Legge 28 marzo 2003, n. 53
(in GU 2 aprile 2003, n. 77)
Delega al Governo per la definizione delle norme generali sull’istruzione
e dei livelli essenziali delle prestazioni in materia di istruzione
e di formazione professionale
La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno
approvato;
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
Promulga
la seguente legge:
Art. 1
(Delega in materia di norme generali sull'istruzione e di livelli
essenziali delle prestazioni in materia di istruzione e di
formazione professionale)
1. Al fine di favorire la crescita e la
valorizzazione della persona umana, nel rispetto dei ritmi dell'età
evolutiva, delle differenze e dell'identità di ciascuno e delle
scelte educative della famiglia, nel quadro della cooperazione tra
scuola e genitori, in coerenza con il principio di autonomia delle
istituzioni scolastiche e secondo i principi sanciti dalla
Costituzione, il Governo è delegato ad adottare, entro ventiquattro
mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, nel
rispetto delle competenze costituzionali delle regioni e di comuni e
province, in relazione alle competenze conferite ai diversi soggetti
istituzionali, e dell'autonomia delle istituzioni scolastiche, uno o
più decreti legislativi per la definizione delle norme generali
sull'istruzione e dei livelli essenziali delle prestazioni in
materia di istruzione e di istruzione e formazione professionale.
2. Fatto salvo quanto specificamente previsto
dall'articolo 4, i decreti legislativi di cui al comma 1 sono
adottati su proposta del Ministro dell'istruzione, dell'università e
della ricerca, di concerto con il Ministro dell'economia e delle
finanze, con il Ministro per la funzione pubblica e con il Ministro
del lavoro e delle politiche sociali, sentita la Conferenza
unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto
1997, n. 281, e previo parere delle competenti Commissioni della
Camera dei deputati e del Senato della Repubblica da rendere entro
sessanta giorni dalla data di trasmissione dei relativi schemi;
decorso tale termine, i decreti legislativi possono essere comunque
adottati. I decreti legislativi in materia di istruzione e
formazione professionale sono adottati previa intesa con la
Conferenza unificata di cui al citato decreto legislativo n. 281 del
1997.
3. Per la realizzazione delle finalità della
presente legge, il Ministro dell'istruzione, dell'università e della
ricerca predispone, entro novanta giorni dalla data di entrata in
vigore della legge medesima, un piano programmatico di interventi
finanziari, da sottoporre all'approvazione del Consiglio dei
ministri, previa intesa con la Conferenza unificata di cui al citato
decreto legislativo n. 281 del 1997, a sostegno:
a) della riforma degli ordinamenti e degli
interventi connessi con la loro attuazione e con lo sviluppo e la
valorizzazione dell'autonomia delle istituzioni scolastiche;
b) dell'istituzione del Servizio nazionale di
valutazione del sistema scolastico;
c) dello sviluppo delle tecnologie multimediali
e della alfabetizzazione nelle tecnologie informatiche, nel pieno
rispetto del principio di pluralismo delle soluzioni informatiche
offerte dall'informazione tecnologica, al fine di incoraggiare e
sviluppare le doti creative e collaborative degli studenti;
d) dello sviluppo dell'attività motoria e delle
competenze ludico-sportive degli studenti;
e) della valorizzazione professionale del
personale docente;
f) delle iniziative di formazione iniziale e
continua del personale;
g) del concorso al rimborso delle spese di
autoaggiornamento sostenute dai docenti;
h) della valorizzazione professionale del
personale amministrativo, tecnico ed ausiliario (ATA);
i) degli interventi di orientamento contro la
dispersione scolastica e per assicurare la realizzazione del
diritto - dovere di istruzione e formazione;
l) degli interventi per lo sviluppo
dell'istruzione e formazione tecnica superiore e per l'educazione
degli adulti;
m) degli interventi di adeguamento delle
strutture di edilizia scolastica.
4. Ulteriori disposizioni, correttive e
integrative dei decreti legislativi di cui al presente articolo e
all'articolo 4, possono essere adottate, con il rispetto dei
medesimi criteri e principi direttivi e con le stesse procedure,
entro diciotto mesi dalla data della loro entrata in vigore.
Art. 2.
(Sistema educativo di istruzione e di formazione)
1. I decreti di cui all'articolo 1 definiscono il
sistema educativo di istruzione e di formazione, con l'osservanza
dei seguenti principi e criteri direttivi:
a) è promosso l'apprendimento in tutto l'arco
della vita e sono assicurate a tutti pari opportunità di
raggiungere elevati livelli culturali e di sviluppare le capacità
e le competenze, attraverso conoscenze e abilità, generali e
specifiche, coerenti con le attitudini e le scelte personali,
adeguate all'inserimento nella vita sociale e nel mondo del
lavoro, anche con riguardo alle dimensioni locali, nazionale ed
europea;
b) sono promossi il conseguimento di una
formazione spirituale e morale, anche ispirata ai principi della
Costituzione, e lo sviluppo della coscienza storica e di
appartenenza alla comunità locale, alla comunità nazionale ed alla
civiltà europea;
c) è assicurato a tutti il diritto
all'istruzione e alla formazione per almeno dodici anni o,
comunque, sino al conseguimento di una qualifica entro il
diciottesimo anno di età; l'attuazione di tale diritto si realizza
nel sistema di istruzione e in quello di istruzione e formazione
professionale, secondo livelli essenziali di prestazione definiti
su base nazionale a norma dell'articolo 117, secondo comma,
lettera m), della Costituzione e mediante regolamenti emanati ai
sensi dell'articolo 17, comma 2, della legge 23 agosto 1988, n.
400, e garantendo, attraverso adeguati interventi, l'integrazione
delle persone in situazione di handicap a norma della legge 5
febbraio 1992, n. 104. La fruizione dell'offerta di istruzione e
formazione costituisce un dovere legislativamente sanzionato; nei
termini anzidetti di diritto all'istruzione e formazione e di
correlativo dovere viene ridefinito ed ampliato l'obbligo
scolastico di cui all'articolo 34 della Costituzione, nonché
l'obbligo formativo introdotto dall'articolo 68 della legge 17
maggio 1999, n. 144, e successive modificazioni. L'attuazione
graduale del diritto-dovere predetto è rimessa ai decreti
legislativi di cui all'articolo 1, commi 1 e 2, della presente
legge correlativamente agli interventi finanziari previsti a tale
fine dal piano programmatico di cui all'articolo 1, comma 3,
adottato previa intesa con la Conferenza unificata di cui
all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, e
coerentemente con i finanziamenti disposti a norma dell'articolo
7, comma 6, della presente legge;
d) il sistema educativo di istruzione e di
formazione si articola nella scuola dell'infanzia, in un primo
ciclo che comprende la scuola primaria e la scuola secondaria di
primo grado, e in un secondo ciclo che comprende il sistema dei
licei ed il sistema dell'istruzione e della formazione
professionale;
e) la scuola dell'infanzia, di durata
triennale, concorre all'educazione e allo sviluppo affettivo,
psicomotorio, cognitivo, morale, religioso e sociale delle bambine
e dei bambini promuovendone le potenzialità di relazione,
autonomia, creatività, apprendimento, e ad assicurare un'effettiva
eguaglianza delle opportunità educative; nel rispetto della
primaria responsabilità educativa dei genitori, essa contribuisce
alla formazione integrale delle bambine e dei bambini e, nella sua
autonomia e unitarietà didattica e pedagogica, realizza la
continuità educativa con il complesso dei servizi all'infanzia e
con la scuola primaria. È assicurata la generalizzazione
dell'offerta formativa e la possibilità di frequenza della scuola
dell'infanzia; alla scuola dell'infanzia possono essere iscritti
secondo criteri di gradualità e in forma di sperimentazione le
bambine e i bambini che compiono i 3 anni di età entro il 30
aprile dell'anno scolastico di riferimento, anche in rapporto
all'introduzione di nuove professionalità e modalità
organizzative;
f) il primo ciclo di istruzione è costituito
dalla scuola primaria, della durata di cinque anni, e dalla scuola
secondaria di primo grado della durata di tre anni. Ferma restando
la specificità di ciascuna di esse, la scuola primaria è
articolata in un primo anno, teso al raggiungimento delle
strumentalità di base, e in due periodi didattici biennali; la
scuola secondaria di primo grado si articola in un biennio e in un
terzo anno che completa prioritariamente il percorso disciplinare
ed assicura l'orientamento ed il raccordo con il secondo ciclo;
nel primo ciclo è assicurato altresì il raccordo con la scuola
dell'infanzia e con il secondo ciclo; è previsto che alla scuola
primaria si iscrivano le bambine e i bambini che compiono i sei
anni di età entro il 31 agosto; possono iscriversi anche le
bambine e i bambini che li compiono entro il 30 aprile dell'anno
scolastico di riferimento; la scuola primaria promuove, nel
rispetto delle diversità individuali, lo sviluppo della
personalità, ed ha il fine di far acquisire e sviluppare le
conoscenze e le abilità di base fino alle prime sistemazioni
logico-critiche, di far apprendere i mezzi espressivi, ivi inclusa
l'alfabetizzazione in almeno una lingua dell'Unione europea oltre
alla lingua italiana, di porre le basi per l'utilizzazione di
metodologie scientifiche nello studio del mondo naturale, dei suoi
fenomeni e delle sue leggi, di valorizzare le capacità relazionali
e di orientamento nello spazio e nel tempo, di educare ai principi
fondamentali della convivenza civile; la scuola secondaria di
primo grado, attraverso le discipline di studio, è finalizzata
alla crescita delle capacità autonome di studio ed al
rafforzamento delle attitudini alla interazione sociale; organizza
ed accresce, anche attraverso l'alfabetizzazione e
l'approfondimento nelle tecnologie informatiche, le conoscenze e
le abilità, anche in relazione alla tradizione culturale e alla
evoluzione sociale, culturale e scientifica della realtà
contemporanea; è caratterizzata dalla diversificazione didattica e
metodologica in relazione allo sviluppo della personalità
dell'allievo; cura la dimensione sistematica delle discipline;
sviluppa progressivamente le competenze e le capacità di scelta
corrispondenti alle attitudini e vocazioni degli allievi; fornisce
strumenti adeguati alla prosecuzione delle attività di istruzione
e di formazione; introduce lo studio di una seconda lingua
dell'Unione europea; aiuta ad orientarsi per la successiva scelta
di istruzione e formazione; il primo ciclo di istruzione si
conclude con un esame di Stato, il cui superamento costituisce
titolo di accesso al sistema dei licei e al sistema
dell'istruzione e della formazione professionale;
g) il secondo ciclo, finalizzato alla crescita
educativa, culturale e professionale dei giovani attraverso il
sapere, il fare e l'agire, e la riflessione critica su di essi, è
finalizzato a sviluppare l'autonoma capacità di giudizio e
l'esercizio della responsabilità personale e sociale; in tale
ambito, viene anche curato lo sviluppo delle conoscenze relative
all'uso delle nuove tecnologie; il secondo ciclo è costituito dal
sistema dei licei e dal sistema dell'istruzione e della formazione
professionale; dal compimento del quindicesimo anno di età i
diplomi e le qualifiche si possono conseguire in alternanza
scuola-lavoro o attraverso l'apprendistato; il sistema dei licei
comprende i licei artistico, classico, economico, linguistico,
musicale e coreutico, scientifico, tecnologico, delle scienze
umane; i licei artistico, economico e tecnologico si articolano in
indirizzi per corrispondere ai diversi fabbisogni formativi; i
licei hanno durata quinquennale; l'attività didattica si sviluppa
in due periodi biennali e in un quinto anno che prioritariamente
completa il percorso disciplinare e prevede altresì
l'approfondimento delle conoscenze e delle abilità caratterizzanti
il profilo educativo, culturale e professionale del corso di
studi; i licei si concludono con un esame di Stato il cui
superamento rappresenta titolo necessario per l'accesso
all'università e all'alta formazione artistica, musicale e
coreutica; l'ammissione al quinto anno dà accesso all'istruzione e
formazione tecnica superiore;
h) ferma restando la competenza regionale in
materia di formazione e istruzione professionale, i percorsi del
sistema dell'istruzione e della formazione professionale
realizzano profili educativi, culturali e professionali, ai quali
conseguono titoli e qualifiche professionali di differente
livello, valevoli su tutto il territorio nazionale se rispondenti
ai livelli essenziali di prestazione di cui alla lettera c); le
modalità di accertamento di tale rispondenza, anche ai fini della
spendibilità dei predetti titoli e qualifiche nell'Unione europea,
sono definite con il regolamento di cui all'articolo 7, comma 1,
lettera c); i titoli e le qualifiche costituiscono condizione per
l'accesso all'istruzione e formazione tecnica superiore, fatto
salvo quanto previsto dall'articolo 69 della legge 17 maggio 1999,
n. 144; i titoli e le qualifiche conseguiti al termine dei
percorsi del sistema dell'istruzione e della formazione
professionale di durata almeno quadriennale consentono di
sostenere l'esame di Stato, utile anche ai fini degli accessi
all'università e all'alta formazione artistica, musicale e
coreutica, previa frequenza di apposito corso annuale, realizzato
d'intesa con le università e con l'alta formazione artistica,
musicale e coreutica, e ferma restando la possibilità di
sostenere, come privatista, l'esame di Stato anche senza tale
frequenza;
i) è assicurata e assistita la possibilità di
cambiare indirizzo all'interno del sistema dei licei, nonché di
passare dal sistema dei licei al sistema dell'istruzione e della
formazione professionale, e viceversa, mediante apposite
iniziative didattiche, finalizzate all'acquisizione di una
preparazione adeguata alla nuova scelta; la frequenza positiva di
qualsiasi segmento del secondo ciclo comporta l'acquisizione di
crediti certificati che possono essere fatti valere, anche ai fini
della ripresa degli studi eventualmente interrotti, nei passaggi
tra i diversi percorsi di cui alle lettere g) e h); nel secondo
ciclo, esercitazioni pratiche, esperienze formative e stage
realizzati in Italia o all'estero anche con periodi di inserimento
nelle realtà culturali, sociali, produttive, professionali e dei
servizi, sono riconosciuti con specifiche certificazioni di
competenza rilasciate dalle istituzioni scolastiche e formative; i
licei e le istituzioni formative del sistema dell'istruzione e
della formazione professionale, d'intesa rispettivamente con le
università, con le istituzioni dell'alta formazione artistica,
musicale e coreutica e con il sistema dell'istruzione e formazione
tecnica superiore, stabiliscono, con riferimento all'ultimo anno
del percorso di studi, specifiche modalità per l'approfondimento
delle conoscenze e delle abilità richieste per l'accesso ai corsi
di studio universitari, dell'alta formazione, ed ai percorsi
dell'istruzione e formazione tecnica superiore;
l) i piani di studio personalizzati, nel
rispetto dell'autonomia delle istituzioni scolastiche, contengono
un nucleo fondamentale, omogeneo su base nazionale, che rispecchia
la cultura, le tradizioni e l'identità nazionale, e prevedono una
quota, riservata alle regioni, relativa agli aspetti di interesse
specifico delle stesse, anche collegata con le realtà locali.
