Prima Pagina
Reg. Tribunale Lecce n. 662 del 01.07.1997
Direttore responsabile: Dario Cillo


 

Ministero dei Trasporti
Direzione Generale M.C.T.C. IV Direzione Centrale - Div. 42

Circolare Ministeriale 21 febbraio 1994 n. 21

Prot. n. 380/4280

Oggetto: Caratteristiche costruttive - in via sperimentale - degli autobus

Essendo il fase di definizione la normativa europea di regolamentazione delle caratteristiche dei veicoli in oggetto, si ritiene opportuno acquisire, in via sperimentale, ogni possibile dato che scaturisca dall'effettiva applicazione delle norme seguenti.

1. Posto per accompagnatore

Nel rispetto delle norme attualmente in vigore per gli autobus, è ammesso, per gli autobus con numero di posti superiore a 16 escluso il conducente, il montaggio e l'utilizzo di un sedile per un solo accompagnatore se sono verificate tutte le prescrizioni seguenti:

1.1. Il posto destinato all'accompagnatore può ostruire l'accesso alla porta di servizio allorché il sedile è in posizione di utilizzo a condizione che:

-.sia chiaramente indicato all'interno del veicolo che il posto è ad uso esclusivo dell'accompagnatore e non venga, in mancanza di questi, occupato da altri;

- si richiuda automaticamente in caso di non utilizzo, al fine di rispettare tutte le norme prescritte per l'accessibilità alla porta di servizio;

- il posto sia dotato di cinture di sicurezza automaticamente riavvolgibili in conformità alle prescrizioni delle vigenti Direttive CEE;

- qualora il sedile si trovi in posizione d'uso o ripiegato, nessuna parte di esso deve oltrepassare il piano verticale trasversale passante per il centro del sedile del conducente, posto nella posizione più arretrata, ed il centro degli specchi retrovisori esterni montati sul lato opposto del veicolo;

1.2. Non deve essere considerata come porta di emergenza la porta del conducente qualora l'accesso dall'interno del veicolo alla medesima non risulti facile, in particolare se è necessario infilarsi tra il volante ed il posto di guida per accedervi;

1.3. Non potendo, per quanto specificato al punto 1.1, la porta posta in corrispondenza del "posto per accompagnatore" essere più considerata porta di emergenza, resta fermo che devono essere previste le porte di emergenza nel numero previsto dal D.M. 18 aprile 1977 e successive modificazioni ed integrazioni e che le stesse devono risultare sempre e comunque libere da ogni impedimento od ostruzione durante la marcia del veicolo;

1.4. Sulla carta di circolazione detto sedile deve essere computato come "posto di servizio" e, se in posizione anteriore, anche come "posto anteriore", nonché deve essere riportato nelle righe descrittive la dicitura "POSTO PER ACCOMPAGNATORE".

2. Pendenza del corridoio

La pendenza del corridoio può raggiungere l'8%, comunque, per i soli autobus con posti a sedere, cioè senza possibilità di trasporto di passeggeri in piedi, tale limite è elevato al 12,5%.

Le misurazioni devono essere effettuate con veicolo a vuoto, in ordine di marcia, fermo sul terreno piano, con gli eventuali dispositivi di regolazione dell'assetto non attivati.

3. Intercambiabilità tra lo spazio destinato allo stazionamento delle carrozzelle e sedili per passeggeri

E' consentito che, in sede di omologazione di un autobus destinato anche al trasporto di persone con ridotta capacità motoria non deambulanti, lo spazio predisposto e destinato allo stazionamento delle carrozzelle possa essere occupato, in alternativa, con posti a sedere.

A tal fine devono essere verificate le due soluzioni costruttive secondo le norme vigenti, ovviamente utilizzando sedili delle stesse caratteristiche relative all'autobus.

Il numero dei posti da indicare sulla carta di circolazione è quello con il numero massimo di sedili, mentre nelle note descrittive deve essere indicato il numero di carrozzelle ammissibili in alternativa ed in numero totale di posti con questo allestimento (esempio: 44 posti più 2 carrozzelle, significa che il veicolo ha 44 posti a sedere più uno spazio sufficiente per lo stazionamento di due carrozzelle).

Sull'autobus devono essere montate le prescritte targhette per il numero di posti riportanti tutte le possibili configurazioni di allestimento interno.

4. Intercambiabilità tra lo spazio destinato al box della toilette. e sedili per passeggeri

Viene altresì consentito che in sede di omologazione di un autobus, lo spazio predisposto per il box della toilette possa essere occupato, in alternativa, con posti a sedere.

Al tal fine devono essere verificate le due soluzioni costruttive secondo le norme vigenti utilizzando, ovviamente, sedili aventi le stesse caratteristiche di quelli con i quali è stata allestita la carrozzeria.

Il numero dei posti da indicare sulla carta di circolazione è quello relativo al numero massimo di sedili installabili, mentre nelle note descrittive dovrà essere indicata la presenza, in alternativa, del box della toilette ed il numero totale di posti con questo allestimento (esempio: 50 posti più una toilette, significa che il veicolo ha un allestimento comprendente 50 posti a sedere più il vano della toilette).

Sull'autobus devono essere montate le prescritte targhette per il numero di posti riportanti tutte le possibili configurazioni degli allestimenti interni previsti.

Le presenti norme hanno applicazione in sede di visita e prova per l'omologazione degli autobus da parte dei Centri Prova Autoveicoli.

IL DIRETTORE GENERALE
dr. Giorgio Berruti


La pagina
- Educazione&Scuola©