Decreto Legislativo 16 aprile 1994, n. 297
Testo Unico delle disposizioni legislative in materia di istruzione
PARTE III - PERSONALE
TITOLO I - PERSONALE DOCENTE, EDUCATIVO, DIRETTIVO E ISPETTIVO
CAPO III - Diritti e doveri
Sezione I - Congedi e aspettative
Art. 447 - Disciplina contrattuale
1. In attesa che siano perfezionati i contratti collettivi cui il decreto legislativo 3
febbraio 1993, n. 29, e successive modificazioni, affida la disciplina di tutte le materie
relative al rapporto di lavoro con le pubbliche amministrazioni, nel quadro della sua
riconduzione alla disciplina del rapporto di lavoro subordinato nell'impresa, i diritti e
doveri del personale della scuola sono definiti dagli articoli che seguono.
2. Resta comunque ferma la garanzia della libertà di insegnamento e dell'autonomia
professionale nello svolgimento dell'attività didattica.
Art. 448 - Valutazione del servizio del personale docente
1. Il personale docente può chiedere la valutazione del servizio prestato per un
periodo non superiore all'ultimo triennio.
2. Alla valutazione del servizio provvede il comitato per la valutazione del servizio di
cui all'articolo 11, sulla base di apposita relazione del direttore didattico o del
preside che, nel caso in cui il docente abbia prestato servizio in altra scuola,
acquisisce gli opportuni elementi di informazione.
3. La valutazione è motivata tenendo conto delle qualità intellettuali, della
preparazione culturale e professionale, anche con riferimento a eventuali pubblicazioni,
della diligenza, del comportamento nella scuola, dell'efficacia dell'azione educativa e
didattica, delle eventuali sanzioni disciplinari, dell'attività di aggiornamento, della
partecipazione ad attività di sperimentazione, della collaborazione con altri docenti e
con gli organi della scuola, dei rapporti con le famiglie degli alunni, nonchè di
attività speciali nell'ambito scolastico e di ogni altro elemento che valga a delineare
le caratteristiche e le attitudini personali, in relazione alla funzione docente. Essa non
si conclude con giudizio complessivo, né analitico, né sintetico e non è traducibile in
punteggio.
4. Avverso la valutazione del servizio è ammesso ricorso al provveditore agli studi che,
sentita la competente sezione per settore scolastico del consiglio scolastico provinciale,
decide in via definitiva.
Art. 449 - Congedo ordinario
(articolo disapplicato dal CCNL 04.08.95)
1. Sino al perfezionamento dei contratti collettivi di lavoro, di cui all'articolo 447,
rimane fermo il diritto del personale direttivo, docente ed educativo a trenta giorni
lavorativi di congedo ordinario nell'anno scolastico.
2. Il diritto al congedo ordinario è irrinunciabile.
3. Il congedo ordinario deve essere fruito, compatibilmente con le esigenze di servizio,
durante i periodi di sospensione delle attività didattiche; durante la rimanente parte
dell'anno, la fruizione del congedo medesimo è consentita per un periodo non superiore a
sei giornate lavorative. Per il personale docente ed educativo, l'esercizio di tale
facoltà è subordinato alla possibilità di sostituire il personale che se ne avvale con
altro personale in servizio nella stessa sede e, comunque, alla condizione che non vengano
a determinarsi oneri aggiuntivi anche per l'eventuale corresponsione di compensi per ore
eccedenti.
4. La ricorrenza del Santo Patrono, se ricadente in giornata lavorativa, e considerata
aggiuntiva al congedo ordinario.
5. Al personale della scuola è attribuito, in aggiunta ai periodi di congedo, sei
giornate complessive di riposo da fruire nel corso dell'anno solare come segue:
a) due giornate aggiunte al congedo ordinario;
b) quattro giornate, a richiesta degli interessati, tenendo conto dell'esigenza di
servizio.
6. Le quattro giornate di riposo, di cui alla lettera b) del comma 5, devono essere fruite
dal personale docente nel corso dell'anno solare cui si riferiscono e, in ogni caso,
esclusivamente durante il periodo tra il termine delle lezioni e degli esami e l'inizio
delle lezioni dell'anno scolastico successivo, ovvero durante i periodi intrannuali di
sospensione dell'attività didattica.
Art. 450 - Congedi straordinari e aspettative
(commi 1, 2 e 4 disapplicati dal CCNL 04.08.95)
1. Per i congedi straordinari e le aspettative si applicano le disposizioni del testo
unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957 n. 3, come
modificate dall'articolo 3 della legge 24 dicembre 1993, n. 537. L'aspettativa per mandato
parlamentare è disciplinata dall'articolo 71 del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n.
29.
2. Il periodo massimo stabilito per il congedo straordinario è computato per anno
scolastico.
3. Resta salvo quanto previsto dall'articolo 454 in materia di congedi straordinari per
attività artistiche e sportive.
4. Il personale docente che sia stato collocato in aspettativa per infermità o per motivi
di famiglia, per un periodo non inferiore a centocinquanta giorni continuativi, e rientri
in servizio dopo il 30 aprile, è impiegato nella scuola di titolarità per supplenze o
per lo svolgimento di altri compiti connessi con il funzionamento della scuola medesima.
Quando il rientro in servizio coinvolga le classi terminali dei cicli di studio, il
periodo di assenza continuativa per aspettativa è ridotto, ai fini predetti, a novanta
giorni.
Art. 451 - Organi competenti a disporre congedi e aspettative
(comma 1 disapplicato dal CCNL 04.08.95)
1. I congedi straordinari e le aspettative, a qualunque titolo, sono concessi dal
provveditore agli studi per il personale direttivo; dal direttore didattico o dal preside
per il personale docente.
2. Per il personale dei conservatori di musica e delle accademie si applica il disposto
dell'articolo 268.
Art. 452 - Proroga eccezionale dell'aspettativa
(articolo disapplicato dal CCNL 04.08.95)
1. L'organo competente a concedere l'aspettativa può eccezionalmente consentire, a
domanda, ove ricorrano motivi di particolare gravità, una proroga, senza assegni, di
durata non superiore a sei mesi, delle aspettative quando sia stato esaurito il periodo
massimo fruibile di cui all'articolo 70 del testo unico approvato con decreto del
Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3.
2. Il periodo di proroga eccezionale non è valido né ai fini della carriera né ai fini
del trattamento di quiescenza.
3. Per la determinazione dell'organo competente a disporre la concessione del
prolungamento eccezionale delle aspettative nei riguardi del personale dei conservatori di
musica e delle accademie si applica il disposto dell'articolo 268.
Sezione II - Utilizzazione ed esoneri
Art. 453 - Incarichi e borse di studio
1. Il personale docente, direttivo e ispettivo-tecnico che abbia conseguito la conferma
in ruolo, può essere autorizzato dal Ministero della pubblica istruzione, compatibilmente
con le esigenze di servizio, e, per quanto possibile, nel rispetto dell'esigenza di
continuità dell'insegnamento, ad accettare incarichi temporanei per la partecipazione a
commissioni giudicatrici di concorso o di esame e per l'espletamento di attività di
studio, di ricerca e di consulenza tecnica presso amministrazioni statali, enti pubblici,
Stati o enti stranieri, organismi od enti internazionali e a partecipare, per non più di
cinque giorni, a convegni e congressi di associazioni professionali del personale
ispettivo, direttivo e docente.
2. Per la durata dell'incarico il personale può essere esonerato dai normali obblighi di
servizio.
3. Gli incarichi non possono protrarsi oltre il termine dell'anno scolastico nel quale
sono stati conferiti. Essi non possono essere confermati oltre l'anno scolastico
successivo. Per gli incarichi svolti presso enti diversi dallo Stato, l'esonero
dall'insegnamento non può superare l'anno scolastico e gli assegni sono a carico
dell'ente presso cui vengono svolti gli incarichi stessi.
4. Nei casi di incarichi relativi all'espletamento di attività di studio, di ricerca e di
consulenza tecnica presso altre amministrazioni statali, enti pubblici, Stati o enti
stranieri, organismi ed enti internazionali, gli assegni sono a carico
dell'amministrazione o dell'ente presso cui vengono svolti gli incarichi stessi.
5. Non possono essere autorizzati nuovi incarichi se non siano trascorsi almeno tre anni
scolastici dalla cessazione dell'ultimo incarico conferito.
6. Il periodo trascorso nello svolgimento delle attività previste dal presente articolo
è valido, a tutti gli effetti, come servizio d'istituto nella scuola.