Art. 3.
(Valutazione degli apprendimenti e della qualità del sistema
educativo di istruzione e di formazione)
1. Con i decreti di cui all'articolo 1 sono
dettate le norme generali sulla valutazione del sistema educativo di
istruzione e di formazione e degli apprendimenti degli studenti, con
l'osservanza dei seguenti principi e criteri direttivi:
a) la valutazione, periodica e annuale, degli
apprendimenti e del comportamento degli studenti del sistema
educativo di istruzione e di formazione, e la certificazione delle
competenze da essi acquisite, sono affidate ai docenti delle
istituzioni di istruzione e formazione frequentate; agli stessi
docenti è affidata la valutazione dei periodi didattici ai fini
del passaggio al periodo successivo; il miglioramento dei processi
di apprendimento e della relativa valutazione, nonché la
continuità didattica, sono assicurati anche attraverso una congrua
permanenza dei docenti nella sede di titolarità;
b) ai fini del progressivo miglioramento e
dell'armonizzazione della qualità del sistema di istruzione e di
formazione, l'Istituto nazionale per la valutazione del sistema di
istruzione effettua verifiche periodiche e sistematiche sulle
conoscenze e abilità degli studenti e sulla qualità complessiva
dell'offerta formativa delle istituzioni scolastiche e formative;
in funzione dei predetti compiti vengono rideterminate le funzioni
e la struttura del predetto Istituto;
c) l'esame di Stato conclusivo dei cicli di
istruzione considera e valuta le competenze acquisite dagli
studenti nel corso e al termine del ciclo e si svolge su prove
organizzate dalle commissioni d'esame e su prove predisposte e
gestite dall'Istituto nazionale per la valutazione del sistema di
istruzione, sulla base degli obiettivi specifici di apprendimento
del corso ed in relazione alle discipline di insegnamento
dell'ultimo anno.
Art. 4.
(Alternanza scuola-lavoro)
1. Fermo restando quanto previsto dall'articolo
18 della legge 24 giugno 1997, n. 196, al fine di assicurare agli
studenti che hanno compiuto il quindicesimo anno di età la
possibilità di realizzare i corsi del secondo ciclo in alternanza
scuola-lavoro, come modalità di realizzazione del percorso formativo
progettata, attuata e valutata dall'istituzione scolastica e
formativa in collaborazione con le imprese, con le rispettive
associazioni di rappresentanza e con le camere di commercio,
industria, artigianato e agricoltura, che assicuri ai giovani, oltre
alla conoscenza di base, l'acquisizione di competenze spendibili nel
mercato del lavoro, il Governo è delegato ad adottare, entro il
termine di ventiquattro mesi dalla data di entrata in vigore della
presente legge e ai sensi dell'articolo 1, commi 2 e 3, della legge
stessa, un apposito decreto legislativo su proposta del Ministro
dell'istruzione, dell'università e della ricerca, di concerto con il
Ministro del lavoro e delle politiche sociali e con il Ministro
delle attività produttive, d'intesa con la Conferenza unificata di
cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281,
sentite le associazioni maggiormente rappresentative dei datori di
lavoro, nel rispetto dei seguenti principi e criteri direttivi:
a) svolgere l'intera formazione dai 15 ai 18
anni, attraverso l'alternanza di periodi di studio e di lavoro,
sotto la responsabilità dell'istituzione scolastica o formativa,
sulla base di convenzioni con imprese o con le rispettive
associazioni di rappresentanza o con le camere di commercio,
industria, artigianato e agricoltura, o con enti pubblici e
privati ivi inclusi quelli del terzo settore, disponibili ad
accogliere gli studenti per periodi di tirocinio che non
costituiscono rapporto individuale di lavoro. Le istituzioni
scolastiche, nell'ambito dell'alternanza scuola-lavoro, possono
collegarsi con il sistema dell'istruzione e della formazione
professionale ed assicurare, a domanda degli interessati e
d'intesa con le regioni, la frequenza negli istituti d'istruzione
e formazione professionale di corsi integrati che prevedano piani
di studio progettati d'intesa fra i due sistemi, coerenti con il
corso di studi e realizzati con il concorso degli operatori di
ambedue i sistemi;
b) fornire indicazioni generali per il
reperimento e l'assegnazione delle risorse finanziarie necessarie
alla realizzazione dei percorsi di alternanza, ivi compresi gli
incentivi per le imprese, la valorizzazione delle imprese come
luogo formativo e l'assistenza tutoriale;
c) indicare le modalità di certificazione
dell'esito positivo del tirocinio e di valutazione dei crediti
formativi acquisiti dallo studente.
2. I compiti svolti dal docente incaricato dei
rapporti con le imprese e del monitoraggio degli allievi che si
avvalgono dell'alternanza scuola-lavoro sono riconosciuti nel quadro
della valorizzazione della professionalità del personale docente.
Art. 5.
(Formazione degli insegnanti)
1. Con i decreti di cui all'articolo 1 sono
dettate norme sulla formazione iniziale dei docenti della scuola
dell'infanzia, del primo ciclo e del secondo ciclo, nel rispetto dei
seguenti principi e criteri direttivi:
a) la formazione iniziale è di pari dignità per
tutti i docenti e si svolge nelle università presso i corsi di
laurea specialistica, il cui accesso è programmato ai sensi
dell'articolo 1, comma 1, della legge 2 agosto 1999, n. 264, e
successive modificazioni. La programmazione degli accessi ai corsi
stessi è determinata ai sensi dell'articolo 3 della medesima
legge, sulla base della previsione dei posti effettivamente
disponibili, per ogni ambito regionale, nelle istituzioni
scolastiche;
b) con uno o più decreti, adottati ai sensi
dell'articolo 17, comma 95, della legge 15 maggio 1997, n. 127,
anche in deroga alle disposizioni di cui all'articolo 10, comma 2,
e all'articolo 6, comma 4, del regolamento di cui al decreto del
Ministro dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica
3 novembre 1999, n. 509, sono individuate le classi dei corsi di
laurea specialistica, anche interfacoltà o interuniversitari,
finalizzati anche alla formazione degli insegnanti di cui alla
lettera a) del presente comma. Per la formazione degli insegnanti
della scuola secondaria di primo grado e del secondo ciclo le
classi predette sono individuate con riferimento all'insegnamento
delle discipline impartite in tali gradi di istruzione e con
preminenti finalità di approfondimento disciplinare. I decreti
stessi disciplinano le attività didattiche attinenti
l'integrazione scolastica degli alunni in condizione di handicap;
la formazione iniziale dei docenti può prevedere stage all'estero;
c) l'accesso ai corsi di laurea specialistica
per la formazione degli insegnanti è subordinato al possesso dei
requisiti minimi curricolari, individuati per ciascuna classe di
abilitazione nel decreto di cui alla lettera b) e all'adeguatezza
della personale preparazione dei candidati, verificata dagli
atenei;
d) l'esame finale per il conseguimento della
laurea specialistica di cui alla lettera a) ha valore abilitante
per uno o più insegnamenti individuati con decreto del Ministro
dell'istruzione, dell'università e della ricerca;
e) coloro che hanno conseguito la laurea
specialistica di cui alla lettera a), ai fini dell'accesso nei
ruoli organici del personale docente delle istituzioni
scolastiche, svolgono, previa stipula di appositi contratti di
formazione lavoro, specifiche attività di tirocinio. A tale fine e
per la gestione dei corsi di cui alla lettera a), le università,
sentita la direzione scolastica regionale, definiscono nei
regolamenti didattici di ateneo l'istituzione e l'organizzazione
di apposite strutture di ateneo o d'interateneo per la formazione
degli insegnanti, cui sono affidati, sulla base di convenzioni,
anche i rapporti con le istituzioni scolastiche;
f) le strutture didattiche di ateneo o
d'interateneo di cui alla lettera e) promuovono e governano i
centri di eccellenza per la formazione permanente degli
insegnanti, definiti con apposito decreto del Ministro
dell'istruzione, dell'università e della ricerca;
g) le strutture di cui alla lettera e) curano
anche la formazione in servizio degli insegnanti interessati ad
assumere funzioni di supporto, di tutorato e di coordinamento
dell'attività educativa, didattica e gestionale delle istituzioni
scolastiche e formative.
2. Con i decreti di cui all'articolo 1 sono
dettate norme anche sulla formazione iniziale svolta negli istituti
di alta formazione e specializzazione artistica, musicale e
coreutica di cui alla legge 21 dicembre 1999, n. 508, relativamente
agli insegnamenti cui danno accesso i relativi diplomi accademici.
Ai predetti fini si applicano, con i necessari adattamenti, i
principi e criteri direttivi di cui al comma 1 del presente
articolo.
3. Per coloro che, sprovvisti dell'abilitazione
all'insegnamento secondario, sono in possesso del diploma biennale
di specializzazione per le attività di sostegno di cui al decreto
del Ministro della pubblica istruzione 24 novembre 1998, pubblicato
nella Gazzetta Ufficiale n. 131 del 7 giugno 1999, e al decreto del
Presidente della Repubblica 31 ottobre 1975, n. 970, nonché del
diploma di laurea o del diploma di istituto superiore di educazione
fisica (ISEF) o di Accademia di belle arti o di Istituto superiore
per le industrie artistiche o di Conservatorio di musica o Istituto
musicale pareggiato, e che abbiano superato le prove di accesso alle
scuole di specializzazione all'insegnamento secondario, le scuole
medesime valutano il percorso didattico teorico-pratico e gli esami
sostenuti per il conseguimento del predetto diploma di
specializzazione ai fini del riconoscimento dei relativi crediti
didattici, anche per consentire loro un'abbreviazione del percorso
degli studi della scuola di specializzazione previa iscrizione in
sovrannumero al secondo anno di corso della scuola. I corsi di
laurea in scienze della formazione primaria di cui all'articolo 3,
comma 2, della legge 19 novembre 1990, n. 341, valutano il percorso
didattico teorico-pratico e gli esami sostenuti per il conseguimento
del diploma biennale di specializzazione per le attività di sostegno
ai fini del riconoscimento dei relativi crediti didattici e
dell'iscrizione in soprannumero al relativo anno di corso stabilito
dalle autorità accademiche, per coloro che, in possesso di tale
titolo di specializzazione e del diploma di scuola secondaria
superiore, abbiano superato le relative prove di accesso. L'esame di
laurea sostenuto a conclusione dei corsi in scienze della formazione
primaria istituiti a norma dell'articolo 3, comma 2, della legge 19
novembre 1990, n. 341, comprensivo della valutazione delle attività
di tirocinio previste dal relativo percorso formativo, ha valore di
esame di Stato e abilita all'insegnamento, rispettivamente, nella
scuola materna o dell'infanzia e nella scuola elementare o primaria.
Esso consente altresì l'inserimento nelle graduatorie permanenti
previste dall'articolo 401 del testo unico di cui al decreto
legislativo 16 aprile 1994, n. 297, e successive modificazioni. Al
fine di tale inserimento, la tabella di valutazione dei titoli è
integrata con la previsione di un apposito punteggio da attribuire
al voto di laurea conseguito. All'articolo 3, comma 2, della legge
19 novembre 1990, n. 341, le parole: "I concorsi hanno funzione
abilitante" sono soppresse.
Art. 6.
(Regioni a statuto speciale e province autonome di Trento e di
Bolzano)
1. Sono fatte salve le competenze delle regioni a
statuto speciale e delle province autonome di Trento e di Bolzano,
in conformità ai rispettivi statuti e relative norme di attuazione,
nonché alla legge costituzionale 18 ottobre 2001, n. 3.
Art. 7.
(Disposizioni finali e attuative)
1. Mediante uno o più regolamenti da adottare a
norma dell'articolo 117, sesto comma, della Costituzione e
dell'articolo 17, comma 2, della legge 23 agosto 1988, n. 400,
sentite le Commissioni parlamentari competenti, nel rispetto
dell'autonomia delle istituzioni scolastiche, si provvede:
a) alla individuazione del nucleo essenziale
dei piani di studio scolastici per la quota nazionale
relativamente agli obiettivi specifici di apprendimento, alle
discipline e alle attività costituenti la quota nazionale dei
piani di studio, agli orari, ai limiti di flessibilità interni
nell'organizzazione delle discipline;
b) alla determinazione delle modalità di
valutazione dei crediti scolastici;
c) alla definizione degli standard minimi
formativi, richiesti per la spendibilità nazionale dei titoli
professionali conseguiti all'esito dei percorsi formativi, nonché
per i passaggi dai percorsi formativi ai percorsi scolastici.
2. Le norme regolamentari di cui al comma 1,
lettera c), sono definite previa intesa con la Conferenza permanente
per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di
Trento e di Bolzano, di cui al decreto legislativo 28 agosto 1997,
n. 281.
3. Il Ministro dell'istruzione, dell'università e
della ricerca presenta ogni tre anni al Parlamento una relazione sul
sistema educativo di istruzione e di formazione professionale.
