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Reg. Tribunale Lecce n. 662 del 01.07.1997
Direttore responsabile: Dario Cillo


 

Legge 27 luglio 2004, n. 186
(in SO 131 alla GU 28 luglio 2004 n. 175)

Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 28 maggio 2004, n. 136, recante disposizioni urgenti per garantire la funzionalità di taluni settori della pubblica amministrazione. Disposizioni per la rideterminazione di deleghe legislative e altre disposizioni connesse

Art. 1.

(Conversione in legge del decreto-legge 28 maggio 2004, n. 136. Entrata in vigore)

    1. Il decreto-legge 28 maggio 2004, n. 136, recante disposizioni urgenti per garantire la funzionalità di taluni settori della pubblica amministrazione, è convertito in legge con le modificazioni riportate in allegato alla presente legge.

    2. Sono fatti salvi gli effetti degli atti compiuti ai sensi dell’articolo 8, comma 1-bis, della legge 28 gennaio 1994, n. 84, introdotto dall’articolo 6 del decreto-legge 28 maggio 2004, n. 136, fino alla data di entrata in vigore della presente legge.
    3. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale.

Art. 2.

(Disposizioni per la rideterminazione di deleghe legislative e altre disposizioni connesse)

    1. Il Governo è delegato ad adottare, senza nuovi o maggiori oneri per il bilancio dello Stato, entro il termine di dodici mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, uno o più decreti legislativi integrativi e correttivi dei decreti legislativi 30 luglio 1999, n. 300, 20 ottobre 1998, n. 368, 29 gennaio 1998, n. 19, 20 luglio 1999, n. 273, 16 luglio 1997, n. 264, 16 luglio 1997, n. 265, 28 novembre 1997, n. 459, e 28 novembre 1997, n. 464, attenendosi alle procedure e ai princìpi e criteri direttivi di cui all’articolo 1, commi 2 e 3, all’articolo 5, commi 2 e 3, e all’articolo 7 della legge 6 luglio 2002, n. 137.

    2. Il Governo è delegato ad adottare, senza nuovi o maggiori oneri per il bilancio dello Stato, entro il termine di dodici mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, uno o più decreti legislativi correttivi o modificativi dei decreti legislativi già emanati ai sensi dell’articolo 21, comma 15, della legge 15 marzo 1997, n. 59, e successive modificazioni, attenendosi ai princìpi e criteri direttivi contenuti nel citato comma 15.
    3. Il Governo è delegato ad adottare, entro il termine di dodici mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, uno o più decreti legislativi per il riassetto delle disposizioni legislative in materia di:

        a) teatro, musica, danza ed altre forme di spettacolo dal vivo;

        b) sport;
        c) proprietà letteraria e diritto d’autore.

    4. I decreti legislativi di cui al comma 3 sono adottati secondo le procedure ed i princìpi e criteri direttivi di cui all’articolo 10, commi 2, 3 e 4, della legge 6 luglio 2002, n. 137, e successive modificazioni.

    5. Il Governo è delegato ad adottare, entro il termine di dodici mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, uno o più decreti legislativi per il riordino delle disposizioni in tema di parità e pari opportunità tra uomo e donna, attenendosi ai princìpi e criteri direttivi di cui all’articolo 13, comma 2, della legge 6 luglio 2002, n. 137.
    6. All’articolo 6, comma 1, della legge 6 luglio 2002, n. 137, la parola: «diciotto» è sostituita dalla seguente: «trentasei».
    7. Alla legge 29 luglio 2003, n. 229, sono apportate le seguenti modificazioni:

        a) agli articoli 2, comma 1, alinea, 4, comma 1, alinea, e 5, comma 1, alinea, le parole: «un anno» sono sostituite dalle seguenti: «due anni»;

        b) all’articolo 3, comma 1, alinea, le parole: «un anno» sono sostituite dalle seguenti: «diciotto mesi»;
        c) agli articoli 7, comma 1, alinea, 8, comma 1, alinea, e 9, comma 1, alinea, le parole: «sei mesi» sono sostituite dalle seguenti: «diciotto mesi»;
        d) all’articolo 11, comma 1, alinea, le parole: «entro diciotto mesi» sono sostituite dalle seguenti: «entro trenta mesi».

    8. All’articolo 15, comma 1, alinea, della legge 12 dicembre 2002, n. 273, le parole: «diciotto mesi» sono sostituite dalle seguenti: «due anni».

    9. All’articolo 6, comma 1, alinea, della legge 8 luglio 2003, n. 172, le parole: «un anno» sono sostituite dalle seguenti: «due anni».
    10. Il termine di cui all’articolo 13-nonies del decreto-legge 25 ottobre 2002, n. 236, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2002, n. 284, è differito al 20 luglio 2004.
    11. All’articolo 1, commi 1 e 3, della legge 7 marzo 2003, n. 38, le parole, rispettivamente: «entro un anno» ed «entro due anni» sono sostituite dalle seguenti: «entro due anni» ed «entro tre anni».
    12. All’articolo 1, comma 3, alinea, della legge 27 ottobre 2003, n. 290, le parole: «due mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge» sono sostituite dalle seguenti: «il 31 dicembre 2004». All’articolo 1-sexies, comma 7, del decreto-legge 29 agosto 2003, n. 239, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 ottobre 2003, n. 290, le parole: «30 giugno 2004» sono sostituite dalle seguenti: «31 dicembre 2004».
    13. All’articolo 5 del decreto legislativo 19 dicembre 2003, n. 379, al comma 4, la parola: «nonchè» è sostituita dalle seguenti: «ma non».

Art. 3.

(Modifica dell’articolo 1 della legge 21 dicembre 2001, n. 443)

    1. All’articolo 1, comma 3, secondo periodo, della legge 21 dicembre 2001, n. 443, le parole: «due anni» sono sostituite dalle seguenti: «tre anni».

Art. 4.

(Modifica dell’articolo 28 della legge 28 dicembre 2001, n. 448)

    1. All’articolo 28, comma 1, della legge 28 dicembre 2001, n. 448, e successive modificazioni, le parole: «entro sei mesi dalla scadenza del termine di cui all’articolo 1, comma 1, della legge 6 luglio 2002, n. 137» sono sostituite dalle seguenti: «entro il 31 dicembre 2004».


Testo del decreto-legge coordinato con la legge di conversione
(*) Le modifiche apportate dalla legge di conversione sono stampate con caratteri corsivi

Art. 1.
Validita' di contratti di lavoro

1. Restano validi fino al 31 dicembre 2004 i contratti di lavoro a tempo determinato stipulati ai sensi della convenzione 23 novembre 2000 tra il Ministero del lavoro e della previdenza sociale e l'Istituto nazionale della previdenza sociale (INPS), l'Istituto nazionale di previdenza per i dipendenti dell'amministrazione pubblica (INPDAP) e l'Istituto nazionale per l'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro (INAIL).

 

2. Restano validi fino al 31 dicembre 2004 i contratti di lavoro a tempo determinato stipulati ai sensi dell'articolo 16 del Contratto collettivo nazionale di lavoro del comparto del personale degli enti pubblici non economici - quadriennio normativo 1994-1997 e biennio economico 1994-1995 - tra l'INPDAP e i soggetti che, pur utilmente collocati in graduatorie di selezione pubblica per contratti di formazione e lavoro di cui al decreto legge 16 maggio 1994, n. 299, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 luglio 1994, n. 451, avevano superato il limite dei trentadue anni di eta' al momento della sottoscrizione dei relativi contratti.

 

3. Gli oneri finanziari relativi ai contratti di cui ai commi 1 e 2 sono a carico degli enti di cui ai medesimi commi, che vi provvedono nell'ambito degli ordinari stanziamenti di bilancio, senza nuovi o maggiori oneri per il bilancio dello Stato.

 

4. (Comma soppresso).

 

4-bis. Dall'attuazione del presente articolo non devono derivare nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.

 

 

 

Art. 1-bis.
Riallineamento delle posizioni di carriera del personale appartenente ai ruoli marescialli dell'Esercito, della Marina e dell'Aeronautica con quelle del personale del ruolo ispettori dell'Arma dei carabinieri.

