Decreto del Presidente della Repubblica 31 Agosto
1999, n. 394
(in SO n. 190 alla GU 3 novembre 1999, n. 258)
Regolamento recante norme di attuazione del testo
unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme
sulla condizione dello straniero, a norma dell'articolo 1, comma 6, del decreto
legislativo 25 luglio 1998, n. 286
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
Visto l'articolo 87 della Costituzione;
Visto l'articolo 1, comma 6, del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286,
recante testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina
dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero, che dispone
l'emanazione del regolamento di attuazione del medesimo testo unico;
Visto l'articolo 17, comma 1, della legge 23 agosto 1988, n. 400;
Udita la conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo
28 agosto 1997, n. 281;
Acquisito il parere del Garante per la protezione dei dati personali;
Udito il parere del Consiglio di Stato, espresso dalla sezione consultiva per
gli atti normativi nelle adunanze dell'11 gennaio 1999 e del 24 maggio 1999;
Vista la preliminare deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella
riunione del 29 gennaio 1999;
Acquisito il parere delle competenti commissioni del Senato della Repubblica
e della Camera dei deputati;
Viste le osservazioni della Corte dei conti;
Viste le deliberazioni del Consiglio dei Ministri, adottate nelle riunioni
del 4 giugno e del 4 agosto 1999;
Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri, di concerto con il
Ministro per la funzione pubblica, con il Ministro per gli affari regionali, con
il Ministro per la solidarietà sociale, con il Ministro per le pari opportunità,
con il Ministro degli affari esteri, con il Ministro dell'interno, con il
Ministro di grazia e giustizia, con il Ministro del tesoro, del bilancio e della
programmazione, economica, con il Ministro della pubblica istruzione, con il
Ministro dei trasporti e della navigazione, con il Ministro dell'industria, del
commercio e dell'artigianato, con il Ministro del lavoro e della previdenza
sociale, con il Ministro della sanità e con il Ministro dell'università e
della ricerca scientifica e tecnologica;
E M A N A il seguente regolamento:
CAPO I
DISPOSIZIONI DI CARATTERE GENERALE
Art. 1
(Accertamento della condizione di reciprocità)
- Per le persone fisiche straniere, i responsabili del procedimento
amministrativo che ammette lo straniero al godimento dei diritti in materia
civile attribuiti al cittadino, ed i notai che redigono gli atti che
comportano l'esercizio di taluno dei predetti diritti, o che vi prestano
assistenza, richiedono l'accertamento della condizione di reciprocità al
Ministero degli affari esteri, nei soli casi previsti dal testo unico delle
disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla
condizione dello straniero, di seguito denominato: "testo unico",
ed in quelli per i quali le convenzioni internazionali prevedono la
condizione di reciprocità.
- L'accertamento di cui al comma 1, non è richiesto per i cittadini
stranieri titolari della carta di soggiorno di cui all'articolo 9 del testo
unico, nonché per i cittadini stranieri titolari di un permesso di
soggiorno per motivi di lavoro subordinato o di lavoro autonomo, per
l'esercizio di un'impresa individuale, e per i relativi familiari in regola
con il soggiorno.
Art. 2
(Rapporti con la pubblica amministrazione)
- I cittadini stranieri regolarmente soggiornanti in Italia possono
utilizzare le dichiarazioni sostitutive di cui agli articoli 2 e 4 della
legge 4 gennaio 1968, n. 15 limitatamente agli stati, fatti e qualità
personali certificabili o attestabili da parte di soggetti pubblici o
privati italiani, fatte salve le disposizioni del testo unico o del presente
regolamento che prevedono l'esibizione o la produzione di specifici
documenti.
- Gli stati, fatti, e qualità personali diversi da quelli indicati nel
comma 1, sono documentati, salvo che le Convenzioni internazionali
dispongano diversamente mediante certificati o attestazioni rilasciati dalla
competente autorità dello Stato estero, corredati di traduzione in lingua
italiana autenticata dall'autorità consolare italiana che ne attesta la
conformità all'originale, dopo aver avvisato l'interessato che la
produzione di atti o documenti non veritieri é prevista come reato dalla
legge italiana.
Art. 3
(Comunicazioni allo straniero)
- le comunicazioni dei provvedimenti dell'autorità giudiziaria relative ai
procedimenti giurisdizionali previsti dal testo unico e dal presente
regolamento sono effettuate con avviso di cancelleria al difensore nominato
dallo straniero o a quello incaricato di ufficio.
- le comunicazioni dei provvedimenti concernenti gli stranieri diversi da
quelli indicati nel comma 1, emanati dal Ministro dell'interno, dai
prefetti, dai questori o dagli organi di polizia sono effettuate a mezzo di
ufficiali od agenti di pubblica sicurezza, con le modalità di cui al comma
3, o, quando la persona e' irreperibile, mediante notificazione effettuata
nell'ultimo domicilio conosciuto.
- Il provvedimento che dispone il respingimento, il decreto di espulsione,
il provvedimento di revoca o di rifiuto del permesso di soggiorno, quello di
rifiuto della conversione del titolo di soggiorno, la revoca od il rifiuto
della carta di soggiorno, sono comunicati allo straniero mediante consegna a
mani proprie o notificazione del provvedimento scritto e motivato,
contenente l'indicazione delle eventuali modalità di impugnazione,
effettuata con modalità tali da assicurare la riservatezza del contenuto
dell'atto. Se lo straniero non comprende la lingua italiana, il
provvedimento deve essere accompagnato da una sintesi del suo contenuto,
anche mediante appositi formulari sufficientemente dettagliati, nella lingua
a lui comprensibile o, se ciò non è possibile, in una delle lingue
inglese, francese o spagnola, secondo la preferenza indicata
dall'interessato. Analogamente si provvede per il diniego del visto di
ingresso o di reingresso e la sintesi del provvedimento, può essere
effettuata, a richiesta, anche in arabo.
- Nel provvedimento di espulsione e nella sintesi di cui al comma 3, lo
straniero è altresì informato del diritto di essere assistito da un
difensore di fiducia, con ammissione, qualora ne suissistano i presupposti,
al gratuito patrocinio a spese dello Stato a norma della legge 30 luglio
1990, n. 217, ed è avvisato che, in mancanza di difensore di fiducia, sarà
assistito da un difensore di ufficio designato dal Giudice tra quelli
iscritti nella tabella di cui all'articolo 29 del decreto legislativo 28
luglio 1989, n. 271, e che le comunicazioni dei successi provvedimenti
giurisdizionali saranno effettuate con l'avviso di cancelleria al difensore
nominato dallo straniero o a quello incaricato di ufficio.
Art. 4
(Comunicazioni all'autorità consolare)
- L'informazione prevista dal comma 7 dell'articolo 2 del testo unico
contiene:
- l'indicazione dell'autorità giudiziaria o amministrativa che effettua
l'informazione;
- le generalità dello straniero e la sua nazionalità, nonché, ove
possibile, gli estremi del passaporto o di altro documento di
riconoscimento, ovvero, in mancanza, le informazioni acquisite in merito
alla sua identificazione;
- l'indicazione delle situazioni che comportano l'obbligo
dell'informazione, con specificazione della data di accertamento della
stessa, nonché, ove sia stato emesso un provvedimento nei confronti
dello straniero, gli estremi dello stesso;
- il luogo in cui lo straniero si trova, nel caso di provvedimento
restrittivo della libertà personale, di decesso o di ricovero
ospedaliero urgente.
- La comunicazione è effettuata per iscritto ovvero mediante fonogramma,
telegramma, o altri idonei mezzi di comunicazione. Nel caso in cui la
rappresentanza diplomatica o consolare piu' vicina dello Stato di cui lo
straniero è cittadino si trovi all'estero, le comunicazioni verranno fatte
al Ministero degli affari esteri che provvederà ad interessare la
rappresentanza competente.
- L'obbligo di informazione all'autorità diplomatica o consolare non
sussiste quando lo straniero, cui la specifica richiesta deve essere rivolta
dai soggetti di cui all'articolo 2, comma 7, del testo unico dichiari
espressamente di non volersi avvalere degli interventi di tale autorità.
Per lo straniero di età inferiore ai quattordici anni, la rinuncia è
manifestata da chi esercita la potestà sul minore.
- Oltre a quanto previsto dall'articolo 2, comma 7, del testo unico,
l'informazione all'autorità consolare non e' comunque effettuata quando
dalla stessa possa derivare il pericolo, per lo straniero o per i componenti
del nucleo familiare, di persecuzione per motivi di razza, di sesso, di
lingua, di religione, di opinioni politiche. di origine nazionale, di
condizioni personali o sociali.
CAPO II
INGRESSO E SOGGIORNO
Art. 5
(Rilascio dei visti di ingresso)
- Il rilascio dei visti di ingresso o per il transito nel territorio dello
Stato è di competenza delle rappresentanze diplomatiche o consolari
italiane a ciò abilitate e, tranne in casi particolari, territorialmente
competenti per il luogo di residenza dello straniero. Gli uffici di polizia
di frontiera italiani possono essere autorizzati a rilasciare visti di
ingresso o di transito, per una durata non superiore, rispettivamente, a
dieci e a cinque giorni, per casi di assoluta necessità.
- Il visto può essere rilasciato, se ne ricorrono requisiti e condizioni,
per la durata occorrente in relazione ai motivi della richiesta e alla
documentazione prodotta dal richiedente.
- La tipologia dei visti corrispondente ai diversi motivi di ingresso, nonché
i requisiti e le condizioni per l'ottenimento di ciascun tipo di visto, sono
disciplinati da apposite istruzioni del Ministero degli affari esteri, di
concerto di concerto con i Ministri dell'interno, del Lavoro e della
previdenza sociale, di grazia e giustizia e della, solidarietà sociale,
periodicamente aggiornate anche in esecuzione degli obblighi, internazionali
assunti, dall'Italia.
- Le rappresentanze diplomatiche e consolari italiane sono tenute ad
assicurare, per le esigenze dell'utenza, adeguate forme di pubblicità di
detti requisiti e condizioni, nonché, degli eventuali requisiti integrativi
resi necessari da particolari situazioni locali o da decisioni comuni
adottate nell'ambito della cooperazione con le rappresentanze degli altri
Stati che aderiscono alla Convenzione di applicazione dell'Accordo di
Schengen.
- Nella domanda per il rilascio del visto, lo straniero deve indicare le
proprie generalità complete e quelle degli eventuali familiari al seguito,
gli estremi del passaporto o di altro documento di viaggio riconosciuto
equivalente, il luogo dove è diretto, il motivo e la durata del soggiorno.
- Alla domanda deve essere allegato il passaporto o altro documento di
viaggio riconosciuto equivalente, nonché la documentazione necessaria per
il tipo di visto richiesto e, in ogni caso, quella concernente:
- la finalità dei viaggio;
- l'indicazione dei mezzi di trasporto utilizzati;
- la disponibilità dei mezzi di sussistenza sufficienti per la durata
del viaggio e del soggiorno, osservate le direttive di cui all'articolo
4, comma 3, del testo unico, ovvero la documentazione inerente alla
prestazione di garanzia nei casi di cui all'articolo 23 del testo unico;
- le condizioni di alloggio.
- Per i visti relativi ai familiari al seguito lo straniero deve esibire,
oltre alla documentazione di cui al comma 6 anche:
- quella comprovante i presupposti di parentela, coniugio, minore età o
inabilità al lavoro e di convivenza. A, tal fine i certificati
rilasciati dalla competente autorità dello Stato estero sono
autenticati dall'autorità consolare italiana che attesta che la
traduzione in lingua italiana dei documenti è conforme agli originali;
- il nulla osta della questura, utile anche ai fini dell'accertamento
della disponibilità di un alloggio a norma dell'articolo 29, comma 3,
lettera a), del testo unico e dei mezzi di sussistenza di cui allo
stesso articolo, comma 3, lettera b). A tal fine l'interessato deve
produrre l'attestazione dell'ufficio comunale circa la sussistenza dei
requisiti di cui al predetto articolo del testo unico ovvero il
certificato di idoneità igienico-sanitaria rilasciato dall'Azienda unità
sanitaria locale competente per territorio.
- Valutata la ricevibilità della domanda ed esperiti gli accertamenti
richiesti in relazione al visto richiesto, ivi comprese le verifiche
preventive di sicurezza, il visto è rilasciato entro 90 giorni dalla
richiesta.
Art. 6
(Visti per ricongiungimento familiare)
- Per i visti relativi ai ricongiungimenti familiari il richiedente deve
munirsi preventivamente di nulla osta della questura, indicando le generalità
delle persone per le quali chiede il ricongiungimento e presentando:
- la carta di soggiorno, il permesso di soggiorno avente i requisiti di
cui all'articolo 28, comma 1, del testo unico o idonea documentazione
attestante la cittadinanza italiana o di uno Stato membro dell'Unione
Europea;
- la documentazione attestante la disponibilità del reddito di cui
all'articolo 29, comma 3 lettera b), del testo unico;
- la documentazione attestante la disponibilità di un alloggio, a norma
dell'articolo 29, comma 3 lettera a) del testo unico. A tal fine
l'interessato deve produrre l'attestazione dell'ufficio comunale circa
la sussistenza dei requisiti di cui al predetto articolo del testo unico
ovvero il certificato di idoneità igienico-sanitaria rilasciato
dall'Azienda unità sanitaria locale competente per territorio.
- la Questura rilascia ricevuta della domanda e della documentazione
presentata mediante opposizione, sulla copia della domanda e degli atti, del
timbro datario e della sigla dell'addetto alla ricezione. Verificata la
sussistenza degli altri requisiti e condizioni, la questura rilascia, entro
90 giorni dalla ricezione, il nulla osta condizionato alla effettiva
acquisizione, dal parte dell'autorità consolare italiana, della
documentazione comprovante i presupposti di parentela, coniugio, minore età
o inabilità al lavoro e di convivenza.
- Le autorità consolari, ricevuto il nulla osta di cui al comma 2, ovvero
se sono trascorsi novanta giorni dalla presentazione della domanda di nulla
osta, ricevuta copia della stessa domanda e degli atti contrassegnati a
norma del medesimo comma 1, ed acquisita la documentazione comprovante i
presupposti di cui al comma 2, rilasciano il visto di ingresso, previa
esibizione del passaporto e della documentazione di viaggio.
Art. 7
(Ingresso nel territorio dello Stato)
- L'ingresso nel territorio dello Stato è comunque subordinato alla
effettuazione dei controlli di frontiera, compresi quelli richiesti in
attuazione della Convenzione di applicazione dell'Accordo di Schengen,
doganali e valutari, ed a quelli sanitari previsti dalla normativa vigente
in materia di profilassi internazionale. Per i permessi previsti dalla
prassi internazionale in materia trasporti marittimi o aerei si osservano le
istruzioni specificamente disposte.
- E' fatto obbligo al personale addetto ai controlli di frontiera di apporre
sul passaporto il timbro di ingresso, con l'indicazione della data.
- Nei casi di forza maggiore che impediscono l'attracco o l'atterraggio dei
mezzi navali o aerei nei luoghi dove sono istituiti i valichi di frontiera
deputati ai controlli dei viaggiatori lo sbarco degli stessi può essere
autorizzato dal comandante del porto o dal direttore dell'aeroporto per
motivate esigenze, previa comunicazione al questore e all'ufficio o comando
di polizia territorialmente competente ed agli uffici di sanità marittima o
aerea.
- Nelle circostanze di cui al comma 3 il controllo di frontiera è
effettuato dall'ufficio o comando di polizia territorialmente competente,
con le modalità stabilite dal questore.
- Le disposizioni dei commi 3 e 4 si osservano anche per il controllo delle
persone in navigazione da diporto, che intendono fare ingresso nel
territorio dello Stato le cui imbarcazioni sono eccezionalmente autorizzate
ad attraccare in località sprovviste di posto di polizia di frontira sulla
base delle istruzioni diramate in attuazione della Convenzione di
applicazione dell'Accordo di Schengen, ratificata e resa esecutiva in Italia
con legge 30 settembre 1993 n. 388
Art. 8
(Uscita dal territorio dello Stato e reingresso)
- Lo straniero che lascia il territorio dello Stato per recarsi in uno Stato
non appartenente allo spazio di libera circolazione è tenuto a sottoporsi
ai controlli di polizia di frontiera. E' fatto obbligo al personale addetto
ai controlli di apporre sul passaporto il timbro di uscita munito
dell'indicazione del valico di frontiera e della data.
- Per lo straniero regolarmente soggiornante in Italia che, dopo essere
uscito intende farvi ritorno, il reingresso è consentito previa esibizione
al controllo di frontiera del passaporto o documento equivalente e del
permesso di soggiorno in corso di validità.
- Lo straniero il cui documento di soggiorno è scaduto da non più di 60
giorni per rientrare nel territorio dello Stato è tenuto a munirsi di visto
di reingresso rilasciato dalla rappresentanza diplomatica o consolare
italiana nel Paese di provenienza previa esibizione del documento scaduto.
- Lo straniero privo di documento di Soggiorno perché smarrito o sottratto
è tenuto a richiedere il visto di reingresso alla competente rappresentanza
diplomatica o consolare unendo copia della denuncia del furto o dello
smarrimento. Il visto di reingresso è rilasciato previa verifica
dell'esistenza del provvedimento del questore concernente il soggiorno.
- Lo straniero in possesso della carta di soggiorno rientra nel territorio
dello Stato mediante la sola esibizione della carta di soggiorno e del
passaporto o documento equivalente.
Art. 9
(Richiesta del permesso di soggiorno)
- La richiesta del permesso di soggiorno è presentata, entro il termine
previsto dal testo unico, al questore della provincia nella quale lo
straniero intende soggiornare, mediante scheda conforme al modello
predisposto dal Ministero dell'interno sottoscritta dal richiedente
corredata della fotografia dell'interessato in formato tessera, in quattro
esemplari: uno da apporre sulla scheda di domanda, uno da apporre sul
permesso di soggiorno, il terzo da conservare agli atti d'ufficio e il
quarto da trasmettere al sistema informativo di cui all'articolo 49 del
testo unico. In luogo della fotografia in più esemplari allo straniero può
essere richiesto di farsi ritrarre da apposita apparecchiatura per il
trattamento automatizzato dell'immagine in dotazione all'ufficio.
