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Circolare Ministeriale 30 luglio 1997, n° 457

Oggetto : Trasmissione del D.I. n. 424 del 4/7/1997 concernente la programmazione delle assunzioni con rapporto di lavoro a tempo indeterminato per l' a.sc. 1997/98 del personale direttivo, docente, educativo, amministrativo, tecnico ed ausiliario delle scuole e istituti di ogni ordine e grado.

Per opportuna conoscenza, si trasmette, in allegato alla presente, il testo del D.I. citato in oggetto, in corso di perfezionamento.
Si riserva di comunicare gli estremi di registrazione alla Corte dei Conti del provvedimento medesimo, unitamente ad eventuali modifiche conseguenti ai controlli di legge.
Al fine di consentire alle SS.LL di predisporre tempestivamente le procedure necessarie per l'adozione dei provvedimenti di assunzione con rapporto di lavoro a tempo indeterminato del personale docente, educativo, amministrativo, tecnico ed ausiliario, si reputa opportuno, altresì impartire fin d'ora istruzioni di carattere operativo, allegate alla presente e redatte, distintamente in relazione alla categoria di personale interessato, cui si prega di prestare ogni attenzione.

Il Ministro
Luigi Berlinguer


D.I. N. 424 DEL 4 LUGLIO 1997

DISPOSIZIONI SULLA PROGRAMMAZIONE DELLE ASSUNZIONI CON RAPPORTO DI LAVORO A TEMPO INDETERMINATO PER IL PERSONALE DIRETTIVO, DOCENTE, EDUCATIVO E A.T.A. – A.S. 97/98

IL MINISTRO DELLA PUBBLICA ISTRUZIONE DI CONCERTO CON IL MINISTRO DEL TESORO E IL MINISTRO PER LA FUNZIONE PUBBLICA

VISTO l'art. 442, comma 4, del D.L.vo 16.4.94, n. 297, che dispone la programmazione delle nuove nomine in ruolo;
VISTA la Legge del 23.12.96, n. 662 concernente misure di razionalizzazione delle finanza pubblica ed, in particolare, l'art. 1, commi 70 e seguenti;
VISTO il D.M. del 24.11.94, n. 334 e successive modifiche ed integrazioni, recante nuovo ordinamento delle classi di concorso a cattedre della scuola secondaria ed, in particolare, il D.M. del 28.3.97 n. 231;
VISTO il C.C.N.L. del comparto del personale della scuola, sottoscritto in data 4.8.95;
VISTO il D.I. del 15.3.97, n. 178 concernente disposizioni per la determinazione degli organici delle scuole e istituti di ogni ordine e grado per gli anni scolastici 1997/98, 1998/99 e 1999/2000 e le tabelle allegate allo stesso decreto;
VISTO il D.I. 15.3.97 n. 177 che reca disposizioni sulla formazione delle classi nelle scuole di ogni ordine e grado per gli anni scolastici 1997/98, 1998/99 e 1999/2000 e le tabelle allegate allo stesso decreto;
VISTO il D.I. 15.3.97 n. 176 con il quale sono determinati criteri generali, parametri e procedure per la razionalizzazione della rete scolastica;
VISTO il C.C.D.N. concernente le utilizzazioni e le assegnazioni provvisorie per il personale docente, educativo ed A.T.A. sottoscritto in data 29.5.97;
RILEVATA la necessità di definire per l'a.s. 97/98 criteri e modalità per la programmazione delle assunzioni con rapporto di lavoro a tempo indeterminato del personale direttivo, docente, educativo ed A.T.A., al fine di non coprire i posti dei quali non si preveda la permanenza nell'anno scolastico successivo per effetto dei provvedimenti di riorganizzazione della rete scolastica disposti ai sensi della L. 23.12.96, n. 662;
RITENUTO di non poter considerare disponibili ai fini delle nuove assunzioni le eventuali cattedre e posti relativi ad insegnamenti soggetti a graduale esaurimento, in seguito alla progressiva attuazione del nuovo ordinamento degli studi negli istituti tecnici e professionali;
RAVVISATA altresì la necessità di conformarsi al giudicato che si è consolidato con pronunce del Consiglio di Stato, sia in sede giurisdizionale che in Adunanza Plenaria, in materia di sessioni riservate di abilitazione e di concorsi per soli titoli e di riconoscere ai ricorrenti il diritto all'assunzione con rapporto di lavoro a tempo indeterminato;
CONSIDERATO che il rapporto medio tra insegnanti di sostegno della scuola secondaria di I grado ed alunni portatori di handicap si presenta assai diversificato da una provincia all'altra, facendo registrare oscillazioni di notevole entità, non corrispondenti a dati epidemiologici, e determinando ingiustificate disparità di trattamento fra gli alunni delle diverse circoscrizioni provinciali, con le conseguenti rigidità nella gestione del personale accentuate dalla dimensione provinciale dei ruoli;

