Nota 20 febbraio 2002
Prot. n. 245/Uff. I
Oggetto: Classi e alunni nelle scuole paritarie
La legge 10 marzo 2000, n. 62, che ha introdotto la parità
scolastica, detta alcuni principi fondamentali per la partecipazione
delle scuole non statali al sistema nazionale di istruzione.
Possono definirsi scuole paritarie le istituzioni scolastiche non
statali che "corrispondono agli ordinamenti generali
dell'istruzione, sono coerenti con la domanda formativa delle famiglie
e sono caratterizzate da requisiti di qualità ed efficacia ..."
come indicati nei commi 4, 5 e 6 dell'art. 1 della legge.
I principi così delineati richiedono un'ampia e dettagliata
specificazione della disciplina applicativa, in particolare in questa
fase in cui il riconoscimento della parità e la verifica del possesso
dei requisiti richiesti alle scuole sono affidati alla competenza di
codesti Uffici regionali e in vista delle proposte che il Ministro
deve presentare in Parlamento entro il 2003, ai sensi dell'art. 1, c.
7 della legge 62/2000, per il definitivo superamento delle
disposizioni contenute nella parte II, titolo VIII del T.U. 297/1994.
Con la presente lettera circolare, sentita la Commissione istituita
con D.M. 2.11.2001 per l'applicazione della legge 62/2000, si
forniscono istruzioni applicative in ordine alla strutturazione dei
corsi e delle classi nelle scuole paritarie.
A) Riconoscimento della parità in relazione a classi non facenti
parte di un corso completo.
Specificamente l'art. 1, comma 4, lett. f) della legge 62/2000
richiede, ai fini del riconoscimento della parità, il possesso del
seguente requisito "l'organica costituzione di corsi completi:
non può essere riconosciuta la parità a singole classi, tranne che
in fase di istituzione di nuovi corsi completi, ad iniziare dalla
prima classe".
E' un requisito che postula la qualità delle scuole nel senso che
abbiano strutture e percorsi di svolgimento coerenti con le
dinamiche dell'autonomia, sappiano dare risposte adeguate ai bisogni
educativi e si collochino, quindi, a pieno titolo, nel sistema
scolastico nazionale.
Dunque la parità non può essere riconosciuta alle scuole per
singole classi, così come non può essere mantenuta se un corso
perde il carattere della completezza con la chiusura di alcune
classi.
Tuttavia, non possono non essere presi in considerazione principi di
sistema per i quali si impone un obbligo, costituzionalmente
dichiarato, della equipollenza di trattamento per gli studenti che
intraprendano percorsi scolastici regolari in una scuola paritaria.
L'esperienza, vissuta anche nelle scuole statali, segnala infatti la
possibilità che la classe di un corso completo debba essere
sdoppiata per la concomitante evenienza di diversi fattori: la
classe, già numericamente consistente, deve ospitare nuove,
impreviste iscrizioni e/o ripetenze dalla classe superiore.
In tal caso, gli alunni ripetenti hanno una legittima aspettativa a
frequentare, se vogliono, la stessa scuola, mantenendo la condizione
di "interni"; d'altra parte i nuovi iscritti non possono
essere costretti a rinunciare alla frequenza, sempre da
"interni", per la sopravvenuta incapienza della classe. Si
determinano, quindi, le condizioni perché alla classe, derivante
per sdoppiamento della classe di un corso completo, vengano estese
le prerogative riconosciute alla scuola paritaria ed agli alunni
venga quindi riconosciuta la qualità di "interni", con
tutte le conseguenze connesse anche agli esami finali di Stato.
E' ovvio che le condizioni per lo sdoppiamento di una classe non
possono essere precostituite attraverso gli esami di idoneità (che
sono consentiti solo nel limite della capienza della classe a cui si
aspira) o attraverso artificiose riduzioni del numero degli alunni
in una classe.
Nell'altro caso, quello della sospensione del tutto occasionale e
temporanea di una classe, non può negarsi che il percorso
scolastico delle altri classi, già riconosciute paritarie in un
corso completo, debba essere mantenuto nella pienezza delle
prerogative della parità.
Tuttavia, se alla eccezionale sospensione temporanea di una classe
ne seguisse un'altra negli anni successivi, verrebbero meno la
necessaria strutturazione della scuola in un corso completo e,
quindi, il permanere delle condizioni della parità, ferma restando,
ad esaurimento, la qualità di alunni interni di coloro che avevano
frequentato le classi della scuola già paritaria.
