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GABINETTO Nota 21 novembre 2003 UO/4 Oggetto: Elezioni R.S.U. comparto scuola - 9 /12 dicembre 2003 - Nota di chiarimenti ARAN Si pregano le SS.LL. di portare a conoscenza di tutte le istituzioni scolastiche il contenuto dell'allegata nota prot.n.7904 inviata dall'ARAN il 17.11.2003. Si fa presente che detta nota sarà pubblicata sul sito INTRANET ed INTERNET di questo Ministero.
ARAN Nota 17 novembre 2003 Prot. 7904 Oggetto: Quesiti - Elezioni per il rinnovo delle RSU nel comparto Scuola del 9 - 11 dicembre 2003 Pervengono a questa Agenzia numerosi quesiti, sia telefonici che scritti, da parte degli Istituti scolastici, circa problematiche inerenti le elezioni in oggetto. Nel ribadire quanto già evidenziato nella nota di chiarimenti del 5 settembre 2003 prot. 6325, si rammenta che le Scuole devono garantire la massima collaborazione ma, essendo le elezioni un fatto endosindacale, non possono entrare nel merito delle operazioni elettorali in quanto esonerati da ogni compito consultivo, di verifica e controllo sui candidati, sulle liste e sui compiti della Commissione elettorale, i cui componenti, in caso di necessità, possono rivolgersi alle organizzazioni sindacali da cui sono stati designati. Analogo comportamento è tenuto dall'Aran in quanto, essendosi già insediate le Commissioni elettorali, l'Agenzia non può più rispondere a quesiti su materie di competenza delle stesse. Si significa, inoltre, che i numerosi quesiti sinora posti trovano tutti risposta nel contenuto dell'Accordo quadro del 7 agosto 1998 sulla costituzione delle RSU e relativo Regolamento elettorale, nonché nella citata nota di chiarimenti di questa Agenzia, a cui si rinvia con preghiera di attenta lettura. Si ribadisce, infine, che ogni interpretazione difforme dai predetti testi non può essere presa in considerazione.
ARAN Nota 17 novembre 2003 Prot. n. 7905 Oggetto. Elezioni per il rinnovo delle RSU nel comparto scuola del 9-11 dicembre 2003 Pervengono a questa Agenzia numerosi quesiti, sia telefonici che scritti da parte delle Commissioni elettorali, ovvero dai Dirigenti Scolastici su materie di competenza delle Commissioni stesse, circa problematiche inerenti le elezioni delle RSU in oggetto. Nel ribadire quanto già contenuto nella nota di chiarimenti del 5 settembre 2003 prot. 6325, si rammenta che questa Agenzia, dopo l'insediamento delle Commissioni elettorali, peraltro già avvenuto, non può rispondere su materie di competenza delle stesse, nè le Istituzioni scolastiche possono entrare nel merito delle operazioni elettorali in quanto esonerati da ogni compito consultivo, di verifica e controllo sui candidati, sulle liste e sui compiti della Commissione elettorale, i cui componenti, in caso di necessità, possono rivolgersi a codeste organizzazioni sindacali da cui sono stati designati. Si pregano, pertanto, le organizzazioni e confederali sindacali in indirizzo di dare la massima diffusione dell'Accordo quadro del 7 agosto 1998 sulla costituzione delle RSU e relativo regolamento elettorale, nonchè alla citata nota di chiarimenti di questa Agenzia, con preghiera di attenta lettura da parte delle Commissioni elettorali, in quanto i predetti testi contengono le risposte a tutti i quesiti finora posti.
GABINETTO Nota 16 settembre 2003 UO/4 Oggetto: Elezioni R.S.U. comparto scuola - 9 /12 dicembre 2003 - Nota di chiarimenti ARAN Con nota del 30.7.2003 prot.5077/MR, questo Ufficio
ha trasmesso il protocollo riguardante le elezioni per il rinnovo delle
R.S.U. nel comparto scuola che si svolgeranno dal 9 al 12 dicembre p.v.. Si trasmette pertanto il suddetto testo con preghiera di darne la massima divulgazione presso tutte le istituzioni scolastiche, richiamando l'attenzione delle stesse sulla scrupolosa osservanza delle indicazioni contenute nel testo allegato ed in particolare sugli adempimenti previsti al punto 12 del testo medesimo. Le istituzioni scolastiche sono altresì pregate di consegnarne tempestivamente copia alle organizzazioni sindacali presentatrici di lista e alle commissioni elettorali. La presente nota, con la documentazione allegata, è pubblicata anche sul sito internet ed intranet del MIUR.
