Decreto Legislativo 31 marzo 1998, n. 80
pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 82 dell'8 aprile 1998 -
Supplemento Ordinario n. 65
(Rettifiche G.U. n. 90 del 18 aprile 1998 e n. 117 del 22 maggio 1998)
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
Visti gli articoli 76 e 87 della Costituzione;
Visto l'articolo 11, comma 4, della legge 15 marzo 1997, n. 59;
Visto il decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, e successive modifiche ed integrazioni;
Vista la preliminare deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 10 febbraio 1998;
Acquisito il parere della commissione bicamerale consultiva in ordine all'attuazione della riforma amministrativa ai sensi della legge 15 marzo 1997, n. 59;
Udita la Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281;
Tenuto conto delle osservazioni delle organizzazioni sindacali, sentite ai sensi dell'articolo 19 della legge 15 marzo 1997, n. 59;
Udito il parere del Consiglio di Stato, espresso dalla sezione consultiva per gli atti normativi nell'adunanza del 12 maggio 1998; Vista la definitiva deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 24 marzo 1998;
Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri e del Ministro per la funzione pubblica e gli affari regionali, di concerto con il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica;
Emana
il seguente decreto legislativo:
Art. 1.
1. All'articolo 1, comma 1, del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, la lettera
c) e' sostituita dalla seguente:
"c) realizzare la migliore utilizzazione delle risorse umane nelle pubbliche
amministrazioni, curando la formazione e lo sviluppo professionale dei dipendenti,
garantendo pari opportunita' alle lavoratrici ed ai lavoratori e applicando condizioni
uniformi rispetto a quelle del lavoro privato.".
2. All'articolo 1, comma 3, del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, dopo le parole: "legge 23 ottobre 1992, n. 421," sono inserite le seguenti: "e dall'articolo 11, comma 4, della legge 15 marzo 1997, n. 59,".
Art. 2.
1. All'articolo 2 del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, i commi 1, 2, 2-bis
e 3 sono sostituiti dai seguenti:
"1. Le amministrazioni pubbliche definiscono, secondo principi generali fissati da
disposizioni di legge e, sulla base dei medesimi, mediante atti organizzativi secondo i
rispettivi ordinamenti, le linee fondamentali di organizzazione degli uffici; individuano
gli uffici di maggiore rilevanza e i modi di conferimento della titolarita' dei medesimi;
determinano le dotazioni organiche complessive. Esse ispirano la loro organizzazione ai
seguenti criteri:
a) funzionalita' rispetto ai compiti e ai programmi di attivita', nel perseguimento degli
obiettivi di efficienza, efficacia ed economicita'. A tal fine, periodicamente e comunque
all'atto della definizione dei programmi operativi e dell'assegnazione delle risorse, si
procede a specifica verifica e ad eventuale revisione;
b) ampia flessibilita', garantendo adeguati margini alle determinazioni operative e
gestionali da assumersi ai sensi dell'articolo 4, comma 2;
c) collegamento delle attivita' degli uffici, adeguandosi al dovere di comunicazione
interna ed esterna, ed interconnessione mediante sistemi informatici e statistici
pubblici;
d) garanzia dell'imparzialita' e della trasparenza dell'azione amministrativa, anche
attraverso l'istituzione di apposite strutture per l'informazione ai cittadini e
attribuzione ad un unico ufficio, per ciascun procedimento, della responsabilita'
complessiva dello stesso;
e) armonizzazione degli orari di servizio e di apertura degli uffici con le esigenze
dell'utenza e con gli orari delle amministrazioni pubbliche dei Paesi dell'Unione europea.
2. I rapporti di lavoro dei dipendenti delle amministrazioni pubbliche sono disciplinati
dalle disposizioni del capo I, titolo II, del libro V del codice civile e dalle leggi sui
rapporti di lavoro subordinato nell'impresa, fatte salve le diverse disposizioni contenute
nel presente decreto. Eventuali disposizioni di legge, regolamento o statuto, che
introducano discipline dei rapporti di lavoro la cui applicabilita' sia limitata ai
dipendenti delle amministrazioni pubbliche, o a categorie di essi, possono essere derogate
da successivi contratti o accordi collettivi e, per la parte derogata, non sono
ulteriormente applicabili, salvo che la legge disponga espressamente in senso contrario.
3. I rapporti individuali di lavoro di cui al comma 2 sono regolati contrattualmente. I
contratti collettivi sono stipulati secondo i criteri e le modalita' previsti nel titolo
III del presente decreto; i contratti individuali devono conformarsi ai principi di cui
all'articolo 49, comma 2. L'attribuzione di trattamenti economici puo' avvenire
esclusivamente mediante contratti collettivi o, alle condizioni previste, mediante
contratti individuali. Le disposizioni di legge, regolamenti o atti amministrativi che
attribuiscono incrementi retributivi non previsti da contratti cessano di avere efficacia
a far data dall'entrata in vigore del relativo rinnovo contrattuale. I trattamenti
economici piu' favorevoli in godimento sono riassorbiti con le modalita' e nelle misure
previste dai contratti collettivi e i risparmi di spesa che ne conseguono incrementano le
risorse disponibili per la contrattazione collettiva.".
2. Nel comma 4 dell'articolo 2 del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, le parole: o"a partire rispettivamente dalle qualifiche di segretario di legazione e di vice consigliere di prefettura " sono sostituite dalle seguenti: "quest'ultima a partire dalla qualifica di vice consigliere di prefettura ". Nel medesimo comma sono soppresse le parole: o"i dirigenti generali nominati con decreto del Presidente della Repubblica previa deliberazione del Consiglio dei Ministri e quelli a questi stessi equiparati per effetto dell'articolo 2 della legge 8 marzo 1985, n. 72." .
Art. 3.
1. L'articolo 3 del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, e successive
modificazioni e integrazioni, e' sostituito dal seguente:
"Art. 3 (Indirizzo politico-amministrativo. Funzioni e responsabilita'). - 1.
Gli organi di governo esercitano le funzioni di indirizzo politico-amministrativo,
definendo gli obiettivi ed i programmi da attuare ed adottando gli altri atti rientranti
nello svolgimento di tali funzioni, e verificano la rispondenza dei risultati
dell'attivita' amministrativa e della gestione agli indirizzi impartiti. Ad essi spettano,
in particolare:
a) le decisioni in materia di atti normativi e l'adozione dei relativi atti di indirizzo
interpretativo ed applicativo;
b) la definizione di obiettivi, priorita', piani, programmi e direttive generali per
l'azione amministrativa e per la gestione;
c) la individuazione delle risorse umane, materiali ed economico-finanziarie da destinare
alle diverse finalita' e la loro ripartizione tra gli uffici di livello dirigenziale
generale;
d) la definizione dei criteri generali in materia di ausili finanziari a terzi e di
determinazione di tariffe, canoni e analoghi oneri a carico di terzi;
e) le nomine, designazioni ed atti analoghi ad essi attribuiti da specifiche disposizioni;
f) le richieste di pareri alle autorita' amministrative indipendenti ed al Consiglio di
Stato;
g) gli altri atti indicati dal presente decreto.
2. Ai dirigenti spetta l'adozione degli atti e provvedimenti amministrativi, compresi
tutti gli atti che impegnano l'amministrazione verso l'esterno, nonche' la gestione
finanziaria, tecnica e amministrativa mediante autonomi poteri di spesa, di organizzazione
delle risorse umane, strumentali e di controllo. Essi sono responsabili in via esclusiva
dell'attivita' amministrativa, della gestione e dei relativi risultati.
3. Le attribuzioni dei dirigenti indicate dal comma 2 possono essere derogate soltanto ad
opera di specifiche disposizioni legislative.
4. Le amministrazioni pubbliche, i cui organi di vertice non siano direttamente o
indirettamente espressione di rappresentanza politica, adeguano i propri ordinamenti al
principio della distinzione tra indirizzo e controllo, da un lato, e attuazione e gestione
dall'altro.".
Art. 4.
1. L'articolo 4 del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, e' sostituito dal
seguente:
"Art. 4 (Potere di organizzazione). - 1. Le amministrazioni pubbliche assumono
ogni determinazione organizzativa al fine di assicurare l'attuazione dei principi di cui
all'articolo 2, comma 1, e la rispondenza al pubblico interesse dell'azione
amministrativa.
2. Nell'ambito delle leggi e degli atti organizzativi di cui all'articolo 2, comma 1, le
determinazioni per l'organizzazione degli uffici e le misure inerenti alla gestione dei
rapporti di lavoro sono assunte dagli organi preposti alla gestione con la capacita' e i
poteri del privato datore di lavoro.
3. Gli organismi di controllo interno verificano periodicamente la rispondenza delle
determinazioni organizzative ai principi indicati all'articolo 2, comma 1, anche al fine
di proporre l'adozione di eventuali interventi correttivi e di fornire elementi per
l'adozione delle misure previste nei confronti dei responsabili della gestione .".
Art. 5.
1. L'articolo 6 del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, e' sostituito dal
seguente:
"Art. 6 (Organizzazione e disciplina degli uffici e dotazioni organiche) - 1.
Nelle amministrazioni pubbliche l'organizzazione e la disciplina degli uffici, nonche' la
consistenza e la variazione delle dotazioni organiche, sono determinate in funzione delle
finalita' indicate all'articolo 1, comma 1, previa verifica degli effettivi fabbisogni e
previa consultazione delle organizzazioni sindacali rappresentative ai sensi dell'articolo
10. Le amministrazioni pubbliche curano l'ottimale distribuzione delle risorse umane
attraverso la coordinata attuazione dei processi di mobilita' e di reclutamento del
personale.
2. Per le amministrazioni dello Stato, anche ad ordinamento autonomo, si applica
l'articolo 17, comma 4-bis, della legge 23 agosto 1988, n. 400. La distribuzione
del personale dei diversi livelli o qualifiche previsti dalla dotazione organica puo'
essere modificata con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, su proposta del
ministro competente, di concerto con il Ministro del tesoro, del bilancio e della
programmazione economica, ove comporti riduzioni di spesa o comunque non incrementi la
spesa complessiva riferita al personale effettivamente in servizio al 31 dicembre
dell'anno precedente.
3. Per la ridefinizione degli uffici e delle dotazioni organiche si procede periodicamente
e comunque a scadenza triennale, nonche' ove risulti necessario a seguito di riordino,
fusione, trasformazione o trasferimento di funzioni. Ogni amministrazione procede
adottando gli atti previsti dal proprio ordinamento.
4. Le variazioni delle dotazioni organiche gia' determinate sono approvate dall'organo di
vertice delle amministrazioni in coerenza con la programmazione triennale del fabbisogno
di personale di cui all'articolo 39 della legge 27 dicembre 1997, n. 449, e con gli
strumenti di programmazione economico-finanziaria pluriennale. Per le amministrazioni
dello Stato la programmazione triennale del fabbisogno e l'approvazione delle variazioni
delle dotazioni organiche avviene ad opera del Consiglio dei Ministri, secondo le
modalita' di cui al comma 4-bis dell'articolo 17 della legge 23 agosto 1988, n.
400.
5. Per la Presidenza del Consiglio dei Ministri, per il Ministero degli affari esteri,
nonche' per le amministrazioni che esercitano competenze istituzionali in materia di
difesa e sicurezza dello Stato, di polizia e di giustizia, sono fatte salve le particolari
disposizioni dettate dalle normative di settore. L'articolo 5, comma 3, del decreto
legislativo 30 dicembre 1992, n. 503, relativamente al personale appartenente alle Forze
di polizia ad ordinamento civile, si interpreta nel senso che al predetto personale non si
applica l'articolo 16 dello stesso decreto. Restano salve le disposizioni vigenti per la
determinazione delle piante organiche del personale degli istituti e scuole di ogni ordine
e grado e delle istituzioni educative. Le attribuzioni del Ministero dell'universita' e
della ricerca scientifica e tecnologica relative a tutto il personale tecnico e
amministrativo universitario, compresi i dirigenti, sono devolute all'universita' di
appartenenza. Parimenti sono attribuite agli Osservatori astronomici, astrofisici e
Vesuviano tutte le attribuzioni del Ministero dell'universita' e della ricerca scientifica
e tecnologica in materia di personale, ad eccezione di quelle relative al reclutamento del
personale di ricerca.
6. Le amministrazioni pubbliche che non provvedono agli adempimenti di cui al presente
articolo e a quelli previsti dall'articolo 31 non possono assumere nuovo personale,
compreso quello appartenente alle categorie protette.".
Art. 6.
1. L'articolo 10 del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, e' sostituito dal
seguente:
"Art. 10 (Partecipazione sindacale) - 1. I contratti collettivi nazionali
disciplinano i rapporti sindacali e gli istituti della partecipazione anche con
riferimento agli atti interni di organizzazione aventi riflessi sul rapporto di
lavoro." .
Art. 7.
1. Dopo l'articolo 12 del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, e' inserito il
seguente:
"Art. 12-bis (Uffici per la gestione del contenzioso del lavoro). - 1.
Le amministrazioni pubbliche provvedono, nell'ambito dei rispettivi ordinamenti, ad
organizzare la gestione del contenzioso del lavoro, anche creando appositi uffici, in modo
da assicurare l'efficace svolgimento di tutte le attivita' stragiudiziali e giudiziali
inerenti alle controversie. Piu' amministrazioni omogenee o affini possono istituire,
mediante convenzione che ne regoli le modalita' di costituzione e di funzionamento, un
unico ufficio per la gestione di tutto o parte del contenzioso comune.".
Art. 8.
1. L'articolo 13 del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, e' sostituito dal
seguente:
"Art. 13 (Amministrazioni destinatarie). - 1. Le disposizioni del presente
capo si applicano alle amministrazioni dello Stato, anche ad ordinamento autonomo.".
Art. 9.