DECRETA:

Art. 1

  1. Per l'a.s. 97/98 i posti disponibili per le nuove assunzioni con rapporto di lavoro a tempo indeterminato dei Capi d'istituto sono stabiliti, separatamente per ciascun grado di scuole, tenuto conto del numero dei posti rimasti vacanti dopo tutte le operazioni di trasferimento e passaggio, nonche' degli effetti dei provvedimenti di riorganizzazione della rete scolastica disposti ai sensi della L. 23.12.96, n. 662.

Art. 2

  1. Il contingente di cattedre e posti sui quali possono essere disposte nuove assunzioni con rapporto di lavoro a tempo indeterminato del personale docente viene fissato preliminarmente, per ciascun grado di scuola e ciascuna classe di concorso, nonché per tipo di posto e - per i posti di sostegno della scuola secondaria di secondo grado - per area disciplinare, direttamente dal Ministero attraverso il Sistema informativo.
    Il Sistema porrà a confronto da una parte il numero complessivo delle cattedre e dei posti vacanti della dotazione organica, dall'altra il numero dei docenti titolari nella provincia.
    L'individuazione del numero complessivo delle cattedre e posti vacanti della dotazione organica avverrà dopo l'effettuazione di tutte le operazioni di trasferimento e passaggio, ivi comprese quelle da disporre in attuazione della procedura di cui all'art. 482 del D.L.vo 297/94 ed ai sensi delle CC.MM. 215 del 23.6.95 e 260 del 18.4.97.
    II computo del numero dei docenti terrà conto sia di quelli già titolari con o senza sede definitiva, sia dei docenti che, a seguito dei provvedimenti assunti dall'Amministrazione a definizione del contenzioso, in conformità all'orientamento espresso dal Consiglio di Stato in sede giurisdizionale e in Adunanza plenaria, risultino collocati o da collocare nelle graduatorie dei concorsi per soli titoli in posizione utile rispetto all'ultimo assunto in servizio. Va inoltre considerato il numero dei posti e cattedre accantonati a favore di docenti dei concorsi per titoli ed esami, le cui graduatorie, approvate in data successiva al 31.8.92, conservano validità anche per gli anni scolastici successivi, ai fini del recupero delle cattedre e dei posti che risultavano accantonati all'1.9.92.
    Il numero massimo di posti disponibili per le assunzioni con rapporto di lavoro a tempo indeterminato da disporre per l'a.s. 97/98 sarà definito mettendo a confronto le disponibilità come sopra accertate con quelle riferite all'anno scolastico successivo, previa riduzione delle relative disponibilità, come previsto dall'art. 10 del D.I 15.3.97, n. 178 in corrispondenza della diminuzione del numero delle classi per effetto dei provvedimenti di riorganizzazione della rete scolastica, disposti ai sensi della L. 23.12.96, n. 662.
  2. Per l'a.s. 97/98, in attesa che si consolidi la situazione del personale delle classi di concorso maggiormente interessate all'attuazione dei nuovi curricula degli istituti di istruzione tecnica e professionale, pur in presenza di eventuali disponibilità di cattedre e posti relativi alla classe di concorso 75/A "Dattilografia e Stenografia", non saranno comunque effettuate nuove assunzioni con rapporto di lavoro a tempo indeterminato.
  3. Entro i limiti dei contingenti determinati in conformità delle disposizioni impartite al precedente comma 1 le assunzioni avverranno sui posti che risultano effettivamente disponibili dopo l'effettuazione di tutte le operazioni di utilizzazione del personale già di ruolo nella provincia per lo stesso grado di scuola e per la stessa classe di concorso, nonché di tutte le operazioni previste dall'art. 7 del C.C.D.N., sottoscritto in data 29.5.97, nell'ordine da esso stabilito.
  4. Il numero massimo di assunzioni da effettuare sui posti di sostegno della scuola secondaria di I grado in ciascuna provincia, per il prossimo anno scolastico, verrà determinato secondo i seguenti criteri:
    Va comunque assicurata la copertura complessiva in misura non inferiore al 75% dei posti in organico, computando a tale fine anche i posti coperti con trasferimenti, passaggi di cattedra e di ruolo, oltre alle nuove assunzioni.
  5. Per le assunzioni con rapporto di lavoro a tempo indeterminato del personale educativo si applica il precedente comma 1, tenuto conto della prevedibile diminuzione del numero dei posti per effetto dei provvedimenti di riorganizzazione delle istituzioni educative disposti ai sensi della L. 23.12.96, n. 662.

