Decreto Presidente Repubblica 24 luglio
1977, n. 616
(in SO alla GU 29 agosto 1977, n. 234)
Attuazione della delega di cui all'art. 1 della L. 22 luglio 1975, n. 382 (1)
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
Visto l'art. 87, comma quinto, della Costituzione;
Visto l'art. 1 della legge 22 luglio 1975, n. 382, concernente norme sull'ordinamento regionale e sulla organizzazione della pubblica amministrazione;
Vista la legge 27 novembre 1976, n. 894;
Sentito il Consiglio dei Ministri sullo schema provvisorio;
Viste le osservazioni delle regioni;
Udito il parere della Commissione parlamentare per le questioni regionali di cui all'art. 52 della legge 10 febbraio 1953, n. 62, e successive integrazioni;
Sentito, in via preliminare, il Consiglio dei Ministri;
Visto il parere emesso in via definitiva dalla suddetta Commissione parlamentare;
Sentito il Consiglio dei Ministri;
Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri, di concerto con i Ministri per gli affari esteri, per l'interno, per la grazia e giustizia, per il bilancio e la programmazione economica, per le finanze, per il tesoro, per la difesa, per la pubblica istruzione, per i lavori pubblici, per l'agricoltura e le foreste, per i trasporti, per l'industria, il commercio e l'artigianato, per il lavoro e la previdenza sociale, per il commercio con l'estero, per la marina mercantile, per le partecipazioni statali, per la sanità, per il turismo e lo spettacolo e per i beni culturali e ambientali;
Decreta:
TITOLO I
Disposizioni generali
Art. 1
Trasferimento e deleghe delle funzioni amministrative dello Stato.
Il trasferimento delle funzioni amministrative nelle materie indicate
dall'art. 117 della Costituzione ancora esercitate dagli organi centrali e
periferici dello Stato e da enti pubblici nazionali ed interregionali
successivamente all'entrata in vigore dei decreti del Presidente della
Repubblica 14 gennaio 1972, n. 1, n. 2, n. 3, n. 4, n. 5, n. 6, 15 gennaio 1972,
n. 7, n. 8, n. 9, n. 10, n. 11 e 5 giugno 1972, n. 315 e la delega alle stesse
regioni dell'esercizio di altre funzioni amministrative, a norma dell'art. 118,
secondo comma, della Costituzione, sono attuati secondo le disposizioni del
presente decreto per i fini di cui alla legge 22 luglio 1975, n. 382, ed alla
legge 27 novembre 1976, n. 894.
Art. 2
Attribuzione a province, comuni e comunità montane.
Ai comuni, alle province, alle comunità montane sono attribuite le funzioni
amministrative indicate nel presente decreto, ferme restando quelle già loro
spettanti secondo le vigenti disposizioni di legge.
Art. 3
Settori del trasferimento e delle deleghe.
I trasferimenti e le deleghe, di cui agli articoli precedenti, sono ripartiti secondo i seguenti settori organici: ordinamento e organizzazione amministrativa; servizi sociali; sviluppo economico; assetto ed utilizzazione del territorio.
Negli articoli seguenti è usata, per indicare le regioni a statuto
ordinario, la sola parola «regione».
Art. 4
Competenze dello Stato.
Lo Stato, nelle materie definite dal presente decreto, esercita soltanto le funzioni amministrative indicate negli articoli seguenti, nonché la funzione di indirizzo e di coordinamento nei limiti, nelle forme e con le modalità previste dall'art. 3 della legge 22 luglio 1975, n. 382, e le funzioni, anche nelle materie trasferite o delegate, attinenti ai rapporti internazionali e con la Comunità economica europea, alla difesa nazionale, alla pubblica sicurezza.
Le regioni non possono svolgere all'estero attività promozionali relative alle materie di loro competenza se non previa intesa con il Governo e nell'ambito degli indirizzi e degli atti di coordinamento di cui al comma precedente.
Il Governo della Repubblica, tramite il commissario del Governo, impartisce
direttive per l'esercizio delle funzioni amministrative delegate alle regioni,
che sono tenute ad osservarle, ed esercita il potere di sostituzione previsto
dall'art. 2 della legge n. 382 del 22 luglio 1975.
Art. 5
Atti delegati e sub-delegati - Comunicazioni.
Gli atti emanati nell'esercizio delegato e sub-delegato di funzioni
amministrative sono definitivi. Il governo stabilisce le categorie di atti di
cui la regione deve dare comunicazione al commissario del Governo.
Art. 6
Regolamenti e direttive della Comunità economica europea.
Sono trasferite alle regioni in ciascuna delle materie definite dal presente decreto anche le funzioni amministrative relative all'applicazione dei regolamenti della Comunità economica europea nonché all'attuazione delle sue direttive fatte proprie dallo Stato con legge che indica espressamente le norme di principio.
In mancanza della legge regionale, sarà osservata quella dello Stato in tutte le sue disposizioni.
Il Governo della Repubblica, in caso di accertata inattività degli organi
regionali che comporti inadempimenti agli obblighi comunitari, può prescrivere
con deliberazione del Consiglio dei Ministri, su parere della Commissione
parlamentare per le questioni regionali e sentita la regione interessata, un
congruo termine per provvedere. Qualora la inattività degli organi regionali
perduri dopo la scadenza di tale termine, il Consiglio dei Ministri può
adottare i provvedimenti necessari in sostituzione dell'amministrazione
regionale.
Art. 7
Norme regionali di attuazione.
Le regioni in tutte le materie delegate dallo Stato possono emanare norme legislative di organizzazione o di spesa, nonché norme di attuazione ai sensi dell'ultimo comma dell'art. 117 della Costituzione.
Le regioni possono altresì emanare norme di legge con le quali è
subdelegato alle province, ai comuni ed altri enti locali l'esercizio delegato
di funzioni amministrative dello Stato, disciplinando i poteri di indirizzo ed i
rapporti finanziari relativi.
Art. 8
Gestioni comuni fra regioni.
Le regioni, per le attività ed i servizi che interessano i territori finitimi, possono addivenire ad intese e costituire uffici o gestioni comuni, anche in forma consortile.
Le attività ed i servizi predetti devono formare oggetto di specifiche
intese e non possono dare luogo alla costituzione di consorzi generali fra
regioni.
Art. 9
Polizia amministrativa.
I comuni, le province, le comunità montane e le regioni sono titolari delle funzioni di polizia amministrativa nelle materie ad essi rispettivamente attribuite o trasferite.
Sono delegate alle regioni le funzioni di polizia amministrativa esercitate
dagli organi centrali e periferici dello Stato nelle materie nelle quali è
delegato alle regioni l'esercizio di funzioni amministrative dello Stato e degli
enti pubblici.
Art. 10
Classificazione di beni o di opere.
Salvo diversa specifica disciplina, per ogni provvedimento amministrativo di
classificazione di beni o di opere riservato allo Stato da cui possa conseguire
uno spostamento di competenze tra Stato e regioni, si procede d'intesa con le
regioni interessate.
Art. 11
Programmazione nazionale e regionale.
Lo Stato determina gli obiettivi della programmazione economica nazionale con il concorso delle regioni.
Le regioni determinano i programmi regionali di sviluppo, in armonia con gli obiettivi della programmazione economica nazionale e con il concorso degli enti locali territoriali secondo le modalità previste dagli statuti regionali.
Nei programmi regionali di sviluppo, gli interventi di competenza regionale sono coordinati con quello dello Stato e con quelli di competenza degli enti locali territoriali.
La programmazione costituisce riferimento per il coordinamento della finanza
pubblica.
TITOLO II
Ordinamento ed organizzazione amministrativi
Capo I - Oggetto
Art. 12
Materie del trasferimento.
Sono trasferite alle regioni le funzioni amministrative dello Stato nelle
materie «ordinamento di enti amministrativi dipendenti dalla regione» e «circoscrizioni
comunali».
Capo II - Ordinamento degli enti amministrativi locali
Art. 13
Ordinamento degli enti amministrativi dipendenti dalla regione ed enti locali non territoriali.
Le funzioni amministrative relative alla materia «ordinamento degli enti amministrativi dipendenti dalla regione» concernono l'istituzione, i controlli, la fusione, la soppressione e l'estinzione di enti pubblici locali operanti nelle materie di cui al presente decreto.
Le funzioni amministrative esercitate da organi centrali e periferici dello
Stato nei confronti degli enti di cui al comma precedente sono trasferite alle
regioni.
Art. 14
Persone giuridiche private.
E' delegato alle regioni l'esercizio delle funzioni amministrative di organi
centrali e periferici dello Stato concernenti le persone giuridiche di cui
all'art. 12 del codice civile che operano esclusivamente nelle materie di cui al
presente decreto e le cui finalità statutarie si esauriscono nell'ambito di una
sola regione.
Art. 15
Acquisto di immobili ed accettazione di donazioni, eredità e legati.
E' trasferito alle regioni l'esercizio delle funzioni amministrative
concernenti l'acquisto di immobili e l'accettazione di donazioni, eredità e
legati da parte degli enti e delle persone giuridiche di cui all'art. 13 del
presente decreto. E' delegato l'esercizio delle funzioni amministrative relative
agli enti di cui all'art. 14.
Capo III - Circoscrizioni comunali
Art. 16
Circoscrizioni comunali.
Le funzioni amministrative relative alla materia «circoscrizioni comunali» concernono: la determinazione dell'ambito territoriale dei comuni e delle relative denominazioni e sedi; la definizione dei rapporti fra comuni conseguenti a variazioni territoriali; il regolamento del regime di separazione dei rapporti patrimoniali e contabili fra comuni e loro frazioni.
La denominazione delle borgate e frazioni è attribuita ai comuni ai sensi dell'art. 118 della Costituzione.
Fino all'entrata in vigore della legge sulle autonomie locali non possono
essere istituiti nuovi comuni con popolazione inferiore a 5.000 abitanti.
TITOLO III
Servizi sociali
Capo I - Oggetto
Art. 17
Materie del trasferimento.
Sono trasferite alle regioni le funzioni amministrative dello Stato e degli
enti di cui all'art. 1 nelle materie «polizia locale urbana e rurale», «beneficenza
pubblica», «assistenza sanitaria ed ospedaliera», «istruzione artigiana e
professionale», «assistenza scolastica», «musei e biblioteche di enti locali»,
come attinenti ai servizi sociali della popolazione di ciascuna regione.
Capo II - Polizia locale urbana e rurale
Art. 18
Polizia locale urbana e rurale.
Le funzioni amministrative relative alla materia «polizia locale urbana e
rurale» concernono le attività di polizia che si svolgono esclusivamente
nell'ambito del territorio comunale e che non siano proprie delle competenti
autorità statali.
Art. 19
Polizia amministrativa.
Sono attribuite ai comuni le seguenti funzioni di cui al testo unico delle leggi di pubblica sicurezza, approvato con regio decreto 18 giugno 1931, n. 773, e successive modificazioni:
1) il rilascio della licenza prevista dall'art. 60 e dalle altre disposizioni speciali vigenti in materia di impianto ed esercizio di ascensori per il trasporto di persone o di materiali;
2) il rilascio della licenza per l'esercizio del mestiere di guida, interprete, corriere o portatore alpino e per l'insegnamento dello sci, di cui all'art. 123;
3) la ricezione dell'avviso preventivo per le riprese cinematografiche in luogo pubblico o aperto al pubblico, previsto dall'art. 76;
4) il rilascio della licenza temporanea di esercizi pubblici in occasione di fiere, mercati o altre riunioni straordinarie previsti dall'art. 103, primo e secondo comma;
5) la concessione della licenza per rappresentazioni teatrali o cinematografiche, accademie, feste da ballo, corse di cavalli, altri simili spettacoli o trattenimenti, per aperture di esercizio di circoli, scuole di ballo e sale pubbliche di audizione, di cui all'art. 68;
6) la licenza per pubblici trattenimenti, esposizioni di rarità, persone, animali, gabinetti ottici ed altri oggetti di curiosità o per dare audizioni all'aperto di cui all'art. 69;
7) i poteri in ordine alla licenza per vendita di alcoolici e autorizzazione per superalcoolici di cui agli articoli 3 e 5 della legge 14 ottobre 1974, n. 524;
8) la licenza per alberghi, compresi quelli diurni, locande, pensioni, trattorie, osterie, caffè o altri esercizi in cui si vendono o consumano bevande non alcooliche, sale pubbliche per biliardi o per altri giochi leciti, stabilimenti di bagni, esercizi di rimessa di autoveicoli o di vetture e simili, di cui all'art. 86;
9) la licenza di agibilità per teatri o luoghi di pubblico spettacolo, di cui all'art. 80;
10) i regolamenti del prefetto per la sicurezza nei locali di pubblico spettacolo, di cui all'articolo 84;
11) le licenze di esercizio di arte tipografica, litografica e qualunque arte di stampa o di produzione meccanica o chimica in molteplici esemplari, di cui all'art. 111;
12) i provvedimenti del prefetto ai sensi dell'art. 64, terzo comma, relativi alle manifatture, fabbriche e depositi di materie insalubri o pericolose;
13) la licenza temporanea agli stranieri per mestieri ambulanti di cui all'art. 124;
14) la registrazione per mestieri ambulanti (venditori di merci, di generi alimentari e bevande, di scritti e disegni, merciaiolo, saltimbanco, cantante, suonatore, servitore di piazza, facchino, cocchiere, conduttore di veicoli di piazza, barcaiolo, lustrascarpe e mestieri analoghi) di cui all'art. 121;
15) la licenza per raccolta di fondi od oggetti, collette o questue di cui all'art. 156;
16) i provvedimenti per assistenza ad inabili senza mezzi di sussistenza di cui agli articoli 154 e 155;
17) la licenza di iscrizione per portieri e custodi di cui all'art. 62;
18) la dichiarazione di commercio di cose antiche od usate di cui all'art. 126.
