Legge 7 marzo 2001, n. 62
(in GU 21 marzo 2001, n. 67)

Nuove norme sull’editoria e sui prodotti editoriali 
e modifiche alla legge 5 agosto 1981, n. 416

 

La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
Promulga la seguente legge:

 

Capo I
DISPOSIZIONI GENERALI

Art. 1.
(Definizioni e disciplina del prodotto editoriale)

    1. Per «prodotto editoriale», ai fini della presente legge, si intende il prodotto realizzato su supporto cartaceo, ivi compreso il libro, o su supporto informatico, destinato alla pubblicazione o, comunque, alla diffusione di informazioni presso il pubblico con ogni mezzo, anche elettronico, o attraverso la radiodiffusione sonora o televisiva, con esclusione dei prodotti discografici o cinematografici.

    2. Non costituiscono prodotto editoriale i supporti che riproducono esclusivamente suoni e voci, le opere filmiche ed i prodotti destinati esclusivamente all’informazione aziendale sia ad uso interno sia presso il pubblico. Per «opera filmica» si intende lo spettacolo, con contenuto narrativo o documentaristico, realizzato su supporto di qualsiasi natura, purchè costituente opera dell’ingegno ai sensi della disciplina sul diritto d’autore, destinato originariamente, dal titolare dei diritti di utilizzazione economica, alla programmazione nelle sale cinematografiche ovvero alla diffusione al pubblico attraverso i mezzi audiovisivi.

    3. Al prodotto editoriale si applicano le disposizioni di cui all’ articolo 2 della legge 8 febbraio 1948, n. 47. Il prodotto editoriale diffuso al pubblico con periodicità regolare e contraddistinto da una testata, costituente elemento identificativo del prodotto, è sottoposto, altresì, agli obblighi previsti dall’articolo 5 della medesima legge n. 47 del 1948.

Art. 2.
(Disposizioni sulla proprietà delle imprese editrici ed in materia di trasparenza)

    1. All’articolo 1 della legge 5 agosto 1981, n. 416, e successive modificazioni, sono apportate le seguenti modificazioni:

        a) il primo comma è sostituito dal seguente:
    «L’esercizio dell’impresa editrice di giornali quotidiani è riservato alle persone fisiche, nonchè alle società costituite nella forma della società in nome collettivo, in accomandita semplice, a responsabilità limitata, per azioni, in accomandita per azioni o cooperativa, il cui oggetto comprenda l’attività editoriale, esercitata attraverso qualunque mezzo e con qualunque supporto, anche elettronico, l’attività tipografica, radiotelevisiva o comunque attinente all’informazione e alla comunicazione, nonchè le attività connesse funzionalmente e direttamente a queste ultime»;
        b) il quarto comma è sostituito dal seguente:
    «Le azioni aventi diritto di voto o le quote sociali possono essere intestate a società per azioni, in accomandita per azioni o a responsabilità limitata, purchè la partecipazione di controllo di dette società sia intestata a persone fisiche o a società direttamente controllate da persone fisiche. Ai fini della presente disposizione, il controllo è definito ai sensi dell’articolo 2359 del codice civile, nonchè dell’ottavo comma del presente articolo. Il venire meno di dette condizioni comporta la cancellazione d’ufficio dell’impresa dal registro degli operatori di comunicazione di cui all’articolo 1, comma 6, lettera a), n. 5), della legge 31 luglio 1997, n. 249»;
        c) al sesto comma, primo periodo, le parole: «o estere » sono soppresse;

        d) è aggiunto, in fine, il seguente comma:

    «I soggetti di cui al primo comma sono ammessi ad esercitare l’attività d’impresa ivi descritta solo se in possesso della cittadinanza di uno Stato membro dell’Unione europea o, in caso di società, se aventi sede in uno dei predetti Stati. I soggetti non aventi il predetto requisito sono ammessi all’esercizio dell’impresa medesima solo a condizione che lo Stato di cui sono cittadini applichi un trattamento di effettiva reciprocità. Sono fatte salve le disposizioni derivanti da accordi internazionali».

Art. 3.
(Modalità di erogazione delle provvidenze in favore dell’editoria)

    1. A decorrere dal 1º gennaio dell’anno successivo alla data di entrata in vigore della presente legge l’importo di 2 miliardi di lire previsto per i contributi di cui all’articolo 26, primo comma, della legge 5 agosto 1981, n. 416, e successive modificazioni, è aumentato a 4 miliardi di lire.

    2. Alle imprese editrici di giornali quotidiani che abbiano attivato sistemi di teletrasmissione in facsimile delle testate edite in Paesi diversi da quelli membri dell’Unione europea è concesso un contributo pari al 50 per cento dei costi annui documentati di acquisto carta, stampa e distribuzione relativi alla diffusione nei suddetti Paesi delle copie delle testate teletrasmesse. Sono esclusi dal calcolo del contributo i costi relativi a tirature inferiori a 10.000 copie medie giornaliere, o effettuate per meno di un anno, in un singolo Paese di destinazione. Sono altresì esclusi dal calcolo del contributo i costi relativi a testate il cui contenuto redazionale sia inferiore al 50 per cento di quello dell’edizione diffusa nella città italiana presso il cui tribunale sono registrate. L’ammontare complessivo del contributo di cui al presente comma non può superare lire 4 miliardi annue. Nel caso in cui il contributo complessivo in base alle domande presentate superi tale ammontare, lo stanziamento sarà ripartito tra gli aventi diritto in proporzione al numero delle copie stampate e diffuse nei suddetti Paesi.

Capo II
INTERVENTI PER LO SVILUPPO DEL SETTORE EDITORIALE

Art. 4.
(Tipologie di interventi nel settore editoriale)

    1. Alle imprese operanti nel settore editoriale sono concesse le agevolazioni di credito di cui agli articoli 5, 6 e 7, nonchè il credito di imposta di cui all’articolo 8.

Art. 5.
(Fondo per le agevolazioni di credito alle imprese del settore editoriale)

    1. È istituito, presso la Presidenza del Consiglio dei ministri - Dipartimento per l’informazione e l’editoria, fino all’attuazione della riforma di cui al decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, e al decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 303, il Fondo per le agevolazioni di credito alle imprese del settore editoriale, di seguito denominato «Fondo». Il Fondo è finalizzato alla concessione di contributi in conto interessi sui finanziamenti della durata massima di dieci anni deliberati da soggetti autorizzati all’attività bancaria.

    2. Al Fondo affluiscono le risorse finanziarie stanziate a tale fine nel bilancio dello Stato, il contributo dell’1 per cento trattenuto sull’ammontare di ciascun beneficio concesso, le somme comunque non corrisposte su concessioni effettuate, le somme disponibili alla data di entrata in vigore della presente legge esistenti sul fondo di cui all’articolo 29 della legge 5 agosto 1981, n. 416, e successive modificazioni. Il fondo di cui al citato articolo 29 è mantenuto fino al completamento della corresponsione dei contributi in conto interessi per le concessioni già effettuate.
    3. I contributi sono concessi, nei limiti delle disponibilità finanziarie, mediante procedura automatica, ai sensi dell’articolo 6, o valutativa, ai sensi dell’articolo 7.
    4. Sono ammessi al finanziamento i progetti di ristrutturazione tecnico-produttiva; di realizzazione, ampliamento e modifica degli impianti, con particolare riferimento all’installazione e potenziamento della rete informatica, anche in connessione all’utilizzo dei circuiti telematici internazionali e dei satelliti; di miglioramento della distribuzione; di formazione professionale. I progetti sono presentati dalle imprese partecipanti al ciclo di produzione, distribuzione e commercializzazione del prodotto editoriale.
    5. In caso di realizzazione dei progetti di cui al comma 4 con il ricorso alla locazione finanziaria, i contributi in conto canone sono concessi con le medesime procedure di cui agli articoli 6 e 7 e non possono, comunque, superare l’importo dei contributi in conto interessi di cui godrebbero i progetti se effettuati ai sensi e nei limiti previsti per i contributi in conto interessi.
    6. Una quota del 5 per cento del Fondo è riservata alle imprese che, nell’anno precedente a quello di presentazione della domanda per l’accesso alle agevolazioni, presentano un fatturato non superiore a 5 miliardi di lire ed una ulteriore quota del 5 per cento a quelle impegnate in progetti di particolare rilevanza per la diffusione della lettura in Italia o per la diffusione di prodotti editoriali in lingua italiana all’estero. Ove tale quota non sia interamente utilizzata, la parte residua riaffluisce al Fondo per essere destinata ad interventi in favore delle altre imprese.
    7. Una quota del 10 per cento del Fondo è destinata ai progetti volti a sostenere spese di gestione o di esercizio per le imprese costituite in forma di cooperative di giornalisti o di poligrafici.
    8. Ai fini della concessione del beneficio di cui al presente articolo, la spesa per la realizzazione dei progetti è ammessa in misura non eccedente il 90 per cento di quella prevista nel progetto, ivi comprese quelle indicate nel primo comma dell’articolo 16 del decreto del Presidente della Repubblica 9 novembre 1976, n. 902, nonchè le spese previste per il fabbisogno annuale delle scorte in misura non superiore al 40 per cento degli investimenti fissi ammessi al finanziamento. La predetta percentuale del 90 per cento è elevata al 100 per cento per le cooperative di cui all’articolo 6 della legge 5 agosto 1981, n. 416, e successive modificazioni.
    9. I contributi in conto interessi possono essere concessi anche alle imprese editrici dei giornali italiani all’estero di cui all’articolo 26 della legge 5 agosto 1981, n. 416, e successive modificazioni, per progetti realizzati con il finanziamento di soggetti autorizzati all’esercizio dell’attività bancaria aventi sede in uno Stato appartenente all’Unione europea.
    10. L’ammontare del contributo è pari al 50 per cento degli interessi sull’importo ammesso al contributo medesimo, calcolati al tasso di riferimento fissato con decreto del Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica. Il tasso di interesse e le altre condizioni economiche alle quali è riferito il finanziamento sono liberamente concordati tra le parti.
    11. In aggiunta alle risorse di cui al comma 2, a decorrere dall’anno 2001 e fino all’anno 2003, è autorizzata la spesa di lire 7,9 miliardi per il primo anno, di lire 24,3 miliardi per il secondo anno e di lire 18,7 miliardi per il terzo anno.
    12. Ai contributi di cui al presente articolo, erogati secondo le procedure di cui agli articoli 6 e 7 della presente legge, si applicano le disposizioni di cui agli articoli 8 e 9, commi da 1 a 5, del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 123.
    13. Con regolamento emanato ai sensi dell’articolo 17, comma 1, della legge 23 agosto 1988, n. 400, e successive modificazioni, su proposta del Presidente del Consiglio dei ministri, sentito il Ministro per i beni e le attività culturali, sono dettate disposizioni attuative della presente legge. Sono in particolare disciplinati le modalità ed i termini di presentazione o di rigetto delle domande, le modalità di attestazione dei requisiti e delle condizioni di concessione dei contributi, la documentazione delle spese inerenti ai progetti, gli adempimenti ed i termini delle attività istruttorie, l’organizzazione ed il funzionamento del Comitato di cui al comma 4 dell’articolo 7, il procedimento di decadenza dai benefìci, le modalità di verifica finale della corrispondenza degli investimenti effettuati al progetto, della loro congruità economica, nonchè dell’inerenza degli investimenti stessi alle finalità del progetto.
    14. All’istruttoria dei provvedimenti di concessione dei contributi di cui agli articoli 6 e 7 della presente legge provvede, fino all’attuazione della riforma di cui al decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, la Presidenza del Consiglio dei ministri.
    15. Le somme erogate ai sensi degli articoli 6 e 7, a qualunque titolo restituite, sono versate all’entrata del bilancio dello Stato per essere successivamente assegnate al Fondo. Il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

Art. 6.
(Procedura automatica)

    1. Alla concessione dei contributi di cui all’articolo 5 si provvede mediante procedura automatica relativamente ai progetti che presentano cumulativamente le seguenti caratteristiche:

        a) finanziamento complessivo non superiore ad un miliardo di lire;

        b) realizzazione del progetto entro due anni dall’ammissione ai benefìci. Sono altresì ammesse le spese sostenute nell’anno antecedente la data di presentazione della domanda.

    2. Con avviso pubblicato nella Gazzetta Ufficiale sono comunicati l’ammontare delle risorse disponibili per la concessione dei contributi ed il termine massimo di presentazione delle domande.

    3. Le domande di concessione del contributo sono accolte sulla base della sola verifica della completezza e regolarità delle domande medesime e della relativa documentazione, secondo l’ordine cronologico di presentazione. Le domande presentate nello stesso giorno si intendono presentate contestualmente. La concessione del contributo è integrale fino a concorrenza delle risorse finanziarie di cui al comma 2. In caso di insufficienza delle risorse finanziarie a soddisfare integralmente le domande, la disponibilità residua è ripartita proporzionalmente al costo dei progetti. Detta ripartizione ha luogo tra le domande presentate contestualmente il giorno successivo a quello di presentazione delle ultime domande che hanno ottenuto capienza intera.
    4. In caso di inosservanza del termine di cui al comma 1, lettera b), del presente articolo, è dichiarata la decadenza dal beneficio ed il soggetto beneficiario è tenuto alla restituzione delle somme eventualmente già percepite maggiorate degli interessi, calcolati ai sensi all’articolo 9, comma 4, del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 123.
    5. Il soggetto beneficiario, entro sessanta giorni dalla realizzazione del progetto, produce i documenti giustificativi delle spese sostenute, gli estremi identificativi degli impianti, macchinari o attrezzature acquistati, nonchè la perizia giurata di un esperto del settore, iscritto al relativo albo professionale, se esistente, che attesti la corrispondenza degli investimenti alla finalità del progetto, nonchè la congruità dei costi sostenuti.
    6. Il contributo di cui al presente articolo è erogato in corrispondenza delle scadenze delle rate di ammortamento pagate dall’impresa beneficiaria all’istituto di credito. Tenuto conto della tipologia dell’intervento e su richiesta dell’impresa, può essere effettuata la corresponsione del contributo in un’unica soluzione, scontando al valore attuale, al momento dell’erogazione, il beneficio derivante dalla quota di interessi.

Art. 7.
(Procedura valutativa)

    1. Alla concessione dei contributi di cui all’articolo 5 si provvede mediante procedura valutativa relativamente ai progetti o programmi organici e complessi, che presentano cumulativamente le seguenti caratteristiche:

        a) finanziamento, eccedente l’importo di cui all’articolo 6, comma 1, lettera a); la domanda deve contenere la deliberazione preventiva dell’istituto finanziatore; il finanziamento può, comunque, essere ammesso a contributo in misura non superiore a lire 30 miliardi;

        b) realizzazione del progetto entro due anni dall’ammissione ai benefìci. Sono altresì ammesse le spese sostenute nei due anni antecedenti la data di presentazione della domanda.

