Art. 1.
(Fondo per l'arricchimento e l'ampliamento
dell'offerta formativa e per gli interventi perequativi)
1. A decorrere dall'esercizio finanziario 1997, é istituito nello
stato di previsione del Ministero della pubblica istruzione un fondo
denominato "Fondo per l'arricchimento e l'ampliamento dell'offerta formativa
e per gli interventi perequativi" destinato alla piena realizzazione
dell'autonomia scolastica, all'introduzione dell'insegnamento di una seconda
lingua comunitaria nelle scuole medie, all'innalzamento del livello di
scolaritą e del tasso di successo scolastico, alla formazione del
personale della scuola, alla realizzazione di iniziative di formazione
post-secondaria non universitaria, allo sviluppo della formazione continua e
ricorrente, agli interventi per l'adeguamento dei programmi di studio dei
diversi ordini e gradi, ad interventi per la valutazione dell'efficienza e
dell'efficacia del sistema scolastico, alla realizzazione di interventi
perequativi in favore delle istituzioni scolastiche tali da consentire,
anche mediante integrazione degli organici provinciali, l'incremento
dell'offerta formativa, alla realizzazione di interventi integrati, alla
copertura della quota nazionale di iniziative cofinanziate con i fondi
strutturali dell'Unione europea.
2. Le disponibilitą di cui al comma 1 da iscrivere nello stato di
previsione del Ministero della pubblica istruzione sono ripartite, sentito
il parere delle competenti Commissioni parlamentari, con decreti del
Ministro del tesoro, anche su capitoli di nuova istituzione, su proposta del
Ministro della pubblica istruzione, in attuazione delle direttive di cui
all'articolo 2. Le eventuali disponibilitą non utilizzate nel corso
dell'anno sono utilizzate nell'esercizio successivo.
Art. 2.
(Direttive del Ministro)
1. Con una o piś direttive del Ministro della pubblica istruzione, sentito il parere delle competenti Commissioni parlamentari, sono definiti:
a)
gli interventi prioritari;
b)
i criteri generali per la ripartizione delle somme destinate agli
interventi e le modalitą della relativa gestione;
c)
indicazioni circa il monitoraggio, il supporto, l'assistenza e la
valutazione degli interventi.
Art. 3.
(Progetti integrati)
1. Nella ripartizione dei fondi per le iniziative che richiedono il coinvolgimento degli enti locali é data la precedenza a progetti conseguenti ad accordi nei quali gli enti locali abbiano dato la concreta disponibilitą ad assolvere agli obblighi loro spettanti per legge, ovvero a quelli deliberati da reti di scuole.
Art. 4.
(Dotazione del fondo)
1. La dotazione del fondo di cui all'articolo 1 é determinata in
lire 100 miliardi per l'anno 1997, in lire 400 miliardi per l'anno 1998 e in
lire 345 miliardi annue a decorrere dall'anno 1999. All'onere relativo agli
anni 1997, 1998 e 1999 si provvede mediante corrispondente riduzione dello
stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 1997-1999, al capitolo
6856 dello stato di previsione del Ministero del tesoro per l'anno 1997,
all'uopo parzialmente utiliz zando, per lire 100 miliardi per ciascuno degli
anni 1997, 1998 e 1999, l'accantonamento relativo al Ministero della
pubblica istruzione e per lire 300 miliardi per l'anno 1998 e lire 245
miliardi per l'anno 1999, l'accantonamento relativo alla Presidenza del
Consiglio dei ministri.
2. Il Ministro del tesoro é autorizzato ad apportare, con propri
decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.