Circolare Ministeriale 2 ottobre 1996, n. 623
Oggetto: Visite e viaggi di istruzione o connessi ad attività sportive
Con la presente circolare si intende fornire il quadro generale di riferimento operativo per l'organizzazione e la realizzazione dei viaggi e delle visite di istruzione da parte delle istituzioni scolastiche.
Si evidenzia, al riguardo, che questo Ministero si è attenuto al criterio della massima possibile semplificazione delle procedure, con l'obiettivo di promuovere e valorizzare l'autonomia delle scelte e la capacità decisionale delle singole scuole.
1) L'intera gestione delle visite guidate e dei viaggi d'istruzione o connessi ad attività sportive in Italia e all'estero rientra nella completa autonomia decisionale e nella responsabilità degli organi di autogoverno delle istituzioni scolastiche.
Non deve, quindi, essere richiesta alcuna autorizzazione ai provveditori agli studi né al Ministero per l'effettuazione delle iniziative in questione.
Le delibere dei consigli di circolo e di istituto vanno inviate agli uffici scolastici provinciali per necessaria informazione ed ai fini dell'esercizio del potere di vigilanza.
La scuola determina, pertanto, autonomamente il periodo più opportuno di realizzazione dell'iniziativa in modo che sia compatibile con l'attività didattica, nonché il numero di allievi partecipanti, le destinazioni e la durata.
2) Le iniziative in argomento possono essere, in linea di massima, ricondotte alle seguenti tipologie:
- viaggi d'integrazione della preparazione d'indirizzo, che sono essenzialmente finalizzati all'acquisizione di esperienze tecnico-scientifiche e ad un più ampio e proficuo rapporto tra scuola e mondo del lavoro, in coerenza con gli obiettivi didattici e formativi, in particolare degli istituti di istruzione tecnica, professionale e degli istituti d'arte;
- viaggi e visite d'integrazione culturale, finalizzati a promuovere negli alunni una maggiore conoscenza del Paese o anche della realtà dei Paesi esteri, la partecipazione a manifestazioni culturali o a concorsi, la visita presso complessi aziendali, mostre, località di interesse storico-artistico, sempre in coerenza con gli obiettivi didattici di ciascun corso di studi;
- viaggi e visite nei parchi e nelle riserve naturali considerati come momenti conclusivi di progetti in cui siano sviluppate attività connesse alle problematiche ambientali. Si richiama l'accordo di programma fra i Ministeri dell'Ambiente e della P.I. in materia ambientale per l'importanza che hanno i parchi nazionali e le aree protette in Italia come luoghi e mete di viaggi d'istruzione;
- viaggi connessi ad attività sportive, che devono avere anch'essi valenza formativa, anche sotto il profilo dell'educazione alla salute Rientrano in tale tipologia manifestazioni sportive scolastiche nazionali ed internazionali, nonché le attività in ambiente naturale e quelle rispondenti a significative esigenze a carattere sociale, anche locale.
Tutte le iniziative devono essere inquadrate nella programmazione didattica della scuola ed essere coerenti con gli obiettivi didattici e formativi propri di ciascun settore scolastico, nella puntuale attuazione delle finalità istituzionali, volte alla promozione personale e culturale degli allievi ed alla loro piena integrazione scolastica e sociale.
E' opportuno che le iniziative degli istituti di istruzione secondaria superiore siano programmate consultando anche il comitato studentesco.
3) Si richiama l'attenzione sul D.L.vo 17 marzo 1995, n. 111 (pubblicato nella G.U. n. 88, serie generale, del 14 aprile 1995) che ha introdotto, in attuazione della direttiva 314/90 CEE, una nuova normativa in materia di "pacchetti turistici".
Tale normativa, finalizzata ad inserire elementi di chiarezza e trasparenza nel rapporto tra agenzie di viaggio ed utenti (rapporto che configura un vero e proprio contratto) ha carattere prescrittivo e, pertanto, è necessario che le scuole abbiano precisa consapevolezza dei diritti e degli obblighi che discendono dal contratto stesso.
4) Si segnala, infine, che nell'organizzazione dei viaggi, per quanto non espressamente contemplato nel citato D.L.vo n. 111/1995 ed in altre norme con valore di legge, le singole istituzioni scolastiche, nel deliberare autonomamente, possono fare riferimento alle istruzioni impartite nella circolare per ultimo diramata in materia la quale conteneva indicazioni utili per la realizzazione delle iniziative prevedendo, tra l'altro, che le stesse fossero economicamente sostenibili dalle scuole e dalle famiglie e, sotto il profilo della sicurezza, presentassero sufficienti elementi di garanzia.
Si pregano le SS.LL. di voler diramare questa circolare a tutte le istituzioni scolastiche, ivi comprese le scuole parificate, pareggiate e legalmente riconosciute.