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Reg. Tribunale Lecce n. 662 del 01.07.1997
Direttore responsabile: Dario Cillo


 

Circolare Ministero dell'Interno 9 febbraio 1993, n. 3

Oggetto: Decreto 31 ottobre 1992, n. 553, pubblicato in Gazzetta Ufficiale n. 24 del 30 gennaio 1993. Modalità di accertamento delle condizioni reddituali dei minorati civili. Invalidi civili parziali. Incompatibilità con altri trattamenti pensionistici di invalidità. Disciplina esercizio del diritto di opzione

E' stato pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 24 in data 30 gennaio 1993 il decreto del Ministro dell'Interno, di concerto con il Ministro del Tesoro e del lavoro e della previdenza sociale, previsto dall'articolo 3 della legge 29 dicembre 1990, n. 407, modificato dalla legge 30 dicembre 1991, n. 412, recante disposizioni in materia di finanza pubblica.

Il decreto interministeriale, datato 31 ottobre 1992, disciplina in concreto nuove modalità di accertamento delle condizioni reddituali dei beneficiari di pensioni e assegni spettanti a invalidi civili, ciechi civili e sordomuti, nonché l'esercizio del diritto di opzione per il trattamento più favorevole spettante agli invalidi civili parziali in presenza di incompatibilità con trattamenti pensionistici a carattere diretto concessi a seguito di invalidità, per effetto del disposto del succitato articolo 3 della legge n. 407/90, come modificato dalla legge n. 412/91.

Nel decreto suddetto viene in particolare previsto:

- l'obbligo da parte dei minorati civili, beneficiari di pensioni e assegni (con esclusione quindi di coloro che godano soltanto di indennità di accompagnamento, indennità di comunicazione per sordomuti e indennità speciale per ciechi ventesimisti) di presentare alle prefetture, entro il 30 giugno di ciascun anno, una dichiarazione di responsabilità concernente la propria situazione reddituale in apposito modello allegato al decreto stesso;

- l'indicazione, nella dichiarazione di responsabilità, dei redditi di qualsiasi natura, assoggettati all'IRPEF, al lordo degli oneri deducibili e delle ritenute fiscali, percepiti nell'anno precedente;

- l'obbligo per le prefetture di avviare, in caso di omessa presentazione della dichiarazione entro il termine stabilito, i necessari accertamenti ai fini della "revoca" della provvidenza economica, ai sensi dell'art. 3-ter della legge 21 febbraio 1977, n. 29. In attesa che possa diventare operativo l'accesso all'anagrafe tributaria, ai sensi della vigente normativa, per il quale è a buon punto la definizione dei necessari accordi con il Ministero delle Finanze e delle relative modalità tecniche, ferma restando l'auspicabile possibilità di scambi incrociati di dati e notizie relativi ai beneficiari con le sedi provinciali di enti erogatori di pensioni, assegni e indennità (INPS, INAIL, direzioni provinciali del Tesoro, ecc.), si ritiene, in particolare nella prima applicazione del regolamento, che nel caso di mancata presentazione della dichiarazione entro i termini stabiliti, possa essere attivato un procedimento di diffida nei confronti dell'assistito a provvedere all'invio della stessa entro un termine perentorio non inferiore a venti giorni, pena la immediata revoca del beneficio;

- l'obbligo per gli invalidi civili parziali titolari dell'assegno mensile di comunicare alle prefetture , entro trenta giorni dalla notifica del provvedimento, ogni eventuale concessione, da parte di altri enti, di trattamenti pensionistici.

Modalità di distribuzione dei modelli.

Per effetto del ritardo con il quale è stato adottato e pubblicato il decreto in questione, non si darà luogo alla presentazione della dichiarazione di responsabilità relativa alla situazione reddituale per il 1992, prevista entro i centoventi giorni dall'entrata in vigore del provvedimento.

In concreto detta presentazione, oltre che a coincidere con la distribuzione e con la presentazione del modello di dichiarazione per il 1993, con i possibili inconvenienti di carattere operativo, si rivela del tutto inutile per l'erario, stante l'impossibilità di recuperare somme indebitamente percepite nel 1992, laddove risultasse eventualmente una situazione reddituale superiore ai limiti prescritti.

