Decreto Legislativo 16 aprile 1994, n. 297
Testo Unico delle disposizioni legislative in materia di istruzione
PARTE II - ORDINAMENTO SCOLASTICO
TITOLO III - LA SCUOLA ELEMENTARE
CAPO I - Finalità e ordinamento della scuola elementare
Art. 118 - Finalità
1. La scuola elementare, nell'ambito dell'istruzione obbligatoria, concorre alla formazione dell'uomo e del cittadino secondo i principi sanciti dalla Costituzione e nel rispetto e nella valorizzazione delle diversità individuali, sociali e culturali. Essa si propone lo sviluppo della personalità del fanciullo promuovendone la prima alfabetizzazione culturale.
Art. 119 - Continuità educativa
1. La scuola elementare, anche mediante forme di raccordo pedagogico, curricolare ed
organizzativo con la scuola materna e con la scuola media, contribuisce a realizzare la
continuità del processo educativo.
2. Il Ministro della pubblica istruzione, con proprio decreto, sentito il Consiglio
nazionale della pubblica istruzione, definisce, nel rispetto delle competenze degli organi
collegiali della scuola, le forme e le modalità del raccordo di cui al comma 1, in
particolare in ordine a:
a) la comunicazione di dati sull'alunno;
b) la comunicazione di informazioni sull'alunno in collaborazione con la famiglia o con
chi comunque esercita sull'alunno, anche temporaneamente, la potestà parentale;
c) il coordinamento dei curricoli degli anni iniziali e terminali;
d) la formazione delle classi iniziali;
e) il sistema di valutazione degli alunni;
f) l'utilizzo dei servizi di competenza degli enti territoriali.
3. Le condizioni della continuità educativa, anche al fine di favorire opportune
armonizzazioni della programmazione didattica, sono garantite da incontri periodici tra
direttori didattici e presidi e tra docenti delle classi iniziali e terminali dei gradi di
scuola interessati.
Art. 120 - Circoli e direttori didattici
1. La circoscrizione territoriale dei provveditorati agli studi è divisa, a norma
dell'articolo 55, in circoli didattici.
2. Al circolo didattico è preposto il direttore didattico che svolge le funzioni previste
dall'articolo 396.
Art. 121 - Moduli di organizzazione didattica ed organico dei docenti
1. L'organico provinciale è annualmente determinato sulla base del fabbisogno di
personale docente derivante dall'applicazione dei successivi commi e dalle esigenze di
integrazione dei soggetti in condizione di handicap e di funzionamento delle scuole o
istituzioni con finalità speciali e ad indirizzo didattico differenziato, nonché da
quanto previsto dall'articolo 130.
2. Al fine di consentire la realizzazione degli obiettivi educativi indicati dai programmi
vigenti, l'organico di ciascun circolo didattico della scuola elementare, è costituito:
a) da un numero di posti pari al numero delle classi e delle pluriclassi;
b) da un ulteriore numero di posti in ragione di uno ogni due classi e, ove possibile,
pluriclassi.
3. I docenti sono utilizzati secondo moduli organizzativi costituiti da tre docenti su due
classi nell'ambito del plesso di titolarità o di plessi diversi del circolo; qualora ciò
non sia possibile, sono utilizzati nel plesso di titolarità secondo moduli costituiti da
quattro docenti su tre classi, in modo da assicurare in ogni scuola l'orario di attività
didattica di cui all'articolo 129.
4. I posti di sostegno sono determinati a norma dell'articolo n. 443.
Art. 122 - Formazione delle classi
1. Alla formazione delle classi provvede il direttore didattico sulla base dei criteri
generali stabiliti dal consiglio di circolo e delle proposte del collegio dei docenti.
2. Sono abrogate le norme legislative e regolamentari relative alla distinzione delle
classi della scuola elementare in maschili e femminili.
3. In caso di presenza di alunni stranieri si procede ai sensi dell'articolo 115, comma 4.
Art. 123 - Programmi didattici
1. Le materie d'insegnamento ed i programmi per la scuola elementare sono stabiliti, in
quanto non determinino nuove spese, con decreti del Ministro della pubblica istruzione,
sentito il Consiglio nazionale della pubblica istruzione.
2. I programmi per l'insegnamento della religione cattolica sono adottati in conformità
alle disposizioni di cui all'articolo 309.
3. Per i programmi della scuola elementare non statale si applicano le disposizioni di cui
all'articolo 343.
Art. 124 - Verifica e adeguamento dei programmi didattici
1. Il Ministro della pubblica istruzione procede periodicamente alla verifica e
all'eventuale adeguamento dei programmi didattici sulla base di sistematiche rilevazioni
da effettuare avvalendosi degli ispettori tecnici e degli Istituti regionali di ricerca,
sperimentazione ed aggiornamento educativo.
2. Sulle proposte di modifica il Ministro della pubblica istruzione acquisisce il parere
del Consiglio nazionale della pubblica istruzione e ne dà preventiva informazione alle
competenti Commissioni parlamentari.
Art. 125 - Insegnamento di una lingua straniera
1. Nella scuola elementare è impartito l'insegnamento di una lingua straniera.
2. Le modalità per l'introduzione generalizzata dell'insegnamento della lingua straniera,
i criteri per la scelta di detta lingua, per l'utilizzazione dei docenti e la definizione
delle competenze e dei requisiti di cui gli stessi docenti debbono essere forniti ad
integrazione di quanto previsto dal comma 3 dell'articolo 128, sono definiti con apposito
decreto del Ministro della pubblica istruzione, sentito il Consiglio nazionale della
pubblica istruzione e previo parere delle competenti commissioni parlamentari.
