Finanziaria 1998: Maxiemendamento riforma dello Stato sociale

Disposizioni in materia di previdenza, assistenza, solidarietà sociale e sanità


Testo originale approvato dal Senato

1. Con effetto sulle anzianità contributive maturate a decorrere dall'1/1/1998 a tutti i lavoratori iscritti alle forme pensionistiche obbligatorie sostitutive, esclusive ed esonerative qualora non già previsto, si applica la tabella di cui all'art. 1 del dlgs 30/12/1992, n. 503, a de correre dalla medesima data soppresso il comma 3 dell'art 12 del citato dlgs n. 503 del 1992.
Con effetto dalla medesima data:
a) gli aumenti di periodi di servizio computabili a fini pensionistici comunque previsti dalle vigenti disposizioni in relazione allo svolgimento di particolari attività professionali non possono eccedere complessivamente i cinque anni; gli aumenti dei periodi di servizio, anche se eccedenti i cinque armi, maturati alla data di entrata in vigore della presente legge, sono riconosciuti validi a fini pensionistici e se eccedenti i cinque armi non sono ulteriormente aumentabili;
b) per la determinazione dell'anzianità contributiva ai finì sia del diritto che della misura della prestazione, le frazioni di anno non danno luogo ad arrotondamenti per eccesso o per difetto.

Testo modificato dal Governo il 6/12/97

1. Con effetto sulle anzianità contributive maturate a decorrere dal 1º gennaio 1998 a tutti i lavoratori iscritti alle forme pensionistiche obbligatorie sostitutive, esclusive ed esonerative, qualora non già previsto, si applica la tabella di cui all'articolo 12 del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 503; a decorrere dalla medesima data è abrogato il comma 3 dell'articolo 12 del citato decreto legislativo n. 503 del 1992.
«Per gli iscritti alla forma pensionistica di cui al decreto legislativo 24 aprile 1997, n. 181, continua a trovare applicazione quanto previsto dall'articolo 3 del medesimo decreto legislativo n. 181 del 1997.».
Con effetto dalla medesima data:
a) gli aumenti di periodi di servizio computabili a fini pensionistici comunque previsti dalle vigenti disposizioni in relazione allo svolgimento di particolari attività professionali non possono eccedere complessivamente i cinque anni; gli aumenti dei periodi di servizio anche se eccedenti i cinque anni, maturati alla data di entrata in vigore della presente legge, sono riconosciuti validi a fini pensionistici e se eccedenti i cinque anni non sono ulteriormente aumentabili;
b) per la determinazione dell'anzianità contributiva ai fini sia del diritto che della misura della prestazione, le frazioni di anno non danno luogo ad arrotondamenti per eccesso o per difetto. Sono fatte salve le domande presentate ai sensi dell'articolo 3, comma 9, del decreto legislativo 4 dicembre 1997, n. 658. Sono abrogati gli articoli 24, terzo comma, 45 e 46 del decreto del Presidente della Repubblica 29 dicembre 1973, n. 1092.
29 luglio 1996, n. 402. I termini di cui all'articolo 3 del decreto legislativo 16 settembre 1996, n. 564, sono prorogati al 31 marzo 1998. Il termine per l'emanazione di disposizioni correttive ai sensi dell'articolo 3, comma 22 della legge 8 agosto 1995 n. 335 relative al predetto decreto legislativo è prorogato al 30 giugno 1998».

