersi le attività dell'anno di formazione, per consentire a coloro che vi partecipano il superamento del periodo di prova.
Al riguardo va rilevato che mentre l'art. 2 della Legge n. 270 individua nella "fine delle lezioni" il termine conclusivo dell'anno di formazione, l'art. 58 del D.P.R. 31 maggio 1974, n. 417 dispone che la prova "ha la durata di un anno scolastico", con ciò ricomprendendo anche i periodi successivi al termine delle lezioni.
Invero, la succitata antinomia normativa è solo apparente.
Nella previsione della Legge n. 270/1982, infatti, l'anno di formazione si caratterizza esclusivamente per l'esigenza di affinare le competenze professionali dei neo-vincitori di concorso, affiancando alla normale prestazione delle attività di istituto, la partecipazione ad iniziative di formazione.
Le due tipologie di attività (attività di istituto e attività formative), di norma, ricadono entrambe nel periodo di durata delle lezioni.
Dal computo dei 180 giorni di servizio utili ai fini del completamento della prova, comunque, non possono escludersi le attività istituzionali rese anche successivamente alla fine delle lezioni quali, ad esempio, i servizi prestati in qualità di membro interno od esterno delle commissioni giudicatrici degli esami di maturità.
Ne consegue, quindi, che il termine della "fine delle lezioni" fissato dalla Legge n. 270/82 per lo svolgimento dell'anno di formazione appare posto esclusivamente per ragioni di opportunità organizzativa e non può incidere sulla validità, ai fini del completamento del periodo di prova, dei servizi istituzionali eventualmente prestati dal docente nel successivo scorcio dell'anno scolastico.
Siffatta interpretazione, del resto, è confortata proprio dal fatto che la Legge n. 270, introducendo l'anno di formazione, non ha fatto venir meno la vigenza dell'art. 58 del D.P.R. 31 maggio 1974, n. 417 in ordine alla generale validità dei servizi per il superamento della prova.
4) Servizi utili ai fini del compimento del periodo di prova
L'art. 2 della Legge n. 270/1982, precisando che l'anno di formazione è valido come periodo di prova, stabilisce che "restano ferme le restanti disposizioni di cui all'art. 58 del D.P.R. 31 maggio 1974, n. 417 e quelle dell'art. 59 del D.P.R. 31 maggio 1974, n. 417".
Conseguentemente, all'anno di formazione è applicabile il principio generale, sancito dall'art. 58 del citato D.P.R. n. 417/74, secondo cui il personale in prova deve essere impiegato nella cattedra, nel posto o nell'ufficio per il quale la nomina è stata conseguita.
In conformità dei principi generali in materia di periodo di prova, inoltre, l'anno di formazione è valido allorché il personale in prova, appartenente alle Dotazioni organiche aggiuntive o al quale non sia stato possibile assegnare una sede di servizio per indisponibilità di posto, presti servizio in utilizzazione.
Pertanto, il servizio prestato dal personale in prova è da ritenersi pienamente utile ai fini in questione in tutti i casi di utilizzazione previsti dall'O.M. 30 marzo 1991, n. 93 in quanto tali utilizzazioni sono del tutto assimilate, ai fini che interessano, agli altri compiti istituzionali.
A titolo esemplificativo sono da ritenersi utili:
a) le attività didattico-educative e psico-pedagogiche ai sensi del comma 6 dell'art. 14 della Legge n. 270/82;
b) l'utilizzazione per corsi ed iniziative di istruzione finalizzati al conseguimento dei titoli di studio;
c) la messa a disposizione per supplenze;
d) le attività inerenti al funzionamento degli organi collegiali;
e) l'utilizzazione su insegnamenti affini, anche in istituti e scuole superiori da parte di docenti di scuole medie e viceversa;
f) l'utilizzazione in attività di sostegno ad alunni portatori di handicap negli istituti di istruzione secondaria di II grado ed artistica;
g) l'utilizzazione in attività di coordinatore dei servizi di biblioteca o di orientamento scolastico (per i docenti di scuola secondaria di II grado ed artistica), e in attività di operatore tecnologico o psicopedagogico (per i docenti di scuola elementare e secondaria di I grado).
5) Partecipazione alle attività seminariali
Per quanto riguarda la partecipazione alle attività seminariali previste dall'anno di formazione -cui, si ribadisce, sono tenuti i docenti in ruolo quali vincitori di concorso per titoli ed esami ovvero di concorso per soli titoli- si precisa che i docenti medesimi, ai fini del superamento del periodo di prova, devono essere ammessi agli incontri organizzati per la classe di concorso per cui è stata conseguita la nomina e nella provincia in cui essi prestano servizio.