3. Nelle scuole elementari in cui, per disposizioni legislative speciali, l'insegnamento
di più lingue è obbligatorio, l'introduzione dell'insegnamento della lingua straniera
può essere disposto previa intesa con gli enti locali competenti.
Art. 126 - Attività integrative e di sostegno
1. Ferma restando l'unità di ciascuna classe, al fine di agevolare l'attuazione del
diritto allo studio e la promozione della piena formazione della personalità degli
alunni, la programmazione educativa può comprendere attività scolastiche integrative
organizzate per gruppi di alunni della classe oppure di classi diverse anche allo scopo di
realizzare interventi individualizzati in relazione alle esigenze dei singoli alunni.
2. Nell'ambito di tali attività la scuola attua interventi di sostegno per
l'integrazione, ai sensi degli articoli 312 e seguenti, degli alunni in situazione di
handicap.
3. Il collegio dei docenti elabora, entro il secondo mese dell'anno scolastico, il piano
delle attività di cui al comma 1 sulla base dei criteri generali indicati dal consiglio
di circolo e delle proposte dei consigli di interclasse, tenendo conto per la
realizzazione del piano, delle unità di personale docente comunque assegnate alla
direzione didattica nonché delle disponibilità edilizie e assistenziali e delle esigenze
ambientali.
4. Il suddetto piano viene periodicamente verificato e aggiornato dallo stesso collegio
dei docenti nel corso dell'anno scolastico.
5. I consigli di interclasse si riuniscono almeno ogni bimestre per verificare l'andamento
complessivo dell'attività didattica nelle classi di loro competenza e proporre gli
opportuni adeguamenti del programma di lavoro didattico.
Art. 127 - Docenti di sostegno
1. Al fine di realizzare interventi atti a superare particolari situazioni di
difficoltà di apprendimento determinate da handicap, si utilizzano docenti di sostegno il
cui organico è determinato a norma dell'articolo 443 del presente testo unico, ed i cui
compiti devono essere coordinati, nel quadro della programmazione dell'azione educativa,
con l'attività didattica generale.
2. I docenti di sostegno fanno parte integrante dell'organico di circolo ed in esso
assumono la titolarità. Essi, dopo cinque anni di appartenenza al ruolo dei docenti di
sostegno, possono chiedere il trasferimento al ruolo comune, nel limite dei posti
disponibili e vacanti delle dotazioni organiche derivanti dall'applicazione dei commi 5, 7
e 8 dell'articolo 133 del presente testo unico.
3. I docenti di sostegno assumono la contitolarità delle classi in cui operano;
collaborano con i docenti del modulo organizzativo di cui all'articolo 121, con i genitori
e, con gli specialisti delle strutture territoriali, per programmare ed attuare progetti
educativi personalizzati; partecipano alla programmazione educativa e didattica e alla
elaborazione e verifica delle attività di competenza dei consigli di interclasse e dei
collegi dei docenti.
4. L'utilizzazione in posti di sostegno di docenti privi dei prescritti titoli di
specializzazione è consentito, nei modi previsti dall'articolo 455, unicamente qualora
manchino docenti di ruolo o non di ruolo specializzati.
5. Nell'ambito dell'organico di circolo può essere prevista l'utilizzazione fino a un
massimo di ventiquattro ore di un docente, fornito di titoli specifici o di esperienze in
campo psicopedagogico, con il compito di intervenire nella prevenzione e nel recupero,
agevolare l'inserimento e l'integrazione degli alunni in situazione di difficoltà e
interagire con i servizi specialistici e ospedalieri del territorio, nel rispetto delle
funzioni di coordinamento e rappresentatività, del direttore didattico. A tal fine, il
collegio dei docenti, in sede di programmazione, propone al direttore didattico i
necessari adattamenti in materia di costituzione dei moduli.
6. L'esperienza di integrazione degli alunni portatori di handicap è oggetto di verifiche
biennali compiute dal Ministro della pubblica istruzione che riferisce al Parlamento e,
sulla base delle stesse, impartisce adeguate disposizioni.
Art. 128 - Programmazione ed organizzazione didattica
1. La programmazione dell'attività didattica, nella salvaguardia della libertà di
insegnamento, è di competenza dei docenti che vi provvedono sulla base della
programmazione dell'azione educativa approvata dal collegio dei docenti in attuazione
dell'articolo 7 .
2. La programmazione dell'attività didattica si propone:
a) il perseguimento degli obiettivi stabiliti dai programmi vigenti predisponendo
un'organizzazione didattica adeguata alle effettive capacità ed esigenze di apprendimento
degli alunni;
b) la verifica e la valutazione dei risultati;
c) l'unitarietà dell'insegnamento;
d) il rispetto di un'adeguata ripartizione del tempo da dedicare all'insegnamento delle
diverse discipline del curricolo, in relazione alle finalità e agli obiettivi previsti
dai programmi.
3. Il direttore didattico, sulla base di quanto stabilito dalla programmazione dell'azione
educativa, dispone l'assegnazione dei docenti alle classi di ciascuno dei moduli
organizzativi di cui all'articolo 121 e l'assegnazione degli ambiti disciplinari ai
docenti, avendo cura di garantire le condizioni per la continuità didattica, nonché la
migliore utilizzazione delle competenze e delle esperienze professionali, assicurando, ove
possibile, un'opportuna rotazione nel tempo.
