Decreto Legislativo 15 aprile 2005, n. 76
(in GU 5 maggio 2005, n.
103)
Definizione delle norme generali sul diritto-dovere
all'istruzione e alla formazione, ai sensi dell'articolo 2, comma 1,
lettera c) della legge 28 marzo 2003, n. 53
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
VISTI gli articoli 33, 34, 76, 87 e
117 della Costituzione;
VISTA la legge 28 marzo 2003, n.53 recante "Delega al
Governo per la definizione delle norme generali sull'istruzione e dei
livelli essenziali delle prestazioni in materia di istruzione e
formazione professionale" e, in particolare, l'articolo 1 commi 1, 2 e 3
lettera i), l'articolo 2, comma 1e l'articolo 7, comma 1;
VISTA la legge 27 dicembre 2004, n.306, ed in
particolare l'articolo 3, che ha prorogato di sei mesi il termine di cui
all'articolo 1, comma 1, della predetta legge n.53 del 2003;
VISTO il decreto legislativo 19 febbraio 2004, n.59;
VISTA la legge 14 febbraio 2003, n.30;
VISTO il decreto legislativo 10 settembre 2003, n.276;
VISTA la legge 24 dicembre 2003, n.350, in particolare
l'articolo 3, comma 92, lettera b);
VISTO il decreto legislativo 16 aprile 1994, n.297 e
successive modificazioni;
VISTA la legge 10 marzo 2000, n.62;
VISTA la legge 15 marzo 1997, n.59 e successive
modificazioni e, in particolare, l'articolo 21;
VISTO il decreto del Presidente della Repubblica 8
marzo 1999, n.275 e successive modificazioni;
VISTO il decreto legislativo 28 agosto 1997, n.281;
VISTA la preliminare deliberazione del Consiglio dei
Ministri, adottata nella riunione del 21 maggio 2004;
ACQUISITO il parere della Conferenza Unificata di cui
all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, sugli
articoli 1, 2, 3, 6 comma 2, 7, 8, 9 e 10 nella seduta del 14 ottobre
2004;
CONSIDERATO che, nella seduta del 14 ottobre 2004, la
predetta Conferenza unificata ha espresso la mancata intesa sugli
articoli 4, 5 e 6 comma 1;
RITENUTO necessario, al fine di dare concreta
attuazione alla delega prevista dalla legge 28 marzo 2003, n.53,
attivare la procedura di cui all'articolo 3, comma 3 del decreto
legislativo 28 agosto 1997, n.281;
VISTA la successiva deliberazione del Consiglio dei Ministri adottata
nella riunione dell'11 novembre 2004;
ACQUISITI i pareri espressi in data 19 gennaio 2005 e 2
febbraio 2005, rispettivamente delle Commissioni V e VII della Camera
dei Deputati e in data 26 gennaio 2005 e 2 febbraio 2005,
rispettivamente, delle Commissioni V e VII del Senato della Repubblica;
VISTA la deliberazione del Consiglio dei Ministri,
adottata nella riunione del …;
Su proposta del Ministro dell'istruzione, dell'università e della
ricerca, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, con
il Ministro per la funzione pubblica e con il Ministro del lavoro e
delle politiche sociali;
EMANA
il seguente decreto legislativo
ART. 1
(Diritto-dovere all'istruzione e alla formazione)
-
La Repubblica promuove l'apprendimento in tutto
l'arco della vita e assicura a tutti pari opportunità di raggiungere
elevati livelli culturali e di sviluppare le capacità e le competenze,
attraverso conoscenze e abilità, generali e specifiche, coerenti con
le attitudini e le scelte personali, adeguate all'inserimento nella
vita sociale e nel mondo del lavoro, anche con riguardo alle
dimensioni locali, nazionale ed europea.
-
L'obbligo scolastico di cui all'articolo 34 della
Costituzione, nonché l'obbligo formativo, introdotto dalla legge 17
maggio 1999, n. 144, articolo 68 e successive modificazioni, sono
ridefiniti ed ampliati, secondo quanto previsto dal presente articolo,
come diritto all'istruzione e formazione e correlativo dovere.