4. Per gli anni scolastici 2003-2004, 2004-2005 e
2005-2006 possono iscriversi, secondo criteri di gradualità e in
forma di sperimentazione, compatibilmente con la disponibilità dei
posti e delle risorse finanziarie dei comuni, secondo gli obblighi
conferiti dall'ordinamento e nel rispetto dei limiti posti alla
finanza comunale dal patto di stabilità, al primo anno della scuola
dell'infanzia i bambini e le bambine che compiono i tre anni di età
entro il 28 febbraio 2004, ovvero entro date ulteriormente
anticipate, fino alla data del 30 aprile di cui all'articolo 2,
comma 1, lettera e). Per l'anno scolastico 2003-2004 possono
iscriversi al primo anno della scuola primaria, nei limiti delle
risorse finanziarie di cui al comma 5, i bambini e le bambine che
compiono i sei anni di età entro il 28 febbraio 2004.
5. Agli oneri derivanti dall'attuazione
dell'articolo 2, comma 1, lettera f), e dal comma 4 del presente
articolo, limitatamente alla scuola dell'infanzia statale e alla
scuola primaria statale, determinati nella misura massima di 12.731
migliaia di euro per l'anno 2003, 45.829 migliaia di euro per l'anno
2004 e 66.198 migliaia di euro a decorrere dall'anno 2005, si
provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento
iscritto, ai fini del bilancio triennale 2003-2005, nell'ambito
dell'unità previsionale di base di parte corrente "Fondo speciale"
dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle
finanze per l'anno 2003, allo scopo parzialmente utilizzando
l'accantonamento relativo al Ministero dell'istruzione,
dell'università e della ricerca. Il Ministro dell'istruzione,
dell'università e della ricerca provvede a modulare le
anticipazioni, anche fino alla data del 30 aprile di cui
all'articolo 2, comma 1, lettera f), garantendo comunque il rispetto
del predetto limite di spesa.
6. All'attuazione del piano programmatico di cui
all'articolo 1, comma 3, si provvede, compatibilmente con i vincoli
di finanza pubblica, mediante finanziamenti da iscrivere annualmente
nella legge finanziaria, in coerenza con quanto previsto dal
Documento di programmazione economico-finanziaria.
7. Lo schema di ciascuno dei decreti legislativi
di cui agli articoli 1 e 4 deve essere corredato da relazione
tecnica ai sensi dell'articolo 11-ter, comma 2, della legge 5 agosto
1978, n. 468, e successive modificazioni.
8. I decreti legislativi di cui al comma 7 la cui
attuazione determini nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica
sono emanati solo successivamente all'entrata in vigore di
provvedimenti legislativi che stanzino le occorrenti risorse
finanziarie.
9. Il parere di cui all'articolo 1, comma 2,
primo periodo, è espresso dalle Commissioni parlamentari competenti
per materia e per le conseguenze di carattere finanziario.
10. Con periodicità annuale, il Ministero
dell'istruzione, dell'università e della ricerca ed il Ministero
dell'economia e delle finanze procedono alla verifica delle
occorrenze finanziarie, in relazione alla graduale attuazione della
riforma, a fronte delle somme stanziate annualmente in bilancio per
lo stesso fine. Le eventuali maggiori spese dovranno trovare
copertura ai sensi dell'articolo 11-ter, comma 7, della legge 5
agosto 1978, n. 468, e successive modificazioni.
11. Il Ministro dell'economia e delle finanze è
autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti
variazioni di bilancio.
12. La legge 10 febbraio 2000, n. 30, è abrogata.
13. La legge 20 gennaio 1999, n. 9, è abrogata.
La presente legge, munita del sigillo dello
Stato, sarà inserita nella Raccolta ufficiale degli atti normativi
della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di
osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.
Data a Roma, addì 28 marzo 2003
CIAMPI
Berlusconi, Presidente del Consiglio dei Ministri
Moratti, Ministro dell'istruzione,
dell'università e della ricerca
Visto, il Guardasigilli: Castelli
Lavori Preparatori
Senato della Repubblica (atto n. 1306):
Presentato dal Ministro dell'istruzione,
dell'università e della ricerca (Moratti) il 3 aprile 2002.
Assegnato alla commissione 7a (Istruzione), in
sede referente, il 4 aprile 2002, con pareri delle commissioni 1a,
5a, 10a, 11a, 12a, Giunta per gli Affari delle Comunità europee e
Parlamentare per le questioni regionali.
Esaminato dalla 7a commissione il 9, 10, 11, 16 e
17 aprile 2002; 7, 14 e 15 maggio 2002; 2, 3, 4, 9, 10, 16, 17, 23,
24, 25, 26, 29, 30 e 31 luglio 2002; 17, 18, 19, 24 e 25 settembre
2002; 2 ottobre 2002.
Relazione scritta presentata il 2 ottobre 2002
(atto n. 1306/A - relatore sen. Asciutti).
Esaminato in aula il 3, 17 ottobre 2002; 5, 6, 7
e 12 e approvato il 13 ottobre 2002.
Camera dei deputati (atto n. 3387):
Assegnato alla VII commissione (Cultura), in sede
referente, il 19 novembre 2002 con pareri delle commissioni I, V, X,
XI, XII, XIV e Parlamentare per le questioni regionali.
Esaminato dalla VII commissione il 26 e 27
novembre 2002; 17, 19 dicembre 2002; 14, 15, 16, 21, 28, 29 e 30
gennaio 2003; 4 e 5 febbraio 2003.
Esaminato in aula l'11, 12, 13 febbraio 2003 ed
approvato con modificazioni il 18 febbraio 2003.
Senato della Repubblica (atto 1306/B):
Assegnato alla 7a commissione (Istruzione), in
sede referente, il 20 febbraio 2003 con pareri delle commissioni 1a
e 5a.
Esaminato dalla 7a commissione, in sede
referente, il 25 e 26 febbraio 2003; 4 marzo 2003.
Esaminato in aula il 5, 6, 11 marzo 2003 e
approvato il 12 marzo 2003.
Ordini del Giorno accolti dal
Governo
(7a Senato, 4 marzo 2003)
Il Governo accetta il seguente ordine del giorno:
Il Senato,
in sede di esame del disegno di legge n. 1306-B, recante: "Delega al
Governo per la definizione delle norme generali sull'istruzione e
dei livelli essenziali delle prestazioni in materia di istruzione e
fondazione professionale";
considerato l'articolo 5, comma 3,
impegna il Governo
l. per i docenti che, sprovvisti dell'abilitazione/idoneità, siano
in possesso del diploma biennale di specializzazione per le attività
di sostegno di cui al decreto del Ministero della pubblica
istruzione 24 novembre 1998, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n.
131 del 7 giugno 1999, e al decreto del Presidente della Repubblica
31 ottobre 1975, n 970, nonché del diploma di laurea o del diploma
di Istituto superiore di educazione fisica (ISEF) o di Accademia di
belle arti o di Istituto superiore per le industrie artistiche o di
Conservatorio di musica o Istituto musicale pareggiato, e del
diploma di maturità quinquennale afferente alle classi di concorso
area tecnico professionale, del diploma di Maturità magistrale, del
diploma di Scuola magistrale ad adoperarsi affinchè presso le
facoltà di Scienze della Formazione o altra sede universitaria sia
istituito un corso di formazione professionale post-specializzazione
il cui esame, sostenuto a conclusione del corso, abbia valore di
esame di Stato e abiliti all'insegnamento, rispettivamente, nella
scuola secondaria (secondo la classe di concorso o ambito
disciplinare indicati all'atto dell'iscrizione), nella scuola
materna o nella scuola elementare; ovvero affinchè al termine di
tale corso i frequentanti debbano sostenere un esame di Stato con
valore di prova concorsuale ai fini dell'inserimento nelle
graduatorie permanenti previste dall'articolo 401 del decreto
legislativo 16 aprile 1994, n. 297, come sostituito dall'articolo 1,
comma 6, della legge 3 maggio 1999, n. 124, entro l'anno scolastico
2003/2004. A questi corsi non possono accedere coloro che sono già
in possesso di una abilitazione e/o idoneità;
2. per i docenti che, in possesso del requisito di insegnamento per
almeno 360 giorni su posti di sostegno e dell'abilitazione/idoneità,
ma sprovvisti del diploma biennale di specializzazione per le
attività di sostegno di cui al decreto del Ministero della pubblica
istruzione 24 novembre 1998, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n.
131 del 7 giugno 1999, e al decreto del Presidente della Repubblica
31 ottobre 1975, n. 970, ad adoperarsi affinchè presso le facoltà di
Scienze della Formazione o altra sede universitaria sia istituito un
apposito corso di specializzazione il cui esame, sostenuto a
conclusione del corso, sia equiparato al diploma biennale di
specializzazione per le attività di sostegno di cui al decreto del
Ministero della pubblica istruzione 24 novembre 1998, pubblicato
nella Gazzetta Ufficiale n. 131 del 7 giugno 1999, e al decreto del
Presidente della Repubblica 31 ottobre 1975, n. 970 e, quindi, sia
titolo valido per l'insegnamento di sostegno;
3. per i docenti che, in possesso del requisito di insegnamento per
almeno 360 giorni su posti di sostegno, ma sprovvisti
dell'abilitazione/idoneità del diploma biennale di specializzazione
per le attività di sostegno di cui al decreto del Ministero della
pubblica istruzione 24 novembre 1998, pubblicato nella Gazzetta
Ufficiale n. 131 del 7 giugno 1999, e al decreto del Presidente
della Repubblica 31 ottobre 1975, n. 970, nonché del diploma di
laurea o del diploma di Istituto superiore di educazione fisica
(ISEF) o di Accademia di belle arti o di Istituto superiore per le
industrie artistiche o di Conservatorio di musica o Istituto
musicale pareggiato, e del diploma di maturità quinquennale
afferente alle classi di concorso area tecnico professionale, del
diploma di maturità magistrale, del diploma di scuola magistrale ad
adoperarsi affinchè presso le facoltà di Scienze della Formazione o
altra sede universitaria sia istituito un corso di formazione
professionale il cui esame, sostenuto a conclusione del corso, abbia
valore di esame di Stato e abiliti all'insegnamento,
rispettivamente, nella scuola secondaria (secondo la classe di
concorso o ambito disciplinare indicati all'atto dell'iscrizione),
nella scuola materna o nella scuola elementare; ovvero affinchè al
termine di tale corso i frequentanti debbano sostenere un esame di
Stato con valore di prova concorsuale ai fini dell'inserimento nelle
graduatorie permanenti previste dall'articolo 401 del decreto
legislativo 16 aprile 1994, n. 297, come sostituito dall'articolo l,
comma 6, della legge 3 maggio 1999, n. 124, entro l'anno scolastico
2003/2004;
4. per coloro che abbiano conseguito l'abilitazione/idoneità ai
sensi del punto 3, ad adoperarsi affinchè presso le facoltà di
Scienze della Formazione o altra sede universitaria sia istituito un
apposito corso di specializzazione il cui esame, sostenuto a
conclusione del corso, sia equiparato al diploma biennale di
specializzazione per le attività di sostegno di cui al decreto del
Ministero della pubblica istruzione 24 novembre 1998, pubblicato
nella Gazzetta Ufficiale n. 131 del 7 giugno 1999, e al decreto del
Presidente della Repubblica 31 ottobre 1975, n. 970 e, quindi, sia
titolo valido per l'insegnamento di sostegno. A questi corsi non
possono accedere coloro che sono già in possesso di una abilitazione
e/o idoneità;
5. per i docenti che, in possesso del requisito di insegnamento per
almeno 360 giorni, ma sprovvisti dell'abilitazione/idoneità, nonché
del diploma di laurea o del diploma di Istituto superiore di
educazione fisica (ISEF) o di Accademia di belle arti o di Istituto
superiore per le industrie artistiche o di Conservatorio dì musica o
Istituto musicale pareggiato, e del diploma di maturità quinquennale
afferente alle classi di concorso area tecnico professionale, del
diploma di maturità magistrale, del diploma di scuola magistrale, ad
adoperarsi affinchè presso le facoltà di Scienze della Formazione o
altra sede universitaria sia istituito un corso di formazione
professionale il cui esame, sostenuto a conclusione del corso, abbia
valore di esame di Stato e abiliti all'insegnamento,
rispettivamente, nella scuola secondaria (secondo la classe di
concorso o ambito disciplinare indicati all'atto dell'iscrizione),
nella scuola materna o nella scuola elementare; ovvero affinchè al
termine di tale corso i frequentanti debbano sostenere un esame di
Stato con valore di prova concorsuale ai fini dell'inserimento nelle
graduatorie permanenti previste dall'articolo 401 del decreto
legislativo 16 aprile 1994, n. 297, come sostituito dall'articolo l,
comma 6, della legge 3 maggio 1999, n. 124, entro l'anno scolastico
2003/2004.
Ordini del Giorno accolti dal
Governo
(Camera, 18 febbraio 2003)
Il Governo accetta i seguenti ordini del giorno:
La Camera,
premesso che:
in Italia, anche alla luce dei recenti mutamenti avvenuti a seguito
della modifica del titolo V della Costituzione, si avverte in
maniera sempre più urgente l'esigenza di predisporre in tempi rapidi
una riforma del sistema nazionale di istruzione e formazione in
grado di renderlo maggiormente competitivo;
il disegno di legge di delega del Governo, A.C. 3387, trasmesso dal
Senato e attualmente in discussione in Aula, si pone in questa
direzione, prevedendo non solo le innovazioni necessarie anche a
livello europeo ma garantendo al tempo stesso il mantenimento di
tutte quelle caratteristiche positive che caratterizzano la scuola
italiana;
in questo senso, a dimostrazione del fatto che qualsiasi riforma che
guardi all'Europa non può in alcun modo cancellare i tratti
indelebili dell'identità, della storia, della cultura e delle
tradizioni di una nazione, occorre sottolineare come, rispetto alla
legge n. 30 del 2000, siano stati aggiunti nell'articolato alcuni
passaggi fondamentali (in particolare il richiamo all'identità
nazionale ed alla cittadinanza europea);
quanto ai contenuti, ferma restando la convinzione della maggioranza
in merito alla bontà del provvedimento in esame, si richiama
tuttavia la necessità di affrontare in sede di completamento della
riforma talune problematiche alquanto delicate e complesse;
una prima questione riguarda gli insegnanti, per i quali - allo
scopo di incentivare la professionalità - si richiede la fissazione
di criteri diretti a stabilire una progressione di carriera onde
consentire loro un minimo di apertura della stessa che abbia
risvolti anche sul piano contributivo e preveda l'acquisizione di
titoli utilizzabili per i futuri concorsi per il ruolo dirigente;
in secondo luogo, sempre per quanto riguarda il reclutamento del
personale docente, occorre stabilire una graduatoria ad esaurimento
in modo da salvaguardare i cosiddetti precari, i quali - pur avendo
superato un concorso - non hanno ancora raggiunto la sospirata
stabilizzazione;
un chiarimento interpretativo per l'utenza si rende, inoltre,
necessario in ordine ai meccanismi - già previsti dalla legge di
riforma - che consentono il passaggio dal sistema dei licei a quello
dell'istruzione e formazione professionale e viceversa (il che dovrà
avvenire secondo il metodo dei crediti certificati e «mediante
apposite iniziative didattiche»);
in un'ultima analisi, nel varare una così importante riforma non si
può non tener conto della situazione drammatica in cui versa
l'edilizia scolastica nel nostro Paese;
in tal senso, è molto urgente prevedere un piano complessivo di
adeguamento delle strutture di edilizia scolastica alle più recenti
normative antisismiche,
impegna il Governo
ad affrontare, nell'ambito della emanazione dei decreti legislativi
per la definizione delle norme generali sull'istruzione e dei
livelli essenziali delle prestazioni in materia di istruzione e
formazione professionale, le importanti problematiche esposte in
premessa, le quali, qualora non ricevessero una adeguata soluzione,
renderebbero assai difficile e complicata la transizione al nuovo
sistema.