4. Nell'ambito dello stesso modulo organizzativo, i docenti operano collegialmente e sono
contitolari della classe o delle classi a cui il modulo si riferisce.
5. Nei primi due anni della scuola elementare, per favorire l'impostazione unitaria e
pre-disciplinare dei programmi, la specifica articolazione del modulo organizzativo di cui
all'articolo 121 è, di norma, tale da consentire una maggiore presenza temporale di un
singolo docente in ognuna delle classi.
6. La pluralità degli interventi è articolata, di norma, per ambiti disciplinari, anche
in riferimento allo sviluppo delle più ampie opportunità formative.
7. Il collegio dei docenti, nel quadro della programmazione dell'azione educativa, procede
all'aggregazione delle materie per ambiti disciplinari, nonché alla ripartizione del
tempo da dedicare all'insegnamento delle diverse discipline del curricolo secondo i
criteri definiti dal Ministro della pubblica istruzione, sentito il Consiglio nazionale
della pubblica istruzione, tenendo conto:
a) dell'affinità delle discipline, soprattutto nei primi due anni della scuola
elementare;
b) dell'esigenza di non raggruppare da sole o in unico ambito disciplinare l'educazione
all'immagine, l'educazione al suono e alla musica e l'educazione motoria.
8. La valutazione in itinere dei risultati dell'insegnamento nelle singole classi e del
rendimento degli alunni impegna collegialmente i docenti corresponsabili nella attività
didattica.
9. Il direttore didattico coordina l'attività di programmazione dell'azione educativa e
didattica, anche mediante incontri collegiali periodici dei docenti.
Art. 129 - Orario delle attività didattiche
1. L'orario delle attività didattiche nella scuola elementare ha la durata di
ventisette ore settimanali, elevabili fino ad un massimo di trenta ore in relazione a
quanto previsto dal comma 7.
2. Per le classi terze, quarte e quinte l'adozione di un orario delle attività didattiche
superiore alle ventisette ore settimanali, ma comunque entro il limite delle trenta ore,
può essere disposta, oltre che in relazione a quanto previsto dal comma 7, anche per
motivate esigenze didattiche ed in presenza delle necessarie condizioni organizzative,
sempreché la scelta effettuata riguardi tutte le predette classi del plesso.
3. Dall'orario delle attività didattiche di cui ai commi 1 e 2 del presente articolo è
escluso il tempo eventualmente dedicato alla mensa e al trasporto.
4. Nell'organizzazione dell'orario settimanale, i criteri della programmazione
dell'attività didattica devono, in ogni caso, rispettare una congrua ripartizione del
tempo dedicato ai diversi ambiti disciplinari senza sacrificarne alcuno.
5. I consigli di circolo definiscono le modalità di svolgimento dell'orario delle
attività didattiche scegliendo, sulla base delle disponibilità strutturali, dei servizi
funzionanti, delle condizioni socio-economiche delle famiglie, fatta salva comunque la
qualità dell'insegnamento-apprendimento, fra le seguenti soluzioni:
a) orario antimeridiano e pomeridiano ripartito in sei giorni della settimana;
b) orario antimeridiano e pomeridiano ripartito in cinque giorni della settimana.
6. Fino alla predisposizione delle necessarie strutture e servizi è consentito adottare
l'orario antimeridiano continuato in sei giorni della settimana.
7. Con decreto del Ministro della pubblica istruzione è disposto un ulteriore aumento di
orario in relazione alla graduale attivazione dell'insegnamento della lingua straniera.
Art. 130 - Progetti formativi di tempo lungo
1. Possono realizzarsi, su richiesta delle famiglie, anche per gruppi di alunni di
classi diverse, attività di arricchimento e di integrazione degli insegnamenti
curriculari alle seguenti condizioni:
a) che l'orario complessivo settimanale di attività non superi le trentasette ore, ivi
compreso il tempo-mensa;
b) che vi siano le strutture necessarie e che siano effettivamente funzionanti;
c) che il numero degli alunni interessati non sia inferiore, di norma, a venti;
d) che la copertura dell'orario sia assicurata per l'intero anno con lo svolgimento, da
parte dei docenti contitolari delle classi cui il progetto si riferisce, di tre ore di
servizio in aggiunta a quelle stabilite per l'orario settimanale di insegnamento, nei
limiti e secondo le modalità stabilite in sede di contrattazione collettiva o, nel caso
di mancata disponibilità degli stessi, con l'utilizzazione, limitata alle ore necessarie,
di altro docente titolare del plesso o del circolo, tenuto al completamento dell'orario di
insegnamento; ovvero, qualora non si verifichino dette condizioni, con l'utilizzazione di
altro docente di ruolo disponibile nell'organico provinciale.
2. Le attività di tempo pieno, di cui all'art. 1 della legge 24 settembre 1971, n. 820, potranno proseguire, alle seguenti condizioni:
a) che esistano le strutture necessarie e che siano effettivamente funzionanti;
b) che l'orario settimanale, ivi compreso il «tempo-mensa», sia stabilito in
quaranta ore;
c) che la programmazione didattica e l'articolazione delle discipline siano
uniformate ai programmi vigenti e che l'organizzazione didattica preveda la
suddivisione dei docenti per ambiti disciplinari come previsto dall'art. 128.
3. I posti derivanti da eventuali soppressioni delle predette attività di tempo
pieno saranno utilizzati esclusivamente per l'attuazione dei moduli
organizzativi di cui all'art. 121.». (articolo così modificato dall'art. 1,
comma 1, della Legge 176/07)
Art. 131 - Orario di insegnamento
1. L'orario di insegnamento per i docenti elementari è costituito di ventiquattro ore
settimanali di attività didattica, di cui ventidue ore di insegnamento e due ore dedicate
alla programmazione didattica da attuarsi in incontri collegiali dei docenti di ciascun
modulo, in tempi non coincidenti con l'orario delle lezioni.