7. Le stesse disposizioni trovano applicazione allorché il personale risulti assegnatario
di borse di studio da parte di amministrazioni statali, di enti pubblici, di Stati o enti
stranieri, di organismi o enti internazionali
8. Per gli incarichi di durata superiore a 6 mesi l'autorizzazione di cui al comma 1 è
disposta di concerto con il Ministero del tesoro, qualora al personale interessato sia
concesso l'esonero dai normali obblighi di servizio.
9. Le autorizzazioni ad accettare incarichi temporanei per l'espletamento di attività di
studio, di ricerca e di consulenza tecnica, possono essere concesse, fino ad un numero non
superiore alla metà della totalità degli incarichi di durata non inferiore a quattro
mesi attribuiti nell'anno scolastico 1991-1992, solo per incarichi da espletare presso
l'Amministrazione della pubblica istruzione e presso l'università. Possono essere
autorizzati altresì incarichi presso enti pubblici, Stati o enti stranieri, organismi o
enti internazionali, con assegni a carico dell'ente presso cui vengono svolti gli
incarichi stessi. Al personale assegnatario di borse di studio da parte di Amministrazioni
statali, di enti pubblici, di Stati od enti stranieri, di organismi ed enti internazionali
si applica il disposto di cui all'articolo 2 della legge 13 agosto 1984, n. 476.
Art. 454 - Attività artistiche e sportive
1. Tenuto conto delle esigenze di servizio e, per quanto possibile, nel rispetto del
criterio di continuità dell'insegnamento, possono essere concessi congedi straordinari
con diritto alla corresponsione degli interi assegni, al personale ispettivo, direttivo e
docente di materie artistiche degli istituti di istruzione artistica per lo svolgimento di
attività artistiche e ai docenti di educazione fisica, su richiesta del C.O.N.I. per
particolari esigenze di attività tecnico sportiva. Detti congedi non possono avere, per
ogni anno scolastico, durata complessiva superiore a 30 giorni. Essi sono cumulabili con i
congedi straordinari.
2. Il Ministero della pubblica istruzione può mettere a disposizione del C.O.N.I., per
una durata non superiore ad un anno, in relazione alle Olimpiadi, ai Campionati del mondo
ovvero a manifestazioni internazionali ad essi comparabili, docenti di ruolo e non di
ruolo di educazione fisica che siano atleti e preparatori tecnici di livello nazionale in
quanto facenti parte di rappresentative nazionali, al fine di consentire loro la
preparazione atletica e la partecipazione alle gare sportive. Durante tale periodo la
retribuzione spettante ai predetti docenti è a carico del C.O.N.I.
3. Il periodo trascorso nella posizione prevista nel comma 2 è valido a tutti gli
effetti, come servizio d'istituto nella scuola, salvo che ai fini del compimento del
periodo di prova e del diritto al congedo ordinario.
4. Per i docenti non di ruolo di educazione fisica il disposto di cui al comma 2, si
applica nei limiti di durata della nomina.
5. I posti che si rendono disponibili in applicazione del presente articolo possono essere
conferiti soltanto mediante supplenze temporanee.
Art. 455 - Utilizzazione del personale docente delle dotazioni organiche aggiuntive e di altro personale docente di ruolo
1. L'utilizzazione dei docenti delle dotazioni organiche aggiuntive è finalizzata alla
copertura di posti e cattedre da attribuire alle supplenze annuali, nonché di posti
comunque disponibili per l'intero anno scolastico, in misura prevalente rispetto a tutte
le altre attività previste dai successivi commi. Relativamente alle attività previste
dai commi 7 e 11, l'utilizzazione è consentita nel limite del 15 per cento delle
dotazioni organiche medesime.
2. Fermo restando quanto disposto dal comma 1, l'utilizzazione dei docenti delle predette
dotazioni organiche aggiuntive assicura il soddisfacimento, nell'ordine, delle seguenti
esigenze:
a) copertura dei posti di insegnamento che non possono concorrere a costituire cattedre o
posti orario;
b) copertura dei posti di insegnamento comunque vacanti e disponibili per un periodo anche
inferiore a 5 mesi nell'ambito del distretto o dei distretti viciniori;
c) sostituzione dei docenti destinati ai compiti di cui al comma 7;
d) sostituzione dei docenti impegnati nella realizzazione delle scuole a tempo pieno;
e) sostituzione dei docenti impegnati nello svolgimento dei corsi di istruzione per adulti
finalizzati al conseguimento dei titoli di studio e per l'insegnamento nei corsi
sperimentali di scuola media per lavoratori;
f) sostituzione dei docenti utilizzati ai sensi dell'articolo 456 comma 1;
g) partecipazione, nella scuola media, e, per quanto compatibile, nella scuola materna,
alla realizzazione della programmazione educativa.
3. Ai fini di cui al comma 2, il provveditore agli studi definisce il contingente su base
distrettuale ed assegna a ciascun circolo o scuola, in relazione alle esigenze, un
contingente di docenti della dotazione aggiuntiva per la scuola materna e media.
4. In caso di eccedenza detto personale è utilizzato prioritariamente presso circoli
didattici o scuole materne e scuole medie dello stesso distretto o del distretto
viciniore.
5. Negli istituti e scuole di istruzione secondaria superiore i docenti della dotazione
aggiuntiva sono assegnati dal provveditore agli studi per coprire le esigenze di cui ai
punti a), b), c) ed f) del comma 2.
6. Il personale docente della dotazione aggiuntiva dipende dalle scuole cui è stato
assegnato all'inizio dell'anno scolastico.
7. Il personale docente di ruolo, incluso quello delle dotazioni organiche aggiuntive -
nel rispetto delle priorità indicate nei commi 1 e 2 - che sia in possesso di specifici
requisiti, può essere utilizzato anche per periodi di tempo determinati, per tutto o
parte del normale orario di servizio, in attività didattiche-educative e
psico-pedagogiche previste dalla programmazione di ciascun circolo didattico o scuola,
secondo criteri e modalità da definirsi mediante apposita ordinanza del Ministro della
pubblica istruzione, sentito il Consiglio nazionale della pubblica istruzione, con
particolare riferimento alla attività di sostegno, di recupero e di integrazione degli
alunni portatori di handicap e di quelli che presentano specifiche difficoltà di
apprendimento, nonché per insegnamenti speciali e attività integrative o complementari.
8. I docenti di ruolo, a domanda o con il loro consenso, possono essere utilizzati per
corsi ed iniziative di istruzione degli adulti finalizzati al conseguimento di titoli di
studio.
9. Per tali attività, ivi compresi i corsi sperimentali di scuola media per lavoratori,
si provvede esclusivamente mediante personale docente di ruolo, purché nell'ambito della
provincia sia comunque disponibile personale docente di ruolo in soprannumero o personale
docente delle dotazioni organiche aggiuntive.
10. Il numero massimo dei corsi che possono essere istituiti in ciascuna provincia è
determinato nei limiti delle dotazioni organiche di cui all'articolo 162.
11. L'utilizzazione del personale docente secondo quanto previsto nei commi 7 e 8 è
disposta dal capo d'istituto, nei limiti numerici risultanti dalla disponibilità di
personale di ruolo assegnato alla scuola, purché il personale docente così utilizzato
sia sostituibile con altro personale di ruolo assegnato alla scuola stessa. Nei limiti
predetti è possibile concedere esoneri parziali o totali dal servizio per i docenti di
ruolo che siano impegnati in attività di aggiornamento o che frequentino regolarmente i
corsi per il conseguimento di titoli di specializzazione e di perfezionamento attinenti la
loro utilizzazione e richiesti dalle leggi e dagli ordinamenti scolastici, ivi compresi i
corsi di cui all'articolo 325, purché organizzati, nell'ambito delle disponibilità
finanziarie previste dall'apposito capitolo dello stato di previsione della spesa del
Ministero della pubblica istruzione, o direttamente dal Ministero della pubblica
istruzione, o sulla base di convenzioni a tal fine da questo stipulate, da istituti
universitari. Alle convenzioni con gli istituti universitari si applicano le disposizioni
di cui all'articolo 66 del decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 1980, n 382.
12. E' fatto divieto di spostare personale titolare nelle dotazioni organiche aggiuntive,
dopo il ventesimo giorno dall'inizio delle lezioni, dalla sede cui è stato assegnato.
Nella scuola dell'obbligo i posti relativi al sostegno degli alunni portatori di handicap
vengono coperti prioritariamente con personale specializzato, secondariamente con
personale di ruolo, compresi i titolari di dotazioni organiche aggiuntive, che ne faccia
domanda, ed infine con personale eventualmente in soprannumero.
