Decreto luogotenenziale
5 maggio 1918,
n. 1852
Regolamento generale sugli Istituti di
belle arti, di musica e d'arte drammatica
Art. 1
Il governo delle Accademie e
degli Istituti di belle arti di cui all'art. 1 della legge 6 luglio
1912, n. 734, è commesso ad un presidente o ad un direttore assistiti
dal collegio dei professori e da un collegio costituito secondo le
speciali norme stabilite dal presente regolamento per ciascuna categoria
di istituti.
PARTE I
DISPOSIZIONI GENERALI
Capo I
Governo degli istituti
Art. 2
Nelle Accademie e negli Istituti
di belle arti dove il ruolo organico porta un presidente in luogo di un
direttore, il presidente ha le funzioni di direttore e s'intende
sostituito al direttore in tutte le disposizioni che lo riguardano nel
presente regolamento.
Art. 3
La nomina dei presidenti e dei
direttori delle Accademie e degli Istituti di belle arti è fatta secondo
le norme dei rispettivi statuti o regolamenti organici. In mancanza di
tali norme la nomina deve cadere, sopra proposta del Ministro
dell'istruzione, di regola fra i professori titolari del rispettivo
istituto e, quando circostanze eccezionali lo consiglino, anche fra
persone estranee all'istituto, di riconosciuta competenza e cultura
nelle speciali discipline; in tal caso potrà essere assegnata al
nominato un'indennità maggiore di quella stabilita per l'ufficio
direttivo nei singoli ruoli organici.
Art. 4
La nomina dei direttori e degli
istituti musicali e delle scuole di recitazione è fatta secondo le norme
dei rispettivi statuti o regolamenti organici. In mancanza di tali norme
la nomina deve avvenire, sopra proposta del Ministro dell'istruzione, o
mediante scelta fra i cultori dell'arte musicale o drammatica di
riconosciuto valore ed esperienza, o per pubblico concorso.
Capo II
Personale insegnante
I - Concorsi
alle cattedre vacanti
a) Ammissione ai
concorsi
Art. 5
I ricorsi alle cattedre vacanti
negli Istituti di belle arti, di musica e d'arte drammatica sono banditi
dal Ministero dell'istruzione pubblica (direzione generale per le
antichità e le belle arti) con decreto a firma del Ministro o del
Sottosegretario di Stato.
Ai concorrenti è assegnato per la
presentazione dei titoli e dei documenti richiesti un tempo non
inferiore ad un mese dalla data della pubblicazione dell'avviso nel
Bollettino Ufficiale del Ministero.
Nessun titolo o documento può
essere accettato dopo la scadenza del concorso la quale avrà come ultimo
termine le ore 19 del giorno fissato. E' ammesso soltanto che i
concorrenti possano, ad invito del Ministero, regolarizzare i documenti
legali, già presentati in tempo utile con la domanda.
Le domande arrivate fuori termine
o redatte in carta da bollo insufficiente non sono prese in
considerazione.
Art. 6
I documenti che debbono
accompagnare la domanda, e la cui mancanza produce l'esclusione dal
concorso, sono:
1) certificato di nascita dal
quale risulti l'età del candidato non inferiore ad anni 21 né superiore
ad anni 40;
2) certificato di cittadinanza
italiana;
3) certificato di sana
costituzione fisica;
4) certificato generale negativo
del casellario giudiziale;
5) certificato di moralità e di
buona condotta rilasciato dal Sindaco del Comune o dei Comuni dove il
concorrente ha dimorato nell'ultimo biennio;
6) certificato comprovante di
avere ottemperato alle disposizioni delle leggi sul reclutamento se si
tratti di personale maschile.
Gli atti debbono essere
debitamente legalizzati e, salvi i certificati di cui ai nn. 1 e 6, di
data non anteriore a tre mesi dalla chiusura del concorso.
Tutti i concorrenti debbono
allegare alla domanda un elenco esatto dei titoli che la corredano e
indicare in essa il proprio indirizzo.
Art. 7
E' fatta eccezione al limite
massimo dell'età a favore di coloro che occupano un posto di ruolo in un
istituto governativo; i medesimi sono anche dispensati dal produrre i
documenti di cui all'articolo precedente.
b) Procedimento dei concorsi
Art. 8
Le commissioni esaminatrici dei
concorsi a cattedre vacanti negli Istituti di belle arti, di musica e di
arte drammatica sono normalmente composte di tre membri, nominati dal
Ministro dell'istruzione pubblica.
E' però in facoltà del Ministro
di costituire commissioni esaminatrici di cinque membri invece che di
tre.
Delle commissioni farà sempre
parte un rappresentante dell'istituto in cui la cattedra è vacante,
scelto dal Ministro sopra una terna proposta dal consiglio dell'istituto
stesso.
Art. 9
Non può far parte delle
commissioni esaminatrici dei concorsi chi è parente o affine di alcuno
dei concorrenti, fino al quarto grado civile incluso e, qualora sia
stato prescelto, deve avvertire il Ministro per l'opportuna
surrogazione. Non possono far parte della stessa commissione membri che
siano tra loro parenti od affini nel grado suddetto.
Art. 10
La commissione, prima di
intraprendere i suoi lavori, nella prima adunanza elegge nel proprio
seno il presidente e il relatore.
Nel caso di impedimento di
qualcuno dei membri della commissione, il commissario impedito viene
definitivamente surrogato da un altro scelto dal Ministro. Se il
commissario impedito è il rappresentante dell'istituto, sarà sostituito
da un altro scelto nella terna di cui all'art. 8.
Un funzionario della direzione
generale per le antichità e le belle arti assiste quale segretario la
commissione e compila i processi verbali delle adunanze.
Art. 11
La commissione prende in esame i
titoli, i lavori e i documenti tecnici e didattici presentati dai
concorrenti ed ha facoltà di proporre per la nomina non più di tre
candidati in ordine di merito.
Qualora il primo proposto,
all'uopo interpellato dal Ministero, dichiari di non accettare la
nomina, il Ministro potrà nominare al suo posto il candidato graduato
subito dopo di lui nella terna dei proposti; e così il terzo dopo il
rifiuto del secondo.
Nel caso di votazione di pari
merito fra due concorrenti il Ministero applicherà per la precedenza
nell'offerta del posto i criteri di cui all'art. 8 del regolamento 24
novembre 1908, n. 756 per l'applicazione della legge sullo stato
giuridico degli impiegati civili, salvo che, in riguardo all'età, sarà
data la preferenza al concorrente più giovane.
Art. 12
La commissione deve redigere una
relazione contenente il giudizio definitivo su tutti i concorrenti e in
modo più particolareggiato su quelli proposti per la nomina, nonché
l'indicazione dei motivi che l'hanno guidata nel formulare ogni singolo
giudizio.
Ogni commissario può chiedere che
nei verbali delle adunanze si faccia menzione dei motivi del suo
giudizio e delle osservazioni da lui fatte sul giudizio della
maggioranza. In caso di divergenza di parere la minoranza della
commissione ha il diritto di far risultare le proprie ragioni nella
relazione della commissione ed anche di esporle al Ministro in separata
relazione.
Art. 13
Qualora il concorso sia stato
bandito per titoli e per esame la commissione ha l'obbligo di chiamare
tutti i concorrenti a sostenere le prove prescritte nel bando di
concorso, dando partecipazione agli interessati, per mezzo di telegrammi
o di lettere raccomandate, del giorno e dell'ora in cui si inizieranno
le prove stesse.
Frattanto la commissione procede
all'esame dei titoli e alla loro valutazione, per la quale ciascun
commissario dispone di 5 decimi. Ciascuna prova d'esame viene poi
classificata dai singoli commissari con punti da 0 a 10, e di tali
classificazioni si fa la media.
Dalle medie delle singole
classificazioni si ricava poi la media generale delle prove, che per la
proposta di nomina al posto vacante non può essere inferiore ad otto
decimi.
Per essere designato vincitore
del concorso il concorrente deve riportare non meno di undici
quindicesimi nella somma della media generale delle prove e della media
dei punti assegnati dai singoli commissari ai titoli. In caso di parità
nella somma predetta ha la precedenza colui che è superiore nella media
delle prove; in caso di parità in entrambi i coefficienti si applicano
per la precedenza i criteri di cui all'ultimo comma dell'art. 11 di
questo regolamento.
Art. 14
Nel caso in cui il concorso sia
stato bandito per titoli e, occorrendo, anche per esame, la commissione
deve anzitutto procedere alla valutazione dei titoli dei concorrenti.
Quando la commissione sia concorde nel ritenere che i titoli esaminati
non diano sufficiente affidamento per la sicura designazione di uno o
più candidati meritevoli della nomina, essa delibererà con regolare
votazione di procedere all'esperimento dell'esame.
Essa potrà invitare alla prova
tutti i concorrenti, od anche soltanto quelli che abbiano presentato
titoli più importanti sebbene non sufficienti per il giudizio
definitivo.
Di tali deliberazioni sarà subito
informato il Ministero, dopo di che, per l'espletamento del concorso, la
commissione seguirà la procedura di cui all'articolo precedente.
Art. 15
L'accettazione o il rifiuto della
nomina da parte del vincitore di un concorso deve risultare da apposita
dichiarazione scritta; ma si considera come avente fatto dichiarazione
di rifiuto anche chi risulti irreperibile, o che, ricevuta la
comunicazione della nomina, lasci passare venti giorni dalla consegna
della lettera senza rispondere.
A tale uopo la comunicazione vien
fatta nell'interno dello Stato mediante lettera raccomandata con
ricevuta di ritorno.
Ove il vincitore del concorso
risieda all'estero è data facoltà al Ministero di concedere un ampio
termine per la risposta.
Art. 16
A coloro che sono chiamati a far
parte delle commissioni di cui ai precedenti articoli, è corrisposta una
diarie di lire diciotto per il tempo durante il quale debbono
soggiornare fuori della loro residenza. Ai membri delle commissioni che
sono funzionari dello Stato vengono corrisposte le indennità di viaggio
e di soggiorno nella misura stabilita dai RR.DD. del 14 settembre 1862,
n. 840 e 23 maggio 1907, n. 428, ed è loro rimborsata la spesa di
viaggio in prima classe, qualunque sia lo stipendio di cui godono.
La diaria è di lire dieci per
coloro ai quali sono affidate missioni nel luogo di loro residenza e
viene computata per i soli giorni in cui le commissioni stesse tengano
adunanze ed essi vi siano intervenuti.
II - Conferma degli insegnanti
- Ispezioni
Art. 17
Le ispezioni per l'accertamento
dei risultati dell'insegnamento impartito nel triennio di prova dai
professori nominati per concorso sono ordinate dal Ministero verso la
fine dell'anno scolastico a scuole aperte.
Esse possono essere affidate ad
un insegnante della materia di riconosciuto valore appartenente ad altri
istituti governativi o non governativi e di grado non inferiore a quello
dell'insegnante sottoposto ad ispezione, od anche a persona estranea ad
essi ma di indiscutibile competenza, oppure ad una commissione di tre
membri, due dei quali almeno specialisti nella materia.
Il direttore dell'istituto può
far parte della commissione.
Quando il direttore dell'istituto
non faccia parte della commissione, ovvero l'ispezione sia commessa ad
una singola persona, il direttore stesso sarà invitato ad esprimere il
suo parere motivato in merito alla conferma dell'insegnante.
Art. 18
Ogni qual volta il Ministro, su
parere della sezione III del consiglio superiore di belle arti o della
competente sezione della commissione permanente per le arti musicale e
drammatica, abbia accordato all'insegnante il prolungamento del periodo
di prova per un quarto anno, l'ispezione definitiva per l'accertamento
dei risultati dell'insegnamento sarà sempre affidata ad una commissione
di tre membri e ne farà parte il direttore dell'istituto.
Art. 19
Non è ammesso ricorso sui giudizi
di merito emessi dagli ispettori.
L'insegnante però potrà ricorrere
al Ministro per irregolarità di procedura, come pure potrà denunciare il
caso di grave incompatibilità morale nella persona o in alcuna delle
persone delegate a giudicarlo, fornendo le prove del suo asserto.
Qualora le ragioni del ricorrente siano riconosciute fondate, se si
tratterà di ispezione alla fine del triennio, il Ministro accorderà
senz'altro la proroga di un anno; se si tratterà invece di ispezione
definitiva alla fine del quadriennio il Ministro potrà annullare
l'ispezione e ripeterla affidandola ad altra commissione di cinque
membri, compreso il direttore dell'istituto.
Quest'ultimo giudizio sarà
considerato definitivo ed inappellabile.
III - Trasferimenti
Art. 20
Il passaggio di un insegnante da
uno ad altro istituto ha luogo, di regola, su domanda dell'insegnante
medesimo, quando il posto richiesto sia vacante, ovvero quando sia
intervenuto accordo per uno scambio di residenza fra due insegnanti
della stessa materia ed entrambi ne abbiano fatto domanda al Ministero.
Constatata la possibilità del
passaggio di un insegnante da un istituto all'altro, il Ministero, in
esecuzione del disposto dell'art. 14 della legge 6 luglio 1912, n. 734,
e ove decida di valersi della facoltà di ordinare il trasferimento,
interpella il consiglio dell'istituto a cui l'insegnante chiede di
essere trasferito e trasmette quindi gli atti alla sezione III del
consiglio superiore di belle arti o alla competente sezione della
commissione permanente per le arti musicale e drammatica.
Art. 21
Il trasferimento di un insegnante
da un istituto all'altro può anche essere ordinato dal Ministro per
ragioni di servizio, le quali potranno essere comunicate
all'interessato, ove ne faccia domanda.
Art. 22
Tra le ragioni di servizio per le
quali può ordinarsi il trasferimento sono compresi tutti i fatti che
rendono la permanenza dell'insegnante in una data sede incompatibile col
buon andamento didattico e disciplinare dell'istituto, anche se non
costituiscano colpa punibile in via disciplinare.
Qualora nei ruoli di altri
istituti non siano vacanti cattedre di pari materia e grado e non sia
neppur possibile provvedere mediante il cambio con altro professore, il
Ministero avrà facoltà, nei casi di grave incompatibilità riconosciuta
da un'inchiesta ministeriale, di comandare l'insegnante in altro
istituto provvedendo alla temporanea supplenza di lui fino a che si
verifichi la possibilità di una sistemazione definitiva.
Art. 23
Salvo il caso di assoluta ed
urgente necessità, il passaggio di un professore da uno ad altro
istituto si effettuerà soltanto al principio dell'anno scolastico.
L'insegnante trasferito per
ragioni di servizio che nel termine prescrittogli non abbia raggiunta la
residenza, sarà dichiarato dimissionario, salvo il caso di legittimo
impedimento riconosciuto dal Ministero.
Art. 24
Gli insegnanti trasferiti da un
istituto all'altro per effetto di uno speciale concorso da essi vinto e
per quelli trasferiti per ragioni di servizio hanno diritto
all'indennità di trasferimento.
IV - Collocamento a riposo, in
disponibilità, in aspettativa. Dispensa dal servizio. - Dimissioni
Art. 25
Gli insegnanti degli Istituti di
belle arti e di musica quando abbiano compiuto il 70° anno di età,
saranno collocati a riposo.
L'insegnante potrà esser
collocato a riposto anche dopo 30 anni di servizio, pur non avendo
raggiunto il 70° anno di età, quando, a giudizio della III sezione del
consiglio superiore per le antichità e belle arti e della competente
sezione della commissione permanente per le arti musicale e drammatica,
non sia più idoneo all'insegnamento.
L'insegnante collocato a riposo
potrà essere nominato professore emerito quando abbia acquistato
speciali benemerenze.
Art. 26
Agli insegnanti di cui sia stata
proposta la dispensa dal servizio in conformità dell'art. 19 della
legge, sarà dato preavviso, almeno quindici giorni prima, della riunione
della sezione III del consiglio superiore di belle arti o della sezione
competente della commissione permanente per le arti musicale e
drammatica, ed essi potranno chiedere di essere sentiti personalmente
ovvero inviare per iscritto le loro deduzioni nel termine che sarà loro
prefisso.
Art. 27
Per quanto concerne il
collocamento in disponibilità ed in aspettativa e la dimissione, sia
volontaria sia dichiarata di ufficio, i direttori e gli insegnanti degli
Istituti di belle arti e di musica sono sottoposti alle disposizioni del
Testo Unico delle leggi sullo stato giuridico degli impiegati civili (22
novembre 1908, n. 693) e del relativo regolamento (24 novembre 1908, n.
756).
Art. 28
Il richiamo di un insegnante
dall'aspettativa concessa per motivi di famiglia non può aver luogo
entro il periodo tra il 1° maggio e il 1° ottobre, salvo che in tale
periodo scada il termine massimo per cui l'aspettativa può essere
concessa.
V - Congedi e supplenze
Art. 29
Gli insegnanti, godendo il
beneficio delle vacanze annuali, non possono normalmente ottenere
congedi durante l'anno scolastico.
E' fatta eccezione per il caso di
gravi motivi di salute, nel quale il Ministero potrà accordare un
congedo non eccedente i due mesi e provvedere alla relativa supplenza.
Art. 30
Il direttore dell'istituto può
concedere per giustificati motivi al personale insegnante,
amministrativo e di servizio, congedi straordinari di non oltre dieci
giorni complessivi durante l'anno scolastico.
