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Decreto del Presidente della Repubblica 23 luglio 1998, n. 323 Regolamento degli esami di Stato conclusivi dei corsi
di studio di istruzione secondaria superiore
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
VISTO lart. 87, quinto comma, della Costituzione; VISTA la legge 10 dicembre 1997, n. 425, recante disposizioni per la riforma degli esami di Stato conclusivi dei corsi di studio di istruzione secondaria superiore ed in particolarer larticolo 1; VISTO lart. 17, comma 2, della legge 23 agosto 1988, n. 400; VISTO il testo unico delle leggi in materia di istruzione, approvato con decreto legislativo 16 aprile 1994, n.297; CONSIDERATI gli ordini del giorno presentati alla Camera dei deputati ed al Senato della Repubblica ed accolti dal Governo, rispettivamente, nelle sedute del 24 settembre 1997, del 25-26 giugno 1997 e del 2 dicembre 1997; SENTITI i pareri delle competenti Commissioni della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica espressi nelle sedute del 23 e del 25 giugno 1998; UDITO il parere del Consiglio di Stato, espresso dalla Sezione consultiva per gli atti normativi nelladunanza del 1 giugno 1998; VISTA la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 3 luglio 1998; Sulla proposta del Ministro della pubblica istruzione
EMANA il seguente regolamento:
Art. 1 (Finalità dell'esame di Stato) 1. (L. 425, art.1, comma 1) Gli esami di Stato conclusivi dei corsi di studio di istruzione secondaria superiore hanno come fine lanalisi e la verifica della preparazione di ciascun candidato in relazione agli obiettivi generali e specifici propri di ciascun indirizzo di studi; essi si sostengono al termine del corso di studi della scuola secondaria superiore e, per gli istituti professionali e per gli istituti darte, al termine dei corsi integrativi. 2. (Regolamento) Gli esami di Stato conclusivi dei corso di studio di istruzione secondaria superiore si sostengono in unica sessione annuale. 3. (Regolamento) Lanalisi e la verifica della preparazione di ciascun candidato tendono ad accertare le conoscenze generali e specifiche, le competenze in quanto possesso di abilità, anche di carattere applicativo, e le capacità elaborative, logiche e critiche acquisite.
Art. 2 (Candidati interni) 1. (L. 425, art.2, comma 1 e Regolamento) Allesame di Stato sono ammessi:
2. (L. 425, art.2, comma 5 e Regolamento) Possono sostenere, nella sessione dello stesso anno, il corrispondente esame di Stato gli alunni che, nello scrutinio finale per la promozione allultima classe, abbiano riportato non meno di otto decimi in ciascuna materia. Resta ferma la particolare disciplina dei motivati esoneri dallesecuzione di tutte o parti delle esercitazioni pratiche delleducazione fisica. 3. (Regolamento) Il beneficio di sostenere, con labbreviazione di un anno rispetto allintervallo prescritto, lesame di Stato, è concesso anche ai giovani soggetti allobbligo di leva nello stesso anno solare o nel seguente, purché, se alunni di istituto o scuola statale, pareggiata o legalmente riconosciuta, abbiano conseguito la promozione allultima classe nello scrutinio finale con esclusione di promozione conseguita secondo quanto previsto dallart. 11, comma 3, secondo periodo.
Art. 3 (Candidati esterni) 1. (Regolamento) Oltre ai candidati di cui all'articolo 2 sono ammessi allesame di Stato, alle condizioni previste dal presente articolo, coloro che:
2. (Regolamento) I candidati agli esami negli istituti professionali devono documentare di avere esperienze di formazione professionale o lavorative coerenti, per durata e contenuti, con quelle previste dall'ordinamento del tipo di istituto presso il quale svolgono l'esame. 3. (Regolamento) I candidati di cui alla lettera d) del comma 1 sono esentati dal presentare qualsiasi titolo di studio. 4. (Regolamento) Non sono ammessi agli esami di Stato i candidati che abbiano sostenuto o sostengano nella stessa sessione qualsiasi altro tipo di esame relativo allo stesso corso di studi. 5. (L. 425, art. 2 comma 3 e Regolamento) Lammissione dei candidati esterni che non siano in possesso di promozione o idoneità allultima classe, anche riferita ad un corso di studi di un Paese appartenente all'Unione europea di tipo e livello equivalente, è subordinata al superamento di un esame preliminare inteso ad accertare, attraverso prove scritte, grafiche, scrittografiche, pratiche e orali secondo quanto previsto dal piano di studi, la loro preparazione sulle materie dellanno o degli anni per i quali non siano in possesso della promozione o dellidoneità alla classe successiva. Ai fini della individuazione delle prove da sostenere, si tiene conto anche di crediti formativi eventualmente acquisiti e debitamente documentati. 6. (Regolamento) I candidati di cui al comma 1, lett.e) e quelli in possesso di promozione o idoneità allultima classe di altro corso di studi sostengono lesame preliminare solo sulle materie e sulle parti di programma non coincidenti con quelle del corso già seguito. Ai fini della individuazione delle prove da sostenere, si tiene conto anche di crediti formativi eventualmente acquisiti e debitamente documentati. 7. (L. 425, art.2, comma 3 e Regolamento) Lesame preliminare è sostenuto, nel mese di maggio e comunque non oltre il termine delle lezioni, davanti al consiglio della classe dellistituto statale collegata alla commissione alla quale il candidato è stato assegnato. Il consiglio di classe, ove necessario, è integrato dai docenti delle materie insegnate negli anni precedenti lultimo. Nel caso in cui il numero dei candidati comporti la costituzione di apposite commissioni desame, ai sensi dellarticolo 9, comma 3, lesame preliminare è sostenuto davanti al consiglio della classe terminale individuata dal capo dellistituto sede dellesame conclusivo, al momento dellacquisizione della domanda di ammissione allesame medesimo. Il candidato è ammesso allesame di Stato se consegue un punteggio minimo di sei decimi in ciascuna delle discipline per le quali sostiene le prove. 