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PROTOCOLLO D'INTESA Visto l'art.21 della legge 15 marzo 1997, n. 59, che consente alla scuola dell'autonomia di interagire da protagonista con le autonomie locali, i settori economici e produttivi, gli enti pubblici e le associazioni del territorio, nonché di perseguire tramite l'autonomia la massima flessibilità; visto il decreto del Presidente della Repubblica 8 marzo 1999, n.275, con il quale è stato emanato il regolamento recante norme in materia di autonomia didattica e organizzativa delle istituzioni scolastiche ai sensi del citato art.21; vista la legge 18 dicembre 1997, n. 440, concernente l'istituzione del fondo per l'arricchimento e l'ampliamento dell'offerta formativa; viste le direttive 19 maggio 1998, n. 238 e 29 maggio 1998, n. 252 attuative della citata legge 440/98, determinanti gli interventi prioritari a favore dell'autonomia, da realizzarsi anche tra reti di scuole e con soggetti esterni per l'integrazione della scuola con il territorio; vista la direttiva n. 133 del 3 aprile 1996 con la quale vengono indicate finalità, modalità organizzative e fonti di finanziamento a cui le singole scuole, nell'ambito della propria autonomia, possono far riferimento per promuovere iniziative complementari e integrative dell'iter formativo degli studenti, per creare occasioni e spazi di incontro da riservare loro, per favorire l'apertura della scuola alle domande di tipo educativo e culturale provenienti dal territorio, in coerenza con le finalità formative istituzionali; visto il decreto del Presidente della Repubblica n. 567, del 10 ottobre 1996, così come modificato e integrato dal decreto del Presidente della Repubblica n. 156, del 9 aprile 1999, con il quale è stato emanato il regolamento che disciplina le iniziative complementari e le attività integrative nelle istituzioni scolastiche; vista la direttiva del Ministro della Pubblica istruzione n. 600, del 23 settembre 1996, concernente interventi di educazione alla salute, prevenzione dell'insuccesso scolastico e del disagio; visto il decreto del Presidente della Repubblica n. 249, del 24 giugno 1998, con il quale è stato emanato lo Statuto delle studentesse e degli studenti; vista la direttiva n. 210, del 3 settembre 1999 che definisce le linee di indirizzo per l'aggiornamento, la formazione in servizio e lo sviluppo professionale del personale della scuola; vista la direttiva del Ministro della Pubblica istruzione 3 dicembre 1999, n. 292, recante linee di indirizzo per la presentazione, l'attuazione, il monitoraggio e la valutazione degli interventi di educazione alla salute da parte delle scuole di ogni ordine e grado e per lo svolgimento di attività di formazione; visto il decreto legislativo 8 maggio 1998, n. 178, concernente la trasformazione degli Istituti superiori di educazione fisica e istituzione di facoltà e di corsi di laurea e di diploma in scienze motorie, a norma dell'articolo 17, comma 115, della legge 15 maggio 1997, n. 127; considerata la funzione primaria della scuola nel campo dell'educazione e dell'istruzione al fine della costruzione di un corretto stile di vita; premesso che il ministero della Pubblica istruzione intende:
premesso che lo IUSM - Istituto Universitario di Scienze Motorie:
si conviene quanto segue: Articolo 1 La presente intesa ha come oggetto lo scopo di instaurare un rapporto di collaborazione tra il ministero della Pubblica istruzione e l'Istituto Universitario di Scienze Motorie di Roma, per l'attuazione di una serie di iniziative volte alla realizzazione degli intenti del Ministero, elencati in premessa, con il supporto delle conoscenze e competenze, come sopra specificate, dell'Istituto Universitario. Articolo 2 Le iniziative saranno rivolte a raggiungere, in particolare, i seguenti obiettivi:
Articolo 3 Per il raggiungimento degli obiettivi individuati dal presente
protocollo potranno essere attuate intese per la realizzazione di
ricerche e studi, incontri di studio, convegni e altre attività, anche
con altre istituzioni nazionali e internazionali. Articolo 4 L'attuazione della presente intesa è demandata a una struttura con compiti di programmazione, di indirizzo, di monitoraggio e di valutazione costituita da un gruppo di lavoro a livello nazionale presieduto dal Sottosegretario di Stato competente per materia, o da un suo delegato, e composto da tre rappresentanti del ministero della Pubblica istruzione e da tre rappresentanti dell'Istituto Universitario di Scienze Motorie di Roma, designati dalle parti. Il gruppo ha i seguenti compiti:
Articolo 5 I profili organizzativi e di gestione afferenti all'attuazione del protocollo d'intesa verranno curati dall'Ispettorato per l'Educazione Fisica e Sportiva - Ufficio di coordinamento per le Attività degli Studenti, che assicurerà il necessario coordinamento con altri Uffici Centrali interessati. Articolo 6 Il presente protocollo di intesa entra in vigore alla data della
stipula, ha durata triennale, e sarà rinnovato alla scadenza, salvo
diverso avviso di una delle parti, espresso almeno tre mesi prima della
scadenza dei termini.
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