13. Per la scuola media e per gli istituti e scuole di istruzione secondaria superiore,
per i licei artistici e per gli istituti d'arte, la ripartizione delle dotazioni
aggiuntive tra i singoli insegnamenti è effettuata dai provveditori agli studi secondo
modalità stabilite dal Ministro della pubblica istruzione con proprio decreto, tenuto
conto delle esigenze di utilizzazione del personale relative a ciascuno degli insegnamenti
medesimi, sulla base anche delle consistenze di personale in servizio.
Art. 456 - Utilizzazioni in compiti connessi con la scuola
1. Il Ministro della pubblica istruzione può disporre utilizzazioni del personale
direttivo e docente delle scuole di ogni ordine e grado, nonché del personale direttivo
ed educativo delle istituzioni educative, nel limite massimo di 1.000 unità, presso i
seguenti uffici, enti ed associazioni:
a) uffici dell'amministrazione centrale della pubblica istruzione e dell'amministrazione
scolastica periferica, per attività inerenti all'aggiornamento, alla sperimentazione, al
diritto allo studio, all'integrazione scolastica degli alunni portatori di handicap, alla
prevenzione delle tossicodipendenze ed all'educazione alla salute, nonché allo sport;
b) università degli studi ed altri istituti di istruzione superiore, ivi compresi gli
istituti superiori di educazione fisica, per ricerche attinenti alle metodologie
pedagogiche e, per gli istituti superiori di educazione fisica, anche per compiti di
direzione tecnica;
c) associazioni professionali del personale direttivo e docente ed enti cooperativi da
esse promossi, che attuino progetti di ricerca concernenti il servizio scolastico e
svolgano compiti di progettazione, coordinamento ed organizzazione di attività di
formazione ed aggiornamento;
d) enti ed associazioni che svolgano attività di prevenzione del disagio psico-sociale,
assistenza, cura, riabilitazione e reinserimento di tossicodipendenti e che risultino
iscritti all'albo di cui all'articolo 116 del testo unico delle leggi in materia di
disciplina degli stupefacenti e sostanze psicotrope, prevenzione, cura e riabilitazione
dei relativi stati di tossicodipendenza, approvato con decreto dei Presidente della
Repubblica 9 ottobre 1990, n. 309;
e) enti, istituzioni o amministrazioni che svolgano, per loro finalità istituzionale,
impegni nel campo dell'educazione e della scuola od in campi ad essi connessi, presso i
quali il personale utilizzato sia chiamato ad esercitare attività direttamente attinenti
al diritto allo studio, con particolare riferimento all'integrazione scolastica degli
alunni portatori di handicap, nonché attivita inerenti a tematiche educative emergenti;
enti aventi finalità istituzionali nel campo della cultura.
2. Fermo restando il contingente di 1.000 unità, le utilizzazioni del personale docente
di ruolo presso gli enti ed associazioni, di cui al comma 1, lettera d), possono essere
disposte, ai sensi dell'articolo 105 del decreto del Presidente della Repubblica 9 ottobre
1990, n. 309, nel limite massimo di 100 unità. Tale personale deve avere frequentato i
corsi di studio organizzati dal provveditore agli studi, d'intesa con il consiglio
scolastico provinciale e sentito il comitato tecnico provinciale, sulla educazione
sanitaria e sui danni derivanti ai giovani dall'uso di sostanze stupefacenti e psicotrope.
3. Le utilizzazioni presso gli uffici dell'amministrazione centrale della pubblica
istruzione e presso gli uffici dell'amministrazione scolastica periferica sono effettuate
previa determinazione, anche sulla base delle richieste pervenute, di un contingente
complessivo da assegnare a detti uffici e previa sua ripartizione tra di essi, sentite le
organizzazioni sindacali. Di detta ripartizione è data tempestiva comunicazione agli
uffici interessati. Il Ministero dispone le predette utilizzazioni sulla base delle
designazioni formulate dai dirigenti responsabili degli uffici medesimi, secondo l'ordine
di una graduatoria che è compilata a cura degli uffici stessi.
4. La graduatoria di cui al comma 3 è basata sulla valutazione di titoli culturali,
scientifici e professionali, ai quali è assegnato un punteggio complessivo di 100 punti,
di cui 30 per i titoli culturali, 30 per i titoli scientifici e 40 per i titoli
professionali. Nella valutazione dei titoli professionali si tiene conto delle pregresse
esperienze compiute nello svolgimento dei compiti specifici cui si riferisce
l'utilizzazione. La graduatoria ha validità triennale.
5. Salvo revoca da parte del Ministero della pubblica istruzione e salvo rinuncia da parte
dell'ufficio presso cui l'assegnazione è disposta o rinuncia degli interessati, le
utilizzazioni adottate sulla base della graduatoria di cui al comma 4 hanno durata
triennale e sono rinnovabili per due ulteriori trienni su richiesta motivata del predetto
ufficio.
6. Tutte le altre utilizzazioni hanno durata annuale e sono rinnovabili sino ad un massimo
di nove anni complessivi.
7. Nella ripartizione del contingente di 1.000 unità tra le varie forme di utilizzazione
è data priorità alle esigenze relative all'integrazione degli alunni portatori di
handicap, alla prevenzione delle tossicodipendenze e all'educazione della salute.
8. I provvedimenti di utilizzazione possono essere adottati soltanto nei riguardi di
personale che abbia superato il periodo di prova.
9. Il periodo trascorso in posizione di personale utilizzato è valido a tutti gli effetti
come servizio di istituto nella scuola.
10. Ai fini della verifica dell'attività svolta dal predetto personale, gli uffici, enti
ed associazioni sono tenuti a presentare annualmente una relazione sui compiti svolti dal
personale stesso e sui risultati ottenuti. La relativa valutazione è effettuata con la
collaborazione di ispettori tecnici scelti dal Ministro della pubblica istruzione; di essa
il Ministero tiene conto ai fini della eventuale revoca del provvedimento di
utilizzazione.
11. Il personale comandato o utilizzato sulla base delle disposizioni sostituite dal
presente articolo è restituito ai compiti di istituto allo scadere dei periodi consentiti
di comando od utilizzazione.
12. Non si applicano al personale della scuola le disposizioni che prevedono comandi, con
riguardo alla generalità dei dipendenti civili dello Stato e degli altri dipendenti
pubblici, senza specifico riferimento allo stesso personale della scuola; fanno eccezione
le disposizioni contenute nella legge 11 marzo 1953, n. 87, nella legge 9 agosto 1948, n.
1077, nel regio decreto 24 luglio 1924, n. 1100 e nella legge 23 agosto 1988, n. 400.
Possono, inoltre, essere disposti comandi di personale della scuola presso l'Istituto
superiore di educazione fisica (I.S.E.F.) di Roma e presso gli I.S.E.F. pareggiati,
purché con oneri a loro carico.
13. Restano ferme le norme che l'articolo 294 detta per la dotazione di personale
necessaria al funzionamento degli istituti regionali di ricerca, sperimentazione ed
aggiornamento educativi, del Centro europeo dell'educazione e della Biblioteca di
documentazione pedagogica, nonché le norme di cui alla legge 16 gennaio 1967, n. 3, alla
legge 13 agosto 1980, n. 464, e alla legge e dicembre 1967, n. 1213, nel limite di un
contingente di docenti della scuola elementare e di direttori didattici non superiore a
duecento unità. E' fatto altresì salvo quanto disposto dall'articolo 458 circa il
mantenimento ad esaurimento nell'assegnazione ai compiti attualmente svolti dal personale
della scuola che trovasi nelle condizioni ivi previste.
14. Il presente articolo non si applica ai comandi, disposti in base ad accordi
internazionali, presso enti od organismi stranieri od internazionali. Non si applica
altresì ai comandi relativi allo svolgimento di compiti di insegnamento che le vigenti
disposizioni pongono a carico del Ministero della pubblica istruzione.
15. Il Ministro della pubblica istruzione determina, con propria ordinanza, le modalità
di applicazione delle disposizioni recate dal presente articolo, stabilendo, ove
necessario, anche i criteri per una loro attuazione graduale, soprattutto con riguardo
all'esigenza di assicurare la continuità ed il completamento di progetti di particolare
rilievo, per la cui realizzazione il personale utilizzato o comandato sia impegnato.
16. Gli elenchi del personale della scuola destinato a compiti diversi da quelli di
istituto sono annualmente pubblicati nel bollettino ufficiale del Ministero della pubblica
istruzione.
17. I predetti elenchi dovranno riportare, oltre alla indicazione delle sedi di
titolarità, anche quella degli enti, degli uffici e delle organizzazioni presso i quali
è disposta la utilizzazione.
Art. 457 - Scambio di docenti con altri Paesi
1. E' consentito, anche in assenza di specifici accordi culturali, lo scambio di
docenti con altri Paesi e, in particolare, con quelli della Comunità europea.
