Nota 21 marzo 2001

Prot. n.628

Oggetto: Computabilità dell'Indennità integrativa speciale nella base imponibile ai fini Irpef

Si fa seguito alla nota dello Scrivente n.R1/3756 del 21 novembre 2000 per comunicare che l'Agenzia delle Entrate – Centro di Servizio delle Imposte Dirette ed Indirette di Roma ha rimesso allo Scrivente Ministero la nota n.03/807/AT121279/4 dell'11 gennaio 2001, con la quale ha ribadito che l'Indennità integrativa speciale deve essere assoggettata all'Irpef.

Gli Uffici indirizzo, ai quali è trasmessa la su richiamata nota dell'11 gennaio corrente anno, sono pregati di portare a conoscenza il contenuto della stessa al personale dipendente ai fini anche della Legge 241/90.


Agenzia delle entrate
Centro di Servizio delle Imposte Dirette di Roma
Rep. Rimborsi ex art.37 e 38 Dpr 602/73

Prot. N.03/870/AT121279/4 Dcl 11/01(01)

Al Ministero della Pubblica Istruzione
Viale Trastevere n.76 A
00153 Roma

Oggetto: Richiesta di informazioni – L. 241/90 Rimborso - Indennità integrativa speciale anni 1999/2000

Con riferimento alle numerose istanze di rimborso inoltrate allo scrivente Centro di Servizio volte a richiedere informazioni ai sensi della legge 241/90 e relative all'Irpef su Indennità integrativa speciale per gli anni al 1989 al 2000 si comunica che le stesse non possono essere accolte per i seguenti motivi:

L'Indennità integrativa speciale deve essere assoggettata ad Irpef ai sensi dell'articolo 48 D.P.R. n.917/86 del 22/12/86 il quale, nella determinazione del reddito di lavoro dipendente, ricomprende tutti i compensi in denaro o in natura percepiti nel periodo di imposta anche sotto forma di partecipazione agli utili, in dipendenza del rapporto di lavoro, comprese le somme percepite a titolo di rimborso spese inerenti alla produzione del reddito e le erogazioni liberali.

Sono ricomprese, quindi, anche quelle somme che hanno lo scopo di tener conto della svalutazione monetaria, introducendo nella struttura delle retribuzioni del personale statale un particolare congegno di scala mobile in modo da assicurare anche ai pubblici dipendenti un tempestivo adeguamento delle retribuzioni al variare dei prezzi.

Alla luce di ciò, l'IIS è legittimamente assoggettata a tassazione, così come avviene per tutte le somme pagate per effetto del meccanismo della scala mobile.

Del resto, la Corte Costituzionale, con sentenza n°277 del 4-6/12/84, dichiarava non fondata la questione di illegittimità costituzionale sollevata, con riferimento agli articoli 36 e 53 Cost., degli artt. 46 e 48 D.P.R. 597/73, nella parte in cui consentono l'assoggettabilità ad Irpef dell'Indennità integrativa speciale.

Sperando di aver sufficientemente chiarito l'orientamento di questa Amministrazione si sottolinea che la presente vale come risposta per tutti i dipendenti del Ministero delle Pubblica Istruzione che hanno inoltrato specifica richiesta.

Si porgono distinti saluti