Legge 26 aprile 1990, n. 86
(in GU 27 aprile 1990, n. 97)
Modifiche in tema di delitti dei pubblici
ufficiali contro la pubblica amministrazione
Articolo 1
1. L'art. 314 del codice penale è sostituito dal seguente:
«Art. 314. (Peculato). - Il pubblico ufficiale o l'incaricato di un
pubblico servizio, che, avendo per ragione del suo ufficio o servizio
il possesso o comunque la disponibilità di denaro o di altra cosa
mobile altrui, se ne appropria, è punito con la reclusione da tre a
dieci anni.
Si applica la pena della reclusione da sei mesi a tre anni quando il
colpevole ha agito al solo scopo di fare uso momentaneo della cosa, e
questa, dopo l'uso momentaneo, è stata immediatamente restituita».
Articolo 2
1. L'art. 316 del codice penale è sostituito dal seguente:
«Art. 316. (Peculato mediante profitto dell'errore altrui). - Il
pubblico ufficiale o l'incaricato di un pubblico servizio, il quale,
nell'esercizio delle funzioni o del servizio, giovandosi dell'errore
altrui, riceve o ritiene indebitamente, per sè o per un terzo, denaro
od altra utilità, è punito con la reclusione da sei mesi a tre
anni».
Articolo 3
1. Dopo l'art. 316 del codice penale è inserito il seguente:
«Art. 316-bis. (Malversazione a danno dello Stato). - Chiunque,
estraneo alla pubblica amministrazione, avendo ottenuto dallo Stato o
da altro ente pubblico contributi, sovvenzioni o finanziamenti
destinati a favorire iniziative dirette alla realizzazione di opere od
allo svolgimento di attività di pubblico interesse, non li destina
alle predette finalità, è punito con la reclusione da sei mesi a
quattro anni».
Articolo 4
1. L'art. 317 del codice penale è sostituito dal seguente:
«Art. 317. (Concussione). - Il pubblico ufficiale o l'incaricato di
un pubblico servizio, che, abusando della sua qualità o dei suoi
poteri, costringe o induce taluno a dare o a promettere indebitamente,
a lui o ad un terzo, denaro od altra utilità, è punito con la
reclusione da quattro a dodici anni».
Articolo 5
1. Dopo l'art. 317 del codice penale è inserito il seguente:
«Art. 317-bis. (Pene accessorie). - La condanna per i reati di cui
agli articoli 314 e 317 importa l'interdizione perpetua dai pubblici
uffici. Nondimeno, se per circostanze attenuanti viene inflitta la
reclusione per un tempo inferiore a tre anni, la condanna importa
l'interdizione temporanea».
Articolo 6
1. L'art. 318 del codice penale è sostituito dal seguente:
«Art. 318. (Corruzione per un atto d'ufficio). - Il pubblico
ufficiale, che, per compiere un atto del suo ufficio, riceve, per sè
o per un terzo, in denaro od altra utilità, una retribuzione che non
gli è dovuta, o ne accetta la promessa, è punito con la reclusione
da sei mesi a tre anni.
Se il pubblico ufficiale riceve la retribuzione per un atto d'ufficio
da lui già compiuto, la pena è della reclusione fino ad un anno».
Articolo 7
1. L'art. 319 del codice penale è sostituito dal seguente:
«Art. 319. (Corruzione per un atto contrario ai doveri d'ufficio). -
Il pubblico ufficiale, che, per omettere o ritardare o per aver omesso
o ritardato un atto del suo ufficio, ovvero per compiere o per aver
compiuto un atto contrario ai doveri di ufficio, riceve, per sè o per
un terzo, denaro od altra utilità, o ne accetta la promessa, è
punito con la reclusione da due a cinque anni».
Articolo 8
1. Dopo l'art. 319 del codice penale è inserito il seguente:
«Art. 319-bis. (Circostanze aggravanti). - La pena è aumentata se il
fatto di cui all'art. 319 ha per oggetto il conferimento di pubblici
impieghi o stipendi o pensioni o la stipulazione di contratti nei
quali sia interessata l'amministrazione alla quale il pubblico
ufficiale appartiene».
