Decreto Ministeriale 23 aprile 1998

Preiscrizioni ai corsi universitari per l'anno accademico 99-2000

 

Il Ministro dell'Università e della Ricerca Scientifica e Tecnologica

d'intesa con

il Ministro della Pubblica Istruzione

 

VISTA la legge 16 maggio 1989, n. 168;

VISTA la legge 19 novembre 1990, n. 341, art. 6;

VISTO il D.M. 21 luglio 1997, n. 245 "Regolamento recante norme in materia di accessi all'istruzione universitaria e di connesse attività di orientamento" e in particolare gli articoli 3 e 4;

VISTI gli atti di indirizzo riguardanti l'orientamento scolastico universitario e professionale degli studenti, trasmessi in data 6 agosto 1997 dal Ministro della Pubblica Istruzione e dell'Università e della Ricerca Scientifica e Tecnologica;

CONSIDERATA la necessità di sperimentare progressivamente le azioni indicate negli atti di indirizzo e nel Regolamento su citati per garantirne la piena efficacia e, in particolare, per prevenire la dispersione studentesca e il fenomeno dell'abbandono degli studi universitari, particolarmente rilevante durante il primo anno di corso;

RITENUTO opportuno che durante tutti i cicli della scuola siano svolte a favore degli studenti attività di orientamento che dovranno specificarsi soprattutto nell'ultimo biennio della scuola secondaria superiore per rendere matura e consapevole la scelta effettuata per gli studi universitari;

RITENUTO, pertanto, necessario realizzare iniziative della scuola e dell'università finalizzate a favorire la continuità del percorso formativo;

RITENUTA l'opportunità di correlare la programmazione universitaria alle istanze di accesso all'istruzione universitaria;

SENTITO il parere della Conferenza dei Rettori, espresso nell'adunanza dell'8 aprile 1998;

VISTO l'art.5, comma 2, del Regolamento n.245 su citato;

DECRETA:

 

Art. 1

Gli studenti iscritti all'ultimo anno della scuola secondaria superiore, interessati all'accesso agli studi universitari, svolti dalle università statali e non statali e dagli istituti di istruzione universitaria, provvedono entro la data del 30 novembre 1998, alla preiscrizione utilizzando un apposito modulo ad accesso libero, disponibile presso il sito web del MURST (www.murst.it), compilabile dal singolo studente, anche avvalendosi dell'aiuto dei docenti, presso la scuola, ovvero presso l'università o istituto universitario, o presso qualunque altra postazione collegata con la rete INTERNET.

La preiscrizione è finalizzata alla predisposizione e alla fruizione di iniziative e attività di orientamento per la scelta del corso di studi universitari, in relazione alle vocazioni e agli interessi dello studente, nonché alla programmazione dell'offerta formativa e dei servizi destinati agli studenti.

Il modulo contiene: i dati anagrafici dello studente; la scuola di provenienza; le sedi universitarie prescelte; le aree disciplinari di proprio interesse, scelte tra quelle di cui all'acclusa tabella, ovvero lo specifico corso di laurea o di diploma; l'eventuale interesse a beneficiare della borsa di studio universitaria e degli altri interventi per il diritto allo studio, compresi gli ausili personalizzati; l'autorizzazione all'utilizzo dei dati secondo la legge 31.12.1996, n. 675.

In prima attuazione del disposto dell'art.5, comma 2, del regolamento in materia di accessi all'istruzione universitaria, le Università ammettono all'immatricolazione anche gli studenti che non si siano preiscritti.

Art.2

Il MURST, elaborati i dati, predispone gli elenchi degli studenti che hanno effettuato la preiscrizione universitaria, con le relative indicazioni e li trasmette alle scuole e alle università entro il successivo 15 dicembre.

Le scuole e le università, in base ai dati ricevuti, provvedono ad attivare idonee attività di orientamento di cui agli atti di indirizzo citati in premessa.

Il MURST trasmette, inoltre, alle regioni gli elenchi degli studenti interessati ad accedere agli interventi in materia di diritto allo studio universitario al fine di consentire una adeguata informazione sulle condizioni e sulle procedure per beneficiare delle borse di studio e delle altre provvidenze, nonchè per la predisposizione degli adempimenti di competenza delle regioni ai sensi dell'art.2, comma 9, del D.P.C.M. 30.04.1997.

Art. 3

Al sostegno finanziario delle iniziative attuate dalle università in stretta collaborazione con le scuole si provvede con i fondi previsti nel D.M. attuativo per gli anni 1998/2000 del regolamento sullo sviluppo e la programmazione del sistema universitario, nonchè con le risorse all'uopo destinate dal Ministero della Pubblica Istruzione.

Roma, li 23 aprile 1998

 

Il Ministro della Pubblica Istruizione e dell'Università e della Ricerca Scientifica e Tecnologica

f.to BERLINGUER

 


- Tabella -

GRANDI AREE DIDATTICHE - CULTURALI

 

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Corsi di laurea e di diploma delle facoltà di:

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AREA UMANISTICA

Corsi di laurea e di diploma delle facoltà di:

AREA GIURIDICO - POLITICO - ECONOMICA

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AREA DELL'INGEGNERIA E DELL'ARCHITETTURA

Corsi di laurea e di diploma delle facoltà di: