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Reg. Tribunale Lecce n. 662 del 01.07.1997
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Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 21 luglio 1999, n. 305
(in SO n. 109/L alla GU 6 settembre 1999, n. 209)

Regolamento recante disposizioni per la certificazione della situazione economica dichiarata a norma dell'articolo 4, comma 5, del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 109

Art. 1

1. L'ente erogatore al quale è richiesta la prima prestazione sociale agevolata, sulla base della dichiarazione sostitutiva di cui all'articolo 4 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 109, determina l'indicatore della situazione economica equivalente ai sensi dell'articolo 2, comma 3, del Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 7 maggio 1999, n. 221, ovvero in applicazione degli specifici criteri di calcolo stabiliti dall'ente stesso ai sensi dell'articolo 2 commi 4, 5 e 6 dello stesso decreto.

2. L'ente erogatore, a domanda del richiedente, rilascia la certificazione dell'indicatore calcolato. La validità della certificazione scade allo scadere della validità dell'attestazione provvisoria di cui all'articolo 4, comma 4, del decreto legislativo n. 109 del 1998, relativa alla dichiarazione sostitutiva sulla base della quale la certificazione medesima è rilasciata. Ai fini del presente regolamento, l'attestazione provvisoria ha validità 24 mesi dalla data del suo rilascio, e comunque non oltre il periodo di sperimentazione determinato, ai sensi dell'articolo 1 del decreto legislativo n. 109 del 1998, dal decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 7 maggio 1999, n. 221.

3. La certificazione deve contenere, oltre all'indicazione dell'ente certificante:

a) l'indicazione della persona che ha presentato la dichiarazione sostitutiva, concernente le informazioni necessarie per la determinazione della situazione economica equivalente;

b) la data della dichiarazione sostitutiva, l'ente che ha effettuato l'attestazione provvisoria, il numero e la data di questa;

c) l'indicazione del numero delle persone facenti parte del nucleo familiare dichiarato; l'attestazione che il nucleo è composto dal richiedente, dalla famiglia anagrafica e dai soggetti a carico IRPEF, ovvero che il nucleo è composto diversamente, secondo le indicazioni dell'ente erogatore, con la specificazione della tipologia dei componenti;

d) il valore della situazione economica equivalente del nucleo; in caso di richiesta di prestazioni di cui agli articoli 65 e 66 della legge 23 dicembre 1998, n. 448, il valore della situazione economica del nucleo a tal fine specificamente determinato;

e) i criteri adottati per l'eventuale valutazione del patrimonio del nucleo familiare;

f) il procedimento utilizzato per il calcolo della situazione reddituale e di quella patrimoniale, nonché per il calcolo dell'indicatore della situazione economica equivalente;

g) l'indicazione del periodo di validità della certificazione.

4. La certificazione è valevole ai fini dell'accesso a tutte le prestazioni agevolate richieste presso gli enti erogatori che, ai fini della determinazione dell'indicatore, applicano i medesimi criteri di calcolo risultanti dalla certificazione stessa. L'ente erogatore al quale viene presentata la certificazione, qualora debba applicare, per la prestazione sociale agevolata di propria competenza, un diverso criterio di calcolo, provvede ad effettuare una specifica determinazione dell'indicatore sulla base dei dati risultanti dalla certificazione presentata; ove questi siano insufficienti, si applica la disposizione di cui al comma 5.

5. Qualora la dichiarazione sostitutiva non contenga tutti gli elementi sufficienti alla determinazione dell'indicatore, il richiedente è tenuto a presentare, su richiesta dell'ente erogatore, una dichiarazione sostitutiva integrativa.

Art. 2

1. I comuni e gli enti erogatori assicurano, anche attraverso i propri uffici per le relazioni con il pubblico, l'assistenza necessaria al richiedente per la corretta compilazione della dichiarazione sostitutiva.

2. Ai medesimi fini, stabiliscono le collaborazioni necessarie con i centri di assistenza fiscale, anche mediante apposite convenzioni.

Art. 3

1. Ai sensi dell'articolo 4, comma 5, del decreto legislativo n. 109 del 1998, la certificazione può essere rilasciata anche dai comuni o dai centri di assistenza fiscale, quantunque non eroghino la prestazione sociale agevolata, qualora gli enti erogatori abbiano comunicato a detti soggetti i criteri di calcolo applicabili.

Art. 4

1. Il rendimento medio annuo dei titoli decennali del Tesoro, da applicare al patrimonio mobiliare nell'anno di riferimento della dichiarazione sostitutiva, è reso noto con comunicazione del Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica.

Art. 5

1. Le dichiarazioni sostitutive, le attestazioni provvisorie e le certificazioni, acquisite dai comuni, dai centri autorizzati di assistenza fiscale o dagli enti erogatori, possono essere scambiate in formato elettronico, secondo il tracciato specificato dal decreto di cui all'articolo 4, comma 6 del decreto legislativo n. 109 del 1998, tra gli enti interessati, al fine di consentire eventuali controlli.

2. Lo scambio di informazioni avviene, se in formato elettronico, tramite la Rete unitaria delle pubbliche amministrazioni ovvero, in mancanza di connessione con questa, tramite Internet. Per le trasmissioni via Internet sono assicurati adeguati meccanismi di protezione del trasferimento dei dati, approvati dall'Autorità per l'informatica nella pubblica amministrazione.

Art. 6

Sono fatte salve le specifiche disposizioni emanate ai sensi del decreto legislativo 29 aprile 1998, n. 124, per le prestazioni erogate dal servizio sanitario nazionale.


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