2. L'attuazione dello scambio è disciplinata con regolamento.
Art. 458 - Mantimento ad esaurimento
(comma 2 disapplicato dal CCNL 04.08.95)
1. Il personale direttivo e docente della scuola elementare, assegnato, alla data di
entrata in vigore della legge 20 maggio 1982, n. 270 ad attività parascolastiche di
assistenza e vigilanza sanitaria, ad attività di servizio sociale scolastico e ad
attività connesse alla rieducazione dei minorenni alle dipendenze del Ministero di grazia
e giustizia, ai sensi dell'articolo 5 della legge 2 dicembre 1967, n. 1213, è mantenuto
ad esaurimento nell'assegnazione ai compiti svolti.
2. Dalla data del 1° gennaio 1994, i docenti mantenuti ad esaurimento nell'assegnazione a
compiti diversi da quelli di istituto, sono restituiti in via temporanea all'insegnamento
e utilizzati, in ambito distrettuale, dal provveditore agli studi della sede di attuale
servizio in supplenze temporanee di breve durata, salvo che i docenti interessati chiedano
di essere inquadrati nei ruoli dell'amministrazione in cui prestano servizio o che
l'amministrazione stessa non se ne assuma, comunque, l'onere.
Art. 459 - Esoneri e semiesoneri per i docenti con funzioni vicarie
1. I docenti che, eletti ai sensi dell'articolo 7, comma 2, lettera h), , siano
incaricati di sostituire il direttore didattico o il preside in caso di assenza o
impedimento, possono ottenere, da parte del provveditore agli studi, l'autorizzazione
all'esonero o al semiesonero dall'insegnamento secondo i criteri e le modalità indicate
nei successivi commi.
2. I docenti di scuola materna ed elementare possono ottenere l'autorizzazione all'esonero
quando si tratti di circolo didattico con più di 80 classi.
3. I docenti di scuola media possono ottenere l'autorizzazione all'esonero, quando si
tratti di scuole con più di 50 classi, o al semiesonero, quando si tratti di scuole con
più di 35 classi.
4. I docenti di istituti e scuole di istruzione secondaria superiore ed artistica, esclusi
gli istituti indicati al comma 5, possono ottenere l'autorizzazione all'esonero, quando si
tratti di istituti e scuole con più di 50 classi, o al semiesonero, quando si tratti di
istituti e scuole con più di 35 classi.
5. I docenti degli istituti tecnici industriali, aeronautici, agrari e nautici e degli
istituti professionali per l'industria e l'artigianato, per l'agricoltura e per le
attività marinare, nonché degli istituti d'arte, possono ottenere l'autorizzazione
all'esonero, quando si tratti di istituti con più di 40 classi, o al semiesonero, quando
si tratti di istituti con più di 30 classi.
6. L'autorizzazione all'esonero o al semiesonero può essere anche disposta, sulla base di
un numero di classi inferiore di un quinto rispetto a quello indicato nei commi
precedenti, quando si tratti di scuole o istituti che funzionano con classi di doposcuola,
corsi di scuola popolare, corsi per lavoratori, corsi serali, o che attuino
sperimentazioni autorizzate dal Ministero o adottino doppi turni di lezione o abbiano
plessi, succursali, sezioni staccate o sedi coordinate.
7. Negli istituti e scuole che funzionano con sezioni staccate, sedi coordinate, corsi
serali o per lavoratori, fermi restando i criteri sopra indicati, l'esonero o il
semiesonero può essere autorizzato nei confronti dei docenti addetti alla vigilanza delle
sezioni staccate, delle sedi coordinate, dei corsi serali o per lavoratori, anche se essi
non siano collaboratori del preside.
8. Un ulteriore semiesonero può essere autorizzato nelle scuole funzionanti con un
elevato numero di classi, fatta eccezione per quelle di cui al comma 6, per ogni trenta
classi in più rispetto al numero di classi previsto dai commi 3 e 4.
9. Nei circoli didattici affidati in reggenza, l'autorizzazione all'esonero può essere
disposta a prescindere dal numero delle classi funzionanti.
Sezione III - Mobilità del personale direttivo e docente
Paragrafo I - Norme generali
Art. 460 - Trasferimenti a domanda e d'ufficio
(articolo disapplicato dal CCNL 04.08.95)
1. I trasferimenti del personale direttivo, docente ed educativo sono disposti a domanda o d'ufficio.
Art. 461 - Norme procedurali
1. Non si dà luogo a spostamenti di personale dopo il ventesimo giorno dall'inizio
dell'anno scolastico, anche se riguardano movimenti limitati all'anno scolastico medesimo
e anche se concernenti personale delle dotazioni organiche aggiuntive.
2. I provvedimenti che comportino movimenti di personale già in attività di
insegnamento, adottati dopo il ventesimo giorno dall'inizio dell'anno scolastico, salvi
gli effetti giuridici, sono eseguiti, per quanto riguarda il raggiungimento della nuova
sede, dopo l'inizio dell'anno scolastico successivo.
Paragrafo II - Mobilità a domanda
Art. 462 - Trasferimenti
(commi 1 e 7 disapplicati dal CCNL 04.08.95)
1. I trasferimenti a domanda hanno luogo annualmente con effetto dall'inizio dell'anno
scolastico successivo.
2. I trasferimenti del personale appartenente ai ruoli provinciali sono disposti dal
provveditore agli studi e quelli del personale appartenente ai ruoli nazionali dal
direttore generale o capo del servizio centrale competente.
3. I docenti appartenenti ai ruoli provinciali debbono inoltrare domanda ai provveditori
agli studi competenti territorialmente, indicando le sedi desiderate in ordine di
preferenza.
4. Le domande di trasferimento debbono essere presentate tramite il provveditore agli
studi che amministra il ruolo cui gli aspiranti al trasferimento appartengono.
5. I provveditori agli studi competenti a disporre il trasferimento formano una
graduatoria degli aspiranti sulla base della tabella di valutazione di cui all'
articolo 463, con l'osservanza delle precedenze previste per particolari categorie di
docenti.
6. Con ordinanza del Ministro della pubblica istruzione sono annualmente stabiliti il
termine per la presentazione delle domande, i documenti che gli aspiranti debbono produrre
a corredo delle domande stesse e gli adempimenti propri del provveditore agli studi.
7. Le modifiche e le integrazioni alle ordinanze relative alla mobilità e alla
utilizzazione del personale della scuola ha luogo in sede di contrattazione.
Art. 463 - Tabella di valutazione
(articolo disapplicato dal CCNL 04.08.95)
1. I trasferimenti a domanda sono disposti tenuto conto dell'anzianità di servizio di
ruolo, delle esigenze di famiglia e dei titoli da valutarsi sulla base di apposita tabella
approvata con decreto del Ministro della pubblica istruzione sentito il Consiglio
nazionale della pubblica istruzione. Per il personale direttivo è valutabile la durata
del servizio nel ruolo di appartenenza.
2. Nella tabella di valutazione è previsto un punteggio particolare per il personale
direttivo, docente ed educativo, che sia rimasto nella stessa sede o scuola per almeno 3
anni.
3. L'anzianità di servizio di ruolo è valutata in modo che il servizio prestato dopo la
nomina nel ruolo di appartenenza sia computato in misura doppia rispetto ad altro servizio
riconosciuto o valutato. E' altresì attribuito un punteggio per il superamento delle
prove di concorsi per titoli ed esami per l'accesso al ruolo di appartenenza o ai ruoli di
pari livello o di livello superiore.
4. Ai soli fini dei trasferimenti e dei passaggi del personale docente ed educativo, la
valutazione dell'anzianità relativa ai servizi pre-ruolo ha luogo anche prima del
completamento del periodo di prova.
Art. 464 - Trasferimenti nell'ambito dello stesso comune
(articolo disapplicato dal CCNL 04.08.95)
1. I trasferimenti nell'ambito dello stesso comune sono disposti con precedenza rispetto ai trasferimenti da comune diverso.
Art. 465 - Trasferimenti provinciali e interprovinciali
(articolo disapplicato dal CCNL 04.08.95)
1. Sino all'attuazione di quanto previsto dall'articolo 470, comma 1, i trasferimenti
nell'ambito della provincia sono disposti con precedenza rispetto ai trasferimenti da
altra provincia.
2. I trasferimenti da altra provincia sono disposti sia sul 50 per cento dei posti che
risultano annualmente vacanti e disponibili, sia per compensazione.
3. Ai trasferimenti sono assegnati esclusivamente le cattedre ed i posti di insegnamento
la cui disponibilità, nella misura fissata dal comma 2, si venga a verificare entro il 31
marzo di ciascun anno.
