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Reg. Tribunale Lecce n. 662 del 01.07.1997
Direttore responsabile: Dario Cillo


 

Dipartimento della funzione pubblica
UFFICIO P.P.A./ROM
Servizio Programmazione Assunzioni e Reclutamento

Nota Circolare Dipartimento della funzione pubblica 8 marzo 2005, n. 208

Oggetto: Permessi retribuiti di cui all’art. 33, commi 2 e 3 della legge n. 104/92

Numerose richieste di chiarimenti pervengono in ordine all’incidenza o meno, sulla 13° mensilità,  dei permessi retribuiti di cui all’art. 33, commi 2 e 3 , della legge 5 febbraio 1992, n. 104 (legge quadro per l’assistenza, l’integrazione sociale ed i diritti delle persone handicappate).

Sull’argomento che più volte è stato oggetto di  incertezze sul piano applicativo, si è ritenuto opportuno, in attesa che la materia venga disciplinata in sede contrattuale, l’intervento da parte di questo Dipartimento al fine di fornire alle amministrazioni un indirizzo univoco allo scopo di evitare situazioni di discriminazione tra dipendenti pubblici che usufruiscono del medesimo beneficio.

Con specifico riferimento al lavoro pubblico si ritiene pertanto utile precisare quanto segue.

Come già accennato in premessa, il punto nodale della questione riguarda l’incidenza o meno sul calcolo dei ratei della tredicesima mensilità dei permessi retribuiti di cui all’art. 33, commi 2 e 3, della legge n. 104/92, che prevedono per i soggetti disabili, nonché per i familiari che li assistono, due ore di permesso al giorno o tre giorni di permesso al mese.

La rilevanza della questione ha reso  necessario da parte di questo Dipartimento, il ricorso all’Avvocatura Generale dello Stato, per l’acquisizione di un apposito parere.

Il predetto organo, con nota n. 142615 del 2 novembre 2004 (di cui si allega copia), nell’esprimersi in merito alla problematica, è giunto alla conclusione che “…vista la ratio di tutela e protezione della normativa in esame a favore di soggetti particolarmente deboli, tra cui i lavoratori familiari di persone portatrici di handicap, e vista l’evidente finalità sociale delle disposizioni esaminate, non si può non interpretare la normativa in esame, nel senso che la tredicesima mensilità non subisce decurtazioni o riduzioni nell’ipotesi nella quale un lavoratore scelga di fruire dei permessi disposti dal 2° e 3° comma del citato art. 33. Del resto, analoga disciplina è direttamente seguita dal legislatore in casi analoghi, come nell’ipotesi di periodi di assenza per malattia ed infortunio, per gravidanza e puerperio e nel caso di congedo matrimoniale.”

Alla luce di quanto sopra rappresentato e in aderenza al parere dell’Avvocatura Generale dello Stato, lo scrivente Dipartimento ritiene di poter affermare che la fruizione dei permessi retribuiti, di cui all’art. 33, commi 2 e 3, della legge n. 104/92, non comporta alcuna riduzione sulla tredicesima mensilità.

Il Direttore  dell’Ufficio
Francesco Verbaro


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