9/3387/1. Fatuzzo, Buontempo, Butti, Delmastro Delle Vedove, Maggi,
Angela Napoli, Rositani, Garagnani, Santulli, Palmieri, Coronella.
La Camera,
premesso che:
l'articolo 3, comma 1, lettera a), del disegno di legge in esame
prevede la valutazione, periodica e annuale, degli apprendimenti e
del comportamento degli studenti da parte dei docenti e
l'affidamento agli stessi docenti della valutazione dei periodi
didattici ai fini del passaggio al periodo successivo;
nella medesima lettera a) del comma 1 dell'articolo 3 non è
esplicitata la facoltà dei docenti di decidere, annualmente,
l'eventuale non ammissione degli studenti all'anno successivo,
impegna il Governo
a prevedere, nell'ambito dei decreti legislativi di cui all'articolo
1 del disegno di legge in esame, la possibilità per i docenti di
ciascun consiglio di classe di deliberare, anche all'interno del
biennio valutativo, nei casi di grave e diffusa insufficienza, la
non ammissione all'anno successivo del biennio di riferimento.
9/3387/2. Sterpa.
La Camera,
premesso che:
l'articolo 3, comma 1, lettera a), del disegno di legge in esame
prevede la valutazione, periodica ed annuale, degli apprendimenti e
del comportamento degli studenti da parte dei docenti;
nella stessa lettera a) è previsto l'affidamento agli stessi docenti
della valutazione dei periodi didattici (bienni) ai fini del
passaggio al periodo successivo;
dal contenuto della citata lettera a) sembrerebbe soppressa la
possibilità, per i docenti, di decidere, in base alla situazione del
singolo alunno, della promozione o meno anno per anno,
impegna il Governo
a prevedere, nell'ambito dei decreti legislativi di cui all'articolo
1 del disegno di legge in esame, la facoltà per i docenti del
singolo consiglio di classe, anche in vigenza del biennio
valutativo, sulla base dei risultati acquisiti e delle valutazioni,
di decidere sull'ammissione dell'alunno all'anno successivo o fargli
ripetere anche il primo anno.
9/3387/3. Maggi, Angela Napoli, Landolfi, Butti, Castellani,
Rositani, Cannella, Garagnani, Santulli, Palmieri, Coronella.
La Camera,
esaminato il testo della delega al Governo per la definizione delle
norme generali sull'istruzione e dei livelli essenziali delle
prestazioni in materia di istruzione e formazione professionale,
considerato, in particolare, l'articolo 5, comma 1, lettera b),
riguardante la formazione iniziale dei docenti,
impegna il Governo
nella stesura dei decreti che disciplinano la materia a prevedere,
relativamente alla formazione iniziale dei docenti della scuola
secondaria di primo e secondo grado, crediti aggiuntivi, oltre ai
120 della laurea specialistica, finalizzati all'acquisizione di
competenze professionali specifiche, da conseguire e certificare
nell'ambito della struttura di cui all'articolo 5, comma 1, lettera
e).
9/3387/4.(Testo modificato nel corso della seduta) Anna Maria Leone.
La Camera,
esaminato il testo della delega al Governo per la definizione delle
norme generali sull'istruzione e dei livelli essenziali delle
prestazioni in materia di istruzione e formazione professionale;
considerato, in particolare, l'articolo 2, comma 1, lettera g);
tenuto conto delle opportunità di costruire un autentico sistema
binario basato sulla pari dignità culturale e organizzativa dei due
percorsi, paralleli, graduati ed interattivi,
impegna il Governo
a comprendere nel sistema dell'istruzione e della formazione
professionale la maggior parte degli istituti tecnici, gli istituti
professionali ed i centri di formazione professionale regionale,
articolandoli in diversi indirizzi per corrispondere alle molteplici
esigenze della società e del mondo del lavoro, finalizzandoli
prevalentemente all'operatività affinché venga trasmessa
l'acquisizione di capacità, di abilità, di conoscenze e di
competenze culturali e professionali, dotandoli di un forte legame
con la realtà produttiva, economica e lavorativa, di una struttura
flessibile che interagisca con il sistema di istruzione e formazione
liceale, di differenti livelli di qualificazione e di certificazioni
adeguate aventi validità nazionale.
9/3387/5. Ranieli.
La Camera,
esaminato il testo della delega al Governo per la definizione delle
norme generali sull'istruzione e dei livelli essenziali delle
prestazioni in materia di istruzione e formazione professionale;
considerato, in particolare, l'articolo 5, comma 3,
impegna il Governo
a consentire, ai docenti che, sprovvisti dell'abilitazione
all'insegnamento secondario, siano in possesso del diploma biennale
di specializzazione per le attività di sostegno di cui al decreto
del Ministro della pubblica istruzione 24 novembre 1998, pubblicato
nella Gazzetta Ufficiale n. 131 del 7 giugno 1999, e al decreto del
Presidente della Repubblica 31 ottobre 1975, n. 970, nonché del
diploma di laurea o del diploma di istituto superiore di educazione
fisica (ISEF) o di Accademia di belle arti o di Istituto superiore
per le industrie artistiche o di Conservatorio di musica Istituto
musicale pareggiato, e del diploma di maturità quinquennale
afferente alle classi di concorso area tecnico-professionale, del
diploma di maturità magistrale, del diploma di scuola magistrale,
scuole di specializzazione per l'insegnamento nelle scuole
secondarie, l'ammissione con il riconoscimento dei crediti maturati,
anche in soprannumero alle Scuole di specializzazione per
l'insegnamento secondario o ai corsi di laurea in scienza della
formazione primaria per il conseguimento dell'abilitazione
all'insegnamento. A questi corsi non possono accedere coloro che
sono già in possesso di una abilitazione.
9/3387/6.(Testo modificato nel corso della seduta).Giuseppe Drago.
La Camera,
esaminato il testo della delega al Governo per la definizione delle
norme generali sull'istruzione e dei livelli essenziali delle
prestazioni in materia di istruzione e formazione professionale;
considerato, in particolare, l'articolo 2, comma 1, lettere e) ed
f),
impegna il Governo
a graduare il più possibile, nel tempo, l'applicazione della norma
riguardante le iscrizioni al primo anno della scuola dell'infanzia e
della scuola primaria al fine di apprestare le condizioni necessarie
di carattere organizzativo ed economico per un regolare svolgimento
dell'attività scolastica.
9/3387/7. (Testo modificato nel corso della seduta). Volontè.
La Camera,
esaminato il testo della delega al Governo per la definizione delle
norme generali sull'istruzione e dei livelli essenziali delle
prestazioni in materia di istruzione e formazione professionale;
considerato, in particolare, l'articolo 5, riguardante la formazione
degli insegnati;
affermata l'esigenza di adottare criteri di equità nel trattamento
del personale, di equivalenza nella distribuzione dei punteggi per
la costituzione delle graduatorie, di rispetto dei diritti
acquisiti,
impegna il Governo
a valutare positivamente l'equiparazione dei tre titoli di
abilitazione (corsi riservati, di cui alle ordinanze ministeriali n.
153/1999, n. 33/2000, n. 1/2001, concorso ordinario e abilitazione
SSIS) attualmente valutabili all'atto di inserimento in graduatoria
permanente e, per ovviare alla mancata attuazione di una norma
transitoria, impegna ad attribuire per ogni percorso abilitante un
punteggio aggiuntivo pari a 24 punti e attribuire ai soggetti in
possesso dell'abilitazione SSIS un ulteriore bonus di 6 punti in
accordo e nel rispetto dell'articolo 3 del decreto ministeriale 24
novembre 1998 ed un bonus di 3 punti per i soggetti in possesso
dell'abilitazione conseguita con il concorso ordinario, previo
parere positivo del CNPI e, comunque, senza compromettere l'inizio
dell'anno scolastico 2003-2004.
9/3387/8. (Testo modificato nel corso della seduta).De Laurentiis.
La Camera,
il testo della delega al Governo per la definizione delle norme
generali sull'istruzione e dei livelli essenziali delle prestazioni
in materia di istruzione e formazione professionale;
considerata la necessità di tutelare le esperienze più qualificate e
più rinomate della storia scolastica del Paese che tuttora
mantengono un proficuo rapporto con la società e con il mondo
economico e produttivo,
impegna il Governo
a prevedere che alcuni istituti tecnici, professionali e d'arte,
caratterizzati da peculiarità culturali, organizzative e operative e
di lunga tradizione educativa e di particolare eccellenza, unici sul
territorio nazionale, possano conservare un ordinamento speciale,
evitando di conformarli completamente al nuovo modello
istituzionale.
9/3387/9. Mereu.
La Camera,
premesso che:
lo stato giuridico del personale docente della scuola è dettato dal
decreto del Presidente della Repubblica n. 417 del 1974 ed è
pertanto decisamente superato;
non appare possibile definire le norme generali ed i livelli
essenziali delle prestazioni di un sistema nazionale di istruzione e
di formazione senza alcun riferimento alla condizione «giuridica» e
professionale degli insegnanti;
la qualità della scuola è fondata sulla qualità della condizione e
della funzione dei docenti;
la difficoltà di realizzazione della stessa autonomia scolastica è
anche dovuta al mancato sviluppo ed aggiornamento della
professionalità e delle competenze del docente;
la raccomandazione sullo status degli insegnanti redatta dall'UNESCO
nel 1996 ha posto autorevolmente la questione della «professionalizzazione»
dell'insegnamento;
la tutela costituzionale sia della libertà di insegnamento sia del
diritto all'istruzione impone la definizione legislativa di uno
specifico stato giuridico degli insegnanti,
impegna il Governo
nell'ambito dell'attuazione del nuovo sistema di istruzione e di
formazione, allo scopo di realizzarne pienamente i principi, le
finalità e gli obiettivi insieme con quelli di cui all'articolo 21
della legge 15 marzo 1997, n. 59, entro dodici mesi dalla data di
entrata in vigore della delega in esame, a:
a) definire le caratteristiche generali attraverso cui si esplica la
funzione docente quale funzione professionale dei sistemi pubblici
di istruzione e formazione;
b) diversificare ed articolare la funzione docente, anche in
rapporto ai nuovi compiti necessari alla piena realizzazione
dell'autonomia didattica, organizzativa, di ricerca e sviluppo delle
istituzioni scolastiche;
c) individuare specifiche modalità di verifica e di valutazione
delle prestazioni collegate alla valorizzazione professionale.
9/3387/10. Angela Napoli, Landolfi, Butti, Castellani, Maggi,
Rositani, Cannella, Garagnani, Santulli, Palmieri, Coronella.
La Camera,
premesso che:
il ruolo dell'insegnante di sostegno deve essere valutato quale vera
risorsa per l'integrazione all'interno della comunità scolastica e
sociale;
nel mese di luglio 2002 la VII Commissione della Camera dei deputati
ha approvato, all'unanimità, una risoluzione con la quale si
impegnava il Governo a dare soluzione al problema degli insegnanti
di sostegno che hanno conseguito il relativo titolo di
specializzazione a norma del decreto del Ministro della pubblica
istruzione 24 novembre 1998, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n.
131 del 7 giugno 1999, e del decreto del Presidente della Repubblica
n. 970 del 1975, ma che risultano privi del titolo di abilitazione;
in data 26 novembre 2002, con decreto ministeriale, sono state
emanate apposite disposizioni, in deroga al decreto ministeriale 25
giugno 2002, al fine di consentire l'ammissione in soprannumero alle
SSIS, sin dal corrente anno accademico, degli insegnanti di sostegno
laureati privi di abilitazione, ma le università non hanno ancora
dato relativa esecuzione;
il comma 3 dell'articolo 5 del disegno di legge in esame contiene
una specifica norma per coloro che, sprovvisti dell'abilitazione
all'insegnamento secondario, sono in possesso del diploma biennale
di specializzazione per le attività di sostegno, di cui al decreto
del Ministero della pubblica istruzione 24 novembre 1998 e al
decreto del Presidente della Repubblica 31 ottobre 1975, n. 970,
nonché del titolo di studio richiesto ed abbiano superato le prove
di accesso alle scuole di specializzazione all'insegnamento
secondario,
impegna il Governo
a voler prevedere, nell'ambito dei decreti legislativi relativi
all'attuazione del comma 3 dell'articolo 5 del disegno di legge in
esame, una norma transitoria specifica che, tenendo conto del dovuto
riconoscimento dei titoli di studio conseguiti ai sensi del
previgente ordinamento, preveda la possibilità di conseguire, per i
docenti specializzati anche privi dell'attuale prescritto titolo di
studio, la nuova abilitazione necessaria per l'inserimento nelle
graduatorie permanenti; il tutto alla luce della dovuta valutazione
del titolo di specializzazione valutato abilitante dalla legge n.