1. L'articolo 14 del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, e' sostituito dal
seguente:
"Art. 14 (Indirizzo politico-amministrativo). - 1. Il Ministro esercita le
funzioni di cui all'articolo 3, comma 1. A tal fine periodicamente, e comunque ogni anno
entro dieci giorni dalla data di entrata in vigore della legge di bilancio, anche sulla
base delle proposte dei dirigenti di cui all'articolo 16:
a) definisce obiettivi, priorita', piani e programmi da attuare ed emana le conseguenti
direttive generali per l'attivita' amministrativa e per la gestione;
b) effettua, ai fini dell'adempimento dei compiti definiti ai sensi della lettera a),
l'assegnazione ai dirigenti preposti ai centri di responsabilita' delle rispettive
amministrazioni delle risorse di cui all'articolo 3, comma 1, lettera c), del presente
decreto, ivi comprese quelle di cui all'articolo 3 del decreto legislativo 7 agosto 1997,
n. 279, ad esclusione delle risorse necessarie per il funzionamento degli uffici di cui al
comma 2; provvede alle variazioni delle assegnazioni con le modalita' previste dal
medesimo decreto legislativo 7 agosto 1997, n. 279, tenendo altresi' conto dei
procedimenti e subprocedimenti attribuiti ed adotta gli altri provvedimenti ivi previsti.
2. Per l'esercizio delle funzioni di cui al comma 1 il Ministro si avvale di uffici di
diretta collaborazione, aventi esclusive competenze di supporto e di raccordo con
l'amministrazione, istituiti e disciplinati con regolamento adottato ai sensi del comma 4-bis
dell'articolo 17 della legge 23 agosto 1988, n. 400. A tali uffici sono assegnati, nei
limiti stabiliti dallo stesso regolamento: dipendenti pubblici anche in posizione di
aspettativa, fuori ruolo o comando; collaboratori assunti con contratti a tempo
determinato disciplinati dalle norme di diritto privato; esperti e consulenti per
particolari professionalita' e specializzazioni, con incarichi di collaborazione
coordinata e continuativa. Per i dipendenti pubblici si applica la disposizione di cui
all'articolo 17, comma 14, della legge 15 maggio 1997, n. 127. Con lo stesso regolamento
si provvede al riordino delle Segreterie particolari dei Sottosegretari di Stato. Con
decreto adottato dall'autorita' di governo competente, di concerto con il Ministro del
tesoro, del bilancio e della programmazione economica, e' determinato, in attuazione
dell'articolo 12, comma 1, lettera n), della legge 15 marzo 1997, n. 59, senza aggravi di
spesa e, per il personale disciplinato dai contratti collettivi nazionali di lavoro, fino
ad una specifica disciplina contrattuale, il trattamento economico accessorio, da
corrispondere mensilmente, a fronte delle responsabilita', degli obblighi di reperibilita'
e di disponibilita' ad orari disagevoli, ai dipendenti assegnati agli uffici dei Ministri
e dei Sottosegretari di Stato. Tale trattamento, consistente in un unico emolumento, e'
sostitutivo dei compensi per il lavoro straordinario, per la produttivita' collettiva e
per la qualita' della prestazione individuale. Con effetto dalla data di entrata in vigore
del regolamento di cui al presente comma sono abrogate le norme del regio decreto-legge 10
luglio 1924, n. 1100, e successive modificazioni ed integrazioni, ed ogni altra norma
riguardante la costituzione e la disciplina dei Gabinetti dei Ministri e delle Segreterie
particolari dei Ministri e dei Sottosegretari di Stato.
3. Il Ministro non puo' revocare, riformare, riservare o avocare a se' o altrimenti
adottare provvedimenti o atti di competenza dei dirigenti. In caso di inerzia o ritardo il
Ministro puo' fissare un termine perentorio entro il quale il dirigente deve adottare gli
atti o i provvedimenti. Qualora l'inerzia permanga, o in caso di grave inosservanza delle
direttive generali da parte del dirigente competente, che determinino pregiudizio per
l'interesse pubblico, il Ministro puo' nominare, salvi i casi di urgenza previa
contestazione, un commissario ad acta, dando comunicazione al Presidente del Consiglio dei
Ministri del relativo provvedimento. Resta salvo quanto previsto dall'articolo 2, comma 3,
lettera p) della legge 23 agosto 1988, n. 400. Resta altresi' salvo quanto previsto
dall'articolo 6 del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza, approvato con regio
decreto 18 giugno 1931, n. 773, e successive modificazioni ed integrazioni, e
dall'articolo 10 del relativo regolamento emanato con regio decreto 6 maggio 1940, n. 635.
Resta salvo il potere di annullamento ministeriale per motivi di legittimita'.".
Art. 10.
1. La rubrica ed il primo periodo del comma 1 dell'articolo 15 del decreto legislativo
3 febbraio 1993, n. 29, sono sostituiti dai seguenti:
"Art. 15 (Dirigenti). - 1. Nelle amministrazioni pubbliche di cui al presente
capo la dirigenza e' articolata nelle due fasce del ruolo unico di cui all'articolo
23.".
Art. 11.
1. L'articolo 16 del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, e' sostituito dal
seguente:
"Art. 16 (Funzioni dei dirigenti di uffici dirigenziali generali). - 1. I
dirigenti di uffici dirigenziali generali, comunque denominati, nell'ambito di quanto
stabilito dall'articolo 3 esercitano, fra gli altri, i seguenti compiti e poteri:
a) formulano proposte ed esprimono pareri al Ministro, nelle materie di sua competenza;
b) curano l'attuazione dei piani, programmi e direttive generali definite dal Ministro e
attribuiscono ai dirigenti gli incarichi e la responsabilita' di specifici progetti e
gestioni; definiscono gli obiettivi che i dirigenti devono perseguire e attribuiscono le
conseguenti risorse umane, finanziarie e materiali;
c) adottano gli atti relativi all'organizzazione degli uffici di livello dirigenziale non
generale;
d) adottano gli atti e i provvedimenti amministrativi ed esercitano i poteri di spesa e
quelli di acquisizione delle entrate rientranti nella competenza dei propri uffici, salvo
quelli delegati ai dirigenti;
e) dirigono, coordinano e controllano l'attivita' dei dirigenti e dei responsabili dei
procedimenti amministrativi, anche con potere sostitutivo in caso di inerzia, e propongono
l'adozione, nei confronti dei dirigenti, delle misure previste dall'articolo 21;
f) promuovono e resistono alle liti ed hanno il potere di conciliare e di transigere;
g) richiedono direttamente pareri agli organi consultivi dell'amministrazione e rispondono
ai rilievi degli organi di controllo sugli atti di competenza;
h) svolgono le attivita' di organizzazione e gestione del personale e di gestione dei
rapporti sindacali e di lavoro;
i) decidono sui ricorsi gerarchici contro gli atti e i provvedimenti amministrativi non
definitivi dei dirigenti;
l) curano i rapporti con gli uffici dell'Unione europea e degli Organismi internazionali
nelle materie di competenza secondo le specifiche direttive dell'organo di direzione
politica, sempreche' tali rapporti non siano espressamente affidati ad apposito ufficio o
organo.
2. I dirigenti di uffici dirigenziali generali riferiscono al Ministro sull'attivita' da
essi svolta correntemente e in tutti i casi in cui il Ministro lo richieda o lo ritenga
opportuno.
3. L'esercizio dei compiti e dei poteri di cui al comma 1 puo' essere conferito anche a
dirigenti preposti a strutture organizzative comuni a piu' amministrazioni pubbliche,
ovvero alla attuazione di particolari programmi, progetti e gestioni.
4. Gli atti e i provvedimenti adottati dai dirigenti preposti al vertice
dell'amministrazione e dai dirigenti di uffici dirigenziali generali di cui al presente
articolo non sono suscettibili di ricorso gerarchico.
5. Gli ordinamenti delle amministrazioni pubbliche al cui vertice e' preposto un
segretario generale, capo dipartimento o altro dirigente comunque denominato, con funzione
di coordinamento di uffici dirigenziali di livello generale, ne definiscono i compiti ed i
poteri.".
Art. 12.
1. L'articolo 17 del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, e' sostituito dal
seguente:
"Art. 17 (Funzioni dei dirigenti). - 1. I dirigenti, nell'ambito di quanto
stabilito dall'articolo 3, esercitano, fra gli altri, i seguenti compiti e poteri:
a) formulano proposte ed esprimono pareri ai dirigenti degli uffici dirigenziali generali;
b) curano l'attuazione dei progetti e delle gestioni ad essi assegnati dai dirigenti degli
uffici dirigenziali generali, adottando i relativi atti e provvedimenti amministrativi ed
esercitando i poteri di spesa e di acquisizione delle entrate;
c) svolgono tutti gli altri compiti ad essi delegati dai dirigenti degli uffici
dirigenziali generali;
d) dirigono, coordinano e controllano l'attivita' degli uffici che da essi dipendono e dei
responsabili dei procedimenti amministrativi, anche con poteri sostitutivi in caso di
inerzia;
e) provvedono alla gestione del personale e delle risorse finanziarie e strumentali
assegnate ai propri uffici.".
Art. 13.
1. L'articolo 19 del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, e' sostituito dal
seguente:
"Art. 19 (Incarichi di funzioni dirigenziali). - 1. Per il conferimento di
ciascun incarico di funzione dirigenziale e per il passaggio ad incarichi di funzioni
dirigenziali diverse si tiene conto della natura e delle caratteristiche dei programmi da
realizzare, delle attitudini e della capacita' professionale del singolo dirigente, anche
in relazione ai risultati conseguiti in precedenza, applicando di norma il criterio della
rotazione degli incarichi. Al conferimento degli incarichi e al passaggio ad incarichi
diversi non si applica l'articolo 2103, primo comma, del codice civile in relazione
all'equivalenza di mansioni.
2. Tutti gli incarichi di direzione degli uffici delle amministrazioni dello Stato, anche
ad ordinamento autonomo, sono conferiti a tempo determinato, secondo le disposizioni del
presente articolo. Gli incarichi hanno durata non inferiore a due anni e non superiore a
sette anni, con facolta' di rinnovo. Il trattamento economico e' regolato ai sensi
dell'articolo 24 ed ha carattere onnicomprensivo.
3. Gli incarichi di segretario generale di ministeri, gli incarichi di direzione di
strutture articolate al loro interno in uffici dirigenziali generali e quelli di livello
equivalente sono conferiti con decreto del Presidente della Repubblica, previa
deliberazione del Consiglio dei Ministri, su proposta del Ministro competente, a dirigenti
della prima fascia del ruolo unico di cui all'articolo 23 o, con contratto a tempo
determinato, a persone in possesso delle specifiche qualita' professionali richieste dal
comma 6.
4. Gli incarichi di direzione degli uffici di livello dirigenziale generale sono conferiti
con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, su proposta del Ministro
competente, a dirigenti della prima fascia del ruolo unico di cui all'articolo 23 o, in
misura non superiore ad un terzo, a dirigenti del medesimo ruolo unico ovvero, con
contratto a tempo determinato, a persone in possesso delle specifiche qualita'
professionali richieste dal comma 6.
5. Gli incarichi di direzione degli uffici di livello dirigenziale sono conferiti, con
decreto del dirigente generale, ai dirigenti assegnati al suo ufficio ai sensi
dell'articolo 3, comma 1, lettera c).
6. Gli incarichi di cui ai commi precedenti possono essere conferiti con contratto a tempo
determinato, e con le medesime procedure, entro il limite del 5 per cento dei dirigenti
appartenenti alla prima fascia del ruolo unico e del 5 per cento di quelli appartenenti
alla seconda fascia, a persone di particolare e comprovata qualificazione professionale,
che abbiano svolto attivita' in organismi ed enti pubblici o privati o aziende pubbliche e
private con esperienza acquisita per almeno un quinquennio in funzioni dirigenziali, o che
abbiano conseguito una particolare specializzazione professionale, culturale e scientifica
desumibile dalla formazione universitaria e postuniversitaria, da pubblicazioni
scientifiche o da concrete esperienze di lavoro, o provenienti dai settori della ricerca,
della docenza universitaria, delle magistrature e dei ruoli degli avvocati e procuratori
dello Stato. Il trattamento economico puo' essere integrato da una indennita' commisurata
alla specifica qualificazione professionale, tenendo conto della temporaneita' del
rapporto e delle condizioni di mercato relative alle specifiche competenze professionali.
Per il periodo di durata del contratto, i dipendenti di pubbliche amministrazioni sono
collocati in aspettativa senza assegni, con riconoscimento dell'anzianita' di servizio.
7. Gli incarichi di direzione degli uffici dirigenziali di cui ai commi precedenti sono
revocati nelle ipotesi di responsabilita' dirigenziale per inosservanza delle direttive
generali e per i risultati negativi dell'attivita' amministrativa e della gestione,
disciplinate dall'articolo 21, ovvero nel caso di risoluzione consensuale del contratto
individuale di cui al comma 2 dell'articolo 24.
8. Gli incarichi di direzione degli uffici dirigenziali di cui al comma 3 possono essere
confermati, revocati, modificati o rinnovati entro novanta giorni dal voto sulla fiducia
al Governo. Decorso tale termine, gli incarichi per i quali non si sia provveduto si
intendono confermati fino alla loro naturale scadenza.
9. Degli incarichi di cui ai commi 3 e 4 e' data comunicazione al Senato della Repubblica
ed alla Camera dei deputati, allegando una scheda relativa ai titoli ed alle esperienze
professionali dei soggetti prescelti.
10. I dirigenti ai quali non sia affidata la titolarita' di uffici dirigenziali svolgono,
su richiesta degli organi di vertice delle amministrazioni che ne abbiano interesse,
funzioni ispettive, di consulenza, studio e ricerca o altri incarichi specifici previsti
dall'ordinamento. Le modalita' per l'utilizzazione dei predetti dirigenti sono stabilite
con il regolamento di cui all'articolo 23, comma 3.