Fino all'entrata in vigore della legge di riforma degli enti locali territoriali, i consigli comunali determinano procedure e competenze dei propri organi in relazione all'esercizio delle funzioni di cui al comma precedente.
In relazione alle funzioni attribuite ai comuni il Ministero dell'interno, per esigenze di pubblica sicurezza, può impartire, per il tramite del commissario del Governo, direttive ai sindaci che sono tenuti ad osservarle.
I provvedimenti di cui ai numeri 5), 6), 7), 8), 9), 11), 13), 14), 15) e 17) sono adottati previa comunicazione al prefetto e devono essere sospesi, annullati o revocati per motivata richiesta dello stesso (2).
Il diniego dei provvedimenti previsti dal primo comma, numeri 5), 6), 7), 8),
9), 11), 13), 14), 15) e 17), è efficace solo se il prefetto esprime parere
conforme (2).
Art. 20
Controlli di pubblica sicurezza.
Resta ferma la facoltà degli ufficiali ed agenti di polizia di pubblica
sicurezza di accedere in qualunque ora nei locali destinati all'esercizio di
attività soggette ad autorizzazione di polizia a norma dell'articolo
precedente, al fine di vigilare sull'osservanza delle prescrizioni imposte da
leggi o regolamenti dello Stato, delle regioni e degli enti locali.
Art. 21
Regolamenti comunali.
Il presidente della giunta regionale trasmette al commissario del Governo
copia dei regolamenti comunali in materia di polizia urbana e rurale e degli
eventuali atti di modifica degli stessi, dopo che essi siano divenuti esecutivi.
Capo III - Beneficenza pubblica
Art. 22
Beneficenza pubblica.
Le funzioni amministrative relative alla materia «beneficenza pubblica»
concernono tutte le attività che attengono, nel quadro della sicurezza sociale,
alla predisposizione ed erogazione di servizi, gratuiti o a pagamento, o di
prestazioni economiche, sia in denaro che in natura, a favore dei singoli, o di
gruppi, qualunque sia il titolo in base al quale sono individuati i destinatari,
anche quando si tratti di forme di assistenza, a categorie determinate, escluse
soltanto le funzioni relative alle prestazioni economiche di natura
previdenziale.
Art. 23
Specificazione.
Sono comprese nelle funzioni amministrative di cui all'articolo precedente le attività relative:
a) all'assistenza economica in favore delle famiglie bisognose dei defunti e delle vittime del delitto;
b) all'assistenza post-penitenziaria;
c) agli interventi in favore di minorenni soggetti a provvedimenti delle autorità giudiziarie minorili nell'ambito della competenza amministrativa e civile;
d) agli interventi di protezione speciale di cui agli articoli 8 e seguenti
della legge 20 febbraio 1958, n. 75.
Art. 24
Competenze dello Stato.
Sono di competenza dello Stato le funzioni amministrative concernenti:
1) gli interventi di primo soccorso in caso di catastrofe o calamità naturale di particolare gravità o estensione;
2) gli interventi di prima assistenza in favore di profughi e di rimpatriati in conseguenza di eventi straordinari ed eccezionali e, per i profughi stranieri, limitatamente al periodo di tempo strettamente necessario alle operazioni di identificazione e di riconoscimento della qualifica di rifugiato, ai sensi della convenzione di Ginevra del 28 luglio 1951, ratificata con la legge 24 luglio 1954, n. 722, e per il tempo di attesa per il trasferimento in altri paesi;
3) gli interventi di protezione sociale prestati ad appartenenti alle Forze armate dello Stato, all'Arma dei carabinieri, agli altri Corpi di polizia ed al Corpo nazionale dei vigili del fuoco e ai loro familiari, da enti ed organismi appositamente istituiti;
4) i rapporti in materia di assistenza con organismi assistenziali stranieri ed internazionali, nonché la distribuzione tra le regioni di prodotti destinati a finalità assistenziali in attuazione di regolamenti della Comunità economica europea;
5) le pensioni e gli assegni di carattere continuativo disposti dalla legge in attuazione dell'art. 38 della Costituzione, ivi compresi le indennità di disoccupazione e gli assegni a carico della Cassa integrazione stipendi e salari;
6) l'attività dei CPABP strettamente limitata all'esercizio delle funzioni
di cui al precedente punto 5) fino al riordinamento dell'assistenza pubblica.
Art. 25
Attribuzioni ai comuni.
Tutte le funzioni amministrative relative all'organizzazione ed alla erogazione dei servizi di assistenza e di beneficenza, di cui ai precedenti articoli 22 e 23, sono attribuite ai comuni ai sensi dell'art. 118, primo comma, della Costituzione.
La regione determina con legge, sentiti i comuni interessati, gli ambiti territoriali adeguati alla gestione dei servizi sociali e sanitari, promuovendo forme di cooperazione fra gli enti locali territoriali, e, se necessario, promuovendo ai sensi dell'ultimo comma dell'art. 117 della Costituzione forme anche obbligatorie di associazione fra gli stessi.
Gli ambiti territoriali di cui sopra devono concernere contestualmente la gestione dei servizi sociali e sanitari.
Allorché gli ambiti territoriali coincidono con quelli delle comunità montane le funzioni di cui al presente articolo sono assunte dalle comunità montane stesse.
Le funzioni, il personale ed i beni delle istituzioni pubbliche di assistenza e beneficenza operanti nell'ambito regionale sono trasferite ai comuni singoli o associati, sulla base e con le modalità delle disposizioni contenute nella legge sulla riforma dell'assistenza pubblica e, comunque, a far tempo dal 1° gennaio 1979 (3).
Entro sessanta giorni dall'entrata in vigore del presente decreto il Presidente del Consiglio dei Ministri nomina una commissione composta da quattro rappresentanti delle regioni, quattro dell'ANCI - Associazione nazionale dei comuni d'Italia, tre dell'ANEA - Associazione nazionale fra gli enti comunali di assistenza ed un rappresentante dell'UNEBA - Unione nazionale enti di beneficenza ed assistenza, avente il compito di determinare, entro un anno dalla nomina, l'elenco delle I.P.A.B. - Istituzioni pubbliche di assistenza e beneficenza che sono da escludere dal trasferimento ai comuni in quanto svolgono in modo precipuo attività inerenti la sfera educativo-religiosa (3).
L'elenco di cui al comma precedente è approvato con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri. Ove, entro il 1° gennaio 1979, non sia approvata la legge di riforma di cui al precedente quinto comma, la legge regionale disciplina i modi e le forme di attribuzione in proprietà o in uso ai comuni singoli o associati od a comunità montane dei beni trasferiti alle regioni a norma dei successivi artt. 113 e 115, nonché il trasferimento dei beni della I.P.A.B. di cui ai commi precedenti, e disciplina l'utilizzo dei beni e del personale da parte degli enti gestori, in relazione alla riorganizzazione ed alla programmazione dei servizi disposte in attuazione del presente articolo (4).
Le attribuzioni degli enti comunali di assistenza, nonché i rapporti patrimoniali ed il personale, sono trasferiti ai rispettivi comuni entro e non oltre il 30 giugno 1978. Le regioni con proprie leggi determinano le norme sul passaggio del personale, dei beni e delle funzioni dei disciolti enti comunali di assistenza ai comuni, nel rispetto dei diritti acquisiti dal personale dipendente.
Fino all'entrata in vigore della legge di riforma della finanza locale, la
gestione finanziaria delle attività di assistenza attribuite ai comuni viene
contabilizzata separatamente e i beni degli ECA - Enti comunali di assistenza e
delle I.P.A.B. di cui al presente articolo conservano la destinazione di servizi
di assistenza sociale anche nel caso di loro trasformazione patrimoniale (4).
Art. 26
Attribuzioni alla provincia.
La provincia nell'ambito dei piani regionali approva il programma di
localizzazione dei presidi assistenziali ed esprime il parere sulle
delimitazioni territoriali di cui al precedente articolo.
Capo IV - Assistenza sanitaria ed ospedaliera
Art. 27
Assistenza sanitaria ed ospedaliera.
Le funzioni amministrative relative alla materia «assistenza sanitaria ed ospedaliera» concernono la promozione, il mantenimento ed il recupero dello stato di benessere fisico e psichico della popolazione e comprendono, in particolare, tutte quelle che tendono:
a) alla prevenzione ed alla cura delle malattie, qualunque ne sia il tipo e la durata;
b) alla riabilitazione degli stati di invalidità e di inabilità fisica, psichica e sensoriale, ivi compresa l'assistenza sanitaria e protesica agli invalidi civili, ai sordomuti ed ai ciechi civili;
c) alla prevenzione delle malattie professionali ed alla salvaguardia della salubrità, dell'igiene e della sicurezza in ambienti di vita e di lavoro;
d) all'igiene degli insediamenti urbani e delle collettività;
e) alla tutela igienico-sanitaria della produzione, commercio e lavorazione delle sostanze alimentari e bevande e dei relativi additivi, coloranti, surrogati e succedanei, sulla base degli standard di cui al successivo art. 30 lettera g);
f) alle autorizzazioni ed ai controlli igienico-sanitari sulle acque minerali e termali nonché sugli stabilimenti termali, ivi comprese le attribuzioni relative al rilascio delle autorizzazioni all'esercizio di stabilimenti di produzione e vendita di acque minerali naturali o artificiali, nonché alla autorizzazione alla vendita;
g) all'igiene e alla tutela sanitaria delle attività sportive;
h) alla promozione dell'educazione sanitaria ed all'attuazione di un sistema informativo sanitario, secondo le disposizioni della legge di istituzione del servizio sanitario nazionale;
i) all'igiene e assistenza veterinaria, ivi esclusa la formazione universitaria e post-universitaria;
l) all'igiene e assistenza veterinaria ivi compresa la profilassi, l'ispezione, la polizia e la vigilanza sugli animali e sulla loro alimentazione, nonché sugli alimenti di origine animale.
Sono inoltre compresi nelle materie suddette:
a) i compiti attualmente svolti dalle sezioni mediche e chimiche e dei servizi di protezione antinfortunistica degli ispettorati provinciali e regionali del lavoro nelle materie di cui al presente decreto, ad eccezione di quelli relativi a funzioni riservate allo Stato (5);
b) le funzioni relative alla tutela sanitaria delle attività sportive svolte dalla federazione medico-sportiva italiana; i centri di medicina sportiva del CONI;
c) nel quadro della ristrutturazione dell'associazione italiana della Croce rossa da attuarsi in base alla legge istitutiva del Servizio sanitario nazionale e comunque non oltre il 31 dicembre 1979, saranno trasferite alle regioni le attività sanitarie ed assistenziali svolte dall'ente nei settori di competenza delle regioni con esclusione in ogni caso di quelle attuate in adempimento di convenzioni internazionali o di risoluzioni degli organi della Croce rossa internazionale (5);
d) tutte le funzioni in materia di assistenza sanitaria comunque svolte da uffici dell'amministrazione dello Stato, con la sola eccezione dei servizi sanitari istituiti per le Forze armate ed i Corpi di polizia per il Corpo degli agenti di custodia e per il Corpo nazionale dei vigili del luogo nonché dei servizi dell'Azienda autonoma delle ferrovie dello Stato relativi all'accertamento tecnico sanitario delle condizioni del personale dipendente.
Sono altresì comprese tra le funzioni amministrative trasferite alle regioni quelle esercitate dagli organi centrali e periferici dello Stato in ordine agli enti, consorzi, istituti ed amministrazioni locali operanti nella materia definita dal precedente primo comma, ivi comprese quelle di vigilanza e tutela, nonché le attribuzioni in ordine alla nomina dei collegi dei revisori, salva la designazione da parte del Ministero del tesoro di un componente del collegio dei revisori degli enti ospedalieri, in relazione alla permanenza negli enti stessi di interessi finanziari dello Stato.