Art. 31
L'insegnante che dovesse
assentarsi dalle scuole per attendere ad importanti lavori dell'arte
sua, potrà eccezionalmente ottenerne il permesso dal Ministero, fino al
limite massimo di due mesi, sentito il parere del direttore
dell'istituto e quando ciò sia riconosciuto compatibile con le esigenze
dell'insegnamento. Qualora le necessità del lavoro intrapreso
costringano l'insegnante ad assentarsi per un tempo maggiore di due
mesi, potrà essergli concesso oltre detto termine, l'aspettativa per
motivi di famiglia, a norma delle disposizioni del Testo Unico sullo
stato degli impiegati civili 22 novembre 1908, n. 693 e tenute presenti
le disposizioni di cui all'art. 28 di questo regolamento.
L'insegnante, assente per ragioni
dell'arte sua, ha l'obbligo di corrispondere al supplente un assegno non
inferiore alla metà del proprio stipendio per il tempo in cui egli è in
congedo.
Art. 32
Le cattedre, che per qualsiasi
ragione si rendano vacanti in un istituto, possono essere affidate a
supplenti nominati dal Ministero su proposta del direttore
dell'istituto; la durata della supplenza non oltrepasserà in nessun caso
il 31 luglio di ciascun anno.
Nello stesso modo si farà luogo
alla nomina di un supplente in sostituzione dell'insegnante di ruolo nei
casi di congedi superanti i dieci giorni e nei casi di aspettativa.
Ai supplenti è corrisposta una
retribuzione non inferiore alla metà dello stipendio del posto di ruolo.
VI - Obblighi e divieti
Art. 33
Tutti gli insegnanti hanno
l'obbligo di dimorare nella città dove ha sede l'istituto nel quale
insegnano.
Potrà, però, eccezionalmente e
per seri motivi, essere un insegnante autorizzato dal Ministero a
risiedere in località vicina a quella ove esercita il suo ufficio,
quando ciò sia ritenuto conciliabile col pieno e regolare adempimento
dei suoi obblighi di insegnante. L'autorizzazione concessa potrà essere
revocata per esigenze di servizio.
Art. 34
Non è consentito ad alcun
insegnante di cumulare più di due insegnamenti, siano essi conferiti
come incarichi straordinari, o come classi aggiunte o come supplenze.
Art. 35
E' fatto rigoroso divieto a tutti
gli insegnanti di impartire agli alunni dell'istituto lezioni private e
di rilasciare loro certificati per qualsiasi titolo.
Nel periodo delle vacanze i
professori possono impartire lezioni private ai loro alunni. Se però
alla fine di tale periodo d'insegnamento alcuno di essi alunni deve dare
esami, il professore non può far parte della commissione chiamata a
giudicarli.
Il direttore deve invigilare e
provvedere a che nessun professore dia alloggio o pensione ad alunni
nella propria casa, accetti donativi dagli alunni, venda loro libri,
strumenti o qualsiasi altro oggetto.
Quegli insegnanti che danno
lezioni private a giovani estranei all'istituto devono dare
comunicazione scritta dei loro nomi al direttore, e non potranno far
parte della commissione che dovrà esaminarli.
Art. 36
I professori non possono
impartire l'insegnamento presso altre scuole artistiche o musicali se
non ottengono il consenso del Ministero su parere favorevole del
direttore dell'istituto.
VII - Disciplina
Art. 37
All'insegnante sottoposto a
procedimento disciplinare è data comunicazione per iscritto, a cura del
Ministero, dei fatti che gli sono addebitati, con invito a presentare
nel termine prefissogli le proprie giustificazioni. Egli ha inoltre il
diritto di esporre al Consesso giudicante le proprie ragioni.
Qualora il Consesso giudicante
richieda al Ministero un'inchiesta e da questa emergano nuovi fatti e
circostanze, sarà formulato un atto di accusa supplementare ripetendosi
la procedura di cui sopra.
Art. 38
Sono applicabili agli insegnanti
degli Istituti di belle arti e di musica, in quanto non sia diversamente
disposto dalla legge 6 luglio 1912, n. 734 e dal presente regolamento,
le disposizioni di cui agli artt. 50, 51, 52, 53, 54, 55 e 56 della
legge 22 novembre 1908, n. 693 sullo stato giuridico degli impiegati
civili e agli artt. 52, 53, 54 e 57, 58, 59, 60, 61, 62 e 63 del
regolamento 24 novembre 1908, n. 756.
Capo III
Personale di segreteria ed
economato
Art. 39
Il personale di segreteria ed
economato degli istituti di belle arti e di musica consta dei segretari,
degli economi-cassieri e degli aggiunti di segreteria appartenenti ai
ruoli organici annessi alla legge 6 luglio 1912 (tab. B) e destinati dal
Ministero a ciascun istituto.
Le promozioni di classe nelle
singole categorie di detto personale si conferiscono un terzo per merito
e due terzi per anzianità accompagnata da idoneità, diligenza e buona
condotta. I posti che risultano vacanti nelle ultime classi, in seguito
alle promozioni, sono messi a concorso a norma di legge. Il Ministero
può anche, per ragioni di servizio e in previsione delle promozioni da
farsi, bandire i concorsi per un numero di posti dell'ultima classe
eguale a quello dei posti vacanti nelle classi superiori e fare le nuove
nomine in soprannumero. Così può fare le promozioni in soprannumero tra
le varie classi sempreché resti un egual numero di posti scoperti nelle
classi superiori.
Art. 40
Il segretario cura la
corrispondenza, ordina e conserva l'archivio, inscrive gli alunni e
serba nota delle loro classificazioni, promozioni e licenze, assiste
alle sedute del consiglio dell'istituto e del collegio dei professori,
ne redige i verbali e gli atti, vigila sulla disciplina degli impiegati
subordinati, degli alunni e dei custodi inservienti, eseguisce quanto è
deliberato dal direttore dell'istituto, dal consiglio e dal collegio e
adempie a tutte le altre funzioni affidategli dal presente regolamento.
Art. 41
Nei maggiori istituti, dove più
intenso è il lavoro e dove sono più numerosi gli impiegati, il direttore
può separare la segreteria per la parte amministrativa da quella per la
parte scolastica ed artistica, affidando la direzione di ciascuna
sezione ad un segretario.
Art. 42
L'economo-cassiere tiene la cassa
e i registri di contabilità; riscuote i fondi forniti dal Ministero in
anticipazione: eseguisce i pagamenti in base a ordini scritti o firmati
dal direttore dell'istituto; compila i resoconti; ha la consegna di
tutti gli oggetti appartenenti all'istituto, ne tiene esatto inventario
e ne risponde. Egli è tenuto a prestare un'adeguata cauzione a norma di
legge.
E' dovere dell'economo di
preparare lo schema del bilancio preventivo e redigere il consuntivo su
ciascun annuale; prendere nota degli impegni di spesa assunti
dall'istituto su ciascun capitolo del bilancio; redigere alla fine di
ogni trimestre la situazione dei capitoli o vigilare a che non si
verifichino eccedenze di spesa al termine dell'esercizio finanziario.
Negli istituti dove manchi
l'economo-cassiere, le sue funzioni saranno dal Ministero affidate ad un
segretario su proposta del direttore dell'istituto, previo versamento
della necessaria e adeguata cauzione a norma di legge.
Art. 43
Il direttore dell'istituto,
assistito dal segretario o da un ragioniere di sua fiducia, farà due
volte all'anno e senza alcun preavviso il riscontro della cassa.
Art. 44
Gli aggiunti di segreteria
eseguiscono il lavoro di copiatura, coadiuvano il segretario e l'economo
nelle funzioni di segreteria e di contabilità e nella vigilanza sulle
cose e sul personale dell'istituto e adempiono le speciali attribuzioni
affidate loro dal direttore.
Art. 45
Gli economi-cassieri non possono
cumulare alcun altro incarico retribuito di funzioni amministrative
nell'istituto.
I segretari non possono cumulare
più di un altro incarico retribuito sia di funzioni amministrative sia
di insegnamento (quando ne abbiano i titoli).
Non sono considerate agli effetti
del presente articolo le remunerazioni per lavori straordinari eseguiti
una volta tanto fuori dell'orario normale, i compensi per la maggior
opera prestata in occasione di esami, esercitazioni, saggi, esposizioni
e simili. Questi lavori straordinari saranno equamente ripartiti tra i
funzionari di segreteria che abbiano le attitudini per compierli.
Art. 46
Negli uffici di segreteria e di
economato di ciascun istituto, oltre al giornale di cassa e ai registri
relativi all'inventario dei beni mobili e alle anticipazioni, di cui
agli artt. 28, 29, 31 e 375 del regolamento sulla contabilità generale
dello Stato 4 maggio 1885, n. 3074, devono impiantarsi e tenersi al
corrente i seguenti registri: una rubrica o un protocollo generale della
corrispondenza ufficiale; un copia-lettere per la corrispondenza minuta
e con i capi di famiglia; un registro-matricola degli alunni e un
registro matricola degli inscritti alle scuole operaie e alla scuola
libera del nudo; i registri per le votazioni di ciascun insegnante sul
profitto, sulla frequenza e sulla condotta dei propri allievi; un
registro di presenza per il personale insegnante, un altro per il
personale amministrativo, disciplinare, di biblioteca e un terzo per il
personale di servizio; un libro dei verbali delle adunanze del consiglio
dell'istituto e un altro di quelli delle adunanze del collegio dei
professori; un registro della dotazione ripartita secondo i capitoli e
divisa in articoli con lo stato analitico dei pagamenti e delle
rimanenze; un registro dei conti correnti con i fornitori; un repertorio
per i contratti; un registro per le tasse scolastiche e per le propine
agli esaminatori; le liste elettorali degli artisti e tutti quegli altri
documenti che siano richiesti dal presente regolamento e dalle esigenze
scolastiche.
In quegli istituti dove si
tengono sessioni di esame per il conseguimento del diploma di professore
di disegno architettonico e per l'abilitazione all'insegnamento del
disegno nelle scuole medie, la segreteria deve tenere al corrente anche
un registro distinto dei candidati e dei risultati delle prove per
ciascuno di detti esami.
Art. 47
Ogni richiesta dei professori o
degli impiegati per acquisto di materiale didattico, artistico,
scientifico e di cancelleria deve essere scritta su apposito bollettario
a madre e figlia, firmata dal richiedente e consegnata al segretario
affinché la sottoponga all'approvazione del direttore dell'istituto.
La consegna delle cose soggette a
consumo deve risultare dallo stesso bollettario con la firma del
ricevente. Gli altri oggetti vengono inventariati, previo collaudo,
quando trattisi di istrumenti, macchine e simili. I libri sono immessi e
catalogati in biblioteca prima di essere dati in lettura o forniti alle
scuole.
Art. 48
L'orario giornaliero cui sono
obbligati gli impiegati di segreteria ed economato è di sette ore; esso
può essere prolungato in caso di urgente necessità per disposizione del
direttore dell'istituto.
L'orario può essere diviso o
continuato secondo le disposizioni interne emanate da ciascun direttore
per i singoli impiegati, e potrà essere mutato secondo le esigenze del
servizio.
Art. 49
Le segreterie non possono
rilasciare alcun certificato o copia o estratto d'atti e di registri, se
la domanda non sia stata presentata in carta bollata da lire 1 e se il
direttore dell'istituto non ne abbia dato l'autorizzazione.
Il segretario può firmare i
certificati e attestare che le copie e gli estratti sono conformi agli
originali.
Capo IV
Personale di servizio
Art. 50
Il personale di servizio,
composto dei custodi-inservienti, è sottoposto al direttore
dell'istituto e a chi ne fa le veci.
Il segretario ha la
responsabilità della perfetta esecuzione degli ordini del direttore ed
esercita anche la sorveglianza diretta sulla disciplina e sul buon
andamento del servizio da parte dei custodi-inservienti, eccezion fatta
per quegli istituti nei quali tale mansione è affidata ad un ispettore o
ad un ispettore capo.
Art. 51
La nomina dei custodi-inservienti
è fatta dal Ministero, al quale spetta pure di ordinare la destinazione
del personale di servizio ai singoli istituti.
Le promozioni di classe dei
custodi-inservienti hanno luogo in ordine di anzianità senza demerito e
sono fatte con decreto ministeriale, sentito il parere della commissione
di cui all'art. 61 del presente regolamento.
Art. 52
I custodi-inservienti hanno
l'obbligo di provvedere all'ordine, alla pulizia e alla sorveglianza di
tutti i locali e di osservare tutte quelle disposizioni che sono
contenute nei regolamenti interni di ciascun istituto e che vengono
impartite verbalmente o con speciali ordini interni di servizio.
I custodi-inservienti non devono
allontanarsi dal posto loro assegnato se non per ragioni di servizio e
soltanto dopo averne ottenuto il permesso dal segretario o da
quell'altro funzionario che sia stato espressamente incaricato di
vigilare sulla disciplina del personale di servizio.
E' vietato ai custodi-inservienti
di accettare mance; di fumare nei locali dell'istituto; di recare
disturbo nelle scuole con discorsi ad alta voce o in altro modo; di
ingerirsi, in qualsiasi modo, per conto degli interessati o di
interposte persone negli affari dell'istituto o di darne notizia.
Art. 53
I custodi-inservienti vestono una
divisa uniforme per ogni istituto, che viene gratuitamente fornita
dall'Amministrazione.
Essi hanno l'obbligo di
conservarla in buono stato, dovendo essa normalmente durare non meno di
due anni, e nel caso di anticipato deperimento, attribuibile a
negligenza, saranno puniti con misure disciplinari e saranno tenuti a
rifondere all'Amministrazione il danno.
Art. 54
L'orario quotidiano di servizio
effettivo è di nove ore durante l'anno scolastico, di sette ore durante
il periodo delle vacanze estive.
Il servizio, nelle domeniche e
nelle feste ufficiali, è limitato alle ore antimeridiane, secondo un
turno stabilito dal direttore dell'istituto.
Negli altri giorni di vacanze,
l'orario del servizio è stabilito dal segretario o dall'ispettore capo
secondo le disposizioni interne di ciascun istituto.
Per i custodi-inservienti vi è in
ciascun istituto un registro dove essi segnano giornalmente l'ora in cui
entrano ed escono dall'istituto apponendovi la loro firma.
Art. 55
Uno dei custodi-inservienti di
ciascun istituto è adibito all'ufficio di portinaio ed ha l'alloggio
nell'istituto stesso.
Oltre alla custodia del locale,
anche nelle ore in cui l'istituto non funziona, è dovere del portinaio:
a) non permettere l'entrata
nell'istituto a persone estranee senza essersi informato di ciò che
desiderano;
b) non permettere l'uscita di
qualsiasi oggetto appartenente all'istituto senza un corrispondente
ordine superiore;
c) rispondere alle chiamate
telefoniche anche nelle ore e nei giorni in cui gli uffici sono chiusi.
Art. 56
Nel periodo delle vacanze estive
possono essere concessi a ciascun custode-inserviente sino a venti
giorni di congedo, sempre che non lo vietino le esigenze dell'istituto.
Per causa grave, debitamente
comprovata, il congedo potrà essere prolungato sino ad un massimo di due
mesi, ed essere concesso anche in altri periodi dell'anno, con
disposizione del Ministero, che provvederà alla supplenza sulla proposta
del direttore dell'istituto.
Art. 57
Per il personale di servizio sono
inviate al Ministero entro il mese di agosto di ogni anno dai direttori
degli istituti note informative, secondo i moduli stabiliti dal
Ministero medesimo.
Art. 58
Sono estese, in quanto siano
applicabili, al personale di servizio degli Istituti di belle arti, di
musica e di arte drammatica le disposizioni del Testo Unico sullo stato
degli impiegati civili 22 novembre 1908, n. 693 e del relativo
regolamento generale 24 novembre 1908 n. 756, riguardanti le
incompatibilità, il cumulo degli impieghi, l'obbligo di residenza, i
trasferimenti l'aspettativa, la disponibilità, le dimissioni, la
dispensa dal servizio e la riammissione in servizio.
Art. 59
Ai custodi-inservienti sottoposti
a procedimento disciplinare viene data comunicazione per iscritto dei
fatti che sono loro addebitati, con invito a presentare le proprie
giustificazioni nel termine di dieci giorni.
Detto termine potrà essere
abbreviato o protratto, in caso di giustificata necessità.
L'incolpato potrà chiedere di
esporre personalmente le sue ragioni alla commissione disciplinare, di
cui all'art. 61.
Art. 60
Le pene disciplinari per il
personale di servizio, a seconda della gravità della mancanza commessa,
sono le seguenti:
1) ammonizione verbale o scritta;
2) censura;
3) sospensione dallo stipendio
fino a quindici giorni;
4) sospensione dal grado e dallo
stipendio per un periodo superiore a quindici giorni;
5) destituzione.
Art. 61
L'ammonizione è inflitta dal
direttore dell'istituto.
La censura è inflitta dal
Ministro, sentito il parere del consiglio dell'istituto.
Le pene, di cui ai nn. 3, 4 e 5,
sono inflitte dal Ministro, su deliberazione di una speciale commissione
disciplinare composta del direttore generale per le antichità e le belle
arti, presidente del direttore capo della divisione da cui dipende il
personale degli istituti d'arte e di un direttore o professore degli
istituti suddetti, scelto volta per volta dal Ministro.
Un funzionario della direzione
generale per le antichità e le belle arti adempie le funzioni di
segretario.
Art. 62
La commissione disciplinare di
cui all'articolo precedente ha facoltà di procedere all'interrogatorio
dell'incolpato, qualora lo ritenga opportuno ed ogni volta che
l'interessato ne faccia espressa domanda al Ministero.
