Prima Pagina
Reg. Tribunale Lecce n. 662 del 01.07.1997
- ISSN 1973-252X
Direttore responsabile: Dario Cillo


 

Dipartimento per l’Istruzione
Direzione Generale per lo Studente, l’Integrazione, la Partecipazione e la Comunicazione
Ufficio III

Nota 1 aprile 2008

Prot. n. 1725/P3^

Oggetto: D.P.R. 29 novembre 2007, n. 268 - Regolamento recante modifiche ed integrazioni al D.P.R. 10 ottobre 1996, n. 567, concernente la disciplina delle iniziative complementari e delle attività integrative nelle istituzioni scolastiche

Nella Gazzetta n. 24 del 29 gennaio 2008 è stato pubblicato il D.P.R 29 novembre 2007, n. 268, Regolamento che apporta modifiche ed integrazioni al D.P.R. 10 ottobre 1996, n. 567, concernente la disciplina delle iniziative complementari e delle attività integrative nelle istituzioni scolastiche.

Detto regolamento offre una risposta all’annoso problema della discontinuità dell’azione delle Consulte provinciali degli studenti che, secondo la precedente normativa, venivano costituite al termine delle elezioni del 31 ottobre e cessavano di operare effettivamente nel mese di giugno, alla fine dell’anno scolastico, impedendo, di fatto, un’azione continuativa ed approfondita delle tematiche loro assegnate, nonché una programmazione più dettagliata delle attività. Più volte, infatti, i Presidenti delle Consulte hanno chiesto all’Amministrazione di prolungare il mandato e ciò è stato pienamente condiviso anche dal Ministro in occasione della Conferenza Nazionale dei Presidenti delle Consulte Provinciali degli Studenti, svoltasi a Roma nel dicembre 2006. Con il regolamento in questione viene elevata a due anni la durata in carica dei suddetti rappresentanti e viene introdotto – in sostituzione della Conferenza Nazionale dei Presidenti delle Consulte Provinciali degli Studenti – il Consiglio Nazionale delle Consulte Provinciali degli Studenti, quale organo Consultivo del Ministero.

Queste due modifiche, così importanti per la vita delle Consulte, impongono allo scrivente di definire con maggior dettaglio la loro funzione.
Compiti delle Consulte Provinciali degli Studenti

La Consulta Provinciale degli studenti ha i compiti di:

* assicurare il più ampio confronto fra gli studenti di tutte le scuole di istruzione secondaria superiore della provincia e formulare proposte di intervento che superino la dimensione del singolo istituto, anche sulla base degli accordi di rete previsti dall’art. 7 del D.P.R. n. 275/1999, nonché di accordi quadro da stipulare tra l’Ufficio scolastico provinciale e gli enti locali, la Regione, le associazioni di volontariato e le organizzazioni del mondo del lavoro;
* formulare proposte ed esprimere pareri agli uffici scolastici, agli enti locali competenti e agli organi collegiali in questioni attinenti le problematiche studentesche;
* collaborare con gli organi dell’amministrazione scolastica e con i centri di informazione e consulenza previsti dai commi 17 e 18 dell’art. 326 del D.P.R. 297/94 alla realizzazione di progetti di attività informativa e di consulenza, finalizzati alla prevenzione e cura delle tossicodipendenze e alla lotta contro l’abuso dei farmaci e di altre sostanze;
* istituire, in collaborazione con l’ufficio scolastico locale, uno sportello di informazione per gli studenti con particolare riferimento all’applicazione del regolamento D.P.R. 567/96 e dello statuto delle studentesse e degli studenti e alle attività di orientamento;
* promuovere iniziative di carattere transnazionale;
* designare i rappresentanti degli studenti nell’organo di garanzia regionale previsto dall’art. 5 del D.P.R. 249/98, così come sostituito dal D.P.R. n. 235 del 21 novembre 2007.

Alle suddette attività espressamente previste dalla normativa se ne possono aggiungere altre deliberate dalle stesse Consulte o desumibili da circolari o direttive ministeriali, dirette ad approfondire, di volta in volta, specifiche tematiche culturali e socio-educative, quali legalità, bullismo, volontariato, ecc.

Ogni Consulta - a norma del 3° comma dell’art. 6 - è tenuta a dotarsi di un regolamento che, ai sensi delle novità introdotte dal D.P.R. 268, dovrà essere opportunamente modificato e, pertanto, si invitano i presidenti delle CPS ad avviare un approfondito dibattito sull’argomento. Si ritiene opportuno segnalare, a tal proposito, che il citato comma 3 è stato integrato nel senso che prevede che la Consulta “può articolarsi in commissioni di lavoro, territoriali e/o tematiche”.

Particolare attenzione merita anche il comma 5, che prevede il coordinamento regionale delle consulte appartenenti alla stessa regione e che lo stesso si doti di un proprio regolamento, per disciplinare le modalità organizzative. A detto organo infatti è assegnato l’importante compito di designare i due studenti che – per la scuola superiore – devono far parte dell’Organo di Garanzia Regionale che, a norma di quanto previsto dal comma 3 dell’art. 5 del D.P.R. 249/98, così come recentemente modificato dal D.P.R. n. 235/2007, esprime un parere vincolante al Direttore dell’Ufficio Scolastico Regionale, che decide sui reclami contro le violazioni del suddetto regolamento e dei singoli regolamenti di istituto e delle sanzioni ivi contenute.

Il regolamento di modifica conferma che è l’Ufficio Scolastico Provinciale ad assicurare, non soltanto una sede appositamente attrezzata, ma anche il supporto organizzativo e la consulenza tecnico scientifica per l’istituzione e il funzionamento della Consulta provinciale degli studenti. In questi anni, tale compito è stato spesso assunto, all’interno dell’Ufficio scolastico locale, dal docente comandato presso l’Ufficio Scolastico Provinciale, che è divenuto referente per le attività della Consulta.

Pertanto, anche in vista del maggiore impegno che la biennalità del mandato e la nascita di un organismo stabile e consultivo, come il Consiglio Nazionale dei Presidenti delle Consulte Provinciali, comporteranno per ogni Consulta, si invitano le SS.LL. a rafforzare il supporto organizzativo e la consulenza tecnico-scientifica da garantire alle stesse.

Né pertanto, va sottaciuta l’importanza che la figura del docente referente riveste, per il corretto funzionamento del suddetto organismo, sia per quanto attiene all’osservanza del regolamento interno che per il rispetto delle norme amministrativo-finanziarie.

Egli partecipa ai lavori della consulta, pur non influenzandone gli indirizzi; esprime pareri tecnici sulle deliberazioni della consulta, nel rispetto dell’autonomia di gestione della stessa; assicura, unitamente agli uffici amministrativi e contabili, cui i fondi sono stati affidati, un utilizzo degli stessi coerente e pertinente con le finalità della consulta.

Nella suo ruolo di educatore, inoltre, il docente referente ha il compito di garantire, nel rispetto delle vigenti normative, la correttezza, la democraticità e il buon andamento della consulta medesima, ma soprattutto di sostenere la più ampia partecipazione dei giovani, favorendo un consapevole e responsabile esercizio di democrazia diretta e di cittadinanza attiva da parte dei rappresentanti eletti.

MODIFICHE

Il comma 1 dell’art. 6 del D.P.R. 567/96 è stato completamente sostituito dal Regolamento di modifica.

Fermo restando che due rappresentanti degli studenti per ciascun istituto o scuola di istruzione secondaria superiore si riuniscono in consulta provinciale in una sede messa a disposizione dal locale ufficio scolastico provinciale, le modifiche, come sopra accennato, si riferiscono alla durata in carica di detti rappresentanti e alla loro eventuale sostituzione.

Durata in carica dei rappresentanti della Consulta

La normativa introdotta dal Regolamento in parola eleva a due anni la durata in carica di detti rappresentanti. Ciò significa che i rappresentanti eletti nelle ultime elezioni (31 ottobre 2007), per l’anno scolastico 2007-2008, rimarranno in carica anche per l’anno scolastico 2008 -2009.

Si procederà a nuove elezioni (con le stesse modalità della elezione dei rappresentanti degli studenti nel Consiglio d’Istituto) entro il 31 ottobre dell’anno di scadenza dell’organismo in questione (31 ottobre 2009).

La modifica apportata si pone l’obiettivo di garantire alla Consulta maggiore continuità nell’azione e una programmazione più attenta della sua attività, con riferimento alle iniziative ad essa attribuite dal successivo comma 2 dello stesso art. 6.

Sostituzione dei rappresentanti della Consulta

Il citato art. 6 - così come sostituito dal regolamento di modifica - reca precisazioni in merito all’eventualità di dover sostituire rappresentanti della Consulta che cessino dalla carica prima del biennio stabilito, per qualsiasi causa (sopraggiunta indisponibilità, passaggio ad altra scuola ecc…) ovvero che abbiano perso i requisiti di eleggibilità per aver conseguito il diploma.

Tale sostituzione può operarsi con i seguenti criteri:

1. si procede - sempre che ne abbia i requisiti - alla nomina del primo dei non eletti nella lista del rappresentante venuto a cessare;
2. in caso di esaurimento della suddetta lista, occorrerà procedere ad elezioni suppletive.

