Nota 21 settembre 2001

Prot. n.456

Oggetto: Scuole "non riconosciute": richiesta invio elenco scuole che hanno ottenuto la parità con decorrenza dall'a.s. 2001/2002 - C.M. n. 30 del 14/02/2001

Si invitano codesti Uffici Scolastici Regionali, per la parte di rispettiva competenza, ad inoltrare con urgenza a questa Direzione Generale gli elenchi delle scuole materne, elementari e secondarie, "non riconosciute" che hanno ottenuto lo "status di scuola paritaria", ai sensi di quanto disposto con la C.M. n. 30 del 14 febbraio 2001, applicativa della L. n. 62 del 10/03/2000.

Atteso che tale esigenza nasce dalla necessità di aggiornamento dell'anagrafe dei dati relativi alle scuole riconosciute paritarie ai sensi della menzionata legge, si raccomanda al riguardo la completezza delle informazioni che, in particolare, debbono contenere anche l'indicazione dell'ente gestore di ciascun istituto.

Con l'occasione si raccomanda che, nei decreti di riconoscimento della parità rimessi alla competenza di codeste Direzioni Generali nei confronti delle scuole già dotate di precedente autorizzazione, parifica o riconoscimento legale, sia espressamente indicata oltre alla esatta tipologia e sede delle scuole, anche la gestione da cui dipendono.


 

Nota 27 febbraio 2001

Prot. n. 488 

Oggetto: Riconoscimento della parità per le scuole materne autorizzate - anno scolastico 2000/2001 -

Con l'allegato decreto collettivo del 27-02-2001, che si trasmette via internet e via e-mail, viene disposto il riconoscimento della parità in applicazione della legge 10 marzo 2000, n. 62, come modificata dalla legge 23 dicembre 2000, n. 388.
Sono comprese nell'elenco le scuole materne le cui istanze sono risultate complete delle dichiarazioni e della documentazione richieste dalla C.M. 163 del 15-06-2000.

Sarà cura degli uffici scolastici provinciali stralciare dall'elenco delle scuole materne riconosciute paritarie quelle pertinenti al rispettivo ambito territoriale e comunicare il disposto riconoscimento alle scuole interessate con le modalità ritenute più adeguate, ovviamente dopo aver accertato la permanenza dell'autorizzazione al funzionamento per l'anno scolastico 2000/2001. 
Analogamente codesti uffici medesimi provvederanno alla notifica dei decreti individuali, in corso di invio, predisposti sia per le istanze accolte che per le istanze non risultate accoglibili.

Relativamente alle istanze non accolte al momento, ma ritenute suscettibili di regolarizzazione, il Ministero sta provvedendo ad inviare alle scuole interessate richiesta di chiarimenti e/o di integrazioni.
Si richiama da ultimo l'attenzione degli uffici in indirizzo in merito a quanto previsto al punto 2.5 della C.M. n. 163/2000. 


 

Decreto 27 febbraio 2001

IL CAPO DEL SERVIZIO

VISTA la legge 10 marzo 2000, n.62;

VISTA la C.M.15 giugno 2000, n163;

VISTO l'art.51, comma 10, della legge 23 dicembre 2000, n.388 che inserisce il comma 4 bis all'art.1 della legge 10 marzo 2000, n.62;

VISTE le istanze con le quali i gestori delle sottoelencate scuole materne autorizzate hanno chiesto il riconoscimento della parità;

VEDUTE le dichiarazioni rese dai richiedenti in ordine alla sussistenza dei requisiti previsti dalla legge n.62/2000 ai fini del riconoscimento della parità;

SENTITO il parere del gruppo di lavoro costituito con decreti dirigenziali del 15.01.2001 e del 29.01.2001 al fine di valutare i progetti educativi ed i piani dell'offerta formativa inviati a corredo delle istanze;

VEDUTO il D.L.vo n.29 del 3 febbraio 1993 e successive modificazioni e integrazioni:

DECRETA

Art. 1

Alle scuole materne autorizzate di cui all'allegato elenco, composto di n. 222 pagine e che costituisce parte integrante del presente decreto, è altresì riconosciuto lo status di scuola paritaria, ai sensi dell'art.1, comma 2 della legge 10 marzo 2000, n.62, a decorrere dall'anno scolastico 2000/2001.
Il riconoscimento dello status di scuola paritaria sarà notificato a ciascuna istituzione scolastica con separato provvedimento.