4. Le cattedre ed i posti di insegnamento che risultino, per qualsiasi causa, disponibili
e vacanti dopo tale data sono invece assegnati, nella misura intera, alle nuove nomine in
ruolo, che saranno disposte su sedi provvisorie.
5. Le disposizioni contenute nel presente articolo si applicano altresì per i
trasferimenti e le nuove nomine del personale educativo.
Art. 466 - Trasferimenti annuali
1. I trasferimenti a domanda del personale direttivo, docente ed educativo sono
disposti anche su posti lasciati vacanti a seguito del collocamento fuori ruolo, del
comando o dell'esonero dal servizio dei titolari, purché tali posizioni di stato siano di
durata annuale e siano note all'inizio dello svolgimento delle operazioni di
trasferimento.
2. I trasferimenti sui posti di cui al comma 1 sono disposti limitatamente all'anno
scolastico cui si riferisce la vacanza. Essi sono prorogati di ufficio qualora la vacanza
stessa venga a protrarsi anche all'anno scolastico successivo.
3. Il trasferimento, ai sensi del presente articolo, può essere chiesto dagli interessati
in via subordinata al non accoglimento della domanda di trasferimento definitivo.
L'eventuale proroga può essere disposta soltanto se l'interessato non chieda ed ottenga
il trasferimento definitivo.
4. Ai trasferimenti di cui al presente articolo si provvede secondo i medesimi criteri
seguiti per i trasferimenti a domanda definitivi.
5. I docenti trasferiti ai sensi del presente articolo rimangono titolari delle rispettive
sedi di provenienza, alle quali sono restituiti nel caso in cui venga meno la
disponibilità dei posti in cui sono stati trasferiti. I posti delle sedi di provenienza
possono essere assegnati, per trasferimento, ai sensi del presente articolo.
Paragrafo III - Mobilità d'ufficio
Art. 467 - Trasferimenti d'ufficio
(commi 2, 3, 4 e 5 disapplicati dal CCNL 04.08.95)
1. Si fa luogo al trasferimento d'ufficio soltanto in caso di soppressione di posto o
di cattedre ovvero per accertata situazione di incompatibilità di permanenza del
personale nella scuola o nella sede.
2. In caso di soppressione di posto o di cattedra si tiene conto, ai fini della scelta del
personale da trasferire, ove più siano gli interessati, delle esigenze di famiglia e
dell'anzianità di servizio di ruolo di cui alla tabella prevista dall'articolo 463.
3. Ai fini dei trasferimenti d'ufficio del personale direttivo, docente ed educativo per
soppressione di posto o di cattedra, nella tabella di cui all'articolo 463 è previsto un
punteggio particolare per il servizio di ruolo nella scuola di titolarità e,
subordinatamente, nella sede. (N.d.R.)
4. Ai fini della scelta del personale da trasferire in caso di soppressione di posto o di
cattedra, si tiene conto di tutti gli elementi previsti dalla tabella di valutazione.
5. I trasferimenti d'ufficio per soppressione di posto o di cattedra sono disposti con
precedenza rispetto ai trasferimenti a domanda del personale proveniente da altro comune
o, in mancanza, da altro distretto.
Art. 468 - Trasferimento per incompatibilità ambientale
1. Quando ricorrano ragioni di urgenza, il trasferimento d'ufficio per accertata situazione di incompatibilità di permanenza nella scuola o nella sede può essere disposto anche durante l'anno scolastico. Se ricorrano ragioni di particolare urgenza, può essere nel frattempo disposta la sola sospensione dal servizio da parte del direttore didattico o del preside, sentito il collegio dei docenti, se trattasi di personale docente ed educativo, e del provveditore agli studi, se trattasi di personale direttivo. Il provvedimento va immediatamente comunicato per la convalida all'autorità competente a disporre il trasferimento d'ufficio. In mancanza di convalida, ed in ogni caso in mancanza di presentazione della richiesta di parere dell'organo collegiale competente, nel termine di 10 giorni dalla adozione, il provvedimento di sospensione dal servizio è revocato di diritto.
Art. 469 - Organi competenti
1. Il trasferimento d'ufficio per soppressione di posto o di cattedra è
disposto dal dirigente preposto all'ufficio scolastico regionale. Il
trasferimento d'ufficio del personale docente ed educativo, determinato da
accertata situazione di incompatibilità di permanenza nella scuola o nella sede,
è disposto dal dirigente preposto all'ufficio scolastico regionale, su parere
del competente consiglio di disciplina del consiglio scolastico provinciale per
il personale docente della scuola dell'infanzia, della scuola primaria e della
scuola secondaria di primo grado, ovvero su parere del corrispondente consiglio
per il contenzioso del Consiglio nazionale della pubblica istruzione per il
personale docente degli istituti e scuole di istruzione secondaria superiore e
artistica. I suddetti pareri devono essere resi nel termine di novanta giorni
successivi al ricevimento della richiesta, prorogabile di trenta giorni per
l'effettuazione di ulteriori e specifici adempimenti istruttori che si rendano
necessari. Decorso inutilmente tale termine, l'amministrazione può procedere
all'adozione del provvedimento.
2. (Abrogato).
3. Qualora, per mancanza di sedi disponibili, il trasferimento d'ufficio debba
aver luogo per provincia diversa da quella in cui l'interessato presta servizio,
la sede è stabilita sulla base di criteri di viciniorità e raggiungibilità.
(articolo così modificato dall'art. 2, della Legge 176/07)
Paragrafo IV - Passaggi
Art. 470 - Mobilità professionale
(articolo disapplicato dal CCNL 04.08.95)
1. Specifici accordi contrattuali tra le organizzazioni sindacali ed il Ministero della
pubblica istruzione definiscono tempi e modalità per il conseguimento dell'equiparazione
tra mobilita professionale (passaggi di cattedra e di ruolo) e quella territoriale,
nonché per il superamento della ripartizione tra posti riservati alla mobilità da fuori
provincia e quelli riservati alle immissioni in ruolo, in modo che queste ultime siano
effettuate sui posti residui che rimangono vacanti e disponibili dopo il completamento
delle operazioni relative alla mobilità professionale e territoriale in ciascun anno
scolastico.
2. Con gli accordi di cui al comma 1 sono parimenti determinati l'ordine di priorità tra
le varie operazioni di mobilità, i criteri e le modalità di formazione delle relative
graduatorie, nonché i criteri per finalizzare le utilizzazioni, di cui al successivo
articolo 479, ai passaggi di cattedra e di ruolo, fermo restando che i passaggi a posti di
sostegno sono subordinati al possesso del prescritto titolo di specializzazione. Per i
passaggi di ruolo previsti dal presente articolo si prescinde dal requisito
dell'anzianità.
3. Nei passaggi di cattedra o di ruolo, quando vi siano posti di sostegno vacanti e
disponibili, si dà precedenza, ai fini della copertura dei posti stessi, a coloro che,
avendo i requisiti richiesti per i passaggi medesimi, siano forniti del prescritto titolo
di specializzazione.
Art. 471 - Passaggi di cattedra e di presidenza
(articolo disapplicato dal CCNL 04.08.95)
1. I passaggi di cattedra e di presidenza sono effettuati con i criteri stabiliti per i
trasferimenti e successivamente ad essi.
2. La percentuale delle cattedre e dei posti disponibili da applicare annualmente per i
passaggi di cattedra e di ruolo è stabilita in sede di contrattazione.
3. I passaggi di cattedra e di presidenza sono disposti secondo quanto previsto da
apposite tabelle approvate con decreto del Ministro della pubblica istruzione, sentito il
Consiglio nazionale della pubblica istruzione.
Art. 472 - Passaggi di ruolo
(articolo disapplicato dal CCNL 04.08.95)
1. I passaggi di ruolo del personale docente ed educativo sono disposti annualmente
dopo i trasferimenti ed i passaggi di cattedra.
2. Possono essere disposti passaggi del personale docente da un ruolo ad altro di scuole
di grado superiore secondo quanto previsto dalla tabella n. 2
allegata al presente testo unico.
3. I passaggi predetti sono effettuati secondo i criteri previsti per i trasferimenti,
esclusa la valutazione delle esigenze di famiglia.
4. I passaggi possono essere disposti, oltre che da un ruolo ad un altro superiore, da un
ruolo ad altro inferiore, nei medesimi casi in cui sono consentiti i correlativi passaggi
inversi.
5. I passaggi sono consentiti altresì al personale educativo, al personale docente
diplomato delle scuole secondarie ed artistiche ed al personale docente delle scuole
materne, con le modalità del presente articolo.