- Nella richiesta di cui al comma 1 lo straniero deve indicare:
- le proprie generalità complete, nonché quelle dei figli minori
conviventi, per i quali sia prevista l'iscrizione nel permesso di
soggiorno del genitore;
- il luogo dove l'interessato dichiara di voler soggiornare;
- il motivo del soggiorno.
- Con la richiesta di cui al comma 1 devono essere esibiti:
- il passaporto o altro documento equipollente da cui risultino la
nazionalità, la data, anche solo con l'indicazione dell'anno, e il
luogo di nascita degii interessati, nonché il visto di ingresso, quando
prescritto;
- la documentazione, nei casi di soggiorno diversi da quelli per motivi
di lavoro, attestante la disponibilità dei mezzi per il ritorno nel
Paese di provenienza.
- L'ufficio trattiene copia della documentazione esibita e può richiedere.
quando occorre verificare la sussistenza delle condizioni previste dal testo
unico, l'esibizione della documentazione o di altri elementi occorrenti per
comprovare:
- l'esigenza del soggiorno, per il tempo richiesto,
- la disponibilità dei mezzi di sussistenza sufficienti commisurati ai
motivi e alla durata del soggiorno, in relazione alle direttive di cui
all'articolo 4, comma 3 del testo unico, rapportata al numero delle
persone a carico;
- la disponibilità di altre risorse o dell'alloggio, nei casi in cui
tale documentazione sia richiesta dal testo unico o dal presente
regolamento.
- L'esibizione della documentazione inerente alla garanzia di cui
all'articolo 23 del testo unico, prestata con le modalità di cui
all'articolo 34 del presente regolamento, esime da ulteriori dimostrazioni
della disponibilità dei mezzi di sussistenza fino alla durata della
garanzia.
- La documentazione di cui ai commi 3 e 4 non è necessaria per i
richiedenti asilo e per gli stranieri ammessi al soggiorno per i motivi di
cui agli articoli 18 e 20 del testo unico.
- L'addetto alla ricezione, esaminati i documenti esibiti, ed accertata
l'identità dei richiedenti, rilascia un esemplare della scheda di cui al
comma 1 munita di fotografia dell'interessato e del timbro datato
dell'ufficio e della sigla dell’addetto alla ricezione, quale ricevuta,
indicando il giorno in cui potrà essere ritirato il permesso di soggiorno,
con l'avvertenza che all'atto dei ritiro dovrà essere esibita la
documentazione attestante l'assolvimento degli obblighi in materia sanitaria
di cui all'articolo 34 comma 3, del testo unico.
Art. 10
(Richiesta del permesso di soggiorno in casi particolari)
- Per gli stranieri in possesso di passaporto o altro documento
equipollente, dal quale risulti la data di ingresso nel territorio dello
Stato, e del visto di ingresso quando prescritto, che intendono soggiornare
in Italia per un periodo non superiore a trenta giorni, l'esemplare della
scheda rilasciata per ricevuta a norma dell'articolo 9, comma 7, tiene luogo
del permesso di soggiorno per i trenta giorni successivi alla data di
ingresso nel territorio nazionale. Ai fini di cui all'articolo 6, comma 3
del testo unico, la scheda deve essere esibita unitamente al passaporto.
- Quando si tratta di soggiorno per turismo di durata non superiore a 30
giorni di gruppi guidati la richiesta del permesso di soggiorno può essere
effettuata dal capo gruppo, mediante esibizione dei passaporti o documenti
equipollenti e, se si tratta di passaporti collettivi, di copia dei
documenti di identificazione di ciascuno dei viaggiatori, nonché del
programma del viaggio. La disponibilità dei mezzi di sussistenza e di
quelli per il ritorno nel Paese d'origine può essere documentata attraverso
la attestazione di pagamento integrale del viaggio e del soggiorno
turistico.
- Nei casi di cui al comma 2, la ricevuta della richiesta del permesso di
soggiorno, munita del timbro dell'ufficio con data e sigla dell'operatore
addetto alla ricezione, rilasciata nel numero di esemplari occorrenti,
equivale a permesso di soggiorno collettivo per i trenta giorni successivi
alla data di ingresso nel territorio nazionale, risultante dall'apposito
timbro, munito di data, apposto sul passaporto o altro documento
equipollente all'atto del controllo di frontiera.
- Per i soggiorni da trascorrersi presso convivenze civili o religiose,
presso ospedali o altri luoghi di cura, la richiesta del permesso di
soggiorno può essere presentata in questura dall'esercente della struttura
ricettiva o da chi presiede le case, gli ospedali, gli istituiti o le
comunità in cui lo straniero è ospitato, il quale provvede anche al ritiro
e alla consegna all'interessato della ricevuta di cui al comma 1 e del
permesso di soggiorno.
- Gli stranieri che intendono soggiornare in Italia per un periodo non
superiore a 30 giorni sono esonerati dall'obbligo di cui al comma 8
dell'articolo 6 del testo unico.
- Negli alberghi, negli altri esercizi ricettivi e nei centri di accoglienza
alle frontiere deve essere messa a disposizione dei viaggiatori stranieri
una trascrizione, nelle lingue italiana, francese, inglese, spagnola e araba
delle disposizioni del testo unico e del presente regolamento concernenti
l’ingresso e il soggiorno degli stranieri nel territorio dello Stato.
Art. 11
(Rilascio del permesso di soggiorno)
- Il permesso di soggiorno è rilasciato, quando ne ricorrono i presupposti,
per i motivi e la durata indicati nel visto d'ingresso o dal testo unico,
ovvero per uno dei seguenti altri motivi:
- per richiesta di asilo, per la durata della procedura occorrente e per
asilo;
- per emigrazione in un altro Paese, per la durata delle procedure
occorrenti;
- per acquisto della cittadinanza o dello stato di apolide, a favore
dello straniero già in possesso del permesso di soggiorno per altri
motivi, per la durata dei procedimento di concessione o di
riconoscimento.
- Il permesso di soggiorno è rilasciato in conformità all'Azione Comune
97/11/GAI
(del Consiglio dell'Unione Europea del 16 dicembre 1996 e contiene
l'indicazione del codice fiscale. A tal fine, con decreto del Ministro
dell'interno, di concerto con il Ministro delle Finanze, sono determinate le
modalità di comunicazione in via telematica dei dati per l'attribuzione
allo straniero del codice fiscale e per l'utilizzazione dello stesso codice
come identificativo dello straniero, anche ai fini degli Archivi anagrafici
dei lavoratori extracomunitari.
- la documentazione attestante l'assolvimento degli obblighi in materia
sanitaria di cui all'articolo 34 comma 3 del testo unico deve essere esibita
al momento del ritiro del permesso di soggiorno.
Art. 12
(Rifiuto del permesso di soggiorno)
- Salvo che debba disporsi il respingimento o l'espulsione immediata con
accompagnamento alla frontiera, quando il permesso di soggiorno è rifiutato
il questore avvisa l'interessato, facendone menzione nel provvedimento di
rifiuto, che sussistendone i presupposti, si procederà nei suoi confronti
per l'applicazione dell'espulsione di cui all'articolo 13 del testo unico.
- Con il provvedimento di cui al comma 1, il questore concede allo straniero
un termine. non superiore a quindici giorni lavorativi, per presentarsi al
posto di polizia di frontiera indicato e lasciare volontariamente il
territorio dello Stato, con l'avvertenza che, in mancanza, si procederà a
norma dell'articolo 13 del testo unico.
- Anche fuori dei casi di espulsione, nei casi in cui occorra rimpatriare lo
straniero, il prefetto, ne avverte il console dello Stato di appartenenza
per gli eventuali provvedimenti di competenza è può dispone il rimpatrio,
munendolo di foglio di via obbligatorio, anche con la collaborazione degli
organismi che svolgono attività di assistenza per stranieri o di altri
organismi, anche di carattere internazionale, specializzati nel
trasferimento di persone, ovvero concedergli un termine, non superiore a
dieci giorni per presentarsi al posto di polizia di frontiera specificamente
indicato e lasciare il territorio dello Stato.
Art. 13
(Rinnovo del permesso di soggiorno)
- Il permesso di soggiorno rilasciato dai Paesi aderenti all'Accordo di
Schengen, in conformità di un visto uniforme previsto dalla Convenzione di
applicazione dei predetto Accordo, ovvero rilasciato in esenzione di visto,
per i soli motivi di turismo, non può essere rinnovato o prorogato oltre la
durata di novanta giorni, salvo che ricorrano seri motivi, in particolare di
carattere umanitario o risultanti da obblighi costituzionali o
internazionali.
- Ai fini del rinnovo del permesso di soggiorno, fermo restando quanto
previsto dall'articolo 22, comma 9 del testo unico, la documentazione
attestante la disponibilità di un reddito da lavoro o da altra fonte
lecita, sufficiente al sostentamento proprio e dei familiari conviventi a
carico può essere accertata d'ufficio sulla base di una dichiarazione
temporaneamente sostitutiva resa dall'interessato con la richiesta di
rinnovo.
- La richiesta di rinnovo è presentata in duplice esemplare. L'addetto alla
ricezione, esaminati i documenti esibiti, ed accertata l'identità del
richiedente, rilascia un esemplare della richiesta, munito del timbro
datario dell'ufficio e della propria firma, quale ricevuta, ove sia
riportata per iscritto, con le modalità di cui all'articolo 2, comma 6 del
testo unico. L'avvertenza che l'esibizione della ricevuta stessa alla
competente Azienda sanitaria locale è condizione per la continuità
dell'iscrizione al Servizio sanitaria nazionale.
- Il permesso di soggiorno non può essere rinnovato o prorogato quando
risulta che lo straniero ha interrotto il soggiorno in Italia per un periodo
continuativo di oltre sei mesi o per permessi di soggiorno di durata almeno
biennale, per un periodo continuativo superiore alla metà del periodo di
validità del permesso di soggiorno, salvo che detta interruzione sia dipesa
dalla necessità di adempiere agli obblighi militari o da altri gravi e
comprovati motivi.
Art. 14
(Conversione del permesso di soggiorno)
- Il permesso di soggiorno rilasciato per motivi di lavoro subordinato o di
lavoro autonomo e per motivi familiari può essere utilizzato anche per le
altre attività consentite allo straniero anche senza conversione o
rettifica del documento, per il periodo di validità dello stesso. In
particolare:
- il permesso di soggiorno rilasciato per lavoro subordinato non
stagionale consente l'esercizio di lavoro autonomo, previa acquisizione
del titolo abilitativo o autorizzatorio eventualmente prescritto e
sempre che sussistano gli altri requisiti o condizioni previste dalla
normativa vigente per l'esercizio dell'attività lavorativa in forma
autonoma nonché l'esercizio di attività lavorativa in qualità di
socio lavoratore di cooperative;
- il permesso di soggiorno rilasciato per lavoro autonomo consente
l'esercizio di lavoro subordinato per il periodo di validità dello
stesso previa iscrizione nelle liste di collocamento o se il rapporto di
lavoro è in corso. previa comunicazione del datore di lavoro alla
Direzione provinciale del lavoro;
- il permesso di soggiorno per ricongiungimento familiare o per ingresso
al seguito del lavoratore consente l'esercizio del lavoro subordinato e
del lavoro autonomo alle condizioni di cui alle lettere precedenti.
- L'ufficio della pubblica amministrazione che rilascia il titolo
autorizzatorio o abilitativo nei casi previsti dal comma 1 lettera a) e la
Direzione provinciale dei lavoro, nei casi previsti dal comma 1, lettera b).
comunicano alla questura, per le annotazioni di competenza, i casi in cui il
permesso di soggiorno è utilizzato per un motivo diverso da quello
riportato nel documento.
- Con il rinnovo è rilasciato un nuovo permesso di soggiorno per l'attività
effettivamente svolta.
- Il permesso di soggiorno per motivi di studio o formazione consente, per
il periodo di validità dello stesso, l'esercizio di attività lavorative
subordinate per un tempo non superiore a 20 ore settimanali, anche
cumulabili per cinquantadue settimane, fermo restando il limite annuale di
1.040 ore.
- Salvo che sia diversamente stabilito dagli accordi internazionali o dalle
condizioni per le quali lo straniero è ammesso a frequentare corsi di
studio o di formazione in Italia il permesso di soggiorno per motivi di
studio o formazione può essere convertito prima della scadenza in permesso
di soggiorno per motivo di lavoro, nei limiti delle quote fissate a norma
dell'articolo 3 del testo unico attestati dalla Direzione provinciale dei
lavoro, previa idonea documentazione del rapporto di lavoro, o, in caso di
lavoro autonomo, previa presentazione dei titolo abilitativo o
autorizzatorio ove richiesto della documentazione concernente ogni altro
adempimento amministrativo richiesto, nonché della documentazione
comprovante il possesso delle disponibilità finanziarie occorrenti per
l'esercizio dell'attività.
Art. 15
(Iscrizioni anagrafiche)
- Le iscrizioni e le variazioni anagrafiche dello straniero regolarmente
soggiornante sono effettuate nei casi e secondo i criteri previsti dalla
legge 24 dicembre 1954, n. 1228, e dal regolamento anagrafico della
popolazione residente, approvato con decreto del Presidente della Repubblica
30 maggio 1989. n. 223, come modificato dal presente regolamento.
- Il comma 3 dell'articolo 7 del decreto del Presidente della Repubblica 30
maggio 1989, n. 223, è sostituito dal seguente "3. Gli stranieri
iscritti in anagrafe hanno l'obbligo di rinnovare all'ufficiale di anagrafe
la dichiarazione di dimora abituale nel comune, entro 60 giorni dal rinnovo
del permesso di soggiorno, corredata dal permesso medesimo. Per gli
stranieri muniti da carta di soggiorno, il rinnovo della dichiarazione di
dimora abituale è effettuato entro 60 giorni dal rinnovo della carta di
soggiorno. L'ufficiale di anagrafe aggiornerà la scheda anagrafica dello
straniero, dandone comunicazione al questore".
- La lettera c) del comma 1 dell'articolo 11 del decreto del Presidente
della Repubblica 30 maggio 1989, n. 223, è sostituita dalla seguente:
"c) per irreperibilità accertata a seguito delle risultanze delle
operazioni del censimento generale della popolazione, ovvero, quando, a
seguito di ripetuti accertamenti opportunamente intervallati, la persona sia
risultata irreperibile, nonché, per i cittadini stranieri, per
irreperibilità accertata, ovvero per effetto dei mancato rinnovo della
dichiarazione di cui all'articolo 7, comma 3, trascorso un anno dalla
scadenza del permesso di soggiorno o della carta di soggiorno, previo avviso
da parte dell'ufficio, con invito a provvedere nei successivi 30 giorni.".
- Al comma 2 dell'articolo 11 del decreto del Presidente della Repubblica 30
maggio 1989, n. 223 è aggiunto il seguente periodo: "Per le
cancellazioni dei cittadini stranieri la comunicazione è effettuata al
questore.".
- Le iscrizioni, le cancellazioni e le variazioni anagrafiche di cui al
presente articolo sono comunicate d'ufficio alla questura competente per
territorio entro il termine di quindici giorni.
- Al comma 2 dell'articolo 20 del decreto del Presidente della Repubblica 30
maggio 1989 n. 223, è aggiunto il seguente periodo: "Nella scheda
riguardante i cittadini stranieri sono comunque indicate la cittadinanza e
la data di scadenza del permesso di soggiorno o di rilascio o rinnovo della
carta di soggiorno.".
- Con decreto del Ministro dell'interno, sentita l'associazione nazionale
dei comuni d'Italia, l'istituto nazionale di statistica e l'Istituto
nazionale per la previdenza sociale, ed il Garante per la protezione dei
dati personali, sono determinate le modalità, di comunicazione anche in via
telematica, dei dati concernenti i cittadini stranieri fra gli uffici di
anagrafe dei comuni gli archivi dei lavoratori extracomunitari, e gli
archivi dei competenti organi centrali e periferici del Ministero
dell'interno, nel rispetto dei principi di cui agli articoli 9, 22 comma 3 e
27 della legge 31 dicembre 1996 n. 675 e successive modificazioni e
integrazioni. Lo stesso decreto disciplina anche le modalità tecniche e il
calendario secondo cui i Comuni dovranno procedere all'aggiornamento e alla
verifica delle posizioni anagrafiche dei cittadini stranieri già iscritti
nei registri della popolazione residente alla data di entrata in vigore del
presente regolamento.
Art. 16
(Richiesta della carta di soggiorno)
- Per il rilascio della carta di soggiorno di cui all'articolo 9 del testo
unico l’interessato è tenuto a farne richiesta per iscritto, su scheda
conforme a quella approvata con decreto del Ministro dell'interno.
- All'atto della richiesta, da presentare alla questura del luogo in cui lo
straniero risiede questi deve indicare:
- le proprie generalità complete;
- il luogo o i luoghi in cui l'interessato ha soggiornato in Italia nei
cinque anni precedenti;
- il luogo di residenza;
- le fonti di reddito, specificandone l'ammontare.