Sostituzione del Presidente della Consulta

Dal momento che sono stati già posti numerosi quesiti al riguardo, si rende necessario fare chiarezza anche sulla sostituzione del Presidente della Consulta, pur non essendo contemplata dalle norme di modifica.

Come è noto, il comma 3 dell’art. 6 stabilisce che “la Consulta si dota di un proprio regolamento, a norma del quale elegge un presidente ed un consiglio di Presidenza”. Qualora si renda necessario sostituire il Presidente della Consulta prima del termine del biennio, per qualsiasi causa (sopravvenuta indisponibilità, passaggio ad altra scuola) o perché abbia perso i requisiti di eleggibilità per aver conseguito il diploma, salvo che il regolamento non disponga diversamente si dovrà procedere come appresso indicato:

1. nel caso l’elezione del Presidente sia avvenuta sulla base di liste elettorali, questi andrà sostituito con il primo dei non eletti nella sua stessa lista di appartenenza, al fine di preservare il risultato delle elezioni effettuate;
2. in tutti gli altri casi, si procederà ad elezioni suppletive.

CONSIGLIO NAZIONALE DEI PRESIDENTI DELLE CONSULTE PROVINCIALI DEGLI STUDENTI

Il regolamento di modifica in questione ha completamente sostituito l’art. 6 bis del D.P.R. n. 567/96. La Conferenza Nazionale dei Presidenti delle Consulte Provinciale degli Studenti, infatti, assume la denominazione di Consiglio Nazionale dei Presidenti delle Consulte Provinciali degli Studenti. Si tratta di un organo consultivo del Ministero, che rappresenta una sede permanente di confronto e di rappresentanza degli studenti a livello nazionale.

Composizione, durata e funzionamento

Il Consiglio Nazionale dei Presidenti delle Consulte Provinciali degli Studenti è composto da tutti i Presidenti eletti di ciascuna Consulta Provinciale.

I suoi componenti rimangono in carica fino al subentro dei rispettivi successori (si richiama, a tale proposito, quanto precisato nel precedente art. 6 in merito alla nomina e sostituzione del Presidente della Consulta Provinciale degli Studenti).

Il citato Consiglio si dota di un regolamento interno al quale è demandata la determinazione delle modalità organizzative e gestionali di funzionamento del Consiglio e la pianificazione del numero minimo di adunanze per anno scolastico. Queste possono, comunque, essere convocate anche dal Ministro.

Il regolamento dovrà inoltre indicare le modalità di convocazione, accompagnate dall’ordine del giorno degli argomenti da discutere.

Di ogni adunanza dovrà essere redatto un processo verbale da cui risulti lo svolgimento dei lavori, il nome degli intervenuti e le decisioni adottate.

Il Consiglio Nazionale, come la Consulta Provinciale, si organizza in commissioni di lavoro territoriali e/o tematiche.

Funzioni

Il Consiglio Nazionale dei Presidenti delle Consulte Provinciali degli Studenti:

* coordina lo scambio di informazioni fra le diverse Consulte provinciali in relazione alla loro attività;
* promuove attività progettuali di rilevanza nazionale ed internazionale;
* su richiesta del Ministro o di propria iniziativa, esprime pareri in ordine ad azioni attinenti la partecipazione studentesca ovvero alla progettualità delle Consulte;
* promuove indagini conoscitive sulla condizione studentesca e relaziona al Ministro;
* elabora proposte ed indicazioni sul sistema di partecipazione e rappresentanza degli studenti.

L’istituzione e il funzionamento del suddetto organo è garantito dal supporto organizzativo e dalla consulenza tecnico - scientifica del Ministero (Art. 6 bis – comma 7), attraverso una segreteria tecnica costituita presso l’Ufficio III della Direzione Generale per lo Studente, l’Integrazione, la Partecipazione e la Comunicazione. Appare quindi evidente che, per garantire il buon funzionamento del Consiglio Nazionale, bisogna che, nella prossima riunione, i Presidenti delle CPS provvedano alla stesura e all’adozione del nuovo Regolamento interno.

In vista del prossimo incontro nazionale, che avrà necessariamente carattere costituente ed organizzatorio del Consiglio suddetto, i Presidenti delle CPS, all’interno dei rispettivi coordinamenti regionali, sono invitati a promuovere un ampio ed approfondito confronto sulle modifiche introdotte dal DPR n. 268/07, al fine favorire un più qualificato dibattito.

IL DIRETTORE GENERALE
f.to Roberto UBOLDI


Decreto del Presidente della Repubblica 29 novembre 2007, n. 268 (in GU 29 gennaio 2008, n. 24)
Regolamento recante modifiche ed integrazioni al D.P.R. 10 ottobre 1996, n. 567


Avviso 11 luglio 2006

Oggetto: FORUM Nazionale delle associazioni degli Studenti e dei Genitori - D.P.R. - n. 301/2005

Nella G.U. - Serie Generale n.45 del 23/2/2006 - è stato pubblicato il D.P.R. n.301 del 23 dicembre 2005 che apporta ulteriori modifiche ed integrazioni al D.P.R. n.567/96, nel testo modificato dal D.P.R. 9 aprile 1999, n 156, e dal D.P.R. 13 febbraio 2001, n.105.
Detto Decreto prevede i criteri per l'accreditamento di nuove Associazioni al FORUM nazionale delle Associazioni studentesche (Art. 2 comma 4) e al FORUM Nazionale delle associazioni dei genitori (Art.3 - comma 4).
E' aperta pertanto la possibilità di inoltrare le relative domande, secondo le procedure definite dal comma 5 dei citati artt. 2 e 3 del D.P.R. 301/2005.

Si sottolinea l'importanza che assume l'Associazionismo e il FORUM delle associazione degli studenti e dei genitori come strumenti di confronto e di democrazia attraverso i quali garantire l'esercizio diretto e partecipe dei propri diritti-doveri come espressione concreta di "cittadinanza" e di democrazia.

Il riconoscimento del ruolo degli studenti e dei genitori, come soggetti centrali della scuola, trova, infatti, nel FORUM una ulteriore modalità di dialogo con le istituzioni ed offre uno scenario concreto di confronto e discussione.


Decreto del Presidente della Repubblica 23 dicembre 2005, n. 301
(in GU 23 febbraio 2006, n. 45)

Regolamento recante modifiche ed integrazioni al decreto del Presidente della Repubblica 10 ottobre 1996, n. 567, concernente la disciplina delle iniziative complementari e delle attivita' integrative nelle istituzioni scolastiche

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visto l'articolo 87 della Costituzione;

Visto l'articolo 17, comma 1, della legge 23 agosto 1988, n. 400;

Visto il testo unico delle disposizioni legislative vigenti in materia di istruzione, relative alle scuole di ogni ordine e grado, di cui al decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297;

Visto l'articolo 3 del decreto-legge 20 giugno 1996, n. 323, convertito, con modificazioni, dalla legge 8 agosto 1996, n. 425 e, in particolare, il comma 5-bis;

Vista la legge 18 dicembre 1997, n. 440, recante l'istituzione del Fondo per l'arricchimento e l'ampliamento dell'offerta formativa e per gli interventi perequativi;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 10 ottobre 1996, n. 567, come modificato dal decreto del Presidente della Repubblica 9 aprile 1999, n. 156, e dal decreto del Presidente della Repubblica 13 febbraio 2001, n. 105, concernente il regolamento delle iniziative complementari e delle attivita' integrative nelle istituzioni scolastiche;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 8 marzo 1999, n. 275, recante le norme in materia di autonomia delle istituzioni scolastiche;

Visto il testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa di cui al decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, come modificato dall'articolo 15 della legge 16 gennaio 2003, n. 3;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 11 agosto 2003, n. 319, recante il regolamento di organizzazione del Ministero dell'istruzione, dell'universita' e della ricerca;

Ritenuta la necessita' di apportare ulteriori modificazioni e integrazioni al citato decreto del Presidente della Repubblica 10 ottobre 1996, n. 567, in particolare per quanto concerne la regolamentazione dei requisiti di partecipazione e delle procedure di ammissione delle associazioni studentesche e delle associazioni dei genitori ai forum nazionali, la possibile istituzione di forum a livello regionale, la copertura finanziaria dei relativi oneri di funzionamento, nonche' il ripristino dei termini originari stabiliti dal decreto del Presidente della Repubblica 9 aprile 1999, n. 156, per l'espletamento delle operazioni elettorali di rinnovo delle consulte provinciali degli studenti;

Udito il parere del Consiglio nazionale della pubblica istruzione, espresso nell'adunanza dell'11 settembre 2002;

Udito il parere del Consiglio di Stato, espresso nella adunanza del 23 giugno 2003;

Vista la preliminare deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 20 novembre 2003;

Visto il parere della Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, espresso nella riunione del 30 giugno 2005;

Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 24 novembre 2005;

Sulla proposta del Ministro dell'istruzione, dell'universita' e della ricerca;

Emana
il seguente regolamento:

Art. 1.