11. Per la Presidenza del Consiglio dei Ministri, per il Ministero degli affari esteri
nonche' per le amministrazioni che esercitano competenze in materia di difesa e sicurezza
dello Stato, di polizia e di giustizia, la ripartizione delle attribuzioni tra livelli
dirigenziali differenti e' demandata ai rispettivi ordinamenti.
12. Per il personale di cui all'articolo 2, comma 4, il conferimento degli incarichi di
funzioni dirigenziali continuera' ad essere regolato secondo i rispettivi ordinamenti di
settore.".
Art. 14.
1. L'articolo 21 del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, e' sostituito dal
seguente:
"Art. 21 (Responsabilita' dirigenziale). - 1. I risultati negativi
dell'attivita' amministrativa e della gestione o il mancato raggiungimento degli
obiettivi, valutati con i sistemi e le garanzie determinati con i decreti legislativi di
cui all'articolo 17 della legge 15 marzo 1997, n. 59, comportano per il dirigente
interessato la revoca dell'incarico, adottata con le procedure previste dall'articolo 19,
e la destinazione ad altro incarico, anche tra quelli di cui all'articolo 19, comma 10.
2. Nel caso di grave inosservanza delle direttive impartite dall'organo competente o di
specifica responsabilita' per i risultati negativi dell'attivita' amministrativa e della
gestione, il dirigente, previa contestazione e contraddittorio, puo' essere escluso dal
conferimento di ulteriori incarichi, di livello dirigenziale corrispondente a quello
revocato, per un periodo non inferiore a due anni. Nei casi di maggiore gravita',
l'amministrazione puo' recedere dal rapporto di lavoro, secondo le disposizioni del codice
civile e dei contratti collettivi.
3. I provvedimenti di cui al comma 2 sono adottati previo conforme parere di un comitato
di garanti, i cui componenti sono nominati con decreto del Presidente del Consiglio dei
Ministri. Il comitato e' presieduto da un magistrato della Corte dei conti, con esperienza
nel controllo di gestione, designato dal Presidente della Corte dei conti; di esso fanno
parte un dirigente della prima fascia del ruolo unico di cui all'articolo 23, eletto dai
dirigenti del medesimo ruolo con le modalita' stabilite dal regolamento di cui al comma 3
del medesimo articolo e collocato fuori ruolo per la durata del mandato, e un esperto
scelto dal Presidente del Consiglio dei Ministri tra soggetti con specifica qualificazione
ed esperienza nei settori dell'organizzazione amministrativa e del lavoro pubblico. Il
parere viene reso entro trenta giorni dalla richiesta; decorso inutilmente tale termine,
si prescinde dal parere. Il comitato dura in carica tre anni. L'incarico non e'
rinnovabile.
4. In attesa dell'emanazione dei decreti legislativi di cui all'articolo 17 della legge 15
marzo 1997, n. 59, ai fini di cui al presente articolo la valutazione dei risultati
negativi viene effettuata nelle forme previste dall'articolo 20.
5. Restano ferme le disposizioni vigenti per il personale delle qualifiche dirigenziali
delle Forze di polizia, delle carriere diplomatica e prefettizia e delle Forze
armate.".
Art. 15.
1. L'articolo 23 del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, e' sostituito dal
seguente:
"Art. 23 (Ruolo unico dei dirigenti). - 1. E' istituito, presso la Presidenza
del Consiglio dei Ministri, il ruolo unico dei dirigenti delle amministrazioni dello
Stato, anche ad ordinamento autonomo, articolato in due fasce. La distinzione in fasce ha
rilievo agli effetti del trattamento economico e, limitatamente a quanto previsto
dall'articolo 19, ai fini del conferimento degli incarichi di dirigenza generale.
2. Nella prima fascia del ruolo unico sono inseriti in sede di prima applicazione del
presente decreto i dirigenti generali in servizio alla data di entrata in vigore del
regolamento di cui al comma 3 e, successivamente, i dirigenti che abbiano ricoperto
incarichi di direzione di uffici dirigenziali generali ai sensi dell'articolo 19 per un
tempo pari ad almeno a cinque anni, senza essere incorsi nelle misure previste
dall'articolo 21, comma 2, per le ipotesi di responsabilita' dirigenziale. Nella seconda
fascia sono inseriti gli altri dirigenti in servizio alla medesima data e i dirigenti
reclutati attraverso i meccanismi di accesso di cui all'articolo 28.
3. Con regolamento da emanare, entro il 31 luglio 1998, ai sensi dell'articolo 17, comma
2, della legge 23 agosto 1988, n. 400, sono disciplinate le modalita' di costituzione e
tenuta del ruolo unico, articolato in modo da garantire la necessaria specificita'
tecnica, nonche' le modalita' dei concorsi per l'accesso alla dirigenza di cui
all'articolo 28. Il regolamento disciplina altresi' le modalita' di elezione del
componente del comitato di garanti di cui all'articolo 21, comma 3.
4. La Presidenza del Consiglio dei Ministri cura una banca dati informatica contenente i
dati curricolari e professionali di ciascun dirigente, al fine di promuovere la mobilita'
e l'interscambio professionale degli stessi fra amministrazioni statali, amministrazioni
centrali e locali, organismi ed enti internazionali e dell'Unione europea.".
Art. 16.
1. L'articolo 24 del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, e' sostituito dal
seguente:
"Art. 24 (Trattamento economico). - 1. La retribuzione del personale con
qualifica di dirigente e' determinata dai contratti collettivi per le aree dirigenziali,
prevedendo che il trattamento economico accessorio sia correlato alle funzioni attribuite
e alle connesse responsabilita'. La graduazione delle funzioni e responsabilita' ai fini
del trattamento accessorio e' definita, ai sensi dell' art. 3, con decreto ministeriale
per le amministrazioni dello Stato e con provvedimenti dei rispettivi organi di governo
per le altre amministrazioni o enti, ferma restando comunque l'osservanza dei criteri e
dei limiti delle compatibilita' finanziarie fissate dal Presidente del Consiglio dei
Ministri, di concerto con il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione
economica.
2. Per i dirigenti incaricati di uffici dirigenziali di livello generale ai sensi dei
commi 3 e 4 dell'articolo 19, con contratto individuale e' stabilito il trattamento
economico fondamentale, assumendo come parametri di base i valori economici massimi
contemplati dai contratti collettivi per le aree dirigenziali, e sono determinati gli
istituti del trattamento economico accessorio, collegato al livello di responsabilita'
attribuito con l'incarico di funzione ed ai risultati conseguiti nell'attivita'
amministrativa e di gestione, ed i relativi importi.
3. Il trattamento economico determinato ai sensi dei commi 1 e 2 remunera tutte le
funzioni ed i compiti attribuiti ai dirigenti in base a quanto previsto dal presente
decreto, nonche' qualsiasi incarico ad essi conferito in ragione del loro ufficio o
comunque conferito dall'amministrazione di appartenenza, presso cui prestano servizio o su
designazione della stessa; i compensi dovuti dai terzi sono corrisposti direttamente
all'amministrazione di appartenenza e confluiscono nelle risorse destinate al trattamento
economico accessorio della dirigenza.
4. Per il restante personale con qualifica dirigenziale indicato dal comma 4 dell'articolo
2, la retribuzione e' determinata ai sensi dei commi 5 e 7 dell'articolo 2 della legge 6
marzo 1992, n. 216.
5. Il bilancio triennale e le relative leggi finanziarie, nell'ambito delle risorse da
destinare ai miglioramenti economici delle categorie di personale di cui all'articolo 2,
commi 4 e 5, indicano le somme da destinare, in caso di perequazione, al riequilibrio del
trattamento economico del restante personale dirigente civile e militare non
contrattualizzato con il trattamento previsto dai contratti collettivi nazionali per i
dirigenti del comparto Ministeri, tenendo conto dei rispettivi trattamenti economici
complessivi e degli incrementi comunque determinatisi a partire dal febbraio 1993, e
secondo i criteri indicati nell'articolo 1, comma 2, della legge 2 ottobre 1997, n. 334.
6. I fondi per la perequazione di cui all'articolo 2 della legge 2 ottobre 1997, n. 334,
destinati al personale di cui all'articolo 2, comma 5, sono assegnati alle Universita' e
da queste utilizzati per l'incentivazione dell'impegno didattico dei professori e
ricercatori universitari, con particolare riferimento al sostegno dell'innovazione
didattica, delle attivita' di orientamento e tutorato, della diversificazione dell'offerta
formativa. Le Universita' possono destinare allo stesso scopo propri fondi, utilizzando
anche le somme attualmente stanziate per il pagamento delle supplenze e degli affidamenti.
L'incentivazione, a valere sui fondi di cui all'articolo 2 della predetta legge n. 334 del
1997, e' erogata come assegno aggiuntivo pensionabile.".
Art. 17.
1. Dopo l'articolo 27 del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, e' inserito il
seguente:
"Art. 27-bis (Criteri di adeguamento per le pubbliche amministrazioni non
statali). - 1. Le regioni a statuto ordinario, nell'esercizio della propria potesta'
statutaria, legislativa e regolamentare, e le altre pubbliche amministrazioni,
nell'esercizio della propria potesta' statutaria e regolamentare, adeguano ai principi
dell'articolo 3 e del presente capo i propri ordinamenti, tenendo conto delle relative
peculiarita'. Gli enti pubblici non economici nazionali si adeguano, anche in deroga alle
speciali disposizioni di legge che li disciplinano, adottando appositi regolamenti di
organizzazione.
2. Le pubbliche amministrazioni di cui al comma 1 trasmettono, entro due mesi dalla
adozione, le deliberazioni, le disposizioni ed i provvedimenti adottati in attuazione del
medesimo comma alla Presidenza del Consiglio dei Ministri, che ne cura la raccolta e la
pubblicazione.".
Art. 18.
1. L'articolo 33 del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, e' sostituito dal
seguente:
"Art. 33 (Passaggio diretto di personale tra amministrazioni diverse). - 1.
Nell'ambito del medesimo comparto le amministrazioni possono ricoprire posti vacanti in
organico mediante passaggio diretto di dipendenti appartenenti alla stessa qualifica in
servizio presso altre amministrazioni, che facciano domanda di trasferimento. Il
trasferimento e' disposto previo consenso dell'amministrazione di appartenenza.
2. Il trasferimento di personale fra comparti diversi avviene a seguito di apposito
accordo stipulato fra le amministrazioni, con il quale sono indicate le modalita' ed i
criteri per il trasferimento dei lavoratori in possesso di specifiche professionalita',
tenuto conto di quanto stabilito ai sensi del comma 3.
3. I contratti collettivi nazionali possono definire le procedure e i criteri generali per
l'attuazione di quanto previsto dai commi 1 e 2.".
Art. 19.
1. L'articolo 34 del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, e' sostituito dal
seguente:
"Art. 34 (Passaggio di dipendenti per effetto di trasferimento di attivita').
- 1. Fatte salve le disposizioni speciali, nel caso di trasferimento o conferimento di
attivita', svolte da pubbliche amministrazioni, enti pubblici o loro aziende o strutture,
ad altri soggetti, pubblici o privati, al personale che passa alle dipendenze di tali
soggetti si applica l'articolo 2112 del codice civile e si osservano le procedure di
informazione e di consultazione di cui all'art. 47, commi da 1 a 4, della legge 29
dicembre 1990, n. 428.".
Art. 20.
L'articolo 35 del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, e' sostituito dal
seguente:
"Art. 35 (Eccedenze di personale e mobilita' collettiva). - 1. Le pubbliche
amministrazioni che rilevino eccedenze di personale sono tenute ad informare
preventivamente le organizzazioni sindacali di cui al comma 3 e ad osservare le procedure
previste dal presente articolo. Si applicano, salvo quanto previsto dal presente articolo,
le disposizioni di cui alla legge 23 luglio 1991, n. 223, ed in particolare il comma 11
dell'articolo 4 ed i commi 1 e 2 dell'articolo 5.
2. Il presente articolo trova applicazione quando l'eccedenza rilevata riguardi almeno
dieci dipendenti.
3. La comunicazione preventiva di cui al comma 2 dell'articolo 4 della legge 23 luglio
1991, n. 223, viene fatta alle rappresentanze unitarie del personale e alle organizzazioni
sindacali firmatarie del contratto collettivo nazionale del comparto o area. La
comunicazione deve contenere l'indicazione dei motivi che determinano la situazione di
eccedenza; dei motivi tecnici e organizzativi per i quali si ritiene di non poter adottare
misure idonee a riassorbire le eccedenze all'interno della medesima amministrazione; del
numero, della collocazione, delle qualifiche del personale eccedente, nonche' del
personale abitualmente impiegato, delle eventuali proposte per risolvere la situazione di
eccedenza e dei relativi tempi di attuazione, delle eventuali misure programmate per
fronteggiare le conseguenze sul piano sociale dell'attuazione delle proposte medesime.
4. Entro dieci giorni dal ricevimento della comunicazione di cui al comma 1, a richiesta
delle organizzazioni sindacali di cui al comma 3, si procede all'esame delle cause che
hanno contribuito a determinare l'eccedenza del personale e delle possibilita' di diversa
utilizzazione del personale eccedente, o di una sua parte. L'esame e' diretto a verificare
le possibilita' di pervenire ad un accordo sulla ricollocazione totale o parziale del
personale eccedente, o nell'ambito della stessa amministrazione, anche mediante il ricorso
a forme flessibili di gestione del tempo di lavoro o a contratti di solidarieta', ovvero
presso altre amministrazioni comprese nell'ambito della provincia o in quello diverso
determinato ai sensi del comma 6. Le organizzazioni sindacali che partecipano all'esame
hanno diritto di ricevere, in relazione a quanto comunicato dall'amministrazione, le
informazioni necessarie ad un utile confronto.
