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Reg. Tribunale Lecce n. 662 del 01.07.1997
Direttore responsabile: Dario Cillo


 

Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca
Ufficio Scolastico Regionale per la Basilicata
Direzione Generale

Nota 13 marzo 2003

PROT. N. 1080 C/3b

OGGETTO: Mobilità anno scolastico 2003/2004

A seguito di apposito incontro con le OO. SS. della Scuola, convocate per una disamina di alcuni istituti relativi alla procedura di mobilità per l’anno scolastico 2003/2004, si è convenuto di adottare, per la valutazione delle domande di mobilità territoriale e professionale, i seguenti criteri:

- Bonus di 10 punti per coloro che non hanno presentato domanda di mobilità territoriale o professionale a decorrere dalle operazioni di mobilità per l’anno scolastico 2000/2001:

tale beneficio spetta anche al personale docente trasferito in quanto soprannumerario finché conserva il diritto a rientrare nella scuola di precedente titolarità.

- Precedenza per i portatori di handicap di cui all’art. 21 della Legge 104/92:

dalla documentazione rilasciata dalla competente commissione prevista dalla Legge 104/92 deve risultare il possesso dei requisiti di cui all’art. 21 o il grado di invalidità superiore ai due terzi o che trattasi di una minorazione iscritta alla categoria prima, seconda e terza della tabella "A" annessa alla Legge 10 agosto 1950 n. 648. in mancanza di tali indicazioni in un solo certificato, è sufficiente che lo stesso, rilasciato dalla commissione ex legge 104/92, riconosca il soggetto portatore di handicap, e sia accompagnato da altra certificazione nella quale sia attestata l’invalidità superiore a due terzi o l’ascrivibilità alla prima, seconda e terza categoria della tabella "A" annessa alla Legge 10 agosto 1950 n. 648.

- Precedenza prevista dall’art. 33 della Legge 104/92 :

tale precedenza spetta a condizione che l’interessato documenti, con apposita dichiarazione personale, in conformità al CCDN sottoscritto il 25.1.2003 ed in particolare l’art. 9 punto V, e per la documentazione l’art. 11, le ragioni esclusivamente oggettive che impediscano ad altri figli di effettuare l’assistenza al genitore handicappato. In tal senso quindi, ragioni di carattere soggettivo, non consentono il riconoscimento della precedenza.

- Precedenza prevista dal punto III .2. dell’art. 9 del CCDN al personale che ha bisogno per gravi motivi di salute di particolari cure a carattere continuativo:

tale precedenza va riconosciuta esclusivamente al personale che documenti, ai sensi dell’art. 11 lettera a), il bisogno delle cure continuative, l’assiduità della terapia e l’istituto nel quale viene effettuata la terapia stessa, con certificato rilasciato dalla competente ASL. Il diritto alla precedenza è attribuito a condizione che la prima preferenza espressa nel modulo domanda sia relativa al comune in cui esista un centro di cura specializzato. E’ ovvio che il riferimento previsto dall’art. 9 alla cobalto-terapia, non può trovare applicazione analogica per altre cure, ancorché continuative, che non siano collegabili a casi di particolare gravità.

Si invitano le SS.LL. a portare a conoscenza del personale impegnato nelle attività di valutazione delle domande di mobilità, il contenuto della presente nota che viene inviata per conoscenza ai Dirigenti Scolastici per quanto di loro competenza. Ciò al fine di rendere omogenea la valutazione delle domande di mobilità per l’a.s. 2003/2004.

IL DIRIGENTE
Renato PAGLIARA


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