1. Nell'articolo 2-bis del decreto del Presidente della Repubblica 10 ottobre 1996, n. 567, e successive modificazioni, di seguito denominato:«regolamento», e' inserita la seguente rubrica: «(Assistenza medica)».

Art. 2.

1. L'articolo 5-bis del regolamento e' sostituito dal seguente:
«Art. 5-bis (Forum nazionale delle associazioni studentesche). - 1. Il Forum nazionale delle associazioni studentesche maggiormente rappresentative, istituito con decreto del Ministro dell'istruzione, dell'universita' e della ricerca 11 luglio 2002, n. 79, ha il fine di valorizzare la partecipazione e l'attivita' associativa degli studenti come forma di espressione e di rappresentanza autonoma e complementare a quella istituzionale, nonche' di assicurare stabilita' al dialogo e al confronto con il mondo studentesco.
2. Il Forum e' composto dai rappresentanti di associazioni o di confederazioni di associazioni di alunni frequentanti nell'anno in corso un istituto di istruzione secondaria superiore statale o paritario, non legate statutariamente ad alcun partito politico, in possesso di uno statuto o documento costitutivo che espliciti la volonta' di operare per l'interesse della scuola attraverso un programma generale, nonche' gli obiettivi della loro attivita' nel rispetto delle regole di democrazia interna e dei principi della Costituzione.
3. In prima applicazione sono riconosciute quali maggiormente rappresentative a livello nazionale e ammesse al Forum le associazioni studentesche individuate con il citato decreto del Ministro dell'istruzione, dell'universita' e della ricerca 11 luglio 2002, n. 79, di seguito denominate: Alternativa studentesca, Azione studentesca, Confederazione degli studenti, Gioventu' studentesca, Liste per la liberta' della scuola, Movimento studenti di Azione cattolica, Movimento studenti cattolici, Studenti.net, Unione degli studenti.
4. Possono essere altresi' accreditate al Forum, con le procedure di cui al comma 5, le associazioni o le confederazioni di associazioni di studenti in possesso delle caratteristiche di maggiore rappresentativita' a livello nazionale, da accertare in base ad entrambi i seguenti criteri:
a) numero di associati non inferiore a 3000 unita', o di rappresentanti nei consigli di istituto non inferiore a 200 unita', o di rappresentanti nelle consulte provinciali di cui all'articolo 6 non inferiore a 100 unita', o anche numero di progetti realizzati a norma dell'articolo 4 non inferiore a 100 unita'. Sono anche considerate maggiormente rappresentative le associazioni o le confederazioni di associazioni di studenti le quali, pur non conseguendo i valori minimi sopra indicati, in due dei predetti requisiti presentano percentuali che, sommate tra di loro, diano il risultato di 100 per cento sui medesimi valori numerici;
b) presenza nel territorio nazionale in non meno di quattro regioni.
5. Le associazioni o le confederazioni di associazioni presentano la domanda di accreditamento, completa della documentazione, al Ministero dell'istruzione, dell'universita' e della ricerca - Dipartimento per l'istruzione - Direzione generale per lo studente. I requisiti di rappresentativita' descritti nel comma 4 possono essere comprovati ai sensi degli articoli 19, 19-bis, 38, 45, 46, 47 e 48 del testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa di cui al decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, e successive modificazioni, anche con dichiarazione sostitutiva resa da un responsabile nazionale dell'associazione o della confederazione di associazioni, in possesso di maggiore eta'; in tale caso, il Ministero dell'istruzione, dell'universita' e della ricerca si riserva di procedere ad idonei controlli, anche a campione, sulla veridicita' delle dichiarazioni rese, a norma dell'articolo 71 del
citato decreto del Presidente della Repubblica n. 445 del 2000. La Direzione generale per lo studente, esperite le istruttorie del caso sulle istanze e sulle documentazioni prodotte, accredita le associazioni o le confederazioni di associazioni al Forum. E' demandata alla stessa Direzione generale per lo studente la verifica, con periodicita' annuale, della persistenza dei requisiti previsti per la permanenza nel Forum, anche in contraddittorio con l'associazione o la confederazione di associazioni interessata, secondo le modalita' stabilite dal Forum medesimo.
6. Le attivita' del Forum, cosi' come risultanti dai verbali, sono adeguatamente pubblicizzate dal Ministero dell'istruzione, dell'universita' e della ricerca a mezzo stampa e sul proprio sito internet.
7. Con provvedimenti dei dirigenti generali degli Uffici scolastici regionali possono essere costituiti forum delle rappresentanze associative presso i detti uffici, cui partecipano le associazioni degli studenti aderenti al Forum nazionale, nonche', previe intese fra le regioni e gli Uffici scolastici regionali, le associazioni di studenti maggiormente rappresentative a livello regionale, individuate in base a criteri analoghi a quelli previsti nel comma 4, in relazione alle dimensioni territoriali delle medesime regioni. Si applicano i commi 5 e 6 per quanto concerne le procedure di accreditamento e di verifica a cura dell'Ufficio scolastico regionale, d'intesa con la regione dove ha sede il Forum regionale, e la pubblicizzazione dei verbali del Forum medesimo.».

Art. 3.

1. Dopo l'articolo 5-bis del regolamento, come sostituito dall'articolo 2, e' inserito il seguente:
«Art. 5-ter (Forum nazionale delle associazioni dei genitori). - 1. Il Forum nazionale delle associazioni dei genitori maggiormente rappresentative, istituito con decreto del Ministro dell'istruzione, dell'universita' e della ricerca 18 febbraio 2002, n. 14, ha il fine di valorizzare la partecipazione e l'attivita' associativa dei genitori nella scuola come forma di espressione e di rappresentanza autonoma e complementare a quella istituzionale, nonche' di assicurare una sede stabile di consultazione delle famiglie sulle problematiche studentesche e scolastiche.
2. Il Forum e' composto dai rappresentanti di associazioni o di confederazioni di associazioni di genitori di alunni di istituto statale o paritario, non legate statutariamente ad alcun partito politico od organizzazione sindacale, in possesso di uno statuto o documento costitutivo che espliciti la volonta' di operare per l'interesse della scuola attraverso un programma generale, nonche' gli obiettivi della loro attivita' nel rispetto delle regole di democrazia interna e dei principi della Costituzione.
3. In prima applicazione sono riconosciute quali maggiormente rappresentative a livello nazionale e ammesse al Forum le associazioni dei genitori, individuate con il citato decreto del Ministro dell'istruzione, dell'universita' e della ricerca 18 febbraio 2002, n. 14, di seguito denominate: Associazione italiana genitori, Associazione genitori scuole cattoliche, Coordinamento genitori democratici.
4. Possono essere altresi' accreditate al Forum, con le procedure di cui al comma 5, le associazioni o le confederazioni di associazioni di genitori di alunni in possesso delle caratteristiche di maggiore rappresentativita' a livello nazionale, da accertare in base ad almeno tre dei seguenti criteri:
a) presenza nel territorio nazionale in non meno di quattro regioni, con una media di cinquecento associati per regione;
b) costituzione da almeno due anni alla data della domanda di ammissione;
c) numero di associati non inferiore a cinquemila genitori;
d) adesione all'Associazione europea dei genitori (EPA).
5. Le associazioni o le confederazioni di associazioni presentano la domanda di accreditamento, completa della documentazione, al Ministero dell'istruzione, dell'universita' e della ricerca - Dipartimento per l'istruzione - Direzione generale per lo studente. I requisiti di rappresentativita' descritti nel comma 4 possono essere comprovati ai sensi degli articoli 19, 19-bis, 38, 45, 46, 47 e 48 del citato decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, e successive modificazioni, anche con dichiarazione sostitutiva resa da un responsabile nazionale dell'associazione o della confederazione di associazioni; in tale caso il Ministero dell'istruzione, dell'universita' e della ricerca si riserva di procedere ad idonei controlli, anche a campione, sulla veridicita' delle dichiarazioni emesse, a norma dell'articolo 71 del citato
decreto del Presidente della Repubblica n. 445 del 2000. La Direzione generale per lo studente, esperite le istruttorie del caso sulle istanze e sulle documentazioni prodotte, accredita le associazioni o le confederazioni di associazioni al Forum. E demandata alla stessa Direzione generale per lo studente, la verifica con periodicita' triennale della persistenza dei requisiti previsti per la permanenza nel Forum, anche in contraddittorio con l'associazione o la confederazione di associazioni interessata, secondo le modalita' stabilite dal Forum medesimo.
6. Le attivita' del Forum, cosi' come risultanti dai verbali, sono adeguatamente pubblicizzate dal Ministero dell'istruzione, dell'universita' e della ricerca a mezzo stampa e sul proprio sito internet.
7. Con provvedimenti dei dirigenti generali degli Uffici scolastici regionali, possono essere costituiti Forum delle rappresentanze associative presso i detti Uffici, cui partecipano le associazioni dei genitori aderenti al Forum nazionale, nonche', previe intese tra le regioni e gli Uffici scolastici regionali, le associazioni di genitori maggiormente rappresentative a livello regionale, individuate in base a criteri analoghi a quelli previsti nel comma 4, in relazione alle dimensioni territoriali delle regioni medesime. Si applicano i commi 5 e 6 per quanto concerne le procedure di accreditamento e di verifica a cura dell'Ufficio scolastico regionale, d'intesa con la regione ove ha sede il Forum regionale, e la pubblicizzazione dei verbali del Forum medesimo.».

