Decreto Ministeriale

Bando Concorso Scuola Materna

 

IL DIRIGENTE RESPONSABILE DEL SERVIZIO SCUOLA MATERNA

VISTO il decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3 ed il relativo regolamento di attuazione approvato con decreto del Presidente della Repubblica 3 maggio 1957, n. 686, e successive modificazioni e integrazioni;

VISTO l’art. 48 del Trattato 25 marzo 1957 istitutivo della C.E.E. ed il regolamento approvato con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 7 febbraio 1994 n. 174, recante norme sull’accesso dei cittadini degli Stati membri dell’Unione europea ai posti di lavoro presso le amministrazioni pubbliche;

VISTA la legge 4 gennaio 1968, n. 15, e successive modificazioni e integrazioni, recante norme sulla documentazione amministrativa e sulla legalizzazione e autenticazione di firme;

VISTA la legge 18 marzo 1968, n. 444, concernente l’ordinamento della scuola materna statale;

VISTA la legge 2 aprile 1968, n. 482 e successive modificazioni e integrazioni, recante la disciplina generale delle assunzioni obbligatorie presso le pubbliche amministrazioni e le aziende private;

VISTA la legge 9 dicembre 1977, n. 903, relativa alla parità tra uomini e donne in materia di lavoro;

VISTA la legge 11 luglio 1980, n. 312, concernente il nuovo assetto retributivo - funzionale del personale civile e militare dello Stato;

VISTA la legge 29 ottobre 1984, n. 732, concernente l’eliminazione del requisito della buona condotta ai fini dell’accesso al pubblico impiego;

VISTA la legge 22 agosto 1985, n. 444, concernente provvedimenti intesi al sostegno dell’occupazione mediante copertura dei posti disponibili;

VISTA la legge 23 agosto 1988, n. 370, e successive modificazioni e integrazioni, concernente l’esenzione dall’imposta di bollo per le domande di concorso e di assunzione presso le amministrazioni statali, anche ad ordinamento autonomo e negli enti locali;

VISTA la legge 7 agosto 1990, n. 241 e successive modificazioni e integrazioni, concernente nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi e il decreto del Presidente della Repubblica 27 giugno 1992, n. 352, con il quale è stato emanato il regolamento per la disciplina della modalità di esercizio e dei casi di esclusione del diritto di accesso ai documenti amministrativi;

VISTA la legge 10 aprile 1991, n. 125, concernente azioni positive per la realizzazione della parità uomo-donna nel lavoro;

VISTA la legge 5 febbraio 1992, n. 104 (legge-quadro per l’assistenza, l’integrazione sociale e i diritti delle persone handicappate);

VISTO il decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29 e successive modificazioni, concernente razionalizzazione dell’organizzazione e revisione della disciplina in materia di pubblico impiego, a norma dell’art. 2 della legge 23 ottobre 1992, n. 421;

VISTO il decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297 e successive modificazioni, con il quale è stato approvato il Testo unico delle disposizioni legislative vigenti in materia di istruzione, relative alle scuole di ogni ordine e grado;

VISTO il decreto del Presidente della Repubblica 20 aprile 1994, n. 367 (Regolamento recante semplificazione e accelerazione delle procedure di spesa e contabili), come modificato dal D.P.R. 20 febbraio 1998, n. 38;

VISTO il decreto del Presidente della Repubblica 9 maggio 1994, n. 487, e successive modificazioni e integrazioni, recante misure sull’accesso agli impieghi nelle pubbliche amministrazioni e le modalità di svolgimento dei concorsi, dei concorsi unici e delle altre forme di assunzione nei pubblici impieghi;

VISTA la legge 23 dicembre 1996, n. 662, recante misure di razionalizzazione della finanza pubblica, in particolare l’art. 1, comma 70 e seguenti;

VISTA la legge 15 marzo 1997, n. 59, recante delega al Governo per il conferimento di funzioni e compiti alle regioni ed agli enti locali, per la riforma della Pubblica Amministrazione e per la semplificazione amministrativa;

VISTA la legge 15 maggio 1997, n. 127, e successive modificazioni, recante misure urgenti per lo snellimento dell’attività amministrativa e dei procedimenti di decisione e di controllo;

VISTA la legge 27 dicembre 1997, n. 449, recante misure per la stabilizzazione della finanza pubblica, in particolare l’art. 40;

VISTO il decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 80, recante: "Nuove disposizioni in materia di organizzazione e di rapporti di lavoro nelle amministrazioni pubbliche, di giurisdizione nelle controversie di lavoro e di giurisdizione amministrativa, emanate in attuazione dell’art. 11, comma 4, della legge 15 marzo 1997, n. 59";

VISTO il decreto legislativo 29 ottobre 1998, n. 387, recante ulteriori disposizioni integrative e correttive del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, e successive modificazioni, e del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 80;

VISTO il decreto del Presidente della Repubblica 20 ottobre 1998, n. 403, relativo al Regolamento di attuazione degli articoli 1, 2 e 3 della legge 15 maggio 1997, n. 127, in materia di semplificazione delle certificazioni amministrative;

VISTA la legge 23 dicembre 1998, n. 448, recante misure di finanza pubblica per la stabilizzazione e lo sviluppo;

VISTO il decreto ministeriale 23 marzo 1990, con il quale venne indetto il concorso, per esami e titoli, per il conseguimento dell’abilitazione all’insegnamento nella scuola materna nonché per l’accesso ai ruoli provinciali del personale docente della scuola materna statale in relazione al 50% dei posti vacanti e disponibili all’inizio degli anni scolastici 1990/91, 1991/92 e 1992/93;

CONSIDERATO che la validità della graduatoria del suddetto concorso, per esami e titoli, è stata più volte prorogata, per legge, fino alla copertura dei posti vacanti e disponibili all’inizio dell’anno scolastico 1998/1999;

VISTA la ordinanza ministeriale n. 307 del 5/11/1994 ed il decreto ministeriale n. 275 del 16/6/1998, concernenti la formazione delle commissioni esaminatrici dei concorsi del personale docente delle scuole statali di ogni ordine e grado;

VISTO il vigente Contratto Collettivo Nazionale di lavoro del comparto "scuola";

VISTO il decreto ministeriale n. 396 del 24 settembre 1998 con il quale, sentito il Consiglio Nazionale della Pubblica Istruzione, sono stati stabiliti i criteri di ripartizione del punteggio dei titoli ed è stata definita la relativa tabella;

VISTO il decreto ministeriale n. 26 del 4 febbraio 1999, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica - serie generale - n. 47 del 26.02.1999, con il quale, sentito il Consiglio nazionale della pubblica istruzione, è stato approvato il programma della prova scritta e della prova orale del concorso, per titoli ed esami, per il conseguimento dell’abilitazione all’insegnamento nella scuola materna statale nonché per l’accesso ai relativi ruoli;

CONSIDERATO che, a norma dell’art. 400, comma 12, del decreto legislativo n. 297/1994, fino al termine dell’ultimo anno dei corsi di studio universitari per il rilascio dei titoli previsti dagli articoli 3 e 4 della legge 19 novembre 1990, n. 341, i candidati che abbiano superato la prova scritta e la prova orale della procedura concorsuale, per esami e titoli, conseguono l’abilitazione all’insegnamento, qualora ne siano sprovvisti;

CONSIDERATA la necessità e l’urgenza di indire la predetta procedura concorsuale;

RITENUTO opportuno indire i concorsi in argomento su base regionale, in forza della facoltà di cui all’art. 399, comma 3, ultimo periodo, del citato decreto legislativo n. 297/1994, per le esigenze indicate dalla stessa disposizione;

ACCERTATO che, sulla base delle previsioni elaborate dal Sistema informativo del Ministero della pubblica istruzione, in tutte le regioni ove funzionano scuole materne statali sussistono le condizioni di cui all’art. 399, comma 2, del D.L.vo n. 297/1994, per l’espletamento del concorso, per titoli ed esami, per il conseguimento dell’abilitazione all’insegnamento nella scuola materna statale nonché per l’accesso ai relativi ruoli, essendo prevista l’effettiva disponibilità di posti vacanti nel triennio scolastico 1999/2000, 2000/2001 e 2001/2002;

FORNITA la prescritta informazione alle organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative ai sensi del vigente C.C.N.L. del comparto "Scuola";

VISTA la deliberazione, in data 31 marzo 1999, con la quale il Consiglio dei Ministri autorizza, ai sensi dell’art. 39 della legge 27 dicembre 1997, n. 449, l’avvio delle relative procedure concorsuali;

D E C R E T A

 ART. 1 - BANDO DI CONCORSO

1. Ai sensi dell’art.399, comma 3, del D.L.vo n.297/94, in ciascuna regione del territorio nazionale è indetto un concorso, per esami e titoli, per il conseguimento dell’abilitazione all’insegnamento nella scuola materna statale nonché per l’accesso ai ruoli provinciali del personale docente della scuola materna statale stessa, per la copertura dei posti a tal fine vacanti e disponibili all’inizio di ciascuno dei tre anni scolastici 1999-2000, 2000-2001 e 2001/2002.

2. Il concorso è bandito per tutte le regioni del territorio nazionale, con esclusione della Regione Valle d’Aosta e delle province autonome di Trento e di Bolzano, in cui non esistono scuole materne statali. La competenza a curare l’espletamento dei concorsi regionali è del Provveditore agli studi della provincia capoluogo di regione, ad eccezione della regione Emilia-Romagna e della regione Puglia, nelle quali lo svolgimento del concorso è invece affidato, rispettivamente, al Provveditore agli studi di Modena e al Provveditore agli studi di Lecce; ferma restando la competenza in questione, le procedure concorsuali saranno svolte in forma decentrata, in tutte le province di ogni singola regione, a cura dei competenti Provveditori agli studi. In relazione all’ipotesi di eventuale indisponibilità di posti, si rimanda a quanto disposto dall’art. 12, comma 8, del presente decreto. Per quanto riguarda le province di Trieste e Gorizia, limitatamente alle scuole con l’insegnamento in lingua slovena, si applica l’art. 19 del presente bando.

