Regio Decreto 4 maggio 1925, n. 653
(in GU 25 maggio 1925, n. 120)
Regolamento sugli alunni, gli esami e le tasse negli istituti medi di istruzione
integrato e modificato dal
Regio Decreto 21 novembre 1929, n. 2049
Modificazioni al regolamento sugli esami per gli istituti medi di istruzione, circa la suddivisione dell'anno scolastico
TITOLO I
Alunni
Capo I - Delle inscrizioni.
Art. 1
Le inscrizioni di alunni in istituti medi di istruzione Regi e pareggiati si aprono il 21 settembre e si chiudono il 15 ottobre, salvo il disposto dell'art. 11. Non si può ottenere la inscrizione se non in base al titolo di studio rispettivamente prescritto, né sono ammessi uditori. Gli alunni di ciascuna classe sono trentacinque.
Art. 2
Coloro che chiedono di essere inscritti, per la prima volta, in un istituto debbono presentare al preside, entro il termine indicato nell'articolo precedente, domanda in carta legale corredata dei seguenti documenti, debitamente legalizzati ove occorra: I certificato di nascita; II certificato di rivaccinazione o di sofferto vaiuolo; III titolo di studio rispettivamente prescritto; IV attestato d'identità personale costituito da tessera postale di riconoscimento o da altri documenti o garanzie che il preside riconosca equivalenti. Per la inscrizione al corso superiore dell'istituto magistrale, oltre i documenti predetti, deve essere allegato alla domanda un certificato medico, dal quale risultino la sana e robusta costituzione fisica e l'assenza di imperfezioni tali da diminuire il prestigio di un insegnante o da impedirgli il pieno adempimento dei suoi doveri. Il preside, non accettando le conclusioni del certificato medico, può ordinare la visita medica fiscale a spese dell'interessato. Ai ciechi è concessa l'inscrizione anche al corso superiore dell'istituto magistrale, nonostante il disposto del secondo comma del presente articolo, soltanto ai fini del conseguimento del diploma di abilitazione di cui all'ultimo comma dell'art. 102.
Art. 3
Gli alunni già inscritti in un istituto, che intendano continuare gli studi nell'istituto stesso, ne fanno al preside dichiarazione in carta libera entro il termine stabilito per la presentazione delle domande. Gli alunni provenienti da altri istituti, di identico o di diverso tipo, debbono presentare la domanda in carta legale e la pagella scolastica dell'istituto di provenienza. Gli altri documenti sono trasmessi d'ufficio dall'istituto di provenienza in seguito a richiesta scritta dell'istituto in cui deve farsi la inscrizione. Tale richiesta è conservata nell'archivio dell'istituto di origine in luogo dei documenti.
Art. 4
L'alunno che intende trasferirsi ad altro istituto durante l'anno scolastico deve farne domanda in carta legale al preside del nuovo istituto, unendo alla domanda stessa la pagella scolastica col nulla osta da cui risulti che la sua posizione e regolare nei rapporti della disciplina e dell'obbligo delle tasse, e una dichiarazione del preside dell'istituto di provenienza relativa alla parte di programma già svolta. Il preside predetto convoca il Consiglio di classe, che, valuti i motivi della domanda con speciale riguardo a casi di trasferimento della famiglia, ed esaminata la dichiarazione di cui al comma precedente, decide inappellabilmente sull'accoglimento della domanda stessa. I documenti scolastici dell'alunno inscritto in un istituto in seguito a trasferimento sono trasmessi d'ufficio dall'istituto di provenienza, secondo le norme del terzo e quarto comma dell'articolo precedente.
Art. 5
Il preside deve allontanare dall'istituto gli alunni o candidati affetti da malattie contagiose o ripugnanti. I giovani allontanati a norma del comma precedente possono ricorrere al Provveditore chiedendo di essere sottoposti, a proprie spese, a visita medica fiscale.
Art. 6
L'inscrizione alla 1ª classe avviene nell'ordine di merito stabilito secondo il penultimo comma del presente articolo, eccezione fatta per gli orfani di guerra e successivamente per dei mutilati o degli invalidi di guerra che sono anteposti agli altri aspiranti, indipendentemente da qualsiasi condizione. L'inscrizione alle altre classi avviene secondo l'ordine seguente: I orfani di guerra; II figli di mutilati o d'invalidi di guerra; III alunni provenienti dalla classe precedente dell'istituto, considerandosi come unico istituto il ginnasio e liceo ed i corsi inferiore e superiore d'istituto tecnico o magistrale; IV alunni, non ripetenti, provenienti da altri istituti pubblici; V ripetenti provenienti da scuola pubblica o privata. In ciascuna categoria la graduatoria è fatta secondo l'ordine di merito il quale si stabilisce dando la preferenza a coloro che conseguirono il titolo di ammissione, promozione od idoneità nella sessione di primo esame, e graduandoli secondo la somma dei voti finali riportati, compreso, per gli alunni di scuola pubblica, il voto di condotta. A parità di merito è preferito il giovane affidato al convitto nazionale del luogo e, successivamente, quello la cui famiglia risiede stabilmente nella città o nella zona, alla quale appartiene l'istituto.
Art. 7
L'esame di ammissione alla 1ª classe del ginnasio e del corso inferiore d'istituto tecnico o magistrale è unico, ma il titolo di ammissione conseguito in istituto di un dato tipo prevale, entro ognuna delle categorie previste dal precedente articolo, per l'ammissione ad istituti di quel tipo, sui titoli di ammissione conseguiti in istituto di tipo diverso.
Art. 8
La promozione o idoneità conseguita nel ginnasio inferiore o nei corsi inferiori dell'istituto tecnico o magistrale può esser ritenuta valida per l'inscrizione alla classe corrispondente di istituto di tipo diverso, purché nella classe cui si chiede l'inscrizione esistano ancora posti disponibili e subordinatamente al parere favorevole ed inappellabile del Consiglio di classe, il quale ha facoltà di sottoporre l'aspirante ad un esperimento per accertare se egli sia in grado di seguire utilmente il nuovo corso. La stessa norma è applicabile agli ammessi alla 4ª classe del ginnasio che aspirino ad essere inscritti alla 4ª classe del corso inferiore di istituto tecnico o magistrale. L'ammissione al liceo scientifico o al corso superiore di istituto tecnico o magistrale vale indifferentemente per la inscrizione in uno di tali istituti. I titoli di inscrizione a classi inferiori di altro istituto medio possono ritenersi validi per l'inscrizione alle corrispondenti classi di scuola complementare, sempre subordinatamente al parere del Consiglio di classe. Il Consiglio di classe può, inoltre, con deliberazione inappellabile, e previo eventuale esperimento, accordare l'inscrizione, subordinatamente alla disponibilità di posti, in base al risultato solo parzialmente favorevole di esame superiore a quello che dà accesso alla classe.
Art. 9
La formazione delle classi aggiunte nelle scuole complementari si effettua dapprima per le classi 2ª e 3ª. Il numero delle iscrizioni alla 1ª classe si ridurrà eventualmente, tenendo conto dei criteri stabiliti nell'art. 6, in modo da non oltrepassare complessivamente il numero massimo di classi consentito dall'art. 36 del R.D. 6 maggio 1923, n. 1054.
Art. 10
Le città in cui esistono più istituti dello stesso tipo sono divise in zone agli effetti delle inscrizioni. Il Provveditore agli studi convocherà tempestivamente, sotto la presidenza sua o del preside più anziano da lui delegato, i presidi degli istituti interessati per la determinazione delle zone di cui al comma precedente. Nel caso di eccedenza di domande rispetto ai posti disponibili negli istituti della città, i presidi degli istituti interessati si adunano, sotto la presidenza del più anziano, per procedere a una graduatoria unica a norma dell'art. 6; dopo di che distribuiscono, proporzionalmente, gli inscritti negli istituti delle singole zone, tenendo conto dei desideri espressi nelle domande o della residenza nella zona e sempre subordinatamente alla capacità dei locali o a particolari ragioni di opportunità.
Art. 11
Le domande non accolte per mancanza di posti disponibili, purché presentate nei termini prescritti dall'art. 1, possono, insieme coi documenti relativi, essere trasmesse, su richiesta degli interessati, al preside di altro istituto in cui si presuma possibile la inscrizione.