5. La procedura si conclude, decorsi quarantacinque giorni dalla data del ricevimento
della comunicazione di cui al comma 3, o con l'accordo o con apposito verbale nel quale
sono riportate le diverse posizioni delle parti. In caso di disaccordo, le organizzazioni
sindacali possono richiedere che il confronto prosegua, per le amministrazioni dello
Stato, anche ad ordinamento autonomo, e gli enti pubblici nazionali, presso il
Dipartimento della funzione pubblica della Presidenza del Consiglio dei Ministri, con
l'assistenza dell'Aran, e per le altre amministrazioni, ai sensi degli articoli 3 e 4 del
decreto legislativo 23 dicembre 1997, n. 469. La procedura si conclude in ogni caso entro
sessanta giorni dalla comunicazione di cui al comma 1.
6. I contratti collettivi nazionali possono stabilire criteri generali e procedure per
consentire, tenuto conto delle caratteristiche del comparto, la gestione delle eccedenze
di personale attraverso il passaggio diretto ad altre amministrazioni nell'ambito della
provincia o in quello diverso che, in relazione alla distribuzione territoriale delle
amministrazioni o alla situazione del mercato del lavoro, sia stabilito dai contratti
collettivi nazionali. Si applicano le disposizioni dell'articolo 33.
7. Conclusa la procedura di cui ai commi 3, 4 e 5, l'amministrazione colloca in
disponibilita' il personale che non sia possibile impiegare diversamente nell'ambito della
medesima amministrazione e che non possa essere ricollocato presso altre amministrazioni,
ovvero che non abbia preso servizio presso la diversa amministrazione che, secondo gli
accordi intervenuti ai sensi dei commi precedenti, ne avrebbe consentito la
ricollocazione.
8. Dalla data di collocamento in disponibilita' restano sospese tutte le obbligazioni
inerenti al rapporto di lavoro, non decorre l'anzianita' e il lavoratore ha diritto ad una
indennita' pari all'80 per cento dello stipendio e dell'indennita' integrativa speciale,
con esclusione di qualsiasi altro emolumento retributivo comunque denominato, per la
durata massima di ventiquattro mesi.".
Art. 21.
1. Dopo l'articolo 35 del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, e' inserito il
seguente:
"Art. 35-bis (Gestione del personale in disponibilita'). - 1. Il
personale in disponibilita' e' iscritto in appositi elenchi.
2. Per le amministrazioni dello Stato, anche ad ordinamento autonomo, e per gli enti
pubblici non economici nazionali, il Dipartimento della funzione pubblica della Presidenza
del Consiglio dei Ministri forma e gestisce l'elenco, avvalendosi anche, ai fini della
riqualificazione professionale del personale e della sua ricollocazione in altre
amministrazioni, della collaborazione delle strutture regionali e provinciali di cui al
decreto legislativo 23 dicembre 1997, n. 469, e realizzando opportune forme di
coordinamento con l'elenco di cui al comma 3.
3. Per le altre amministrazioni, l'elenco e' tenuto dalle strutture regionali e
provinciali di cui al decreto legislativo 23 dicembre 1997, n. 469, alle quali sono
affidate i compiti di riqualificazione professionale e ricollocazione presso altre
amministrazioni del personale. Le leggi regionali previste dal decreto legislativo 23
dicembre 1997, n. 469, nel provvedere all'organizzazione del sistema regionale per
l'impiego, si adeguano ai principi di cui al comma 2.
4. Il personale in disponibilita' iscritto negli appositi elenchi ha diritto
all'indennita' di cui al comma 8 dell'articolo 35 per la durata massima ivi prevista. La
spesa relativa grava sul bilancio dell'amministrazione di appartenenza sino al
trasferimento ad altra amministrazione, ovvero al raggiungimento del periodo massimo di
fruizione dell'indennita' di cui al medesimo comma 8. Il rapporto di lavoro si intende
definitivamente risolto a tale data, fermo restando quanto previsto nell'articolo 35. Gli
oneri sociali relativi alla retribuzione goduta al momento del collocamento in
disponibilita' sono corrisposti dall'amministrazione di appartenenza all'ente
previdenziale di riferimento per tutto il periodo della disponibilita'.
5. I contratti collettivi nazionali possono riservare appositi fondi per la
riqualificazione professionale del personale trasferito ai sensi dell'articolo 35 o
collocato in disponibilita' e per favorire forme di incentivazione alla ricollocazione del
personale, in particolare mediante mobilita' volontaria.
6. Nell'ambito della programmazione triennale del personale di cui all'articolo 39 della
legge 27 dicembre 1997, n. 449, le nuove assunzioni sono subordinate alla verificata
impossibilita' di ricollocare il personale in disponibilita' iscritto nell'apposito
elenco.
7. Per gli enti pubblici territoriali le economie derivanti dalla minore spesa per effetto
del collocamento in disponibilita' restano a disposizione del loro bilancio e possono
essere utilizzate per la formazione e la riqualificazione del personale nell'esercizio
successivo.
8. Sono fatte salve le procedure di cui al decreto legislativo 25 febbraio 1995, n. 77, e
successive modificazioni e integrazioni, relative al collocamento in disponibilita' presso
gli enti locali che hanno dichiarato il dissesto.".
Art. 22.
1. L'articolo 36 del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, e' sostituito dal
seguente:
"Art. 36 (Reclutamento del personale). - 1. L'assunzione nelle amministrazioni
pubbliche avviene con contratto individuale di lavoro:
a) tramite procedure selettive, conformi ai principi del comma 3, volte all'accertamento
della professionalita' richiesta, che garantiscano in misura adeguata l'accesso
dall'esterno;
b) mediante avviamento degli iscritti nelle liste di collocamento ai sensi della
legislazione vigente per le qualifiche e profili per i quali e' richiesto il solo
requisito della scuola dell'obbligo, facendo salvi gli eventuali ulteriori requisiti per
specifiche professionalita'.
2. Le assunzioni obbligatorie da parte delle amministrazioni pubbliche, aziende ed enti
pubblici dei soggetti di cui all'articolo 1 della legge 2 aprile 1968, n. 482, come
integrato dall'articolo 19 della legge 5 febbraio 1992, n. 104, avvengono per chiamata
numerica degli iscritti nelle liste di collocamento ai sensi della vigente normativa,
previa verifica della compatibilita' della invalidita' con le mansioni da svolgere. Per il
coniuge superstite e per i figli del personale delle Forze dell'ordine, del Corpo
nazionale dei Vigili del fuoco e del personale della polizia municipale, deceduto
nell'espletamento del servizio, nonche' delle vittime del terrorismo e della criminalita'
organizzata di cui alla legge 13 agosto 1980, n. 466, tali assunzioni avvengono per
chiamata diretta nominativa.
3. Le procedure di reclutamento nelle pubbliche amministrazioni si conformano ai seguenti
principi:
a) adeguata pubblicita' della selezione e modalita' di svolgimento che garantiscano
l'imparzialita' e assicurino economicita' e celerita' di espletamento, ricorrendo, ove e'
opportuno, all'ausilio di sistemi automatizzati, diretti anche a realizzare forme di
preselezione;
b) adozione di meccanismi oggettivi e trasparenti, idonei a verificare il possesso dei
requisiti attitudinali e professionali richiesti in relazione alla posizione da ricoprire;
c) rispetto delle pari opportunita' tra lavoratrici e lavoratori;
d) decentramento delle procedure di reclutamento;
e) composizione delle commissioni esclusivamente con esperti di provata competenza nelle
materie di concorso, scelti tra funzionari delle amministrazioni, docenti ed estranei alle
medesime, che non siano componenti dell'organo di direzione politica dell'amministrazione,
che non ricoprano cariche politiche e che non siano rappresentanti sindacali o designati
dalle confederazioni ed organizzazioni sindacali o dalle associazioni professionali.
4. Le determinazioni relative all'avvio di procedure di reclutamento sono adottate da
ciascuna amministrazione o ente sulla base della programmazione triennale del fabbisogno
di personale deliberata ai sensi dell'articolo 39 della legge 27 dicembre 1997, n. 449.
Per le amministrazioni dello Stato, anche ad ordinamento autonomo, l'avvio delle procedure
e' subordinato alla previa deliberazione del Consiglio dei Ministri adottata ai sensi
dell'articolo 39, comma 3, della legge 27 dicembre 1997, n. 449.
5. I concorsi pubblici per le assunzioni nelle amministrazioni dello Stato e nelle aziende
autonome si espletano di norma a livello regionale. Eventuali deroghe, per ragioni
tecnico-amministrative o di economicita', sono autorizzate dal Presidente del Consiglio
dei Ministri. Per gli uffici aventi sede regionale, compartimentale o provinciale possono
essere banditi concorsi unici circoscrizionali per l'accesso alle varie professionalita'.
6. Ai fini delle assunzioni di personale presso la Presidenza del Consiglio dei Ministri e
le Amministrazioni che esercitano competenze istituzionali in materia di difesa e
sicurezza dello Stato, di polizia, di giustizia ordinaria, amministrativa, contabile e di
difesa in giudizio dello Stato, si applica il disposto di cui all'articolo 26 della legge
1° febbraio 1989, n. 53.
7. Le pubbliche amministrazioni, nel rispetto delle disposizioni sul reclutamento del
personale di cui ai commi precedenti, si avvalgono delle forme contrattuali flessibili di
assunzione e di impiego del personale previste dal codice civile e dalle leggi sui
rapporti di lavoro subordinato nell'impresa. I contratti collettivi nazionali provvedono a
disciplinare la materia dei contratti a tempo determinato, dei contratti di formazione e
lavoro, degli altri rapporti formativi e della fornitura di prestazioni di lavoro
temporaneo, in applicazione di quanto previsto dalla legge 18 aprile 1962, n. 230,
dall'articolo 23 della legge 28 febbraio 1987, n. 56, dall'articolo 3 del decreto legge 30
ottobre 1984, n. 726, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 dicembre 1984, n. 863,
dall'articolo 16 del decreto legge 16 maggio 1994, n. 299, convertito, con modificazioni,
dalla legge 19 luglio 1994, n. 451, dalla legge 24 giugno 1997, n. 196, nonche' da ogni
successiva modificazione o integrazione della relativa disciplina.
8. In ogni caso, la violazione di disposizioni imperative riguardanti l'assunzione o
l'impiego di lavoratori, da parte delle pubbliche amministrazioni, non puo' comportare la
costituzione di rapporti di lavoro a tempo indeterminato con le medesime pubbliche
amministrazioni, ferma restando ogni responsabilita' e sanzione. Il lavoratore interessato
ha diritto al risarcimento del danno derivante dalla prestazione di lavoro in violazione
di disposizioni imperative. Le amministrazioni hanno l'obbligo di recuperare le somme
pagate a tale titolo nei confronti dei dirigenti responsabili, qualora la violazione sia
dovuta a dolo o colpa grave.".
Art. 23.
1. Dopo l'articolo 36 del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, e' inserito il
seguente:
"Art. 36-bis (Norme sul reclutamento per gli enti locali). - 1. Il
regolamento sull'ordinamento degli uffici e dei servizi degli enti locali disciplina le
dotazioni organiche, le modalita' di assunzione agli impieghi, i requisiti di accesso e le
procedure concorsuali, nel rispetto dei principi fissati nell'articolo 36.
2. Nei comuni interessati da mutamenti demografici stagionali in relazione a flussi
turistici o a particolari manifestazioni anche a carattere periodico, al fine di
assicurare il mantenimento di adeguati livelli quantitativi e qualitativi dei servizi
pubblici, il regolamento puo' prevedere particolari modalita' di selezione per
l'assunzione del personale a tempo determinato per esigenze temporanee o stagionali,
secondo criteri di rapidita' e trasparenza ed escludendo ogni forma di discriminazione. Si
applicano, in ogni caso, le disposizioni dei commi 7 e 8 dell'articolo 36.".
Art. 24.
1. All'articolo 37 del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, nella rubrica le parole: "Comunita' europea" e al comma 1 le parole: "Comunita' economica europea" sono sostituite dalle seguenti: "Unione europea".
Art. 25.
1. L'articolo 56 del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, e' sostituito dal
seguente:
"Art. 56 (Disciplina delle mansioni). - 1. Il prestatore di lavoro deve essere
adibito alle mansioni per le quali e' stato assunto o alle mansioni considerate
equivalenti nell'ambito della classificazione professionale prevista dai contratti
collettivi, ovvero a quelle corrispondenti alla qualifica superiore che abbia
successivamente acquisito per effetto dello sviluppo professionale o di procedure
concorsuali o selettive. L'esercizio di fatto di mansioni non corrispondenti alla
qualifica di appartenenza non ha effetto ai fini dell'inquadramento del lavoratore o
dell'assegnazione di incarichi di direzione.
2. Per obiettive esigenze di servizio il prestatore di lavoro puo' essere adibito a
mansioni proprie della qualifica immediatamente superiore:
a) nel caso di vacanza di posto in organico, per non piu' di sei mesi, prorogabili fino a
dodici qualora siano state avviate le procedure per la copertura dei posti vacanti come
previsto al comma 4;
b) nel caso di sostituzione di altro dipendente assente con diritto alla conservazione del
posto, con esclusione dell'assenza per ferie, per la durata dell'assenza.
3. Si considera svolgimento di mansioni superiori, ai fini del presente articolo, soltanto
l'attribuzione in modo prevalente, sotto il profilo qualitativo, quantitativo e temporale,
dei compiti propri di dette mansioni.
4. Nei casi di cui al comma 2, per il periodo di effettiva prestazione, il lavoratore ha
diritto al trattamento previsto per la qualifica superiore. Qualora l'utilizzazione del
dipendente sia disposta per sopperire a vacanze dei posti in organico, immediatamente, e
comunque nel termine massimo di novanta giorni dalla data in cui il dipendente e'
assegnato alle predette mansioni, devono essere avviate le procedure per la copertura dei
posti vacanti.
