Lo statuto, con le modifiche che dovessero risultare
opportune a seguito
della discussione con le organizzazioni
e le rappresentanze degli studenti, degli insegnanti e dei dirigenti,
dei genitori, integrato con le nuove norme
sulla disciplina sostitutive del Regio Decreto 4 maggio 1925,
n. 653, sarà adottato come regolamento attuativo dell'art. 21,
commi 1, 2 e 13 della legge 15 marzo 1997, n. 59.
Statuto delle studentesse e degli studenti
Art. 1 (Preambolo)
1. La scuola è luogo di formazione mediante lo studio,
l'acquisizione delle conoscenze e lo sviluppo della coscienza
critica.
2. La scuola è una comunità di dialogo, di ricerca e di
esperienza sociale, informata ai valori democratici, nella quale
ognuno, con pari dignità e nella diversità dei ruoli, opera per
garantire la formazione alla cittadinanza, la realizzazione del
diritto allo studio, lo sviluppo delle potenzialità di ciascuno
e il recupero delle situazioni di svantaggio, in armonia con i
principi sanciti dalla Costituzione e dalla Convenzione
internazionale sui diritti dell'infanzia e con i principi
generali dell'ordinamento italiano.
3. La comunità scolastica, interagendo con la più vasta
comunità civile e sociale di cui è parte, fonda la sua azione
educativa sulla qualità delle relazioni insegnante-studente,
contribuisce allo sviluppo della personalità dei giovani, del
loro senso di responsabilità e della loro autonomia individuale
e persegue il raggiungimento di obiettivi culturali e
professionali adeguati all'evoluzione delle conoscenze e
all'inserimento nella vita attiva.
4. La vita della comunità scolastica si basa sulla libertà di
opinione ed espressione, sulla libertà religiosa, sul rispetto
reciproco di tutte le persone che la compongono, quale che sia la
loro età e condizione, nel ripudio di ogni barriera ideologica,
sociale e culturale.
Art. 2 (Diritti)
1. Lo studente ha diritto ad una formazione culturale e
professionale qualificata che rispetti e valorizzi, anche
attraverso l'orientamento, l'identità di ciascuno e sia aperta
alla pluralità delle idee. La scuola persegue la continuità
dell'apprendimento e valorizza le inclinazioni personali degli
studenti, anche attraverso la possibilità di formulare richieste
e di sviluppare temi liberamente scelti.
2. La comunità scolastica promuove la solidarietà tra i suoi
componenti e tutela il diritto dello studente alla riservatezza.
3. Lo studente ha diritto di essere informato sulle decisioni e
sulle scelte che regolano la vita della scuola.
4. Lo studente ha diritto alla partecipazione attiva e
responsabile alla vita della scuola. I dirigenti scolastici e i
docenti, con le modalità previste dal regolamento di istituto,
attivano con gli studenti un dialogo costruttivo sulle scelte di
loro competenza in tema di programmazione e definizione degli
obiettivi didattici, di organizzazione della scuola, di criteri
di valutazione, di scelta dei libri e del materiale didattico. Lo
studente ha inoltre diritto a una valutazione trasparente e
tempestiva, volta ad attivare un processo di autovalutazione che
lo conduca a individuare i propri punti di forza e di debolezza e
a migliorare il proprio rendimento.
5. Nei casi in cui una decisione influisca in modo rilevante
sull'organizzazione della scuola gli studenti, anche su loro
richiesta, possono essere chiamati ad esprimere la loro opinione
mediante una consultazione.
6. Gli studenti esercitano autonomamente il diritto di scelta tra
le attività opzionali e tra le attività facoltative offerte
dalla scuola. Le attività didattiche, integrative e
complementari sono organizzate secondo tempi e modalità che
tengono conto dei ritmi di apprendimento e di vita degli
studenti.
7. La scuola si impegna a porre progressivamente in essere le
condizioni per assicurare:
a) la disponibilità di un'adeguata strumentazione tecnologica;
b) la salubrità e la sicurezza degli ambienti, che debbono essere
adeguati a tutti gli studenti, anche con handicap;
c) servizi di sostegno e promozione della salute e di assistenza
psicologica;
d) offerte formative aggiuntive e integrative, anche mediante il
sostegno di iniziative liberamente assunte dagli studenti e dalle
loro associazioni.
8. La scuola garantisce e disciplina nel proprio regolamento
l'esercizio del diritto di riunione e di assemblea degli
studenti, a livello di classe, di corso e di istituto.
9. I regolamenti delle singole istituzioni garantiscono e
disciplinano l'esercizio del diritto di associazione e del
diritto degli studenti singoli e associati a svolgere iniziative
all'interno della scuola, nonché l'utilizzo di locali da parte
degli studenti e delle associazioni di cui fanno parte. I
regolamenti delle scuole favoriscono inoltre la continuità del
legame con gli ex studenti e con le loro associazioni.
Art. 3 (Doveri)
1. Gli studenti sono tenuti a frequentare regolarmente i corsi
e ad assolvere assiduamente agli impegni di studio.
2. Gli studenti sono tenuti ad avere nei confronti del capo
d'istituto, dei docenti, del personale tutto della scuola e dei
loro compagni lo stesso rispetto, anche formale, che chiedono per
se stessi.
3. Nell'esercizio dei loro diritti e nell'adempimento dei loro
doveri gli studenti sono tenuti ad mantenere un comportamento
corretto e coerente con i principi di cui all'art.1.
4. Gli studenti sono tenuti ad osservare le disposizioni
organizzative e di sicurezza dettate dai regolamenti dei singoli
istituti.
5. Gli studenti sono tenuti ad utilizzare correttamente le
strutture, i macchinari e i sussidi didattici e a comportarsi
nella vita scolastica in modo da non arrecare danni al patrimonio
della scuola.
6. Gli studenti condividono la responsabilità di rendere
accogliente l'ambiente scolastico e averne cura come importante
fattore di qualità della vita della scuola.
Art. 4 (Impugnazioni)
1. È istituito a livello provinciale un organo di garanzia composto da due studenti nominati dalla consulta provinciale degli studenti e da due docenti. Il dirigente dell'amministrazione periferica decide in via definitiva, acquisito il pareere obbligatorio dell'organo di garanzia, sui reclami contro le violazioni del presente statuto.
Art. 5 (Disposizioni finali)
1. I regolamenti delle scuole e la carta dei servizi sono
adottati o modificati previa consultazione degli studenti.
2. Del presente regolamento e dei documenti fondamentali di ogni
singola istituzione scolastica è fornita copia agli studenti
all'atto dell'iscrizione.
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Le nuove norme sulla disciplina saranno ispirate ai seguenti criteri:
1. I provvedimenti disciplinari hanno finalità educativa e
tendono al rafforzamento del senso di responsabilità ed al
ripristino di rapporti corretti all'interno della comunità
scolastica.
2. La responsabilità disciplinare è personale. Nessuno può
essere sottoposto a sanzioni disciplinari senza essere stato
prima invitato ad esporre le proprie ragioni. Nessuna infrazione
disciplinare connessa al comportamento può influire sulla
valutazione del profitto.
3. In nessun caso può essere sanzionata, né direttamente né
indirettamente, la libera espressione di opinioni correttamente
manifestata e non lesiva dell'altrui personalità.
4. Le sanzioni sono sempre temporanee, proporzionate alla
infrazione disciplinare e ispirate, per quanto possibile, al
principio della riparazione del danno. Esse tengono conto della
situazione personale dello studente. Allo studente è sempre
offerta la possibilità di convertirle in attività in favore
della comunità scolastica.