 

 

 

1. Le disposizioni del presente articolo si applicano al personale militare in servizio alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, inquadrato nei ruoli marescialli dell'Esercito, della Marina e dell'Aeronautica ai sensi dell'articolo 34 del decreto legislativo 12 maggio 1995, n. 196, e successive modificazioni, e non producono alcun effetto nei confronti del personale militare appartenente alle categorie del congedo, neppure ai fini dell'adeguamento dell'indennita' prevista dall'articolo 46 della legge 10 maggio 1983, n. 212, e successive modificazioni.

 

2. Il personale di cui al comma 1 e' inquadrato, in ordine di ruolo, nei gradi e con le decorrenze, ai soli effetti giuridici, di cui alle tabelle A, B, C, D, E, F e G allegate al presente decreto, salvo quanto previsto dal comma 9.

 

3. Il personale di cui al comma 2 prende posto in ruolo dopo il personale gia' promosso ai sensi del decreto legislativo 12 maggio 1995, n. 196.

 

4. Al personale inquadrato per effetto di una delle tabelle di cui al comma 2 non si applicano le rideterminazioni di anzianita' eventualmente previste dalle restanti tabelle.

 

5. Il personale di cui al comma 2, gia' incluso nelle aliquote ordinarie di avanzamento definite al 31 dicembre 2002, se non ancora valutato, e' inquadrato nel grado superiore con riserva di attribuire la relativa decorrenza a conclusione del procedimento di valutazione.

 

6. Il personale, che per effetto degli inquadramenti di cui al comma 2 consegue il grado superiore, e' escluso dalle aliquote di avanzamento definite al 31 dicembre 2003, anche se e' stato gia' valutato e promosso.

 

7. Per il personale inquadrato nel grado di maresciallo ordinario e gradi corrispondenti ai sensi del comma 2, il periodo di permanenza nel grado e' di sei anni.

 

8. Il personale di cui al comma 2, che si trova nelle condizioni di cui agli articoli 17, commi 3 e 4, e 34, comma 15, del decreto legislativo 12 maggio 1995, n. 196, e successive modificazioni, al cessare delle cause impeditive e' sottoposto a valutazione con riferimento alle aliquote definite fino al 31 dicembre 2002, ai sensi dell'articolo 17, comma 6, del predetto decreto legislativo n. 196 del 1995 e, al termine del procedimento valutativo, e' inquadrato ai sensi delle disposizioni di cui al presente articolo.

 

9. I marescialli ordinari e gradi corrispondenti, di cui alla tabella D allegata al presente decreto, sono provvisoriamente inquadrati, in ordine di ruolo, nel grado di maresciallo capo e gradi corrispondenti senza mantenere l'anzianita' maturata nel grado di provenienza. La decorrenza dell'anzianita' e' attribuita, secondo le modalita' di cui all'articolo 19, comma 2, del decreto legislativo 12 maggio 1995, n. 196, in base alla graduatoria stilata, previo giudizio di merito, secondo i criteri di cui all'articolo 35, commi terzo e quarto, della legge 10 maggio 1983, n. 212, da una commissione costituita a tal fine per ciascuna Forza armata secondo le modalita' di cui all'articolo 32 della stessa legge n. 212 del 1983, e successive modificazioni.

 

10. E' determinata al 31 dicembre 2002 un'aliquota straordinaria per l'avanzamento a scelta al grado di primo maresciallo, in cui sono inclusi i marescialli capi e gradi corrispondenti con anzianita' giuridica rideterminata all'anno 1994 dalla tabella C allegata al presente decreto.

 

11. Per ciascuna Forza armata il numero di promozioni, da attribuire ai sensi del comma 10, e' stabilito con decreto del Ministro della difesa in misura non superiore a un trentesimo della consistenza del personale appartenente al ruolo marescialli determinata per l'anno 2002 dalla tabella B allegata al decreto legislativo 8 maggio 2001, n. 215, e, per il Corpo delle Capitanerie di porto, dall'articolo 3, comma 3, lettera b), del decreto legislativo 12 maggio 1995, n. 196, e successive modificazioni.

 

12. Le promozioni conferite in relazione all'aliquota ordinaria gia' determinata al 31 dicembre 2002 e alle procedure di avanzamento per concorso per titoli di servizio ed esami relative all'anno 2002 non concorrono a determinare il limite delle promozioni di cui al comma 11.