8. (Regolamento) I candidati provenienti da Paesi dell'Unione europea, che non siano in possesso di promozione allultima classe di un corso di studi di tipo e livello equivalente, sono ammessi a sostenere l'esame di Stato, nelle ipotesi previste dal comma 1, lettere a), d) ed e), previo superamento delle prove di cui ai commi 5 e 6. Il requisito dell'adempimento dell'obbligo scolastico, di cui alla lettera a) del medesimo comma 1 si intende soddisfatto con la frequenza di un numero di anni di istruzione almeno pari a quello previsto dall'ordinamento italiano per l'assolvimento dell'obbligo scolastico. 9. (L. 425, art.2, comma 3 e Regolamento) L'esito positivo degli esami preliminari previsti dai commi 5 e 6, in caso di mancato superamento dell'esame di Stato, vale come idoneità all'ultima classe del tipo di istituto di istruzione secondaria superiore cui lesame si riferisce. Lesito dei medesimi esami preliminari, in caso di non ammissione allesame di Stato, può valere, a giudizio del consiglio di classe, come idoneità ad una delle classi precedenti lultima. 10. (Regolamento) E fatta salva lammissione di candidati in attuazione di obblighi internazionali anche derivanti da specifici accordi. 11. (Regolamento) I candidati presentano domanda di ammissione allesame, ad un solo istituto, entro il 30 novembre dellanno scolastico in cui intendono sostenere lesame stesso. Eventuali domande tardive sono prese in considerazione esclusivamente dai Provveditori agli studi, limitatamente a casi di gravi e documentati motivi, sempre che pervengano entro il 31 gennaio. Limitatamente ai candidati che cessano la frequenza dellultimo anno di corso dopo il 31 gennaio e prima del 15 marzo il predetto termine è differito al 20 marzo.
Art. 4 (Contenuto ed esito dellesame) 1. (L. 425, art.3, commi 1 e 4, e Regolamento) Lesame di Stato comprende tre prove scritte aventi le caratteristiche di cui ai commi 2, 3 e 4 ed un colloquio volti ad evidenziare le conoscenze, competenze e capacità acquisite dal candidato. La lingua desame è la lingua ufficiale di insegnamento. 2. (L. 425, art.3, comma 1 e Regolamento) La prima prova scritta è intesa ad accertare la padronanza della lingua italiana o della lingua nella quale si svolge linsegnamento, nonché le capacità espressive, logico-linguistiche e critiche del candidato, consentendo la libera espressione della personale creatività; essa consiste nella produzione di uno scritto scelto dal candidato tra più proposte di varie tipologie, ivi comprese le tipologie tradizionali, individuate annualmente dal Ministro della pubblica istruzione con il decreto di cui allarticolo 5, comma 1. 3. (L. 425, art.3, comma 1 e Regolamento) La seconda prova scritta è intesa ad accertare le conoscenze specifiche del candidato ed ha per oggetto una delle materie caratterizzanti il corso di studio per le quali lordinamento vigente o le disposizioni relative alle sperimentazioni prevedono verifiche scritte, grafiche o scrittografiche. Al candidato può essere data facoltà di scegliere tra più proposte. 4. (L. 425, art.3, comma 1 e Regolamento) La terza prova, a carattere pluridisciplinare, è intesa ad accertare, oltre quanto previsto dal comma 1, le capacità del candidato di utilizzare ed integrare conoscenze e competenze relative alle materie dellultimo anno di corso, anche ai fini di una produzione scritta, grafica o pratica. La prova consiste nella trattazione sintetica di argomenti, nella risposta a quesiti singoli o multipli, ovvero nella soluzione di problemi o di casi pratici e professionali o nello sviluppo di progetti. Le predette modalità di svolgimento della prova possono essere adottate cumulativamente o alternativamente. La prova è strutturata in modo da consentire anche laccertamento della conoscenza delle lingue straniere se comprese nel piano di studi dellultimo anno. 5. (L. 425, art.3, comma 3 e Regolamento) Il colloquio tende ad accertare la padronanza della lingua, la capacità di utilizzare le conoscenze acquisite e di collegarle nellargomentazione e di discutere ed approfondire sotto vari profili i diversi argomenti. Esso si svolge su argomenti di interesse pluridisciplinare attinenti ai programmi e al lavoro didattico dellultimo anno di corso. 6. (L. 425, art.3, comma 6, art.5, comma 1 e Regolamento) A conclusione dellesame di Stato è assegnato a ciascun candidato un voto finale complessivo in centesimi, che è il risultato della somma dei punti attribuiti dalla commissione desame alle prove scritte e al colloquio e dei punti relativi al credito scolastico acquisito da ciascun candidato. La commissione desame dispone di quarantacinque punti per la valutazione delle prove scritte e di trentacinque per la valutazione del colloquio. I quarantacinque punti per la valutazione delle prove scritte sono ripartiti in parti uguali tra le tre prove. A ciascuna delle prove scritte e al colloquio giudicati sufficienti non può essere attribuito un punteggio inferiore, rispettivamente, a 10 e a 22. Ciascun candidato può far valere un credito scolastico massimo di venti punti. Per superare lesame di Stato è sufficiente un punteggio minimo complessivo di 60/100. Lesito delle prove scritte è pubblicato, per tutti i candidati, nellalbo dellistituto sede della commissione desame almeno due giorni prima della data fissata per linizio dello svolgimento del colloquio. 7. (L. 425, art.3, comma 6) Fermo restando il punteggio massimo di cento, la commissione desame può motivatamente integrare il punteggio fino a un massimo di 5 punti ove il candidato abbia ottenuto un credito scolastico di almeno 15 punti e un risultato complessivo nella prova desame pari almeno a 70 punti.
