Decreto Legislativo 15 aprile 2005, n. 77
(in GU 5 maggio 2005, n.
103)
Definizione delle norme generali relative
all'alternanza scuola-lavoro, ai sensi dell'articolo 4 della legge 28
marzo 2003, n.53
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
VISTI gli articoli 76, 87 e 117
della Costituzione;
VISTA la legge 28 marzo 2003, n.53, recante: "Delega al
Governo per la definizione delle norme generali sull'istruzione e dei
livelli essenziali delle prestazioni in materia di istruzione e
formazione professionale" e, in particolare, l'articolo 4 che prevede
l'emanazione di un apposito decreto legislativo per la definizione delle
norme generali in materia di alternanza scuola-lavoro;
VISTA la legge 20 marzo 2000, n. 62, recante: "Norme
per la parità scolastica e disposizioni sul diritto allo studio e
all'istruzione";
VISTA la legge 14 febbraio 2003, n.30, recante: "Delega
al Governo in materia di occupazione e del mercato del lavoro";
VISTO il decreto legislativo 10 settembre 2003, n.276;
VISTO il decreto legislativo 16 aprile 1994, n.297 e
successive modificazioni;
VISTA la legge 15 marzo 1997, n.59 e successive
modificazioni e, in particolare, l'articolo 21;
VISTA la legge 24 giugno 1997, n.196, che fissa norme
in materia di promozione dell'occupazione;
VISTO il decreto legislativo 28 agosto 1997, n.281;
VISTO il decreto del Presidente della Repubblica 8
marzo 1999, n.275;
VISTA la preliminare deliberazione del Consiglio dei
Ministri, adottata nella riunione del 21 maggio 2004;
SENTITE le Associazioni maggiormente rappresentative
dei datori di lavoro;
CONSIDERATO che, nella seduta del 14 ottobre 2004, la
Conferenza unificata di cui al decreto legislativo 28 agosto 1997, n.
281 ha espresso la mancata intesa;
RITENUTO necessario, al fine di dare concreta
attuazione alla delega prevista dalla legge 28 marzo 2003, n.53,
attivare la procedura di cui all'articolo 3, comma 3 del decreto
legislativo 28 agosto 1997, n.281;
VISTA la successiva deliberazione del Consiglio dei
Ministri adottata nella riunione dell'11 novembre 2004;
ACQUISITI i pareri espressi, in data 9 febbraio 2005
dalla 5^ Commissione della Camera dei deputati e dalla 5^ Commissione
del Senato della Repubblica e, in data 16 febbraio 2005 e 23 febbraio
2005, rispettivamente, dalla 7^ Commissione della Camera dei Deputati e
dalla 7^ Commissione del Senato della Repubblica;
VISTA la deliberazione del Consiglio dei Ministri,
adottata nella riunione del ………..2005; Su proposta del Ministro
dell'istruzione, dell'università e della ricerca, di concerto con il
Ministro delle attività produttive, con il Ministro dell'economia e
delle finanze, con il Ministro del lavoro e delle politiche sociali, e
con il Ministro per la funzione pubblica;
EMANA
Il seguente decreto legislativo
ART. 1
(Ambito di applicazione)
-
Il presente decreto disciplina l'alternanza
scuola-lavoro, di seguito denominata "alternanza", come modalità di
realizzazione dei corsi del secondo ciclo, sia nel sistema dei licei
sia nel sistema dell'istruzione e della formazione professionale, per
assicurare ai giovani, oltre alle conoscenze di base, l'acquisizione
di competenze spendibili nel mercato del lavoro. Gli studenti che
hanno compiuto il quindicesimo anno di età, salva restando la
possibilità di espletamento del diritto - dovere con il contratto di
apprendistato ai sensi dell'articolo 48 del decreto legislativo 10
settembre 2003, n.276, possono presentare la richiesta di svolgere,
con la predetta modalità e nei limiti delle risorse di cui
all'articolo 9, comma 1, l'intera formazione dai 15 ai 18 anni o parte
di essa, attraverso l'alternanza di periodi di studio e di lavoro,
sotto la responsabilità dell'istituzione scolastica o formativa.