ARAN Nota 5 settembre 2003 Prot. n. 6325 Oggetto: Rinnovo delle RSU nel comparto Scuola. Elezioni del 9 -12 dicembre 2003. Chiarimenti circa lo svolgimento delle elezioni e la trasmissione dei verbali elettorali all’ARAN PREMESSA Ai sensi dell’art. 1 dell’Accordo collettivo quadro del 7 agosto 1998, parte II, le organizzazioni sindacali del comparto Scuola e le confederazioni cui esse aderiscono, con Protocollo sottoscritto il 7 luglio 2003, hanno indetto le elezioni per il rinnovo delle Rappresentanze sindacali unitarie (RSU) che, già elette nel 2000, scadranno nel dicembre 2003 (art. 7 Accordo quadro). Con il citato Protocollo, che contiene l’annuncio delle elezioni, è stato definito il calendario delle votazioni con la tempistica delle procedure elettorali, nonché il termine per le adesioni all’Accordo quadro del 7 agosto 1998. Le elezioni delle RSU sono indette contestualmente nella generalità delle Istituzioni scolastiche del comparto Scuola nei giorni 9 - 12 dicembre 2003. La concreta esperienza di gestione delle passate elezioni svoltesi sia nel comparto Scuola che in tutti i rimanenti comparti pubblici, ha reso necessario da parte dell’Aran la formulazione di più note di chiarimenti finalizzate al loro corretto svolgimento, per definire alcuni dettagli procedurali non esplicitati nel regolamento elettorale. Con la presente l’Aran ha inteso riassumere in un testo unitario le citate note, alle quali, pertanto, non si dovrà più fare riferimento in quanto il loro contenuto è stato riformulato nel testo che segue. Per facilitare le operazioni elettorali delle Istituzioni scolastiche e delle Commissioni elettorali, la presente nota è resa completa di tutta la documentazione necessaria, della quale si raccomanda una attenta lettura. Il sommario che segue riporta l’elenco della documentazione allegata. A tal fine, si chiede alle Istituzioni scolastiche di consegnare alle organizzazioni sindacali presentatrici di lista e alle Commissioni elettorali, oltre al materiale previsto, anche la presente nota e gli allegati alla stessa, significando che tutta la documentazione è pubblicata sul sito internet dell’ARAN all’indirizzo www.aranagenzia.it nella Sezione “Relazioni Sindacali” alla voce “RSU Scuola 2003” in formato facilmente scaricabile e stampabile. Analoga collaborazione si chiede alle organizzazioni sindacali nazionali per le proprie categorie territoriali.
A) PROTOCOLLO DEL 7 LUGLIO 2003 Il documento fondamentale è rappresentato dal “Protocollo per la definizione del calendario delle votazioni per il rinnovo delle rappresentanze unitarie del personale del comparto scuola - tempistica delle procedure elettorali” sottoscritto in data 7 luglio 2003, e pubblicato nella G.U. n. 165 del 18 luglio 2003, contenente l’annuncio delle elezioni. Nel calendario sono indicate le varie scadenze che precedono le elezioni (allegato n. 1). Copia dell’annuncio deve essere affissa all’albo di ciascuna Scuola. B) CHIARIMENTI Come indicato nella premessa, ai soli fini di una migliore comprensione, la presente nota si limita a fornire chiarimenti operativi di dettaglio alle clausole generali dell’Accordo quadro del 7 agosto 1998, la cui conoscenza rimane assolutamente fondamentale (allegato n. 2). § 1. Tempistica delle procedure elettorali Le elezioni si svolgono contestualmente nell'intero comparto Scuola. Non si può, pertanto, procedere ad alcun accordo a livello locale in quanto le elezioni sono già state indette e fissate le relative tempistiche, la votazione e lo scrutinio nel Protocollo di cui alla lettera A). Le elezioni non possono essere rinviate per motivi organizzativi locali. Il primo giorno delle votazioni (9 dicembre 2003) è utilizzato per l'insediamento del seggio elettorale (o dei seggi definiti dalle Commissioni elettorali in ragione della dislocazione delle eventuali sedi distaccate, che fanno capo al collegio unico di elezione della RSU) ed è anche già utilizzabile per le operazioni di voto. Pertanto, i giorni 9 - 10 - 11 dicembre 2003 sono dedicati alle votazioni. E' compito delle Commissioni elettorali, al fine di assicurare le migliori condizioni per l’esercizio del voto, definire l'orario di apertura e chiusura giornaliera dei seggi ed, in particolare, quello dell'ultimo giorno di votazione (11 dicembre), dandone la necessaria preventiva pubblicità a tutti gli elettori attraverso l'affissione all’albo della Scuola. Il giorno 12 dicembre 2003 è dedicato esclusivamente allo scrutinio. Poiché le elezioni avvengono contestualmente in tutto il comparto Scuola anche lo scrutinio deve avvenire contestualmente e, pertanto, le urne devono essere aperte solamente la mattina del giorno 12 dicembre 2003. In sede di Istituzione scolastica non può essere prevista alcuna anticipazione dello scrutinio. A prescindere dalla data di costituzione, tutte le RSU attualmente in carica sono ricondotte alla scadenza generale di dicembre 2003. Ciò significa che devono essere tutte rielette, sia nel caso in cui siano state costituite per la prima volta a dicembre 2000 ovvero che siano state elette o rielette anche in data successiva nel corso del triennio. § 2. Sede di elezione della RSU E’ prevista una unica RSU per Istituzione scolastica. Non essendo stato sottoscritto alcun accordo integrativo a livello nazionale per il comparto Scuola, la norma contrattuale di riferimento