Art. 5 (Modalità di invio, formazione e svolgimento delle prove d'esame) 1. (L. 425, art.3, comma 2 e Regolamento) I testi relativi alla prima e alla seconda prova scritta sono scelti dal Ministro della pubblica istruzione ed inviati ai provveditorati agli studi o alle istituzioni scolastiche con indicazione dei tempi massimi per il loro svolgimento. Alla trasmissione dei testi può provvedersi in via telematica, previa adozione degli accorgimenti necessari a tutelarne la segretezza. La materia oggetto della seconda prova scritta è individuata con decreto del Ministro della publica istruzione, entro la prima decade del mese di aprile di ciascun anno. 2. (L. 425, art.3, comma 2 e Regolamento) Le caratteristiche formali generali della terza prova scritta sono stabilite con decreto del Ministro della pubblica istruzione. Il testo relativo alla predetta prova è predisposto dalla commissione di esame. La relativa formulazione deve essere coerente con lazione educativa e didattica realizzata nellultimo anno di corso. A tal fine, i consigli di classe, entro il 15 maggio elaborano per la commissione di esame un apposito documento che esplicita i contenuti, i metodi, i mezzi, gli spazi ed i tempi del percorso formativo, nonchè i criteri, gli strumenti di valutazione adottati e gli obiettivi raggiunti. Esso è immediatamente affisso allalbo dellistituto ed è consegnato in copia a ciascun candidato. Chiunque abbia interesse può estrarne copia. 3. (Regolamento) La commissione entro il giorno successivo a quello di svolgimento della seconda prova definisce collegialmente la struttura della terza prova scritta in coerenza con quanto attestato nel documento di cui al comma 2. La mattina del giorno stabilito per lo svolgimento di detta prova, la commissione, in coerenza con quanto attestato nel predetto documento, predispone collegialmente il testo della terza prova scritta tenendo conto delle proposte avanzate da ciascun componente. Per la formulazione delle singole proposte e per la predisposizione collegiale della prova, la commissione può avvalersi dellarchivio nazionale permanente di cui allart. 14. 4. (Regolamento) Il documento di cui al comma 2, nelle scuole che attuano lautonomia didattica e organizzativa in via sperimentale, è integrato con le relazioni dei docenti dei gruppi in cui eventualmente si è scomposta la classe o dei docenti che hanno guidato corsi destinati agli alunni provenienti da più classi. 5. (Regolamento) Le scuole che abbiano conseguito personalità giuridica e autonomia ai sensi dellart. 21 della legge 15 marzo 1997, n. 59 individuano le modalità di predisposizione del documento di cui al comma 2 nel proprio regolamento. 6. (Regolamento) Qualora i testi relativi alle prime due prove scritte non giungano tempestivamente, il Presidente della commissione esaminatrice ne informa il Ministero della pubblica istruzione, che provvede allinvio dei testi richiesti. In caso di particolari difficoltà o disguidi, ove siano trascorse due ore dall'orario previsto per l'inizio della prova scritta, la Commissione provvede a formulare i testi delle prime due prove di esame con le modalità stabilite col decreto di cui al comma 1. 7. (Regolamento) Il colloquio ha inizio con un argomento o con la presentazione di esperienze di ricerca e di progetto, anche in forma multimediale, scelti dal candidato. Esso, tenendo conto di quanto previsto dal comma 8, prosegue su argomenti proposti al candidato a norma dellart. 4, comma 5. Gli argomenti possono essere introdotti mediante la proposta di un testo, di un documento, di un progetto o di altra indicazione di cui il candidato individua le componenti culturali, discutendole. Nel corso del colloquio deve essere assicurata la possibilità di discutere gli elaborati relativi alle prove scritte. 8. (L. 425, art.4, comma 3 e Regolamento) Le commissioni desame possono provvedere alle correzioni delle prove scritte e allespletamento del colloquio operando per aree disciplinari definite dal Ministro della pubblica istruzione con proprio decreto, ferma restando la responsabilità collegiale delle commissioni. 9. (L. 425, art.4, comma 3 e Regolamento) Le operazioni di cui al comma 8 si concludono con la formulazione di una proposta di punteggio relativa alle prove di ciascun candidato. I punteggi sono attribuiti dallintera commissione a maggioranza. Se sono proposti più di due punteggi, e non sia stata raggiunta la maggioranza assoluta, la commissione vota su proposte del presidente a partire dal punteggio più alto, a scendere. Ove su nessuna delle proposte si raggiunga la maggioranza, il presidente attribuisce al candidato il punteggio risultante dalla media aritmetica dei punti proposti. Di tali operazioni è dato dettagliato e motivato conto nel verbale. Non è ammessa lastensione dal giudizio da parte dei singoli componenti.
Art. 6 (Esami dei candidati con handicap) 1. (Regolamento) Ai fini di quanto previsto dallarticolo 16, commi 3 e 4, della legge 3 febbraio 1992, n. 104, confluito nellart. 318 del testo unico approvato con decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297, la commissione desame, sulla base della documentazione fornita dal consiglio di classe, relativa alle attività svolte, alle valutazioni effettuate e allassistenza prevista per lautonomia e la comunicazione, predispone prove equipollenti a quelle predisposte per gli altri candidati e che possono consistere nellutilizzo di mezzi tecnici o modi diversi ovvero nello sviluppo di contenuti culturali e professionali differenti. In ogni caso le prove equipollenti devono consentire di verificare che il candidato abbia raggiunto una preparazione culturale e professionale idonea per il rilascio del diploma attestante il superamento dellesame. Per la predisposizione delle prove desame, la commissione desame può avvalersi di personale esperto;per il loro svolgimento la stessa si avvale, se necessario, dei medesimi operatori che hanno seguito lalunno durante lanno scolastico. 2. (Regolamento) I testi della prima e della seconda prova scritta sono trasmessi dal Ministero anche tradotti in linguaggio braille, ove vi siano candidati in situazione di forte handicap visivo. 3. (Regolamento) I tempi più lunghi nelleffettuazione delle prove scritte e grafiche e del colloquio, previsti dal comma 3 dellarticolo 16 della citata legge n. 104 del 1992, non possono di norma comportare un maggiore numero di giorni rispetto a quello stabilito dal calendario degli esami. In casi eccezionali, la commissione, tenuto conto della gravità dellhandicap, della relazione del consiglio di classe, delle modalità di svolgimento delle prove durante lanno scolastico, può deliberare lo svolgimento di prove scritte equipollenti in un numero maggiore di giorni.