Articolo 9
1. Dopo l'art. 319-bis del codice penale è inserito il seguente:
«Art. 319-ter. (Corruzione in atti giudiziari). - Se i fatti indicati
negli articoli 318 e 319 sono commessi per favorire o danneggiare una
parte in un processo civile, penale o amministrativo, si applica la
pena della reclusione da tre a otto anni.
Se dal fatto deriva l'ingiusta condanna di taluno alla reclusione non
superiore a cinque anni, la pena è della reclusione da quattro a
dodici anni; se deriva l'ingiusta condanna alla reclusione superiore a
cinque anni o all'ergastolo, la pena è della reclusione da sei a
venti anni».
Articolo 10
1. L'art. 320 del codice penale è sostituito dal seguente:
«Art. 320. (Corruzione di persona incaricata di un pubblico
servizio). - Le disposizioni dell'art. 319 si applicano anche
all'incaricato di un pubblico servizio; quelle di cui all'art. 318 si
applicano anche alla persona incaricata di un pubblico servizio,
qualora rivesta la qualità di pubblico impiegato.
In ogni caso, le pene sono ridotte in misura non superiore ad un
terzo».
Articolo 11
1. L'art. 321 del codice penale è sostituito dal seguente:
«Art. 321. (Pene per il corruttore). - Le pene stabilite nel primo
comma dell'art. 318, nell'art. 319, nell'art. 319-bis, e nell'art. 320
in relazione alle suddette ipotesi degli articoli 318 e 319, si
applicano anche a chi dà o promette al pubblico ufficiale o
all'incaricato di un pubblico servizio il denaro od altra utilità».
Articolo 12
1. L'art. 322 del codice penale è sostituito dal seguente:
«Art. 322. (Istigazione alla corruzione). - Chiunque offre o promette
denaro od altra utilità non dovuti ad un pubblico ufficiale o ad un
incaricato di un pubblico servizio che riveste la qualità di pubblico
impiegato, per indurlo a compiere un atto del suo ufficio, soggiace,
qualora l'offerta o la promessa non sia accettata, alla pena stabilita
nel primo comma dell'art. 318, ridotta di un terzo.
Se l'offerta o la promessa è fatta per indurre un pubblico ufficiale
o un incaricato di un pubblico servizio ad omettere o a ritardare un
atto del suo ufficio, ovvero a fare un atto contrario ai suoi doveri,
soggiace, qualora l'offerta o la promessa non sia accettata, alla pena
stabilita nell'art. 319, ridotta di un terzo.
La pena di cui al primo comma si applica al pubblico ufficiale o
all'incaricato di un pubblico servizio che riveste la qualità di
pubblico impiegato che sollecita una promessa o dazione di denaro od
altra utilità da parte di un privato per le finalità indicate
dall'art. 318.
La pena di cui al secondo comma si applica al pubblico ufficiale o
all'incaricato di un pubblico servizio che sollecita una promessa o
dazione di denaro od altra utilità da parte di un privato per le
finalità indicate dall'art. 319».
Articolo 13
1. L'art. 323 del codice penale è sostituito dal seguente:
«Art. 323. (Abuso d'ufficio). - Il pubblico ufficiale o l'incaricato
di un pubblico servizio, che, al fine di procurare a sè o ad altri un
ingiusto vantaggio non patrimoniale o per arrecare ad altri un danno
ingiusto, abusa del suo ufficio, è punito, se il fatto non
costituisce più grave reato, con la reclusione fino a due anni.
Se il fatto è commesso per procurare a sè o ad altri un ingiusto
vantaggio patrimoniale, la pena è della reclusione da due a cinque
anni».
