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Reg. Tribunale Lecce n. 662 del 01.07.1997
Direttore responsabile: Dario Cillo


 

Dipartimento per i servizi nel territorio
Direzione Generale del Personale della scuola e della Amministrazione
Uff. VIII

Nota 6 febbraio 2003

Prot. n. 77

Oggetto: Prime indicazioni operative, applicative dell'intesa tra l'Amministrazione e le OO.SS., in materia di contratti di co.co.co. (ex D.M. 66/2001)

Si fa riferimento a precedente nota n. 1 del 2 gennaio u.s. e a numerose richieste di chiarimenti pervenute allo scrivente Ufficio in relazione ai contratti di collaborazione coordinata e continuativa di cui al D.M. n. 66 del 20/4/2001 e, anche alla luce di recente incontro con le OO.SS., si reputa opportuno precisare quanto segue:

  1. RINNOVO DI PRECEDENTI CONTRATTI
    I Dirigenti scolastici interessati sono tenuti a far proseguire, senza soluzione di continuità, i precedenti contratti già stipulati, e scaduti il 31/12/2002, in applicazione del citato D.M. 66/2001 e del comma 7 dell'art. 50 della legge 27/12/2002, n. 289 che ne ha previsto il rifinanziamento specifico. Conseguentemente, i Dirigenti stessi non dovranno dar luogo a sospensioni nell'erogazione del pagamento di quanto dovuto ai soggetti titolari di contratto di co.co.co., corrispondendo sollecitamente i ratei maturati, ove non sia stato già provveduto.

     

  2. VALIDITA' TEMPORALE DEI CONTRATTI
    I contratti vanno stipulati tra le parti applicando puntualmente le disposizioni stabilite nell'intesa posta in essere il 30 settembre 2002 da quest'Amministrazione e dalle OO.SS. di categoria e della scuola che ha regolato i rapporti tra le singole istituzioni e i soggetti interessati. L'intesa è vincolante sia per i Dirigenti scolastici che per gli ex L.S.U. Perciò, in particolare, si ricorda che il nuovo contratto da stipulare in conseguenza dell'intesa:

  1. ha validità di un anno, e cioè dal 1/1/2003 al 31/12/2003;

  2. non consente apposizioni di clausole riguardanti il numero di ore settimanali di lavoro, né formalità, ad opera del Committente, che riguardino la rilevazione della presenza oraria degli ex L.S.U.;

  3. ha effetto dalla data di validità dell'intesa (30 settembre 2002) per le parti di questa già applicabili, e, dunque, anche per quanto riguarda la disciplina della sospensione del rapporto di collaborazione per il recupero psico-fisico degli ex L.S.U. In particolare non deve essere richiesto agli interessati, da parte del Dirigente scolastico, l'eventuale recupero per mancata attività lavorativa per i giorni festivi e di riposo psico-fisico.

Si fa riserva, inoltre, di fornire ulteriori e più puntuali indicazioni in altre materie, quali, ad esempio, quelle previdenziali e assistenziali, non appena conclusi i necessari contatti con i competenti Uffici del Ministero del Lavoro e dell'INPS, tuttora in corso.

Nel mentre si ringrazia per la collaborazione, si raccomanda, infine, a tutti gli Uffici in indirizzo, di svolgere, ognuno per la parte di propria competenza, le opportune iniziative per far proseguire l'attività derivante dai contratti di collaborazione coordinata e continuativa nelle istituzioni scolastiche interessate.

IL DIRETTORE GENERALE
-F.to Zucaro -


DIPARTIMENTO PER I SERVIZI NEL TERRITORIO
DIREZIONE GENERALE DEL PERSONALE DELLA SCUOLA E DELLA AMMINISTRAZIONE

Nota 2 gennaio 2003

Prot.n. 01

Oggetto: Rifinanziamento per l'anno 2003 del comma 31 dell'art. 78 della legge 23.12.2000 n. 388

Si rende noto che, a seguito della recente approvazione da parte del Parlamento della legge finanziaria 2003, è prevista la prosecuzione per il 2003 delle attività finora svolte dagli ex LSU in alcune istituzioni scolastiche. Infatti, il comma 7 dell'art. 50 della succitata legge recita testualmente:

Le istituzioni scolastiche proseguono nell'affidamento delle attività in base alle convenzioni stipulate ai sensi dell'art. 78, comma 31, della legge 23.12.2000, n. 388, con oneri per l'anno 2003 pari a 297milioni di euro.

Tanto premesso gli uffici competenti, per le parti di rispettiva competenza, sono invitate a far proseguire, per l'anno scolastico in corso, le attività previste dai DD.MM. n. 65 e n. 66 del 20 aprile 2001 ed in particolare:

a. per quanto riguarda i servizi di pulizia affidati ai quattro consorzi in indirizzo, a svolgere ogni utile iniziativa finalizzata alla rapida definizione dei piani di ottimizzazione del servizio svolto dagli ex LSU secondo le puntuali indicazioni previste dalla nota n. 470 del 17 luglio 2002 pubblicata via INTRANET in pari data;

b. per quanto riguarda i contratti di collaborazione coordinata e continuativa, stipulati dagli ex LSU con Dirigenti scolastici, a porre in essere quanto previsto dalla nota n. 727 del 23 ottobre 2002 pubblicata via INTRANET in data 28 ottobre 2002.

Si fa riserva di fornire tempestivamente ulteriori indicazioni sulle problematiche derivanti dallo svolgimento concreto dei servizi e delle attività sopra indicati, anche alla luce di determinazioni derivanti da incontri che avranno luogo a breve sia con le organizzazioni sindacali che con i quattro consorzi di imprese, destinatari della presente comunicazione.

IL DIRETTORE GENERALE
Zucaro


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