Art. 3

  1. Per le assunzioni nel profilo professionale di responsabile amministrativo con rapporto di lavoro a tempo indeterminato, i posti disponibili sono stabiliti tenuto conto dei posti rimasti vacanti dopo le operazioni di mobilità, nonché degli effetti dei provvedimenti di riorganizzazione della rete scolastica disposti ai sensi della L. 662 citata nelle premesse.
  2. Per le assunzioni di personale A.T.A., con rapporto di lavoro a tempo indeterminato, esclusi i responsabili amministrativi, si applica l'art. 2, commi 1 e 3. Relativamente agli istituti di educazione i posti previsti dalle rispettive dotazioni organiche sono da considerarsi disponibili solo se effettivamente corrispondenti alle esigenze di funzionamento di ciascuna istituzione.

Il presente decreto interministeriale sarà inviato alla Corte dei Conti per il visto e la registrazione ai sensi dell'art. 3 della L. 14.1.94, n. 20.


ALLEGATO A
PERSONALE DOCENTE

  1. Si segnala che, per quanto concerne i concorsi per soli titoli, l'anno scolastico 1997/98 rappresenta il 2° anno di validità delle graduatorie formulate a seguito dei concorsi banditi nel 1996.
    Per quanto riguarda i concorsi per titoli ed esami relativi alle scuole di istruzione secondaria di I e II grado, si segnala che la validità delle graduatorie stese dovrebbero essere prorogate da apposita norma di Legge.
    Pertanto, qualora venga fissata una ulteriore proroga, le assunzioni del personale con rapporto di lavoro a tempo indeterminato avverranno, per l'anno scolastico 1997/98, per entrambe le graduatorie (titoli ed esami e soli titoli) ove non esaurite. Per la scuola materna rimane vigente fino al 1997 la graduatoria del concorso per esami e titoli bandito con D.M. 23.3.1990 con validità per il triennio 90/91 - 91/92 - 92/93, successivamente prorogata in via legislativa, nonché la graduatoria del concorso per soli titoli al DM 5.4.1996 e per la scuola elementare saranno utilizzate le graduatorie formulate a seguito dell'espletamento del concorso per esami e titoli di cui ai DD.MM. 20.10.1994 e 28.11.1994 e le graduatorie formulate a seguito dell'espletamento del concorso per soli titoli di cui al D.M. 28.3.1996.

