Circolare Ministeriale 23 dicembre 1994, n. 363
Prot. 13143/B/1/A
Oggetto: Iscrizione degli alunni alle scuole o istituti statali di ogni ordine e grado. Modifiche e integrazioni alla C.M. 31/12/1991, n. 400. Termine domande ammissione esami maturità
L'obiettivo di assicurare un puntuale inizio dell'anno scolastico rende necessario che anche la fase delle iscrizioni degli alunni, la quale condiziona gli altri adempimenti amministrativi collegati allo stesso obiettivo, sia conclusa entro un termine definitivo, che, con la presente circolare, viene stabilito al 28 febbraio di ogni anno e che sopprime, di conseguenza, la fase delle preiscrizioni prevista precedentemente dalla C.M. 31/12/1991, n. 400.
Il momento delle iscrizioni non deve essere
considerato, tuttavia, come un mero termine amministrativo ma, al contrario,
deve essere preceduto, come peraltro già viene realizzato nella realtà di
molte scuole, da un'attività di informazione rivolta, soprattutto da parte
degli istituti secondari superiori, alle famiglie e agli alunni della scuola
media, al fine di fornire loro un quadro il più ampio possibile
dell'articolazione dell'offerta formativa dell'istituto, compresi i corsi, le
specializzazioni, le sperimentazioni per cui è stata richiesta
l'autorizzazione, dell'attività e delle iniziative dell'istituto, quali stages,
partecipazione a programmi comunitari, Progetto Giovani, degli sbocchi che
l'istituto stesso offre sia come prosecuzione, degli studi sia come inserimento
nel mondo del lavoro.
E' opportuno, inoltre, che le famiglie siano informate dei termini e degli
adempimenti in generale che è necessario siano rispettati nel loro stesso
interesse in materia di iscrizioni, in quanto essi sono posti sì in funzione
dell'organizzazione scolastica ma affinché l'organizzazione stessa possa
tradursi in un miglior servizio a vantaggio degli utenti.
Con la presente circolare si forniscono, pertanto:
- ai punti 1 e 2, le indicazioni conseguenti all'innovazione costituita dalla previsione di un termine definitivo per le iscrizioni;
- al punto 4, al fine di una migliore lettura delle disposizioni, l'indicazione delle parti della circolare 31/12/1991, n. 400 nonché delle successive circolari emanate in materia, che devono considerarsi in vigore.
Con l'occasione si ritiene opportuno fornire, altresì:
- al punto 3, disposizioni relative all'iscrizione di alunni in situazione di handicap;
- al punto 5, l'indicazione del termine per la presentazione delle domande agli esami di maturità, per una tempestiva informazione degli utenti su una scadenza che condiziona la formazione delle commissioni giudicatrici degli esami stessi.1. Termine delle iscrizioni
A - Scuola materna e scuola dell'obbligo
1.1 Entro il 28 febbraio di ogni anno devono essere presentate le domande di iscrizione:
- alla scuola materna;
- alla prima classe di scuola elementare e alla prima classe di scuola media, rispettivamente, per i bambini che abbiano titolo e per gli alunni che frequentano la classe quinta elementare.
1.2 Entro la stessa data del 28 febbraio l'iscrizione alle classi successive alla prima della scuola dell'obbligo è disposta d'ufficio; per gli alunni valutati negativamente allo scrutinio finale e agli esami di licenza elementare o di licenza media l'iscrizione vale per la classe frequentata con esito negativo, salva la facoltà degli interessati di presentare domanda motivata di iscrizione ad altra scuola.
1.3 Per i candidati privatisti in possesso dei requisiti per sostenere l'esame conclusivo del ciclo elementare e per quelli in possesso dei requisiti per sostenere gli esami di idoneità alle classi successive alla prima della scuola dell'obbligo e che intendono frequentare scuole statali, il termine di presentazione della domanda di iscrizione è fissato ugualmente al 28 febbraio.
1.4 Per gli alunni che, cessando la frequenza dalle lezioni prima del 15 marzo, intendono sostenere esami di idoneità in qualità di candidati privatisti, la domanda di ammissione agli esami deve essere presentata entro il 20 marzo e vale anche come domanda d'iscrizione alla classe cui intendono accedere.
1.5 Nei casi di eccezionale gravità debitamente documentati è rimesso al direttore didattico e al capo d'istituto l'accoglimento di domande d'iscrizione anche oltre il termine del 28 febbraio.
1.6 Gli alunni che intendono frequentare i corsi di scuola media ad indirizzo musicale, istituiti ai sensi del D.M. 3/8/1979, debbono produrre entro il 31 gennaio di ogni anno, per tramite del competente direttore didattico, la domanda di ammissione alle prove attitudinali al preside della scuola media interessata. Nella stessa domanda dovrà altresì essere indicata la scuola media che gli alunni intendono frequentare nel caso di non ammissione alla frequenza del corso sperimentale. I Provveditori agli Studi avranno cura di adottare ogni misura organizzativa intesa a concludere l'espletamento delle prove attitudinali di cui all'art. 6 del citato D.M. 3/8/1979 entro il 15 febbraio. In caso di esito favorevole delle prove, la domanda d'iscrizione alla scuola deve essere presentata entro il 28 febbraio. In caso di esito negativo, il preside della scuola media ad indirizzo musicale trasmetterà entro la stessa data del 28 febbraio al preside della scuola media indicata in subordine, le domande d'iscrizione degli alunni non ammessi a frequentare il proprio istituto.
