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Circolare Ministeriale n.° 468 del 31 Luglio 1997

OGGETTO: Adempimenti preordinati all'avvio dell'a.s. 1997/98

prot. n. 18172/BL


Nel corso dei recenti incontri sono stati esaminati con le SS.LL. e con i rappresentanti della Amministrazione Centrale i problemi che caratterizzano l’avvio del prossimo anno scolastico e sono state valutate le diverse ipotesi ed opportunità operative atte a consentire la più tempestiva assegnazione del personale alle singole scuole e classi.
Con la presente circolare si forniscono alcune direttive e indicazioni che conseguono per molta parte anche alle osservazioni e proposte emerse nel corso dei predetti incontri.

1. Il regolare inizio delle lezioni in tutte le classi e sezioni alle date previste dal calendario delle singole regioni deve costituire obiettivo primario dell'azione amministrativa, in tutte le articolazioni dell'Amministrazione scolastica.
La situazione, per certi versi straordinaria, venutasi a creare con il differimento delle operazioni di mobilità impegna, quindi, I' Amministrazione ad adottare misure organizzative del pari straordinarie, pur nel quadro dell'ordinamento vigente ed in coerenza con finalità ed obiettivi istituzionali del sistema scolastico.
Le SS. LL, pertanto, assumeranno con autonomia piena e diretta tutte le iniziative ritenute più utili ed efficaci, in modo da coniugare flessibilmente la garanzia degli interessi legittimi e dei diritti coinvolti - in primo luogo il diritto all'istruzione - con l'efficacia dei risultati resi possibili dai criteri e dalle modalità gestionali individuati.

2. Le SS. LL. autorizzeranno immediatamente i capi d'istituto ad assumere sin dai primi giorni di lezione i supplenti temporanei necessari per la copertura di posti disponibili: su tali posti i supplenti rimarranno sino a quando non vi assumerà servizio il personale di ruolo o supplente assegnato dalle SS. LL.
La Direzione del Personale e degli AA. GG. e Amministrativi di questo Ministero sta contestualmente provvedendo alla comunicazione dei fondi destinati alle singole province per far fronte agli oneri conseguenti all'assunzione dei predetti supplenti temporanei.

3. Debbono essere attentamente considerate le cause che incidono negativamente sulla regolarità e celerità delle procedure di definizione dell'organico di fatto.
Si ricorda che le disposizioni vigenti configurano la responsabilità diretta ovvero per omessa vigilanza nei casi di iscrizioni tardive o di trasferimenti allorché comportino incremento di organico; questo trova, invece, idonea giustificazione qualora determinato dall'aumento effettivo delle frequenze o dalla necessità di realizzare l'integrazione scolastica degli alunni in situazione di handicap.
In ogni caso, dovrà porsi, da parte di tutti gli organi coinvolti nelle diverse fasi delle procedure, la massima attenzione per evitare immotivati incrementi di spesa (ad esempio: presa in carico amministrativo-contabile dello stesso studente da più scuole).

4. Per identiche ragioni, dovrà darsi priorità alle operazioni di collocamento a riposo - ove spettante - e di utilizzazione del personale appartenente a classi di concorso oppure a tipologie di posti che presentano situazioni di esubero.

5. Il divieto posto dalle norme vigenti, di spostare il personale dopo il ventesimo giorno dall'inizio dell'attività didattica deve essere formalmente e sostanzialmente rispettato, per la sua evidente finalità di assicurare al massimo la continuità didattica, contenendo all'indispensabile gli avvicendamenti nel corso dello stesso anno.
Per le incidenze interprovinciali della gestione del personale, tenuto presente che ogni regione ha una propria data di inizio delle lezioni, si conferma - come già stabilito negli anni scorsi - che a livello nazionale il ventesimo giorno riferito al sopra menzionato divieto di spostamento del personale decorre dalla data di inizio delle lezioni fissata dalla regione che comincia più tardi (Regione Siciliana: 22 settembre 1997).

6. Come noto, il divieto di spostamento è previsto per il personale destinatario delle procedure di utilizzazione e del personale che all'atto dell'assunzione a tempo indeterminato si trovi già in servizio, sia con contratto a tempo indeterminato per lo stesso tipo di posto in altra provincia o per altro tipo di posto della stessa o di altra provincia, sia con contratto a tempo determinato su posto disponibile sino al termine dell'anno scolastico e con trattamento economico intero.
Sono fatti salvi - in conformità delle norme vigenti - gli effetti decorrenti dal 1°.9.98 (ivi compresa la possibilità di partecipare alle operazioni di mobilità per il 1998-99) della eventuale opzione per la nomina successiva.