    2. Con avviso pubblicato nella Gazzetta Ufficiale, sono comunicati il termine finale, non inferiore a novanta giorni, di presentazione delle domande, l’ammontare delle risorse disponibili, i requisiti dell’impresa proponente e dell’iniziativa in base ai quali è effettuata la valutazione ai fini della concessione del contributo.

    3. I requisiti dell’iniziativa, di cui al comma 1, attengono alla tipologia del programma, al fine perseguito dallo stesso, alla coerenza degli strumenti con il perseguimento degli obiettivi previsti. La validità tecnica, economica e finanziaria dell’iniziativa è valutata con particolare riferimento alla congruità delle spese previste, alla redditività, alle prospettive di mercato e agli obiettivi di sviluppo aziendale.
    4. L’ammissione al contributo di cui al presente articolo è disposta sulla base della deliberazione di un Comitato istituito con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri da emanare entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore del regolamento di cui all’ articolo 5, comma 13. La composizione del Comitato è effettuata in modo da assicurare la presenza delle amministrazioni statali interessate, degli editori, delle emittenti radiotelevisive, dei rivenditori e dei distributori, dei giornalisti e dei lavoratori tipografici. Il funzionamento del Comitato non comporta nuovi o maggiori oneri a carico del bilancio dello Stato. Dalla data di entrata in vigore del decreto di istituzione del Comitato di cui al presente comma è soppresso il Comitato di cui all’articolo 32 della legge 5 agosto 1981, n. 416, e successive modificazioni.
    5. Il contributo di cui al presente articolo è erogato in corrispondenza delle scadenze delle rate di ammortamento pagate dall’impresa beneficiaria all’istituto di credito. Dalla prima quota è trattenuto, a titolo di cauzione, un importo non inferiore al 10 per cento dell’agevolazione concessa, la cui erogazione è subordinata alla verifica della corrispondenza della spesa al progetto ammesso al contributo sulla base della documentazione finale della spesa stessa.
    6. Ferma la cauzione di cui al comma 5, tenuto conto della tipologia dell’intervento e su richiesta dell’impresa, può essere effettuata la corresponsione del contributo in un’unica soluzione, con sconto degli interessi rispetto alla data delle scadenze di cui al comma 5. È, in ogni caso, consentita l’erogazione, a titolo di anticipazione, del contributo concesso fino ad un massimo del 50 per cento del contributo medesimo, sulla base di fideiussione bancaria o polizza assicurativa di importo non inferiore alla somma da erogare.

Art. 8.
(Credito di imposta)

    1. Alle imprese produttrici di prodotti editoriali che effettuano entro il 31 dicembre 2004 gli investimenti di cui al comma 2, relativi a strutture situate nel territorio dello Stato, è riconosciuto, a richiesta, secondo le modalità previste dal decreto del Presidente del Consiglio dei ministri di cui al comma 4, un credito di imposta di importo pari al 3 per cento del costo sostenuto, con riferimento al periodo di imposta in cui l’investimento è effettuato ed in ciascuno dei quattro periodi di imposta successivi.

    2. Gli investimenti per i quali è previsto il credito di imposta di cui al comma 1 hanno ad oggetto:

        a) beni strumentali nuovi, ad esclusione degli immobili, destinati esclusivamente alla produzione dei seguenti prodotti editoriali in lingua italiana: giornali, riviste e periodici, libri e simili, nonchè prodotti editoriali multimediali;

        b) programmi di ristrutturazione economico-produttiva riguardanti, congiuntamente o disgiuntamente:

            1) l’acquisto, l’installazione, il potenziamento, l’ampliamento e l’ammodernamento delle attrezzature tecniche, degli impianti di composizione, redazione, impaginazione, stampa, confezione, magazzinaggio, teletrasmissione verso le proprie strutture periferiche e degli impianti di alta e bassa frequenza delle imprese di radiodiffusione nonchè il processo di trasformazione delle strutture produttive verso tecnologie di trasmissione e ricezione digitale;

            2) la realizzazione o l’acquisizione di sistemi composti da una o più unità di lavoro gestite da apparecchiature elettroniche che governino, a mezzo di programmi, la progressione logica delle fasi del ciclo tecnologico, destinate a svolgere una o più delle seguenti funzioni legate al ciclo produttivo: lavorazione, montaggio, manipolazione, controllo, misura e trasporto;
            3) la realizzazione o l’acquisizione di sistemi di integrazione di una o più unità di lavoro composti da robot industriali, o mezzi robotizzati, gestiti da apparecchiature elettroniche, che governino, a mezzo di programmi, la progressione logica delle fasi del ciclo tecnologico;
            4) la realizzazione o l’acquisizione di unità elettroniche o di sistemi elettronici per l’elaborazione dei dati destinati al disegno automatico, alla progettazione, alla produzione della documentazione tecnica, alla gestione delle operazioni legate al ciclo produttivo, al controllo e al collaudo dei prodotti lavorati, nonchè al sistema gestionale, organizzativo e commerciale;
            5) la realizzazione o l’acquisizione di programmi per l’utilizzazione delle apparecchiature e dei sistemi di cui ai numeri 2), 3) e 4);
            6) l’acquisizione di brevetti e licenze funzionali all’esercizio delle attività produttive, dei sistemi e dei programmi di cui ai numeri 2), 3), 4) e 5).

    3. Il credito di imposta, che non concorre alla formazione del reddito imponibile, può essere fatto valere anche in compensazione ai sensi del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241. Il credito di imposta non è rimborsabile ma non limita il diritto al rimborso di imposte ad altro titolo spettante; l’eventuale eccedenza è riportabile fino al quarto periodo di imposta successivo.

    4. Con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, da emanare entro 90 giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, adottato ai sensi dell’articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, su proposta del Ministro delle finanze, sentito il Ministro dell’industria, del commercio e dell’artigianato, sono determinate le modalità di attuazione del credito di imposta, e sono stabilite le procedure di monitoraggio e di controllo rivolte a verificare l’attendibilità e la trasparenza dei programmi degli investimenti di cui al comma 2, nonchè specifiche cause di revoca totale o parziale dei benefìci e di applicazione delle sanzioni.

Art. 9.
(Fondo per la promozione del libro e dei prodotti editoriali di elevato valore culturale)

    1. È istituito presso il Ministero per i beni e le attività culturali un fondo finalizzato alla assegnazione di contributi, con riferimento ai contratti di mutuo stipulati per lo sviluppo dell’attività di produzione, distribuzione e vendita del libro e dei prodotti editoriali di elevato valore culturale, nonchè per la loro diffusione all’estero.

    2. Possono accedere al fondo di cui al comma 1:

        a) gli editori che intendono realizzare e commercializzare prodotti editoriali di elevato valore culturale e scientifico;

        b) i soggetti che presentano piani di esportazione e commercializzazione di prodotti editoriali italiani all’estero.

    3. Il funzionamento del fondo di cui al comma 1, nonchè i criteri e le modalità di accesso e di assegnazione dei contributi, sono disciplinati con regolamento, emanato ai sensi dell’articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, dal Ministro per i beni e le attività culturali d’intesa con il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica e con il Ministro degli affari esteri per gli aspetti attinenti alla diffusione all’estero dei prodotti editoriali italiani.

    4. Ai fini indicati al comma 1, il Ministero per i beni e le attività culturali conferisce alle regioni e alle province autonome di Trento e di Bolzano parte delle risorse del fondo istituito ai sensi del medesimo comma:

        a) per l’apertura di librerie nei comuni o nelle circoscrizioni comunali che ne sono privi, e nei quali il servizio di vendita al pubblico è inadeguato, in relazione alla popolazione residente;

        b) nei casi diversi da quelli indicati alla lettera a), per la ristrutturazione di librerie o per l’apertura di nuove librerie, caratterizzate da innovazione tecnologica o dalla specializzazione delle opere editoriali commercializzate o da formule commerciali innovative.

    5. I criteri per la individuazione e la ripartizione alle regioni e alle province autonome di Trento e di Bolzano delle risorse indicate al comma 4 sono stabiliti con decreto del Ministro per i beni e le attività culturali, sentita la Conferenza unificata di cui all’articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281.

    6. Per le finalità di cui al presente articolo, è autorizzata, a decorrere dall’anno 2003, la spesa annua massima di lire 2000 milioni. Al relativo onere si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 2001-2003, nell’ambito dell’unità previsionale di base di parte corrente «Fondo speciale» dello stato di previsione del Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, allo scopo parzialmente utilizzando l’accantonamento relativo al Ministero per i beni e le attività culturali.

Art. 10. 
(Messaggi pubblicitari di promozione del libro e della lettura)

    1. I messaggi pubblicitari facenti parte di iniziative, promosse da istituzioni, enti, associazioni di categoria, volte a sensibilizzare l’opinione pubblica nei confronti del libro e della lettura, trasmessi gratuitamente o a condizioni di favore da emittenti televisive e radiofoniche pubbliche e private, non sono considerati ai fini del calcolo dei limiti massimi di cui all’articolo 8 della legge 6 agosto 1990, n. 223, e successive modificazioni.

Art. 11.
(Disciplina del prezzo dei libri)

    1. Il prezzo al consumatore finale dei libri venduti sul territorio nazionale è liberamente fissato dall’editore o dall’importatore ed è da questi apposto, comprensivo di imposta sul valore aggiunto, su ciascun esemplare o su apposito allegato.

    2. È consentita la vendita ai consumatori finali dei libri, da chiunque e con qualsiasi modalità effettuata, ad un prezzo effettivo diminuito da una percentuale non superiore al 10 per cento di quello fissato ai sensi del comma 1.
    3. I commi 1 e 2 non si applicano per i seguenti prodotti:

        a) libri per bibliofili, intesi come quelli pubblicati a tiratura limitata per un ambito ristretto e di elevata qualità formale e tipografica;

        b) libri d’arte, intesi come quelli stampati, anche parzialmente, con metodi artigianali per la riproduzione delle opere artistiche, quelli con illustrazioni eseguite direttamente a mano e quelli che sono rilegati in forma artigianale;
        c) libri antichi e di edizioni esaurite;
        d) libri usati;
        e) libri posti fuori catalogo dall’editore;
        f) libri venduti su prenotazione del lettore precedente la pubblicazione;
        g) libri pubblicati da almeno venti mesi e dopo che siano trascorsi almeno sei mesi dall’ultimo acquisto effettuato dalla libreria o da altro venditore al dettaglio;
        h) edizioni speciali destinate esclusivamente ad essere cedute nell’ambito di rapporti associativi;
        i) libri venduti nell’ambito di attività di commercio elettronico.

    4. Salva l’applicazione dell’articolo 15 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 114, i libri possono essere venduti ad un prezzo effettivo che può oscillare tra l’80 e il 100 per cento:
        a) in occasione di manifestazioni di particolare rilevanza internazionale, nazionale, regionale e locale, ai sensi degli articoli 40 e 41 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112;

        b) in favore di biblioteche, archivi e musei pubblici, organizzazioni non lucrative di utilità sociale, centri di formazione legalmente riconosciuti, istituzioni o centri con finalità scientifiche, o di ricerca, istituzioni scolastiche di ogni ordine e grado, educative ed università, i quali siano consumatori finali;
        c) quando sono venduti per corrispondenza.

     5. Il prezzo complessivo di collane, collezioni complete, grandi opere, fissato ai sensi del comma 1 in via preventiva, può essere diverso dalla somma dei prezzi dei singoli volumi che le compongono.

    6. Salva l’applicazione dell’articolo 153 del decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297, e dell’articolo 27, comma 3, della legge 23 dicembre 1998, n. 448, per i libri di testo scolastici la riduzione massima di cui al comma 2 non può superare il 5 per cento.
    7. La vendita di libri al consumatore finale, effettuata in difformità dalle disposizioni del presente articolo, comporta l’applicazione delle sanzioni di cui agli articoli 22, comma 3, e 29, commi 2 e 3, del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 114.
    8. Il comune vigila sul rispetto delle disposizioni del presente articolo e provvede all’accertamento e all’irrogazione delle sanzioni previste al comma 7; i relativi proventi sono attribuiti al comune nel quale le violazioni hanno avuto luogo.
    9. A decorrere dal secondo anno successivo alla data di entrata in vigore della presente legge, il Ministro per i beni e le attività culturali, sentiti il Ministro dell’industria, del commercio e dell’artigianato e l’Autorità garante della concorrenza e del mercato, nonchè la Conferenza unificata di cui all’articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, con proprio decreto può provvedere alla ulteriore individuazione:

        a) della misura massima dello sconto di cui ai commi 2, 4 e 6;

        b) di ipotesi ulteriori di formulazione dei commi 3 e 4, anche modificando l’elenco dei prodotti editoriali o delle modalità di vendita per i quali consentire le deroghe alla disciplina del prezzo fisso.

Capo III
ULTERIORI INTERVENTI A SOSTEGNO DEL SETTORE EDITORIALE

Art. 12.
(Trattamento straordinario di integrazione salariale)

    1. All’articolo 35 della legge 5 agosto 1981, n. 416, sono apportate le seguenti modificazioni:

        a) il primo comma è sostituito dal seguente:
    «Il trattamento straordinario di integrazione salariale di cui all’articolo 2, quinto comma, della legge 12 agosto 1977, n. 675, e successive modificazioni, è esteso, con le modalità previste per gli impiegati, ai giornalisti professionisti, ai pubblicisti e ai praticanti dipendenti da imprese editrici di giornali quotidiani, di periodici e di agenzie di stampa a diffusione nazionale, sospesi dal lavoro per le cause indicate nella norma citata.»;
        b) il quarto comma è sostituito dal seguente:
    «Il Ministro del lavoro e della previdenza sociale, esperite le procedure previste dalle leggi vigenti, adotta i provvedimenti di concessione del trattamento indicato nei commi precedenti per periodi semestrali consecutivi e, comunque, non superiori complessivamente a ventiquattro mesi. Sono applicabili a tali periodi le disposizioni di cui agli articoli 3 e 4 della legge 20 maggio 1975, n. 164».

Art. 13.
(Risoluzione del rapporto di lavoro)

    1. L’articolo 36 della legge 5 agosto 1981, n. 416, è sostituito dal seguente:

    «Art. 36. – (Risoluzione del rapporto di lavoro). – 1. I dipendenti delle aziende di cui all’articolo 35 per le quali sia stata dichiarata dal Ministero del lavoro e della previdenza sociale la situazione di crisi occupazionale, in caso di risoluzione del rapporto di lavoro per dimissioni nel periodo di godimento del trattamento di integrazione salariale, ovvero per licenziamento al termine del periodo di integrazione salariale di cui al citato articolo 35, hanno diritto, in aggiunta alle normali competenze di fine rapporto, ad una indennità pari all’indennità di mancato preavviso e, per i giornalisti, ad una indennità pari a quattro mensilità di retribuzione. I dipendenti di cui al presente comma sono esonerati dall’obbligo del preavviso in caso di dimissioni».

Art. 14.
(Esodo e prepensionamento)

    1. L’articolo 37 della legge 5 agosto 1981, n. 416, è sostituito dal seguente:

    «Art. 37. – (Esodo e prepensionamento). – 1. Ai lavoratori di cui ai precedenti articoli, con l’esclusione dei dipendenti delle imprese editrici di giornali periodici, è data facoltà di optare, entro sessanta giorni dall’ammissione al trattamento di cui all’articolo 35 ovvero, nel periodo di godimento del trattamento medesimo, entro sessanta giorni dal maturare delle condizioni di anzianità contributiva richiesta, per i seguenti trattamenti:
        a) per i lavoratori poligrafici, limitatamente al numero di unità ammesse dal Ministero del lavoro e della previdenza sociale: trattamento di pensione per coloro che possano far valere nella assicurazione generale obbligatoria per l’invalidità, la vecchiaia e i superstiti almeno 360 contributi mensili ovvero 1664 contributi settimanali di cui, rispettivamente, alle tabelle A e B allegate al decreto del Presidente della Repubblica 27 aprile 1968, n. 488, sulla base dell’anzianità contributiva aumentata di un periodo pari a 3 anni; i periodi di sospensione per i quali è ammesso il trattamento di cui al citato articolo 35 sono riconosciuti utili d’ufficio secondo quanto previsto dalla presente lettera; l’anzianità contributiva non può comunque risultare superiore a 35 anni;

        b) per i giornalisti professionisti iscritti all’INPGI, dipendenti dalle imprese editrici di giornali quotidiani e di agenzie di stampa a diffusione nazionale, limitatamente al numero di unità ammesso dal Ministero del lavoro e della previdenza sociale e per i soli casi di ristrutturazione o riorganizzazione in presenza di crisi aziendale: anticipata liquidazione della pensione di vecchiaia al cinquantottesimo anno di età, nei casi in cui siano stati maturati almeno diciotto anni di anzianità contributiva, con integrazione a carico dell’INPGI medesimo del requisito contributivo previsto dal secondo comma dell’articolo 4 del regolamento adottato dall’INPGI e approvato con decreto interministeriale 24 luglio 1995, di cui è data comunicazione nella Gazzetta Ufficiale n. 234 del 6 ottobre 1995.

    2. L’integrazione contributiva a carico dell’INPGI di cui alla lettera b) del comma 1 non può essere superiore a cinque anni. Per i giornalisti che abbiano compiuto i sessanta anni di età, l’anzianità contributiva è maggiorata di un periodo non superiore alla differenza fra i sessantacinque anni di età e l’età anagrafica raggiunta, ferma restando la non superabilità del tetto massimo di 360 contributi mensili. Non sono ammessi a fruire dei benefìci i giornalisti che risultino già titolari di pensione a carico dell’assicurazione generale obbligatoria o di forme sostitutive, esonerative o esclusive della medesima. I contributi assicurativi riferiti a periodi lavorativi successivi all’anticipata liquidazione della pensione di vecchiaia sono riassorbiti dall’INPGI fino alla concorrenza della maggiorazione contributiva riconosciuta al giornalista.

    3. La Cassa per l’integrazione dei guadagni degli operai dell’industria corrisponde alla gestione pensionistica una somma pari all’importo risultante dall’applicazione dell’aliquota contributiva in vigore per la gestione medesima sull’importo che si ottiene moltiplicando per i mesi di anticipazione della pensione l’ultima retribuzione percepita da ogni lavoratore interessato rapportati al mese. I contributi versati dalla Cassa integrazione guadagni sono iscritti per due terzi nella contabilità separata relativa agli interventi straordinari e per il rimanente terzo a quella relativa agli interventi ordinari.
    4. Agli effetti del cumulo del trattamento di pensione di cui al presente articolo con la retribuzione si applicano le norme relative alla pensione di anzianità.
    5. Il trattamento di pensione di cui al presente articolo non è compatibile con le prestazioni a carico dell’assicurazione contro la disoccupazione».

    2. La normativa prevista dai commi primo, lettera a), e secondo, dell’articolo 37 della legge 5 agosto 1981, n. 416, nel testo in vigore antecedentemente alle modifiche apportate dal comma 1 del presente articolo, continua a trovare applicazione nei confronti dei poligrafici dipendenti da aziende individuate dal medesimo articolo 37, che abbiano stipulato e trasmesso ai competenti uffici del Ministero del lavoro e della previdenza sociale, antecedentemente alla data di entrata in vigore della presente legge, accordi sindacali relativi al riconoscimento delle causali di intervento di cui all’articolo 35 della medesima legge n. 416 del 1981.

Art. 15.
(Fondo per la mobilità e la riqualificazione professionale dei giornalisti)

    1. È istituito, per la durata di cinque anni a decorrere dalla data di entrata in vigore della presente legge, il Fondo per la mobilità e la riqualificazione professionale dei giornalisti. Salva l’attuazione della riforma di cui al decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, e al decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 303, il predetto Fondo è istituito presso la Presidenza del Consiglio dei ministri - Dipartimento per l’informazione e l’editoria.

    2. Il Fondo di cui al comma 1 è destinato ad effettuare interventi di sostegno a favore dei giornalisti professionisti dipendenti da imprese editrici di giornali quotidiani, da imprese editrici di periodici, nonchè da agenzie di stampa a diffusione nazionale, i quali presentino le dimissioni dal rapporto di lavoro a seguito dello stato di crisi delle imprese di appartenenza.
    3. I giornalisti beneficiari degli interventi di sostegno di cui al comma 2 devono possedere, al momento delle dimissioni, una anzianità aziendale di servizio di almeno cinque anni.
    4. Gli interventi di sostegno di cui al presente articolo sono concessi, anche cumulativamente, per:

        a) progetti individuali dei giornalisti che intendano riqualificare la propria preparazione professionale per indirizzarsi all’attività informativa nel settore dei nuovi mass media. Il finanziamento per ogni progetto è contenuto nei limiti di lire 20 milioni;

        b) progetti, concordati dalle imprese con il sindacato di categoria, diretti a favorire l’esodo volontario dei giornalisti dipendenti collocati in cassa integrazione guadagni straordinaria, ovvero in possesso dei requisiti per accedere al prepensionamento ai sensi dell’articolo 37 della legge 5 agosto 1981, n. 416, come sostituito dall’articolo 14 della presente legge. È erogata a ciascun giornalista una indennità pari a diciotto mensilità del trattamento tabellare minimo della categoria di appartenenza;
        c) progetti, concordati dalle imprese con il sindacato di categoria, per il collocamento all’esterno, anche al di fuori del settore dell’informazione, dei giornalisti dipendenti. L’intervento di sostegno è contenuto nei limiti del 50 per cento del costo certificato del progetto. È erogata altresì a ciascun giornalista che accetti le nuove occasioni di lavoro proposte nell’ambito del progetto, una indennità pari a dodici mensilità del trattamento tabellare minimo della categoria di appartenenza.

    5. Per le finalità di cui al presente articolo, a decorrere dall’anno 2001 e fino all’anno 2005, è autorizzata la spesa massima di lire 8,5 miliardi annue.

Capo IV
SEMPLIFICAZIONE AMMINISTRATIVA

Art. 16.
(Semplificazioni)

    1. I soggetti tenuti all’iscrizione al registro degli operatori di comunicazione, ai sensi dell’articolo 1, comma 6, lettera a), numero 5), della legge 31 luglio 1997, n. 249, sono esentati dall’osservanza degli obblighi previsti dall’articolo 5 della legge 8 febbraio 1948, n. 47. L’iscrizione è condizione per l’inizio delle pubblicazioni.

Capo V
DISPOSIZIONI FINALI E TRANSITORIE

Art. 17.
(Copertura finanziaria)

    1. All’onere derivante dall’attuazione della presente legge, valutato in lire 32,7 miliardi per l’anno 2001, in lire 62,1 miliardi per l’anno 2002 e in lire 89,5 miliardi per l’anno 2003, si provvede, quanto a lire 23,2 miliardi per l’anno 2001, lire 41,6 miliardi per l’anno 2002 e lire 36 miliardi per l’anno 2003, mediante corrispondente riduzione dell’autorizzazione di spesa di cui alla legge 14 agosto 1991, n. 278, e quanto a lire 9,5 miliardi per l’anno 2001, lire 20,5 miliardi per l’anno 2002 e lire 53,5 miliardi per l’anno 2003, mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 2001-2003, nell’ambito dell’unità previsionale di base di parte corrente «Fondo speciale» dello stato di previsione del Ministero del tesoro, del bilancio e programmazione economica per l’anno 2001, allo scopo parzialmente utilizzando l’accantonamento relativo al Ministero medesimo. Il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

Art. 18.
(Modifica all’articolo 3 della legge 7 agosto 1990, n. 250)

    1. Il comma 2 dell’articolo 3 della legge 7 agosto 1990, n. 250, è sostituito dai seguenti:

    «2. A decorrere dal 1º gennaio 2002, i contributi di cui al comma 8 e al comma 11 del presente articolo, il cui ammontare non può comunque superare il 50 per cento dei costi complessivi, compresi gli ammortamenti, risultanti dal bilancio dell’impresa stessa, sono concessi, limitatamente ad una sola testata, alle imprese editrici di giornali quotidiani che, con esclusione di quanto previsto dalle lettere a) e b) per le cooperative editrici costituite ai sensi e per gli effetti dell’articolo 153, comma 4, della legge 23 dicembre 2000, n. 388, possiedano i seguenti requisiti:
        a) siano costituite come cooperative giornalistiche da almeno tre anni;

        b) editino la testata stessa da almeno tre  anni;
        c) abbiano acquisito, nell’anno precedente a quello di riferimento dei contributi, entrate pubblicitarie che non superino il 30 per cento dei costi complessivi dell’impresa risultanti dal bilancio dell’anno medesimo;
        d) abbiano adottato con norma statutaria il divieto di distribuzione degli utili nell’esercizio di riscossione dei contributi e nei dieci esercizi successivi;
        e) la testata edita abbia diffusione formalmente certificata pari ad almeno il 25 per cento della tiratura complessiva per le testate nazionali e ad almeno il 40 per cento per quelle locali. Ai fini del presente articolo, si intende per diffusione l’insieme delle vendite e degli abbonamenti e per testata locale quella cui almeno l’80 per cento della diffusione complessiva è concentrata in una sola regione;
        f) le testate nazionali che usufruiscono di contributi di cui al presente articolo non siano poste in vendita congiuntamente con altre testate;
        g) abbiano sottoposto l’intero bilancio di esercizio cui si riferiscono i contributi alla certificazione di una società di revisione scelta tra quelle di cui all’elenco apposito previsto dalla CONSOB;
        h) la testata edita sia posta in vendita a un prezzo non inferiore alla media dal prezzo base degli altri quotidiani, senza inserti e supplementi, di cui viene accertata la tiratura, prendendo a riferimento il primo giorno di pubblicazione dall’anno di riferimento dei contributi.

    2-bis. I contributi previsti dalla presente legge e in misura, comunque, non superiore al 50 per cento dei costi complessivi, compresi gli ammortamenti, risultanti dal bilancio dell’impresa stessa, sono concessi anche alle imprese editrici di giornali quotidiani la cui maggioranza del capitale sia detenuta da cooperative, fondazioni o enti morali non aventi scopo di lucro che possiedano i requisiti di cui alle lettere b), c), d), e), f) e g) del comma 2 del presente articolo.

    2-ter. I contributi previsti dalla presente legge e in misura, comunque, non superiore al 50 per cento dei costi complessivi, compresi gli ammortamenti, risultanti dal bilancio dell’impresa stessa, sono concessi alle imprese editrici, comunque costituite, che editino giornali quotidiani in lingua francese, ladina, slovena e tedesca nelle regioni autonome Valle d’Aosta, Friuli-Venezia Giulia e Trentino-Alto Adige, a condizione che le imprese beneficiarie non editino altri giornali quotidiani e possiedano i requisiti di cui alle lettere b), c), d), e), f) e g) del comma 2 del presente articolo. Gli stessi contributi e in misura, comunque, non superiore al 50 per cento dei costi complessivi, compresi gli ammortamenti, risultanti dal bilancio dell’impresa stessa, sono concessi ai giornali quotidiani italiani editi e diffusi all’estero a condizione che le imprese editrici beneficiarie possiedano i requisiti di cui alle lettere b), c), d) e g) del comma 2 del presente articolo. Tali imprese devono allegare alla domanda i bilanci corredati da una relazione di certificazione da parte di società abilitate secondo la normativa dello Stato in cui ha sede l’impresa.
    2-quater. Le norme previste dal presente articolo per i quotidiani per quanto attiene ai requisiti e ai contributi si applicano anche ai periodici editi da cooperative giornalistiche ivi comprese quelle di cui all’articolo 52 della legge 5 agosto 1981, n. 416».

Art. 19.
(Interventi a sostegno della lettura nelle scuole)

    1. All’articolo 8, comma 1, del decreto legislativo 17 maggio 1999, n. 153, dopo la lettera e), è aggiunta la seguente:

        «e-bis) acquisto, secondo parametri fissati dall’Autorità di vigilanza, su richiesta delle singole istituzioni scolastiche, di prodotti editoriali da devolvere agli istituti scolastici pubblici e privati nell’ambito del territorio nel quale opera la fondazione con il vincolo che tali istituti utilizzino i medesimi prodotti editoriali per attuare azioni a sostegno della lettura tra gli studenti e favorire la diffusione della lettura dei giornali quotidiani nelle scuole».

Art. 20.
(Disposizione finale)

    1. Per quanto non previsto dalla presente legge si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni di cui alla legge 7 agosto 1990, n. 250, e successive modificazioni. In particolare si applicano l’ultimo periodo del comma 2, nel testo in vigore antecedentemente alle modifiche apportate dall’articolo 18 della presente legge, e i commi 6, 13 e 14 dell’articolo 3 della medesima legge.

Art. 21.
(Disposizione transitoria e abrogazioni)

    1. Sono abrogati gli articoli 9 e 54 della legge 5 agosto 1981, n. 416, nelle parti in cui dispongono rispettivamente l’obbligo del Dipartimento per l’informazione e l’editoria – Ufficio per l’editoria e la stampa di comunicare all’Autorità per le garanzie nelle comunicazioni le tirature dei giornali quotidiani e l’espressione di un parere su tali tirature da parte della commissione tecnica consultiva di cui allo stesso articolo 54. Detta commissione continua ad esprimere pareri sull’accertamento della diffusione e dei requisiti di ammissione ai contributi previsti dall’articolo 3 della legge 7 agosto 1990, n. 250.

    2. A decorrere dalla data di entrata in vigore della presente legge sono abrogati gli articoli 29, 30, 31 e 33 della legge n. 416 del 1981, fatto salvo quanto disposto dall’ultimo periodo del comma 2 dell’articolo 5 della presente legge.