3. Ai sensi delle disposizioni contenute negli artt. 399 e seguenti del decreto leg.vo 297/1994, i concorsi sono indetti per la copertura del 50% dei posti, ivi compresi i posti di sostegno, destinati alle procedure concorsuali, che risultino vacanti e disponibili all’inizio di ciascuno degli anni scolastici di cui al precedente comma 1.

4. Il numero e la tipologia dei posti vacanti e disponibili saranno precisati, a norma delle vigenti disposizioni, dai Provveditori agli Studi, con decreti da pubblicare all’albo dei rispettivi Uffici scolastici provinciali, tenute presenti anche le disposizioni dettate in materia dal decreto leg.vo n. 297/1994 e dalla legge 23.12.1998, n. 448, recante misure di finanza pubblica per la stabilizzazione e lo sviluppo. I decreti dovranno specificare il tipo di scuola, distinguendo i posti di scuola comune, i posti di scuole aventi particolare finalità e i posti di sostegno per alunni portatori di handicap, nonché i posti di scuola ad indirizzo didattico differenziato.

5. Nel caso in cui la graduatoria del concorso per titoli ed esami si esaurisca prima della scadenza del triennio scolastico sopraindicato e residuino posti ad esso assegnati, questi vanno ad aggiungersi al contingente di posti assegnati al parallelo concorso per soli titoli; detti posti devono essere reintegrati in occasione della procedura concorsuale successiva.

6. Le prove del concorso hanno anche funzione di esame di abilitazione per i candidati che ne siano sprovvisti.

7. Gli aspiranti possono partecipare al concorso:

a) al duplice fine dell’accesso ai ruoli del personale docente e del conseguimento dell’abilitazione all’insegnamento;

b) al duplice fine dell’accesso ai ruoli del personale docente e per avvalersi del miglior punteggio eventualmente conseguito nelle prove d’esame ove già in possesso dell’abilitazione all’insegnamento;

c) al solo fine del conseguimento dell’abilitazione all’insegnamento ovvero al solo fine di avvalersi del miglior punteggio eventualmente conseguito nelle prove d’esame ove già in possesso dell’abilitazione all’insegnamento.

Nei casi previsti dalla presente lettera c), il candidato non potrà ricevere alcuna proposta di assunzione a seguito del superamento delle prove della procedura in argomento.

ART. 2 - REQUISITI PER L’AMMISSIONE AL CONCORSO

1. Alla data di scadenza dei termini di presentazione delle domande i candidati devono essere in possesso dei seguenti requisiti:

1) cittadinanza italiana ovvero cittadinanza di uno degli Stati membri dell’Unione europea;

2) età non inferiore agli anni 18 (maggiore età) alla scadenza del termine di presentazione delle domande ovvero entro il 31 dicembre dell’anno in cui il concorso è bandito (v. combinato disposto art. 3 legge 30 maggio 1965, n. 580 e art. 18, comma 1, legge 18.3.1968, n. 444) e non superiore agli anni 65 (età prevista per il collocamento a riposo d’ufficio). Non si applica alcun limite di età per la partecipazione al solo fine del conseguimento dell’abilitazione (art. 402, comma 6, del decreto legislativo n. 297/1994);

3) godimento dei diritti politici, tenuto anche conto di quanto disposto dalla legge 18/1/92, n. 16, recante norme per le elezioni e nomine nelle regioni ed enti locali;

4) idoneità fisica all’esercizio delle funzioni di insegnante di scuola materna, tenuto anche conto delle norme di tutela contenute nell’art. 22 della legge n. 104/1992, che l’Amministrazione ha facoltà di accertare mediante visita sanitaria di controllo nei confronti di coloro che si collocano in posizione utile per il conferimento dei posti;

5) possesso di diploma di scuola magistrale o di istituto magistrale, od abilitazione valida, per i concorsi a posti di scuola materna (art. 402, comma 1, lettera a) del decreto legislativo 297/1994), ovvero di titolo di studio appositamente riconosciuto equivalente, a seguito dell’attuazione di progetti di sperimentazione autorizzati ai sensi dell’art. 278 del decreto leg.vo 297/1994, ovvero ancora, per i cittadini di uno degli Stati membri dell’Unione europea, possesso di un titolo professionale riconosciuto abilitante all’insegnamento nella scuola materna ai sensi del decreto legislativo 2.5.1994, n. 319;

6) posizione regolare nei confronti dell’obbligo di leva, per i cittadini italiani soggetti a tale obbligo, ai sensi del D.P.R. n. 487/1994, art. 2, comma 7 bis, introdotto dall’art. 2, comma 4, del D.P.R. 693/1996.

Ai sensi dell’art. 3 del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 7 febbraio 1994, n. 174, i cittadini degli Stati membri dell’Unione europea devono, inoltre, possedere i seguenti requisiti ai fini dell’assunzione ai posti della pubblica amministrazione:

a) godere dei diritti civili e politici anche negli Stati di appartenenza o di provenienza;

b) essere in possesso, fatta eccezione della titolarità della cittadinanza italiana, di tutti gli altri requisiti previsti per i cittadini della Repubblica;

c) avere adeguata conoscenza della lingua italiana; l’accertamento del possesso di tale requisito è demandato alle Commissioni esaminatrici, di cui al successivo art. 7, mediante le prove concorsuali previste.

2. Non possono partecipare ai concorsi:

a) coloro che siano esclusi dall’elettorato politico attivo;

b) coloro che siano stati destituiti o dispensati dall’impiego presso una pubblica amministrazione per persistente insufficiente rendimento o siano stati dichiarati decaduti da un impiego statale, ai sensi dell’art. 127, primo comma, lettera d), del D.P.R. 10.1.1957, n. 3, e successive modificazioni, per avere conseguito l’impiego mediante produzione di documenti falsi o viziati da invalidità insanabile, o siano incorsi nelle sanzioni disciplinari del licenziamento con preavviso e del licenziamento senza preavviso, previste dal vigente Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro del comparto "Scuola", o che si trovino in una delle condizioni ostative di cui alla legge 18 gennaio 1992, n.16, recante norme in materia di elezioni e nomine presso le regioni e gli enti locali;

c) coloro che siano temporaneamente inabilitati o interdetti per il periodo di durata dell’inabilitazione o interdizione;

d) coloro che siano incorsi nella radiazione dall’albo professionale degli insegnanti;

e) i dipendenti dello Stato o di enti pubblici collocati a riposo in applicazione di disposizioni di carattere transitorio o speciale;

f) gli insegnanti non di ruolo che siano incorsi nella sanzione disciplinare dell’esclusione dall’insegnamento, definitiva o temporanea, per tutta la sua durata.

3. Tutti i candidati sono ammessi al concorso con riserva. L’Amministrazione può disporre l’esclusione dei candidati in qualsiasi momento della procedura concorsuale.

ART. 3 - DOMANDA DI AMMISSIONE E TITOLI

1. La domanda di ammissione al concorso, redatta in carta semplice secondo il modulo allegato al presente bando (v. Allegato III), datata e sottoscritta dal candidato, deve essere inviata al Provveditore agli Studi di una delle province comprese nell'ambito regionale prescelto dal candidato e nella quale il candidato medesimo chiede di sostenere la prova scritta e la prova orale. Nelle province elencate nell’allegato IV del presente bando le domande devono essere spedite o recapitate a mano presso le sedi degli istituti scolastici appositamente designati dai competenti Provveditori agli studi per ricevere le domande di partecipazione al concorso, quali parimenti indicati nell’allegato IV medesimo.

2. Il modulo di domanda annesso al presente bando (Allegato III) deve essere compilato dal concorrente negli spazi appositamente riservati. Tale modulo va inviato in duplice copia: una da valere come originale, l’altra per gli adempimenti dell’Amministrazione; i moduli, ove non disponibili o non reperibili, potranno essere riprodotti in copia o fotocopia, purché non dissimile da quella tipo.

3. Le domande di partecipazione dei candidati residenti o comunque in servizio all’estero devono essere inoltrate per il tramite della competente autorità diplomatica-consolare che provvederà al diretto invio delle domande stesse alle autorità scolastiche prescelte dagli interessati, trasmettendone, per conoscenza, copia al Ministero Affari Esteri, Direzione Generale Relazioni Culturali - Ufficio X.

4. La domanda, datata e sottoscritta dall’interessato, può essere presentata per una sola regione e deve essere prodotta in una sola provincia della regione, a pena di esclusione dal concorso.

5. Gli aspiranti devono dichiarare nella domanda, sotto la propria responsabilità ed a pena di esclusione, fatte salve le prescrizioni di cui al successivo art. 5:

a) il cognome e il nome (le donne coniugate indicheranno solo il cognome di nascita);

b) la data e il luogo di nascita;

c) il possesso della cittadinanza italiana ovvero della cittadinanza di uno degli Stati membri dell’Unione europea;

d) il godimento dei diritti politici con l’indicazione del comune nelle cui liste elettorali sono iscritti ovvero i motivi della mancata iscrizione o della cancellazione dalle liste medesime;

e) le eventuali condanne penali riportate o gli eventuali carichi penali pendenti;

f) il possesso del diploma conseguito presso le scuole magistrali o presso gli istituti magistrali, od abilitazione valida, per i concorsi a posti di docenti di scuola materna (art. 402, comma 1, lettera a) del decreto legislativo 297/1994);

g) gli eventuali servizi prestati presso pubbliche amministrazioni ed eventualmente le cause di risoluzione di precedenti rapporti di pubblico impiego, ivi compresi i provvedimenti di dispensa dal servizio per inidoneità fisica all’impiego;

h) gli eventuali provvedimenti disciplinari di esclusione dall’insegnamento, definitiva o temporanea, subiti;

i) la posizione nei riguardi degli obblighi militari, se uomini;

l) adeguata conoscenza della lingua italiana, nel caso di cittadini di uno degli Stati membri della Unione europea.