per la individuazione delle sedi dove possono svolgersi le elezioni delle RSU è l'art. 2, comma 1 della parte I dell'Accordo quadro del 7 agosto 1998. Non è, pertanto, possibile l'elezione della RSU laddove vi siano Istituti diversi ed autonomi che, ancorché situati nella stessa sede, abbiano ciascuno meno di 15 dipendenti. La elezione della RSU avviene, dunque, a livello di Istituzione scolastica, coincidente con il collegio elettorale unico (che ricomprende le eventuali sedi distaccate a prescindere dalla loro collocazione territoriale). Gli elenchi delle sedi per la presentazione delle liste sono resi disponibili dal MIUR (su supporto informatico) e dal Ministero degli esteri (su carta), alle organizzazioni sindacali che ne facciano richiesta, entro il giorno 15 settembre 2003. § 3. Presentazione delle liste elettorali Possono presentare le liste elettorali:
Per facilitare le procedure, come eccezione a tale regola, l’originale o copia autenticata dello statuto e dell’atto costitutivo possono anche essere presentati all’Aran, che rilascia un attestato di deposito in carta semplice. In questo caso, le organizzazioni sindacali, all’atto della presentazione della lista possono allegare, in sostituzione del deposito materiale delle statuto e dell’atto costitutivo, l’attestato rilasciato dall’Aran in copia autenticata nei modi di legge ovvero, in alternativa, dichiarazione sostitutiva circa l’avvenuto rilascio dell’attestato in parola con indicazione espressa del numero di protocollo e della data del rilascio per dimostrarne la corretta provenienza. Anche la formale dichiarazione di adesione all'Accordo quadro del 7 agosto 1998 può essere presentata all’Aran, che rilascia un attestato in carta semplice. In questo caso vale quanto indicato al precedente capoverso. L’Aran pubblica sul proprio sito internet il testo degli attestati e l’elenco delle organizzazioni sindacali a cui sono stati rilasciati. § 4. Soggetti esclusi dalla presentazione delle liste elettorali Non sono soggetti abilitati a presentare le liste elettorali:
E' compito della Commissione elettorale verificare il rispetto delle regole sulla presentazione delle liste, non accettandole ove non rispondano ai requisiti richiesti. § 5. Elettorato passivo L'elettorato passivo (candidati) è riconosciuto a tutto il personale in servizio a tempo indeterminato (sia a tempo pieno che a tempo parziale), qualità che deve permanere anche dopo la elezione, pena la decadenza dalla carica di eletto nella RSU. Non sono titolari di elettorato passivo:
Possono essere candidati i sottoscrittori della lista, non essendo tale posizione enunciata nell'elenco delle esclusioni. E' possibile candidarsi in una sola lista. Nel caso in cui, nonostante il divieto, un dipendente si candidi in più liste, la Commissione elettorale, dopo la scadenza del termine per la presentazione delle liste e prima di renderle pubbliche tramite affissione, lo invita con atto scritto, entro un termine assegnato, ad optare. In mancanza di opzione il candidato viene escluso dalla competizione elettorale. Il personale della Scuola in comando o fuori ruolo presso altre amministrazioni di diverso comparto ha l’elettorato attivo presso queste ultime (e, pertanto, ha votato in occasione delle RSU degli altri comparti nel 2001 in base ai chiarimenti a suo tempo forniti circa l'elettorato attivo in detti comparti). Tale personale mantiene, invece, l'elettorato passivo presso l'Istituto scolastico da cui proviene a condizione che il suo rapporto di lavoro sia a tempo indeterminato e che rientri in servizio qualora eletto, con revoca del comando o del fuori ruolo. Al candidato non è richiesta alcuna espressa accettazione della candidatura. La mancanza di essa non costituisce, pertanto, motivo di esclusione. Non è previsto alcun obbligo per il candidato di essere iscritto o di iscriversi all’organizzazione sindacale nelle cui liste è presentato. § 6. Procedura per la presentazione delle liste L'art. 4 del regolamento elettorale indica, chiaramente, il numero di firme di lavoratori dipendenti necessario per la presentazione della lista. Ogni lavoratore può firmare per una sola lista, pena la nullità della firma apposta. Ogni lista ha un solo presentatore, che può essere un dirigente sindacale (aziendale-territoriale-nazionale) dell'organizzazione sindacale interessata, ovvero un dipendente delegato dalla stessa (la delega deve essere allegata alla lista). Può essere un dipendente con qualifica dirigenziale nel solo caso in cui sia dirigente sindacale e ricopra tale carica all'interno del sindacato di categoria del comparto Scuola interessato a presentare la lista. Il presentatore di lista può anche essere tra i firmatari della stessa nel solo caso in cui sia un dipendente della Scuola sede di elezione della RSU. La firma del presentatore di lista deve essere autenticata dal dirigente scolastico della Istituzione scolastica interessata, o da un suo delegato, ovvero in uno qualsiasi dei modi previsti dalla legge. L'eventuale inadempienza deve essere rilevata dalla Commissione elettorale che assegna, in forma scritta, un termine congruo all'organizzazione interessata perché provveda alla formale regolarizzazione. I presentatori di lista garantiscono sull'autenticità delle firme dei lavoratori. Le liste possono essere presentate dal giorno 21 ottobre 