Circolare Ministeriale 772/97

Oggetto: Procedura concorsuale per l’assegnazione di personale ispettivo, direttivo e docente e sui termini di espletamento

Pervengono numerose richieste da parte di codesti enti tendenti a sollecitare la conclusione in tempi rapidi della revisione degli atti concorsuali trasmessi alla scrivente, ai fini dell’approvazione delle graduatorie generali di merito.

Al riguardo appare necessario ricordare che l’ufficio, eccezion fatta per le pubblicazioni e le ricerche, esamina ogni singolo atto valutato dalle commissioni sulla base delle disposizioni contenute nel bando di concorso e dei criteri che vengono predeterminati dalle stesse.

Ciò comporta dover ripercorrere l’iter logico seguito dalle commissioni esaminatrici, che non sempre appare evidente dalla verbalizzazione.

Di conseguenza, quasi sempre, si ravvisa la necessità di restituire con osservazioni i predetti atti al fine di consentire alla commissione esaminatrice di svolgere un ulteriore accertamento per renderli conformi ai suddetti criteri.

Quanto sopra non esclude il controllo della ragioneria centrale, la quale, nell’ambito dei propri compiti istituzionali da svolgersi entro i termini previsti dalla normativa vigente, decorrenti dalla ricezione del provvedimento di approvazione della graduatoria e degli atti relativi alla procedura concorsuale, potrebbe a sua volta formulare altre osservazioni da sottoporre di nuovo al vaglio della commissione stessa dilatando così ulteriormente i tempi necessari alla completa definizione del procedimento.

Si evidenzia, peraltro, che l’attuale procedura concorsuale si conclude con l’assegnazione, per comando, del personale risultato vincitore con decorrenza "entro l’inizio dell’anno scolastico e comunque, non oltre il 20° giorno successivo" secondo le modalità stabilite col dm 12 giugno 1986 recepite in ciascun bando di concorso.

Si ravvisa, pertanto, la necessità che codesti enti vigilino sui tempi dell’attività delle commissioni esaminatrici, previsti in via generale in sei mesi dalla data della prima convocazione (v. artt. 7 e 8 del predetto decreto ministeriale), provvedendo a inoltrare alla scrivente i relativi atti almeno entro il mese di febbraio di ciascun anno per consentire all’ufficio competente di predisporre le operazioni necessarie all’assegnazione del personale di cui trattasi con la decorrenza prevista dalle disposizioni vigenti e più sopra riportata.

Resta inteso che, qualora i termini di cui sopra non venissero osservati, la procedura di assegnazione del personale potrebbe slittare di un ulteriore anno scolastico.

Si confida nella proficua collaborazione da parte di codesti istituti per una rapida conclusione della procedura concorsuale in questione anche al fine di consentire un efficace perseguimento dei compiti istituzionali.