104 del 1992.
9/3387/11. Landolfi, Angela Napoli, Butti, Castellani, Maggi,
Rositani, Cannella, Garagnani, Santulli, Palmieri, Coronella.
La Camera,
premesso che:
la modifica del titolo V della Costituzione ha elevato il concetto
di «autonomia scolastica» al rango costituzionale, inserendolo
nell'articolo 117;
tale articolo, infatti, nel prevedere tra le materie oggetto di
legislazione concorrente tra lo Stato e le regioni quella
dell'istruzione, fa esplicitamente salva l'autonomia delle singole
istituzioni scolastiche;
la legge di riforma dei sistemi di istruzione e di formazione deve
valorizzare e sostanziare l'attuazione dell'autonomia scolastica;
il disegno di legge in esame prevede, all'articolo 2, comma 1,
lettera l), che i «piani di studio personalizzati» contengano un
nucleo fondamentale uguale per tutti «su base nazionale» ed una
quota riservata alle regioni, apparentemente negando di fatto alle
istituzioni scolastiche l'esercizio della autonomia di progettazione
didattica che viene loro riconosciuta dalla Costituzione;
lo stesso disegno di legge non prevede, all'articolo 7, comma 1,
nell'ambito dei regolamenti applicativi da emanarsi ai sensi
dell'articolo 17, comma 2, della legge 23 agosto 1988, n. 400, la
determinazione del monte orario di insegnamento obbligatorio,
suddiviso in quota nazionale e quota di pertinenza delle istituzioni
scolastiche;
da più parti sono state espresse forti riserve su tale aspetto del
provvedimento in esame, evidenziando la preoccupazione per
l'annientamento della capacità progettuale autonoma delle singole
istituzioni scolastiche,
impegna il Governo:
ad attuare il principio costituzionale di autonomia delle
istituzioni scolastiche riconoscendo alle stesse, all'interno dei
rispettivi piani di studio, la disponibilità di una quota del monte
orario annuo obbligatorio, destinata a differenziare l'offerta
formativa rispetto ai bisogni degli utenti;
a prevedere che tale quota venga utilizzata per comporre in sintesi
formativa coerente i fabbisogni dei singoli studenti con la domanda
espressa dagli enti locali e dalle regioni;
a prevedere, altresì, nell'ambito dei regolamenti attuativi citati,
la determinazione del monte orario obbligatorio suddiviso come
dinanzi evidenziato.
9/3387/12. Butti, Angela Napoli, Landolfi, Castellani, Maggi,
Cannella, Rositani, Garagnani, Santulli, Palmieri, Coronella.
La Camera,
premesso che:
l'articolo 5 del disegno di legge in esame prevede una nuova fase di
formazione con successiva nuova forma di reclutamento degli
insegnanti;
nella fase transitoria, le vigenti modalità di accesso
all'insegnamento possono creare disparità di trattamento
nell'attribuzione del punteggio valido ai fini dell'inclusione nelle
graduatorie permanenti;
tra le finalità del disegno di legge in esame è previsto il supporto
alla valorizzazione professionale del personale docente;
la legge 15 maggio 1997, n. 127, all'articolo 17, comma 111,
sottolinea l'esigenza, in riferimento all'accesso al pubblico
impiego, di tenere in considerazione anche le professionalità
prodotte dai dottorati di ricerca,
impegna il Governo:
nell'ambito della formazione delle graduatorie permanenti di cui
all'articolo 401 del testo unico, approvato con decreto legislativo
16 aprile 1994, n. 297, e successive modificazioni, ad assicurare
parità di trattamento nell'attribuzione del punteggio a coloro che
abbiano conseguito la specifica abilitazione a seguito di
partecipazione a procedure concorsuali o abilitanti ed a coloro che
abbiano conseguito l'abilitazione a seguito di superamento
dell'esame di Stato al termine delle scuole di specializzazione di
cui all'articolo 4 della legge 19 novembre 1990, n. 341;
a mettere in atto ogni utile accorgimento perché venga dato
opportuno riconoscimento all'alta formazione conseguente al
dottorato di ricerca, sia ai fini dell'accesso ai ruoli docenti
della scuola italiana, sia ai fini dell'accesso alla dirigenza
scolastica.
9/3387/13. Stagno d'Alcontres, Angela Napoli, Landolfi, Butti,
Castellani, Maggi, Rositani, Cannella, Garagnani, Santulli, Palmieri,
Coronella.
La Camera,
premesso che:
l'articolo 5, comma 1, lettera b), del disegno di legge in esame
prevede la individuazione delle classi dei corsi di laurea
specialistica finalizzati anche alla formazione degli insegnanti;
per la formazione degli insegnamenti della scuola secondaria di
primo grado e del secondo ciclo le classi dei corsi di laurea
specialistica verranno individuate con riferimento all'insegnamento
delle discipline impartite in tali gradi di istruzione e con
preminenti finalità di approfondimento disciplinare,
impegna il Governo
a voler prevedere, nell'ambito delle discipline impartite per la
formazione degli insegnanti, anche lo sviluppo dei relativi aspetti
didattici ed epistemologici.
9/3387/14. Castellani, Angela Napoli, Landolfi, Stagno d'Alcontres,
Maggi, Butti, Rositani, Cannella, Garagnani, Santulli, Palmieri,
Coronella.
La Camera,
premesso che:
tra le finalità del disegno di legge in esame è previsto il supporto
alla valorizzazione professionale del personale docente e ad
iniziative di formazione iniziale e continua del personale stesso;
l'articolo 5, recante norme in materia di formazione degli
insegnanti, prevede che i decreti legislativi dettino la disciplina
della formazione dei docenti della scuola dell'infanzia, del primo
ciclo e del secondo ciclo;
tale formazione dovrà realizzarsi nelle università presso i corsi di
laurea specialistica ad accesso programmato, con preminente finalità
di approfondimento disciplinare per la formazione degli insegnanti
della scuola secondaria di primo grado e del secondo ciclo;
percorsi abbreviati sono già previsti dallo stesso articolo 5, comma
3, del disegno di legge in esame per alcune categorie di laureati in
possesso di titolo di studio post lauream;
al momento dell'introduzione del nuovo regime di formazione
iniziale, vi saranno aspiranti docenti ammessi alle lauree
specialistiche in possesso di laurea quadriennale o di maggiore
durata conseguita ai sensi del previgente ordinamento, nonché di
titoli di studio post lauream, tra cui il dottorato di ricerca, a
norma di legge il più alto titolo di studio conseguibile in Italia,
oltre che i laureati in possesso di laurea di primo livello di
durata triennale;
è nel primario interesse del mondo dell'istruzione favorire
l'inserimento di personale docente ad alta qualificazione, la quale
discende anche direttamente dalla durata del percorso di studi nel
quale sia stato curato l'approfondimento disciplinare e dal
conseguente livello di formazione conseguito, a cui si aggiunge
l'elevato valore aggiunto della formazione alla ricerca conseguibile
con il dottorato di ricerca,
impegna il Governo
a prevedere, nel caso della formazione di insegnanti della scuola
secondaria di primo grado e del secondo ciclo, norme che prevedano
esplicitamente il riconoscimento di abbreviazioni del percorso
formativo significative per gli aspiranti docenti in possesso di
laurea quadriennale o di maggiore durata conseguita ai sensi del
previgente ordinamento, nonché di titoli di studio di livello
superiore, quali il dottorato di ricerca.
9/3387/16. Cannella, Angela Napoli, Landolfi, Stagno d'Alcontres,
Butti, Castellani, Maggi, Rositani, Garagnani, Santulli, Palmieri,
Coronella.
La Camera,
premesso che:
è auspicabile che l'individuazione e la valorizzazione di talenti
musicali, nonché l'apprendimento di uno strumento musicale
finalizzato anche a future scelte professionali, avvengano in età
precoce;
è necessario assicurare la possibilità di accedere, da parte di
talenti, ad un insegnamento di uno strumento musicale altamente
qualificato;
la classe di concorso di strumento musicale (A077) è attualmente ben
distinta da quelle di educazione musicale (A031 e A032);
la formazione iniziale di tutti i docenti è di grado universitario;
anche a seguito della legge n. 508 del 1999, la formazione
abilitante dei docenti di educazione musicale è di competenza dei
corsi di didattica della musica nei conservatori di musica;
è necessario che anche la formazione abilitante dei docenti di
strumento musicale sia di competenza dei conservatori di musica;
altra condizione irrinunciabile per un aspirante docente di
strumento musicale è l'avere svolto un'adeguata attività artistica,
impegna il Governo
alla emanazione degli atti necessari a garantire che:
a) fin dalla scuola primaria sia presente lo studio di uno strumento
musicale e della musica d'insieme;
b) nella scuola secondaria, per l'abilitazione all'insegnamento di
uno strumento musicale, la formazione dei docenti sia di competenza
dei conservatori di musica;
c) venga assicurata per i talenti, la possibilità di accedere ad un
insegnamento di strumento musicale altamente qualificato.
9/3387/17. Rositani, Angela Napoli, Landolfi, Butti, Castellani,
Maggi, Cannella, Garagnani, Santulli, Palmieri, Coronella.
La Camera,
premesso che:
la conoscenza della Costituzione e dei suoi principi, delle
istituzioni e del loro funzionamento, dell'attività della
magistratura e delle forze dell'ordine, nonché della legislazione di
riferimento, dell'attività di promozione e diffusione della cultura
della legalità, deve ritenersi indispensabile per il percorso
formativo e didattico del cittadino italiano;
instillare la cultura della legalità, la conoscenza delle regole che
presiedono alla convivenza ed il loro rispetto costituisce uno dei
modi più efficaci per lottare contro la criminalità organizzata,
ancor più se di stampo mafioso, giacché consente di combattere l'incultura
della violenza, della prevaricazione e della sottomissione al
sistema di controllo socio-economico propri della mafia e delle
organizzazioni similari;
l'acquisizione delle conoscenze menzionate nelle precedenti premesse
avvicina il giovane cittadino alla «res publica» ed alla sua
gestione, facendogliela sentire come parte del proprio patrimonio e
rendendolo compartecipe ad essa, al fine di evitare una sensazione
di distacco ed estraneità prodromica all'accostamento all'incultura
mafiosa e, comunque, alla violazione delle regole;
le manifestazioni sulla legalità e l'attività svolta in istituti
scolastici o da associazioni di volontariato non possono rimanere
momenti isolati del percorso didattico e formativo, ma devono
esserne parte integrante e costante;
la violenta reazione registrata in numerose occasioni avverso
l'attività innanzi accennata e coloro che ne sono gli animatori da
parte della criminalità dimostra la loro efficacia e la loro
utilità,
impegna il Governo
a prevedere nelle indicazioni per la formulazione dei piani di
studio, all'interno della educazione alla convivenza civile, il
percorso formativo e didattico illustrato in premessa.
*9/3387/18. Misuraca, Marinello.
La Camera,
premesso che:
la conoscenza della Costituzione e dei suoi principi, delle
istituzioni e del loro funzionamento, dell'attività della
magistratura e delle forze dell'ordine, nonché della legislazione di
riferimento, dell'attività di promozione e diffusione della cultura
della legalità, deve ritenersi indispensabile per il percorso
formativo e didattico del cittadino italiano;
instillare la cultura della legalità, la conoscenza delle regole che
presiedono alla convivenza ed il loro rispetto costituisce uno dei
modi più efficaci per lottare contro la criminalità organizzata,
ancor più se di stampo mafioso, giacché consente di combattere l'incultura
della violenza, della prevaricazione e della sottomissione al
sistema di controllo socio-economico propri della mafia e delle
organizzazioni similari;
l'acquisizione delle conoscenze menzionate nelle precedenti premesse
avvicina il giovane cittadino alla «res publica» ed alla sua
gestione, facendogliela sentire come parte del proprio patrimonio e
rendendolo compartecipe ad essa, al fine di evitare una sensazione
di distacco ed estraneità prodromica all'accostamento all'incultura
mafiosa e, comunque, alla violazione delle regole;
le manifestazioni sulla legalità e l'attività svolta in istituti
scolastici o da associazioni di volontariato non possono rimanere
momenti isolati del percorso didattico e formativo, ma devono
esserne parte integrante e costante;
la violenta reazione registrata in numerose occasioni avverso
l'attività innanzi accennata e coloro che ne sono gli animatori da
parte della criminalità dimostra la loro efficacia e la loro
utilità,
impegna il Governo
a prevedere nelle indicazioni per la formulazione dei piani di
studio, all'interno dell'educazione alla convivenza civile, il
percorso formativo e didattico illustrato in premessa.
*9/3387/19. Antonio Pepe, Angela Napoli, Landolfi, Butti,
Castellani, Maggi, Rositani, Garagnani, Santulli, Palmieri,
Coronella.
La Camera,
premesso che:
il disegno di legge in esame pone, tra gli obiettivi fondamentali
della formazione delle giovani generazioni, l'educazione motoria e
ludico sportiva;
anche nelle indicazioni e nelle raccomandazioni per la formulazione
dei piani di studio del primo ciclo viene opportunamente
sottolineato il valore formativo dell'educazione fisica e sportiva e
a tale disciplina si riserva un adeguato rilievo, sia sotto il
profilo didattico che dell'organizzazione dei piani di studio
stessi;
l'impostazione flessibile e personalizzata dei piani di studio del
secondo ciclo apre nuove possibilità di caratterizzare i corsi degli
istituti e dei licei destinando sia l'orario annuale obbligatorio
sia quello aggiuntivo all'acquisizione di particolari competenze
degli studenti per la realizzazione del loro profilo educativo,
culturale e professionale;
con l'istituzione delle facoltà e dei corsi di laurea in scienze
motorie è opportuno prevedere un percorso formativo specificamente
indirizzato alla cultura del movimento,
impegna il Governo
a prevedere, nei piani di studio dei licei e nel sistema di
istruzione e formazione professionale, un'adeguata intensificazione
della formazione culturale e professionale in ambito motorio e
sportivo;
a promuovere nel secondo ciclo di istruzione del sistema scolastico
nazionale, con le opportune risorse e con la collaborazione delle
organizzazioni sportive e degli enti locali, indirizzi sportivi in
cui dare particolare impulso allo studio degli insegnamenti
afferenti alle scienze motorie e alla pratica delle discipline a
carattere espressivo e sportivo che caratterizzano il movimento
umano e con essi la diffusione dell'associazionismo sportivo
scolastico.