Art. 63
Nei casi di grave mancanza il
Ministro può, per assicurare il mantenimento della disciplina e per il
decoro dell'istituto, in attesa dei risultati del procedimento
disciplinare, sospendere dal grado e dallo stipendio, per un periodo di
tempo indeterminato, i custodi-inservienti, salvo a determinare i limiti
della sospensione in seguito al parere della commissione disciplinare.
Il Ministro può anche, con
disposizione telegrafica, trasferire l'inserviente colpevole di grave
mancanza ad altro istituto.
L'inserviente che non ottemperi a
quest'ordine nel tempo prescritto sarà dichiarato dimissionario.
Art. 64
Il Ministro sospenderà
immediatamente dal grado e dallo stipendio i custodi-inservienti
sottoposti a procedimento penale per quei reati che comportino mandato
di cattura e per tutti i reati che ledano gravemente l'onore.
Capo V
Tasse scolastiche
Art. 65
Tutti coloro che chiedono di
essere inscritti in uno qualunque dei corsi delle Accademie e degli
Istituti di belle arti, di musica e di arte drammatica debbono pagare la
tassa di inscrizione annuale fissata dalle tabb. D ed E della legge 6
luglio 1912, n. 734. Tale pagamento può essere eseguito in due rate, da
versarsi all'ufficio del registro, la prima del mese di ottobre avanti
l'inizio delle lezioni, la seconda non più tardi del 31 marzo.
All'atto dell'inscrizione
l'alunno deve presentare al direttore dell'istituto la quietanza del
pagamento della prima rata della tassa.
Coloro che entro il 31 marzo non
abbiano pagato la seconda rata della tassa di inscrizione, sono
inderogabilmente allontanati dall'istituto.
Agli effetti del pagamento delle
tasse il corso inferiore degli Istituti di belle arti deve intendersi
corrispondente al primo periodo del corso comune e il corso medio al
secondo periodo del corso comune.
Art. 66
Tutti gli alunni che intendono di
sostenere gli esami di licenza di qualsiasi grado da uno qualunque dei
corsi degli Istituti di belle arti, di musica e di arte drammatica,
debbono, per esservi ammessi unire alla domanda la quietanza comprovante
il pagamento della tassa stabilita.
Coloro che non abbiano superato
tutte le prove d'esame nelle sessioni a cui dà diritto il pagamento
delle tasse suindicate, qualora vogliano essere nuovamente ammessi agli
esami negli anni successivi, dovranno pagare per intero la tassa
relativa.
Art. 67
Nessun alunno è ammesso agli
esami di ammissione, revisione, riparazione e licenza se non è in piena
regola col pagamento delle tasse scolastiche per l'anno in corso.
Non si accetta la tassa per
l'ammissione agli esami di licenza se l'alunno non è in regola con la
tassa annuale.
Art. 68
L'alunno il quale abbandona
l'istituto senza avere soddisfatto il pagamento della seconda rata della
tassa di inscrizione annuale non può essere ammesso né in quell'anno né
nei successivi a frequentare le lezioni o a sostenere esami nello stesso
od in altro istituto se prima non abbia integrato il pagamento delle
tasse dovute per l'anno in cui abbandonò la scuola.
Art. 69
La tassa per l'inscrizione alle
scuole libere del nudo negli Istituti di belle arti, fissata nella
citata tab. D della legge 6 luglio 1912, n. 734, è pagata soltanto da
coloro che non sono regolarmente inscritti come alunni nel terzo anno
del corso medio e nei corsi liberi superiori degli istituti medesimi.
Art. 70
Possono essere di anno in anno
dispensati dal pagamento delle tasse d'inscrizione e di licenza gli
alunni degli Istituti di belle arti, di musica e di arte drammatica che
appartenendo a famiglia di disagiata condizione economica, si siano
distinti per valore e diligenza negli studi ed abbiano tenuta buona
condotta.
Le domande di esenzione dalla
tassa di inscrizione annuale, scritte su carta da bollo da lire 1
debbono essere presentate alla segreteria nella seconda quindicina del
mese di settembre, le domande di esenzione dalla tassa di licenza entro
il mese di maggio.
Art. 71
La condizione disagiata della
famiglia viene valutata, tenuto conto delle condizioni locali, in base
ad attestati del Sindaco del Comune ove la famiglia risiede, e
nell'agenzia delle imposte, da cui il Comune dipende, nei quali dovranno
rispettivamente essere indicati il numero e la professione dei
componenti la famiglia e le imposte e tasse che la famiglia paga al
Comune, alla provincia e allo Stato. Per le informazioni da richiedersi
ai Comuni si adotterà il questionario posto in fine del presente
regolamento (si omette).
Tali documenti allegati alle
relative domande, debbono essere spediti dal segretario dell'istituto
all'Intendenza di finanza della provincia. L'Intendenza, esaminati i
documenti ed accertata con ogni mezzo la vera condizione economica di
ciascuna famiglia in rapporto alle condizioni del luogo di residenza,
restituirà, entro un mese dal ricevimento, le domande e i documenti al
direttore dell'istituto concedendo o negando il nulla osta.
Art. 72
La dispensa dal pagamento delle
tasse, di cui ai precedenti articoli, è concessa con deliberazione del
consiglio dell'istituto, il quale preso atto del nulla osta
dell'Intendenza di finanza, delibera sulla base dei risultati delle
votazioni annuali e dello scrutinio finale degli esami, nonché delle
relazioni dei professori e degli ispettori sulla condotta dell'alunno.
Art. 73
Possono essere dispensati dal
pagamento della tassa di inscrizione annuale e di licenza dal corso
inferiore a medio negli istituti di belle arti quegli alunni che, oltre
ad avere serbato ottima condotta durante l'anno, abbiano riportato dalle
prove d'esame e dallo scrutinio finale una media complessiva non
inferiore ad 8 decimi nelle materie artistiche e non inferiore a 7
decimi nelle altre materie.
Potrà accordarsi la dispensa
dalle tasse anche all'alunno che abbia riportato una media non inferiore
a 9 decimi nelle materie artistiche e non meno di 6 decimi in ciascuna
delle altre materie.
Art. 74
Per la dispensa dalla tassa di
inscrizione al primo anno del corso inferiore negli Istituti di belle
arti si richiede, oltre la prova della disagiata condizione economica,
che l'alunno abbia ottenuto una media complessiva di punti 8 nella
licenza dalla sesta classe della scuola elementare, ed abbia conseguito
nell'esame preliminare di ammissione all'istituto, una media complessiva
di punti 8 e non meno di 7 punti in ciascuna materia.
Per la dispensa dalla tassa
d'inscrizione al primo anno dei corsi liberi superiori negli Istituti di
belle arti il profitto negli studi sarà dimostrato dal risultato degli
esami di cui all'art. 107. Per la dispensa dalla tassa d'inscrizione al
secondo anno si terrà conto del giudizio sul complesso dei lavori
compiuti da ciascun alunno durante il primo anno; per la dispensa dalla
tassa di licenza varrà il giudizio complessivo sui lavori compiuti nel
secondo anno e sulle prove dell'esame di licenza.
Art. 75
Negli Istituti di musica e d'arte
drammatica possono essere esonerati dal pagamento della tassa
d'inscrizione annuale gli alunni i quali, oltre a comprovare la loro
disagiata condizione domestica e ad avere serbato ottima condotta
abbiano riportato negli esami e nelle classificazioni bimestrali della
materia principale una media complessiva non inferiore ad 8 decimi e una
media non inferiore a 7 decimi nelle materie complementari.
Potrà accordarsi la dispensa
dalle tasse anche all'alunno che abbia riportato una media non inferiore
a 9 decimi nella materia principale e non meno di 6 decimi in ciascuna
della materie complementari.
Sono dispensati di diritto dal
pagamento delle tasse coloro che godono di una borsa di studio a carico
del bilancio dell'istituto.
Art. 76
Possono essere dispensati dal
pagamento della tassa di licenza normale e superiore negli istituti
musicali e drammatici quegli alunni che, oltre ad avere comprovato la
loro disagiata condizione economica o serbato ottima condotta, abbiano
riportato nelle classificazioni bimestrali e negli esami le medie
complessive indicate nell'articolo precedente.
Per gli alunni che giusta gli
artt. 127 e 217 abbiano conseguito la dispensa dagli esami varranno,
agli effetti dell'esonero dalle tasse, le medie delle classificazioni
bimestrali.
Art. 77
Gli alunni candidati agli esami
di licenza di qualsiasi grado debbono pagare la tassa fissata per detti
esami non più tardi di otto giorni prima dell'inizio di essi e
rilasciare la quietanza presso la segreteria; diversamente non potranno
sostenere esame alcuno.
Gli alunni che abbiano presentato
domanda per la dispensa dalle tasse di licenza sono egualmente tenuti a
pagare la tassa e presentarne, nel termine prescritto, la quietanza alla
segreteria, salvo il rimborso della tassa pagata non appena, in base ai
risultati degli esami, sia riconosciuto loro il diritto alla chiesta
dispensa.
Potrà il direttore, sentito il
consiglio, proporre al Ministero di esonerare in via eccezionale dal
deposito della tassa qualche alunno di poverissima condizione il cui
valore, unito alla buona condotta faccia presumere il conseguimento
della dispensa.
Il direttore trasmetterà al
Ministero i documenti comprovanti l'assoluta povertà dell'alunno e il
parere favorevole del consiglio.
Art. 78
Sono esclusi dalla dispensa dalla
tassa d'inscrizione annuale gli alunni degli Istituti musicali ammessi
al primo anno del corso fondamentale e quelli ammessi al primo anno di
un corso principale che non abbiano ancora superato l'esame di
revisione.
Nel caso che il direttore abbia,
a termini dell'art. 216, anticipato l'esame di revisione facendolo
sostenere all'alunno non oltre il mese di marzo, l'alunno potrà essere
dispensato dal pagamento della seconda rata della tassa.
Gli alunni ammessi ad un corso
principale sono dispensati dal pagamento della tassa d'inscrizione
annuale al corso fondamentale (teoria della musica e solfeggio) pur
seguitando a frequentare anche questo corso.
Art. 79
Hanno diritto alla restituzione
delle tasse sia d'inscrizione che di licenza coloro che, avendole
pagate, ne sono in seguito dispensati.
Hanno parimenti diritto alla
restituzione della tassa d'inscrizione coloro che non hanno iniziato il
corso annuale di studio o lo hanno frequentato non oltre i primi dieci
giorni di lezione, e della tassa di licenza coloro che non si sono
presentati al relativo esame.
Hanno anche diritto alla
restituzione della tassa già pagata coloro che, avendo chiesta
l'ammissione alla scuola libera del nudo, non si siano presentati
all'esame, di cui agli artt. 153 e 154 del presente regolamento.
La domanda di restituzione deve
essere scritta su carta bollata da lire 1 e per i minori di età dovrà
essere fatta dal padre o da chi ne tiene legalmente le veci.
Qualora se ne verifichino le
condizioni, la restituzione è disposta mediante dichiarazione scritta
dal direttore dell'istituto sulla domanda, di cui al comma precedente,
la quale viene trasmessa con la relativa quietanza all'Intendenza di
finanza nella cui giurisdizione è posto l'ufficio del registro presso il
quale fu fatto il versamento e con l'indicazione della persona
autorizzata a ritirare la somma.
Art. 80
Chi, trovandosi nelle condizioni
stabilite dal presente regolamento per ottenere l'esonero totale o
parziale, non possa, per giustificati motivi, frequentare la classe
ottenne il titolo di ammissione o di promozione, o sostenere l'esame di
licenza, conserva il diritto di domandare l'esonero per l'anno
scolastico successivo.
Art. 81
Ai direttori e agli insegnanti
che fanno parte delle Commissioni per gli esami di licenza dal corso
inferiore e dal corso medio, di licenza dai corsi liberi superiori degli
Istituti di belle arti e di licenza di grado normale e di grado
superiore negli Istituti musicali sono corrisposte propine di esame
nella misura seguente: detratto a favore dell'erario un decimo della
tassa per gli esami di licenza di grado inferiore e medio o normale, e
due decimi per gli esami di licenza di grado superiore, il rimanente
viene diviso in quote fra gli esaminatori appartenenti al ruolo
dell'Istituto, proporzionalmente al numero dei giorni in cui hanno
partecipato alle sedute di esame.
La ripartizione delle propine è
fatta alla fine di ciascuna sessione di esami con deliberazione del
Consiglio dell'Istituto da approvarsi dal Ministero.
Art. 82
A ciascun esaminatore spetta una
sola propina per ciascun candidato alla licenza, anche se l'esaminatore
faccia parte di più di una commissione o sottocommissione. Non è
corrisposta alcuna propina per gli esami sostenuti a titolo di
riparazione, per i quali non è richiesto il pagamento di una nuova
tassa.
Art. 83
(Abrogato)
Capo VI
Anno scolastico e vacanze
Art. 84
L'anno scolastico comincia col 15
ottobre e termina col 15 luglio, compresi di periodi degli esami. Le
lezioni incominciano di regola col giorno 3 novembre.
Oltre le domeniche, [i
genetliaci del Re e della Regina] e gli altri giorni festivi
stabiliti con il R.D. 4 agosto 1913, n. 1207, sono concessi negli
Istituti di belle arti e di musica e d'arte drammatica complessivamente
25 giorni di vacanza da distribuirsi dai direttori degli istituti nel
periodo delle feste natalizie, di Capodanno, di Carnevale e di Pasqua, e
nelle altre occasioni dipendenti da ragioni locali.
Il calendario scolastico
comprendente i giorni di lezione e quelli di vacanza viene stabilito
annualmente dal direttore dell'istituto in conformità delle disposizioni
del presente regolamento ed è inviato entro il mese di novembre al
Ministero per la debita approvazione, dopo di che viene pubblicato.
PARTE II
ISTITUTI DI BELLE ARTICapo
I
Governo dell'istitutoa)
Presidente o direttore
Art. 85
Il presidente o direttore, quale
capo e rappresentante dell'istituto, provvede al buon andamento
didattico, amministrativo e disciplinare di esso, cura la piena ed
esatta osservanza di tutte le norme vigenti per l'istituto stesso ed
esercita tutte le funzioni affidategli dal presente regolamento.
In caso di breve assenza egli può
delegare le sue funzioni ad un professore titolare membro del consiglio.
Art. 86
Al termine dell'anno scolastico
il direttore dell'istituto compila una particolareggiata relazione
sull'andamento didattico, amministrativo e disciplinare dell'istituto,
che viene trasmessa al Ministero entro il mese di agosto insieme con le
note informative di tutto il personale, compilate secondo i moduli
forniti dal Ministero.
b) Collegio dei professori
Art. 87
Il collegio dei professori è
composti di tutti gli insegnanti dell'istituto, titolari, aggiunti e
incaricati di ruolo, compresi i maestri dei corsi liberi superiori e,
sotto la presidenza del direttore dell'istituto o del professore
titolare all'uopo delegato, delibera sulle questioni riguardanti
l'ordinario andamento e i bisogni delle scuole.
Il collegio si riunisce
ordinariamente una volta al principio e una volta alla fine dell'anno
scolastico e straordinariamente tutte le volte che il direttore
dell'istituto stimi opportuno di convocarlo o ne riceva domanda motivata
e firmata da almeno un terzo dei professori.
Uno dei segretari a ciò designato
dal direttore, funge da segretario del collegio e compila i verbali
delle adunanze.
c) Consiglio dell'Accademia o
dell'Istituto
Art. 88
Il consiglio dell'Accademia o
dell'Istituto, presieduto dal direttore dell'istituto medesimo o in sua
assenza dal professore titolare all'uopo delegato, è composto dei
professori emeriti, dei professori titolari di ruolo, dei maestri dei
corsi liberi superiori e di quattro consiglieri nominati dal Ministro
per la P.I. fra gli artisti residenti nella città ove ha sede
l'istituto, su designazione di due artisti per ciascun'arte, fatta dal
corpo dei professori emeriti e titolari di ruolo dell'istituto medesimo.
I consiglieri non insegnanti
durano in carica un biennio e possono essere riconfermati.
Art. 89
Per gli istituti aventi sede
nelle città minori, il Ministero può disporre che la composizione del
consiglio sia limitata nel numero e nel modo di elezione degli artisti
liberi. In tal caso gli statuti o i regolamenti di detti istituti
conterranno le disposizioni per tale composizione, per la durata in
carica e per la rinnovazione dei membri estranei al corpo insegnante.
Art. 90
Il consiglio dell'istituto
discute e delibera i bilanci preventivi e consuntivi della spesa, le
proposte di nomina degli incaricati temporanei e dei supplenti, le
proposte di trasferimento degli insegnanti e si occupa di tutte le
questioni d'ordine generale, didattico e disciplinare sottopostegli dal
direttore dell'istituto.
Le deliberazioni concernenti i
trasferimenti degli insegnanti e tutte quelle che si riferiscono alle
persone degli insegnanti e degli altri funzionari dell'istituto, debbono
esser prese con votazione a scrutinio segreto, pena la nullità.
Art. 91
Il consiglio si raduna
ordinariamente tre volte l'anno, nei mesi di gennaio, giugno e ottobre.
Può radunarsi straordinariamente su invito del presidente o su richiesta
di almeno un terzo dei consiglieri, che ne facciano domanda scritta e
motivata.
Le riunioni del consiglio saranno
valide quando vi assista almeno la metà più uno dei consiglieri.
Il consiglio è assistito dal capo
della segreteria, il quale ha voto consultivo nelle questioni
amministrative e regolamentari.
Il verbale di ogni seduta viene
letto e firmato dal presidente e dal segretario, nella seduta
immediatamente susseguente, prima dello svolgimento dell'ordine del
giorno.