La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sara' inserita nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addi' 7 marzo 2001

CIAMPI
Amato, Presidente del Consiglio dei Ministri

Visto, il Guardasigilli: Fassino


 

LAVORI PREPARATORI

Camera dei deputati (atto n. 6946):
Presentato dal Presidente del Consiglio (D'Alema) il 18 aprile 2000.
Assegnato alla VII commissione (Cultura, scienza e istruzione), in sede referente, il 9 maggio 2000 con pareri delle commissioni I, II, III, V, VI, IX, X, XI, XII e XIV.
Esaminato dalla VII commissione il 13 giugno 2000, il 6 e 19 luglio 2000, il 19 settembre 2000, il 18-25-30 gennaio 2001, il 6 febbraio 2001.
Nuovamente assegnato alla VII commissione (Cultura, scienza e istruzione), in sede legislativa, il 7 febbraio 2001.
Esaminato ed approvato dalla VII commissione il 7 febbraio 2001 in un testo unificato con gli atti numeri:
390 (Balocchi ed altri), 794 (Storace), 1441 (Paissan ed altri), 1542 (Novelli), 3380 (Rossetto), 3381 (Rossetto), 3672 (Garra ed altri), 4349 (Bracco ed altri), 4627 (Merlo), 4629 (Giulietti ed altri), 4950 (Lenti ed altri).
Senato della Repubblica (atto n. 4985):
Assegnato alla 1a commissione (Affari costituzionali), in sede deliberante, il 14 febbraio 2001 con pareri delle commissioni 2a, 3a, 5a, 6a, 7a, 8a, 10a, 11a, Giunta per gli affari delle Comunita' europee e parlamentare per le questioni regionali.
Esaminato dalla 1a commissione il 14, 15, 20 febbraio 2001 e approvato il 21 febbraio 2001.

Avvertenza:

Il testo delle note qui pubblicato e' stato redatto dall'amministrazione competente per materia, ai sensi dell'art. 10, commi 2 e 3, del testo unico delle disposizioni sulla promulgazione delle leggi, sull'emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica e sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana, approvato con D.P.R. 28 dicembre 1985, n. 1092, al solo fine di facilitare la lettura delle disposizioni di legge modificate o alle quali e' operato il rinvio. Restano invariati il valore e l'efficacia degli atti legislativi qui trascritti.

Nota all'art. 1:

- Si trascrive il testo degli articoli 2 e 5 della legge n. 47/1948 (Disposizioni sulla stampa):

"Art. 2 (Indicazioni obbligatorie sugli stampati). - Ogni stampato deve indicare il luogo e l'anno della pubblicazione, nonche' il nome e il domicilio dello stampatore e, se esiste, dell'editore.

I giornali, le pubblicazioni delle agenzie d'informazioni e i periodici di qualsiasi altro genere devono recare la indicazione:

del luogo e della data della pubblicazione;

del nome e del domicilio dello stampatore;

del nome del proprietario e del direttore o vice direttore responsabile.

All'identita' delle indicazioni, obbligatorie e non obbligatorie, che contrassegnano gli stampati, deve corrispondere identita' di contenuto in tutti gli esemplari.".

"Art. 5 (Registrazione). - Nessun giornale o periodico puo' essere pubblicato se non sia stato registrato presso la cancelleria del tribunale, nella cui circoscrizione la pubblicazione deve effettuarsi.

Per la registrazione occorre che siano depositati nella cancelleria:

1) una dichiarazione, con le firme autenticate del proprietario e del direttore o vice direttore responsabile, dalla quale risultino il nome e il domicilio di essi e della persona che esercita l'impresa giornalistica, se questa e' diversa dal proprietario, nonche' il titolo e la natura della pubblicazione;

2) i documenti comprovanti il possesso dei requisiti indicati negli articoli 3 e 4;

3) un documento da cui risulti l'iscrizione nell'albo dei giornalisti, nei casi in cui questa sia richiesta dalle leggi sull'ordinamento professionale;

4) copia dell'atto di costituzione o dello statuto, se proprietario e' una persona giuridica.

Il presidente del tribunale o un giudice da lui delegato, verificata la regolarita' dei documenti presentati, ordina, entro quindici giorni, l'iscrizione del giornale o periodico in apposito registro tenuto dalla cancelleria.

Il registro e' pubblico.".

Note all'art. 2:

- Il testo dell'art. 1 della legge n. 416/1981 (Disciplina delle imprese editrici e provvidenze per l'editoria), come modificato dall'art. 1 della legge n. 67/1987 e dalla legge qui pubblicata, e' il seguente:

"Art. 1 (Titolarita' delle imprese). - L'esercizio dell'impresa editrice di giornali quotidiani e' riservato alle persone fisiche, nonche' alle societa' costituite nella forma della societa' in nome collettivo, in accomandita semplice, a responsabilita' limitata, per azioni in accomandita per azioni o cooperativa, il cui oggetto comprenda l'attivita' editoriale, esercitata attraverso qualunque mezzo e con qualunque supporto, anche elettronico, l'attivita' tipografica, radiotelevisiva o comunque attinente all'informazione e alla comunicazione, nonche' le attivita' connesse funzionalmente e direttamente a queste ultime;

Quando l'impresa e' costituita in forma di societa' per azioni, in accomandita per azioni o a responsabilita' limitata, le azioni aventi diritto di voto o le quote devono essere intestate a persone fisiche, societa' in nome collettivo, in accomandita semplice o a societa' a prevalente partecipazione pubblica. E' escluso il trasferimento per semplice girata di dette azioni.

Le azioni aventi diritto di voto o le quote possono essere intestate a societa' per azioni, in accomandita per azioni o a responsabilita' limitata solo se la maggioranza delle azioni aventi diritto di voto o delle quote di tali societa' sono intestate a persone fisiche. Il venir meno di dette condizioni comporta la cancellazione d'ufficio dell'impresa dal registro nazionale della stampa.

Le azioni aventi diritto di voto o le quote sociali possono essere intestate a societa' per azioni, in accomandita per azioni o a responsabilita' limitata, purche' la partecipazione di controllo di dette societa' sia intestata a persone fisiche o a societa' direttamente controllate da persone fisiche. Ai fini della presente disposizione, il controllo e' definito ai sensi dell'art. 2359 del codice civile, nonche' dell'ottavo comma del presente articolo. Il venire meno di dette condizioni comporta la cancellazione d'ufficio dell'impresa dal registro degli operatori di comunicazione di cui all'art. 1, comma 6, lettera a), n. 5), della legge 31 luglio 1997, n. 249.

Le imprese di cui ai commi precedenti sono tenute a comunicare, al servizio dell'editoria di cui all'art. 10, per la iscrizione sul registro di cui all'art. 11:

a) le dichiarazioni di cessazione delle pubblicazioni nonche' i trasferimenti di testata, entro le ventiquattro ore successive;

b) i controlli di affitto o di gestione della azienda o di cessione in uso della testata, entro trenta giorni dalla stipula;

c) qualora l'impresa sia costituita in forma societaria, l'elenco dei soci titolari con il numero delle azioni o l'entita' delle quote da essi possedute, nonche' degli eventuali aventi diritto di intervenire all'assemblea che approva il bilancio della societa', entro trenta giorni dalla data dell'assemblea stessa;

d) nei casi in cui l'impresa e' costituita in forma di societa' per azioni o in accomandita per azioni o a responsabilita' limitata, l'elenco dei soci delle societa' alle quali sono intestate le azioni o le quote della societa' che esercita l'impresa giornalistica o delle societa' che comunque la controllano direttamente o indirettamente, nonche' il numero delle azioni o l'entita' delle quote da essi possedute.

E' vietata l'intestazione a societa' fiduciarie [o estere] della maggioranza delle azioni o delle quote delle societa' editrici di giornali quotidiani costituite in forma di societa' per azioni o in accomandita per azioni o a responsabilita' limitata o di un numero di azioni o di quote che, comunque, consenta il controllo delle societa' editrici stesseai sensi dell'art. 2359 del codice civile.

Analogo divieto vale per le azioni o le quote delle societa' che direttamente o indirettamente controllino le societa' editrici di giornali quotidiani.

Le imprese di cui ai commi precedenti sono tenute a comunicare, al servizio dell'editoria di cui all'art. 10, per la iscrizione sul registro di cui all'art. 11:

a) le dichiarazioni di cessazione delle pubblicazioni nonche' i trasferimenti di testata, entro le ventiquattro ore successive;

b) i controlli di affitto o di gestione della azienda o di cessione in uso della testata, entro trenta giorni dalla stipula;

c) qualora l'impresa sia costituita in forma societaria, l'elenco dei soci titolari con il numero delle azioni o l'entita' delle quote da essi possedute, nonche' degli eventuali aventi diritto di intervenire all'assemblea che approva il bilancio della societa', entro trenta giorni dalla data dell'assemblea stessa;

d) nei casi in cui l'impresa e' costituita in forma di societa' per azioni o in accomandita per azioni o a responsabilita' limitata, l'elenco dei soci delle societa' alle quali sono intestate le azioni o le quote della societa' che esercita l'impresa giornalistica o delle societa' che comunque la controllano direttamente o indirettamente, nonche' il numero delle azioni o l'entita' delle quote da essi possedute.

Le persone fisiche e le societa' che controllano una societa' editrice di giornali quotidiani, anche attraverso intestazione fiduciaria delle azioni o delle quote o per interposta persona, devono darne comunicazione scritta alla societa' controllata ed al servizio dell'editoria entro trenta giorni dal fatto o dal negozio che determina l'acquisizione del controllo. Costituisce controllo la sussistenza dei rapporti configurati come tali nell'art. 2359 del codice civile. Si ritiene esistente, salvo prova contraria, l'influenza dominante prevista dal primo comma dell'art. 2359 del codice civile quando ricorrano rapporti di carattere finanziario o organizzativo che consentono:

a) la comunicazione degli utili o delle perdite;

ovvero b) il coordinamento della gestione dell'impresa editrice con quella di altre imprese ai fini del perseguimento di uno scopo comune o ai fini di limitare la concorrenza tra le imprese stesse; ovvero c) una distribuzione degli utili o delle perdite diversa, quanto ai soggetti o alla misura, da quella che sarebbe avvenuta in assenza dei rapporti stessi; ovvero d) l'attribuzione di poteri maggiori rispetto a quelli derivanti dal numero delle azioni o delle quote possedute; ovvero e) l'attribuzione a soggetti diversi da quelli legittimati in base all'assetto proprietario di poteri nella scelta degli amministratori e dei dirigenti delle imprese editrici nonche' dei direttori delle testate edite.

I partiti politici rappresentati in almeno un ramo del Parlamento o in un consiglio regionale o le associazioni sindacali rappresentate nel Consiglio nazionale dell'economia e del lavoro possono intestare fiduciariamente con deliberazione assunta secondo i rispettivi statuti le azioni o le quote di societa' editrici di giornali quotidiani o periodici.

In tal caso, i partiti politici o le associazioni sindacali indicati nel comma precedente devono depositare al registro nazionale della stampa di cui all'art. 11 documentazione autenticata delle delibere concernenti l'intestazione fiduciaria, accompagnata dalla dichiarazione di accettazione rilasciata dai soggetti nei cui confronti l'intestazione stessa viene effettuata.

Quando una societa' a prevalente partecipazione statale o un ente pubblico vengono, a qualsiasi titolo, in possesso di azioni o quote di societa' editrici di giornali quotidiani, ne devono dare immediata comunicazione al servizio dell'editoria.

Sono puniti con le pene stabilite nel sesto comma dell'art. 5 del decreto-legge 8 aprile 1974, n. 95, convertito in legge, con modificazioni, dalla legge 7 giugno 1974, n. 216, gli amministratori che violano le disposizioni dei commi precedenti. Le stesse pene si applicano agli amministratori delle societa' alle quali sono intestate le azioni o le quote della societa' alle quali sono intestate le azioni o le quote della societa' che esercita l'impresa giornalistica o delle societa' che comunque la controllano direttamente o indirettamente, che non trasmettano alle imprese editrici di giornali quotidiani l'elenco dei propri soci.

Dalla data di entrata in vigore della presente legge, gli enti pubblici e le societa' a prevalente partecipazione statale, nonche' quelle da esse controllate, non possono costituire, acquisire o acquisire nuove partecipazioni in aziende editoriali di giornali o di periodici che non abbiano esclusivo carattere tecnico inerente all'attivita' dell'ente o della societa'.

A tutti gli effetti della presente legge e' considerata impresa editoriale anche l'impresa che gestisce testate giornalistiche in forza di contratti di affitto o di affidamento in gestione.

I soggetti di cui al primo comma sono ammessi ad esercitare l'attivita' d'impresa ivi descritta solo se in possesso della cittadinanza di uno Stato membro dell'Unione europea o, in caso di societa', se aventi sede in uno dei predetti Stati. I soggetti non aventi il predetto requisito sono ammessi all'esercizio dell'impresa medesima solo a condizione che lo Stato di cui sono cittadini applichi un trattamento di effettiva reciprocita'. Sono fatte salve le disposizioni derivanti da accordi internazionali".

- Si trascrive il testo dell'art. 2359 del codice civile:

"Art. 2359 (Societa' controllate e societa' collegate). - Sono considerate societa' controllate:

1) le societa' in cui un'altra societa' dispone della maggioranza dei voti esercitabili nell'assemblea ordinaria;

2) le societa' in cui un'altra societa' dispone di voti sufficienti per esercitare un'influenza dominante nell'assemblea ordinaria;

3) le societa' che sono sotto influenza dominante di un'altra societa' in virtu' di particolari vincoli contrattuali con essa.

Ai fini dell'applicazione dei numeri 1) e 2) del primo comma si computano anche i voti spettanti a societa' controllate, a societa' fiduciarie e a persona interposta;

non si computano i voti spettanti per conto di terzi.

Sono considerate collegate le societa' nelle quali un'altra societa' esercita un'influenza notevole.

L'influenza si presume quando nell'assemblea ordinaria puo' essere esercitato almeno un quinto dei voti ovvero un decimo se la societa' ha azioni quotate in borsa.".

- Si trascrive il testo dell'art. 1, comma 6, lettera a), n. 5), della legge n. 249/1997 (Istituzione dell'Autorita' per le garanzie nelle comunicazioni e norme sui sistemi delle telecomunicazioni e radiotelevisivo):

"6. Le competenze dell'Autorita' sono cosi' individuate:

a) commissione per le infrastrutture e le reti esercita le seguenti funzioni:

1)-4) (Omissis);

5) cura la tenuta del registro degli operatori di comunicazione al quale si devono iscrivere in virtu' della presente legge i soggetti destinatari di concessione ovvero di autorizzazione in base alla vigente normativa da parte dell'Autorita' o delle amministrazioni competenti, le imprese concessionarie di pubblicita' da trasmettere mediante impianti radiofonici o televisivi o da diffondere su giornali quotidiani o periodici, le imprese di produzione e distribuzione dei programmi radiofonici e televisivi, nonche' le imprese editrici di giornali quotidiani, di periodici o riviste e le agenzie di stampa di carattere nazionale, nonche' le imprese fornitrici di servizi telematici e di telecomunicazioni ivi compresa l'editoria elettronica e digitale; nel registro sono altresi' censite le infrastrutture di diffusione operanti nel territorio nazionale. L'Autorita' adotta apposito regolamento per l'organizzazione e la tenuta del registro e per la definizione dei criteri di individuazione dei soggetti tenuti all'iscrizione diversi da quelli gia' iscritti al registro alla data di entrata in vigore della presente legge.".