I candidati devono dichiarare, inoltre, di non avere presentato analoga domanda in altre regioni o in altre province della regione prescelta. Nel modulo di domanda i candidati dovranno dichiarare, altresì, il proprio codice fiscale.

6. I candidati che siano in possesso dei titoli richiesti per l’insegnamento nelle scuole speciali e su posti istituiti per l’attività di sostegno a favore di alunni portatori di handicap o per l’insegnamento nelle scuole ad indirizzo didattico differenziato, che intendano concorrere anche per i sopracitati posti, devono farne esplicita richiesta nella domanda di ammissione al concorso oppure con separata istanza da prodursi entro il termine di scadenza di cui al successivo art. 4, specificando il titolo o i titoli di specializzazione posseduti, che saranno presentati successivamente, in caso di superamento delle prove concorsuali, entro il termine e secondo le modalità indicate nell’art. 4 del presente bando.

7. Il candidato ha l’onere di indicare l’esatto recapito; ogni variazione di recapito deve essere comunicata mediante lettera raccomandata direttamente al Provveditore agli studi della provincia nella quale il candidato ha chiesto di sostenere le prove concorsuali. L’Amministrazione non assume alcuna responsabilità per il caso di dispersione di comunicazione dipendente da inesatte indicazioni del recapito da parte del candidato o da mancata oppure tardiva comunicazione del cambiamento dell’indirizzo indicato nella domanda, né per eventuali disguidi postali o telegrafici non imputabili a colpa dell’Amministrazione stessa.

8. Nella domanda di ammissione devono essere analiticamente dichiarati ed elencati i documenti ed i titoli valutabili, nonché l’eventuale possesso di titoli che danno diritto a riserva di posti e/o a preferenza in caso di parità di punteggio complessivo, che saranno prodotti successivamente solo dai candidati che abbiano superato la prova scritta e la prova orale, entro il termine e secondo le modalità indicate nell’art. 4 del presente bando.

9. Qualora, infine, le certificazioni debbano essere rilasciate dal medesimo Provveditore agli studi al quale è stata prodotta la domanda di partecipazione, l’interessato, in luogo della presentazione delle certificazioni, può chiedere nella domanda di partecipazione al concorso l’applicazione della disposizione di cui all’art. 10 della legge 4/1/1968, n. 15, relativa agli accertamenti d’ufficio. In tal caso il candidato dovrà indicare con precisione la data di conseguimento e ogni altro estremo per individuare il titolo (concorso per titoli ed esami - sessione riservata di abilitazione, ecc.).

10. Non saranno presi in considerazione titoli valutabili conseguiti dopo la scadenza del termine di presentazione della domanda di ammissione al concorso, nonché i titoli che, pur conseguiti nel termine di scadenza di presentazione della domanda, non siano stati dichiarati ed elencati nella domanda di partecipazione.

11. Non saranno presi in considerazione, altresì, titoli e certificazioni contenenti correzioni o abrasioni non convalidate.

12. Ai fini di quanto previsto dall’art. 20 della legge 5.2.1992, n. 104, circa la possibilità di svolgere le prove d’esame con l’uso degli ausili necessari e nei tempi aggiuntivi eventualmente necessari in relazione allo specifico handicap, i candidati portatori di handicap dovranno specificare, nella domanda di partecipazione al concorso, l’ausilio necessario in relazione al proprio handicap nonché l’eventuale necessità di tempi aggiuntivi.

ART. 4 . MODALITÀ E TERMINI UTILI PER LA PRESENTAZIONE DELLA DOMANDA DI AMMISSIONE, DEI TITOLI VALUTABILI, DELLE CERTIFICAZIONI, DEI DOCUMENTI ATTESTANTI IL DIRITTO ALLA PREFERENZA E/O A RISERVA.

1. La domanda di ammissione al concorso deve essere presentata, con le modalità indicate nel precedente art. 3, comma 1, al Provveditore agli Studi della provincia prescelta per sostenere le prove concorsuali, entro il termine perentorio di 30 giorni dalla data di pubblicazione del presente decreto nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana. Secondo quanto già stabilito nel precedente art. 3, comma 8, i candidati, ivi compresi quelli residenti all’estero, sono tenuti a presentare i titoli valutabili e i documenti solo dopo il superamento della prova orale. Tali titoli e documenti devono essere spediti o consegnati a mano entro e non oltre 15 giorni dalla data in cui è stata superata la prova orale e secondo le stesse modalità stabilite per la presentazione delle domande di partecipazione al concorso. Gli interessati sono peraltro esonerati dalla presentazione di certificazioni e documentazioni per le quali abbiano chiesto l’accertamento d’ufficio a norma dell’art. 10 della legge n. 15/1968.

2. La domanda di partecipazione deve essere spedita per plico raccomandato con avviso di ricevimento oppure recapitata a mano presso la sede del Provveditorato agli studi ovvero presso la sede dell’istituto scolastico designato (v. Allegato IV); nel caso di consegna a mano, l’interessato ha diritto al rilascio della ricevuta comprovante l’avvenuta presentazione. Analoghe modalità devono essere osservate da parte dei candidati, per la presentazione, dopo il superamento della prova orale, dei certificati e dei titoli valutabili.

3. Le domande, i documenti, le certificazioni ed i titoli valutabili spediti a mezzo plico raccomandato si considerano prodotti in tempo utile se presentati all’ufficio postale entro il termine di scadenza sopraindicato: a tale fine fa fede il timbro a data dell’ufficio postale accettante (art. 2, terzo comma D.P.R. 28/12/70 n. 1077). In ogni caso, sul retro del plico dovranno essere riportati i dati indicati nelle avvertenze in calce al modello di domanda (v. Allegato III).

4. Per le domande recapitate a mano la data di arrivo è attestata dal timbro a calendario dell’ufficio ricevente; a tale fine i Provveditori agli Studi, con apposito avviso, avranno cura di indicare il giorno stabilito e l’ora di scadenza entro cui devono essere recapitate le domande.

5. Ai fini dell’attribuzione dei punti previsti dall’allegata tabella (v. Allegato II) per il titolo di studio, i candidati debbono presentare il certificato rilasciato dal preside della scuola magistrale o dell’istituto magistrale, attestante rispettivamente la votazione conseguita negli esami di abilitazione all’insegnamento nelle scuole del grado preparatorio o negli esami di abilitazione magistrale, ovvero il diploma di abilitazione all’insegnamento nelle scuole del grado preparatorio o il diploma di abilitazione magistrale, dal quale risulti la votazione conseguita. Nel caso di omessa presentazione, entro i termini prescritti dal presente articolo, dei certificati o dei diplomi suddetti, ovvero di presentazione di titoli privi dell’indicazione della votazione, sarà attribuito il punteggio minimo previsto.

6. I documenti attestanti titoli che, a norma delle vigenti disposizioni, danno diritto alla riserva dei posti e/o alla preferenza nella graduatoria in caso di parità di punteggio ed i documenti attestanti titoli di specializzazione che, a norma delle vigenti disposizioni, danno diritto alla nomina sui posti di tipologia speciale di cui al successivo art. 12 (posti di insegnamento in scuole, sezioni speciali e posti istituiti per il sostegno di alunni portatori di handicap o scuole con metodo didattico differenziato) dovranno essere prodotti entro il termine perentorio di 15 giorni dalla data di superamento della prova orale. Detti titoli sono presi in considerazione solo se risultano essere stati conseguiti entro il termine di scadenza per la presentazione delle domande di partecipazione al concorso.

7. Il diritto alla riserva dei posti, di cui alla legge n. 482/1968 e successive integrazioni e modifiche, e il diritto alla preferenza in caso di parità di punteggio, di cui al D.P.R. n. 487/1994 e successive integrazioni e modifiche, dovranno essere documentati a cura degli interessati secondo le prescrizioni contenute nelle citate disposizioni; per quanto riguarda in particolare le categorie previste dall’art. 1 della legge n. 482/68, il diritto a riserva dovrà essere documentato da attestazione di iscrizione negli elenchi istituiti presso i competenti Uffici provinciali del lavoro, ai sensi dell’art. 19 della stessa legge; il requisito della disoccupazione deve sussistere sia al momento della scadenza del termine per la presentazione delle domande di partecipazione al concorso, sia all’atto della assunzione in servizio. In materia di riserve di posti nei pubblici concorsi, si applicano, inoltre, le disposizioni di cui all’art. 12 della legge 13/8/1980, n. 466.

8. I titoli che non siano stati conseguiti e presentati entro i termini stabiliti dal presente articolo non sono presi in considerazione.

9. Le certificazioni riguardanti stati, fatti e qualità personali dei candidati possono essere sostituite da dichiarazioni personali, rese dagli interessati, sotto la propria responsabilità, ai sensi della legge n. 15/1968, della legge 15.5.1997, n. 127 e del D.P.R. 20.10.1998, n. 403.

ART. 5. INAMMISSIBILITÀ’ DELLA DOMANDA, REGOLARIZZAZIONI, ESCLUSIONI, DECADENZA

1. Non è ammessa:

a) la domanda che sia stata presentata oltre il termine stabilito dal precedente art. 4;

b) la domanda priva della firma del candidato.

Ai candidati la cui domanda sia stata dichiarata inammissibile sarà data comunicazione con lettera raccomandata con avviso di ricevimento.

2. Non è disposta l’esclusione nei confronti dei candidati che nella domanda di partecipazione al concorso abbiano omesso una o più delle dichiarazioni prescritte a pena di esclusione, qualora dal contesto della domanda stessa o dalla documentazione prodotta possa desumersi sufficiente indicazione del possesso dei requisiti o degli elementi o circostanze che avrebbero dovuto essere dichiarati sotto la propria responsabilità dai candidati stessi nella domanda di partecipazione.

