DdL Senato A.S. n. 3176
approvato dalla Camera dei deputati il 26
ottobre 2004, in un testo risultante dall’unificazione dei disegni di
legge
d’iniziativa dei deputati STEFANI (26); VOLONTÈ (385); SINISCALCHI,
BONITO e FINOCCHIARO (539); COLA (588); ANEDDA, SELVA, COLA, STERPA e
LISI (1177); PISAPIA (1243); PECORELLA (2084); PISAPIA (2764); GIULIETTI
e SINISCALCHI (3021); PISAPIA (4355)
(V. Stampati Camera nn. 26, 385, 539, 588, 1177, 1243, 2084, 2764, 3021
e 4355)
Trasmesso dal Presidente della Camera dei deputati alla Presidenza il 27
ottobre 2004
Norme in materia di diffamazione, di diffamazione con il mezzo della
stampa o con altro mezzo di diffusione, di ingiuria e di condanna del
querelante Art. 1.
(Modifiche alla legge 8 febbraio 1948, n. 47) 1. All’articolo 1
della legge 8 febbraio 1948, n. 47, è aggiunto, in fine, il seguente
comma:
«Le disposizioni della presente legge si applicano, altresì, ai siti
INTERNET aventi natura editoriale». 2. All’ articolo 8 della legge 8
febbraio 1948, n. 47, e successive modificazioni, sono apportate le
seguenti modificazioni:
a) al secondo comma, dopo le parole: «sono pubblicate,» sono inserite le
seguenti: «senza commento,»;
b) dopo il terzo comma è inserito il seguente:
«Per le trasmissioni radiofoniche o televisive, le dichiarazioni o le
rettifiche sono effettuate ai sensi dell’articolo 10 della legge 6
agosto 1990, n. 223. Per i siti informatici, le dichiarazioni o le
rettifiche sono pubblicate entro quarantotto ore dalla richiesta, con le
stesse caratteristiche grafiche, la stessa metodologia di accesso al
sito e la stessa visibilità della notizia cui si riferiscono»;
c) dopo il quarto comma è inserito il seguente:
«Per la stampa non periodica l’autore dello scritto, ovvero i soggetti
di cui all’articolo 57-bis del codice penale, provvedono, su richiesta
della persona offesa, alla pubblicazione, a propria cura e spese su non
più di due quotidiani a tiratura nazionale indicati dalla stessa, delle
dichiarazioni o delle rettifiche dei soggetti di cui siano state
pubblicate immagini o ai quali siano stati attribuiti atti o pensieri o
affermazioni da essi ritenuti lesivi della loro reputazione o contrari a
verità, purchè le dichiarazioni o le rettifiche non abbiano contenuto
suscettibile di incriminazione penale. La pubblicazione in rettifica
deve essere effettuata entro sette giorni dalla richiesta con idonea
collocazione e caratteristica grafica e deve inoltre fare chiaro
riferimento allo scritto che l’ha determinata»;
d) al quinto comma, le parole: «trascorso il termine di cui al secondo e
terzo comma» sono sostituite dalle seguenti: «trascorso il termine di
cui al secondo, terzo, quarto, per quanto riguarda i siti informatici, e
sesto comma» e le parole: «in violazione di quanto disposto dal secondo,
terzo e quarto comma» sono sostituite dalle seguenti: «in violazione di
quanto disposto dal secondo, terzo, quarto, per quanto riguarda i siti
informatici, quinto e sesto comma»;
e) dopo il quinto comma è inserito il seguente:
«Della stessa procedura può avvalersi l’autore dell’offesa, qualora il
direttore responsabile del giornale o del periodico, il responsabile
della trasmissione radiofonica, televisiva o delle trasmissioni
informatiche o telematiche non pubblichino la smentita o la rettifica
richiesta». 3. Dopo l’articolo 11 della legge 8 febbraio 1948, n. 47,
è inserito il seguente:
«Art. 11-bis. - (Risarcimento del danno). – 1. Nella determinazione del
danno derivante dalla pubblicazione ritenuta lesiva della reputazione o
contraria a verità, il giudice tiene conto dell’effetto riparatorio
della pubblicazione della rettifica, se richiesta dalla persona offesa.
2. Quando il giudice procede alla liquidazione del danno in via
equitativa, l’entità del danno non patrimoniale non può comunque
eccedere la somma di euro 30.000. Il giudice non è vincolato al limite
predetto nel caso in cui l’imputato sia già stato condannato, in sede
civile o penale, con sentenza definitiva, al risarcimento del danno in
favore della medesima parte offesa.