-
I percorsi in alternanza sono progettati, attuati,
verificati e valutati, sotto la responsabilità dell'istituzione
scolastica o formativa, sulla base di apposite convenzioni con le
imprese, o con le rispettive associazioni di rappresentanza, o con le
camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura, o con gli
enti pubblici e privati, ivi inclusi quelli del terzo settore,
disponibili ad accogliere gli studenti per periodi di apprendimento in
situazione lavorativa, che non costituiscono rapporto individuale di
lavoro. Le istituzioni scolastiche e formative, nell'ambito degli
ordinari stanziamenti di bilancio, destinano specifiche risorse alle
attività di progettazione dei percorsi in alternanza scuola-lavoro.
-
Le disposizioni di cui al presente articolo non si
applicano alle scuole, enti e istituti di formazione e istruzione
militare.
ART. 2
(Finalità dell'alternanza)
-
Nell'ambito del sistema dei licei e del sistema
dell'istruzione e della formazione professionale, la modalità di
apprendimento in alternanza, quale opzione formativa rispondente ai
bisogni individuali di istruzione e formazione dei giovani, persegue
le seguenti finalità:
-
attuare modalità di apprendimento flessibili e
equivalenti sotto il profilo culturale ed educativo, rispetto agli
esiti dei percorsi del secondo ciclo, che colleghino
sistematicamente la formazione in aula con l'esperienza pratica;
-
arricchire la formazione acquisita nei percorsi
scolastici e formativi con l'acquisizione di competenze spendibili
anche nel mercato del lavoro;
-
favorire l'orientamento dei giovani per
valorizzarne le vocazioni personali, gli interessi e gli stili di
apprendimento individuali;
-
realizzare un organico collegamento delle
istituzioni scolastiche e formative con il mondo del lavoro e la
società civile che consenta la partecipazione attiva dei soggetti di
cui all'articolo 1, comma 2, nei processi formativi;
-
correlare l'offerta formativa allo sviluppo
culturale, sociale ed economico del territorio.
ART. 3
(Realizzazione dei percorsi in alternanza)
-
Ferme restando le competenze delle Regioni e delle
Province autonome di Trento e Bolzano in materia di programmazione
territoriale dell'offerta formativa, le istituzioni scolastiche o
formative, singolarmente o in rete, stipulano, nei limiti degli
importi allo scopo annualmente assegnati nell'ambito delle risorse di
cui all'articolo 9, comma 1, apposite convenzioni, a titolo gratuito,
con i soggetti di cui all'articolo 1, comma 2, secondo quanto previsto
ai commi 2 e 3 del presente articolo.
-
Ai fini dello sviluppo, nelle diverse realtà
territoriali, dei percorsi di cui all'articolo 1 che rispondano a
criteri di qualità sotto il profilo educativo ed ai fini del
monitoraggio e della valutazione dell'alternanza scuola lavoro, nonché
ai fini di cui al comma 3, è istituito, a livello nazionale, un
apposito Comitato, con decreto del Ministro dell'istruzione,
dell'università e della ricerca di concerto con il Ministro del lavoro
e delle politiche sociali e il Ministro delle attività produttive,
previa intesa in sede di Conferenza unificata, di cui all'articolo 8
del decreto legislativo 28 agosto 1997, n.281. Il Comitato è istituito
assicurando la rappresentanza dei soggetti istituzionali interessati,
delle camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura e
delle rappresentanze dei lavoratori e dei datori di lavoro. Per la
valutazione dei percorsi il Comitato si coordina con l'Istituto
nazionale di valutazione del sistema dell'istruzione (INVALSI), di cui
all'articolo 2 del decreto legislativo 19 novembre 2004, n.286.
-
Con decreto del Ministro dell'istruzione,
dell'uni-versità e della ricerca, di concerto con il Ministro
dell'economia e delle finanze, previa intesa in sede di Conferenza
unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto
1997, n.281, sulla base delle indicazioni del comitato di cui al comma
2, sono definiti:
-
i criteri generali cui le convenzioni devono fare
riferimento;
-
le risorse finanziarie annualmente assegnate alla
realizzazione dell'alternanza, e i criteri e le modalità di
ripartizione delle stesse al fine di contenere la spesa entro i
limiti delle risorse disponibili;
-
i requisiti che i soggetti di cui all'articolo 1,
comma 2, devono possedere per contribuire a realizzare i percorsi in
alternanza, con particolare riferimento all'osservanza delle norme
vigenti in materia di sicurezza nei luoghi di lavoro e di ambiente
ed all'apporto formativo nei confronti degli studenti ed al livello
di innovazione dei processi produttivi e dei prodotti;
-
le modalità per promuovere a livello nazionale il
confronto fra le diverse esperienze territoriali e per assicurare il
perseguimento delle finalità di cui al comma 2;
-
il modello di certificazione per la spendibilità
a livello nazionale delle competenze e per il riconoscimento dei
crediti di cui all'articolo 6.