Art. 4.

1. All'articolo 6, comma 1, del regolamento, il secondo, il terzo, il quarto ed il quinto periodo sono sostituiti dai seguenti:
«L'elezione di tali rappresentanti avviene entro il 31 ottobre di ogni anno con le stesse modalita' della elezione dei rappresentanti degli studenti nel consiglio di istituto. La prima riunione della consulta e' convocata dal dirigente del detto ufficio scolastico locale entro quindici giorni dal completamento delle operazioni elettorali.».

Art. 5.

1. All'articolo 6-bis, comma 1, del regolamento sono aggiunte, infine, le seguenti parole: «ed in favore degli studenti e dei genitori partecipanti ai Forum istituiti ai sensi degli articoli 5-bis e 5-ter.».

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sara' inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addi' 23 dicembre 2005

CIAMPI
Berlusconi, Presidente del Consiglio dei Ministri
Moratti, Ministro dell'istruzione, dell'universita' e della ricerca

Visto, il Guardasigilli: Castelli Registrato alla Corte dei conti

il 1° febbraio 2006
Ufficio di controllo preventivo sui Ministeri dei servizi alla persona e dei beni culturali, registro n. 1, foglio n. 63

--------------------------------------------------------------------------------

Avvertenza:

Il testo delle note qui pubblicato e' stato redatto dall'amministrazione competente per materia, ai sensi dell'art. 10, commi 2 e 3, del testo unico delle disposizioni sulla promulgazione delle leggi, sull'emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica e sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana, approvato con D.P.R. 28 dicembre 1985, n. 1092, al solo fine di facilitare la lettura delle disposizioni di legge modificate o alle quali e' operato il rinvio. Restano invariati il valore e l'efficacia degli atti legislativi
qui trascritti.

Note alle premesse:
- L'art. 87 della Costituzione conferisce, tra l'altro, al Presidente della Repubblica il potere di promulgare le leggi ed emanare i decreti aventi valore di legge e i regolamenti.
- Si riporta il testo dell'art. 17, comma 1, della legge 23 agosto 1988, n. 400 (Disciplina dell'attivita' di Governo e ordinamento della Presidenza del Consiglio dei Ministri):
«Art. 17 (Regolamenti). - 1. Con decreto del Presidente della Repubblica, previa deliberazione del Consiglio dei Ministri, sentito il parere del Consiglio di Stato che deve pronunziarsi entro novanta giorni dalla richiesta, possono essere emanati regolamenti per disciplinare:
a) l'esecuzione delle leggi e dei decreti legislativi, nonche' dei regolamenti comunitari;
b) l'attuazione e l'integrazione delle leggi e dei decreti legislativi recanti norme di principio, esclusi quelli relativi a materie riservate alla competenza regionale;
c) le materie in cui manchi la disciplina da parte di leggi o di atti aventi forza di legge, sempre che non si tratti di materie comunque riservate alla legge;
d) l'organizzazione ed il funzionamento delle amministrazioni pubbliche secondo le disposizioni dettate dalla legge;
e) l'organizzazione del lavoro ed i rapporti di lavoro dei pubblici dipendenti in base agli accordi sindacali.».
- Il decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297, reca:
«Approvazione del testo unico delle disposizioni legislative vigenti in materia di istruzione, relative alle scuole di ogni ordine e grado».
- Si riporta il testo dell'art. 3 del decreto-legge 20 giugno 1996, n. 323, recante disposizioni urgenti per il risanamento della finanza pubblica, convertito, con modificazioni, dalla legge 8 agosto 1996, n. 425:
«Art. 3 (Riduzione stanziamenti e blocco impegni). -
1.-4. (Omissis).
5. Lo stanziamento del capitolo n. 1292 dello stato di previsione del Ministero della pubblica istruzione relativo al fondo per le esigenze di formazione del personale e di potenziamento e funzionamento di scuole e uffici dell'amministrazione scolastica, e' ridotto di lire 50
miliardi per l'anno 1996, di lire 220 miliardi per l'anno 1997 e di lire 90 miliardi per l'anno 1998. Una quota dello stanziamento del suddetto capitolo, per l'anno 1996, pari a lire 40 miliardi, e' assegnata ai capitoli dello stato di previsione della spesa del Ministero della pubblica istruzione riguardanti le spese di funzionamento amministrativo e didattico delle scuole secondarie superiori.
5-bis. Con regolamento governativo, da emanarsi ai sensi dell'art. 17 della legge 23 agosto 1988, n. 400, e successive modificazioni, e' disciplinata la materia prevista dalla direttiva del Ministro della pubblica istruzione 3 aprile 1996, n. 133. Il finanziamento di cui al comma 5 e' finalizzato all'attuazione del predetto regolamento.
6.-13-bis. (Omissis)».
- La legge 18 dicembre 1997, n. 440, reca: «Istituzione del Fondo per l'arricchimento e l'ampliamento dell'offerta formativa e per gli interventi perequativi».
- Il decreto del Presidente della Repubblica 10 ottobre 1996, n. 567, reca: «Regolamento recante la disciplina delle iniziative complementari e delle attivita' integrative nelle istituzioni scolastiche».
- Il decreto del Presidente della Repubblica 9 aprile 1999, n. 156, reca: «Regolamento recante modifiche ed integrazioni al decreto del Presidente della Repubblica 10 ottobre 1996, n. 567, concernente la disciplina delle iniziative complementari e delle attivita' integrative
nelle istituzioni scolastiche».
- Il decreto del Presidente della Repubblica 13 febbraio 2001, n. 105, reca: «Regolamento recante ulteriori modifiche ed integrazioni al decreto del Presidente della Repubblica 10 ottobre 1996, n. 567, concernente la disciplina delle iniziative complementari e delle attivita' integrative nelle istituzioni scolastiche».
- Il decreto del Presidente della Repubblica 8 marzo 1999, n. 275, reca: «Regolamento recante norme in materia di autonomia delle istituzioni scolastiche, ai sensi dell'art. 21 della legge 15 marzo 1997, n. 59».
- Il decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, e successive modificazioni, reca:
«Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa».
- Il decreto del Presidente della Repubblica 11 agosto 2003, n. 319, reca: «Regolamento di organizzazione del Ministero dell'istruzione, dell'universita' e della ricerca».

Nota all'art. 1:
- Si riporta il testo dell'art. 2-bis del decreto del Presidente della Repubblica 10 ottobre 1996, n. 567, come modificato dal decreto qui pubblicato:
«Art. 2-bis (Assistenza medica). - 1. Al fine di assicurare l'assistenza medica nello svolgimento delle attivita' sportive e ludiche della scuola, anche per quanto riguarda le certificazioni di idoneita' alle attivita' motorie, le istituzioni scolastiche autonome possono stipulare convenzioni con le aziende sanitarie locali. Con decreto di natura non regolamentare del Ministro della pubblica istruzione, di concerto con il Ministro della sanita', sono individuate le necessita' sulla presenza e l'intervento degli operatori sanitari.».

Nota all'art. 4:
- Si riporta il testo dell'art. 6, comma 1, del decreto del Presidente della Repubblica 10 ottobre 1996, n. 567, come modificato dal decreto qui pubblicato:
«1. Due rappresentanti degli studenti per ciascun istituto o scuola di istruzione secondaria superiore si riuniscono in consulta provinciale in una sede appositamente attrezzata e messa a disposizione dall'ufficio scolastico locale a livello provinciale che
assicura alla consulta il supporto organizzativo e la consulenza tecnico-scientifica. L'elezione di tali rappresentanti avviene entro il 31 ottobre di ogni anno con le stesse modalita' della elezione dei rappresentanti degli studenti nel consiglio di istituto. La prima riunione della
consulta e' convocata dal dirigente del detto ufficio scolastico locale entro quindici giorni dal completamento delle operazioni elettorali.».

Nota all'art. 5:
- Si riporta il testo dell'art. 6-bis, comma 1, del decreto del Presidente della Repubblica 10 ottobre 1996, n. 567, come modificato dal decreto qui pubblicato:
«1. Con le risorse finanziarie destinate alle attivita' previste dal presente regolamento sono, altresi', coperti gli oneri derivanti dalla completa realizzazione di iniziative attuate all'esterno degli istituti, come deliberate dai competenti organi, nonche' il rimborso delle spese di viaggio e soggiorno, nella misura prevista per i dipendenti della VIII qualifica funzionale del comparto Ministeri, in favore dei componenti delle consulte degli studenti individuati per la partecipazione alle predette iniziative ed in favore degli studenti e dei genitori partecipanti ai forum istituiti ai sensi degli articoli 5-bis e 5-ter.».


 

Circolare Ministeriale 3 aprile 1996, n. 135

Oggetto: Trasmissione direttiva n. 133 del 3 aprile 1996

Con l'unita direttiva vengono indicate finalità, modalità organizzative e fonti di finanziamento a cui le singole scuole, nell'ambito della propria autonomia, possono far riferimento per promuovere iniziative complementari e integrative dell'iter formativo degli allievi, per creare occasioni e spazi di incontro da riservare loro, per favorire l'apertura della scuola alle domande di tipo educativo e culturale provenienti dal territorio, in coerenza con le finalità formative istituzionali.