2. Per i trattamenti da liquidarsi a decorrere dall'1/1/1998 a carico delle forme obbligatorie, sostitutive, esclusive o esonerative nonché a quelle previste dall'art. 18, comma 9 del dlgs 23/4/1993, n. 124, e successive 'modificazioni e integrazioni, e dall'art. 3 del dlgs 3/9/1996, n. 563, non trovano applicazione le disposizioni che prevedono la trasformazione di quote di pensione in forma di capitale, fatti salvi i trattamenti di cui al dl 24/411997, n. 1654, per i quali continuano ad applicarsi le disposizioni di cui all'art. 3, comma 12, del predetto decreto legislativo, limitatamente agli iscritti che possono far valere, quale somma di età e di anzianità contributiva, il parametro 87 e possono far valere 30 anni di anzianità contributiva, per gli enti di cui all'art. 2 del dlgs 20/1111990, n. 357, trova applicazione il limite di cui all'art. 7 comma 6, lettera a), del dl 21/411993, n. 124, e successive modificazioni e integrazioni. Restano comunque ferme le disposizioni di cui al citato dlgs n. 124193 e successive modificazioni e integrazioni, per i soggetti nei cui confronti trovino integralmente attuazione le disposizioni del medesimo decreto. 2.Per i trattamenti da liquidarsi a decorrere dal 1º gennaio 1998 a carico delle forme obbligatorie, sostitutive, esclusive o esonerative nonché di quelle integrative degli enti di cui alla legge 20 marzo 1975, n. 70, e successive modificazioni, e di quelle previste dal decreto legislativo 21 aprile 1993, n. 124, e successive modificazioni e integrazioni e dall'articolo 3 del decreto legislativo 16 settembre 1996, n. 563, non trovano applicazione le disposizioni che prevedono la trasformazione di quote di pensione in forma di capitale, fatti salvi i trattamenti di cui al decreto legislativo 24 aprile 1997, n. 164, per i quali continuano ad applicarsi le disposizioni di cui all'articolo 3, comma 12, del predetto decreto legislativo n. 164 del 1997, limitatamente agli iscritti che possono far valere, quale somma di età e di anzianità contributiva, il parametro 87 e possono far valere 30 anni di anzianità contributiva, ad accezione di coloro che possono far valere, quale somma di età e di anzianità contributiva il parametro 89, fermo restando il requisito dei 30 anni di anzianità contributiva, nei confronti dei quali la quota di pensione liquidabile in forma capitale viene erogata nella misura percentuale maturata alla data del 31 dicembre 1997; per gli enti di cui all'articolo 2 del decreto legislativo 20 novembre 1990, n. 357, trova applicazione il limite di cui all'articolo 7, comma 6, lettera a), del decreto legislativo 21 aprile 1993, n. 124, e successive modificazioni ed integrazioni. Restano comunque ferme le disposizioni di cui al citato decreto legislativo n. 124 del 1993, e successive modificazioni ed integrazioni, per i soggetti nei cui confronti trovino integralmente attuazione le disposizioni del medesimo decreto.
3. A decorrere dall'1/1/1998, a tutti i soggetti nei cui confronti trovino applicazione le disposizioni relative alle forme pensionistiche di cui al dlgs 16/911996, n. 563, all'art. 18, comma 9, del dlgs 211411998, n.124; e del dlgs 2011111990, n.357, che ancora garantiscono prestazioni definitive a integrazione del trattamento pensionistico obbligatorio nonché le disposizioni relative alle forme pensionistiche che assicurano ai dipendenti pubblici, inclusi quelli alle dipendenze delle regioni a statuto speciale, prestazioni complementari al trattamento di base e al trattamento , di fine rapporto, il trattamento pensionistico integrativo si consegue esclusivamente in presenza dei requisiti e con la decorrenza previsti dalla disciplina dell'assicurazione generale obbligatoria di appartenenza. Per gli iscritti ai regimi aziendali integrativi di cui al dlgs 20/11/1990, n. 357, la contrattazione collettiva in presenza di processi di ristrutturazione e riorganizzazione aziendale che determinino esuberi di personale, può diversamente dispor re; in tal caso la contrattazione collettiva può in via prioritaria adottare il criterio della maggiore prossimità alla maturazione del diritto a pensione a carico dell'assicurazione generale obbligatoria. 3.A decorrere dal 1º gennaio 1998, per tutti i soggetti nei cui confronti trovino applicazione le forme pensionistiche che garantiscono prestazioni definite in aggiunta o ad integrazione del trattamento pensionistico obbligatorio, ivi comprese quelle di cui al decreto legislativo 16 settembre 1996, n. 563, al decreto legislativo 21 aprile 1993, n. 124 e al decreto legislativo 20 novembre 1990, n. 357, nonché le forme pensionistiche che assicurano comunque ai dipendenti pubblici, inclusi quelli alle dipendenze delle Regioni a statuto speciale e degli enti di cui alla legge 20 marzo 1975, n. 70, e successive modificazioni, ivi compresa la gestione speciale a esaurimento di cui all'articolo 75 del decreto del Presidente della Repubblica 20 dicembre 1979, n. 761, nonché le gestioni di previdenza per il personale addetto alle imposte di consumo, per il personale dipendente dalle aziende private del gas e per il personale addetto alle esattorie e alle ricevitorie delle imposte dirette, prestazioni complementari al trattamento di base ovvero al trattamento di fine rapporto, il trattamento si consegue esclusivamente in presenza dei requisiti e con la decorrenza previsti dalla disciplina dell'assicurazione generale obbligatoria di appartenenza. Mediante accordi con le organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative del personale dipendente, stipulati anteriormente alla costituzione dei fondi nazionali per il settore del credito ai sensi dell'articolo 2, comma 28, della legge 23 dicembre 1996, n. 662, e comunque non oltre il 31 marzo 1998, per gli iscritti ai regimi aziendali integrativi di cui al citato decreto legislativo n. 357 del 1990, la contrattazione collettiva, nei casi di ristrutturazione o riorganizzazione aziendale che determinano esuberi di personale, può diversamente disporre, anche in deroga agli ordinamenti dei menzionati regimi aziendali. In presenza di tali esuberi riguardanti banche, associazioni di banche e concessionari della riscossione cui si applicano i contratti collettivi del settore del credito, gli accordi stipulati, entro la medesima data del 31 marzo 1998, con le organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative del personale dipendente possono:
a) prevedere, allo scopo di agevolare gli esodi, apposite indennità da erogare, anche ratealmente, in conformità all'articolo 17 del Testo unico delle imposte sui redditi approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, come modificato dall'articolo 5 del decreto legislativo 2 settembre 1997, n. 314, nel rispetto dei requisiti di età ivi previsti, nonché in conformità all'articolo 6, comma4, lettera b), del citato decreto legislativo n. 314 del 1997; al medesimo regime fiscale previsto dal citato articolo 17 del Testo unico delle imposte sui redditi, come modificato dall'articolo 5 del citato decreto legislativo n. 314 del 1997, sono assoggettate le analoghe prestazioni eventualmente erogate, al fine di cui sopra, dai citati fondi nazionali per il settore del credito in luogo dei datori di lavoro;
b) adottare, in via prioritaria, il criterio della maggiore età ovvero della maggiore prossimità alla maturazione del diritto a pensione a carico dell'assicurazione generale obbligatoria, purché siano contestualmente previste forme di sostegno del reddito, comprensive della corrispondente contribuzione figurativa, erogabili, anche in soluzione unica, nel limite massimo di 4 anni previsto per la fruizione dell'indennità di mobilità di cui all'articolo 7 della legge 23 luglio 1991, n. 223, poste a carico dei datori di lavoro.
Dopo la costituzione dei citati fondi nazionali per il settore del credito, la gestione dei rapporti attivi e passivi derivanti dall'applicazione di accordi stipulati ai sensi del presente comma, è trasferita ai fondi stessi, i quali assumono in carico le residue prestazioni previste dagli accordi medesimi, provvedendo a riscuoterne anticipatamente l'importo dai datori di lavoro obbligati. Per i trattamenti pensionistici anticipati e gli altri interventi previsti in attuazione del decreto legge 24 settembre 1996, n. 497 convertito con modificazioni dalla legge 19 novembre 1996, n. 588 e del decreto legge 9 settembre 1997, n. 292 convertito con modificazioni dalla legge 8 novembre 1997, n. 388 per il risanamento, la ristrutturazione e la privatizzazione delle aziende bancarie ivi richiamate, trovano applicazione sino alla loro completa attuazione e comunque non oltre il 31 dicembre 1998, le disposizioni degli accordi sindacali stipulati entro il 31 marzo 1998, compresa, a tale esclusivo fine, la facoltà per le predette aziende di sostenere il costo della prosecuzione volontaria della contribuzione previdenziale fino alla maturazione del diritto a pensione a carico dell'assicurazione generale obbligatoria secondo i requisiti di anzianità contributiva e di età previsti dalla legislazione previgente. Le forme pensionistiche di cui al presente comma, fermo restando quanto previsto dal comma 32, nonché dal citato decreto legislativo n. 124 del 1993 possono essere trasformate, entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, in forme a contribuzione definita mediante accordi stipulati con le rappresentanze dei lavoratori di cui all'articolo 19 della legge 20 maggio 1970, n. 300, e successive modificazioni ovvero, in mancanza, con le organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative del personale dipendente.
4. A decorrere dall'1/1/1998, per l'adeguamento delle prestazioni pensionistiche a carico delle forme pensionistiche di cui ai commi 1, 2 e 3, trova applicazione esclusivamente l'art.11l del dlgs; 30/12/1992, n. 503, con esclusione di diverse forme di adeguamento anche collegate all'evoluzione delle retribuzioni di personale in servizio. Con effetto sui trattamenti liquidati a decorrere dall'1/1/1998 dalle medesime forme pensionistiche si applicano le disposizioni in materia di cumulo tra prestazioni pensionistiche e redditi da lavoro dipendente o autonomo previste dalla disciplina dell'assicurazione generale obbligatoria.
5. Le disposizioni di cui ai commi 1, 2, 3 e 4 trovano applicazione nei confronti di tutto il personale comunque dipendente dagli enti e amministrazioni presso i quali operino le forme pensionistiche di cui ai medesimi commi.
6. Con effetto sui trattamenti pensionistici di anzianità decorrenti dall'1/1/1998, a carico dell'assicurazione generale obbligatoria per l'invalidità, la vecchiaia e i superstiti per i lavoratori dipendenti e autonomi e delle forme di essa sostitutive ed esclusive, il diritto per l'accesso al trattamento si consegue, salvo quanto previsto al comma 7, al raggiungimento dei requisiti di età anagrafica e di anzianità ovvero di sola anzianità contributiva indicati nella tabella Al, per i lavoratori dipendenti privati, e nella tabella Bl per i lavoratori dipendenti pubblici; per i lavoratori autonomi l'accesso al trattamento si consegue al raggiungimento di un'anzianità contributiva non inferiore a 35 anni e al compimento del 580 anno di età. È in ogni caso consentito l'accesso al pensionamento al raggiungimento del solo requisito di anzianità contributiva di 40 anni. 6. Con effetto sui trattamenti pensionistici di anzianità decorrenti dal 1º gennaio 1998, a carico dell'assicurazione generale obbligatoria per l'invalidità, la vecchiaia ed i superstiti per i lavoratori dipendenti e autonomi e delle forme di essa sostitutive ed esclusive, il diritto per l'accesso al trattamento si consegue, salvo quanto previsto al comma 7, al raggiungimento dei requisiti di età anagrafica e di anzianità ovvero di sola anzianità contributiva indicati nella tabella B allegata alla presente legge per i «lavoratori dipendenti iscritti all'assicurazione generale obbligatoria ed alle forme di essa sostitutive» e nella tabella C allegata alla presente legge per i lavoratori dipendenti pubblici «iscritti alle forme esclusive dell'assicurazione generale obbligatoria»; per i lavoratori autonomi l'accesso al trattamento si consegue al raggiungimento di un'anzianità contributiva non inferiore ai 35 anni e al compimento del cinquantottesimo anno di età. È in ogni caso consentito l'accesso al pensionamento al raggiungimento del solo requisito di anzianità contributiva di 40 anni.
Al fine di favorire la riorganizzazione ed il risanamento delle Ferrovie dello Stato S.p.A. in considerazione del processo di ristrutturazione e sviluppo del sistema di trasporto ferroviario, con accordo collettivo da stipulare entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge con le organizzazioni sindacali di categoria è istituito un fondo a gestione bilaterale con le finalità di cui all'articolo 2, comma 28 della legge 23 dicembre 1996, n. 662. Decorso un anno dalla data di entrata in vigore della presente legge e, successivamente, con cadenza annuale, si procede ad una verifica degli effetti sul piano occupazionale degli interventi attuali anche con riferimento alle misure a carico del medesimo fondo, istituito per il perseguimento di politiche attive del lavoro e per il sostegno al reddito per il personale eccedentario, da individuare anche nella base di criteri che tengono conto dell'anzianità contributiva; a tale personale, nei cui confronti operino le predette misure trovano applicazione i previgenti requisiti di accesso e di decorrenza dei trattamenti pensionistici non oltre quattro anni dalla medesima data di entrata in vigore della presente legge. Sull'esito delle verifiche il Governo riferisce alle competenti Commissioni parlamentari.
7. Le disposizioni in materia di requisiti per l'accesso al trattamento pensionistico di cui alla tabella B allegata alla legge 8/8/1995, n. 335, trovano applicazione nei confronti: a) dei lavoratori dipendenti pubblici e privati qualificati dai contratti collettivi come operai e per i lavoratori a essi equivalenti, come individuati ai sensi del comma 10; b) dei lavoratori che risultino essere stati iscritti a forme pensionistiche obbligatorie per non meno di un anno in età compresa tra i 14 e i 19 anni; c) dei lavoratori collocati in mobilità ovvero in cassa integrazione guadagni straordinaria per effetto di accordi collettivi stipulati entro il 31/1/1997 ovvero siano stati ammessi entro la medesima data alla prosecuzione volontaria, che in base ai predetti requisiti di accesso alle pensioni di anzianità di cui alla citata legge n. 335 del 1995 conseguano il trattamento pensionistico di anzianità al termine della fruizione della mobilità, del trattamento straordinario di integrazione salariale ovvero, per i prosecutori volontari, alla data del 31/12/1998. 7. Le disposizioni in materia di requisiti per l'accesso al trattamento pensionistico di cui alla tabella B allegata alla legge 8 agosto 1995, n. 335, trovano applicazione nei confronti:
a) dei lavoratori dipendenti pubblici e privati qualificati dai contratti collettivi come operai e per i lavoratori a essi equivalenti, come individuati ai sensi del comma 10;
b) dei lavoratori dipendenti che risultino essere stati iscritti a forme pensionistiche obbligatorie per non meno di un anno in età compresa tra i 14 e i 19 anni a seguito di effettivo svolgimento di attività lavorativa;
c) dei lavoratori che siano stati collocati in mobilità ovvero in cassa integrazione straordinaria per effetto di accordi collettivi stipulati entro il 3 novembre 1997, ivi compresi i lavoratori dipendenti da imprese che hanno presentato domanda ai sensi dell'articolo 3 del decreto legge 19 maggio 1997, n. 129, convertito, con modificazioni, dalla legge 18 luglio 1997, n. 229, per il numero di lavoratori da collocare in mobilità indicato nella domanda medesima e per i quali l'accordo collettivo intervenga entro il 31 marzo 1998, nonché dei lavoratori ammessi entro il 3 novembre 1997, alla prosecuzione volontaria che in base ai predetti requisiti di accesso alle pensioni di anzianità di cui alla citata legge n. 335 del 1995 conseguano il trattamento pensionistico di anzianità al termine della fruizione della mobilità, del trattamento straordinario di integrazione salariale ovvero, per i prosecutori volontari durante il periodo di prosecuzione volontaria e comunque alla data del 31 dicembre 1998.
«Per i prepensionamenti autorizzati in base a disposizioni di legge anteriori al 3 novembre 1997 continuano a trovare applicazione le disposizioni medesime».
8. I lavoratori dipendenti che risultino in possesso dei requisiti di cui ai commi 6 e 7, lettere a) e b): a) entro il primo trimestre dell'anno possono accedere al pensionamento di anzianità dall'1 luglio dello stesso anno, se di età pari o superiore a 57 anni; b) entro il secondo trimestre, possono accedere al pensionamento dal 1 ottobre dello stesso anno, se di età pari o superiore a 57 anni; c) entro il terzo trimestre, possono accedere al pensionamento dal l gennaio dell'anno successivo; d) entro il quarto trimestre, possono accedere al pensionamento dal l aprile dell'anno successivo. Per l'anno 1998 i diversi termini di accesso al pensionamento di anzianità sono comunque differiti di tre mesi, salvo che per i lavoratori di cui al comma 7, lettera c), per i quali restano confermati i termini di cui alle previgenti disposizioni. I lavoratori autonomi che risultino in possesso dei requisiti di cui al comma 6:

a) ) entro il primo trimestre dell'anno, possono accedere al pensionamento dal 10ottobre del medesimo anno; b) entro il secondo trimestre, dal 1 gennaio dell'anno successivo; e) entro il terzo trimestre, dal 1 aprile dell'anno successivo; d) entro il quarto trimestre, dal 1 luglio dell'anno successivo. Ai dipendenti che abbiano maturato i requisiti per l'accesso al trattamento pensionistico previsti dai commi 6 e 7 entro il 31/12/1997, l'accesso al pensionamento è consentito a decorrere dall'1/4/1998.

8. I lavoratori per i quali sono liquidate le pensioni a carico delle forme di previdenza dei lavoratori dipendenti che risultino in possesso dei requisiti di cui ai commi 6 e 7, lettere a) e b), entro il primo trimestre dell'anno, possono accedere al pensionamento di anzianità dal 1º luglio dello stesso anno, se di età pari o superiore a 57 anni, entro il secondo trimestre, possono accedere al pensionamento dal 1º ottobre dello stesso anno, se di età pari o superiore a 57 anni; entro il terzo trimestre, possono accedere al pensionamento dal 1º gennaio dell'anno successivo; entro il quarto trimestre, possono accedere al pensionamento dal 1º aprile dell'anno successivo. Per l'anno 1998 i diversi termini di accesso al pensionamento di anzianità sono comunque differiti di tre mesi, salvo che per i lavoratori di cui al comma 7, lettera c), nonché per quelli che abbiano raggiunto un'anzianità contributiva non inferiore a 40 anni, per i quali restano confermati i termini di cui alle previgenti disposizioni.
I lavoratori che conseguono il trattamento di pensione a carico delle gestioni per gli artigiani, i commercianti e i coltivatori diretti e che risultino in possesso dei requisiti di cui al comma 6 entro il primo trimestre dell'anno possono accedere al pensionamento dal 1º ottobre del medesimo anno; entro il secondo trimestre, dal 1º gennaio dell'anno successivo; entro il terzo trimestre, dal 1º aprile dell'anno successivo; entro il quarto trimestre, dal 1º luglio dell'anno successivo. Ai dipendenti che abbiano maturato i requisiti per l'accesso al trattamento pensionistico previsti dai commi 6 e 7 entro il 31 dicembre 1997, l'accesso al pensionamento è consentito a decorrere dal 1º aprile 1998.
Le disposizioni di cui al presente comma e ai commi 6 e 7 trovano applicazione ai casi di pensionamento anticipato di cui al comma 185 dell'articolo 1 della legge 23 dicembre 1996, n. 662.
9. Per il personale del comparto scuola resta fermo, ai fini dell'accesso al trattamento pensionistico, che la cessazione dal servizio ha effetto dalla data di inizio dell'anno scolastico e accademico, con decorrenza dalla stessa data del relativo trattamento economico. Il personale del comparto scuola la cui domanda di dimissione, presentata entro il 15/3/1997, non è stata accolta per effetto delle disposizioni contenute nel dl 19/5/1997, n. 129, convertito, con modificazioni, dalla legge 18/7/1997, n. 229, è collocato a riposo a decorrere dall'inizio anno scolastico o accademico 1998/99 se in possesso dei requisiti richiesti al personale del pubblico impiego nel 1998; a decorrere dall'anno scolastico o accademico 1999/2000 nei restanti casi. Sono fatte salve comunque le cessazioni dal servizio di cui all'art. 1, comma 3, della citata legge n. 229/97, nonché quelle del personale appartenente ai ruoli, classi di concorso a cattedre e posti di insegnamento e profili professionali nei quali vi siano situazioni di esubero rispetto alle esigenze di organico e fino alla concorrenza del relativo soprannumero. Ai fini di cui sopra, relativamente agli anni scolastici e accademici 1998, 1999 e 2000, il verificarsi della suddetta condizione è accertato al termine delle operazioni di movimento del personale. 9. Per il personale del comparto scuola resta fermo, ai fini dell'accesso al trattamento pensionistico, che la cessazione dal servizio ha effetto dalla data di inizio dell'anno scolastico e accademico, con decorrenza dalla stessa data del relativo trattamento economico.
«Nel caso di prevista maturazione del requisito entro il 31 dicembre dell'anno».
Il personale del comparto scuola la cui domanda di dimissione, presentata entro il 15 marzo 1997, non è stata accolta per effetto delle disposizioni contenute nel decreto legge 19 maggio 1997, n. 129, convertito, con modificazioni, dalla legge 18 luglio 1997, n. 229, è collocato a riposo a decorrere dall'inizio dell'anno scolastico o accademico 1988-1999 se in possesso dei requisiti richiesti al personale del pubblico impiego nel 1998; a decorrere dall'anno scolastico o accademico 1999-2000 nei restanti casi. Sono fatte salve comunque le cessazioni dal servizio di cui all'articolo 1, comma 3, del citato decreto legge n. 129 del 1997, nonché quelle del personale appartenente ai ruoli, classi di concorso a cattedre e posti di insegnamento e profili professionali nei quali vi siano situazioni di esubero rispetto alle esigenze di organico e fino alla concorrenza del relativo soprannumero. Ai fini di cui sopra, relativamente agli anni scolastici e accademici 1998, 1999 e 2000 il verificarsi della suddetta condizione è accertato al termine delle operazioni di movimento del personale.
10. Con decreto del presidente del consiglio dei ministri, su proposta dei ministri del lavoro e della previdenza sociale, del tesoro e del bilancio e della programmazione economica e per la funzione pubblica e gli affari regionali, da emanarsi entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, ai sensi dell'art. 17, comma 2, della legge 23/8/1998, n. 400, si provvede a individuare, nel rispetto degli equilibri di bilancio definiti anche con l'applicazione della presente legge, sentite le organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative dei datori di lavoro e dei lavoratori, le mansioni da considerare equivalenti, in base al criterio della pari gravosità, a quelle degli operai ai sensi e per gli effetti di cui al comma 7.
12. Ai fini dell'attuazione di quanto previsto dall'art. 1, commi da 34 a 38, della citata legge n. 335195, in materia di lavoro usurante, i criteri per l'individuazione delle mansioni usuranti sono stabiliti con decreto del ministro del lavoro e della previdenza sociale, di concerto con i ministri del tesoro e del bilancio e della programmazione economica, della sanità e della funzione pubblica e per gli affari regionali, da emanarsi entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, su parere di una commissione tecnico-scientifica, composto da non più di 20 componenti, costituita con carattere paritetico da rappresentanti delle amministrazioni interessate e delle organizzazioni maggiormente rappresentative dei datori di lavoro e dei lavoratori.
«dei requisiti di cui all'allegata tab. A» sono soppresse e sono sostituite dalle seguenti: «di requisiti anagrafici e contributivi ridotti, rispetto a quelli previsti dal comma 2, di un anno ogni cinque anni interi di lavoro svolto con obbligo d'iscrizione al fondo, fino a un massimo di cinque anni».

b) la tabella E di cui all'art. 6, comma 2, del citato dlgs n. 165197, è sostituita dalla seguente:

«Tabella B

(art. 6, comma 2)

Anno Età anagrafica
dall'1/1/1998 al 30/6/1999 50
dall'1/7/1999 al 31/12/2000 51
dall'1/1/2001 al 30/6/2002 52
dall'1/7/2002 53

c) all'art 3, comma 1, del citato c Llgs n. 166/97, le parole: «ogni 24 mesi» sono soppresse e sono sostituite dalle seguenti: «ogni diciotto mesi»;

d) la tabella C di cui all'art. 4, comma 2, del citato dlgs n. 182/97, è sostituita dalla seguente:

«Tabella C

Decorrenza della pensione UominiDonne
dall'1/1/1998 al 30/6/1999 6156
dall'1/7/1999 al 31/12/2000 6257
dall'1/1/2001 6358

e) all'art.4, comma 4, del citato Lgsn. 182/97,le parole: «ogni 30 mesi» sono soppresse e sono sostituite dalle seguenti: «ogni diciotto mesi».