2. Nell'ambito delle ore di insegnamento, una quota può essere destinata al recupero
individualizzato o per gruppi ristretti di alunni con ritardo nei processi di
apprendimento, anche con riferimento ad alunni stranieri, in particolare provenienti da
paesi extracomunitari.
3. L'orario settimanale di insegnamento di ciascun docente deve essere distribuito in non
meno di cinque giorni la settimana.
4. A partire dal 1 settembre e fino all'inizio delle lezioni i collegi dei docenti si
riuniscono per la definizione del piano annuale di attività didattica e per lo
svolgimento di iniziative di aggiornamento.
5. Nell'ambito del piano annuale di attività, il collegio dei docenti stabilisce i
criteri per la sostituzione dei docenti assenti per un periodo non superiore a cinque
giorni, in modo da utilizzare fino ad un massimo di due terzi delle ore disponibili di cui
al comma 2, calcolate su base annuale al di fuori dell'attività di insegnamento e delle
due ore previste dal comma 1 per la programmazione didattica.
6. A tal fine si può provvedere anche mediante la prestazione di ore di insegnamento in
eccedenza all'orario obbligatorio di ventiquattro ore settimanali, da retribuire secondo
le disposizioni vigenti.
7. Nell'orario di cui al comma 1 è compresa l'assistenza educativa svolta nel tempo
dedicato alla mensa.
Art. 132 - Piano straordinario pluriennale di aggiornamento
1. Ad integrazione dei normali programmi di attività di aggiornamento, di cui agli
articoli 282, 283 e 284, in relazione all'attuazione dei nuovi programmi di cui al decreto
del Presidente della repubblica 12 febbraio 1985, n. 104 e del nuovo ordinamento previsto
dal presente capo, il Ministro della pubblica istruzione attua, con la collaborazione
delle Università e degli Istituti regionali di ricerca, sperimentazione e aggiornamento
educativi, un programma straordinario di attività di aggiornamento con durata pluriennale
per tutto il personale ispettivo, direttivo e docente, da realizzarsi nei limiti degli
stanziamenti a tal fine iscritti nello stato di previsione del Ministero della pubblica
istruzione.
2. A tal fine i provveditori agli studi, avvalendosi anche degli ispettori tecnici e dei
direttori didattici, collaborano alla gestione dei piani di cui al comma 1 e determinano i
periodi di esonero dal servizio eventualmente necessari.
3. Le iniziative di aggiornamento, opportunamente articolate per ambiti disciplinari onde
consentire la migliore rispondenza a quanto stabilito dall'articolo 128 devono assicurare
la complessiva acquisizione degli obiettivi fissati dai nuovi programmi, di cui al decreto
del Presidente della Repubblica 12 febbraio 1985, n. 104, ed offrire ai docenti momenti di
approfondimento della programmazione e dello svolgimento dell'attività didattica. In una
fase successiva del piano saranno attivati corsi di aggiornamento sulle singole discipline
per consentire ai docenti approfondimenti ulteriori, in base alle loro propensioni o
attitudini professionali.
4. Ad integrazione di quanto previsto nei commi 1, 2 e 3, università, associazioni
professionali e scientifiche, enti e istituzioni a carattere nazionale e che abbiano, fra
gli scopi statutari, la formazione professionale dei docenti, possono stipulare
convenzioni con gli istituti regionali di ricerca, sperimentazione e aggiornamento
educativi per la gestione di progetti di aggiornamento che siano riconosciuti di sicuro
interesse scientifico e professionale e di specifica utilità ai fini del piano
pluriennale. Il Ministro della pubblica istruzione, con propria ordinanza, stabilisce le
modalità per la stipula delle convenzioni nonché i requisiti tecnico-scientifici e
operativi che devono essere posseduti dalle associazioni, dagli enti ed istituzioni.
5. Qualora non sussista la possibilità di provvedere alle esigenze di servizio,
conseguenti all'attuazione del piano pluriennale di aggiornamento, nell'ambito del
circolo, con personale disponibile ai sensi dell'articolo 121, si procede alla nomina di
supplenti temporanei in sostituzione dei docenti impegnati nelle attività di
aggiornamento.
6. Analogamente è consentito procedere alla nomina di supplenti temporanei, verificandosi
le condizioni di cui al comma 5, in sostituzione dei docenti chiamati a prestare la loro
opera per l'attuazione del piano pluriennale di aggiornamento in qualità di docenti, di
esperti, di animatori, di conduttori dei gruppi o per qualsiasi altra funzione prevista
dal progetto approvato.
Art. 133 - Disposizioni per la gradualità e la fattibilità
1. Al fine di favorire la realizzazione della riforma dell'ordinamento della scuola
elementare operata con le disposizioni di cui al presente capo e di garantire la
necessaria disponibilità di organico i provveditori agli studi, sentiti i consigli
scolastici provinciali e presi gli opportuni contatti con gli enti locali, curano
l'apprestamento delle condizioni di fattibilità della riforma, predisponendo un apposito
piano.
2. Il piano deve fondarsi sulla preliminare ricognizione delle risorse disponibili e sulla
conseguente individuazione delle esigenze; sulla valutazione dell'andamento demografico e
sui suoi effetti in ordine alla popolazione scolastica di ciascun circolo; sullo stato
delle strutture e dei servizi e sulle possibilità di provvedere da parte degli enti
locali interessati alle relative esigenze.