I coordinatori dei predetti incontri rilasceranno il previsto attestato di partecipazione al Comitato di valutazione della scuola di servizio degli interessati, il quale è l'organo collegiale competente per la discussione della relazione e la formulazione del parere, di cui all'art. 58 del D.P.R. 31 maggio 1974, n. 417, sul periodo di prova sostenuta.
Si conferma, altresì, la possibilità di discutere la relazione da parte di quei docenti che, pur avendo prestato il prescritto servizio minimo di 180 giorni, non abbiano potuto, per giustificati e documentati motivi, da segnalare al coordinatore del corso e da comprovarsi nella relazione finale relativa al corso medesimo, partecipare alle obbligatorie attività seminariali, ovvero le abbiano potute frequentare solo parzialmente. Rientra in tale ipotesi, a titolo esemplificativo, la fattispecie riguardante l'insegnante che, pur avendo prestato il servizio minimo di 180 giorni, sia impedita in tutto o in parte alla frequenza delle attività da astensione obbligatoria ex legge n. 1204/1971 (da documentare con attestazione di organi sanitari e, ove del caso, dai competenti ispettorati del lavoro).
Nel caso inverso (docente che abbia frequentato regolarmente le attività seminariali e che, tuttavia, per legittimo impedimento non abbia compiuto i 180 giorni di servizio minimo richiesto) la proroga della prova, ex art. 58, penultimo comma, del D.P.R. n. 417/1974, all'anno scolastico successivo non esigerà la ripetizione della partecipazione alle attività seminariali.
La discussione della relazione, infine, può essere rinviata all'anno successivo allorché il docente, in possesso dei prescritti requisiti di servizio e di partecipazione alle attività di formazione, sia legittimamente impedito solo al momento della discussione stessa.
I - FINALITA' E CONTENUTI DELLE ATTIVITA' DI FORMAZIONE
Le attività relative all'anno di formazione, previste dagli artt. 1 e 2 della Legge 20 maggio 1982, n. 270 e dall'art. 2, comma 26, del D.L. 6 novembre 1989 n. 357, convertito nella Legge n. 417/89, hanno la finalità di stimolare una riflessione che, sulla base delle competenze disciplinari del personale neo nominato, peraltro accertate in sede di concorso, orienti nei seguenti ambiti della professionalità docente:
- competenze metodologiche e didattiche;
- conoscenze psico-pedagogiche
- abilità relazionali e comunicative;
- aspetti giuridici ed amministrativi, in particolare sulla normativa che regola la partecipazione agli organi collegiali della scuola.
Tale attività di formazione, che troverà più puntuale programmazione di contenuti in relazione alle peculiarità proprie di ogni grado ed ordine di scuola di appartenenza dei docenti, terrà conto anche di quelle tematiche definite trasversali, le quali attengono cioè a più aree sia curriculari che educative, in quanto rispondono ai bisogni sempre più complessi della società contemporanea.
Si fa riferimento in particolar modo alle problematiche dell'orientamento dell'integrazione degli alunni in situazione di handicap, alle iniziative volte ad affrontare la dispersione scolastica, alle attività relative all'educazione alla salute e alle azioni volte a favorire le pari opportunità tra donna e uomo.
II - MODALITA' DI INTERVENTO
Le iniziative dell'anno di formazione si articoleranno in due distinte modalità di intervento: attività di istituto e incontri seminariali, da attuarsi secondo le indicazioni che di seguito vengono fornite.
Queste due tipologie di intervento, a cui dovrà annettersi pari importanza e cura, costituiscono due aspetti di un unico progetto formativo, in quanto dovranno sostenere in modo organico e sistematico il processo di formazione dei neo docenti e rappresentare un effettivo supporto alla loro azione didattica e professionale.
Per tali ragioni appare quanto mai necessario che le iniziative previste nelle due modalità di intervento formativo vengano distribuite sinergicamente su un arco di tempo che abbracci tutto l'anno scolastico.
Alla elaborazione ed attuazione delle iniziative dovranno concorrere tutti i soggetti istituzionali, secondo i diversi livelli di responsabilità e le differenti competenze in ordine agli ambiti scientifici, tecnici ed amministrativi.
A - ATTIVITA' DI ISTITUTO
Le attività che si svolgono secondo tale modalità hanno l'obiettivo di offrire ai docenti neo nominati le condizioni per fornire adeguati strumenti informativi ed operativi a sostegno dell'attività di insegnamento e di partecipazione alla vita della scuola.