Art. 2

Il permanere del predetto status di scuola paritaria è subordinato alla circostanza che non siano modificati gli elementi soggettivi ed oggettivi e comunque tutti i requisiti che ne hanno determinato il riconoscimento. Nessuna modifica di alcuno degli elementi predetti è possibile per atto unilaterale del gestore senza l'acquisizione preventiva dell'assenso dell'Amministrazione scolastica.


 

Circolare Ministeriale 14 febbraio 2001, n. 30

Prot. n. 115 V.D. 

Oggetto: Parità scolastica C.M. 163 del 15.6.2000: istanze per il riconoscimento della parità da parte delle istituzioni scolastiche non riconosciute. Ulteriori disposizioni operative

La Circolare n.163 del 15 giugno 2000, al paragrafo 3, fissa al mese di febbraio il termine per proporre istanza di riconoscimento della parità da parte di Istituzioni scolastiche non "riconosciute". La stessa Circolare stabilisce, tra l'altro, la documentazione richiesta, le modalità di accertamento dei requisiti a cura dell'Amministrazione scolastica, la decorrenza del riconoscimento della parità.

Ferme restando le indicazioni contenute nella predetta Circolare ministeriale, con la presente si proroga, per l'anno in corso, al 12 marzo 2001, il termine per proporre le istanze di parità e si forniscono istruzioni particolareggiate sugli organi dell'Amministrazione abilitati a svolgere l'istruttoria delle stesse istanze e ad adottare i relativi provvedimenti.

Tali istruzioni tengono conto della circostanza che, nei diversi settori scolastici (scuola dell'infanzia, scuola elementare, scuola secondaria), vigono norme differenziate circa le procedure di accertamento delle condizioni oggettive di base per ottenere, rispettivamente, l'autorizzazione, la parifica, il riconoscimento legale e che tali procedure, ormai consolidate, debbono essere adottate per l'anno in corso anche in vista del riconoscimento della parità. 

Le istruzioni della presente circolare tengono conto, inoltre, del fatto che è intervenuto il DPR 6 novembre 2000, n.347, recante norme di riorganizzazione del Ministero della pubblica istruzione.
Tali circostanze inducono a differenziare le procedure per l'accesso alla parità rispetto ai diversi ordini di scuola e a rimettere alle nuove Direzioni Generali Regionali l'adozione dei provvedimenti conclusivi.
In ragione dell'autonomia statutaria delle Regioni Sicilia e Valle d'Aosta e delle Province di Trento e Bolzano, la presente circolare non si applica alle Istituzioni scolastiche operanti nei rispettivi territori. 

1. SCUOLE DELL'INFANZIA

1.1 I titolari della gestione delle scuole dell'infanzia, che intendono chiedere la parità e che non sono in possesso dell'autorizzazione al funzionamento, devono presentare la relativa domanda nel termine stabilito del 12.3.2001, indirizzandola alla Direzione Generale Regionale competente per territorio, per il tramite del dirigente dell'istituzione scolastica (circolo didattico o istituto comprensivo) nel cui ambito territoriale ha sede la scuola richiedente la parità. La domanda dovrà essere corredata dei documenti previsti al paragrafo 3.1 della C.M. 163/2000. Le scuole materne non "riconosciute", che abbiano già richiesto l'autorizzazione al funzionamento per l'anno scolastico 2001/2002, dovranno farne menzione nella domanda di parità, anche al fine di fare riferimento a documenti già prodotti.
1.2 Il dirigente dell'istituzione scolastica, effettuati i dovuti accertamenti e le eventuali integrazioni istruttorie in ordine alle condizioni di svolgimento del servizio scolastico nella scuola richiedente nonché in ordine al possesso dei requisiti indicati nella C.M. n.163 del 15.6.2000, in particolare al punto 3.1, esprimerà all'Ufficio Regionale il proprio motivato parere sulla richiesta.
1.3 Gli Uffici Regionali valuteranno le domande prodotte dagli interessati e gli elementi istruttori forniti dai dirigenti scolastici o direttamente richiesti e adotteranno i provvedimenti di riconoscimento della parità scolastica nei confronti delle scuole fornite di tutti i requisiti prescritti dalla legge 62/2000.
A conclusione delle operazioni di riconoscimento della parità per l'a.s. 2001-2002, gli Uffici Regionali faranno pervenire al Ministero della pubblica istruzione, l'elenco delle scuole riconosciute paritarie. 