5. Al di fuori delle ipotesi di cui al comma 2, e' nulla l'assegnazione del lavoratore a
mansioni proprie di una qualifica superiore, ma al lavoratore e' corrisposta la differenza
di trattamento economico con la qualifica superiore. Il dirigente che ha disposto
l'assegnazione risponde personalmente del maggior onere conseguente, se ha agito con dolo
o colpa grave.
6. Le disposizioni del presente articolo si applicano in sede di attuazione della nuova
disciplina degli ordinamenti professionali prevista dai contratti collettivi e con la
decorrenza da questi stabilita. I medesimi contratti collettivi possono regolare
diversamente gli effetti di cui ai commi 2, 3 e 4. Fino a tale data, in nessun caso lo
svolgimento di mansioni superiori rispetto alla qualifica di appartenenza puo' comportare
il diritto a differenze retributive o ad avanzamenti automatici nell'inquadramento
professionale del lavoratore.".
Art. 26.
1. Nell'articolo 58 del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, i commi 6, 7, 8 e 9
sono sostituiti dai seguenti:
"6. I commi da 7 a 16 del presente articolo si applicano ai dipendenti delle
amministrazioni pubbliche di cui all'articolo 1, comma 2, compresi quelli di cui
all'articolo 2, commi 4 e 5, con esclusione dei dipendenti con rapporto di lavoro a tempo
parziale con prestazione lavorativa non superiore al cinquanta per cento di quella a tempo
pieno, dei docenti universitari a tempo definito e delle altre categorie di dipendenti
pubblici ai quali e' consentito da disposizioni speciali lo svolgimento di attivita'
libero-professionali. Gli incarichi retribuiti, di cui ai commi seguenti, sono tutti gli
incarichi, anche occasionali, non compresi nei compiti e doveri di ufficio, per i quali e'
previsto, sotto qualsiasi forma, un compenso. Sono esclusi i compensi derivanti: a) dalla
collaborazione a giornali, riviste, enciclopedie e simili; b) dalla utilizzazione
economica da parte dell'autore o inventore di opere dell'ingegno e di invenzioni
industriali; c) dalla partecipazione a convegni e seminari; d) da incarichi per i quali e'
corrisposto solo il rimborso delle spese documentate; e) da incarichi per lo svolgimento
dei quali il dipendente e' posto in posizione di aspettativa, di comando o di fuori ruolo;
f) da incarichi conferiti dalle organizzazioni sindacali a dipendenti presso le stesse
distaccati o in aspettativa non retribuita.
7. I dipendenti pubblici non possono svolgere incarichi retribuiti che non siano stati
conferiti o previamente autorizzati dall'amministrazione di appartenenza. Con riferimento
ai professori universitari a tempo pieno, gli statuti o i regolamenti degli atenei
disciplinano i criteri e le procedure per il rilascio dell'autorizzazione nei casi
previsti dal presente decreto. In caso di inosservanza del divieto, salve le piu' gravi
sanzioni e ferma restando la responsabilita' disciplinare, il compenso dovuto per le
prestazioni eventualmente svolte deve essere versato, a cura dell'erogante o, in difetto,
del percettore, nel conto dell'entrata del bilancio dell'amministrazione di appartenenza
del dipendente per essere destinato ad incremento del fondo di produttivita' o di fondi
equivalenti.
8. Le pubbliche amministrazioni non possono conferire incarichi retribuiti a dipendenti di
altre amministrazioni pubbliche senza la previa autorizzazione dell'amministrazione di
appartenenza dei dipendenti stessi. Salve le piu' gravi sanzioni, il conferimento dei
predetti incarichi, senza la previa autorizzazione, costituisce in ogni caso infrazione
disciplinare per il funzionario responsabile del procedimento; il relativo provvedimento
e' nullo di diritto. In tal caso l'importo previsto come corrispettivo dell'incarico, ove
gravi su fondi in disponibilita' dell'amministrazione conferente, e' trasferito
all'amministrazione di appartenenza del dipendente ad incremento del fondo di
produttivita' o di fondi equivalenti.
9. Gli enti pubblici economici e i soggetti privati non possono conferire incarichi
retribuiti a dipendenti pubblici senza la previa autorizzazione dell'amministrazione di
appartenenza dei dipendenti stessi. In caso di inosservanza si applica la disposizione
dell'articolo 6, comma 1, del decreto legge 28 marzo 1997, n. 79, convertito, con
modificazioni, dalla legge 28 maggio 1997, n. 140. All'accertamento delle violazioni e
all'irrogazione delle sanzioni provvede il Ministero delle finanze, avvalendosi della
Guardia di finanza, secondo le disposizioni della legge 24 novembre 1981, n. 689. Le somme
riscosse sono acquisite alle entrate del Ministero delle finanze.
10. L'autorizzazione di cui ai commi precedenti, deve essere richiesta all'amministrazione
di appartenenza del dipendente dai soggetti pubblici o privati che intendono conferire
l'incarico; puo', altresi', essere richiesta dal dipendente interessato. L'amministrazione
di appartenenza deve pronunciarsi sulla richiesta di autorizzazione entro trenta giorni
dalla ricezione della richiesta stessa. Per il personale che presta comunque servizio
presso amministrazioni pubbliche diverse da quelle di appartenenza, l'autorizzazione e'
subordinata all'intesa tra le due amministrazioni. In tal caso il termine per provvedere
e' per l'amministrazione di appartenenza di 45 giorni e si prescinde dall'intesa se
l'amministrazione presso la quale il dipendente presta servizio non si pronunzia entro 10
giorni dalla ricezione della richiesta di intesa da parte dell'amministrazione di
appartenenza. Decorso il termine per provvedere, l'autorizzazione, se richiesta per
incarichi da conferirsi da amministrazioni pubbliche, si intende accordata; in ogni altro
caso, si intende definitivamente negata.
11. Entro il 30 aprile di ciascun anno, i soggetti pubblici o privati che erogano compensi
a dipendenti pubblici per gli incarichi di cui al comma 6 sono tenuti a dare comunicazione
all'amministrazione di appartenenza dei dipendenti stessi dei compensi erogati nell'anno
precedente.
12. Entro il 30 giugno di ciascun anno, le amministrazioni pubbliche che conferiscono o
autorizzano incarichi retribuiti ai propri dipendenti sono tenute a comunicare, in via
telematica o su apposito supporto magnetico, al Dipartimento della funzione pubblica
l'elenco degli incarichi conferiti o autorizzati ai dipendenti stessi nell'anno
precedente, con l'indicazione dell'oggetto dell'incarico e del compenso lordo previsto o
presunto. L'elenco e' accompagnato da una relazione nella quale sono indicate le norme in
applicazione delle quali gli incarichi sono stati conferiti o autorizzati, le ragioni del
conferimento o dell'autorizzazione, i criteri di scelta dei dipendenti cui gli incarichi
sono stati conferiti o autorizzati e la rispondenza dei medesimi ai principi di buon
andamento dell'amministrazione, nonche' le misure che si intendono adottare per il
contenimento della spesa. Nello stesso termine e con le stesse modalita' le
amministrazioni che, nell'anno precedente, non hanno conferito o autorizzato incarichi ai
propri dipendenti, anche se comandati o fuori ruolo, dichiarano di non aver conferito o
autorizzato incarichi.
13. Entro lo stesso termine di cui al comma 12, le amministrazioni di appartenenza sono
tenute a comunicare al Dipartimento della funzione pubblica, in via telematica o su
apposito supporto magnetico, per ciascuno dei propri dipendenti e distintamente per ogni
incarico conferito o autorizzato, i compensi, relativi all'anno precedente, da esse
erogati o della cui erogazione abbiano avuto comunicazione dai soggetti di cui al comma
11.
14. Al fine della verifica dell'applicazione delle norme di cui all'articolo 1, commi 123
e 127, della legge 23 dicembre 1996, n. 662, le amministrazioni pubbliche sono tenute a
comunicare al Dipartimento della funzione pubblica, in via telematica o su supporto
magnetico, entro il 30 giugno di ciascun anno, i compensi percepiti dai propri dipendenti
anche per incarichi relativi a compiti e doveri d'ufficio; sono altresi' tenute a
comunicare semestralmente l'elenco dei collaboratori esterni e dei soggetti cui sono stati
affidati incarichi di consulenza, con l'indicazione della ragione dell'incarico e
dell'ammontare dei compensi corrisposti.
15. Le amministrazioni che omettono gli adempimenti di cui ai commi 11, 12, 13 e 14 non
possono conferire nuovi incarichi fino a quando non adempiono. I soggetti di cui al comma
9 che omettono le comunicazioni di cui al comma 11 incorrono nella sanzione di cui allo
stesso comma 9.
16. Il Dipartimento della funzione pubblica, entro il 31 dicembre di ciascun anno,
riferisce al Parlamento sui dati raccolti e formula proposte per il contenimento della
spesa per gli incarichi e per la razionalizzazione dei criteri di attribuzione degli
incarichi stessi.".
Art. 27.
1. L'articolo 58-bis del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, e'
sostituito dal seguente: "Art. 58-bis (Codice di comportamento). - 1.
Il Dipartimento della funzione pubblica, sentite le confederazioni sindacali
rappresentative ai sensi dell'articolo 47-bis, definisce un codice di comportamento
dei dipendenti delle pubbliche amministrazioni, anche in relazione alle necessarie misure
organizzative da adottare al fine di assicurare la qualita' dei servizi che le stesse
amministrazioni rendono ai cittadini.
2. Il codice e' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale e consegnato al dipendente all'atto
dell'assunzione.
3. Le pubbliche amministrazioni formulano all'Agenzia per la rappresentanza negoziale
delle pubbliche amministrazioni indirizzi, ai sensi dell'articolo 46, comma 2, e
dell'articolo 73, comma 5, affinche' il codice venga recepito nei contratti, in allegato,
e perche' i suoi principi vengano coordinati con le previsioni contrattuali in materia di
responsabilita' disciplinare.
4. Per ciascuna magistratura e per l'Avvocatura dello Stato, gli organi delle associazioni
di categoria adottano, entro il termine di centoventi giorni dalla data di entrata in
vigore del presente decreto, un codice etico che viene sottoposto all'adesione degli
appartenenti alla magistratura interessata. Decorso inutilmente detto termine, il codice
e' adottato dall'organo di autogoverno.
5. Entro il 31 dicembre 1998, l'organo di vertice di ciascuna pubblica amministrazione
verifica, sentite le organizzazioni sindacali rappresentative ai sensi dell'articolo 47-bis
e le associazioni di utenti e consumatori, l'applicabilita' del codice di cui al comma 1,
anche per apportare eventuali integrazioni e specificazioni al fine della pubblicazione e
dell'adozione di uno specifico codice di comportamento per ogni singola amministrazione.
6. Sull'applicazione dei codici di cui al presente articolo vigilano i dirigenti
responsabili di ciascuna struttura.
7. Le pubbliche amministrazioni organizzano attivita' di formazione del personale per la
conoscenza e la corretta applicazione dei codici di cui al presente articolo.".
2. Il comma 3 dell'articolo 59 del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, e'
sostituito dal seguente:
"3. Salvo quanto previsto dagli articoli 20, comma 1, e 58, comma 1, e ferma restando
la definizione dei doveri del dipendente ad opera dei codici di comportamento di cui
all'articolo 58-bis, la tipologia delle infrazioni e delle relative sanzioni e'
definita dai contratti collettivi.".
Art. 28.
1. Dopo l'articolo 59 del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, e' inserito il
seguente:
"Art. 59-bis (Impugnazione delle sanzioni disciplinari). - 1. Se i
contratti collettivi nazionali non hanno istituito apposite procedure di conciliazione e
arbitrato, le sanzioni disciplinari possono essere impugnate dal lavoratore davanti al
collegio di conciliazione di cui all'articolo 69-bis, con le modalita' e con gli
effetti di cui all'articolo 7, commi 6 e 7, della legge 20 maggio 1970, n. 300.".
2. La disposizione di cui al comma 1 si applica a far data dall'entrata in vigore del primo contratto collettivo successivo all'entrata in vigore del presente decreto. Dalla medesima data cessano di produrre effetti i commi 7, 8 e 9 dell'articolo 59 del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29.
Art. 29.
1. L'articolo 68 del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, e' sostituito dal
seguente:
"Art. 68 (Controversie relative ai rapporti di lavoro). - 1. Sono devolute al
giudice ordinario, in funzione di giudice del lavoro, tutte le controversie relative ai
rapporti di lavoro alle dipendenze delle pubbliche amministrazioni di cui all'articolo 1,
comma 2, ad eccezione di quelle relative ai rapporti di lavoro di cui al comma 4, incluse
le controversie concernenti l'assunzione al lavoro e le indennita' di fine rapporto,
comunque denominate e corrisposte, ancorche' vengano in questione atti amministrativi
presupposti. Quando questi ultimi siano rilevanti ai fini della decisione, il giudice li
disapplica, se illegittimi. L'impugnazione davanti al giudice amministrativo dell'atto
amministrativo rilevante nella controversia non e' causa di sospensione del processo.
2. Il giudice adotta, nei confronti delle pubbliche amministrazioni, tutti i
provvedimenti, di accertamento, costitutivi o di condanna, richiesti dalla natura dei
diritti tutelati. Le sentenze con le quali riconosce il diritto all'assunzione, ovvero
accerta che l'assunzione e' avvenuta in violazione di norme sostanziali o procedurali,
hanno anche effetto rispettivamente costitutivo o estintivo del rapporto di lavoro.
3. Sono devolute al giudice ordinario, in funzione di giudice del lavoro, le controversie
relative a comportamenti antisindacali delle pubbliche amministrazioni ai sensi
dell'articolo 28 della legge 20 maggio 1970, n. 300, e le controversie, promosse da
organizzazioni sindacali, dall'ARAN o dalle pubbliche amministrazioni, relative alle
procedure di contrattazione collettiva di cui all'articolo 45 e seguenti del presente
decreto.