3. Compatibilmente con le capacità edilizie, sono operati opportuni accorpamenti di
plessi e conseguente concentrazione di alunni nelle classi.
4. Al fine di assicurare la disponibilità necessaria di organico per l'attuazione del
modulo organizzativo di cui all'articolo 121 senza ulteriori oneri, i posti comunque
attivati in ciascuna provincia alla data del 30 giugno 1990, sono consolidati, per
l'utilizzazione secondo quanto previsto dai successivi commi, fino alla completa
introduzione, su tutto il territorio nazionale, dei nuovi ordinamenti.
5. Il modulo organizzativo e didattico di cui agli articoli 121, 128 e 130, si realizza
gradualmente, con la conversione dei posti istituiti o comunque assegnati ai sensi delle
vigenti disposizioni.
6. Soddisfatte le esigenze di cui all'articolo 121 i posti eventualmente residui
nell'organico provinciale possono essere redistribuiti, man mano che si rendano vacanti,
nelle province nelle quali sia necessaria ulteriore disponibilità per l'attivazione del
nuovo modulo organizzativo.
7. Con ordinanza del Ministro della pubblica istruzione sono impartite disposizioni al
fine di consentire il trasferimento, a domanda, di docenti elementari dalle province nelle
quali risulti coperto l'organico di cui all'articolo 121 alle province nelle quali sia
necessaria ulteriore disponibilità di personale.
8. L'attuazione degli articoli 121, 125, 129 e 130 non deve comunque comportare incremento
di posti rispetto a quelli esistenti alla data del 30 giugno 1990, ivi compresi i posti
delle dotazioni organiche aggiuntive. A partire dal 30 giugno 1990 è abrogata ogni altra
disposizione per la determinazione delle dotazioni organiche, ivi comprese quelle
aggiuntive, in materia di ruoli provinciali della scuola elementare. E' fatto comunque
divieto di assumere, sotto qualsiasi forma, personale non di ruolo oltre i limiti posti
dalla consistenza dell'organico consolidato, di cui al comma 5.
9. Al termine di ogni quadriennio, a partire dal 30 giugno 1990, con decreto del Ministro
della pubblica istruzione di concerto con il Ministro del tesoro, viene determinata, in
relazione agli andamenti demografici e alla distribuzione territoriale della domanda
scolastica, nonché all'attuazione del programma del nuovo modulo, la quota di
sostituzione del personale che cessa dal servizio.
Art. 134 - Relazione sull'attuazione del nuovo ordinamento
1. Entro il mese di marzo di ciascun anno, i provveditori agli studi trasmettono al
Ministro della pubblica istruzione ed alla Corte dei conti una relazione finanziaria sugli
oneri sostenuti nella provincia di propria competenza nell'ultimo anno scolastico, per
l'attuazione del nuovo ordinamento previsto dal presente capo. La Corte dei conti, in sede
di relazione al Parlamento sul rendiconto generale dello Stato, riferisce in apposita
sezione sui profili finanziari, a livello provinciale, connessi all'attuazione delle
disposizioni di cui al presente capo.
2. Entro quattro anni a partire dall'inizio dell'anno scolastico 1990-91, il Ministro
della pubblica istruzione riferisce al Parlamento sui risultati conseguiti nell'attuazione
del nuovo ordinamento della scuola elementare, anche al fine di apportare eventuali
modifiche.
CAPO II - Corsi di istruzione per soggetti analfabeti, scarsamente alfabetizzati e analfabeti di ritorno
Art. 135 - Corsi di scuola dell'obbligo negli istituti di prevenzione e pena
1. Ai sensi della legge 26 luglio 1975, n. 354 , negli istituti penitenziari, la
formazione culturale e professionale è curata mediante l'organizzazione dei corsi della
scuola d'obbligo e di corsi di addestramento professionale, secondo gli orientamenti
vigenti e con l'ausilio di metodi adeguati alla condizione dei soggetti.
2. Per l'insegnamento elementare presso le carceri e gli stabilimenti penitenziari è
istituito, un ruolo speciale, al quale si accede mediante concorso per titoli ed esami
riservato a coloro che, essendo in possesso dei requisiti prescritti per la partecipazione
al concorso per posti di ruolo normale, abbiano conseguito il titolo di specializzazione
di cui al comma 7.
3. I programmi e le modalità delle prove di esame sono stabiliti con ordinanza del
Ministro della pubblica istruzione di concerto con il Ministro di grazia e giustizia.
4. I docenti iscritti nel ruolo speciale delle scuole elementari carcerarie vengono
nominati nelle scuole carcerarie della provincia e possono chiedere il trasferimento ad
altra provincia limitatamente ai posti disponibili nel medesimo ruolo. Ad essi spetta il
trattamento giuridico ed economico dei docenti elementari di ruolo normale.
5. I docenti medesimi, dopo 10 anni di permanenza nel ruolo, possono, su domanda, ottenere
il passaggio nel ruolo normale.
6. All'eventuale aumento del numero dei posti del ruolo speciale, quale risulta fissato in
prima applicazione dalla legge 3 febbraio 1963, n. 72 , si provvede in conformità delle
disposizioni che regolano il normale incremento delle classi delle scuole elementari.