Si tratta in sostanza di uno strumento giuridico che incentiva il processo di valorizzazione del ruolo delle scuole come centri di vita culturale e sociale aperti al territorio, in linea con il contenuto di recenti intese generali, promesse al riguardo dall'amministrazione con le associazioni rappresentative degli enti locali, volte a creare le condizioni più idonee per favorire la qualità dei processi educativi.

La direttiva offre una risposta alla domanda degli studenti di un loro più incisivo protagonismo nella vita scolastica, in coerenza con le finalità istituzionali della scuola e nel rispetto degli specifici ruoli di ciascuna delle componenti che in essa opera.

Ho ritenuto di diramare il testo della direttiva, ancorché non ancora registrata dalla Corte dei conti, affinché le scuole possano conoscerlo con tempestività e nella sua integrità

Nell'invitare pertanto le SS.LL. ad assicurare una diffusa informazione in ordine alla direttiva, si fa riserva di comunicare gli estremi di registrazione da parte della Corte dei conti ai fini della concreta effettuazione delle previste attività di gestione.


 

Direttiva 3 aprile 1996, n. 133

Il ministro della P.I.

Visto il D.L.vo 16 aprile 1994, n. 297 con il quale è stato approvato il testo unico delle disposizioni legislative vigenti in materia di istruzione relative alle scuole di ogni ordine e grado, ed in particolare l'art. 326, dedicato ai problemi della prevenzione, che ai commi 17 e 18 prevede l'istituzione dei CIC (centri di informazione e consulenza rivolti agli studenti all'interno delle scuole secondarie superiori), e al comma 19, che prevede la possibilità di particolari iniziative degli studenti; visto il D.L.vo 3 febbraio 1993, n. 29;

vista la legge del 7 agosto 1990, n. 241; viste le CC.MM. 8 febbraio 1995, n. 45 e 11 ottobre 1995, n. 325, relative alle attività di prevenzione, di educazione alla salute e di lotta contro l'insuccesso scolastico;

visto il DPCM del 7 giugno 1995 recante lo schema generale di riferimento della "Carta dei servizi scolastici";

visto il protocollo d'intesa stipulato tra Ministero della P.I. e Unione Province d'Italia il 15 dicembre 1995, ed in particolare quanto convenuto alle lettere H, I, L;

vista la direttiva 8 febbraio 1996, n. 58, con l'allegato documento dal titolo "Nuove dimensioni formative, educazione civica e cultura costituzionale";

considerato che le istituzioni scolastiche devono caratterizzarsi come centri permanenti di vita culturale e sociale aperti al territorio, capaci di elaborare offerte formative integrate e diversificate che consentano ai giovani nuovi spazi di crescita e di formazione e favoriscano le migliori iniziative dell'associazionismo culturale e sportivo e del mondo del volontariato;

rilevata l'opportunità di promuovere le condizioni perché sempre più la scuola assuma impegni di accoglienza, approfondimento ed orientamento nei confronti degli studenti e sviluppi il rapporto di fiducia tra giovani e istituzioni su basi di correttezza e trasparenza, facendo crescere negli studenti stessi la capacità di assumere impegni, di autoregolarsi e di amministrarsi nelle attività ad essi riservate;

 

Emana la seguente direttiva

 

TITOLO I - Finalità e contenuti

Art. 1

1. Le istituzioni scolastiche di ogni ordine e grado, nell'ambito della propria autonomia, definiscono, promuovono e valutano, in relazione all'età e alla maturità degli studenti, iniziative complementari e integrative dell'iter formativo degli allievi, la creazione di occasioni e spazi di incontro da riservare loro, le modalità di apertura della scuola alle domande di tipo educativo e culturale provenienti dal territorio, in coerenza con le finalità formative istituzionali.

Art. 2

1. Ogni istituto promuove iniziative complementari e integrative di accoglienza e accompagnamento nell'iter formativo al fine di offrire ai giovani occasioni, anche extracurricolari, per la crescita umana e civile e opportunità per un proficuo utilizzo del tempo libero.

2. Le predette iniziative complementari si inseriscono coerentemente negli obiettivi formativi delle scuole e tengono conto delle concrete esigenze rappresentate dagli studenti. A tal fine devono favorire:

- la valorizzazione della cultura di cui sono portatori i giovani, una cultura da recepire, collegare, interpretare in funzione critica e da correlare, ovunque possibile, con gli insegnamenti curricolari;
- lo sviluppo delle attitudini e della capacità di continuare ad apprendere, di adeguarsi al cambiamento e di mettersi continuamente in discussione;
- la conoscenza del contesto civile, sociale e produttivo del territorio;
- lo sviluppo di una cultura diffusa della legalità e la promozione di una coscienza storica del patrimonio di valori che fondano la comunità nazionale, come configurati nel nucleo essenziale della carta costituzionale;
- la facilitazione dell'accesso ai nuovi linguaggi, con particolare riferimento a quelli informatici e multimediali, la padronanza dei meccanismi interattivi di comunicazione, con la creazione delle migliori opportunità per leggere e interpretare criticamente la realtà ed i messaggi dei media;
- l'organizzazione di attività per l'assistenza nello studio e l'insegnamento individualizzato e la lotta contro l'insuccesso scolastico, anche mediante l'apertura di sportelli di studio, orientamento e tutoraggio;
- un più ricco contesto educativo e formativo che costituisca la scuola come centro di attività culturali, sociali, sportive e di tempo libero per gli studenti.

3. Nell'ambito delle finalità di cui al comma 2 le scuole di ogni ordine e grado promuovono tra l'altro, anche in collegamento tra di loro, iniziative di accoglienza pre-scolastica e post-scolastica dei minori frequentanti, cura di microambienti naturalistici e dei beni culturali e ambientali del territorio; cineforum, teatro e invenzioni teatrali; ascolto ed educazione di musica; giornali degli studenti e giornale d'istituto; laboratori letterari per la realizzazione di racconti di fiction; realizzazione di libri, fumetti, video e audiocassette, ipertesti; concerti; conferenze o forum di studi; strumenti e procedure per l'accesso alle informazioni; sport e allenamenti, gare e tornei, ginnastica, nuoto; pittura, disegno; gemellaggi con altre scuole dell'Unione europea (corrispondenza, incontri, teleconfidenze) ed ogni altra iniziativa compatibile con le finalità formative dell'istituto.

4. A richiesta degli studenti la scuola può destinare, sulla base della disponibilità dei docenti, un determinato numero di ore, oltre l'orario curricolare, per l'approfondimento di argomenti anche di attualità che rivestano particolare interesse.

Art. 3

1. Gli istituti di istruzione secondaria di primo e secondo grado predispongono almeno un locale attrezzato quale luogo di ritrovo per i giovani dopo la frequenza delle lezioni.

2. A tal fine i servizi di mensa o di caffetteria o snack a prezzi controllati, eventualmente esistenti, possono funzionare nel periodo di apertura del locale attrezzato; l'istituzione scolastica dovrà comunque essere tenuta esente da qualsiasi onere aggiuntivo non specificamente finanziato.

Art. 4

1. Le istituzioni scolastiche favoriscono tutte le iniziative che realizzano la funzione della scuola come centro di promozione culturale, sociale e civile del territorio. A tal fine collaborano con le associazioni degli studenti e degli ex studenti, quelle dei genitori, con le associazioni culturali e di volontariato, anche stipulando con esse apposite convenzioni.

2. La collaborazione con le associazioni culturali e di volontariato, che non deve comportare oneri per l'istituto, può riguardare attività educative, culturali, ludiche, sportive, anche nei confronti di giovani del territorio.

 

TITOLO II - Organizzazione e gestione

Art. 5

1. Le iniziative di cui agli artt. 2, 3 e 4 sono deliberate, ai sensi e con le modalità previste dalle vigenti disposizioni, dal consiglio di circolo o di istituto, che ne valuta la coerenza con le finalità formative dell'istituzione scolastica.

2. Le iniziative complementari sono sottoposte al previo esame del collegio dei docenti per il necessario coordinamento con le attività e del progetto d'istituto in relazione a quanto previsto dall'art. 39 del CCNL comparto scuola.

Art. 6

1. Negli istituti e scuole di istruzione secondaria superiore il comitato studentesco di cui all'art. 13, comma 4, del D L.vo 16 aprile 1994, n. 297, integrato con i rappresentanti degli studenti nel consiglio di istituto, formula proposte ed esprime pareri per tutte le iniziative previste dal titolo I.

2. Per lo svolgimento delle sue attività il predetto comitato adotta un regolamento interno che può prevedere la costituzione di commissioni o gruppi per attività istruttorie, esecutive e di gestione.

