Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 13 marzo 2000
(in GU 10 giugno 2000, n. 134)

Individuazione e trasferimento alle regioni, ai sensi dell'art. 144, comma 2, del decreto legislativo n. 112/1998, degli istituti professionali

 

IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI

Vista la legge 15 marzo 1997, n. 59, recante delega al Governo per il conferimento di funzioni e compiti alle regioni e agli enti locali, per la riforma della pubblica amministrazione e per la semplificazione amministrativa;

Visto il decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112, recante il conferimento di funzioni e compiti amministrativi dello Stato alle regioni e agli enti locali, in attuazione del capo I della citata legge n. 59 del 1997;

Visti, in particolare, l'art. 7, commi 1 e 2, della legge n. 59 del 1997 e gli articoli 141 e 144, comma 2, del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112;

Rilevato che nelle province autonome di Trento e Bolzano non insistono istituzioni dell'istruzione professionale da trasferire alle regioni sulla base di quanto previsto dall'art. 141, comma 1, del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 20 gennaio 2000 recante delega al Ministro per la funzione pubblica per il coordinamento delle attivitą inerenti l'attuazione della legge n. 59 del 1997;

Vista l'intesa sancita dalla Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato e regioni, ai sensi dell'art. 3 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281;

Sulla proposta del Ministro per la pubblica istruzione;

Decreta:

Art. 1.

1. Le istituzioni di istruzione professionale da trasferire alle regioni sulla base di quanto previsto all'art. 141, comma 1, del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112, e a norma dell'art. 144, comma 2, dello stesso decreto, sono quelle di seguito indicate:

1) Istituto professionale di Stato per l'industria e l'artigianato "J. Beccari" di Torino, con sede centrale e succursale in Torino e sede coordinata a Neive (Cuneo): funzionante interamente con l'indirizzo di arte bianca;

2) Istituto professionale di Stato per l'industria e l'artigianato di Napoli - Ponticelli: limitatamente al corso relativo all'indirizzo di arte bianca;

3) Istituto professionale di Stato per l'industria e l'artigianato "M. De Nora" di Altamura (Bari): limitatamente al corso relativo all'indirizzo di arte bianca;

4) Istituto professionale di Stato per l'industria e l'artigianato di Codogno (Lodi): limitatamente al corso relativo all'indirizzo di arte bianca, funzionante nella sede coordinata di Villa Igea (Lodi);

5) Istituto professionale di Stato per l'industria e l'artigianato "Margaritone" di Arezzo: limitatamente al corso relativo all'indirizzo orafi, funzionante nella sede coordinata di Arezzo;

6) Istituto professionale di Stato per l'industria e l'artigianato "F. Lampertico" di Vicenza: limitatamente al corso relativo all'indirizzo orafi;

7) Istituto professionale di Stato per l'industria e l'artigianato "A. Scotton" di Breganze (Vicenza): limitatamente al corso relativo all'indirizzo orafi, funzionante nella sede coordinata di Bassano del Grappa (Vicenza).

Art. 2.

1. Le istituzioni come sopra individuate sono trasferite alle regioni di rispettiva appartenenza territoriale.

2. I trasferimenti hanno effetto a decorrere dall'anno scolastico 2000-2001, secondo anno scolastico successivo alla data di entrata in vigore del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112, con salvaguardia della prosecuzione degli studi per gli alunni iscritti nell'anno precedente, ai sensi dell'art. 144, comma 3, del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112.

Art. 3.

1. Tramite accordi conclusi in sede di Conferenza Stato-regioni, gli uffici scolastici insistenti nei territori in cui sono insediate le istituzioni di cui all'art. 1 del presente provvedimento, definiscono con le regioni destinatarie dei trasferimenti delle istituzioni medesime, l'attivazione di appositi corsi integrativi, in conformitą di quanto previsto dall'art. 142, comma 1, lettera i), del decreto legislativo n. 112/1998.

Art. 4.

1. Con separato decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri si provvede all'individuazione dei beni, delle risorse finanziarie, umane, organizzative e strumentali da trasferire alle regioni in attuazione dell'art. 7 della legge 15 marzo 1997, n. 59, e dell'art. 145 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112.