Art. 92
I consiglieri insegnanti
nell'istituto hanno l'obbligo di intervenire alle sedute del consiglio.
I consiglieri non insegnanti, che
non intervengano a tre riunioni consecutive, senza giustificato motivo,
sono dichiarati decaduti ed immediatamente sostituiti.
Ai consiglieri non insegnanti è
assegnata un'indennità di lire 10 per ciascun giorno di adunanza del
consiglio a cui intervengano.
Capo II
Insegnamento
Art. 93
L'insegnamento comune per tutte
le arti si divide in due periodi:
1) corso inferiore (primo periodo
del corso comune);
2) corso medio (secondo periodo
del corso comune).
Così il corso inferiore come il
medio hanno la durata di tre anni.
Tuttavia i giovani distinti per
ingegno e per capacità artistica possono, per deliberazione del
consiglio dell'istituto, essere ammessi, alla fine del secondo anno del
corso inferiore, a sostenere gli esami di licenza dal corso stesso.
Art. 94
I corsi liberi superiori per
l'insegnamento superiore specializzato delle varie arti già funzionanti
nell'istituto di belle arti di Roma possono essere estesi anche nelle
Accademie e negli Istituti di belle arti di Torino, Milano, Bologna,
Venezia, Firenze, Napoli e Palermo, sempre che gli Enti locali
s'impegnino a concorrere per due terzi nella spesa d'impianto e
mantenimento delle scuole stesse.
Art. 95
Le materie d'insegnamento del
corso inferiore sono: il disegno geometrico e di proiezione, la
prospettiva e la teoria delle ombre, l'ornato disegnato e dipinto, la
figura disegnata, gli elementi di architettura, gli elementi di
plastica, di ornato e di figura, l'anatomia (osteologica e morfologica),
la storia dell'arte e le materie di cultura generale.
Art. 96
Le materie d'insegnamento del
corso medio sono: l'architettura, la figura disegnata e monocroma, la
figura dipinta, la figura modellata, l'ornato disegnato e dipinto,
l'ornato modellato, la scenografia, l'anatomia (miologia e fisiologia),
la storia dell'arte e le materie di cultura generale.
Art. 97
Durante il corso medio è data
facoltà agli alunni di dedicarsi anche all'esercizio nelle tecniche
dell'arte che intendono eleggere.
Art. 98
I direttori degli istituti, su
deliberazione del consiglio dell'istituto, possono proporre al Ministero
che, ad integrare l'insegnamento indicato negli articoli precedenti,
siano istituiti insegnamenti speciali di materie facoltative.
Detti insegnamenti debbono essere
riconfermati anno per anno.
Art. 99
Entro il mese di settembre i
professori titolari di ciascuna materia debbono compilare o confermare,
per sottoporli all'approvazione del consiglio dell'istituto, i programmi
di insegnamento per la propria scuola, sia per le classi da essi tenute,
come per quelle affidate agli aggiunti e agli incaricati della stessa
materia.
Art. 100
Ogni tre anni almeno dovrà farsi
nelle Accademie e negli Istituti di belle arti un'esposizione dei saggi
migliori degli alunni.
Capo III
Classi aggiunte
Art. 101
Il numero massimo normale degli
alunni in ciascuna classe delle materie artistiche per ciascun anno del
corso inferiore è di trenta.
Nelle classi delle materie stesse
per ciascun anno del corso medio il numero massimo normale è di
quindici.
Nelle classi delle materie di
cultura generale e di storia dell'arte il numero massimo normale è di
trenta.
Quando i limiti fissati dai commi
precedenti siano superati, si fa luogo allo sdoppiamento di ciascuna
classe. In ogni caso le classi aggiunte non possono superare il numero
di due per ciascuna materia.
Art. 102
Le classi aggiunte sono mantenute
sino a che il limite massimo di frequenza resti superato, e ciò anche
per gli anni scolastici seguenti a quello in cui le classi aggiunte
furono istituite.
In quest'ultimo caso lo
sdoppiamento della classe e l'incarico dell'insegnamento nella classe
aggiunta decorrono dal primo giorno dell'anno scolastico.
Art. 103
Le proposte per le istituzioni
delle classi aggiunte debbono essere inviate al Ministero dal direttore
dell'istituto nella seconda quindicina del mese di novembre di ogni
anno.
Art. 104
La classe aggiunta può essere
affidata all'insegnante della classe normale, sempre che vi sia
compatibilità di orario, in relazione così all'orario generale stabilito
al principio dell'anno scolastico, come al numero massimo di ore
settimanali di lezione che l'insegnante è tenuto ad impartire.
Quando la classe aggiunta venga
affidata ad un insegnante di ruolo dell'istituto è corrisposto a detto
insegnante un assegno mensile non superiore alla decima parte del terzo
dello stipendio dell'insegnante della classe normale.
Agli incaricati straordinari
invece è corrisposto un assegno mensile non superiore alla decima parte
dei due terzi dello stipendio dell'insegnante della classe normale.
Art. 105
Le nomine degli incaricati delle
classi aggiunte sono fatte per decreto ministeriale; esse sono sempre
temporanee e non possono essere mantenute oltre il 31 luglio di ciascun
anno.
Capo IV
Corsi liberi superiori
Art. 106
Possono essere istituiti dal
Ministero nelle Accademie e negli Istituti di belle arti di cui all'art.
94 corsi liberi superiori di pittura, scultura e decorazione, nei quali
lo studio si svolgerà liberamente secondo il programma proprio di
ciascun docente.
Ciascun corso ha la durata di due
anni e vi possono essere ammessi tutti coloro che abbiano ottenuta la
licenza del corso medio in un istituto di belle arti e tutti quegli
artisti che superino l'esame di cui all'articolo seguente.
Art. 107
Coloro che intendano essere
ammessi ad uno dei corsi liberi superiori, siano artisti liberi o
licenziati dal corso medio di un istituto di belle arti, debbono fare
domanda al direttore dell'istituto su carta bollata da lire 1 non più
tardi del 15 novembre di ogni anno, corredandola dei documenti indicati
nell'art. 120.
Sono ammessi nei corsi liberi
superiori soltanto coloro che hanno superato gli esami seguenti:
1) Per la pittura:
a) saggio di disegno: nudo
disegnato dal vero a tutto effetto e relativo particolare anatomico;
b) saggio d'invenzione: figura
ornamentale disegnata a memoria e particolare anatomico di detta figura
a memoria;
c) tema architettonico in
prospettiva;
d) bozzetto in scultura di
animali e figura;
e) saggio di pittura: nudo
dipinto dal vero;
f) saggio di una impressione di
paesaggio dal vero.
I giovani provenienti dal corso
medio sono dispensati dalle prove a) e d).
2) Per la scultura:
a) saggio di disegno: nudo
disegnato dal vero a contorno o mezza macchia e particolare anatomico
del nudo medesimo;
b) tema architettonico: schizzo
prospettico e particolare geometrico a contorno;
c) composizione ornamentale
policroma;
d) composizione di figura e
d'ornamento (bassorilievo);
e) saggio di scultura: nudo in
bassorilievo.
I giovani provenienti dal corso
medio sono dispensati dalle prove a) e c).
3) Per la decorazione:
a) tema architettonico in
prospettiva;
b) composizione figurativa
policroma ed ornamentale a memoria;
c) tema di composizione
ornamentale di un dato stile;
d) saggio di plastica.
I giovani provenienti dal corso
medio sono dispensati dalla prova c).
Art. 108
La commissione giudicatrice degli
esami, di cui all'articolo precedente, è composta dei professori
titolari di architettura, di plastica della figura, di disegno, di
figura e di ornato e decorazione dell'istituto, di due artisti liberi
designati dal direttore dell'istituto o dal corpo accademico, laddove
esista, e dei maestri dei corsi liberi superiori.
La commissione elegge nel suo
seno il presidente; funge da segretario il segretario dell'istituto.
Art. 109
I maestri dei corsi liberi
superiori sono nominati con decreto ministeriale per non oltre un
quinquennio, su designazione fattane dal consiglio dell'istituto con il
concorso degli studenti inscritti nei rispettivi corsi liberi superiori
quando il numero degli studenti stessi non sia inferiore a sei.
Per tale designazione il
direttore dell'istituto invita in un giorno determinato gli studenti,
già inscritti nel corso in cui è vacante la cattedra, a una votazione a
scheda segreta.
Il consiglio dell'istituto,
convocato nel medesimo giorno alla medesima ora, procede anch'esso per
votazione segreta alla designazione del maestro da nominarsi.
Lo scrutinio dei voti è fatto
pubblicamente dal direttore dell'istituto, coadiuvato dal segretario,
con l'intervento di due scrutatori nominati l'uno dal consiglio e
l'altro dagli studenti.
L'artista che abbia raccolto i
due terzi almeno dei suffragi dei votanti, viene designato al Ministro
per la nomina.
Art. 110
Qualora il numero degli studenti
inscritti non raggiunga il minimo stabilito dall'articolo precedente, o
nessun artista abbia raccolto i due terzi dei suffragi richiesti
dall'ultimo comma, la nomina dei maestri sarà fatta dal Ministro,
sentita la terza sezione del consiglio superiore di belle arti. In egual
modo sarà provveduto nel caso in cui il Ministro non creda, per gravi
ragioni, di accogliere la designazione fatta dagli studenti.
Art. 111
I maestri sono compensati
mediante una retribuzione annua, non inferiore alla somma di lire 3.000,
pagabile in dieci rate mensili a decorrere dal primo ottobre.
Essi, allo scadere dell'incarico,
possono essere rieletti per un altro quinquennio nelle forme indicate
dall'articolo precedente.
Art. 112
Nei corsi liberi superiori
possono essere ammessi ad insegnare senza rimunerazione anche dei liberi
docenti, da nominarsi dal Ministero, limitatamente alle materie
complementari od affini alla principale e compatibilmente con la
disponibilità dei locali e del personale di servizio.
L'ammissione dei liberi docenti è
fatta in base al giudizio di una speciale commissione presieduta dal
direttore dell'istituto e composta di due membri designati dal consiglio
dell'istituto e di due nominati dal Ministero.
I liberi docenti possono essere
annualmente riconfermati dal Ministro, su proposta del capo
dell'istituto.
Art. 113
Al termine del biennio di studio
gli alunni regolarmente inscritti debbono sottoporsi ad un esame per il
conseguimento della licenza.
Tale esame è giudicato da una
commissione composta dei maestri del corso libero superiore, dei
professori di plastica della figura, di disegno di figura e di ornato e
decorazione, di due artisti estranei eletti dai corpi accademici o dai
collegi dei professori, e dei consiglieri dell'istituto, di nomina
ministeriale, laddove esistono, o in mancanza, di altrettanti artisti
estranei designati dal Ministero.
La commissione giudica
collegialmente del valore di ciascun candidato, ma può suddividersi in
sottocommissioni di cinque membri per l'esame di ciascuna materia.
Ogni commissario dispone di dieci
punti ed è dichiarato licenziato quel candidato che abbia conseguita la
media complessiva di otto decimi dei punti.
Per i pieni voti legali ed
assoluti e per la lode sono applicabili le disposizioni del quinto e
sesto comma dell'art. 134 del presente regolamento.
Capo V
Insegnanti
Art. 114
Tutti gli insegnanti hanno
l'obbligo di impartire l'insegnamento secondo l'orario debitamente
approvato, di partecipare alle sedute del collegio dei professori, alle
commissioni d'esame e alle commissioni speciali, nelle quali sono
chiamati dal direttore dell'istituto, di vigilare a turno alle scuole
libere del nudo.
Art. 115
Nelle materie per le quali
esistono in ruolo un professore titolare ed altri insegnanti, il
titolare ha la responsabilità dell'andamento didattico di tutte le
classi della sua scuola e tutti gli altri insegnanti a lui aggregati per
aiuto, debbono confermarsi ai programmi fissati e alle norme da lui
emanate per il buon funzionamento della scuola.
Art. 116
L'orario settimanale obbligatorio
per gli insegnanti è compreso fra i limiti seguenti: per i professori
titolari delle materie artistiche minimo ore 9, massimo ore 18; per gli
aggiunti e incaricati delle stesse materie minimo ore 9, massimo ore 18;
per gli insegnanti delle altre materie obbligatorie e facoltative minimo
ore 6, massimo ore 9. Ove nella compilazione degli orari risultasse un
eccessivo sovraccarico per gli studenti, il consiglio potrà ridurre di
un'ora o due al più d'orario minimo settimanale di qualche insegnante,
sottoponendo la relativa proposta motivata al Ministero per la sua
preventiva approvazione.
Art. 117
Nella seconda quindicina del mese
di settembre il direttore dell'istituto, sentito il collegio dei
professori, compila e invia al Ministero per l'approvazione l'orario
settimanale dei singoli insegnamenti per l'anno scolastico. All'orario
deve essere unito un prospetto da cui risulti il numero delle ore
settimanali di lezione a cui gli scolari di ciascun corso resteranno
obbligati.
Al principio dell'anno scolastico
il professore titolare propone al direttore dell'istituto la
ripartizione, fra i vari insegnanti, dell'insegnamento nelle diverse
classi della scuola a lui affidata. Di tale ripartizione viene data
comunicazione al consiglio dell'istituto per la debita approvazione.
Capo VI
Alunni
Art. 118
Possono essere ammessi nel corso
inferiore degli istituti di belle arti i giovani d'ambo i sessi che
provino di aver compiuto gli anni quattordici e di aver superato l'esame
della sesta classe elementare e che siano stati approvati in via
preliminare in un esame di disegno geometrico e di disegno dal vero. Per
gli aspiranti provenienti da scuole le quali non abbiano la sesta classe
elementare sarà valido l'attestato di aver superata la quinta classe.
Sono in ogni caso esclusi gli
esami di equipollenza a favore di coloro che non provino di aver
compiuto gli studi di cui al comma precedente.
Gli stranieri, che chiedono
l'ammissione negli istituti di belle arti, debbono provare la loro
conoscenza della lingua italiana e presentare titoli di studi
equipollenti o superiori al prescritto esame.
Art. 119
Per essere ammessi nel corso
medio degli istituti di belle arti è necessario presentare, oltre alla
prova di possedere i requisiti di cui al primo comma dell'articolo
precedente, anche il diploma di licenza dal corso inferiore, conseguito
in un istituto di belle arti del Regno.
Possono essere ammessi negli anni
successivi al primo del corso inferiore, o del corso medio coloro che,
oltre a possedere i requisiti generali determinati nell'articolo
precedente e tenuto conto, per il corso medio, di quanto dispone il
primo comma del presente articolo, abbiano superato nell'istituto in cui
chiedono l'ammissione, uno speciale esperimento di esame in tutte le
materie insegnate negli anni precedenti a quello cui aspirano ad essere
inscritti.
Art. 120
La domanda di ammissione negli
istituti di belle arti, scritta su carta bollata da lire 1, deve essere
presentata alla direzione non avanti il 1° agosto e non più tardi del 30
settembre e corredata, oltreché del titolo prescritto, dell'atto di
nascita, dell'attestato di sana costituzione fisica, dell'attestato di
buona condotta di data non anteriore a due mesi, e della quietanza di
pagamento della prima rata della tassa scolastica.
I suddetti documenti devono
essere debitamente legalizzati. Tutti gli alunni regolarmente inscritti
sono muniti di una tessera speciale di riconoscimento rilasciata dal
direttore dell'istituto.
Art. 121
Possono ottenere il trasferimento
da uno ad altro istituto sia a principio che nel corso dell'anno
scolastico, quegli alunni che presentino all'istituto dove intendono di
inscriversi un certificato di nulla osta del direttore dell'istituto dal
quale provengono. Non sono in nessun modo concesse ammissioni agli esami
in un istituto di alunni provenienti da altri istituti, se non in casi
eccezionali, per ragioni di assoluta necessità e solo quando siano state
esplicitamente autorizzate con apposita dichiarazione scritta dal
direttore dell'istituto dal quale gli alunni provengono. Sono valide le
tasse pagate per l'istituto di origine; però nel caso che le tasse
fissate per l'istituto cui l'alunno si trasferisce fossero superiori a
quelle stabilite per l'istituto da cui proviene, egli dovrà pagare la
differenza.
Art. 122
Gli alunni che senza legittima
giustificazione si assentino dalle lezioni per un numero complessivo di
quindici giorni durante l'anno scolastico sono radiati dai registri
d'inscrizione senza rimborso delle tasse pagate.
Art. 123
Le pene disciplinari per gli
alunni sono:
a) ammonizione;
b) interdizione temporanea dalla
scuola sino a dieci giorni;
c) interdizione temporanea sino a
tre mesi;
d) espulsione dall'istituto.
Le pene indicate in a) e b) sono
inflitte dal direttore dell'istituto; quelle in c) con deliberazione del
collegio dei professori e quelle in d) dal Ministro per la P.I. su
proposta del consiglio dell'istituto.
Capo VII
Esamia) Sessioni di esame
Art. 124
Gli esami si danno in due
sessioni.
La prima sessione si svolge nei
mesi di giugno e di luglio e comprende gli esami di licenza dal corso
inferiore e dal corso medio e le prove finali di revisione; la seconda
si tiene nel mese di ottobre e comprende gli esami di riparazione e di
ammissione.
Le due sessioni d'esame per il
conseguimento del diploma di professore di disegno architettonico sono
tenute nei mesi di ottobre e di aprile.