Art. 12
Ogni alunno è fornito, a cura dell'istituto, di una pagella scolastica, nella quale sono registrati i dati di stato civile, la provenienza scolastica, i voti degli scrutini bimestrali, i risultati dello scrutinio finale e degli esami la classificazione annuale di educazione fisica, i versamenti delle tasse o la relativa deliberazione di esonero, e gli eventuali provvedimenti disciplinari. La pagella è consegnata all'alunno alla fine di ogni bimestre per la controfirma del padre, o di chi ne fa le veci, e gli è definitivamente rilasciata all'inizio dell'anno scolastico successivo o al momento del passaggio ad altro istituto o dell'abbandono della scuola.
Art. 13
I documenti relativi alle inscrizioni sono conservati nell'archivio dell'istituto finché l'alunno vi rimanga inscritto e per cinque anni successivi; dopo di che sono tenuti per un altro anno a disposizione degli interessati.
Art. 14
I titoli di studio conseguiti nelle scuole medie governative della Repubblica di San Marino, o in scuole italiane all'estero aventi riconoscimento legale, sono validi per la iscrizione ad istituti del Regno, anche se di tipo diverso, previo eventuale esperimento sulle materie o prove che siano indicate dal Consiglio di classe in base a una complessiva valutazione dei programmi svolti nella scuola di provenienza. L'inscrizione è concessa per la classe corrispondente a quella cui il titolo presentato avrebbe dato accesso nella scuola di provenienza, tenuto conto della durata complessiva degli studi e subordinatamente al requisito dell'età che non può essere inferiore a quella di chi abbia seguito normalmente gli studi nel Regno a partire dai dieci anni. E' del pari consentita, sempre subordinatamente al requisito dell'età, l'inscrizione a istituti medi d'istruzione di giovani provenienti dall'estero, i quali provino, con titoli di studio conseguiti in scuole estere aventi riconoscimento legale, di possedere adeguata preparazione sull'intero programma prescritto per l'ammissione o idoneità alla classe cui aspirano. Il Consiglio di classe delibera, nel caso di cui al comma precedente, sull'accoglimento della domanda e può sottoporre l'aspirante ad un esperimento sulle materie o prove da stabilirsi. Per l'ammissione alla 1ª classe di istituti medi di primo grado si prescinde dal giudizio sull'equipollenza del titolo presentato purché risulti che questo, nel paese di origine, corrispondeva ad un corso di studi valido per l'ammissione a scuole medie.
Capo II - Della frequenza e delle assenze.
Art. 15
Una stessa classe non può essere frequentata per più di due anni. Ove non siasi proceduto allo scrutinio finale a causa di assenze giustificate, il Consiglio di classe può consentire la inscrizione per un terzo anno. I giovani che, prima del 15 marzo, cessino dal frequentare l'istituto in cui sono inscritti, perdono la qualità di alunni di scuola pubblica.
Art. 16
Gli alunni che siano stati assenti dalle lezioni non possono essere riammessi all'istituto se non previa dichiarazione orale o scritta del padre, o di chi ne fa le veci, circa i motivi dell'assenza. Il preside può, nonostante tale dichiarazione ritenere non giustificate le assenze, i cui motivi gli sembrino irrilevanti o inattendibili, ma, in tal caso, deve informarne il padre o chi ne fa le veci, il quale ha diritto di essere udito per fornire ulteriori elementi di giudizio.
Art. 17
Prima di consentire la riammissione, nel caso di cui all'articolo precedente e in quello della sospensione di cui all'art. 19, il preside ha facoltà di invitare il padre, o chi ne fa le veci, a presentarsi personalmente per dare informazioni o chiarimenti sulle assenze, e in genere, sulla condotta degli alunni.
Art. 18
L'alunno che, al principio o durante il corso dell'anno scolastico, passi da un istituto ad un altro, nel quale si insegni una lingua straniera diversa da quella di cui egli abbia iniziato lo studio nell'istituto di provenienza, o il giovane proveniente da scuola privata o paterna, che domandi la inscrizione in base a un titolo conseguito con approvazione in una lingua straniera diversa da quella che si insegna nell'istituto, può, per deliberazione motivata e inappellabile del Consiglio di classe, essere dispensato dal frequentare le lezioni della nuova lingua con l'obbligo, però, di sottoporsi, alla fine dell'anno, nell'istituto stesso, all'esame sulla lingua di cui aveva iniziato lo studio.
Capo III - Delle punizioni disciplinari.
Art. 19
Agli alunni che manchino ai doveri scolastici, od offendano la disciplina, il decoro, la morale, anche fuori della scuola, sono inflitte, secondo la gravità della mancanza, le seguenti punizioni disciplinari: a) ammonizione privata o in classe; b) allontanamento dalla lezione; c) sospensione dalle lezioni per un periodo non superiore ai cinque giorni; d) sospensione fino a quindici giorni; e) esclusione dalla promozione senza esame o dalla sessione di primo esame; f) sospensione fino al termine delle lezioni; g) esclusione dallo scrutinio finale e da entrambe le sessioni di esame; h) espulsione dall'istituto; i) espulsione da tutti gli istituti del Regno.
Art. 20
Per mancanza ai doveri scolastici, per negligenza abituale e per assenze ingiustificate, si infliggono le punizioni di cui alle lettere a) e b). Per fatti che turbino il regolare andamento della scuola si infliggono le punizioni di cui alle lettere c) e d). Per offese al decoro personale, alla religione e alle istituzioni si infliggono le punizioni di cui alle lettere d), e) e f). Per offese alla morale e per oltraggio all'istituto o al corpo insegnante si infliggono le punizioni di cui alle lettere g), h), e i). Nei casi previsti dai tre commi precedenti, qualora concorrano circostanze attenuanti, e avuto riguardo al profitto e alla precedente condotta, può essere inflitta la punizione di grado inferiore a quello rispettivamente stabilito. In caso di recidiva, o qualora le mancanze previste dai commi precedenti assumano particolare gravità, o abbiano carattere collettivo, può essere inflitta la punizione di grado immediatamente superiore.
Art. 21
L'alunno che incorra nelle punizioni di cui alle lettere d) e seguenti dell'art. 19 perde il beneficio dell'esonero dalle tasse. La sospensione fino al termine delle lezioni importa l'esclusione dalla promozione senza esame o dalla sessione di primo esame. L'esclusione dallo scrutinio o da entrambe le sessioni di esame importa la sospensione fino al termine delle lezioni. L'alunno espulso dall'istituto non è ammesso, per l'anno scolastico in corso e per quello successivo, in alcun istituto Regio o pareggiato per frequentarne le lezioni o per sostenervi esami, e, non può essere riammesso all'istituto in cui la punizione fu inflitta se non previa deliberazione favorevole del Collegio dei professori. L'espulsione da tutti gli istituti del Regno ha effetto per tre anni, e importa, per sempre, il divieto di inscriversi e di presentarsi ad esami nell'istituto in cui la punizione fu inflitta.
Art. 22
Le punizioni di cui alle lettere a) e b) dell'art. 19 sono inflitte dal professore; quella di cui alla lettera c) è inflitta dal preside, quella di cui alla lettera d) dal Consiglio di classe. Le altre punizioni vengono deliberate dal Collegio dei professori su proposta del preside o del Consiglio di classe. Qualora sia proposta l'applicazione delle punizioni di cui alle lettere h) e i), il Collegio dei professori, negli istituti di doppio grado, si adunerà in seduta plenaria. L'autorità competente ad infliggere punizioni di un dato grado può sempre infliggere quelle di grado inferiore.
Art. 23
Le punizioni di cui alle lettere a), e), g), h) e i) possono essere pronunciate anche per mancanze commesse durante le sessioni di esame o nell'intervallo fra le medesime. In tal caso esse sono inflitte, rispettivamente, dal presidente o dalla Commissione di esame, e sono applicabili anche a candidati provenienti da scuola privata o paterna.
Art. 24
Delle punizioni di cui alle lettere c) e seguenti dell'art. 19 deve essere data comunicazione al padre, o a chi ne fa le veci. Della sospensione superiore a tre giorni e delle punizioni di cui alle lettere d) e seguenti deve essere fatta menzione nella pagella scolastica.
Art. 25
(Abrogato dall'art. 5 del R.D. 26 settembre 1935, n. 1845)
Capo IV - Disposizioni transitorie.
Art. 26
I giovani forniti di un titolo di ammissione a scuole medie conseguito in conformità del precedente ordinamento conservano il diritto alla inscrizione alla classe corrispondente nel nuovo ordinamento secondo la durata degli studi; ma la loro inscrizione è subordinata al parere favorevole del Consiglio di classe il quale potrà sottoporli ad un esperimento per accertare la loro idoneità a seguire il nuovo corso.