2. SCUOLE ELEMENTARI

2.1 Le scuole elementari non riconosciute (scuole private e scuole private autorizzate) devono presentare, entro il termine stabilito del 12.3.2001, le domande di riconoscimento, corredate dai documenti prescritti dal punto 3.1. della C.M. 163/2000, alla Direzione Generale Regionale competente per territorio, per il tramite del Provveditore agli studi della provincia di appartenenza.
2.2 I Provveditori agli studi procederanno preliminarmente ad effettuare i controlli sulla documentazione allegata alle domande, richiedendone, ove necessario, l'integrazione, e svolgeranno, avvalendosi degli ispettori tecnici, i necessari accertamenti sul possesso dei requisiti riguardanti gli elementi strutturali, funzionali e organizzativo-didattici delle scuole stesse, ed in particolare sulla corrispondenza del piano dell'offerta formativa agli ordinamenti scolastici vigenti per la scuola elementare e, nella fase di prima applicazione, per la scuola di base; effettuati tali accertamenti, la documentazione prodotta, unitamente al rapporto dell'ispettore incaricato delle indagini di rito e ad una breve relazione con il parere motivato del Provveditore agli studi, sarà trasmessa agli Uffici Regionali, entro il mese di maggio 2001, per i successivi adempimenti.
2.3 Le scuole elementari non riconosciute che, ai sensi delle specifiche disposizioni vigenti, nel frattempo abbiano già prodotto anche la domanda per la concessione della parifica per l'anno scolastico 2001-2002 (v. O.M. n.215 del 26.6.1992) dovranno farne espressa dichiarazione nell'istanza di parità, indicandone gli estremi, anche al fine di far riferimento a documenti già prodotti.
2.4 Gli Uffici Regionali, ricevute le domande prodotte dalle scuole, corredate degli elementi istruttori forniti dai competenti Provveditori agli studi, procederanno all'esame e valutazione delle domande stesse, provvedendo, ove necessario, ad eventuali supplementi d'istruttoria, ed emaneranno i relativi decreti di riconoscimento della parità scolastica nei confronti delle scuole fornite di tutti i requisiti prescritti dalle citate disposizioni della legge n. 62/2000. A conclusione delle operazioni di riconoscimento della parità scolastica per l'anno scolastico 2001-2002, gli Uffici Scolastici Regionali faranno pervenire al Ministero della pubblica istruzione, l'elenco delle scuole elementari riconosciute paritarie.

3. SCUOLE SECONDARIE

3.1 Le scuole secondarie medie e superiori non riconosciute devono presentare le domande di riconoscimento della parità, nello stesso termine del 12.3.2001 e con la documentazione di cui al paragrafo 3.1 della C.M. 163/2000, all'attuale indirizzo ministeriale della Direzione Generale per l'istruzione media non statale.
3.2 La citata Direzione Generale effettuerà la dovuta istruttoria ed adotterà gli eventuali accertamenti conseguenti.
Dal momento del formale passaggio dalla vecchia alla nuova organizzazione dell'Amministrazione scolastica, la documentazione prodotta dalle scuole richiedenti e, ove nel frattempo intervenuti, la relazione dell'ispettore tecnico ed eventuali atti istruttori, saranno trasmessi agli Uffici Regionali per i provvedimenti di competenza.
3.3 Le scuole secondarie che abbiano anche richiesto, nei modi e nei tempi previsti dalla C.M. 9.12.1987, n.377, il riconoscimento legale per l'a.s. 2001-2002 dovranno farne menzione nella domanda di parità, anche al fine di fare riferimento a documenti già prodotti.
3.4 Gli Uffici regionali che dovranno provvedere all'esame ed alla valutazione delle domande adotteranno, ove sussistenti tutti i requisiti, i provvedimenti di riconoscimento della parità, inviando tempestivamente al Ministero della pubblica istruzione un elenco delle scuole riconosciute paritarie.


 

Nota 23 gennaio 2001

Prot. n. 185

Oggetto: Chiarimenti operativi sulle iniziative assumibili a seguito dell'adozione dei decreti di dichiarazione di riconoscimento della parità in applicazione della legge 10 marzo 2000, n. 62 - Anno scolastico 2000/2001

La dichiarazione del riconoscimento della parità ha evidenziato l'opportunità di fornire, con la presente nota trasmessa via Internet e via e-mail, alcuni chiarimenti sulle problematiche appresso indicate.

La decorrenza degli effetti della dichiarazione di parità, come è noto, è stata fissata dall'inizio del corrente anno scolastico.