Fermo restando l'esercizio delle funzioni di polizia giudiziaria di cui
all'art. 8 del decreto del Presidente della Repubblica 19 marzo 1955, n. 520 da
parte dell'ispettorato del lavoro spetta al prefetto stabilire, su proposta del
presidente della regione, quali addetti ai servizi regionali e degli enti
locali, che operino in materia infortunistica e di igiene del lavoro, assumano,
ai sensi delle leggi vigenti, in relazione alle funzioni esercitate, la
qualifica di ufficiale di polizia giudiziaria.
Art. 28
Istituti a carattere scientifico.
Il riconoscimento del carattere scientifico di istituti di ricovero e cura è effettuato dallo Stato sentite le regioni interessate.
Spettano alle regioni, nei confronti degli istituti riconosciuti a carattere scientifico, che svolgono attività di ricovero e cura degli infermi, le stesse funzioni che esse esercitano per la parte assistenziale nei confronti degli enti ospedalieri se si tratta di istituti aventi personalità giuridica di diritto pubblico, o nei confronti delle case di cura private se si tratta di istituti aventi personalità giuridica di diritto privato.
Continuano invece ad essere esercitate dai competenti organi dello Stato le funzioni attinenti al regime giuridico-amministrativo di detti istituti ed eventualmente alla nomina dei componenti i relativi organi di amministrazione.
Il controllo sulle deliberazioni degli istituti aventi personalità giuridica di diritto pubblico è esercitato dalla regione nel cui territorio l'istituto ha la sua sede;
l'annullamento delle deliberazioni adottate in deroga alle disposizioni
regionali non è consentito ove la deroga sia stata autorizzata, con specifico
riguardo alle finalità scientifiche dell'istituto, mediante decreto del
Ministro per la sanità di concerto con il Ministro per la pubblica istruzione.
Art. 29
Vigilanza e tutela degli enti ospedalieri.
Le regioni disciplinano con legge i criteri e le modalità dei controlli sugli enti ospedalieri che operano nel territorio della regione.
Fino a quando la legge regionale non abbia provveduto, la vigilanza e la
tutela su tali enti ed istituzioni sono esercitate nei modi previsti
rispettivamente dall'art. 16 della legge 12 febbraio 1968, n. 132, e dell'art.
1, terzo e quarto comma, del decreto del Presidente della Repubblica 15 gennaio
1972, n. 9. Nulla è innovato alla vigente disciplina dell'ospedale Galliera di
Genova e dell'Ordine mauriziano.
Art. 30
Competenze dello Stato.
Sono di competenza dello Stato le funzioni amministrative concernenti:
a) la profilassi internazionale: marittima, aerea e di frontiera; l'assistenza sanitaria ai cittadini italiani all'estero e l'assistenza in Italia agli stranieri e agli apolidi, secondo i principi della legge di riforma sanitaria, avvalendosi dei presidi sanitari esistenti;
b) la profilassi delle malattie infettive e diffusive, per le quali siano imposte la vaccinazione obbligatoria o misure quarantenarie;
c) la produzione, con le connesse attività di ricerca e di sperimentazione, la registrazione, la pubblicità e il commercio di prodotti chimici usati in medicina, di preparati farmaceutici, di preparati galenici, di specialità medicinali, di vaccini, di virus, di sieri, di tossine e prodotti assimilati, di emoderivati, di presidi medico-chirurgici e di prodotti assimilati;
d) la coltivazione, la produzione, la fabbricazione, l'impiego, il commercio all'ingrosso, l'esportazione, l'importazione, il transito, l'acquisto, la vendita e la detenzione di sostanze stupefacenti o psicotrope, salvo che per le attribuzioni già conferite alle regioni dalla legge 22 dicembre 1975, n. 685;
e) la produzione, la registrazione e il commercio dei prodotti dietetici, degli alimenti per la prima infanzia e la cosmesi;
f) l'elencazione e la determinazione delle modalità di impiego degli additivi e dei coloranti permessi nella lavorazione degli alimenti e delle bevande e nella produzione degli oggetti d'uso personale e domestico; la determinazione delle caratteristiche igienico-sanitarie dei materiali e recipienti destinati a involgere e conservare sostanze alimentari e bevande, nonché degli oggetti destinati comunque a venire a contatto con sostanze alimentari;
g) la determinazione di standard di qualità e di salubrità degli alimenti e delle bevande alimentari;
h) la produzione, la registrazione, il commercio e l'impiego dei gas tossici o delle altre sostanze pericolose;
i) i controlli sanitari sulla produzione dell'energia nucleare e sulla produzione, il commercio e l'impiego delle sostanze radioattive;
l) il prelievo di parti di cadavere e il trapianto di organi limitatamente alle funzioni di cui alla legge 2 dicembre 1975, n. 644;
m) la disciplina dell'organizzazione del lavoro ai fini della prevenzione degli infortuni sul lavoro e delle malattie professionali;
n) l'omologazione di macchine, impianti e mezzi personali di protezione;
o) l'Istituto superiore di sanità, secondo le norme di cui alla legge 7 agosto 1973, n. 519;
p) la ricerca e la sperimentazione clinica, la produzione, la registrazione, la pubblicità dei prodotti clinici;
q) la ricerca e la sperimentazione chimica, la produzione, la registrazione, la pubblicità di prodotti chimici;
r) la fissazione dei requisiti minimi per la determinazione dei profili professionali degli operatori sanitari;
s) la determinazione dei livelli minimi di scolarità necessari per l'ammissione alle scuole per operatori sanitari, nonché dei requisiti minimi per l'esercizio delle professioni mediche, sanitarie ed ausiliarie; le cliniche e gli istituti universitari di ricovero e di cura sulla base delle vigenti leggi;
t) gli ordini e i collegi professionali;
u) il riconoscimento delle proprietà terapeutiche delle acque minerali e
termali e della pubblicità relativa alla loro utilizzazione a scopo sanitario.
Art. 31
Funzioni delegate.
E' delegato alle regioni l'esercizio delle funzioni amministrative concernenti:
a) la profilassi delle malattie infettive e diffusive, di cui al precedente art. 30, lettera b), ivi comprese le vaccinazioni obbligatorie e le altre misure profilattiche già di competenza degli uffici di sanità marittima, aerea e di frontiera, previste dalla legge 27 aprile 1974, n. 174, e successive modificazioni, nonché le funzioni spettanti ai veterinari di confine, di porto e di aeroporto, previste dall'art. 32 del testo unico delle leggi sanitarie, approvato con regio decreto 27 luglio 1934, n. 1265 e dall'art. 45 del decreto del Presidente della Repubblica 8 febbraio 1954, n. 320.
Nel determinare i criteri ed indirizzi per l'esercizio della delega il Governo potrà prescrivere particolari cautele e condizioni minime di strutture di uffici per il disimpegno di servizi particolarmente gravosi in porti ed areoporti e posti di confine;
b) i controlli sulla produzione, detenzione, commercio e impiego dei gas tossici e delle altre sostanze pericolose;
c) il controllo dell'idoneità dei locali ed attrezzature per il commercio e il deposito delle sostanze radioattive naturali ed artificiali e di apparecchi generatori di radiazioni ionizzanti; il controllo sulla radioattività ambientale;
d) i controlli sulla produzione e sul commercio dei prodotti dietetici, degli alimenti per la prima infanzia e la cosmesi.
Il Ministero della sanità può provvedere alla costituzione e alla
conservazione di scorte di vaccino e di medicinali di uso non ricorrente, da
destinare alle regioni per esigenze eccezionali di profilassi e cura delle
malattie infettive e diffusive per le quali siano imposte la vaccinazione
obbligatoria o misure quarantenarie.
Art. 32
Attribuzioni dei comuni.
Sono attribuite ai comuni, singoli ed associati, ai sensi dell'art. 118, primo comma, della Costituzione, tutte le funzioni amministrative relative alla materia di cui al precedente art. 27 che non siano espressamente riservate allo Stato, alle regioni e alle province.
Spetta alla regione stabilire i criteri di programmazione e di organizzazione dei servizi degli enti locali territoriali, i tipi e le modalità delle prestazioni.
Le leggi regionali disciplinano altresì l'attribuzione in proprietà o in uso agli enti locali dei beni attribuiti alle regioni per lo svolgimento delle funzioni di cui al presente articolo, nonché l'utilizzo del personale da parte degli enti gestori, in relazione alla riorganizzazione dei servizi disposta in attuazione del presente articolo.
Si applica il disposto dell'art. 26 relativo alla determinazione degli ambiti
territoriali.
Art. 33
Attribuzioni della provincia.
La provincia nell'ambito dei piani regionali approva il programma di
localizzazione dei presidi sanitari ed esprime il parere sulle delimitazioni
territoriali di cui al quarto comma del precedente articolo.
Art. 34
Attribuzioni aggiuntive.
Le funzioni amministrative che siano aggiuntive rispetto a quelle già
esercitate dalle regioni, dalle province e dai comuni sono disciplinate nella
legge di istituzione del servizio sanitario nazionale e, in mancanza sono
attribuite rispettivamente alle regioni, alle province ed ai comuni a decorrere
dal 1° gennaio 1979.
Capo V - Istruzione artigiana e professionale
Art. 35
Istruzione artigiana e professionale.
Le funzioni amministrative relative alla materia «istruzione artigiana e
professionale» concernono i servizi e le attività destinate alla formazione,
al perfezionamento, alla riqualificazione ed all'orientamento professionale, per
qualsiasi attività professionale e per qualsiasi finalità, compresa la
formazione continua, permanente, ricorrente e quella conseguente a riconversione
di attività produttive, ad esclusione di quelle dirette al conseguimento di un
titolo di studio o diploma di istruzione secondaria superiore, universitaria o
postuniversitaria; la vigilanza sull'attività privata di istruzione artigiana e
professionale.
Art. 36
Specificazione.
Sono in particolare comprese fra le funzioni amministrative di cui al precedente articolo le attività relative all'organizzazione dei corsi degli informatori socio-economici, previsti dalla legge 9 maggio 1975, n. 153; alla formazione degli operatori del commercio di cui alla legge 11 giugno 1971, n. 426; alla formazione e all'aggiornamento del personale impiegato nell'attività di formazione professionale di cui all'art. 8 del decreto del Presidente della Repubblica 15 gennaio 1972, n. 10; alla formazione professionale degli apprendisti in tutti gli aspetti disciplinati dalla legge 19 gennaio 1955, n. 25, e successive modificazioni, ferma restando la competenza dello Stato in ordine alla disciplina legislativa del rapporto di lavoro degli apprendisti; ai cantieri di lavoro ed ai cantieri scuola di cui alla legge 29 aprile 1949, n. 264, e successive modificazioni; all'orientamento professionale svolto dall'Ente nazionale per la prevenzione degli infortuni di cui alla legge 19 dicembre 1952, n. 2390, e successive modificazioni, eccettuate le funzioni svolte dal centro ricerche di Monteporzio Catone.
Resta ferma la competenza dell'amministrazione centrale relativa
all'assistenza tecnica ed al finanziamento dei progetti speciali da eseguirsi da
parte delle regioni per ipotesi di rilevante squilibrio locale tra domanda e
offerta di lavoro.
Art. 37
Istituti di istruzione professionale.
Le istituzioni di istruzione artigiana o professionale, non abilitate al
rilascio dei titoli di studio di cui al precedente art. 35 ed aventi personalità
giuridica di diritto pubblico, ad eccezione degli istituti professionali e degli
istituti d'arte statali, sono trasferite alle regioni ed assumono la qualifica
di regionali.
Art. 38
Collaborazione tra regione, enti locali e Stato.
Per lo svolgimento delle attività rientranti nelle loro attribuzioni, è consentito alle regioni ed agli enti locali territoriali l'uso dei locali e delle attrezzature delle scuole e degli istituti scolastici dipendenti dal Ministero della pubblica istruzione, secondo i criteri generali deliberati dai consigli scolastici provinciali ai sensi della lettera f) dell'art. 15 del decreto del Presidente della Repubblica 31 maggio 1974, n. 416.
A tal fine verranno stipulate apposite convenzioni tra le regioni e gli enti locali territoriali con i competenti organi dello Stato.
In esse verranno stabilite le procedure per l'utilizzazione dei locali e
delle attrezzature, i soggetti responsabili e le spese a carico della regione
per il personale, le pulizie, il consumo del materiale e l'impiego dei servizi
strumentali.
Art. 39
Consorzi per l'istruzione tecnica.
I consorzi per l'istruzione tecnica sono soppressi. Le relative funzioni, i
beni del personale sono trasferiti alle regioni, ad eccezione delle funzioni di
orientamento scolastico che sono attribuite ai distretti scolastici.
Art. 40
Competenze dello Stato.
Sono di competenza dello Stato le funzioni amministrative concernenti:
1) la vigilanza sull'osservanza della legislazione sociale;
2) l'attività di formazione ed addestramento professionale svolta dalle
Forze armate e dai Corpi assimilati, e, in genere, dall'amministrazione dello
Stato, ivi comprese le aziende autonome, per i propri dipendenti.