-
Le convenzioni di cui al comma 1, in relazione al
progetto formativo, regolano i rapporti e le responsabilità dei
diversi soggetti coinvolti nei percorsi in alternanza, ivi compresi
gli aspetti relativi alla tutela della salute e della sicurezza dei
partecipanti.
ART. 4
(Organizzazione dei percorsi in alternanza)
-
I percorsi in alternanza hanno una struttura
flessibile e si articolano in periodi di formazione in aula e in
periodi di apprendimento mediante esperienze di lavoro, che le
istituzioni scolastiche e formative progettano e attuano sulla base
delle convenzioni di cui all'articolo 3.
-
I periodi di apprendimento mediante esperienze di
lavoro fanno parte integrante dei percorsi formativi personalizzati
volti alla realizzazione del profilo educativo, culturale e
professionale del corso di studi e degli obiettivi generali e
specifici di apprendimento stabiliti a livello nazionale e regionale.
-
I periodi di apprendimento mediante esperienze di
lavoro sono articolati secondo criteri di gradualità e progressività
che rispettino lo sviluppo personale, culturale e professionale degli
studenti in relazione alla loro età, e sono dimensionati tenendo conto
degli obiettivi formativi dei diversi percorsi del sistema dei licei e
del sistema dell'istruzione e della formazione professionale, nonché
sulla base delle capacità di accoglienza dei soggetti di cui
all'articolo 1, comma 2.
-
Nell'ambito dell'orario complessivo annuale dei
piani di studio, i periodi di apprendimento mediante esperienze di
lavoro, previsti nel progetto educativo personalizzato relativo al
percorso scolastico o formativo, possono essere svolti anche in
periodi diversi da quelli fissati dal calendario delle lezioni.
-
I periodi di apprendimento mediante esperienze di
lavoro sono dimensionati, per i soggetti disabili, in modo da
promuoverne l'autonomia anche ai fini dell'inserimento nel mondo del
lavoro.
-
I percorsi in alternanza sono definiti e
programmati all'interno del piano dell'offerta formativa e sono
proposti alle famiglie e agli studenti in tempi e con modalità idonei
a garantirne la piena fruizione.
ART. 5
(Funzione tutoriale)
-
Nei percorsi in alternanza la funzione tutoriale è
preordinata alla promozione delle competenze degli studenti e al
raccordo tra l'istituzione scolastica o formativa, il mondo del lavoro
e il territorio. La funzione tutoriale personalizzata per gli studenti
in alternanza è svolta dal docente tutor interno di cui al comma 2 e
dal tutor esterno di cui al comma 3.
-
Il docente tutor interno, designato
dall'istituzione scolastica o formativa tra coloro che, avendone fatto
richiesta, possiedono titoli documentabili e certificabili, svolge il
ruolo di assistenza e guida degli studenti che seguono percorsi in
alternanza e verifica, con la collaborazione del tutor esterno di cui
al comma 3, il corretto svolgimento del percorso in alternanza.
-
Il tutor formativo esterno, designato dai soggetti
di cui all'articolo 1, comma 2, disponibili ad accogliere gli
studenti, favorisce l'inserimento dello studente nel contesto
operativo, lo assiste nel percorso di formazione sul lavoro e fornisce
all'istituzione scolastica o formativa ogni elemento atto a verificare
e valutare le attività dello studente e l'efficacia dei processi
formativi. Lo svolgimento dei predetti compiti non deve comportare
nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.
-
I compiti svolti dal tutor interno di cui al comma
2 sono riconosciuti nel quadro della valorizzazione della
professionalità del personale docente. -.
-
Ai fini di un costruttivo raccordo tra l'attività
di formazione svolta nella scuola e quella realizzata in azienda sono
previsti interventi di formazione in servizio, anche congiunta,
destinati prioritariamente al docente tutor interno ed al tutor
esterno.
ART. 6
(Valutazione, certificazione e riconoscimento dei crediti)
-
I percorsi in alternanza sono oggetto di verifica e
valutazione da parte dell'istituzione scolastica o formativa.