7. I docenti elementari del ruolo speciale debbono essere forniti dei titoli di
specializzazione stabiliti con decreto del Ministro della pubblica istruzione di concerto
con il Ministro di grazia e giustizia. Per il rilascio dei predetti titoli il Ministero
della pubblica istruzione d'intesa con il Ministero di grazia e giustizia istituisce ed
autorizza appositi corsi di specializzazione.
Art. 136 - Scuole reggimentali
1. I militari in servizio non provvisti di attestato di adempimento dell'obbligo
scolastico o per i quali sia accertato che non conservino l'istruzione ricevuta nelle
scuole elementari sono obbligati a frequentare la scuola elementare reggimentale.
2. L'autorità militare stabilisce dove l'insegnamento debba tenersi.
3. Il corso elementare nelle predette scuole è diviso in due periodi della durata di
cinque mesi ciascuno.
4. Alla fine di ciascun periodo hanno luogo in ciascuna scuola gli esami di
proscioglimento dall'istruzione elementare dei militari che hanno compiuto il corso
elementare.
5. I provveditori agli studi sono autorizzati a provvedere al funzionamento delle scuole
per militari assegnando ad esse annualmente, sentite le autorità militari e con il
consenso degli interessati, docenti del ruolo nell'ambito delle disponibilità
dell'organico provinciale determinato a norma dell'articolo 121.
6. Gli orari, i diari nonché le altre modalità di organizzazione e di funzionamento
delle scuole per militari sono stabiliti con ordinanza del Ministro della pubblica
istruzione di concerto con il Ministro della difesa.
Art. 137 - Corsi per adulti finalizzati al conseguimento del titolo di studio
1. Possono essere istituiti, secondo piani provinciali approvati dal consiglio scolastico provinciale, corsi per adulti finalizzati al conseguimento della licenza elementare, ai quali si provvede esclusivamente con docenti di ruolo, a domanda e con il loro consenso, nell'ambito delle disponibilità dell'organico provinciale determinato a norma dell'articolo 121, purché sia disponibile personale docente di ruolo in soprannumero.
Art. 138 - Riconoscimento del grado di cultura
1. Coloro che abbiano superato i 14 anni possono chiedere il riconoscimento del loro grado di cultura nelle forme e alle condizioni prescritte con regolamento.
CAPO III - Scuole elementari annesse a particolari istituzioni; scuole speciali; classi ad indirizzo didattico differenziato
Art. 139 - Scuole elementari annesse ai Convitti nazionali e agli educandati femminili
1. Agli alunni convittori e semiconvittori dei convitti nazionali l'istruzione
obbligatoria è impartita all'interno dei singoli istituti.
2. Le scuole elementari annesse ai convitti nazionali sono istituite e funzionano nelle
forme stabilite dalle disposizioni in vigore per le altre scuole elementari statali.
3. Le supplenze annuali e temporanee per le scuole elementari dei convitti nazionali sono
conferite con le modalità previste per le corrispondenti scuole statali.
4. Spetta ai convitti nazionali fornire locali idonei e sufficienti alle classi esistenti
e provvedere a quanto occorre per il loro funzionamento.
5. Alle scuole annesse possono essere iscritti anche alunni esterni.
6. Le disposizioni del presente articolo si applicano anche alle scuole elementari annesse
agli educandati femminili dello Stato.
Art. 140 - Scuole elementari annesse all'Istituto Augusto Romagnoli
1. Presso l'Istituto statale «Augusto Romagnoli» di specializzazione per gli
educatori dei minorati della vista funziona, ai fini del tirocinio degli allievi, la
scuola elementare con classi per ambliopi e tardivi.
2. Il preside dell'istituto dirige anche la scuola elementare.
Art. 141 - Scuole per alunni non vedenti e sordomuti
1. Per gli alunni non vedenti o sordomuti l'istruzione elementare è impartita nelle classi comuni o nelle scuole di cui agli articoli 322 e 323.
Art. 142 - Sezioni e classi ad indirizzo didattico differenziato
1. Le sezioni di scuola materna e le classi di scuola elementare già gestite
dall'Opera nazionale Montessori in Roma, poi statizzate, continuano a funzionare in via
sperimentale con il metodo Montessori e sono annesse ad un circolo didattico viciniore.
2. Gli arredi e le attrezzature didattiche in dotazione alle sezioni e classi, rimangono
destinate al loro funzionamento.
3. L'Opera nazionale Montessori presta la propria assistenza tecnica alla sperimentazione
dell'insegnamento con il metodo Montessori da attuare nelle sezioni di scuola materna e
nelle classi elementari statali, secondo quanto previsto in apposita convenzione da
stipulare tra il Ministero della pubblica istruzione e l'Opera, e in quelle gestite da
enti pubblici e privati, da associazioni e da privati, secondo quanto previsto in apposite
convenzioni da stipulare tra il gestore e l'Opera.
4. Il personale docente da assegnare alle sezioni di scuola materna ed alle classi di
scuola elementare che attuano il metodo Montessori deve essere in possesso dell'apposita
specializzazione.
CAPO IV - Itinerario scolastico
Art. 143 - Iscrizione alla prima classe
1. Nessuno può essere iscritto alla prima classe elementare se non ha raggiunto l'età
di sei anni.
2. Per l'iscrizione alla scuola elementare non si possono imporre tasse o richiedere
contributi di qualsiasi genere.
3. All'atto della prima iscrizione è presentata la certificazione sanitaria di cui
all'articolo 117.
Art. 144 - Valutazione e scheda personale degli alunni
1. In relazione ai contenuti ed agli obiettivi dei programmi didattici in vigore, il
Ministro della pubblica istruzione, sentito il parere del Consiglio nazionale della
pubblica istruzione, determina, con propria ordinanza, le modalità, i tempi ed i criteri
per la valutazione degli alunni e le forme di comunicazione di tale valutazione alle
famiglie.