2003 e sino al 10 novembre 2003, ultimo giorno utile. La Commissione elettorale comunica, attraverso affissione all'albo della Scuola, l'orario di chiusura per la presentazione delle liste nell'ultimo giorno di scadenza, orario che coincide con quello di chiusura degli uffici abilitati a riceverle. Nel solo caso in cui la Scuola sia chiusa nella giornata del 10 novembre 2003 - termine ultimo per la presentazione delle liste - e la Commissione elettorale non possa operare (es. festività locale), l'ultimo giorno per la presentazione delle liste elettorali è spostato al primo giorno non festivo immediatamente successivo. Le liste devono essere presentate dalle organizzazioni sindacali nella sede principale di ogni Scuola presso i rispettivi uffici di segreteria e poi, dalla data del suo insediamento, direttamente alla Commissione elettorale. Le liste possono anche essere inviate per posta. In tal caso la lista deve, comunque, pervenire entro il termine massimo fissato per la presentazione della stessa. Fa testo il protocollo della Commissione elettorale o della Scuola. Per individuarne l'ordine di arrivo, la data di ricevimento delle liste deve risultare dal protocollo della Commissione elettorale o della Scuola. Nel caso di liste presentate contemporaneamente, l'ordine di precedenza sulla scheda è estratto a sorte. Nella presentazione della lista le organizzazioni sindacali devono usare correttamente la propria denominazione. E' esclusa la possibilità di utilizzare dizioni improprie ovvero usi lessicali non corrispondenti alla denominazione statutaria. E' interesse della organizzazione sindacale verificare che la propria denominazione sia riportata correttamente sulle schede elettorali e nel verbale finale contenente i risultati delle votazioni. Le Commissioni elettorali devono riportare in tutti i loro atti la denominazione della organizzazione sindacale in modo assolutamente conforme a quella utilizzata in sede di presentazione della lista e non possono, in alcun caso, utilizzare dizioni difformi o abbreviazioni in uso nella prassi. L'ammissione della lista elettorale è compito esclusivo della Commissione elettorale. La Scuola non ha alcuna competenza in merito né può esprimere pareri. Il numero dei candidati di ogni lista non può superare di oltre un terzo il numero dei componenti la RSU da eleggere. A titolo esemplificativo, nel caso in cui la RSU da eleggere sia di 3 componenti il numero di candidati della lista non può essere superiore a 4 [3 componenti + 1 (un terzo di 3) = 4]. Nel caso in cui, entro il termine ultimo fissato, non venga presentata alcuna lista, la Scuola deve darne immediata comunicazione all'Aran. § 7. Elettorato attivo Hanno diritto all'elettorato attivo (diritto di voto) tutti i dipendenti a tempo indeterminato in servizio alla data delle elezioni presso la Scuola, indipendentemente dai compiti svolti, anche se non titolari di posto nella Scuola stessa (rientrano in questa casistica tutte le forme di utilizzazioni stabili es: personale utilizzato o temporaneamente assegnato presso la Scuola sede di elezione) e i dipendenti a tempo determinato con contratto di incarico o supplenza annuale ovvero con incarico almeno fino al termine delle attività didattiche. Ha diritto di voto altresì il personale in comando o fuori ruolo da altre amministrazioni di diverso comparto, in servizio presso la Scuola, purché a tempo indeterminato nell'amministrazione di provenienza. Dal diritto di voto è, comunque, escluso il personale non contrattualizzato e quello con qualifica dirigenziale, ivi compreso il personale del comparto al quale sia stato conferito l'incarico di presidenza a tempo determinato con stipulazione del relativo contratto individuale. Più in generale, dal diritto di voto è escluso tutto il personale a cui si applica un contratto diverso da quelli stipulati dall'Aran. Il personale assunto nel periodo intercorrente tra l'inizio delle procedure elettorali (20 ottobre 2003) e la data di votazione ha diritto di voto, se in possesso dei relativi requisiti, senza conseguenze su tutte le procedure attivate, compreso il calcolo dei componenti la RSU, il cui numero rimane invariato. Il diritto di voto si esercita in una unica sede, pertanto i docenti che hanno l'orario articolato su più sedi votano solamente nell’Istituzione scolastica che li amministra. A tal fine l’Istituzione scolastica deve inserire il nominativo del docente nell’elenco generale alfabetico degli elettori nel solo caso in cui ne abbia la gestione amministrativa. E’ compito della Commissione elettorale controllare che non si verifichino casi di doppia partecipazione al voto presso le diverse Scuole in cui i suddetti docenti operano. § 8. Commissione elettorale: composizione, insediamento e costituzione I componenti della Commissione elettorale sono designati esclusivamente dalle organizzazioni sindacali che presentano le liste e devono essere indicati tra i dipendenti, compresi quelli a tempo determinato o in posizione di comando o fuori ruolo, in servizio presso la Scuola in cui si vota. In presenza di plessi o articolazioni nella Scuola sede di RSU, il componente della Commissione può essere sia un dipendente della sede principale che di quella staccata, purché sia dipendente della Istituzione scolastica interessata. Non possono essere designati quali componenti della