Decreto Interministeriale 28
maggio 1975
Istruzioni amministrativo-contabili per i circoli
didattici, gli istituti scolastici d'istruzione secondaria ed
artistica statali e per i distretti scolastici
IL MINISTRO PER LA PUBBLICA ISTRUZIONE
di concerto con
IL MINISTRO PER IL TESORO
Vista la legge 30 luglio 1973, n. 477, recante delega al Governo
per l'emanazione di norme sullo stato giuridico del personale
direttivo, ispettivo, docente e non docente della scuola materna,
elementare, secondaria ed artistica dello Stato;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 31 maggio 1974, n.
416, recante norme per l'istituzione, il riordinamento di organi
collegiali della scuola materna, elementare, secondaria ed artistica;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 31 maggio 1974, n.
417, recante norme sullo stato giuridico del personale docente,
direttivo ed ispettivo della scuola materna, elementare, secondaria ed
artistica dello Stato;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 31 maggio 1974, n.
420, recante norme sullo stato giuridico del personale non insegnante
statale delle scuole materne, secondarie ed artistiche;
Vista la legge 15 giugno 1931, n. 889, concernente il riordinamento
dell'istruzione media tecnica;
Visto il regio decreto-legge 21 settembre 1938, n. 2038, convertito in
legge 2 giugno 1939, n. 739;
Vista la legge 9 aprile 1962, n. 163, concernente l'ordinamento
amministrativo e didattico degli istituti e scuole d'arte e ruoli e
carriere del rispettivo personale non insegnante;
Visto il regio decreto 18 novembre 1923, n. 2440, recante nuove
disposizioni sull'amministrazione del patrimonio e sulla contabilità
generale dello Stato, e successive modificazioni ed integrazioni;
Visto il regolamento per l'amministrazione del patrimonio e per la
contabilità generale dello Stato, approvato con regio decreto 23
maggio 1924, n. 827, e successive modificazioni ed integrazioni;
Considerata l'opportunità di emanare, in attuazione dell'articolo 25
del citato decreto del Presidente della Repubblica 31 maggio 1974, n.
416, istruzioni per la formazione del bilancio preventivo, del conto
consuntivo e dei relativi adempimenti contabili nonché del servizio
di cassa; DECRETA
CAPO I
ATTRIBUZIONI AMMINISTRATIVO-CONTABILI
Art. 1 - Consiglio di circolo o d'istituto
Il consiglio di circolo o d'istituto delibera il bilancio preventivo,
le eventuali variazioni e il conto consuntivo e dispone in ordine
all'impiego dei mezzi finanziari, per quanto concerne il funzionamento
amministrativo e didattico, nelle materie e con le modalità indicate
nell'art. 6 del decreto del Presidente della Repubblica 31 maggio
1974, n. 416.
Il consiglio di circolo o d'istituto delibera inoltre:
a) la radiazione dei crediti riconosciuti assolutamente
inesigibili;
b) l'eliminazione dagli inventari e l'eventuale vendita degli oggetti
mobili divenuti inservibili e che non occorre ulteriormente
conservare;
c) il limite di somma che il direttore didattico o il preside è
autorizzato a spendere direttamente per l'acquisto del materiale di
consumo, per modesti rinnovi e completamenti del materiale didattico e
tecnico-scientifico, comprese le dotazioni librarie e i periodici;
d) la misura del fondo di anticipazione al segretario del circolo o
dell'istituto per le spese minute;
e) la designazione dell'azienda o dell'istituto di credito che dovrà
disimpegnare il servizio di cassa sulla base di apposita convenzione;
f) l'acquisto di immobili e l'accettazione dei lasciti e delle
donazioni;
g) gli investimenti di capitali, l'alienazione dei beni e l'assunzione
di mutui ed obbligazioni.
Devono essere fatte salve le attribuzioni del collegio dei docenti
di cui all'art. 4 del citato decreto presidenziale.
Le delibere del consiglio di circolo o d'istituto sono immediatamente
esecutive, eccetto i casi previsti nell'art. 53 delle presenti
istruzioni.
Art. 2 - Presidente del consiglio di circolo o d'istituto
Il consiglio di circolo o d'istituto elegge nel suo seno, tra i
rappresentanti dei genitori degli alunni, un presidente. Può essere
eletto anche un vice presidente.
In caso di impedimento o di assenza del presidente ne fa le veci il
vice presidente o, in mancanza di quest'ultimo, il consigliere più
anziano.
Il presidente:
a) convoca e presiede il consiglio;
b) affida le funzioni di segretario del consiglio ad un membro del
consiglio stesso;
c) autentica, con la propria firma, i verbali delle adunanze redatti
dal segretario del consiglio in un registro a pagine precedentemente
numerate.