-
La Repubblica assicura a tutti il diritto
all'istruzione e alla formazione, per almeno dodici anni o, comunque,
sino al conseguimento di una qualifica di durata almeno triennale
entro il diciottesimo anno di età. Tale diritto si realizza nelle
istituzioni del primo e del secondo ciclo del sistema educativo di
istruzione e di formazione, costituite dalle istituzioni scolastiche e
dalle istituzioni formative accreditate dalle Regioni e dalle Province
autonome di Trento e Bolzano, anche attraverso l'apprendistato di cui
all'articolo 48 del decreto legislativo 10 settembre 2003, n. 276, ivi
comprese le scuole paritarie riconosciute ai sensi della legge 10
marzo 2000, n.62, secondo livelli essenziali di prestazione definiti a
norma dell'articolo 117, secondo comma, lettera m), della
Costituzione.
-
I genitori, o chi ne fa le veci, che intendano
provvedere privatamente o direttamente all'istruzione dei propri
figli, ai fini dell'esercizio del diritto-dovere, devono dimostrare di
averne la capacità tecnica o economica e darne comunicazione anno per
anno alla competente autorità, che provvede agli opportuni controlli.
-
Nelle istituzioni scolastiche statali la fruizione
del diritto di cui al comma 3 non è soggetta a tasse di iscrizione e
di frequenza.
-
La fruizione dell'offerta di istruzione e di
formazione come previsto dal presente decreto costituisce per tutti
ivi compresi, ai sensi dell'art. 38 del decreto legislativo 25 luglio
1998, n. 286, i minori stranieri presenti nel territorio dello Stato,
oltre che un diritto soggettivo, un dovere sociale ai sensi
dell'articolo 4, secondo comma della Costituzione, sanzionato come
previsto dall'articolo 7 del presente decreto.
-
La Repubblica garantisce, attraverso adeguati
interventi, l'integrazione nel sistema educativo di istruzione e
formazione delle persone in situazione di handicap, a norma della
legge 5 febbraio 1992, n. 104 e successive modificazioni.
-
L'attuazione del diritto e del correlativo dovere
di cui al presente articolo si realizza con le gradualità e modalità
previste dall'articolo 6.
ART. 2
(Realizzazione del diritto-dovere all'istruzione e alla
formazione)
-
Il diritto-dovere ha inizio con l'iscrizione alla
prima classe della scuola primaria, secondo quanto previsto dal
decreto legislativo 19 febbraio 2004, n. 59, fatta salva la
possibilità di frequenza della scuola dell'infanzia di cui al medesimo
decreto legislativo.
-
Le scuole secondarie di primo grado organizzano, in
raccordo con le istituzioni del sistema educativo di istruzione e
formazione del secondo ciclo ed i competenti servizi territoriali,
iniziative di orientamento ai fini della scelta dei percorsi educativi
del secondo ciclo, sulla base dei percorsi di ciascun allievo,
personalizzati e documentati.
-
I giovani che hanno conseguito il titolo conclusivo
del primo ciclo sono iscritti ad un istituto del sistema dei licei o
del sistema di istruzione e formazione professionale di cui
all'articolo 1, comma 3, fino al conseguimento del diploma liceale o
di un titolo o di una qualifica professionale di durata almeno
triennale entro il diciottesimo anno di età, fatto salvo il limite di
frequentabilità delle singole classi ai sensi dell'articolo 192, comma
4 del decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297 nonché quello
derivante dalla contrazione di una ferma volontaria nelle carriere
iniziali delle forze armate, compresa l'Arma dei Carabinieri.
-
Ai fini di cui al comma 3, l'iscrizione è
effettuata presso le istituzioni del sistema dei licei o presso quelle
del sistema di istruzione e formazione professionale che realizzano
profili educativi, culturali e professionali, ai quali conseguono
titoli e qualifiche professionali di differente livello, valevoli su
tutto il territorio nazionale e spendibili nell'Unione europea, se
rispondenti ai livelli essenziali di prestazione definiti ai sensi
dell'articolo 2, comma 1, lettera c) della legge 28 marzo 2003, n. 53,
e secondo le norme regolamentari di cui all' articolo 7, comma 1,
lettera c) della legge medesima.