Art. 27
La disposizione di cui all'art. 18 è applicabile anche agli alunni inscritti in un istituto Regio o pareggiato che abbiano iniziato nell'istituto stesso lo studio di una lingua straniera diversa da quella, il cui insegnamento effettivamente s'impartisca nella classe frequentata.
TITOLO II
Esami
Capo I - Delle sessioni di esame.
Art. 28
La prima sessione degli esami di ammissione, idoneità e licenza ha inizio dopo il 15 giugno. Il Ministero può consentire che negli istituti con popolazione scolastica molto numerosa gli esami stessi comincino dopo il 5 giugno. La prima sessione degli esami di maturità e di abilitazione ha inizio nella terza decade di giugno. La seconda sessione degli esami di ammissione, idoneità e licenza per i candidati ammessi alla riparazione si tiene dopo il 15 settembre, in modo che abbia termine possibilmente entro il 25 dello stesso mese. La sessione di riparazione per gli esami di maturità e di abilitazione ha luogo dopo il 25 settembre per i candidati ammessi alla riparazione e per quelli che non abbiano potuto sostenere o compiere l'esame nella prima sessione. L'assenza o la interruzione, nel caso previsto nel comma precedente, deve essere giustificata prima della chiusura della sessione estiva al presidente della commissione, il quale giudicherà dell'attendibilità dei motivi addotti e deciderà inappellabilmente.
Art. 29
Per la promozione non c'è sessione di primo esame, tenendone luogo lo scrutinio finale. Le prove di riparazione per la promozione si danno nella sessione autunnale degli esami di idoneità.
Art. 30
I candidati riprovati nella sessione di riparazione, o in quella delle due sessioni che sia stata la sola per essi utile, debbono, ripresentandosi all'esame negli anni seguenti, ripetere tutte le prove.
Art. 31
L'esame di abilitazione tecnica comprende il programma delle materie il cui studio si inizia o si protrae oltre la seconda classe. Ad esso possono essere ammessi coloro che abbiano conseguito la promozione o l'idoneità alla terza classe, purché sia decorso il prescritto intervallo dal conseguimento dell'ammissione al corso superiore.
Capo II - Dell'ammissione ad esami.
Art. 32
I candidati ad esame di ammissione alla 1ª classe di istituto medio d'istruzione di primo grado e i candidati privatisti ad esami di ammissione ad altre classi, o ad esami di idoneità e di licenza, debbono presentare domanda al preside dell'istituto presso il quale intendono sostenere l'esame almeno quindici giorni prima del giorno fissato per l'inizio delle prove. La domanda in carta legale deve essere corredata dei seguenti documenti, debitamente legalizzati ove occorra: I atto di nascita; II attestato d'identità personale costituito da tessera postale di riconoscimento o da altri documenti o garanzie che il preside riconosca equivalenti; III titolo di studio eventualmente prescritto; IV documenti comprovanti il pagamento della tassa di esame o il diritto all'esonero.
Art. 33
Gli alunni di istituto Regio o pareggiato sono inscritti d'ufficio agli esami di promozione e a quelli di ammissione alla 4ª classe ginnasiale. Per gli altri esami di ammissione e per quelli di licenza, essi debbono presentare al preside domanda in carta legale con i documenti comprovanti il pagamento della tassa, o con la domanda di esonero. Le domande degli alunni di ginnasio isolato, candidati ad esame di ammissione al liceo, sono indirizzate al preside del liceo scelto da essi come sede di esame, e sono trasmesse al liceo stesso per cura del preside del ginnasio.
Art. 34
I candidati ad esami di maturità ed abilitazione provenienti da scuola privata o paterna debbono, entro il 31 maggio, presentare domanda al preside di uno degli istituti del tipo cui corrisponde l'esame, e s'intendono aggregati all'istituto stesso agli effetti dell'assegnazione della sede di esame. Alla domanda in carta legale, corredata dei documenti di cui all'art. 32, possono essere allegati i certificati di esami eventualmente sostenuti dopo il conseguimento del titolo obbligatoriamente richiesto per l'inscrizione all'esame e ogni altro titolo di studio di cui il candidato sia eventualmente fornito. I candidati provenienti da istituto Regio o pareggiato presentano al preside rispettivo la sola domanda in carta legale con la documentazione dell'avvenuto pagamento della tassa o con la domanda di esonero. I candidati ad esame di abilitazione magistrale debbono presentare anche il certificato medico di cui all'art. 2.
Art. 35
I candidati ad esame di idoneità ai documenti di cui all'art. 32 uniscono, entro il termine stabilito dal preside, il programma degli studi compiuti di cui all'art. 10 del R.D. 14 ottobre 1923, n. 2345. I candidati ad esami di ammissione alla 4ª classe ginnasiale o ad istituti di secondo grado, di licenza, di maturità e di abilitazione presentano al preside dell'istituto che ha ricevuto la domanda, ed entro il termine dal preside stesso stabilito, la dichiarazione scritta di cui all'art. 11 del citato R. decreto; e, se alunni, la pagella dell'ultimo anno, se provenienti da scuola privata o paterna, un'attestazione del direttore della scuola privata o dell'insegnante che li ha privatamente istruiti circa i programmi svolti e il metodo seguito. Il preside trasmette i documenti di cui ai due commi precedenti alla Commissione esaminatrice, prima che questa inizi le operazioni di esame.
Art. 36
All'esame di ammissione alla 1ª classe di istituti d'istruzione media di primo grado, compresa la scuola complementare, possono presentarsi coloro che compiono nell'anno in corso il decimo anno di età.
Art. 37
Possono sostenere la prova integrativa per l'ammissione alla 1ª classe del ginnasio, e del corso inferiore di istituto tecnico o magistrale i candidati che abbiano superato tutte le altre prove prescritte. Coloro che non superino la prova integrativa o non si presentino ad essa, ottengono soltanto l'ammissione a scuola complementare. Coloro che abbiano conseguito nella sessione di primo esame il diploma di ammissione a scuola complementare possono sostenere nella sessione autunnale, presso uno degli istituti di cui al comma primo, la prova integrativa per la inscrizione agli istituti stessi e, ove la superino, sono considerati, agli effetti dell'iscrizione, come approvati nella sessione di primo esame.
Art. 38
Gli alunni che, nello scrutinio finale, non riportino almeno otto decimi nel voto di condotta sono esclusi dalla promozione senza esame. Gli alunni che non riportino almeno sei decimi nello scrutinio finale per la condotta sono esclusi dalle prove di riparazione per la promozione e dalla prima sessione per tutti gli altri esami, compresi quelli di maturità e abilitazione. Contro la esclusione di cui al comma precedente è ammesso il ricorso, analogamente al disposto dell'art. 19. Sono parimenti esclusi dalla prima sessione di qualsiasi esame gli alunni che, nello scrutinio finale, non riportino almeno cinque decimi del massimo dei punti da assegnarsi per il profitto.
Art. 39
Alla sessione autunnale di esami sono ammessi soltanto coloro che, nello scrutinio finale per la promozione, o nella sessione di primo esame, siano stati riprovati in non più di due delle materie o gruppi di materie di cui alla tabella A.
A tale effetto non si computano le materie facoltative, la calligrafia, la musica, il canto corale e la danza.
Art. 40
Non possono presentarsi ad esami di idoneità nei ginnasi, nelle scuole complementari e nei corsi inferiori di istituto tecnico o magistrale se non coloro che abbiano conseguito il diploma di ammissione alla 1ª classe di istituti medi di primo grado, compresa la scuola complementare, tanti anni prima quanti corrispondono alla durata normale del corso rispettivo. Lo stesso intervallo è prescritto per coloro che si presentino ad esame di ammissione alla 4ª ginnasiale, al liceo classico, scientifico o femminile, o al corso superiore di istituto tecnico o magistrale, e di licenza dalla scuola complementare, ma in tal caso può tener luogo del possesso del diploma di ammissione predetto, il requisito dell'età corrispondente alla durata normale degli studi per l'accesso all'esame di cui trattasi. A tale effetto, si presuppone, anche per l'ammissione al liceo scientifico o femminile, un corso inferiore della durata di quattro anni.
Art. 41
Non possono presentarsi ad esami di idoneità nei licei o nei corsi superiori di istituto di secondo grado, di abilitazione o maturità, e di licenza dal liceo femminile, se non coloro che abbiano conseguito l'ammissione al corrispondente corso superiore o al liceo, tanti anni prima quanti corrispondono alla durata normale degli studi. I giovani forniti di un titolo di ammissione a liceo, o a corso superiore, di tipo diverso da quello cui corrisponde l'esame di maturità o di abilitazione, possono presentarsi agli esami stessi dopo un intervallo corrispondente ad una eguale durata complessiva degli studi, tenuto conto della differenza dei singoli corsi.