Art. 3 - Giunta esecutiva
Il consiglio di circolo o d'istituto elegge nel suo seno una giunta
esecutiva formata secondo le disposizioni di cui all'art. 5 del
decreto del Presidente della Repubblica 31 maggio 1974, n. 416. Della
giunta fanno parte il direttore didattico o il preside, che la
presiede, ed il capo dei servizi di segreteria, che svolge anche le
funzioni di segretario della giunta stessa, la quale:
a) predispone il bilancio preventivo e le eventuali variazioni,
nonché il conto consuntivo;
b) prepara i lavori del consiglio e cura l'esecuzione delle delibere
dello stesso;
c) designa nel suo seno la persona che, unitamente al direttore
didattico o al preside e al segretario del circolo o dell'istituto,
firma gli ordini d'incasso (reversali) e di pagamento (mandati).
Art. 4 - Direttore didattico - Preside
Al direttore didattico o al preside spetta in materia
amministrativo-contabile:
a) la rappresentanza del circolo o dell'istituto; la rappresentanza
legale negli istituti dotati di personalità giuridica;
b) di presiedere la giunta esecutiva;
c) di curare l'esecuzione delle deliberazioni prese, nelle rispettive
sfere di competenza, dal consiglio di circolo o d'istituto e dalla
giunta esecutiva;
d) di impegnare ed ordinare, nei limiti degli stanziamenti di
bilancio, le spese deliberate dal consiglio di circolo o d'istituto;
e) di firmare, unitamente ad un membro della giunta esecutiva ed al
segretario del circolo didattico o dell'istituto, gli ordini d'incasso
(reversali) e di pagamento (mandati) e qualsiasi altro atto contabile
che comporti impegno di spesa;
f) prendere in consegna i beni immobili ed i beni mobili infruttiferi
in uso e di proprietà del circolo o dell'istituto;
g) effettuare le spese previste alla lettera c) del 2° comma
dell'art. 1.
In caso di assenza o d'impedimento del direttore didattico o del
preside le suddette attribuzioni sono esercitate dal docente di cui
all'ultimo comma dell'art. 3 del decreto del Presidente della
Repubblica 31 maggio 1974, n. 417.
Art. 5 - Segretario
Il segretario del circolo o dell'istituto:
- fa parte della giunta esecutiva e svolge in essa anche le
funzioni di segretario;
- cura, secondo i criteri stabiliti dal consiglio di circolo o
d'istituto e le direttive del direttore didattico o del preside, i
servizi amministrativi;
- è preposto ai servizi contabili di ragioneria e di economato;
- firma, con il direttore didattico o il preside ed un membro della
giunta esecutiva, gli ordini d'incasso (reversali) e di pagamento
(mandati);
- provvede alle liquidazioni e ai pagamenti.
Il segretario cura che siano tenuti in ordine:
a) i libri degli inventari di cui al Capo II;
b) i registri di cui all'art. 48, quelli particolari dell'azienda
agraria o speciale, delle officine e dei laboratori, nonché del
convitto;
c) il registro del personale di ruolo e non di ruolo;
d) il libro delle assenze del personale;
e) il registro relativo al fondo di anticipazione per le spese minute;
f) il registro degli emolumenti al personale negli istituti dotati di
personalità giuridica;
g) il registro dei revisori dei conti negli stessi istituti;
h) tutti i registri che la gestione amministrativa della scuola potrà
richiedere:
Nei casi di assenza o impedimento il segretario è sostituito
dall'impiegato della carriera esecutiva di qualifica più elevata e,
in caso di pari qualifica, da quello più anziano per servizio di
ruolo.
Art. 6 - Consiglio scolastico distrettuale
Il consiglio scolastico distrettuale delibera il regolamento interno,
il bilancio preventivo, le eventuali variazioni, il conto consuntivo e
dispone in ordine all'impiego dei mezzi finanziari per le esigenze di
funzionamento e dei programmi di attività previsti nell'art. 12 del
decreto del Presidente della Repubblica 31 maggio 1974, n. 416.
Il consiglio scolastico distrettuale ha inoltre le attribuzioni di cui
alle lettere a), b), d), e), f) e g) del 2° comma del precedente art.
1.
L'anticipazione del fondo per le spese minute è fatta al segretario
del consiglio o ad uno degli impiegati di cui all'ultimo comma del
presente articolo.
Il consiglio designa altresì nel suo seno la persona che, unitamente
al presidente, firma gli ordini d'incasso (reversali) e di pagamento
(mandati).
I compiti di segreteria sono svolti da impiegati appartenenti ai ruoli
del personale non insegnante delle scuole ed istituti aventi sede nel
distretto.
Art. 7 - Presidente del consiglio scolastico distrettuale
Il consiglio scolastico distrettuale elegge nel proprio ambito un
presidente.
