BOZZA DISEGNO DI LEGGE 
d'iniziativa dei senatori NAVA, NAPOLI Roberto, LAURIA Baldasssarre e MUNDI

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 22 SETTEMBRE 2000

NUOVA DISCIPLINA IN MATERIA DI ORGANI DI AUTOGOVERNO DELLA SCUOLA

RELAZIONE ILLUSTRATIVA

Onorevoli Senatori. - La strategia delle riforme impone una chiara scelta di campo: la scuola deve continuare a svolgere la sua funzione istituzionale nel rispetto del dettato costituzionale che le riconosce piena e autentica "libertà" in materia di progettazione e di programmazione didattica. 

La scuola, dunque, non può che essere libera, perché libero sia il suo insegnamento e libero sia l'apprendimento degli allievi. 

Da tale assunto, in particolare, non può che discendere la piena sovranità del collegio dei docenti in materia di progettazione formativa e la distinzione sussistente tra le competenze spettanti al Consiglio dell'istituzione e quelle da riconoscere ai corpi professionali della scuola. 

Una distinzione questa che nasce dall'esigenza di evitare motivi di confusione tra gli obiettivi programmatici della scuola aventi una specifica valenza strategica e la interpretazione dei fini educativi e formativi del nostro patrimonio culturale, la cui trasmissione in termini di autentica libertà è condizione indispensabile per assicurare il reale radicamento dei principi della democrazia tra i nostri giovani. 

In tale ottica vanno letti gli artt. 3 e 4 della proposta di legge, che si fa carico di adombrare un’ulteriore distinzione: quella esistente tra le materie oggetto di negoziazione e quelle di competenza del solo collegio dei docenti. 

E’ noto infatti che il modello di partecipazione democratica nella scuola disegnato e previsto dai decreti delegati del 1974 è stato sostituito da quello costituito dal D.L.vo n. 29/93 con la conseguente introduzione della negoziazione o contrattazione integrativa, peraltro prevista, a livello di singole unità scolastiche operanti in regime di autonomia, dal CCNL 98/2001. 

Ebbene, anche a riguardo, va precisato che la libertà di insegnamento e gli atti e le azioni da essa discendenti non possono trovare vincoli in norme rispondenti alla mera cultura aziendalistica e tanto meno in quella che rinviano alla privatizzazione del rapporto d'impiego. 


La scuola anche per questo merita il riconoscimento della atipicità e della specificità, così come sancite dal D.L.vo n. 35/93. 

Sussistono tuttavia fondati motivi per ritenere che, in nome della libertà di insegnamento, si possano attivare processi destabilizzanti l’autonomia, fino a riproporre modelli di autoreferenzialità nocivi a quel rapporto che la scuola deve rinsaldare con la società e il territorio in particolare. 

E’ necessario quindi prevedere momenti di valutazione dei risultati formativi che, nell’esaltare la metodologia della ricerca posta a fondamento del piano dell’offerta formativa, consentano al personale della scuola e ai docenti, in particolare, di assicurare elevati tassi di qualità all’istruzione impartita. 

E' di rilievo, a tal proposito, la figura del coordinatore didattico, espressione del Collegio dei docenti, con il compito di garantire il necessario raccordo tra didattica e gestione, con particolare riferimento agli aspetti negoziali che si esplicitano nella contrattazione integrativa di istituto, di pertinenza del Capo di istituto e delle RSU. 

In tale prospettiva è opportuno che la Funzione Pubblica, su indicazione del Parlamento, invii all'ARAN, in occasione del rinnovo del CCNL del comparto scuola per il prossimo quadriennio, una precisa direttiva ai fini dell'attribuzione al Coordinatore della didattica della funzione di garante della libertà d'insegnamento nel contesto della contrattazione d'istituto. 

Di qui ancora la presenza del nucleo di autovalutazione di cui all’art. 6 che, interagendo con il sistema nazionale di valutazione, eviterà, per un verso, ogni sorta di assoggettamento della scuola ad organismi ad essa esterni e, per altro verso, avvierà un processo di crescita professionale del personale della scuola, a tutto vantaggio della funzione istituzionale che la stessa scuola è tenuta a svolgere. 

Se la valutazione è finalizzata al miglioramento della scuola, essa richiede l’impegno di tutti all’interno della scuola. In questo senso, si esprime una recente ricerca dell’OCSE, ma è anche quanto va riconosciuto alla scuola se si vuole che essa sia realmente ed autenticamente libera e per questo responsabile. 