Nota all'art. 3:

- Si trascrive il testo dell'art. 26, primo comma, della legge n. 416/1981 (Disciplina delle imprese editrici e provvidenze per l'editoria), come modificato dall'art. 19 della legge n. 67/1987:

"Art. 26 (Contributi per la stampa italiana all'estero). - A decorrere dal 1o gennaio 1986 e' autorizzata la corresponsione dell'importo complessivo di 2 miliardi di lire, in ragione d'anno, di contributi a favore di giornali e riviste italiani pubblicati all'estero e di pubblicazioni con periodicita' almeno trimestrale edite in Italia e diffuse prevalentemente all'estero".

Note all'art. 5, comma 1:

- Il decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, reca:

"Riforma dell'organizzazione del Governo, a norma dell'art. 11 della legge 15 marzo 1997, n. 59".

- Il decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 303, reca:

"Ordinamento della Presidenza del Consiglio dei Ministri, a norma dell'art. 11 della legge 15 marzo 1997, n. 59".

Note all'art. 5, comma 2:

- Si trascrive il testo dell'art. 29 della legge n. 416/1981:

"Art. 29 (Programmi ammessi al finanziamento agevolato). - E' istituito presso la Presidenza del Consiglio dei Ministri un fondo per i contributi in conto interesse a carico del bilancio dello Stato sui finanziamenti destinati allo sviluppo del settore della stampa quotidiana e periodica secondo le modalita' e le condizioni stabilite nel presente articolo e nei successivi.

I programmi finanziabili con il contributo dello Stato di cui al presente articolo devono contenere indicazioni analitiche su:

1) la situazione patrimoniale dell'impresa;

2) la descrizione particolareggiata degli interventi previsti dall'impresa ai fini della realizzazione delle iniziative di ristrutturazione tecnico-produttiva, dello sviluppo economico-produttivo con l'indicazione analitica dei finanziamenti necessari per ciascuna delle predette finalita';

3) i tempi entro i quali le imprese prevedono di raggiungere l'obiettivo del programma ed il complesso delle iniziative di carattere finanziario ed industriale, ivi compreso il ricorso alle altre agevolazioni di cui alla presente legge, attraverso le quali si prevede di raggiungere l'obiettivo suddetto".

Note all'art. 5, comma 8:

- Il primo comma dell'art. 16 del decreto del Presidente della Repubblica n. 902/1976 cosi' dispone:

"Le spese ammissibili al credito agevolato dovranno, comunque, comprendere il terreno, le opere murarie, gli allacciamenti, i macchinari e le attrezzature nonche' le scorte di materie prime e semilavorate nel limite massimo del 40 per cento degli investimenti fissi, adeguate alle caratteristiche del ciclo di lavorazione e dell'attivita' dell'impresa".

- L'art. 6 della legge n. 416/1981, come modificato dall'art. 4 della legge n. 67/1987, e' il seguente:

"Art. 6 (Cooperative giornalistiche). - Ai fini della presente legge, per cooperative giornalistiche si intendono le societa' cooperative composte di giornalisti costituite ai sensi degli articoli 2511 e seguenti del codice civile, iscritte nel registro prefettizio di cui all'art. 13 del decreto legislativo 14 dicembre 1947, n. 1577, ratificato, con modificazioni, dalla legge 2 aprile 1951, n. 302, modificato dall'art. 6 della legge 17 febbraio 1971, n. 127.

Ai fini della presente legge si intendono altresi' per cooperative giornalistiche i consorzi costituiti, ai sensi dell'art. 27 del predetto decreto legislativo 14 dicembre 1947, n. 1577, modificato dall'art. 5 della predetta legge 17 febbraio 1971, n. 127, tra una societa' cooperativa composta da giornalisti e una societa' cooperativa composta da lavoratori del settore non giornalisti che intendono partecipare alla gestione dell'impresa.

Gli statuti debbono contenere espressamente le clausole indicate nell'art. 26 del medesimo decreto legislativo 14 dicembre 1947, n. 1577, e successive modificazioni, e possono prevedere la partecipazione di altri lavoratori del settore, nonche' limiti delle quote sociali in misura maggiore di quella prevista dalle vigenti disposizioni.

Ai fini della presente legge, le cooperative di giornalisti devono associare almeno il cinquanta per cento dei giornalisti dipendenti aventi rapporto di lavoro regolato dal contratto nazionale di lavoro giornalistico e clausola di esclusiva con le cooperative medesime, ovvero, nel caso di cui all'articolo precedente, con l'impresa cessata ovvero che abbia cessato la pubblicazione della testata. Gli statuti debbono consentire la partecipazione alle rispettive cooperative degli altri giornalisti dell'impresa aventi analogo rapporto di lavoro e clausola di esclusiva, che ne facciano richiesta. Negli altri casi, per l'ammissione a socio della cooperativa, valgono le norme generali del codice civile, nonche' i particolari requisiti e le procedure ordinarie in materie stabilite dagli statuti stessi.

Le cooperative dei lavoratori devono associare almeno il cinquanta per cento dei lavoratori aventi contratto a tempo pieno con la cooperativa o, nel caso di cui al precedente art. 5, con l'impresa cessata ovvero che abbia cessato la pubblicazione della testata e i relativi statuti devono consentire la partecipazione degli altri lavoratori a tempo pieno che ne facciano richiesta.

Tutte le designazioni di organi collegiali delle cooperative avvengono per voto personale, uguale e segreto e limitato ad una parte degli eligendi.

Per l'adozione delle decisioni di cui all'articolo precedente, i rappresentanti sindacali aziendali ovvero un terzo dei giornalisti convocano l'assemblea dei giornalisti stessi nelle forme e con le modalita' fissate dalle disposizioni di attuazione della presente legge.

L'assemblea dei giornalisti decide sull'acquisto della testata, per appello nominale, a maggioranza assoluta degli aventi diritto. Se la decisione e' favorevole all'acquisto, l'assemblea nomina, con voto limitato, uguale e segreto i propri rappresentanti, i quali curano tutte le attivita' necessarie per la costituzione della cooperativa e per l'acquisto della testata.

Nel caso in cui l'assemblea dei giornalisti decida l'acquisto della testata, i dipendenti non giornalisti sono convocati in assemblea dai loro rappresentanti sindacali aziendali ovvero da un terzo dei dipendenti stessi per deliberare, con appello nominale e a maggioranza assoluta degli aventi diritto, la costituzione di una societa' cooperativa per partecipare alla gestione dell'impresa giornalistica. Ove tale decisione venga adottata, l'assemblea nomina, con voto limitato, uguale e segreto, i propri rappresentanti, i quali curano tutte le attivita' necessarie per la costituzione della cooperativa e provvedono, di intesa con i rappresentanti della cooperativa fra giornalisti, alla costituzione del consorzio di cui al secondo comma.".

Note all'art. 5, comma 9:

- L'art. 26 della legge n. 416/1981, modificato dall'art. 19, legge 25 febbraio 1987, n. 67, prevede la corresponsione di contributi a favore di giornali e riviste italiani pubblicati all'estero e di pubblicazioni con periodicita' almeno trimestrale edite in Italia e diffuse prevalentemente all'estero.

Note all'art. 5, comma 12:

- L'art. 8 del decreto legislativo n. 123/1998 cosi' dispone:

"Art. 8 (Ispezioni e controlli). - 1. Il soggetto competente, ove non abbia previamente stabilito i termini e le modalita' dei controlli di propria competenza, puo' disporre in qualsiasi momento ispezioni, anche a campione, sui programmi e le spese oggetto di intervento, allo scopo di verificare lo stato di attuazione, il rispetto degli obblighi previsti dal provvedimento di concessione e la veridicita' delle dichiarazioni e informazioni prodotte dall'impresa beneficiaria, nonche' l'attivita' degli eventuali soggetti esterni coinvolti nel procedimento e la regolarita' di quest'ultimo.

2. Con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, da emanare, entro tre mesi dalla data di entrata in vigore del presente decreto, su proposta del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato, d'intesa con i Ministri competenti, sono individuati gli strumenti idonei ad assicurare la piena trasparenza della gestione dei fondi e stabiliti i requisiti dei soggetti preposti alle attivita' ispettive, comprese le cause di incompatibilita', nonche' i compensi indipendentemente dall'entita' dell'intervento, le modalita' di scelta dei campioni e di effettuazione delle ispezioni, la misura massima degli oneri per le attivita' di controllo poste a carico dei fondi per gli interventi, nonche' gli indirizzi alle regioni in materia. I medesimi soggetti hanno libero accesso alla sede e agli impianti dell'impresa interessata.

E' fatto loro divieto di accettare qualunque tipo di beneficio e di intrattenere qualsiasi rapporto, che configuri conflitto di interesse, con le societa' beneficiarie degli interventi nonche' con le societa' controllanti o controllate, durante lo svolgimento dell'incarico e per i successivi quattro anni.

3. Nei limiti fissati con le modalita' di cui al comma 2, gli oneri per le attivita' di controllo ed ispettive sono posti a carico degli stanziamenti dei Fondi di cui al comma 9 dell'art. 7.".

- L'art. 9, commi da 1 a 5, del decreto legislativo n. 123/1998, cosi' dispone:

"1. In caso di assenza di uno o piu' requisiti, ovvero di documentazione incompleta o irregolare, per fatti comunque imputabili al richiedente e non sanabili, il soggetto competente provvede alla revoca degli interventi e, in caso di revoca dal bonus fiscale, ne da' immediata comunicazione al Ministero delle finanze.

2. In caso di revoca degli interventi, disposta ai sensi del comma 1, si applica anche una sanzione amministrativa pecuniaria consistente nel pagamento di una somma in misura da due a quattro volte l'importo dell'intervento indebitamente fruito.

3. Qualora i beni acquistati con l'intervento siano alienati, ceduti o distratti nei cinque anni successivi alla concessione, ovvero prima che abbia termine quanto previsto dal progetto ammesso all'intervento, e' disposta la revoca dello stesso, il cui importo e' restituito con le modalita' di cui al comma 4.

4. Nei casi di restituzione dell'intervento in conseguenza della revoca di cui al comma 3, o comunque disposta per azioni o fatti addebitati all'impresa beneficiaria, e della revoca di cui al comma 1, disposta anche in misura parziale purche' proporzionale all'inadempimento riscontrato, l'impresa stessa versa il relativo importo maggiorato di un interesse pari al tasso ufficiale di sconto vigente alla data dell'ordinativo di pagamento, ovvero alla data di concessione del credito di imposta, maggiorato di cinque punti percentuali. In tutti gli altri casi la maggiorazione da applicare e' determinata in misura pari al tasso ufficiale di sconto.

5. Per le restituzioni di cui al comma 4 i crediti nascenti dai finanziamenti erogati ai sensi del presente decreto legislativo sono preferiti a ogni altro titolo di prelazione da qualsiasi causa derivante, ad eccezione del privilegio per spese di giustizia e di quelli previsti dall'art. 2751-bis del codice civile e fatti salvi i diritti preesistenti dei terzi. Al recupero dei crediti si provvede con l'iscrizione al ruolo, ai sensi dell'art. 67, comma 2, del decreto del Presidente della Repubblica 28 gennaio 1988, n. 43, delle somme oggetto di restituzione, nonche' delle somme a titolo di rivalutazione e interessi e delle relative sanzioni.".

Note all'art. 5, comma 13:

- L'art. 17, comma 1, legge n. 400/1988, come modificato prima dall'art. 74, decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, e poi dall'art. 11, legge 5 febbraio 1999, n. 25, e' il seguente:

"1. Con decreto del Presidente della Repubblica, previa deliberazione del Consiglio dei Ministri, sentito il parere del Consiglio di Stato che deve pronunziarsi entro novanta giorni dalla richiesta, possono essere emanati regolamenti per disciplinare:

a) l'esecuzione delle leggi e dei decreti legislativi nonche' dei regolamenti comunitari;

b) l'attuazione e l'integrazione delle leggi e dei decreti legislativi recanti norme di principio, esclusi quelli relativi a materie riservate alla competenza regionale;

c) le materie in cui manchi la disciplina da parte di leggi o di atti aventi forza di legge, sempre che non si tratti di materie comunque riservate alla legge;

d) l'organizzazione ed il funzionamento delle amministrazioni pubbliche secondo le disposizioni dettate dalla legge;

e) (lettera soppressa)".

Vedi, ora, l'art. 17, comma 27, legge 15 maggio 1997, n. 127, che dimezza il termine di cui al comma 1.

Nota all'art. 5, comma 14:

- Per il decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, vedi le note all'art. 5, comma 1.

Nota all'art. 6:

- Per il testo dell'art. 9, comma 4, del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 123, si veda le note all'art. 5, comma 12.

Nota all'art. 7:

- Si trascrive il testo dell'art. 32 della legge n. 416/1981 (Disciplina delle imprese editrici e provvidenze per l'editoria):

"Art. 32 (Dotazione finanziaria e gestione del fondo per il finanziamento agevolato). - Le dotazioni finanziarie del fondo di cui al primo comma dell'art. 29, per il quale viene autorizzata apposita gestione ai sensi dell'art. 9 della legge 25 novembre 1971, n. 1041, sono costituite da un contributo dello Stato di cinque miliardi di lire per il primo esercizio finanziario successivo all'entrata in vigore della presente legge, dieci miliardi di lire per ciascuno dei nove esercizi finanziari successivi e cinque miliardi di lire per l'ultimo esercizio finanziario.

I relativi ordini di pagamento sono emessi dal Presidente del Consiglio dei Ministri o dal Sottosegretario da lui designato, su conforme delibera di un comitato composto da:

a) un Sottosegretario di Stato alla Presidenza del Consiglio dei Ministri, che lo presiede;

b) un Sottosegretario di Stato per il Tesoro;

c) un Sottosegretario di Stato per l'industria, il commercio e l'artigianato;

d) tre esperti in materia di editoria, nominati dal Presidente del Consiglio dei Ministri, sentite le competenti commissioni permanenti della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica, che esprimono il proprio parere nei termini stabiliti dai rispettivi regolamenti;

e) il direttore generale delle informazioni, editoria e proprieta' letteraria, artistica e scientifica, o un suo delegato;

f) il ragioniere generale dello Stato, o un suo delegato;

g) il direttore generale del Tesoro, o un suo delegato;

h) un rappresentante degli editori di giornali quotidiani;

i) un rappresentante degli editori dei giornali periodici;

l) un rappresentante delle organizzazioni sindacali dei giornalisti;

m) un rappresentante dei lavoratori poligrafici (designato, con cadenza annuale, dalle organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative);

n) un rappresentante degli editori radiofonici.