13. Su trattamenti pensionistici superiori a cinque volte il trattamento minimo Inps dovuti dall'assicurazione generale obbligatoria per l'invalidità, la vecchiaia e i superstiti e dalle forme di essa sostitutive o esclusive non spetta la perequazione automatica al costo vita previsto per l'anno 1998. A decorrere dall'1/1/1999 e per un periodo di tre anni l'indice di perequazione delle pensioni: a) è applicato nel la misura del 30% per le fasce ci importo dei trattamenti pensionistici compresi tra cinque e otto volte il trattamento minimo Inps; b) non trova applicazione per le fasce d'importo superiore a otto volte il predetto tratta mento minimo. 13. Sui trattamenti pensionistici superiori a cinque volte il trattamento minimo Inps dovuti dall'assicurazione generale obbligatoria per l'invalidità, la vecchiaia e i superstiti e dalle forme di essa sostitutive o esclusive non spetta la perequazione automatica al costo della vita prevista per l'anno 1998.
«Per le pensioni di importo superiore a cinque volte il predetto trattamento minimo e inferiore a tale limite incrementato della quota di perequazione, l'aumento di perequazione per l'anno 1998 è comunque attribuito fino a concorrenza del predetto limite maggiorato».
A decorrere dal 1º gennaio 1999 e per un periodo di tre anni l'indice di perequazione delle pensioni:
a) è applicato nella misura del 30 per cento per le fasce di importo dei trattamenti pensionistici comprese tra cinque e otto volte il trattamento minimo Inps;
b) non trova applicazione per le fasce di importo superiori a otto volte il predetto trattamento minimo.
14. I trattamenti pensionistici di anzianità eccedenti l'ammontare del trattamento corrispondente al trattamento minimo del fondo pensioni lavoratori dipendenti non sono cumulabili con i redditi da lavoro autonomo nella misura del 50% fino alla concorrenza dei redditi stessi. 14. Le quote dei trattamenti pensionistici di anzianità eccedenti l'ammontare del trattamento corrispondente al trattamento minimo del Fondo pensioni lavoratori dipendenti non sono cumulabili con i redditi da lavoro autonomo nella misura del 50 per cento fino alla concorrenza dei redditi stessi.
Per i trattamenti liquidati in data precedente al 1º gennaio 1998 si applica la relativa previgente disciplina se più favorevole.
15. Con effetto dall'1/1/1998 le aliquote contributive per il finanziamento delle gestioni pensionistiche dei lavoratori artigiani e commercianti iscritti alle gestioni autonome dell'Inps sono elevate di 0,8 punti percentuali. Le stesse aliquote sono elevate di 0,2 punti percentuali ogni anno a decorrere dall'111/1999 fino al raggiungimento dell'aliquota di 19 punti percentuali. Per l'anno 1998 l'aliquota contributiva per la gestione dei coltivatori diretti, mezzadri e coloni è incrementata rispetto a quella già prevista dalle vigenti disposizioni nella misura di 0,3 punti percentuali. Per i lavoratori autonomi iscritti all'assicurazione generale obbligatoria aventi più di 65 anni di età il contributo previdenziale può essere a richiesta applicato nella misura della metà e per i lavoratori per i quali la pensione è liquidata in tutto o in parte con il sistema retributivo, il relativo supplemento di pensione è corrispondentemente ridotte della metà. 15. Con effetto dal 1º gennaio 1998 le aliquote contributive per il finanziamento delle gestioni pensionistiche dei lavoratori artigiani e commercianti iscritti alle gestioni autonome dell'Inps sono elevate di 0,8 punti percentuali. Le stesse aliquote sono elevate di 0,2 punti percentuali ogni anno a decorrere dal 1º gennaio 1999 fino al raggiungimento dell'aliquota di 19 punti percentuali. Per l'anno 1998 l'aliquota contributiva per la gestione dei coltivatori diretti, mezzadri e coloni è incrementata rispetto a quella già prevista dalle vigenti disposizioni nella misura di 0,3 punti percentuali. Per i lavoratori autonomi già pensionati presso le gestioni dell'Inps e con più di 65 anni di età il contributo previdenziale può essere a richiesta applicato nella misura della metà e per i lavoratori per i quali la pensione è liquidata in tutto o in parte con il sistema retributivo il relativo supplemento di pensione è corrispondentemente ridotto della metà.
16. Con effetto dall'1/1/98 il contributo alla gestione separata di cui all'art 2, comma 24, della legge 818/95, n. 335, è elevato a 1,5 punti percentuali. Lo stesso è ulteriormente elevato con effetto dalla stessa data in ragione di 0,5 punti percentuali ogni biennio fino al raggiungimento dell'aliquota di 19 punti percentuali. La relativa aliquota contributiva per il computo. delle prestazioni pensionistiche è maggiorata rispetto a quella di finanziamento di un punto percentuale. Per i soggetti che non risultano iscritti ad altre forme obbligatorie è dovuta un'ulteriore aliquota contributiva pari a 0,5 punti percentuali per il finanziamento dell'onere derivante dall'estensione agli stessi della tutela relativa alla maternità e agli assegni al nucleo familiare. A tal fine, con decreto del ministro del lavoro e della previdenza sociale, di concerto con il ministro del tesoro e d l bilancio e della programmazione economica, è disciplinata tale estensione nei limiti delle risorse rinvenienti dallo specifico gettito contributivo.
17. A decorrere dall'1/1/98, l'aliquota contributiva pensionistica di finanziamento delle forme pensionistiche sostitutive gestite dall'Inps, è allineata, ove inferiore, a quella vigente presso il Fondo pensioni lavoratori dipendenti. Con decreto del ministro del lavoro e della previdenza sociale, di concerto con il ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, su proposta dei comitati di gestione delle predette forme pensionistiche possono essere modificati, previo conforme parere del consiglio d'amministrazione dell'Inps, i parametri di liquidazione dei trattamenti pensionistici in presenza di gravi squilibri finanziari di carattere permanente.
18. Con effetto dall'anno '98, il contributo in quota capitaria dovuto dai lavoratori autonomi agricoli all'Inail è elevato di lire 200 mila su base annua.
19. L'art. 67 del dpr 3016(65, n.1124, non trova applicazione nei confronti dei lavoratori autonomi. Dopo il secondo comma dell'art. 44 del citato dpr n. 1124 del '65, è inserito il seguente: «Il pagamento all'Inail della rata di premio può, a richiesta del datore di lavoro, essere effettuato in quattro rate di uguale importo da versarsi alle scadenze del 20 febbraio, 31 maggio, 31 agosto e 30 novembre di ciascun anno cui la rata.di; premio si riferisce. Le somme afferenti le scadenze successive a quella del 20 febbrai di ciascun anno vanno maggiorate degli interessi a un tasso pari al tasso medio di interesse dei titoli del debito pubblico dell'anno precedente. il pagamento della regolazione del premio relativo al periodo assicurativo precedente va in ogni caso effettuato, in un'unica soluzione, entro il 20 febbraio».
20. Agli enti privatizzati di cui al dlgs 3016194, n. 509, e successive modificazioni e integrazioni, trovano applicazione le disposizioni di cui ai commi da 6 a 8 del presente articolo, concernenti i requisiti di accesso al pensionamento di anzianità, da applicarsi in conformità a quanto previsto dal quarto periodo dell'art. 3, comma 12, della citata legge n. 335 del '95, a seconda che l'ente gestisca o meno forme di previdenza sostitutive. Per i medesimi enti le riserve tecniche di cui all'art. 1, comma 4, lett. c), del citato decreto n. 509 del '94, sono riferite agli importi delle cinque annualità di pensione in essere per l'anno '94. Detti importi sono adeguati, secondo misure e criteri da determinarsi con decreto del ministro del lavoro e della previdenza sociale, di concerto con il ministro del tesoro, in occasione dei risultati che emergeranno dai bilanci tecnici di cui all'art. 2, comma 2, del medesimo decreto.
21. Le domande per il pensionamento di anzianità dei dipendenti della p.a. sono presentate entro 12 mesi dalla data indicata per l'accesso al pensionamento; il mancato accesso al pensionamento a tale data comporta la decadenza della domanda
22. All' art. 1, comma 217, lett. b), della legge 23112196, n. 662, a decorrere dall'1/1/97 l'ultimo periodo è sostituito dal seguente:' «Qualora la denuncia della situazione debitoria sia effettuata spontaneamente prima di contestazioni o richieste da parte degli enti impositori, e comunque entro sei mesi dal termine stabilito per il pagamento dei contributi o premi, la sanzione di cui alla presente lettera non è dovuta, sempreché il versamento dei contributi o premi sia effettuato entro 30 giorni dalla denuncia stessa».
23. il comma 21 dell'art. 3 della legge 818195, n. 335, è sostituito dal seguente: «Nel rispetto dei principi che presiedono alla legislazione previdenziale il governo della repubblica è delegato a emanare entro il 31/3/99 norme concernenti le assicurazioni obbligatorie per l'invalidità, la vecchiaia e i superstiti; in detto ambito, e con particolare riferimento alla contribuzione, all'erogazione delle prestazioni e all'attività amministrativa e finanzi a degli enti preposti, tali norme stabiliscono modifiche, correzioni e ampliamenti e, ove occorra, soppressioni di disposizioni vigenti, riordinandole, coordinandole e riunendole in un solo provvedimento legislativo; il provvedimento è finalizzato anche a una più precisa determinazione dei campi di applicazione delle diverse competenze, di una maggiore speditezza e semplificazione delle procedure amministrative e con riferimento alle correlazioni esistenti tra le diverse gestioni.
24. All'art. 1, comma 45, della legge 8/8/95, n. 335, sono apportate le seguenti modifiche: a) al terzo periodo: le parole da: «le modalità» fino a: «di valutazione» sono soppresse e dopo la parola «distacco» sono aggiunte le seguenti: «il nucleo di valutazione delibera in ordine alle proprie modalità organizzative e di funzionamento»; b) al quarto periodo dopo le parole: «componenti» sono aggiunte le seguenti: «nonché l'effettuazione di studi e ricerche ai sensi del comma 44, lett. c), anche attraverso convenzioni e borse di studio presso il nucleo medesimo».
25. All'art. 4, del dl 28/3/97, n.79, convertito, con modificazioni, dalla legge 28/5/97, n. 140, dopo il comma 5 è aggiunto il seguente:

«5-bis. I datori di lavoro che si sono avvalsi della facoltà di cui all'art. 1, comma 9, del dl 2/12/85, n. 688, convertito, con modificazioni, dalla legge 31/1/86, n. 11, ovvero di cui all'art. 6, comma 26, del dl 30/12/87, n. 536, convertito, con modificazioni, dalla legge 29/2/88, n. 48, e i cui crediti ceduti ai sensi delle citate disposizioni non siano stati, per qualsiasi motivo, riscossi, possono procedere alla regolarizzazione dei relativi debiti contributivi rimasti insoluti con le modalità e i termini previsti dal presente articolo, che si intendono a tal fine prorogati al 31/1/98. Gli enti impositori, entro quattro mesi dalla presentazione della domanda di regolarizzazione accompagnata da specifica istanza, procederanno alla formale retrocessione, a favore dei cedenti, dei crediti non ancora riscossi e a suo tempo destinati al pagamento dei contributi e premi oggetto della regolarizzazione».