-
All'attuazione del diritto-dovere concorrono gli
alunni, le loro famiglie, le istituzioni scolastiche e formative,
nonché i soggetti che assumono con il contratto di apprendistato, di
cui all'articolo 48 del decreto legislativo 10 settembre 2003, n.276,
ed il tutore aziendale di cui al comma 4, lettera f) del predetto
articolo, condividendo l'obiettivo della crescita e valorizzazione
della persona umana secondo percorsi formativi rispondenti alle
attitudini di ciascuno e finalizzati al pieno successo formativo.
ART. 3
(Sistema nazionale delle anagrafi degli studenti)
-
Ai fini di cui agli articoli 1 e 2, e nel rispetto
delle disposizioni del decreto legislativo 30 giugno 2003, n.196,
l'anagrafe nazionale degli studenti presso il Ministero
dell'istruzione, dell'università e della ricerca opera il trattamento
dei dati sui percorsi scolastici, formativi e in apprendistato dei
singoli studenti a partire dal primo anno della scuola primaria,
avvalendosi delle dotazioni umane e strumentali del medesimo
Ministero.
-
Le anagrafi regionali per l'obbligo formativo, già
costituite ai sensi dell'articolo 68 della legge 17 maggio 1999, n.144
e successive modificazioni, sono trasformate in Anagrafi regionali
degli studenti che contengono i dati sui percorsi scolastici,
formativi e in apprendistato dei singoli studenti a partire dal primo
anno della scuola primaria.
-
Le Regioni e le Province autonome di Trento e
Bolzano assicurano l'integrazione delle Anagrafi regionali degli
studenti con le anagrafi comunali della popolazione, anche in
relazione a quanto previsto dagli articoli 4 e 5 del presente decreto,
nonché il coordinamento con le funzioni svolte dalla Province
attraverso i servizi per l'impiego in materia di orientamento,
informazione e tutorato.
-
Con apposito accordo tra Ministero dell'istruzione,
dell'università e della ricerca, Ministero del lavoro e delle
politiche sociali, in sede di Conferenza unificata di cui al decreto
legislativo 28 agosto 1997, n.281, è assicurata l'integrazione delle
anagrafi di cui ai commi 1, 2 e 3 nel Sistema nazionale delle Anagrafi
degli studenti. Ai predetti fini si provvede a:
-
definire gli standard tecnici per lo scambio dei
flussi informativi;
-
assicurare l'interoperabilità delle anagrafi;
-
definire l'insieme delle informazioni che
permettano la tracciabilità dei percorsi scolastici e formativi dei
singoli studenti.
-
Dall'attuazione del presente articolo non devono
derivare nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.
ART. 4
(Azioni per il successo formativo e la prevenzione degli
abbandoni)
-
Il Ministro dell'Istruzione, dell'Università e
della Ricerca, di concerto con il Ministro del Lavoro e delle
Politiche Sociali, adotta , previa intesa con la Conferenza unificata
a norma del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, linee guida
per la realizzazione di piani di intervento per l'orientamento, la
prevenzione ed il recupero degli abbandoni, al fine di assicurare la
piena realizzazione del diritto-dovere all'istruzione e alla
formazione, nel rispetto delle competenze attribuite alla Regione e
agli Enti locali per tali attività e per la programmazione dei servizi
scolastici e formativi.
-
Nell'ambito della programmazione regionale e nel
rispetto del quadro normativo delle singole Regioni, le scuole
secondarie di primo grado possono organizzare, in raccordo con le
istituzioni del sistema educativo di istruzione e formazione del
secondo ciclo ed i servizi territoriali previste dalle Regioni stesse,
iniziative di orientamento e azioni formative volte a garantire il
conseguimento del titolo conclusivo del primo ciclo di istruzione,
anche ad integrazione con altri sistemi.
ART. 5
(Vigilanza sull'assolvimento del diritto-dovere e sanzioni)
-
Responsabili dell'adempimento del dovere di
istruzione e formazione sono i genitori dei minori o coloro che a
qualsiasi titolo ne facciano le veci, che sono tenuti ad iscriverli
alle istituzioni scolastiche o formative.