Il capo di istituto, su designazione del Collegio dei docenti -la quale avrà riguardo in modo particolare alle competenze di carattere metodologico-didattico, organizzativo e soprattutto relazionale, nonché di specifica motivazione a condurre esperienze di formazione tra pari- nominerà, fin dall'inizio dell'anno scolastico, gli insegnanti che svolgeranno il compito di docenti esperti o tutor dei neo docenti.
Tali tutor sosterranno il docente in formazione durante il corso dell'anno, in particolare, per quanto attiene agli aspetti relativi alla programmazione educativa e didattica, alla progettazione di itinerari didattici, alla predisposizione di strumenti di verifica e valutazione; essi inoltre saranno da considerarsi quali facilitatori dei rapporti interni ed esterni all'istituto e di accesso alle informazioni.
Poiché la funzione svolta dai docenti tutor concorre alla qualificazione della formazione dei docenti e del servizio scolastico, il Ministero conta di ricomprendere, nel rispetto delle procedure negoziali previste, le attività espletate nell'esercizio di tale funzione tra quelle che danno diritto all'acceso al fondo di incentivazione.
I Collegi dei docenti stabiliranno, inoltre, il numero dei docenti da nominare, in considerazione delle specificità proprie dei diversi gradi ed ordini di scuola, del numero dei docenti da formare e anche in relazione al numero dei plessi o delle sedi distaccate. A tale riguardo appare utile la presenza in ogni plesso o sede distaccata di un tutor al quale non verranno affidati più di due docenti in formazione.
Le attività dei tutor saranno coordinate dal capo d'istituto che valuterà l'opportunità di incontri periodici nei quali potrà aver luogo efficacemente l'assistenza tecnico-scientifica degli ispettori tecnici.
A tali incontri saranno chiamati a partecipare, ove presenti nella scuola, anche i docenti che svolgono le attività psico-pedagogiche di cui all'art. 14, comma 6, della Legge n. 270/1982 e di operatore psicopedagogico di cui alla O.M. 10 agosto 1989, n. 282.
Al fine di garantire un continuum al processo formativo, sopra configurato, ai capi di istituto ed ai docenti tutor dovranno pervenire, fin dall'inizio dell'anno scolastico, i progetti di intervento elaborati a livello provinciale per l'attuazione degli incontri seminariali indicati al successivo punto B, nonché, alla loro conclusione, le attestazioni di presenza.
Ciò consentirà, da un lato di progettare le attività di istituto avendo riguardo ai progetti provinciali e dall'altro di tenere presenti tutti gli elementi qualificanti delle attività espletate dai neo docenti -ivi comprese quelle relative alla partecipazione alla vita della scuola e all'esercizio della funzione di insegnamento- nel momento in cui dovrà procedersi alla valutazione finale prevista dall'art. 2, comma 19, della Legge n. 270/82, da esprimersi da parte del Comitato per la valutazione del servizio.
Il docente neo nominato dovrà elaborare, a tal fine, al termine dell'anno di attività una relazione sulla proprie esperienze di formazione e di insegnamento.
Sulla base della relazione, che sarà consegnata al capo di istituto e al Comitato per la valutazione 15 giorni prima della data fissata per la discussione, nonché degli altri elementi forniti dal capo di istituto stesso e dal docente tutor, il Comitato esprimerà il proprio parere ai fini della conferma in ruolo di cui all'art. 58 del D.P.R. n. 417/1974.
Per il personale educativo valgono le medesime indicazioni, con gli adattamenti resi necessari dai particolari aspetti di differenziazione normativa.
B - INCONTRI SEMINARIALI
1) Progettazione e programmazione
A livello regionale, i sovrintendenti scolastici convocheranno apposite conferenze di servizio alle quali parteciperanno i provveditori agli studi, gli ispettori tecnici incaricati di curare le attività dell'anno di formazione, i rappresentanti dell'IRRSAE competente per territorio e nelle quali verranno definite le linee d'intervento, in un quadro coerente ed unitario a base regionale.
In dette riunioni, infatti, si programmeranno le modalità di rilevazione dei bisogni formativi, si individueranno, inoltre, gli interventi, distinti per i docenti dei diversi gradi ed ordini di scuola e per gli educatori, si predisporranno la documentazione, i materiali di lavoro e gli strumenti per la rilevazione degli esiti formativi conseguiti al termine dei corsi.