Art. 125
Nel maggio e nel settembre di
ciascun anno la direzione dell'istituto con pubblici avvisi bandisce
l'apertura della rispettiva sessione di esami. Le domande per
l'inscrizione agli esami di ammissione e quelle degli estranei per
l'ammissione agli esami di licenza, scritte su carta bollata da lire
1 (1), debbono essere presentate alla segreteria quindici giorni
avanti l'inizio della sessione, corredate della quietanza di pagamento
della tassa prescritta.
b) Esami di promozione e di
revisione
Art. 126
Le promozioni da un anno
all'altro di ciascun corso nelle materie artistiche sono fatte sulla
base del giudizio che viene dato dalla commissione esaminatrice sul
complesso degli elaborati eseguiti durante l'anno scolastico. Tale
giudizio sarà integrato con l'esecuzione di una prova finale di
revisione su tema dato dalla commissione esaminatrice. Gli alunni, che
non abbiano superato la prova nella prima sessione, possono ripeterla a
titolo di riparazione nella sessione di ottobre.
Per l'anatomia, la storia
dell'arte e le materie di cultura generale è parimenti richiesta una
prova finale di revisione nella prima sessione con diritto alla prova di
riparazione nella seconda sessione.
Art. 127
La commissione esaminatrice degli
elaborati ha facoltà di esonerare dalla prova di revisione nelle materie
artistiche quegli alunni che mostrino di aver raggiunto la maturità
necessaria per la promozione all'anno superiore.
Non è concessa alcuna esenzione
dalla prova finale di revisione per le materie indicate nel secondo
comma dell'articolo precedente. Non possono parimenti concedersi
esenzioni dall'esame in alcuna materia nella licenza dal corso inferiore
e dal corso medio e negli esami per il conseguimento del diploma di
professore di disegno architettonico.
c) Esami di licenza dai corsi
inferiore e medio
Art. 128
La licenza dal corso inferiore e
quella dal corso medio sono rilasciate in base al risultato di uno
speciale esperimento di esame da sostenersi in tutte le materie comprese
nel programma del terzo anno rispettivamente del corso inferiore e del
corso medio. Agli esami di licenza dal corso inferiore o dal corso medio
possono presentarsi anche candidati estranei all'istituto. Coloro degli
estranei che si presentano all'esame di licenza dal corso medio debbono
però sostenere gli esami di licenza anche nelle materie d'insegnamento
che si svolgono nel corso inferiore.
A coloro che non abbiano superato
nella prima sessione l'esperimento l'esame è concesso di ripetere nella
seconda sessione le prove delle materie in cui sono caduti.
Art. 129
I candidati alle licenze dal
corso inferiore e dal corso medio che non ottengano la licenza nelle due
sessioni suddette, debbono ripetere l'anno scolastico, ma avranno
facoltà, alla fine di esso, di sostenere l'esperimento d'esame nelle
sole materie, in cui non conseguirono l'approvazione nell'anno
precedente. Debbono parimenti ripetere l'anno scolastico gli alunni che
non abbiano ottenuto nelle due sessioni consecutive d'esame la
promozione all'anno superiore del medesimo corso, in questo caso essi
ripetono la prova finale di revisione in tutte le materie.
L'alunno che per due anni
consecutivi non ottenga la promozione alla classe superiore o non superi
in due anni gli esami di licenza dal corso inferiore o quelli dal corso
medio, o gli esami per il conseguimento del diploma di professore di
disegno architettonico, viene definitivamente escluso dall'istituto.
Art. 130
Gli alunni debbono presentarsi
agli esami di entrambe le sessioni negli istituti dove sono regolarmente
inscritti.
Coloro che non abbiano superato
in due sessioni consecutive gli esami di licenza dal corso inferiore o
dal corso medio, non possono fruire della facoltà loro concessa dal
primo comma dell'articolo precedente, qualora ripetano in altro istituto
l'ultimo anno del corso al quale sono inscritti.
Art. 131
Gli alunni, che abbiano superato
nella prima sessione tutti gli esami della classe alla quale erano
inscritti con una media non inferiore a otto decimi, possono presentarsi
nella seconda sessione agli esami dell'anno immediatamente superiore,
escluso il passaggio dal corso inferiore al corso medio, purché il
collegio dei professori, espressamente interrogato, abbia dato parere
favorevole all'ammissione.
Le domande di ammissione agli
esami, di cui al comma precedente, scritte su carta da bollo da [lire
1] (1), debbono essere presentate al direttore dell'istituto non
avanti il 1° agosto e più tardi del 30 settembre ed essere corredate
della quietanza di pagamento della tassa d'inscrizione all'anno di corso
del quale chiedono di dare gli esami ed eventualmente anche della
prescritta tassa di esame.
d) Commissioni esaminatrici -
Procedimento degli esami
Art. 132
Il giudizio sugli elaborati
eseguiti durante l'anno scolastico e sulle prove finali di revisione per
la promozione da un anno all'altro del medesimo corso è dato, per
ciascuna materia, da una commissione di tre membri compreso il
professore della materia, che la presiede; di essa fanno parte, per il
corso inferiore, l'aggiunto e l'incaricato della stessa materia o, in
mancanza di uno dei due o di entrambi, uno o due insegnanti di ruolo di
materie affini, nominati dal direttore dell'istituto; per il corso
medio, due insegnanti titolari di ruolo di materie affini, designati dal
capo dell'istituto.
In quegli istituti, ove se ne
dimostri l'opportunità, i regolamenti interni possono disporre che la
commissione, di cui al precedente comma, presieduta dal professore
titolare della materia, sia invece costituita di due artisti estranei
all'istituto, eletti dal corpo accademico là dove esiste, oppure dal
collegio dei professori.
In assenza del professore
titolare della materia, lo sostituisce l'insegnante, a cui fu dal
Ministro affidata la supplenza alla cattedra stessa, o, in mancanza di
questo un insegnante titolare di materia affine, designato dal direttore
dell'istituto.
Le commissioni per gli esami di
tutte le materie insegnate in un dato anno di corso, debbono tenere una
riunione finale plenaria per decidere collegialmente della promozione di
ciascun alunno all'anno superiore. Il loro giudizio deve esprimersi
mediante punti da 0 a 10; il 6 indica la sufficienza.
Art. 133
Gli esami di licenza dal corso
inferiore e dal corso medio sono giudicati da una commissione plenaria
composta degli insegnanti di tutte le materie del corso, di due artisti
estranei eletti dai corpi accademici o dai collegi dei professori e dei
quattro consiglieri dell'istituto di nomina ministeriale, laddove
esistono.
Possono essere chiamati a far
parte della commissione di esame, in sostituzione dei titolari, anche
quei professori aggiunti che abbiano insegnato nell'ultimo anno del
corso inferiore e medio.
In quegli istituti, ove esistono
professori emeriti od onorari i regolamenti interni possono disporre che
in luogo di uno o due degli artisti estranei, di cui al comma
precedente, siano chiamati a far parte delle commissioni esaminatrici,
uno o due di essi, eletti dai corpi accademici o dai collegi dei
professori.
La commissione plenaria, di cui
al presente articolo, si divide in sottocommissioni di tre membri, per
ciascuna materia, compreso l'insegnante della materia che la presiede, o
in sua mancanza il supplente od un insegnante di materia affine, in
analogia a quanto dispone l'articolo precedente.
Il conferimento delle licenze è
deliberato in seduta plenaria alla fine degli esami, in conformità delle
disposizioni del presente regolamento.
Art. 134
Ogni membro della
sottocommissione di cui all'articolo precedente, dispone di dieci punti
per il giudizio sul merito di ciascun candidato.
Ottiene l'approvazione quel
candidato che abbia conseguito non meno di diciotto punti complessivi;
può tuttavia essere approvato anche quel candidato che abbia conseguito
diciassette punti, quando due degli esaminatori abbiano assegnato sei
punti ciascuno.
Sono dichiarati, secondo i casi,
promossi o licenziati, quei candidati che abbiano ottenuta
l'approvazione in tutte le materie.
Possono tuttavia venire promossi
o licenziati, con deliberazione della commissione plenaria, presa con
maggioranza di due terzi dei votanti, quei candidati che non abbiano
ottenuta l'approvazione nelle materie di cultura generale, purché
abbiano conseguita una votazione non minore di quindici trentesimi in
ciascuna di esse e abbiano ottenuto una media complessiva di voti non
minore di nove decimi in tutte le materie artistiche.
Quei candidati che abbiano
conseguito una media complessiva di nove decimi di punti si intendono
approvati a pieni voti legali.
Nel caso che un candidato abbia
conseguito i pieni voti assoluti, la commissione plenaria può accordare
la lode, che deve essere approvata almeno da tre quarti dei votanti.
Della lode è fatta menzione sul diploma di licenza.
Art. 135
A tutti gli esami assiste in
qualità di segretario, per compilare i verbali e per coadiuvare i
commissari nella sorveglianza durante le prove d'esame, il segretario o,
in caso di impedimento, un altro funzionario della segreteria designato
dal direttore dell'istituto.
Ad esame compiuto, tutti i
risultati espressi nei processi verbali, o negli specchietti delle
votazioni e in tutti gli altri documenti concernenti i lavori della
commissione, debbono essere raccolti e consegnati all'ufficio di
segreteria che ne cura la conservazione.
Tutti i risultati degli esami
sono trascritti negli appositi registri esistenti nella segreteria.
Art. 136
La sorveglianza nelle aule dove
si svolgono gli esami è esercitata per turno dagli insegnanti facenti
parte delle commissioni giudicatrici.
Per nessuna ragione la
sorveglianza può venire interrotta. In caso di momentanea assenza gli
insegnanti vengono sostituiti dal segretario della commissione o da
qualcuno dei funzionari della segreteria precedentemente designato dal
direttore dell'istituto.
L'opera dei custodi-inservienti è
limitata ai servizi materiali e alla vigilanza fuori delle aule.
Capo VIII
Viaggi d'istruzione
Art. 137
E' in facoltà del Ministero di
conferire annualmente per ciascun istituto un numero determinato di
premi agli alunni, consistenti in viaggi d'istruzione da compiersi nei
mesi di agosto, settembre e ottobre.
Tale conferimento vien fatto su
proposta del consiglio di ciascun istituto a quelli fra i giovani che si
siano resi maggiormente meritevoli per profitto e per disciplina, scelti
fra i licenziati dall'ultimo anno scolastico del corso medio e dai corsi
liberi superiori, laddove esistano; a parità di merito il premio è
assegnato ai più bisognosi.
La determinazione del numero dei
premi, dell'ammontare della borsa di viaggio e della meta è fatta
attualmente dal Ministero.
Art. 138
L'ammontare complessivo delle
borse di viaggio è inscritto nel bilancio preventivo di ciascun istituto
sotto la speciale denominazione di "Premi agli studenti: viaggi di
istruzione".
L'ammontare di ciascuna borsa è
pagato per metà all'inizio del viaggio dall'economo dell'istituto;
l'altra metà è pagata dall'economo dell'istituto di belle arti della
città scelta a meta del viaggio o, in mancanza dal Sindaco della città
medesima.
L'invio di questa seconda metà
della borsa viene fatto in precedenza dall'istituto a cui appartiene il
giovane premiato, mediante il vaglia bancario.
All'atto del pagamento della
seconda rata i giovani premiati debbono presentare la tessera personale
di libero ingresso nei musei, gallerie, scavi di antichità e monumenti
nazionali ad essi rilasciata dal Ministero e la tessera di
riconoscimento dell'istituto da cui provengono o, in mancanza di
quest'ultima, una lettera ufficiale di presentazione del direttore
dell'istituto medesimo.
I giovani premiati col viaggio
d'istruzione debbono presentare al loro ritorno una relazione del loro
viaggio corredata di schizzi e appunti grafici. Di questa relazione il
direttore dà loro atto rilevando anche i pregi che essa possa contenere.
Capo IX
Borse di studio
Art. 139
Nei bilanci degli istituti di
belle arti sono istituite delle borse di studio, per porgere aiuto ai
giovani che attendono agli studi dell'arte o li hanno da breve tempo
compiuti.
Tali borse, non superiori a lire
1.000 annue ciascuna, sono conferite per un biennio in seguito ad
esame di concorso, da svolgersi entro il mese di luglio presso ciascun
istituto, ove esse siano istituite.
Sono esclusi dal concorso i
giovani i quali godano già del beneficio di borse di studio di
fondazione provinciale, comunale o privata.
Art. 140
Sono ammessi al concorso i
giovani italiani, di disagiata condizione economica e di esemplare
condotta, che siano stati promossi dal secondo al terzo anno del corso
medio o che abbiano, da non oltre due anni, ottenuta la licenza dal
corso medio dell'istituto nel quale intendono di concorrere.
La disagiata condizione economica
deve essere dimostrata nel modo indicato dall'art. 71, riguardante la
dispensa dal pagamento delle tasse scolastiche.
Art. 141
L'esame di concorso consiste
nell'esecuzione di un bozzetto ex-tempore da compiersi in una
sola seduta e da svolgersi poi, in sei giorni, in un disegno monocromo,
in un dipinto ad olio, in un bassorilievo, in un progetto architettonico
o di decorazione, a seconda dell'arte a cui il concorrente intende di
dedicarsi.
La misura del lato massimo del
lavoro, sia esso un disegno o un dipinto, non deve essere inferiore a
sessanta centimetri e non inferiore a centimetri ottanta per un
bassorilievo.
Per l'architettura e per la
decorazione lo sviluppo dell'ex-tempore potrà farsi per l'intero
progetto o per parte di esso, a seconda che verrà indicato dal tema.
Art. 142
I temi degli esami, di cui al
precedente articolo, sono dati dalla commissione giudicatrice del
concorso, composta dei professori titolari delle arti per le quali sono
assegnate le borse di studio, e da tre artisti, un pittore, uno scultore
e un architetto, designati per votazione a schede segrete dai giovani
che sono stati regolarmente inscritti alla gara.
Per lo scrutinio della suddetta
votazione si applicano le norme fissate al quarto comma dell'art. 109
del presente regolamento.
Art. 143
La commissione conferisce le
borse di studio a coloro fra i concorrenti i quali si mostrino, in modo
assoluto e non soltanto relativo, degni di conseguirle ed ha pure
facoltà di assegnare le borse fissate per una determinata arte ai
concorrenti per un'arte diversa, qualora fra gli aspiranti a quell'arte
determinata nessuno ne sia dalla commissione ritenuto meritevole.
Il conferimento delle borse deve
essere approvato dal Ministero entro il mese di agosto.
Art. 144
Il godimento delle borse di
studio ha in ogni anno la durata di dieci mesi a decorrere dal 1°
settembre e la somma annua è pagata in cinque rate bimestrali
posticipate dall'economo dell'istituto sui fondi delle anticipazioni e
in base a certificato del direttore dell'istituto, che attesti
l'operosità artistica del giovane premiato, durante ciascun bimestre.
Alla fine del primo anno di
godimento delle borse dovrà farsi luogo a conferma, in seguito a
favorevole risultato dell'apposita ispezione da compiersi entro il mese
di luglio dalla medesima commissione giudicatrice del concorso.
Durante il secondo anno di
godimento delle borse dovrà compiersi non più tardi del 31 gennaio una
nuova ispezione da una commissione di tre professori titolari nominata
dal direttore dell'istituto.
Qualora il risultato di tale
ispezione riesca sfavorevole al giovane premiato verrà sospeso il
pagamento delle tre ultime rate bimestrali, le quali potranno essere
pagate soltanto qualora una nuova ispezione, eseguita non oltre il mese
di maggio, attesti la rinnovata operosità dell'artista.
Il godimento delle borse di
studio potrà essere temporaneamente sospeso od anche definitivamente
tolto, nei casi di gravi mancanze disciplinari e di gravi ragioni
d'indole morale, per disposizione del Ministero su proposta del
consiglio dell'istituto.
Art. 145
I giovani vincitori delle borse
di studio devono dimorare in una città ove abbia sede un istituto di
belle arti e, qualora siano già licenziati, potranno essere ammessi a
frequentare i corsi dell'istituto medesimo e ottenere tutte quelle
facilitazioni che il direttore dell'istituto riterrà opportuno di
concedere, previa comunicazione al Ministero.
Art. 146
Nel bilancio preventivo di
ciascun istituto, ove siano istituite borse di studio, dovrà
inscriversi, sotto la speciale denominazione di Borse di studio,
l'ammontare complessivo delle borse da pagarsi nel relativo esercizio
finanziario.
Esse saranno preferibilmente
destinate a quelle arti per le quali non esistano presso il medesimo
istituto borse di fondazione privata.
Capo X
Biblioteca
Art. 147
La biblioteca, sotto l'alta
sorveglianza del direttore dell'istituto, è affidata alle cure del
professore di storia dell'arte che ha le funzioni di bibliotecario e che
è il consegnatario responsabile di tutto il materiale ivi raccolto.
Il bibliotecario potrà essere
coadiuvato da un distributore, nominato in seguito a concorso, al quale
potranno essere ammessi coloro che non abbiano meno di 21 anni, né più
di 40 anni di età e possiedano un'adeguata cultura letteraria e
artistica e un titolo scolastico non inferiore alla licenza ginnasiale o
tecnica o complementare, ovvero il diploma di licenza da un istituto
d'arte governativo. Il concorso potrà essere per soli titoli ed anche
per titoli ed esame.
Art. 148
In questi istituti dove non
esista un distributore di ruolo, il servizio di distribuzione delle
opere potrà essere affidato, mediante decreto ministeriale da rinnovarsi
ogni anno, ad uno degli impiegati della segreteria, su proposta del
direttore, su conforme parere del consiglio dell'istituto.