In caso d'impedimento o di assenza del presidente ne fa le veci il
consigliere più anziano.
Il presidente:
a) ha la rappresentanza del distretto;
b) convoca e presiede il consiglio;
c) attribuisce le funzioni di segretario del consiglio ad uno dei
membri del consiglio stesso;
d) autentica, con la propria firma, i verbali delle adunanze redatti
dal segretario del consiglio in un registro a pagine precedentemente
numerate;
e) firma, unitamente ad altro membro designato dal consiglio, gli
ordini d'incasso (reversali) e di pagamento (mandati);
f) mantiene i rapporti con i comuni, la provincia e la regione cui
appartiene il territorio del distretto, nonché con gli organi
dell'Amministrazione scolastica periferica e con le istituzioni
scolastiche ed educative operanti nel territorio distrettuale;
g) presiede la giunta esecutiva di cui all'articolo successivo.
Art. 8 - Giunta esecutiva del consiglio scolastico distrettuale
Il consiglio scolastico distrettuale può eleggere, nel proprio
ambito, una giunta esecutiva.
Essa:
- prepara i lavori del consiglio scolastico distrettuale;
- fissa l'ordine del giorno;
- cura l'esecuzione delle delibere del consiglio;
- predispone il bilancio preventivo e le eventuali variazioni, nonché
il conto consuntivo.
Art. 9 - Commissario straordinario
Nei casi di scioglimento dei consigli di circolo o d'istituto e nel
caso di nuove istituzioni, fino a quando detti consigli non siano
insediati, nonché nei casi di scioglimento del consiglio scolastico
distrettuale, il Provveditore agli Studi, sentito il consiglio
scolastico provinciale, nomina un commissario per l'amministrazione
straordinaria.
Spettano a quest'ultimo le attribuzioni di cui, rispettivamente, agli
articoli 1, 2, 3, 6, 7 ed 8. Il commissario straordinario firma,
unitamente al direttore didattico o al preside e al segretario del
circolo o dell'istituto, gli ordini d'incasso (reversali), di
pagamento (mandati) e qualsiasi altro atto contabile che comporti
impegno di spesa. CAPO II
PATRIMONIO ED INVENTARIO
Art. 10 - Beni
I beni si distinguono in:
a) immobili;
b) mobili fruttiferi (titoli e valori pubblici e privati);
c) mobili infruttiferi.
I beni appartengono al patrimonio dello Stato e degli enti locali e
sono concessi in uso ai circoli didattici, agli istituti scolastici ed
ai distretti scolastici.
Per i beni appartenenti allo Stato si osservano le norme previste
dalla legge e dal regolamento d'amministrazione e contabilità
generale dello Stato, le istruzioni sui servizi del Provveditorato
generale dello Stato, nonché le disposizioni in merito emanate dal
Ministero del Tesoro - Ragioneria generale dello Stato.
Per i beni appartenenti agli enti locali si osservano le disposizioni
impartite dagli enti medesimi.
Le istituzioni dotate di personalità giuridica hanno un proprio
patrimonio costituito dai beni di proprietà, per i quali si osservano
le norme di cui ai successivi articoli 11, 12, 13, 14 e 15.
Art. 11 - Inventario
I beni mobili si iscrivono nell'inventario in ordine cronologico con
numerazione progressiva ed ininterrotta e con l'indicazione di tutti
gli elementi che valgano a stabilirne la provenienza, la consistenza,
lo stato di conservazione, il valore e la rendita.
Ogni oggetto va contrassegnato col numero progressivo col quale è
stato iscritto in inventario.
Sono descritti in appositi distinti registri sia i libri ed il
materiale bibliografico che i beni immobili.
Art. 12 - Valore dei beni inventariati
Ad ogni oggetto inscritto in inventario è attribuito un valore che
corrisponde al prezzo di fattura, per gli oggetti acquisitati, al
prezzo di costo, per quelli prodotti nell'istituto; al prezzo di
stima, per quelli ricevuti in dono.
I titoli del debito pubblico, quelli garantiti dallo Stato e gli altri
valori pubblici e privati si iscrivono al loro valore nominale con
l'indicazione della rendita e della relativa scadenza.
Art. 13 - Beni esclusi dall'inventario
Non si iscrivono in inventario gli oggetti fragili e di facile
consumo, cioè tutti quei materiali che per l'uso continuo sono
destinati a deteriorarsi rapidamente.
Non si inventariano, altresì, pur dovendo essere conservati nei modi
d'uso, gli annuari, i Ruoli d'anzianità, i Bollettini Ufficiali, le
Riviste ed altre pubblicazioni periodiche di qualsiasi genere che, a
giudizio del preside, siano ritenute di valore effimero.
Art. 14 - Variazioni e fatture
Qualsiasi variazione in aumento o in diminuzione del patrimonio
mobiliare deliberata dal consiglio d'istituto è annotata
nell'inventario in ordine cronologico.