B - Scuole e istituti di istruzione secondaria superiore
1.7 Entro il 28 febbraio di ogni anno devono essere presentate le domande d'iscrizione alle classi iniziali e successive delle scuole e istituti statali d'istruzione secondaria superiore, sia per gli alunni frequentanti l'ultima classe di scuola media statale, sia per gli studenti non frequentanti scuole statali che intendono frequentare per la prima volta e i candidati privatisti in vista del superamento degli esami di licenza media, di qualifica professionale, di maestro d'arte.
1.8 Per l'iscrizione a nuovi corsi, specializzazioni, corsi sperimentali per i quali sia stata chiesta l'autorizzazione, la domanda d'iscrizione deve essere presentata con riserva entro, comunque, il 28 febbraio e in essa deve essere indicato in alternativa il corso di studi al quale si desidera essere ammessi, nell'eventualità che l'autorizzazione di cui sopra non sia concessa.
1.9 Entro la stessa data del 28 febbraio l'iscrizione alle classi successive alla prima è disposta d'ufficio; per gli alunni valutati negativamente allo scrutinio finale l'iscrizione vale per la classe frequentata con esito negativo, salva la facoltà degli interessati di presentare domanda motivata d'iscrizione ad altro corso o ad altra scuola.
1.10 Per i candidati privatisti in possesso dei requisiti per sostenere l'esame di licenza media e per quelli in possesso dei requisiti per sostenere gli esami di idoneità alle classi successive alla prima e che intendono frequentare scuole statali, il termine di presentazione della domanda d'iscrizione è fissato al 28 febbraio.
1.11 Per gli alunni interni che, cessando la frequenza dalle lezioni prima del 15 marzo, intendono sostenere esami d'idoneità in qualità di candidati privatisti, la domanda di ammissione agli esami deve essere presentata entro il 20 marzo e vale anche come domanda d'iscrizione alla classe cui intendono accedere.1.12 Nei casi di eccezionale gravità debitamente documentati è rimesso al capo d'istituto l'accoglimento di domande d'iscrizione anche oltre i termini suindicati.
2. Certificazione
2.1 La certificazione prevista per le iscrizioni deve essere prodotta entro il 28 febbraio.
2.2 L'attestazione del giudizio conclusivo del ciclo elementare, il diploma di licenza media o il certificato provvisorio, il diploma di qualifica e di maestro d'arte, il certificato dell'idoneità conseguita a seguito d'esame da parte dei candidati privatisti, necessari per l'iscrizione alla classe cui danno accesso tali titoli, sono presentati immediatamente dopo il loro rilascio, che deve avvenire non oltre il 30 giugno.
2.3 Con successive disposizioni saranno date indicazioni in materia di termini e di modalità per il pagamento delle tasse scolastiche.3. Iscrizione di alunni in situazioni di handicap
3.1 All'atto dell'iscrizione e, comunque, entro il termine del 28 febbraio, per gli alunni individuati in situazione di handicap fisico, psichico o sensoriale con le modalità di cui al D.P.R. 24/2/1994 (in G.U. 15/4/1994, n. 87) deve essere presentato da parte di uno dei genitori o di chi esercita la potestà familiare la diagnosi funzionale prevista dallo stesso decreto presidenziale o, in mancanza, in via provvisoria, il certificato dello specialista o dello psicologo in servizio presso l'U.S.L. o in regime di convenzione con la medesima. A tal fine, i Provveditori agli Studi inviteranno le UU.SS.LL. a un tempestivo rilascio della suddetta certificazione. Resta confermato che, come precisato con C.M. n. 181 del 7/6/1993, in presenza di parere negativo definitivo dell'U.S.L., non può essere effettuata alcuna iscrizione agli istituti tecnici, professionali e artistici.
