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Direttiva Presidente Consiglio Ministri 1 dicembre 1993
(in GU 20 dicembre 1993, n. 297)

Assunzioni obbligatorie delle categorie protette e tirocinio per portatori di handicap

 

IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI

Vista la legge 23 agosto 1988, n. 400;

Vista la legge 2 aprile 1968, n. 482, e successive modificazioni, recante norme in materia di assunzioni obbligatorie presso le pubbliche amministrazioni e le aziende private;

Visti gli articoli 5 e 17 della legge 28 febbraio 1987, n. 56, relativi ai compiti delle commissioni regionali per l'impiego, intese a promuovere programmi di assunzioni per portatori di handicap;

Vista la legge 5 febbraio 1992, n. 104, legge-quadro per l'assistenza, l'integrazione sociale e i diritti delle persone handicappate;

Visto il decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, recante norme sulla razionalizzazione dell'organizzazione delle amministrazioni pubbliche e revisione della disciplina in materia di pubblico impiego, con particolare riferimento all'art. 42, comma 2, disciplinante le assunzioni obbligatorie delle categorie protette mediante tirocinio pre-lavorativo per portatori di handicap;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, in data 13 maggio, recante delega al prof. Sabino Cassese, Ministro senza portafoglio incaricato per la funzione pubblica, dell'esercizio, fra l'altro, delle funzioni relative a tutte le materie che riguardano la pubblica amministrazione e il pubblico impiego;

Su conforme proposta dei Dipartimenti della funzione pubblica e degli affari sociali;

Emana la seguente direttiva:

Art. 1
Campo di applicazione.

La presente direttiva si applica alle assunzioni, presso le amministrazioni pubbliche, disposte ai sensi degli articoli 1 e 12 della legge 2 aprile 1968, n. 482 , come integrati dall'art. 19 della legge 5 febbraio 1992, n. 104 , a favore delle persone portatrici di handicap di cui all'art. 3 della legge 5 febbraio 1992, n. 104 , che presentano una riduzione della capacità lavorativa non inferiore al 67 per cento o invalidità ascritta dalla prima alla quarta categoria di cui al testo unico delle pensioni di guerra, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 23 dicembre 1978, n. 915 , e successive modificazioni ed integrazioni.

Art. 2
Determinazione del numero dei posti.

Le amministrazioni pubbliche, annualmente e comunque periodicamente, individuano, nell'ambito delle riserve dei posti da destinare alle categorie protette ai sensi della legge 2 aprile 1968, n. 482 , una percentuale dei posti, comunque non inferiore al 10 per cento e non superiore al 30 per cento, da coprire con portatori di handicap, previo periodo di tirocinio pre-lavorativo.

Art. 3
Pubblicità dei posti da coprire.

Delle proprie determinazioni sulla quantità e tipologia di professionalità da acquisire, le amministrazioni prevedono a dare adeguata pubblicità, anche a mezzo stampa, mediante appositi bandi, dandone altresì comunicazione agli uffici provinciali del lavoro.

Detti bandi devono indicare:

a) il numero dei posti e le tipologie di professionalità disponibili;

b) il titolo di studio richiesto;

c) il possesso degli ordinari requisiti richiesti per l'accesso al pubblico impiego;

d) età ricompresa tra 18 e 55 anni, non elevabili.

Art. 4
Modalità di formazione delle graduatorie.

L'amministrazione predispone le graduatorie, sulla base del punteggio risultante dalla graduatoria di iscrizione al collocamento obbligatorio, ammettendo gli interessati al tirocinio previa verifica dell'idoneità delle mansioni da svolgere, da effettuare a cura della U.S.L. di residenza del lavoratore.

Art. 5
Convenzioni.

Le convenzioni da stipularsi, ai sensi dell'art. 17 della legge 28 febbraio 1987, n. 56 , tra commissione regionale dell'impiego e singola amministrazione, debbono prevedere le linee fondamentali in base alle quali dovrà svolgersi il periodo di tirocinio pre-lavorativo, che non può comunque essere inferiore a sei mesi e superare la durata massima di due anni, individuando, in particolare, i servizi territoriali incaricati di promuovere e guidare il tirocinio.

Art. 6
Nomina in ruolo.

Al termine del periodo di tirocinio, i soggetti portatori di handicap, dichiarati idonei allo svolgimento delle mansioni relative, sono nominati in ruolo nella qualifica e profilo per il quale si è svolto il tirocinio.

Art. 7
Norma transitoria.

In via transitoria, le amministrazioni pubbliche, compatibilmente con le percentuali di disponibilità previste dalla legge 2 aprile 1968, n. 482 , possono disporre le assunzioni delle persone portatrici di handicap che hanno svolto presso le amministrazioni stesse, entro il 31 dicembre 1993, attività di tirocinio a carattere formativo per almeno due anni.


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