Nota 6 settembre 2001

Prot. n. 3326

Oggetto: Corsi biennali di specializzazione per il sostegno (L. 104/92 art.14 D.I. 460/98 287/99)

Pervengono a questa Direzione numerose segnalazioni a richieste di notizie relative a corsi conclusi o in fase di imminente attivazione, attivati dalle Università in convenzione con enti ai sensi dell'art. 14 L. 104/92 a del D.I. 460/98 per la specializzazione dei docenti impegnati nell'attività di sostegno agli alunni in situazione di handicap.

A tal fine si richiama l'attenzione delle SS.LL. sul rispetto della normative vigente ed in particolare delle disposizioni contenute net D.M. 287/99 the indica i requisiti necessari per lo svolgimento di corsi idonei a rilasciare titoli validi ai sensi dell'art. 2 del medesimo decreto.

Per quanto di prevalente competenza, si segnala in particolare il rispetto del requisito relativo alla comunicazione del fabbisogno effettivo di docenti da parte dei Provveditorati, the consente di realizzare attività corrispondenti a concrete esigenze formative ed alla esclusiva competenza a rilasciarlo da parte "del Provveditorato della provincia di svolgimento del corso".

Si ricorda the il fabbisogno di insegnanti specializzati può essere calcolato sulla base dell'organico (di diritto a di fatto) consolidato in sede provinciale, così come risulta dalla tabella E allegata al decreto interministeriale sugli organici in corso di perfezionamento, tenendo conto dell' eventuale turn-over the si può realizzare al termine dell'avvio dei corsi.

Si richiama inoltre l'attenzione delle SS.LL. sulla nota del 24.4.2001 del Ministero della Pubblica Istruzione a dell'Università con la quale le Università sono state invitate a "non indire ulteriori corsi di specializzazione e a rinunciare definitivamente, previa restituzione agli aventi diritto delle somme eventualmente riscosse, all'organizzazione di corsi per la formazione di docenti di sostegno per la scuola materna ed elementare per i quali l'attività didattica non risulti effettivamente già iniziata alla data del 1° aprile".

Nella stessa nota è stato precisato che- gli eventuali titoli di abilitazione conseguiti in base a corsi iniziati -successivamente alla data del 1° aprile non potevano considerarsi validi.

La mancata definizione del contenzioso in sede di giurisdizione amministrativa sorto su tale nota, non consente di considerare "riaperti i termini per bandire i nuovi corsi di specializzazione" come si evince dalla risposta data dal Governo in sede di sindacato ispettivo (interrogazione parlamentare n.5 -00104).

Si pregano pertanto le SS.LL. di segnalare casi analoghi alla scrivente Direzione che sulla base di esposti e segnalazioni pervenute ha già disposto visite ispettive nei confronti di corsi attivati successivamente al 1° aprile 2001 per verificarne, per quanto di competenza, il rispetto dei requisiti richiesti dalle disposizioni vigenti.


 

Nota 31 agosto 2001

Prot. n. Ufficio I/409

Oggetto: Titoli di specializzazione per il sostegno, abilitazione ed idoneità conseguiti oltre il termine. Costituzione delle graduatorie di circolo e di istituto con effetto dall'a.s. 2001/2002. Chiarimenti

A seguito della C.M. n.137 del 20 agosto 2001, si precisa quanto segue:

a) come già indicato nel decreto riguardante gli organici del personale docente, diramato con nota n.90, del 27 luglio u.s., dopo il 31 agosto i Dirigenti scolastici sono competenti ad esaminare le motivazioni delle richieste di posti di sostegno in deroga al rapporto 1:138 e a disporne l'eventuale accoglimento. Di ogni provvedimento sarà dato, come di consueto, comunicazione agli Uffici provinciali.

b) la competenza all'accertamento della regolarità formale e sostanziale dei titoli di specializzazione presentati dagli interessati entro il 31 agosto è dell'autorità che stipula il contratto, e quindi del Provveditore agli Studi entro la suddetta data, e del Dirigente scolastico dopo il 31 agosto: l'accertamento si esplicita con le modalità che il singolo dirigente ritiene idonee allo scopo, compresa l'integrazione della documento presenta;

c) nel caso di impossibilità pratica di presentazione del Diploma - per i concorrenti che in questi giorni conseguono il titolo di studio - è ovviamente consentito che gli interessati presentino una adeguata certificazione provvisoria.


La pagina
- Educazione&Scuola©