  2. Al fine di consentire al sistema Informativo di stabilire con tempestività il numero massimo di assunzioni a tempo indeterminato, i Provveditori agli Studi immediatamente dopo la pubblicazione dei movimenti dei docenti, secondo la scansione temporale indicate nella C.M. n. 346 del 4.6.1997, comunicheranno al Sistema Informativo i dati dei docenti, distinti per grado di scuola e classe di concorso che, a seguito del provvedimento adottato a definizione del contenzioso pendente risultino inseriti o da inserire nelle graduatorie dei concorsi per soli titoli con diritto alla nomina e che pertanto vanno computati tra i titolari.

  3. Partendo dal numero delle cattedre e posti vacanti dopo le operazioni di trasferimento e passaggio il Sistema Informativo perverrà a determinare, applicando i criteri previsionali individuati nel Decreto Interministeriale allegato, il numero massimo di posti disponibili per le assunzioni con rapporto di lavoro a tempo indeterminato da disporre per l'anno scolastico 1997/98, mettendo a confronto le disponibilità così accertate con quelle riferite all'anno scolastico successivo, (tenuto conto della diminuzione del numero delle classi per effetto dei provvedimenti di riorganizzazione della rete scolastica, disposti ai sensi della legge 23.12.1996, n. 662).
    Tale numero potrà essere incrementato o diminuito direttamente dalle SS.LL. mediante la tempestiva effettuazione delle rettifiche dei trasferimenti e, in particolare, quelle che comportano movimenti interprovinciali ovvero passaggi ad altro ruolo o altra classe di concorso, ivi compresi i passaggi da disporre sulla base delle graduatorie d'istituto o provinciali ai sensi delle CC.MM. 215 del 23.6.1995 e 260 del 18.4.1997. Eventuali ulteriori disponibilità che si vengano a determinare successivamente all'acquisizione dei dati da parte del Sistema informativo (ad es. per effetto di nomina a preside in altro ruolo o altra classe di concorso di personale docente), comporteranno un ulteriore incremento del numero massimo di assunzioni da parte delle SS.LL. medesime.

  4. Nel limite massimo del contingente come sopra determinato i Provveditori agli Studi effettueranno le assunzioni sui posti che restano disponibili per l'intero anno scolastico dopo le operazioni di utilizzazione previste dai contratti collettivi decentrati provinciali.

  5. Dal numero dei posti che possono essere conferiti per assunzione con rapporto di lavoro a tempo indeterminato dovranno essere preventivamente detratti i posti da recuperare a favore dei vincitori dei concorsi per titoli ed esami le cui graduatorie risultino approvate successivamente al 31.8.92, ovviamente nel limite del numero dei posti a suo tempo accantonati, saranno ripartite a metà tra i vincitori di concorsi per titoli ed esami e quelli dei concorsi per soli titoli, previo recupero, a favore del concorso per esami e titoli , delle cattedre e dei posti che sono stati attribuiti ai docenti del concorso per soli titoli per effetto della definizione del contenzioso di cui alle premesse del DI allegato; si procederà, inoltre, anche all'eventuale recupero delle cattedre e dei posti, qualora non sia stato completato negli anni scolastici precedenti, ai sensi dell'art. 12 , terzo comma, della legge 27.12.1989, n. 417.

  6. Qualora il contingente complessivo per l'anno scolastico 1997/87 sia un numero dispari, troverà applicazione, come negli anni scolastici precedenti, il principio dell'alternanza. tale principio va inteso nel senso che l'arrotondamento per eccesso riguarderà il contingente che, nell'ultimo anno scolastico in cui per la stessa classe di concorso siano state disposte nomine in numero dispari, si sia proceduto all'arrotondamento per difetto.

  7. A norma dell'art. 461 del D.L.vo 16.4.1994 n. 297, non si dà luogo a spostamenti di personale docente dopo il ventesimo giorno dall'inizio dell'anno scolastico. pertanto, dopo tale data, il personale con rapporto di lavoro a tempo indeterminato che venisse individuato come destinatario di nuovo contratto di lavoro in altra provincia, in altro ruolo o in altra classe di concorso non potrà spostarsi, ma resta salva la facoltà di opzione con effetto dall'anno scolastico successivo. Al personale docente con rapporto a tempo determinato che si trovi in servizio su posto disponibile sino al termine dell'anno scolastico, con trattamento economico intero, si applica lo stesso principio.