La proposta di legge prevede poi all’art. 7 la figura del dirigente scolastico, la cui specificità va riconosciuta, nella prospettiva di una piena collaborazione con gli organi collegiali e per favorire, nel contempo, un proficuo e sereno clima all’interno della scuola. Al dirigente scolastico non va riconosciuto un ruolo meramente amministrativo, ma esso deve connotarsi anche per la sua forte valenza educativa. 

Un’affermazione questa che trova piena legittimazione nelle finalità istituzionali del sistema dell’istruzione e, in particolare, in quelle che sono dell’autonomia scolastica. Non si deve dare luogo ad una surroga del centralismo burocratico, trasformato in una sorta di "micro-centralismo" locale al cui interno le libertà vengono soffocate dal neo-dirigismo. 

La collegialità delle deliberazioni diviene di conseguenza l’espressione più alta delle libertà costitutive del processo di insegnamento-apprendimento e, per certi versi, è garanzia del pluralismo culturale. 

In altri termini, con la nostra proposta di legge vogliamo che la scuola sia al servizio della crescita civile e culturale del Paese, formando libere coscienze, cittadini consapevoli dei valori e dei principi della democrazia partecipativa, nonché della persona umana da tutelare e rispettare in tutta la sua dignità. 

Tutto questo nella consapevolezza della distinzione dei ruoli e delle responsabilità che sono dei soggetti operanti nella comunità scolastica e con il fermo convincimento che solo nella ricerca comune di soluzioni mirate alla crescita degli allievi la scuola saprà interpretare i nuovi tempi e saprà dare significato all’autonomia. 

L’art. 8 delinea infine la figura del direttore amministrativo, quale garante dell'efficienza e dell'efficacia del servizio amministrativo, avente un ruolo distinto dal Dirigente scolastico che, anche a norma dell’art. 19 del CCNL “assicura la gestione unitaria dell’istituzione scolastica". 

La riforma degli organi collegiali interni da noi configurata mira pertanto ad assicurare sistematicità ed organicità all’azione formativa riconoscendo alla scuola libertà sul piano della progettazione didattica, ma nel contempo forti responsabilità, affinché la sua azione incida realmente sul tessuto socio-economico del territorio. 

Tutto questo nel pieno rispetto del dettato normativo di cui all’art. 21 della L. 59/97 e nella consapevolezza che il protagonismo del personale della scuola va sostenuto delineando un quadro di regole certe e nel contempo coerenti con i principi della nostra Costituzione. 

Proposta di legge

NUOVA DISCIPLINA IN MATERIA DI ORGANI DI AUTOGOVERNO DELLA SCUOLA 

 

Art. 1 
Gli organi di autogoverno

1. Per il perseguimento degli obiettivi di progettazione educativa e per la realizzazione di relativi percorsi formativi nelle istituzioni scolastiche, gli organi di autogoverno sono: 
a) il Consiglio dell'istituzione; 
b) il Collegio dei docenti; 
c) il Dirigente scolastico. 

Art. 2 
Composizione del Consiglio dell'istituzione 

1. Il Consiglio dell'istituzione dura in carica tre anni , ed è composto di undici membri, di cui quattro docenti, due appartenenti al personale ATA, quattro rappresentanti dei genitori, un rappresentante della comunità territoriale, designati dal Consiglio comunale, eletti secondo le modalità stabilite dal regolamento di cui al precedente art. 3, comma 1), lett. d). Il Consiglio è presieduto da un rappresentante dei genitori. 
2. Nella prima applicazione, le modalità di elezione sono disciplinate nell'ambito regionale, dal Direttore Generale regionale. 
3. Fanno parte di diritto del Consiglio il dirigente scolastico e il direttore dei servizi amministrativi, che funge da segretario. 
4. Il regolamento di cui al precedente articolo potrà prevedere organismi di consultazione, riferiti alla presenza degli studenti e delle famiglie, disciplinandone le modalità di partecipazione. 

Art. 3 
Funzione del Consiglio dell'istituzione 

1. Il Consiglio dell'istituzione: 
a) indica gli obiettivi generali dell’intervento formativo; 
b) adotta il piano dell'offerta formativa, deliberato dal Collegio dei docenti, verificandone la compatibilità in base alle risorse professionali e finanziarie disponibili; 
c) approva il bilancio preventivo e consuntivo dell'istituzione; 
d) approva il regolamento dell'istituzione. 