Sulle fatture riguardanti l'acquisto di materiali soggetti ad
inventario è indicato il numero d'ordine sotto il quale i materiali
stessi sono stati registrati. Ad esse è, inoltre, allegato il verbale
di collaudo redatto da apposita commissione tecnica formata da
personale dell'istituto.
Art. 15 - Eliminazione dei beni dall'inventario
Il materiale mancante per furto e per causa di forza maggiore e reso
inservibile all'uso è eliminato dall'inventario.
Alle delibere adottate ai sensi degli articoli 1 e 6 va allegata copia
della denuncia presentata alla locale autorità di pubblica sicurezza,
qualora trattasi di materiale mancante per furto, o il verbale redatto
dalla commissione di cui all'ultimo comma del precedente articolo, nel
caso di materiale reso inservibile all'uso, il quale è ceduto, ove
possibile, a prezzo di stima.
Art. 16 - Custodia dei beni
La custodia dei titoli e dei valori è affidata all'azienda o
all'istituto di credito che disimpegna il servizio di cassa per il
circolo o per l'istituto e per il distretto.
I beni immobili ed i beni mobili infruttiferi, invece, sono assunti in
consegna, con debito di vigilanza, dal direttore didattico, dal
preside, o dal presidente del distretto. La consegna si effettuata per
il mezzo degli inventari.
Quando il direttore didattico, il preside o il presidente del
distretto cessa dal suo ufficio, il passaggio di gestione avviene
mediante ricognizione generale dei beni in contraddittorio tra il
consegnatario uscente o i suoi aventi causa ed il consegnatario
subentrante, con l'intervento rispettivamente del presidente del
Consiglio di circolo o d'istituto o di un funzionario del
Provveditorato agli Studi.
Per le istituzioni scolastiche non dotate di personalità giuridica è
inoltre necessario l'intervento di persona appositamente designata dal
direttore della competente Ragioneria provinciale dello Stato.
Art. 17 - Custodia del materiale didattico, tecnico e
scientifico dei gabinetti, dei laboratori e delle officine
La custodia del materiale didattico, tecnico e scientifico dei
gabinetti, dei laboratori e delle officine è affidata, dal direttore
didattico o dal preside, ai rispettivi docenti mediante elenchi
descrittivi compilati in doppio esemplare, sottoscritti dal direttore
didattico o dal preside e dal docente interessato che risponde della
conservazione del materiale affidatogli. L'operazione dovrà risultare
da apposito verbale.
Qualora più docenti debbano valersi dello stesso gabinetto e delle
stesse collezioni o dei vari laboratori, la direzione di esse spetta,
salvo che il direttore didattico o il preside non ritenga di dover
disporre altrimenti, al docente più anziano.
Il docente, quando sia trasferito o cessi dal servizio, ha l'obbligo
di fare la riconsegna al direttore didattico o al preside del
materiale didattico, tecnico e scientifico avuto in custodia.
In caso di decesso del docente, il direttore didattico o il preside fa
la ricognizione del materiale alla presenza di un rappresentante degli
eredi. CAPO III
BILANCIO PREVENTIVO
Art. 18 - Mezzi finanziari
I mezzi finanziari di cui i circoli didattici, gli istituti scolastici
d'istruzione secondaria ed artistica ed i distretti scolastici
dispongono sono costituiti:
a) dal contributo dello Stato;
b) dal contributo di enti o di privati;
c) dalle rendite derivanti dal patrimonio;
d) dalle rendite derivanti da lasciti e donazioni;
e) dalle tasse e contributi scolastici;
f) dalle rette per i convitti;
g) dagli utili derivanti dalla gestione di aziende speciali o agrarie;
h) da qualsiasi altra oblazione o provento.
I mezzi finanziari di cui alle lettere c), e), f) e g) competono
agli istituti dotati di personalità giuridica.
Art. 19 - Esercizio finanziario
L'esercizio finanziario ha durata annuale e coincide con l'anno
solare, anche per quanto concerne gli incassi ed i pagamenti.
Art. 20 - Bilancio di previsione
Il bilancio di previsione è di competenza. Esso comprende le somme
che si prevede di riscuotere e quelle che si prevede di dover pagare
entro l'esercizio finanziario a cui si riferisce il bilancio stesso.
E' vietata qualsiasi gestione fuori bilancio.
Art. 21 - Adempimenti
Entro il 31 ottobre di ogni anno la giunta esecutiva di cui agli
articoli 3 ed 8 predispone il bilancio di previsione relativo all'anno
successivo e lo presenta, corredato da una relazione illustrativa dei
singoli stanziamenti, ai rispettivi consigli.