 

13. Al personale promosso al grado di primo maresciallo ai sensi dei commi 10, 11 e 12 non si applica la rideterminazione di anzianita' di cui alla tabella A allegata al presente decreto.

 

14. Nei limiti delle risorse finanziarie disponibili, in deroga a quanto previsto dall'articolo 20, comma 2, del decreto legislativo 12 maggio 1995, n. 196, il numero delle promozioni al grado di primo maresciallo da conferire a decorrere dall'anno 2004 e fino all'anno 2020 compreso e' fissato annualmente con decreto del Ministro della difesa in misura non superiore a un trentesimo della consistenza del personale appartenente ai rispettivi ruoli marescialli determinata per l'anno precedente dal decreto di cui all'articolo 2, comma 3, del decreto legislativo 8 maggio 2001, n. 215, e, per il Corpo delle Capitanerie di porto, dall'articolo 3, comma 3, lettera b), del predetto decreto legislativo n. 196 del 1995, e successive modificazioni.

 

15. Il personale di cui al presente articolo, che alla data del 31 dicembre 2003 non ha compiuto, in tutto o in parte, i periodi minimi di comando, di attribuzioni specifiche, di servizio presso reparti e di imbarco ovvero i corsi e gli esami di cui all'articolo 16 del decreto legislativo 12 maggio 1995, n. 196, e successive modificazioni, puo' espletarli nel grado di inquadramento.

 

16. Il trattamento economico spettante per effetto delle disposizioni di cui al presente articolo e' corrisposto a decorrere dal 1° gennaio 2003.

 

17. Al personale inquadrato, ai sensi del comma 2, nel grado di primo maresciallo con decorrenza 1° gennaio 2001 lo scatto aggiuntivo, di cui all'articolo 6-ter del decreto legislativo 12 maggio 1995, n. 196, e successive modificazioni, e' corrisposto a decorrere dal 1° gennaio 2003.

 

18. A seguito dell'applicazione delle disposizioni del presente articolo, se persistono disallineamenti nel grado ovvero nella qualifica o nell'anzianita' di grado ovvero di qualifica tra il personale appartenente ai ruoli ispettori dell'Arma dei carabinieri, del Corpo della guardia di finanza e delle Forze di polizia a ordinamento civile e ai ruoli marescialli delle Forze armate, si provvede senza causare ulteriori disallineamenti, nell'ambito dei provvedimenti in materia di riordino dei ruoli e delle carriere del personale non direttivo delle Forze armate e delle Forze di polizia, di cui all'articolo 3, comma 155, secondo periodo, della legge 24 dicembre 2003, n. 350, nei limiti delle risorse disponibili nell'ambito dell'autorizzazione di spesa di cui al citato articolo 3, comma 155, secondo periodo, della legge n. 350 del 2003.

 

19. All'onere derivante dall'attuazione del presente articolo, valutato in euro 86.179.610 per l'anno 2004, in euro 41.778.570 per l'anno 2005 e in euro 37.998.830 a decorrere dall'anno 2006, si provvede a valere sugli stanziamenti previsti dall'articolo 3, comma 155, primo periodo, della legge 24 dicembre 2003, n. 350.

 

20. Il Ministro dell'economia e delle finanze e' autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

 

21. Il Ministro dell'economia e delle finanze provvede al monitoraggio degli oneri derivanti dall'applicazione del presente articolo, anche ai fini dell'applicazione dell'articolo 11-ter, comma 7, della legge 5 agosto 1978, n. 468, e successive modificazioni, e trasmette alle Camere, corredati da apposite relazioni, gli eventuali decreti emanati ai sensi dell'articolo 7, secondo comma, n. 2), della citata legge n. 468 del 1978.

 

 

 

Art. 1-ter.
Modifiche al decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165

 

 

 

1. All'articolo 24 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al comma 7, le parole: "del ruolo unico" sono sostituite dalle seguenti: "dei ruoli di cui all'articolo 23";
b) il comma 9 e' abrogato.

 

 

 

Art. 1-quater.
Integrazione delle disposizioni sulla prosecuzione del rapporto di lavoro dei dipendenti pubblici oltre i limiti di eta' per il collocamento a riposo.