Infatti, la revoca della provvidenza prevista dall'art. 2, secondo comma, del regolamento non potrebbe avere efficacia che dal primo giorno del mese successivo alla data del relativo provvedimento, a norma dell'art. 3-ter della legge 21 febbraio 1977, n. 29, come confermato dalla legge 26 luglio 1988, n. 291 (art. 3, comma 10).

Per quanto concerne la dichiarazione reddituale relativa al 1993, a seguito di intese intervenute con l'Amministrazione delle poste e delle telecomunicazioni, gli uffici postali consegneranno gli appositi moduli in occasione del pagamento delle provvidenze per il secondo bimestre 1993 ( a partire, cioè dal 28 marzo 1993).

l'Istituto Poligrafico dello Stato provvederà alla spedizione degli stampati direttamente alle direzioni provinciali delle poste entro il 1° marzo 1993, sulla base di un prestabilito piano di distribuzione.

Le direzioni provinciali predette, provvederanno, secondo elenchi forniti in duplice copia dal CED, a distribuire gli stampati ai singoli uffici postali, che li consegneranno, come detto, agli assistiti in occasione del pagamento del secondo bimestre 1993. La presentazione del modello, debitamente compilato, alle prefetture, dovrà avvenire entro il 30 giugno 1993.

Per i titolari di conto corrente postale, la spedizione del modello e relativa comunicazione allegata dovrà avvenire a cura, di codesti uffici, in base ad elenchi elaborati dal CED.

Per quanto riguarda l'esercizio del diritto di opzione per il trattamento più favorevole, si rammenta che il regime delle incompatibilità per effetto delle modifiche apportate dalla legge n. 412/91, è sopravvissuto esclusivamente nei confronti degli invalidi civili parziali che non abbiano conseguito il diritto all'assegno mensile alla data del 1° gennaio 1992 e siano titolari di trattamenti pensionistici a carattere diretto, concessi a seguito di invalidità contratte per cause di guerra, di lavoro o di servizio, nonché di pensioni dirette di invalidità a qualsiasi titolo erogate dall'assicurazione generale obbligatoria per l'invalidità, la vecchiaia e i superstiti dei lavoratori dipendenti, dalle gestioni pensionistiche per i lavoratori autonomi e da ogni altra gestione pensionistica per i lavoratori dipendenti avente carattere obbligatorio.

Si rammenta altresì che i titolari dell'assegno mensile al 1° gennaio 1992 e per coloro che abbiano avuto il riconoscimento del diritto entro la stessa data, sono stati fatti salvi dalla legge n. 412/91 i diritti acquisiti e, pertanto, nei loro confronti il regime delle incompatibilità dianzi citato non trova applicazione.

I cittadini riconosciuti invalidi civili parziali dalle competenti commissioni sanitarie, titolari altresì di prestazioni pensionistiche incompatibili con l'assegno mensile di cui all'art. 13 della legge 30 marzo 1971, n. 118, in sede di istruttoria delle relative posizioni da parte delle prefetture, debbono esercitare l'opzione per una delle provvidenze dichiarate incompatibili.

Nel caso di opzione per l'assegno mensile erogato dal Ministero dell'Interno, l'interessato deve inviare alla prefettura una dichiarazione dell'ente erogatore attestante l'avvenuta presentazione di un atto di rinuncia al trattamento incompatibile.

In tal caso, la prefettura, prima di sottoporre la pratica al comitato provinciale di assistenza e beneficenza pubblica, d'ufficio concorderà con l'ente erogatore i tempi di cessazione della provvidenza cui si è rinunziato, avendo cura di evitare interruzioni nel pagamento delle provvidenze stesse.