- La domanda deve essere corredata da:
- copia del passaporto o di documento equipollente o del documento di
identificazione rilasciato dalla competente autorità italiana da cui
risultino la nazionalità, la data, anche solo con l'indicazione
dell'anno e il luogo di nascita dei richiedente;
- copia della dichiarazione dei redditi o del modello 101 rilasciato dal
datore di lavoro, relativi all'anno precedente da cui risulti un reddito
non inferiore all'importo annuo dell'assegno sociale;
- certificato del casellario giudiziale e certificato delle iscrizioni
relative ai procedimento penali in corso;
- fotografia della persona interessata, in formato tessera, in quattro
esemplari salvo quanto previsto dall'articolo 9, comma 1;
- Nel caso di richiesta relativa ai familiari di cui all'articolo 9, comma
1, del testo unico le indicazioni di cui al comma 2 e la documentazione di
cui al comma 3 del presente articolo devono riguardare anche il coniuge ed i
figli minori degli anni diciotto conviventi per i quali pure sia richiesta
la carta di soggiorno, e deve essere prodotta la documentazione comprovante:
- lo stato di coniuge o di figlio minore. A tal fine, i certificati
rilasciati dalla competente autorità dello Stato estero devono essere
autenticati dall'autorità consolare italiana che attesta che la
traduzione in lingua italiana dei documenti è conforme agli originali;
- la disponibilità di un alloggio, a norma dell'articolo 29, comma 3
lettera a), del testo unico. A tal fine l'interessato deve produrre
l'attestazione dell'ufficio comunale circa la sussistenza dei requisiti
di cui al predetto articolo del testo unico ovvero il certificato di
idoneità igienico - sanitaria rilasciato dall'Azienda unità sanitaria
locale competente per territorio.
- il reddito richiesto per le finalità di cui all’articolo 29, comma
3 lettera b), del testo unico, tenuto conto di quello dei familiari
conviventi non a carico.
- Se la carta di soggiorno è richiesta nella qualità di coniuge straniero
o genitore straniero convivente con cittadino italiano o con cittadino di
uno Stato dell'Unione europea residente in Italia, di cui all'articolo 9,
comma 2, del testo unico, il richiedente, oltre alle proprie generalità,
deve indicare quelle dell'altro coniuge o del figlio con il quale convive.
Per lo straniero che sia figlio minore convivente, nelle condizioni di cui
all'articolo 9, comma 2, del testo unico, la carta di soggiorno è richiesta
da chi esercita la potestà sul minore.
- Nei casi previsti dal comma 5 la domanda deve essere corredata, oltre che
della documentazione relativa al reddito familiare, anche delle
certificazioni comprovanti lo stato di coniuge o di figlio minore o di
genitore di cittadino italiano o di uno Stato membro dell'Unione europea
residente in Italia.
- l'addetto alla ricezione, esaminata la domanda e i documenti allegati ed
accertata l'identità dei richiedenti, ne rilascia ricevuta, indicando il
giorno in cui potrà essere ritirato il documento richiesto. La ricevuta non
sostituisce in alcun modo la carta di soggiorno.
Art. 17
(Rilascio e rinnovo della carta di soggiorno)
- La carta di soggiorno è rilasciata entro 90 giorni dalla richiesta,
previo accertamento delle condizioni richieste dal testo unico.
- La carta di soggiorno è a tempo indeterminato ma è soggetta a
vidimazione, su richiesta dell'interessato, nel termine di dieci anni dal
rilascio. La carta di soggiorno costituisce documento di identificazione
personale per non oltre cinque anni dalla data del rilascio o del rinnovo.
Il rinnovo è effettuato a richiesta dell'interessato, corredata di nuove
fotografie.
CAPO III
ESPULSIONE E TRATTENIMENTO
Art. 18
(Ricorsi contro i provvedimenti di espulsione)
- I funzionari delle rappresentanze diplomatiche o consolari italiane che,
ai sensi dell'articolo 13, comma 10 del testo unico, curano l'inoltro alla
competente autorità giudiziaria del ricorso presentato all'estero,
inviandone copia anche all'autorità che ha adottato il provvedimento
impugnato.
- L'autorità che ha adottato il provvedimento impugnato può far pervenire
le proprie osservazioni al giudice entro cinque giorni dalla data di
notifica del ricorso presso i propri ufcici.
Art. 19
(Divieto di rientro per gli stranieri espulsi)
- Il divieto di rientro nel territorio dello Stato nei confronti delle
persone espulse opera a decorrere dalla data di esecuzione dell'espulsione,
attestata dal timbro d'uscita di cui all'articolo 8, comma 1, ovvero da ogni
altro documento comprovante l'assenza dello straniero dal territorio dello
Stato.
Art. 20
(Trattenimento nei centri di permanenza temporanea e assistenza)
- Il provvedimento con il quale il questore dispone il trattenimento dello
straniero ai sensi dell'articolo 14 del testo unico è comunicato
all'interessato con le modalità di cui all'articolo 14 commi 3 e 4, del
presente regolamento unicamente al provvedimento di espulsione o di
respingimento.
- Con la medesima comunicazione lo straniero è informato del diritto di
essere assistito nel Procedimento di convalida del decreto dì
trattenimento, da un difensore di fiducia, con ammissione, ricorrendone le
condizioni al gratuito patrocinio a spese dello Stato. Allo straniero è
dato altresì avviso che in mancanza di difensore di fiducia, sarà
assistito da un difensore di ufficio designato dal giudice tra quelli
iscritti nella tabella di cui all'articolo 29 del decreto legislativo 28
luglio 1989 n 271, e che le comunicazioni dei successivi provvedimenti
giurisdizionali saranno effettuate con avviso di cancelleria al difensore
nominato dallo straniero o a quello incaricato di ufficio.
- All'atto dell'ingresso nel centro lo straniero viene informato che in caso
di indebito allontanamento la misura del trattenimento sarà ripristinata
con l'ausilio della forza pubblica.
- Il trattenimento non può essere protratto oltre il tempo strettamente
necessario per l'esecuzione del respingimento o dell'espulsione e comunque
oltre i termini stabiliti dal testo unico e deve comunque cessare se il
provvedimento del questore non è convalidato.
- Lo svolgimento della procedura di convalida del trattenimento non può
essere motivo del ritardo dell'esecuzione del respingimento.
Art. 21
(Modalità del trattenimento)
- Le modalità del trattenimento devono garantire, nel rispetto del regolare
svolgimento della vita in comune, la libertà di colloquio all'interno del
centro e con visitatori provenienti dall'esterno, in particolare con il
difensore che assiste lo straniero, e con i ministri di culto, la libertà
di corrispondenza anche telefonica, ed i diritti fondamentali della persona,
fermo restando l'assoluto divieto per lo straniero di allontanarsi dal
centro.
- Nell'ambito del centro sono assicurati, oltre ai servizi occorrenti per il
mantenimento e l'assistenza degli stranieri trattenuti o ospitati, i servizi
sanitari essenziali, gli interventi di socializzazione e la libertà del
culto nei limiti previsti dalla Costituzione.
- Allo scopo di assicurare la libertà di corrispondenza, anche telefonica,
con decreto del Ministro dell'interno, di concerto con il Ministro del
tesoro, del bilancio e della programmazione economica, sono definite le
modalità per l'utilizzo dei servizi telefonici, telegrafici e postali,
nonché i limiti di contribuzione alle spese da parte del centro.
- Il trattenimento dello straniero può avvenire unicamente presso i centri
di permanenza temporanea individuati ai sensi dell'articolo 14, comma 1 del
testo unico o presso i luoghi di cura in cui lo stesso è ricoverato per
urgenti necessità di soccorso sanitario.
- Nel caso in cui lo straniero debba essere ricoverato in luogo di cura,
debba recarsi nell'ufficio giudiziario per essere sentito dal giudice che
procede, ovvero presso la competente rappresentanza diplomatica o consolare
per espletare le procedure occorrenti al rilascio dei documenti occorrenti
per il rimpatrio, il questore provvede all'accompagnamento a mezzo della
forza pubblica.
- Nel caso di imminente pericolo di vita di un familiare o di un convivente
residente in Italia o per altri gravi motivi di carattere eccezionale, il
giudice che procede, sentito il questore, può autorizzare lo straniero ad
allontanarsi dal centro per il tempo strettamente necessario, informando il
questore che ne dispone l'accompagnamento.
- Oltre al personale addetto alla gestione dei centri e agli appartenenti
alla forza pubblica, al giudice competente e all'autorità di pubblica
sicurezza ai centri possono accedere i familiari conviventi e il difensore
delle persone trattenute o ospitate, i ministri di culto, il personale della
rappresentanza diplomatica o consolare, e gli appartenenti ad enti,
associazioni del volontariato e cooperative di solidarietà sociale, ammessi
a svolgervi attività di assistenza a norma dell’articolo 22 ovvero sulla
base di appositi progetti di collaborazione concordati con il prefetto della
provincia in cui è istituito il centro.
- Le disposizioni occorrenti per la regolare convivenza all'interno del
centro comprese le misure strettamente indispensabili per garantire
l'incolumità delle persone, nonché quelle occorrenti per disciplinare le
modalità di erogazione dei servizi predisposti per le esigenze fondamentali
di cura, assistenza, promozione umana e sociale e le modalità di
svolgimento delle visite, sono adottate dal prefetto, sentito il questore,
in attuazione delle disposizioni recate nel decreto di costituzione del
centro e delle direttive impartite dal Ministro dell'interno per assicurare
la rispondenza delle modalità di trattenimento alle finalità di cui
all'articolo 14, comma 2, del testo unico.
- Il questore adotta ogni altro provvedimento e le misure occorrenti per la
sicurezza e l'ordine pubblico nel centro, comprese quelle per
l'identificazione delle persone e di sicurezza all'ingresso del centro,
nonché quelle per impedire l'indebito allontanamento delle persone
trattenute e per ripristinare la misura nel caso che questa venga violata.
Il questore, anche a mezzo degli ufficiali di pubblica sicurezza, richiede
la necessaria collaborazione da parte del gestore e del personale del centro
che sono tenuti a fornirla.
Art. 22
(Funzionamento dei centri di permanenza temporanea e assistenza)
- Il prefetto della provincia in cui è istituito il centro di permanenza
temporanea e assistenza provvede all'attivazione e alla gestione dello
stesso, disciplinandone anche le attività a norma dell'articolo 21 comma 8,
in conformità alle istruzioni di carattere organizzativo e amministrativo -
contabile impartite dal Ministro dell'interno anche mediante la stipula di
apposite convenzioni con l'ente locale o con soggetti pubblici o privati che
possono avvalersi dell'attività di altri enti, di associazioni del
volontariato e di cooperative di solidarietà sociale.
- Per le finalità di cui al comma 1, possono essere disposti la locazione,
l'allestimento, il riadattamento e la manutenzione di edifici o di aree, il
trasporto e il posizionamento di strutture, anche mobili, la predisposizione
e la gestione di attività per l’assistenza, compresa quella igienico -
sanitaria e quella religiosa, il mantenimento, il vestiario, la
socializzazione, e quant'altro occorra al decoroso soggiorno nel centro,
anche per le persone che vi prestano servizio. Quando occorre procedere
all'acquisto di edifici o aree, il competente ufficio del Ministero delle
finanze provvede sulla richiesta dei Ministero dell'interno.
- Il prefetto individua il responsabile della gestione del centro e dispone
i necessari controlli sull'amministrazione e gestione del centro.
- Nell'ambito del centro sono resi disponibili uno o più locali idonei per
l'espletamento delle attività delle autorità consolari. Le autorità di
pubblica sicurezza assicurano ogni possibile collaborazione all'autorità
consolare al fine di accelerare l'espletamento degli accertamenti e il
rilascio dei documenti necessari con spese a carico del bilancio del
Ministero dell'interno.
Art. 23
(Attività di prima assistenza e soccorso)
- Le attività di accoglienza, assistenza e quelle svolte per le esigenze
igienico – sanitarie, connesse al soccorso dello straniero possono essere
effettuate anche al di fuori dei centri di cui all'articolo 22, per il tempo
strettamente necessario all'avvio dello stesso ai predetti centri o
all'adozione dei provvedimenti occorrenti per l’erogazione di specifiche
forme di assistenza di competenza dello Stato.
- Gli interventi di cui al comma 1 sono effettuati a cura del prefetto con
le modalità e con l'imputazione degli oneri a norma delle disposizioni di
legge in vigore, comprese quelle del decreto - legge 30 ottobre 1995, n.
451, convertito dalla legge 29 dicembre 1995 n. 563.
CAPO IV
DISPOSIZIONI DI CARATTERE UMANITARIO
Art. 24
(Servizi di accoglienza alla frontiera)
- I servizi di accoglienza previsti dall'articolo 11 comma 6, del testo
unico sono istituti presso i valichi di frontiera nei quale è stato
registrato negli ultimi tre anni il maggior numero di richieste di asilo o
di ingressi sul territorio nazionale, nell'ambito delle risorse Finanziarie
definite con il documento programmatico di cui all'articolo 3 dei testo
unico e dalla legge di bilancio.
- Le modalità per l'espletamento dei servizi di assistenza anche mediante
convenzioni con organismi non governativi o associazioni di volontariato,
enti o cooperative di solidarietà sociale e di informazione, anche mediante
sistemi automatizzati, sono definite con provvedimento del Ministro
dell'interno, d'intesa con il Ministro per la solidarietà sociale.
- Nei casi di urgente necessità, per i quali i servizi di accoglienza di
cui al presente articolo non sono sufficienti o non sono attivati, è
immediatamente interessato l'ente locale per l'eventuale accoglienza in uno
dei centri istituti a norma dell'articolo 40 del testo unico.
Art. 25
(Programmi di assistenza ed integrazione sociale)
- I programmi di assistenza ed integrazione sociale di cui all'articolo 18
del testo unico, realizzati a cura degli enti locali o dei soggetti privati
convenzionati, sono finanziati dallo Stato, nella misura del settanta per
cento, a valere sulle risorse assegnate al Dipartimento per le pari
opportunità, ai sensi dell'art. 58, comma 2, e dall'ente locale, nella
misura dei trenta per cento a valere sulle risorse relative all'assistenza.
Il contributo dello Stato è disposto dal Ministro per le pari opportunità
previa valutazione, da parte della Commissione interministeriale di cui al
comma 2, dei programmi elaborati dai comuni interessati o dai soggetti
privati convenzionati con questi ultimi, dietro presentazione di progetti di
fattibilità indicanti i tempi, le modalità e gli obiettivi che si
intendono conseguire, nonché le strutture organizzative e logistiche
specificamente destinate.
- Presso la Presidenza dei Consiglio dei Ministri. Dipartimento per le pari
opportunità, è istituita la Commissione interministeriale per l'attuazione
dell'articolo 18 del testo unico composta dai rappresentanti dei Ministri
per le pari opportunità, per la solidarietà sociale, dell'interno e di
grazia e giustizia, i quali designano i rispettivi supplenti. La Commissione
può avvalersi di consulenti ed esperti, designati dal Ministro per le pari
opportunità, d'intesa con gli altri Ministri interessati.
- La Commissione svolge i compiti di indirizzo, controllo e di
programmazione delle, risorse in ordine ai programmi previsti dal presente
capo. In particolare provvede a:
- esprimere il parere sulle richieste di iscrizione nell'apposita
sezione del registro di cui all'articolo 52, comma 1 lettera c);
- esprimere i pareri e le proposte sui progetti di convenzione dei
comuni e degli enti locali con i soggetti privati che intendono
realizzare i programmi di assistenza e di integrazione sociale di cui
all'articolo 26.
- Selezionare i programmi di assistenza e di integrazione sociale da
finanziare a valere sul Fondo di cui al comma 1, sulla base dei criteri
e delle modalità stabiliti con decreto del Ministro per le pari
opportunità, di concerto con i Ministri per la solidarietà sociale,
dell'interno e di grazia e giustizia;
- verificare lo stato di attuazione dei programmi e la loro efficacia. A
tal fine gli enti locali interessati devono far pervenire alla
Commissione ogni sei mesi una relazione sulla base dei rapporti di cui
all'articolo 26, comma 4, lettera c).
Art. 26.
(Convenzioni con soggetti privati)
- I soggetti privati che intendono svolgere attività di assistenza ed
integrazione sociale per le Finalità di cui all'articolo 18 del testo unico
debbono essere iscritti nell'apposita sezione del registro di cui
all'articolo 42, comma 2 del medesimo testo unico, a norma degli articoli 52
e seguenti del presente regolamento, e stipulare apposita convenzione con
l'ente locale o con gli enti locali di riferimento.
- L'ente locale stipula la convenzione con uno o più soggetti privati di
cui al comma 1 dopo aver verificato:
- l'iscrizione nella apposita sezione del registro di cui all'articolo
42, comma 2 del testo unico.
- la rispondenza del programma o dei programmi di assistenza e di
integrazione sociale, che il soggetto intende realizzare, ai criteri ed
alle modalità stabiliti con il decreto di cui all'articolo 25 comma 3
lettera c), tenuto conto dei servizi direttamente assicurati dall'ente
locale;
- la sussistenza dei requisiti professionali, organizzativi e logistici
occorrenti per la realizzazione dei programmi.
- L'ente locale dispone verifiche semestrali sullo stato di attuazione e
sull'efficacia del programma ed eventualmente concorda modifiche che lo
rendano più adeguato agli obiettivi fissati.
- I soggetti privati convenzionati con gli enti locali che attuano programmi
di assistenza e di integrazione sociale sono tenuti a:
- comunicare al sindaco del luogo in cui operano l'inizio del programma;
- effettuare tutte le operazioni di carattere amministrativo, anche per
conto degli stranieri assistiti a norma dell'articolo 18, comma 3, del
testo unico, qualora impossibilitati, per la richiesta del permesso di
soggiorno, l'iscrizione al Servizio sanitario nazionale e ogni altro
adempimento volto alla effettività dei diritti riconosciuti ai medesimi
stranieri.
- presentare all'ente locale convenzionato un rapporto semestrale sullo
stato di attuazione del programma e sugli obiettivi intermedi raggiunti;
- rispettare le norme in materia di protezione dei dati personali nonché
di riservatezza e sicurezza degli stranieri assistiti, anche dopo la
conclusione del programma;
- comunicare senza ritardo al sindaco e al questore che ha rilasciato il
permesso di soggiorno l'eventuale interruzione, da parte dello straniero
interessato, della partecipazione al programma.