Art. 7 (Prove suppletive e particolari modalità di svolgimento degli esami) 1. (Regolamento) Ai candidati che, in seguito a malattia da accertare con visita fiscale o per grave motivo di famiglia riconosciuto tale dalla commissione, si trovino nellassoluta impossibilità di partecipare alle prove scritte, è data facoltà di sostenere le prove stesse in un periodo fissato dal Ministero della pubblica istruzione prima della conclusione degli esami, ovvero, in casi eccezionali, anche oltre tale data; per linvio e la predisposizione dei testi si seguono le modalità di cui allarticolo 5. 2. (Regolamento) Il presidente della commissione può disporre che, in caso di assenza dei candidati determinata dagli stessi motivi di cui al comma 1, il colloquio si svolga in giorni diversi da quelli nei quali i candidati stessi sono stati convocati. 3. (Regolamento) In casi eccezionali, ove nel corso dello svolgimento delle prove d'esame un candidato sia impedito in tutto o in parte di proseguire o di completare le prove stesse secondo il calendario prestabilito, il presidente, con propria deliberazione, stabilisce in qual modo l'esame stesso debba proseguire o essere completato, ovvero se il candidato debba essere rinviato alle prove suppletive per la prosecuzione o per il completamento.
Art. 8 (Sedi degli esami) 1. (L. 425, art.4, comma 6 e Regolamento) Sede desame per i candidati interni sono gli istituti statali, i licei linguistici di cui allart. 363, comma 1, lettere a), b), c), d) ed e) del testo unico approvato con decreto legislativo 16 aprile 1994, n.297 e, limitatamente ai candidati di cui allart. 2, comma 1, lettere c) e d), gli istituti pareggiati e legalmente riconosciuti. 2. (L. 425, art.4, comma 6 e Regolamento) Sede desame dei candidati esterni, salvo quanto previsto dallart.362, comma 3, del testo unico approvato con decreto legislativo 16 aprile 1994, n.297, sono soltanto gli istituti statali ed i licei linguistici di cui al comma 1. 3. (L. 425, art.4, comma 6 e Regolamento) Salvi i casi dei candidati agli esami di licenza linguistica e dei candidati agli esami finali di corsi a diffusione limitata sul territorio nazionale, per gli altri candidati di cui al comma 2 gli istituti statali sede di esame sono quelli ubicati nel comune o nella provincia di residenza. 4. (Regolamento) Qualora il numero delle domande presentate da candidati esterni sia eccessivo rispetto alle possibilità ricettive di ciascun istituto, il Provveditore agli studi, di intesa con i capi di istituto interessati, assegna una parte di domande ad altro o altri istituti, anche di provincia vicina, qualora, in quella di sua competenza, non vi siano altri istituti dellordine, tipo, indirizzo o specializzazione prescelti, previe intese con i competenti Provveditori agli studi. 5. (Regolamento) Qualora, per lesiguità del numero di istituti con uno specifico indirizzo e per la disomogenea distribuzione degli stessi sul territorio nazionale, non si possa far luogo allapplicazione dei criteri di cui ai commi 3 e 4, il Provveditore agli studi può disporre che le prove di esame si svolgano anche in altri istituti o scuole anche di tipo diverso, della provincia di competenza, ivi compresi eventualmente quelli non impegnati in esami di Stato. 6. (Regolamento) Per i candidati degenti in luogo di cura e detenuti il Provveditore agli studi valuta le eventuali richieste di effettuazione delle prove desame fuori della sede scolastica, autorizzando le commissioni esaminatrici, ove ne ravvisi lopportunità, a spostarsi presso le suddette sedi. In tal caso, le prove scritte sono effettuate di norma nella sessione suppletiva. 7. (L. 425, art.4, comma 6) Per i candidati non residenti in Italia, la sede di esame è individuata dal Provveditore agli studi della provincia ove è presentata la domanda di ammissione agli esami . 8. (Regolamento) I componenti esterni delle commissioni esaminatrici svolgono i loro lavori nelle sedi di esame stabilite per i candidati.