Articolo 14
1. Dopo l'art. 323 del codice penale è inserito il seguente:
«Art. 323-bis. (Circostanza attenuante). - Se i fatti previsti dagli
articoli 314, 316, 316-bis, 317, 318, 319, 320, 322 e 323 sono di
particolare tenuità, le pene sono diminuite».
Articolo 15
1. L'art. 326 del codice penale è sostituito dal seguente:
«Art. 326. (Rivelazione ed utilizzazione di segreti di ufficio). - Il
pubblico ufficiale o persona incaricata di un pubblico servizio, che,
violando i doveri inerenti alle funzioni o al servizio, o comunque
abusando della sua qualità, rivela notizie di ufficio, le quali
debbano rimanere segrete, o ne agevola in qualsiasi modo la
conoscenza, è punito con la reclusione da sei mesi a tre anni.
Se l'agevolazione è soltanto colposa, si applica la reclusione fino a
un anno.
Il pubblico ufficiale o la persona incaricata di un pubblico servizio,
che, per procurare a sè o ad altri un indebito profitto patrimoniale,
si avvale illegittimamente di notizie di ufficio, le quali debbano
rimanere segrete, è punito con la reclusione da due a cinque anni. Se
il fatto è commesso al fine di procurare a sè o ad altri un ingiusto
profitto non patrimoniale o di cagionare ad altri un danno ingiusto,
si applica la pena della reclusione fino a due anni».
Articolo 16
1. L'art. 328 del codice penale è sostituito dal seguente:
«Art. 328. (Rifiuto di atti d'ufficio. Omissione). - Il pubblico
ufficiale o l'incaricato di un pubblico servizio, che indebitamente
rifiuta un atto del suo ufficio che, per ragioni di giustizia o di
sicurezza pubblica, o di ordine pubblico o di igiene e sanità, deve
essere compiuto senza ritardo, è punito con la reclusione da sei mesi
a due anni.
Fuori dei casi previsti dal primo comma, il pubblico ufficiale o
l'incaricato di un pubblico servizio, che entro trenta giorni dalla
richiesta di chi vi abbia interesse non compie l'atto del suo ufficio
e non risponde per esporre le ragioni del ritardo, è punito con la
reclusione fino ad un anno o con la multa fino a lire due milioni.
Tale richiesta deve essere redatta in forma scritta ed il termine di
trenta giorni decorre dalla ricezione della richiesta stessa».
Articolo 17
1. L'art. 357 del codice penale è sostituito dal seguente:
«Art. 357. (Nozione del pubblico ufficiale). - Agli effetti della
legge penale, sono pubblici ufficiali coloro i quali esercitano una
pubblica funzione legislativa, giurisdizionale o amministrativa.
Agli stessi effetti è pubblica la funzione amministrativa
disciplinata da norme di diritto pubblico e da atti autoritativi, e
caratterizzata dalla formazione e dalla manifestazione della volontà
della pubblica amministrazione e dal suo svolgersi per mezzo di poteri
autoritativi e certificativi».
Articolo 18
1. L'art. 358 del codice penale è sostituito dal seguente:
«Art. 358. (Nozione della persona incaricata di un pubblico
servizio). - Agli effetti della legge penale, sono incaricati di un
pubblico servizio coloro i quali, a qualunque titolo, prestano un
pubblico servizio.
Per pubblico servizio deve intendersi un'attività disciplinata nelle
stesse forme della pubblica funzione, ma caratterizzata dalla mancanza
dei poteri tipici di questa ultima, e con esclusione dello svolgimento
di semplici mansioni di ordine e della prestazione di opera meramente
materiale».
Articolo 19
1. All'art. 6 del codice di procedura penale è aggiunto il seguente
comma:
«2. Il tribunale è altresì competente per i reati, consumati o
tentati, previsti dal capo I del titolo II del libro II del codice
penale, esclusi quelli di cui agli articoli 329, 330, primo comma,
331, primo comma, 332, 333, 334 e 335».
Articolo 20
1. Gli articoli 315 e 324 del codice penale sono abrogati. |