Art. 27
(Rilascio del permesso di soggiorno per motivi di protezione sociale)
- Quando ricorrono le circostanze di cui all'articolo 18 del testo unico, la
proposta per il rilascio del permesso di soggiorno per motivi di protezione
sociale è effettuata:
- dai servizi sociali degli enti locali, o dalle associazioni, enti ed
altri organismi iscritti al registro di cui all'articolo 52, comma 1
lettera c), convenzionati con l'ente locale, che abbiano rilevato
situazioni di violenza o di grave sfruttamento nei confronti dello
straniero;
- dal procuratore della Repubblica nei casi in cui sia iniziato un
procedimento penale relativamente a fatti di violenza o di grave
sfruttamento di cui alla lettera a), nel corso dei quale lo straniero
abbia reso dichiarazioni.
- Ricevuta la proposta di cui al comma 1 e verificata la sussistenza delle
condizioni previste dal testo unico, il questore provvede al rilascio del
permesso di soggiorno per motivi umanitari, valido per le attività di cui
all'articolo 18, comma 5, del testo unico. acquisiti:
- il parere del procuratore della Repubblica quando ricorrono le
circostanze dì cui al comma 1, lettera b) ed il procuratore abbia
omesso di formulare la proposta o questa non dia indicazioni circa la
gravità ed attualità del pericolo;
- il programma di assistenza ed integrazione sociale relativo allo
straniero, conforme alle prescrizioni della Commissione
interministeriale di cui all'articolo 25;
- l'adesione dello straniero al medesimo programma, previa avvertenza
delle conseguenze previste dal testo unico in caso di interruzione del
programma o di condotta incompatibile con le finalità dello stesso;
- l'accettazione degli impegni connessi al programma da parte del
responsabile della struttura presso cui il programma deve essere
realizzato.
- Quando la proposta è effettuata a norma dei comma 1 lettera a), il
questore valuta la gravità ed attualità del pericolo anche sulla base
degli elementi in essa contenuti.
Art. 28
(Permessi di soggiorno per gli stranieri per i quali sono vietati l'espulsione o
il respingimento)
- Quando la legge dispone il divieto di espulsione, il questore rilascia il
permesso di soggiorno:
- per minore età, salvo l'iscrizione del minore degli anni quattordici
nel permesso di, soggiorno del genitore o dell'affidatario stranieri
regolarmente soggiornanti in Italia. Se si tratta di minore abbandonato,
è immediatamente informato il Tribunale per i minorenni per i
provvedimenti di competenza;
- per motivi familiari, nei confronti degli stranieri che si trovano
nelle documentate circostanze di cui all'articolo 19, comma 2, lettera
c) del testo unico;
- per cure mediche, per il tempo attestato mediante idonea
certificazione sanitaria, nei confronti delle donne che si trovano nelle
circostanze di cui all'articolo,19. comma 2, lettera d) del testo unico.
- per motivi umanitari, negli altri casi, salvo che possa disporsi
l'allontanamento verso uno Stato che provvede ad accordare una
protezione analoga contro le persecuzioni di cui all'articolo 19, comma
1 del testo unico.
CAPO V
DISCIPLINA DEL LAVORO
Art. 29
(Definizione delle quote d'ingresso per motivi di lavoro)
- Oltre a quanto espressamente previsto dal testo unico o dagli accordi
internazionali stipulati a norma del medesimo testo unico, i decreti che
definiscono le quote massime di ingresso degli stranieri nel territorio
dello Stato per motivi di lavoro indicano le quote per il lavoro
subordinato, anche per esigenze di carattere stagionale, e per il lavoro
autonomo.
- Per le finalità di cui al presente Capo il Ministero del lavoro e della
previdenza sociale adotta le misure occorrenti per i collegamenti
informativi dei propri uffici centrali e periferici ed i trattamenti
automatizzati dei dati dei lavoratori stranieri e, mediante convenzioni con
i Ministeri interessati, per i collegamenti occorrenti con le rappresentanze
diplomatiche e consolari e con le questure.
- (Comma non ammesso al "Visto" della Corte dei conti).
Art. 30
(Autorizzazione al lavoro subordinato a tempo determinato o indeterminato)
- L'autorizzazione al lavoro dello straniero residente all'estero è
rilasciata dalla Direzione provinciale del lavoro competente per il luogo in
cui l'attività lavorativa dovrà effettuarsi, a richiesta del datore di
lavoro, nei limiti qualitativi e quantitativi previsti dai decreti di cui
all'articolo 29.
- la richiesta di cui al comma 1 deve contenere:
- le complete generalità del titolare o legale rappresentante
dell'impresa, della sua denominazione e sede, ovvero, se si tratta di
lavoro a domicilio, le complete generalità del datore di lavoro
committente;
- le complete generalità del lavoratore straniero o dei lavoratori
stranieri che si intende assumere;
- l'impegno di assicurare allo straniero il trattamento retributivo ed
assicurativo previsto dalle leggi vigenti e dai contratti collettivi
nazionali di lavoro di categoria o comunque applicabili;
- la sede dell'impresa e dello stabilimento ovvero del luogo in cui verrà
prevalentemente svolta l'attività inerente al rapporto di lavoro;
- l'indicazione delle modalità di alloggio.
- Alla richiesta di cui al comma 1 devono essere allegati:
- il certificato di iscrizione dell'impresa alla Camera di commercio,
industria e Artigianato, munito della dicitura di cui all'articolo 9 del
decreto del Presidente della Repubblica 3 giugno 1998, n. 252, salvo che
il rapporto di lavoro subordinato non riguardi l'attività d'impresa;
- copia del contratto di lavoro stipulato con lo straniero residente
all'estero, sottoposto alla sola condizione dell'effettivo rilascio del
relativo permesso di soggiorno;
- copia della documentazione prodotta dal datore di lavoro ai fini
fiscali, attestante la sua capacità economica.
- l'autorizzazione al lavoro è rilasciata entro 20 giorni dal ricevimento
della domanda, previa verifica delle condizioni di cui all'articolo 22,
comma 3, del testo unico e della congruità del numero delle richieste
presentate, per il medesimo periodo, dallo stesso datore di lavoro, in
relazione alla sua capacità economica e alle esigenze dell'impresa o del
lavoro a domicilio, secondo criteri omogenei, anche in relazione agli
impegni retributivi ed assicurativi di cui al comma 2 lettera c).
Art. 31
(Nulla osta della questura e visto d'ingresso)
- L'autorizzazione al lavoro, unitamente a copia della domanda e della
documentazione di cui al comma 3 dell'articolo 30, deve essere presentata
alla questura territorialmente competente, per l'apposizione del nulla osta
provvisorio ai fini dell'ingresso.
- Il nulla osta provvisorio è apposto in calce all'autorizzazione entro 20
giorni dal ricevimento, previa verifica che non sussistono, nei confronti
del lavoratore straniero, motivi ostativi all'ingresso e al soggiorno nel
territorio dello Stato e che non sussistono, nei confronti del datore di
lavoro, i motivi ostativi di cui al comma 3.
- Il nulla osta può essere rifiutato qualora il datore di lavoro a
domicilio o titolare di un'impresa individuale, ovvero, negli altri casi, il
legale rappresentante ed i componenti dell'organo di amministrazione della
società, risultino denunciati per uno dei reati previsti dal testo unico
ovvero per uno dei reati previsti dagli articoli 380 e 381 del codice di
procedura penale, salvo che i relativi procedimenti si siano conclusi con un
provvedimento che esclude il reato o la responsabilità dell'interessato,
ovvero risulti sia stata applicata nei loro confronti una misura di
prevenzione, salvi, in ogni caso, gli effetti della riabilitazione.
- L'autorizzazione di cui all'articolo 30, corredata del nulla osta di cui
al presente articolo è fatta pervenire a cura del datore di lavoro allo
straniero interessato ed è da questi presentata alla rappresentanza
diplomatica o consolare competente per il rilascio del visto di ingresso,
entro il termine di cui all'articolo 22 comma 5, del testo unico.
- Il visto di ingresso è rilasciato entro 30 giorni dalla presentazione
della domanda, previa verifica dei presupposti di cui all'articolo 5.
Art. 32
(Liste degli stranieri che chiedono di lavorare in Italia)
- Le liste di lavoratori stranieri che chiedono di lavorare in Italia,
formate in attuazione degli accordi di cui all'articolo 21, comma 5, del
testo unico, sono compilate ed aggiornate per anno solare, distintamente per
lavoratori a tempo indeterminato, a tempo determinato e per lavoro
stagionale, e sono tenute nell'ordine di presentazione delle domande di
iscrizione.
- Ciascuna lista consta di un elenco dei nominativi e delle schede di
iscrizione che gli interessati sono tenuti a compilare e sottoscrivere, su
modello definito con decreto del Ministro del lavoro e della previdenza
sociale, adottato di concerto con il Ministro degli affari esteri e con il
Ministro dell'interno, contenente:
- Paese d'origine;
- numero progressivo di presentazione della domanda;
- complete generalità;
- tipo del rapporto di Lavoro preferito, stagionale, a tempo
determinato, a tempo indeterminato;
- capacità professionali degli interessati o loro appartenenza ad una
determinata categoria di lavoratori, qualifica o mansione;
- conoscenza della lingua italiana, ovvero di una delle lingue francese,
inglese o spagnola, o di altra lingua;
- eventuali propensioni lavorative o precedenti esperienze di lavoro nel
Paese d'origine o in altri Paesi;
- l'eventuale diritto di priorità per i lavoratori stagionali che si
trovano nelle condizioni previste dall'articolo 24, comma 4, del testo
unico, attestate dalla esibizione del passaporto o altro documento
equivalente, da cui risulti la data di partenza dall'Italia al termine
del precedente soggiorno per lavoro stagionale.
- I dati di cui al comma 2, nell'ordine di priorità di iscrizione, sono
trasmessi senza ritardo, per il tramite del Ministero degli affari esteri,
al Ministero del lavoro e della previdenza sociale per essere inseriti
nell'Anagrafe annuale informatizzata di cui all'articolo 21, comma 7, del
testo unico, istituita, a decorrere dal 1° gennaio 1999, presso il
Ministero del lavoro e della previdenza sociale - Direzione Generale per
l'Impiego - Servizio per i problemi dei lavoratori immigrati e delle loro
famiglie.
- L'interessato, iscritto nelle liste di lavoratori stranieri di cui al
comma 1, ha facoltà di chiedere al Ministero del lavoro e della previdenza
sociale, ai sensi della legge 7 agosto 1990, n. 241, la propria posizione
nella lista.
Art. 33
(Autorizzazione al lavoro degli stranieri iscritti nelle liste)
- I dati di cui all'articolo 32 sono immessi nel Sistema informativo lavoro
(S.I.L.) del Ministero del lavoro e della previdenza sociale, di cui
all'articolo 11 del decreto legislativo 23 dicembre 1997, n. 469, e sono
posti a disposizione dei datori di lavoro e delle organizzazioni dei
lavoratori e dei datori di lavoro che ne fanno motivata richiesta, tramite
le Direzioni provinciali del lavoro. Fino alla completa attuazione del
S.I.L., i dati medesimi sono posti a disposizione dei datori di lavoro e
delle organizzazioni dei lavoratori e dei datori di lavoro con le modalità
previste dall'articolo 25 della legge 7 agosto 1990, n. 241.
- Le richieste di autorizzazione al lavoro per ciascun tipo di rapporto di
lavoro sono effettuate, relativamente ai nominativi iscritti nelle liste,
con le modalità di cui agli articoli 30 e 31 del presente regolamento.
- Nel caso in cui il datore di lavoro non intenda avvalersi della scelta
nominativa, per le richieste numeriche si procede nell'ordine di priorità
di iscrizione nella lista, a parità di requisiti professionali.
Art. 34
(Prestazione di garanzia)
- Sono ammessi a prestare la garanzia di cui all'articolo 23 del testo unico
i cittadini italiani ed i cittadini stranieri regolarmente soggiornanti in
Italia con un permesso di soggiorno di durata residua non inferiore a un
anno, i quali abbiano una capacità economica adeguata alla prestazione
della garanzia di cui al comma 2 e nei cui confronti non sussistano le
condizioni negative di cui all'articolo 31, comma 3.
- La garanzia può essere prestata, per non più di due stranieri per
ciascun anno e deve riguardare:
- l'assicurazione obbligatoria al servizio sanitario nazionale;
- la disponibilità di un alloggio idoneo;
- la prestazione di mezzi di sussistenza in misura non inferiore
all'importo annuo dell'assegno sociale, con i criteri di cui
all'articolo 29, comma 3, lettera b), del testo unico;
- il pagamento delle spese di rimpatrio.
- La garanzia relativa alle prestazioni di cui al comma 2, lettere a), c) e
d) è prestata mediante fideiussione o polizza assicurativa, il cui titolo
deve depositarsi presso la questura competente all'atto della presentazione
della domanda di autorizzazione all'ingresso di cui all'articolo 23, comma
1, del testo unico. Il titolo è restituito:
- immediatamente se l'autorizzazione non è concessa;
- a seguito della comunicazione della rappresentanza diplomatica o
consolare che il visto di ingresso non è stato concesso;
- a seguito del rilascio del permesso di soggiorno per motivi di lavoro,
a norma dell'articolo 36.
- la prestazione relativa all'alloggio può essere attestata mediante
specifico impegno di chi ne ha la disponibilità, corredata delle
certificazioni richieste dall'articolo 16, comma 4, lettera b).
- Sono altresì ammesse a prestare la garanzia di cui all'articolo 23 del
testo unico le associazioni professionali e sindacali, gli enti e le
associazioni del volontariato operanti nel settore delle immigrazioni da
almeno tre anni, quando:
- sussistono le condizioni patrimoniali e organizzative previste
dall'articolo 52 e seguenti;
- nei confronti dei legali rappresentanti e dei componenti degli organi
di amministrazione e di controllo, ovvero dei soci, se si tratta di
società in nome collettivo, non sussistono le condizioni negative di
cui al l'articolo 31, comma 3;
- la prestazione di garanzia sia deliberata a norma dei rispettivi
ordinamenti.
- Le regioni, gli enti locali, comprese le comunità montane, e i loro
consorzi o associazioni possono prestare la garanzia di cui all'articolo 23
del testo unico, nei limiti delle risorse finanziarie, patrimoniali ed
organizzative appositamente deliberate a norma dei rispettivi ordinamenti.
- Nei casi di cui al comma 5, la domanda di autorizzazione all'ingresso è
corredata di copia autentica della deliberazione concernente la prestazione
della garanzia e della documentazione attestante la disponibilità delle
risorse occorrenti, tenuto conto delle garanzie già prestate. Nei casi di
cui al comma 6, è sufficiente la copia autentica della deliberazione.
Art. 35
(Autorizzazione all'ingresso per inserimento nel mercato del lavoro)
- La garanzia di cui all'articolo 34, unitamente a copia della
documentazione ivi prescritta, deve essere presentata alla questura
competente per il luogo in cui ha la residenza o la sede il soggetto che
presta la garanzia, unitamente alla indicazione nominativa degli stranieri
per i quali è richiesta l'autorizzazione all'ingresso di cui all'articolo
23, comma 1, del testo unico. Per gli enti pubblici, l'indicazione
nominativa è fatta, salvo che disposizioni di legge o di regolamento
consentano procedure diverse, nell'ordine di priorità ivi indicato, sulla
base delle liste di cui all'articolo 23, comma 4, del testo unico.
- L'autorizzazione all'ingresso è rilasciata entro 60 giorni dal
ricevimento della garanzia, nell'ambito dei limiti qualitativi e
quantitativi della specifica quota, previa verifica che non sussistono, nei
confronti del lavoratore straniero, motivi ostativi all'ingresso e al
soggiorno nel territorio dello Stato e che sussistono, nei confronti di chi
presta la garanzia, i requisiti e le condizioni previsti dall'articolo 34.
Copia dell'autorizzazione è trasmessa alla Direzione provinciale del
lavoro.
- Per le finalità di cui al comma 2, il Dipartimento della pubblica
sicurezza adotta le misure occorrenti, anche attraverso specifici
trattamenti automatizzati dei dati, che possono essere effettuati in
collegamento con il S.I.L. del Ministero del lavoro e della previdenza
sociale.
- L'autorizzazione di cui al comma 2 è fatta pervenire, a cura del soggetto
che presta la garanzia, allo straniero interessato ed è da questi
presentata alla rappresentanza diplomatica consolare competente per il
rilascio del visto di ingresso, entro il termine di cui all'articolo 23,
comma 1, del testo unico.
- Nell'ambito della disponibilità delle quote, le rappresentanze
diplomatiche e consolari rilasciano il visto di ingresso per inserimento nel
mercato del lavoro nei casi indicati nell'articolo 23, comma 4, del testo
unico, nei limiti e con le modalità stabilite dai decreti di cui
all'articolo 3, comma 4, dello stesso testo unico.
- Il visto di ingresso è rilasciato entro 30 giorni dalla presentazione
della domanda, previa verifica dei presupposti di cui all'articolo 5 del
presente regolamento.
Art. 36
(Rilascio del permesso di soggiorno per inserimento nel mercato del lavoro)
- Lo straniero che fa ingresso nel territorio dello Stato in forza del visto
rilasciato a norma dell'articolo 35 è tenuto a richiedere il permesso di
soggiorno per l'inserimento nel mercato del lavoro, nel termine previsto
dall'articolo 5, comma 2, del testo unico, alla questura che ha rilasciato
l'autorizzazione di cui all'articolo 35, ed a richiedere, tramite la
Direzione provinciale del lavoro della stessa sede, l'iscrizione nelle liste
di collocamento, esibendo la scheda della domanda di permesso di soggiorno
rilasciata dalla questura.
- Il permesso di soggiorno per l'inserimento nel mercato dei lavoro, della
durata di un anno, è rilasciato previa conferma, da parte della Direzione
provinciale dei lavoro competente, della avvenuta iscrizione nelle liste di
collocamento.
- Lo straniero iscritto nelle liste di collocamento a norma del presente
articolo, assunto con la prevista comunicazione alla Direzione provinciale
dei lavoro, può richiedere alla questura competente per territorio il
rilascio del permesso di soggiorno per motivi di lavoro a norma
dell'articolo 5, comma 3, del testo unico. La durata di tale permesso di
soggiorno è:
- di due anni, salvo i rinnovi. se si tratta di contratto di lavoro a
tempo indeterminato.