Commissione elettorale i dirigenti scolastici. Ad essi sono assimilati anche i dipendenti del comparto Scuola ai quali sia stato conferito l'incarico di presidenza a tempo determinato con stipulazione del relativo contratto individuale. La Scuola non ha alcun compito né può intervenire sulle designazioni dei componenti della Commissione elettorale. I componenti della Commissione elettorale sono integrati, automaticamente, con i lavoratori designati allo scopo nelle liste presentate tra l'insediamento e la costituzione formale della Commissione stessa. La Commissione elettorale deve essere formata da almeno tre componenti ed è compito delle organizzazioni sindacali presentatrici di lista garantirne il numero minimo. Nel caso in cui non siano pervenute almeno tre designazioni, sarà cura della Scuola chiedere alle organizzazioni sindacali che hanno presentato le liste di integrare la Commissione elettorale almeno sino al raggiungimento dei tre componenti necessari per l'insediamento. Nel caso in cui siano state presentate due liste e designati due soli componenti, entrambi i sindacati presentatori di lista possono designare un componente aggiuntivo. Se il presentatore di lista è un dipendente della Scuola, può essere designato per la Commissione elettorale nei soli casi in cui sia stata presentata una unica lista, oppure, in presenza di più liste, solo una delle organizzazioni sindacali presentatrici abbia nominato il componente. La Commissione elettorale deve essere insediata entro il 30 ottobre 2003 e formalmente costituita entro il 4 novembre 2003. La differenza tra insediamento e costituzione consiste nella circostanza che la Commissione elettorale si considera insediata, su comunicazione del dirigente scolastico, non appena siano pervenute almeno tre designazioni. Pertanto, può essere insediata ed operare anche prima del 30 ottobre, salvo sua successiva formale costituzione nei termini fissati. Per individuare, in prima istanza, in modo unitario il momento dell'insediamento, le designazioni dei componenti sono presentate all'ufficio del dirigente scolastico, cui spetta, parimenti, il compito della comunicazione di insediamento della Commissione elettorale, della indicazione del locale ove la stessa opera e della trasmissione a questa di tutti i documenti nel frattempo pervenuti. Con l'avvenuto insediamento della Commissione elettorale le liste e tutti gli atti saranno consegnati direttamente a quest’ultima. Nel caso in cui non vengano
presentate liste entro le date previste per l'insediamento e la
costituzione della Commissione elettorale, la circostanza non impedisce
la costituzione della stessa anche in data successiva. Infatti, poiché
le liste elettorali possono essere presentate sino al giorno 10 novembre
2003, è questa la data ultima per la definitiva costituzione della
Commissione elettorale. La Scuola, in questo caso, continuerà ad
attendere e a ricevere le liste sino al verificarsi delle condizioni di
insediamento e costituzione. Se alla data del 10 novembre - termine
ultimo - non risulteranno presentate liste da parte di alcun sindacato,
la Scuola dovrà rilevare la temporanea mancanza di interesse allo
svolgimento delle elezioni per la costituzione della RSU in quella sede
di lavoro e darne comunicazione all’Aran. Si rammenta, in ogni caso, che
la RSU è soggetto necessario, unitamente alle organizzazioni sindacali
di categoria firmatarie del CCNL, della delegazione trattante di parte
sindacale ai fini della contrattazione integrativa. Tutte le Scuole hanno l'obbligo di consentire ai componenti delle Commissioni elettorali l'assolvimento dei propri compiti utilizzando ogni forma di flessibilità nell'organizzazione del lavoro. I rapporti tra le Istituzioni scolastiche e i componenti delle Commissioni elettorali sono disciplinati, in particolare - su conforme parere del Dipartimento della Funzione Pubblica espresso in data 28 ottobre 1998, prot. 33576/98.7.515 - tenendo presente che, essendo le operazioni elettorali un adempimento obbligatorio per legge in vista della costituzione di organismi che assumono carattere necessario ai fini della misurazione della rappresentatività sindacale, anche i componenti delle Commissioni elettorali, alla stessa stregua degli scrutatori e presidenti di seggio, espletano gli adempimenti di loro competenza durante le ore di servizio. § 9. Compiti della Commissione elettorale Il regolamento elettorale non può essere esaustivo dell’intera casistica che può presentarsi nel corso delle procedure elettorali. E’, pertanto, compito delle Commissioni elettorali, a fronte di fattispecie non regolate, colmarne le lacune stabilendo i criteri cui attenersi sulla base dei principi di correttezza e di buona fede. Di seguito, riassumendo le clausole contrattuali e i chiarimenti forniti nelle precedenti elezioni, convalidati nelle prassi seguite, sono indicati gli adempimenti della Commissione elettorale che:
Le decisioni della Commissione elettorale sono impugnabili entro 10 giorni dinanzi all'apposito Comitato dei garanti. § 10. Quoziente necessario per la validità delle elezioni Per quanto attiene alla validità delle elezioni (quorum) si deve fare riferimento al numero dei votanti dell’Istituzione scolastica. Le elezioni sono valide quando ha votato almeno la metà più uno degli aventi diritto al voto (elettorato attivo).