L'adozione del decreto 29.12.2000 e successive integrazioni di riconoscimento della parità, da un lato, conclude la prima fase operativa prevista dalla circolare ministeriale n. 163 del 15.6.2000, da un altro, consente alle scuole dichiarate paritarie di entrare a far parte del Sistema Nazionale di Istruzione.

L'inserimento delle scuole paritarie nel Sistema Nazionale di Istruzione determina, come primo impatto, che nei confronti delle stesse le SS.VV., già dal corrente anno scolastico, non dovranno procedere agli adempimenti previsti dall'art. 361 del D.Leg.vo n. 297/94 e dagli art. 2 e 3 dell'ordinanza permanente 30 gennaio 1984: alle operazioni di scrutinio finale e a quelle connesse agli esami non sovrintenderà il Commissario Governativo; la legalità delle predette operazioni è garantita dalla presenza e dalla formale composizione dei competenti organi collegiali.

Le limitazioni previste dall'art. 7 della legge n. 425/97 ("....il candidato esterno può presentarsi agli esami di idoneità solo per la classe immediatamente superiore a quella successiva alla classe cui dà accesso il titolo di licenza o promozione da lui posseduto, anche se di diverso ordine o tipo") non si applicano agli esami di idoneità eventualmente organizzati dalle scuole dichiarate paritarie; il predetto articolo continua a valere nei confronti delle scuole leg.ric. e pareggiate.

Le scuole dichiarate paritarie non sono tenute a presentare la programmazione degli esami di idoneità, per il cui svolgimento valgono le disposizioni contenute negli artt. 192 e 193 del D.L.vo n. 297/94 e quelle annualmente impartite con apposita O.M. per tutte le scuole, statali e non statali, ma non possono superare il limite fissato dalla capienza dei locali adibiti ad aule scolastiche ordinarie, così come si rileva dal certificato di idoneità igienico/sanitaria della sede, esistente agli atti della scuola.

Tenendo conto, infatti, che l'esame di idoneità è strumentale alla funzione formativa della scuola secondo gli ordinamenti generali dell'istruzione e lo specifico piano dell'offerta formativa, il numero di domande di candidati esterni, accoglibile da parte di scuole paritarie per la partecipazione agli esami di idoneità, deve essere in rapporto con la capienza delle aule (quelle in cui funzioneranno nell'anno scolastico successivo le classi per le quali si organizza l'esame di idoneità ovvero si accoglie l'iscrizione) ridotta del numero degli alunni interni frequentanti.

L'Amministrazione, nell'esercizio della funzione di accertamento dell'originario possesso e della permanenza dei requisiti per il riconoscimento della parità, si riserva di monitorare i dati connessi allo svolgimento degli esami di idoneità.

Gli uffici competenti sono pregati di far conoscere alle scuole dichiarate paritarie, operanti nel territorio di competenza, i chiarimenti impartiti con la presente nota.


 

Lettera Circolare 19 gennaio 2001

Prot. n. 218 Div. II^ 

Oggetto: Riconoscimento della parità per scuole secondarie di primo e secondo grado Anno scolastico 2000/2001 - Secondo elenco

A seguito di riesame delle domande di parità, prodotte all'Ufficio scrivente secondo le modalità previste dalla C.M. 163 del 15 giugno 2000, l'elenco delle scuole riconosciute paritarie con Decreto Dirigenziale 29 dicembre 2000 è integrato dall'elenco allegato al Decreto Dirigenziale 19 gennaio 2001, che si trasmette unitamente alla presente nota.

Per tutti i casi per i quali si è ravvisata la necessità del perfezionamento della documentazione o delle dichiarazioni relative alle istanze a suo tempo prodotte, si provvederà a comunicare singolarmente alle gestioni interessate l'esito derivante dall'acquisizione dell'ulteriore documentazione.