- pari alla durata del contratto di lavoro, e comunque non inferiore a
12 mesi dalla data di rilascio del permesso di soggiorno di cui al comma
2, nel caso di lavoro stagionale o a tempo determinato.
- Allo scadere del termine di cui al comma 2, lo straniero deve lasciare il
territorio dello Stato, salvo che abbia ottenuto il permesso di soggiorno di
cui al comma 3.
Art. 37
(Iscrizione nelle liste di collocamento del lavoratore licenziato, dimesso o
invalido)
- Quando il lavoratore straniero perde il posto di lavoro ai sensi della
normativa in vigore in materia di licenziamenti collettivi, l'impresa che lo
ha assunto deve darne comunicazione alla competente Direzione provinciale
del lavoro, entro cinque giorni dal licenziamento, per consentire il
collocamento dello straniero e l'assistenza economica a suo favore. La
predetta Direzione provinciale provvede altresì all'iscrizione dello
straniero nelle liste di collocamento per il periodo di residua validità
del permesso di soggiorno e, comunque, salvo che per il lavoratore
stagionale, per un periodo non inferiore ad un anno.
- Alle medesime condizioni e con le eccezioni di cui al comma 1, quando il
licenziamento è disposto a norma delle leggi in vigore per il licenziamento
individuale, ovvero in caso di dimissioni, il datore di lavoro ne dà
comunicazione entro cinque giorni alla competente Direzione provinciale del
Lavoro che provvede all'iscrizione dello straniero nelle liste di
collocamento per il periodo di residua validità del permesso di soggiorno
e, comunque, salvo che per il lavoratore stagionale, per un periodo
complessivo non inferiore ad un anno.
- Quando, a norma delle disposizioni del testo unico e del presente
articolo, il lavoratore straniero ha diritto a rimanere nel territorio dello
Stato oltre il termine fissato dal permesso di soggiorno, la questura
rinnova il permesso medesimo, previa documentata domanda dell'interessato,
fino ad un anno dalla data di iscrizione nelle liste di collocamento. Si
osservano le disposizioni dell'articolo 36, commi 3 e 4.
- Nel caso di straniero regolarmente soggiornante per motivo di lavoro o per
un motivo che consente il lavoro subordinato, che sia dichiarato invalido
civile, l'iscrizione nelle liste di cui all'articolo 19 della legge 2 aprile
1968, n. 482, equivale all'iscrizione nelle liste di collocamento.
Art. 38
(Accesso al lavoro stagionale)
- Le autorizzazioni al lavoro stagionale, con validità minima di venti
giorni e massima di sei o nove mesi, sono rilasciate entro quindici giorni
dalla data di ricevimento delle richieste di assunzione del datore di
lavoro, secondo le procedure definite nell'articolo 30 del presente
regolamento e nel rispetto del diritto di precedenza in favore dei
lavoratori stranieri di cui all'art. 24, comma 4, del testo unico.
- Ai Fini dell'autorizzazione, i lavoratori stranieri che hanno fatto
rientro nello Stato di provenienza alla scadenza del permesso di soggiorno
rilasciato l'anno precedente per lavoro stagionale hanno diritto di
precedenza presso lo stesso datore di lavoro o nell'ambito delle medesime
richieste cumulative, nonché nelle richieste senza indicazione nominativa,
rispetto ai lavoratori stranieri che non si trovano nelle stesse condizioni.
- Per le attività stagionali, le richieste di autorizzazione al lavoro
possono essere presentate anche dalle associazioni di categoria per conto
dei loro associati.
- La autorizzazione al lavoro stagionale a più datori di lavoro che
impiegano lo stesso lavoratore straniero per periodi di lavoro
complessivamente compresi nella stagione, nel rispetto dei limiti temporali,
minimi e massimi, di cui all'articolo 24, comma 3, del testo unico, deve
essere unica, su richiesta dei datori di lavoro, anche cumulativa,
presentata contestualmente, ed è rilasciata a ciascuno di essi. Sono
ammesse ulteriori autorizzazioni anche a richiesta di datori di lavoro
diversi, purché nell'ambito del periodo massimo previsto.
- Ai fini della verifica della corrispondenza del trattamento retributivo ed
assicurativo offerto allo straniero con quello previsto dai contratti
collettivi nazionali di categoria, le Direzioni provinciali del lavoro si
conformano alle convenzioni di cui all'articolo 24, comma 5, del testo
unico, eventualmente stipulate.
- L'autorizzazione al lavoro stagionale deve essere corredata del nulla osta
della questura, secondo le disposizioni dell'articolo 31.
- I lavoratori stranieri che hanno fatto rientro nello Stato di provenienza
alla scadenze del permesso di soggiorno rilasciato l'anno precedente per
lavoro stagionale, i quali sono autorizzati a tornare in Italia per un
ulteriore periodo di lavoro stagionale, ed ai quali sia offerto un contratto
di lavoro subordinato a tempo determinato o indeterminato, nei limiti delle
quote di cui all'articolo 29, possono richiedere alla questura il rilascio
del permesso di soggiorno, osservate le disposizioni dell'articolo 9 del
presente regolamento. Il permesso di soggiorno è rilasciato entro 20 giorni
dalla presentazione della domanda, se sussistono i requisiti e le condizioni
previste dal testo unico e dal presente articolo.
Art. 39
(Disposizioni relative al lavoro autonomo)
- Lo straniero che intende svolgere in Italia attività per le quali è
richiesto il possesso di una autorizzazione o licenza o l'iscrizione in
apposito registro o albo, ovvero la presentazione di una dichiarazione o
denuncia, ed ogni altro adempimento amministrativo è tenuto a richiedere
alla competente autorità amministrativa, anche tramite proprio procuratore,
la dichiarazione che non sussistono motivi ostativi al rilascio dei titolo
abilitativo o autorizzatorio, comunque denominato, osservati i criteri e le
procedure previsti per il rilascio dello stesso. Oltre a quanto previsto
dagli articoli 49, 50 e 51, per le attività che richiedono l'accertamento
di specifiche idoneità professionali o tecniche, il Ministero
dell'industria, del commercio e dell'artigianato, o altro Ministero o
diverso organo competente per materia provvedono al riconoscimento dei
titoli o attestati delle capacità professionali rilasciati da Stati esteri.
- La dichiarazione è rilasciata quando sono soddisfatte tutte le condizioni
e i presupposti previsti dalla legge per il rilascio del titolo abilitativo
o autorizzatorio richiesto, salvo l'effettiva presenza dello straniero in
Italia, in possesso dei prescritto permesso di soggiorno.
- Anche per le attività che non richiedono il rilascio di alcun titolo
abilitativo o autorizzatorio, lo straniero è tenuto ad acquisire presso la
Camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura competente per il
luogo in cui l'attività lavorativa autonoma deve essere svolta, o presso il
competente Ordine professionale, l'attestazione dei parametri di
riferimento, riguardanti la disponibilità delle risorse finanziarie
occorrenti per l'esercizio dell'attività.
- La dichiarazione di cui al comma 2, unitamente a copia della domanda e
della documentazione prodotta per il suo rilascio, nonché l'attestazione
della Camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura di cui al
comma 3 devono essere presentate, anche tramite procuratore, alla questura
territorialmente competente, per l'apposizione del nulla osta provvisorio ai
fini dell'ingresso.
- Il nulla osta provvisorio è posto in calce alla dichiarazione di cui al
comma 2 entro 20 giorni dal ricevimento, previa verifica che non sussistono,
nei confronti dello straniero, motivi ostativi all'ingresso e al soggiorno
nel territorio dello Stato per motivi di lavoro autonomo. La dichiarazione
provvista del nulla osta è rilasciata all'interessato o al suo procuratore.
- La dichiarazione, l'attestazione, ed il nulla osta di cui ai commi 2, 3 e
4 sono presentati alla rappresentanza diplomatica o consolare competente per
il rilascio del visto di ingresso, la quale provvede a norma dell'articolo
26, comma 5, dei testo unico, previo accertamento dei requisiti richiesti
sulla base della normativa e della documentazione fatta pervenire al
Ministero degli affari esteri dai Ministeri competenti e dalla competente
Camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura.
- Oltre a quanto previsto dall'articolo 14, lo straniero già presente in
Italia, in possesso di regolare permesso di soggiorno diverso da quello che
consente l'esercizio di attività lavorativa, può chiedere alla questura
competente per il luogo in cui intende esercitare lavoro autonomo la
conversione del permesso di soggiorno. A tal fine, oltre alla documentazione
di cui ai commi 1, 2 e 3 e fino a quando non saranno operativi i
collegamenti con il S.I.L., deve essere prodotta l'attestazione della
Direzione provinciale dei lavoro che la richiesta rientra nell'ambito delle
quote di ingresso per lavoro autonomo determinate a norma dell'articolo 3,
comma 4, del testo unico.
Art. 40
(Casi particolari di ingresso per lavoro)
- L'autorizzazione al lavoro per gli stranieri di cui all'art. 27, commi 1 e
2, del testo unico quando, richiesta, è rilasciata con l'osservanza delle
modalità previste dall'articolo 30, commi 2 e 3, del presente regolamento e
delle ulteriori modalità previste dal presente articolo. L'autorizzazione
al lavoro è rilasciata al di fuori delle quote stabilite con il decreto di
cui all'articolo 3, comma 4, del testo unico.
- Salvo diversa disposizione di legge o di regolamento, per rapporti di
lavoro determinati, l'autorizzazione non può essere concessa per un periodo
superiore a quella del rapporto di lavoro a tempo determinato e, comunque, a
due anni; la proroga, se prevista, non può superare lo stesso termine. La
validità dell'autorizzazione deve essere espressamente indicata nel
provvedimento.
- Salvo quanto previsto dai commi 11, 13, 14 e 15 del presente articolo e
dal comma 2 dell'articolo 27 del testo unico, l'autorizzazione al lavoro è
rilasciata dalle competenti Direzioni provinciali del lavoro. Ai fini del
visto d'ingresso e della richiesta dei permesso di soggiorno,
l'autorizzazione al lavoro deve essere utilizzata entro 90 giorni dal
rilascio, osservate le disposizioni dell'articolo 31.
- Fatti salvi, per gli stranieri di cui all'articolo 27, comma 1, lettera
f), del testo unico, i più elevati limiti temporali previsti dall'articolo
5, comma 3 lettera c), del medesimo testo unico, il visto d'ingresso e il
permesso di soggiorno per gli stranieri di cui al presente articolo sono
rilasciati per il tempo indicato nell'autorizzazione al lavoro o, se questa
non è richiesta, per il tempo strettamente corrispondente alle documentate
necessità.
- Per i lavoratori di cui all'articolo 27, comma 1, lettera a), del testo
unico, l'autorizzazione al lavoro si riferisce ai dirigenti o al personale
altamente specializzato, assunti almeno dodici mesi prima della data del
trasferimento temporaneo, nel rispetto degli impegni derivanti dall'Accordo
G.A.T.S., ratificato e reso esecutivo in Italia con la legge 29 dicembre
1994. n. 747.
- Per il personale di cui all'articolo 27, comma 1, lettere b) e c), del
testo unico, l'autorizzazione è subordinata alla richiesta dell'Università
o dell'istituto di istruzione universitaria che attesti il possesso dei
requisiti professionali necessari per l'espletamento delle relative attività.
- Per il personale di cui all'articolo 27, comma 1, lettera d), del testo
unico, la richiesta deve essere presentata o direttamente dall'interessato
corredandola del contratto relativo alla prestazione professionale da
svolgere in Italia, oppure dal datore di lavoro in caso di assunzione in
qualità di lavoratore subordinato.
- Per i lavoratori di cui all'articolo 27, comma 1, lettera e), del testo
unico, deve essere acquisito il contratto di lavoro autenticato dalla
rappresentanza diplomatica o consolare. L'autorizzazione non può essere
rilasciata a favore dei collaboratori familiari di cittadini stranieri.
- Per gli stranieri di cui all'articolo 27, comma 1, lettera f), del testo
unico, l'autorizzazione al lavoro è rilasciata esclusivamente per la durata
del periodo di addestramento dichiarata dal datore di lavoro, che non può
superare il biennio. Durante tale periodo di addestramento, il lavoratore
interessato può svolgere le prestazioni di lavoro subordinato mediante un
rapporto di tirocinio.
- Per i lavoratori cui all'articolo 27, comma 1, lettera g), del testo
unico, l'autorizzazione al lavoro può essere richiesta solo da
organizzazione o impresa, italiana o straniera, operante nel territorio
italiano, con proprie sedi, rappresentanze o filiali, e può riguardare
soltanto prestazioni qualificate di lavoro subordinato, per un numero
limitato di lavoratori.
- Per gli stranieri di cui all'articolo 27, comma 1, lettera h), del testo
unico, componenti l'equipaggio delle navi con bandiera della Repubblica e
per gli stranieri dipendenti da società straniere appaltatrici
dell'armatore, chiamati all'imbarco su navi italiane da crociera per lo
svolgimento di servizi complementari di cui all'articolo 17 della legge 5
dicembre 1986, n. 856, si osservano le specifiche disposizioni di legge che
disciplinano la materia e non è necessaria l'autorizzazione al lavoro. I
relativi visti d'ingresso sono rilasciati dalle rappresentanze diplomatiche
o consolari entro termini abbreviati e con procedure semplificate definite
con le istruzioni di cui all'articolo 5, comma 3. Essi consentono la
permanenza a bordo della nave anche quando la stessa naviga nelle acque
territoriali o staziona in un porto nazionale. In caso di sbarco, si
osservano le disposizioni in vigore per il rilascio del permesso di
soggiorno. Restano ferme le disposizioni in vigore per il rilascio dei visti
di transito.
- Nell'ambito di quanto previsto all'articolo 27, comma 1, lett. i), del
testo unico, accordi bilaterali con Stati non appartenenti all'Unione
europea possono prevedere l'impiego in Italia, con contratto di lavoro
subordinato a tempo determinato alle dipendenze di datori di lavoro italiani
o stranieri operanti in Italia, di gruppi di lavoratori per la realizzazione
di opere determinate o per la prestazione di servizi per un tempo non
superiore a due anni, al termine del quale i lavoratori stranieri hanno
l'obbligo di rientrare nel Paese di provenienza. In tali casi
l'autorizzazione al lavoro, il visto d'ingresso e il permesso di soggiorno
sono rilasciati per il tempo strettamente necessario alla durata del
rapporto di lavoro connesso alla realizzazione dell'opera o alla prestazione
del servizio.
- Per i lavoratori dello spettacolo di cui all'articolo 27, comma 1, lettere
l), m), n),e o), del testo unico, l'autorizzazione al lavoro è rilasciata
dall'Ufficio speciale di collocamento dei lavoratori dello spettacolo di
Roma e sue sezioni di Milano e Napoli e dall'Ufficio di collocamento per lo
spettacolo di Palermo, per un periodo non superiore a sei mesi, salvo
prosecuzione del rapporto di lavoro con il medesimo datore di lavoro.
- Per gli sportivi stranieri di cui all'articolo 27, comma 1, lettera p) del
testo unico, l'autorizzazione al lavoro è sostituita dalla dichiarazione
nominativa di assenso del Comitato Olimpico Nazionale Italiano, sulla
richiesta della società destinataria delle prestazioni sportive, osservate
le disposizioni della legge 23 marzo 1981, n. 91.
- Per i lavoratori di cui all'articolo 27, comma 1, lettera q) del testo
unico, e per quelli occupati alle dipendenze di rappresentanze diplomatiche
o consolari o di enti di diritto internazionale aventi sede in Italia,
l'autorizzazione al lavoro non è richiesta.
- Per gli stranieri di cui all'articolo 27, comma 1, lettera r), del testo
unico, l'autorizzazione al lavoro è rilasciata nell'ambito, anche numerico,
degli accordi internazionali in vigore, per un periodo non superiore ad un
anno, salvo diversa indicazione degli accordi medesimi. Se si tratta di
persone collocate alla pari al di fuori di programmi di scambio di giovani o
di mobilità di giovani, l'autorizzazione al lavoro non può avere durata
superiore a tre mesi. Nel caso di stranieri che giungono in Italia con un
visto per vacanze-lavoro, nel quadro di accordi internazionali in vigore per
l'Italia, l'autorizzazione al lavoro può essere rilasciata dalla Direzione
provinciale del lavoro successivamente all'ingresso dello straniero nel
territorio dello Stato, a richiesta del datore di lavoro, per un periodo
complessivo non superiore a sei mesi e per non più di tre mesi con lo
stesso datore di lavoro.
- L'autorizzazione al lavoro per gli stranieri di cui all'articolo 27, comma
1, lettere a), b), c), e d), del testo unico, e la dichiarazione di assenso
del C.O.N.I., per quelli di cui allo stesso articolo, lettera p), è
richiesta anche quando si tratta di prestazioni di lavoro autonomo.
- L'autorizzazione al lavoro, il visto d'ingresso e il permesso di soggiorno
di cui al presente articolo, ad eccezione dei provvedimenti relativi agli
stranieri di cui al comma 9, non possono essere rinnovati e, in caso di
cessazione del rapporto di lavoro, non possono essere utilizzati per un
diverso rapporto di lavoro, i permessi di soggiorno rilasciati a norma del
presente articolo non possono essere convertiti, salvo quanto previsto
dall'articolo 14, comma 5.
Art. 41
(Archivio anagrafico dei lavoratori extracomunitari)
- Gli uffici della pubblica amministrazione che rilasciano un titolo
autorizzatorio o abilitativo per lo svolgimento di un'attività di lavoro
autonomo, e le Direzioni provinciali del lavoro che procedono all'iscrizione
nelle liste di collocamento, sono tenuti a comunicare alla questura e
all'Archivio anagrafico dei lavoratori extracomunitari costituito presso
l'Istituto nazionale per la previdenza sociale, per le annotazioni di
competenze i casi in cui il permesso di soggiorno è utilizzato, a norma
dell'articolo 14 del presente regolamento, per un motivo diverso da quello
riportato nel documento. Analoga comunicazione al predetto Archivio è
effettuata, in via informatica o telematica, dalla questura, sulla base dei
provvedimenti di rilascio o rinnovo dei permessi di soggiorno, delle
comunicazioni concernenti le iscrizioni o variazioni anagrafiche previste
dall'articolo 6, comma 7, del testo unico e di quelle del datore di lavoro
effettuate a norma dell'articolo 7 del medesimo testo unico.