26. La lett. d), del comma 1, dell'art. 7 del dl 28/3/97, n. 79, convertito, con modificazioni, dalla legge 28/5/97, n. 140, è sostituita dalla seguente: «d) a individuare tramite procedura competitiva il soggetto disponibile ad acquistare, a prezzi non inferiori ai rispettivi valori commerciali come sopra stimati, l'intero complesso dei beni oggetto del programma, ovvero il compendio dei beni appartenenti a ciascun ente interessato, ovvero uno o più lotti di beni ricompresi in ciascun compendio. Il soggetto acquirente deve impegnarsi, nel caso proceda a vendita frazionata degli immobili così acquistati, a garantire il rispetto del diritto di prelazione degli eventuali conduttori secondo i criteri di cui all'art. 6 del dlgs 16/2/96, n. 104, e all'art. 3, comma 109, della legge 23/12/96, n. 662; deve altresì indicare un istituto bancario che si impegni a concedere mutui ipotecari a condizioni agevolate in favore dei conduttori stessi per l'acquisto dei beni in locazione. Queste ultime condizioni sono stabilite con decreto del ministro del lavoro e della previdenza sociale, di concerto con il ministro del tesoro e del bilancio e della programmazione economica». Per le finalità di cui al dlgs 16/2/96, n. 104, nonché per favorire il programma straordinario di cessione del patrimonio immobiliare degli enti previdenziali pubblici, previsto dalla legge 28/5/97, n. 140, l'osservatorio di cui all'art. 10 del citato dlgs n. 104 del '96, può avvalersi della I collaborazione di esperti, incaricati singolarmente o in apposite commissioni, di società specializzate, di enti, di amministrazioni pubbliche e degli ordini professionali, nei limiti delle risorse disponibili per il suo funzionamento. L'art. 10, comma 2, ultimo periodo, del citato dlgs n. 104 del '96 è soppresso.
27. La lett. b) del primo comma dell'art. 37 della legge 5/8/81, n. 416, e successive modificazioni e integrazioni, è sostituita dalla seguente: «b) per i giornalisti professionisti, limitatamente al numero di unità ammesso dal ministero del lavoro e della previdenza sociale e per i soli casi di ristrutturazione o riorganizzazione in presenza di crisi aziendale: anticipata liquidazione della pensione di vecchiaia al 580 annodi età, nei casi in cui siano stati maturati almeno 18 anni di anzianità contributiva, con integrazione a carico dell'Istituto nazionale di previdenza dei giornalisti italiani "Giovanni Amendola» (Inpgi) del requisito contributivo previsto dal secondo comma dell'art. 4 del regolamento approvato con dm 1/1/53, pubblicato nella G.U. n. 10 del 14/1/53. L'integrazione contributiva trova applicazione nella misura e secondo i criteri stabiliti dal secondo comma dell'art. 2 del dl 14/6/96, n. 318, convertito, con modificazioni, dalla legge 29/7/96, l n.402;». 27. La lettera b) del primo comma dell'articolo 37 della legge 5 agosto 1981, n. 416, e successive modificazioni e integrazioni, è sostituita dalla seguente: «b) per i giornalisti professionisti, limitatamente al numero di unità ammesso dal ministero del Lavoro e della previdenza sociale e per i soli casi di ristrutturazione o riorganizzazione in presenza di crisi aziendale: anticipata liquidazione della pensione di vecchiaia al cinquantottesimo anno di età, nei casi in cui siano stati maturati almeno 18 anni di anzianità contributiva, con integrazione a carico dell'Istituto nazionale di previdenza dei giornalisti italiani "Giovanni Amendola" (Inpgi) del requisito contributivo previsto dal secondo comma dell'articolo 4 del regolamento approvato con decreto ministeriale 1º gennaio 1953, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 10 del 14 gennaio 1953. L'integrazione contributiva trova applicazione nella misura e secondo i criteri stabiliti dal comma 2 dell'articolo 2 del decreto legge 14 giugno 1996, n. 318, convertito, con modificazioni, dalla legge
28. All'art. 37, primo comma, della legge 5/8/81, n. 416, e successive modificazioni e integrazioni, dopo la lett. b) è aggiunta la seguente: «b-bis) la normativa prevista dal richiamato secondo comma dell'art. 2 della citata legge n. 402 del '96, continua a trovare applicazione nei confronti dei giornalisti professionisti dipendenti da aziende individuate dall'art. 37 della legge 5/8/81, n. 416, che abbiano stipulato e/o trasmesso ai competenti uffici del ministero del lavoro e della previdenza sociale antecedentemente alla data di entrata in vigore della presente legge accordi sindacali relativi al riconoscimento delle causali di intervento di cui all'art. 35 della citata legge n. 416 dell'81».
29. L'Inpgi è esonerato dal versamento del contributo di solidarietà previsto dall'art. 25 della legge 28/2/86, n. 47.
30. Al fine di favorire lo sviluppo dei fondi pensionistici di cui al dlgs 21/4/93, n. 124, attraverso attività di promozione, consulenza e formazione nonché attraverso l'individuazione e la costruzione di modelli di riferimento per la valutazione finanziaria e il monitoraggio dei portafogli dei fondi, è autorizzata per l'anno '98 la spesa di L. 3,5 miliardi, da iscriversi in apposita unità previsionale di spesa del ministero del tesoro per il finanziamento di apposita convenzione da stipularsi con il Mediocredito centrale spa entro 60 giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge. Nella convenzione saranno definite, anche attraverso il concorso delle fonti istitutive dei fondi, previste all'art. 3 del citato dlgs n. 124 del '93, le forme organizzative adeguate al conseguimento dei finì di cui al presente comma, anche a traverso la costituzione di apposita società di capitali; conseguentemente, all'art. 21, le parole: «sono ridotte del 10 per cento», sono sostituite dalle seguenti: «li per cento». 30. Al fine di favorire lo sviluppo dei fondi pensionistici di cui al decreto legislativo 21 aprile 1993, n. 124, attraverso attività di promozione, consulenza e formazione nonché attraverso l'individuazione e la costruzione di modelli di riferimento per la valutazione finanziaria e il monitoraggio dei portafogli dei fondi, è autorizzata per l'anno 1998 la spesa di lire 3,5 miliardi, da iscriversi in apposita unità previsionale di spesa del ministero del Tesoro, del bilancio e della programmazione economica per il finanziamento di apposita convenzione da stipularsi con il Mediocredito Centrale Spa entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge. Nella convenzione saranno definite, anche attraverso il concorso delle fonti istitutive dei fondi, previste all'articolo 3 del citato decreto legislativo n. 124 del 1993, le forme organizzative adeguate al conseguimento dei fini di cui al presente comma, anche attraverso la costituzione di apposita società di capitali.
31. Per gli iscritti ai regimi aziendali integrativi di cui al dlgs 20/11/90, n. 357, di aziende di credito che presentino anomalie in almeno due degli indicatori di cui alla tabella O allegata, desunti dai dati dell'ultimo bilancio, si applicano le seguenti disposizioni:

a)per gli iscritti in servizio il trattamento pensionistico integrativo è determinato, sulla base delle rispettive fonti di regolamentazione, esclusivamente con riferimento alle anzianità già maturate alla data di entrata in vigore della presente legge o, se successiva, alla data di riferimento dell'ultimo bilancio; da tale importo è detratto l'ammontare a carico della gestione speciale dell'Inps teoricamente spettante alla stessa data; la somma risultante è rivalutata sino al momento del pensionamento secondo criteri di cui all'art. il del dlgs 30/12/92, n. 503;

b)per gli iscritti in quiescenza il trattamento pensionistico integrativo è escluso da qualsiasi meccanismo perequativo con decorrenza dalla data di cui alla precedente lett. a); per le pensioni erogate dai regimi integrativi antecedentemente alla maturazione dei requisiti di accesso al trattamento pensionistico della gestione speciale Inps, si applica il regime perequativo previsto per detta gestione limitatamente alla quota di pensione corrispondente, per ciascuna azienda, alla percentuale di cui alla tabella allegata al citato dlgs. N. 357 del '90.