2. Per la valutazione degli alunni handicappati si applica il disposto dell'articolo 318.
3. Dagli elementi rilevati e registrati su apposita scheda viene desunta ogni trimestre o
quadrimestre dai docenti della classe una valutazione adeguatamente informativa sul
livello globale di maturazione, il cui contenuto viene illustrato ai genitori dell'alunno,
o a chi ne fa le veci, dai docenti, i quali illustrano altresì eventuali iniziative
programmate in favore dell'alunno ai sensi dell'articolo 126.
4. Gli elementi della valutazione trimestrale o quadrimestrale costituiscono la base per
la formulazione del giudizio finale di idoneità per il passaggio dell'alunno alla classe
successiva.
5. La frequenza dell'alunno e il giudizio finale sono documentati con apposito attestato.
6. Nell'attestato il giudizio finale consta della sola dichiarazione di idoneità per il
passaggio dell'alunno alla classe successiva o al successivo grado della scuola
dell'istruzione obbligatoria.
7. Il Ministro della pubblica istruzione, sentito il Consiglio nazionale della pubblica
istruzione, approva con proprio decreto i modelli della scheda personale e degli attestati
di cui al presente articolo e ogni altra documentazione ritenuta necessaria.
Art. 145 - Ammissione alle classi successive alla prima
1. Il passaggio da una classe alla successiva avviene per scrutinio in conformità al
disposto del precedente articolo 144.
2. I docenti di classe possono non ammettere l'alunno alla classe successiva, soltanto in
casi eccezionali su conforme parere del consiglio di interclasse, riunito con la sola
presenza dei docenti e sulla base di una motivata relazione.
3. L'alunno non ammesso ripete l'ultima classe frequentata.
Art. 146 - Abolizione esami di riparazione e di seconda sessione
1. Sono aboliti nella scuola elementare gli esami di riparazione e quelli di seconda
sessione.
2. Gli alunni che, per assenze determinate da malattia, da trasferimento della famiglia o
da altri gravi impedimenti di natura oggettiva, non abbiano potuto essere valutati al
termine delle lezioni, sono ammessi a sostenere, prima dell'inizio delle lezioni dell'anno
scolastico successivo, prove suppletive che si concludono con il giudizio complessivo di
ammissione o di non ammissione alla classe successiva.
Art. 147 - Esami di idoneità
1. Gli alunni provenienti da scuola privata o familiare sono ammessi a sostenere esami
di idoneità per la frequenza delle classi seconda, terza, quarta e quinta.
2. La sessione di esami è unica. Per i candidati assenti per gravi e comprovati motivi
sono ammesse prove suppletive che devono concludersi prima dell'inizio delle lezioni
dell'anno scolastico successivo.
Art. 148 - Esame di licenza elementare
1. A conclusione del corso elementare gli alunni sostengono l'esame di licenza mediante
prove scritte e colloquio.
2. L'esame si sostiene in unica sessione; esso costituisce il momento conclusivo
dell'attività educativa e tiene conto delle osservazioni sistematiche sull'alunno operate
dai docenti di classe.
3. La valutazione dell'esame è fatta collegialmente dai docenti di classe e da due
docenti designati dal collegio dei docenti e nominati dal direttore didattico.
4. Gli alunni provenienti da scuola privata o familiare sono ammessi a sostenere l'esame
di licenza elementare nell'unica sessione di cui al comma 2.
5. Le prove suppletive degli esami di licenza elementare per i candidati assenti per gravi
e comprovati motivi devono concludersi prima dell'inizio delle lezioni dell'anno
scolastico successivo.
6. Con decreto del Ministro della pubblica istruzione, sentito il Consiglio nazionale
della pubblica istruzione, sono stabilite le prove e le modalità di svolgimento degli
esami di idoneità e di licenza.
7. Per le prove di esame sostenute da alunni handicappati sono adottati i criteri
stabiliti dall'articolo 318.
Art. 149 - Valore della licenza
1. La licenza elementare è titolo valido per l'iscrizione alla prima classe della scuola media e per l'ammissione, alle condizioni previste dal presente testo unico, agli esami di idoneità e di licenza di scuola media.
Art. 150 - Rilascio dell'attestato di licenza
1. Entro dieci giorni dal termine della sessione di esami, i direttori didattici sono
tenuti a rilasciare agli alunni che conseguono la licenza elementare il relativo
attestato.
2. Il rilascio dell'attestato è gratuito.
3. Della medesima agevolazione godono gli alunni delle scuole elementari parificate.
4. Ai candidati privatisti che abbiano superato esami di idoneità o di licenza presso una
scuola statale o presso una scuola parificata, il rilascio dell'attestato di idoneità o
di licenza è del pari gratuito.
5. Gli attestati di cui sopra sono esenti da qualsiasi imposta, tassa o contributo.
CAPO V - Libri di testo e biblioteche scolastiche
Art. 151 - Adozione libri di testo
1. I libri di testo sono adottati, secondo modalità stabilite dal regolamento, dal collegio dei docenti, sentiti i consigli d'interclasse.
Art. 152 - Libri di testo per l'insegnamento della religione cattolica
1. I criteri per la scelta dei libri di testo per l'insegnamento della religione cattolica sono determinati con l'intesa tra le competenti autorità scolastiche e la Conferenza episcopale italiana, prevista al punto 5 del Protocollo addizionale annesso all'accordo tra la Repubblica italiana e la Santa Sede, ratificato con la legge 25 marzo 1985, n. 121.