CAPO VI
DISPOSIZIONI IN MATERIA SANITARIA
Art. 42
(Assistenza per gli stranieri iscritti al Servizio Sanitario Nazionale)
- Lo straniero in possesso del permesso di soggiorno per uno dei motivi di
cui all'articolo 34, comma 1, del testo unico e per il quale sussistono le
condizioni ivi previste è tenuto a richiedere l'iscrizione al Servizio
sanitario nazionale ed è iscritto, unitamente ai familiari a carico, negli
elenchi degli assistibili dell'Azienda unità sanitaria locale, d'ora in
avanti indicata con la sigla U.S.L., nel cui territorio ha residenza ovvero,
in assenza di essa, nel cui territorio ha effettiva dimora, a parità di
condizioni con il cittadino italiano. L'iscrizione è altresì dovuta, a
parità di condizioni con il cittadino italiano nelle medesime circostanze,
allo straniero regolarmente soggiornante iscritto nelle liste di
collocamento. Alle medesime condizioni di parità sono assicurate anche
l'assistenza riabilitativa e protesica.
- In mancanza di iscrizione anagrafica, per luogo di effettiva dimora si
intende quello indicato nel permesso di soggiorno, fermo restando il
disposto dell'articolo 6, commi 7 e 8, del testo unico. L'iscrizione alla
U.S.L. è valida per tutta la durata dei permesso di soggiorno.
- Per il lavoratore straniero stagionale l'iscrizione è effettuata, per
tutta la durata dell'attività lavorativa, presso l'U.S.L. del comune
indicato ai fini del rilascio del permesso di soggiorno.
- L'iscrizione cessa in caso di scadenza del permesso di soggiorno, salvo il
caso che l'interessato esibisca la documentazione comprovante la richiesta
di rinnovo del permesso di soggiorno o il permesso di soggiorno rinnovato.
L'iscrizione cessa altresì per mancato rinnovo, revoca o annullamento del
permesso di soggiorno ovvero per espulsione, comunicati alla U.S.L., a cura
della questura, salvo che l'interessato esibisca la documentazione
comprovante la pendenza del ricorso contro i suddetti provvedimenti.
L'iscrizione parimenti cessa negli altri casi in cui vengono meno le
condizioni di cui al comma 1.
- L'iscrizione al Servizio sanitario nazionale di cui all'articolo 34, comma
1, del testo unico, non è dovuta per gli stranieri di cui all'articolo 27,
comma 1, lettere a), i) e q), del testo unico, che non siano tenuti a
corrispondere in Italia, per l'attività ivi svolta, l'imposta sul reddito
delle persone fisiche, fermo restando l'obbligo, per sé e per i familiari a
carico, della copertura assicurativa di cui all'articolo 34, comma 3, del
testo unico. L'iscrizione non è dovuta neppure per gli stranieri titolari
di permesso di soggiorno per affari.
- Fuori dai casi di cui all'articolo 34, comma 1, del testo unico, in
alternativa all'assicurazione contro il rischio di malattia, infortunio e
maternità prevista dall'articolo 34, comma 3 del medesimo testo unico, e
fatta salva la specifica disciplina di cui al successivo comma 4 dello
stesso articolo, concernente gli stranieri regolarmente soggiornanti per
motivi di studio o collocati "alla pari", lo straniero che abbia
richiesto un permesso di soggiorno di durata superiore a tre mesi, può
chiedere l'iscrizione volontaria al Servizio sanitario nazionale, previa
corresponsione del contributo prescritto.
Art. 43
(Assistenza sanitaria per gli stranieri non iscritti al Servizio Sanitario
Nazionale)
- Ai cittadini stranieri regolarmente soggiornanti, ma non iscritti al
Servizio sanitario nazionale, sono assicurate le prestazioni sanitarie
urgenti, alle condizioni previste dall'articolo 35, comma 1, del, testo
unico. Gli stranieri non iscritti al Servizio sanitario nazionale possono
inoltre chiedere all'azienda ospedaliera o alla unità sanitaria locale
(U.S.L.) di fruire, dietro pagamento delle relative tariffe, di prestazioni
sanitarie di elezione.
- Ai cittadini stranieri presenti nel territorio dello Stato, non in regola
con le norme relative all'ingresso e al soggiorno, sono comunque assicurate,
nei presidi sanitari pubblici e privati accreditati, le prestazioni
sanitarie previste dall'articolo 35, comma 3, del testo unico.
- La prescrizione e la registrazione delle prestazioni nei confronti degli
stranieri privi di permesso di soggiorno vengono effettuate, nei limiti
indicati dall'articolo 35, comma 3, del testo unico, utilizzando un codice
regionale a sigla STP
(Straniero Temporaneamente Presente). Tale codice identificativo è
composto, oltre che dalla sigla STP, dal codice ISTAT relativo alla
struttura sanitaria pubblica che lo rilascia e da un numero progressivo
attribuito al momento dei rilascio. Il codice, riconosciuto su tutto il
territorio nazionale, identifica l'assistito per tutte le prestazioni di cui
all'articolo 35, comma 3 del testo unico. Tale codice deve essere utilizzato
anche per la rendicontazione delle prestazioni effettuate da parte delle
strutture pubbliche e private accreditate ai fini del rimborso e la
prescrizione, su ricettario regionale, di farmaci erogabili, a parità di
condizioni di partecipazione alla spesa con i cittadini italiani, da parte
delle farmacie convenzionate.
- Gli oneri per le prestazioni sanitarie di cui all'articolo 35, comma 3,
del testo unico, erogate ai soggetti privi di risorse economiche
sufficienti, comprese le quote di partecipazione alla spesa eventualmente
non versate, sono a carico della U.S.L. competente per il luogo in cui le
prestazioni sono state erogate. In caso di prestazioni sanitarie lasciate
insolute dal cittadino straniero, l'azienda ospedaliera ne chiede il
pagamento alla U.S.L., ovvero, se si tratta di prestazioni ospedaliere
urgenti o comunque essenziali, al Ministero dell'interno, secondo procedure
concordate. Lo stato d'indigenza può essere attestato attraverso
autodichiarazione presentata all'ente sanitario erogante.
- La comunicazione al Ministero dell'interno per le finalità di cui al
comma 4, è effettuata in forma anonima, mediante il codice regionale S.T.P.
di cui al comma 3, con l'indicazione della diagnosi, del tipo di prestazione
erogata e della somma di cui si chiede il rimborso.
- Salvo quanto previsto in attuazione dell'articolo 20 del testo unico, le
procedure di cui ai commi 4 e 5 si applicano anche nel caso di prestazioni
sanitarie effettuate nei confronti di profughi o sfollati, assistiti dal
Servizio sanitario nazionale per effetto di specifiche disposizioni di legge
che pongono i relativi oneri a carico dello Stato.
- Sono fatte salve le disposizioni che disciplinano l'assistenza sanitaria
ai cittadini stranieri in Italia sulla base di trattati o accordi
internazionali di reciprocità, bilaterali o multilaterali, sottoscritti
dall'Italia. In tal caso. l'U.S.L. chiede il rimborso eventualmente dovuto
degli oneri per le prestazioni erogate secondo le direttive emanate dal
Ministero della sanità in attuazione dei predetti accordi.
- Le regioni individuano le modalità più opportune per garantire che le
cure essenziali e continuative previste dall'articolo 35, comma 3, del testo
unico, possono essere erogate nell'ambito delle strutture della medicina dei
territorio o nei presidi sanitari, pubblici e privati accreditati,
strutturati in forma poliambulatoriale od ospedaliera, eventualmente in
collaborazione con organismi di volontariato aventi esperienza specifica.
Art. 44
(Ingresso e soggiorno per cure mediche)
- Il cittadino straniero che intende effettuare, dietro pagamento dei
relativi oneri, cure mediche in Italia, richiede il visto ed il relativo
permesso di soggiorno, rispettivamente, alla competente rappresentanza
diplomatica o consolare ed alla questura, allegando la seguente
documentazione:
- dichiarazione della struttura sanitaria prescelta, pubblica o privata
accreditata, che indichi il tipo di cura, la data di inizio e la durata
presumibile della stessa, osservate le disposizioni in vigore per la
tutela dei dati personali.
- attestazione dell'avvenuto deposito di una somma a titolo cauzionale
sulla base del costo presumibile delle prestazioni richieste, il
deposito cauzionale, in lire italiane, in euro o in dollari
statunitensi, dovrà corrispondere al 30% del costo complessivo
presumibile delle prestazioni richieste e dovrà essere versato alla
struttura prescelta.
- documentazione comprovante la disponibilità in Italia di risorse
sufficienti per l'integrale pagamento delle spese sanitarie e di quelle
di vitto e alloggio fuori dalla struttura sanitaria e di rimpatrio per
l'assistito e per l'eventuale accompagnatore.
- Con l'autorizzazione di cui all'articolo 36, comma 2, del testo unico sono
stabilite le modalità per il trasferimento per cure in Italia nei casi
previsti dalla stessa disposizione e per quelli da effettuarsi nell'ambito
dei programmi di cui all'articolo 32, comma 15, della legge 27 dicembre
1997, n. 449.
CAPO VII
DISPOSIZIONI IN MATERIA DI ISTRUZIONE DIRITTO ALLO STUDIO E PROFESSIONI
Art. 45
(Iscrizione scolastica)
- I minori stranieri presenti sul territorio nazionale hanno diritto
all'istruzione indipendentemente dalla regolarità della posizione in ordine
al loro soggiorno, nelle forme e nei modi previsti per i cittadini italiani.
Essi sono soggetti all'obbligo scolastico secondo le disposizioni vigenti in
materia. L'iscrizione dei minori stranieri nelle scuole italiane di ogni
ordine e grado avviene nei modi e alle condizioni previsti per i minori
italiani. Essa può essere richiesta in qualunque periodo dell'anno
scolastico. I minori stranieri privi di documentazione anagrafica ovvero in
possesso di documentazione irregolare o incompleta sono iscritti con
riserva.
- L'iscrizione con riserva non pregiudica il conseguimento dei titoli
conclusivi dei corsi di studio delle scuole di ogni ordine e grado. In
mancanza di accertamenti negativi sull'identità dichiarata dell'alunno, il
titolo viene rilasciato all'interessato con i dati identificativi acquisiti
al momento dell'iscrizione. I minori stranieri soggetti all'obbligo
scolastico vengono iscritti alla classe corrispondente all'età anagrafica,
salvo che il collegio dei docenti deliberi l'iscrizione ad una classe
diversa, tenendo conto:
- dell'ordinamento degli studi del Paese di provenienza dell'alunno, che
può determinare l'iscrizione ad una classe immediatamente inferiore o
superiore rispetto a quella corrispondente all'età anagrafica.
- dell'accertamento di competenze, abilità e livelli di preparazione
dell'alunno.
- del corso di studi eventualmente seguito dall'alunno nel Paese di
provenienza.
- del titolo di studio eventualmente posseduto dall'alunno.
- Il collegio dei docenti formula proposte per la ripartizione degli alunni
stranieri nelle classi: la ripartizione è effettuata evitando comunque la
costituzione di classi in cui risulti predominante la presenza di alunni
stranieri.
- Il collegio dei docenti definisce, in relazione al livello di competenza
dei singoli alunni stranieri, il necessario adattamento dei programmi di
insegnamento, allo scopo possono essere, adottati specifici interventi
individualizzati o per gruppi di alunni, per facilitare l'apprendimento
della lingua italiana, utilizzando, ove possibile, le risorse professionali
della scuola. Il consolidamento della conoscenza e della pratica della
lingua italiana può essere realizzata altresì mediante l'attivazione di
corsi intensivi di lingua italiana sulla base di specifici progetti, anche
nell'ambito delle attività aggiuntive di insegnamento per l'arricchimento
dell'offerta formativa.
- Il collegio dei docenti formula proposte in ordine ai criteri e alle
modalità per la comunicazione tra la scuola e le famiglie degli alunni
stranieri. Ove necessario, anche attraverso intese con l'ente locale,
l'istituzione scolastica si avvale dell'opera di mediatori culturali
qualificati.
- Allo scopo di realizzare l'istruzione o la formazione degli adulti
stranieri il Consiglio di circolo e di istituto promuovono intese con le
associazioni straniere, le rappresentanze diplomatiche consolari dei Paesi
di provenienza, ovvero con le organizzazioni di volontariato iscritte nel
Registro di cui all'articolo 52 allo scopo di stipulare convenzioni e
accordi per attivare progetti di accoglienza; iniziative di educazione
interculturale; azioni a tutela della cultura e della lingua di origine e lo
studio delle lingue straniere più diffuse a livello internazionale.
- Per le finalità di cui all'articolo 38, comma 7, del testo unico, le
istituzioni scolastiche organizzano iniziative di educazione interculturale
e provvedono all'istituzione, presso gli organismi deputati all'istruzione e
alla formazione in età adulta, di corsi di alfabetizzazione di scuola
primaria e secondaria; di corsi di lingua italiana; di percorsi di studio
finalizzati al conseguimento del titolo della scuola dell'obbligo; di corsi
di studio per il conseguimento dei diploma di qualifica o del diploma di
scuola secondaria superiore; di corsi di istruzione e formazione del
personale e tutte le altre iniziative di studio previste dall'ordinamento
vigente. A tal fine le istituzioni scolastiche possono stipulare convenzioni
ed accordi nei casi e con le modalità previste dalle disposizioni in
vigore.
- Il Ministro della pubblica istruzione, nell'emanazione della direttiva
sulla formazione per l'aggiornamento in servizio del personale ispettivo,
direttiva e docente, detta, disposizioni per attivare i progetti nazionali e
locali sul tema dell'educazione interculturale. Dette iniziative tengono
conto delle specifiche realtà nelle quali vivono le istituzioni scolastiche
e le comunità degli stranieri al fine di favorire la loro migliore
integrazione nella comunità locale.
Art. 46
(Accesso degli stranieri alle università)
- In armonia con gli orientamenti comunitari sull'accesso di studenti
stranieri all'istruzione universitaria, gli atenei, sulla base di criteri
predeterminati e in applicazione della regolamentazione sugli accessi
all'istruzione universitaria, stabiliscono, entro il 31 dicembre di ogni
anno, il numero dei posti da destinare alla immatricolazione degli studenti
stranieri ai corsi di studio universitari, per l'anno accademico successivo,
anche in coerenza con le esigenze della politica estera culturale e della
cooperazione allo sviluppo, fatti salvi gli accordi di collaborazione
universitaria con i Paesi terzi. Sono ammessi in soprannumero ai predetti
corsi, per effetto di protocolli esecutivi di accordi culturali e di
programmi di cooperazione allo sviluppo, nonché di accordi fra università
italiane e università dei Paesi interessati, studenti stranieri beneficiari
di borse di studio, assegnate per l'intera durata dei corsi medesimi, dal
ministero degli affari esteri o dal Governo dei Paese di provenienza. Nel
caso di accesso a corsi a numero programmato l'ammissione è, comunque,
subordinata alla verifica delle capacità ricettive delle strutture
universitarie e al superamento delle prove di ammissione.
- Sulla base dei dati forniti dalle università al Ministero dell'università
e della ricerca scientifica e tecnologica ai sensi del comma 1, è emanato
il decreto di cui al comma 4 dell'articolo 39 del testo unico e con
successivo provvedimento sono definiti i conseguenti adempimenti
amministrativi per il rilascio del visto di ingresso. A tal fine la
sufficienza dei mezzi di sussistenza è valutata considerando anche le
garanzie prestate con le modalità di cui all'articolo 34, le borse di
studio, i prestiti d'onore ed i servizi abitativi forniti da pubbliche
amministrazioni o da altri soggetti pubblici o privati italiani, o per i
quali le amministrazioni stesse o gli altri soggetti attestino che saranno
forniti allo studente straniero, a norma del comma 5.
- Le università italiane istituiscono, anche in convenzione con altre
istituzioni formative, con enti locali e con le regioni, corsi di lingua
italiana ai quali sono ammessi gli stranieri provenienti dai Paesi terzi in
possesso del visto di ingresso e del permesso di soggiorno per motivi di
studio, rilasciati ai sensi del decreto di cui al comma 2, nonché gli
stranieri indicati all'articolo 39, comma 5, del testo unico, i quali non
siano in possesso di una certificazione attestante una adeguata conoscenza
della lingua italiana. Al termine dei corsi è rilasciato un attestato di
frequenza.
- I visti e i permessi di soggiorno per motivi di studio sono rinnovati agli
studenti che nel primo anno di corso abbiano superato una verifica di
profitto e negli anni successivi almeno due verifiche. Per gravi motivi di
salute o di forza maggiore, debitamente documentati, il permesso di
soggiorno può essere rinnovato anche allo studente che abbia superato una
sola verifica di profitto, fermo restando il numero complessivo di rinnovi.
Essi non possono essere comunque, rilasciati per più di tre anni oltre la
durata del corso di studio, il permesso di soggiorno può essere
ulteriormente rinnovato per conseguire il titolo di specializzazione o il
dottorato di ricerca, per la durata complessiva del corso, rinnovabile per
un anno.