Il comitato di cui sopra e' nominato con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri ed ha sede presso la direzione generale delle informazioni, editoria e proprieta' letteraria, artistica e scientifica.

Per l'adozione di delibere concernenti la concessione del contributo in conto interessi sui finanziamenti relativi a imprese editrici di libri, il comitato e' integrato da due esperti in materia di editoria libraria, nominati dal Presidente del Consiglio dei Ministri".

Note all'art. 8:

- Il decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, reca:

"Norme di semplificazione degli adempimenti dei contribuenti in sede di dichiarazione dei redditi e dell'imposta sul valore aggiunto, nonche' di modernizzazione del sistema di gestione delle dichiarazioni".

- Si trascrive il testo dell'art. 17, comma 3, della legge n. 400/1988 (Disciplina dell'attivita' di Governo e ordinamento della Presidenza del Consiglio dei Ministri):

"3. Con decreto ministeriale possono essere adottati regolamenti nelle materie di competenza del Ministro o di autorita' sottordinate al Ministro, quando la legge espressamente conferisca tale potere. Tali regolamenti, per materie di competenza di piu' Ministri, possono essere adottati con decreti interministeriali, ferma restando la necessita' di apposita autorizzazione da parte della legge.

I regolamenti ministeriali ed interministeriali non possono dettare norme contrarie a quelle dei regolamenti emanati dal Governo. Essi debbono essere comunicati al Presidente del Consiglio dei Ministri prima della loro emanazione.".

Note all'art. 9:

- Per il testo dell'art. 17, comma 3, della legge n. 400/1988 si veda alle precedenti note all'art. 8.

- Si trascrive il testo dell'art. 8 del decreto legislativo n. 281/1997 (Definizione ed ampliamento delle attribuzioni della Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e Bolzano ed unificazione, per le materie ed i compiti di interesse comune delle regioni, delle province e dei comuni, con la Conferenza Stato-citta' ed autonomie locali):

"Art. 8 (Conferenza Stato-citta' ed autonomie locali e Conferenza unificata). - 1. La Conferenza Stato-citta' ed autonomie locali e' unificata per le materie e i compiti di interesse comune delle regioni, delle province, dei comuni e delle comunita' montane, con la Conferenza Stato-regioni.

2. La Conferenza Stato-citta' ed autonomie locali e' presieduta dal Presidente del Consiglio dei Ministri o, per sua delega, dal Ministro dell'interno o dal Ministro per gli affari regionali; ne fanno parte altresi' il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, il Ministro delle finanze, il Ministro dei lavori pubblici, il Ministro della sanita', il presidente dell'Associazione nazionale dei comuni d'Italia - ANCI, il presidente dell'Unione province d'Italia - UPI ed il presidente dell'Unione nazionale comuni, comunita' ed enti montani - UNCEM. Ne fanno parte inoltre quattordici sindaci designati dall'ANCI e sei presidenti di provincia designati dall'UPI.

Dei quattordici sindaci designati dall'ANCI, cinque rappresentano le citta' individuate dall'art. 17 della legge 8 giugno 1990, n. 142. Alle riunioni possono essere invitati altri membri del Governo, nonche' rappresentanti di amministrazioni statali, locali o di enti pubblici.".

Note all'art. 10:

- Il testo dell'art. 8 della legge n. 223/1990 (Disciplina del sistema radiotelevisivo pubblico e privato), riguarda disposizioni sulla pubblicita' radiofonica e televisiva. Si trascrive il testo vigente dei commi da 6 a 9-quater concernenti i limiti di affollamento dei messaggi pubblicitari:

"Art. 8 (Disposizioni sulla pubblicita'). - (Omissis).

6. La trasmissione di messaggi pubblicitari da parte della concessionaria pubblica non puo' eccedere il 4 per cento dell'orario settimanale di programmazione ed il 12 per cento di ogni ora; un'eventuale eccedenza, comunque non superiore al 2 per cento nel corso di un'ora, deve essere recuperata nell'ora antecedente o successiva.

7. La trasmissione di messaggi pubblicitari televisivi da parte dei concessionari privati per la radiodiffusione televisiva in ambito nazionale non puo' eccedere il 15 per cento dell'orario giornaliero di programmazione ed il 18 per cento di ogni ora; una eventuale eccedenza, comunque non superiore al 2 per cento nel corso di un'ora, deve essere recuperata nell'ora antecedente o successiva. Un identico limite e' fissato per i concessionari privati autorizzati, ai sensi dell'art. 21, a trasmettere in contemporanea su almeno dodici bacini di utenza, con riferimento al tempo di programmazione in contemporanea.

8. La trasmissione di messaggi pubblicitari radiofonici da parte dei concessionari privati non puo' eccedere per ogni ora di programmazione, rispettivamente, il 18 per cento per la radiodiffusione sonora in ambito nazionale, il 20 per cento per la radiodiffusione sonora in ambito locale, il 5 per cento per la radiodiffusione sonora nazionale o locale da parte di concessionaria a carattere comunitario. Un'eventuale eccedenza di messaggi pubblicitari, comunque non superiore al 2 per cento nel corso di un'ora, deve essere recuperata nell'ora antecedente o in quella successiva.

9. La trasmissione di messaggi pubblicitari televisivi da parte dei concessionari privati per la radiodiffusione televisiva in ambito locale non puo' eccedere il 20 per cento di ogni ora di programmazione e il 15 per cento di ogni ora e di ogni giorno di programmazione. Un'eventuale eccedenza, comunque non superiore al 2 per cento nel corso di un'ora, deve essere recuperata nell'ora antecedente o successiva.

9-bis. Il tempo massimo di trasmissione quotidiana dedicato alla pubblicita' da parte dei concessionari privati per la radiodiffusione televisiva in ambito nazionale e' portato al 20 per cento se comprende forme di pubblicita' come le offerte fatte direttamente al pubblico ai fini della vendita, dell'acquisto o del noleggio di prodotti oppure della fornitura di servizi, fermi restando i limiti di affollamento giornaliero e orario di cui al comma 7 per le forme di pubblicita' diverse dalle offerte di cui al presente comma. Per i medesimi concessionari il tempo di trasmissione dedicato a tali forme di offerte non deve comunque superare un'ora e 12 minuti al giorno.

9-ter. Per quanto riguarda i concessionari per la radiodiffusione televisiva in ambito locale, il tempo massimo di trasmissione quotidiana dedicato alla pubblicita', qualora siano comprese le altre forme di pubblicita' di cui al comma 9-bis, come le offerte fatte direttamente al pubblico, e' portato al 35 per cento, fermo restando il limite di affollamento orario e giornaliero per gli spot di cui al comma 9.

9-quater. Ai concessionari privati per la radiodiffusione televisiva in ambito locale gli indici di cui al comma 9-ter si applicano a partire dal 31 dicembre 1993;

(Omissis)".

Note all'art. 11:

- Si trascrive il testo dell'art. 15 del decreto legislativo n. 114/1998 (Riforma della disciplina relativa al settore del commercio, a norma dell'art. 4, comma 4, della legge l5 marzo 1997, n. 59):

"Art. 15 (Vendite straordinarie). - 1. Per vendite straordinarie si intendono le vendite di liquidazione, le vendite di fine stagione e le vendite promozionali nelle quali l'esercente dettagliante offre condizioni favorevoli, reali ed effettive, di acquisto dei propri prodotti.

2. Le vendite di liquidazione sono effettuate dall'esercente dettagliante al fine di esitare in breve tempo tutte le proprie merci, a seguito di: cessazione dell'attivita' commerciale, cessione dell'azienda, trasferimento dell'azienda in altro locale, trasformazione o rinnovo dei locali e possono essere effettuate in qualunque momento dell'anno, previa comunicazione al comune dei dati e degli elementi comprovanti tali fatti.

3. Le vendite di fine stagione riguardano i prodotti, di carattere stagionale o di moda, suscettibili di notevole deprezzamento se non vengono venduti entro un certo periodo di tempo.

4. Le vendite promozionali sono effettuate dall'esercente dettagliante per tutti o una parte dei prodotti merceologici e per periodi di tempo limitato.

5. Nelle vendite disciplinate dal presente articolo lo sconto o il ribasso effettuato deve essere espresso in percentuale sul prezzo normale di vendita che deve essere comunque esposto.

6. Le regioni, sentite i rappresentanti degli enti locali, le organizzazioni dei consumatori e delle imprese del commercio, disciplinano le modalita' di svolgimento, la pubblicita' anche ai fini di una corretta informazione del consumatore, i periodi e la durata delle vendite di liquidazione e delle vendite di fine stagione.

7. Per vendita sottocosto si intende la vendita al pubblico di uno o piu' prodotti effettuata ad un prezzo inferiore a quello risultante dalle fatture di acquisto maggiorato dell'imposta sul valore aggiunto e di ogni altra imposta o tassa connessa alla natura del prodotto e diminuito degli eventuali sconti o contribuzioni riconducibili al prodotto medesimo purche' documentati.

8. Ai fini della disciplina delle vendite sottocosto il Governo si avvale della facolta' prevista dall'art. 20, comma 11, della legge 15 marzo 1997, n. 59. Per gli aspetti sanzionatori, fermo restando quanto disposto dalla legge 10 ottobre 1990, n. 287, si applicano le disposizioni di cui all'art. 22, commi 2 e 3.

9. Il Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato promuove la sottoscrizione di codici di autoregolamentazione delle vendite di cui al comma 7 tra le organizzazioni rappresentative delle imprese produttrici e distributive.".

- Si trascrive il testo degli articoli 40 e 41 del decreto legislativo n. 112/1998 (Conferimento di funzioni e compiti amministrativi dello Stato alle regioni ed agli enti locali, in attuazione del capo I della legge 15 marzo 1997, n. 59):

"Art. 40 (Funzioni e compiti conservati allo Stato). - 1. Sono conservate allo Stato le funzioni amministrative concernenti:

a) le competenze attribuite allo Stato dal decreto legislativo recante riforma della disciplina in materia di commercio;

b) le esposizioni universali;

c) il riconoscimento della qualifica delle manifestazioni fieristiche di rilevanza internazionale;

d) la pubblicazione del calendario annuale delle manifestazioni fieristiche di rilevanza internazionale e nazionale;

e) il coordinamento, sentite le regioni interessate, dei tempi di svolgimento delle manifestazioni fieristiche di rilievo internazionale.

2. Resta fermo quanto previsto dall'art. 19, comma terzo, del decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616.".

"Art. 41 (Conferimento di funzioni alle regioni e agli enti locali). - 1. Sono trasferite alle regioni e ai comuni tutte le funzioni in materia di fiere e mercati, salvo quelle espressamente conservate allo Stato dall'art. 40.

2. Sono trasferite in particolare alle regioni le funzioni amministrative concernenti:

a) il riconoscimento della qualifica delle manifestazioni fieristiche di rilevanza nazionale e regionale nonche' il rilascio dell'autorizzazione allo svolgimento, sentito il comune interessato;

b) gli enti fieristici di Milano, Verona e Bari, d'intesa con i comuni interessati;

c) la pubblicazione del calendario annuale delle manifestazioni fieristiche;

d) le competenze gia' delegate ai sensi dell'art. 52, comma primo, del decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616;

e) la promozione dell'associazionismo e della cooperazione nel settore del commercio, nonche' l'assistenza integrativa alle piccole e medie imprese sempre nel settore del commercio;

f) la concessione e l'erogazione di ogni tipo di ausilio finanziario;

g) l'organizzazione, anche avvalendosi dell'Istituto nazionale per il commercio estero (ICE), di corsi di formazione professionale, tecnica e manageriale per gli operatori commerciali con l'estero, di cui all'art. 35 del decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616.

3. Sono trasferite ai comuni, anche in forma associata e nelle zone montane anche attraverso le comunita' montane, le funzioni amministrative concernenti il riconoscimento della qualifica delle manifestazioni fieristiche di rilevanza locale e le relative autorizzazioni allo svolgimento.

4. Le regioni assicurano, mediante intese tra loro, sentiti i comuni interessati, il coordinamento dei tempi di svolgimento delle manifestazioni fieristiche, fatto salvo quanto previsto dall'art. 40, comma 1, lettera e).

5. Fino alla data di effettivo conferimento delle funzioni di cui al presente capo restano in carica gli attuali titolari degli organi degli enti di cui al comma 2, lettera b).".

- Si trascrive il testo dell'art. 153 del decreto legislativo n. 297/1994 (Approvazione del testo unico delle disposizioni legislative vigenti in materia di istruzione, relative alle scuole di ogni ordine e grado):

"Art. 153 (Determinazione del prezzo massimo di copertina). - 1. Con decreto del Ministro della pubblica istruzione, di concerto con il Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato, e' stabilito il prezzo massimo di copertina per ciascun ciclo e per ciascun volume, in relazione alle caratteristiche tecniche dei singoli volumi.

2. Per gli acquisti effettuati a carico delle amministrazioni pubbliche tenute alla fornitura gratuita dei libri di testo sul prezzo di copertina sara' effettuato uno sconto.

3. Il Ministro della pubblica istruzione, di concerto con il Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato e' autorizzato a modificare, anno per anno, ove occorra in relazione al variare dei costi, i prezzi di cui al primo comma nonche' a stabilire le norme per l'attuazione dello sconto.".

- Si trascrive il testo dell'art. 27, comma 3, della legge n. 448/1998 (Misure di finanza pubblica per la stabilizzazione e lo sviluppo):

"3. Con decreto del Ministro della pubblica istruzione, previo parere delle Commissioni parlamentari competenti, da adottare entro il 30 giugno 1999, sono emanate, nel rispetto della libera concorrenza tra gli editori, le norme e le avvertenze tecniche per la compilazione del libro di testo da utilizzare nella scuola dell'obbligo a decorrere dall'anno scolastico 2000-2001 nonche' per l'individuazione dei criteri per la determinazione del prezzo massimo complessivo della dotazione libraria necessaria per ciascun anno, da assumere quale limite all'interno del quale i docenti debbono operare le proprie scelte.".

- Si trascrive il testo dell'art. 22, comma 3, del decreto legislativo n. 114/1998 (Riforma della disciplina relativa al settore del commercio, a norma dell'art. 4, comma 4, della legge 15 marzo 1997, n. 59):

"3. Chiunque viola le disposizioni di cui agli articoli 11, 14, 15 e 26, comma 5, del presente decreto e' punito con la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da L. 1.000.000 a L. 6.000.000".

- Si trascrive il testo dell'art. 29, commi 2 e 3, del decreto legislativo n. 114/1998 (Riforma della disciplina relativa al settore del commercio, a norma dell'art. 4, comma 4, della legge 15 marzo 1997, n. 59):

"2. Chiunque violi le limitazioni e i divieti stabiliti per l'esercizio del commercio sulle aree pubbliche dalla deliberazione del comune di cui all'art. 28 e' punito con la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da L. 1.000.000 a L. 6.000.000.