4. Restano devolute alla giurisdizione del giudice amministrativo le controversie in
materia di procedure concorsuali per l'assunzione dei dipendenti delle pubbliche
amministrazioni, nonche', in sede di giurisdizione esclusiva, le controversie relative ai
rapporti di lavoro di cui all'articolo 2 commi 4 e 5, ivi comprese quelle attinenti ai
diritti patrimoniali connessi.
5. Nelle controversie di cui ai commi 1 e 3 e nel caso di cui al comma 3 dell'articolo 68-bis,
il ricorso per cassazione puo' essere proposto anche per violazione o falsa applicazione
dei contratti e accordi collettivi nazionali di cui all'articolo 45.".
Art. 30.
1. Dopo l'articolo 68 del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, e' inserito il
seguente :
"Art. 68-bis (Accertamento pregiudiziale sull'efficacia, validita' ed
interpretazione dei contratti collettivi). - 1. Quando per la definizione di una
controversia individuale di cui all'articolo 68 e' necessario risolvere in via
pregiudiziale una questione concernente l'efficacia, la validita' o l'interpretazione
delle clausole di un contratto o accordo collettivo nazionale, sottoscritto dall'Agenzia
per la rappresentanza negoziale delle pubbliche amministrazioni - ARAN - ai sensi
dell'articolo 45 e seguenti, il giudice, con ordinanza non impugnabile, nella quale indica
la questione da risolvere, sospende il giudizio, fissa una nuova udienza di discussione
non prima di centoventi giorni e dispone la comunicazione, a cura della cancelleria,
dell'ordinanza, del ricorso introduttivo e della memoria difensiva all'ARAN.
2. Entro trenta giorni dalla comunicazione di cui al comma 1, l'ARAN convoca le
organizzazioni sindacali firmatarie per verificare la possibilita' di un accordo
sull'interpretazione autentica del contratto o accordo collettivo, ovvero sulla modifica
della clausola controversa. All'accordo sull'interpretazione autentica o sulla modifica
della clausola si applicano le disposizioni dell'articolo 53. Il testo dell'accordo e'
trasmesso, a cura dell'ARAN, alla cancelleria del giudice procedente, la quale provvede a
darne avviso alle parti almeno dieci giorni prima dell'udienza. Decorsi novanta giorni
dalla comunicazione di cui al comma 1, in mancanza di accordo la procedura si intende
conclusa.
3. Se non interviene l'accordo sull'interpretazione autentica o sulla modifica della
clausola controversa, il giudice decide con sentenza sulla sola questione di cui al comma
1, impartendo distinti provvedimenti per l'ulteriore istruzione o, comunque, per la
prosecuzione della causa. La sentenza e' impugnabile soltanto con ricorso immediato per
cassazione, proposto nel termine di sessanta giorni dalla comunicazione dell'avviso di
deposito della motivazione della sentenza. Il deposito nella cancelleria del giudice
davanti a cui pende la causa di una copia del ricorso per cassazione, dopo la
notificazione alle altre parti, determina la sospensione del processo.
4. La Corte di cassazione, quando accoglie il ricorso a norma dell'articolo 383 del codice
di procedura civile, rinvia la causa allo stesso giudice che ha pronunciato la sentenza
cassata. La riassunzione della causa puo' essere fatta da ciascuna delle parti entro il
termine perentorio di sessanta giorni dalla comunicazione della sentenza di cassazione. In
caso di estinzione del processo, per qualsiasi causa, la sentenza della Corte di
cassazione conserva i suoi effetti.
5. L'ARAN e le organizzazioni sindacali firmatarie possono intervenire nel processo anche
oltre il termine previsto dall'articolo 419 del codice di procedura civile e sono
legittimate, a seguito dell'intervento, alla proposizione dei mezzi di impugnazione delle
sentenze che decidono una questione di cui al comma 1. Possono, anche se non intervenute,
presentare memorie nel giudizio di merito ed in quello per cassazione. Della presentazione
di memorie e' dato avviso alle parti, a cura della cancelleria.
6. In pendenza del giudizio davanti alla Corte di cassazione, possono essere sospesi i
processi la cui definizione dipende dalla risoluzione della medesima questione sulla quale
la Corte e' chiamata a pronunciarsi. Intervenuta la decisione della Corte di cassazione,
il giudice fissa, anche d'ufficio, l'udienza per la prosecuzione del processo.
7. Quando per la definizione di altri processi e' necessario risolvere una questione di
cui al comma 1 sulla quale e' gia' intervenuta una pronuncia della Corte di cassazione e
il giudice non ritiene di uniformarsi alla pronuncia della Corte, si applica il disposto
del comma 3.
8. La Corte di cassazione, nelle controversie di cui e' investita ai sensi del comma 3,
puo' condannare la parte soccombente, a norma dell'articolo 96 del codice di procedura
civile, anche in assenza di istanza di parte.".
Art. 31.
L'articolo 69 del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, e' sostituito dal
seguente:
"Art. 69 (Tentativo obbligatorio di conciliazione nelle controversie individuali).
- 1. Per le controversie individuali di cui all'articolo 68, il tentativo obbligatorio di
conciliazione di cui all'articolo 410 del codice di procedura civile si svolge con le
procedure previste dai contratti collettivi, ovvero davanti al collegio di conciliazione
di cui all'articolo 69-bis, secondo le disposizioni dettate dal presente decreto.
2. La domanda giudiziale diventa procedibile trascorsi novanta giorni dalla presentazione
della richiesta di espletamento del tentativo di conciliazione.
3. Il giudice che rileva l'improcedibilita' della domanda sospende il giudizio e fissa
alle parti il termine perentorio di sessanta giorni per promuovere il tentativo di
conciliazione. Si applicano i commi secondo e quinto dell'articolo 412-bis del
codice di procedura civile. Espletato il tentativo di conciliazione o decorso il termine
di novanta giorni, il processo puo' essere riassunto entro i successivi centottanta
giorni. La parte contro la quale e' stata proposta la domanda in violazione dell'articolo
410 del codice di procedura civile, con l'atto di riassunzione o con memoria depositata in
cancelleria almeno dieci giorni prima dell'udienza fissata, puo' modificare o integrare le
proprie difese e proporre nuove eccezioni processuali e di merito, che non siano
rilevabili d'ufficio.".
2. Dopo il terzo comma dell'articolo 669-octies del codice di procedura civile, e' aggiunto il seguente: "Per le controversie individuali relative ai rapporti di lavoro alle dipendenze delle pubbliche amministrazioni, escluse quelle devolute alla giurisdizione del giudice amministrativo, il termine decorre dal momento in cui la domanda giudiziale e' divenuta procedibile.".
Art. 32.
1. Dopo l'articolo 69 del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, e' inserito il
seguente:
"Art. 69-bis (Collegio di conciliazione) - 1. Ferma restando la
facolta' del lavoratore di avvalersi delle procedure di conciliazione previste dai
contratti collettivi, il tentativo obbligatorio di conciliazione di cui all'articolo 69 si
svolge dinanzi ad un collegio di conciliazione istituito presso l'Ufficio provinciale del
lavoro e della massima occupazione nella cui circoscrizione si trova l'ufficio cui il
lavoratore e' addetto, ovvero era addetto al momento della cessazione del rapporto. Il
collegio di conciliazione e' composto dal direttore dell'Ufficio o da un suo delegato, che
lo presiede, da un rappresentante del lavoratore e da un rappresentante
dell'amministrazione.
2. La richiesta del tentativo di conciliazione, sottoscritta dal lavoratore, e' consegnata
all'Ufficio presso il quale e' istituito il collegio di conciliazione competente o spedita
mediante raccomandata con avviso di ricevimento. Copia della richiesta deve essere
consegnata o spedita a cura dello stesso lavoratore all'amministrazione di appartenenza.
3. La richiesta deve precisare:
a) l'amministrazione di appartenenza e la sede alla quale il lavoratore e' addetto;
b) il luogo dove gli devono essere fatte le comunicazioni inerenti alla procedura;
c) l'esposizione sommaria dei fatti e delle ragioni poste a fondamento della pretesa;
d) la nomina del proprio rappresentante nel collegio di conciliazione o la delega per la
nomina medesima ad un'organizzazione sindacale.
4. Entro trenta giorni dal ricevimento della copia della richiesta, l'amministrazione,
qualora non accolga la pretesa del lavoratore, deposita presso l'Ufficio osservazioni
scritte. Nello stesso atto nomina il proprio rappresentante in seno al collegio di
conciliazione. Entro i dieci giorni successivi al deposito, il presidente fissa la
comparizione delle parti per il tentativo di conciliazione. Dinanzi al collegio di
conciliazione il lavoratore puo' farsi rappresentare o assistere anche da
un'organizzazione cui aderisce o conferisce mandato. Per l'amministrazione deve comparire
un soggetto munito del potere di conciliare.
5. Se la conciliazione riesce, anche limitatamente ad una parte della pretesa avanzata dal
lavoratore, viene redatto separato processo verbale sottoscritto dalle parti e dai
componenti del collegio di conciliazione. Il verbale costituisce titolo esecutivo. Alla
conciliazione non si applicano le disposizioni dell'articolo 2113, commi primo, secondo e
terzo, del codice civile.
6. Se non si raggiunge l'accordo tra le parti, il Collegio di conciliazione deve formulare
una proposta per la bonaria definizione della controversia. Se la proposta non e'
accettata, i termini di essa sono riassunti nel verbale con indicazione delle valutazioni
espresse dalle parti.
7. Nel successivo giudizio sono acquisiti, anche di ufficio, i verbali concernenti il
tentativo di conciliazione non riuscito. Il giudice valuta il comportamento tenuto dalle
parti nella fase conciliativa ai fini del regolamento delle spese.
8. La conciliazione della lite da parte di chi rappresenta la pubblica amministrazione, in
adesione alla proposta formulata dal collegio di cui al comma 1, ovvero in sede giudiziale
ai sensi dell'articolo 420, commi primo, secondo e terzo, del codice di procedura civile,
non puo' dar luogo a responsabilita' amministrativa.".
Art. 33.
1. Sono devolute alla giurisdizione esclusiva del giudice amministrativo tutte le controversie in materia di pubblici servizi, ivi compresi quelli afferenti al credito, alla vigilanza sulle assicurazioni, al mercato mobiliare, al servizio farmaceutico, ai trasporti, alle telecomunicazioni e ai servizi di cui alla legge 14 novembre 1995, n. 481.
2. Tali controversie sono, in particolare, quelle:
a) concernenti la istituzione, modificazione o estinzione di soggetti gestori di pubblici
servizi, ivi comprese le aziende speciali, le istituzioni o le societa' di capitali anche
di trasformazione urbana;
b) tra le amministrazioni pubbliche e i gestori comunque denominati di pubblici servizi;
c) tra le amministrazioni pubbliche e i soci di societa' miste e quelle riguardanti la
scelta dei soci;
d) in materia di vigilanza e di controllo nei confronti di gestori dei pubblici servizi;
e) aventi ad oggetto le procedure di affidamento di appalti pubblici di lavori, servizi e
forniture, svolte da soggetti comunque tenuti alla applicazione delle norme comunitarie o
della normativa nazionale o regionale;
f) riguardanti le attivita' e le prestazioni di ogni genere, anche di natura patrimoniale,
rese nell'espletamento di pubblici servizi, ivi comprese quelle rese nell'ambito del
Servizio sanitario nazionale e della pubblica istruzione, con esclusione dei rapporti
individuali di utenza con soggetti privati, delle controversie meramente risarcitorie che
riguardano il danno alla persona e delle controversie in materia di invalidita'.
3. All'articolo 5, primo comma, della legge 6 dicembre 1971, n. 1034, sono soppresse le parole: "o di servizi".
Art. 34.
1. Sono devolute alla giurisdizione esclusiva del giudice amministrativo le controversie aventi per oggetto gli atti, i provvedimenti e i comportamenti delle amministrazioni pubbliche in materia urbanistica ed edilizia.
2. Agli effetti del presente decreto, la materia urbanistica concerne tutti gli aspetti dell'uso del territorio.
3. Nulla e' innovato in ordine:
a) alla giurisdizione del tribunale superiore delle acque;
b) alla giurisdizione del giudice ordinario per le controversie riguardanti la
determinazione e la corresponsione delle indennita' in conseguenza dell'adozione di atti
di natura espropriativa o ablativa.
Art. 35.
1. Il giudice amministrativo, nelle controversie devolute alla sua giurisdizione esclusiva ai sensi degli articoli 33 e 34, dispone, anche attraverso la reintegrazione in forma specifica, il risarcimento del danno ingiusto.
2. Nei casi previsti dal comma 1, il giudice amministrativo puo' stabilire i criteri in base ai quali l'amministrazione pubblica o il gestore del pubblico servizio devono proporre a favore dell'avente titolo il pagamento di una somma entro un congruo termine. Se le parti non giungono ad un accordo, col ricorso previsto dall'articolo 27, primo comma, n. 4, del testo unico approvato col regio decreto 26 giugno 1924, n. 1054, puo' essere chiesta la determinazione della somma dovuta.
3. Il giudice amministrativo, nelle controversie di cui al comma 1, puo' disporre l'assunzione dei mezzi di prova previsti dal codice di procedura civile, nonche' della consulenza tecnica d'ufficio, esclusi l'interrogatorio formale e il giuramento. L'assunzione dei mezzi di prova e l'espletamento della consulenza tecnica d'ufficio sono disciplinati, ove occorra, nel regolamento di cui al regio decreto 17 agosto 1907, n. 642, tenendo conto della specificita' del processo amministrativo in relazione alle esigenze di celerita' e concentrazione del giudizio.