31. Per gli iscritti ai regimi aziendali integrativi di cui al decreto legislativo 20 novembre 1990, n. 357, di aziende di credito, che presentino anomalie in almeno due degli indicatori di cui alla tabella D allegata alla presente legge, desunti dai dati dell'ultimo bilancio, si applicano le seguenti disposizioni:
a) per gli iscritti in servizio, il trattamento pensionistico integrativo è determinato, sulla base delle rispettive fonti di regolamentazione, esclusivamente con riferimento alle anzianità già maturate alla data di entrata in vigore della presente legge o, se le anomalie si verificano successivamente, alla data di riferimento dell'ultimo bilancio; da tale importo è detratto l'ammontare a carico della gestione speciale dell'Inps teoricamente spettante alla stessa data; la somma risultante è rivalutata sino al momento del pensionamento secondo i criteri di cui all'articolo 11 del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 503;
b) per gli iscritti in quiescenza, il trattamento pensionistico integrativo è escluso da qualsiasi meccanismo perequativo con decorrenza dalla data di cui alla lettera a); per le pensioni erogate dai regimi integrativi antecedentemente alla maturazione dei requisiti di accesso al trattamento pensionistico della gestione speciale Inps, si applica il regime perequativo previsto per detta gestione limitatamente alla quota di pensione corrispondente, per ciascuna azienda, alla percentuale di cui alla tabella allegata al citato decreto legislativo n. 357 del 1990.
32. Venute meno le condizioni indicate nella tabella di cui al comma 31, per almeno due esercizi consecutivi, accordi con le associazioni sindacali di cui all'art. 19 della legge 20/5/70, n. 300, possono prevedere, solo per il futuro, regimi difformi da quanto indicato nelle lett. a) e b), anche mediante la trasformazione dei regimi integrativi esistenti in regimi a contribuzione definita, o l'istituzione di nuove forme di previdenza complementare ai sensi del dlgs 21/4/93, n. 124, e successive modificazioni e integrazioni. Relativamente ai regimi integrativi delle aziende di credito indicate nel citato dlgs n. 357 del '90 che siano o siano state assoggettate alla procedura di liquidazione coatta amministrativa, le disposizioni di cui al presente comma si applicano con decorrenza dalla data di emanazione del decreto di liquidazione. 32. Venute meno le condizioni indicate nella tabella D di cui al comma 31 per almeno due esercizi consecutivi, accordi con le associazioni sindacali di cui all'articolo 19 della legge 20 maggio 1970, n. 300, e successive modificazioni, possono prevedere, solo per il futuro, regimi difformi da quanto indicato nelle lettere a) e b) del predetto comma 31, anche mediante la trasformazione dei regimi integrativi esistenti in regimi a contribuzione definita, o l'istituzione di nuove forme di previdenza complementare ai sensi del decreto legislativo 21 aprile 1993, n. 124, e successive modificazioni e integrazioni. Relativamente ai regimi integrativi delle aziende di credito indicate nel citato decreto legislativo n. 357 del 1990 che siano o siano state assoggettate alla procedura di liquidazione coatta amministrativa, le disposizioni di cui al comma 31 si applicano con decorrenza dalla data di emanazione del decreto di liquidazione.
37. Il comma 5 dell'articolo 9 del decreto legge 1° ottobre 1996, n. 510 convertito, con modificazioni, dalla legge 28 novembre 1996, n. 608, è sostituito dal seguente: «5. La commissione di vigilanza di cui all'articolo 16 del decreto legislativo 21 aprile 1993, n. 124, e successive modificazioni e integrazioni, può avvalersi, fino a un limite di venti unità di dipendenti del ministero del Lavoro e della previdenza sociale, di amministrazioni dello Stato o di enti pubblici. I predetti dipendenti, ivi compreso il personale con qualifica di dirigente, sono collocati con l'assenso degli interessati in posizione di comando o distacco. Le amministrazioni dello Stato e gli enti pubblici sono tenuti ad adottare il provvedimento di comando a seguito di richiesta della commissione, ai sensi del comma 14 dell'articolo 17 della legge 15 maggio 1997, n. 127. Fino al 31 dicembre 1998, gli oneri relativi al trattamento economico previsto dagli ordinamenti di appartenenza restano a carico delle amministrazioni di provenienza. La predetta commissione può altresì effettuare, con contratti a tempo determinato, assunzioni dirette disciplinate dalle norme del diritto privato in numero non superiore a venti unità nei limiti della dotazione finanziaria. La commissione può disporre, entro il 31 dicembre 1999, l'ingresso in ruolo, attraverso concorsi interni per titoli integrati da colloquio, dei dipendenti che abbiano prestato comunque servizio per almeno dodici mesi in posizione di comando o distacco o in virtù di contratti di lavoro a tempo determinato in numero complessivamente non superiore a 30 unità e nei limiti della pianta organica».
33. L'importo dei trasferimenti dallo stato alle gestioni pensionistiche, di cui all'art. 37, comma 3, lett. c), della legge 9/3/89, n. 88, come rideterminato al netto delle somme attribuite alla gestione per i coltivatori diretti, mezzadri e coloni, a seguito dell'integrale assunzione a carico dello stato dell'onere relativo ai trattamenti pensionistici liquidati anteriormente all'1/1/89, è incrementato della somma di L.6 mila miliardi con effetto dall'anno '98, a titolo di concorso dello stato all'onere pensionistico derivante dalle pensioni di invalidità liquidate anteriormente alla data di entrata in vigore della legge 12/6/84, n. 222. Tale somma è assegnata per L.4.780 miliardi al Fondo pensioni lavoratori dipendenti, per L.660 miliardi alla gestione artigiani e per L.560 miliardi alla gestione esercenti attività commerciali ed è annualmente adeguata secondo i criteri di cui al predetto art. 37, comma 3, lett. c), e successive modificazioni e integrazioni. A decorrere dall'anno '98, in attuazione dell'art. 3, comma 2, della legge 8/8/95, n. 335, con il procedimento di cui all'art. 14 della legge 7/8/90, n. 241, e sulla base degli elementi amministrativi relativi all'ultimo consuntivo approvato, sono definite le percentuali di riparto fra le gestioni interessate, del predetto importo al netto della richiamata somma aggiuntiva. Sono escluse da tale procedimento ripartitorio le quote dell'importo assegnato alla gestione speciale minatori e all'Ente nazionale di previdenza e assistenza per i lavoratori dello spettacolo (Enpals). Resta in ogni caso confermato che per il pagamento delle pensioni all'Inps sono autorizzate, ove occorra, anticipazioni di tesoreria all'Ente poste fino alla concorrenza degli importi pagabili mensilmente da quest'ultimo ente per conto dell'Inps e che le stesse sono da intendersi senza oneri di interessi.
34. All'art. 5, comma 2, del dlgs 30/12/92, n. 503, le parole:

«all'art. 31», sono sostituite dalle seguenti: «di cui agli artt. 4, comma 2, lett. c), e 31».

35. All'art. 2, comma 20, della legge 8/8/95, n. 335, è aggiunto il seguente periodo: «Le medesime disposizioni si applicano, se più favorevoli, ai casi in cui sia stata maturata, alla predetta data, un'anzianità di servizio utile per il collocamento a riposo di almeno 40 anni».
36. All'art. 13, comma 1, della legge 24/6/97, n. 196, le parole: «sei mesi», sono sostituite dalle seguenti: «dodici mesi».
37. il comma 5, dell'art. 9, del dl i 1/10/96, n. 510, convertito, con le modificazioni, dalla legge 28/11/96, n. 608, è sostituito dalla seguente: «5. La commissione di vigilanza di cui all'art.l6 del dlgs 21/4/93, n. 124, e successive modificazioni e integrazioni, può avvalersi, fino a un limite di 20 unità e di dipendenti del ministero del lavoro e della previdenza sociale, di amministrazioni dello stato o enti pubblici. I predetti dipendenti, ivi compreso il personale con qualifica di dirigente, sono collocati, con l'assenso degli interessati, in posizione di comando o distacco. Le amministrazioni dello stato o gli enti pubblici sono tenuti ad adottare il provvedimento di comando a seguito di richiesta della commissione, ai sensi del comma 14, 5 dell'art. 17, della legge 15/5/97, n. : 127. Fino al 31/12/98, gli oneri relativi al trattamento economico previsto dagli ordinamenti di appartenenza restano a carico delle amministrazioni di provenienza.La predetta commissione può altresì effettuare, con contratti a tempo determinato, assunzioni dirette disciplinate dalle nonne , del diritto privato. La commissione può disporre, entro il 31/12/99, l'ingresso in ruolo, anche attraverso concorsi interni per titoli integrati da colloquio, dei dipendenti che abbiano prestato comunque e servizio per almeno 12 mesi in posizione di comando o distacco o in virtù di contratti di lavoro a tempo determinato.
38. La spesa autorizzata dal comma 2, dell'art. 13, della legge 818/95, n. 335, per il funzionamento della commissione di vigilanza prevista dall'art. 16, del dlgs 2114193, n. 124, come sostituito dal comma 1, dell'art. 13, della citata legge n. 335 del '95, è incrementata, per l'anno '98, di L.1 miliardo, e, per gli anni successivi, di L.5 miliardi. Ai predetti incrementi si provvede mediante corrispondente utilizzo del gettito assicura dal versamento del contributo di solidarietà previsto dall'art. 12, comma 1, del dlgs n. 124 del '93.
39. All'art. 18, comma 6, del dlgs n. 124 del '93, è aggiunto, in fine, il seguente comma: «6-bis. Le forme di cui al comma precedente sono iscritte di diritto nelle sezioni speciali dell'albo dei fondi pensione a seguito della comunicazione. L'attività di vigilanza di stabilità sulle forme pensionistiche di cui al comma 1 è avviata dalla predetta commissione secondo piani di attività differenziati temporalmente anche con riferimento alle modalità di controllo e alle diverse categorie delle predette forme e definiti tenendo conto delle informazioni ricevute in attuazione del comma 6. La commissione riferisce al riguardo al ministro del lavoro e della previdenza sociale. Alle modifiche statutarie relative alle forme di cui al comma 1, per aspetti non concernenti la modificazione dell'area dei potenziali destinatari, disposte prima della data di entrata in vigore d l dm 1411197, n. 211, non si applica l'art. 17, comma 2, lett. b)».
40. Presso la presidenza del Consiglio dei ministri è istituito il Fondo per le politiche sociali. 40. Il primo periodo del comma 3 dell'articolo 4 del decreto legislativo 21 aprile 1993, n. 124, è sostituito dal seguente: «L'esercizio dell'attività dei fondi pensione è subordinato alla preventiva autorizzazione da parte della commissione di cui all'articolo 16, la quale trasmette al ministro del Lavoro e della previdenza sociale e al ministro del Tesoro, del bilancio e della programmazione economica l'esito del procedimento amministrativo relativo a ciascuna istanza di autorizzazione».
«Al comma 3 dell'articolo 9 del citato decreto legislativo n. 124 del 1993 le parole da: "autorizzazione" fino a: "del mercato" sono sostituite dalle seguenti: "L'autorizzazione alla costituzione e all'esercizio è rilasciata ai sensi dell'articolo 4, comma 3, dalla Commissione di cui all'articolo 16, d'intesa con le rispettive Autorità di vigilanza sui soggetti promotori dei fondi pensione aperti."».
41.In attesa dell'entrata in vigore della legge generale di riforma dell'assistenza, le finalità del fondo di cui al comma 1, sono le seguenti:

a) la promozione di interventi per la realizzazione di standard essenziali e uniformi di prestazioni sociali su tutto il territorio dello stato concernenti i diritti dell'infanzia e dell'adolescenza, la condizione degli anziani, l'integrazione e l'autonomia dei portatori di handicap, il sostegno alle famiglie, la prevenzione e il trattamento delle tossicodipendenze, l'inserimento e l'integrazione dei cittadini stranieri;

b)il sostegno a progetti sperimentali attivati dalle regioni e dagli enti locali;

c)la promozione di azioni concertate ai livelli nazionale, regionale e locale per la realizzazione di interventi finanziati dal Fondo sociale europeo;

d)la sperimentazione di misure di contrasto delle povertà;

e)la promozione di azioni per lo sviluppo delle politiche sociali da parte di enti, associazioni e organismi operanti nell'ambito del volontariato e del terzo settore.

42. A decorrere dall'anno '98 gli stanziamenti previsti per gli interventi disciplinati dalle leggi 19/11/87, n. 476; 19/7/91, n. 216; 11/8/91, n. 266; 512/92, n. 104; 2 2/97, n. 284; 28/8/97, n. 285, e dal dpr 9/10/90, n. 309, sono destinati al fondo di cui al comma 1.

Il ministro per la solidarietà sociale ripartisce annualmente proprio decreto, sentiti i ministri interessati, le complessive risorse finanziarie confluite nel fondo. Sulla base di tale riparto il ministro del tesoro e del bilancio e della programmazione economica apporta le occorrenti variazioni di bilancio.

43. A decorrere dall'anno '98, in via sperimentale, in attesa della riforma degli istituti che prevedono trasferimenti di reddito alle persone, e nei limiti delle risorse preordinate allo scopo nell'ambito del fondo di cui al comma 1, è introdotto l'istituto del reddito minimo di inserimento a favore dei soggetti privi di reddito con uno o più figli a carico e impossibilitati a provvedere per cause psichiche, fisiche e sociali al mantenimento proprio e dei figli.
44. Ai finì dell'attuazione del comma 4, il governo è delegato a emanare, entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, un decreto legislativo volto a disciplinare:

a)la durata della sperimentazione, che non può comunque superare il periodo di due anni;

b)i destinatari dell'istituto del reddito minimo di inserimento, tenendo conto delle loro condizioni di reddito in riferimento a una determinata soglia di povertà e prevedendo il collegamento del reddito minimo di inserimento con gli interventi previsti nell'ambito delle politiche attive per il lavoro;

c)i criteri di accertamento e verifica delle condizioni di reddito dei destinatari sulla base di scale di equivalenza;

d)i criteri per la revisione e la revoca della prestazione;

e)le modalità di individuazione delle aree territoriali nelle quali è realizzata la sperimentazione, in collaborazione con la Conferenza stato-regioni e la Conferenza stato-città;

f)l'ammontare pro capite del reddito minimo di inserimento, che non deve comunque essere superiore a una percentuale pari al 60% del reddito medio pro capite nazionale;

g)l'integrazione del reddito minimo di inserimento con altre prestazioni derivanti dall'accesso ad altri servizi sociali da parte del destinatario e del suo nucleo familiare;

h)la titolarità ai comuni dei compiti relativi alla sperimentazione, e le modalità di presentazione presso i comuni di residenza delle domande per accedere al reddito minimo di inserimento;

i)i criteri e le modalità di valutazione dell'efficacia della sperimentazione;

l)le funzioni consultive della Commissione di indagine sulla povertà e sull'emarginazione istituita presso la Presidenza del consiglio dei ministri, ai fini dell'attuazione della sperimentazione.

45. Le somme stanziate per le finalità di cui ai commi da 40 a 44 possono essere utilizzate quale copertura della quota di finanziamento nazionale di programmi cofinanziati dall'Ue.
46. Con decorrenza dal 1 gennaio 1998, le istituzioni pubbliche e private esercitano le azioni di rivalsa nei confronti degli istituti assicuratori relativamente alle prestazioni ospedaliere erogate a favore dei cittadini coinvolti in incidenti causati dalla circolazione dei veicoli a motore o natanti, nonché in caso di infortuni sul lavoro e malattie professionali; la rivalsa è esercitata nella misura del 12% delle tariffe ospedaliere vigenti al momento del ricovero.
47. Emanare, entro quattro mesi dall'entrata in vigore della presente legge, sentite le competenti commissioni parlamentari e le organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative, uno o più decreti legislativi di riordino, con decorrenza 1° maggio 1998, della partecipazione alla spesa e delle esenzioni, nel rispetto dei seguenti principi e criteri direttivi:

a)il Servizio sanitario nazionale garantisce la tutela della salute e l'accesso ai servizi alla totalità dei cittadini senza distinzioni individuali o sociali;

b)nell'ambito dei livelli essenziali di assistenza, efficaci, appropriati e uniformi, posti a carico del Fondo sanitario nazionale, sono individuate, anche in rapporto a linee guida e percorsi diaguostico-terapeutici, le prestazioni la cui fruizione è subordinata al pagamento diretto, da parte dell'utente, di una quota limitata di spesa;

c)sono escluse dalla partecipazione alla spesa le prestazioni rientranti in programmi, anche regionali, di prevenzione e diagnosi precoce, le prestazioni di medicina generale e di pediatria di libera scelta, i trattamenti ero g ti in regime di ricovero ordinano, nonché le prestazioni di cui alla lettera f);

d)l'esenzione dei cittadini dalla partecipazione alla spesa è stabilita in relazione alla sostenibilità della stessa da parte dell'utente, tenuto conto delle condizioni economiche, del nucleo familiare, dell'età dell'assistito e del bisogno di prestazioni sanitarie legate a particolari patologie;

e)la condizione economica che dà diritto all'esenzione è definita con riferimento al nucleo familiare, tenuto conto di elementi di reddito e di patrimonio, in relazione alla composizione quali-quantitativa della famiglia, prescindendo dalla posizione del capo famiglia rispetto al lavoro e superando la discriminazione fra persone in cerca di prima occupazione e disoccupati; è prevista l'adozione di fattori correttivi volti a favorire l'autonomia dell'anziano convivente e a rafforzare la tutela dei nuclei che comprendono al loro interno individui con elevati bisogni di assistenza;

f)l'esenzione per patologie prevede la revisione delle forme morbose che danno diritto all'esenzione delle correlato prestazioni di assistenza farmaceutica specialistica, ivi comprese quelle di alta specializzazione tenuto conto in particolare della onerosità assistenziale delle condizioni croniche e invalidanti; specifiche forme di tutela sono garantite alle patologie rare e ai farmaci orfani, per l'attuazione delle disposizioni del decreto legislativo si provvede con regolamento del ministro della sanità ai sensi dell'art. 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400;

g)la partecipazione alla spesa, in quanto rapportata al costo delle prestazioni erogato, è definita anche in relazione alla revisione dei sistemi tariffari di remunerazione dei soggetti erogatori pubblici e privati;

h)la revisione della partecipazione alla spesa e del regime delle esenzioni è effettuata senza maggiori oneri complessivi a carico degli assistiti, garantendo comunque un risparmio non inferiore a 10 miliardi annui;

i)è promossa la responsabilità finanziaria delle regioni, delle province autonome e delle aziende sanitarie nella gestione del sistema di partecipazione alla spesa e del regime delle esenzioni, anche prevedendo l'impiego generalizzato, nell'ambito di progetti concordati con le regioni e le province autonome, di una tessera sanitaria, nel rispetto della normativa sul trattamento dei dati personali di cui alla legge 31 dicembre 1996, n. 675;

l)è assicurata anche con la previsione di uno o più regolamenti emanati a norma dell'art. 17, comma 2, della legge 23 agosto 1988, n 400, la semplificazione delle procedure di prescrizione e pagamento della partecipazione, nonché di riconoscimento e verifica delle esenzioni, anche attraverso l'utilizzazione della tessera sanitaria di cui alla lettera i).