  8. Per quanto concerne l'ordine e le modalità da seguire nelle operazioni di assunzione con contratto a tempo indeterminato di confermano le disposizioni impartite con la C.M. n. 240 del 4.8.1993, facendo presente tuttavia che l'assegnazione della sede definitiva ai docenti assunti nell'anno scolastico 1997/98 avverrà nel corso delle operazioni di trasferimento relative all'anno scolastico 1998/99.

  9. Come già precisato nelle annuali Circolari Ministeriali sulle nomine in ruolo, si ribadisce che per i docenti già di ruolo nel decorso anno scolastico ai quali non sia stato possibile assegnare la sede definitiva per mancanza di posti disponibili, tale assegnazione avverrà d'ufficio, su posti della dotazione organica provinciale, in soprannumero rispetto al contingente delle dotazioni medesime.

  10. Si confermano le disposizioni impartite nella citata circolare n. 240 per quanto concerne l'assegnazione sui posti di sostegno della scuola secondaria di secondo grado.
    Con l'occasione si rammenta che l'obbligo di permanenza per un quinquennio sui posti di sostegno previsto per i docenti dell'istruzione materna, elementare e secondaria di I grado, è esteso ai docenti della scuola secondaria di secondo grado ed artistica.

  11. A seguito dell'emanazione del D.M. n. 231 del 28.3.1997 con il quale sono state apportate ulteriori modifiche ed integrazioni al D.M. n. 334 del 24.11.1994, concernente la revisione delle classi di concorso per l'accesso ai ruoli del personale docente della scuola secondaria di secondo grado, i Provveditori agli Studi dovranno procedere:
    1. a rettificare la denominazione delle graduatorie di concorso corrispondenti, nei casi in cui è stata modificata esclusivamente la denominazione della classe di concorso;
    2. ad ottemperare a quanto previsto dall'art. 4, del citato D.M. n . 231 del 28.3.1997, con l'avvertenza che i docenti aventi diritto saranno inseriti nelle graduatorie unificate secondo i punteggi e le precedenze delle graduatorie di origine. A parità di punteggio, si avrà riguardo all'età;
    3. a nuove nomine per la classe di concorso A060 solo dopo aver completato il riassorbimento delle tre categorie di docenti, provenienti dalla classe di concorso A040, indicate con C.M. n. 260 del 18.4.1997, titolo II°.


ALLEGATO B
PERSONALE EDUCATIVO

  1. Le direttive operative impartite con il presente decreto interministeriale si applicano, in quanto compatibili, anche al personale educativo.

    Al fine, pertanto, di dare attuazione alle disposizioni contenute all'art. 2, dell'allegato decreto interministeriale, i Provveditori agli Studi dovranno effettuare direttamente, sulla base dei dati in loro possesso, le previsione delle disponibilità, tenuto conto dei provvedimenti di riorganizzazione della rete scolastica, disposti ai sensi della legge 23.12.1996, n. 662.

    Effettuate tali previsioni il contingente dei posti disponibili per le assunzioni a tempo indeterminato da disporre per l'a.s. 1997/98 sarà definito sottraendo al numero dei posti che risultino vacanti dopo le operazioni di mobilità il numero dei posti dei quali si preveda la soppressione per l'a.s. 1998/99.


ALLEGATO C
PERSONALE AMMINISTRATIVO, TECNICO, AUSILIARIO

  1. Il Sistema informativo determinerà il numero massimo delle assunzioni con contratto di lavoro a tempo indeterminato che possono essere disposte in applicazione dell'art. 442, comma 4, del decreto legislativo 16/4/1994, n.297, a norma del decreto interministeriale allegato, in relazione al numero dei posti che risultano vacanti dopo le effettuazioni delle operazioni di trasferimento e di mobilità professionale, dei quali sia prevista la disponibilità anche per l'anno scolastico 1998/99, mettendo a confronto le disponibilità accertate con quelle riferite all'anno scolastico successivo nonché tenendo conto della diminuzione del numero delle classi per effetto dei provvedimenti di riorganizzazione della rete scolastica, disposti ai sensi della legge 23/12/1996, n.662.
    Per quanto concerne la scuola elementare il numero massimo delle anzidette assunzioni dovrà tener conto sia dei posti relativi alla dotazione dell'organico di base di circolo che di quelli riferiti alla dotazione organica perequativa (art.5 D.I.n. 178/97).