Art. 41
Formazione professionale.
Sono abrogate le lettere d) ed e) dell'art. 1, secondo comma, del decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1973, n. 478.
Non possono essere stanziate somme a favore di soggetti pubblici e privati per finalità inerenti all'attività di istruzione professionale da parte dello Stato, salvo che per attività di studio, ricerca e sperimentazione.
Gli enti pubblici, per svolgere attività volontaria inerente all'istruzione
professionale devono ottenere l'assenso della regione competente, salvo che si
tratti di attività di perfezionamento del proprio personale.
Capo VI - Assistenza scolastica
Art. 42
Assistenza scolastica.
Le funzioni amministrative relative alla materia «assistenza scolastica» concernono tutte le strutture, i servizi e le attività destinate a facilitare mediante erogazioni e provvidenze in denaro o mediante servizi individuali o collettivi, a favore degli alunni di istituzioni scolastiche pubbliche o private, anche se adulti, l'assolvimento dell'obbligo scolastico nonché, per gli studenti capaci e meritevoli ancorché privi di mezzi, la prosecuzione degli studi.
Le funzioni suddette concernono fra l'altro: gli interventi di assistenza
medico-psichica; l'assistenza ai minorati psico-fisici; l'erogazione gratuita
dei libri di testo agli alunni delle scuole elementari.
Art. 43
Competenze dello Stato.
Restano ferme le competenze degli organi scolastici in merito alla scelta dei
libri di testo e le competenze degli organi statali concernenti le
caratteristiche tecniche e pedagogiche dei medesimi.
Art. 44
Opere universitarie.
Sono trasferite alle regioni, per il rispettivo territorio, le funzioni amministrative esercitate dallo Stato in materia di assistenza scolastica a favore degli studenti universitari.
Sono trasferiti alle regioni a statuto ordinario le funzioni, i beni ed il personale delle opere universitarie di cui all'art. 189 del regio decreto 31 agosto 1933, n. 1592, e successive modificazioni.
Il trasferimento è disciplinato dalla legge di riforma dell'ordinamento
universitario e, in mancanza, decorre dal 1° novembre 1979. In tale ipotesi al
trasferimento dei beni e del personale delle opere universitarie provvede con
decreto il Ministro per la pubblica istruzione, sentite le regioni interessate.
Art. 45
Attribuzioni ai comuni.
Le funzioni amministrative indicate nell'art. 42 sono attribuite ai comuni che le svolgono secondo le modalità previste dalla legge regionale.
I patronati scolastici sono soppressi e le funzioni di assistenza scolastica, i servizi ed i beni sono attribuiti ai comuni. Entro il 30 giugno 1978 le regioni con proprie leggi stabiliscono le modalità e i criteri per il passaggio dei beni e del personale.
I consorzi di patronati scolastici sono soppressi e le funzioni di assistenza scolastica i servizi ed i beni sono attribuiti ai comuni. Nel termine di cui al comma precedente, la legge regionale provvede alla liquidazione dei relativi beni ed al trasferimento del personale ripartendolo tra i comuni interessati.
La regione promuove le opportune forme di collaborazione tra i comuni
interessati.
Art. 46
Istituzione delle scuole statali.
L'istituzione delle scuole statali materne, elementari e secondarie viene
effettuata dagli organi statali competenti secondo le norme vigenti, sentite le
regioni interessate sull'ordine di priorità ai fini della loro attività di
programmazione regionale. Restano ferme le competenze dei consigli scolastici
provinciali.
Capo VII - Beni culturali
Art. 47
Musei e biblioteche di enti locali.
Le funzioni amministrative relative alla materia «musei e biblioteche di enti locali» concernono tutti i servizi e le attività riguardanti l'esistenza, la conservazione, il funzionamento, il pubblico godimento e lo sviluppo dei musei, delle raccolte di interesse artistico, storico e bibliografico, delle biblioteche anche popolari dei centri di lettura appartenenti alla regione o ad altri enti anche non territoriali sottoposti alla sua vigilanza, o comunque di interesse locale, nonché il loro coordinamento reciproco con le altre istituzioni culturali operanti nella regione ed ogni manifestazione culturale e divulgativa organizzata nel loro ambito.
Sono comprese tra le funzioni trasferite alle regioni le funzioni esercitate
da organi centrali e periferici dello Stato in ordine alle biblioteche popolari,
alle biblioteche del contadino nelle zone di riforma, ai centri bibliotecari di
educazione permanente nonché i compiti esercitati dal servizio nazionale di
lettura. Il personale ed i beni in dotazione di tali servizi ed uffici sono
trasferiti ai comuni secondo le modalità previste dalla legge regionale.
Art. 48
Beni culturali.
Le funzioni amministrative delle regioni e degli enti locali in ordine alla
tutela e valorizzazione del patrimonio storico, librario, artistico,
archeologico, monumentale, paleo-etnologico ed etno-antropologico saranno
stabilite con la legge sulla tutela dei beni culturali da emanare entro il 31
dicembre 1979.
Art. 49
Attività di promozione educativa e culturale.
Le regioni, con riferimento ai propri statuti ed alle proprie attribuzioni, svolgono attività di promozione educativa e culturale attinenti precipuamente alla comunità regionale, o direttamente o contribuendo al sostegno di enti, istituzioni, fondazioni, società regionali o a prevalente partecipazione di enti locali e di associazioni a larga base rappresentativa, nonché contribuendo ad iniziative di enti locali o di consorzi di enti locali.
Le funzioni delle regioni e degli enti locali in ordine alle attività di prosa, musicali e cinematografiche, saranno riordinate con la legge di riforma dei rispettivi settori, da emanarsi entro il 31 dicembre 1979.
Sono trasferite alle regioni le funzioni amministrative concernenti le istituzioni culturali di interesse locale operanti nel territorio regionale e attinenti precipuamente alla comunità regionale.
L'individuazione specifica di tali istituzioni è effettuata con decreto del
Presidente della Repubblica, sulla proposta del Presidente del Consiglio dei
Ministri di concerto con i Ministri competenti, previa intesa con le regioni
interessate.
TITOLO IV
Sviluppo economico
Artt. 50-51 ...omissis...
Capo II - Fiere e mercati
Art. 52
Attività commerciali.
Ferme restando le funzioni già di competenza delle regioni e dei comuni, e nel quadro degli indirizzi determinati dal Governo, è delegato alle regioni l'esercizio delle funzioni amministrative relative:
a) ai distributori di carburante, alle rivendite di giornali e di riviste, ai pubblici esercizi di vendita e consumo di alimenti e bevande;
b) alla vigilanza sull'applicazione dei regolamenti comunitari in materia di classificazione, calibratura, tolleranza, imballaggio e presentazione dei prodotti commercializzati;
c) all'attività dei comitati provinciali per i prezzi sulla base delle norme di riforma del sistema dei prezzi controllati e comunque dal 1° gennaio 1979.
Le regioni possono altresì svolgere in sede locale attività integrativa in
tema di promozione dell'associazionismo e della cooperazione nel settore del
commercio nonché assistenza integrativa alle piccole e medie imprese sempre del
settore del commercio.
Art. 53 ...omissis...
Art. 54
Attribuzioni ai comuni.
Sono attribuite ai comuni le funzioni amministrative relative:
a) alla vigilanza sull'applicazione dei provvedimenti in materia di regolamentazione dei prezzi al consumo;
b) alla istituzione e regolamentazione dei mercati per il commercio al minuto;
c) all'impianto ed alla gestione dei mercati all'ingrosso dei prodotti ortofrutticoli, del bestiame, delle carni e dei prodotti ittici, ad eccezione dei mercati alla produzione;
d) alla fissazione, sulla base dei criteri stabiliti dalla regione, degli orari di apertura e chiusura dei negozi, dei pubblici esercizi di vendita e consumo di alimenti e bevande, nonché degli impianti stradali di distribuzione dei carburanti, esclusi gli impianti autostradali, ed alle relative sanzioni amministrative;
e) all'applicazione delle sanzioni da comminare agli operatori che svolgano attività all'ingrosso fuori dei mercati;
f) all'autorizzazione, sulla base delle prescrizioni del C.I.P.E. e nell'ambito di criteri generali determinati dalla regione, alla installazione di distributori di carburanti nel territorio comunale, ad eccezione di quelli installati sulle autostrade;
g) all'autorizzazione alla rivendita di giornali e riviste.
Art. 55
Disposizioni in materia di mercati.
Sono soppressi i pareri delle camere di commercio, industria, agricoltura ed artigianato sulle proposte di comuni in merito:
a) alla chiusura settimanale obbligatoria dei pubblici esercizi ed alla variazione e deroga della medesima;
b) all'applicazione della disciplina degli orari dei negozi e degli esercizi di vendita al dettaglio;
c) all'applicazione dell'orario degli impianti stradali di distribuzione dei
carburanti.
Capo III - Turismo ed industria alberghiera
Art. 56
Turismo ed industria alberghiera.
Le funzioni amministrative relative alla materia «turismo ed industria alberghiera» concernono tutti i servizi, le strutture e le attività pubbliche e private riguardanti l'organizzazione e lo sviluppo del turismo regionale, anche nei connessi aspetti ricreativi, e dell'industria alberghiera, nonché gli enti e le aziende pubbliche operanti nel settore sul piano locale.
Le funzioni predette comprendono fra l'altro:
a) le opere, gli impianti, i servizi complementari all'attività turistica;
b) la promozione di attività sportive e ricreative e la realizzazione dei relativi impianti ed attrezzature, di intesa, per le attività e gli impianti di interesse dei giovani in età scolare, con gli organi scolastici. Restano ferme le attribuzioni del CONI per l'organizzazione delle attività agonistiche ad ogni livello e le relative attività promozionali.
Per gli impianti e le attrezzature da essa promossi, la regione si avvale della consulenza tecnica del CONI;
c) la vigilanza sulle attività svolte e sui servizi gestiti, nel territorio regionale, per quanto riguarda le attività turistico-ricreative, dagli automobil club provinciali.
L'art. 1, ultimo comma, del decreto del Presidente della Repubblica 14 gennaio 1972, n. 6, è così modificato:
«Fino a quando con legge regionale non sia riordinata l'amministrazione
locale del turismo, spettano alle regioni i poteri di nomina dei collegi dei
revisori degli enti con finalità turistiche, salva la designazione da parte del
Ministro per il tesoro di un componente dei collegi stessi in relazione alla
permanenza negli enti di interessi finanziari dello Stato».
Artt. 57-59 ...omissis...
Art. 60
Attribuzioni ai comuni.
Sono attribuite ai comuni, ai sensi dell'art. 118, primo comma, della Costituzione, le funzioni amministrative in materia di:
a) promozione di attività ricreative e sportive;
b) gestione di impianti e servizi complementari alle attività turistiche;
c) rifugi alpini, campeggi e altri esercizi ricettivi extra-alberghieri.
Capo IV - Acque minerali e termali
Art. 61
Acque minerali e termali.
Le funzioni amministrative relative alla materia «acque minerali e termali»
concernono la ricerca e l'utilizzazione delle acque minerali e termali e la
vigilanza sulle attività relative, ivi comprese la pronuncia di decadenza del
concessionario, fermo restando quanto previsto dal precedente art. 30, lettera
u), per il riconoscimento delle acque.
Capo V - Cave e torbiere
Art. 62 ...omissis...
Capo VI - Artigianato
Art. 63
Artigianato.
Le funzioni amministrative relative alla materia «artigianato» concernono le attività attinenti alla produzione di beni e servizi in forma artigianale, secondo la disciplina prevista dalle leggi vigenti, nonché le imprese artigiane individuali ed in forma associata, la tutela, lo sviluppo e l'incremento delle stesse, l'organizzazione amministrativa concernente l'artigianato.
Le funzioni suddette comprendono anche le funzioni esercitate dalle camere di commercio in materia di artigianato, le funzioni di promozione della cooperazione tra imprese artigiane, nonché:
a) le funzioni esercitate dall'ENAPI per gli aspetti concernenti l'artigianato;
b) l'approvazione e la revisione degli elenchi dei mestieri artistici, tradizionali e dell'abbigliamento, ai sensi dell'art. 5 della legge 25 luglio 1956, n. 860, e secondo le norme della C.E.E.;
c) le funzioni relative alla tenuta, attraverso le commissioni provinciale e regionale, dell'albo delle imprese artigiane, comprese quelle di iscrizione, revisione e cancellazione, da operarsi finché le leggi regionali non diano diversa disciplina alla materia.
Sono inoltre delegate le funzioni della sezione autonoma commerciale dell'ENAPI per i prodotti dell'artigianato.