4. L'articolo 7, terzo comma, della legge 6 dicembre 1971, n. 1034, e' sostituito dal
seguente:
"Il tribunale amministrativo regionale, nelle materie deferite alla sua giurisdizione
esclusiva, conosce anche di tutte le questioni relative a diritti. Restano riservate
all'autorita' giudiziaria ordinaria le questioni pregiudiziali concernenti lo stato e la
capacita' dei privati individui, salvo che si tratti della capacita' di stare in giudizio,
e la risoluzione dell'incidente di falso.".
5. Sono abrogati l'articolo 13 della legge 19 febbraio 1992, n. 142, e ogni altra disposizione che prevede la devoluzione al giudice ordinario delle controversie sul risarcimento del danno conseguente all'annullamento di atti amministrativi nelle materie di cui al comma 1.
Art. 36.
1. La rubrica e il primo comma dell'articolo 410 del codice di procedura civile sono
sostituiti dai seguenti:
"Art. 410 (Tentativo obbligatorio di conciliazione). - Chi intende proporre in
giudizio una domanda relativa ai rapporti previsti dall'articolo 409 e non ritiene di
avvalersi delle procedure di conciliazione previste dai contratti e accordi collettivi
deve promuovere, anche tramite l'associazione sindacale alla quale aderisce o conferisca
mandato, il tentativo di conciliazione presso la commissione di conciliazione nella cui
circoscrizione si trova l'azienda o la dipendenza alla quale il lavoratore e' addetto o
era addetto al momento dell'estinzione del rapporto.
La comunicazione della richiesta di espletamento del tentativo di conciliazione interrompe
la prescrizione e sospende, per la durata del tentativo di conciliazione e per i venti
giorni successivi alla sua conclusione, il decorso di ogni termine di decadenza.".
Art. 37.
1. Dopo l'articolo 410 del codice di procedura civile e' inserito il seguente:
"Art. 410-bis (Termine per l'espletamento del tentativo di conciliazione).
- Il tentativo di conciliazione, anche se nelle forme previste dai contratti e accordi
collettivi, deve essere espletato entro sessanta giorni dalla presentazione della
richiesta. Trascorso inutilmente tale termine, il tentativo di conciliazione si considera
comunque espletato ai fini dell'articolo 412-bis.".
Art. 38.
1. L'articolo 412 del codice di procedura civile e' sostituito dal seguente:
"Art. 412 (Verbale di mancata conciliazione). - Se la conciliazione non
riesce, si forma processo verbale con l'indicazione delle ragioni del mancato accordo; in
esso le parti possono indicare la soluzione anche parziale sulla quale concordano,
precisando, quando e' possibile, l'ammontare del credito che spetta al lavoratore. In
quest'ultimo caso il processo verbale acquista efficacia di titolo esecutivo, osservate le
disposizioni di cui all'articolo 411.
L'Ufficio provinciale del lavoro rilascia alla parte copia del verbale entro cinque giorni
dalla richiesta.
Le disposizioni del primo comma si applicano anche al tentativo di conciliazione in sede
sindacale.
Delle risultanze del verbale di cui al primo comma il giudice tiene conto in sede di
decisione sulle spese del successivo giudizio.".
Art. 39.
1. Dopo l'articolo 412 del codice di procedura civile sono inseriti i seguenti:
"Art. 412-bis (Procedibilita' della domanda). - L'espletamento del
tentativo di conciliazione costituisce condizione di procedibilita' della domanda.
L'improcedibilita' deve essere eccepita dal convenuto nella memoria difensiva di cui
all'articolo 416 e puo' essere rilevata d'ufficio dal giudice non oltre l'udienza di cui
all'articolo 420.
Il giudice, ove rilevi la improcedibilita' della domanda, sospende il giudizio e fissa
alle parti il termine perentorio di sessanta giorni per proporre la richiesta del
tentativo di conciliazione.
Trascorso il termine di cui al primo comma dell'articolo 410-bis, il processo puo'
essere riassunto entro i successivi centottanta giorni.
Il mancato espletamento del tentativo di conciliazione non preclude la concessione dei
provvedimenti speciali d'urgenza e di quelli cautelari previsti nel capo III del titolo I
del libro IV.
Art. 412-ter (Arbitrato previsto dai contratti collettivi). - Se il
tentativo di conciliazione non riesce o comunque e' decorso il termine previsto nel primo
comma dell'articolo 410-bis, le parti possono concordare di deferire ad arbitri la
risoluzione della controversia, anche tramite l'organizzazione sindacale alla quale
aderiscono o abbiano conferito mandato, se i contratti o accordi collettivi nazionali di
lavoro prevedono tale facolta' e stabiliscono:
a) le modalita' della richiesta di devoluzione della controversia al collegio arbitrale e
il termine entro il quale l'altra parte puo' aderirvi;
b) la composizione del collegio arbitrale e la procedura per la nomina del presidente e
dei componenti;
c) le forme e i modi di espletamento dell'eventuale istruttoria;
d) il termine entro il quale il collegio deve emettere il lodo, dandone comunicazione alle
parti interessate;
e) i criteri per la liquidazione dei compensi agli arbitri.
I contratti e accordi collettivi possono, altresi', prevedere l'istituzione di collegi o
camere arbitrali stabili, composti e distribuiti sul territorio secondo criteri stabiliti
in sede di contrattazione nazionale.
Nella pronuncia del lodo arbitrale si applica l'articolo 429, terzo comma, del codice di
procedura civile.
Salva diversa previsione della contrattazione collettiva, per la liquidazione delle spese
della procedura arbitrale si applicano altresi' gli articoli 91, primo comma, e 92 del
codice di procedura civile.
Art. 412-quater (Impugnazione ed esecutivita' del lodo arbitrale). - Il
lodo arbitrale e' impugnabile per violazione di disposizioni inderogabili di legge e per
difetto assoluto di motivazione, con ricorso depositato entro il termine di trenta giorni
dalla notificazione del lodo da parte degli arbitri davanti alla Corte d'appello nella cui
circoscrizione e' la sede dell'arbitrato, in funzione di giudice del lavoro.
Trascorso tale termine, o se le parti hanno comunque dichiarato per iscritto di accettare
la decisione arbitrale, il lodo e' depositato presso l'ufficio provinciale del lavoro e
della massima occupazione a cura di una delle parti o per il tramite di una associazione
sindacale. Il direttore, o un suo delegato, accertandone l'autenticita', provvede a
depositarlo nella cancelleria del tribunale nella cui circoscrizione e' stato redatto. Il
giudice, su istanza della parte interessata, accertata la regolarita' formale del lodo
arbitrale, lo dichiara esecutivo con decreto.
La Corte d'appello decide con sentenza provvisoriamente esecutiva ricorribile in
cassazione.".
Art. 40.
1. Dopo il quarto comma dell'articolo 413 del codice di procedura civile sono inseriti
i seguenti:
"Competente per territorio per le controversie relative ai rapporti di lavoro alle
dipendenze delle pubbliche amministrazioni e' il giudice nella cui circoscrizione ha sede
l'ufficio al quale il dipendente e' addetto o era addetto al momento della cessazione del
rapporto.
Nelle controversie nelle quali e' parte una Amministrazione dello Stato non si applicano
le disposizioni dell'articolo 6 del regio decreto 30 ottobre 1933, n. 1611.".
Art. 41.
1. Dopo l'ultimo comma dell'articolo 415 del codice di procedura civile e' aggiunto, in
fine, il seguente comma:
"Nelle controversie relative ai rapporti di lavoro dei dipendenti delle pubbliche
amministrazioni di cui al quinto comma dell'articolo 413, il ricorso e' notificato
direttamente presso l'amministrazione destinataria ai sensi dell'articolo 144, secondo
comma. Per le amministrazioni statali o ad esse equiparate, ai fini della rappresentanza e
difesa in giudizio, si osservano le disposizioni delle leggi speciali che prescrivono la
notificazione presso gli uffici dell'Avvocatura dello Stato competente per
territorio.".
Art. 42.
1. Dopo l'articolo 417 del codice di procedura civile e' inserito il seguente:
"Art. 417-bis (Difesa delle pubbliche amministrazioni). - Nelle
controversie relative ai rapporti di lavoro dei dipendenti delle pubbliche amministrazioni
di cui al quinto comma dell'articolo 413, limitatamente al giudizio di primo grado le
amministrazioni stesse possono stare in giudizio avvalendosi di propri funzionari muniti
di mandato generale o speciale per ciascun giudizio.
Per le amministrazioni statali o ad esse equiparate, ai fini della rappresentanza e difesa
in giudizio, la disposizione di cui al comma precedente si applica salvo che l'Avvocatura
dello Stato competente per territorio, ove vengano in rilievo questioni di massima o
aventi notevoli riflessi economici, determini di assumere direttamente la trattazione
della causa dandone immediata comunicazione ai competenti uffici dell'amministrazione
interessata, nonche' al Dipartimento della funzione pubblica, anche per l'eventuale
emanazione di direttive agli uffici per la gestione del contenzioso del lavoro. In ogni
altro caso l'Avvocatura dello Stato trasmette immediatamente, e comunque non oltre 7
giorni dalla notifica degli atti introduttivi, gli atti stessi ai competenti uffici
dell'amministrazione interessata per gli adempimenti di cui al comma precedente.
Gli enti locali, anche al fine di realizzare economie di gestione, possono utilizzare le
strutture dell'amministrazione civile del Ministero dell'interno, alle quali conferiscono
mandato nei limiti di cui al primo comma.".
Art. 43.
1. Sono abrogati gli articoli 5, 8, 20, commi 9, 10 e 11, 22, 25, commi 1 e 3, 27, comma 2, 30, 32, 40, 41, 42, 43, 44, 45, comma 2, 53, comma 2, 57, 62, 72, commi 2 e 3, del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, e ogni altra disposizione incompatibile con quelle del presente decreto.
2. Il comma 2 dell'articolo 74 del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, e' sostituito dal seguente: "2. Sono abrogate le disposizioni del capo I, titolo I, del decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1972, n. 748, e successive modificazioni ed integrazioni, l'articolo 2 della legge 8 marzo 1985, n. 72, il decreto del Presidente della Repubblica 5 dicembre 1987, n. 551, nonche' le altre disposizioni del medesimo decreto n. 748 del 1972 incompatibili con quelle del presente decreto.".
3. Sono abrogati il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 16 settembre 1994, n. 716, il decreto del Ministro per la funzione pubblica 27 febbraio 1995, n. 112, e le lettere b), d) ed e) dell'articolo 2 del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 18 ottobre 1994, n. 692.
4. Sono abrogati i commi 5, 6, 23, 27 e da 47 a 52, nonche' 31, ultimo periodo, dell'articolo 3 della legge 24 dicembre 1993, n. 537.
5. E' abrogato l'articolo 32 del decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3.
6. L'articolo 3, comma 1, lettera e), della legge 14 gennaio 1994, n. 20, e' abrogato. Restano ferme le altre disposizioni di cui all'articolo 3 della stessa legge.
7. Sono abrogati il secondo e il terzo comma dell'articolo 5 della legge 11 agosto 1973, n. 533.
8. Nell'articolo 61, comma 1, lettera a), del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, le parole: "di cui alla lettera d) dell'articolo 8" sono sostituite dalle seguenti: "di cui all'articolo 36, comma 3, lettera e),".
9. Nell'articolo 11, comma 1, del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, le parole: "ai sensi dell'articolo 5, lettera b)," sono sostituite dalle seguenti: "ai sensi dell'articolo 2, comma 1, lettera c),".
Art. 44.
1. Al comma 1 dell'articolo 8 del decreto legislativo 4 novembre 1997, n. 396, le
lettere b) e d) sono sostituite dalle seguenti:
"b) nella prima applicazione del presente decreto legislativo e fino alla verifica di
cui alla lettera g), l'ARAN ammette alla contrattazione collettiva nazionale le
organizzazioni sindacali che, nel comparto o nell'area di contrattazione, abbiano una
rappresentativita' non inferiore al 4 per cento, tenendo conto del solo dato associativo,
di cui all'articolo 47-bis, comma 1, e le confederazioni alle quali esse siano
affiliate. Si tiene conto del solo dato associativo anche ai fini della percentuale
richiesta per la sottoscrizione dei contratti collettivi nazionali dall'articolo 47-bis,
comma 3. Le percentuali vengono calcolate sulla base dei dati relativi alle deleghe per i
contributi sindacali rilevati nel comparto o nell'area dal Dipartimento della funzione
pubblica. Le percentuali sono arrotondate al decimo di punto superiore;
c) ai fini del calcolo delle percentuali di cui alla lettera b) si considerano le deleghe
in virtu' delle quali ciascuna organizzazione sindacale percepisce, dall'amministrazione o
ente che effettua la trattenuta, la quota di retribuzione volontariamente ceduta dal
lavoratore per il contributo sindacale. Le organizzazioni sindacali che, nel corso del
1997, abbiano dato vita, mediante fusione, affiliazione o in altra forma, ad una nuova
aggregazione associativa possono imputare al nuovo soggetto sindacale le deleghe delle
quali risultino titolari, purche' il nuovo soggetto succeda effettivamente nella
titolarita' delle deleghe che ad esso vengono imputate, o che le deleghe siano, comunque,
confermate espressamente dai lavoratori a favore del nuovo soggetto. Le organizzazioni
sindacali interessate hanno l'onere di fornire all'ARAN idonea documentazione;
d) nella prima applicazione del presente decreto e fino alla verifica di cui alla lettera
g), in sede decentrata le pubbliche amministrazioni ammettono alle trattative le
organizzazioni sindacali che risultino firmatarie dei contratti collettivi vigenti alla
data di entrata in vigore del presente decreto, a condizione che abbiano la
rappresentativita' richiesta ai fini dell'ammissione alla contrattazione collettiva
nazionale ai sensi della lettera b), ovvero che, in mancanza di tale requisito, contino,
nell'amministrazione o ente interessato, una percentuale di deleghe non inferiore al 10
per cento rispetto al totale dei dipendenti;
e) nella prima applicazione del presente decreto resta fermo il contingente complessivo
dei distacchi esistente al 1° dicembre 1997 ai sensi del decreto del Presidente del
Consiglio dei Ministri 27 ottobre 1994, n. 770, e successive modifiche ed integrazioni.