3. In caso di particolare gravita' o di recidiva il sindaco puo' disporre la sospensione dell'attivita' di vendita per un periodo non superiore a venti giorni. La recidiva si verifica qualora sia stata commessa la stessa violazione per due volte in un anno, anche se si e' proceduto al pagamento della sanzione mediante oblazione.".

- Per il testo dell'art. 8 del decreto legislativo n. 281/1997 si veda la precedente nota all'art. 9.

Note all'art. 12:

- Il testo dell'art. 35 della legge n. 416/1981 (Disciplina delle imprese editrici e provvidenze per l'editoria), come modificato dalla legge qui pubblicata, e' il seguente:

"Art. 35 (Trattamento straordinario di integrazione salariale). - Il trattamento straordinario di integrazione salariale di cui all'art. 2, quinto comma, della legge 12 agosto 1977, n. 675, e successive modificazioni, e' esteso, con le modalita' previste per gli impiegati, ai giornalisti professionisti, ai pubblicisti e ai praticanti dipendenti da imprese editrici di giornali quotidiani, di periodici e di agenzie di stampa a diffusione nazionale, sospesi dal lavoro per le cause indicate nella norma citata.

L'importo del trattamento di integrazione salariale non puo' essere superiore al trattamento massimo di integrazione salariale previsto per i lavoratori dell'industria.

Il trattamento straordinario di integrazione salariale puo' essere erogato ai dipendenti delle imprese editrici o stampatrici di giornali quotidiani e delle agenzie di stampa di cui al secondo comma dell'art. 27, anche al di fuori dei casi previsti dall'art. 2, quinto comma, della legge 12 agosto 1977, n. 675, in tutti i casi di crisi aziendale nei quali si renda necessaria una riduzione del personale ai fini del risanamento dell'impresa e, nei casi di cessazione dell'attivita' aziendale, anche in costanza di fallimento.

Il Ministro del lavoro e della previdenza sociale, esperite le procedure previste dalle leggi vigenti adotta i provvedimenti di concessione del trattamento indicato nei commi precedenti per periodi semestrali consecutivi e, comunque, non superiori complessivamente a ventiquattro mesi. Sono applicabili a tali periodi le disposizioni di cui agli articoli 3 e 4 della legge 20 maggio 1975, n. 164.".

- Si trascrive il testo dell'art. 2, quinto comma, della legge n. 675/1977 (Provvedimenti per il coordinamento della politica industriale, la ristrutturazione, la riconversione e lo sviluppo del settore):

"Il CIPI, su proposta del Ministro per il lavoro e la previdenza sociale:

a) accerta la sussistenza delle cause di intervento di cui all'art. 2 della legge 5 novembre 1968, n. 1115, e successive modificazioni;

b) accerta lo stato di crisi occupazionale determinandone l'ambito territoriale ed i termini di durata;

c) accerta la sussistenza, ai fini della corresponsione del trattamento previsto dall'art. 2 della legge 5 novembre 1968, n. 1115, e successive modificazioni, di specifici casi di crisi aziendale che presentino particolare rilevanza sociale in relazione alla situazione occupazionale locale ed alla situazione produttiva del settore;

d) accerta, anche in relazione alle direttive previste dalla lettera b) del secondo comma del presente articolo:

1) su proposta della commissione centrale costituita a norma del successivo art. 26, le esigenze di mobilita' interregionale di manodopera e i relativi fabbisogni di intervento a carico del fondo istituito a norma del successivo art. 28;

2) su proposta della commissione regionale costituita a norma del successivo art. 22, le esigenze di mobilita' regionale della manodopera ed i relativi fabbisogni di intervento a carico del fondo istituito a norma del successivo art. 28.".

- Si trascrive il testo degli articoli 3 e 4 della legge n. 164/1975 (Provvedimenti per la garanzia del salario):

"Art. 3 (Trattamento previdenziale nei periodi dell'integrazione salariale). - I periodi di sospensione per i quali e' ammessa l'integrazione salariale sono riconosciuti utili d'ufficio per il conseguimento del diritto alla pensione per l'invalidita', vecchiaia e superstiti e per la determinazione della misura di questa fino ad un massimo complessivo di trentasei mesi nell'intero rapporto assicurativo del lavoratore.

Per detti periodi il contributo figurativo sara' calcolato sulla base della retribuzione cui e' riferita l'integrazione salariale. Le somme occorrenti alla copertura della contribuzione figurativa saranno versate, a carico della Cassa integrazione guadagni, al Fondo pensioni lavoratori dipendenti.".

"Art. 4 (Assistenza sanitaria nei periodi d'integrazione salariale). - Ai fini del diritto all'assistenza sanitaria, i periodi di integrazione salariale sono equiparati a quelli di effettiva prestazione lavorativa.

L'assistenza sanitaria spetta anche nel corso dell'istruttoria delle domande d'integrazione salariale straordinaria e di disoccupazione speciale, ai sensi degli articoli 3 e 4 della legge 8 agosto 1972, n. 464.

Il trattamento speciale di disoccupazione di cui all'art. 8 della legge 5 novembre 1968, n. 1115, ed all'art. 4 della legge 8 agosto 1972, n. 464, sostituisce, in caso di malattia, l'indennita' a carico degli enti gestori dell'assicurazione contro le malattie.".

Note all'art. 14:

- Si riporta l'art. 37, commi primo, lettera a), e secondo, della legge n. 416/1981 (Disciplina delle imprese editrici e provvidenze per l'editoria), nel testo in vigore antecedentemente alle modifiche apportate dal comma 1 dell'art. 14 della legge qui pubblicata:

"Art. 37 (Esodo e prepensionamento). - Ai lavoratori di cui ai precedenti articoli e' data facolta' di optare, entro sessanta giorni dall'ammissione al trattamento di cui all'art. 35 ovvero, nel periodo di godimento del trattamento medesimo, entro sessanta giorni dal maturare delle condizioni di anzianita' contributiva richiesta, per i seguenti benefici:

a) per i lavoratori poligrafici: trattamento di pensione per coloro che possano far valere nell'assicurazione generale obbligatoria per l'invalidita', la vecchiaia ed i superstiti almeno 360 contributi mensili ovvero 1.560 contributi settimanali di cui, rispettivamente, alle tabelle A e B allegate al decreto del Presidente della Repubblica 27 aprile 1968, n. 488, sulla base dell'anzianita' contributiva aumentata di un periodo pari a cinque anni; i periodi di sospensione per i quali e' ammesso il trattamento di cui al citato art. 35 sono riconosciuti utili d'ufficio per il conseguimento del beneficio previsto dalla presente lettera; l'anzianita' contributiva non puo' comunque risultare superiore a quaranta anni;

(omissis).

I lavoratori dipendenti da aziende per le quali il CIPI abbia accertato la sussistenza delle condizioni di cui al quinto comma dell'art. 2 della legge 12 agosto 1977, n. 675, e che abbiano maturato i necessari requisiti di anzianita' contributiva sono ammessi a godere, a domanda, dei benefici previsti dalle lettere a), b) e c) del precedente comma.".

- Il decreto del Presidente della Repubblica n. 488/1968 (in Gazzetta Ufficiale 30 aprile 1968, n. 109) reca: "Aumento e nuovo sistema di calcolo delle pensioni a carico dell'assicurazione generale obbligatoria".

Note all'art. 15:

- Il decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, reca:

"Riforma del Governo, a norma dell'art. 11 della legge 15 marzo 1997, n. 59".

- Il decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 303, reca:

"Ordinamento della Presidenza del Consiglio dei Ministri, a norma dell'art. 11 della legge l5 marzo 1997, n. 59".

Note all'art. 16:

- Per il testo dell'art. 1, comma 6, lettera a), numero 5), della legge n. 249/1997 si veda la precedente nota all'art. 2.

- Per il testo dell'art. 5 della legge n. 47/1948 si veda la precedente nota all'art. 1.

Nota all'art. 17:

- La legge 14 agosto 1991, n. 278, reca: "Modifiche ed integrazioni alle leggi 25 febbraio 1987, n. 67, e 7 agosto 1990, n. 250, concernenti provvidenze a favore della editoria".

Note all'art. 18:

- Il testo dell'art. 3 della legge n. 250 del 1990 (Provvidenze per l'editoria e riapertura dei termini, a favore delle imprese radiofoniche, per la dichiarazione di rinuncia agli utili di cui all'art. 9, comma 2, della legge 25 febbraio 1987, n. 67, per l'accesso ai benefici di cui all'art. 11 della legge stessa), come modificato dalla legge qui pubblicata, e' il seguente:

"Art. 3. - 1. Per l'anno 1990 alle imprese editrici di quotidiani o periodici di cui al comma 6 dell'art. 9 della legge 25 febbraio 1987, n. 67, e alle imprese radiofoniche di cui al comma 2 dell'art. 11 della medesima legge, sono concessi ulteriori contributi integrativi pari a quelli risultanti dai predetti commi degli articoli 9 e 11 della citata legge n. 67 del 1987, sempre che tutte le entrate pubblicitarie non raggiungano il 40 per cento dei costi complessivi dell'esercizio relativo all'anno 1990, compresi gli ammortamenti risultanti a bilancio.

2. A decorrere dal 1o gennaio 2002, i contributi di cui al comma 8 e al comma 11 del presente articolo, il cui ammontare non puo' comunque superare il 50 per cento dei costi complessivi, compresi gli ammortamenti, risultanti dal bilancio dell'impresa stessa, sono concessi, limitatamente ad una sola testata, alle imprese editrici di giornali quotidiani che, con esclusione di quanto previsto dalle lettere a) e b) per le cooperative editrici costituite ai sensi e per gli effetti dell'art. 153, comma 4, della legge 23 dicembre 2000, n. 388, possiedano i seguenti requisiti:

a) siano costituite come cooperative giornalistiche da almeno tre anni;

b) editino la testata stessa da almeno tre anni;

c) abbiano acquisito, nell'anno precedente a quello di riferimento dei contributi, entrate pubblicitarie che non superino il 30 per cento dei costi complessivi dell'impresa risultanti dal bilancio dell'anno medesimo;

d) abbiano adottato con norma statutaria il divieto di distribuzione degli utili nell'esercizio di riscossione dei contributi e nei dieci esercizi successivi;

e) la testata edita abbia diffusione formalmente certificata pari ad almeno il 25 per cento della tiratura complessiva per le testate nazionali e ad almeno il 40 per cento per quelle locali. Ai fini del presente articolo, si intende per diffusione l'insieme delle vendite e degli abbonamenti e per testata locale quella di cui almeno l'80 per cento della diffusione complessiva e' concentrata in una sola regione;

f) le testate nazionali che usufruiscono di contributi di cui al presente articolo non siano poste in vendita congiuntamente con altre testate;

g) abbiano sottoposto l'intero bilancio di esercizio cui si riferiscono i contributi alla certificazione di una societa' di revisione scelta tra quelle di cui all'elenco apposito previsto dalla CONSOB;

h) la testata edita sia posta in vendita a un prezzo non inferiore alla media del prezzo base degli altri quotidiani, senza inserti e supplementi di cui viene accertata la tiratura, prendendo a riferimento il primo giorno di pubblicazione dell'anno di riferimento dei contributi.

2-bis. I contributi previsti dalla presente legge e in misura, comunque, non superiore al 50 per cento dei costi complessivi compresi gli ammortamenti, risultanti dal bilancio dell'impresa stessa, sono concessi anche alle imprese editrici di giornali quotidiani la cui maggioranza del capitale sia detenuta da cooperative, fondazioni o enti morali non aventi scopo di lucro che possiedano i requisiti di cui alle lettere b), c), d), e), f) e g) del comma 2 del presente articolo.

2-ter. I contributi previsti dalla presente legge e in misura, comunque, non superiore al 50 per cento dei costi complessivi, compresi gli ammortamenti, risultanti dal bilancio dell'impresa stessa, sono concessi alle imprese editrici, comunque costituite, che editino i giornali quotidiani in lingua francese, ladina, slovena e tedesca nelle regioni autonome Valle d'Aosta, Friuli-Venezia Giulia e Trentino-Alto Adige, a condizione che le imprese beneficiarie non editino altri giornali quotidiani e possiedano i requisiti di cui alle lettere b), c), d), e), f) e g) del comma 2 del presente articolo. Gli stessi contributi e in misura, comunque, non superiore al 50 per cento dei costi complessivi, compresi gli ammortamenti risultanti dal bilancio dell'impresa stessa, sono concessi ai giornali quotidiani italiani editi e diffusi all'estero a condizione che le imprese editrici beneficiarie possiedano i requisiti di cui alle lettere b), c), d) e g) del comma 2 del presente articolo. Tali imprese devono allegare alla domanda i bilanci corredati da una relazione di certificazione da parte di societa' abilitate secondo la normativa dello Stato in cui ha sede l'impresa.

2-quater. Le norme previste dal presente articolo per i quotidiani per quanto attiene ai requisiti e ai contributi si applicano anche ai periodici editi da cooperative giornalistiche ivi comprese quelle di cui all'art. 52 della legge 5 agosto 1981, n. 416.

3. A decorrere dal 1o gennaio 1991, alle imprese editrici di periodici che risultino esercitate da cooperative, fondazioni o enti morali, ovvero da societa' la maggioranza del capitale sociale delle quali sia detenuta da cooperative, fondazioni o enti morali che non abbiano scopo di lucro, sono corrisposte annualmente L. 200 per copia stampata fino a 40 mila copie di tiratura media, indipendentemente dal numero delle testate. Le imprese di cui al presente comma devono essere costituite da almeno tre anni ovvero editare testate diffuse da almeno cinque anni. I contributi di cui al presente comma sono corrisposti a condizione che le imprese editrici:

a) non abbiano acquisito, nell'anno precedente introiti pubblicitari superiori complessivamente al 40 per cento dei costi, compresi gli ammortamenti, dell'impresa per l'anno medesimo, risultanti dal bilancio;

b) editino periodici a contenuto prevalentemente informativo;

c) abbiano pubblicato nei due anni antecedenti l'entrata in vigore della presente legge e nell'anno di riferimento dei contributi, non meno di 45 numeri ogni anno per ciascuna testata per i plurisettimanali e settimanali, 18 per i quindicinali e 9 per i mensili.

3-bis. Qualora le societa' di cui al comma 3 siano costituite da persone fisiche e giuridiche, ciascuna delle quali possieda quote di capitale inferiori al 3 per cento, e' sufficiente che la cooperativa, fondazione o ente morale detenga la maggioranza relativa del capitale sociale.

4. La commissione di cui all'art. 54 della legge 5 agosto 1981, n. 416, come modificato dall'art. 11 della legge 30 aprile 1983, n. 137, esprime parere sull'accertamento della tiratura e sull'accertamento dei requisiti di ammissione ai contributi disposti dal comma 3.