Art. 42
Possono presentarsi ad esami d'idoneità nei ginnasi inferiori e nei corsi inferiori dell'istituto tecnico o magistrale o ad esami di ammissione alla 4ª classe ginnasiale a liceo o a corso superiore, col beneficio dell'anticipazione di un anno rispetto all'intervallo prescritto; a) coloro che abbiano conseguito l'ammissione ad istituto medio di primo grado, esclusa la scuola complementare, con una media generale assoluta di otto decimi e purché, se alunni di scuola pubblica, abbiano conseguito la promozione per effetto di scrutinio finale alle classi successive; b) coloro che abbiano conseguito, rispettivamente per scrutinio finale o nella sessione di primo esame, la promozione o idoneità a classe successiva alla 1ª con una media generale assoluta di otto decimi.
Art. 43
Il beneficio dell'abbreviazione di un anno, rispetto all'intervallo prescritto per l'inscrizione ad esami d'idoneità nei licei e nei corsi superiori e a quelli di maturità o abilitazione, è dato: a) a coloro che compiano almeno diciannove anni di età nell'anno in corso; b) a coloro che abbiano conseguito l'ammissione al liceo o al corso superiore nella sessione di primo esame con una media generale assoluta di otto decimi purché, se alunni, abbiano conseguito la promozione per effetto di scrutinio finale alle classi successive; c) a coloro che abbiano conseguito, rispettivamente per scrutinio finale o nella sessione di primo esame, la promozione o idoneità a classe successiva alla 1ª con una media generale assoluta di otto decimi.
Art. 44
E' consentito, subordinatamente alla decorrenza dell'intervallo prescritto, sostenere nello stesso anno, ma non nella stessa sessione, due diversi esami, anche in istituti di diverso tipo. A tale effetto lo scrutinio finale per le promozioni non si considera come sessione di esame. L'alunno d'istituto Regio o pareggiato può presentarsi ad esami di idoneità o di ammissione solo per la classe immediatamente superiore a quella successiva alla classe da lui frequentata o ad esami di licenza con cui si chiuda la classe immediatamente successiva a quella da lui frequentata, purché, nell'uno e nell'altro caso, abbia ottenuto da questa la promozione per effetto di scrutinio finale. Agli effetti dell'art. 6, l'alunno di cui al precedente comma conserva la sua qualità di alunno di istituto Regio o pareggiato ed è graduato secondo l'ordine prescritto nell'articolo stesso in base ai voti riportati nell'esame sostenuto e, per la condotta, al voto di scrutinio finale.
Art. 45
Per la licenza dal liceo femminile è consentita l'abbreviazione di un anno a favore delle candidate che compiano venti anni nell'anno in corso.
Art. 46
Coloro che, nell'anno in corso, compiano i ventitrè anni di età sono dispensati dall'obbligo dell'intervallo e della presentazione di qualsiasi titolo di studio inferiore. I candidati dispensati dalla presentazione di titoli di ammissione inferiori debbono sottoporsi ad eventuali prove sulle materie non comprese nel programma dell'esame a cui si presentano, ma comprese in quello del corso inferiore cui corrisponde il titolo normalmente richiesto, qualora non dimostrino altrimenti di possedere adeguata preparazione nelle materie stesse.
Art. 47
Sono dispensati dalla presentazione del titolo di ammissione ad istituti di secondo grado, coloro che presentino un titolo di studio conseguito in scuole governative non dipendenti dal Ministero della pubblica istruzione, il quale sia, a questo particolare effetto, riconosciuto equipollente al titolo prescritto, e sempreché dal conseguimento del titolo stesso sia trascorso l'intervallo d'obbligo, oppure la durata degli studi compiuti corrisponda complessivamente alla durata del corso di cui si tratta. L'equipollenza di cui al comma precedente è dichiarata dal Ministero, udita la Giunta del Consiglio superiore della pubblica istruzione, in seguito a richiesta dell'Ente da cui la scuola dipende; tale dichiarazione è pubblicata nel Bollettino ufficiale del Ministero della pubblica istruzione ed ha valore di massima. In caso d'urgenza, la richiesta può essere fatta dall'interessato direttamente al Collegio dei professori, che ha facoltà di dichiarare l'equipollenza; tale dichiarazione, provvisoriamente esecutoria, è soggetta a ratifica del Ministero, udita la Giunta del Consiglio superiore della pubblica istruzione. Il beneficio di cui al presente articolo spetta senz'altro agli allievi della Regia accademia navale. Il candidato ammesso ad un esame in base a titolo diverso da quello legale deve essere sottoposto, nell'esame stesso, alle eventuali prove di cui al secondo comma dell'art. 46.
Art. 48
I candidati provenienti da scuole medie governative della Repubblica di San Marino, o da scuole italiane all'estero aventi riconoscimento legale, sono considerati come provenienti dalla classe degli istituti medi del Regno corrispondente a quella da essi frequentata, sempre subordinatamente al requisito dell'età corrispondente alla durata normale degli studi nel Regno a partire dal decimo anno di età.
Art. 49
I candidati che abbiano seguito studi all'estero sono ammessi a qualsiasi esame con dispensa dall'obbligo di presentare titoli di studio inferiori, purché abbiano rispettivamente l'età corrispondente a quella di chi abbia seguito il corso normale degli studi medi nel Regno a partire dai dieci anni.
Art. 50
I giovani forniti di un titolo di maturità o abilitazione possono presentarsi all'esame per il conseguimento di un titolo diverso dopo un eventuale intervallo corrispondente alla differenza nella durata complessiva degli studi.
Art. 51
Le alunne dei Conservatori toscani, dei Reali collegi di Montagnana e "Uccellis" di Udine, dei Regi educandati femminili "SS. Annunziata" di Firenze, "Collegio reale delle fanciulle" di Milano, "Maria Adelaide" di Palermo, "Real collegio agli Angeli", di Verona, "Educatorio della Provvidenza" di Torino, dei Reali educandati di Napoli, dell'Istituto froebeliano e dell'Istituto Suor Orsola Benincasa della stessa città, qualora vi abbiano seguito un corso d'istituto medio di istruzione secondo l'ordinamento stabilito dal R.D. 6 maggio 1923, n.1054, e vi abbiano conseguito l'ammissione alla 1ª classe del corso superiore, sono ammesse, dopo il prescritto intervallo, all'esame di maturità o abilitazione, con dispensa dalla presentazione del titolo inferiore. Parimenti, i titoli di promozione o ammissione conseguiti dalle alunne predette sono validi per la inscrizione alle classi corrispondenti d'istituti Regi o pareggiati. Le disposizioni dei due commi precedenti si applicano anche agli allievi dei collegi militari. Le stesse disposizioni possono inoltre essere estese, per decreto ministeriale, agli alunni degli istituti magistrali privati mantenuti da Opere od Associazioni che abbiano per loro fine statutario l'istituzione di scuole italiane all'estero e la preparazione di maestri per le scuole stesse.
Capo III - Delle sedi di esami.
Art. 52
Gli esami di ammissione, idoneità, promozione e licenza hanno luogo presso tutti gli istituti Regi e pareggiati.
Art. 53
Gli esami di maturità propri del liceo classico si tengono presso le quaranta sedi di cui alla tabella B. Gli esami di maturità propri del liceo scientifico si tengono presso le venti sedi di cui alla tabella C. Gli esami di abilitazione tecnica hanno luogo nelle città capoluogo di provincia, o, quando in esse manchi un istituto tecnico Regio o pareggiato, in altra città della provincia che sia sede d'istituto tecnico. Gli esami di abilitazione magistrale hanno luogo nelle città sedi di Provveditorato agli studi.
Art. 54
Le prove scritte di esami di maturità e abilitazione si svolgono, oltre che nelle sedi di esame, negli istituti che saranno indicati con ordinanza ministeriale. Almeno uno dei componenti la Commissione giudicatrice si recherà negli istituti, di cui al comma precedente, per assistere allo svolgimento delle prove scritte.
Art. 55
Gli alunni di istituto Regio o pareggiato sostengono gli esami di ammissione e licenza, e le eventuali prove di riparazione per la promozione, nell'istituto stesso, salvo che si tratti di alunni di ginnasio isolato, per i quali dispone l'ultimo comma dell'art. 33. Per i candidati provenienti da scuola privata o paterna la scelta della sede è libera; essi non possono tuttavia presentarsi ad esami di licenza, ammissione od idoneità se non in istituti in cui la lingua d'insegnamento corrisponda a quella da essi studiata. Negli esami di abilitazione e maturità, qualora manchi un commissario abilitato per la lingua straniera studiata dal candidato, si provvede a norma dell'art. 72.