7. Per il personale a tempo determinato si richiamano le disposizioni contenute nell'O.M. n. 371/94, art. 15 ai commi 8 (conferma sul posto occupato ad altro titolo), 13 (divieto di rinnovo delle assegnazioni già disposte anche in caso di successiva, intervenuta disponibilità di posti ), 14 (divieto di spostamento dopo il 20° giorno dall'inizio delle lezioni), 24 (impossibilità di conseguire ulteriori nomine per altre graduatorie).

8. I principi richiamati ai punti precedenti evidenziano fortemente la necessità di una puntuale e "visibile" programmazione della attività di gestione del personale che dia gli indispensabili affidamenti alle comunità scolastiche anche nel senso di "governo" di tutti i fattori di turbamento della continuità didattica.
In coerenza con tale quadro di riferimento si fornisce alle SS.LL. l'indicazione di fissare preventivamente, con adeguata pubblicizzazione, una data unica per tutte le graduatorie o almeno per gruppi omogenei di graduatorie, dalla quale avranno concreto effetto, simultaneamente, le assegnazioni di sede disposte dalle SS.LL. nei confronti del personale a tempo sia indeterminato che determinato.
Da tale unica data cesseranno contestualmente le supplenze temporanee disposte dai capi d'istituto e non più necessarie per lo svolgimento dell'attività didattica.
Quanto sopra, tra l'altro, offrirà lo spazio di tempo necessario per pervenire alla certezza delle posizioni giuridiche in sede amministrativa senza incidere sulla continuità didattica.

9. In sede di programmazione delle attività, le SS.LL. possono, inoltre, adottare ulteriori misure organizzatorie (ad esempio: conferma, a domanda, degli utilizzati su posti di sostegno, proroghe dei non specializzati previo accantonamento del numero di tali posti da riservare agli specializzati) che non determinino lesioni di qualificati interessi giuridici né inducano aspettative di mutamenti di status, ma che si propongano la massima snellezza di procedura.

10. Per far fronte alle esigenze di celerità sopra richiamate è possibile avvalersi presso gli Uffici Scolastici Provinciali di personale Ata. della scuola, per il quale si con gura a possibilità di accesso ai compensi previsti dal fondo non solo provinciale, ma anche nazionale.

11. Il C.E.D. fornirà il supporto di competenza con le modalità e nei tempi già comunicati alle SS.LL.: si ricorda l’opportiinità di utilizzarne le funzioni - da quest'anno - anche per la gestione dell'organico di fatto degli istituti secondari di II grado.

12. I diversi uffici dell'amministrazione centrale debbono intendersi pienamente impegnati a sostenere l'opera delle SS.LL.; per tale obiettivo adotteranno con la massima tempestività i provvedimenti di rispettiva competenza, che dovranno essere noti alla SS.LL. medesime in tempi utili, in particolare, per consentire di portare a compimento gli eventuali conseguenti adempimenti entro il 20° giorno dall'inizio delle lezioni.

13. I Sovrintendenti scolastici regionali, ove non vi abbiano già provveduto, completeranno immediatamente le operazioni relative alla individuazione dei docenti da includere a tutti gli effetti negli elenchi degli abilitati e nelle graduatorie del c.d. "doppio canale", come da C.M. telegrafica n.344 del 2.6.97 ed a seguito del definitivo orientamento del Consiglio di Stato in materia.

14. E' di tutta evidenza l'utilità di procedere in sintonia e coordinamento con le esigenze di lunzionamento delle singole scuole. Per tale ragione, sembra necessaria l'indizione di conferenze di servizio con i capi d'istituto per acquisirne compiutamente i problemi, per rendere noti procedure e tempi programmati per le assegnazioni del personale, per sollecitare contributi di proposte operative, per concordare eventuali deleghe a gestire specifiche graduatorie provinciali.

15. L'obiettivo di assicurare la massima tempestività e funzionalità dell'attività didattica anche nel periodo iniziale dell'anno scolastico è da ritenersi, senza dubbio alcuno, comune e condiviso dalle OO.SS. della scuola.
Si ha, pertanto, fondata ragione per fare affidamento sulla più qualificata collaborazione che, a riguardo, le OO.SS. in parola saranno in grado di fornire in tutte le province.
Da qui la particolare importanza, soprattutto nell'attuale contingenza, di corrette e serene relazioni sindacali, nel reciproco rispetto di compiti e funzioni ed in proficua applicazione delle vigenti disposizioni anche di natura contrattuale, fra le quali quelle relative ai diritti di informazione.