3. E’ ammessa la regolarizzazione delle domande nelle quali le dichiarazioni prescritte dal precedente art. 3 siano state eventualmente rese in maniera parziale o omesse; in tale caso il competente Provveditore agli studi concede al candidato il termine perentorio di giorni dieci per provvedere alla regolarizzazione. In mancanza dell’adempimento richiesto si procederà all’esclusione dell’aspirante dal concorso.

4. E’ ammessa, inoltre, la regolarizzazione dei titoli e documenti prodotti in copia non autenticata ovvero contenenti mere irregolarità formali; in tal caso il competente Provveditore agli studi assegna al candidato un termine perentorio di 10 giorni per provvedere alla regolarizzazione. In mancanza dell’adempimento richiesto i titoli ed i documenti non regolarizzati non saranno presi in considerazione. Non è ammessa in alcun caso la sostituzione dei titoli e documenti già prodotti.

5. Sono esclusi dal concorso, pur avendo presentato la domanda nei termini prescritti:

a) coloro che non siano in possesso dei requisiti di cui all’art. 2;

b) i candidati che non abbiano regolarizzato nel termine di dieci giorni fissato dall’autorità scolastica cui è indirizzata la domanda di partecipazione al concorso le dichiarazioni di cui all’art. 3, comma 5, omesse o parzialmente rese;

c) coloro che siano stati esclusi dall’elettorato politico attivo nonché coloro che siano stati destituiti o dispensati dall’impiego presso una pubblica amministrazione per persistente insufficiente rendimento, ovvero siano stati dichiarati decaduti da un impiego statale, ai sensi dell’art. 127, primo comma, lettera d) del testo unico delle disposizioni concernenti lo statuto degli impiegati civili dello Stato, approvato con D.P.R. 10/01/1957, n. 3, per aver conseguito l’impiego mediante produzione di documenti falsi o viziati da invalidità insanabile, o siano incorsi nelle sanzioni disciplinari del licenziamento con preavviso e del licenziamento senza preavviso, previste dal vigente contratto collettivo nazionale di lavoro del comparto "Scuola", ovvero che si trovino in una delle condizioni ostative di cui alla legge 18 gennaio 1992, n. 16;

d) coloro che siano stati temporaneamente interdetti o inabilitati, durante il periodo di durata dell’interdizione o inabilitazione;

e) i dipendenti statali o di enti pubblici collocati a riposo in applicazione di disposizioni di carattere transitorio o speciale, i quali sono ammessi al solo fine del conseguimento dell’abilitazione all’insegnamento;

f) gli insegnanti non di ruolo che siano incorsi nella sanzione disciplinare dell’esclusione dall’insegnamento, definitiva o temporanea, per tutta la sua durata;

g) coloro che abbiano presentato domanda in più di una regione ovvero in più province della stessa regione;

h) coloro che non si trovino in posizione regolare nei confronti degli obblighi di leva.

Ai fini del conseguimento della abilitazione restano fermi i casi di esclusione di cui alle lettere a), b), c), d), f), g) e h) del precedente comma, fatta eccezione per la mancanza del possesso dell’età di cui al precedente art. 2, comma 1, numero 2).

6. L’Amministrazione può disporre in ogni momento, fino all’approvazione delle graduatorie, l’esclusione dal concorso per difetto dei requisiti. L’esclusione è disposta sulla base delle dichiarazioni rese dal candidato nella sua domanda ovvero sulla base della documentazione prodotta ovvero ancora sulla base di accertamenti svolti dal Provveditore agli studi. L’esclusione è disposta dal Provveditore agli studi con decreto motivato, del quale sarà data integrale comunicazione all’interessato mediante lettera raccomandata con avviso di ricevimento. Il decreto dovrà recare l’indicazione che avverso di esso è ammesso, nei termini prescritti, ricorso gerarchico al Ministero della Pubblica Istruzione, per il tramite del provveditore agli studi, ai sensi degli articoli 1, 2 del D.P.R. 24/11/1971, n. 1199, ovvero ricorso giurisdizionale in prima istanza al T.A.R. ai sensi della legge 6/12/1971, n. 1034.

Negli stessi modi è comunicato al candidato, che ha prodotto domanda di partecipazione al concorso sia al fine di conseguire l’abilitazione sia al fine dell’accesso al ruolo del personale docente, che qualora sia riscontrata la mancanza del requisito dell’età, di cui al numero 2 del comma 1 dell’art. 2 del presente decreto, la partecipazione al concorso si intende limitata al solo fine del conseguimento dell’abilitazione all’insegnamento o al solo fine del miglioramento del punteggio dell’abilitazione eventualmente già posseduta.

7. Qualora i motivi che determinano l’esclusione ai sensi del presente articolo siano accertati dopo l’espletamento del concorso, il Provveditore agli studi che ha curato l’intera procedura concorsuale regionale dispone la decadenza da ogni diritto conseguente alla partecipazione al concorso, con decreto motivato, secondo le modalità indicate dal precedente comma 6.

8. Parimenti sarà disposta la decadenza dei candidati di cui eventualmente risulti non veritiera una delle dichiarazioni di cui all’art. 3. Del provvedimento di decadenza sarà data integrale comunicazione all’interessato mediante lettera raccomandata con avviso di ricevimento.

ART. 6. NORME GENERALI SUI DOCUMENTI

1. Le domande di partecipazione ed i documenti per la partecipazione al concorso di cui al presente decreto non sono soggetti all’imposta di bollo (art. 1 legge n. 370/88 e art. 19 legge 18.2.1999, n. 28).

2. I documenti possono essere esibiti, oltre che in originale e in copia notarile, anche in copie ottenute con i procedimenti meccanici e fotografici, di cui alla tabella B annessa al decreto del presidente del Consiglio dei Ministri 3 agosto 1962, (G.U. n. 209 del 20/8/1962), autenticate ai sensi dell’art.14, comma 2, della legge 4 gennaio 1968, n. 15 e successive modificazioni, ai sensi della legge 15.5.1997, n. 127 e del D.P.R. 20.10.1998, n. 403. I titoli contenenti correzioni o abrasioni non convalidate non saranno presi in considerazione.

3. Sono soggetti alla legalizzazione, secondo le modalità indicate nel precedente comma 2, le firme sugli atti e sui documenti di cui agli artt. 16 e 17 della legge n. 15/1968.

4. Agli atti e documenti redatti in lingua straniera, deve essere allegata la traduzione in lingua italiana certificata conforme al testo straniero dalla competente rappresentanza diplomatica o consolare ovvero da un traduttore ufficiale.

5. Le firme sugli atti e documenti formati nello Stato e da valere nello Stato, rilasciati da una rappresentanza diplomatica o consolare estera nello Stato, sono legalizzate dal Ministero degli Affari Esteri.

6. Sono fatte salve le esenzioni dall’obbligo della legalizzazione e della traduzione stabilite da leggi o da accordi internazionali.

7. In materia di certificazioni anagrafiche, di stato civile, o comunque riguardanti stati, fatti e qualità personali, si applicano le disposizioni sulle dichiarazioni sostitutive, di cui al D.P.R. 20.10.1998, n. 403.

8. Il Provveditore agli studi ha sempre facoltà di accertare con mezzi propri la veridicità dei documenti; per quanto concerne le dichiarazioni sostitutive prodotte dai concorrenti è tenuto a procedere ad idonei controlli, anche a campione, sulla veridicità delle dichiarazioni stesse (v. art. 11 D.P.R. 20.10.1998, n. 403).

ART. 7. COMMISSIONI GIUDICATRICI - ADEMPIMENTI

1. Il Provveditore agli studi che cura lo svolgimento della procedura concorsuale regionale, di cui all’art.1, comma 2, del presente bando, procede, in un’apposita seduta pubblica, alla nomina delle commissioni del concorso regionale, mediante il sorteggio dei componenti le commissioni da insediare in ciascuna provincia. Il sorteggio avviene secondo le modalità stabilite dall’O.M. 5.11.94 n.307 e dal D.M. 16.6.98 n.275, sulla base degli appositi elenchi nazionali, per il personale docente universitario, ispettivo e direttivo, e provinciali, per il personale docente, degli aspiranti alla nomina nelle commissioni esaminatrici del concorso per insegnanti di scuola materna, relativi all’ambito regionale di appartenenza. La seduta pubblica di sorteggio delle commissioni è organizzata d’intesa e con la partecipazione dei rappresentanti dei Provveditori agli studi di tutte le province della regione, ai quali spetta il compito di far pervenire tempestivamente al Provveditore che cura lo svolgimento del concorso regionale gli elenchi provinciali di propria competenza. Il personale docente universitario ed il personale direttivo ed ispettivo, iscritto negli elenchi nazionali, viene sorteggiato in relazione alle preferenze provinciali espresse, il personale docente viene sorteggiato in corrispondenza degli elenchi provinciali d’iscrizione; il sorteggio è effettuato in maniera da assicurare un numero di aspiranti sorteggiati sufficiente per formare, in ciascuna provincia della regione, la commissione principale e le eventuali sottocommissioni necessarie, in relazione ai candidati presenti alla prova scritta.

2. Le commissioni esaminatrici del concorso, nominate in ciascuna provincia della regione, sono formate da:

a) - un professore universitario o un ispettore tecnico o un direttore didattico, con funzioni di presidente;

b) - due insegnanti di ruolo della scuola materna statale con almeno cinque anni di anzianità nel ruolo, in possesso dei requisiti stabiliti dal D.M. 13/3/90.

3. Il presidente è scelto per sorteggio tra coloro che sono compresi negli appositi elenchi compilati dal Consiglio Universitario Nazionale, per i professori universitari, e dal Consiglio Nazionale della Pubblica Istruzione, per il personale ispettivo e direttivo, in base alle disposizioni vigenti e secondo le specifiche istruzioni contenute nella ordinanza ministeriale n. 307 del 5/11/1994 e nel D.M. n.275 del 16/06/98, emanati in applicazione dell’art. 404 del D.L.vo n. 297/94.