Sia nel caso di sdoppiamento, sia nel caso di sospensione di classi,
la necessità di assicurare agli alunni un trattamento scolastico
equipollente a quello degli alunni di un corso completo, esige che i
gestori della scuola comunichino espressamente e tempestivamente
all'Ufficio scolastico regionale competente o alle sue articolazioni
territoriali designate i fatti intervenuti ai fini degli eventuali
accertamenti delle condizioni richieste per la permanenza dello
stato di scuola paritaria nella nuova articolazione e, comunque, ai
fini della necessaria programmazione degli esami finali di Stato.
Le modalità, i tempi, gli Uffici designati per proporre le istanze,
ovviamente motivate e documentate, saranno stabiliti dagli Uffici
scolastici regionali con proprie istruzioni che tengano conto,
comunque, a conclusione dei corsi, di istruzione secondaria
superiore, della composizione delle commissioni ai fini degli esami
finali.
B) Istituzione di nuovi corsi.
Il problema del "corso completo" si pone sotto altro
profilo: la possibilità di riconoscere la parità ad una scuola che
inizi la propria attività con una prima classe.
La specifica previsione del citato art. 1, comma 4, lett. f) della
legge 62 e l'accennata esigenza di riconoscere, in un'organizzazione
scolastica, la ricchezza e la completezza di dinamiche educative
interne proprie dell'autonomia, hanno indotto ad escludere tale
possibilità, come è precisato nella prima circolare applicativa
della parità, n. 163 del 15.6.2000. Peraltro, in presenza di una
scuola già riconosciuta paritaria, che intendesse allargare la
propria offerta formativa con l'istituzione di nuovi corsi, anche
serali o di diverso ordine o grado di scuola, la possibilità del
riconoscimento della parità può essere ammessa, proprio nella
prospettiva di creare quelle interazioni di continuità didattica e
di orientamento che nelle scuole statali si sono tradotte nella
creazione e nel sostegno di istituzioni comprensive di scuola
elementare e media e di istituzioni con aggregazione di corsi dei
diversi ordini di scuola.
Ciò rende possibile un'apertura a riconoscimenti di parità non
esclusivamente riservati a singole tipologie di scuola (es. scuola
elementare, scuola media, liceo classico, liceo scientifico), ma
anche a complessi scolastici organizzati verticalmente per gradi di
scuola o orizzontalmente per ordini di scuola, ovviamente in
un'unica sede o in un ambito territoriale compatibile con la
continuità o l'aggregazione dei corsi stessi.
C) Composizione delle classi delle scuole paritarie.
La legge 62 non specifica una regola numerica degli alunni che
debbono costituire le classi nei vari ordini di scuola e ciò appare
ovvio stante che, nella libertà di organizzazione della scuola
paritaria, non possono essere imposte le stesse regole che, nella
scuola statale, sono giustificate essenzialmente da esigenze di
spesa.
E' altrettanto vero, tuttavia, che la composizione delle classi deve
rispondere a regole tecniche di efficacia dell'azione
didattico-educativa: solo a tali condizioni si realizza, per il
funzionamento della scuola paritaria, il presupposto che il servizio
scolastico erogato corrisponda agli ordinamenti generali
dell'istruzione, sia coerente con la domanda formativa delle
famiglie e sia caratterizzato da requisiti di qualità ed efficacia.
E' necessario, quindi, generalizzare le istruzioni contenute nel
paragrafo 3.1, lett. d) della C.M. 163/2000, secondo cui la scuola
che richiede la parità deve documentare, fra l'altro, che
"consta di classi la cui composizione, anche numericamente
adeguata, sia tale da rendere efficace l'organizzazione degli
insegnamenti e delle attività didattiche". Tale adeguatezza
dovrà essere valutata in funzione di un graduale allineamento alla
media degli alunni delle scuole statali e non statali presenti nel
territorio regionale, fatta salva la particolare condizione delle
zone montane e delle piccole isole e non trascurando le esigenze
delle nuove iniziative.
Nel richiamare la particolare attenzione di codesti Uffici sul
contenuto della presente nota, si rappresenta l'esigenza che il
processo di costruzione del sistema scolastico nazionale sia
accompagnato da una attenta e continua opera di monitoraggio al fine
di supportare le scuole paritarie per potenziarne la qualità
dell'offerta formativa. La presente nota viene diffusa via INTERNET e
tramite la rete INTRANET di questo Ministero. |