9/3387/21. Santulli, Palmieri.
La Camera,
premesso che:
il ruolo dell'insegnante di sostegno deve essere valutato quale vera
risorsa per l'integrazione all'interno della comunità scolastica e
sociale;
nel mese di luglio 2002, la VII Commissione della Camera dei
deputati ha approvato, all'unanimità, una risoluzione con la quale
si impegnava il Governo a dare soluzione al problema degli
insegnanti di sostegno che hanno conseguito il relativo titolo di
specializzazione a norma del decreto del Ministro della pubblica
istruzione 24 novembre 1998, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n.
131 del 7 giugno 1999, e del decreto del Presidente della Repubblica
n. 970 del 1975, ma che risultano privi del titolo di abilitazione;
l'articolo 5, comma 3, del disegno di legge in esame contiene norme
specifiche per consentire un'abbreviazione del percorso formativo al
fine del conseguimento, a seconda dei casi, dell'abilitazione
all'insegnamento secondario o della laurea abilitante in scienze
della formazione primaria per l'insegnamento nella scuola materna od
elementare:
a) a coloro che, in possesso del diploma biennale di
specializzazione per le attività di sostegno di cui al decreto del
ministro della pubblica istruzione 24 novembre 1998 e al decreto del
Presidente della Repubblica 31 ottobre 1975, n. 970, nonché del
titolo di studio (laurea o diploma di ISEF, di accademia di belle
arti, di istituto superiore per le industrie artistiche, di
conservatorio di musica e di istituto musicale pareggiato) richiesto
per l'ammissione alle scuole di specializzazione per il
conseguimento dell'abilitazione all'insegnamento secondario, abbiano
superato le prove di accesso alle scuole di specializzazione
all'insegnamento secondario;
b) a coloro che, in possesso del predetto diploma di
specializzazione per il sostegno e del diploma di scuola secondaria
superiore, abbiano superato le prove di accesso al corso di laurea
in scienze della formazione primaria per l'insegnamento nella scuola
materna o nella scuola elementare;
da molti anni la scuola si sta avvalendo per l'insegnamento su posti
di sostegno:
a) nella scuola secondaria, e per classi di concorso per le quali il
vigente ordinamento non richiede il possesso del diploma di laurea,
di insegnanti non abilitati con diploma di scuola secondaria
superiore (insegnanti tecnico-pratici e di arte applicata)
specializzati per il sostegno;
b) sempre nella scuola secondaria, anche di insegnanti non
specializzati, abilitati e non abilitati;
c) nella scuola materna e nella scuola elementare, di insegnanti
abilitati e non abilitati e non specializzati per il sostegno,
nonché di insegnanti della scuola elementare abilitati
all'insegnamento per la scuola elementare ma che non hanno
completato il corso dell'istituto magistrale con l'anno integrativo
di cui all'articolo 191, comma 6, del decreto legislativo 16 aprile
1994, n. 297, non specializzati;
vanno considerate l'opportunità e l'esigenza per la scuola che non
vada disperso il pluriennale e prezioso patrimonio di esperienza
acquisito dai predetti docenti,
impegna il Governo
a prendere in considerazione la situazione delle predette categorie
di docenti al fine di consentire loro, limitatamente a coloro che
hanno prestato servizio continuativo per almeno tre anni sul posto
di sostegno, di essere ammessi, in sovrannumero, alle scuole di
specializzazione o ai corsi di laurea in scienze della formazione
primaria, con percorsi abbreviati, per conseguire l'abilitazione e/o
la specializzazione, a seconda dei casi;
a porre allo studio i necessari provvedimenti volti ad agevolare
l'assunzione, su posti di sostegno, di coloro che hanno maturato
un'adeguata e specifica esperienza.
9/3387/22. Licastro Scardino, Santulli.
La Camera,
premesso che:
il comma 1 dell'articolo 2, alla lettera f), prevede che alla scuola
primaria si possono iscrivere anche le bambine e i bambini che
compiono sei anni entro il 30 aprile dell'anno scolastico di
riferimento;
la questione dell'utilità e opportunità della previsione
dell'ingresso anticipato a scuola non si risolve in maniera
incontrovertibile, evidenziandosi posizioni completamente distinte
all'interno dell'opinione pubblica e delle stesse forze politiche
presenti in Parlamento, anche di maggioranza,
impegna il Governo
a disciplinare la previsione dell'iscrizione anticipata, nei decreti
attuativi, configurandola chiaramente quale libera scelta
riconosciuta alla singola famiglia, che giudicherà sulla base della
maturità fisica, psichica e relazionale del proprio figlio.
9/3387/23. Vascon, Bianchi Clerici.
La Camera,
premesso che:
il comma 3 dell'articolo 1 del disegno di legge in esame prevede
l'approvazione, da parte del Consiglio dei ministri, di un piano
programmatico di interventi finanziari predisposto dal Ministro
dell'istruzione, dell'università e della ricerca entro novanta
giorni dalla data di entrata in vigore della legge discendente dal
disegno di legge in esame, per la realizzazione delle finalità della
legge medesima;
il medesimo comma elenca le singole voci di cui si compone la
riforma della scuola;
tale meccanismo generale di copertura non presenta carattere di
rigidità, comportando un significativo grado di discrezionalità,
tenuto conto dei vincoli generali di copertura e di compensazione
cui esso sottostà,
impegna il Governo
a prevedere, nei decreti attuativi, dopo l'approvazione del
Consiglio dei ministri, il parere delle competenti Commissioni
parlamentari sul piano programmatico finanziario.
9/3387/24. Sergio Rossi, Bianchi Clerici.
La Camera,
premesso che:
la riforma delle norme generali dell'istruzione prevede che il
sistema educativo si articoli nella scuola dell'infanzia, in un
primo ciclo che comprende la scuola primaria e la scuola secondaria
di primo grado, e in un secondo ciclo che comprende il sistema dei
licei ed il sistema dell'istruzione e della formazione
professionale;
l'articolo 3, nel disciplinare la valutazione degli apprendimenti e
del comportamento degli studenti, prevede la valutazione dei periodi
didattici ai fini del passaggio al periodo successivo;
una valutazione negativa al termine del biennio implica, per lo
studente, la ripetizione dei due anni costituenti il biennio, con un
notevole investimento di tempo,
impegna il Governo
a prevedere, nei decreti attuativi, la possibilità che, in sede di
valutazione annuale ed in presenza di una valutazione negativa degli
apprendimenti che non lasci ragionevolmente prevedere il recupero e
l'esito positivo al termine del biennio, si disponga la ripetizione
del primo anno del biennio senza dover attendere il termine
dell'anno successivo.
9/3387/25. Didonè, Bianchi Clerici.
La Camera,
premesso che:
la riforma delle norme generali dell'istruzione prevede che il
sistema educativo si articoli nella scuola dell'infanzia, in un
primo ciclo che comprende la scuola primaria e la scuola secondaria
di primo grado, e in un secondo ciclo che comprende il sistema dei
licei ed il sistema dell'istruzione e della formazione
professionale;
il comma 1 dell'articolo 2, alla lettera f), stabilisce che la
scuola primaria promuove, nel rispetto delle diversità individuali,
lo sviluppo della personalità, ed ha il fine di far acquisire e
sviluppare le conoscenze e le abilità di base fino alle prime
sistemazioni logico-critiche, di far apprendere i mezzi espressivi,
ivi inclusa l'alfabetizzazione in almeno una lingua dell'Unione
europea oltre alla lingua italiana, di valorizzare le capacità
relazionali e di orientamento nello spazio e nel tempo;
è importante individuare accorgimenti di carattere dispensativi e
compensativi e/o sussidi che tengano conto delle difficoltà
specifiche dei ragazzi e che non mortifichino le loro effettive
capacità intellettuali, né incidano pesantemente sulla loro
necessaria auto-stima,
impegna il Governo
a prevedere, nei decreti attuativi di disciplina del primo ciclo,
forme di dispensa da alcune prestazioni (lettura ad alta voce,
verifica scritta, eccetera) e l'uso di alcuni strumenti
(calcolatrice, tavola pitagorica, registratore, eccetera) per gli
alunni con difficoltà specifiche di apprendimento (DSA)
9/3387/27. Ercole, Bianchi Clerici
La Camera,
premesso che:
negli ultimi decenni si è assistito all'accentuarsi della presenza
femminile nel ruolo di insegnante, determinata anche dalla perdita
di prestigio sociale ed economico che ha investito questa figura
professionale;
tale situazione è stata favorita dalla possibilità di conciliare
l'impegno del lavoro e la famiglia, grazie all'orario di lavoro meno
impegnativo rispetto ad altre professioni;
tale fenomeno provoca delle ripercussioni nei processi educativi e
di maturazione degli adolescenti, soprattutto maschi, a cui vengono
a mancare modelli di riferimento e di imitazione necessari alla loro
crescita,
impegna il Governo
a studiare forme di incentivi, costituzionalmente compatibili, al
fine di incoraggiare il reclutamento di insegnanti maschi, in
particolare nel ciclo secondario.
9/3387/28. Bianchi Clerici, Lussana, Ercole.
La Camera,
premesso che:
la riforma delle norme generali dell'istruzione prevede che il
sistema educativo si articoli nei seguenti gradi di scuola: scuola
dell'infanzia, scuola primaria e scuola secondaria di primo e di
secondo grado;
l'articolo 3 del disegno di legge in esame prevede l'emanazione di
norme generali sulla valutazione del sistema educativo di istruzione
e di formazione e degli apprendimenti degli allievi;
tra i criteri direttivi e i princìpi direttivi è previsto che la
valutazione, periodica e annuale, degli apprendimenti e del
comportamento degli studenti, e la certificazione delle competenze
da essi acquisite, siano affidate ai docenti delle istituzioni di
istruzione e formazione frequentate,
impegna il Governo
a prevedere che la valutazione degli alunni con handicap non
riguardi esclusivamente gli apprendimenti, ma avvenga secondo i
princìpi fissati nell'articolo 12, comma 3, della legge 5 febbraio
1992, n. 104, i quali prevedono quattro ambiti valutativi
dell'integrazione scolastica: la crescita in autonomia negli
apprendimenti, nella comunicazione, nella socializzazione e negli
scambi relazionali.
9/3387/29. Francesca Martini, Bianchi Clerici.
La Camera,
premesso che:
si pone come esigenza prioritaria per la formazione iniziale degli
insegnanti realizzare un adeguato equilibrio tra i momenti della
preparazione disciplinare, della preparazione
psico-pedagogico-didattica e della concreta esperienza nella scuola;
tale equilibrio deve essere diverso nella formazione degli
insegnanti della scuola dell'infanzia, della scuola primaria e della
scuola secondaria in ragione dei ruoli e delle funzioni anche
profondamente differenti che, nei diversi gradi scolastici,
competono ai momenti disciplinari o predisciplinari rispetto a
quelli più ampiamente educativi e formativi;
la pari dignità nella formazione di tutti gli insegnanti va
realizzata assicurando a ciascun insegnante una preparazione
adeguata ai complessi e delicati compiti cui è chiamato, diversi in
relazione alle diverse fasce di età;
occorre non disperdere, ma anzi potenziare l'esperienza positiva in
corso della collaborazione fra università e scuola nella formazione
universitaria degli insegnanti,
impegna il Governo
a emanare i decreti di cui al comma 1 dell'articolo 5 del disegno di
legge in esame assicurando il rispetto dei seguenti parametri:
1) intervenire sulla disciplina delle classi delle lauree triennali
in modo che sia assicurata la possibilità di percorsi di studi
finalizzati alla formazione degli insegnanti della scuola
dell'infanzia e della scuola primaria che dall'inizio prevedano sia
una equilibrata preparazione nei campi psico-pedagogico, umanistico,
scientifico, artistico e dell'educazione corporea, sia attività di
laboratorio e tirocinio;
2) delineare i rapporti tra le facoltà e le strutture di ateneo o di
interateneo di cui al comma 1, lettera e), dell'articolo 5 del
disegno di legge in esame, quanto alle responsabilità di
programmazione e governo dei corsi di cui alla lettera a) dello
stesso comma, nel senso di affidare alle facoltà competenze
preminenti per gli aspetti di preparazione disciplinare, e alle
strutture di ateneo o di interateneo responsabilità di coordinamento
dei corsi per gli aspetti comuni e gli insegnamenti trasversali;
3) prevedere che i corsi di cui alla lettera a) del comma 1
dell'articolo 5 del disegno di legge in esame comprendano esperienze
di insegnamento e di partecipazione alla vita della scuola, da
organizzare e gestire con l'apporto coordinato di università e
scuola, e che la valutazione positiva di tali esperienze sia
condizione perché la laurea specialistica conseguita abbia valore
abilitante;
4) anche in relazione a quanto indicato al punto 3, indicare che
allo scopo di salvaguardare le preminenti finalità di
approfondimento disciplinare di cui al comma 1, lettera b),
dell'articolo 5 del disegno di legge in esame, parte della
formazione relativa alle didattiche disciplinari possa essere svolta
nella fase del tirocinio di cui alla lettera e) del medesimo comma;
5) stabilire che le attività di tirocinio di cui al comma1 lettera
e) dell'articolo 5 del disegno di legge in esame siano valutate e
che la valutazione positiva sia condizione necessaria al fine
dell'accesso ai ruoli organici del personale docente;
6) valutare la possibilità che la laurea specialistica per gli
insegnanti della scuola dell'infanzia possa essere conseguita con un
numero di crediti più limitato rispetto a quelli necessari per le
altre lauree, considerata la minore necessità di crediti in
insegnamenti disciplinari;
7) prevedere che la formazione in servizio degli insegnanti di cui
al comma 1, lettera g), dell'articolo 5 del disegno di legge in
esame sia realizzata in collaborazione con le strutture
dell'amministrazione scolastica;
8) prevedere adeguate e specifiche modalità di accesso ai corsi di
laurea di cui al comma 1, lettera a), dell'articolo 5 del disegno di
legge in esame e di riconoscimento dei crediti formativi maturati
per i laureati secondo il vecchio ordinamento.