3. Le iniziative di cui al titolo I, da realizzare o direttamente dalla scuola o mediante convenzioni con associazioni di studenti, devono favorire la familiarizzazione operativa dei giovani nei procedimenti relativi alla gestione e al controllo delle attività

4. Nelle iniziative gestite direttamente dalla scuola il comitato studentesco elabora un piano di realizzazione e gestione delle attività, con preventive di spesa da determinare nei limiti delle disponibilità indicate dal consiglio di istituto e delle somme eventualmente raccolte con specifica destinazione.

5. Per la realizzazione ordinata delle iniziative il comitato studentesco esprime un gruppo di gestione, coordinato da uno studente maggiorenne, che ha la responsabilità del regolare svolgimento delle iniziative e propone agli organi competenti gli interventi necessari per l'attuazione del piano.

6. Nelle iniziative in convenzione con associazioni studentesche la gestione delle attività è svolta secondo le norme del diritto vigente che regolano l'attività delle associazioni di diritto privato e le disposizioni contenute nella convenzione. La responsabilità dell'ordinata gestione delle attività ricade sugli organi dell'associazione nominativamente individuati nella convenzione stessa.

7. Al termine delle iniziative o periodicamente, il gruppo di gestione e l'associazione convenzionata sono tenuti alla verifica dei risultati conseguiti da sottoporre al consiglio d'istituto ed al collegio dei docenti per una opportuna valutazione.

8. A tutte le attività possono assistere il preside o un suo delegato e i docenti che lo desiderino.

9. Possono collaborare, con il consenso del gruppo di gestione, genitori e personale direttivo o docente in quiescenza autorizzati dal preside a prestare servizio volontario.

Art. 7

1. Nella scuola dell'obbligo le iniziative di cui al titolo I sono realizzate o direttamente dalla scuola o in collaborazione con le associazioni dei genitori, anche mediante apposite convenzioni.

Art. 8

1. Ciascuna iniziativa di cui al titolo I deve indicare le risorse finanziarie e il personale eventualmente necessario per la sua realizzazione.

2. Le iniziative sono realizzate mediante i seguenti finanziamenti:

a) Risorse della scuola

Il consiglio di circolo o d'istituto, in sede di delibera del bilancio preventivo, disponendo in ordine all'impiego dei mezzi finanziari, può assegnare uno stanziamento per le iniziative previste dalla presente direttiva.
Nel caso di iniziative in convenzione la scuola può erogare un contributo finalizzato all'attuazione della convenzione.

b) Contributi volontari

I genitori e gli studenti possono contribuire al finanziamento delle iniziative mediante somme che vanno iscritte al bilancio dell'istituto con vincolo di destinazione.
Le somme eventualmente richieste dalle associazioni di studenti o di genitori e da essi direttamente impiegate a sostegno dell'iniziativa (ad esempio in acquisti di materiali liberamente utilizzabili) non sono iscritte al bilancio dell'istituto.

c) Autofinanziamento

Il comitato studentesco può realizzare, previa autorizzazione del consiglio d'istituto, attività di autofinanziamento, consistenti fondamentalmente nella promozione di iniziative che non contrastino con le finalità formative della scuola e non determinino inopportune forme di commercializzazione, con particolare riguardo, tra l'altro, all'assistenza in attività di associazioni di volontariato, non governative o no-profit, alla raccolta della carta e dei rifiuti differenziati, alla cura e tutela del territorio e del patrimonio ambientale, artistico e culturale.
Le somme ricavate sono iscritte al bilancio dell'istituto con vincolo di destinazione.

d) Risorse esterne

Le amministrazioni statali, le regioni, gli enti locali, istituzioni pubbliche e private possono assegnare somme alle scuole per la realizzazione delle iniziative di cui al titolo I.
Nel caso di somme erogate da privati è necessario il parere favorevole del consiglio d'istituto e del comitato studentesco.

3. Alla eventuale partecipazione dei docenti e del personale ATA alle iniziative di cui al titolo I si applicano rispettivamente le disposizioni di cui agli artt. 43 e 54 del CCNL del comparto scuola, secondo quanto previsto dal progetto dell'iniziativa, ovvero eventualmente dalla convenzione, e nei limiti delle somme disponibili secondo il piano di riparto del fondo d'istituto.

4. Le regioni, gli enti locali, gli enti pubblici e privati possono offrire alle scuole progetti finalizzati per la realizzazione di iniziative rientranti nelle finalità del titolo I, con relativi contributi. Per la realizzazione delle iniziative si applicano le disposizioni contenute nella presente direttiva.

Art. 9

1. Le iniziative di cui alla presente direttiva si potranno svolgere di norma nel pomeriggio e, ove possibile, nei giorni festivi e dovranno essere realizzate in collaborazione con gli enti locali e la regione per gli oneri ad essi spettanti.

2. Gli edifici e le attrezzature scolastiche possono essere utilizzati, a tal fine, fuori dell'orario scolastico, di norma nel pomeriggio e, ove possibile, nei giorni festivi, secondo le modalità previste dal consiglio di circolo o d'istituto e in conformità dei criteri generali di utilizzazione assunti dal consiglio scolastico provinciale nonché di quelli stabiliti dalle necessarie convenzioni con gli enti proprietari dei beni.

3. Deve comunque essere assicurato che gli ambienti, le attrezzature e lo svolgimento delle iniziative siano conformi alla vigente normativa in materia di agibilità, prevenzione, protezione dai rischi, ordine, igiene e sicurezza nei luoghi aperti al pubblico, nonché ad ogni altra normativa riferibile alle singole specificità delle attività svolte.

4. Ove sussista la necessaria copertura finanziaria potranno essere stabiliti contratti di diritto privato con esperti di sperimentata esperienza e di particolare qualificazione.

Art. 10

1. Per le iniziative non gestite direttamente dalla scuola, la convenzione che ne costituisce strumento formale di attuazione deve esplicitamente prevedere: la durata massima della concessione in uso dei locali; le principali modalità d'uso; i vincoli nell'uso dei locali e delle eventuali attrezzature da destinare esclusivamente alle finalità dell'iniziativa; le misure da adottare in ordine alla sicurezza, all'igiene, nonché alla salvaguardia dei beni patrimoniali coinvolti nell'impiego; il regime delle spese di pulizia dei locali e delle altre spese connesse all'uso ed al prolungamento dell'orario di apertura della scuola; il regime delle responsabilità di diritto pubblico, civile e patrimoniale per danni correlati all'uso dei locali e allo svolgimento delle attività

2. Per le iniziative gestite direttamente dalle scuole il capo d'istituto assicura che esse siano attuate nell'osservanza delle vigenti disposizioni in materia di uso dei locali, impiego delle risorse, dei beni, delle attrezzature, di igiene e sicurezza.

3. Il capo d'istituto adotta in ogni caso tutti i provvedimenti necessari al corretto ed ordinato svolgimento delle attività e idonee misure di salvaguardia degli altri beni e dotazioni dell'istituto scolastico non direttamente coinvolti nell'impiego.

4. Le iniziative di cui alla presente direttiva possono essere sempre sospese, in caso di urgenza, dal capo d'istituto, salva tempestiva ratifica del consiglio di circolo o d'istituto.

 

TITOLO III - Norme finali

Art. 11

1. I rappresentanti degli studenti eletti nei consigli d'istituto di ciascun istituto e scuola d'istruzione secondaria superiore si riuniscono in consulta provinciale in una sede appositamente attrezzata e messa a disposizione dal Provveditorato agli studi.

2. La consulta provinciale degli studenti ha il compito di assicurare il più ampio confronto fra gli studenti di tutte le istituzioni di istruzione secondaria superiore della provincia, anche al fine di ottimizzare ed integrare in rete le iniziative di cui alla presente direttiva e formulare proposte di intervento che superino la dimensione del singolo istituto, anche sulla base di accordi quadro da stipularsi tra il provveditore agli studi, gli enti locali, la regione, le associazioni degli studenti e degli ex studenti, dell'utenza e del volontariato, le organizzazioni del mondo del lavoro e della produzione.

3. La consulta provinciale può promuovere anche iniziative di carattere transnazionale.

Art. 12

1. E' istituita la giornata nazionale della scuola. Il ministro, annualmente, d'intesa con la conferenza dei presidenti delle regioni e delle province autonome, ne individua la data.

2. Durante la manifestazione gli istituti sono aperti al pubblico e svolgono manifestazioni ed iniziative atte a sottolineare il valore dell'istituzione scolastica. Sono organizzati incontri di carattere nazionale o locale per l'approfondimento di tematiche di interesse formativo.

Art. 13

1. Con apposito regolamento da emanare ai sensi dell'art. 17 della legge 26 agosto 1988, n. 400, sarà adottato lo statuto dei diritti dello studente, che comporterà anche una complessiva revisione delle disposizioni contenute nel R.D. 4 maggio 1925, n. 653, in coerenza con quanto previsto dalla presente direttiva.

 


Circolare Ministeriale 17 ottobre 1996, n. 654

Oggetto: D.L. 20 giugno 1996, n. 323, convertito, con modificazioni, nella legge 8 agosto 1996, n. 425 (art. 5 bis del testo coordinato). (recte: "art. 3, comma 5-bis del testo coordinato")

Con la normativa in oggetto il Parlamento ha stabilito che un importo di 40 miliardi di lire, già iscritto nel capitolo 1292 dello stato di previsione di questo Ministero per il corrente anno finanziario, venga destinato all'attuazione del regolamento governativo che disciplinerà la materia della direttiva ministeriale n. 133 del 3 aprile 1996.