Art. 56
Gli alunni di istituto Regio o pareggiato sostengono gli esami di abilitazione o maturità davanti alla Commissione della circoscrizione cui è assegnato il proprio istituto con la ordinanza di cui all'art. 54. La scelta della sede di esame per i provenienti da scuola privata o paterna è libera, ma il candidato dovrà dichiarare nella domanda i motivi della scelta.
Art. 57
Nelle città sedi di più istituti dello stesso tipo si tiene conto, agli effetti della distribuzione dei candidati ad esami di idoneità, ammissione e licenza, delle zone stabilite a norma dell'art. 10 e, in caso di eccessiva affluenza a un dato istituto, i presidi degli istituti dello stesso tipo si adunano per addivenire ad un'equa distribuzione dei candidati in eccedenza, secondo i criteri che ritengano opportuni.
Art. 58
In una stessa sede di esame di maturità o di abilitazione può essere costituita più di una Commissione, avuto riguardo al numero dei candidati. In questo caso, ove particolari ragioni di opportunità lo consiglino, la nuova Commissione può essere convocata anche in città diversa da quella designata come sede di esame. Prima dell'inizio della sessione, i presidenti delle Commissioni appartenenti alla stessa sede, si riuniranno, sotto la presidenza del più anziano, per stabilire i criteri da seguire nelle operazioni e nei giudizi di esame.
Art. 59
Nelle città sedi di più Commissioni, i presidi distribuiscono di comune accordo fra le varie Commissioni i candidati agli esami di maturità o di abilitazione secondo i criteri che ritengano opportuni.
Art. 60
Tutte le prove di uno stesso esame, comprese quelle per la eventuale riparazione, debbono essere sostenute nella medesima sede. Per circostanze di eccezionale gravità è consentito il trasferimento ad altra sede determinata, purché il preside o, per l'esame di maturità e di abilitazione, il presidente della Commissione della sede di provenienza rilasci apposito nulla osta con la dichiarazione che i motivi addotti sono attendibili. I documenti relativi al candidato trasferito sono trasmessi d'ufficio al preside della nuova sede e, in luogo di essi, è conservata la domanda legale di trasferimento.
Art. 61
Gl'istituti pareggiati sono sedi di esami di licenza soltanto per i propri alunni. E' in facoltà del Provveditore mandare negli istituti pareggiati un commissario per gli esami, scelto tra i professori del ruolo A. Il commissario vigila sulla regolarità delle inscrizioni e sullo svolgimento degli esami, e al termine della sessione trasmette al Ministero una relazione sull'andamento dell'istituto.
Capo IV - Delle Commissioni esaminatrici.
Art. 62
Le Commissioni per l'esame di ammissione alla 1ª classe d'istituti medi di primo grado sono nominate dal Provveditore, su designazione del preside, e sono composte di professori delle prime due classi dell'istituto e di un maestro elementare scelto in un elenco compilato dal Regio ispettore scolastico per ogni circoscrizione.
Art. 63
Le Commissioni per gli altri esami di ammissione sono nominate dal Provveditore e sono composte: a) di professori del corso cui dà accesso l'esame; b) di un professore di materie letterarie del corso inferiore; c) di professori dei corso inferiore per le materie che siano comprese nel programma di esame, ma il cui studio non prosegua nel corso superiore. Rispetto alla 4ª ginnasiale è considerato come corso inferiore il ginnasio inferiore, e rispetto al liceo il ginnasio superiore. Rispetto al liceo scientifico è considerato corso inferiore il corso inferiore dell'istituto tecnico o il ginnasio superiore. Rispetto al liceo femminile è considerato come corso inferiore il corso inferiore dell'istituto magistrale.
Art. 64
La Commissione per l'esame di idoneità è nominata dal preside e composta di professori della classe cui il candidato aspira e di un professore della classe immediatamente inferiore.
Art. 65
Le Commissioni per gli esami di licenza sono nominate dal preside e composte di professori dell'istituto.
Art. 66
Nelle Commissioni debbono essere rappresentate tutte le materie comprese nel programma di esame; il numero dei componenti dev'essere proporzionato all'importanza dell'istituto e al numero presumibile dei candidati e non può mai essere inferiore a tre compreso il presidente, che sarà il preside o un professore da lui delegato. Alla sostituzione dei commissari che per qualsiasi ragione vengano a mancare provvede il preside o Provveditore rispettivamente competente.
Art. 67
La commissione per gli esami di abilitazione magistrale è nominata dal Ministro ed è composta: a) di un professore della facoltà di lettere e filosofia o di istituto superiore di magistero, che presiede la commissione; b) di un preside di istituto magistrale; c) di tre professori di istituto magistrale, scelti negli elenchi trasmessi dai regi provveditori agli studi entro il 15 aprile. Il preside e i professori di cui alle lettere b) e c) debbono essere estranei agli istituti, i cui alunni saranno giudicati dalla commissione.
Art. 68
La commissione per gli esami di abilitazione tecnica è nominata dal Ministro ed è composta: a) di un preside di istituto d'istruzione media di II grado, che presiede la commissione; b) di tre professori di istituto tecnico, scelti dagli elenchi trasmessi dai regi provveditori entro il 15 aprile; c) di un agrimensore o di un ragioniere rispettivamente per la sezione di agrimensura o di commercio e ragioneria. Il preside e i professori di cui alle lettere a) e b) debbono essere estranei agli istituti, i cui alunni saranno giudicati dalla commissione.
Art. 69
Le commissioni per gli esami di maturità sono nominate dal Ministro e composte: a) di un professore di università o di istituto superiore, che presiede la commissione; b) di un preside di liceo classico o scientifico; c) di due professori di istituto d'istruzione media di II grado, scelti negli elenchi trasmessi dai regi provveditori, entro il 15 aprile; d) di un insegnante di istituto privato o, in mancanza di questo, di persona estranea all'insegnamento. Il preside e i professori di cui alle lettere b) e c) debbono essere estranei agli istituti, i cui alunni saranno giudicati dalla commissione.
Art. 70
La composizione delle Commissioni di nomina ministeriale è pubblicata nel Bollettino ufficiale del Ministero. I Commissari che vengano a mancare per qualsiasi causa sono sostituiti dal Provveditore con altri commissari scelti possibilmente dalle categorie indicate nell'articolo precedente.
Art. 71
Al preside chiamato a far parte di una Commissione di esame, spetta la vice-presidenza. Nelle Commissioni di esame di cui all'art. 68 la vice-presidenza spetta al professore più anziano. Il vice-presidente sostituisce il presidente in tutto e per tutti gli effetti.
Art. 72
Per le sole prove orali, grafiche o pratiche, rispettivamente, sono aggregati: alla commissione di abilitazione tecnica per la sezione di commercio e ragioneria, un commissario per le scienze; a quella di abilitazione magistrale un commissario per la musica ed uno per il disegno; a quella di maturità classica uno per la storia dell'arte; a quella di maturità scientifica uno per il disegno. Ove la commissione non possa altrimenti funzionare, il presidente ha facoltà di nominare un altro commissario aggregato, previa esplicita autorizzazione da parte del Ministero. I commissari aggregati esprimono il proprio giudizio, ma non hanno diritto a voto.
Art. 73
Le commissioni per gli esami di ammissione, idoneità, promozione e licenza si suddividono in sottocommissioni, presiedute dal presidente o da un suo delegato. Ciascuna sottocommissione è costituita di almeno tre componenti, compreso colui che la presiede. Le commissioni per gli esami di maturità e di abilitazione, invece, funzionano sempre in via plenaria.
Art. 74
Ai componenti le Commissioni per gli esami di maturità e abilitazione è corrisposto un compenso giornaliero di L. 25 dal giorno precedente l'inizio degli esami a quello seguente la chiusura della sessione, oltre l'indennità di missione e il rimborso delle spese di viaggio. Al commissario aggregato di cui all'art 72 spetta lo stesso trattamento stabilito per gli altri commissari limitatamente al periodo per il quale avrà prestato l'opera sua computandosi a tale effetto il giorno precedente e quello seguente alla sua partecipazione ai lavori della Commissione. Agli estranei è fatto, per ciò che riguarda l'indennità di missione e il rimborso delle spese di viaggio, un trattamento eguale a quello previsto per i funzionari del grado VIII di cui al R.D. 11 novembre 1923, n. 2395. Analogamente al disposto del comma primo ai maestri elementari chiamati a far parte delle Commissioni di cui all'art. 62 è dato un compenso giornaliero di L. 15. Ai pagamento delle indennità e dei compensi, di cui nel presente articolo e in quello seguente, si provvede con fondi messi a disposizione del Provveditore agli studi o di un preside di istituto di secondo grado. Un segretario di istituto di istruzione media è posto a disposizione della presidenza della Commissione per tutta la durata dei lavori e gli saranno corrisposti premi di operosità se sia costretto a dare prestazioni oltre l'orario d'ufficio.