Decreto Dirigenziale 19 gennaio 2001

DIREZIONE GENERALE PER L'ISTRUZIONE MEDIA NON STATALE

IL VICE DIRETTORE GENERALE 

VISTA la legge 10 marzo 2000, n. 62;

VISTA la C.M. 15 giugno 2000, n. 163;

VISTO l'art. 51, comma 10, della legge 23 dicembre 2000, n. 388 che inserisce il comma 4 bis all'art. 1 della legge 10 marzo 2000, n, 62;

VISTE le istanze documentate trasmesse nei termini, con le quali i gestori delle sotto elencate scuole legalmente riconosciute o pareggiate hanno chiesto il riconoscimento della parità;

VISTO il Decreto Dirigenziale del 29 dicembre 2000 con il quale è stato disposto il riconoscimento della parità per le Istituzioni scolastiche indicate nell'elenco che ne costituisce parte integrante;

CONSIDERATO che, sulla base del riesame della documentazione e delle dichiarazioni prodotte, risultano complete e regolari le istanze di cui all'elenco integrativo allegato;

DECRETA

Art. 1

L'elenco allegato al citato Decreto Dirigenziale del 29 dicembre 2000, è integrato dal seguente elenco che ne costituisce parimenti parte integrante.
Restano invariate le disposizioni di cui agli artt. 1 e 2 del suddetto D.D. 29 dicembre 2000.


 

Lettera Circolare 29 dicembre 2000

Prot. n. 10432 Div.II^

Oggetto: Riconoscimento della parità per scuole secondarie di primo e secondo grado - anno scolastico 2000/2001

Con l'allegato decreto collettivo del 29.12.2000, che si trasmette via Internet e via e-mail, viene disposto il riconoscimento della parità in applicazione della legge 10 marzo 2000, n.62, come modificata dalla legge 23 dicembre 2000, n.388.

Sono comprese nell'elenco le scuole le cui istanze sono risultate complete e in regola con le prescrizioni della succitata legge n.62, inoltre in regola con i requisiti preliminari di istituzione legalmente riconosciuta, giusta la documentazione agli atti dell'Ufficio.

Con decreti individuali sarà notificato alle singole scuole l'esito motivatamente positivo o negativo dell'istanza di parità; nell'ipotesi in cui siano state riscontrate irregolarità o incompletezze suscettibili di sanatoria, si provvederà, con lettera interlocutoria, ad invitare le gestioni interessate alla regolarizzazione dell'istanza.

Intanto, sarà cura degli uffici competenti stralciare dall'elenco delle scuole riconosciute paritarie quelle pertinenti al rispettivo ambito territoriale e comunicare loro copia del decreto allegato.


 

Decreto Dirigenziale 29 dicembre 2000

 

Vista la legge 10 Marzo 2000, n.62;

Vista la C.M. 15 Giugno 2000, n.163;

Visto l'art.51, comma 10, della legge 23 dicembre 2000, n.388 che inserisce il comma 4 bis all'art.1 della legge 10 Marzo 2000, n.62;

Viste le istanze documentate trasmesse nei termini, con le quali i gestori delle sottoelencate scuole legalmente riconosciute o pareggiate hanno chiesto il riconoscimento della parità;

Vista la documentazione agli atti dell'Ufficio ed accertata la completezza e la regolarità delle istanze;

Visto il parere espresso in merito a ciascuna istanza dagli Ispettori Tecnici componenti del Comitato appositamente costituito con Decreto Direttoriale 10 Luglio 2000;

Ritenuto che, all'atto delle istanze, sussistono le condizioni richieste per il riconoscimento della parità scolastica, ai sensi della normativa citata in premessa;

DECRETA

Art.1

Alle scuole legalmente riconosciute o pareggiate di cui all'allegato elenco, composto di n. 19 pagine e che costituisce parte integrante del presente decreto, è altresì riconosciuto lo status di scuola paritaria, ai sensi dell'art.1, comma 2 della legge 10 Marzo 2000, n.62, a decorrere dall'anno scolastico 2000/2001.
Il riconoscimento dello status di scuola paritaria sarà notificato a ciascuna Istituzione scolastica con separato provvedimento che indicherà la configurazione soggettiva e strutturale della Istituzione stessa.

Art.2

Sarà onere delle Istituzioni scolastiche che annoverano personale privo, alla data di entrata in vigore della legge 62/2000, del requisito di abilitazione produrre idonea documentazione che attesti il conseguimento della prescritta abilitazione da parte di quel personale, nei modi e nei termini previsti dall'art.1, comma 4 bis, della legge 62/2000, come modificata dalla legge 388/2000.

Art.3

Il permanere del predetto status di scuola paritaria è subordinato alla circostanza che non siano modificati gli elementi soggettivi ed oggettivi e comunque tutti i requisiti che ne hanno determinato il riconoscimento.
Nessuna modifica di alcuno degli elementi predetti è possibile per atto unilaterale del gestore senza l'acquisizione preventiva dell'assenso dell'Amministrazione scolastica.


Allegato