Art. 4 
Il Collegio dei docenti

1. Il Collegio dei docenti, in quanto organo preposto alla programmazione degli interventi educativi, definisce in piena autonomia gli obiettivi formativi, tenendo conto delle proposte espresse dalle realtà scolastiche e delle indicazioni che pervengono dalle comunità operanti sul territorio, ai sensi dell'art. 3 del D.P.R. 275/99. Definisce gli indirizzi generali di organizzazione didattica, individua e approva i curricoli formativi, programma le attività curriculari ed extracurriculari, integrative e aggiuntive, definisce i criteri di utilizzazione del personale docente. 
2. Il collegio dei docenti si articola in commissioni disciplinari e interdisciplinari, in organismi di programmazione didattico-educativa di norma corrispondenti ai consigli dei docenti della classe, nonché in altre articolazioni funzionali necessarie per l'esplicarsi della propria attività. 
3. Il Collegio dei docenti elegge al suo interno un coordinatore didattico al quale il Dirigente scolastico fa riferimento per la piena attuazione del POF, fatte salve le competenze spettanti al collegio. 
4. Le deliberazioni del Collegio dei docenti, in quanto espressione della libertà di insegnamento, non costituiscono materia contrattuale. 
5. Il Collegio dei docenti è composto da tutti i docenti di ruolo e non di ruolo in servizio, ed è presieduto dal Dirigente scolastico. 

Art. 5 
Valutazione degli alunni 

1. La valutazione periodica e finale degli alunni è attribuita all'organo collegiale competente ed esclusivo dei docenti della classe e, comunque, dei docenti titolari dell'attività didattica. 
2. I docenti della classe si riuniscono sotto la presidenza del dirigente scolastico o, in sua assenza, di uno dei docenti di cui all'art. 6, comma 3.

Art. 6 
Nucleo di autovalutazione

1. La valutazione dei risultati formativi è demandata ad un apposito nucleo composto da tre docenti di riconosciuta deontologia e competenza professionale. 
2. Il collegio individua nel proprio ambito tali docenti. Essi annualmente relazionano sull'andamento didattico, anche al fine di indicare strumenti e strategie funzionali al miglioramento della qualità dell'offerta formativa. I componenti del nucleo di autovalutazione sono coordinati al proprio interno dal docente con maggiore anzianità di servizio.

Art. 7 
Il Dirigente scolastico

1. Il Dirigente scolastico è l'organo che assolve ai compiti di natura amministrativo-didattica che gli vengono conferiti dall'ordinamento. 
2. Assicura la gestione unitaria dell'istituzione, ne ha la legale rappresentanza, è responsabile della gestione delle risorse finanziarie e strumentali e dei risultati del servizio, organizza l'attività scolastica secondo criteri di efficienza e di efficacia formativa. Adotta i provvedimenti di gestione delle risorse e del personale in attuazione degli indirizzi generali di organizzazione didattica deliberati dal Collegio dei docenti ed è responsabile dei risultati per gli atti di sua competenza. Nell'espletamento dei suoi compiti, al servizio della comunità scolastica, mantiene i rapporti con le altre istituzioni scolastiche a livello centrale e periferico, con le istituzioni locali e le altre realtà territoriali, con il mondo dell'impresa e del lavoro. 
3. Nello svolgimento delle proprie funzioni organizzative e amministrative il dirigente, nel rispetto dei criteri fissati dal Collegio dei docenti, può avvalersi di docenti da lui individuati, ed è coadiuvato dal direttore dei servizi amministrativi. 
4. Per eventuali provvedimenti, che afferiscono alla sfera della didattica, promossi dal dirigente scolastico nei confronti dei singoli docenti, lo stesso è tenuto ad acquisire in merito il parere del Collegio dei docenti.

Art. 8 
Il Direttore dei servizi amministrativi

1. Il direttore dei servizi generali amministrativi è preposto alle funzioni amministrative e contabili dell'istituzione, nell'ambito delle quali ha autonomia amministrativa e responsabilità diretta. Il direttore dei servizi amministrativi risponde al dirigente scolastico, il quale impartisce le necessarie direttive generali e di coordinamento.

Art. 9 
Norma finale

1. Per tutto quanto non previsto dalla presente legge continua ad applicarsi, in quanto compatibile, la normativa vigente.

Art. 10 
Oneri per lo Stato

1. La presente legge non comporta oneri a carico del bilancio dello Stato.