9/3387/39. Garagnani, Santulli, Palmieri.
La Camera,
premesso che:
l'articolo 5 del disegno di legge in esame detta i principi e
criteri direttivi in tema di formazione degli insegnanti;
la costruzione della cittadinanza europea assume carattere
prioritario sia nell'agenda politico-istituzionale dell'Unione
Europea, sia nel quadro formativo e didattico culturale delle
politiche scolastiche di tutti i Paesi membri;
il diritto alla mobilità culturale e professionale costituirà uno
dei diritti fondamentali riconosciuti dalla Carta costituzionale
europea in via di stesura;
tale diritto deve poter essere pienamente esercitato anche dagli
insegnati italiani e a tale obiettivo essi devono risultare
adeguatamente preparati sia in sede di formazione iniziale che di
formazione continua;
esiste una grande difformità di strategie operanti a favore della
formazione del diritto alla mobilità culturale e professionale dei
cittadini europei nelle diverse dimensioni nazionali, in
considerazione delle differenze storiche e culturali dei Paesi
membri che costituiscono patrimonio irrinunciabile dell'Unione
europea;
è necessario promuovere e sviluppare, in regime di sussidiarietà,
l'armonizzazione dei processi concorrenti a sviluppare senso e
visione della cittadinanza europea, unitariamente all'esercizio
diffuso del diritto alla mobilità culturale e professionale;
è imminente l'assunzione da parte del Governo italiano della
presidenza di turno dell'Unione europea,
impegna il Governo
ed in particolare il Ministro dell'Istruzione, dell'Università e
della ricerca, a concertare con i colleghi dei Paesi membri
dell'Unione europea e a promuovere unitariamente iniziative e
strategie, assistite dalla Commissione europea, che assicurino
l'armonizzazione progressiva dei curricoli di formazione iniziale
degli insegnanti;
a promuovere e sviluppare iniziative, anche regolamentari, che
consentano agli italiani il pieno esercizio del loro diritto, in
quanto cittadini europei, alla più ampia e libera mobilità
culturale, professionale e lavorativa in seno all'Unione europea.
9/3387/42. Galvagno.
La Camera,
premesso che:
l'articolo 6 del disegno di legge in esame fa salve le competenze
delle regioni a statuto speciale;
l'articolo 21, comma 20-bis, della legge 15 marzo 1997, n. 59, ha
aggiunto all'esame di Stato da sostenersi in Valle d'Aosta
un'ulteriore prova scritta di lingua francese;
l'attuale articolazione dell'esame di maturità in Valle d'Aosta, che
penalizza gli studenti valdostani rispetto ai loro colleghi del
resto d'Italia, è stata a più riprese contestata dal mondo della
scuola valdostana nella sua più completa articolazione (studenti,
insegnanti, genitori);
un sondaggio socio-linguistico, divulgato nel giugno scorso dalla
«Fondazione E. Chanoux», con il patrocino della Presidenza della
regione valdostana, ha attestato al di sotto del due per cento la
presenza di una comunità francofona in Valle d'Aosta;
per qualsiasi modifica all'impostazione dell'esame di maturità in
Valle d'Aosta è necessaria una modifica della legislazione statale
sopra richiamata;
è necessario agire nel rispetto del principio della libertà di
scelta educativo-culturale, nell'ambito della tutela dell'identità
nazionale e della specificità regionale della Valle d'Aosta, anche
al fine di evitare penalizzazioni ai maturandi,
impegna il Governo
a predisporre, d'intesa con la regione Valle d'Aosta, le opportune
modificazioni legislative a valere dalla maturità del prossimo anno
scolastico affinché, nel rispetto dei principi esposti, l'esame di
Stato da sostenersi in Valle d'Aosta preveda:
a) in affiancamento alla maturità in lingua italiana, articolata
secondo omogenei criteri e principi nazionali, la possibilità di
scelta, da parte dello studente, di una maturità parallela e
alternativa, strutturata totalmente o parzialmente in lingua
francese;
b) il conferimento, a seguito di positivo superamento della maturità
francofona, di un attestato con valore legale di piena conoscenza
della lingua francese.
9/3387/43. Palmieri, Garagnani.
La Camera,
premesso che:
l'articolo 5, comma 1, lettera a), del disegno di legge in esame
prevede che «la formazione iniziale è di pari dignità per tutti i
docenti»;
sia l'attuale funzione docente nella scuola secondaria di secondo
grado, sia quella futura del ciclo scolastico secondario,
configurano una condizione totalmente paritaria tra tutti i docenti
che vi insegnano, sotto il profilo culturale-professionale e
normativo-operativo, al di là degli attuali inquadramenti;
in particolare, la legge 3 maggio 1999, n. 124, all'articolo 5,
comma 1, ha reso totalmente paritaria la condizione giuridica e la
funzione docente degli insegnanti tecnico-pratici rispetto a tutti
gli altri docenti, anche quando il loro insegnamento si svolge in
compresenza, risultando essi in tal caso, ai sensi del disposto
legislativo citato, del tutto paritariamente con titolari delle
unitarie materie scolastiche cui sono preposti congiuntamente un
docente tecnico-pratico ed un docente tecnico teorico, come hanno
peraltro ulteriormente precisato sia la circolare ministeriale n. 28
del 2000, sia i decreti ministeriali sugli esame di Stato emanati a
far data entrata in vigore della legge predetta;
la citata legge n. 124 del 1999, all'articolo 8, comma 3, ha inoltre
disposto che «Il personale di ruolo che riveste il profilo
professionale di insegnante tecnico-pratico o di assistente di
cattedra appartenente al VI livello nell'ordinamento degli enti
locali, in servizio nelle istituzioni scolastiche statali, è
trasferito alle dipendenze dello Stato ed è inquadrato nel ruolo
degli insegnanti tecnico-pratici», e tali docenti sono oggi
totalmente inquadrati tra i docenti tecnico-pratici;
i docenti di trattamento testi, già docenti di stenografia e
dattilografia, a loro volta, hanno attualmente ed hanno sempre avuto
totale parità di funzione con tutti gli altri docenti degli istituti
di istruzione secondaria nei quali insegnano,
impegna il Governo
a statuire, con successivi provvedimenti legislativi,
l'inquadramento nel sistema educativo di istruzione e formazione di
tutti i docenti di stenodattilografia e trattamento testi e di tutti
i docenti tecnico-pratici in servizio alla stessa data con incarico
a tempo indeterminato.
9/3387/44. (Testo modificato nel corso della seduta).Ascierto,
Castellani, Gamba, Angela Napoli.
La Camera,
nell'esame del disegno di legge n. 3387 in materia di definizione
delle norme generali sull'istruzione;
rilevato che l'articolo 1 del disegno di legge in esame prevede che
il Governo sia delegato ad adottare anche più decreti legislativi in
coerenza però con le scelte educative della famiglia e con il
principio di autonomia delle istituzioni scolastiche;
osservato che la legge 10 marzo 2000, n. 62 recante «norme per la
parità scolastica e disposizioni sul diritto allo studio e
all'istruzione», all'articolo 1, comma 3, sancisce che: «Le scuole
paritarie, svolgendo un servizio pubblico, accolgono chiunque
accettandone il progetto educativo richieda di iscriversi»,
pregiudicando in tal modo la facoltà delle scuole private,
nell'esercizio della loro autonomia, di stabilire nel progetto
formativo proposto criteri particolari di merito per accedere a tali
scuole da sempre rinomate come scuole prestigiose e per questo
scelte dalle famiglie per l'educazione dei propri figli;
impegna il Governo
ad adottare, all'atto dell'emanazione dei decreti legislativi
delegati, norme volte a garantire l'effettivo dispiegarsi dei
principi di autonomia delle istituzioni scolastiche e di
cooperazione tra scuola e genitori, come richiamati dall'articolo 1,
al fine di assicurare alle scuole paritarie la possibilità di
salvaguardare la propria specificità formativa e qualitativa, anche
attraverso una valutazione dei pregressi meriti scolastici e dei
crediti formativi degli studenti che chiedono l'iscrizione.
9/3387/45. Brugger, Zeller, Widman, Detomas, Collè, Bressa.
La Camera,
premesso:
che gli scambi culturali costituiti anche dai soggiorni individuali
di studio nella scuola secondaria superiore, inquadrati nella
cosiddetta «mobilità studentesca internazionale» disciplinata dalle
circolari ministeriali 17 marzo 1997 n. 181 e 8 ottobre 1999 n. 236,
negli scorsi anni hanno dato ottima prova, contribuendo in modo
assai importante alla formazione culturale di molti studenti
italiani;
che, nell'ambito della complessiva riforma dell'istruzione e
formazione, appare opportuno non solo mantenere la possibilità per
gli studenti italiani di partecipare a soggiorni di studio
all'estero, ma anzi ampliarla e rendere più facile l'accesso alla
«mobilità studentesca internazionale»;
impegna il Governo
ad adeguare tempestivamente le disposizioni contenute nelle
ricordate circolari alle eventuali diverse evenienze derivanti
dall'emanazione delle norme delegate di riforma del sistema
dell'istruzione e della formazione.
9/3387/46.Strano, Gamba, Airaghi.
La Camera,
premesso che,
la dislessia è un disturbo specifico d'apprendimento che riguarda la
lettura e la scrittura. La difficoltà di lettura (lentezza, errori)
può essere più o meno grave e spesso si accompagna a problemi nella
scrittura (scambio e inversione di lettere, lentezza, errata
direzionalità nella scrittura, inesatta legatura dei segni e delle
parole, errato uso della spazio su foglio) e/o nel calcolo
(difficoltà nel contare all'indietro, salto nella numerazione,
difficoltà ad imparare le tabelline, eccetera);
essa può verificarsi in ragazzi con normale intelligenza, in altre
parole senza handicap neirologici o sensoriali (uditivi, visivi) e
in assenza di situazioni di svantaggio sociale;
si tratta di un problema piuttosto frequente, che in Italia
interessa il 4 per cento della popolazione scolastica;
i ragazzi dislessici ora non hanno nessuna tutela specifica, a
differenza di quanto accade in numerosi paesi europei (in
particolare in Inghilterra);
è necessario trovare riferimenti didattici e riferimenti legislativi
per fare in modo che i ragazzi dislessici possano mettere a frutto
la loro normale intelligenza e le loro spesso vivaci e creative
abilità;
è necessario rivedere la didattica e modificarla in modo da
semplificare il godimento del sapere permettendo l'uso di strumenti
che facilitino la conquista della conoscenza;
l'intelligenza presente nei ragazzi dislessici e conseguenti
consapevolezze e sensibilità, non consentono, o meglio non rendono
opportuno, nella maggioranza dei casi, l'utilizzo della legge n. 104
del 1992, che permette un percorso agevolato, ma richiede una
segnalazione di handicap;
impegna il Governo a:
riconoscere l'esistenza nella scuola, di persone con disturbi
specifici d'apprendimento (DSA), promuovendo azioni finalizzate al
raggiungimento del successo formativo delle persone con DSA;
prevedere la formazione degli insegnanti, sulle difficoltà
specifiche d'apprendimento DSA.
9/3387/49. Fratta Pasini, Zanettin, Alberto Giorgetti.
Il Governo accetta come raccomandazione i
seguenti ordini del giorno
La Camera,
premesso che:
vi è una specifica vocazione turistico-alberghiera del nostro Paese,
dove l'industria dell'ospitalità costituisce settore fondamentale
dell'economia nazionale ed in riferimento alla quale è richiesta una
sempre maggiore uniformità di standard formativi degli operatori,
anche per continuare a garantire l'alto livello in termini
occupazionali che la ha fino ad ora contraddistinta;
l'attuale sistema rappresentato dagli istituti turistici ed
alberghieri di Stato costituisce un «fiore all'occhiello»
dell'istruzione italiana, i cui alunni da sempre primeggiano nel
confronto con i propri omologhi degli altri Paesi, anche nei
concorsi internazionali, e spesso, in unione con i propri insegnanti
tecnico-pratici di settore, si pongono al servizio di enti ed
istituzioni dello Stato in occasione di manifestazioni ed eventi di
alto livello;
nell'ambito della riforma del sistema scolastico e formativo, appare
opportuno mantenere uno specifico indirizzo che garantisca per il
settore un'adeguata qualità dell'istruzione-formazione a livello
nazionale,
impegna il Governo
a prevedere, tra gli indirizzi in cui si articolerà l'istituendo
liceo economico, un indirizzo turistico-alberghiero.
9/3387/35. Gamba, Coronella, Giuseppe Mancuso, Arrighi, Delmastro
delle Vedove, Strano.
La Camera,
premesso che:
l'articolo 2, comma 1, lettera h), del disegno di legge in esame
definisce assaigenericamente i percorsi del futuro sistema
dell'istruzione e della formazione professionale;
la scelta legislativa suddetta, oltre a provocare una forte
contrarietà tra i docenti degli istituti tecnici e professionali,
che saranno presumibilmente inseriti nel sistema dell'istruzione e
della formazione professionale e sentono a rischio di
svalorizzazione innanzi tutto il loro decisivo contributo
pedagogico-didattico e di professionalizzazione a livello alto, ha
ingenerato preoccupazione e disagio anche in altre vaste fasce di
cittadini, ed in particolare tra moltissimi genitori, che vi leggono
il rischio di una futura preponderanza, nel canale professionale che
sarà probabilmente scelto dai loro figli, di una preparazione
professionale eccessivamente specifica e quindi non adeguata alle
odierne esigenze di preparazione al lavoro, e tra gli imprenditori,
timorosi di scelte attuative che pregiudichino la futura
preparazione di quei quadri intermedi, oggi validamente «sfornati»
dagli istituti tecnici, e di quei tecnici specifici di consistente
bagaglio generale ora garantiti dagli istituti professionali,
costituenti complessivamente l'ossatura tecnico-operativa principale
delle aziende ed in generale del Paese,
impegna il Governo
a prevedere, in sede di emanazione dei provvedimenti attuativi della
legge discendente dal disegno di legge in esame, che all'interno dei
percorsi di istruzione e formazione professionale siano individuati
tre distinti ambiti di strutturazione dei livelli delle prestazioni
essenziali, equivalenti rispettivamente ai livelli di formazione
culturale generale e di preparazione professionalizzante attualmente
espressi nell'istruzione tecnica, nell'istruzione professionale e
nella formazione professionale.