Sono attribuite ai comuni, ai sensi dell'art. 118, primo comma, della Costituzione:
a) gli atti di istruzione e certificazione ai fini dell'iscrizione all'albo delle imprese artigiane;
b) l'apprestamento e la gestione di aree attrezzate per l'insediamento di imprese artigiane nel rispetto della pianificazione territoriale regionale.
Il consiglio generale e il consiglio di amministrazione della Cassa per il
credito alle imprese artigiane sono integrati rispettivamente da tre e due
membri in rappresentanza delle regioni, nominati con decreti del Presidente del
Consiglio dei Ministri, su designazione della commissione interregionale di cui
all'art. 13 della legge 16 maggio 1970, n. 281.
Art. 64
Camere di commercio.
Sono di competenza delle regioni le funzioni amministrative attualmente esercitate dalle camere di commercio nelle materie trasferite o delegate dal presente decreto.
Le funzioni istituzionali e le restanti funzioni amministrative saranno esercitate dalle camere di commercio sulla base della legge di riforma dell'ordinamento camerale e del relativo finanziamento.
Le funzioni di cui al primo comma continuano ad essere esercitate dalle camere di commercio fino al 31 dicembre 1978 e successivamente finché le leggi regionali non disciplineranno la materia.
La legge di riforma dell'ordinamento degli enti locali territoriali individuerà quali funzioni trasferite o delegate alle regioni devono essere attribuite agli enti locali territoriali.
I presidenti delle camere di commercio scadono dal loro ufficio il 31
dicembre 1977. Fino alla data di entrata in vigore della legge di cui al
precedente secondo comma, il presidente della camera di commercio è nominato
dal Ministro per l'industria, il commercio e l'artigianato, di concerto con il
Ministro per l'agricoltura e le foreste, di intesa con il presidente della
giunta regionale.
Capo VII - Consorzi industriali
Art. 65 ...omissis...
Capo VIII - Agricoltura e foreste
Artt. 66-78 ...omissis...
TITOLO V
Assetto ed utilizzazione del territorio
Capo I - Oggetto
Art. 79
Materia del trasferimento.
Sono trasferite alle regioni le funzioni amministrative dello Stato e degli
enti pubblici di cui all'art. 1 nelle materie «urbanistica, tranvie e linee
automobilistiche di interesse regionale», «viabilità, acquedotti e lavori
pubblici di interesse regionale», «navigazione e porti lacuali», «caccia»,
«pesca nelle acque interne», come attinenti all'assetto ed utilizzazione del
rispettivo territorio.
Capo II - Urbanistica
Artt. 80-83 ...omissis...
Capo III - Tranvie e linee automobilistiche di interesse regionale
Art. 84
Tranvie e linee automobilistiche di interesse regionale.
Le funzioni amministrative relative alle materie tranvie e linee automobilistiche di interesse regionale concernono i servizi pubblici di trasporto di persone e merci (esclusi gli effetti postali) esercitati con linee tranviarie, metropolitane, filoviarie, funicolari e funiviari di ogni tipo, automobilistiche (anche sostitutive di linee tranviarie e ferroviarie in concessione e di linee delle ferrovie dello Stato definitivamente soppresse a norma del regio decreto 21 dicembre 1931, n. 1575), anche se la parte non prevalente del percorso si svolge nel territorio di un'altra regione.
Le modalità di svolgimento dei servizi pubblici di trasporto di cui al primo comma che si svolgono parzialmente in altre regioni finitime, sono stabilite d'intesa con le regioni nel cui territorio si svolge la parte minore del percorso dei servizi pubblici di trasporto.
Sono trasferite alle regioni le funzioni amministrative relative al personale
dipendente da imprese concessionarie di autolinee.
Art. 85
Trasferimento alle regioni.
Sono trasferite alle regioni le funzioni amministrative concernenti l'approvazione dei regolamenti comunali relativi ai noleggi ed ai servizi da piazza.
Restano di competenza dello Stato le linee automobilistiche a carattere
internazionale nonché le linee interregionali che non rientrino nelle
competenze regionali ai sensi dell'articolo precedente e le linee di gran
turismo di carattere interregionale.
Art. 86
Funzioni delegate.
E' delegato alle regioni l'esercizio delle funzioni amministrative in materia di linee ferroviarie in concessione, anche in gestione commissariale governativa, da effettuarsi con l'assegno delle regioni interessate previo il risanamento tecnico ed economico a cura dello Stato.
E' delegato alle regioni, con l'assegno delle regioni interessate, l'esercizio delle funzioni amministrative in materia di linee ferroviarie secondarie gestite dall'azienda autonoma delle ferrovie dello Stato, dichiarate non più utili all'integrazione della rete primaria nazionale dal Ministro per i trasporti.
[Le regioni partecipano al controllo della sicurezza degli impianti fissi e dei veicoli destinati all'esercizio dei trasporti regionali, operato dai competenti uffici dello Stato] (6).
E' delegato alle regioni l'esercizio delle funzioni relative alla sicurezza
dei natanti addetti alle linee di navigazione interna.
Capo IV - Viabilità, acquedotti e lavori pubblici di interesse regionale
Art. 87
Viabilità, acquedotti e lavori pubblici di interesse regionale.
Le funzioni amministrative relative alla materia «viabilità acquedotti e lavori pubblici di interesse regionale» concernono: le strade e la loro classificazione, escluse le strade statali e le autostrade; gli acquedotti di interesse regionale; le opere pubbliche di qualsiasi natura, anche di edilizia residenziale pubblica, che si eseguono nel territorio di una regione.
D'intesa tra Stato e regioni le strade statali possono essere classificate
come regionali e viceversa.
Art. 88
Competenze dello Stato.
Sono di competenza statale le funzioni amministrative concernenti:
1)-6) ...omissis...
7) l'esecuzione di opere concernenti i servizi, il demanio ed il patrimonio dello Stato, l'edilizia universitaria nonché la costruzione di alloggi da destinare a dipendenti civili e militari dello Stato per esigenze di servizio;
8)-12) ...omissis...
13) la programmazione nazionale e la ripartizione sulla base fra le regioni
del fondo nazionale per gli interventi di edilizia residenziale pubblica, la
previsione di programmi congiunturali di emergenza, nonché la determinazione
dei criteri per le assegnazioni di alloggi e per la fissazione dei canoni.
Artt. 89-91 ...omissis...
Art. 92
Funzioni delegate.
E' delegato alle regioni l'esercizio delle funzioni amministrative esercitate da organi centrali e periferici dello Stato in materia di:
a) ricostruzione dei beni distrutti da eventi bellici, esclusi quelli di proprietà dello Stato;
b) attuazione dei piani di ricostruzione.
Art. 93
Edilizia residenziale pubblica.
Sono trasferite alle regioni le funzioni amministrative statali concernenti la programmazione regionale, la localizzazione, le attività di costruzione e la gestione di interventi di edilizia residenziale e abitativa pubblica, di edilizia convenzionata, di edilizia agevolata, di edilizia sociale nonché le funzioni connesse alle relative procedure di finanziamento.
Sono altresì trasferite le funzioni statali relative agli I.A.C.P. fermo restando il potere alle regioni di cui all'art. 13 di stabilire soluzioni organizzative diverse da esercitarsi in conformità ai principi stabiliti dalla legge di riforma delle autonomie locali; in mancanza di questa legge le regioni potranno esercitare i suddetti poteri dal 1° gennaio 1979.
Sono inoltre trasferite tutte le funzioni esercitate da amministrazioni,
aziende o enti pubblici statali relativi alla realizzazione di alloggi, salvo
che si tratti di alloggi da destinare a dipendenti civili o militari dello Stato
per esigenze di servizio, nonché le funzioni degli organi centrali e periferici
previste dalla legge 22 ottobre 1971, n. 865 e dalla legge 27 maggio 1975, n.
166, eccettuate quelle relative alla programmazione nazionale. Lo Stato attua la
programmazione nazionale nel settore dell'edilizia residenziale pubblica ai
sensi dell'art. 11, primo comma, del presente decreto.
Art. 94
Ulteriori trasferimenti in materia di edilizia pubblica.
Sono inoltre trasferite alle regioni le funzioni amministrative esercitate dall'amministrazione centrale e periferica dei lavori pubblici, in base al regio decreto 28 aprile 1938, n. 1165, e successive modificazioni.
E' trasferita la funzione relativa alla determinazione dei requisiti e dei prezzi massimi delle abitazioni, ai sensi dell'art. 8 del decreto-legge 6 settembre 1965, n. 1022, convertito nella legge 1° novembre 1965, n. 1179, e successive modificazioni.
Sono altresì trasferite le funzioni amministrative svolte dalle commissioni di vigilanza per l'edilizia economica e popolare previste dell'art. 129 del regio decreto 28 aprile 1938, n. 1165, e dagli articoli 19 e seguenti del decreto del Presidente della Repubblica 23 maggio 1964, n. 655. Le commissioni continuano a svolgere tali funzioni nell'attuale composizione, fino a diversa disciplina della materia nell'ambito di apposita normativa statale di principio.
Sono infine trasferite ai sensi dell'art. 109 del presente decreto le
funzioni dirette ad agevolare l'accesso al credito nella materia di cui ai
precedenti articoli, ivi comprese quelle concernenti la erogazione di contributi
in conto capitale o nel pagamento degli interessi, la prestazione delle garanzie
ed i rapporti con gli istituti di credito.
Art. 95
Attribuzioni ai comuni.
Le funzioni amministrative concernenti l'assegnazione di alloggi di edilizia
residenziale pubblica sono attribuite ai comuni, salva la competenza dello Stato
per l'assegnazione di alloggi da destinare a dipendenti civili e militari dello
Stato per esigenze di servizio.
Art. 96
Attribuzioni delle province.
Sono attribuite alle province le funzioni amministrative concernenti la sospensione temporanea della circolazione sulle strade per motivi di pubblico interesse, ai sensi dell'art. 3, primo comma, del decreto del Presidente della Repubblica 15 giugno 1959, n. 393, fermi restando i poteri del prefetto previsti dallo stesso articolo per motivi di pubblica sicurezza e di esigenze militari; la disciplina del transito periodico di armenti e greggi ai sensi dell'art. 3, secondo comma, del medesimo decreto del Presidente della Repubblica; la vigilanza e l'autorizzazione delle scuole per conducenti di veicoli a motore, ai sensi dell'art. 84 D.P.R. 15 giugno 1959, n. 393.
Sono delegate alle regioni le funzioni amministrative concernenti:
a) il coordinamento mediante conferenze tra gli enti interessati dell'esercizio delle funzioni disciplinate dagli artt. 3 e 4, D.P.R. 15 giugno 1959, n. 393;
b) le attività istruttorie relative alla tenute dell'albo provinciale degli autotrasportatori di merci, con facoltà di subdelegare le stesse alle province.
Le funzioni di cui al primo comma saranno esercitate dalla provincia sulla
base delle disposizioni contenute nella legge di riforma degli enti locali
territoriali e, in mancanza, dal 1° gennaio 1980.
Capo V - Navigazione e porti lacuali
Art. 97
Navigazione e porti lacuali.
Le funzioni amministrative relative alla materia «navigazione e porti lacuali» concernono la navigazione lacuale, fluviale, lagunare sui canali navigabili ed idrovie; i porti lacuali e di navigazione interna e ogni altra attività riferibile alla navigazione ed ai porti lacuali ed interni.
Le predette funzioni comprendono tra l'altro l'autorizzazione al pilotaggio,
il demanio dei porti predetti e la potestà di rilasciare concessioni per
l'occupazione e l'uso di aree ed altri beni nelle zone portuali, la rimozione di
materiali sommersi ed il rilascio del certificato di navigabilità, nonché
enti, istituti ed organismi operanti nel settore. Sono altresì comprese le
funzioni amministrative relative al personale dipendente da imprese
concessionarie operanti in questa materia.
Art. 98
Gestioni comuni.
Le funzioni amministrative di cui al precedente articolo quando sono interessati i servizi in territori finitimi di più regioni, sono esercitate mediante intesa tra le regioni interessate ovvero mediante gestioni comuni anche in forma consortile.
La gestione governativa per la navigazione dei laghi Maggiore, di Como e di Garda viene trasferita alle regioni territorialmente competenti previo risanamento tecnico ed economico a cura dello Stato.
Resta salva la competenza dello Stato in relazione ai rapporti internazionali
riguardanti la navigazione sul lago Maggiore.
Artt. 99-105 ...omissis...
TITOLO VI
Disposizioni finali e transitorie
Artt. 106-108 ...omissis...
Art. 109
Agevolazioni di credito.
Sono comprese fra le funzioni amministrative trasferite alle regioni nelle materie di cui al presente decreto, anche quelle concernenti ogni tipo di intervento per agevolare l'accesso al credito nei limiti massimi stabiliti in base a legge dello Stato, nonché la disciplina dei rapporti con gli istituti di credito, la determinazione dei criteri dell'ammissibilità al credito agevolato ed i controlli sulla sua effettiva destinazione.