Nelle more del perfezionamento del regolamento di cui sopra e in attesa delle conseguenti variazioni di bilancio da adottare con decreto del ministro del Tesoro, è stato predisposto un piano di ripartizione della somma disponibile utilizzando, per i due terzi, il criterio proporzionale alla consistenza degli alunni e, per un terzo, il criterio del correttivo in base all'indice provinciale di disagio scolastico.

A codesti Provveditorati verranno assegnate dai competenti uffici centrali le somme risultanti, per ciascun capitolo di bilancio, nella colonna "assegnazione", peraltro derivante dalla somma dei due importi che le precedono.

Si prevede che tali somme saranno materialmente a disposizione delle SS.LL. entro la metà del mese di novembre p.v., ma le SS.LL. medesime sono fin d'ora autorizzate a procedere alla loro ripartizione fra le istituzioni scolastiche dell'area di istruzione secondaria di II grado utilizzando, in linea di massima, il criterio proporzionale alla consistenza degli alunni di ciascuna unità scolastica.

Fermo restando che gli impegni formali di spesa potranno essere assunti dalle SS.LL. dopo aver ricevuto gli avvisi di accreditamento, le comunicazioni di finanziamento consentiranno alle scuole di operare con tempestività nella realizzazione dei progetti e delle iniziative di cui trattasi.

Si allega alla presente copia del regolamento attualmente in corso di registrazione e si confida in un puntuale adempimento.


Decreto del Presidente della Repubblica 10 ottobre 1996, n. 567
(in GU 5 novembre 1996, n. 259)

modificato dal
Decreto del Presidente della Repubblica 9 aprile 1999, n. 156

 

Disciplina delle iniziative complementari e delle attività integrative nelle istituzioni scolastiche

 

Il Presidente della Repubblica

Visto l'art. 87 della Costituzione;

visto l'art. 3, comma 5bis, del D.L. 20 giugno 1996, n. 323, convertito, con modificazioni, dalla legge 8 agosto 1996, n. 425;

visto il D.L.vo 16 aprile 1994, n. 297, recante T.U. delle disposizioni legislative vigenti in materia di istruzione, relative alle scuole di ogni ordine e grado e in particolare l'art. 326, commi 17, 18 e 19;

ritenuta la necessità di emanare un regolamento che disciplini la materia oggetto della direttiva del ministro della P.I. n. 133 del 3 aprile 1996;

ritenuta l'opportunità di emettere ad un successivo, distinto regolamento, la disciplina della materia di cui all'art. 13 della citata direttiva;

visto l'art. 17, comma 1, della legge 23 agosto 1988, n. 400;

udito il parere del Consiglio di Stato, espresso nell'adunanza del 26 settembre 1996;

vista la deliberazione del Consiglio dei ministri, adottata nella riunione del ....;

su proposta del ministro della P.I ;

Emana il seguente regolamento

 

Art. 1 - Finalità generali

1. Le istituzioni scolastiche di ogni ordine e grado, nell'ambito della propria autonomia; definiscono, promuovono e valutano, in relazione all'età e alla maturità degli studenti, iniziative complementari e integrative dell'iter formativo degli studenti, la creazione di occasioni e spazi di incontro da riservare loro, le modalità di apertura della scuola in relazione alle domande di tipo educativo e culturale provenienti dal territorio, in coerenza con le finalità formative istituzionali.

"1-bis. Tutte le attività organizzate dalle istituzioni scolastiche sulla base di progetti educativi, anche in rete o in partenariato con altre istituzioni e agenzie del territorio, sono proprie della scuola; in particolare sono da considerare attività scolastiche a tutti gli effetti, ivi compresi quelli dell'ordinaria copertura assicurativa INAIL per conto dello Stato e quelli connessi alla tutela del diritto d'autore, tirocini, corsi post-diploma, attività extra curriculari culturali, di sport per tutti, agonistiche e preagonistiche e, comunque, tutte le attività svolte in base al presente regolamento."

2. Le iniziative complementari che tengono conto delle concrete esigenze rappresentate dagli studenti e dalle famiglie che si inseriscono negli obiettivi formativi delle scuole. La partecipazione alle relative attività può essere tenuta presente dal consiglio di classe ai fini della valutazione complessiva dello studente.

3. Le iniziative integrative sono finalizzate ad offrire ai giovani occasioni extracurricolari per la crescita umana e civile e opportunità per un proficuo utilizzo del tempo libero e sono attivate tenendo conto delle esigenze rappresentate dagli studenti e dalle famiglie, delle loro proposte, delle opportunità esistenti sul territorio, della concreta capacità organizzativa espressa dalle associazioni studentesche, nonché, per la scuola dell'obbligo, dalle associazioni dei genitori.

4. A richiesta degli studenti la scuola può destinare, sulla base della disponibilità dei docenti, un determinato numero di ore, oltre l'orario curricolare, per l'approfondimento di argomenti anche di attualità che rivestono particolare interesse.

5. È compito del Ministro avvalersi dei suoi poteri programmatici e direttivi per individuare, di tempo in tempo e sulla base delle esperienze maturate, le specifiche finalità e tipologie delle iniziative da assu me re n e l l' am b ito del presente regolamento.

Art. 2 - Spazi e tempi per la realizzazione delle iniziative

1. Gli istituti di istruzione secondaria di primo e secondo grado predispongono almeno un locale attrezzato quale luogo di ritrovo per i giovani dopo la frequenza delle lezioni.

2.1 servizi di mensa o di caffetteria o snack a prezzi controllati eventualmente esistenti, possono funzionare nel periodo di apertura del locale attrezzato senza oneri aggiuntivi a carico dell'istituzione scolastica.

3. Le iniziative di cui al presente regolamento si svolgono in orari non coincidenti con quelli delle lezioni e, ove possibile, nei giorni festivi e nel periodo di interruzione estiva.

4. Per la realizzazione delle iniziative previste dal presente regolamento gli edifici e le attrezzature scolastiche sono utilizzati, anche in orari non coincidenti con quelli delle lezioni, nel pomeriggio e nei giorni festivi, secondo le modalità previste dal Consiglio di circolo o di istituto, in conformità ai criteri generali assunti dal Consiglio scolastico provinciale, nonché a quelli stabiliti nelle convenzioni con gli enti proprietari dei beni.

Art. 3 - Raccordi con la realtà sociale e con il territorio

1. Le istituzioni scolastiche favoriscono tutte le iniziative che realizzano la funzione della scuola come centro di promozione culturale sociale e civile del territorio, coordinandosi con le altre iniziative presenti nel territorio anche per favorire rientri scolastici e creare occasioni di formazione permanente e ricorrente. A tal fine collaborano con gli enti locali, con le associazioni degli studenti e degli ex studenti, con quelle dei genitori, con le associazioni culturali e di volontariato, anche stipulando con esse apposite convenzioni.

2. La collaborazione con le associazioni culturali e di volontariato, che può comportare oneri solo nei limiti del rimborso delle spese vive, può riguardare attività educative, culturali, ricreative, sportive, anche nei confronti di studenti di altre scuole e di giovani in età scolare.

3. Le Regioni gli Enti locali, gli enti pubblici, gli enti o soggetti privati possono offrire alle scuole progetti finalizzati per la realizzazione di iniziative rientranti nelle finalità di cui al presente

regolamento, con relativi contributi. Per la realizzazione di tali progetti nell'ambito delle istituzioni scolastiche si applicano le disposizioni di cui all'articolo 4.

4. Le amministrazioni statali nei limiti delle disponibilità di bilancio, le Regioni, gli Enti locali, istituzioni pubbliche e private possono assegnare somme alle scuole per la realizzazione di tutte le iniziative previste dal presente regolamento.

L'accettazione di somme provenienti da privati, deliberata dal Consiglio d'istituto, è subordinata al parere favorevole del comitato studentesco.

Art. 4 - Organizzazione e gestione

1. Le iniziative di cui al presente regolamento sono deliberate dal Consiglio di circolo 0 di istituto che ne valuta la compatibilità finanziaria e la coerenza con le finalità formative dell'istituzione scolastica.

2. Le iniziative complementari dell'iter formativo, che negli istituti o scuole di istruzione secondaria superiore possono essere proposte anche da gruppi di almeno 20 studenti e da associazioni studentesche, sono sottoposte al previo esame del Collegio dei docenti per il necessario coordinamento con le attività curricolari e per l'eventuale adattamento della programmazione didattico-educativa.

3. Tutte le proposte, complementari o integrative, debbono indicare le risorse finanziarie e il personale eventualmente necessario per la loro realizzazione. Alle iniziative possono essere destinate risorse disponibili nel bilancio delle istituzioni scolastiche, anche provenienti da contributi volontari e finalizzati delle famiglie. Questi ultimi sono iscritti nel bilancio dell'istituto, con vincolo di destinazione.