Tale incarico potrà essere
affidato, in via eccezionale, ad un custode-inserviente, qualora questi
ne abbia la capacità e le condizioni dell'istituto lo richiedano.
Art. 149
Per la consultazione delle opere
devono compilarsi due cataloghi distinti, l'uno per ordine alfabetico
degli autori e l'altro per classificazione di materia.
Le stampe e le fotografie sono
elencate in un catalogo speciale; un altro catalogo deve essere
compilato per la raccolta dei periodici.
Art. 150
Nella biblioteca vi è una sala di
lettura, sottoposta alla vigilanza del bibliotecario o del distributore.
Hanno diritto al libero accesso
nella biblioteca tutti gli insegnanti e gli alunni regolarmente
inscritti in uno dei corsi dell'istituto.
Possono essere ammessi alla
lettura in biblioteca anche studiosi estranei che ne ottengano il
permesso dal direttore dell'istituto.
Art. 151
E' assolutamente vietato il
prestito delle stampe e delle fotografie, il decalco e la lucidazione
delle medesime.
Non è ammesso il prestito dei
libri ad alunni ed estranei, salvo casi eccezionali, per i quali dovrà
rendersi personalmente mallevadore il direttore dell'istituto.
Il prestito dei libri può essere
concesso agli insegnanti dell'istituto dietro presentazione di apposita
domanda scritta al direttore dell'istituto; la durata del prestito non
potrà superare un mese, ma le opere dovranno essere in ogni caso
restituite entro il 30 giugno per l'annuale revisione e riordinamento
della biblioteca.
La biblioteca rimane chiusa
durante i mesi di agosto e di settembre.
Art. 152
Nel regolamento interno di
ciascun istituto saranno stabilite le norme per l'acquisto delle opere,
per la conservazione e il prestito dei libri e tutte le altre
disposizioni che si riterranno utili per il buon funzionamento della
biblioteca.
Capo XI
Scuola libera del nudo
Art. 153
Presso ciascun istituto di belle
arti funziona la scuola libera del nudo con modelli viventi, alla quale
sono ammessi senza esame preliminare gli alunni dei corsi liberi
superiori e del corso medio, purché abbiano compiuto i sedici anni.
Possono altresì esservi ammessi, in seguito ad esame, artisti estranei
all'istituto.
Art. 154
L'esame, di cui all'articolo
precedente, consiste:
a) per i pittori, in una
prova di disegno dal vero di modello vivente, da eseguirsi in cinque
giorni, e in una prova grafica di anatomia del modello stesso, da
eseguirsi in una seduta;
b) per gli scultori,
nell'esecuzione di un bassorilievo dal modello vivente, da eseguirsi in
cinque giorni, e in una prova grafica di anatomia dal modello stesso, da
eseguirsi in una seduta.
Tutti devono eseguire un saggio
grafico e sostenere una prova orale di osteologia.
Il giudizio su detti esami è dato
da una commissione composta del direttore dell'istituto, dei professori
titolari e di due artisti liberi, nominati dal direttore dell'istituto.
Dove esistano corpi accademici gli artisti liberi potranno essere scelti
nel loro seno.
Ai componenti di tale commissione
non è corrisposta alcuna propina; ai commissari estranei è assegnata una
diaria di lire 10.
Art. 155
Gli estranei all'istituto che
chiedono l'ammissione alla scuola libera del nudo, debbono farne domanda
al direttore dell'istituto su carta bollata da lire 1, corredandola dei
certificati di nascita e di buona condotta, debitamente legalizzati, del
certificato penale e della quietanza del pagamento della tassa speciale
di lire trenta, versata in un ufficio del registro del Regno.
Il certificato penale e quello di
buona condotta debbono essere di data non anteriore a due mesi dalla
data della domanda di ammissione.
Art. 156
La vigilanza delle scuole libere
del nudo è dal direttore dell'istituto affidata per turno agli
insegnanti dell'istituto medesimo, i quali provvedono alla posa e
all'azione del modello e al perfetto mantenimento dell'ordine. Tale
vigilanza può essere altresì affidata dal direttore ai professori
residenti dei corpi accademici e ad artisti liberi.
Art. 157
La scuola libera del nudo si apre
nella prima quindicina del mese di novembre e si chiude alla fine di
maggio.
L'orario giornaliero è stabilito
dal direttore dell'istituto, secondo le stagioni e le esigenze locali.
Capo XII
Scuole serali o festive per
gli operai
Art. 158
Potranno essere istituite in
quegli istituti dove ancor non esistano e per i quali le esigenze della
popolazione lo richiedano, scuole serali o festive per gli operai,
rivolte a dare larga ed utile diffusione allo studio elementare
dell'arte.
L'organizzazione di dette scuole
sarà proposta dal consiglio dell'istituto all'approvazione del
Ministero.
Gli insegnamenti saranno affidati
agli insegnanti di ruolo degli istituti, e occorrendo anche a incaricati
estranei.
Nei regolamenti interni degli
istituti, dove le scuole verranno istituite, saranno comprese tutte le
disposizioni necessarie per l'organizzazione e il buon andamento delle
scuole stesse.
Art. 159
Tutte le somme destinate a
provvedere ai bisogni delle scuole per gli operai, siano essere
assegnate sul bilancio del Ministero o provenienti da lasciti o da
erogazioni di Enti locali e di privati, saranno amministrate dagli
economi degli istituti, e delle relative spese sarà compilato
annualmente un bilancio preventivo speciale e il conto consuntivo da
approvarsi dal Ministero.
PARTE III
COMMISSIONE PERMANENTE PER LE
ARTI MUSICALE E DRAMMATICACapo
unico
Regolamento della Commissione
Art. 160
Presidente della commissione è il
Ministro, o per esso il sottosegretario di Stato per la P.I.
Il direttore generale per le
antichità e le belle arti, o chi ne fa le veci, interviene alle adunanze
della commissione plenaria o delle sezioni, ed ha voto consultivo.
Art. 161
Fra i membri di ciascuna delle
due sezioni in cui è ripartita la commissione, il Ministero nominerà un
vice presidente. Egli dura in carica tre anni e può essere riconfermato.
Ciascun vice presidente dirige,
in assenza del Ministro, i lavori della sezione a cui è preposto. In
mancanza del vice presidente ogni sezione può delegare uno dei suoi
membri presenti a dirigere la seduta.
Due funzionari della direzione
generale per le antichità e le belle arti, nominati con decreto del
Ministro, tengono l'ufficio di segretario della commissione permanente,
uno per ciascuna sezione.
Art. 162
I consiglieri della sezione per
la musica sono scelti fra i più chiari musicisti e cultori dell'arte
musicale italiani.
I consiglieri della sezione per
l'arte drammatica sono scelti fra i più chiari autori, artisti e cultori
d'arte drammatica italiani.
Art. 163
La commissione è convocata in
sessione plenaria per lo studio delle questioni generali di maggiore
importanza, interessanti così l'arte musicale come l'arte drammatica,
nonché di quelle speciali che possono essere ad essa sottoposte dal
Ministro o rimandate da voti delle sezioni.
Sono di competenza della
commissione plenaria i pareri sopra proposti di legge e regolamenti
generali aventi carattere organico, riferibili al funzionamento degli
istituti musicali e drammatici.
Art. 164
Le due sezioni, per la musica e
per l'arte drammatica, sono convocate separatamente, quando occorra
trattare gli oggetti loro spettanti per legge o per regolamento, e tutte
le volte che il Ministro ne riconosca l'opportunità.
Art. 165
La sezione per la musica dà
parere sulle questioni riferentesi all'arte musicale, agli studi
musicali e musicologici, all'ordinamento degli istituti di istruzione
musicale, all'incremento del teatro lirico e di ogni altra istituzione
atta a favorire l'educazione musicale della Nazione.
Sono di speciale competenza della
sezione per la musica:
a) i pareri su proposte di leggi,
statuti e regolamenti organici riferibili agli istituti musicali
governativi e non governativi, e in generale a tutte le istituzioni
musicali, scuole, lasciti, premi, ecc., soggetti alla tutela
governativa;
b) i pareri e i giudizi deferiti
alla commissione permanente dalla legge 6 luglio 1912, n. 734, in quanto
si riferiscono al personale degli istituti musicali, e cioè:
1) sulle nomine per merito
eccezionale, fuori concorso, di direttori e di professori degli istituti
suddetti;
2) sulle nomine senza concorso
dei professori incaricati;
3) sulla convenienza di
prolungare, per i professori di nuova nomina, il periodo di prova oltre
il triennio stabilito dalla legge;
4) sui trasferimenti di
insegnanti da uno ad altro istituto;
5) sul collocamento a riposo dei
professori, che dopo 30 anni di servizio e pur non avendo raggiunto il
70° anno di età, non siano più idonei all'insegnamento;
6) sulla dispensa dal servizio
degli insegnanti per ragioni di inabilità o nell'interesse del servizio;
7) sulle pene disciplinari
contemplate nell'art. 20 della legge esclusa l'ammonizione.
Art. 166
La sezione per l'arte drammatica
dà parere sulle questioni concernenti l'arte drammatica, il teatro
drammatico e l'ordinamento delle scuole di recitazione.
Sono di speciale competenza di
questa sezione le materie contemplate dai commi a) e b) dell'articolo
precedente in quanto abbiano riferimento alle scuole di recitazione e al
loro personale.
Art. 167
Per l'esame di determinate
questioni tecniche la commissione può, con l'assenso del Ministro,
aggregarsi con voto, semplicemente consultivo, quelle persone che, per
l'indole dei loro studi, possano efficacemente contribuire alla
risoluzione delle questioni stesse.
Art. 168
Per la validità delle adunanze
della commissione plenaria è necessaria la presenza di almeno cinque
consiglieri; di almeno tre per quelle delle sezioni.
Allorquando però si tratti di dar
parere sul collocamento a riposo per inabilità o sulla dispensa dal
servizio o sulle pene disciplinari da applicarsi ad insegnanti la
sezione giudicante dovrà essere completa.
Quando per l'assenza di qualche
consigliere non sia possibile raggiungere il numero legale, e ragioni di
urgenza consiglino di non rimandare il provvedimento, il Ministro potrà,
con suo decreto, completare la sezione giudicante aggiungendole con
diritto di voto un consigliere dell'altra sezione. Qualora il direttore
dell'istituto dal quale dipende il professore sottoposto a giudizio, sia
membro della commissione permanente, esso si asterrà dal prendere parte
alla discussione e al voto e sarà surrogato dal Ministro nel modo dianzi
indicato, salvo a riprendere il suo ufficio per la discussione degli
altri argomenti posti all'ordine del giorno.
Art. 169
Alle adunanze delle sezioni, per
le attribuzioni demandate alla commissione permanente dalla legge 6
luglio 1912, n. 734, interviene con voto semplicemente consultivo il
direttore capo della divisione da cui dipende il personale delle scuole
d'arte, e in mancanza di lui il capo della sezione competente.
Art. 170
I consiglieri durano in carica
tre anni e sono rieleggibili.
Art. 171
Decade dall'ufficio ed è
sostituito quel consigliere il quale in tre successive sessioni non sia
intervenuto a nessuna delle adunanze della commissione.
Se per qualsiasi causa viene a
mancare un consigliere, la persona chiamata a surrogarlo prende il posto
del consigliere sostituito anche rispetto all'anzianità della nomina.
Art. 172
Il Ministro convoca la
commissione e le sezioni e ne determina l'ordine del giorno.
E' data facoltà così alla
commissione come ai singoli consiglieri di presentare proposte di loro
iniziativa; queste però non potranno essere discusse seduta stante, ma
saranno poste all'ordine del giorno di una delle adunanze successive,
previa comunicazione al Ministro.
Art. 173
I consiglieri residenti nella
città ove si riunisce la commissione hanno diritto all'indennità di lire
10 per ogni giorno di riunione; quelli residenti in altra città hanno
diritto alla diaria di lire 18 oltre al rimborso delle spese di viaggio
in 1ª classe.
I segretari hanno diritto al
rimborso del viaggio in 1ª classe quando debbano accompagnare fuori
della loro residenza la commissione od una delegazione di essa.
PARTE IV
ISTITUTI DI MUSICA E D'ARTE
DRAMMATICA
Capo I
Governo dell'istitutoa)
Direttore
Art. 174
Il direttore, quale capo e
rappresentante dell'istituto, provvede al buon andamento didattico,
amministrativo e disciplinare di esso, cura la piena ed esatta
osservanza di tutte le norme vigenti per l'istituto medesimo ed esercita
tutte le funzioni affidategli dal presente regolamento. Egli, sentito il
consiglio dell'istituto, compila e sottopone all'approvazione del
Ministero il bilancio preventivo e il bilancio consuntivo; ed invia al
Ministero entro il mese di agosto di ciascun anno una relazione finale
sull'andamento dell'istituto, corredata delle note informative di tutto
il personale.
Art. 175
Il direttore, sentito il collegio
dei professori, stabilisce gli orari e ne controlla l'osservanza;
provvede alle brevi supplenze dei professori; determina le esercitazioni
interne di orchestra, di coro, di musica d'insieme per istrumenti;
stabilisce il numero e le date degli esperimenti pubblici e ne approva i
programmi; prende i provvedimenti disciplinari richiesti da casi gravi
ed urgenti; designa i supplenti alle cattedre temporaneamente vacanti e
i maestri da proporsi al Ministero per le classi aggiunte o per il
conferimento di incarichi di speciali insegnamenti.
Art. 176
Tutto il personale insegnante,
amministrativo, disciplinare e di servizio deve obbedienza al direttore
ed è tenuto ad eseguirne gli ordini.
I professori, gli ispettori, le
ispettrici e gli impiegati addetti alla biblioteca e alla segreteria ed
economato debbono valersi del tramite del direttore per ogni loro
domanda al Ministero.
Art. 177
Tutti gli ordinativi di spese
riguardanti l'istituto, compresa la biblioteca e il museo musicale,
debbono recare il visto del direttore. Egli provvede ai collaudi degli
istrumenti riparati e nuovamente acquistati, e vista tutte le fatture
relative.
Il direttore rilascia pure il
nulla osta del pagamento delle borse di studio.
b) Collegio dei professori
Art. 178
Il collegio dei professori è
composto di tutti gli insegnanti dell'istituto, titolari ed incaricati
di ruolo. I professori supplenti prendono il posto dei rispettivi
titolari.
Presidente del collegio è il
direttore.
Uno dei segretari, a ciò
designato dal direttore, funge da segretario del collegio e compila i
verbali delle adunanze.
Art. 179
Il collegio si riunisce
ordinariamente sotto la presidenza del direttore, una volta al principio
ed una volta alla fine dell'anno scolastico, per deliberare sulle
questioni riguardanti l'ordinario andamento e i bisogni delle scuole.
Straordinariamente il collegio
può essere convocato dal direttore durante l'anno, quando egli ritenga
opportuno di sentirlo o quando ne riceva domanda motivata e firmata
almeno dal terzo dei professori.
c) Consiglio dell'istituto
Art. 180
Il direttore è coadiuvato dal
consiglio dell'istituto, il quale è composto di sette membri, compreso
il direttore che lo presiede.
Sono membri di diritto del
consiglio i professori di composizione, gli altri sono eletti
annualmente dal collegio dei professori fra gli insegnanti titolari
dell'istituto e possono essere riconfermati.
Art. 181
Oltre alle varie funzioni
attribuitegli dal presente regolamento, sono specialmente deferite al
parere del consiglio:
a) l'esame delle domande per
dispensa dalle tasse scolastiche annuali e di licenza;
b) l'esame delle domande per
ammissioni eccezionali di alunni, con deroga dai limiti di età od altre
speciali condizioni, e così pure quelle di prolungamento od
abbreviazione di corsi e quelle per l'esercizio del tirocinio;
c) il deliberare sui bilanci
preventivi e consuntivi da sottoporsi all'approvazione del Ministero
P.I.
Il consiglio esercita anche la
funzione di commissione disciplinare nei riguardi degli alunni, in
questo caso partecipa alle adunanze, con voto consultivo, anche
l'ispettore, o dove siano più ispettori, l'ispettore capo.
Art. 182
Uno dei consiglieri eletto
annualmente dal consiglio assume le funzioni di vice direttore. Il vice
direttore sostituisce il direttore nella presidenza del consiglio e
nelle altre sue funzioni nei casi di impedimento o di assenza
temporanea.
Art. 183
Il consiglio si riunisce ogni
qualvolta il direttore lo ritenga opportuno o ne venga fatta richiesta
motivata e firmata da tre dei suoi membri.
Per la validità delle riunioni è
necessaria la presenza di almeno quattro consiglieri compreso il
presidente.
Le deliberazioni concernenti i
trasferimenti degli insegnanti e tutte quelle che si riferiscono alle
persone degli insegnanti e degli altri funzionari dell'istituto dovranno
essere prese con votazione a scrutinio segreto, pena la nullità.
Funge da segretario del consiglio
un segretario a ciò designato dal direttore. Egli redige i verbali delle
adunanze e li trascrive in apposito registro dopo l'approvazione.
Art. 184
I professori che fanno parte del
consiglio e delle altre commissioni indicate nel presente regolamento
sono tenuti a prender parte alle adunanze, anche all'infuori del
rispettivo orario.
I membri del consiglio che
risultino assenti in tre successive riunioni decadono dall'ufficio per
l'anno scolastico in corso e sono sostituiti con altri scelti dal
collegio dei professori.
Capo II
Insegnamento
Art. 185
L'insegnamento si divide in:
- corso fondamentale;
- corsi principali;
- corsi complementari tecnici e
letterari.