Con l'accordo di cui al decreto legge 10 maggio 1996, n. 254, convertito, con
modificazioni, dalla legge 10 maggio 1996, n. 365, si provvede alla nuova ripartizione dei
contingenti tra le organizzazioni sindacali che hanno titolo all'ammissione alle
trattative nazionali ai sensi della lettera b) e delle confederazioni alle quali sono
affiliate;
f) nella prima applicazione del presente decreto resta fermo il contingente complessivo
dei permessi retribuiti esistente al 1° dicembre 1997 ai sensi del citato decreto del
Presidente del Consiglio dei Ministri n. 770 del 1994 e i relativi coefficienti di
ripartizione in ciascuna amministrazione o ente. Per avviare le elezioni e il
funzionamento delle rappresentanze unitarie del personale, nel 1998 e comunque fino alla
verifica di cui alla lettera g), i permessi di cui all'articolo 23 della legge 20 maggio
1970, n. 300, fruibili in ogni amministrazione o ente, non possono essere inferiori, nel
loro ammontare complessivo, a novanta minuti all'anno per dipendente e spettano alle
organizzazioni sindacali rappresentative ai sensi del presente articolo e alle
rappresentanze unitarie elette dal personale. L'accordo di cui al decreto-legge 10 maggio
1996, n. 254, convertito, con modificazioni, dalla legge 10 maggio 1996, n. 365, determina
i criteri di gestione del monte ore risultante, la quota spettante alle rappresentanze
unitarie del personale e puo' prevedere, per la quota spettante alle organizzazioni
sindacali, l'utilizzo flessibile e cumulativo dei permessi orari;
g) entro il primo trimestre del 1999 l'ARAN provvede a verificare la rappresentativita'
delle organizzazioni sindacali e delle confederazioni alle quali siano affiliate, in base
alle percentuali delle deleghe relative al 1998 e dei voti riportati nelle elezioni delle
rappresentanze unitarie del personale, applicando l'articolo 47-bis. A seguito
della verifica vengono definitivamente individuate, per il biennio successivo, le
organizzazioni e le confederazioni sindacali che hanno titolo per essere ammesse alle
trattative contrattuali e a fruire, in proporzione alla rappresentativita', dei diritti e
delle prerogative sindacali di cui alle lettere e) ed f);".
2. La lettera c) dell'articolo 8, comma 1, del decreto legislativo 4 novembre 1997, n. 396, diviene lettera h), e la lettera e) diviene lettera i). Conseguentemente, nella lettera h) le parole: "alla lettera precedente" sono sostituite dalle parole: "alla lettera b)" e le parole contenute nel comma 2 del medesimo articolo 8: "di cui alla lettera e)" sono sostituite dalle seguenti: "di cui alla lettera i)".
3. Nell'articolo 46 del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, al comma 3, lettera a), dopo le parole: "dell'ANCI e dell'UPI" sono inserite le seguenti: "e dell'UNIONCAMERE" e nel medesimo articolo, dopo il comma 3, e' inserito il seguente: "3-bis. Un rappresentante del Governo, designato dal Ministro della sanita', partecipa al comitato di settore per il comparto di contrattazione collettiva delle amministrazioni del Servizio sanitario nazionale.".
4. All'articolo 47-bis, comma 6, del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, le parole: "Agli effetti dell'articolo 54, come modificato dal decreto-legge 10 maggio 1996, n. 254, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 luglio 1996, n. 365, del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 27 ottobre 1994, n. 770, e dei successivi accordi" sono sostituite dalle seguenti: "Agli effetti dell'accordo tra l'ARAN e le confederazioni sindacali rappresentative, previsto dal comma 1 dell'articolo 54, e dei contratti collettivi che regolano la materia,".
5. Al comma 1 dell'articolo 54 del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, le parole da: "stipulato" fino a: "interesse regionale" sono sostituite dalle seguenti: "tra l'ARAN e le confederazioni sindacali rappresentative ai sensi dell'articolo 47-bis".
6. I contratti e accordi collettivi nazionali di cui all'articolo 45, commi 3 e 4, del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, sono pubblicati nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.
7. In materia di rappresentativita' delle organizzazioni sindacali ai sindacati delle minoranze linguistiche della provincia di Bolzano e delle regioni Valle d'Aosta e Friuli Venezia-Giulia, riconosciuti, rispettivamente, con l'articolo 9 del decreto del Presidente della Repubblica n. 58 del 1978 e con l'articolo 5, comma 3, del decreto legislativo n. 430 del 1989, spettano, eventualmente anche con forme di rappresentanza in comune, i medesimi diritti, poteri e prerogative, previsti per le organizzazioni sindacali considerate rappresentative in base al presente decreto. Per le organizzazioni sindacali che organizzano anche lavoratori delle minoranze linguistiche della provincia di Bolzano e della regione Valle d'Aosta, i criteri per la determinazione della rappresentativita' di cui agli articoli 7 e 8 del decreto legislativo 4 novembre 1997, n. 396, si riferiscono esclusivamente ai rispettivi ambiti territoriali e ai dipendenti ivi impiegati.
8. L'ARAN assume, nell'ambito degli indirizzi deliberati dai comitati di settore, iniziative per il coordinamento delle parti datoriali, anche da essa non rappresentate, al fine di favorire, ove possibile, anche con la contestualita' delle procedure del rinnovo dei contratti, soluzioni omogenee in settori operativi simili o contigui nel campo dell'erogazione dei servizi.
Art. 45.
1. A decorrere dalla data di entrata in vigore del presente decreto, le disposizioni previgenti che conferiscono agli organi di governo l'adozione di atti di gestione e di atti o provvedimenti amministrativi di cui all'articolo 3, comma 2, del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, si intendono nel senso che la relativa competenza spetta ai dirigenti.
2. A decorrere dalla data di entrata in vigore del presente decreto, le disposizioni previgenti riferite ai dirigenti generali si intendono riferite ai dirigenti di uffici dirigenziali generali.
3. Per la Presidenza del Consiglio dei Ministri, in attesa del riordino di cui all'articolo 12 della legge 15 marzo 1997, n. 59, resta fermo che le disposizioni del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, e successive modificazioni e integrazioni, ivi comprese quelle apportate dal presente decreto, si applicano se compatibili con i principi e le disposizioni della legge 23 agosto 1988, n. 400, come integrata dall'articolo 8 del decreto legge 23 ottobre 1996, n. 543, convertito, con modificazioni, dalla legge 20 dicembre 1996, n. 639. Sulla base del riordino di cui al citato articolo 12 e in coerenza con il nuovo assetto della Presidenza del Consiglio dei Ministri, si provvedera' a definire la collocazione contrattuale del relativo personale.
4. Al comma 5 dell'articolo 73 del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, dopo le parole: "legge 31 gennaio 1992, n. 138," sono inserite le seguenti: "legge 30 dicembre 1986, n. 936,".
5. Con riferimento ai rapporti di lavoro di cui all'articolo 2, comma 3, del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, come modificato dal presente decreto, non si applica l'articolo 199 del decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3.
6. Fino all'attuazione dell'articolo 21, commi 16 e 17, della legge 15 marzo 1997, n. 59, rimane in vigore l'articolo 57, comma 5, del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29.
7. Le disposizioni del presente decreto si applicano al personale della scuola. Restano ferme le disposizioni del decreto legislativo 12 febbraio 1993, n. 35, e dell'articolo 21 della legge 15 marzo 1997, n. 59. Sono fatte salve le procedure di reclutamento del personale della scuola di cui al decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297.
8. Le disposizioni di cui all'articolo 19 del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, come modificato dal presente decreto, si applicano a decorrere dal 30 settembre 1998 o, se anteriore, dalla data di entrata in vigore dei contratti collettivi di cui all'articolo 24 del medesimo decreto legislativo n. 29 del 1993, come modificato dal presente decreto. Dalla stessa data decorre il termine di cui al comma 8 dell'articolo 19 del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, come modificato dal presente decreto. Fino alla predetta data continua a trovare applicazione l'articolo 19, nonchè l'articolo 21, del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29.
9. Le disposizioni di cui all'articolo 22, commi 17 e 18, della legge 29 dicembre 1994, n. 724, continuano ad applicarsi alle amministrazioni che non hanno ancora provveduto alla determinazione delle dotazioni organiche previa rilevazione dei carichi di lavoro.
10. Per il personale della carriera prefettizia di cui al comma 4 dell'articolo 2 del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, gli istituti della partecipazione sindacale di cui all'articolo 10 del medesimo decreto sono disciplinati attraverso apposito regolamento emanato ai sensi dell'articolo 17 della legge 23 agosto 1988, n. 400.
11. In materia di reclutamento, le pubbliche amministrazioni applicano la disciplina prevista dal decreto del Presidente della Repubblica 9 maggio 1994, n. 487, e successive modifiche e integrazioni, per le parti non incompatibili con quanto previsto dall'articolo 36 del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, come modificato dal presente decreto, salvo che la materia venga regolata, in coerenza con i principi ivi previsti, nell'ambito dei rispettivi ordinamenti.
12. Sono portate a compimento le procedure di reclutamento per cui, alla data di entrata in vigore del presente decreto, siano stati emanati i relativi bandi, ovvero siano stati adottati i provvedimenti autorizzativi da parte dei competenti organi, fermo restando quanto previsto dall'articolo 39 della legge 27 dicembre 1997, n. 449.
13. In fase di prima applicazione, il personale in servizio presso i Gabinetti dei Ministri e le Segreterie particolari dei Ministri e dei Sottosegretari di Stato, fermi restando i rispettivi provvedimenti di assegnazione ai predetti uffici, transita nel contingente degli uffici istituiti con il regolamento di cui all'articolo 14, comma 2, del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, come modificato dal presente decreto. Sino alla data di entrata in vigore di tale regolamento si applicano a tutti i Ministri, compresi i Ministri senza portafoglio, le disposizioni sulla costituzione dei Gabinetti e delle Segreterie particolari di cui al regio decreto-legge 10 luglio 1924, n. 1100, e successive modificazioni. Il personale addetto ai Gabinetti ed alle Segreterie particolari puo' essere scelto fra estranei alle amministrazioni pubbliche in misura non superiore a un terzo. Limitatamente alla durata dell'incarico, ai dipendenti delle amministrazioni pubbliche chiamati alle cariche di cui al comma 1 dell'articolo 158 della legge 11 luglio 1980, n. 312, e' assicurato lo stesso trattamento economico complessivo spettante agli estranei all'amministrazione dello Stato chiamati a ricoprire le corrispondenti cariche. E' fatto salvo l'eventuale trattamento economico piu' favorevole spettante.
14. Nei confronti delle amministrazioni pubbliche che, anteriormente alla data di entrata in vigore del presente decreto, abbiano fatto le comunicazioni relative all'anagrafe delle prestazioni nei termini e secondo le modalita' previste dalla preesistente disciplina, le disposizioni di cui all'articolo 58, commi 12 e 13, del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, come modificato dal presente decreto, si applicano a decorrere dall'anno 1999.
15. Al comma 1 dell'articolo 26 del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, e' aggiunto, in fine, il seguente periodo: "Relativamente al personale del ruolo tecnico e professionale, l'ammissione e' altresi' consentita ai candidati in possesso di esperienze lavorative con rapporto di lavoro libero-professionale o di attivita' coordinata e continuata presso enti o pubbliche amministrazioni, ovvero di attivita' documentate presso studi professionali privati, societa' o istituti di ricerca, aventi contenuto analogo a quello previsto per corrispondenti profili del ruolo medesimo.".
16. Nell'articolo 59, comma 1, del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, sono soppresse le parole: "fatto salvo per i soli dirigenti generali quanto disposto dall'articolo 20, comma 10,".
17. Sono attribuite al giudice ordinario, in funzione di giudice del lavoro, le controversie di cui all'articolo 68 del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, come modificato dal presente decreto, relative a questioni attinenti al periodo del rapporto di lavoro successivo al 30 giugno 1998. Le controversie relative a questioni attinenti al periodo del rapporto di lavoro anteriore a tale data restano attribuite alla giurisdizione esclusiva del giudice amministrativo e debbono essere proposte, a pena di decadenza, entro il 15 settembre 2000.
18. Le controversie di cui agli articoli 33 e 34 del presente decreto sono devolute al giudice amministrativo a partire dal 1° luglio 1998. Resta ferma la giurisdizione prevista dalle norme attualmente in vigore per i giudizi pendenti alla data del 30 giugno 1998.
19. Le disposizioni contenute nell'articolo 1 della legge 2 ottobre 1997, n. 334, sono prorogate fino alla data di entrata in vigore dei contratti collettivi di cui all'articolo 24 del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, come modificato dal presente decreto, e comunque non oltre il 31 dicembre 1998. All'onere derivante dall'attuazione del presente comma, determinato in lire37 miliardi per l'anno 1998, si provvede utilizzando l'autorizzazione di spesa prevista dall'articolo 2, comma 10, della legge 28 dicembre 1995, n. 550.
20. Nel comma 3 dell'articolo 13 della legge 15 marzo 1997, n. 59, le parole: "per i soli Ministeri" sono sostituite dalle seguenti: "per le amministrazioni dello Stato, anche ad ordinamento autonomo".
21. I limiti di cui all'articolo 19, comma 6, del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, come modificato dal presente decreto, non si applicano per la nomina dei direttori degli Enti parco nazionale.
22. Le disposizioni in materia di mobilita' di cui agli articoli 33 e seguenti del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, come modificati dal presente decreto, non si applicano al personale del Corpo nazionale dei Vigili del fuoco.