Dipartimento per l'istruzione
Direzione Generale per gli ordinamenti scolastici
Nota 7 febbraio 2006 Prot. N. 1147
Oggetto: Nota n. 777 del 31.01.2006 - istruzione privata
o familiare ed esami di idoneità In relazione a quanto
riportato sulla stampa nazionale sulla questione relativa agli esami di
idoneità per gli alunni i cui genitori si avvalgono della facoltà loro
riconosciuta di impartire l'istruzione privata o familiare, pare
opportuno fornire precisazioni sull'effettiva valenza delle disposizioni
contenute nella nota citata in oggetto.
Con la nota n. 777 del 31 gennaio 2006 si è semplicemente riaffermato il
diritto costituzionalmente garantito dei genitori di ricorrere
all'istruzione privata o familiare per l'assolvimento legittimo del
diritto-dovere all'istruzione e alla formazione. Il principio è stato da
ultimo ribadito dal decreto legislativo 15 aprile 2005, n. 76 il cui
articolo 1, comma 4, pone per l'esercizio del diritto l'unica condizione
che i genitori, o chi ne fa le veci, devono annualmente dimostrare di
averne le capacità tecnica o economica.
La specifica tematica non ha mai trovato nelle norme di legge una sua
disciplina compiuta e gli interventi della scrivente sono stati ispirati
all'unico fine di fornire indicazioni operative per evitare
comportamenti diversificati sul territorio. In tal senso la nota n. 777
citata va letta in un unico contesto con la precedente nota n. 5693 del
20.6.2005 di cui costituisce sviluppo ed integrazione.
Ciò premesso, si chiarisce ulteriormente che l'istruzione possa essere
impartita, in piena legittimità e quindi in regime di non sanzionabilità,
oltre che nelle scuole statali e paritarie anche attraverso i genitori o
chi ne fa le veci o con la frequenza di scuole private non paritarie.
Ovviamente da ciò non discende che le scuole interessate rilascino
titoli di studio aventi valore legale che sono di esclusiva competenza
delle scuole statali e paritarie. E' del tutto evidente che la
certificazione del percorso scolastico, secondo le scansioni previste
dall'ordinamento, non può che essere rimessa ad un accertamento da
operare mediante esami di idoneità gestiti esclusivamente da scuole
statali o paritarie. Da questo punto di vista appare, altresì, evidente
che la formalizzazione della carriera scolastica degli studenti
interessati soggiace al superamento dell'esame di idoneità stesso.
A maggior ragione l'esame di idoneità si rende obbligatorio nell'ipotesi
in cui l'alunno voglia rientrare nell'ordinario circuito formativo,
cessando dalla scuola familiare o dalla frequenza della scuola privata
non paritaria.
Si resta a disposizione delle SS.LL. per ogni ulteriore necessità.
IL DIRETTORE GENERALE
- Silvio Criscuoli -
Dipartimento per l'Istruzione
Direzione Generale per gli Ordinamenti Scolastici
Nota 31 gennaio 2006 Prot. n. 777
Oggetto: Anno scolastico 2006/2007 - Iscrizioni
anticipate alla scuola dell'infanzia e alla scuola primaria Si
trasmette il decreto ministeriale prot. n. 776 del 31.01.2006, con cui,
in applicazione del decreto legislativo n. 59/2004, viene stabilita, per
l'anno scolastico 2006/2007, la data per l'anticipazione delle
iscrizioni alla scuola dell'infanzia e al primo anno della scuola
primaria.
Per quanto riguarda la scuola dell'infanzia, è di tutta evidenza che
possono iscriversi anche le bambine e i bambini nati il 29 febbraio
2004.
Con l'occasione, ad integrazione di quanto previsto dalla circolare
ministeriale n. 93 del 23.12.2005, concernente le iscrizioni degli
alunni per l'anno scolastico 2006/2007, si chiarisce che il termine
ultimo per il compimento del sesto, del settimo, dell'ottavo, del nono e
del decimo anno di età, ai fini dell'iscrizione agli esami di idoneità
per la frequenza, a decorrere dal 1° settembre 2006, rispettivamente
delle classi seconda, terza, quarta e quinta della scuola primaria e
della prima classe della scuola secondaria di I grado, viene fissato al
30 aprile 2007, in conseguenza di quanto prevede il citato decreto
ministeriale n.776.
Si ritiene, inoltre, utile precisare che, sulla base di una
interpretazione logico-sistematica della normativa di riferimento, gli
alunni soggetti all'obbligo scolastico, che si avvalgono dell'istruzione
privata, assicurata presso strutture scolastiche organizzate (scuole
private non paritarie), non sono tenuti a sostenere, al termine di
ciascun anno scolastico, esami di idoneità alla classe successiva, ivi
compresi, al termine della scuola primaria, gli esami di idoneità alla
prima classe della scuola secondaria di I grado.
In tal caso, pertanto, al fine di consentire alla competente autorità di
verificare l'assolvimento del diritto-dovere, di cui al decreto
legislativo n. 76/2005, è sufficiente che i genitori, che si sono
avvalsi di tale facoltà, producano, al termine di ciascun anno
scolastico, all'istituzione scolastica statale di riferimento una
attestazione rilasciata dalla scuola privata non paritaria circa la
frequenza della scuola medesima.
L'obbligo di sostenere esami di idoneità al termine di ciascun anno
scolastico permane, invece, nei confronti degli alunni in età di
scolarizzazione obbligatoria che si avvalgono dell'istruzione paterna,
ivi compreso il caso di passaggio da tale tipo di istruzione a quella
impartita in scuole statali o paritarie.
Infine, si richiama l'attenzione su quanto previsto dalla circolare
ministeriale n. 93/2005, concernente le iscrizioni degli alunni per
l'anno scolastico 2006/2007, secondo cui si raccomanda vivamente di
porre in essere, conformemente al disposto di cui all'art. 2, comma 2
del decreto legislativo n. 76/2005, tutte le iniziative volte a
realizzare le condizioni per il conseguimento del titolo di studio
conclusivo del primo ciclo da parte di coloro che ne siano sprovvisti,
affinché il diritto-dovere all'istruzione possa trovare attuazione nella
misura piùù ampia e partecipata.
A tal fine, le istituzioni scolastiche statali e paritarie possono
consentire, a coloro che, in età adulta, abbiano l'esigenza di
conseguire la relativa attestazione, di sostenere, anche in corso
d'anno, gli esami conclusivi del primo ciclo di istruzione (ex licenza
media).
IL DIRETTORE GENERALE
Silvio Criscuoli
Decreto ministeriale 31
gennaio 2006, Prot. n. 776
Data per l'anticipazione delle iscrizioni alla scuola dell'infanzia
e al primo anno della scuola primaria - anno scolastico 2006/2007
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