6. L'assegnazione della sede è disposta secondo l'ordine di graduatoria e tenuto conto
delle preferenze espresse dagli interessati.
Art. 473 - Corsi di riconversione professionale
1. Al fine di rendere possibile una maggiore mobilità professionale all'interno del
comparto della scuola, in relazione a fenomeni di diminuzione della popolazione scolastica
e quindi di emergenza di situazioni di soprannumerarietà del personale docente, ovvero in
relazione a cambiamenti negli ordinamenti degli studi e nei programmi di insegnamento,
sono effettuati corsi di riconversione professionale, aventi, ove necessario, anche valore
abilitante.
2. I corsi sono organizzati dai provveditori agli studi e sono programmati, secondo le
esigenze, sulla base di piani periodici, che possono prevedere forme di convenzioni con
università ed enti di ricerca, nonché con enti ed organizzazioni esterni ed organismi
aventi strutture e tecnologie avanzate. Nei corsi con valore abilitante è comunque
garantita la presenza di personale docente universitario e di personale direttivo e
docente della scuola ai fini della valutazione finale. I coordinatori e i docenti chiamati
a curare l'attività didattica e formativa sono nominati dagli stessi provveditori agli
studi; i corsi medesimi si svolgono secondo modalità che ne rendono compatibile la
frequenza con la normale prestazione del servizio da parte dei partecipanti, nonché del
coordinatore e dei docenti qualora questi ultimi siano stati scelti tra il personale della
scuola. Per le iniziative che riguardano un numero limitato di partecipanti o che
richiedono particolari qualificazioni tecnico-professionali, i piani periodici possono
prevedere corsi a carattere nazionale, interregionale o regionale, con modalità
organizzative che escludono comunque la nomina di personale supplente in sostituzione del
personale che partecipa ai corsi.
3. I corsi sono svolti soltanto per quegli insegnamenti per i quali vi sia disponibilità
di posti o cattedre e sono destinati prioritariamente ai docenti utilizzati per
l'insegnamento cui si riferiscono i corsi stessi.
4. Requisito di ammissione ai corsi, di cui al presente articolo, è il possesso del
titolo di studio previsto per l'insegnamento cui si riferiscono i corsi stessi.
5. Gli specifici accordi contrattuali di cui all'articolo 470 definiscono criteri di
programmazione e modalità di svolgimento dei corsi di riconversione professionale, con
riguardo anche alla loro distribuzione territoriale. I piani ed i programmi di formazione
e le modalità di verifica finale dei corsi, anche ai fini del valore abilitante degli
stessi, sono approvati dal Ministro della pubblica istruzione, con decreto da emanarsi
sentito il Consiglio nazionale della pubblica istruzione.(N.d.R.) Nella formulazione dei
programmi si terrà conto della nuova tipologia delle classi di concorso di cui
all'articolo 405.
6. I compensi dovuti ai coordinatori ed ai docenti, che hanno svolto attività didattica e
formativa, sono determinati, fino alla sottoscrizione dei contratti collettivi di cui all'
articolo 45 del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, e successive modificazioni,
con decreto del Ministro della pubblica istruzione, da emanarsi di concerto con il
Ministro del tesoro e con la Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartimento della
funzione pubblica, sulla base di parametri analoghi a quelli relativi ai compensi
previsti, di norma, per i corsi di aggiornamento. I relativi oneri gravano sugli appositi
capitoli dello stato di previsione della spesa del Ministero della pubblica istruzione
fino all'attivazione della predetta contrattazione collettiva.
Art. 474 - Organi competenti
1. I provvedimenti relativi ai passaggi, sono adottati dagli organi competenti a disporre i trasferimenti a domanda.
Paragrafo V - Assegnazioni provvisorie
Art. 475 - Assegnazioni provvisorie di sede
1. Il personale direttivo e docente delle scuole materne, delle scuole elementari,
della scuola media, degli istituti o scuole di istruzione secondaria superiore, che abbia
chiesto e non ottenuto il trasferimento, può, a domanda, essere provvisoriamente
assegnato ad una delle sedi richieste per trasferimento.
2. Può essere altresì presentata domanda di assegnazione provvisoria di sede per
sopraggiunti gravi motivi da parte di coloro i quali non abbiano presentato domanda di
trasferimento nei termini stabiliti.
3. Le assegnazioni provvisorie di sede sono disposte per cattedre o posti comunque
disponibili per l'intero anno scolastico.
4. Non sono consentite assegnazioni provvisorie di sede nei confronti di personale di
prima nomina.
5. La concessione delle assegnazioni provvisorie di sede è limitata alle sole ipotesi di
ricongiungimento al coniuge o alla famiglia, per esigenze di assistenza ai figli minori o
inabili ed ai genitori anziani o per gravi esigenze di salute. Hanno altresì titolo a
chiedere l'assegnazione provvisoria di sede gli insegnanti trasferiti d'ufficio per
soppressione di posto.
6. La disposizione di cui al comma 5 si applica anche al personale delle istituzioni
educative statali.
7. Le assegnazioni provvisorie possono essere disposte soltanto per posti ai quali non sia
possibile destinare né personale docente di ruolo, anche delle dotazioni aggiuntive, né
eventuale personale docente non di ruolo non licenziabile in servizio nella provincia.
Art. 476 - Organo competente
(articolo disapplicato dal CCNL 04.08.95)
1. L'assegnazione provvisoria è disposta dal provveditore agli studi subito dopo i
trasferimenti e le nomine del personale di ruolo, ed ha durata di un anno scolastico.
2. Con ordinanza del Ministro della pubblica istruzione sono annualmente stabiliti i
titoli valutabili ed i criteri di valutazione in base ai quali il provveditore agli studi
dispone le assegnazioni provvisorie di sede, nonché le modalità e i termini di
presentazione delle domande.
Paragrafo VI - Disposizioni particolari
Art. 477 - Incarichi di presidenza
1. Gli incarichi di presidenza di durata annuale negli istituti e nelle scuole di
istruzione secondaria, nei licei artistici e negli istituti d'arte sono conferiti, a
domanda, ogni anno, dal provveditore agli studi in base ad apposite graduatorie
provinciali di merito distintamente formate per i vari tipi di presidenza da conferire.
Per le scuole con lingua di insegnamento diversa da quella italiana saranno formate
apposite graduatorie provinciali di merito.
2. Per ciascun tipo di incarico di presidenza il provveditore agli studi compila due
distinte graduatorie:
a) sono iscritti nella prima graduatoria i docenti inclusi nelle graduatorie di merito dei
concorsi a posti di preside negli istituti del medesimo tipo di quello al cui incarico di
presidenza aspirano;
b) sono iscritti nella seconda graduatoria i docenti di ruolo che abbiano i requisiti
richiesti per la partecipazione ai concorsi a posti di preside nelle scuole e negli
istituti del medesimo tipo di quello al cui incarico di presidenza aspirano. La domanda
per l'iscrizione nelle suddette graduatorie può essere presentata al solo provveditorato
agli studi della provincia nella quale l'aspirante presta servizio. Gli aspiranti di cui
alla lettera a) sono inclusi nella graduatoria provinciale con punteggio pari al voto
conseguito nel concorso a posti di preside e, nel caso di più di una partecipazione, con
il punteggio più favorevole, cui è aggiunta una adeguata valutazione per ciascuna delle
idoneità conseguite nei concorsi a posti di preside negli istituti del medesimo tipo di
quello al cui incarico di presidenza aspirato. La votazione conseguita al concorso è
rapportata a 100. Con ordinanza del Ministro della pubblica istruzione sono determinati,
per la fissazione del punteggio complessivo, gli altri titoli degli aspiranti di cui alla
suddetta lettera a), maturati dopo la partecipazione al concorso o all'ultimo concorso a
posti di preside, nonché la tabella di valutazione dei titoli stessi. La medesima
ordinanza determina i titoli valutabili degli aspiranti di cui alla lettera b), nonché la
tabella di valutazione dei titoli stessi e fissa i criteri per la formazione della
commissione incaricata della compilazione delle graduatorie.
3. Nell'ambito di ciascuna graduatoria provinciale di merito non si dà luogo a nomine di
aspiranti di cui alla lettera b) del comma 2, se prima non sia stata esaurita la
graduatoria degli aspiranti di cui alla lettera a) dello stesso comma. Qualora la vacanza
si verifichi nel corso dell'anno scolastico, l'incarico è conferito a un docente scelto
tra quelli in servizio nella scuola interessata, dando la precedenza agli iscritti nelle
graduatorie di cui al precedente comma 2 e secondo l'ordine di inclusione nelle stesse. In
ogni caso non si dà luogo a conferimento di incarico di presidenza ad aspiranti
trasferiti per incompatibilità ambientale o che abbiano riportato una sanzione
disciplinare superiore alla censura e non siano stati riabilitati.