- Gli studenti stranieri accedono, a parità di trattamento con gli studenti
italiani, ai servizi e agli interventi per il diritto allo studio di cui
alla legge 2 dicembre 1991, n. 390, compresi gli interventi non destinati
alla generalità degli studenti, quali le borse di studio, i prestiti
d'onore ed i servizi abitativi, in conformità con le disposizioni previste
dal vigente decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri emanato ai
sensi dell'art. 4 della stessa legge n. 390 del 1991. La condizione
economica e patrimoniale degli studenti stranieri è valutata secondo le
modalità e le relative tabelle previste dal citato decreto del Presidente
del Consiglio dei Ministri e certificata con apposita documentazione
rilasciata dalle competenti autorità del Paese ove i redditi sono stati
prodotti e tradotta in lingua italiana dalle autorità diplomatiche italiane
competenti per territorio. Tale documentazione è resa dalle competenti
rappresentanze diplomatiche o consolari estere in Italia per quei Paesi ove
esistono particolari difficoltà a rilasciare la certificazione attestata
dalla locale Ambasciata italiana, e legalizzata dalle Prefetture ai sensi
dell'articolo 17, comma 4, della legge 4 gennaio 1968, n. 15. Nella
compilazione delle graduatorie generali per l'attribuzione dei predetti
benefici le regioni e le università possono riservare, comunque, una
percentuale di posti a, favore degli studenti stranieri. Le regioni possono
consentire l'accesso gratuito al servizio di ristorazione agli studenti
stranieri in condizioni opportunamente documentate, di particolare disagio
economico.
- Per le finalità di cui al comma 5 le competenti rappresentanze
diplomatiche consolari italiane rilasciano le dichiarazioni sulla validità
locale, ai fini dell'accesso agli studi universitari, dei titoli di scuola
secondaria stranieri, fornendo contestualmente informazioni sulla scala di
valori e sul sistema di valutazioni locali cui fa riferimento il voto o
giudizio annotato sul titolo di studio. Con decreto del Ministro
dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica, di concerto con
il Ministro della pubblica istruzione e del Ministro degli affari esteri
sono determinate le tabelle di corrispondenza per la valutazione del voto o
giudizio riportato sul titolo straniero con la valutazione adottata
nell'ordinamento scolastico italiano.
Art. 47
(Abilitazione all'esercizio della professione)
- Specifici visti d'ingresso e permessi di soggiorno, di durata non
superiore alle documentate necessità, possono essere rilasciati agli
stranieri che hanno conseguito il diploma di laurea presso una università
italiana, per l'espletamento degli esami di abilitazione all'esercizio
professionale.
- Il superamento degli esami di cui al comma 1, unitamente all'adempimento
delle altre condizioni richieste dalla legge, consente l'iscrizione negli
albi professionali, indipendentemente dal possesso della cittadinanza
italiana, salvo che questa sia richiesta a norma dell'articolo 37 del
decreto legislativo 3 febbraio 1993 n. 29, e successive modificazioni e
integrazioni. L'aver soggiornato regolarmente in Italia da almeno cinque
anni è titolo di priorità rispetto ad altri cittadini
Art. 48
(Riconoscimento dei titoli di studio conseguiti all'estero)
- La competenza per il riconoscimento dei titoli di accesso all'istruzione
superiore, dei periodi di studio e dei titoli accademici ai fini della
prosecuzione degli studi di qualunque livello, conseguiti in Paesi esteri,
è attribuita alle università e agli istituti di istruzione universitari, i
quali la esercitano nell'ambito della loro autonomia e in conformità ai
rispettivi ordinamenti. fatti salvi gli accordi bilaterali in materia e le
convenzioni internazionali.
- Le istituzioni di cui al comma 1 si pronunciano sulle richieste di
riconoscimento entro il termine di novanta giorni dalla data di ricevimento
della relativa domanda. Nel caso in cui le autorità accademiche
rappresentino esigenze istruttorie, il termine è sospeso fino al
compimento, entro i 30 giorni successivi, degli atti supplementari.
- Contro il provvedimento di rigetto della domanda, ovvero se è decorso il
termine di cui al comma 2, senza che sia stato adottato alcun provvedimento,
il richiedente può presentare ricorso giurisdizionale al Tribunale
amministrativo regionale o ricorso straordinario al Capo dello Stato,
ovvero, entro il termine previsto per quest'ultimo, può presentare istanza
al Ministero dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica,
che, nei successivi venti giorni, se la ritiene motivata, può invitare
l'università a riesaminare la domanda, dandone contestuale comunicazione
all'interessato. L'università si pronuncia nei successivi sessanta giorni.
Nel caso di rigetto, ovvero in assenza, nei termini rispettivamente
previsti, dell'invito al riesame da parte del Ministero o della pronuncia
dell'università, è ammesso ricorso al Tribunale amministrativo regionale o
ricorso straordinario al Capo dello Stato.
- Il riconoscimento dei titoli di studio per finalità diverse da quelle
previste al comma 1, è operato in attuazione dell'articolo 387 del testo
unico delle disposizioni legislative vigenti in materia di istruzione,
relative alle scuole di ogni ordine e grado, approvato con decreto 16 aprile
1994, n. 297, nonché delle disposizioni vigenti in materia di
riconoscimento, ai fini professionali e di accesso ai pubblici impieghi.
Art. 49
(Riconoscimento titoli abilitanti all'esercizio delle professioni)
- I cittadini stranieri. regolarmente soggiornanti in Italia che intendono
iscriversi agli ordini, collegi ed elenchi speciali istituiti presso le
amministrazioni competenti, nell'ambito delle quote definite a norma
dell'articolo 3, comma 4, del testo unico e del presente regolamento, se in
possesso di un titolo abilitante all'esercizio di una professione,
conseguito in un Paese non appartenente all'Unione europea, possono
richiedere il riconoscimento ai fini dell'esercizio in Italia, come
lavoratori autonomi o dipendenti, delle professioni corrispondenti.
- Per le procedure di riconoscimento dei titoli di cui al comma 1 si
applicano le disposizioni dei decreti legislativi 27 gennaio 1992 n.
115, e 2 maggio 1994, n. 319, compatibilmente con la natura, la composizione
e la durata della formazione professionale conseguita.
- Ove ricorrano le condizioni previste dai decreti legislativi di cui al
comma 2 per l'applicazione delle misure compensative, il Ministro
competente, cui è presentata la domanda di riconoscimento, sentite le
conferenze dei servizi di cui all'articolo 12 del decreto legislativo n. 115
del 1992 e all'articolo 14 del decreto legislativo n. 319 del 1994, può
stabilire, con proprio decreto, che il riconoscimento sia subordinato ad una
misura compensativa consistente nel superamento di una prova attitudinale.
Con il medesimo decreto sono definite le modalità di svolgimento della
predetta prova nonché i contenuti della formazione e le sedi presso le
quali, la stessa deve essere acquisita.
- Le disposizioni dei commi 2 e 3 si applicano anche ai fini del
riconoscimento di titoli rilasciati da Paesi terzi, abilitanti all'esercizio
di professioni regolate da specifiche direttive della Unione europea.
Art. 50
(Disposizioni particolari per gli esercenti le professioni sanitarie)
- Presso il Ministero della sanità sono istituiti elenchi speciali per gli
esercenti le professioni sanitarie sprovviste di ordine o collegio
professionale.
- Per l'iscrizione e la cancellazione dagli elenchi speciali si osservano
per quanto compatibili le disposizioni contenute nel Capo I del decreto del
Presidente della Repubblica 5 aprile 1950, n. 221, e successive
modificazioni ed integrazioni.
- Il Ministro della sanità pubblica annualmente gli elenchi speciali di cui
al comma 1 nonché gli elenchi degli stranieri che hanno ottenuto il
riconoscimento dei titoli abilitanti all'esercizio di una professione
sanitaria.
- L'iscrizione negli albi professionali e quella negli elenchi speciali di
cui al comma 1 sono disposte previo accertamento della conoscenza della
lingua italiana e delle speciali disposizioni che regolano l'esercizio
professionale in Italia, con modalità stabilite dal Ministero della sanità.
All'accertamento provvedono, prima dell'iscrizione, gli ordini e collegi
professionali e il Ministero della sanità, con oneri a carico degli
interessati.
- I presidi e le istituzioni sanitarie pubbliche e private comunicano al
Ministero della sanità il nominativo dello straniero assunto, e comunque
utilizzato, con l'indicazione del titolo professionale abilitante posseduto,
entro tre giorni dalla data di assunzione o di utilizzazione.
- (Comma non ammesso al "Visto" della Corte dei conti).
- Con le procedure di cui ai commi 2 e 3 dell'articolo 49, il Ministero
della sanità provvede altresì, ai fini dell'ammissione agli impieghi e
dello svolgimento di attività sanitarie nell'ambito del Servizio sanitario
nazionale, al riconoscimento dei titoli accademici, di studio e di
formazione professionale, complementari di titoli abilitanti all'esercizio
di una professione o arte sanitaria, conseguiti in un Paese non appartenente
all'Unione europea.
- La dichiarazione di equipollenza dei titoli accademici nelle discipline
sanitarie, conseguiti all'estero, nonché l'ammissione ai corrispondenti
esami di diploma, di laurea o di abilitazione, con dispensa totale o
parziale degli esami di profitto, sono disposte previo accertamento del
rispetto delle quote previste per ciascuna professione dall'articolo 3,
comma 4, del testo unico. A tal fine deve essere acquisito il preventivo
parere del Ministero della sanità; il parere negativo non consente
l'iscrizione agli albi professionali o agli elenchi speciali per l'esercizio
delle relative professioni sul territorio nazionale e dei Paesi dell'Unione
europea.
Art. 51
(Articolo non ammesso al "Visto" della Corte dei conti).
CAPO VIII
DISPOSIZIONI SULL'INTEGRAZIONE SOCIALE
Art. 52
(Registro delle associazioni e degli enti che svolgono attività a favore degli
immigrati)
- Presso la Presidenza dei Consiglio dei Ministri, Dipartimento per gli
affari sociali, è istituito il registro delle associazioni, degli enti e
degli altri organismi privati che svolgono le attività a favore degli
stranieri immigrati previste dal testo unico, il registro è diviso in tre
sezioni:
- nella prima sezione sono iscritti associazioni enti e altri organismi
privati che svolgono attività per favorire l'integrazione sociale degli
stranieri, ai sensi dell'art. 42 del testo unico.
- nella seconda sono iscritti associazioni ed enti che possono essere
ammessi a prestare garanzia per l'ingresso degli stranieri per il loro
inserimento nel mercato del lavoro, ai sensi dell'art. 23 del testo
unico.
- nella terza sezione sono iscritti associazioni, enti ed altri
organismi privati abilitati alla realizzazione dei programmi di
assistenza e protezione sociale degli stranieri di cui all'art. 18 del
testo unico.
- L'iscrizione al registro di cui al comma 1, lettera a), è condizione
necessaria per accedere direttamente o attraverso convenzioni con gli enti
locali o con le amministrazioni statali, al contributo del Fondo nazionale
per l'integrazione di cui all'articolo 45 del testo unico.
- Non possono essere iscritti nel registro le associazioni, enti o altri
organismi privati il cui rappresentante legale o uno o più componenti degli
organi di amministrazione e di controllo, siano sottoposti a procedimenti
per l'applicazione di una misura di prevenzione o a procedimenti penali, per
uno dei reati previsti dal testo unico o risultino essere stati sottoposti a
misure di prevenzione o condannati, ancorché con sentenza non definitiva,
per uno dei delitti di cui agli articoli 380 e 381 del codice di procedura
penale, salvo che i relativi procedimenti si siano conclusi con un
provvedimento che esclude il reato o la responsabilità dell'interessato, e
salvi in ogni caso gli effetti della riabilitazione.
Art. 53
(Condizioni per l'iscrizione nel Registro)
- Possono iscriversi nella sezione del registro di cui all'articolo 52,
comma 1, lettera a), gli organismi privati, gli enti e le associazioni che
svolgono attività per l'integrazione di cui all'articolo 42, comma 1, del
testo unico, che abbiano i seguenti requisiti:
- forma giuridica compatibile con i fini sociali e di solidarietà
desumibili dall'atto costitutivo e dallo statuto in cui devono essere
espressamente previsti l'assenza di fini di lucro, il carattere
democratico dell'ordinamento interno, l'elettività delle cariche
associative, i criteri di ammissione degli aderenti, i loro obblighi e
diritti. I predetti requisiti non sono richiesti per gli organismi
aventi natura di organizzazione non lucrativa di utilità sociale
(ONLUS), ai sensi del decreto legislativo 4 dicembre 1997, n. 460;
- obbligo di formazione del bilancio o del rendiconto dal quale devono
risultare i beni, i contributi o le donazioni, nonché le modalità di
approvazione dello stesso da parte dell'assemblea degli aderenti;
- sede legale in Italia e possibilità di operatività in Italia ed
eventualmente all'estero qualunque sia la forma giuridica assunta;
- esperienza almeno biennale nel settore dell'integrazione degli
stranieri e dell'educazione interculturale della valorizzazione delle
diverse espressioni culturali, ricreative, sociali, religiose ed
artistiche, della formazione, dell'assistenza e dell'accoglienza degli
stranieri.
- I soggetti di cui al comma 1, si iscrivono al registro su richiesta dei
rappresentante legale, con una domanda corredata da:
- copia dell'atto costitutivo e dello statuto o degli accordi degli
aderenti;
- dettagliata relazione sull'attività svolta negli ultimi due anni;
- copia del bilancio o del rendiconto relativo agli ultimi due anni di
attività;
- eventuale iscrizione all'albo regionale delle associazioni del
volontariato;
- ogni altra documentazione ritenuta utile per comprovare l'adeguatezza
dell'associazione a svolgere attività nel settore dell'integrazione
degli stranieri;
- dichiarazione redatta e sottoscritta ai sensi delle vigenti
disposizioni concernente l'assenza, nei confronti del legale
rappresentante, e di ciascuno dei componenti degli organi di
amministrazione e di controllo dell'ente, delle condizioni interdittive
di cui al comma 3 dell'articolo 52.
- Ai fini di cui all'articolo 23, comma 2, del testo unico, possono
iscriversi nel registro di cui all'articolo 52, comma 1, lettera b), gli
enti e le associazioni di volontariato operanti nel settore
dell'immigrazione da almeno tre anni, in possesso dei requisiti di cui al
comma 1, lettere a), b) e c), comprovati con la documentazione di cui al
comma 2, nonché dei seguenti ulteriori requisiti:
- disponibilità di strutture alloggiative idonee, al fine di ospitare
il cittadino straniero per il quale viene prestata garanzia;
- patrimonio e disponibilità economica risultante dalla documentazione
contabile e fiscale dell'ente o dell'associazione, adeguata ad
assicurare il sostentamento e l'assistenza sanitaria dello straniero per
la durata del permesso di soggiorno e l'eventuale rimpatrio.
- Gli enti e le associazioni di cui al comma 3, al momento della richiesta
di cui all'art. 23 comma 1, del testo unico devono indicare il luogo dove
intendono ospitare il cittadino straniero e le relative caratteristiche
strutturali e sanitarie, certificate a norma dell'articolo 16, comma 4,
lettera b), del presente regolamento. Gli stessi soggetti devono altresì
indicare la disponibilità economica adeguata per il sostentamento dello
straniero, non inferiore all'importo annuo dell'assegno sociale aumentato a
norma dell'articolo 29, comma 3, lettera b), del testo unico, ovvero, per un
numero di ospiti superiore a cinque, aumentato del 75% per ciascuno di essi.
Il decreto di cui all'articolo 54, comma 1, indica il numero massimo di
garanzie annuali che possono essere presentate da ciascun ente o
associazione iscritti al registro, individuato sulla base del suo patrimonio
e della disponibilità di alloggio.
- Nell'ambito del registro di cui alle articolo 52, comma 1, lettera e),
possono iscriversi le associazioni, gli enti e gli organismi privati
abilitati alla realizzazione dei programmi di assistenza e integrazione
sociale di cui all'articolo 18, comma 3, del testo unico. Nella fase di
prima applicazione possono richiedere l'iscrizione solo gli organismi
privati che, indipendentemente dalla natura giuridica, abbiano già svolto
attività di assistenza sociale e di prestazione dei servizi in materia di
violenza contro le donne, prostituzione, tratta, violenza e abusi sui
minori, assistenza ai lavoratori in condizione di sfruttamento, con
particolare riferimento al lavoro minorile.
- Ai Fini dell'iscrizione, i soggetti di cui al comma 5 presentino un
curriculum attestante le precedenti esperienze e una dichiarazione dalla
quale risultino:
- la disponibilità, a qualsiasi titolo, di operatori competenti nelle
aree psicologica, sanitaria, educativa e dell'assistenza sociale, che
assicurino prestazioni con carattere di continuità, ancorché
volontarie.
- la disponibilità, a qualsiasi titolo, di strutture alloggiative
adeguate all'accoglienza e alla realizzazione del programma di
assistenza e di integrazione sociale, con la specificazione delle
caratteristiche tipologiche e della ricettività.
- i rapporti instaurati con enti locali, regioni o altre istituzioni.
- la descrizione del programma di assistenza e integrazione sociale che
intendano svolgere, articolato in differenti programmi personalizzati.
Il programma indica finalità, metodologia di intervento, misure
specifica di tutela fisica e psicologica, tempi costi e risorse umane
impiegate, prevede le modalità di prestazione di assistenza sanitaria e
psicologica e le attività di formazione finalizzate ove necessario all'alfabetizzazione
e all'apprendimento della lingua italiana, e comunque alla formazione
professionale in relazione a specifici sbocchi lavorativi.
- l'adozione di procedure per la tutela dei dati personali, ai sensi
della legge 31 dicembre 1996, n. 675, anche relativi ai soggetti
ospitati nelle strutture alloggiative.
- l'assenza, nei confronti del legale rappresentante e di ciascuno dei
componenti degli ordini di amministrazione e di controllo dell'ente,
delle condizioni interdittive di cui al comma 3 dell'articolo 52.
- A decorrere dal sessantesimo giorno successivo alla data di entrata in
vigore del presente regolamento possono richiedere l'iscrizione anche
organismi privati che non abbiano svolto precedentemente attività di
assistenza nei campi indicati dal comma 6, purché stabiliscano un rapporto
di partenariato con uno dei soggetti già iscritti nella sezione dei
registro di cui all'articolo 52, comma 1, lettera c). Tali organismi devono
presentare una dichiarazione dalla quale risultino, oltre ai requisiti
indicati dal comma 6, lettere a), b) e d), il curriculum di ciascuno dei
componenti ed il rapporto di partenariato.