Resta ferma la competenza degli organi statali relativa all'ordinamento creditizio, agli istituti che esercitano il credito, alla determinazione dei tassi massimi praticabili dagli istituti.
La determinazione dei tassi minimi di interesse agevolati a carico dei beneficiari è operata ai sensi dell'art. 3 della legge 22 luglio 1975, n. 382.
Il trasferimento di funzioni di cui al primo comma comprende le funzioni di
determinazione dei criteri applicativi dei provvedimenti regionali di
agevolazione creditizia, di prestazione di garanzie e di assegnazione di fondi,
anticipazioni e quote di concorso, destinati alla agevolazione dell'accesso al
credito sulle materie di competenza regionale, anche se relativi a provvedimenti
di incentivazione definiti in sede statale o comunitaria.
Art. 110 ...omissis...
Art. 111
Trasferimento di uffici dello Stato.
Sono trasferiti alle regioni, nel cui territorio sono stabiliti, gli uffici dello Stato indicati nella tabella A allegata al presente decreto.
L'esercizio delle funzioni amministrative che continuano ad essere attribuite
dalle leggi e dai regolamenti vigenti agli uffici di cui al comma precedente,
quali organi dello Stato, in materia diverse da quelle contemplate nel presente
decreto, è delegato alle regioni, se non diversamente disposto dal presente
decreto.
Art. 112
Personale statale assegnato alle regioni.
Il personale statale di ruolo e non di ruolo, compresi gli operai, in servizio non temporaneo alla data del 24 febbraio 1977 presso gli uffici periferici trasferiti alle regioni a norma del presente decreto è messo a disposizione delle regioni stesse rispettivamente competenti per territorio.
Gli ulteriori contingenti di personale appartenenti alle singole amministrazioni statali in servizio presso gli uffici centrali e periferici dei Ministeri diversi da quelli di cui al primo comma, da mettere a disposizioni delle regioni in relazione alle funzioni trasferite o delegate dal presente decreto, sono determinati, entro il 31 dicembre 1977, con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, di concerto con i Ministri competenti e con il Ministro per il tesoro, sentite le regioni e sulla base di criteri determinati di intesa con la commissione interregionale di cui all'art. 13 della legge 16 maggio 1970, n. 281. Col medesimo decreto detto personale è ripartito tra le regioni, tenendo conto delle richieste formulate da ciascuna di esse.
Il personale appartenente ad uffici non trasferiti alle regioni ma che svolge funzioni amministrative trasferite, nel termine indicato nel comma precedente, è messo a disposizione di ciascuna regione previo assenso degli interessati.
L'amministrazione di provenienza, in caso di insufficienza del numero dei dipendenti consenzienti, entro tre mesi dalla scadenza del termine di cui al secondo comma mette a disposizione di ciascuna regione i dipendenti che hanno fatto domanda con precedenza a coloro che svolgevano le stesse funzioni connesse con quelle trasferite, tenendo conto dei titoli di cui all'art. 32, terzo comma, del testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3. In mancanza o nell'insufficienza di domande le amministrazioni provvedono d'ufficio, sentito il consiglio di amministrazione, a mettere a disposizione di ciascuna regione i dipendenti che risultano in possesso di minori titoli fra quelli indicati nell'art. 32, terzo comma, del testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3.
Al personale contemplato dal presente articolo che viene destinato ad ufficio
in sede diversa da quella dell'ufficio statale di provenienza, anche a domanda,
competono le indennità e i rimborsi connessi al trasferimento in base alla
normativa vigente per i dipendenti statali.
Art. 113
Enti nazionali ed interregionali.
Gli enti nazionali ed interregionali, che operano in tutto o in parte nelle materie contemplate dal presente decreto e per le quali le funzioni amministrative sono trasferite o delegate alle regioni o attribuite agli enti locali ai sensi degli articoli precedenti indicati nella tabella B, compresa l'annotazione finale, allegata al presente decreto, sono sottoposti alla seguente procedura, rivolta preliminarmente anche ad accertare se siano pubblici o privati.
Entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto il legale rappresentante di ciascun ente comunica alla Presidenza del Consiglio dei Ministri, alla presidenza della Commissione parlamentare per le questioni regionali ed alla presidenza di ciascuna regione, tutti gli elementi utili alla individuazione delle funzioni esercitate, con specifico riferimento a quelle svolte nel territorio di ciascuna regione, nonché dei beni e del personale, distinti per qualifica e per funzioni, e delle entrate con specifica indicazione della loro natura.
Entro i successivi 30 giorni le regioni, anche in assenza della comunicazione di cui al precedente comma, fanno pervenire le proprie osservazioni alla Commissione parlamentare per le questioni regionali ed alla Presidenza del Consiglio dei Ministri indicando espressamente gli enti che, a loro giudizio, svolgono funzioni integralmente comprese in quelle che il presente decreto trasferisce o delega alle regioni o attribuisce agli enti locali nonché le funzioni svolte in materia di competenza regionale o locale dagli enti che siano titolari anche di funzioni statali residue.
Entro i successivi 45 giorni il Presidente del Consiglio dei Ministri, su proposta della commissione tecnica di cui al terzultimo comma, sottopone alla Commissione parlamentare per le questioni regionali schemi di decreto relativi sia agli enti che svolgono funzioni integralmente trasferite, delegate o attribuite alle regioni o agli enti locali e sia agli enti che svolgono anche funzioni residue, indicando specificatamente, per queste ultime, la parte di beni, di mezzi finanziari e di personale di cui non si propone il trasferimento alle regioni o agli enti locali.
Entro i successivi quarantacinque giorni la Commissione parlamentare per le questioni regionali esprime le proprie osservazioni in relazione a ciascuno degli enti.
Acquisite le osservazioni della Commissione parlamentare il Governo adotta, su conforme parere della commissione di cui al terz'ultimo comma, distinti decreti per ciascun ente.
Il decreto contiene l'elenco delle funzioni residue non rientranti nelle materie di cui al presente decreto, l'individuazione dei beni e del personale indispensabili all'espletamento delle funzioni residue dell'ente, l'indicazione dell'ammontare complessivo delle spese sostenute dall'ente per l'assolvimento delle funzioni trasferite o delegate, ivi comprese le spese generali di amministrazione, o una quota di esse nel caso all'ente residuino altre funzioni. Il decreto attribuisce altresì alle regioni i beni e il personale ad esse spettanti.
Nel caso di enti pubblici per i quali sia stata accertata l'insussistenza di funzioni residue il decreto ne dichiara l'estinzione.
Il decreto dichiara altresì l'estinzione degli enti, trasferendone le funzioni residue all'amministrazione diretta dello Stato o ad enti similari, allorché la commissione tecnica di cui al presente articolo e la commissione parlamentare per le questioni regionali, abbiano accertato:
1) la non economicità dei singoli enti nell'attuazione dei loro compiti residui in relazione anche alle esigenze di riqualificazione e selezione della spesa pubblica;
2) la non convenienza che i singoli enti, per la funzione istituzionale perseguita, continuino a rimanere distinti dall'amministrazione diretta dello Stato o da altri enti similari (7).
Il trasferimento delle funzioni degli enti di cui al presente articolo decorre dal 1° aprile 1978.
In ogni caso qualora al 31 marzo 1979 non sia stato emanato il decreto di cui ai precedenti commi, né abbiano provveduto in materia le leggi statali di cui agli articoli 25 e 34, cessa ogni contribuzione finanziamento o sovvenzione a carico dello Stato o di altri enti pubblici, a qualsiasi titolo erogati, a favore degli enti di cui alla tabella B (8).
Le somme di cui al comma precedente, nonché quelle derivanti da contributi versati agli enti di cui al comma precedente da soggetti obbligati o derivanti da trattenute su salari o stipendi, retribuzioni, compensi, pensioni od assegni continuativi, sono versati in apposito conto corrente infruttifero presso la tesoreria centrale dello Stato; fanno eccezione per gli enti di cui al primo comma dell'art. 116 le ritenute destinate dalla legge al perseguimento dei fini associativi.
Dalla data predetta le regioni assicurano la continuità delle prestazioni previste a carico degli enti per i quali non sia stato ancora emanato il decreto di cui ai precedenti commi. A tale scopo le regioni potranno avvalersi delle strutture e dei servizi degli enti stessi; per il finanziamento degli oneri derivanti dall'erogazione delle prestazioni anzidette le somme iscritte nel conto corrente infruttifero di cui al comma precedente sono ripartite tra le regioni, dedotta la quota spettante alle regioni a statuto speciale, secondo i criteri stabiliti dall'art. 8 della legge 16 maggio 1970, n. 281.
La commissione tecnica di cui al presente articolo nominata con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri è composta da 20 membri dei quali 10 designati dal Consiglio dei Ministri, 6 designati dalle regioni, 3 dall'ANCI, I dall'UPI.
I rappresentanti regionali vengono scelti dal Presidente del Consiglio in una rosa composta da 21 designati da ciascuna regione a statuto ordinario, dalle regioni a statuto speciale (Sicilia, Sardegna, Valle d'Aosta, Friuli-Venezia Giulia) e dalle province di Trento e Bolzano.
La commissione ha sede presso la Presidenza del Consiglio e si avvale dei
servizi e dell'organizzazione della pubblica amministrazione.
Art. 114
Enti di assistenza a categorie.
La commissione di cui al terzultimo comma del precedente art. 113, trascorso il termine di cui al secondo comma del medesimo articolo, individua preliminarmente quali enti preposti ad erogare prestazioni assistenziali, fra quelli inclusi nell'allegata tabella B, compresa l'annotazione finale, derivano la parte prevalente delle proprie entrate da contributi, che in forza di legge, sono a carico di persone fisiche o di persone giuridiche diverse dallo Stato, dalle regioni e dagli enti locali territoriali.
Effettuata la individuazione, la commissione ne dà comunicazione alla Presidenza del Consiglio dei Ministri, alla Presidenza della Commissione parlamentare per le questioni regionali ed i singoli enti interessati.
La commissione, ottemperato a quanto disposto dal comma precedente, promuove per tali enti la procedura prevista dal terzo e quarto comma dell'art. 113 e sospende, sino alla scadenza di dodici mesi dalla data della comunicazione fatta ai singoli enti, l'adempimento previsto dal quarto comma del citato articolo.
Qualora nei dodici mesi successivi alla comunicazione di cui al precedente comma gli interessati alla contribuzione obbligatoria promuovano associazioni nazionali volontarie di assistenza al fine di garantirsi la continuità delle prestazioni assistenziali, tali associazioni possono ottenere, nei modi e alle condizioni previsti dai successivi commi, la concessione in uso di parte o di tutti i beni degli enti di cui al primo comma.
Le associazioni di cui al comma precedente, qualora comprendano almeno il trenta per cento dei soggetti tenuti alla contribuzione obbligatoria e dispongano di entrate derivanti da contributi volontari tali da consentire l'adempimento dei fini associativi, possono rivolgere domanda alla Presidenza del Consiglio dei Ministri per la concessione dei beni dell'ente al quale sono destinati i contributi obbligatori degli aderenti all'associazione.
La presidenza del Consiglio dei Ministri, entro trenta giorni dal ricevimento, trasmette la domanda alla commissione di cui al primo comma, la quale, previo accertamento dell'esistenza dei presupposti per la concessione, formula entro sessanta giorni la sua proposta in ordine ai beni da dare in concessione. Con riferimento alla proposta di concedere in uso tutti o parte dei beni dell'ente, la commissione provvede altresì, contestualmente, all'adempimento, previsto dal quarto comma dell'art. 113 per l'emanazione del decreto secondo il disposto del sesto comma del citato articolo. I beni oggetto della concessione vengono preliminarmente trasferiti al patrimonio dello Stato.
La concessione dei beni ad ogni singola associazione è disposta con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri ed è regolata da apposita convenzione. La convenzione deve prevedere, tra l'altro, le procedure e le modalità, per la revoca senza indennizzo della concessione stessa, qualora l'associazione volontaria non adempia i compiti per i quali ha ottenuto l'uso dei beni. In tal caso i beni mobili ed immobili, oggetto della revoca, vengono destinati con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri alla regione competente per territorio.
Al di fuori dei casi previsti nei commi precedenti, le associazioni costituitesi secondo le norme del presente articolo non potranno fruire, a qualsiasi titolo, di contributi a carico dello Stato e di altri enti pubblici.
La commissione di cui al terzultimo comma dell'art. 133, qualora entro il termine di dodici mesi, previsto dal secondo comma, non le sia pervenuta alcuna domanda, provvede, per i singoli enti, agli adempimenti sospesi ed esprime il previsto parere ai fini dell'emanazione del relativo decreto.
Entro un anno dall'entrata in vigore del presente decreto la legge della Repubblica provvede a disciplinare la materia dei contributi obbligatori destinati agli enti di cui al presente articolo.