Art. 478 - Sostituzione docenti assenti
1. Nelle scuole materne ed elementari, qualora non sia possibile sostituire i docenti
temporaneamente assenti con personale in servizio nel circolo dibattito, i direttori
didattici devono utilizzare personale di altri circoli viciniori, che sono indicati dal
provveditore agli studi. La stessa norma si applica altresì agli altri ordini di scuola
limitatamente agli istituti esistenti nell'ambito del medesimo distretto.
2. Nelle scuole elementari, nell'ambito del piano annuale di attività, si procede ai
sensi dell'articolo 131, commi 5 e 6.
Art. 479 - Docenti in soprannumero
(articolo disapplicato dal CCNL 04.08.95)
1. Il Ministro della pubblica istruzione, sulla base degli specifici accordi
contrattuali di cui all'articolo 470, determina, con propria ordinanza, i criteri di
utilizzazione del personale esuberante, nel rispetto di quanto stabilito dagli articoli
461 e seguenti, nonché delle norme recate, in materia, dai contratti collettivi.
2. Con la medesima ordinanza sono impartite disposizioni volte espressamente a disporre la
utilizzazione del personale soprannumerario di educazione tecnica e di educazione fisica
nelle scuole medie, anche per le supplenze in sostituzione dei docenti di discipline
diverse assenti sino a dieci giorni.
3. Il personale docente delle scuole materne, qualora si abbiano situazioni di
soprannumero nel ruolo di appartenenza, è utilizzato nei limiti del soprannumero, purché
sia provvisto di diploma di istituto magistrale, in posti di insegnamento nelle scuole
elementari. Il predetto personale, se fornito del prescritto titolo di studio, è
utilizzato, sempre nel limite del soprannumero, nelle scuole medie e negli istituti e
scuole di istruzione secondaria superiore, ivi compresi i licei artistici e gli istituti
d'arte, in cattedre corrispondenti alle classi di concorso cui dà accesso il titolo di
studio posseduto. Per il personale docente soprannumerario l'utilizzazione è disposta
anche d'ufficio.
4. Il personale docente delle scuole elementari, qualora, dopo la completa attuazione del
nuovo ordinamento, con riferimento anche all'introduzione da esso prevista
dell'insegnamento di una lingua straniera, si abbiano situazioni di soprannumero nel ruolo
di appartenenza, è utilizzato nei limiti del soprannumero nelle scuole medie e negli
istituti e scuole di istruzione secondaria superiore, ivi compresi i licei artistici e gli
istituti d'arte, in cattedre corrispondenti alle classi di concorso per le quali il
predetto personale sia provvisto del prescritto titolo di studio. Per il personale docente
soprannumerario l'utilizzazione è disposta anche d'ufficio.
5. Nell'ambito della scuola media e degli istituti e scuole di istruzione secondaria
superiore, ivi compresi i licei artistici e gli istituti d'arte, il personale docente,
qualora si abbiano situazioni di soprannumero nel ruolo di appartenenza, è utilizzato,
nei limiti del soprannumero, in scuole dello stesso o di altro ordine e grado, in cattedre
corrispondenti a classi di concorso diverse da quelle di titolarità, purché sia
provvisto del prescritto titolo di studio. Il personale docente appartenente ai ruoli
degli istituti e scuole di istruzione secondaria superiore può essere utilizzato anche
nella scuola media. Per il personale docente soprannumerario l'utilizzazione è disposta
anche d'ufficio.
6. Le utilizzazioni in scuole di grado inferiore possono essere disposte soltanto a
domanda, salvo che nell'ipotesi di cui al comma 5. Parimenti a domanda possono essere
disposte utilizzazioni in provincia diversa da quella di titolarità.
7. Con decreto del Ministro della pubblica istruzione sono individuati gli insegnamenti
tecnico-professionali o artistico-professionali di carattere rigidamente specialistico per
i quali non è possibile disporre utilizzazioni di titolari di altri insegnamenti.
8. Le utilizzazioni disposte nell'anno precedente, su posti e cattedre che rimangano
vacanti e disponibili dopo le operazioni relative ai trasferimenti ed ai passaggi di
cattedra o di ruolo, sono prorogate, anche d'ufficio, per l'anno scolastico successivo
purché permanga la situazione di soprannumerarietà che ha dato luogo all'utilizzazione e
sempre che non possa procedersi a nuova utilizzazione a domanda. In conseguenza, tali
posti e cattedre, non sono disponibili per nuove nomine in ruolo.
9. Per le utilizzazioni del personale docente in soprannumero si applicano anche le
disposizioni di cui all'articolo 455.
Art. 480 - Inquadramenti in profili professionali amministrativi
1. Il personale docente, appartenente a ruoli in cui si abbiano situazioni di
soprannumero, dopo le utilizzazioni ed i passaggi di cui all'articolo 479, può essere
inquadrato, a domanda da presentarsi al provveditore agli studi delle province di
titolarità, nelle qualifiche funzionali e nei profili professionali dei ruoli
dell'amministrazione centrale e dell'amministrazione scolastica periferica della pubblica
istruzione.
2. Il personale docente inquadrato ai sensi del comma 1 è tenuto a frequentare un corso
di formazione avente ad oggetto l'ordinamento dei servizi dell'amministrazione scolastica.
3. Il personale amministrativo, tecnico ed ausiliario di ruolo nelle scuole di ogni ordine
e grado, che sia utilizzato, alla data del 15 novembre 1992, data di entrata in vigore
della legge 23 ottobre 1992, n. 421, presso gli uffici regionali e provinciali
dell'amministrazione scolastica periferica della pubblica istruzione, può essere
inquadrato, a domanda, da presentarsi al provveditore agli studi della provincia di
titolarità, nelle qualifiche funzionali e nei profili professionali di cui al comma 1.
4. Gli inquadramenti di cui al presente articolo sono effettuati su posti disponibili nei
limiti delle dotazioni organiche costituite cumulativamente dalle tabelle A e B allegate
al decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 27 luglio 1987, pubblicato nel
supplemento ordinario alla Gazzetta Ufficiale n. 33 dell' 8 febbraio 1991, e successive
modificazioni, e per le sedi che presentino disponibilità di posti. Il cinquanta per
cento dei posti di cui alla predetta tabella B è comunque reso indisponibile per gli
accessi tramite concorsi fino a quando permarranno le posizioni soprannumerarie di cui al
comma 1.
5. Agli inquadramenti si provvede secondo l'ordine di graduatorie risultanti dalla
valutazione dell'intera anzianità di servizio riconosciuta nella qualifica di
provenienza. Le graduatorie sono compilate sulla base di criteri definiti con ordinanza
del Ministro della pubblica istruzione.
6. Il personale di cui ai commi 1 e 3 è inquadrato in qualifiche funzionali in
corrispondenza di quanto previsto dalla tabella che segue, con la conservazione, ai soli
fini giuridici, dell'anzianità maturata nella qualifica di provenienza; viene fatta salva
la posizione economica già acquisita per stipendio ed indennità di funzione,
attribuendosi all'interessato, oltre allo stipendio base della qualifica funzionale nella
quale è inquadrato, una retribuzione individuale di anzianità di importo corrispondente
alla differenza fra lo stipendio in godimento e quello di nuova attribuzione.
Qualifica funzionale nella scuola | Qualifica funzionale nei Ministeri | |
Personale appartenente al ruolo dei docenti laureati | VII | VII |
Personale appartenente al ruolo dei docenti diplomati | VI | VI |
Personale amministrativo, tecnico ed ausiliario | V | VI |
IV | IV | |
III | III |
7. Agli inquadramenti di cui al presente articolo si provvede prioritariamente rispetto a quelli effettuati in base alle disposizioni di carattere generale in materia di mobilità dei dipendenti pubblici, di cui al decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, e successive modificazioni, che comunque restano confermate per tutte le ipotesi diverse da quelle previste ai commi 1 e 3.
Art. 481 - Sostegno
1. Ai fini della copertura dei posti di sostegno nella scuola dell'obbligo, dopo le
operazioni di utilizzazione del personale docente di ruolo fornito del prescritto titolo
di specializzazione, si procede all'accantonamento di un numero di posti pari a quello
necessario per le nomine del personale docente non di ruolo fornito del prescritto titolo
di specializzazione.
2. Effettuato l'accantonamento dei posti di cui al comma 1, nell'ambito del numero dei
posti residui sono utilizzati i docenti di ruolo privi del prescritto titolo di
specializzazione.