4. I componenti la commissione sono scelti, per sorteggio, tra gli insegnanti forniti dei requisiti di cui al precedente comma 2, lettera b, che ne abbiano fatto domanda e che siano iscritti negli appositi elenchi compilati dai rispettivi consigli scolastici provinciali, in base alle norme vigenti e secondo le specifiche istruzioni contenute nella succitata ordinanza ministeriale n. 307/1994 e nel decreto ministeriale n. 275 del 16/07/1998.

5. Completata la nomina delle commissioni principali, da insediare in ciascuna provincia, il Provveditore agli studi che cura lo svolgimento dell’intera procedura concorsuale regionale procederà successivamente alla nomina, per ciascuna provincia, delle eventuali sottocommissioni, in relazione ai candidati presenti alle prove scritte. Anche per la formazione delle sottocommissioni devono essere osservate le procedure e le modalità previste dalle norme vigenti e dalle specifiche istruzioni contenute nella O.M. n. 307/94 e D.M. n. 275/98. Qualora il numero dei concorrenti, presenti alle prove scritte, sia superiore alle 500 unità, la commissione principale è integrata, con le medesime modalità, per ogni gruppo di 500 o frazione di 500 concorrenti, con altri tre componenti, di cui uno, scelto tra i direttori didattici, svolge le funzioni di presidente. In tal caso la commissione si articola in sottocommissioni, alle quali è preposto il presidente della commissione originaria che a sua volta è integrata da un altro componente e si trasforma in sottocommissione, in modo che il presidente della commissione originaria possa assicurare il coordinamento di tutte le sottocommissioni così costituite. Al fine di realizzare una efficace azione di coordinamento dei lavori delle commissioni operanti in tutte le province della regione, viene istituito dal Provveditore agli studi che gestisce il concorso regionale un comitato ristretto, formato dai Presidenti coordinatori delle commissioni operanti nelle varie province, che, mediante appositi incontri periodici, porrà in essere le opportune iniziative, verifiche ed interventi, per una efficace ed omogenea conduzione dei lavori delle commissioni. A tal fine, i Provveditori agli studi, cui compete la vigilanza sull’andamento delle operazioni concorsuali, presteranno ogni possibile collaborazione e supporto, per favorire gli incontri in parola.

6. Qualora venga a mancare uno dei membri, la sostituzione avverrà, con le medesime modalità, con un altro membro appartenente alla categoria corrispondente, senza che occorra ripetere le operazioni di concorso fino ad allora espletate.

7. Ai sensi dell’art. 404, comma 4, del D.L.vo n. 297/94, e successive modificazioni, e dell’art. 5, comma 2, della O.M. n. 307/1994, viene data precedenza nelle operazioni di sorteggio per la formazione delle commissioni al personale iscritto negli elenchi di coloro che sono collocati a riposo ovvero di coloro che hanno rinunciato all’esonero dal servizio, rispetto al personale iscritto negli elenchi di coloro che non hanno rinunciato all’esonero dal servizio, avendo cura di formare le commissioni in modo omogeneo. Ai sensi dell’art. 404, comma 2, del D.L.vo n. 297/94, e successive modificazioni, almeno un terzo dei componenti le commissioni deve essere nominato tra il personale di sesso femminile, salva motivata impossibilità. A tal fine sarà effettuato, nella medesima seduta, un unico sorteggio fra tutti gli aspiranti per stabilire la precedenza nella nomina, per effettuare la quale si attingerà nell’elenco rispettando l’ordine di sorteggio e in modo da assicurare la presenza del previsto contingente di personale femminile (art. 6, comma 4, O.M. 307/1994).

8. Deve, inoltre, essere osservato il criterio, previsto dall’art. 36, comma 3, lettera e) del decreto legislativo n. 29/93, e successive integrazioni e modificazioni, di non includere nelle commissioni stesse coloro che siano componenti dell’organo di direzione politica dell’amministrazione, coloro che ricoprano cariche politiche o che siano rappresentanti sindacali o designati dalle confederazioni ed organizzazioni sindacali o dalle associazioni professionali.

9. Non possono essere nominati componenti di commissione coloro che, collocati a riposo, abbiano superato il settantesimo anno di età al momento dell’inizio del concorso nonché coloro che siano cessati dal servizio per motivi disciplinari, per ragioni di salute o per decadenza dall’impiego comunque determinata (art. 6, ultimo comma, O.M. 307/1994). Non possono far parte della commissione coloro che siano legati da matrimonio o da parentela o affinità entro il quarto grado civile con alcuno dei concorrenti o dei membri della commissione stessa. E’ prevista, altresì, l’incompatibilità per coloro che abbiano svolto attività o corsi di preparazione ai concorsi. Il Provveditore agli studi invita i componenti la commissione ed il segretario, prima che essi inizino i lavori del concorso, a dichiarare per iscritto di non trovarsi nelle condizioni di incompatibilità sopra elencate.

10. Le funzioni di segretario sono svolte, per la commissione e per le eventuali sottocommissioni, da un impiegato con qualifica funzionale non inferiore alla quarta, scelto dal Provveditore agli studi tra il personale amministrativo appartenente ai ruoli dell’amministrazione scolastica centrale e periferica nonché ai ruoli del personale scolastico (art. 1, comma 2, O.M. 307/1994).

11. Per il periodo di svolgimento del concorso il Presidente ed i componenti le commissioni possono essere esonerati, a domanda, dagli obblighi di servizio. Il Segretario può essere esonerato dagli obblighi di servizio solo in coincidenza con le riunioni delle commissioni.

12. Al presidente ed ai membri di commissione spettano, subordinatamente alla rinuncia all’esonero dagli obblighi di servizio, i compensi previsti dal D.L.vo n. 297/94, art. 404, commi 15 e 16, con le modalità ed alle condizioni ivi previste.

13. I lavori della commissione sono svolti in maniera continuativa e la collegialità della commissione deve realizzarsi in ogni momento del procedimento concorsuale; non è consentito pertanto l’esame contemporaneo di più concorrenti o il frazionamento della commissione.

14. I processi verbali delle operazioni concorsuali devono essere contestualmente ed analiticamente redatti in duplice copia e devono essere firmati da tutti i componenti la commissione. Dai verbali deve risultare l’osservanza delle procedure e delle formalità prescritte dal presente bando, i criteri seguiti, i punti attribuiti a ciascun concorrente nelle singole prove di esame, per ciascuno dei titoli e complessivamente per ciascuna categoria di titoli, nonché l’elenco generale dei candidati che hanno superato le prove concorsuali. Ogni commissario ha diritto che nei verbali vengano riferite le proprie eventuali osservazioni sulle operazioni di procedura e sui punti attribuiti ai singoli concorrenti. Ai verbali è unita la relazione generale riassuntiva sull’andamento del concorso, corredata di eventuali osservazioni.

ART. 8. PROVE DI ESAME

1. Il concorso consta di una prova scritta e di una prova orale; il programma d’esame della prova scritta e di quella orale è riportato nell’allegato I del presente bando.

2. La Commissione esaminatrice dispone di cento punti di cui quaranta per la prova scritta, quaranta per la prova orale e venti per i titoli.

3. Il voto, espresso in quarantesimi per ciascuna delle due prove scritta ed orale, è quello risultante dalla media aritmetica dei voti assegnati da ciascun membro di commissione. Non è consentito ai membri della commissione di astenersi dall’esprimere una valutazione.

4. Superano la prova scritta e la prova orale i candidati che conseguono una votazione non inferiore a ventotto su quaranta in ciascuna delle due prove.

5. I titoli sono valutabili secondo la tabella annessa al presente bando (allegato II).

6. Nel caso che al concorso partecipino candidati portatori di handicap, si applicano le disposizioni dell’art. 20 della legge n. 104/1992, che consentono alla persona portatrice di handicap di sostenere le prove d’esame con l’uso degli ausili necessari e nei tempi aggiuntivi eventualmente necessari in relazione allo specifico handicap.

ART. 9. PROVA SCRITTA - VIGILANZA

1. La prova scritta avrà luogo contemporaneamente in tutte le province in una data che sarà successivamente fissata e resa nota con apposito avviso, da pubblicarsi nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica, IV serie speciale, del giorno 12 ottobre 1999. Non sarà data alcuna comunicazione personale ai singoli candidati.

2. Almeno dieci giorni prima della data prevista per lo svolgimento della prova scritta i Provveditori agli studi faranno affiggere all’albo dell’ufficio scolastico e delle direzioni didattiche gli elenchi degli edifici sede di esame, con l’indirizzo dei medesimi e con la precisa indicazione della destinazione dei candidati distribuiti in ordine alfabetico tra le varie sedi.

3. I candidati si presenteranno nella rispettiva sede di esame in tempo utile, tenendo conto che le operazioni di appello e di identificazione avranno inizio alle ore 8,00, onde consentire di iniziare la prova scritta con la necessaria tempestività.

4. I concorrenti devono presentarsi, sia alla prova scritta che a quella orale, muniti di un documento di riconoscimento valido.

5. La vigilanza durante la prova scritta è affidata dal Provveditore agli studi agli stessi membri della commissione esaminatrice, cui possono essere aggregati, ove necessario, commissari di vigilanza scelti dal Provveditore medesimo. Anche per la scelta dei commissari di vigilanza valgono i motivi di incompatibilità previsti dal precedente art. 7: pertanto deve essere richiesta anche a questi ultimi la dichiarazione di cui al nono comma del medesimo articolo. Qualora la prova scritta abbia luogo in più edifici, il Provveditore agli studi istituisce per ciascun edificio un comitato di vigilanza, formato secondo le specifiche istruzioni contenute nella ordinanza ministeriale n. 312 del 9/11/1994, emanata in applicazione dell’art. 2 della legge 11/2/1992, n. 151.

6. Il tema della prova scritta, unico per tutte le regioni, è inviato dal Ministero al Provveditore agli studi che cura l’intera procedura concorsuale regionale, indicato nell’art. 1, comma 2, del presente bando, il quale lo trasmetterà in tempo utile alle altre sedi provinciali di svolgimento della prova scritta.