Art. 75
Il Commissario che abbia privatamente istruito un candidato deve dichiararlo, ed astenersi dalla proposta e dalla scelta del tema, dalla discussione e dal voto riguardanti il candidato stesso. Negli esami di maturità i professori di istituto Regio o pareggiato debbono astenersi dalla discussione e dal voto riguardanti i propri alunni.
Art. 76
La disposizione dell'art. 23 del R.D. 30 settembre 1923, n. 2102, che fa obbligo ai professori universitari di partecipare alle Commissioni per gli esami di Stato, è estesa ai presidi e professori degli istituti medi.
Art. 77
Alla fine dei due primi trimestri e al termine delle lezioni i consigli di classe si adunano sotto la presidenza del preside o di un suo delegato per l'assegnazione dei voti che rappresentano il giudizio dei professori intorno alla diligenza e al grado di profitto raggiunto dall'alunno nei corrispondenti periodi delle lezioni.
Capo V - Delle operazioni di esame.
Art. 78
Il voto di condotta è unico e si assegna, su proposta del professore che nella classe ha un più lungo orario di insegnamento, in base ad un giudizio complessivo sul contegno dell'alunno in classe e fuori di classe, sulla frequenza, salvo il caso di assenze giustificate a norma dell'articolo 16, e sulla diligenza.
Art. 79
Il voto di profitto nei primi due trimestri si assegna separatamente per ogni
prova nelle materie a più prove e per ogni singolo insegnamento nelle materie
comprendenti più insegnamenti.
Nello scrutinio dell'ultimo periodo delle
lezioni il voto è unico per ciascuna delle materie di cui alla tabella A.
I
voti si assegnano, su proposta dei singoli professori, in base ad un giudizio
brevemente motivato desunto da un congruo numero di interrogazioni e di esercizi
scritti, grafici o pratici fatti in casa o a scuola, corretti e classificati
durante il trimestre o durante l'ultimo periodo delle lezioni.
Se non siavi
dissenso, i voti in tal modo proposti s'intendono approvati; altrimenti le
deliberazioni sono adottate a maggioranza, e, in caso di parità, prevale il
voto del presidente. (*)
(*) Nota: modificato dall'art.2, cc. 3 e 4, del RD 21 novembre 1929, n. 2049, Modificazioni al regolamento sugli esami per gli istituti medi di istruzione, circa la suddivisione dell'anno scolastico
Art. 80
Lo scrutinio dell'ultimo periodo delle lezioni ha valore di scrutinio finale. Nell'assegnazione dei voti, si tien conto dei risultati degli scrutini precedenti, i quali, però, non possono avere valore decisivo. Quando, per una o più materie, si giudichi di non poter assegnare voto a causa di assenze, sebbene giustificate, della relativa deliberazione si fa cenno motivato nel verbale, e il consiglio di classe decide, caso per caso, circa l'ammissibilità alla sessione di primo esame indipendentemente dal disposto dell'art. 38, ultimo comma.
Art. 81
All'inizio della sessione, la Commissione esaminatrice fa la revisione dei programmi e degli elenchi di letture a norma degli artt. 10 e 11 del R.D. 14 ottobre 1923, n. 2345.
Art. 82
Il diario delle prove scritte e grafiche per l'abilitazione e per la maturità è fissato dal Ministero nell'ordinanza annuale sugli esami. Il diario delle prove scritte e grafiche per gli altri esami è fissato dal preside o dal Provveditore, cui rispettivamente spetti nominare la Commissione esaminatrice.
Art. 83
Il diario delle prove orali è stabilito dalla commissione. Per le prove orali degli esami di maturità e di abilitazione debbono farsi due appelli consecutivi nell'ordine stabilito dal presidente. Le sedute per lo svolgimento delle prove orali si tengono tutti i giorni, con la sola interruzione dei pomeriggi festivi.
Art. 84
Sono consentite prove suppletive orali, grafiche o pratiche in caso di assenza per gravissimi motivi che debbono essere immediatamente comunicati al presidente al quale ne spetta la valutazione, e purché le prove suppletive possano aver luogo prima della chiusura della sessione. Nella seconda sessione di esami di promozione, idoneità, ammissione e licenza il presidente può anche consentire prove suppletive scritte, e il termine può essere esteso a tutto il mese di ottobre.
Art. 85
Per le prove scritte degli esami di ammissione, idoneità, promozione e licenza ciascun commissario presenterà al presidente una terna di temi mezz'ora prima dell'inizio della prova. Fra i temi così presentati, e quelli che vengono formulati durante la discussione, il presidente sceglie tre temi; e fra questi sarà estratto a sorte, in presenza dei candidati, quello da dettarsi per la prova. Quando siano prescritti due temi, le terne si fanno per coppia di temi. Per la scelta dei temi delle prove grafiche e pratiche si procede nel modo indicato dai precedenti commi, se non sia altrimenti disposto nei programmi di esame approvati con R. decreto 14 ottobre 1923, n. 2345.
Art. 86
I temi per le prove scritte e grafiche degli esami di abilitazione e di maturità sono inviati dal Ministero in busta chiusa e suggellata ai presidi di tutti gli istituti, presso i quali si svolgono le prove stesse. Il preside è responsabile della conservazione delle buste, che debbono essere aperte in presenza dei candidati la mattina di ciascun giorno di esame dopo fattane constatare la integrità. Della apertura delle singole buste si fa menzione nel verbale.
Art. 87
L'assistenza durante le prove scritte è fatta da almeno un commissario per aula. I candidati non debbono comunicare fra loro né servirsi di appunti o di libri eccettuati i dizionari, codici e prontuari consentiti dalla Commissione. E' vietato dare spiegazioni sul tema assegnato, il cui originale rimarrà a disposizione dei candidati che volessero consultarlo.
Art. 88
La prova di dattilografia negli esami di licenza complementare e di ammissione al corso superiore d'istituto tecnico e quella di stenografia negli esami di ammissione al liceo scientifico sono obbligatorie con tutte le conseguenze legali, soltanto per coloro che domandino di esservi sottoposti.
Art. 89
Le prove orali si fanno a mezzo di interrogazioni o conversazioni su due o più punti del programma e secondo le norme del R.D. 14 ottobre 1923, n. 2345, modificato con Regi decreti 23 maggio 1924, n. 858, e 16 ottobre 1924, n. 1923. E' vietato il sorteggio delle tesi.
Art. 90
Ciascun candidato deve sostenere tutte le prove orali del gruppo letterario e di quello scientifico rispettivamente in una stessa seduta.
Art. 91
Dopo la revisione di ciascuna prova scritta o dopo lo svolgimento di ciascuno dei due gruppi di prove orali di cui all'articolo precedente, viene espresso per iscritto un giudizio brevemente motivato sul valore delle singole prove. In caso di dissenso, le ragioni di questo sono registrate a verbale. Nel giudicare le prove scritte, anche se di materie scientifiche, si terrà conto della correttezza dell'elaborato.
Art. 92
Negli esami che non siano di maturità o di abilitazione, dopo ciascuna seduta di prove orali per i due gruppi di cui all'art. 90 la sottocommissione si aduna per l'assegnazione del voto che deve essere unico per ogni materia di cui alla tabella A: esso è deliberato a maggioranza su proposta del presidente e si desume dai giudizi espressi, a norma dell'articolo precedente, sulle singole prove scritte e orali, tenendo conto del complesso delle prove di ciascun gruppo e delle notizie risultanti dalla pagella scolastica o, in quanto valgano allo scopo, dai documenti di cui agli artt. 34 e 35; in caso di parità, prevale il voto del presidente. Al termine della sessione, si riunisce la commissione plenaria per risolvere i casi lasciati sospesi o per ratificare i voti assegnati dalle sottocommissioni; i voti così ratificati sono definitivi e inappellabili, ma sindacabili dal Ministero agli effetti disciplinari.