3. Nei casi previsti dalla presente legge, l’azione civile per il
risarcimento del danno alla reputazione si prescrive in un anno dalla
pubblicazione». 4. L’articolo 12 della legge 8 febbraio 1948, n. 47, è
abrogato. 5. L’articolo 13 della legge 8 febbraio 1948, n. 47, è
sostituito dal seguente:
«Art. 13. - (Pene per la diffamazione). – 1. Nel caso di diffamazione
commessa con il mezzo della stampa, consistente nell’attribuzione di un
fatto determinato, si applica la pena della multa da euro 5.000 a euro
10.000.
2. Alla condanna per il delitto di cui al comma 1 consegue la pena
accessoria della pubblicazione della sentenza nei modi stabiliti
dall’articolo 36 del codice penale e, nelle ipotesi di cui all’articolo
99, secondo comma, del codice penale, la pena accessoria
dell’interdizione dalla professione di giornalista per un periodo da un
mese a sei mesi.
3. L’autore dell’offesa non è punibile se provvede, ai sensi
dell’articolo 8, alla pubblicazione di dichiarazioni o rettifiche.
4. Nel dichiarare la non punibilità, il giudice valuta la rispondenza
della rettifica ai requisiti di legge.
5. Con la sentenza di condanna il giudice dispone la trasmissione degli
atti al competente ordine professionale per le determinazioni relative
alle sanzioni disciplinari». Art. 2.
(Modifiche al codice penale) 1. L’articolo 57 del codice penale è
sostituito dal seguente:
«Art. 57. - (Reati commessi con il mezzo della stampa, della diffusione
radiotelevisiva o con altri mezzi di diffusione). – Salva la
responsabilità dell’autore della pubblicazione, e fuori dei casi di
concorso, il direttore o il vicedirettore responsabile del quotidiano,
del periodico o della testata giornalistica, radiofonica o televisiva,
risponde dei delitti commessi con il mezzo della stampa, della
diffusione radiotelevisiva o con altri mezzi di diffusione se il delitto
è conseguenza della violazione dei doveri di vigilanza sul contenuto
della pubblicazione. La pena è in ogni caso ridotta di un terzo». 2.
L’articolo 594 del codice penale è sostituito dal seguente:
«Art. 594. - (Ingiuria). – Chiunque offende l’onore o il decoro di una
persona presente è punito con la multa fino a euro 5.000.
Alla stessa pena soggiace chi commette il fatto mediante comunicazione
telegrafica, telefonica o telematica, o con scritti o disegni, diretti
alla persona offesa.
Le pene sono aumentate qualora l’offesa consista nell’attribuzione di un
fatto determinato, ovvero sia commessa in presenza di più persone». 3.
All’articolo 595 del codice penale, i commi primo, secondo e terzo sono
sostituiti dai seguenti:
«Chiunque, fuori dei casi indicati nell’articolo 594, comunicando con
più persone, offende l’altrui reputazione, è punito con la multa da euro
1.500 a euro 6.000.
La pena è aumentata se l’offesa consiste nell’attribuzione di un fatto
determinato.
Se l’offesa è arrecata con il mezzo della stampa o con qualsiasi altro
mezzo di pubblicità, ovvero in atto pubblico, si applica la pena della
multa da euro 3.000 a euro 8.000.
Si applicano le disposizioni di cui al comma 3 dell’articolo 13 della
legge 8 febbraio 1948, n. 47, e successive modificazioni, nel caso in
cui l’autore dell’offesa pubblichi una completa rettifica del giudizio o
del contenuto lesivo dell’altrui reputazione.
Alla condanna consegue la pena accessoria dell’interdizione dalla
professione di giornalista per un periodo da un mese a sei mesi, nelle
ipotesi di cui all’articolo 99, secondo comma». Art.
3.
(Modifica all’articolo 427 del codice di procedura penale) 1. Dopo
il comma 3 dell’articolo 427 del codice di procedura penale, è inserito
il seguente:
«3-bis. Il giudice può altresì condannare il querelante al pagamento di
una somma da 1.000 euro a 10.000 euro a favore della cassa delle
ammende». Art. 4.
(Norma transitoria) 1. Nel caso in cui la condanna a pena
detentiva per i reati di cui alla presente legge debba essere ancora
eseguita prima della data di entrata in vigore della legge stessa,
ovvero, a tale data, sia in corso di esecuzione, la pena della
reclusione è convertita in pena pecuniaria ai sensi dell’articolo 135
del codice penale. |