Alla corresponsione delle indennità di missione agli aventi diritto provvederanno gli uffici di appartenenza con i fondi a disposizione sul Cap. 1019.
Inoltre, in tale sede, potranno essere prefigurate e accertate le possibili forme di collaborazione con gli Istituti Universitari presenti nel territorio.
A livello provinciale, i provveditori agli studi, con l'assistenza degli ispettori tecnici a cui sarà affidata la consulenza tecnico-scientifica e il coordinamento delle iniziative, formuleranno, sulla base delle indicazioni programmatorie scaturite in seno alle conferenze regionali, il piano di intervento con l'individuazione dei destinatari, suddivisi per gradi ed ordini di scuola, il numero dei corsi da attivare, i programmi dei corsi e le metodologie di svolgimento, le strutture idonee ad ospitare gli incontri in relazione all'ubicazione, alla disponibilità di locali e di supporti tecnico-didattici, gli oneri di spesa sui capitoli 1121 e 1019.
Nell'organizzazione dei corsi, particolare attenzione sarà posta al reperimento dei direttori dei corsi stessi e dei docenti relatori ed esperti da impegnare secondo criteri di accertate competenze in ordine sia ai contenuti previsti sia in relazione ai metodi ipotizzati per lo svolgimento dei corsi.
Ai direttori dei corsi, da reperire possibilmente tra i capi d'istituto, spetterà il compito di vigilare sul regolare andamento dei corsi, nonché di attestare le presenze da notificare, al termine dei corsi, alle scuole di appartenenza dei docenti in formazione.
2) Durata degli incontri
L'impegno orario da destinare agli incontri seminariali per il personale neo nominato si correla in modo funzionale agli obiettivi e alle metodologie progettate.
Si indica, pertanto, in 40 ore l'impegno richiesto.
L'obbligo di assolvere a detto impegno, è da ritenersi prioritario rispetto alla partecipazione ad iniziative di aggiornamento deliberate dai Collegi dei docenti.
Le assenze, che dovranno essere comunque giustificate, non potranno superare un terzo del monte ore previsto per la durata degli incontri.
3) Periodi di svolgimento
Per le motivazioni sopra illustrate, viene ritenuto utile che gli incontri seminariali abbiano una scansione temporale durante tutto l'arco dell'anno scolastico, prevedendo, ove possibile, periodi intensivi iniziali nel mese di settembre prima dell'avvio delle lezioni e comunque con inizio entro il mese di ottobre, e periodi conclusivi, nel mese di giugno, al termine delle lezioni.
Altri incontri periodici, da scandire secondo calendari che terranno conto degli altri impegni a cui sono chiamati gli insegnanti, saranno programmati durante i restanti mesi dell'anno scolastico ad esaurimento del monte ore stabilito, avendo riguardo, in particolare, alle esigenze del personale in servizio nelle classi terminali della scuola secondaria.
4) Metodologia dei corsi
Ogni corso sarà destinato ad un minimo di 15 docenti fino ad un massimo di 30, che verrà opportunamente suddiviso in gruppi di lavoro costituiti da 8/10 membri.
Per il raggiungimento degli obiettivi formativi le 40 ore saranno destinate a lezioni-input anche attraverso la presentazione di materiali e a lavori di gruppo, esercitazioni, esercizi di role-playing, simulazioni, esame di casi ed elaborazione di materiali.
Si ritiene utile al fine di un'attiva partecipazione dei destinatari delle iniziative, che la quota oraria prevista per le lezioni non superi la metà delle 40 ore.
Al termine dell'anno di formazione, i docenti e gli educatori neo nominati saranno invitati a formulare proprie osservazioni sull'intero iter formativo, in particolare sui contenuti proposti, sui processi attivati, sulle metodologie e sugli strumenti di lavoro adottati.
I direttori dei corsi invieranno al provveditore agli studi competente le schede secondo il modello trasmesso in allegato alla presente circolare, che saranno sottoposte all'esame degli ispettori tecnici per le valutazioni finali, anche allo scopo di adeguare gli interventi formativi dell'anno successivo.
III - CALENDARIZZAZIONE DELLE PROCEDURE
Entro il mese di luglio.
(limitatamente all'a.s. 1991/92 entro il mese di settembre).
Svolgimento delle conferenze regionali, con gli obiettivi più sopra indicati.