Art. 9 (Commissione desame) 1. (L. 425, art.4, comma 1) La Commissione desame è nominata dal Ministero della pubblica istruzione ed è composta da non più di otto membri, dei quali il 50 per cento interni e il restante 50 per cento esterni allistituto, più il presidente esterno; le materie affidate ai membri esterni sono scelte annualmente con le modalità e nei termini stabiliti con decreto del Ministro della pubblica istruzione, adottato a norma dellarticolo 205 del testo unico approvato con decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297. 2. (L. 425, art.4, comma 2 e Regolamento) Ogni due commissioni desame sono nominati un presidente unico e commissari esterni comuni alle commissioni stesse, in numero pari a quello dei commissari interni di ciascuna commissione, e, comunque, non superiore a quattro. E, in ogni caso, assicurata la nomina di commissari interni o esterni docenti delle discipline oggetto della prima e della seconda prova scritta. 3. (L. 425, art.4, comma 4 e Regolamento) Ad ogni singola commissione desame sono assegnati, di norma, non più di trentacinque candidati. I candidati interni devono appartenere ad una sola classe. Ciascuna commissione di istituto legalmente riconosciuto o pareggiato è abbinata ad una commissione di istituto statale. I candidati esterni sono ripartiti tra le diverse commissioni degli istituti statali e il loro numero massimo non può superare il 50 per cento dei candidati interni. Nel caso in cui, per il numero di candidati esterni, non sia possibile rispettare il predetto criterio di ripartizione, possono essere costituite commissioni apposite con un numero maggiore di candidati esterni ovvero con soli candidati esterni. 4. (L. 425, art.4, comma 2 e Regolamento) Il presidente è nominato tra i capi di istituti di istruzione secondaria superiore statali tra i capi di istituto di scuola media statale in possesso di abilitazione allinsegnamento nella scuola secondaria superiore, tra i professori universitari di prima e seconda fascia anche fuori ruolo, tra i ricercatori universitari confermati, tra i capi di istituto e i docenti degli istituti statali di istruzione secondaria superiore collocati a riposo da meno di cinque anni, tra i docenti della scuola secondaria superiore. I membri esterni sono nominati tra i docenti della scuola secondaria superiore. I membri interni sono designati dalle singole istituzioni scolastiche tra i docenti delle materie non affidate ai membri esterni, appartenenti al consiglio della classe collegata alla commissione cui sono assegnati i candidati ovvero tra i docenti che, sulla base dei regolamenti delle istituzioni scolastiche autonome, hanno partecipato allo scrutinio finale dei candidati interni. Nel caso di costituzione di commissioni con soli candidati esterni, ai sensi del comma 3, ultimo periodo, i membri interni sono individuati tra i docenti anche di classi non terminali del medesimo istituto o di istituti dello stesso tipo. 5. (Regolamento) I criteri e le modalità per le nomine dei componenti le commissioni desame e per la designazione dei membri interni da parte delle istituzioni scolastiche sono determinati dal Ministro della pubblica istruzione con il decreto di cui al comma 1. 6. (L. 425, art.4, comma 2) I presidenti ed i membri esterni non possono essere nominati nelle commissioni desame operanti nella propria scuola, in altre scuole del medesimo distretto o in scuole nelle quali abbiano prestato servizio negli ultimi due anni. 7. (L. 425, art.4, comma 2 e Regolamento) Il presidente vigila sui lavori delle commissioni e li coordina in tutte le fasi assicurando la sua presenza, ove necessario, anche in quelle in cui i commissari operano per aree disciplinari. 8. (L. 425, art.4, comma 5 e Regolamento) La partecipazione dei presidenti e dei commissari è compensata, nella misura stabilita con decreto del Ministro della pubblica istruzione, adottato dintesa con il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, entro il limite di spesa di cui allarticolo 23, comma 2, della legge 23 dicembre 1994, n. 724, come interpretato dallarticolo 1, comma 80, della legge 23 dicembre 1996, n. 662, che, a tal fine, è innalzato di lire 33 miliardi. I compensi sono onnicomprensivi e sostitutivi di qualsiasi altro emolumento, ivi compreso il trattamento di missione, e sono differenziati in relazione alla funzione di presidente, di membro esterno o di membro interno e in relazione ai tempi di percorrenza dalla sede di servizio o di abituale dimora a quella desame. Il compenso dei membri interni tiene conto anche delleventuale svolgimento della funzione in più commissioni.
Art. 10 (Sostituzione dei componenti delle commissioni desame) 1. (Regolamento) La partecipazione ai lavori delle commissioni desame di Stato del presidente e dei membri rientra tra gli obblighi inerenti lo svolgimento delle funzioni proprie del personale direttivo e docente della scuola. 2. (Regolamento) Non è consentito ai componenti le commissioni di rifiutare lincarico o di lasciarlo, salvo nei casi di legittimo impedimento per motivi che devono essere documentati e accertati. 3. (Regolamento) La competenza a provvedere alle necessarie sostituzioni dei componenti delle commissioni desame è dei Provveditori agli studi, che dispongono le sostituzioni medesime sulla base dei criteri di cui allarticolo 9, comma 5. 4. (Regolamento) Il commissario assente deve essere tempestivamente sostituito per la restante durata delle operazioni desame nei casi di assenze successive all'espletamento delle prove scritte. 5. (Regolamento) La sostituzione dei membri interni viene disposta, su designazione del capo distituto, con altro docente che appartenga alla stessa classe, allo stesso corso, o nel caso che ciò non sia possibile per giustificato impedimento, ad altra classe del medesimo istituto, assicurando che non si tratti di docenti di discipline affidate ai membri esterni.