Art. 153 - Determinazione del prezzo massimo di copertina
1. Con decreto del Ministro della pubblica istruzione, di concerto con il Ministro
dell'industria, del commercio e dell'artigianato, è stabilito il prezzo massimo di
copertina per ciascun ciclo e per ciascun volume, in relazione alle caratteristiche
tecniche dei singoli volumi.
2. Per gli acquisti effettuati a carico delle amministrazioni pubbliche tenute alla
fornitura gratuita dei libri di testo sul prezzo di copertina sarà effettuato uno sconto.
3. Il Ministro della pubblica istruzione, di concerto con il Ministro per l'industria, il
commercio e l'artigianato è autorizzato a modificare, anno per anno, ove occorra in
relazione al variare dei costi, i prezzi di cui al primo comma nonché a stabilire le
norme per l'attuazione dello sconto.
Art. 154 - Norme sulla compilazione libri di testo e obblighi per gli editori
1. Con decreto del Ministro della pubblica istruzione di concerto con il Ministro
dell'industria, del commercio e dell'artigianato sono emanate le norme e le avvertenze per
la compilazione dei libri di testo per la scuola elementare.
2. Gli editori che pubblicano libri di testo per le scuole elementari, prima di iniziarne
la diffusione sul mercato librario, devono farne denuncia al Ministero della pubblica
istruzione, unendovi cinque esemplari di ciascun testo pubblicato, sul quale dev'essere
indicato il prezzo di vendita. Il prezzo non può essere modificato durante l'anno
scolastico successivo alla data di presentazione del libro al Ministero.
3. Il Ministero rimette all'editore ricevuta delle pubblicazioni, con lettera
raccomandata.
Art. 155 - Divieto di adozione libri di testo
1. Il Ministro della pubblica istruzione quando accerti che sia stato messo in
commercio, ed, eventualmente, già adottato nelle scuole un testo, per il quale l'editore
non abbia osservato compiutamente l'obbligo stabilito dal comma 2 dell'articolo 154,
dispone il divieto di adozione del testo nelle pubbliche scuole per un periodo non
superiore a cinque anni.
2. Il Ministro della pubblica istruzione ha la facoltà di disporre, caso per caso, ed in
qualsiasi momento, su conforme parere del Consiglio nazionale della pubblica istruzione,
con provvedimento motivato, il divieto di adozione dei libri di testo, nei quali il
contenuto o l'esposizione della materia non corrispondono alle prescrizioni didattiche ed
alle esigenze educative, quali risultano dai programmi ufficiali.
Art. 156 - Fornitura gratuita libri di testo
1. Agli alunni delle scuole elementari, statali o abilitate a rilasciare titoli di
studio aventi valore legale, i libri di testo, compresi quelli per i ciechi, sono forniti
gratuitamente dai comuni, secondo modalità stabilite dalla legge regionale, ferme
restando le competenze di cui agli articoli 151 e 154, comma 1.
2. Per le classi di scuola elementare, che svolgono sperimentazioni ai sensi degli
articoli 277 e 278, qualora siano previste forme alternative all'uso del libro di testo,
è consentita l'utilizzazione della somma equivalente al costo del libro di testo per
l'acquisto da parte del consiglio di circolo di altro materiale librario, secondo le
indicazioni bibliografiche contenute nel progetto di sperimentazione.
Art. 157 - Divieto commercio libri di testo
1. E' fatto divieto ai docenti, ai direttori didattici, agli ispettori tecnici ed, in
genere, a tutti i funzionari preposti ai servizi dell'istruzione elementare di esercitare
il commercio dei libri di testo.
2. Nei riguardi di contravventori si provvede in via disciplinare.
Art. 158 - Biblioteche scolastiche
1. Ogni classe elementare esclusa la prima, ha una biblioteca scolastica per uso degli
alunni.
2. Le dotazioni librarie e le modalità per la gestione delle biblioteche di classe e
della biblioteca di circolo sono stabilite ai sensi dell'articolo 10.
3. Al mantenimento e all'incremento delle biblioteche di classe si provvede anche con:
a) sussidi delle province, dei comuni e di altri enti locali;
b) con eventuali donazioni e lasciti privati.
CAPO VI - Manutenzione e gestione degli edifici scolastici
Art. 159 - Oneri a carico dei Comuni
1. Spetta ai comuni provvedere al riscaldamento, alla illuminazione, ai servizi, alla
custodia delle scuole e alle spese necessarie per l'acquisto, la manutenzione, il
rinnovamento del materiale didattico, degli arredi scolastici, ivi compresi gli armadi o
scaffali per le biblioteche scolastiche, degli attrezzi ginnici e per le forniture dei
registri e degli stampati occorrenti per tutte le scuole elementari, salvo che per le
scuole annesse ai convitti nazionali ed agli educandati femminili dello Stato, per le
quali si provvede ai sensi dell'articolo 139.
2. Sono inoltre a carico dei comuni le spese per l'arredamento, l'illuminazione, il
riscaldamento, la custodia e la pulizia delle direzioni didattiche nonché la fornitura
alle stesse degli stampati e degli oggetti di cancelleria.
Art. 160 - Contributi dello Stato
1. Lo Stato contribuisce, ai sensi e con i criteri di cui agli articoli 7 e 8 della legge 16 settembre 1960 n. 1014 e successive modificazioni, alle spese per l'istruzione statale di pertinenza dei comuni e delle province.