-
Alla vigilanza sull'adempimento del dovere di
istruzione e formazione, anche sulla base dei dati forniti dalle
anagrafi degli studenti di cui all'articolo 3, così come previsto dal
presente decreto, provvedono:
-
il Comune, ove hanno la residenza i giovani che
sono soggetti al predetto dovere;
-
il dirigente dell'istituzione scolastica o il
responsabile dell'istituzione formativa presso la quale sono
iscritti ovvero abbiano fatto richiesta di iscrizione gli studenti
tenuti ad assolvere al predetto dovere;
-
la Provincia, attraverso i servizi per l'impiego
in relazione alle funzioni di loro competenza a livello
territoriale;
-
i soggetti che assumono, con il contratto di
apprendistato di cui all'articolo 48 del decreto legislativo 10
settembre 2003, n.276, i giovani tenuti all'assolvimento del
diritto-dovere all'istruzione e alla formazione, nonché il tutore
aziendale di cui al comma 4, lettera f), del predetto articolo e i
soggetti competenti allo svolgimento delle funzioni ispettive in
materia di previdenza sociale e di lavoro, di cui al decreto
legislativo 23 aprile 2004, n.124.
-
In caso di mancato adempimento del dovere di
istruzione e formazione si applicano a carico dei responsabili le
sanzioni relative al mancato assolvimento dell'obbligo scolastico
previsto dalle norme previgenti.
ART. 6
(Gradualità dell'attuazione del diritto-dovere all'istruzione e
alla formazione)
-
In attesa dell'emanazione dei decreti legislativi
inerenti il secondo ciclo di istruzione e di istruzione e formazione
professionale, dall'anno scolastico 2005-2006, l'iscrizione e la
frequenza gratuite di cui all'articolo 1, comma 5, ricomprendono i
primi due anni degli istituti secondari superiori e dei percorsi
sperimentali di istruzione e formazione professionale realizzati sulla
base dell'accordo in sede di Conferenza unificata del 19 giugno 2003.
-
Alla completa attuazione del diritto-dovere
all'istruzione e formazione, come previsto dall'articolo 1, si
provvede attraverso i decreti attuativi dell'articolo 2, comma 1,
lettere g), h) e i) della legge 28 marzo 2003, n.53, adottati ai sensi
dell'articolo 1 della stessa legge, nel rispetto delle modalità di
copertura finanziaria definite dall'articolo 7, comma 8 della predetta
legge.
-
Fino alla completa attuazione del diritto-dovere
come previsto al comma 2 continua ad applicarsi l'articolo 68 comma 4
della legge 17 maggio 1999, n.144 e successive modificazioni, che si
intende riferito all'obbligo formativo come ridefinito dall'articolo 1
del presente decreto.
-
Al fine di sostenere l'attuazione del
diritto-dovere all'istruzione e formazione nei percorsi sperimentali
di cui al comma 1, le risorse statali destinate annualmente a tale
scopo sono attribuite alle Regioni con apposito accordo in Conferenza
unificata, tenendo anche conto dell'incremento delle iscrizioni ai
predetti percorsi, da computarsi a partire dall'anno scolastico
2002/2003.
-
In attesa della definizione dei livelli essenziali
di prestazione, di cui all'articolo 1, comma 3, le strutture sedi dei
percorsi di istruzione e formazione professionale di cui al comma 1
sono accreditate dalle Regioni e dalle Province autonome di Trento e
Bolzano, sulla base di quanto previsto dal decreto del Ministro del
lavoro e della previdenza sociale 25 maggio 2001, n. 166, pubblicato
nel Supplemento Ordinario n.185 alla Gazzetta Ufficiale della
Repubblica Italiana n.162 del 14 luglio 2001.
ART. 7
(Monitoraggio)
-
Il Ministero dell'Istruzione, dell'Università e
della Ricerca e il Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali,
avvalendosi dell'Istituto per lo Sviluppo della Formazione
professionale dei Lavoratori (ISFOL), dell'Istituto nazionale di
documentazione per l'innovazione e la ricerca educativa (INDIRE) e
dell'Istituto nazionale per la valutazione del sistema educativo di
istruzione e di formazione (INVALSI) effettuano annualmente il
monitoraggio sullo stato di attuazione del presente decreto e, a
partire dall'anno successivo a quello della sua entrata in vigore,
comunicandone i risultati alla Conferenza Unificata di cui all'art. 8
del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281.
-
A norma dell'articolo 7, comma 3 della legge 28
marzo 2003, n.53, anche con riferimento ai risultati del monitoraggio
di cui al comma 1 il Ministero dell'Istruzione, Università e Ricerca
presenta ogni tre anni al Parlamento una relazione sul sistema
educativo di istruzione e formazione professionale.