5. Le imprese editrici in possesso dei requisiti di cui ai commi 2 e 3 devono trasmettere alla Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartimento per l'informazione e l'editoria, lo statuto della societa' che escluda esplicitamente la distribuzione degli utili fino allo scioglimento della societa' stessa. Le disposizioni di cui all'art. 2 della presente legge si applicano anche alle imprese editrici di giornali quotidiani e periodici che gia' abbiano presentato domanda per accedere ai contributi di cui agli articoli 9 e 10 della citata legge n. 67 del 1987. Non possono percepire i contributi di cui al comma 8 le imprese editrici che siano collegate con imprese editrici di altri giornali quotidiani o periodici ovvero con imprese che raccolgono pubblicita' per la testata stessa o per altri giornali quotidiani o periodici. Non possono percepire i suddetti contributi le imprese editoriali collegate con altre imprese titolari di rapporti contrattuali con l'impresa editoriale stessa, il cui importo ecceda il 10 per cento dei costi complessivi dell'impresa editrice, compresi gli ammortamenti, ovvero nel caso in cui tra i soci e gli amministratori dell'impresa editoriale figurino persone fisiche nella medesima condizione contrattuale.

6. Ove nei dieci anni dalla riscossione dell'ultimo contributo la societa' proceda ad operazioni di riduzione del capitale per esuberanza, ovvero la societa' deliberi la fusione o comunque operi il conferimento di azienda in societa' il cui statuto non contempli l'esclusione di cui al comma 5, la societa' dovra' versare in conto entrate al Ministero del tesoro una somma pari ai contributi disposti, aumentati degli interessi calcolati al tasso doppio del tasso di riferimento di cui all'art. 20 del decreto del Presidente della Repubblica 9 novembre 1976, n. 902, e successive modificazioni, a partire dalla data di ogni riscossione, e capitalizzati annualmente; ove nello stesso periodo la societa' sia posta in liquidazione, dovra' versare in conto entrate al Ministero del tesoro una somma parimenti calcolata nei limiti del risultato netto della liquidazione, prima di qualunque distribuzione od assegnazione. Una somma parimenti calcolata dovra' essere versata dalla societa' quando, nei dieci anni dalla riscossione dell'ultimo contributo, dai bilanci annuali o da altra documentazione idonea, risulti violata l'esclusione della distribuzione degli utili.

7. I contributi di cui al comma 8 sono corrisposti a condizione che gli introiti pubblicitari di ciascuna impresa editoriale, acquisiti nell'anno precedente, non superino il 40 per cento dei costi complessivi dell'impresa risultanti dal bilancio per l'anno medesimo, compresi gli ammortamenti. Se le entrate pubblicitarie sono comprese tra il 35 per cento ed il 40 per cento dei costi, i contributi di cui al comma 8, lettera b), sono ridotti del 50 per cento.

8. I contributi alle imprese editrici di cui al comma 2 sono determinati nella seguente misura:

a) un contributo fisso annuo di importo pari al 30 per cento della media dei costi risultanti dai bilanci degli ultimi due esercizi, inclusi gli ammortamenti, e comunque non superiore a lire 2 miliardi per ciascuna impresa;

b) contributi variabili nelle seguenti misure:

1) lire 500 milioni all'anno da 10.000 a 30.000 copie di tiratura media giornaliera e lire 300 milioni all'anno, ogni 10.000 copie di tiratura media giornaliera, dalle 30.000 alle 150.000 copie;

2) lire 200 milioni all'anno, ogni 10.000 copie di tiratura media giornaliera, oltre le 150.000 copie e fino alle 250.000 copie;

3) lire 100 milioni all'anno, ogni 10.000 copie di tiratura media giornaliera, oltre le 250.000 copie.

9. L'ammontare totale dei contributi previsti dal comma 8 non puo' comunque superare il 60 per cento della media dei costi come determinati dal medesimo comma 8.

10. Fatta salva l'applicazione a regime della normativa in vigore al 31 dicembre 1997 a favore delle imprese editrici di quotidiani o periodici a quella data organi di movimenti politici i quali organi siano in possesso dei requisiti per l'accesso ai contributi previsti, nonche' a favore delle imprese editrici di quotidiani e periodici pubblicati per la prima volta in data successiva al 31 dicembre 1997 e fino al 30 giugno 1998 quali organi di partiti o movimenti ammessi al finanziamento pubblico, a decorrere dal 1o gennaio 1998 alle imprese editrici di quotidiani o periodici a quella data che, oltre che attraverso esplicita menzione riportata in testata, risultino essere organi o giornali di forze politiche che abbiano il proprio gruppo parlamentare in una delle Camere o nel Parlamento europeo avendo almeno un rappresentante in un ramo del Parlamento italiano, nell'anno di riferimento dei contributi nei limiti delle disponibilita' dello stanziamento di bilancio, e' corrisposto:

a) un contributo fisso annuo di importo pari al 40 per cento della media dei costi risultanti dai bilanci degli ultimi due esercizi, inclusi gli ammortamenti, e comunque non superiore a lire 2 miliardi e 500 milioni per i quotidiani e lire 600 milioni per i periodici;

b) un contributo variabile, calcolato secondo i parametri previsti dal comma 8, per i quotidiani, ridotto ad un sesto, un dodicesimo od un ventiquattresimo rispettivamente per i periodici settimanali, quindicinali o mensili; per i suddetti periodici viene comunque corrisposto un contributo fisso di lire 400 milioni nel caso di tirature medie superiori alle 10.000 copie.

11. A decorrere dall'anno 1991, ove le entrate pubblicitarie siano inferiori al 30 per cento dei costi d'esercizio annuali, compresi gli ammortamenti, sono concessi, per ogni esercizio, ulteriori contributi integrativi pari al 50 per cento di quanto determinato dalle lettere a) e b) del comma 10.

11-bis. (Omissis).

11-ter. A decorrere dall'anno 1991 sono abrogati gli ultimi due periodi del comma 5. Dal medesimo anno i contributi previsti dal comma 2 sono concessi a condizione che non fruiscano dei contributi previsti dal predetto comma imprese collegate con l'impresa richiedente o controllate da essa o che la controllano o che siano controllate dalle stesse imprese o dagli stessi soggetti che la controllano.

12. La somma dei contributi previsti dai commi 10 e 11 non puo' comunque superare il 70 per cento dei costi, come determinati dai medesimi commi 10 e 11.

13. I contributi di cui ai commi 10 e 11 e di cui all'art. 4 sono concessi a condizione che le imprese non fruiscano, ne' direttamente ne' indirettamente, di quelli di cui ai commi 2, 5, 6, 7 e 8, ed a condizione che i contributi di cui ai commi stessi non siano percepiti da imprese da esse controllate o che le controllano ovvero che siano controllate dalle stesse imprese o dagli stessi soggetti che le controllano.

14. I contributi di cui ai commi 10 e 11 e di cui all'art. 4 sono corrisposti alternativamente per un quotidiano o un periodico o una impresa radiofonica, qualora siano espressione dello stesso partito politico.

15. Le imprese editrici di cui al presente articolo, ad eccezione di quelle previste dal comma 3, sono comunque soggette agli obblighi di cui al quinto comma dell'art. 7, legge 5 agosto 1981, n. 416, come modificato dall'art. 4, legge 30 aprile 1983, n. 137, a prescindere dall'ammontare dei ricavi delle vendite. Sono soggette agli obblighi medesimi, a prescindere dall'ammontare dei ricavati delle vendite, anche le imprese di cui al comma 2 dell'art. 11, legge 25 febbraio 1987, n. 67.

15-bis. A decorrere dall'anno 1998 entro il 31 marzo di ogni anno e purche' sia stata inoltrata domanda valida ai sensi delle vigenti disposizioni, e' corrisposto un importo pari al 50 per cento dei contributi di cui ai commi 2, 8, 10 e 11 spettanti per l'anno precedente. La liquidazione del contributo residuo verra' effettuata entro tre mesi dalla presentazione del bilancio dell'impresa editoriale e della necessaria certificazione, nonche' della documentazione richiesta all'editore dalle norme vigenti.

La certificazione, eseguita a cura di una societa' di revisione, e' limitata alla verifica ed al riscontro dei soli costi a cui si fa riferimento per il conteggio del contributo complessivo relativo a ogni esercizio.".

- Si trascrive il testo dell'art. 52 della legge n. 416/1981 (Disciplina delle imprese editrici e provvidenze per l'editoria):

"Art. 52 (Cooperative nel settore giornalistico). - Ai fini della presente legge si intendono per cooperative giornalistiche anche quelle che entro il 31 dicembre 1980 risultano gia' costituite tra giornalisti e poligrafici nonche' le cooperative femminili aderenti alle associazioni nazionali di rappresentanza del movimento cooperativo anche se costituite da non giornalisti professionisti, editrici di giornali regolarmente registrati presso la cancelleria del tribunale entro la stessa data.".

Note all'art. 19:

- Il testo dell'art. 8 del decreto legislativo 17 maggio 1999, n. 153 (Disciplina civilistica e fiscale degli enti conferenti di cui all'art. 11, comma 1, del decreto legislativo 20 novembre 1990, n. 356, e disciplina fiscale delle operazioni di ristrutturazione bancaria, a norma dell'art. 1 della legge 23 dicembre 1998, n. 461), come modificato dalla legge qui pubblicata, e' il seguente:

"Art. 8 (Destinazione del reddito). - 1. Le fondazioni destinano il reddito secondo il seguente ordine:

a) spese di funzionamento, nel rispetto di principi di adeguatezza delle spese alla struttura organizzativa ed all'attivita' svolta dalla singola fondazione;

b) oneri fiscali;

c) riserva obbligatoria, nella misura determinata dall'Autorita' di vigilanza;

d) almeno il cinquanta per cento del reddito residuo o, se maggiore, l'ammontare minimo di reddito stabilito dall'Autorita' di vigilanza ai sensi dell'art. 10, ai settori rilevanti;

e) eventuali altri fini statutari, reinvestimento del reddito o accantonamenti e riserve facoltativi previsti dallo statuto o dall'Autorita' di vigilanza;

e-bis) acquisto, secondo parametri fissati dall'Autorita' di vigilanza, su richiesta delle singole istituzioni scolastiche, di prodotti editoriali da devolvere agli istituti scolastici pubblici e privati nell'ambito del territorio nel quale opera la fondazione con il vincolo che tali istituti utilizzino i medesimi prodotti editoriali per attuare azioni a sostegno della lettura tra gli studenti e favorire la diffusione della lettura dei giornali quotidiani nelle scuole;

f) erogazioni previste da specifiche norme di legge.

2. Resta salvo quanto disposto dall'art. 5, comma 3.

3. E' fatto divieto alle fondazioni di distribuire o assegnare quote di utili, di patrimonio ovvero qualsiasi altra forma di utilita' economiche agli associati, agli amministratori, ai fondatori e ai dipendenti, con esclusione dei compensi previsti dall'art. 4, comma 1, lettera b).

4. Ai fini dei titoli I e V del presente decreto si intende per reddito l'ammontare dei ricavi, delle plusvalenze e di ogni altro provento comunque percepiti dalla fondazione. Concorrono in ogni caso alla determinazione del reddito le quote di utili realizzati dalle societa' strumentali controllate dalla fondazione ai sensi dell'art. 6, comma 1, ancorche' non distribuiti.

Note all'art. 20:

- Si riporta l'ultimo periodo del comma 2 dell'art. 3 della legge n. 250/1990 nel testo in vigore antecedentemente alle modifiche apportate dall'art. 18 della presente legge:

"Tali contributi sono concessi limitatamente a una sola testata per ciascuna impresa.".

- Per il testo dei commi 6, 13 e 14 dell'art. 3 della legge n. 250/1990, vedi nelle note all'art. 18 della presente legge.

Note all'art. 21:

- Si riporta il testo degli articoli 9 e 54 della legge n. 416/1981:

"Art. 9 (Funzioni del Garante). - Il Garante, fermi restando compiti previsti dalle altre norme della presente legge, riceve tramite il servizio dell'editoria di cui all'art. 10, copia delle comunicazioni previste dai commi sesto, lettere a) e b), settimo, nono e decimo dell'art. 1, dai commi quinto e sesto dell'art. 2, dai commi primo e secondo dell'art. 5 e dal sesto comma dell'art. 12; riceve dal servizio stesso comunicazione delle delibere concernenti l'accertamento delle tirature dei giornali quotidiani, delle delibere concernenti i riconoscimenti di cui al quinto comma dell'art. 24 e delle delibere riguardanti la ripartizione dei contributi e delle integrazioni di cui agli articoli 22, 24, 26 e 27; riceve dal Ministero dei beni culturali e ambientali comunicazione delle delibere concernenti i riconoscimenti di cui al primo comma dell'art. 25 e comunicazione delle delibere concernenti la ripartizione dei contributi previsti dal medesimo articolo.

Il Garante da' inoltre tempestiva notizia scritta, con le procedure di cui al comma secondo dell'art. 8, alle competenti commissioni permanenti della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica, delle comunicazioni di cui all'art. 1, commi sesto, lettere a) e b), settimo, nono e decimo, e all'art. 2, commi primo, quinto e sesto.

Il Garante dell'attuazione della legge dell'editoria, nell'esercizio delle funzioni di cui alla presente legge, puo' chiedere ai competenti uffici pubblici tutte le notizie necessarie per accertare l'identita', la situazione patrimoniale e tributaria di soggetti che risultino intestatari di azioni o quote di societa' editrici di quotidiani o periodici.

Il Garante, qualora non abbia ottenuto le notizie richieste o le giudichi insufficienti o inattendibili, puo' chiedere alla Magistratura di svolgere le indagini anche mediante utilizzazione dei Corpi di polizia dello Stato, al fine di accertare l'effettiva titolarita' delle imprese editoriali e della proprieta' delle testate, nonche' la sussistenza dei rapporti di carattere finanziario o organizzativo di cui all'ottavo comma dell'art. 1.

Il Garante esercita altresi' dinanzi al giudice competente l'azione di nullita' degli atti posti in essere in violazione dei divieti disposti dalla presente legge.".

"Art. 54 (Disposizioni di attuazione). - Con decreto del Presidente della Repubblica, su proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri, previa deliberazione del Consiglio stesso, sentito il parere espresso, nei termini stabiliti dai regolamenti delle due Camere, dalle competenti commissioni permanenti della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica, sono emanate le disposizioni di attuazione della presente legge ed e' istituita una commissione tecnica consultiva, rappresentativa delle categorie operanti nel settore della stampa e dell'editoria. Detta commissione esprime pareri sull'accertamento delle tirature dei giornali quotidiani e sull'accertamento dei requisiti di ammissione alle provvidenze disposte dagli articoli 22, 24 e 27.".

- Per il testo dell'art. 3 della legge n. 250/1990 vedi nelle note all'art. 18 della presente legge.