 

 

 

1. Al comma 1 dell'articolo 16 del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 503, sono aggiunti, in fine, i seguenti periodi: "E' inoltre data facolta' ai dipendenti delle amministrazioni pubbliche di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e successive modificazioni, con esclusione degli appartenenti alla carriera diplomatica e prefettizia, del personale delle Forze armate e delle Forze di polizia ad ordinamento militare e ad ordinamento civile, del personale del Corpo nazionale dei vigili del fuoco, di richiedere il trattenimento in servizio fino al compimento del settantesimo anno d'eta'. In tal caso e' data facolta' all'amministrazione, in base alle proprie esigenze, di accogliere la richiesta in relazione alla particolare esperienza professionale acquisita dal richiedente in determinati o specifici ambiti, in funzione dell'efficiente andamento dei servizi e tenuto conto delle disposizioni in materia di riduzione programmata del personale di cui all'articolo 39, comma 2, della legge 27 dicembre 1997, n. 449, e successive modificazioni, nonche' all'articolo 34, comma 22, della legge 27 dicembre 2002, n. 289, ed all'articolo 3, commi 53 e 69, della legge 24 dicembre 2003, n. 350. Le amministrazioni, inoltre, possono destinare il dipendente trattenuto in servizio a compiti diversi da quelli svolti. I periodi di lavoro derivanti dall'esercizio della facolta' di cui al secondo, terzo e quarto periodo del presente comma non danno luogo alla corresponsione di alcuna ulteriore tipologia di incentivi al posticipo del pensionamento ne' al pagamento dei contributi pensionistici e non rilevano ai fini della misura del trattamento pensionistico".

 

 

 

Art. 2.
Misure relative alla Societa' Dante Alighieri

 

 

 

1. (Comma soppresso).

 

2. In considerazione dell'alto rilievo culturale e dei fini istituzionali della Societa' Dante Alighieri e della sua comprovata e pluridecennale notorieta', anche in ambito internazionale, la predetta Societa' e' assimilata, nel rispetto della sua struttura e finalita', alle organizzazioni non lucrative di utilita' sociale di cui alla sezione II del decreto legislativo 4 dicembre 1997, n. 460. Conseguentemente, l'attivita' statutaria svolta dalla Societa' alle predette condizioni non si considera attivita' commerciale.

 

3. Dall'attuazione del presente articolo non derivano nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

 

 

 

Art. 3.
Diritto di opzione per il personale della Presidenza del Consiglio dei Ministri

 

 

 

1. L'articolo 12, comma 1, lettera c), della legge 15 marzo 1997, n. 59, come modificato dall'articolo 7, comma 1, lettera h), della legge 15 maggio 1997, n. 127, si interpreta nel senso che il diritto di opzione ivi previsto deve intendersi attribuito esclusivamente al personale a suo tempo inquadrato nei ruoli di cui alle Tabelle B e C allegate alla legge 23 agosto 1988, n. 400, e non anche al personale appartenente ad altri ruoli istituiti nell'ambito della Presidenza del Consiglio dei Ministri ai sensi di diverse disposizioni normative, pur se aggiunti ai ruoli di cui alla predetta legge n. 400 del 1988.

 

 

 

Art. 3-bis.
Mobilita' del personale dirigenziale

 

 

 

1. All'articolo 23, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, il primo ed il secondo periodo sono sostituiti dal seguente: "E' assicurata la mobilita' dei dirigenti, nei limiti dei posti disponibili, in base all'articolo 30 del presente decreto". 2. All'articolo 28 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, dopo il comma 7, e' inserito il seguente:
"7-bis. Le amministrazioni statali, anche ad ordinamento autonomo, e gli enti pubblici non economici comunicano, altresi', entro il 30 giugno di ciascun anno alla Presidenza del Consiglio dei ministri Dipartimento della funzione pubblica i dati complessivi e riepilogativi relativi ai ruoli, alla dotazione organica, agli incarichi dirigenziali conferiti, anche ai sensi dell'articolo 19, commi 5-bis e 6, nonche' alle posizioni di comando, fuori ruolo, aspettativa e mobilita', con indicazione della decorrenza e del termine di scadenza. Le informazioni sono comunicate e tempestivamente aggiornate per via telematica a cura delle amministrazioni interessate, con inserimento nella banca dati prevista dall'articolo 23, comma 2, secondo le modalita' individuate con circolare della Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartimento della funzione pubblica".