7. Per lo svolgimento della prova sono assegnate ai concorrenti sei ore: si applicano, per lo svolgimento della prova, le disposizioni dettate al riguardo dagli artt. 5 e seguenti del D.P.R. n. 686/57 e successive modificazioni e integrazioni.

ART. 10. REVISIONE DELLA PROVA SCRITTA

1. Per le operazioni relative alla revisione degli elaborati scritti ed ai successivi adempimenti, si osservano le disposizioni dettate in materia dagli artt. 7 e seguenti del D.P.R. 686/57, come modificato dal D.P.R. 10.3.1989, n. 116, richiamato dall’art. 400, comma 11, del decreto legislativo n. 297/1994, e successive modificazioni.

2. Il calendario dei lavori delle commissioni giudicatrici, con l’indicazione dell’orario giornaliero dei lavori concordato tra i componenti la commissione, sarà inviato ai competenti provveditori agli studi dai presidenti delle singole commissioni, per l’approvazione.

ART. 11 - PROVA ORALE

1. I candidati che superano la prova scritta con almeno ventotto punti su quaranta sono ammessi alla prova orale.

2. La commissione giudicatrice del concorso stabilisce, con sorteggio, nel corso della prova scritta, l’ordine con il quale i candidati saranno chiamati a sostenere la prova orale.

3. I candidati ammessi alla prova orale saranno singolarmente convocati per il giorno e l’ora fissati dalla commissione giudicatrice, con lettera raccomandata, almeno 20 giorni prima della prova orale. Nella lettera di convocazione è data anche comunicazione del voto riportato nella prova scritta. Di regola, sono convocati giornalmente non meno di sei candidati per ciascuna commissione o sottocommissioni, se costituite.

4. Perde il diritto alla prova orale il candidato che non si trovi presente quando giunge il suo turno; nel caso in cui i candidati siano impediti da gravi motivi, da documentarsi debitamente e, se si tratti di infermità, mediante certificato medico, sarà esaminata la possibilità di autorizzare, solo una volta, il rinvio della prova orale. La domanda di rinvio, redatta su carta semplice, deve essere indirizzata al provveditore agli studi che cura lo svolgimento delle prove d’esame. La domanda di rinvio si intende proposta a rischio esclusivo del candidato ed è da considerare respinta in caso di mancata comunicazione di accoglimento.

5. L’assegnazione a ciascuna delle eventuali sottocommissioni dei candidati presenti avverrà mediante sorteggio da effettuarsi all’inizio dei lavori di ciascun giorno di convocazione.

6. Qualora una o più delle sottocommissioni costituite non possa, in una determinata giornata, validamente funzionare per l’assenza, anche se dovuta a grave o legittimo impedimento, di uno dei propri membri, il sorteggio sarà effettuato tra tutti i candidati convocati per quella determinata giornata e presenti, sino al raggiungimento del numero di candidati che le sottocommissioni validamente funzionanti dovranno esaminare secondo quanto precisato nel terzo comma del presente articolo.

7. L’assenza, anche se dovuta a grave impedimento, del presidente coordinatore non consente in alcun caso il funzionamento di nessuna delle sottocommissioni.

8. Le sedute dedicate allo svolgimento delle prove orali sono pubbliche; peraltro il presidente della commissione ovvero il presidente coordinatore, su richiesta dei componenti di una sottocommissione, ha facoltà di fare allontanare quelle persone del pubblico che con il proprio comportamento arrechino disturbo o intralcio all’ordinato e corretto svolgimento delle prove.

9. Superano la prova orale i candidati che abbiano conseguito almeno punti ventotto su quaranta.

10. Ogni giorno, al termine di ciascuna seduta dedicata alla prova orale, la commissione compila l’elenco dei candidati esaminati, con l’indicazione del voto riportato nella prova orale stessa. L’elenco, sottoscritto dal presidente della commissione, è affisso nel medesimo giorno all’albo del locale sede di esame.

11. I candidati che abbiano superato la prova scritta e la prova orale conseguono l'abilitazione all'insegnamento, qualora ne siano sprovvisti. I candidati che siano già abilitati possono avvalersi dell'eventuale migliore punteggio conseguito nelle predette prove per i concorsi successivi e per gli altri fini consentiti dalla legge (art. 400, comma 12, del decreto leg.vo 297/1994).

ART. 12 - VALUTAZIONE TITOLI - ELENCO FINALE DEI CANDIDATI CHE HANNO SUPERATO LE PROVE ED ELENCHI ABILITATI

1. La commissione giudicatrice procede, soltanto per i candidati che abbiano superato la prova scritta e la prova orale, alla valutazione dei titoli in base ai punteggi stabiliti nella annessa tabella (all. II). Tale valutazione non ha luogo nei confronti dei candidati che abbiano partecipato al concorso al solo fine del conseguimento dell’abilitazione all’insegnamento nonché nei confronti dei candidati già abilitati che abbiano partecipato al concorso al solo fine di avvalersi del migliore punteggio eventualmente conseguito nelle prove di esame, ai sensi dell’art. 400, comma 12, seconda parte, del decreto leg.vo n. 297/1994 e successive modificazioni.

2. Alle abilitazioni all'insegnamento rilasciate, senza indicazione di punteggio, a seguito di riconoscimento dei titoli attestanti la formazione professionale conseguita in uno dei Paesi membri della Unione europea, in attuazione del Decreto Legislativo 2/5/1994, n. 319, è attribuito il punteggio minimo previsto dalla tabella di valutazione (allegato II) per i titoli di cui trattasi.

3. Esauriti tali adempimenti, la commissione giudicatrice, sulla base dei punteggi riportati nella prova scritta, nella prova orale e nella valutazione dei titoli, compila l’elenco finale dei candidati che hanno superato le prove d’esame e che hanno partecipato al concorso sia al fine del conseguimento dell’abilitazione all’insegnamento sia al fine dell’accesso ai ruoli del personale docente della scuola materna.

4. Nel predetto elenco finale devono essere riportati, per ciascun concorrente, il voto assegnato alla prova scritta, il voto assegnato alla prova orale, i punti attribuiti per i titoli ed il punteggio complessivo finale attribuito a ciascun candidato.

5. Ai fini dell'applicazione dei criteri stabiliti dall'art. 5 del D.P.R. 9.5.1994, n. 487 e successive modificazioni e integrazioni, per la riserva dei posti a favore di particolari categorie e la preferenza in caso di parità di punteggio complessivo, dovranno essere riportate nell’elenco finale, per ciascun candidato, le relative annotazioni.

6. Nei casi di parità di punteggio complessivo si applicano i criteri di preferenza indicati dall’art. 14 del presente bando e stabiliti dal comma 4 dell’art.5 del D.P.R. 9 maggio 1994, n. 487, come modificato per effetto dell’art. 3, comma 7, della legge n. 127/1997, come a sua volta modificato dall’art. 2, comma 9, della legge 16.6.1998, n. 19.

7. Nel suddetto elenco finale, a fianco di ciascun candidato che ne abbia fatto espressa richiesta e che ne abbia documentato il possesso, dovranno altresì essere indicati i titoli di specializzazione prescritti per la assunzione sui posti di tipologia speciale, come appresso specificati:

a) posti di sostegno per minorati psicofisici, minorati della vista e minorati dell’udito: titolo di specializzazione conseguito ai sensi dell'art. 325 del decreto legislativo n. 297/1994;

b) posti con metodo didattico differenziato: titolo di specializzazione conseguito al termine dei corsi istituiti ai sensi degli artt. 46 e segg. del R.D. 5/2/1928 n. 577.

8. In quelle regioni in cui non dovesse eventualmente verificarsi, nel periodo di validità della graduatoria, disponibilità di posti conferibili, i concorsi avranno valore solo ai fini del conseguimento dell’abilitazione all’insegnamento.

9. I candidati che abbiano partecipato al concorso anche o al solo fine del conseguimento dell’abilitazione e che abbiano riportato, rispettivamente, nella prova scritta e nella prova orale una votazione non inferiore a punti ventotto su quaranta, vengono inclusi, in ordine alfabetico, in apposito elenco degli abilitati, compilato dalla commissione esaminatrice.

10. I candidati, già in possesso della prescritta abilitazione, che abbiano partecipato al concorso al solo fine di avvalersi del migliore punteggio eventualmente conseguito nelle prove d’esame, sono inclusi in apposito elenco, ugualmente compilato dalla commissione esaminatrice.

11. Gli elenchi di cui al presente articolo, compilati in ciascuna provincia, sono depositati per dieci giorni nella sede del Provveditorato agli studi; del deposito è dato avviso mediante affissione all'albo. Chiunque vi abbia interesse ha facoltà di prenderne visione e può, entro il termine anzidetto, presentare reclamo scritto al Provveditore agli studi avverso eventuali errori ed omissioni. Per l’accesso ai documenti amministrativi si applicano le disposizioni di cui all’art. 17 del presente decreto.

12.Il Provveditore, esaminati i reclami, può rettificare, anche d'ufficio, gli elenchi di cui al presente articolo. Delle decisioni assunte è data comunicazione agli interessati e ai controinteressati mediante affissione all'albo dell'ufficio scolastico.

13.Quindi il Provveditore agli studi approva con proprio decreto l’elenco finale di cui al precedente comma 3 e gli elenchi di cui ai precedenti commi 9 e 10 e li pubblica all'albo dell’Ufficio scolastico.

14. Gli elenchi di cui ai precedenti commi 3, 9 e 10, compilati in ciascuna provincia, sono immediatamente trasmessi al Provveditore agli studi che cura la procedura concorsuale regionale, indicato nell’art. 1 del presente bando, il quale, tenendo conto di tutti gli elenchi provinciali, provvede alla formazione della graduatoria generale di merito del concorso regionale nonché alla formazione dell’elenco regionale degli abilitati, compilato distintamente per coloro i quali abbiano partecipato al concorso anche o al solo fine del conseguimento dell’abilitazione all’insegnamento e per coloro i quali, già in possesso della prescritta abilitazione, abbiano partecipato al concorso al solo fine di avvalersi del migliore punteggio eventualmente conseguito nelle prove d’esame.

