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98/376/CE - Raccomandazione del Consiglio del 4
giugno 1998 su un contrassegno di parcheggio per disabili
IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA, visto il trattato che istituisce la Comunità europea, in particolare l'articolo 75, paragrafo 1, visto il progetto di raccomandazione presentato dalla Commissione, visto il parere del Comitato economico e sociale (1), visto il parere del Comitato delle regioni (2), deliberando conformemente alla procedura dell'articolo 189 C del trattato (3), considerando che il reciproco riconoscimento di un contrassegno di parcheggio per disabili secondo un modello comunitario uniforme è stato auspicato dalla Commissione nella sua comunicazione su un programma d'azione sociale a medio termine 1995-1997, inviata al Consiglio, al Parlamento europeo, al Comitato economico e sociale e al Comitato delle regioni il 12 aprile 1995, nonché della sua relazione al Consiglio relativa alle misure da adottare nella Comunità per facilitare l'accessibilità ai trasporti delle persone con ridotte capacità motorie, del 26 novembre 1993; considerando che, nello spirito della risoluzione del Consiglio e dei rappresentanti dei governi degli Stati membri riuniti in sede di Consiglio, del 20 dicembre 1996, sulla parità di opportunità per i disabili, ogni persona con disabilità deve poter beneficiare di concrete misure aggiuntive intese a favorire l'inserimento sociale e professionale; considerando che l'utilizzazione di un mezzo di trasporto diverso dai mezzi di trasporto pubblici costituisce, per molti disabili, il solo mezzo per spostarsi in modo autonomo ai fini di un'integrazione professionale e sociale; che è opportuno, a talune condizioni e rispettando la sicurezza stradale, consentire ai disabili che siano in possesso di un contrassegno di parcheggio per disabili di parcheggiare il loro veicolo senza dover successivamente effettuare lunghi spostamenti; che è opportuno inoltre che le persone disabili possano profittare, in tutto il territorio della Comunità, delle facilitazioni connesse con il contrassegno di parcheggio per disabili secondo le norme nazionali vigenti nel paese in cui la persona si trova; considerando che i contrassegni di parcheggio per disabili possono rientrare nella competenza delle autorità regionali e locali e che è pertanto opportuno consultare il Comitato delle regioni; considerando che, conformemente al principio di sussidiarietà, è opportuna un'azione comunitaria per consentire la comprensione e il reciproco riconoscimento dei contrassegni di parcheggio per disabili e per facilitare la libera circolazione dei disabili; considerando che è auspicabile che vi sia un modello comunitario di contrassegno di parcheggio per disabili riconosciuto reciprocamente dagli Stati membri; considerando che la definizione di disabilità e le modalità di assegnazione dei contrassegni di parcheggio per disabili sono di competenza degli Stati membri; considerando che è auspicabile che gli Stati membri prevedano caratteristiche di sicurezza per impedire la falsificazione o la contraffazione di detti contrassegni; considerando che la Conferenza europea dei ministri dei trasporti (CEMT) ha già adottato una risoluzione volta a incoraggiare il rilascio e il riconoscimento reciproco di contrassegni di parcheggio per disabili (risoluzione CEMT del 22 aprile 1997); considerando che ai titolari dei contrassegni devono essere fornite tutte le informazioni in merito alle condizioni di utilizzazione dei medesimi negli Stati membri,
1. di elaborare il contrassegno di parcheggio per disabili loro concesso conformemente alle rispettive disposizioni nazionali secondo il modello comunitario uniforme, descritto in allegato, che può essere utilizzato in parallelo con i contrassegni rilasciati negli Stati membri, alle condizioni di cui al paragrafo 5; 2. di riconoscere, dal 1° gennaio 1999, i contrassegni di parcheggio per disabili elaborati in conformità del modello comunitario uniforme da ciascuno Stato membro, in modo tale che il titolare di uno di tali contrassegni possa godere delle facilitazioni di sosta connesse al contrassegno e concessi dallo Stato membro in cui si trova; 3. di concedere il beneficio del contrassegno di parcheggio alle persone la cui disabilità comporta ridotte capacità motorie; 4. di fornire, in base ad una scheda tecnica preparata dalla Commissione, un prospetto delle condizioni di utilizzazione nei diversi Stati membri dell'Unione europea, all'atto del rilascio di un contrassegno di parcheggio per disabili e su richiesta degli interessati; 5. di adottare le disposizioni necessarie affinché
i contrassegni di parcheggio per disabili secondo il modello
comunitario uniforme siano messi a disposizione al più tardi il 1°
gennaio 2000. 6. di informare la Commissione anteriormente al 1° luglio 2000 del seguito dato alla presente raccomandazione.
(1) GU C 174 del 17. 6. 1996, pag. 27. ALLEGATO Disposizioni relative al modello comunitario uniforme del contrassegno di parcheggio per disabili Le misure del contrassegno di parcheggio per disabili secondo il modello comunitario uniforme sono le seguenti: altezza: 106 mm,
La metà sinistra del recto contiene: La metà destra del verso contiene:
sullo sfondo la sigla dello Stato membro che rilascia il contrassegno del parcheggio: >SPAZIO PER TABELLA> La metà sinistra del verso contiene:
La metà destra del verso contiene:
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