ART. 8
(Disposizioni particolari per le Regioni a statuto speciale e le
Province autonome di Trento e Bolzano)
-
Sono fatte salve le competenze delle Regioni a
statuto speciale e delle Province autonome di Trento e di Bolzano in
conformità ai rispettivi statuti e relative norme di attuazione,
nonché alla legge costituzionale 18 ottobre 2001, n.3.
ART. 9
(Norma di copertura finanziaria)
-
All'onere derivante dall'articolo 6, comma 1 del
presente decreto, pari a 11.888.000 euro per l'anno 2005 e a
15.815.000 euro a decorrere dall'anno 2006, si provvede con quota
parte della spesa autorizzata dall'articolo 3, comma 92 della legge 24
dicembre 2003, n.350, come rifinanziato dall'articolo 1, comma 130,
della legge 30 dicembre 2004, n.311.
RELAZIONE
TECNICA ALLO SCHEMA DI DECRETO LEGISLATIVO
CONCERNENTE
"DIRITTO-DOVERE ALL'ISTRUZIONE E ALLA FORMAZIONE",
AI SENSI
DELL'ARTICOLO 2 DELLA LEGGE 28 MARZO 2003, N. 53
Con lo schema
di decreto legislativo sopra indicato, si disciplina il diritto-dovere
all'istruzione e alla formazione per almeno 12 anni o, comunque, fino al
conseguimento di una qualifica entro il diciottesimo anno di età, come
sancito dall'articolo 2, comma 1, lettera c, della legge 28 marzo 2003,
n. 53.
In merito
alla quantificazione degli oneri, scaturenti dal provvedimento in esame,
va innanzitutto precisato che al diritto-dovere all'istruzione e
formazione sarà data completa attuazione .attraverso i decreti
legislativi inerenti il secondo ciclo di istruzione e di istruzione e
formazione professionale, da emanarsi ai sensi dell’articolo 2, comma 1,
lettera g), h) e i) della citata legge n. 53/2003.
Conseguentemente, passando all'esame dei singoli articoli, si precisa
quanto segue:
articolo
1: non determina alcun onere a carico dell'erario, in quanto
il comma 7 del medesimo articolo fa rinvio, per l'attuazione della
norma, alle modalità e gradualità fissate nel successivo articolo 8;
articolo
2: non comporta alcun onere finanziario;
articolo
3: la prevista istituzione dell'anagrafe nazionale degli
studenti sarà realizzata attraverso il sistema informativo
dell'estrazione dell'istruzione, ed f relativi oneri faranno carico al
costo di gestione del sistema informativo, che comprende già detta
attività;
articoli 4 e
5: non comportano alcun onere finanziario;
articolo
6: non comporta nuovi oneri finanziari, in quanto le previste
"iniziative didattiche e modalità di integrazione dei percorsi" per
assicurare ed assistere gli studenti nella possibilità di cambiare
indirizzo, indicato nel comma 1, sono già disciplinate dall'articolo 7
del D.P.R. 12 luglio 2000, n. 257, concernente il "Regolamento di
attuazione dell'articolo 68 della legge 17 maggio 1999; n. 144,
concernente l'obbligo di frequenza di attività formative fino al
diciottesimo anno di età" e la copertura.dei relativi oneri finanziari è
individuata nell'articolo 9 del medesimo decreto. Va precisato, infatti,
che il provvedimento in esame, come peraltro espressamente sancito
all'articolo 1, comma 3; ridefinisce l'obbligo scolastico di cui
all'articolo 34 della Costituzione e l'obbligo formativo introdotto
dall'articolo 68 della legge n. 144/1999;
articolo
7: la normativa vigente pone, già a carico dei soggetti
individuati al comma 2, l'obbligo di provvedere alla vigilanza
dell'assolvimento all'obbligo scolastico e all'obbligo formativo fino a
18 anni previsto dall'articolo 68 della legge 17 maggio 1999, n. 144,
conseguentemente lo stesso non determina alcun maggiore onere
finanziario;
articolo
8: il comma 1 stabilisce che l'iscrizione e la frequenza
gratuite di cui all'articolo 1, comma 2, ricomprende i primi due anni
degli istituti secondari superiori e dei percorsi sperimentali di
istruzione e formazione professionale, con decorrenza dall'anno
scolastico 2004/2005.