  2. Il numero massimo di posti disponibili per le assunzioni con il contratto di lavoro a tempo indeterminato potrà essere incrementato o diminuito direttamente dai Provveditori agli Studi mediante la tempestiva effettuazione delle rettifiche dei trasferimenti in particolare quelle che comportano trasferimenti interprovinciali, e potrà essere integrato da ulteriori eventuali disponibilità che si vengano a determinare successivamente all'acquisizione dei dati da parte del Sistema informativo (ad esempio: posti resisi disponibili per nomina in altro profilo).

  3. Per ciascuna qualifica e profilo professionale i Provveditori agli Studi procedono preliminarmente alle eventuali riammissioni in servizio ed ai passaggi ex art. 200 T.U.n. 3/57, da disporre in numero non superiore al 10% delle disponibilità.

  4. Nel limite delle disponibilità determinate ai sensi dei precedenti commi, i Provveditori agli Studi effettueranno assunzioni solo sui posti che restano disponibili per l'intero anno scolastico dopo le operazioni di utilizzazione previste dai contratti collettivi decentrati provinciali.

  5. Al personale assunto con rapporto a tempo indeterminato con decorrenza 1/9/1997 va assegnata una sede provvisoria. L'assegnazione della sede definitiva avverrà nel corso delle operazioni di mobilità per l'anno scolastico 1998/99.

  6. In caso di contrazione del numero dei posti accantonati, la riduzione complessiva è ripartita fra le diverse procedure concorsuali, secondo le percentuali fissate dalla legge.

  7. Nessuna riduzione dovrà, invece, essere apportata ai posti accantonati per le assunzioni ai sensi dell'art. 556 del D.L.vo n. 297/94, salvo che i posti in diminuzione non superino il numero di quelli accantonati per i concorsi ordinari e riservati. In tal caso, per la parte di posti in decremento che ecceda quelli accantonati per i concorsi, si procederà ad una riduzione delle disponibilità per le assunzioni obbligatorie senza concorso mediante ripartizione del decremento, in proporzione alle rispettive aliquote fissate dalla legge.

  8. RESPONSABILI AMMINISTRATIVI ( seconda qualifica funzionale ex quinta)
    Si rammenta che, per i responsabili amministrativi, dalla disponibilità come sopra determinata i Provveditori agli Studi provvederanno a detrarre la percentuale del 30% da accantonare a favore dei concorsi riservati ancora da indire.
    Il rimanente 70% verrà a sua volta ripartito nella misura del 50% tra i concorsi per esami e titoli e concorsi per soli titoli secondo le disposizioni di cui all'art. 551 del D.L.vo 16/4/1994 n.297.
    Allo stato attuale è in fase di conclusione il concorso per soli titoli bandito con D.M. 8/5/97, con riferimento al triennio 1996/99. Pertanto saranno disponibili i posti accantonati nell'a.s. 1996/97, nonché il contingente dei posti per l'a.s. 1997/98.
    Per quanto riguarda il concorso per esami e titoli, si segnala che la validità della graduatoria, relativa al concorso bandito con D.M. 14/12/1992 dovrebbe essere prorogata da apposita norma di legge.
    Pertanto , qualora venga fissata una ulteriore proroga, le assunzioni del personale con rapporto di lavoro a tempo indeterminato avverranno per l'a.s. 1997/98 per entrambe le graduatorie (titoli ed esami e soli titoli) ove non esaurite.