15. All’inizio di ciascuno degli anni scolastici di validità delle graduatorie regionali i Provveditori agli studi trasmettono al Provveditore agli studi che cura la procedura concorsuale regionale i dati numerici relativi ai posti disponibili per le immissioni in ruolo, distinti per tipologia, con l’espressa indicazione del numero di posti da assegnare ai candidati aventi diritto alla riserva di posti nei concorsi pubblici, ai sensi delle disposizioni vigenti in materia.

ART. 13 - GRADUATORIA GENERALE DI MERITO - ELENCHI ABILITATI - APPROVAZIONE E PUBBLICAZIONE

1. Il Provveditore agli studi che cura la procedura concorsuale regionale, indicato all’art. 1 del presente bando, sulla base degli elenchi finali di tutte le province della regione, di cui al precedente art.12, sotto condizione dell’accertamento del possesso da parte dei concorrenti iscritti nella graduatoria dei requisiti per la partecipazione ai concorsi per l’accesso ai ruoli provinciali del personale docente della scuola materna, approva con proprio decreto la graduatoria di merito; con il medesimo provvedimento approva, altresì, l’elenco degli abilitati di cui al precedente art. 12, comma 9 (candidati che hanno partecipato al concorso anche o al solo fine del conseguimento dell’abilitazione all’insegnamento) nonché l’elenco dei candidati di cui al precedente art. 12, comma 10 (candidati già in possesso della abilitazione all’insegnamento che hanno partecipato al concorso al solo fine di avvalersi del migliore punteggio eventualmente conseguito nelle prove d’esame). La graduatoria di merito ed i predetti elenchi degli abilitati sono pubblicati subito dopo all’albo del Provveditorato agli studi che cura la procedura concorsuale regionale e vi restano depositati fino al termine di validità della graduatoria, indicato al precedente articolo 1. Copia della graduatoria e degli elenchi degli abilitati è contemporaneamente trasmessa agli altri provveditori agli studi della regione di appartenenza, per la pubblicazione agli albi dei rispettivi uffici scolastici provinciali.

2. Il provvedimento ha carattere definitivo. Dalla data di affissione all’albo dei provveditorati agli studi della provincia in cui gli interessati hanno sostenuto le prove del concorso decorre il termine per eventuali impugnative.

3. La graduatoria di merito è utilizzata per le immissioni in ruolo relative ai tre anni scolastici indicati all’art. 1, comma 1, del presente bando.

ART. 14 - TITOLI PREFERENZIALI

Ai sensi dell’art. 5, comma 4, del D.P.R. 9 maggio 1994, n. 487 e successive modificazioni e integrazioni, le categorie di cittadini che nei pubblici concorsi hanno preferenza a parità di merito e a parità di titoli sono appresso elencate. A parità di merito i titoli di preferenza sono:

1) gli insigniti di medaglia al valor militare;

2) i mutilati ed invalidi di guerra ex combattenti;

3) i mutilati ed invalidi per fatto di guerra;

4) i mutilati ed invalidi per servizio nel settore pubblico e privato;

5) gli orfani di guerra;

6) gli orfani dei caduti per fatto di guerra;

7) gli orfani dei caduti per servizio nel settore pubblico e privato;

8) i feriti in combattimento;

9) gli insigniti di croce di guerra o di altra attestazione speciale di merito di guerra, nonché i capi di famiglia numerosa;

10) i figli dei mutilati di guerra ex combattenti;

11) i figli dei mutilati ed invalidi per fatto di guerra;

12) i figli dei mutilati e degli invalidi per servizio nel settore pubblico e privato;

13) i genitori vedovi non risposati, i coniugi non risposati e le sorelle ed i fratelli vedovi o non sposati dei caduti di guerra;

14) i genitori vedovi non risposati, i coniugi non risposati e le sorelle ed i fratelli vedovi o non sposati dei caduti per fatto di guerra;

15) i genitori vedovi non risposati, i coniugi non risposati e le sorelle ed i fratelli vedovi o non sposati dei caduti per servizio nel settore pubblico o privato;

16) coloro che hanno prestato servizio militare come combattenti;

17) coloro che abbiano prestato lodevole servizio a qualunque titolo, per non meno di un anno nell’amministrazione che ha indetto il concorso;

18) i coniugati e i non coniugati con riguardo al numero dei figli a carico;

19) gli invalidi ed i mutilati civili;

20) militari volontari delle Forze armate congedati senza demerito al termine della leva o rafferma.

A parità di merito e di titoli la preferenza è determinata:

a) dal numero dei figli a carico, indipendentemente dal fatto che il candidato sia coniugato o meno;

b) dall’aver prestato lodevole servizio nelle amministrazioni pubbliche;

c) dalla più giovane età, ai sensi dell’art.3, comma 7, della legge n.127/1997, come modificata dall’art.2 della legge 16/6/1998, n.191.

ART. 15 - ASSUNZIONE IN SERVIZIO

1. Sulla base delle risultanze della graduatoria definitiva di merito, di cui al precedente art. 13, il Provveditore agli studi che ha curato l’espletamento del concorso regionale, per ciascuno dei tre anni scolastici di validità del concorso, in relazione al numero e alla tipologia dei posti complessivamente vacanti e disponibili nella regione, quali accertati e comunicati dai competenti provveditori agli studi, ivi compresi i posti da assegnare ai candidati aventi diritto alla riserva di posti, individua con proprio decreto i candidati che hanno diritto di ricevere la proposta di assunzione in servizio, con contratto a tempo indeterminato, formulando appositi distinti elenchi a seconda che i candidati siano da assumere su posti comuni oppure sui vari posti di tipologia speciale. Gli elenchi sono resi pubblici, annualmente, mediante affissione all'albo dell'ufficio scolastico e sono aggiornati con l'annotazione delle eventuali rinunce o decadenze.

2. Il Provveditore agli studi che ha curato l’espletamento del concorso regionale comunica a ciascun concorrente avente diritto di ricevere la proposta di assunzione in servizio, mediante lettera raccomandata con avviso di ricevimento, il punteggio conseguito e la posizione di graduatoria in ragione della quale ha titolo ad essere assunto, nonché l’elenco numerico e la tipologia dei posti vacanti per ciascun ambito provinciale, con invito a presentarsi presso l’Ufficio scolastico, nel giorno, luogo ed ora fissati per la convocazione, per la scelta della provincia oppure a far pervenire entro tale termine, per iscritto, l’elenco, in ordine preferenziale, delle province e la tipologia di posto prescelti dal candidato per l’immissione in ruolo. In caso di mancata presentazione personale oppure di mancata presentazione dell’elenco preferenziale o di insufficiente indicazione delle province o della tipologia di posto da parte del candidato, l’assegnazione dei vincitori alle singole province sarà effettuata d’ufficio, prioritariamente per posto di tipo comune, secondo un criterio di distanza geografica, ad iniziare dalla provincia in cui il candidato medesimo ha sostenuto le prove di esame.

3. Il Provveditore agli studi che ha curato l’espletamento del concorso regionale, esaminate le preferenze espresse dai candidati, procede quindi alla formazione degli elenchi dei candidati da immettere in ruolo in ciascuna provincia della regione e li trasmette con tempestività, per gli adempimenti di competenza, ai provveditori agli studi interessati.

4. Ai fini della formulazione degli elenchi dei candidati da immettere in ruolo deve essere tenuto conto, per ciascuna provincia, delle disposizioni sulle riserve di posti previste dalla legge 2/4/1968, n. 482 e successive modificazioni e integrazioni, con le modalità ed entro i limiti stabiliti dalla stessa legge 482/1968 e dall’art. 5 del D.P.R. 487/1994 e successive modificazioni e integrazioni. Nel caso in cui il numero dei posti da riservare alle particolari categorie di candidati risulti superiore, complessivamente, alla metà dei posti conferibili, esso sarà ridotto a tale metà ed il numero parziale dei posti delle varie categorie di riservatari sarà ridotto proporzionalmente.

5. Ricevuti gli elenchi, i Provveditori agli studi, con lettera raccomandata con avviso di ricevimento, invitano gli interessati a presentarsi nel giorno, luogo ed ora fissati per la convocazione ai fini del perfezionamento del contratto a tempo indeterminato e della scelta delle sedi oppure a far pervenire, entro tale termine, l’accettazione scritta della proposta di contratto e l’indicazione, in ordine preferenziale, delle sedi cui intendono essere assegnati; a tal fine ciascun Provveditore agli studi pubblicherà, in tempo utile, l’elenco delle sedi vacanti e disponibili, mediante affissione all’albo dell’ufficio scolastico.

6. Ai vincitori del concorso le sedi vengono assegnate secondo l'ordine della graduatoria, tenendo conto delle indicazioni preferenziali espresse dagli interessati ovvero, in mancanza, d’ufficio. Nell'assegnazione di sede saranno tenute presenti le vigenti disposizioni in materia di precedenza.

7. Le assunzioni su posti di scuola speciale o di sostegno per minorati psicofisici, della vista e dell'udito e sui posti di metodo didattico differenziato comportano l'obbligo di permanenza per almeno cinque anni nel corrispondente tipo di scuola o tipologia di posto.

8. Gli insegnanti sono assunti in prova e sono ammessi ad un anno di formazione, durante il quale sono addetti all'espletamento delle attività istituzionali. L’anno di formazione ha inizio con l’anno scolastico dal quale decorre l'assunzione e termina con la fine dell'attività educativa; per la sua validità è richiesto un servizio effettivo di almeno 180 giorni. L'anno di formazione è valido come periodo di prova.

9. Gli effetti giuridici dell'assunzione in servizio decorrono dall'inizio dell'anno scolastico; gli effetti economici decorrono dalla data di effettiva assunzione in servizio.