Trascorso l'anno senza che sia stata emanata la legge di cui al comma
precedente, nel caso si sia verificata l'ipotesi contenuta nei commi 3, 4, 5 e
6, i contributi obbligatori cessano nei confronti di coloro che si siano
associati agli enti di cui al presente articolo.
Art. 115
Enti a struttura associativa.
Gli enti di cui all'allegata tabella B, compresa l'annotazione finale, che abbiano una struttura associativa, continuano a sussistere come enti morali assumendo la personalità giuridica di diritto privato con il decreto del presidente della Repubblica emanato ai sensi dell'articolo precedente e ad essi individualmente relativo. Essi conservano la titolarità dei beni necessari allo svolgimento delle attività associative, nonché di quelle derivanti da atti di liberalità o contributi degli associati.
Alla individuazione dei beni di cui sopra si provvede con il decreto di cui al precedente art. 113 (9).
Il decreto di cui al presente articolo dispone l'erogazione sino al 31 dicembre 1979 di un contributo per il sostegno dell'attività associativa delle persone giuridiche private costituite ai sensi del presente articolo; tale contributo, per l'anno 1979, non potrà comunque superare il 50 per cento di quello erogato dallo Stato nell'esercizio finanziario 1977 salvo quanto disposto per l'ANMIL nell'articolo 1-decies del decreto-legge 18 agosto 1978, n. 481, come modificato dalla legge di conversione (10).
In ogni caso a fare tempo dal 31 dicembre 1979 sono abrogate le disposizioni di legge che prevedono ritenute su salari, stipendi, retribuzioni, pensioni, rendite, prestazioni previdenziali in genere, compensi od assegni continuativi, ovvero contributi obbligatori a favore degli enti di cui al primo comma (10).
A partire dal 1° gennaio 1980 gli enti di cui al primo e all'ultimo comma hanno diritto di percepire mediante ritenuta sulle pensioni assegni e rendite erogati dallo Stato o da enti pubblici previdenziali, i contributi associativi che i titolari delle suddette prestazioni intendono loro versare mediante delega in forma libera. Entro il 30 giugno 1979 i Ministeri competenti e gli enti pubblici interessati stabiliscono mediante apposite convenzioni, da stipularsi con gli enti associativi di cui al primo e ultimo comma, le modalità della riscossione delle ritenute di cui al presente comma (10).
Dal 1° gennaio 1980 lo Stato, per sostenere l'attività di promozione
sociale e di tutela degli associati, con apposite leggi potrà assegnare
contributi alle associazioni nazionali che statutariamente e concretamente
dimostreranno di perseguire fini socialmente e moralmente rilevanti (11).
Art. 116
Enti privati.
Al 31 dicembre 1977 cessano ogni forma di finanziamento e di contributo statale a favore degli enti, associazioni, fondazioni e istituzioni private di qualsiasi natura, che operino, in base al proprio ordinamento, esclusivamente nelle materie di cui al presente decreto, nonché ogni forma di finanziamento o di contributo; dello Stato ad altri enti, associazioni, fondazioni od istituzioni private, erogata in riferimento alle funzioni trasferite o delegate alle regioni.
Le somme relative ai finanziamenti e ai contributi che vengono a cessare ai
sensi del presente articolo sono portate in aumento del tondo comune tra le
regioni di cui all'art. 8 della legge 16 maggio 1970, n. 281.
Art. 117
Patrimonio degli enti.
I patrimoni mobiliari e immobiliari degli enti di cui all'allegata tabella B compresa l'annotazione finale, i quali siano utilizzati per l'erogazione dei servizi o per lo svolgimento delle attività trasferite o delegate, ovvero attribuite agli enti locali, sono trasferiti alle regioni nel cui territorio sono situati, con il decreto di cui al precedente art. 113. Si applica il settimo comma dell'art. 25, con riferimento alle funzioni attribuite ai comuni, province e comunità montane.
I beni patrimoniali costituenti le sedi centrali degli enti di cui al precedente comma, salvo restando quando disposto dagli articoli 114 e 115, sono amministrati, con facoltà di alienarli, dall'ufficio del Ministero del tesoro di cui alla legge 4 dicembre 1956, n. 1404.
I proventi netti derivanti dall'amministrazione e dall'eventuale alienazione dei beni predetti sono portati annualmente ad incremento del fondo di cui all'art. 9 della legge 16 maggio 1970, n. 281. Il Ministro per il tesoro riferisce annualmente alla Commissione parlamentare per le questioni regionali sullo stato della liquidazione.
Tutti gli altri beni immobiliari degli enti predetti, salvo restando quanto disposto dagli articoli 114 e 115, sono trasferiti alle regioni e sono amministrati dalla regione nel cui territorio sono situati.
I proventi netti di cui al precedente comma, derivanti dall'amministrazione di detti patrimoni, sono trimestralmente versati al fondo comune di cui all'art. 8 della legge 16 maggio 1970, n. 281.
I residui beni mobiliari compresi il numerario ed i titoli di credito sono attribuiti all'ufficio di liquidazione di cui alla legge 4 dicembre 1956, n. 1404, il quale provvede altresì ad assumere le eventuali passività. Per la copertura delle passività, il Ministero del tesoro, ove necessario, può destinare, in tutto o in parte, i proventi di cui al terzo comma (12).
Nel caso di enti le cui funzioni siano solo parzialmente trasferite o delegate alle regioni ovvero attribuite agli enti locali, il decreto di cui all'art. 113, fermo restando quanto disposto dagli articoli 114 e 115, e dal primo comma del presente articolo, ripartisce i beni patrimoniali non utilizzati direttamente per l'erogazione di servizi o per le attività svolte dall'ente in misura proporzionale alle spese erogate, nel biennio precedente, per le funzioni trasferite o delegate, o, rispettivamente, residuanti in capo all'ente. La presente disposizione non si applica agli enti che svolgono in misura prevalente attività previdenziale.
Le disposizioni di cui ai precedenti commi e le disposizioni degli articoli
113, 114 e 115 si applicano anche alle funzioni ed ai patrimoni degli enti
soppressi, ai sensi della legge 20 marzo 1975, n. 70, con provvedimento adottato
successivamente al 25 luglio 1977 (13).
Art. 118
Continuità delle prestazioni.
Le regioni assicurano, anche con atti amministrativi, la continuità delle prestazioni agli assistiti fino all'approvazione delle leggi regionali di riordino delle funzioni trasferite.
Allo stesso fine possono stipulare apposite convenzioni con altre regioni o
con enti pubblici o privati.
Art. 119
Attività residue degli enti pubblici estinti.
Le funzioni amministrative degli enti pubblici, di cui all'art. 113,
continuano ad essere esercitate, nelle regioni a statuto speciale mediante
ufficio stralcio, fino a quando non sarà diversamente disposto con le norme di
attuazione degli statuti speciali o di altre leggi dello Stato (13).
Art. 120
Entrate degli enti pubblici.
Le entrate degli enti pubblici nazionali e locali, comprese quelle di carattere tributario, previste da disposizioni di legge vigenti, sono interamente attribuite alle regioni, se alle stesse sono state trasferite le funzioni amministrative da essi esercitate, o limitatamente alla parte pertinente alle funzioni amministrative trasferite, se essi esercitano funzioni amministrative anche in materia diverse da quelle contemplate nel presente decreto.
Analogamente si procede, intendendosi sostituiti comuni, provincie o comunità montane alle regioni, quando le relative funzioni siano attribuite a comuni, province o comunità montane.
Le disposizioni di cui ai commi precedenti non si applicano alle entrate degli enti di cui all'art. 114, preposti all'erogazione di prestazioni assistenziali, quando tali entrate derivano da contributi posti a carico, in forza di legge, di categorie di lavoratori dipendenti e autonomi, di datori di lavoro, degli stessi beneficiari dell'assistenza o di gestioni previdenziali. Tali entrate affluiscono al bilancio dello Stato.
Le disposizioni dei commi precedenti non si applicano ai contributi di
persone fisiche e giuridiche private nell'ipotesi di cui all'art. 115 nonché
alle entrate destinate all'esercizio delle funzioni amministrative non
trasferite nelle regioni e a statuto speciale (14).
Art. 121
Percezione e ripartizione delle entrate già spettanti agli enti pubblici.
Le entrate di cui al primo comma dell'articolo precedente, derivanti da contributi o imposizioni a carico di persone fisiche o giuridiche o comunque a queste riferibili o pertinenti a beni mobili o immobili, sono percepite direttamente dalla regione nella quale si trova il rispettivo domicilio fiscale o sono situati i beni, con l'osservanza dell'art. 14 della legge 16 maggio 1970, n. 281, in quanto applicabile.
Le entrate di cui sopra saranno direttamente percepite dai comuni, province o
comunità montane nel caso in cui siano relative a funzioni trasferite a questi
enti.
Art. 122
Personale degli enti pubblici.
Il personale in servizio in base ad atti adottati entro la data del 24 febbraio 1977 presso le strutture operative periferiche degli enti pubblici nazionali e interregionali le cui funzioni siano trasferite o delegate alle regioni a norma del presente decreto e che sia strettamente indispensabile all'esercizio delle funzioni medesime, è posto a disposizione delle regioni stesse contestualmente al trasferimento dei beni e delle funzioni (15).
I contingenti del personale da mettere a disposizione delle regioni ai sensi del precedente comma saranno determinati con il medesimo procedimento di cui all'articolo 112, secondo comma, entro sessanta giorni dalla emanazione dei provvedimenti con i quali saranno individuate per ciascun ente le funzioni trasferite o delegate alle regioni. Con il medesimo provvedimento detto personale sarà ripartito tra le regioni, tenendo conto delle richieste formulate da ciascuna di queste (15).
Il personale degli enti pubblici non compreso tra quello trasferito alle regioni ai sensi dei commi precedenti è assegnato, secondo contingenti numerici distinti per enti e per carriere stabiliti dalla Presidenza del Consiglio dei Ministri, sulla base di apposite graduatorie, sentite le organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative su base nazionale, con effetto dalla data di trasferimento delle funzioni amministrative, nell'ordine:
a) ad altro ente pubblico di cui all'ultimo comma dell'articolo 1 della legge 20 marzo 1975, n. 70, e successive integrazioni, con la osservanza delle disposizioni contenute nell'articolo 2 e nell'ultimo comma dell'articolo 7 di detta legge; a tal fine la Presidenza del Consiglio dei Ministri stabilirà, nei limiti dei posti in organico riservati secondo l'articolo 43 della legge 20 marzo 1975, n. 70, i contingenti numerici dei posti da coprire nelle strutture degli enti esistenti nel territorio nazionale così come risultano dai provvedimenti attuativi dell'articolo 25 della legge stessa;
b) ai ruoli unici di cui all'articolo 6 della legge 22 luglio 1975, n. 382 (15).
I dipendenti degli enti di cui al primo comma dell'art. 15 trasferiti allo
Stato ai sensi del presente decreto, che si dichiarino disponibili, sono
comandati a prestare servizio presso gli enti di provenienza, che ne fanno
richiesta e ne assumono ogni onere.
Art. 123
Sistemazione definitiva del personale.
Entro un anno dall'entrata in vigore dei provvedimenti di cui agli articoli 112 e 122, le regioni provvedono con proprie leggi a determinare la definitiva destinazione del personale posto a loro disposizione, prevedendone l'assegnazione ai propri uffici o agli enti locali, in relazione alla distribuzione delle funzioni trasferite o delegate alle regioni o attribuite agli enti locali ai sensi del presente decreto.
Le regioni determinano, altresì, d'intesa con gli enti locali interessati, la ripartizione tra gli stessi del personale ad essi assegnato assicurando in ogni caso agli enti medesimi la provvista dei mezzi finanziari per far fronte ai corrispondenti oneri.
Entro 60 giorni dall'entrata in vigore delle leggi regionali di cui al primo comma, le regioni e gli enti locali provvedono ad inquadrare nei propri ruoli il personale di ruolo e a definire la posizione del personale non di ruolo, assegnato ai propri uffici.
Fino all'entrata in vigore dei provvedimenti di cui al precedente comma, il personale posto a disposizioni della regione è utilizzato in via provvisoria secondo le determinazioni di questa, presso gli uffici regionali o quelli degli enti locali, d'intesa con questi.
Fino alla stessa data, detto personale è amministrato dell'amministrazione di provenienza e ad esso continuano ad applicarsi le norme in vigore alla data del 24 febbraio 1977 relative allo stato giuridico ed al trattamento economico di attività, previdenza, quiescenza e assistenza.
Nel caso in cui l'ente venga soppresso, col provvedimento di soppressione saranno stabilite altresì le norme per l'amministrazione provvisoria del personale posto a disposizione delle regioni.
Le regioni rimborsano allo Stato o all'ente pubblico di provenienza le spese sostenute dalla data dell'effettiva messa a disposizione del personale medesimo alla data dell'inquadramento o comunque della definitiva assegnazione agli uffici regionali o agli enti locali.
