Decreto 27 ottobre 2000, n. 244

Costituzione del Comitato Tecnico Nazionale per l’accreditamento degli Enti e la qualificazione delle associazioni professionali e associazioni disciplinari collegate a comunità scientifiche, che offrono formazione

VISTO il contratto collettivo nazionale di lavoro del comparto scuola 1998/2001, sottoscritto in data 26 maggio 1999 che delinea una nuova strategia di formazione del personale della scuola;

VISTO il contratto collettivo nazionale integrativo del comparto scuola sottoscritto in data 3 agosto 1999 che contiene i criteri di riferimento per il riconoscimento delle associazioni professionali e/o disciplinari e per l'accreditamento di soggetti per la formazione del personale della scuola;

VISTA la Direttiva n. 210 del 3 settembre 1999 concernente le azioni di formazione del personale della scuola;

CONSIDERATA la necessità di un miglioramento qualitativo del sistema di aggiornamento e di formazione del personale docente della scuola attraverso la selezione, sulla base di criteri qualitativi, dei soggetti che offrono formazione per il personale docente;

VISTO il D.M. n. 177 del 10.7.2000, registrato alla Corte dei Conti il 25.7.2000 Reg.2 fg.244, con cui si disciplinano le procedure per l’accreditamento degli enti e delle agenzie di formazione e la qualificazione delle associazioni professionali e associazioni disciplinari collegate a comunità scientifiche come soggetti qualificati per la formazione degli insegnanti;

CONSIDERATA la previsione contenuta nello stesso Decreto della costituzione di un Comitato tecnico nazionale;

SENTITE le organizzazioni sindacali;

ATTESA l’esigenza di dover sostituire con il presente decreto il D.M. n.106 del 4.4.2000;

DECRETA

Art. 1

1. E’ costituito presso la Direzione Generale per l’Istruzione Media non Statale - Coordinamento della formazione degli insegnanti - il Comitato Tecnico Nazionale, con il compito di valutare e verificare le circostanze che, dichiarate e documentate, sono gli indici di riferimento da utilizzare rispettivamente per le procedure di accreditamento e qualificazione di soggetti che offrono formazione per il personale docente.

2. Il Comitato Tecnico Nazionale può avvalersi nell’espletamento delle sue funzioni di consulenti con specifiche competenze professionali. Per assicurare la massima trasparenza all’attività del Comitato, i componenti tutti non debbono avere alcun rapporto con soggetti che parteciperanno alle procedure di accreditamento e di qualificazione.

Art. 2

1. Il Comitato Tecnico Nazionale è così composto:

2. Le funzioni di Presidente del Comitato Tecnico Nazionale sono svolte dal Prof. Filippo Ciampolini; che assegnerà le funzioni di segretario a un componente del Comitato stesso.

Art. 3

1. E’ altresì costituito un gruppo di lavoro, per la istruttoria e la predisposizione degli atti da sottoporre all’esame ed alla valutazione del Comitato Tecnico Nazionale, così composto:

Art. 4

1. Il Comitato Tecnico Nazionale ed il gruppo di lavoro suddetto fanno capo per il supporto amministrativo ed organizzativo, alla Divisione IV della Direzione Generale per l’Istruzione Media non Statale - Coordinamento della formazione degli insegnanti.
Al termine dei lavori di ogni seduta viene redatto il verbale delle operazioni svolte debitamente sottoscritto dai componenti il Comitato Tecnico Nazionale.

Art. 5

1. Per gli interventi di analisi e di verifica dei requisiti dichiarati e documentati dai soggetti interessati alle procedure di accreditamento e qualificazione, l’Amministrazione può avvalersi del servizio ispettivo tecnico e della collaborazione degli IRRSAE.

Art. 6

1. Le spese del trattamento di missione, se dovute, graveranno sul cap. 3608 della Direzione Generale per l’Istruzione Media non Statale per i componenti appartenenti all’Amministrazione della Pubblica Istruzione e sul cap. 1603 della Direzione Generale del Personale e degli AA.GG. ed Amministrativi - entro il limite di £. 30.000.000 per l’e.f. 2000 - per gli estranei alla stessa Amministrazione.