Entro il 15 novembre successivo il consiglio delibera il bilancio di
previsione, che deve essere inviato, unitamente alla relazione della
giunta e a copia della deliberazione del consiglio stesso, al
Provveditore agli Studi per l'approvazione non oltre il 30 novembre.
Per gli istituti dotati di personalità giuridica il bilancio
deliberato dal consiglio è corredato anche dalla relazione dei
revisori dei conti.
Art. 22 - Situazione finanziaria
Al bilancio preventivo deve essere unito un prospetto da cui risulti
la situazione finanziaria presunta al 31 dicembre dell'esercizio
finanziario in corso, fermo restando l'obbligo, da parte del direttore
didattico, del preside o del presidente del distretto d'inviare al
Provveditore entro il 15 gennaio la situazione finanziaria che
effettivamente si è determinata al 31 dicembre precedente.
Art. 23 - Esercizio provvisorio
Qualora il bilancio non sia approvato dal Provveditore prima
dell'inizio dell'anno finanziario, il circolo didattico, l'istituto o
il distretto sono autorizzati ad eseguire le spese improrogabili entro
i limiti di 1/12 per ciascun mese degli stanziamenti definitivi del
bilancio dell'esercizio precedente.
Tali limiti, per gli istituti dotati di personalità giuridica, non si
applicano per il pagamento degli stipendi e degli oneri riflessi.
Art. 24 - Struttura di bilancio
Le entrate e le spese inserite in bilancio vengono classificate nei
seguenti titoli:
a) entrate e spese correnti (o di funzionamento);
b) entrate e spese in c/capitale (o d'investimento);
c) entrate e spese per partite di giro.
Le entrate e le spese debbono essere iscritte in bilancio per il
loro importo integrale.
Art. 25 - Entrate e spese correnti
Le entrate correnti comprendono:
a) le rendite patrimoniali;
b) i finanziamenti dello Stato;
c) i contributi di altri enti o privati;
d) le altre entrate;
e) le entrate dell'azienda speciale o agraria;
f) le entrate del convitto.
Le spese correnti comprendono:
A) gli oneri e spese patrimoniali;
B) gli stipendi ed assegni al personale e relativi oneri riflessi;
C) le spese di funzionamento amministrativo e didattico;
D) le spese dell'azienda speciale o agraria;
E) le spese del convitto.
Le lettere a), e) ed f) delle entrate e le lettere A), B), D) ed E)
delle spese si riferiscono al bilancio degli istituti dotati di
personalità giuridica.
Art. 26 - Entrate e spese in conto capitale
Le entrate in conto capitale comprendono i contributi che lo Stato,
gli enti o i privati assegnano per spese d'investimento.
Le spese in conto capitale comprendono le spese per l'acquisto e il
rinnovo delle attrezzature didattiche, scientifiche e tecniche,
nonché per l'impianto di biblioteche e i sussidi audiovisivi.
Art. 27 - Partite di giro
Le partite di giro comprendono le entrate e le spese che si effettuano
per conto di terzi e che perciò costituiscono, nello stesso tempo, un
debito ed un credito per il circolo didattico, l'istituto e il
distretto.
Art. 28 - Azienda agraria o speciale
Nel bilancio degli istituti dotati di personalità giuridica aventi
un'azienda agraria o speciale sono iscritte in apposito capitolo delle
entrate correnti le somme complessive che le stesse aziende prevedono
di riscuotere per il loro funzionamento.
Fra le spese correnti sarà previsto il corrispondente capitolo
relativo alla gestione dell'azienda agraria o speciale. Le entrate e
le spese debbono risultare in pareggio.
Le entrate e le spese si riferiscono all'anno solare e dovranno
formare oggetto di separata gestione da quella degli istituti, con la
conseguente effettuazione di distinte registrazioni contabili.
A giustificazione delle poste iscritte in bilancio l'istituto compila
e allega al bilancio preventivo un prospetto dimostrativo con
l'indicazione analitica delle voci che compongono le varie entrate e
spese, nonché una relazione sul programma che si intende svolgere nel
corso dell'esercizio.
Art. 29 - Convitto annesso
Nel bilancio degli istituti aventi personalità giuridica, con
convitto annesso, sono iscritte in apposito capitolo delle entrate
correnti le somme che si prevedono di riscuotere (retta alunni,
rimborso vitto, contributo dello Stato o di Enti, ecc.) per il
funzionamento del convitto stesso.
Fra le spese correnti sarà previsto il corrispondente capitolo
relativo alla gestione del convitto. Le entrate e le spese debbono
risultare in pareggio.
Le entrate e le spese si riferiscono all'anno solare e dovranno
formare oggetto di separata gestione da quella degli istituti, con la
conseguente effettuazione di distinte registrazioni contabili.
Al bilancio di previsione deve essere allegata una dimostrazione
analitica delle varie entrate e spese relative al funzionamento del
convitto.
Art. 30 - Fondo di riserva
Nel bilancio di previsione deve essere iscritto, tra le spese, un
fondo di riserva per provvedere alle maggiori necessità che possono
manifestarsi durante il corso dell'esercizio. Su detto fondo non
possono essere emessi mandati di pagamento, ma esso deve servire ad
integrare mediante storni gli stanziamenti degli altri capitoli di
bilancio.
Art. 31 - Variazioni di bilancio
Alle variazioni di bilancio si provvede, oltre che con prelevamento
del fondo di riserva o dall'avanzo di amministrazione, anche con
storni di fondi dai capitoli di spesa che presentino disponibilità,
nonché in conseguenza di nuove e maggiori entrate accertate.
Agli istituti aventi personalità giuridica non è consentito lo
storno di eventuali economie verificatesi nei capitoli di spesa per il
personale.
Le delibere riguardanti le variazioni di bilancio possono essere
adottate soltanto dopo che sia stato approvato il bilancio preventivo,
ma non oltre il 31 ottobre, e vanno trasmesse al Provveditore agli
Studi entro 15 giorni dalla data delle delibere stesse.
Le delibere relative a variazioni dei capitoli riguardanti spese fisse
e obbligatorie non sono soggette all'approvazione del Provveditore
agli Studi.
Art. 32 - Spese eccedenti gli stanziamenti di bilancio
Nessuna spesa può essere effettuata se non sia contemplata in
bilancio e non deve oltrepassare il limite del relativo stanziamento.
Per gli istituti dotati di personalità giuridica le modifiche del
trattamento retributivo dei singoli dipendenti non sono esecutive con
l'approvazione del bilancio preventivo, ma soltanto dopo che esse
abbiano formato oggetto di particolari provvedimenti degli organi
competenti.
I componenti del consiglio di circolo, d'istituto e del consiglio
scolastico distrettuale, nonché delle rispettive giunte esecutive
rispondono personalmente per le spese eccedenti gli stanziamenti.
Art. 33 - Residui
Le entrate accertate ma non riscosse durante l'esercizio e le spese
legalmente impegnate e non pagate costituiscono, rispettivamente, i
residui attivi e passivi.
La gestione dei residui deve essere tenuta distinta da quella della
competenza.
Non è consentito iscrivere tra i residui degli anni precedenti somme
che non siano state comprese nella competenza dei relativi esercizio
finanziari.
Le nuove partite non incluse nei residui accertati vanno imputate ai
relativi capitoli della competenza.
Art. 34 - Acquisti
Gli acquisti debbono formare oggetto di specifica deliberazione del
consiglio di circolo o d'istituto ovvero del consiglio scolastico
distrettuale dalla quale debbono risultare i mezzi di finanziamento,
le attrezzature da acquistare con la loro destinazione, i prezzi
unitari, il prezzo complessivo (compreso IVA) e i capitoli
d'imputazione della spesa.
Alla deliberazione debbono essere allegati i seguenti documenti:
a) il prospetto comparativo e le offerte di almeno tre ditte
interpellate;
b) la relazione del direttore didattico o del preside ovvero del
presidente del consiglio scolastico distrettuale con l'indicazione dei
motivi degli acquisti e delle scelte, del numero, del tipo, delle
qualità e delle destinazioni e delle attrezzature già esistenti.
Nella stessa relazione, per le attrezzature richiedenti la
disponibilità di appositi locali e di docenti particolarmente
qualificati, debbono essere fornite, analiticamente, le indicazioni
relative.
E' escluso l'obbligo dell'acquisizione dei preventivi di almeno tre
ditte per le forniture di merci a prezzo convenzionale con il
Provveditorato generale dello Stato o di oggetti o impianti prodotti
esclusivamente da una ditta.
Non sono soggette alle predette procedure le spese che il direttore
didattico o il preside effettua per i fini di cui alla lettera c) del
secondo comma dell'art. 1. CAPO IV
SERVIZIO DI CASSA
Art. 35 - Azienda o istituto cassiere
Il servizio di cassa deve essere espletato da una sola azienda o
istituto di credito, che assume anche la custodia dei valori, in base
ad un'apposita convenzione. Essa deve prevedere il riconoscimento, nei
confronti del circolo, dell'istituto o del distretto delle condizioni
più favorevoli.
Non sono consentiti depositi di somme in altri conti o in libretti
separati.
Art. 36 - Ordini d'incasso
Tutte le entrate sono versate direttamente all'azienda o all'istituto
di credito mediante ordini d'incasso (reversali) numerati
progressivamente.
L'istituto cassiere, per ogni somma riscossa, rilascerà quietanza
staccandola da apposito bollettario a madre e figlia che gli sarà
consegnato dal circolo didattico o dall'istituto ovvero dal distretto
scolastico.