La Commissione elettorale autorizza l'apertura delle urne per lo scrutinio nel seggio (o nei vari seggi nel caso in cui vi siano seggi staccati) solo dopo avere proceduto alla verifica del raggiungimento del quorum nel collegio elettorale. In caso di mancato raggiungimento del quoziente richiesto non si deve, pertanto, procedere alle operazioni di scrutinio e le elezioni vengono ripetute entro 30 giorni. Non è ammessa la presentazione di nuove liste. Qualora non si raggiunga il quoziente richiesto anche nelle seconde elezioni, l’intera procedura è attivabile nei successivi 90 giorni. § 11. Riparto e attribuzione dei seggi Il numero dei componenti la RSU è fissato dall'Accordo quadro del 7 agosto 1998 e non può essere soggetto a modifiche nella sede della contrattazione integrativa, anche se concordato con le organizzazioni sindacali. Tale compito, ai sensi dell’art. 2 comma 5 dell’Accordo stesso, sarebbe stato di spettanza del contratto integrativo nazionale, che, come noto, non è stato stipulato. Pertanto la RSU deve essere composta da un numero di componenti minimo di 3, aumentabile in ragione della dimensione occupazionale della Scuola, secondo la seguente tabella: - tre componenti nelle
Scuole che occupano fino a 200 dipendenti; E', invece, compito della Commissione elettorale ripartire i seggi, su base proporzionale, in relazione ai voti presi da ogni singola lista concorrente (ai sensi dell’art. 3 dell’Accordo quadro del 7 agosto 1998 che recita: "le RSU sono costituite mediante elezione a suffragio universale ed a voto segreto con il metodo proporzionale tra liste concorrenti"). A tal fine occorre calcolare il relativo quorum facendo riferimento al numero dei votanti e quindi ripartire i seggi facendo riferimento ai voti validi riportati da ogni singola lista. In sintesi: 1 - il numero dei seggi
(numero dei componenti la RSU) è fissato dall'Accordo quadro del 7
agosto 1998 in base al numero dei dipendenti;
Definito il quorum la Commissione elettorale può procedere alla ripartizione dei tre seggi. A tal fine si sviluppano due diversi esempi:
In questo caso sono stati ripartiti 2 seggi su 3. Poiché i seggi sono attribuiti su base proporzionale prima alle liste che hanno ottenuto il quorum e poi in base ai resti migliori fino alla concorrenza del numero totale dei seggi da attribuire, il seggio rimanente va ripartito alla lista n. 3, essendo quella che ha il resto maggiore. Pertanto, al fine della ripartizione del seggio, non è necessario che la lista abbia ottenuto un numero minimo di voti almeno pari al quorum, ma che sia quella che ha il resto più alto.
In questo caso sono stati ripartiti 2 seggi su 3. Poiché i seggi sono attribuiti su base proporzionale prima alle liste che hanno ottenuto il quorum e poi in base ai resti migliori fino alla concorrenza del numero totale dei seggi da attribuire, il seggio rimanente va ripartito alla lista n. 1, essendo quella che ha il resto maggiore. Ripartiti i seggi tra le liste, la Commissione elettorale li attribuisce sulla base dei voti di preferenza ottenuti dai candidati al fine di proclamare gli eletti. A parità di preferenza dei candidati vale l'ordine interno della lista. In caso di parità di voti riportati da liste diverse o di parità di resti tra le stesse, i seggi vengono attribuiti alla lista che ha ottenuto il maggiore numero complessivo di preferenze. Il regolamento elettorale non chiarisce il caso in cui si verifichino contestualmente parità di voti alla lista e parità di preferenze ai candidati; per evitare che i seggi non si attribuiscano, la Commissione elettorale, facendo riferimento ai principi generali dell'ordinamento, potrebbe risolvere la parità a favore della lista il cui candidato sia più anziano anagraficamente e, nel caso in cui anche l'età coincida perfettamente, secondo l'ordine dei candidati all'interno della lista. Nel caso in cui non sia possibile l'attribuzione di tutti i seggi per mancanza di candidati (es. una lista ha presentato un solo candidato ma ha ottenuto 2 seggi) è esclusa la possibilità di assegnazione del seggio rimasto vacante ad un candidato di altra lista. In ogni caso ove la RSU non risulti composta dai 3 componenti minimi previsti per la sua costituzione, le elezioni dovranno essere ripetute con l'avvertenza che non sono contemplate nelle norme elezioni suppletive per la sola copertura dei seggi vacanti. Si evidenzia, ai fini della corretta compilazione del verbale finale contenente i risultati elettorali, che le espressioni “seggi assegnati” e “seggi attribuiti” coincidono; è pertanto sufficiente compilare il verbale solo nella riga corrispondente ai “seggi assegnati”. § 12. Compiti delle Istituzioni scolastiche La Scuola deve favorire la più ampia partecipazione dei lavoratori alle operazioni elettorali, informandoli tempestivamente, anche con proprie iniziative, assunte nei modi ritenuti più idonei, dell'importanza delle elezioni, facilitando l'affluenza alle urne mediante una adeguata organizzazione del lavoro. La