Con effetto dalla data di inquadramento di cui al precedente comma vengono
ridotti in misura corrispondente i ruoli organici e gli eventuali contingenti di
personale non di ruolo dell'amministrazione dello Stato cui appartiene il
personale trasferito.
Art. 124
Posizione economica del personale trasferito.
Al personale trasferito alle regioni, a norma degli articoli 112 e 122 del presente decreto, sono fatte salve le posizioni economiche rispettivamente già acquisite nel ruolo di provenienza.
La metà dei posti comunque disponibili nei ruoli organici del personale di
ciascuna regione entro un anno dall'entrata in vigore del presente decreto, dopo
che sia stato effettuato l'inquadramento di cui agli articoli precedenti, è
riservata al personale di pari qualifica già destinato ad altra regione che
faccia domanda di esservi trasferito.
Artt. 125-135 ...omissis...
Art. 136
Funzioni già trasferite alle regioni.
Restano ferme tutte le funzioni amministrative già trasferite alle regioni
con legge o atti aventi forza di legge anteriori al presente decreto.
Art. 137
Efficacia delle norme.
Salvo espressa disposizione in contrario le norme del presente decreto
avranno effetto dal 1° gennaio 1978.
Tabella A Uffici dell'amministrazione dello Stato trasferiti
1) Sezioni delle bellezze naturali delle soprintendenze per i beni ambientali ed architettonici.
2) Sezioni mediche e chimiche e servizi sanitari di protezione antinfortunistica degli ispettorati provinciali e regionali del lavoro.
3) Uffici del Ministero dei lavori pubblici non trasferiti per effetto dell'art. 12, lettere a) e b), del decreto del Presidente della Repubblica n. 8 del 1972 (esclusi: il magistrato delle acque, il magistrato per il Po, l'ispettorato superiore per il Tevere, gli uffici del genio civile per le opere marittime, gli uffici e le sezioni del servizio idrografico, l'ufficio del genio civile per le opere edilizie della Capitale l'ufficio per il Tevere e l'Agro romano, gli uffici del genio civile per le nuove costruzioni ferroviarie l'ufficio del genio civile per il Po di Parma, l'ufficio speciale del genio civile per il Reno, le sezioni per l'edilizia statale e le sezioni per le opere idrauliche presso i provveditorati alle opere pubbliche) (*).
(*) Le attribuzioni già spettanti agli ingegneri capi degli uffici del genio civile a competenza generale - quali organi dello Stato - nelle materie non trasferite e non delegate alle regioni ai sensi del presente decreto, sono esercitate da impiegati della carriera tecnica direttiva dell'Amministrazione dei lavori pubblici designati dal Ministro per i lavori pubblici su proposta del provveditorato alle opere pubbliche competente per territorio.
4) Uffici amministrativi dei commissari per la liquidazione degli usi civici.
5) Uffici della gestione dei pubblici servizi di navigazione sui laghi Maggiore, di Garda e di Como.
6) Stabilimenti ittiogenici.
7) Osservatori per le malattie delle piante.
8) Comitati regionali contro l'inquinamento atmosferico.
9) Commissario per la reintegrazione dei tratturi di Foggia.
10) Commissioni regionali e provinciali dello artigianato.
11) Commissioni provinciali previste dall'articolo 2 della legge 29 giugno 1939, n. 1497, e dall'art. 31 del decreto del Presidente della Repubblica 3 dicembre 1975, n. 805.
12) Comitati provinciali prezzi.
13) Ispettorati alimentazione.
I trasferimenti degli uffici sopraindicati hanno luogo al verificarsi delle condizioni previste dal presente decreto per il trasferimento di funzioni amministrative o la delega del loro esercizio alle regioni e nei limiti necessari all'esercizio delle funzioni amministrative che continuano ad essere di competenza dello Stato.
Entro il 30 giugno 1978 il Ministro per le finanze, previa intesa con la regione interessata, provvede con proprio decreto all'attribuzione dei beni immobili e degli arredi, di proprietà dello Stato e già in uso presso gli uffici trasferiti, necessari per il funzionamento degli uffici medesimi.
Tabella B (16).
1) Ente nazionale per la morale del fanciullo (ENPMF).
2) [Opera nazionale per l'assistenza degli orfani dei sanitari italiani (ONAOSI)] (17).
3) Opera nazionale pensionati d'Italia (ONPI).
4) Ente nazionale assistenza orfani lavoratori italiani (ENAOLI).
5) Ente nazionale di assistenza alla gente di mare.
6) Associazione nazionale mutilati ed invalidi civili (ANMIC).
7) Opera nazionale per il Mezzogiorno d'Italia.
8) Opera nazionale invalidi di guerra (ONIG).
9) Ente nazionale assistenza lavoratori (ENAL).
10) Istituto nazionale «Umberto e Margherita di Savoia».
11) Unione nazionale di assistenza all'infanzia.
12) Opera nazionale per l'assistenza agli orfani di guerra anormali psichici.
13) Casa militare «Umberto I» per i veterani delle guerre nazionali.
14) Cassa per il soccorso e l'assistenza alle vittime del delitto.
15) Istituto nazionale dei ciechi «Vittorio Emanuele II» di Firenze.
16) Istituto nazionale di beneficienza «Vittorio Emanuele III» 17) Fondazione «Vittorio Emanuele III» per orfani e figli di ferrovieri.
18) Istituto postelegrafonici.
19) Opera di previdenza e di assistenza per i ferrovieri dello Stato (OPAFS).
20) [Ente nazionale assistenza magistrale] (17).
21) Istituto nazionale «Giuseppe Kirner» per l'assistenza ai professori di scuola media.
22) Fondazione figli degli italiani all'estero.
23) Istituto di arte e mestieri per orfani di lavoratori italiani «F. D. Roosevelt».
24) Opera nazionale per le città dei ragazzi.
25) Unione nazionale per la difesa e l'assistenza sociale delle famiglie italiane.
26) Fondazione «Gerolamo Gaslini».
27) Casa di riposo per musicisti «Fondazione Giuseppe Verdi».
28) Casa di riposo per artisti drammatici di Bologna.
29) Ente patronato Regina Margherita pro ciechi «Paolo Colosimo», Napoli.
30) Associazione nazionale famiglie dei caduti e dispersi in guerra.
31) Associazione nazionale tra mutilati e invalidi del lavoro (ANMIL).
32) Associazione nazionale fra mutilati e invalidi di guerra.
33) Associazione nazionale vittime civili di guerra.
34) Unione italiani ciechi (UIC).
35) Gruppo medaglie d'oro al valor militare d'Italia.
36) Ente nazionale protezione ed assistenza sordomuti (ENS).
37) Istituto del «Nastro Azzurro» fra combattenti decorati al valor militare.
38) Associazione nazionale combattenti e reduci.
39) Ente nazionale prevenzione infortuni (ENPI).
40) Unione nazionale mutilati per servizio.
41) Unione nazionale ufficiali in congedo d'Italia.
42) Federazione nazionale delle associazioni fra le famiglie numerose.
43) Associazione nazionale per il controllo della combustione (ANCC).
44) Federazione italiana della caccia.
45) Ente autonomo per la bonifica, l'irrigazione e la valorizzazione fondiaria nelle province di Arezzo, Perugia, Siena e Terni.
46) Consorzio nazionale produttori canapa.
47) Ente per lo sviluppo dell'irrigazione e della trasformazione fondiaria in Puglia e Lucania.
48) Ente nazionale per le Tre Venezie.
49) Ente nazionale cellulosa e carta.
50) Consorzi per la difesa contro le malattie e i parassiti delle piante coltivate.
51) Istituto di incremento ippico.
52) Ente produttori di selvaggina.
53) Ente mostra mercato dell'artigianato.
54) Ente italiano della moda.
55) Ente nazionale artigianato e piccola industria (ENAPI).
56) Utenti motori agricoli (UMA).
57) Opera nazionale combattenti.
58) Ente autonomo di gestione per le aziende termali.
59) Ente nazionale lavoratori rimpatriati e profughi.
60) Comitato per la difesa morale e sociale della donna.
61) Ente nazionale protezione animali (ENPA).
62) Consorzi per la tutela e l'incremento della pesca.
Sono infine da sottoporre al procedimento di cui all'art. 113 tutti gli enti e le casse che gestiscono forme obbligatorie di previdenza e assistenza, per la parte relativa alle attività di carattere assistenziale non previdenziale. Sono altresì da sottoporre al medesimo procedimento tutte le I.P.A.B. di cui alla legge 17 luglio 1890, n. 6972, anche se non previste espressamente nell'elenco che precede e che operino nel territorio di più regioni, escluse quelle che svolgano in via precipua attività di carattere educativoreligioso, accertata dalla commissione tecnica di cui al precedente art. 113, non operando nei loro confronti il trasferimento.
L'amministrazione per le attività assistenziali italiane ed internazionali (AAI)
è soppressa con l'art. 2 del decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio
1977, concernente soppressione di uffici centrali e periferici delle
amministrazioni statali. Con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri,
da emanarsi entro il 30 aprile 1978, su proposta del Ministro per l'interno e
previo conforme parere della commissione tecnica di cui all'art. 113, terzultimo
comma, sono accertati i beni attinenti a funzioni trasferite o delegate alle
regioni da attribuire alle stesse. La commissione tecnica esprime il proprio
parere entro trenta giorni dalla richiesta.
(1) Si ritiene opportuno riportare anche la premessa del presente decreto.
(2) Con sentenza 24 marzo 1987, n. 77 (Gazz. Uff. 1° aprile 1987, n. 14 - Serie speciale), la Corte costituzionale ha dichiarato l'illegittimità costituzionale del quarto comma dell'art. 19 del D.P.R. 24 luglio 1977, n. 616 nella parte in cui non limita i poteri del prefetto, ivi previsti, esclusivamente alle esigenze di pubblica sicurezza, nonché del successivo quinto comma.
(3) La Corte costituzionale, con sentenza 17-30 luglio 1981, n. 173 (Gazz. Uff. 5 agosto 1981, n. 214), ha dichiarato l'illegittimità costituzionale dell'art. 25, quinto comma, del D.P.R. 24 luglio 1977, n. 616. Ha dichiarato, inoltre, a norma dell'art. 27, L. 11 marzo 1973, n. 87, l'illegittimità costituzionale:
a) del comma sesto dello stesso articolo 25;
b) del comma settimo dello stesso articolo 25 limitatamente alle parole: «L'elenco di cui al comma precedente è approvato con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri. Ove, entro il 1° gennaio 1979, non sia approvata la legge di riforma di cui al precedente quinto comma» e alle parole «nonché il trasferimento dei beni delle I.P.A.B. di cui ai commi precedenti»;
c) del comma nono dello stesso articolo 25 limitatamente alle parole: «e delle I.P.A.B. di cui al presente articolo».
(4) Vedi la nota all'art. 25.
(5) Lettera così modificata con avviso di rettifica pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 269 del 3 ottobre 1977.
(6) Abrogato dall'art. 104, D.P.R. 11 luglio 1980, n. 753.
(7) Comma aggiunto dall'art. 1-quater, D.L. 18 agosto 1978, n. 481.
(8) Comma così sostituito dall'art. 1, D.L. 18 agosto 1978, n. 481.
(9) Comma così modificato con avviso di rettifica pubblicato nella Gazz. Uff. n. 269 del 3 ottobre 1977.
(10) Gli attuali commi terzo, quarto, quinto e sesto così sostituiscono l'originario comma terzo per effetto dell'art. 1-undecies, D.L. 18 agosto 1978, n. 481.
(11) Gli attuali commi terzo, quarto, quinto e sesto così sostituiscono l'originario comma terzo per effetto dell'art. 1-undecies, D.L. 18 agosto 1978, n. 481.
(12) Comma così sostituito dall'art. 1-novies D.L. 18 agosto 1978, n. 481.
(13) Vedi, anche, l'art. 1-sexies D.L. 18 agosto 1978, n. 481.
(14) Vedi, anche, l'art. 1-sexies, D.L. 18 agosto 1978, n. 481.
(15) Gli attuali commi primo, secondo, terzo così sostituiscono gli originari commi dal primo al quarto per effetto dell'art. 1-terdecies D.L. 18 agosto 1978, n. 481.
(16) Vedi anche il D.L. 18 agosto 1978, n. 481.
(17) L'art. 1, L. 27 maggio 1991, n. 167 (Gazz. Uff. 3 giugno 1991, n. 128) ha così disposto:
«Art. 1. 1. L'ente nazionale per l'assistenza magistrale (ENAM) e l'Opera nazionale per l'assistenza agli orfani dei sanitari italiani (ONAOSI) sono esclusi dalla procedura di cui agli articoli 113 e 114 del D.P.R. 24 luglio 1977, n. 616, e conseguentemente dalla tabella B allegata al predetto decreto».