Art. 37 - Versamenti degli alunni
La riscossione delle rette, delle tasse, dei contributi e dei depositi
di qualsiasi natura da versarsi dagli alunni è effettuata mediante il
servizio dei conti correnti postali.
Le somme versate sul conto corrente postale, sul quale non possono
essere ordinati pagamenti, sono trasferiti alla fine di ogni trimestre
sul conto corrente presso l'azienda o istituto cassiere.
Art. 38 - Ordini di pagamento
Tutti i pagamenti sono effettuati mediante ordini di pagamento
(mandati) numerati progressivamente.
Art. 39 - Indicazioni sulle reversali e sui mandati
Le reversali ed i mandati debbono indicare:
a) l'esercizio al quale si riferiscono;
b) il numero d'ordine progressivo;
c) il titolo, il capitolo del bilancio sul quale sono emessi e se si
riferiscono alla competenza od ai residui;
d) il nome e cognome del debitore o del creditore;
e) la causale dell'incasso o del pagamento;
f) la somma da incassare o da pagare;
g) la data di emissione;
h) gli estremi degli atti di autorizzazione e delle documentazioni
della spesa.
Art. 40 - Emissione delle reversali e dei mandati
Le reversali ed i mandati sono compilati in originali e copie.
L'emissione delle reversali e dei mandati deve essere fatta con ordine
strettamente cronologico.
Nelle reversali e nei mandati sono vietate le cancellature, le
raschiature e le correzioni. In caso di errore i predetti titoli
debbono essere annullati, annotando su di essi il motivo
dell'annullamento.
Le firme apposte nell'originale e nella copia della reversale o del
mandato debbono corrispondere a quelle apposte sui modelli depositati
presso l'istituto cassiere.
Le reversali e i mandati vanno trasmessi all'azienda o istituto
cassiere con distinte numerate progressivamente.
Art. 41 - Mandati estinti ed estratto conto
L'istituto cassiere rimetterà mensilmente al circolo didattico o
all'istituto scolastico ovvero al distretto scolastico, i mandati
estinti e almeno trimestralmente un estratto del conto corrente. Tale
obbligo sarà inserito nella convenzione del servizio di cassa.
Art. 42 - Reversali e mandati inestinti
Le reversali rimaste da esigere e i mandati da pagare alla fine
dell'esercizio sono restituiti all'istituzione che li ha emessi.
Essa li annulla e riemette nuovi titoli con imputazione alla gestione
dei residui dell'esercizio finanziario successivo.
Art. 43 - Vincoli per le reversali ed i mandati
Con lo stesso mandato e con la stessa reversale non possono essere
disposti, rispettivamente, pagamenti o riscossioni interessanti più
capitoli di bilancio oppure la competenza ed i residui.
Art. 44 - Pagamenti del personale
Negli istituti dotati di personalità giuridica al pagamento degli
emolumenti da corrispondere a qualsiasi titoli al personale si
provvede con mandati corredati di note nominative nelle quali, a
fianco del cognome e della qualifica di ciascun percipiente, debbono
essere specificate le somme dovute, le ritenute che le gravano e la
somma netta da pagare. Tali note nominative dovranno essere firmate
per quietanza dagli aventi diritto.
Nei casi di contabilità meccanizzata è consentita una diversa
procedura di trasmissione all'istituto o azienda cassiera degli
elementi indicati nel comma precedente.
I mandati di pagamento debbono essere emessi per l'importo lordo.
Contemporaneamente vanno emesse reversali per l'incasso delle ritenute
da imputarsi alle entrate per partite di giro.
I mandati e le reversali sono presentati contemporaneamente
all'istituto cassiere, il quale addebiterà all'istituto l'importo
lordo delle retribuzioni, l'accrediterà dell'ammontare delle ritenute
e pagherà al personale la differenza, cioè l'importo degli
emolumenti netti.
Art. 45 - Versamento delle ritenute
Il versamento delle ritenute va effettuato tassativamente alle
scadenze stabilite mediante l'emissione di mandati da imputarsi ai
corrispondenti capitoli inscritti in bilancio tra le spese per partite
di giro.
Art. 46 - Spese minute
Alle minute spese si provvede col fondo che a tal fine viene concesso
in anticipazione al segretario dal consiglio di circolo o d'istituto,
o dal consiglio di distretto.
L'anticipazione del suddetto fondo è disposta con mandato emesso
sull'apposito capitolo inscritto nel bilancio tra le spese per partite
di giro.
Quando la somma anticipata sia prossima ad esaurirsi il segretario
presenterà alla giunta esecutiva le note documentate delle spese
fatte, le quali, raggruppate con riferimento ai corrispondenti
capitoli di bilancio, saranno a lui rimborsate con mandati emessi a
suo favore. Analogamente sarà fatto per le spese sostenute fino
all'ultimo giorno dell'esercizio, nel qual giorno il segretario dovrà
versare all'istituto cassiere l'intero ammontare dell'anticipazione
ricevuta imputando il versamento nell'apposito capitolo inscritto nel
bilancio fra le entrate per partite di giro.