3. Dopo le operazioni di cui al comma 2 si procede all'effettuazione delle nomine del
personale docente non di ruolo per il quale è stato disposto l'accantonamento di posti di
cui al comma 1.
Art. 482 - Passaggi di cattedra per modifiche di ordinamento
1. Nei casi di modifica di ordinamenti scolastici ovvero di programmi di insegnamento,
i docenti di materie non più previste e comunque diversamente denominate o raggruppate,
sono assegnati dal Ministero della pubblica istruzione, su conforme parere del Consiglio
nazionale della pubblica istruzione, a materia o gruppo di materie affini, conservando a
tutti gli effetti lo stato giuridico ed economico in godimento.
2. Su proposta del Consiglio nazionale della pubblica istruzione, il Ministro della
pubblica istruzione può disporre la frequenza obbligatoria di apposito corso di
aggiornamento e di qualificazione.
Art. 483 - Mobilità del personale direttivo e docente privo della vista
1. Il personale direttivo e docente privo della vista delle scuole di ogni ordine e
grado ha la precedenza nei trasferimenti, passaggi e assegnazioni provvisorie, relativi al
movimento interregionale, interprovinciale ed intercomunale.
2. Al personale docente di ruolo non vedente delle scuole aventi particolari finalità, il
quale si sia trovato o venga a trovarsi nelle condizioni di soprannumerarietà, è
consentito, a domanda, il trasferimento presso i provveditorati agli studi di appartenenza
secondo i criteri stabiliti per la mobilità volontaria dei pubblici dipendenti.
3. Detto personale è impiegato per consulenze e docenze ai fini della formazione e
dell'aggiornamento psico-didattico e metodologico dei docenti di sostegno operanti
nell'area della minorazione visiva.
4. A tal fine i provveditori agli studi interessati organizzano una sezione operativa
insieme al gruppo di lavoro per gli handicappati.
Paragrafo VII - Contenzioso amministrativo
Art. 484 - Ricorso
1. Contro i provvedimenti in materia di trasferimenti d'ufficio o a domanda è ammesso ricorso al Ministro della pubblica istruzione, che decide su conforme parere del Consiglio nazionale della pubblica istruzione.
Sezione IV - Riconoscimento del servizio agli effetti della carriera
Art. 485 - Personale docente
1. Al personale docente delle scuole di istruzione secondaria ed artistica, il servizio
prestato presso le predette scuole statali e pareggiate, comprese quelle all'estero, in
qualità di docente non di ruolo, è riconosciuto come servizio di ruolo, ai fini
giuridici ed economici, per intero per i primi quattro anni e per i due terzi del periodo
eventualmente eccedente, nonché ai soli fini economici per il rimanente terzo. I diritti
economici derivanti da detto riconoscimento sono conservati e valutati in tutte le classi
di stipendio successive a quella attribuita al momento del riconoscimento medesimo.
2. Agli stessi fini e nella identica misura, di cui al comma 1, è riconosciuto, al
personale ivi contemplato, il servizio prestato presso le scuole degli educandati
femminili statali e quello prestato in qualità di docente elementare di ruolo e non di
ruolo nelle scuole elementari statali, o parificate, comprese quelle dei predetti
educandati e quelle all'estero, nonché nelle scuole popolari, sussidiate o sussidiarie
3. Al personale docente delle scuole elementari è riconosciuto, agli stessi fini e negli
stessi limiti fissati dal comma 1, il servizio prestato in qualità di docente non di
ruolo nelle scuole elementari statali o degli educandati femminili statali, o parificate,
nelle scuole secondarie ed artistiche statali o pareggiate, nelle scuole popolari,
sussidiate o sussidiarie, nonché i servizi di ruolo e non di ruolo prestati nelle scuole
materne statali o comunali.
4. Ai docenti di cui al comma 1, che siano privi della vista, ed al personale docente
delle scuole elementari statali o parificate per ciechi il servizio non di ruolo comunque
prestato è riconosciuto per intero ai fini giuridici ed economici.
5. Al personale docente contemplato nel presente articolo è riconosciuto, agli stessi
fini e negli stessi limiti precedentemente indicati, il servizio prestato in qualità di
docente incaricato o di assistente incaricato o straordinario nelle università
6. I servizi di cui ai precedenti commi sono riconosciuti purché prestati senza demerito
e con il possesso, ove richiesto, del titolo di studio prescritto o comunque riconosciuto
valido per effetto di apposito provvedimento legislativo.
7. Il periodo di servizio militare di leva o per richiamo e il servizio civile sostitutivo
di quello di leva è valido a tutti gli effetti.
Art. 486 - Personale direttivo
1. Al personale direttivo delle scuole di ogni ordine e grado, compreso quello
appartenente alle istituzioni educative statali, è riconosciuto, ai fini giuridici ed
economici e nella misura della metà, soltanto il servizio di ruolo effettivamente
prestato nella carriera di provenienza.
2. Al personale direttivo delle scuole elementari statali o parificate per ciechi il
servizio non di ruolo comunque prestato è riconosciuto per intero ai fini giuridici ed
economici.
3. I benefici di cui al presente articolo assorbono quelli previsti da altre leggi per il
riconoscimento del servizio ai fini della carriera.
4. I provvedimenti relativi al riconoscimento dei servizi sono adottati dal provveditore
agli studi sia per i presidi sia per i direttori didattici.
Art. 487 - Passaggio ad altro ruolo
1. In caso di passaggio, anche a seguito di concorso, del personale direttivo e docente delle scuole di istruzione secondaria ed artistica da un ruolo inferiore ad uno superiore il servizio prestato nel ruolo inferiore viene valutato per intero nel nuovo ruolo.
Art. 488 - Riconoscimento del servizio prestato per opera di assistenza nei paesi in via di sviluppo
1. L'opera di assistenza tecnica in paesi in via di sviluppo di cui alla legge 26 febbraio 1987, n. 49, e successive modificazioni, resa con il possesso del titolo di studio richiesto per l'accesso alla carriera di appartenenza, è valutabile nella stessa carriera agli effetti di cui all'articolo 485, come servizio non di ruolo, solo se prestati in costanza di servizio di insegnamento non di ruolo.
Art. 489 - Periodi di servizio utili al riconoscimento
1. Ai fini del riconoscimento di cui ai precedenti articoli il servizio di insegnamento
è da considerarsi come anno scolastico intero se ha avuto la durata prevista agli effetti
della validità dell'anno dall'ordinamento scolastico vigente al momento della
prestazione.
2. I periodi di congedo e di aspettativa retribuiti e quelli per gravidanza e puerperio
sono considerati utili ai fini del computo del periodo richiesto per il riconoscimento.
Art. 490 - Cumulo dei riconoscimenti e decorrenza dei benefici
1. Il riconoscimento dei servizi non è disposto per i servizi non di ruolo compresi in
periodi che risultino già considerati servizio di ruolo per effetto di retrodatazione di
nomina in ruolo prevista da leggi speciali.
2. I benefici di cui ai precedenti articoli assorbono quelli previsti da altre leggi.
3. I riconoscimenti di servizi già effettuati in applicazione di norme più favorevoli
sono fatti salvi e sono cumulabili con quelli previsti dal presente testo unico se
relativi a periodi precedentemente non riconoscibili.
4. I riconoscimenti di servizi previsti dai precedenti articoli sono disposti all'atto
della conferma in ruolo.
5. Le nuove misure per il riconoscimento dei servizi, previsti dagli articoli 485 e 486,
hanno effetto da data non anteriore al 1° luglio 1975.
Sezione V - Doveri
Art. 491 - Orario di servizio dei docenti
(articolo disapplicato dal CCNL 04.08.95)
1. Fino al perfezionamento dei contratti collettivi, di cui al decreto legislativo 3
febbraio 1993, n. 29, e successive modificazioni, l'orario obbligatorio di servizio dei
docenti è determinato secondo quanto previsto dai commi seguenti.
2. L'orario di servizio per i docenti è costituito:
a) dalle ore da destinare all'insegnamento;
b) dalle ore riguardanti le attività connesse con il funzionamento della scuola.
3. L'orario obbligatorio di insegnamento per i docenti della scuola materna è stabilito
in 25 ore settimanali per le attività educative.
4. L'orario obbligatorio di insegnamento per i docenti della scuola elementare è
costituito di 24 ore settimanali di attività didattica, secondo le modalità stabilite
dall'articolo 131.
5. L'orario obbligatorio di insegnamento per i docenti degli istituti e scuole di
istruzione secondaria ed artistica è di 18 ore settimanali.
6. Il rapporto di lavoro a tempo parziale è regolato sulla base delle disposizioni
contenute negli articoli 7 e 8 della legge 29 dicembre 1988, n. 554.