48. Il governo è delegato a emanare entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della presento legge uno o più decreti legislativi per la definizione, con effetto dal 1 luglio 1998, di criteri unificati di valutazione della situazione economica dei soggetti che richiedono prestazioni sociali agevolato nei confronti di amministrazioni pubbliche, nonché di modalità per l'acquisizione delle informazioni e l'effettuazione dei controlli, nel rispetto dei seguenti principi e criteri direttivi;
a) determinazione, anche mediante procedura informativa predisposta a cura del ministero delle finanze, della situazione economica del soggetto che richiede la prestazione agevolata in base alle condizioni reddituali e patrimoniali del soggetto stesso, dei soggetti con i quali convive e di quelli considerati a suo carico ai finì dell'imposta sul reddito delle persone fisiche, con possibilità di differenziare i vari elementi reddituali e patrimoniali in ragione della loro entità e natura;
b) obbligo per il richiedente la prestazione di fornire preventivamente le informazioni necessarie per la valutazione della situazione economica alla quale è subordinata l'erogazione della prestazione agevolata, nonché di , altri dati e notizie rilevanti per i controlli;
c) possibilità per le amministrazioni pubbliche che erogano le prestazioni, nonché per i comuni e per i centri autorizzati di assistenza fiscale, di rilasciare tramite collegamento telematico con il sistema informativo del ministero delle finanze, una certificazione, con validità temporalmente limitate, attestante la situazione economica dichiarata, valevole ai fini dell'accesso a tutte le prestazioni agevolato;
d) obbligo per le amministrazioni pubbliche erogatrici di provvedere a controlli, confrontando i dati reddituali e patrimoniali dichiarati dai soggetti ammessi alle prestazioni agevolato con i dati in possesso del sistema informativo del ministero delle finanze ai fini dei successivi controlli da parte delle stesse pubbliche amministrazioni;
e) inclusione nei programmi annuali di controllo fiscale della guardia di finanza dei soggetti beneficiari di prestazioni agevolato individuati sulla base di appositi criteri selettivi, prevedendo anche l'effettuazione di indagini bancarie e presso gli intermediari finanziari.
49. Entro 60 giorni dalla data di entrata in vigore del decreto di cui al comma 1, gli enti erogatori individuano, secondo le disposizioni dei rispettivi ordinamenti, le condizioni economiche richiesto per l'accesso alle prestazioni assistenziali, sanitarie e sociali agevolato, con possibilità di prevedere criteri differenziati in base alle condizioni economiche e alla composizione della famiglia. Per le amministrazioni dello stato e gli enti pubblici previdenziali si provvede con decreto del ministro competente, adottato di concerto con il ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, ove non diversamente disposto con norme di legge e salvo quanto previsto dal comma 47. Le condizioni economiche richieste possono essere, con le stesse modalità, modificate annualmente, entro il 31 ottobre dell'anno precedente a quello in cui le modifiche hanno effetto.
50. Entro due anni dalla data di entrata in vigore del decreto previsto dal comma 1, nel rispetto degli stessi principi e criteri direttivi, possono essere emanate, con uno o più decreti legislativi, disposizioni integrative e correttive.
51. Resta confermata, relativamente al periodo dal 3 novembre 1997 alla data di entrata in vigore, della presente legge, la sospensione delle previgenti norme di legge, di regolamento o di accordo collettivo attributivo e del diritto, con decorrenza nel periodo sopraindicato, a trattamenti pensionistici di anzianità anticipati rispetto all'età pensionabile o all'età prevista per la cessazione dal servizio in base ai singoli ordinamenti. La presente disposizione non si applica ai lavoratori per i quali, anteriormente al 3 novembre 1997, è intervenuta l'estinzione del rapporto di lavoro. I pubblici dipendenti, la cui posizione rientra nella presente disposizione e le cui dimissioni sono state, anteriormente alla stessa data, accettate dall'amministrazione, possono revocarle e, se è già intervenuto il collocamento a riposo, sono riammessi in servizio a domanda; le predette facoltà possono essere esercitate entro 30 giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge. E conseguentemente:
a) all'art. 42 sopprimere i commi1,2e3;
b) alle tabelle A e B dell'A.S. 27921A:
- eliminare sotto «accantonamenti di segno negativo per riduzioni di spese o incremento di entrate» la voce «Presidenza del consiglio dei ministri» con i relativi importi per gli anni 1998, 1999 e 2000, nonché le note apposte sui suddetti importi e in calce;
- eliminare sotto «accantonamenti di segno positivo per nuove o maggiori spese o riduzione di entrate» tutte le note apposte sugli importi degli accantonamenti e in calce;
c) al comma 2 dell'art. 2,. sostituire le cifre
lire..... milioni e lire......... milioni con; rispettivamente,
lire........ milioni e lire.......... milioni.
52. Con decreto del ministro del lavoro e della previdenza sociale, di concerto con i ministri del tesoro, del bilancio e della programmazione economica e della funzione pubblica e per gli affari regionali, da emanarsi entro il 31 marzo 1998 sono determinati, nel rispetto degli equilibri di bilancio, termini di accesso al trattamento pensionistico di anzianità diversi da quelli di cui al comma 8, peri lavoratori che hanno presentato nel corso dell'anno 1997 domanda, accettata ove previsto dall'amministrazione di appartenenza, per accedere al pensionamento entro il 1998 in base a criteri di maggiore età anagrafica e anzianità contributiva, nonché di data di presentazione della domanda.
53. Al fine di favorii il processo di attuazione per i dipendenti delle pubbliche amministrazioni delle disposizioni in materia di previdenza, complementare viene prevista la possibilità di richiedere la trasformazione dell'indennità di fine servizio in trattamento di fine rapporto. Per coloro che optano in tal senso una quota della vigente aliquota contributiva relativa all'indennità di fine servizio prevista dalle gestioni previdenziali e di appartenenza, pari a 1,5%, verrà destinata a previdenza complementare nei modi e con gradualità da definirsi in sede di specifica trattativa con le organizzazioni sindacali dei lavoratori.
54. Resta confermata, relativamente al periodo dal 3 novembre 1997 alla data di entrata in vigore della presente legge, la sospensione delle previgenti norme di legge, di regolamento o di accordo collettivo attributive del diritto, con decorrenza nel periodo sopraindicato, a trattamenti pensionistici di anzianità anticipati rispetto all'età pensionabile o all'età prevista per la cessazione dal servizio in base ai singoli ordinamenti, fatta esclusione per i casi di cui al comma 7, lettera c), secondo periodo. La presente disposizione non si applica ai lavoratori per i quali, anteriormente al 3 novembre 1997, è intervenuta l'estinzione del rapporto di lavoro. I pubblici dipendenti interessati dalla sospensione di cui alla presente disposizione e le cui dimissioni sono state, anteriormente alla stessa data, accettate dal l'amministrazione, possono revocarle e, se è già intervenuto il collocamento a riposo, sono riammessi in servizio a domanda; le predette facoltà possono essere esercitate entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge. I lavoratori dipendenti privati che risultino avere in corso alla data del 3 novembre 1997 il periodo di preavviso, essendo in possesso dei requisiti previsti dalle disposizioni al momento vigenti per l'accesso al trattamento pensionistico di anzianità al 1° gennaio 1998, possono, entro dieci giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, richiedere il prolungamento dei termini di preavviso, ove inferiori, ai fini dell'accesso al pensionamento a decorrere dal 1° aprile 1998.

55. Con decreto del ministro del Lavoro e della previdenza sociale, di concerto con i ministri del Tesoro, del Bilancio e della programmazione economica, per la funzione pubblica e per gli affari regionali, da emanarsi entro il 31 marzo 1998, sono determinati, nel rispetto degli equilibri di bilancio relativamente alle forme di previdenza esclusive, termini di accesso al trattamento pensionistico di anzianità diversi da quelli di cui al comma 8, per i lavoratori che hanno presentato in data anteriore al 3 novembre 1997 domanda, accettata ove previsto dall'amministrazione di appartenenza, per accedere al pensionamento entro il 1998, ivi compresi quelli che hanno presentato domanda di revoca o di riammissione ai sensi e per gli effetti di cui al decreto legge 3 novembre 1997, n. 375, salvo diversa volontà da manifestarsi entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge. I termini di accesso sono determinati in base a criteri di maggiore età anagrafica e anzianità contributiva nonché di data di presentazione della domanda ovvero di intervenuta estinzione del rapporto di lavoro.

Tabella Al

Età e anzianità oppure Anzianità
199854e35 36
199955e35 37
200055e35 37
200156e35 37

Età e anzianità oppure Anzianità
200257e 37
200357e35 37
200457e35 38
200557e35 38
200657e35 39
200757e35 39
200857e35 40

Tabella Bl

Età e anzianità oppure Anzianità
199853e35 36
199953e35 37
200054e35 37
200155e35 37
200255e35 37
200356e35 37
200457e35 38
200557e35 38
200657e35 39
200757e35 39
200857e35 40

Tabella C

Indicatore n. 1: Sofferenze lorde/impieghi lordi

Numeratore

Sofferenze lorde: Schema della nota integrativa del bilancio di esercizio parte B, sez. 1.4 (al lodo delle relative svalutazioni)

Denominatore

Impieghi lordi: Schemi di stato patrimoniale e di conto economico del bilancio di esercizio (voce 40 dello stato patrimoniale al lordo delle relative svalutazioni)

Criterio di anomalia: rapporto sofferenze/impieghi dell'azienda superiore a quello medio di una percentuale almeno pari al 20%, per gli ultimi due esercizi.

Indicatore n. 2: Spese per il personale/margine di intermediazione

Numeratore

Spese per il personale: schema di stato patrimoniale e di conto economico del bilancio di esercizio (voce 80, lett. A del conto economico)

Denominatore

Margine di intermediazione:

schema di stato patrimoniale e di conto economico del bilancio di esercizio:

voce 10 -voce 20-voce3 0-

voce 40-voce 50-voce 60-

voce 70- voce 110 (conto economico)

Criterio di anomalia: rapporto, spese per il personale/margine di intermediazione superiore a quello medio di una percentuale almeno pari al 20% per gli ultimi due esercizi.

Indicatore n. 3: Utile (perdita) d'esercizio

Utile (perdita) d'esercizio: schema di stato patrimoniale e di conto economico del bilancio di esercizio Voce 230 (conto economico)

Criterio di anomalia: risultato in perdita per almeno due degli ultimi tre bilanci approvati.

Agli effetti del comma 3 dell'art lo scostamento si determina quando siano verificati almeno due dei criteri di anomalia sopra indicati.