Art. 93
Al termine della sessione estiva degli esami di maturità e di abilitazione, la commissione, a maggioranza di quattro su cinque votanti, in base ai giudizi espressi decide preliminarmente se il candidato sia da dichiararsi maturo o abilitato o se possa essere ammesso alla sessione di riparazione per ripetere le prove su non più di due materie o gruppi di materie di cui alla tabella A. Nel primo caso, la commissione assegna, secondo le norme dell'art. 92, i singoli voti che non potranno essere per nessuna materia inferiori a sei decimi; nel secondo caso, indica su quali materie debba cadere l'esame di riparazione; nel caso di esclusione dalla riparazione, dichiara che il candidato è definitivamente riprovato. Al termine della sessione autunnale degli esami stessi, la commissione prende in esame i giudizi pronunciati nella sessione estiva e quelli pronunciati sulle prove di riparazione, decidendo, a maggioranza di quattro su cinque votanti, se il candidato sia da dichiararsi maturo o abilitato. Qualora tale decisione sia favorevole, vengono assegnati, secondo le norme dell'art. 92, i singoli voti che non potranno essere inferiori a sei decimi; nel caso di riprovazione definitiva, non si procede all'assegnazione dei voti.
Art. 94
L'esito degli esami è pubblicato mediante affissione nell'albo dell'istituto. Le Commissioni di nomina ministeriale dopo la chiusura della sessione di riparazione presentano una relazione generale al Ministro, nella quale danno conto dello stato degli studi e della preparazione dei candidati. Le relazioni che presentino particolare interesse o che sembrino comunque notevoli possono essere pubblicate nel Bollettino ufficiale del Ministero.
Art. 95
Spetta al preside annullare singole prove di esami d'ammissione, promozione, idoneità e licenza per irregolarità nella inscrizione o dichiararne la nullità per risoluzione negativa della ammissione condizionata di cui all'art. 131 o per contravvenzione al divieto fatto ai professori di giudicare candidati da essi privativamente istruiti. Tale facoltà spetta, invece, al Ministero, quando si tratti di esami di maturità o abilitazione. L'annullamento di singole prove di qualsiasi esame, per frode o per infrazione disciplinare, è pronunciato, durante la sessione, dalla Commissione esaminatrice; dopo la chiusura della sessione, dal preside o, qualora si tratti di esami di maturità o abilitazione, dal Ministero. Contro i provvedimenti di cui nei commi precedenti è ammesso il ricorso entro dieci giorni al Provveditore agli studi. L'annullamento di esami, nei casi in cui tale provvedimento è di competenza del preside o della Commissione esaminatrice, può anche essere pronunciato definitivamente dal Provveditore.
Capo VI - Dell'annullamento di esami.
Art. 96
Il Ministero, di sua iniziativa o su proposta delle autorità scolastiche locali, alle quali incombe l'obbligo di denunziare ogni irregolarità di cui siano venute a conoscenza, può procedere all'annullamento collettivo di esami o prove di esame presso un dato istituto e può disporne la rinnovazione.
Capo VII - Dei diplomi e documenti scolastici.
Art. 97
I diplomi di licenza e di ammissione sono rilasciati dal preside, previa apposizione della prescritta marca da bollo; i certificati di promozione e idoneità sono rilasciati dal preside nella prescritta carta legale. I moduli per i diplomi di licenza sono forniti dal Ministero, e il preside è tenuto a renderne conto a ogni richiesta. Un elenco dei licenziati sarà inviato al Provveditore dopo ciascuna sessione.
Art. 98
I diplomi di maturità e di abilitazione sono rilasciati dal presidente della Commissione, previa apposizione della prescritta marca da bollo. I moduli relativi sono forniti dal Ministero nel numero presumibilmente occorrente, e il presidente dovrà, non oltre il 30 novembre, restituire quelli non adoperati o rimasti inservibili per errori di scritturazione o per altra causa. Un elenco dei diplomati sarà inviato al Ministero dopo la chiusura di ciascuna sessione, unitamente ai registri degli esami. I diplomi non ritirati entro il 30 novembre saranno conservati dal preside cui fu presentata la domanda di ammissione all'esame.
Art. 99
Possono essere rilasciati certificati di licenza, abilitazione e maturità, ma non possono essere rilasciati duplicati dei relativi diplomi. In caso di smarrimento, e purché l'interessato o, se questi è minore, il padre o chi ne fa le veci, ne faccia domanda dichiarando, su carta legale, sotto la sua personale responsabilità, lo avvenuto smarrimento, i diplomi di abilitazione o maturità sono sostituiti da un certificato rilasciato, su carta legale, dal provveditore agli studi. Con le stesse modalità sono rilasciati dal preside i certificati sostitutivi di diplomi di licenza. I certificati indicati nel comma precedente dovranno contenere esplicita menzione del loro valore sostitutivo, a tutti gli effetti, del diploma originale smarrito, ai sensi della presente legge.
Art. 100
Nessun certificato o diploma può essere rilasciato agli alunni o candidati che non provino di aver adempiuto gli obblighi relativi alla educazione fisica.
Art. 101
I documenti relativi all'inscrizione ad esami che non siano di maturità e di abilitazione sono conservati nell'archivio dell'istituto per il periodo indicato nell'art. 13. I documenti relativi alla inscrizione ad esami di maturità ed abilitazione sono restituiti dal presidente della Commissione al preside cui fu presentata la domanda, il quale ne curerà la conservazione per il periodo sopra indicato. Gli elaborati delle prove scritte, grafiche e pratiche di qualsiasi esame sono conservati per tutto l'anno scolastico successivo nell'istituto presso il quale l'esame si è svolto.
Capo VIII - Disposizione speciale per i mutilati e invalidi.
Art. 102
I mutilati o invalidi di guerra e coloro che dalla nascita o per causa sopravvenuta non abbiano la piena capacità funzionale degli organi per sostenere tutte le prove di esame, possono, in seguito a deliberazione motivata della Commissione esaminatrice, ottenere la dispensa totale o parziale dalle singole prove con l'obbligo di sottoporsi, ove sia possibile, ad esperimenti che dalla Commissione siano ritenuti equipollenti, e che consisteranno, secondo i casi, per le prove scritte o grafiche, in colloqui, o in trascrizioni di traduzione o in esecuzioni sulla lavagna per mano di uno degli esaminatori, per le prove orali, in risposte per iscritto da parte dei candidati, e per le prove pratiche, in spiegazioni date a voce o sulla lavagna. La domanda di dispensa in carta libera, deve essere presentata contemporaneamente alla domanda di inscrizione agli esami. I diplomi e certificati, da rilasciarsi ai candidati predetti, con espressa menzione del presente articolo, sono validi agli effetti scolastici, salvo il disposto dell'art. 2 per quanto riguarda l'inscrizione al corso superiore d'istituto magistrale e ferma restando l'eccezione in favore dei ciechi prevista dall'articolo stesso. Nei diplomi di abilitazione magistrale rilasciati a ciechi deve inoltre esser dichiarato che i diplomi stessi servono unicamente per insegnare negli istituti dei ciechi, secondo le disposizioni speciali in vigore per tali istituti.
Capo IX - Disposizioni transitorie.
Artt. 103-112
[OMISSIS]
TITOLO III
Tasse
Capo I - Del pagamento delle tasse scolastiche.
Art. 113
Le tasse per la inscrizione alle lezioni e agli esami presso gli istituti medi di istruzione, Regi e pareggiati, sono stabilite dalla tabella E. Il pagamento delle tasse predette si effettua mediante vaglia postale indirizzato al Procuratore del registro della circoscrizione in cui ha sede l'istituto o la Commissione di esami, da esibirsi al preside o al presidente della Commissione, nei termini rispettivamente fissati. E' in facoltà del Ministero della pubblica istruzione stabilire, di concerto con quello delle finanze, un diverso modo di pagamento delle tasse scolastiche.
Art. 114
La tassa di immatricolazione è dovuta per la prima inscrizione alle lezioni in istituto di un dato tipo, e, una volta pagata, vale senza limiti di tempo per tutti gli istituti dello stesso tipo e grado. Essa dev'essere pagata contemporaneamente alla prima rata della tassa di frequenza.
Art. 115
La tassa di frequenza, unica per ciascuna classe e per ciascun anno, è interamente dovuta anche da coloro che per qualsiasi motivo abbandonino la classe in qualunque periodo dell'anno scolastico. Essa può essere pagata in due rate; la prima entro il mese di novembre, la seconda entro il mese di febbraio.