  9. ASSISTENTI AMMINISTRATIVI ed equiparati ( terza qualifica funzionale, ex quarta)
    Dal numero dei posti disponibili, come sopra determinato, i Provveditori agli Studi detrarranno la percentuale del 40% da destinare a favore dei concorsi riservati da indire, accantonandoli, per gli assistenti tecnici, con riferimento alle diverse aree professionali individuate all'atto dell'indizione del concorso.
    Sul rimanente 60%, calcolato il numero dei posti da destinare all'assunzione dei beneficiari delle leggi 482/1968 e 958/1986, secondo le disposizioni di cui all'art. 556 del D.L.vo 297/94, i Provveditori effettueranno le assunzioni a tempo indeterminato, secondo l'ordine della graduatoria permanente formulata ai sensi dell'art. 554 del medesimo D.L.vo, salvo l'accantonamento, già effettuato negli scorsi anni scolastici, dei posti per i concorsi riservati già espletato o, comunque, indetti.

  10. COLLABORATORI SCOLASTICI ed equiparati ( quarta qualifica funzionale, ex terza)
    Sulle disponibilità come sopra individuate, i Provveditori agli Studi, dopo aver accolto le domande di assunzione nel profilo dei collaboratori scolastici presentate dai modelli viventi, ai sensi dell'art. 275, comma 7 del D.L.vo 297/94, e dopo aver calcolato il numero dei posti da destinare all'assunzione dei beneficiari delle leggi 482/68 e 958/86 effettueranno le assunzioni a tempo indeterminato, secondo l'ordine della graduatoria permanente relativa al rispettivo profilo.
    Negli istituti di educazione che accolgono soltanto semiconvittori e/o semiconvittrici, non si considerano disponibili, ai fini delle assunzioni a tempo indeterminato, i posti (custodi, guardarobieri, aiutanti cuochi), ancorché previsti dalla corrispondente dotazione organica, relativi ad attività da svolgere in orario serale e notturno o a funzioni connesse alla presenza di convittori e convittrici.

  11. ORDINE DELLE OPERAZIONI
    1. Assegnazione della sede di titolarità
      Sulle disponibilità, fatti salvi gli accantonamenti disposti per le procedure concorsuali non ancora concluse al 31 agosto 1997, o da indire, si procede, prima delle utilizzazioni del personale in soprannumero, all'assegnazione della sede di titolarità -nell'ordine- al seguente personale:
      1. - personale appartenente ai ruoli della provincia assunto con decorrenza anteriore al 1° settembre 1996 e ancora in attesa della sede definitiva;
      2. - personale assunto nell'anno scolastico 1996/97, che non abbia ottenuto il trasferimento finalizzato all'acquisizione della scuola di titolarità, tale assegnazione di sede va effettuata nell'ordine della graduatoria relativa al concorso medesimo;
      3. - personale trasferito per compensazione da altra provincia nell'a.s. precedente, il quale non abbia presentato domanda di trasferimento o, avendola presentata non abbia ottenuto una delle sedi richieste.
    2. Assegnazione della sede provvisoria
      La sede provvisoria assegnata prioritariamente al personale che si trova nelle condizioni previste, nell'ordine, dagli artt. 21 e 33 della legge 104/92 e successivamente a:
      1. - vincitori dei concorsi riservati (art. 557 D.L.vo 297/94);
      2. - candidati utilmente collocati nella graduatoria del concorso per titoli ed esami per posti di responsabile amministrativo, qualora venga fissata un'ulteriore proroga;
      3. - candidati utilmente collocati nelle graduatorie provinciali permanenti aggiornate ed integrate a seguito dell'espletamento del concorso indetto con il citato D.M. 8.5.1997;
      4. - candidati utilmente collocati nelle graduatorie provinciali permanenti di cui all'art. 554 del D.L.vo n. 297/94;
      5. - modelli viventi nominati nel profilo dei collaboratori scolastici;
      6. - personale assunto ai sensi delle leggi relative alle categorie protette;
      7. - personale riammesso in servizio ai sensi dell'art. 132 del T.U. n. 3/57;
      8. - personale transitato da altri ruoli della stessa Amministrazione nei profili professionali del personale ATA (art. 200 del T.U. n. 3/57).