Art. 11 (Credito scolastico) 1. (L. 425, art.5, comma 1 e Regolamento) Il consiglio di classe attribuisce ad ogni alunno che ne sia meritevole, nello scrutinio finale di ciascuno degli ultimi tre anni della scuola secondaria superiore, un apposito punteggio per landamento degli studi, denominato credito scolastico. La somma dei punteggi ottenuti nei tre anni costituisce il credito scolastico che, ai sensi dell'articolo 4, comma 6, si aggiunge ai punteggi riportati dai candidati nelle prove desame scritte e orali. Per gli istituti professionali e gli istituti darte si provvede allattribuzione del credito scolastico, per il primo dei tre anni, in sede, rispettivamente, di esame di qualifica e di licenza. 2. (Regolamento) Il punteggio di cui al comma 1 esprime la valutazione del grado di preparazione complessiva raggiunta da ciascun alunno nellanno scolastico in corso, con riguardo al profitto e tenendo in considerazione anche lassiduità della frequenza scolastica, ivi compresa, per gli istituti ove è previsto, la frequenza dellarea di progetto, linteresse e limpegno nella partecipazione al dialogo educativo, alle attività complementari ed integrative ed eventuali crediti formativi. Esso è attribuito sulla base dell'allegata tabella a) e della nota in calce alla medesima. 3. (Regolamento) Non si da luogo ad attribuzione di credito scolastico per gli anni in cui lalunno non consegue la promozione alla classe successiva. In caso di promozione con carenze in una o più discipline, il consiglio di classe assegna il punteggio previsto nella nota alla predetta tabella a) e può integrare tale punteggio, in sede di scrutinio finale dellanno scolastico successivo e previo accertamento di superamento del debito formativo riscontrato, secondo quanto precisato nella medesima nota. 4. (L. 425, art.5, comma 1 e Regolamento) Fermo restando il massimo dei 20 punti complessivamente attribuibili, il consiglio di classe, nello scrutinio finale dellultimo anno, può motivatamente integrare il punteggio complessivo conseguito dallalunno ai sensi del comma 2 in considerazione del particolare impegno e merito scolastico dimostrati nel recupero di situazioni di svantaggio presentatesi negli anni precedenti in relazione a situazioni familiari o personali dellalunno stesso, che hanno determinato un minor rendimento. 5. (L. 425, art.5, comma 3 e Regolamento) Il credito scolastico, nei casi di abbreviazione del corso di studi per merito ai sensi dellarticolo 2, comma 2, è attribuito, per lanno non frequentato, nella misura massima prevista per lo stesso dalla tabella a), in relazione alla media dei voti conseguita nel penultimo anno; nei casi di abbreviazione per leva militare, ai sensi del medesimo articolo 2, comma 3, è attribuito nella misura ottenuta nellultimo anno frequentato. 6. (L. 425, art.5, comma 4 e Regolamento) Per i candidati esterni il credito scolastico è attribuito dalla commissione desame ed è pubblicato allalbo dellistituto il giorno della prima prova scritta. 7. (Regolamento) Per i candidati esterni in possesso di promozione o idoneità allultima classe del corso di studi per il quale intendono sostenere lesame di Stato il credito scolastico relativo al terzultimo e al penultimo anno di corso è il credito già maturato o quello attribuito dalla commissione desame sulla base dei risultati conseguiti per idoneità, secondo le indicazioni dellallegata tabella b). 8. (Regolamento) Per i candidati esterni che non siano in possesso di promozione o idoneità allultima classe, in aggiunta alleventuale credito derivante dalla promozione o idoneità alla penultima classe, la commissione desame tiene conto dei risultati derivanti dalle prove preliminari secondo quanto indicato nellallegata tabella c). 9. (Regolamento) Per i candidati esterni di cui allarticolo 3, comma 1, lett. e), o in possesso di promozione o idoneità alla penultima o ultima classe di altro corso di studi è attribuito dalla commissione desame il credito scolastico derivante dai risultati conseguiti nelle prove preliminari secondo le indicazioni della tabella c). 10. (Regolamento) In analogia a quanto stabilito dallarticolo 5, comma 3, della legge 10 dicembre 1997, n. 425, per quanto concerne lultimo anno, ai candidati di cui ai commi 7, 8 e 9 il credito scolastico è attribuito nella misura ottenuta per il penultimo anno. 11.(L. 425, art.5, comma 4 e Regolamento) Per tutti i candidati esterni, fermo restando il punteggio massimo di 20, la commissione desame può aumentare il punteggio in caso di possesso di credito formativo di cui al successivo articolo 12. Per esigenze di omogeneità di punteggio conseguibile dai candidati interni ed esterni, tale integrazione non può superare i due punti. Ai fini previsti dal presente comma, si tiene conto anche del possesso di altri titoli conseguiti al termine di corsi di studio di istruzione secondaria superiore.
Art. 12 (Crediti formativi) 1. (Regolamento) Ai fini previsti dal presente regolamento, il credito formativo consiste in ogni qualificata esperienza, debitamente documentata, dalla quale derivino competenze coerenti con il tipo di corso cui si riferisce lesame di Stato; la coerenza, che può essere individuata nellomogeneità con i contenuti tematici del corso, nel loro approfondimento, nel loro ampliamento, nella loro concreta attuazione, è accertata per i candidati interni e per i candidati esterni, rispettivamente, dai consigli di classe e dalle commissioni desame. I consigli di classe e le commissioni desame potranno avvalersi, a questo fine, del supporto fornito dallamministrazione scolastica e dall Osservatorio di cui allarticolo 14. Il Ministro della pubblica istruzione individua le tipologie di esperienze che danno luogo al credito formativo con proprio decreto. 2. (Regolamento) Le certificazioni comprovanti attività lavorativa devono indicare lente a cui sono stati versati i contributi di assistenza e previdenza ovvero le disposizioni normative che escludano lobbligo delladempimento contributivo. 3. (Regolamento) Le certificazioni dei crediti formativi acquisiti allestero sono convalidate dallautorità diplomatica o consolare.
Art.13 (Certificazioni) 1. (Regolamento) La certificazione rilasciata in esito al superamento dell'esame di Stato, anche in relazione alle esigenze connesse con la circolazione dei titoli di studio nell'ambito dell'Unione europea, attesta l'indirizzo e la durata del corso di studi, la votazione complessiva ottenuta, le materie di insegnamento ricomprese nel curricolo degli studi con l'indicazione della durata oraria complessiva destinata a ciascuna, le competenze, le conoscenze e le capacità anche professionali acquisite, i crediti formativi documentati in sede d'esame. 2. Qualora lalunno in situazione di handicap abbia svolto un percorso didattico differenziato e non abbia conseguito il diploma attestante il superamento dellesame, riceve un attestato recante gli elementi informativi di cui al comma 1. 3. I modelli per le certificazioni di cui al comma 1 sono predisposti dal Ministero della pubblica istruzione.