Con le medesime procedure specificate nei commi precedenti, per il
distretto scolastico alle minute spese provvede l'incaricato di cui al
secondo comma del precedente art. 6.
Art. 47 - Responsabilità
Gli originali delle reversali o dei mandati, corredati dei documenti
giustificativi, saranno conservati e ordinati per capitolo di
bilancio, presso l'ufficio di segreteria delle singole istituzioni.
La responsabilità della gestione dei fondi amministrati è imputabile
in solido alle persone che sono autorizzate a firmare gli atti
contabili inerenti l'amministrazione. CAPO V
REGISTRI CONTABILI
Art. 48 - Registri contabili
I registri contabili obbligatori sono:
a) il giornale di cassa;
b) il registro partitario delle entrate;
c) il registro partitario delle spese.
Nel giornale di cassa si trascrivono tutti i mandati e le reversali
- distintamente per competenze e residui - nel giorno in cui sono
emessi.
Nei registri partitari delle entrate e delle spese si apriranno tanti
conti quanti sono i capitoli del bilancio e vi si annoteranno le
operazioni di accertamento o d'impegno e quelle d'incasso o di
pagamento.
Art. 49 - Correzione dei registri contabili
Nei registri contabili sono vietate le cancellature e le raschiature.
Le correzioni debbono essere fatte con inchiostro rosso e le parole o
le cifre errate debbono rimanere visibili sotto la sbarratura in rosso
e convalidate con la firma del segretario.
Art. 50 - Movimenti di magazzino
Tutti i movimenti di magazzino debbono essere regolarmente rilevati
con appositi sistemi contabili che trovano il loro riscontro nei
movimenti dei singoli reparti di officina o laboratorio e nella
contabilità delle istituzioni. CAPO VI
CONTO CONSUNTIVO
Art. 51 - Conto consuntivo
Il conto consuntivo comprende il conto finanziario e quello del
patrimonio.
Ad esso sono allegati:
a) l'elenco dei residui attivi e passivi dell'esercizio e quello
degli esercizi precedenti, con l'indicazione del capitolo
d'imputazione, del nome del debitore o del creditore, della causale
del credito o del debito e del loro ammontare;
b) il riepilogo del conto di cassa che dimostri: il fondo esistente
all'inizio dell'esercizio; le somme riscosse e quelle pagate, tanto in
c/competenza quanto in c/residui; il fondo rimasto alla chiusura
dell'esercizio.
Gli istituti dotati di personalità giuridica allegheranno
altresì:
a) il rendiconto dell'eventuale azienda speciale o agricola;
b) il rendiconto dell'eventuale convitto annesso.
Art. 52 - Adempimenti
Entro il mese di febbraio di ogni anno la giunta esecutiva di cui agli
artt. 3 e 8 predispone il conto consuntivo dell'esercizio precedente e
lo presenta, corredato da una relazione illustrativa, ai rispettivi
consigli.
Entro il 15 marzo successivo il consiglio delibera il conto
consuntivo, che deve essere inviato, unitamente alla relazione della
giunta e a copia della deliberazione del consiglio stesso, al
Provveditorato agli Studi per l'approvazione non oltre il 31 marzo.
Per gli istituti dotati di personalità giuridica il conto consuntivo
è corredato anche dalla relazione dei revisori dei conti. CAPO VII
VIGILANZA DEL PROVVEDITORE AGLI STUDI
Art. 53 - Provveditore agli Studi
Per tutti i circoli didattici, gli istituti scolastici ed i distretti
scolastici il Provveditore agli Studi:
- approva il bilancio preventivo, le relative variazioni ed il
conto consuntivo;
- autorizza l'affidamento del servizio di cassa di cui all'articolo
35;
- autorizza il componente della commissione, di cui ai commi terzo e
quarto dell'art. 26 del decreto del Presidente della Repubblica 31
maggio 1974, n. 416, ad effettuare verifiche presso i circoli
didattici, gli istituti scolastici ed i distretti scolastici;
- promuove il procedimento amministrativo volto ad ottenere
l'autorizzazione governativa per l'acquisto di immobili e
l'accettazione dei lasciti e delle donazioni e gli adempimenti
stabiliti dalle vigenti disposizioni nelle materie di cui alle lettere
a), b), e g) del secondo comma dell'art. 1.
Le delibere sulle materie di cui alla predette lettere a), b) e g)
se adottate dai consigli di istituti dotati di personalità giuridica,
sono soggette alla sola approvazione del Provveditore agli Studi. |