Art. 186
Nel corso fondamentale si
impartisce l'insegnamento completo della teoria della musica, del
solfeggio e della dettatura musicale.
Esso ha la durata di quattro
anni.
Art. 187
I corsi principali sono:
- composizione (armonia,
contrappunto, fuga, composizione e strumentazione);
- canto;
- organo e composizione per
organo;
- arpa (diatonica e cromatica);
- violino e viola;
- violoncello;
- contrabbasso;
- flauto e congeneri;
- oboe e congeneri;
- clarinetto e congeneri;
- fagotto e congeneri;
- corno;
- tromba e trombone e congeneri.
Ciascuno dei corsi principali si
divide in due gradi: normale e superiore.
Art. 188
La durata dei corsi principali è
determinata come segue:
- composizione: sei anni di grado
normale e tre di grado superiore;
- canto: tre anni di grado
normale e uno di grado superiore;
- organo e composizione per
organo, pianoforte, arpa, violino e viola, violoncello: sette anni di
grado normale e due di grado superiore;
- contrabbasso: cinque anni di
grado normale e due di grado superiore;
- flauto, oboe, clarinetto e
corno: cinque anni di grado normale e uno di grado superiore;
- tromba e trombone: quattro anni
di grado normale e uno di grado superiore.
Art. 189
Gli alunni che abbiano conseguita
la licenza di grado superiore possono ottenere dal consiglio
l'autorizzazione a compiere nell'istituto un anno o due di tirocinio
sotto la vigilanza del professore titolare. Essi sono esonerati dal
pagamento della tassa scolastica annuale, ma sono obbligati a prestar
l'opera loro gratuita come "maestrini" e a prender parte alle
esercitazioni, ai saggi e ai concerti dell'istituto su richiesta del
direttore.
Del tirocinio compiuto sarà loro
rilasciato un attestato speciale.
Art. 190
I corsi complementari tecnici e
letterari si dividono in obbligatori e facoltativi. Obbligatori sono i
seguenti:
- pianoforte per gli alunni di
composizione, di canto e di istrumenti ad arco;
- armonia per gli alunni
strumentisti;
- violino e violoncello per gli
alunni di composizione;
- arte scenica per gli alunni di
canto;
- lingua italiana, storia e
geografia per tutti gli alunni;
- organo per gli alunni di
composizione;
- canto (fisiologia degli organi
vocali, pratica delle voci e dell'accompagnamento) per gli alunni di
composizione;
- storia della musica per gli
alunni di composizione, d'organo e pianoforte;
- letteratura poetica e
drammatica per gli alunni di composizione e di canto;
- letteratura italiana per gli
alunni di composizione.
Sono corsi complementari e
letterari facoltativi tutti i corsi musicali e letterari cui l'alunno
non è obbligato e ai quali può accedere con autorizzazione del direttore
e del suo professore del corso principale.
Art. 191
Ciascun istituto di musica
determina, secondo le esigenze delle sue scuole, la durata e
l'estensione della materia di ciascuno dei corsi complementari e
letterari indicati all'articolo precedente.
Tali corsi, laddove non esistano
cattedre della materia e non sia possibile provvedere mediante gli
insegnanti di ruolo, saranno affidati annualmente ad incaricati
straordinari da nominarsi su proposta del consiglio dell'istituto.
Ciascun istituto avrà la facoltà
di proporre al Ministero l'istituzione di altri corsi complementari e
letterari, non compresi nell'articolo precedente, qualora lo richiedano
le tradizioni dell'istituto o il perfezionamento degli studi.
Art. 192
Possono essere dispensati dal
frequentare del tutto o in parte il corso fondamentale e i corsi
complementari e letterari obbligatori quegli alunni che, a giudizio
delle commissioni esaminatrici, abbiano dato prova di essere già
completamente o in parte istruiti in quelle materie.
Capo III
Classi aggiunte
Art. 193
Il numero massimo normale degli
alunni inscritti in ciascuna classe degli istituti musicali è così
determinato:
- corso fondamentale alunni 30
- corsi principali alunni 12
- corsi complementari a lezione
individuale alunni 20
- corsi complementari a lezione
collettiva alunni 30
Art. 194
Quando gli alunni inscritti in un
corso superino il numero massimo di cui all'articolo precedente si fa
luogo allo sdoppiamento della classe con l'istituzione di una classe
aggiunta.
Sono applicabili alle classi
aggiunte degli istituti musicali le disposizioni degli artt. 102, 103,
104 e 105 del presente regolamento riguardanti gli istituti di belle
arti.
Art. 195
Nelle classi complementari
aggiunte potranno essere adibiti all'insegnamento anche maestri
diplomati, ex-allievi dell'istituto stesso o estranei a titolo di
tirocinio gratuito d'insegnamento.
Capo IV
Insegnanti
Art. 196
Gli insegnanti, di cui all'art. 2
della legge, hanno l'obbligo d'impartire l'insegnamento secondo l'orario
debitamente approvato e per non meno di nove mesi in ciascun anno
scolastico, di prestare l'opera loro di assistenti o di esecutori per le
esercitazioni collettive, i saggi e i concerti che si terranno
nell'istituto anche in giorni ed ore diverse da quelli delle proprie
lezioni, di partecipare alle sedute del collegio dei professori, alle
commissioni d'esame e alle commissioni speciali, nelle quali siano
eventualmente chiamati dal direttore e in generale di conformarsi alle
norme del presente regolamento, a quelle del regolamento interno
dell'istituto e alle disposizioni impartite dal direttore.
Art. 197
L'orario settimanale dei singoli
insegnanti è stabilito secondo la seguente tabella:
- composizione: ore 12;
- canto: ore 18;
- armonia e contrappunto: ore
10;
- organo e composizione
organistica: ore 10;
- pianoforte, arpa, violino,
viola, violoncello e contrabbasso: ore 10;
- flauto, oboe, clarinetto,
fagotto, corno, tromba e trombone: ore 10;
- pianoforte complementare:
ore 12;
- armonia complementare: ore
12;
- teoria, solfeggio e dettatura
musicale: ore 12;
- storia della musica: ore 6;
- arte scenica: ore 8;
- letteratura poetica e
drammatica: ore 8;
- lingua italiana: ore 8.
Gli insegnanti delle classi
aggiunte sono tenuti allo stesso orario dei rispettivi insegnanti di
ruolo.
L'orario settimanale per gli
incaricati straordinari di insegnamenti speciali è stabilito dal
direttore e ne è data comunicazione al Ministero.
Art. 198
L'istruzione nei corsi principali
è esclusivamente affidata ai professori titolari e, durante le loro
assenze ai supplenti regolarmente nominati a norma del presente
regolamento.
Nei corsi complementari tecnici
possono essere adibiti all'insegnamento gli alunni migliori, sotto la
responsabilità e la sorveglianza del professore titolare; ad essi viene
conferito il titolo di "maestrino" e di tale conferimento è fatta
menzione nel diploma di licenza.
Art. 199
Il professore di storia della
musica ha l'obbligo di impartire qualche lezione di storia degli
strumenti. A queste lezioni debbono assistere tutti gli alunni delle
scuole di istrumenti e quelli delle scuole di composizione.
I professori di canto debbono
istruire i propri alunni e quelli di composizione di grado superiore
nella fisiologia e nell'igiene degli organi vocali.
Capo V
Ispettori ed ispettrici
Art. 200
Gli ispettori e le ispettrici
disciplinari sono alla diretta dipendenza del direttore.
Essi debbono trovarsi presenti
nell'istituto almeno 20 minuti prima dell'ora fissata per l'apertura
della scuola.
Essi mantengono la disciplina
degli alunni e vigilano sulla loro condotta, prendono nota delle loro
assenze, dandone giornalmente notizia al direttore, riferiscono
immediatamente al direttore ogni mancanza commessa dagli alunni,
sorvegliano la pulizia dei locali e, in generale, vigilano sul
mantenimento dell'ordine e della disciplina da parte del personale di
servizio, riferendo ogni infrazione al direttore.
Art. 201
In questi istituti ove esistano
più ispettori, ad uno di essi è dato il titolo di ispettore capo, ed è
incaricato, sotto l'alta sorveglianza del direttore, della direzione di
tutte le mansioni disciplinari e da lui dipendono direttamente gli altri
ispettori.
L'ispettore capo soprintende
anche al mantenimento dell'ordine e della disciplina del personale di
servizio, ed esercita le attribuzioni che gli vengono deferite dai
regolamenti interni dei singoli istituti.
Art. 202
Alle ispettrici è particolarmente
affidato il mantenimento della disciplina e dell'ordine e la cura della
buona educazione nelle scuole femminili.
Dove sono più ispettrici una di
esse, designata dal direttore, assume la direzione disciplinare delle
alunne col titolo di ispettrice anziana.
Capo VI
Alunni
Art. 203
Possono essere ammessi negli
istituti di musica e di arte drammatica tutti coloro che, mostrando di
possedere le disposizioni naturali necessarie ad una buona riuscita
negli studi musicali o drammatici e di avere l'attitudine fisica ad un
dato corso tecnico, si trovino nei limiti di età fissati dall'articolo
seguente ed abbiano un'istruzione letteraria adeguata all'anno di corso,
in cui chiedono l'inscrizione.
I giovani, che non abbiano ancora
superato il decimo anno di età, debbono presentare l'attestato di
proscioglimento dalla terza classe elementare; per coloro, che non
abbiano superato gli anni tredici, si richiede la prova di aver superato
l'esame di maturità; per quelli di età superiore si richiede l'attestato
dei maggiori studi letterari compiuti, in ragione dell'età e dell'anno
di corso, a cui domandano di essere ammessi.
Il giudizio sulla sufficienza
degli studi compiuti dai giovani di età superiore agli anni tredici è
dato dalla commissione di cui all'art. 228.
Per essere ammessi nelle scuole
di recitazione, occorre presentare almeno la licenza dalla sesta classe
elementare.
Possono essere ammessi agli
istituti di musica e di arte drammatica anche gli stranieri a condizione
che conoscano la lingua italiana e presentino la prova di possedere
titoli di istruzione equivalenti a quelli richiesti dal presente
articolo.
Art. 204
L'età minima per l'ammissione al
corso fondamentale è di anni otto.
L'età massima per l'ammissione al
primo anno dei corsi principali è determinata come segue:
- Composizione: anni 15;
- organo e composizione per
organo: anni 12;
- pianoforte: anni 12;
- arpa: anni 12;
- violino e viola: anni 11;
- violoncello: anni 12;
- contrabbasso: anni 16;
- flauto, oboe, clarinetto,
fagotto e congeneri: anni 15;
- corno: anni 16;
- tromba e trombone e congeneri:
anni 16.
Per l'ammissione al corso di
canto e alle scuole di recitazione si richiede l'età minima di anni 16
per le donne e di anni 18 per gli uomini, e l'età massima di anni 21 per
le donne e di anni 23 per gli uomini.
E' in facoltà del direttore,
d'accordo con la commissione esaminatrice e sentito il consiglio
scolastico, di derogare alle disposizioni relative all'età quando
risulti trattarsi di singolarissime attitudini.
Art. 205
La disposizione naturale agli
studi musicali o drammatici, viene determinata mediante un esame
preliminare di ammissione, giudicato dalla commissione di cui all'art.
228.
L'ammissione degli alunni non
diventa definitiva se non dopo un periodo di esperimento, che non può
essere inferiore a tre mesi né superiore a due anni.
Dopo tale esperimento l'alunno è
sottoposto all'esame di revisione, e se non confermato viene congedato
dall'istituto.
Il giudizio per l'ammissione
definitiva è dato dalla commissione medesima, dinanzi alla quale fu
sostenuto il primo esame.
Art. 206
Gli alunni distinti per ingegno e
per attitudine artistica possono ottenere in casi eccezionali di
abbreviare la durata dello studio in ciascuno dei corsi principali.
Le concessioni, di cui al
presente articolo, debbono essere proposte dal professore del corso
principale a cui l'alunno appartiene, e approvate dal direttore sentito
il consiglio dell'istituto.
Art. 207
Sono estese anche agli istituti
di musica e arte drammatica, in quanto siano applicabili, le
disposizioni degli artt. 120, 121 e 122 del presente regolamento
riguardanti l'ammissione degli alunni, le tessere di riconoscimento e i
trasferimenti da un istituto ad un altro e le assenze.
E' parimenti esteso agli istituti
di musica e di arte drammatica l'art. 123 riguardante le pene
disciplinari per gli alunni, alle quali deve aggiungersi l'esclusione
dal partecipare ad uno o più saggi come compositori od esecutori, che
viene inflitta dal direttore, sentito il consiglio dell'istituto.
Capo VII
EsamiI
- Esami in genere
Art. 208
Gli esami sono:
- di ammissione al corso
fondamentale;
- di ammissione ai corsi
principali;
- di concorso alle borse di
studio;
- di revisione;
- di promozione annuale;
- di licenza normale e promozione
al corso superiore;
- di licenza superiore;
- di riparazione.
II - Sessioni di esame
Art. 209
Gli esami di revisione, di
promozione e di licenza si danno normalmente nella sessione di luglio.
Gli esami di riparazione e di
ammissione si danno nella sessione di ottobre.
Gli esami di concorso alle borse
di studio si danno nel mese di gennaio.
Gli esami per il conseguimento
dell'abilitazione all'insegnamento del canto corale e di licenza nella
strumentazione per banda, si danno nelle sessioni di luglio ed ottobre
e, occorrendo, anche in una sessione speciale indetta dalla direzione.
Art. 210
Nel maggio e nel settembre di
ciascun anno la direzione dell'istituto, con pubblici avvisi, bandisce
l'apertura della rispettiva sessione di esame. Le domande per
l'iscrizione agli esami di ammissione e quelle degli estranei per
l'ammissione agli esami di licenza, scritte su carta bollata da lire
1, debbono essere presentate alla segreteria quindici giorni avanti
l'inizio della sessione, corredate dalla quietanza di pagamento della
tassa prescritta.
III - Esami di ammissionea)
Al corso fondamentale
Art. 211
I candidati all'esame di
ammissione al corso fondamentale devono:
a) dar prova di attitudine alla
musica;
b) presentare i documenti degli
studi letterari compiuti, in relazione con la loro età.
Art. 212
I candidati al corso fondamentale
non sono tenuti a specificare il corso principale a cui aspirano.
Superato l'esame di primo anno
del corso fondamentale, essi possono sostenere l'esame di ammissione ad
uno dei corsi principali.
Agli alunni che non abbiano
potuto conseguire il passaggio ad un corso principale e che abbiano
superato l'esame del 4° anno di corso fondamentale, è rilasciato un
attestato degli studi fatti.
b) Ai corsi principali
Art. 213
All'esame di ammissione ai corsi
principali si presentano tanto gli alunni promossi al 2° anno del corso
fondamentale, quanto candidati estranei.
Tutti devono dimostrare
l'attitudine al ramo speciale cui vogliono dedicarsi.
I candidati estranei devono
inoltre sostenere un esame corrispondente a quello di promozione al
secondo anno del corso fondamentale.
Art. 214
L'ammissione di nuovi alunni ai
corsi principali è consentita soltanto durante il grado normale, salvo
il disposto dell'art. 222 per i candidati estranei che superano gli
esami di licenza normale.
Le commissioni, sui risultati
dell'esame, possono assegnare il candidato all'anno di corso per il
quale lo credano più idoneo.
IV - Esame di concorso alle
borse di studio
Art. 215
All'esame di concorso alle borse
di studio non possono accedere che i giovani appartenenti a famiglia di
disagiata condizione economica e di nazionalità italiana ammessi ad uno
dei corsi principali e in esso confermati mediante l'esame di revisione.
Le borse di studio sono assegnate
a quei concorrenti che riportino almeno punti 9 nell'esame di corso
principale e la media di punti 7 negli esami delle materie complementari
tecniche e letterarie.
Nel conferimento delle borse di
studio, a parità di merito, sono preferiti i concorrenti di corso più
inoltrato e fra concorrenti del medesimo anno di corso i più giovani.
V - Esame di revisione
Art. 216
L'esame di revisione versa sulla
materia principale ed ha luogo normalmente alla fine dell'anno in cui
l'alunno è stato ammesso al corso principale.
E' però lasciata facoltà al
direttore, su proposta del professore insegnante, di concedere tanto
l'anticipazione quanto la posticipazione dell'esame di revisione: questa
però non oltre il secondo anno dall'ammissione dell'alunno al corso
principale.
L'alunno che non ha superato
l'esame di revisione è rinviato dall'istituto.
VI - Esami di promozione
annuale
Art. 217
L'esame di promozione si dà alla
fine di ciascun anno scolastico durante il corso fondamentale.
Nei corsi principali e nelle
materie complementari gli esami di promozione si danno alla fine di
ciascun anno scolastico durante il corso normale per gli alunni che
abbiano riportato nelle votazioni del professore insegnante una media
inferiore agli otto decimi.
Art. 218
Gli alunni che non abbiano
superato l'esame di promozione annuale nella materia principale hanno
diritto a ripetere un solo anno in tutta la durata del corso normale. I
ripetenti che falliscano anche all'esame di riparazione sono rinviati
dall'istituto.
VII - Esame di licenza normale
e di promozione al corso superiore
Art. 219
Al termine del periodo di studi
fissati dall'art. 188 per il grado normale di ciascun corso principale
tutti gli alunni debbono sostenere l'esame di licenza normale. A coloro
che superano tale esame è rilasciato il diploma di licenza normale; a
coloro che non lo superano è rilasciato un certificato degli studi fatti
e dei punti ottenuti.