4. Negli istituti e scuole di istruzione secondaria superiore il Comitato studentesco di cui all'articolo 13 comma 4 del decreto legislativo 16 febbraio 1994, n. 297, integrato con i rappresentanti degli studenti nel Consiglio di istituto, formula proposte ed esprime pareri per tutte le attività disciplinate dal presente regolamento.

5. Il Comitato di cui al comma 4 adotta un regolamento interno di organizzazione dei propri lavori, anche per commissioni e gruppi, ed esprime un gruppo di gestione, coordinato da uno studente maggiorenne, che può assumere la responsabilità della realizzazione e del regolare svolgimento di talune iniziative.

6. Le iniziative di cui al presente regolamento, da realizzare o direttamente dalla scuola o mediante convenzioni con associazioni di studenti, devono favorire la familiarizzazione operativa dei giovani nei procedimenti relativi alla gestione e al controllo delle attività.

7. Nelle iniziative gestite direttamente dalla scuola il Comitato studentesco elabora un piano di realizzazione e gestione delle attività, con preventivo di spesa da determinare nei limiti delle disponibilità indicate dal Consiglio di istituto e delle somme eventualmente raccolte con destinazione e con indicazione degli interventi necessari per l'attuazione del piano.

8. Per la realizzazione delle iniziative il Comitato studentesco può anche realizzare, previa autorizzazione del Consiglio di Istituto, attività di autofinanziamento, consistenti nella promozione di iniziative che non contrastino con le finalità formative della scuola e non determinino inopportune forme di commercializzazione. Le somme ricavate da tali attività sono iscritte nel bilancio dell'istituto, con vincolo di destinazione.

9. Alla eventuale partecipazione dei docenti e del personale A.T.A. alle iniziative di cui al presente regolamento si applicano rispettivamente le disposizioni di cui agli articoli 43 e 54 del CCNL del comparto scuola, secondo quanto previsto dal progetto dell'iniziativa, ovvero dalla convenzione.

"9-bis. Nei limiti consentiti dalla disponibilità di personale in esubero e secondo i criteri e le modalità concordate nei contratti collettivi decentrati, potranno essere disposte utilizzazioni di docenti delle scuole di ogni ordine e grado, senza oneri per lo Stato, per finalità di sostegno delle iniziative previste dal presente regolamento e delle iniziative ad esse collegate di orientamento, educazione motoria, fisica e sportiva, incremento del successo scolastico, nonché per il recupero delle scolarità".

10. Le iniziative di cui al presente regolamento possono sempre essere sospese, in caso di urgenza, dal Capo d'Istituto salva tempestiva ratifica dei Consiglio di circolo o d'istituto.

Art. 5 - Convenzioni

1. Per le iniziative non gestite direttamente dalla scuola, la convenzione che ne costituisce strumento formale di attuazione prevede esplicitamente la durata massima della concessione in uso dei locali; le principali modalità d'uso; i vincoli nell'uso dei locali e delle attrezzature da destinare esclusivamente alle finalità dell'iniziativa; le misure da adottare in ordine alla vigilanza, alla sicurezza, all'igiene, nonché alla salvaguardia dei beni patrimoniali e strumentali; il regime delle spese di pulizia dei locali e di altre spese connesse all'uso e al prolungamento dell'orario di apertura della scuola; il regime delle responsabilità per danni correlati all'uso dei locali e allo svolgimento delle attività; la eventuale sospensione delle iniziative da parte del Capo d'istituto ai sensi del comma 10 articolo 4.

"1-bis. Alle associazioni studentesche si applicano le norme del codice civile sulle associazioni non riconosciute. L'associazione studentesca può costituirsi mediante deposito gratuito agli atti dell'Istituto del testo originale degli accordi di cui all'articolo 36 del codice civile. La rappresentanza dell'associazione è conferita ad uno studente maggiorenne".

2. Nelle iniziative in convenzione con associazioni studentesche la gestione delle attività è svolta secondo le norme del diritto vigente che regolano le attività delle associazioni di diritto privato e le disposizioni contenute nelle convenzioni. La responsabilità dell'ordinata gestione delle attività e della relativa vigilanza ricade sugli organi dell'associazione nominativamente individuati nella convenzione stessa, senza pregiudizio dei poteri di vigilanza ed intervento dell'autorità scolastica e del personale della scuola. Analogamente sono disciplinate le iniziative in convenzione con associazioni dei genitori nella scuola dell'obbligo.

3. L'Amministrazione scolastica centrale e periferica può stipulare accordi quadro per lo svolgimento delle iniziative previste dal presente regolamento ferma restando la libertà delle singole istituzioni scolastiche di aderirvi o meno.

Art. 6 - Consulta provinciale

1. Due rappresentanti degli studenti per ciascun istituto o scuola di istruzione secondaria superiore si riuniscono in consulta provinciale in una sede appositamente attrezzata e messa a disposizione dal provveditorato agli studi che assicura alla consulta il supporto organizzativo e la consulenza tecnico-scientifica. L'elezione di tali rappresentanti avviene entro il 31 ottobre di ogni anno con le stesse modalità delle elezioni dei rappresentanti degli studenti nel consiglio di istituto. La consulta è convocata dal provveditore agli studi entro quindici giorni dal completamento delle operazioni elettorali.

2. La consulta provinciale degli studenti ha il compito di:

a) assicurare il più ampio confronto fra gli studenti di tutte le istituzioni di istruzione secondaria superiore della provincia, anche al fine di ottimizzare ed integrare in rete le iniziative di cui al presente regolamento e di formulare proposte di intervento che superino la dimensione del singolo istituto, anche sulla base di accordi quadro da stipularsi tra il provveditore agli studi, gli enti locali, la regione, le associazioni degli studenti e degli ex studenti, dell'utenza e del volontariato, le organizzazioni del mondo del lavoro e della produzione;

b) formulare proposte ed esprimere pareri al provveditorato, agli enti locali competenti e agli organi collegiali territoriali;

c) istituire, in collaborazione con il provveditorato agli studi, uno sportello informativo per gli studenti con particolare riferimento all'attuazione del presente regolamento e dello statuto delle studentesse e degli studenti e alle attività di orientamento;

d) promuovere iniziative di carattere trasnazionale;

e) designare i rappresentanti degli studenti nell'organo di garanzia previsto dall'articolo 5, comma 4, del decreto del Presidente della Repubblica 24 giugno 1998, n. 249.

3. La consulta si dota di un proprio regolamento, a norma del quale elegge un presidente ed un consiglio di presidenza.

4. Al fine di assicurare continuità di indirizzo nella gestione e favorire il pieno inserimento dei neo eletti, i componenti del consiglio di presidenza della consulta che hanno terminato il curriculo scolastico o non sono stati rieletti dal proprio istituto, possono, a richiesta e a titolo gratuito, essere nominati dalla consulta consulenti per non più di un anno scolastico. Per quel periodo transitorio ad essi si applica il trattamento previsto per i membri della consulta.

5. Le consulte appartenenti ad una stessa regione: possono dare vita a momenti di coordinamento e di rappresentanza a livello regionale, stabilendone la composizione e le modalità organizzative.

6. Con decreto del Ministro della pubblica istruzione è individuata una sede di coordinamento e di rappresentanza

Art. 6 bis - Disposizioni - finanziarie

1. Con le risorse finanziarie destinate alle attività previste dal presente regolamento sono, altresì, coperti gli oneri derivanti dalla completa realizzazione di iniziative attuate all'esterno degli istituti, come deliberate dai componenti organi nonché il rimborso delle spese di viaggio e soggiorno, nella misura prevista per i dipendenti della VIII qualifica funzionale del comparto Ministeri, in favore dei componenti delle consulte e degli studenti individuati per la partecipazione alle predette iniziative.

2. Sui fondi di cui sopra, in ciascuna provincia, è accantonata una quota non inferiore al 7 per cento, utilizzabile dalla consulta provinciale per esigenze connesse alla propria organizzazione e al proprio funzionamento e per l'attuazione delle iniziative deliberate.

Ai membri delle consulte provinciali, nei limiti delle disponibilità sopra indicate, sono rimborsate le spese di viaggio e di soggiorno connesse all'esercizio delle loro funzioni. Tali rimborsi possono essere corrisposti, in alternativa, dai consigli di istituto nei limiti delle disponibilità finanziarie degli istituti destinati alle omologhe finalità".

Art. 7 - Giornata nazionale della scuola

1. È istituita la giornata nazionale della scuola. II Ministro della Pubblica Istruzione, annualmente, d'intesa con la Conferenza dei Presidenti delle Regioni e delle Province autonome, ne individua la data.

2. Durante la manifestazione le istituzioni scolastiche sono aperte al pubblico e svolgono manifestazioni e iniziative atte a sottolineare il valore dell'attività educativa e formativa. Sono organizzati incontri di carattere nazionale e locale per l'approfondimento di tematiche di interesse formativo.

3. II Ministro della pubblica istruzione, su richiesta di associazioni o rappresentanti degli studenti della scuola secondaria superiore può promuovere appuntamenti nazionali a sostegno delle attività integrative svolte nell'ambito del presente regolamento fatto salvo il numero di giornate di lezione previsto dalla legge.

 

II presente decreto, unito del sigillo dello Stato, sarà inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.


La pagina
- Educazione&Scuola©