Art. 14 (Osservatorio) 1. (Regolamento) E istituito, presso il Centro europeo dell'educazione, un Osservatorio nazionale con il compito di monitorare, verificare e valutare l'applicazione della nuova disciplina degli esami di Stato conclusivi dei corsi di studio di istruzione secondaria superiore e di costituire un supporto permanente per le commissioni di esame per quanto riguarda la predisposizione della terza prova scritta anche realizzando, in collaborazione con i competenti uffici dellamministrazione della pubblica istruzione, un apposito archivio nazionale permanente utilizzabile, a tal fine, dalle commissioni. 2. (Regolamento) Al fine del monitoraggio dell'andamento degli esami di Stato, i presidenti delle commissioni di esame predispongono, prima della chiusura dei lavori, un'apposita relazione sulla base di criteri predefiniti dall'Osservatorio nazionale di cui al comma 1, che provvede all'esame e alla valutazione degli elementi conoscitivi contenuti nelle relazioni.
Art. 15 (Disposizioni transitorie per lapplicazione graduale della nuova disciplina e disposizioni finali) 1. (Regolamento) Gli esami di Stato secondo il nuovo ordinamento si svolgeranno a partire dallanno scolastico 1998/99 con la gradualità di applicazione prevista dal presente articolo. 2. (Regolamento) Negli esami di Stato che si svolgeranno nei primi due anni di applicazione del nuovo ordinamento la terza prova scritta sarà strutturata in forma semplificata e comunque con la proposizione di un numero limitato di argomenti, quesiti, problemi, casi pratici. Le relative istruzioni sono impartite dal Ministro della pubblica istruzione e diramate alle istituzioni scolastiche, contestualmente al decreto di cui allart.5, comma 2, in tempo utile allo svolgimento dei primi esami secondo il nuovo ordinamento. 3. (L.425, art.5, comma 3 e Regolamento) Agli alunni che affronteranno lesame al termine dellanno scolastico 1998/1999 il credito scolastico sarà attribuito, sulla base dellallegata tabella d) e della nota in calce alla medesima, tutto con riferimento ai risultati del medesimo anno, tenendo conto anche dellandamento dei due anni precedenti; agli alunni che affronteranno lesame al termine dellanno scolastico 1999/2000 sarà attribuito, sulla base dellallegata tabella e) e della nota in calce alla medesima, nello scrutinio finale di ciascuno degli ultimi due anni, con riferimento, rispettivamente, ai risultati dellanno 1999/2000 e dellanno precedente, tenendo conto dellandamento dellanno scolastico 1997/1998. 4. (Regolamento) Ai sensi dellarticolo 1, comma 2, della legge 10 dicembre 1997, n.425, in connessione a quanto previsto dallarticolo 2, comma 1, lettera c), della medesima legge e agli stessi effetti, gli istituti pareggiati e legalmente riconosciuti possono istituire classi terminali soltanto nei corsi di studio di cui allarticolo 2, comma 1, lettera c), in cui siano funzionanti, oltre alla stessa classe terminale, almeno altre due classi. 5. (Regolamento) Le disposizioni di cui al comma 4 si applicano a partire dallanno scolastico 1999/2000; alle stesse faranno riferimento le istituzioni scolastiche legalmente riconosciute e pareggiate nel programmare gli esami di idoneità dellanno scolastico 1998/1999. 6. (Regolamento) Limitatamente agli esami di Stato che si svolgeranno nellanno scolastico 1998/1999 gli istituti pareggiati o legalmente riconosciuti sono sede di esame anche per gli alunni delle ultime classi di corsi che non hanno i requisiti di cui allart. 2, comma 1, a condizione che, nellanno scolastico 1997/1998, detti alunni abbiano frequentato presso il medesimo istituto la penultima classe, ovvero abbiano sostenuto esami di idoneità per la frequenza dellultima classe. 7. (Regolamento) I titoli conseguiti nellesame di Stato a conclusione dei corsi di studio dellistituto magistrale iniziati entro lanno scolastico 1997/98 conservano in via permanente lattuale valore legale e abilitante allinsegnamento nella scuola elementare. Essi consentono di partecipare ai concorsi per titoli ed esami a posti di insegnante nella scuola materna e nella scuola elementare. 8. (Regolamento) Il diploma rilasciato in esito all'esame di Stato negli istituti professionali è equipollente a quello che si ottiene presso gli istituti tecnici di analogo indirizzo. 9. (Regolamento) Per la Regione Valle dAosta si applicano le disposizioni del presente regolamento in quanto compatibili con il disposto dellarticolo 21, comma 20-bis della legge 15 marzo 1997, n. 59, introdotto dallarticolo 1, comma 22, della legge 16 giugno 1998, n. 191. 10. (Regolamento) Il presente regolamento si applica anche nelle scuole italiane allestero sedi degli esami con gli opportuni adattamenti da adottarsi con provvedimento del Ministro degli affari esteri di concerto con il Ministro della pubblica istruzione. 11. (L. 425, art.8, comma 3) Sono fatte salve le competenze delle province autonome di Trento e di Bolzano previste, rispettivamente, dallarticolo 8 del decreto del Presidente della Repubblica 15 luglio 1988, n. 405, come modificato dallarticolo 4 del decreto legislativo 24 luglio 1996, n.433, e dallarticolo 11 del decreto del Presidente della Repubblica 10 febbraio 1983, n. 89, come modificato dallarticolo 6 del decreto legislativo 24 luglio 1996, n. 434. 12. (Regolamento) In relazione a quanto previsto dallarticolo 2, commi 2 e 3, si intendono abrogati i commi 1 e 2 dellart. 199 del testo unico approvato con decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297.
Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. E fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.