Art. 220
Per la promozione al corso
superiore occorre:
a) aver superato l'esame di
licenza normale in tutte le materie complementari tecniche e letterarie
obbligatorie per il corso normale, almeno nella sessione di ottobre
dell'anno in cui ha avuto luogo l'esame di promozione al corso
superiore;
b) aver raggiunto nella materia
principale la sufficienza in tutte le prove d'esame con una media
complessiva di almeno otto decimi;
c) aver riportato non meno di
sette decimi nella media delle votazioni bimestrali del professore nel
corso principale durante l'ultimo anno.
Art. 221
Gli alunni non promossi al grado
superiore hanno la facoltà di ripetere l'ultimo anno del corso normale,
sottoponendosi poi a congruo esame di integrazione per raggiungere la
media di otto decimi. Se non raggiungono tal media, sono definitivamente
licenziati dall'istituto.
Art. 222
Agli esami di licenza normale,
possono presentarsi anche candidati estranei all'istituto.
Essi debbono sostenere tutte le
prove stabilite dagli appositi programmi, così nella materia principale
come nelle complementari, tecniche e letterarie.
Questi candidati, ove ottengano
otto punti nella materia principale e la sufficienza nelle materie
complementari almeno nella sessione di ottobre dello stesso anno, sono
ammessi nell'istituto al primo anno di corso superiore.
VII - Esami di licenza
superiore
Art. 223
Gli esami di licenza superiore si
danno:
a) nelle materie complementari
tecniche e letterarie alla fine degli anni a queste rispettivamente
assegnati;
b) nelle materie principali alla
fine del corso superiore.
Il diploma di licenza superiore
viene rilasciato soltanto all'alunno il quale abbia:
a) superato ciascuna delle prove
stabilite per l'esame di licenza superiore dal corso principale;
b) ottenuta la licenza nelle
materie complementari, tecniche e letterarie obbligatorie per il grado
superiore, almeno nella sessione di ottobre dell'anno in cui ha avuto
luogo il suo esame di licenza superiore dal corso principale.
Art. 224
Agli esami di licenza superiore
dei corsi principali possono presentarsi anche studenti estranei
all'istituto.
Essi hanno l'obbligo, oltreché di
sostenere le prove stabilite per l'esame di licenza superiore dal corso
principale, di ottenere, mediante esame o presentazione di titoli
equipollenti, la licenza nelle materie complementari tecniche e
letterarie obbligatorie tanto per il grado normale, quanto per il grado
superiore del corso stesso.
Art. 225
Gli alunni inscritti ad un corso
principale che volessero ottenere il diploma di licenza di grado
superiore in altro corso principale o nella istrumentazione per banda o
quello di abilitazione all'insegnamento del canto corale, saranno
ammessi agli esami insieme con i candidati estranei e soggetti alle
stesse norme.
Art. 226
Salvo il caso di forza maggiore,
i candidati sono tenuti a presentarsi agli esami nella sessione per la
quale sono inscritti. Coloro che non si presentano, siano alunni, siano
estranei, decadono da qualunque diritto.
I candidati i quali documentano
la propria assenza per caso di forza maggiore, possono presentarsi nella
sessione immediatamente successiva lasciando in deposito la tassa
pagata.
IX - Esami di riparazione
Art. 227
Gli esami di riparazione sono
accordati per le prove fallite nelle materie complementari, tecniche e
letterarie e nelle materie principali durante il corso normale con la
limitazione di cui all'art. 218.
X - Commissioni esaminatricia)
per gli esami di ammissione, di revisione e di promozione
Art. 228
Le commissioni per gli esami di
ammissione e di revisione, e quelle per gli esami di promozione e di
licenza nei corsi complementari e letterari sono nominate dal direttore
e formate, in linea normale, di tre membri scelti fra i professori
dell'istituto.
E' in facoltà del direttore di
chiamare a far parte di tali commissioni anche qualche esaminatore
estraneo.
b) per gli esami di concorso
alle borse di studio
Art. 229
La commissione per l'esame di
concorso alle borse di studio è formata dal consiglio scolastico e dal
professore della materia, ove questi non faccia parte del consiglio.
c) per gli esami di licenza di
grado normale e superiore
Art. 230
Le commissioni per gli esami di
licenza di grado normale e di grado superiore nei corsi principali si
compongono del direttore, presidente, e di quattro professori della
materia principale, scelti dal direttore fra gli insegnanti
dell'istituto e fra gli insegnanti estranei. Almeno uno degli
esaminatori deve essere estraneo all'istituto.
XI - Procedimento degli esami
Art. 231
Ciascuna commissione nella sua
prima adunanza procede all'elezione del presidente e del segretario.
Quando di una commissione fa parte il direttore, egli ne è il presidente
di diritto.
I segretari delle commissioni
hanno obbligo di compilare i processi verbali di ciascuna seduta di
esame.
L'elenco di tutte le commissioni
e l'orario degli esami vengono affissi a cura della direzione nei locali
dell'istituto.
Art. 232
In tutti gli esami i punti di
merito si segnano da zero a dieci, procedono anche per frazione.
Il sei indica la sufficienza.
E' ammesso il compenso nelle
materie che richiedono due o più prove di esami, quando in nessuna di
esse prove si abbia un voto inferiore a cinque decimi.
Art. 233
Il voto è palese. Esso viene
trascritto dal segretario della commissione nel processo verbale, il
quale non deve recare correzioni, né cancellature.
Non è esclusa, in casi
eccezionali, la lode, che deve essere votata all'unanimità della
commissione.
Il direttore e il consiglio
dell'istituto hanno facoltà di arrotondare la punteggiatura non oltre i
50 centesimi di punto, quando ne ritengono giustificata la concessione
anche in riguardo alla buona condotta dell'alunno.
Capo VIII
Esercitazioni e saggi
Art. 234
Negli istituti musicali si fanno
esercitazioni:
- di quartetto;
- di musica d'insieme con
pianoforte (trio, quintetto, ecc.);
- di musica d'insieme per
strumenti a fiato;
- di orchestra;
- di coro;
secondo norme da stabilirsi nei
regolamenti interni.
Art. 235
L'orchestra è composta dei
professori e degli alunni dell'istituto a ciò ritenuti idonei dal
direttore.
Il direttore ha facoltà di
chiamare a completare l'orchestra anche professori estranei
all'istituto.
Quando i professori dell'istituto
siano chiamati a far parte dell'orchestra, fuori del loro orario
d'obbligo, verrà loro corrisposto un equo compenso.
Art. 236
Il coro è composto di tutti gli
allievi dell'istituto, ad eccezione di quelli che ne furono esonerati
dal direttore. Il direttore ha facoltà di chiamare a completare il corso
anche estranei all'istituto.
Art. 237
La direzione delle esercitazioni,
quando non venga tenuta personalmente dal direttore, sarà annualmente,
sopra proposta del direttore stesso, affidata ad apposito incaricato.
Gli alunni del corso superiore di
composizione si addestreranno nella direzione dell'orchestra e del coro.
Art. 238
Gli alunni e le alunne non
possono rifiutarsi di prender parte, anche fuori dell'istituto, a quelle
manifestazioni artistiche collettive che siano organizzate dalla
direzione.
Essi devono accettare
nell'orchestra o nei corsi la parte, sia importante o secondaria, che
verrà loro assegnata dal direttore.
Art. 239
In ciascun istituto si fanno
annualmente saggi di classe e saggi finali. I saggi di classe sono
ordinati dal direttore in tutte le scuole nelle quali egli ne riconosca
la possibilità. Il direttore ne determina, d'accordo con l'insegnante,
il programma.
I programmi dei saggi di classe
sono preparati dall'insegnante e sottoposti all'approvazione del
direttore. Possono anche cumularsi in un solo saggio quelli di più
classi quando il direttore ne riconosca l'opportunità.
Spetta al direttore determinare
il numero dei saggi finali e formularne i programmi.
Capo IX
Borse di studio
Art. 240
Nei bilanci degli istituti
musicali sono stanziate delle borse di studio che vengono conferite
mediante esame di concorso con le norme di cui agli artt. 215 e 229.
Il direttore, sentito il
consiglio dell'istituto, stabilisce quali e quante nuove borse di studio
possono essere istituite per ciascun anno scolastico, tenuto conto anche
della convenienza di incoraggiare la frequenza di taluni corsi. Il bando
del concorso viene notificato al Ministero e pubblicato entro il mese di
gennaio.
Art. 241
Il conferimento delle borse di
studio è soggetto alla preventiva approvazione del Ministero; ottenuta
la quale, il pagamento delle borse ai vincitori viene fatto
dall'economo-cassiere dell'istituto, in tante rate quanti sono i mesi di
scuola, sulla presentazione del nulla osta del direttore.
Art. 242
Gli alunni che godono la borsa di
studio debbono essere riconfermati nel beneficio anno per anno
riportando almeno punti 9 nel corso principale e punti 7 nella media
delle materie complementari e letterarie. Tutti debbono inoltre avere
serbato ottima condotta.
Gli alunni che negli esami delle
materie complementari della sessione di luglio non ottenessero le
prescritte votazioni, sono ammessi a ripetere le prove fallite nella
sessione di ottobre.
Art. 243
Il godimento della borsa di
studio può essere sospeso per qualche mese od anche revocato del tutto
per gli alunni che abbiano commesso qualche grave infrazione della
disciplina, a giudizio del consiglio dell'istituto.
Capo X
Biblioteche
Art. 244
Le biblioteche degli istituti
musicali governativi sono aperte agli insegnanti e agli alunni degli
istituti stessi, ed anche al pubblico durante l'anno scolastico dalle
ore 9 antimeridiane alle 3 pomeridiane.
Art. 245
Il bibliotecario sotto l'alta
sorveglianza del direttore, ha la cura di tutto l'andamento della
biblioteca, ed è il consegnatario responsabile di tutto il materiale ivi
raccolto.
Il bibliotecario è coadiuvato da
un distributore ordinatore di ruolo o da un incaricato ai sensi degli
artt. 147 e 148 del presente regolamento. Ha anche alla sua dipendenza
un custode-inserviente con l'obbligo di attendere a tutti i lavori che
gli competono e che gli siano assegnati dal bibliotecario.
Art. 246
Gli acquisti di libri e di musica
sono fatti su ordine del direttore.
L'iniziativa degli acquisti
spetta anche al bibliotecario e agli insegnanti, e vi sarà pure un
registro per raccogliere i desideri degli studiosi: ma l'Amministrazione
non darà corso ad alcuna ordinazione che non rechi il visto del
direttore.
Art. 247
Il consiglio dell'istituto
assistito dal bibliotecario delibera sulle domande per copie di
autografi o di documenti e per riproduzione di oggetti di valore
artistico e storico posseduti dalla biblioteca.
I permessi di copiare musica
saranno accordati compatibilmente col rispetto dei diritti d'autore.
Art. 248
Ciascuna biblioteca musicale deve
possedere i seguenti registri:
- un registro d'ingresso distinto
per gli acquisti e per i doni;
- un mastro dei creditori con
relativo bollettario alfabetico;
- un registro delle opere date a
legare;
- un registro per le lettere in
arrivo e in partenza;
- un registro per il prestito dei
libri e della musica;
- l'inventario generale
topografico delle opere a stampa;
- l'inventario generale
topografico dei manoscritti (autografi e copie);
- l'inventario dei mobili e
quello degli oggetti costituenti il museo della biblioteca.
Art. 249
Il direttore dell'istituto, udito
il parere del bibliotecario, assegna una somma annuale alla biblioteca
nei limiti consentiti dal bilancio dell'istituto. Questa somma serve
all'acquisto di musica e di libri e alla spesa di rilegature.
L'economo dell'istituto, su
richiesta firmata dal bibliotecario e col visto del direttore, in
apposito registro a madre e figlia provvede la biblioteca di oggetti di
cancelleria, del materiale per la pulizia delle sale, di tutto quello,
infine, che possa occorrere alla buona e decorosa funzione materiale di
essa.
Art. 250
Qualunque opera entri in
biblioteca deve essere immediatamente registrata nel registro
d'ingresso, e possibilmente data a legare, poi schedata, timbrata col
bollo della biblioteca e collocata.
Art. 251
Le collezioni private cedute o
donate alla biblioteca avranno uno scaffale a parte, recante il nome del
donatore, e un catalogo a parte. Degli oggetti antichi, degli antichi
strumenti, dei ricordi e dei ritratti di maestri di musica sarà composto
un museo, col relativo inventario redatto secondo le norme d'uso.
Art. 252
Ogni biblioteca di istituto
musicale deve avere:
- un catalogo per autori (di
musica o di libri);
- un catalogo per materia (di
sola musica);
- un catalogo a soggetto (di
libri e di musica e di libretti d'opera sacra e profana).
Art. 253
Il prestito fra le biblioteche
degli istituti musicali, comprese quelle degli istituti pareggiati,
avverrà direttamente fra queste biblioteche, per le vie postali, con
pacco raccomandato ed assicurato per quella somma che sarà stabilita dal
bibliotecario. Le spese postali saranno rimborsate dal richiedente. Il
prestito verrà concesso per qualsiasi opera antica o moderna, esclusi
gli autografi o quelle opere preziose che la direzione dell'istituto non
reputasse conveniente concedere, ed avrà la durata normale di un mese.
Capo XI
Scuole di recitazione
(1)
Art. 254
Le scuole di recitazione di
Firenze e di Roma sono annesse rispettivamente all'istituto musicale di
Firenze e al liceo musicale di Santa Cecilia in Roma e sono rette dai
propri regolamenti interni.
Al personale di esse e al loro
funzionamento si applicano le disposizioni della parte generale del
presente regolamento e quelle della parte speciale riguardante gli
istituti musicali, in quanto sono adattabili alla particolare natura di
tali scuole.
(1) La scuola di recitazione
di Roma è trasformata in Accademia di arte drammatica.
Art. 255
Per la scuola di recitazione di
Firenze le attribuzioni deferite dal presente regolamento ai consigli
dei professori sono esercitate dal consiglio dell'istituto musicale, del
quale fa parte per la circostanza anche il direttore della scuola con
voto deliberativo.
Nella scuola di recitazione di
Roma il consiglio è composto del direttore del liceo musicale,
presidente, del direttore della scuola e degli insegnanti di essa.
PARTE V
DISPOSIZIONI TRANSITORIECapo
unico
Art. 256
Entro sei mesi dalla
pubblicazione del presente regolamento generale saranno riformati gli
statuti ed i regolamenti degli istituti d'arte e di musica in relazione
ai provvedimenti recati dalla legge 6 luglio 1912, n. 734 ed alle
disposizioni del presente regolamento. Gli statuti ed i regolamenti così
riformati saranno approvati con decreto del Ministro per la P.I. Le
eventuali future modificazioni degli statuti e regolamenti saranno
parimenti soggette all'approvazione ministeriale.
Art. 257
Fino a che non siano approvati i
nuovi statuti e regolamenti di cui all'articolo precedente seguiteranno
ad aver vigore gli statuti ed i regolamenti attuali in quanto non siano
contrari alla legge e al presente regolamento generale.
Art. 258
In attesa delle disposizioni
speciali con le quali sarà provveduto all'ordinamento dell'insegnamento
superiore delle scuole di architettura, si continuerà presso gli
istituti di belle arti a conferire per esami il diploma di licenza di
professore di disegno architettonico secondo le norme sinora in vigore.
A tali esami saranno ammessi
anche candidati estranei. Non è consentito di rilasciare per titoli il
diploma di professore di disegno architettonico.
Art. 259
Con regolamento speciale si
provvederà, a norma dell'art. 35 della legge 6 luglio 1912, n. 734,
all'istituzione dei corsi per il conseguimento dell'abilitazione
all'insegnamento del disegno nelle scuole medie e dell'abilitazione
all'insegnamento del disegno nelle scuole elementari e popolari.
Art. 260
Sino a che non saranno emanate le
nuove disposizioni di cui al precedente articolo, ai componenti le
commissioni esaminatrici degli esami per il conseguimento
dell'abilitazione all'insegnamento del disegno nelle scuole medie e
della licenza di professore di disegno architettonico verranno
corrisposte per ogni candidato le propine nella misura fissata per il
passato.
Art. 261
Sull'ammontare delle tasse di
diploma di professore di disegno architettonico e di abilitazione
all'insegnamento del disegno nelle scuole medie avranno diritto alla
restituzione della somma di lire 5 rappresentante il valore del
diploma propriamente detto, coloro che, avendo pagato le tasse, non
avranno superato i relativi esami nelle due sessioni alle quali possono
partecipare.
La restituzione sarà effettuata
con la procedura stabilita dall'art. 79 del presente regolamento.
Art. 262
Entro tre mesi dall'applicazione
del presente regolamento cesserà ogni concessione gratuita di alloggi o
studi a favore di direttori, professori, impiegati, inservienti negli
edifici degli istituti di belle arti, di musica e di arte drammatica,
fatta eccezione per il portiere od altro inserviente al quale sia
affidata la custodia degli istituti medesimi durante la notte.
Art. 263
Nelle Accademie e negli Istituti
di belle arti dove vengono istituti i corsi liberi superiori, la nomina
dei maestri avverrà la prima volta senza partecipazione degli studenti.
Art. 264
Per il riordinamento degli studi
nelle Accademie e negli Istituti di belle arti e per la loro
coordinazione con quelli compiuti nelle scuole per le industrie
artistiche sarà provveduto caso per caso con speciali decreti a seconda
della natura dei vari istituti e delle esigenze locali. |