10. Il contratto di assunzione a tempo indeterminato deve essere sottoscritto dall'interessato e deve contenere l'indicazione del giorno stabilito per l'assunzione in servizio e della sede assegnata. La mancata assunzione del servizio entro il termine stabilito, salvo legittimo impedimento, comporta la risoluzione del contratto. Per quanto riguarda i contenuti, le modalità ed ogni altro elemento attinente alla stipula del contratto, si applicano le disposizioni previste al riguardo dal Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro del comparto "Scuola" vigente all’atto dell’immissione in ruolo.

ART. 16 - DOCUMENTI DI RITO

1. I concorrenti vincitori sono tenuti a presentare i documenti di rito richiesti per l'assunzione in servizio con contratto a tempo indeterminato ovvero a presentare, limitatamente agli stati, fatti e qualità personali previsti dal D.P.R. n. 403/1998, le dichiarazioni sostitutive, sottoscritte dai medesimi interessati, sotto la propria responsabilità.

2. I documenti di rito ovvero le dichiarazioni sostitutive riguardanti il possesso di tutti i requisiti richiesti per l’assunzione in servizio dovranno essere prodotti con le modalità ed entro i termini prescritti dal vigente contratto collettivo nazionale di lavoro del comparto "Scuola".

3. Per effetto dell’art. 22 della legge 5/2/1992, n. 104 non è più richiesta, ai fini dell'assunzione al lavoro pubblico, la certificazione di sana e robusta costituzione fisica. Pertanto è sufficiente che la certificazione sanitaria prodotta dai vincitori, rilasciata ai sensi delle vigenti disposizioni, rechi l’esplicita attestazione del possesso da parte dell’interessato dell’idoneità fisica per l’assolvimento della funzione di insegnante di scuola materna. Il Provveditore agli studi ha in ogni caso la facoltà di sottoporre i vincitori alla visita di una commissione medica e, in base all'esito di detta visita, è tenuto a disporre la decadenza da ogni diritto conseguente alla partecipazione al concorso nei confronti dei candidati che risultino fisicamente non idonei alla funzione di insegnante di scuola materna.

4. Nel caso in cui la documentazione di rito sia incompleta o affetta da vizio sanabile l'interessato è invitato, con lettera raccomandata, a regolarizzarla, a pena di risoluzione del contratto, entro il termine di giorni trenta dalla data in cui è recapitato l'invito.

5. I1 possesso del requisito dell'assenza di precedenti penali e di carichi penali pendenti è accertato d'ufficio dal Provveditore agli studi sulla base di documenti rilasciati dall'autorità giudiziaria.

6. I concorrenti che siano già insegnanti di ruolo sono esonerati dalla presentazione dei documenti di rito. Del proprio stato di insegnanti di ruolo i candidati debbono fare espressa menzione nella domanda di ammissione al concorso, ovvero in distinta comunicazione che deve, comunque, pervenire al Provveditore agli studi entro il termine fissato per la presentazione dei documenti di rito. Entro tale termine gli insegnanti di ruolo sono tenuti a presentare lo stato di servizio rilasciato dal Provveditore agli studi della provincia in cui prestano servizio ovvero a chiedere l’accertamento d’ufficio, come previsto dal precedente art. 3, comma 9.

7. Sono confermate le eccezioni e le deroghe a favore di particolari categorie, previste dalle disposizioni vigenti, in materia di presentazione dei documenti di rito.

ART. 17 - ACCESSO AI DOCUMENTI AMMINISTRATIVI

1. Ai fini dell'applicazione delle disposizioni di cui alla legge n. 241/90 ed al D.P.R. n. 352/92 sulla trasparenza dell'attività amministrativa e l'accesso ai documenti amministrativi, gli uffici scolastici adotteranno ogni opportuna iniziativa per consentire l'accesso ad atti e documenti da parte di chi vi abbia un interesse personale e concreto per la tutela di situazioni giuridicamente rilevanti, tenendo conto di quanto previsto nel regolamento adottato con decreto ministeriale 10/1/1996, n. 60, concernente il regolamento recante norme per l’esclusione del diritto di accesso ai documenti amministrativi ai sensi dell’art. 24, comma 4, della legge n. 241/1990 e dell’art. 8 del D.P.R. n. 352/1992.

2. Gli adempimenti sono affidati al segretario della commissione ovvero ad altro impiegato designato dall'ufficio scolastico e sono svolti nella sede in cui sono depositati gli atti del concorso, indicata dal competente Provveditore agli studi.

3. Ai fini dell'esercizio del diritto di accesso ai documenti amministrativi, devono essere osservate, altresì, le disposizioni di cui alle circolari ministeriali 25/5/1993 n. 163 e 16 marzo 1994, n. 94.

ART. 18 - RICORSI

1. Avverso i provvedimenti che dichiarino l'inammissibilità della domanda di partecipazione al concorso ovvero l'esclusione dal concorso stesso, adottati dal Provveditore agli studi che cura l’espletamento della procedura concorsuale regionale sulla base dell’istruttoria curata dal Provveditore agli studi della provincia in cui il candidato interessato ha chiesto di sostenere le prove concorsuali, è ammesso ricorso gerarchico al Ministero della pubblica istruzione, per il tramite del Provveditore agli studi responsabile della procedura concorsuale regionale, ai sensi del D.P.R. 24/11/1971, n. 1199 oppure ricorso giurisdizionale al T.A.R., ai sensi della legge 6/12/1971, n. 1034.

2. Il ricorso gerarchico deve essere inviato al Ministero della P.I. - Servizio Scuola Materna - Divisione III - dal Provveditore agli studi che ha adottato l’atto impugnato con la formulazione delle proprie deduzioni e corredato di tutti gli elementi utili per la decisione, nonché con la prova dell’avvenuta notificazione ai controinteressati. Qualora il ricorrente non vi abbia provveduto, il Provveditore agli studi, ai sensi dell'art. 4 del D.P.R. n. 1199/71, cura la comunicazione del ricorso nelle forme di rito e per conto di questo Ministero, agli altri soggetti direttamente interessati ed individuabili sulla base dell'atto impugnato.

3. Trascorso il termine di 90 giorni dalla presentazione del ricorso gerarchico senza che l'Amministrazione abbia comunicato la decisione all'interessato, ai sensi dell'art. 6 del D.P.R. n. 1199/71, decorrono i termini di 60 giorni o 120 giorni per la presentazione di eventuali ricorsi, rispettivamente, al T.A.R oppure al Presidente della Repubblica.

4. I concorrenti che abbiano presentato ricorso avverso i provvedimenti che dichiarino l'inammissibilità della domanda di partecipazione ovvero l’esclusione dal concorso, nelle more della definizione del ricorso stesso, sono ammessi condizionatamente al concorso e vengono iscritti con riserva nella graduatoria di merito, nell’elenco degli abilitati o nell’elenco dei candidati già in possesso della prescritta abilitazione che abbiano partecipato al concorso al solo fine di avvalersi del miglior punteggio eventualmente conseguito nelle prove d’esame.

5. L'iscrizione con riserva nella graduatoria non comporta il diritto per il ricorrente di ricevere la proposta di contratto a tempo indeterminato. Pertanto, fatte salve diverse determinazioni derivanti da provvedimenti cautelari della competente autorità giurisdizionale, la proposta di contratto a tempo indeterminato sarà formulata ai candidati iscritti nella graduatoria stessa a pieno titolo, con l’espressa indicazione che il contratto è soggetto a risoluzione in caso di esito positivo dei ricorsi dei candidati che precedono in graduatoria, iscritti con riserva.

6. Avverso la graduatoria di merito, l’elenco degli abilitati e l’elenco dei candidati già abilitati che abbiano partecipato al solo fine di avvalersi del miglior punteggio eventualmente conseguito nelle prove d’esame, che siano stati approvati con decreto del Provveditore agli studi che ha curato l’espletamento della procedura concorsuale regionale, trattandosi di atti definitivi (art. 15, comma IV, del D.P.R. n. 417/74), è ammesso per i soli vizi di legittimità ricorso straordinario al Presidente della Repubblica, entro 120 giorni, oppure ricorso giurisdizionale al Tribunale Amministrativo Regionale, entro 60 giorni dalla data di pubblicazione all'albo.

ART. 19 - DISPOSIZIONI PARTICOLARI PER LE PROVINCE DI TRIESTE E GORIZIA

1. Ai sensi dell'art. 425 e seguenti del decreto legislativo n. 297/94, i Provveditori agli studi delle province di Trieste e Gorizia bandiscono direttamente il concorso per il conseguimento dell'abilitazione all'insegnamento nella scuola materna con lingua di insegnamento slovena nonché per l'accesso ai ruoli provinciali del personale docente della scuola materna statale con lingua di insegnamento slovena.

2. I bandi di concorso sono emanati tenendo conto delle disposizioni generali dettate con il presente decreto, nonché delle disposizioni particolari previste dagli art. 425 e seguenti del succitato decreto legislativo n. 297/94.

3. I contratti individuali di lavoro con gli aventi diritto sono stipulati dai competenti Provveditori agli studi di Trieste e Gorizia.

ART. 20 - TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI

1. In relazione a quanto previsto dalla legge 31.12.1996, n. 675 e successive integrazioni e modificazioni, in materia di tutela delle persone e di altri soggetti, rispetto al trattamento dei dati personali, l’amministrazione scolastica si impegna ad utilizzare i dati personali comunicati dai candidati solo per fini istituzionali e necessari per l’espletamento della procedura concorsuale.

ART. 21 - NORME DI RINVIO

1. Per quanto non previsto dal presente bando valgono, sempreché applicabili, le disposizioni sullo svolgimento dei concorsi contenute nelle norme citate in premessa.

2. Tutti gli allegati al presente bando ne costituiscono parte integrante.

Roma, 6 aprile 1999

IL DIRIGENTE RESPONSABILE DEL
SERVIZIO SCUOLA MATERNA

- Rosa Angela Giombolini -


Allegato I
Allegato II
Allegato III
Allegato IV



LE FastCounter