-
Fermo restando quanto previsto all'articolo 4 della
legge 28 marzo 2003 n. 53 e dalle norme vigenti in materia,
l'istituzione scolastica o formativa, tenuto conto delle indicazioni
fornite dal tutor formativo esterno, valuta gli apprendimenti degli
studenti in alternanza e certifica, sulla base del modello di cui
all'articolo 3, comma 3, lettera e), le competenze da essi acquisite,
che costituiscono crediti, sia ai fini della prosecuzione del percorso
scolastico o formativo per il conseguimento del diploma o della
qualifica, sia per gli eventuali passaggi tra i sistemi ivi compresa
l'eventuale transizione nei percorsi di apprendistato.
-
La valutazione e la certificazione delle competenze
acquisite dai disabili che frequentano i percorsi in alternanza sono
effettuate a norma della legge 5 febbraio 1992, n. 104, con
l'obiettivo prioritario di riconoscerne e valorizzarne il potenziale,
anche ai fini dell'occupabilità.
-
Le istituzioni scolastiche o formative rilasciano,
a conclusione dei percorsi in alternanza, in aggiunta alla
certificazione prevista dall'articolo 3, comma 1 lett. a) della legge
n.53/2003, una certificazione relativa alle competenze acquisite nei
periodi di apprendimento mediante esperienze di lavoro.
ART. 7
(Percorsi integrati)
-
Le istituzioni scolastiche, a domanda degli
interessati e d'intesa con le Regioni, nell'ambito dell'alternanza
scuola-lavoro, possono collegarsi con il sistema dell'istruzione e
della formazione professionale per la frequenza, negli istituti
d'istruzione e formazione professionale, di corsi integrati, attuativi
di piani di studio progettati d'intesa tra i due sistemi e realizzati
con il concorso degli operatori di ambedue i sistemi.
ART. 8
(Disposizioni particolari per le Regioni a statuto speciale e per
le Province Autonome di Trento e di Bolzano)
-
Sono fatte salve le competenze delle Regioni a
statuto speciale e delle Province autonome di Trento e di Bolzano in
conformità ai rispettivi statuti e relative norme di attuazione,
nonché alla legge costituzionale 18 ottobre 2001, n.3.
ART. 9
(Risorse)
-
All'onere derivante dall'attuazione degli
interventi del presente decreto nel sistema dell'istruzione, nel
limite massimo di 10 milioni di euro per il 2005 e di 30 milioni di
euro a decorrere dal 2006, si provvede a valere sull'autorizzazione di
spesa di cui all'articolo 4 della legge 18 dicembre 1997, n.440, come
determinata dalla tabella C allegata alla legge 30 dicembre 2004, n.311.
-
Nell'ambito delle risorse di cui al comma 1, per il
funzionamento del Comitato per il monitoraggio e la valutazione
dell'alternanza scuola-lavoro di cui all'articolo 3, comma 2, è
autorizzata la spesa annua di 15.500 euro.
-
Per la realizzazione degli interventi di cui al
presente decreto nel sistema dell'istruzione e formazione
professionale concorrono, nella percentuale stabilita nella
programmazione regionale, le risorse destinate ai percorsi di
formazione professionale a valere sugli stanziamenti previsti
dall'articolo 68, comma 4, lettera a) della legge 17 maggio 1999, n.144
e successive modificazioni.
ART. 10
(Coordinamento delle competenze)
-
Con appositi accordi in sede di Conferenza
unificata ai sensi dell'articolo 4 del decreto legislativo 28 agosto
1997, n.281 si provvede al coordinamento delle rispettive competenze
ed allo svolgimento di attività di interesse comune nella
realizzazione dell'alternanza.
ART. 11
(Disciplina transitoria)
-
Fino all'emanazione dei decreti legislativi di cui
all'articolo 2, comma 1, lettera g) della legge 28 marzo 2003, n. 53,
i percorsi in alternanza di cui all'articolo 1 possono essere
realizzati negli istituti di istruzione secondaria superiore secondo
l'ordinamento vigente.
-
Fino all'emanazione dei decreti legislativi di cui
al precedente comma, le Regioni e le Province autonome definiscono le
modalità per l'attuazione di eventuali sperimentazioni di percorsi in
alternanza nell'ambito del sistema di formazione professionale.
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