3.2 Ove tale documentazione non venga prodotta, il capo d'istituto, sentito il consiglio di classe, invita la famiglia, per iscritto, a produrre la documentazione stessa, necessaria per l'esercizio del diritto all'integrazione scolastica, con l'avvertenza che non provvedendo entro dieci giorni, il capo dell'istituto medesimo potrà direttamente rivolgersi all'U.S.L. Ove la famiglia espressamente rifiuti di produrre la certificazione, l'alunno non può in alcun modo considerarsi in situazione di handicap, a meno che nel suo interesse non intervenga il Tribunale per i minori.3.3 Qualora presso lo stesso istituto d'istruzione secondaria superiore si verifichi un rilevante numero di iscrizioni di alunni in situazione di handicap in rapporto al numero delle classi prime che si prevede di attivare, al fine di evitare che il numero di handicappati in una stessa classe vanifichi il processo d'integrazione, possono essere accolte le iscrizioni al massimo di due alunni per classe o, in casi eccezionali, di tre alunni, previa delibera del collegio dei docenti. Ove le domande d'iscrizione siano superiori alla ricettività dell'istituto determinata in base al suddetto parametro, i presidi promuovono riunioni dei consigli d'istituto per la tempestiva individuazione di criteri di priorità nell'accoglimento delle domande. Tali criteri devono essere ispirati, oltre che all'esigenza di evitare che le iscrizioni avvengano in base a elementi occasionali o contingenti, preferibilmente in base al principio della vicinanza alla scuola della residenza o del domicilio degli aspiranti, della vicinanza del posto di lavoro di uno dei genitori e così via. In casi di particolare necessità, il capo d'istituto avverte immediatamente il Provveditore agli Studi, che, ove possibile, provvede, sentite le famiglie e gli altri capi d'istituto interessati, ad una redistribuzione in altri istituti dello stesso ordine. In considerazione di quanto sopra, nella domanda d'iscrizione devono essere indicati due o tre istituti ai quali si desidera essere iscritti in caso d'impossibilità di accoglimento nella prima scuola.
3.4 Il terzultimo comma della circolare ministeriale 5/6/1993, n. 181 è così sostituito: "L'individuazione dell'alunno come soggetto in situazione di handicap e dell'idoneità alla frequenza di istituti d'istruzione secondaria superiore, nei quali sono previste attività di laboratorio - idoneità richiesta soltanto in relazione all'incolumità dell'alunno - viene effettuata sulla base di certificato rilasciato da uno psicologo o medico specialista in servizio presso l'U.S.L., ai sensi del citato D.P.R. 24/2/1994".
3.5 E' abrogato il penultimo comma della medesima circolare.
4. Rinvio
4.1 Le parti della C.M. 31/12/1991, n. 400, relative alla "preiscrizione" che disciplinano modalità, forme, contenuti della domanda d'iscrizione, autorità scolastiche cui va indirizzata la domanda stessa e adempimenti delle medesime autorità, rimangono valide ma riferite all' "iscrizione" regolata dalla presente circolare, ad effettuarsi entro il 28 febbraio.
4.2 Le parti della C.M. n. 400 relative alla "conferma dell'iscrizione" che era prevista entro il 3 luglio sono abrogate per quanto riguarda tale termine mentre eventuali adempimenti collegati a tale data si intendono riferiti al nuovo termine del 28 febbraio.
4.3 Restano ferme, in particolare, le seguenti disposizioni della C.M. n. 400:- par. 1 premessa
- scuola materna: par. 2.3;
- scuola elementare: parr. 3.2; 3.3; 3.5; 3.6; 3.7; 3.9; 3.10; 3.11; 3.12;
- scuola media: parr. 4.2; 4.3; 4.4; 4.5; 4.9; dal par. 4.10 al par. 4.17;
- scuole d'istruzione secondaria superiore: parr. 5.3; 5.4; 5.6; 5.10; dal par. 5.15 al par.
5.21; i parr. 5.23 e 5.24 riferiti all'istruzione tecnica; i parr. 5.26 e 5.27 per l'istruzione professionale nei quali il riferimento ai corsi sperimentali "Progetto '92" deve intendersi riferito ai corsi del nuovo ordinamento;
- parr. 9 e 10.
4.4 Per quanto riguarda l'iscrizione di alunni provenienti dall'estero e da scuole straniere funzionanti in Italia rimane in vigore l'intero part. 7 della C.M. n. 400, come integrato dalla C.M. 12/1/1994 n. 5.
5. Esami di maturità
Il termine per la presentazione delle domande d'iscrizione agli esami di maturità, di licenza linguistica e di abilitazione all'insegnamento nelle scuole materne è fissato al 31 gennaio 1995, sia per gli alunni interni, sia per i candidati privatisti che abbiano compiuto o che compiano il diciottesimo anno di età entro il 10 marzo 1995, a norma dell'art. 361, del D.L.vo 16 aprile 1994, n. 297. Per i candidati privatisti, salvo, quanto previsto dall'art. 32 della legge 19 gennaio 1942, n. 86, sono sedi di esame soltanto gli istituti statali, ubicati nel luogo di residenza abituale della famiglia o nelle sedi viciniori qualora nel luogo stesso non esistano istituti statali, a norma dell'art. 361 del D.L.vo 16/4/1994, n. 297.
Considerata la rilevanza dell'innovazione rappresentata dal termine unico previsto per le iscrizioni dalla presente circolare, il cui rispetto condiziona tutta la successiva procedura diretta al puntuale inizio dell'anno scolastico, si pregano le SS.LL. di sensibilizzare i capi d'istituto affinché adottino le iniziative idonee per la migliore informazione possibile nel territorio.
La presente circolare sarà trasmessa, per il tramite della Ragioneria Centrale, alla Corte dei Conti per la registrazione.