Ciò premesso,
tenuto conto che l'articolo 3, comma 94, della legge 24 dicembre 2003,
n. 350, (legge finanziaria 2004) prevede che in attesa della
regolamentazione del diritto-dovere di istruzione e formazione, gli
alunni iscritti alla prima classe delle scuole secondarie superiori
statali continuano ad essere esentati dal pagamento delle tasse
scolastiche, e considerato che i percorsi sperimentali di istruzione e
formazione professionale sono gratuiti, ne consegue che la modifica
normativa introdotta comporta una minore entrata per l'erario riferita
agli alunni che frequentano il secondo anno della scuola secondaria
superiore. Ai fini della determinazione delle minori entrate debbono
essere considerati i seguenti elementi:
- ragazzi
15enni residenti nel 2004
.................................................................
578.780
- detraendo da tale numero complessivo
il numero degli alunni (circa 20.000 unità) che frequentano le scuole
paritarie e quelli (circa 10.000 unità) che frequentano i corsi di
formazione professionale
..............................................................................
30.000
- numero
degli alunni da considerare nelle scuole statali è stimabile in
............ 548.780
- sommando alla predetta consistenza
numerica il numero degli alunni frequentanti la seconda classe della
scuola secondaria superiore, nel corrente anno scolastico 2003/2004 e
che si ipotizza potranno risultare non ammessi alla terza classe. Detta
ipotesi è stata effettuata applicando la percentuale media degli alunni
non ammessi alla terza classe nel triennio precedente, al numero degli
alunni frequentanti la seconda classe nel corrente anno scolastico
2003/2004
................................................................
79.602
- sommando
ancora circa il 50% del numero degli alunni ripetenti la prima classe,
che si stima accederà alla seconda classe della scuola secondaria
superiore, (nel corrente anno scolastico 2003/2004 55.212 ripetenti)
............................................................. 27.606
-
Conseguentemente il numero complessivo degli alunni interessati alla
gratuità risulta pari a
..................................................................................................................
655.988
Poiché per
il corrente anno scolastico sono funzionanti n. 24.295 seconde classi di
scuola secondaria superiore, con complessivi n. 530.683 alunni, con un
rapporto alunni/classi pari a 21,84, si stima che il maggior numero di
alunni rispetto ai suddetti frequentanti, ossia n. 125.305 alunni
(655.988 - 530.683) potrà essere inserito nelle suddette classi già
funzionanti, portando il rapporto medio alunni/classi a 27, rapporto che
comunque si attesta ad un valore inferiore alla previsione normativa del
numero massimo di 28 alunni per classe.
La minore
entrata riferita alla tassa di frequenza, la quale attualmente è
disciplinata dal D.P.C.M. 18 maggio 1990 nella misura di euro 15,13,
risulta complessivamente pari a:
alunni
655.988 X 15,13 euro = euro 9.925.098
Inoltre, al
fine di mantenere inalterata l'assegnazione alle scuole delle risorse
finanziarie stimata mediamente per ciascun alunno della scuola
secondaria superiore, per il funzionamento amministrativo-didattico, in
circa 47 euro, si prevede una integrazione complessiva; in ragione
d'anno, di euro 5.889.335, (ossia euro 47 x 125.305 alunni) da destinare
alle spese per il citato funzionamento amministrativo-didattico.
Per l'anno
2004 l'integrazione medesima va rapportata al periodo
1/09/2004-31/12/2004.
Riepilogo
oneri finanziari
in euro
Anni |
2004 |
2005 |
2006 |
- minori
entrate |
9.925.098 |
9.925.098 |
9.925.098 |
-
integrazione assegnazione per il funzionamento
amministrativo-didattico |
1.693.112 |
5.889.335 |
5.889.335 |
Totale
|
11.618.210 |
15.814.433 |
15.814.433 |
Si precisa,
infine, che la copertura dei suddetti oneri con l'autorizzazione
disposta dall'articolo 3, comma 92 della legge finanziaria per l'anno
2004, non pregiudica la realizzazione delle altre finalità indicate nel
medesimo comma 92.
|