Dovranno, altresì, essere presi accordi con detto Ente sulle modalità di recupero degli importi percepiti relativi al trattamento cui si rinunzia, avendo l'assegno mensile, per il quale si è optato, generalmente una decorrenza pregressa e dovendo alla stessa farsi riferimento anche per quanto concerne l'opzione esercitata e comunque da data non anteriore al 1° gennaio 1991. Normalmente il recupero in questione potrà avvenire sugli arretrati dell'assegno mensile da erogare. Andranno altresì concordate le modalità di versamento delle somme recuperate in favore dell'altro ente.

Qualora si rinunzi all'assegno mensile, il C.P.A.B.P. sunnominato nel prendere atto della rinuncia, denegherà, con delibera, la provvidenza.

Per le pratiche pendenti presso i comitati provinciali di assistenza e beneficenza pubblica, alla data di entrata in vigore del presente regolamento, le prefetture chiederanno agli interessati che, dalla documentazione agli atti, risultino titolari di provvidenze incompatibili, di integrare detta documentazione con la dichiarazione di opzione per una delle provvidenze.

L'art. 6 del regolamento, infine prevede l'obbligo, da parte delle prefetture, di invio al Ministero del tesoro - Direzione generale dei servizi vari e delle pensioni di guerra, delle dichiarazioni di responsabilità relative alle situazioni reddituali dell'anno precedente, delle dichiarazioni di incompatibilità intervenute, degli eventuali provvedimenti di revoca, relativamente ai soggetti per i quali sia pervenuta richiesta dei fascicoli ai fini delle verifiche di competenza.

In conclusione, si ritiene opportuno rammentare che tutti gli invalidi civili parziali ai quali sia stato riconosciuto il diritto all'assegno mensile dal C.P.A.B.P. in data successiva al 1° gennaio 1992, e concessa la provvidenza sino al 31 dicembre 1990, secondo le istruzioni fornite con circolare n. 1 dell'11 gennaio 1992, debbono essere messi nella condizione di poter esercitare il diritto di opzione al fine di provvedere poi alla concessione o al diniego dell'assegno mensile per gli anni successivi, a seconda che si sia optato o meno per lo stesso.

Lo stesso diritto di opzione va, inoltre attribuito a partire dal 1° gennaio 1991 anche a coloro che per effetto della legge 26 febbraio 1982, n. 54 si sono visti denegare l'assegno.

Attuazione art. 12, legge n. 412/91, comma 4

Per effetto dell'emanazione del decreto che disciplina le modalità di accertamento delle situazioni reddituali, può altresì trovare attuazione l'art. 12 della legge n. 412/91, comma 4, che prevede la sospensione del meccanismo di perequazione automatica della prestazione per i titolari dell'assegno mensile già in godimento dal 1° gennaio 1992, sin tanto che permanga una situazione reddituale superiore ai limiti stabiliti dalla legge.

Al riguardo, si fa presente che il limite di reddito definitivo per il 1992, come comunicato dall'INPS, ammonta a £. 4.246.200 e pertanto, per detto anno ai fini di cui sopra, dovrà farsi riferimento a tale importo.

Conseguentemente, nei confronti di coloro che presentino una situazione superiore al limite predetto dovrà essere recuperato, da parte di codeste prefetture, l'importo pari all'aumento perequativo intervenuto dal mese maggio 1992 e a tutto il 31 dicembre 1992, compresa la tredicesima mensilità (£. 8.150 mensili).

L'aggravio di lavoro che i competenti servizi operativi di codeste prefetture subiranno ulteriormente per effetto dell'attività di revisione annuale delle situazioni reddituali, unitamente all'importanza da attribuire alla stessa, nel quadro di una più rigorosa disciplina mirante a realizzare condizioni di maggiore equità nonché economie finanziarie non possono esimersi dal richiamare l'attenzione delle S.S.LL. sull'assoluta necessità di potenziare i servizi impegnati attraverso una distribuzione del personale a disposizione anche in via temporanea.

Si deve, infatti, tener conto della rilevanza acquisita dall'assistenza economica ai minorati civili nell'ambito della finanza pubblica, nonché della particolare attenzione riservata al settore dagli organi di Governo, dalla stampa e dall'opinione pubblica.

Il Ministro: MANCINO


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