TABELLA A
CREDITO SCOLASTICO Candidati interni
NOTA M rappresenta la media dei voti conseguiti in sede di scrutinio finale di ciascun anno scolastico. Il credito scolastico, da attribuire nellambito delle bande di oscillazione indicate dalla precedente tabella, va espresso in numero intero e deve tenere in considerazione, oltre la media M dei voti, anche lassiduità della frequenza scolastica, linteresse e limpegno nella partecipazione al dialogo educativo e alle attività complementari ed integrative ed eventuali crediti formativi. Allalunno che è stato promosso alla penultima classe o allultima classe del corso di studi con un debito formativo, va attribuito il punteggio minimo previsto nella relativa banda di oscillazione della tabella. In caso di accertato superamento del debito formativo riscontrato, il Consiglio di Classe può integrare in sede di scrutinio finale dellanno scolastico successivo il punteggio minimo assegnato, nei limiti previsti dalla banda di oscillazione cui appartiene tale punteggio. Limitatamente allultimo anno del corso di studi, anche al candidato che ha conseguito nello scrutinio finale una media M dei voti tale che 5 £ M < 6, è attribuito un credito scolastico compreso nella banda di oscillazione di punti 1 3. Al candidato che ha conseguito nel medesimo anno una media di M<5 non è attribuito per tale anno alcun credito scolastico. Per la terza classe degli istituti professionali M è rappresentato dal voto conseguito agli esami di qualifica, espresso in decimi (ad esempio al voto di esami di qualifica di 65/centesimi corrisponde M = 6,5).
TABELLA B
CREDITO SCOLASTICO Esami di idoneità
NOTA M rappresenta la media dei voti conseguiti agli esami di idoneità. Il punteggio, da attribuire nellambito delle bande di oscillazione indicate nella presente tabella, va moltiplicato per 2 in caso di esami di idoneità relativi a 2 anni di corso in un unica sessione. Esso va espresso in numero intero. . Per quanto concerne lultimo anno il punteggio è attribuito nella misura ottenuta per il penultimo anno.
TABELLA C
CREDITO SCOLASTICO Candidati esterni
NOTA M rappresenta la media dei voti conseguiti nelle prove preliminari. Il punteggio, da attribuire nellambito delle bande di oscillazione indicate nella presente tabella, va moltiplicato per 2 in caso di prove preliminari relative a 2 anni di corso. Esso va espresso in numero intero. Per quanto concerne lultimo anno il punteggio è attribuito nella misura ottenuta per il penultimo anno.
TABELLA D
CREDITO SCOLASTICO Relativo ai candidati interni agli esami di Stato che si svolgeranno nella.s. 1998/1999
NOTA M rappresenta la media dei voti conseguiti in sede di scrutinio finale della.s. 1998/99. Il credito scolastico, da attribuire nellambito delle bande di oscillazione indicate nella precedente tabella, va espresso in numero intero e deve tenere in considerazione, oltre la media M dei voti dellanno in corso e landamento dei due precedenti anni di corso, anche lassiduità della frequenza scolastica, linteresse e limpegno nella partecipazione al dialogo educativo e alle attività complementari ed integrative ed eventuali crediti formativi. Allalunno che ha conseguito nello scrutinio finale Della.s. 1998/99 una media dei voti M<5, in considerazione della promozione o idoneità conseguita per accedere alle classi quarta e quinta, è attribuito un credito scolastico compreso nella banda di oscillazione di punti 4 5. Per la medesima motivazione, allalunno che ha conseguito una media M tale che 5 £ M < 6, è attribuito un credito scolastico espresso nella banda di oscillazione 5-7. Allalunno che, avendo frequentato nella.s. 1998/99 la penultima classe, sostiene lesame di Stato per abbreviazione del corso di studi per merito ai sensi dellart.2, comma 2, è attribuito il credito scolastico previsto per la penultima classe nella tabella A, nella banda di oscillazione relativa alla media conseguita. Ad esso va aggiunto, per il terzultimo anno il medesimo punteggio e per lanno non frequentato, un credito scolastico nella misura massima prevista per lo stesso nella medesima tabella A in relazione alla media dei voti conseguiti nel penultimo anno; nei casi di abbreviazione per leva militare, ai sensi del medesimo art. 2, comma 3, è attribuito il credito scolastico previsto per la penultima classe nella tabella A, nella banda di oscillazione relativa alla media conseguita, e per il terzultimo anno e per lanno non frequentato, il medesimo punteggio.
TABELLA E
CREDITO SCOLASTICO Relativo ai candidati interni agli esami di Stato che si svolgeranno nella.s. 1999/2000 (articolo 15 comma 3)
NOTA M rappresenta la media dei voti conseguiti in sede di scrutinio finale degli anni scolastici 1998/99 e 1999/2000. Il credito scolastico, da attribuire nellambito di domande di oscillazione indicate dalla precedente tabella, va espresso in numero intero e deve tenere in considerazione, oltre la media M dei voti, anche lassiduità della frequenza scolastica, linteresse e limpegno nella partecipazione al dialogo educativo e alle attività complementari ed integrative ed eventuali crediti formativi. Il credito scolastico attribuito nellanno 1998/99 deve tener anche conto dellandamento dellanno scolastico precedente. Allalunno che nella.s. 1998/99 è stato promosso allultima classe del corso di studi con un debito formativo, va attributo nel medesimo anno il punteggio minimo previsto nella relativa banda di oscillazione della tabella. In caso di accertato superamento del debito formativo riscontrato, il Consiglio di classe può integrare in sede di scrutinio finale della.s. 1999/2000 il punteggio minimo assegnato, nei limiti previsti dalla banda di oscillazione cui appartiene tale punteggio. Limitatamente allultimo anno del corso di studi ( a.s. 1999/2000), anche al candidato che ha conseguito nello scrutinio finale una media M dei voti tale che 5 £ M < 6 , è attribuito un credito scolastico compreso nella banda di oscillazione di punti 1-3. Al candidato che ha conseguito nel medesimo anno una media M<5 non è attribuito per tale anno alcun credito scolastico. |
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