Scuola è, altresì, chiamata a dare il proprio supporto logistico, attraverso il massimo sforzo organizzativo, affinché le votazioni si svolgano regolarmente, con l’avvertenza che, essendo le elezioni un fatto endosindacale, la stessa non può entrare nel merito delle questioni relative alle operazioni elettorali in quanto esonerata da ogni compito avente natura consultiva, di verifica e controllo sulla legittimità dell'operato della Commissione e sui relativi adempimenti elettorali. La Scuola, anche per facilitare il lavoro della Commissione elettorale che deve individuare i possibili seggi, sin dal 21 ottobre 2003, giorno successivo all'inizio delle procedure elettorali, deve consegnare alle organizzazioni sindacali che ne facciano richiesta l'elenco alfabetico generale degli aventi diritto al voto (elettorato attivo) distintamente per sesso, nonché sottoelenchi anch'essi in ordine alfabetico distinti in relazione ai luoghi di lavoro che non sono sede di elezione della RSU, ma possono essere possibili seggi elettorali staccati. Gli stessi elenchi devono essere obbligatoriamente consegnati – non appena insediata – alla Commissione elettorale (vedi paragrafi 7 e 9). La Scuola, che concorda gli
adempimenti con le organizzazioni sindacali e poi, quando si insedia,
con la Commissione elettorale, dovrà fornire la propria collaborazione
curando tempestivamente tutti gli aspetti di pertinenza che sono, per
rilievo, oltre a quello della consegna dell'elenco degli elettori, la
messa a disposizione di: La Scuola ha l'obbligo di consentire ai componenti delle Commissioni elettorali l'assolvimento dei propri compiti utilizzando ogni forma di flessibilità nell'organizzazione del lavoro (vedi paragrafo 8). La Scuola deve trasmettere all'Aran il verbale riassuntivo entro 5 giorni dal ricevimento dello stesso da parte della Commissione elettorale, rispettando scrupolosamente le modalità per l'invio indicate al punto E) della presente nota. § 13. Comitato dei garanti Contro le decisioni della Commissione elettorale si può ricorrere, entro 10 giorni, all'apposito Comitato dei garanti previsto dall'art. 19 del regolamento elettorale. Il Comitato dei garanti è composto da un componente in rappresentanza della lista che presenta il ricorso, da uno nominato dalla Istituzione scolastica in cui si è svolta la votazione, ed è presieduto dal direttore della Direzione provinciale del lavoro o da un suo delegato. Il Comitato dei garanti si insedia, infatti, a livello provinciale presso il suddetto ufficio. Nel merito della composizione del Comitato dei garanti, si sottolinea che il disposto dell'art. 19, comma 2, dell'Accordo quadro del 7 agosto 1998 esclude chiaramente che al Comitato dei garanti partecipi un rappresentante dell'Aran. A tal fine le Scuole devono designare, sin dall'insediamento della Commissione elettorale, il funzionario componente il Comitato dei garanti. Il ricorso al Comitato dei garanti contro la Commissione elettorale può infatti instaurarsi fin dalla sua attivazione. Circa la natura dell'attività svolta dal Comitato dei garanti si ritiene che la funzione ad esso affidata possa essere ricondotta ad una finalità di tipo conciliativo in senso lato o comunque di componimento consensuale delle controversie. Nel suo lavoro il Comitato dei garanti farà riferimento, oltre che all'Accordo quadro del 7 agosto 1998, alle regole autonomamente stabilite in apposito regolamento che dovrà disciplinare tutti gli aspetti procedurali, compresi quelli attinenti alla validità delle deliberazioni da assumere. In ogni caso si ritiene che il Comitato dei garanti non possa essere considerato un collegio perfetto. L'Aran non può sostituirsi al Comitato dei garanti né incidere sulle sue deliberazioni. Il Comitato dei garanti non può in alcun modo sospendere l'esame dei ricorsi in attesa di risposta a quesiti posti all'Aran. Qualora il Comitato dei garanti non rinvenga le soluzioni nell'Accordo quadro del 7 agosto 1998 e nel regolamento elettorale, nonché nella presente nota, dovrà utilizzare le regole generali sull'interpretazione dei contratti, ove possibile, attraverso l'estensione analogica di altre disposizioni in materia elettorale, colmando in tal modo le eventuali lacune rinvenute nella normativa contrattuale. Contro le deliberazioni del Comitato dei garanti è sempre possibile il ricorso giurisdizionale. Qualora il ricorso giurisdizionale avvenga nella fase intermedia delle procedure elettorali, salvo decisione cautelare, le elezioni possono ugualmente avere luogo. § 14. Insediamento della RSU La Commissione elettorale, trascorsi cinque giorni dalla affissione dei risultati elettorali all’albo della Scuola senza che siano stati presentati ricorsi, ovvero dopo avere esaminato entro 48 ore gli eventuali ricorsi e reclami, dà atto nel verbale finale - che diviene definitivo - della conferma della proclamazione degli eletti. Da tale momento, la RSU può legittimamente operare. L'insediamento della RSU è, infatti, contestuale alla