Art. 54
(Iscrizione nel Registro)
- L'iscrizione degli organismi privati, degli enti e delle associazioni nel
registro di cui all'articolo 52, è disposta dal Ministro per la solidarietà
sociale, con proprio decreto, sentita la Commissione di cui all'articolo 25,
comma 2, limitatamente all'iscrizione alla sezione di cui all'articolo 52,
comma 1, lettera c).
- L'iscrizione o il provvedimento di diniego dell'iscrizione è comunicato
entro 90 giorni dalla richiesta. Trascorso tale termine l'iscrizione è da
ritenersi avvenuta.
- La Presidenza del Consiglio dei Ministri, Dipartimento per gli affari
sociali, provvede all'aggiornamento annuale del registro, di cui
all'articolo 52, comma 1. A tal fine gli organismi privati e le associazioni
e gli enti interessati trasmettono entro il 30 gennaio di ogni anno una
relazione sull'attività svolta. Ogni cambiamento sostanziale di uno dei
requisiti richiesti per l'iscrizione dovrà essere invece comunicato
tempestivamente.
- La Presidenza del Consiglio dei Ministri, Dipartimento per gli affari
sociali, può effettuare controlli o richiedere la trasmissione di
documentazione. La rilevazione di comportamenti non compatibili con le
finalità dei soggetti di cui al comma 1, comporta la cancellazione dal
registro, a decorrere dalla data di comunicazione all'interessato.
- L'elenco degli organismi privati e delle associazioni e degli enti
iscritte al registro è comunicato annualmente alle regioni e alle province
autonome.
Art. 55
(Funzionamento della Consulta per i problemi degli stranieri immigrati e delle
loro famiglie)
- La Consulta per i problemi degli stranieri immigrati e delle loro
famiglie, di cui all'art. 42 del testo unico, istituita con decreto del
Presidente del Consiglio dei Ministri, ha sede presso il Dipartimento per
gli affari sociali. Con lo stesso decreto vengono nominati i componenti
della Consulta ai sensi del comma 4 del predetto articolo 42 del testo
unico.
- Il Presidente della Consulta può invitare a partecipare ai lavori della
Consulta i rappresentanti dei Consigli territoriali, di cui all'articolo 3,
comma 6, del testo unico.
- I componenti della Consulta rimangono in carica per tre anni.
- La Consulta è convocata almeno ogni sei mesi. La Consulta si avvale di
una propria segreteria composta da personale in servizio presso il
Dipartimento per gli affari sociali, che, assicura il supporto
tecnico-organizzativo.
- La Consulta acquisisce le osservazioni degli enti e delle associazioni
nazionali maggiormente attivi nell'assistenza e nell'integrazione degli
immigrati ai fini della predisposizione del Documento programmatico di cui
all'articolo 3 del testo unico, in relazione alle condizioni degli
immigrati, inoltre, esamina le problematiche relative alla loro integrazione
a livello economico, sociale e culturale; verifica lo stato di applicazione
della legge evidenziandone difficoltà e disomogeneità a livello
territoriale, elabora proposte e suggerimenti per una migliore convivenza
tra immigrati e cittadinanza locale e per la tutela dei diritti
fondamentali, assicura la diffusione delle informazioni relative alla
realizzazione di esperienze positive maturate nel settore dell'integrazione
a livello sociale, nel rispetto delle disposizioni in vigore in materia di
dati personali.
- Con il decreto di cui al comma 1, sentito il Presidente del Consiglio
nazionale dell'economia e del Lavoro, può essere nominato il Vice
presidente della Consulta e sono stabilite le modalità di raccordo e di
collaborazione con l'attività dell'organismo di cui all'articolo 56.
Art. 56
(Organismo nazionale di coordinamento).
- L'Organismo nazionale di coordinamento di cui all'articolo 42, comma 3,
del testo unico opera in stretto collegamento con la Consulta per
l'immigrazione di cui al comma 4 dello stesso articolo, con i Consigli
territoriali per l'immigrazione, con i centri di osservazione, informazione
e di assistenza legale contro le discriminazioni razziali, etniche,
nazionali e religiose, con le istituzioni e gli altri organismi impegnati
nelle politiche di immigrazione a livello locale al fine di accompagnare e
sostenere lo sviluppo dei processi locali di accoglienza ed integrazione dei
cittadini stranieri, la loro rappresentanza e partecipazione alla vita
pubblica.
- La composizione dell'Organismo nazionale di cui al comma 1 è stabilita
con determinazione del Presidente del Consiglio nazionale dell'economia e
del lavoro
(C.N.E.L.), d'intesa con il Ministro per la solidarietà sociale.
- L'Organismo nazionale si avvale di una segreteria composta da funzionari
dei C.N.E.L. e personale ed esperti con contratto a tempo determinato.
Art. 57
(Istituzione dei Consigli territoriali per l'immigrazione)
- I Consigli territoriali per l'immigrazione di cui all'articolo 3, comma 6,
del testo unico, con compiti di analisi delle esigenze e di promozione degli
interventi da attuare a livello locale, sono istituiti, a livello
provinciale, con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, da
adottarsi di concerto con il Ministro dell'interno. E' responsabilità del
prefetto assicurare la formazione e il funzionamento di detti Consigli. Essi
sono cosi composti:
- dai rappresentanti dei competenti uffici periferici delle
amministrazioni dello Stato;
- dal Presidente della provincia;
- da un rappresentante della regione;
- dal sindaco del comune capoluogo, o da un suo delegato, nonché dal
sindaco o da un suo delegato, dei comuni della provincia di volta in
volta interessati;
- dal Presidente della camera di commercio, industria. artigianato e
agricoltura o da un suo delegato;
- da almeno due rappresentanti delle organizzazioni sindacali dei
lavoratori e dei datori di lavoro;
- da almeno due rappresentanti delle associazioni più rappresentative
degli stranieri extracomunitari operanti nel territorio;
- da almeno due rappresentanti degli enti e delle associazioni
localmente attivi nel soccorso e nell'assistenza agli immigrati.
- Possono essere invitati a partecipare alle riunioni dei Consigli i
rappresentanti delle Aziende sanitarie locali, nonché degli enti o altre
istituzioni pubbliche interessati agli argomenti in trattazione.
- I Consigli territoriali per l'immigrazione operano per la necessaria
integrazione delle rispettive attività, in collegamento con le Consulte
regionali di cui all'articolo 42, comma 6, del testo unico, eventualmente
costituite con legge regionale. Ai fini di una coordinata ed omogenea azione
di monitoraggio ed analisi delle problematiche connesse al fenomeno
dell'immigrazione e delle esigenze degli immigrati, nonché di promozione
dei relativi interventi, il prefetto assicura il raccordo dei Consigli
territoriali con la Consulta per i problemi degli stranieri immigrati e
delle loro famiglie di cui all'articolo 42, comma 4, del testo unico.
- Nell'adozione del decreto di cui al comma 1 del presente articolo, il
Presidente dei Consiglio dei Ministri tiene conto, ai fini dell'istituzione
dei Consigli territoriali per l'immigrazione, degli eventuali organi
costituiti, con analoghe finalità, presso i comuni. In tal caso, il
prefetto assicura il raccordo tra i predetti organi e la Consulta per i
problemi degli stranieri immigrati e delle loro famiglie.
Art. 58
(Fondo nazionale per le politiche migratorie)
- Il Ministro per la solidarietà sociale, con proprio decreto adottato di
concerto con i Ministri interessati secondo quanto disposto dall'articolo
59, comma 46, della legge 27 dicembre 1997, n. 449. e dall'articolo 1 comma
3, del decreto legislativo 31 marzo 1998 n. 112. ripartisce i finanziamenti
relativi al Fondo nazionale per le politiche migratorie di cui all'articolo
45 del testo unico, in base alle seguenti quote percentuali:
- una quota pari all'80% dei finanziamenti dell'intero Fondo è
destinata ad interventi annuali e pluriennali attivati dalle regioni e
dalle province autonome di Trento e Bolzano, nonché dagli enti locali,
per straordinarie esigenze di integrazione sociale determinazione
dall'afflusso di immigrati;
- una quota pari al 20% dei Finanziamenti è destinata ad interventi di
carattere statale comprese le spese relative agli interventi previsti
dagli articoli 20 e 46 del testo unico.
- Le somme stanziate dall'articolo 18 del testo unico per interventi di
protezione sociale confluiscono nel Fondo di cui all'articolo 59, comma 44,
della legge 27 dicembre 1997, n. 449, per essere successivamente riassegnate
al Dipartimento per le pari opportunità della Presidenza del Consiglio dei
Ministri con decreto del Ministro per la solidarietà sociale, adottato di
concerto con i Ministri interessati, secondo quanto previsto dall'articolo
59, comma 46, della predetta legge n. 449 e dall'articolo 129, comma 1
lettera e), del predetto decreto legislativo n. 112 del 1998.
- Le regioni possono impiegare una quota delle risorse loro attribuite ai
sensi del comma 1, lettera a), per la realizzazione di programmi
interregionali di formazione e di scambio di esperienze in materia di
servizi per l'integrazione degli immigrati.
- Le risorse attribuite alle regioni ai sensi del comma 1, lettera a),
costituiscono quote di cofinanziamento dei programmi regionali relativi ad
interventi nell'ambito delle politiche per l'immigrazione. A tal fine le
regioni partecipano con risorse a carico dei propri bilanci per una quota
non inferiore al 20% del totale di ciascun programma. Le risorse attribuite
alle regioni possono altresì essere utilizzate come quota nazionale di
cofinanziamento per l’accesso ai fondi comunitari.
- Il decreto di ripartizione di cui al comma 1 tiene conto, sulla base dei
dati rilevati dall'ISTAT e dal Ministero dell'interno:
- della presenza degli immigrati sul territorio;
- della composizione demografica della popolazione immigrata e dei
rapporto tra immigrati e popolazione locale;
- delle situazioni di particolare disagio nelle aree urbane e della
condizione socio - economica delle aree di riferimento.
- Per la realizzazione della base informativa statistica necessaria alla
predisposizione del decreto di cui al comma 1, il Ministero dell'interno
trasmette all'ISTAT, secondo modalità concordate e nel rispetto della legge
31 dicembre 1996, n. 675, e successive modificazioni e integrazioni, le
informazioni di interesse statistico sui cittadini stranieri, contenute nei
propri archivi automatizzati, incluse quelle relative ai minorenni
registrati sul permesso di soggiorno o carta di soggiorno dei genitori.
- Il decreto di cui al comma 1 tiene altresì conto della priorità di
intervento e delle linee guida indicate nel documento programmatico relativo
alla politica dell'immigrazione e degli stranieri predisposto ogni tre anni
ai sensi dell'articolo 3, comma 1, del testo unico.
- I programmi annuali e pluriennali predisposti dalle regioni sono
finalizzati allo svolgimento di attività volte a:
- favorire il riconoscimento e l'esercizio, in condizione di parità con
i cittadini italiani, dei diritti fondamentali delle persone immigrate;
- promuovere l'integrazione degli stranieri favorendone l'accesso al
lavoro, all'abitazione, ai servizi sociali, alle istituzioni
scolastiche;
- prevenire e rimuovere ogni forma di discriminazione basata sulla
razza, il colore, l'ascendenza o l'origine nazionale o etnica o
religiosa;
- tutelare l'identità culturale, religiosa e linguistica degli
stranieri;
- consentire un positivo reinserimento nel Paese d'origine.
- Il Ministro per la solidarietà sociale predispone, con proprio decreto.
sentita la Conferenza Unificata, un apposito modello uniforme per la
comunicazione dei dati statistici e socio - economici e degli altri
parametri necessari ai fini della redazione dei programmi regionali e
statali, che devono essere trasmessi al Dipartimento per gli affari sociali
ai sensi dell'articolo 59, comma 1 e dell'articolo 60, comma 2, e per la
presentazione della relazione annuale ai sensi dell'articolo 59, comma 5 e
dell'articolo 60, comma 4.
Art. 59
(Attività delle regioni e delle province autonome)
- Entro sei mesi dalla data di pubblicazione del decreto del Ministro per la
solidarietà sociale di cui all'articolo 58, comma 1, le regioni e le
province autonome di Trento e Bolzano sulla base delle risorse del Fondo
rispettivamente assegnate, comunicano al Dipartimento per gli affari sociali
della Presidenza dei Consiglio dei Ministri i programmi annuali pluriennali,
comunque della durata massima di tre anni, che intendono realizzare
nell'ambito delle politiche per l'immigrazione. La comunicazione dei
programmi é condizione essenziale per la erogazione dei finanziamento
annuale.
- Per favorire l'elaborazione dei piani territoriali anche ai fini
dell'armonizzazione con i piani di intervento nazionale, il Ministro per la
solidarietà sociale, d'intesa con la Conferenza Unificata, adotta con
proprio decreto linee guida per la predisposizione dei programmi regionali.
- I programmi regionali indicano i criteri per l'attuazione delle politiche
di integrazione degli stranieri ed i compiti attribuiti ai comuni quali
soggetti preposti all'erogazione dei servizi sociali ai sensi dell'articolo
131, comma 2, del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112. I programmi
regionali prevedono accordi di programma con gli enti locali che indichino
gli obiettivi da perseguire, gli interventi da realizzare e le modalità e i
tempi di realizzazione, i costi e le risorse impegnate, i risultati
perseguiti, i poteri sostitutivi in caso di ritardi e inadempienze.
- Le regioni e le province autonome di Trento e Bolzano, ai fini
dell'attuazione dei propri programmi, possono avvalersi della partecipazione
delle associazioni di stranieri e delle organizzazioni stabilmente operanti
in loro favore iscritte nel registro di cui all'articolo 52 comma 1, lettera
a).
- Le regioni e le province autonome di Trento e Bolzano, entro un anno dalla
data di erogazione del Finanziamento, presentano una relazione al Ministro
per la solidarietà sociale sullo stato di attuazione degli interventi
previsti nei programmi, sulla loro efficacia, sul loro impatto Sociale,
sugli obiettivi conseguiti e sulle misure da adottare per migliorare le
condizioni di vita degli stranieri sul territorio. Nello stato di attuazione
degli interventi deve essere specificato anche il grado di avanzamento dei
programmi in termini di impegni di spesa, pagamenti e residui passivi
desunti dai rispettivi bilanci.
- Qualora le regioni e le province autonome di Trento e Bolzano non
adempiano nei termini all'obbligo di comunicazione dei programmi che
intendono realizzare ovvero, entro dodici mesi dalla data di erogazione dei
finanziamenti, non abbiano provveduto all'impegno contabile delle rispettive
quote assegnate, il Ministro per la solidarietà sociale, sentita la
Conferenza Unificata provvede alla revoca del Finanziamento e alla
ridestinazione dei fondi alle regioni e alle province autonome.
- L'obbligo di comunicazione dei programmi di cui al comma 1 e quello
dell'iscrizione nel registro di cui al comma 4 e le quote di cofinanziamento
previste a carico delle regioni dall'articolo 58, comma 4, operano
relativamente alla ripartizione degli stanziamenti previsti per gli esercizi
Finanziari successivi a quello di entrata in vigore dei presente
regolamento.
Art. 60
(Attività delle Amministrazioni statali)
- Gli interventi realizzati dalle amministrazioni statali sono finanziati ai
sensi dell'articolo 58. comma 1 lettera b), secondo le priorità indicate
dal documento programmatico di cui all'articolo 3, comma 1, del testo unico.
- Il Ministro per la solidarietà sociale, promuove e coordina, d'intesa con
i Ministri interessati, i programmi delle amministrazioni statali presentati
al Dipartimento per gli affari sociali entro sei mesi dalla pubblicazione
del decreto di ripartizione dei Fondo.
- Le amministrazioni statali predispongono i propri programmi anche
avvalendosi delle associazioni di stranieri e delle organizzazioni
stabilmente operanti in loro favore iscritte nel registro di cui
all'articolo 52, comma 1, lettera a).
- Le amministrazioni statali, entro un anno dalla data di erogazione del
finanziamento, presentano una relazione al Ministro per la solidarietà
sociale sullo stato di attuazione degli interventi previsti nei rispettivi
programmi, sulla loro efficacia, sul loro impatto sociale e sugli obiettivi
conseguiti.
Art. 61
(Disposizione transitoria)
- La condizione dell'iscrizione al registro di cui all'articolo 52, comma 1,
è richiesta per gli interventi adottati sugli stanziamenti previsti per gli
esercizi finanziari degli anni successivi a quello di entrata in vigore dei
presente regolamento.
Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserito nella
Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. E’ fatto
obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.
Dato a Roma, addì 31 agosto 1999
CIAMPI |
|
- D'ALEMA, Presidente del Consiglio dei Ministri
- PIAZZA, Ministro per la funzione pubblica
- BELILLO, Ministro per gli affari regionali
- Turco, Ministro per la solidarietà sociale
- BALBO, Ministro per le pari opportunità
- DINI, Ministro degli affari esteri
- Russo JERVOLINO, Ministro dell'interno
- DILIBERTO, Ministro di grazia e giustizia
- AMATO, Ministro del tesoro, del bilancio e della
programmazione economica
- BERLINGUER, Ministro della pubblica istruzione
- TREU, Ministro dei trasporti e della navigazione
- BERSANI, Ministro dell'industria, del commercio e
dell'artigianato
- SALVI, Ministro del lavoro e della previdenza sociale
- BINDI, Ministro della sanità
- ZECCHINO, Ministro dell'università e della ricerca
scientifica e tecnologica
|
- Visto, il Guardasigilli: DILIBERTO
- Registrato alla Corte dei conti il 26 ottobre 1999
- Atti di Governo, registro n. 117, foglio n. 29, con esclusione del
comma 3 dell'art. 29, del comma 6 dell'art. 50 e dell'art. 51, ai sensi
della deliberazione della sezione del controllo adottata nell'adunanza del
25 ottobre 1999.
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