9/3387/36. Zanella, Bulgarelli, Cento.
La Camera,
premesso che:
recenti e approfondite ricerche scientifiche stanno dimostrando che
la dislessia è un disturbo complesso difficilmente riconoscibile, se
non negli aspetti più acuti, in quanto non collegabile ai normali
parametri dell'intelligenza.
sarebbero circa il 3 per cento i ragazzi nella scuola italiana che,
pur soffrendo di tale disturbo non sono riconosciuti e assistiti
come dislessici con gravi conseguenze di apprendimento e di
emarginazione scolastica;
appare pertanto necessario che, dopo la prima fase di frequenza
scolastica, siano apportati nella scuola e presso le famiglie
accertamenti volti a scoprire gli aspetti silenti e nascosti di tale
disturbo,
impegna il Governo
a prevedere, nella fase attuativa, accordi fra il sistema scolastico
e il sistema sanitario locale per indagini specialistiche volte ad
individuare l'entità del disturbo nella popolazione scolastica, al
fine di provvedere alla necessaria rieducazione.
9/3387/40. Spina Diana, Parodi.
La Camera,
premesso che:
esiste un'ingiusta sperequazione delle retribuzioni degli insegnanti
in rapporto ai carichi di lavoro, gli orari di lavoro, le funzioni
ed i compiti che ciascuno di essi ha,
impegna il Governo
a porre in essere ogni utile iniziative affinché ciascun insegnante
sia retribuito, anche utilizzando misure «accessorie», in rapporto
ai carichi di lavoro, all'orario di lavoro, ai compiti ed alle
funzioni che svolge.
9/3387/41. Boccia.
(il Governo si impegna a portare questo tema sul
tavolo contrattuale)
Ordini del Giorno accolti dal
Governo
(Senato, 06-12 dicembre 2002)
Il Senato,
in
sede di esame del disegno di legge n. 1306, concernente delega
al Governo per la definizione delle norme generali sull'istruzione e
dei livelli essenziali delle prestazioni in materia di istruzione e
di formazione professionale,
visto
l'articolo 1, comma 3, del disegno di legge, che prevede
l'approvazione, da parte del Consiglio dei ministri, di un piano
programmatico di interventi finanziari predisposto dal Ministro
dell'istruzione, dell'università e della ricerca entro novanta
giorni dall'entrata in vigore della presente legge per la
realizzazione delle finalità della legge medesima;
tenuto
conto che l'articolo 7, comma 6, stabilisce che all'attuazione del
piano programmatico si provvede mediante finanziamenti da iscrivere
annualmente nella legge finanziaria, in coerenza con quanto previsto
dal Documento di programmazione economico-finanziaria;
considerato
che il Governo è tenuto a presentare alle Camere entro il termine
del 30 giugno 2002 il Documento di programmazione
economico-finanziaria per gli anni 2003-2006;
ravvisata
la necessità di realizzare sin dall'anno 2003 interventi finanziari
a sostegno dell'istruzione e della formazione,
impegna il Governo:
a
predisporre il piano programmatico di interventi finanziari di cui
in premessa anche prima del completamento dell'iter parlamentare
del disegno di legge n. 1306 e comunque nei tempi utili per la
previsione, già nella legge finanziaria 2003, delle risorse
finanziarie da destinare all'avvio dell'attuazione del piano stesso;
il piano dovrà destinare complessivamente, nel periodo 2003-2007,
risorse da 7.746 a 10.283 milioni di euro, pari a lire da 15.000 a
19.910 miliardi, a sostegno:
a)
della riforma degli ordinamenti e degli interventi connessi con
la loro attuazione e con lo sviluppo dell'autonomia;
b)
dell'istituzione del Servizio nazionale di valutazione del
sistema scolastico;
c)
dello sviluppo delle tecnologie multimediali e della
alfabetizzazione nelle tecnologie informatiche;
d)
della valorizzazione professionale del personale docente;
e)
delle iniziative di formazione iniziale e continua del
personale;
f)
del rimborso delle spese di autoaggiornamento sostenute dai
docenti;
g)
della valorizzazione professionale del personale amministrativo,
tecnico ed ausiliario (ATA);
h)
degli interventi di orientamento contro la dispersione
scolastica e per assicurare la realizzazione del diritto-dovere di
istruzione e formazione;
i)
degli interventi per lo sviluppo dell'istruzione e formazione
tecnica superiore e per l'educazione degli adulti;
l)
degli interventi di adeguamento delle strutture di edilizia
scolastica;
ad
indicare conseguentemente nel Documento di programmazione
economico-finanziaria per gli anni 2003-2006, ai fini di quanto
sopra, gli obiettivi da conseguire nel settore dell'istruzione e
della formazione, in coerenza con le aree di intervento predette.
Il Senato,
in sede di esame del
disegno di legge n. 1306, concernente delega al Governo per la
definizione delle norme generali sull'istruzione e dei livelli
essenziali delle prestazioni in materia di istruzione e di
formazione professionale,
premesso:
che
la riforma delle norme generali dell'istruzione prevede che il
sistema educativo si articola nei seguenti gradi di scuola: scuola
dell'infanzia; scuola primaria e scuola secondaria di primo e di
secondo grado;
che
l'articolo 2 del disegno di legge n. 1306, al comma 1, lettera g),
prevede che l'attività didattica della scuola secondaria di primo
grado si articola in un primo biennio seguito da un anno che
prioritariamente completa il percorso disciplinare, e quella della
scuola secondaria di secondo grado in due periodi biennali e in un
quinto anno che prioritariamente completa il percorso disciplinare;
che
il medesimo disegno di legge prevede, inoltre, all'articolo 3
l'emanazione di norme generali sulla valutazione del sistema
educativo di istruzione e di formazione e degli apprendimenti degli
allievi, contemplando, tra i criteri e principi direttivi, quello
delle valutazioni biennali dei periodi didattici ai fini del
passaggio al periodo successivo;
che
quanto previsto costituisce, senza dubbio, un importante passo
avanti rispetto al sistema dei debiti infiniti previsti dalla
normativa vigente voluta dal Governo di centrosinistra, sistema che
non garantisce una seria valutazione;
che
le valutazioni biennali, nell'ottica del proponente, sono state
concepite per responsabilizzare gli studenti,
impegna il Governo:
a
valutare, entro tre anni dall'entrata in vigore della legge di
riforma dell'istruzione, gli effetti concreti della innovazione ivi
prospettata e, in particolare, se tale finalità di
responsabilizzazione dello studente si sia nei fatti verificata; in
caso negativo, a prevedere valutazioni annuali ai fini del passaggio
al periodo didattico successivo.
Il Senato,
premesso che:
la
conoscenza della Costituzione e dei suoi princìpi, delle
istituzioni e del loro funzionamento, dell'attività della
magistratura e delle forze dell'ordine nonché della legislazione di
riferimento, dell'attività di promozione e diffusione della cultura
della legalità deve ritenersi indispensabile per il percorso
formativo e didattico del cittadino italiano;
instillare
la cultura della legalità, la conoscenza delle regole che
presiedono alla convivenza ed il loro rispetto costituisce uno dei
modi più efficaci per lottare la criminalità organizzata, ancor più
se di stampo mafioso, giacché consente di combattere l'incultura
della violenza, della prevaricazione e della sottoposizione al
sistema di controllo socio-economico propri della mafia e delle
organizzazioni similari;
l'acquisizione
delle conoscenze menzionate nella pregressa narrativa avvicina il
giovane cittadino alla «res publica» ed alla sua gestione,
facendogliela sentire come parte del proprio patrimonio e rendendolo
compartecipe ad essa, al fine di evitare una sensazione di distacco
ed estraneità prodromica all'accostamento all'incultura mafiosa e,
comunque, alla violazione delle regole;
le
manifestazione sulla legalità e l'attività svolta in istituti
scolastici o da associazioni di volontariato non possono rimanere
momenti isolati del percorso didattico e formativo ma devono essere
parte integrante e costante;
la
violenta reazione registrata in numerose occasioni avverso l'attività
anzi accennata e coloro che ne sono gli animatori da parte della
criminalità dimostra la loro efficacia e la loro utilità,
impegna il Governo:
a
prevedere nelle indicazioni per la formulazione dei piani di studio,
all'interno della educazione alla convivenza civile, il percorso
formativo e didattico illustrato in premessa.
Il Senato,
in sede di esame del
disegno di legge n. 1306, concernente delega al Governo per la
definizione delle norme generali sull'istruzione e dei livelli
essenziali delle prestazioni in materia di istruzione e di
formazione professionale;
premesso che:
l'articolo 5,
recante norme in materia di formazione degli insegnanti, prevede che
i decreti legislativi dettino la disciplina della formazione dei
docenti della scuola dell'infanzia, del primo ciclo e del secondo
ciclo;
tale formazione dovrà
realizzarsi nelle università presso i corsi di laurea
specialistica, il cui accesso è programmato in base ai posti
effettivamente disponibili in ogni regione e nei ruoli organici;
vi sono proposte di
vario genere miranti alla istituzione di una laurea specialistica
didattico-pedagogica quale unico titolo per accedere
all'insegnamento;
appare necessario,
invece, che i corsi di laurea specialistica in funzione
dell'insegnamento siano principalmente di approfondimento
disciplinare, posto che altrimenti la preparazione nella relativa
disciplina si limiterebbe a soli tre anni indebolendola rispetto al
vecchio ordinamento,
impegna il Governo:
a mantenere la
formazione degli insegnanti della scuola secondaria inferiore e
superiore nell'ambito delle lauree specialistiche di riferimento per
le rispettive discipline (in storia per i futuri insegnanti di
storia, in filosofia per i futuri insegnanti di filosofia, e così
via);
a non attivare alcun
tipo di laurea specialistica a carattere didattico-pedagogico quale
percorso comune di formazione degli insegnanti.
Il Senato,
in sede di esame del
disegno di legge n. 1306, concernente delega al Governo per la
definizione delle norme generali sull'istruzione e dei livelli
essenziali delle prestazioni in materia di istruzione e di
formazione professionale;
premesso che
l'articolo 5, comma 1, lettera a), prevede che la formazione
iniziale degli insegnanti sia di pari dignità e durata per tutti i
docenti;
accertato che
attualmente solo una piccola parte dei docenti della scuola
dell'infanzia è in possesso di laurea;
constatato che le
competenze oggi richieste per operare nella scuola dell'infanzia non
possono essere fornite in modo esauriente dalle scuole secondarie di
secondo grado ad indirizzo pedagogico;
accertato che nella
scuola vi è una diffusa tendenza fra i docenti a trasferirsi, nel
corso della carriera, a cicli e gradi superiori, se in possesso dei
titoli necessari;
previsto che la
disposizione contenuta nell'articolo 5, comma 1, lettera a),
determinerebbe per molti anni nella scuola dell'infanzia la
compresenza di docenti in possesso di titoli di studio
qualitativamente molto diversi,
impegna il Governo:
ad adeguare in modo
progressivo la durata della formazione iniziale dei docenti della
scuola dell'infanzia;
ad istituire, nel
contempo, corsi di aggiornamento presso le università per docenti
in possesso di diplomi di scuola secondaria di secondo grado di
durata triennale, quadriennale, quinquennale.
Il Senato,
in sede di esame del
disegno di legge n. 1306, concernente delega al Governo per la
definizione delle norme generali sull'istruzione e dei livelli
essenziali delle prestazioni in materia di istruzione e di
formazione professionale,
impegna il Governo:
a prevedere che la
programmazione e la realizzazione dei corsi di laurea specialistica
finalizzati anche alla formazione degli insegnanti, di cui
all'articolo 5, comma 1, lettera b), avvengano previa
apposita convenzione tra le singole università e uno o più
istituti scolastici autonomi finalizzata a garantire la presenza di
docenti dei medesimi istituti.
Il Senato
impegna il Governo a
consentire che i docenti, i quali abbiano conseguito la laurea
specialistica (di cui alla lettera a) dell'articolo 5),
debitamente formati, possano svolgere anche attività di tutoraggio
e supporto didattico nei corsi di laurea specialistici abilitanti
per l'insegnamento, previa convenzione apposita tra scuole ed atenei».
Il Senato,
in
sede di esame del disegno di legge n. 1306, concernente delega al
Governo per la definizione delle norme generali sull'istruzione e
dei livelli essenziali delle prestazioni in materia di istruzione e
di formazione professionale,
visto
l'articolo 6 riguardante le regioni a statuto speciale
considerato
che, in base agli articoli 38, 39 e 40 dello Statuto speciale per la
Valle d'Aosta-Legge costituzionale 26 febbraio 1948, n.4:
nelle
scuole della regione Valle d'Aosta all'insegnamento della lingua
francese vengono attribuite tante ore quante quelle dedicate
all'insegnamento della lingua italiana;
la
lingua francese fa parte integrante dell'intero curricolo
scolastico;
considerato
che l'articolo 21, comma 20-bis, della legge 15 marzo 1997, n. 59
(Delega al Governo per il conferimento di funzioni e compiti alle
regioni ed enti locali, per la riforma della Pubblica
amministrazione e per la semplificazione amministrativa), confermato
in sede di votazione di questo disegno di legge, ha introdotto in
aggiunta alle altre prove scritte dell'esame di Stato, previste
dalla legge 10 dicembre 1997, n.425, una ''quarta prova scritta di
lingua francese'';
preso
atto pertanto che l'esame di Stato svolto e superato in Valle
d'Aosta certifica anche la conoscenza della lingua francese;
ritenuto
opportuno valorizzare in ambito nazionale ed europeo tali competenze
linguistiche,
impegna
il Governo a prendere le opportune iniziative perché il titolo di
studio rilasciato in Valle d'Aosta, a conclusione deI superamento
dell'esame di Stato comprensivo della quarta prova di lingua
francese, venga riconosciuto come attestato della conoscenza della
lingua francese su tutto il territorio nazionale e, in prospettiva,
anche a livello europeo.
Legge 53/03 (Delega
Riforma Istruzione)