proclamazione degli eletti, senza la necessità di alcun adempimento o iniziativa da parte della Istituzione scolastica o da parte delle organizzazioni sindacali (vedi paragrafo 9). In caso di ricorsi presentati al Comitato dei garanti o in sede giurisdizionale, nelle more del pronunciamento, la RSU può comunque operare con l’avvertenza che, nelle convocazioni degli incontri con la nuova RSU, risulti che gli stessi avvengono in attesa della decisione del giudizio pendente. C) RACCOMANDAZIONI PER LE COMMISSIONI ELETTORALI E LE ORGANIZZAZIONI SINDACALI PRESENTATRICI DI LISTA Con la consegna di copia della presente nota alle Commissioni elettorali ed alle stesse organizzazioni sindacali presentatrici di lista, l'Aran, nel pieno rispetto della libertà sindacale, si augura di raggiungere l'obiettivo che la documentazione che sarà inviata possa essere perfettamente corretta dal punto di vista formale con riguardo agli adempimenti di spettanza, al fine di evitare che insorgano contestazioni in sede di rilevazione nazionale dei dati elettorali per l’accertamento della rappresentatività. Allo scopo si formulano per i predetti soggetti le seguenti raccomandazioni:
Non sarà ammissibile la correzione dei dati di cui al presente punto qualora la comunicazione dell'errore materiale venga effettuata dal solo presidente della Commissione elettorale. Si rende, pertanto, noto sin da ora a tutte le Commissioni elettorali e alle organizzazioni sindacali delle singole Scuole, cui le raccomandazioni citate in particolare si riferiscono, che la mancata osservanza di quanto previsto ai punti d), e) e f), nel rispetto dei principi stabiliti dal regolamento elettorale di cui all'Accordo del 7 agosto 1998 e dal citato Comitato paritetico, potrebbe impedire, per i singoli soggetti, il conteggio, ai fini del calcolo della rappresentatività, dei voti ottenuti nelle sedi di lavoro dove si è verificato l'errore. Si evidenzia, infine, che ai sensi dell'art. 6, parte II dell'Accordo del 7 agosto 1998, la Commissione elettorale ha tra i suoi compiti quello di trasmettere, al termine delle operazioni elettorali, i verbali completi e gli atti delle elezioni alla Scuola, la quale deve debitamente conservarli (vedi lett. B paragrafo 9). D) RICHIESTE DI ULTERIORI CHIARIMENTI E QUESITI L'Aran ha il compito di fornire alle diverse amministrazioni del pubblico impiego la propria assistenza sui contratti stipulati e vi provvede anche mediante note di chiarimenti, curandone la pubblicazione sul proprio sito internet. Pertanto, a fronte di quesiti scritti posti dalle singole Istituzioni scolastiche, l’Aran risponderà solo a quelli aventi carattere generale che propongano questioni assolutamente nuove e non già trattate in precedenza. In ogni caso, l’Aran non risponderà dopo l’insediamento delle Commissioni elettorali su materie di competenza delle stesse (liste, candidature ed altre procedure elettorali) né fornirà pareri telefonici. Si significa, inoltre, che l’Aran non potrà dare riscontro, in quanto ciò esula dalla propria competenza istituzionale, a quesiti posti sia dalle Commissioni elettorali (che, in caso di necessità, possono rivolgersi alle organizzazioni sindacali che ne hanno designato i componenti) che da singoli dipendenti. Si evidenzia, infine, che ogni interpretazione proveniente da amministrazione datoriale diversa dall'Aran, e contrastante con le norme contenute nell'Accordo quadro del 7 agosto 1998 e con la presente nota di chiarimenti, non può essere presa in considerazione. E) TRASMISSIONE DEI VERBALI ELETTORALI ALL’ARAN Si significa, innanzitutto, la necessità e l’importanza di una piena collaborazione da parte delle Istituzioni scolastiche nel corretto adempimento di quanto richiesto, anche con riguardo alla tempestività nell’invio dei verbali elettorali. Infatti, come noto, i risultati elettorali faranno media con i dati associativi relativi al 31 dicembre 2002 e la rilevazione complessiva (deleghe e voti) dovrà essere portata a termine dall’Aran entro il mese di gennaio 2004 per poter consentire all’Agenzia stessa, previa certificazione dei dati da parte del Comitato paritetico previsto dall’art. 43 del D.Lgs. 165/2001, di accertare la rappresentatività delle organizzazioni sindacali da ammettere alle trattative contrattuali per il secondo biennio economico 2004-2005. Non sfugge, pertanto, l’importanza della collaborazione di codeste Istituzioni scolastiche nell’invio tempestivo della documentazione richiesta che dovrà essere effettuato tenendo scrupolosamente conto delle seguenti indicazioni:
Si raccomanda a tutte le Scuole di dare tempestiva comunicazione all’Aran nel caso in cui le elezioni non si siano svolte, condizione affinché questa Agenzia possa dichiarare chiusa la rilevazione senza attendere ulteriormente i verbali. Nel ribadire che dal rispetto puntuale degli adempimenti indicati dipende la rapidità e la esattezza della rilevazione, si confida nella piena collaborazione.
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