Art. 116
La tassa di esame vale esclusivamente per le sessioni dell'anno scolastico cui si riferisce e si paga al momento della presentazione della domanda di ammissione all'esame. Per i candidati che fruiscono della facoltà consentita dall'art. 31, la tassa di esame per l'ammissione alla prima parte vale anche per l'ammissione alla seconda parte, ma deve essere pagata nuovamente in caso di riprovazione.
Art. 117
I presidi e i presidenti di Commissioni esaminatrici debbono, sotto la loro responsabilità, escludere dalle lezioni dagli scrutini e dagli esami, gli alunni e i candidati che non abbiano soddisfatto il pagamento delle tasse dovute. Parimenti, non possono rilasciare diplomi o certificati ad alunni o candidati, che non abbiano pagato tutte le tasse, compresa quella di diploma ove sia prescritta.
Art. 118
Le tasse pagate non sono rimborsate, se non nel caso in cui l'alunno inscritto non abbia frequentato affatto le lezioni o il candidato non siasi presentato a nessuna prova di esame. Quando le tasse siano state pagate per istituto di un dato tipo, ma l'inscrizione avvenga in istituto di tipo diverso per il quale siano prescritte tasse maggiori, è dovuta soltanto la differenza fra le tasse pagate e quelle dovute. Nel caso inverso, non si fa luogo a rimborso.
Capo II - Delle soprattasse di frequenza.
Art. 119
(Abrogato dal T.U. 14 settembre 1931, n. 1175).
Capo III - Dell'esonero dalle tasse.
Art. 120
L'esonero totale dal pagamento delle tasse d'immatricolazione e frequenza è accordato ad alunni appartenenti a famiglie, di cui il padre abbia avuto non meno di due figli nati vivi e vitali e di nazionalità italiana, e che abbiano conseguito il prescritto titolo di ammissione o idoneità nella sessione di primo esame o la promozione per effetto di scrutinio finale, con non meno di otto decimi del massimo dei punti da assegnarsi nel profitto e, se alunni di Istituto Regio o pareggiato, non meno di otto punti per la condotta nello scrutinio finale dell'ultima classe frequentata.
Art. 121
L'esonero dal pagamento delle tasse di ammissione, licenza, maturità e abilitazione è accordato agli alunni appartenenti a famiglie di cui il padre abbia avuto non meno di due figli nati vivi e vitali di nazionalità italiana, che abbiano goduto dell'esonero della tassa di frequenza e che, nello scrutinio finale dell'ultima classe frequentata, abbiano riportato complessivamente non meno di otto decimi dei punti di profitto e non meno di otto punti per la condotta. L'esonero per merito non è accordato per esami di idoneità o di ammissione alla prima classe di Istituti medi di I grado.
Art. 122
E' accordato l'esonero dalla metà delle tasse effettivamente stabilite dai due precedenti artt. 120 e 121: a) agli alunni figli unici che abbiano riportato non meno di otto decimi di punti complessivamente assegnati all'esame o allo scrutinio finale e non meno di otto nel voto di condotta; b) agli alunni appartenenti a famiglie di cui il padre abbia avuto non meno di due figli nati vivi e vitali e di nazionalità italiana se abbiano riportato non meno di sette decimi dei punti complessivamente assegnati all'esame o allo scrutinio finale e non meno di otto nel voto di condotta.
Art. 123
Gli orfani dei caduti in guerra, i mutilati e invalidi di guerra, gli orfani e mutilati per ragione della guerra, i figli di mutilati, dispersi o prigionieri di guerra, o di inabili a causa di ferite riportate in guerra o a causa di infermità contratte in guerra, sono esonerati da tutte le tasse, comprese le tasse di bollo, per l'ammissione alle lezioni e agli esami, e per il conseguimento dei relativi diplomi. Tale beneficio è sospeso per i ripetenti.
Art. 124
Coloro che, trovandosi nelle condizioni volute, non possano per giustificati motivi frequentare la classe o presentarsi all'esame, per cui avrebbero avuto diritto all'esonero, possono chiedere ed ottenere tale beneficio non appena siano in grado di riprendere gli studi. Agli alunni di cui all'articolo precedente, il beneficio predetto si applica anche nel caso in cui essi abbiano giustificatamente perduto l'una o l'altra delle sessioni d'esame. La valutazione dei motivi giustificanti la dilazione del beneficio è demandata inappellabilmente al preside, che deve rilasciare il certificato di profitto di cui all'articolo seguente.
Art. 125
Gli aspiranti all'esonero per merito debbono presentare al preside competente, nel termine prescritto per il pagamento della tassa corrispondente, o della prima rata di essa, domanda in carta legale corredata del nulla osta dell'Intendenza di finanza in cui si attesti la condizione economica disagiata della famiglia, e di un'attestazione in carta libera del preside dell'istituto di provenienza, da cui risultino i requisiti di profitto rispettivamente prescritti. Gli orfani di guerra e gli altri aspiranti di cui all'art. 123 presentano la domanda al preside competente, entro il termine predetto, unendovi i documenti da cui risulti la loro condizione di aventi diritto all'esonero e l'attestazione del preside dell'istituto di provenienza circa l'approvazione conseguita. Qualora la domanda di esonero debba precedere l'accertamento dei requisiti di profitto, basterà che il preside competente dichiari che il candidato può ragionevolmente aspirare al beneficio dell'esonero; e, in tal caso, la domanda sarà accolta condizionatamente e dovrà essere regolarizzata, prima dell'accoglimento definitivo, con la presentazione dell'attestazione di cui ai commi precedenti. Gli stranieri e tutti coloro che siano esonerati dal pagamento delle tasse scolastiche in virtù dei R.D. 11 marzo 1923, n. 563, e 31 dicembre 1923, n. 2975, dovranno presentare soltanto i documenti da cui risulti la qualità che dà loro diritto all'esonero.
Art. 126
Le domande s'intendono senz'altro accolte quando il preside, riconosciutane la regolarità, le abbia accettate in luogo del pagamento della tassa. Esse sono sottoposte, nella prima adunanza dopo l'inizio delle lezioni o nell'ultima prima dell'inizio degli esami, secondo che si tratti di esonero dalla tassa di immatricolazione o frequenza oppure da tassa di esame, alla ratifica del Collegio dei professori, il quale dovrà limitarsi ad accertare la regolarità della concessione. Qualora la domanda sia respinta o la ratifica negata, l'interessato non può essere ammesso alle lezioni o presentarsi agli esami se non provveda immediatamente al pagamento delle tasse in questione. L'esonero dalle tasse s'intende sempre esteso alle relative soprattasse.
Art. 127
Per circostanze eccezionali o in occasione di gravi pubblici avvenimenti, il Ministero della pubblica istruzione, di concerto con quello delle finanze, può accordare l'esonero indipendentemente da speciali condizioni di profitto, ma sempre subordinatamente al conseguimento dell'approvazione, a determinate categorie di alunni, o ad alunni di determinati istituti o di determinati luoghi.
Capo IV - Disposizioni transitorie.
Artt. 128-129
[OMISSIS]
TITOLO IV
Disposizioni generali
Art. 130
Tutte le domande per le quali è prescritto l'uso della carta bollata debbono recare, quando l'alunno o candidato sia minorenne, la firma del padre o di chi ne fa le veci.
Art. 131
I presidi hanno facoltà di accogliere domande presentate fuori termine e di consentire inscrizioni in soprannumero. Possono anche consentire inscrizioni condizionate alle lezioni e agli esami, in attesa che sul quesito da essi proposto al riguardo o sul ricorso presentato dagli interessati siasi pronunciata l'autorità competente.
Art. 132
Il Ministero può anticipare o ritardare la data dell'apertura o chiusura delle lezioni e dell'inizio delle sessioni di esame per gravi ragioni di carattere generale o in occasione di gravi avvenimenti pubblici.
Art. 133
Il Ministero, conformemente al disposto dell'art. 4 del R.D. 16 luglio 1923, n. 1753, ha facoltà di annullare o di riformare i provvedimenti adottati dalle autorità scolastiche locali quando riconosca che sono stati commessi manifesti abusi o gravi violazioni di legge.
Art. 134
Sono abrogati i R.D. 30 aprile 1924, n. 756, e R.D. 18 settembre 1924, n.1487, come pure ogni altra disposizione in materia di alunni, esami e tasse per gl'istituti medi di istruzione, che non sia richiamata nel presente regolamento o che contrasti con le norme in esso contenute.
Art. 135
Le disposizioni del presente regolamento avranno vigore dal giorno immediatamente successivo a quello della pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale del Regno.