I provveditori agli studi, sulla base della programmazione regionale, predispongono il piano di intervento provinciale con l'indicazione del numero dei destinatari suddivisi per gradi ed ordini di scuola e del numero dei corsi che si rendono necessari. Gli oneri afferenti ai capitoli di spesa 1121 e 1019 saranno distinti nei due esercizi finanziari in cui insiste l'anno scolastico di riferimento.
Gli oneri di spesa, si ricorda, dovranno essere quantificati secondo la normativa vigente; in particolare si rimanda a quanto stabilito dal D.I. 13 giugno 1986 che all'art. 1 fissa i compensi per l'attività di docenza prestata nei corsi di aggiornamento per tutto il personale della scuola, L. 50.000 per ora di insegnamento e in L. 20.000 per ora di esercitazione o coordinamento dei lavori di gruppo.
A tale proposito, si precisa che l'intervento dei docenti e degli esperti in seno ai gruppi di lavoro può considerarsi, nei casi in cui ricorrano puntuali indicazioni metodologiche e didattiche relative agli obiettivi formativi determinati per i seminari, quale attività di insegnamento anziché di coordinamento.
Detto D.I., inoltre, stabilisce all'art. 2, per l'attività organizzativa, direttiva e di controllo svolta dai direttori dei singoli corsi, in L. 50.000 il compenso per ogni giornata di corso, fino ad un massimo di L. 500.000.
Tali spese saranno imputate al capitolo 1121, come ogni altra spesa per gli aspetti organizzativi dei corsi, ivi compresa quella relativa alla produzione di materiale didattico elaborato dagli IRRSAE e all'interno dei corsi stessi.
Al capitolo 1019 saranno imputati gli oneri relativi all'indennità e al rimborso delle spese di trasporto per le missioni dei partecipanti, se dovute, secondo la normativa vigente.
I preventivi finanziari conterranno dettagliati elementi sulle singole voci previste.
I corsi seminariali avranno carattere intensivo residenziale solo in caso di assoluta impossibilità a procedere con incontri durante tutto l'anno scolastico; tale condizione verrà valutata e documentata in sede di conferenze regionali, in cui si programmeranno inoltre anche i corsi a cattedre interprovinciale che, per il limitato numero di personale da formare, si rendesse necessario attuare.
I piani così predisposti verranno inviati alle Direzioni generali, Ispettorati competenti e Servizio per la scuola materna per gli adempimenti susseguenti.
Gli uffici centrali, quindi, sulla base delle richieste dei Provveditorati agli Studi, predisporranno gli atti amministrativo-contabili relativi all'esercizio finanziario di competenza della prima parte dell'anno scolastico.
Qualora i piani di intervento prevedano corsi destinati a docenti di diversi gradi ed ordini di istruzione, gli Uffici centrali competenti prenderanno opportuni accordi, al fine di coordinare l'azione amministrativa per la predisposizione dei provvedimenti formali.
Nel mese di settembre.
(limitatamente all'a.s. 1991/92 entro il mese di ottobre).
Avvio delle iniziative di formazione secondo le procedure e le modalità indicate. Situazioni obiettive potrebbero imporre uno slittamento delle iniziative stesse; queste, però, dovranno essere avviate comunque entro il mese successivo.
Entro il mese di gennaio.
I provveditori agli studi inviano agli uffici centrali il preventivo dettagliato e definitivo degli oneri da sostenere nell'esercizio finanziario di conclusione dell'anno di formazione.
Gli Uffici centrali, conseguentemente, dispongono i provvedimenti formali relativi all'allocazione delle risorse finanziarie.
IV - RELAZIONI CONCLUSIVE
Allo scopo di pervenire alla elaborazione di un rapporto conclusivo sul complesso delle attività di aggiornamento e formazione in servizio previste dal Piano annuale di aggiornamento, come indicato nella C.M. n. 136/1990, i provveditorati agli studi, al termine delle iniziative dell'anno di formazione, faranno pervenire alle Direzioni generali, Ispettorati e al Servizio per la scuola materna e all'Ufficio studi e programmazione, una relazione di sintesi con allegate le schede compilate dai singoli direttori dei corsi, secondo il modello in allegato alla presente circolare.
Per la provincia di Bolzano, il sovrintendente scolastico, l'intendente per le scuole di lingua tedesca e l'intendente per le scuole delle località ladine possono recare gli adattamenti ritenuti opportuni avuto riguardo agli specifici ordinamenti ed alle particolari esigenze locali.
Le disposizioni emanate con precedenti circolari, in particolare con la C.M. 6 marzo 1986 n. 74, relative alla materia trattata dal presente provvedimento, debbono ritenersi superate.
Tabella