 

 

 

Art. 3-ter.
Disposizioni in materia di segretari comunali e provinciali

 

 

 

1. In via transitoria e comunque non oltre il 31 dicembre 2004, i segretari comunali e provinciali per i quali sia terminato il quadriennio di disponibilita' nell'anno 2002, non ricollocati presso altre amministrazioni, rimangono alle dipendenze dell'Agenzia autonoma per la gestione dell'albo dei segretari comunali e provinciali sino al passaggio in mobilita', nella piena salvaguardia della posizione giuridica ed economica.

 

2. Ai segretari comunali e provinciali per i quali, a decorrere dall'anno 2003, sia terminato il quadriennio di disponibilita' si applicano gli articoli 33 e 34 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165. Prima del collocamento in disponibilita', l'Agenzia autonoma per la gestione dell'albo dei segretari comunali e provinciali verifica ai sensi dell'articolo 33, comma 7, del decreto legislativo n. 165 del 2001 ogni possibilita' di impiego diverso all'interno o con mobilita' verso altre amministrazioni.

 

3. Per la mobilita' volontaria dei segretari comunali e provinciali si applica l'articolo 30 del decreto legislativo n. 165 del 2001. Sono abrogati l'articolo 18, ad eccezione del comma 11, e l'articolo 19, comma 11, del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 4 dicembre 1997, n. 465.

 

 

 

Art. 3-quater.
Modifica all'articolo 101 del testo unico sull'ordinamento degli enti locali

 

 

 

1. All'articolo 101 del testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali, di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, dopo il comma 2 e' inserito il seguente:
"2-bis. Durante il periodo in cui il segretario comunale o provinciale e' utilizzato in posizione di distacco, comando, aspettativa, fuori ruolo o altra analoga posizione presso altre amministrazioni pubbliche e in ogni altro caso previsto dalla legge, il termine di collocamento in disponibilita' resta sospeso".

 

 

 

Art. 3-quinquies.
Disposizioni relative alla Commissione per le adozioni internazionali

 

 

 

1. Nel rispetto di quanto previsto dall'articolo 2, della legge 16 gennaio 2003, n. 3, al presidente della Commissione per le adozioni internazionali di cui all'articolo 38 della legge 4 maggio 1983, n. 184, e' attribuita un'indennita' nella misura da determinarsi con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze. A tal fine si provvede mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 9 della legge 31 dicembre 1998, n. 476, per l'esecuzione della Convenzione per la tutela dei minori e la cooperazione in materia di adozione internazionale, fatta a l'Aja il 29 maggio 1993, ratificata ai sensi della medesima legge n. 476 del 1998.

 

 

 

Art. 4.
Personale di prestito presso il Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio

 

 

 

1. Il Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio, in relazione alle diversificate e specialistiche esigenze funzionali, puo' continuare ad avvalersi, senza nuovi o maggiori oneri a carico del bilancio dello Stato , di personale appartenente alle amministrazioni pubbliche di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e successive modificazioni, a tale fine collocato in posizione di comando o in analoga posizione consentita dai rispettivi ordinamenti. Il costo del personale durante il periodo di utilizzazione e' posto a carico del bilancio del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio.

 

 

 

Art. 5.
Normative tecniche in materia di costruzioni

 

 

 

1. Per assicurare uniformi livelli di sicurezza, ferme restando le competenze delle regioni e delle province autonome, il Consiglio superiore dei lavori pubblici, entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, provvede, di concerto con il Dipartimento della protezione civile, secondo un programma di priorita' per gli edifici scolastici e sanitari , alla redazione di norme tecniche, anche per la verifica sismica ed idraulica, relative alle costruzioni, nonche' alla redazione di norme tecniche per la progettazione, la costruzione e l'adeguamento, anche sismico ed idraulico, delle dighe di ritenuta, dei ponti e delle opere di fondazione e sostegno dei terreni. Ai fini dell'emanazione delle norme tecniche per la progettazione, la costruzione e l'adeguamento, anche sismico ed idraulico, delle dighe di ritenuta, il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti acquisisce il parere tecnico del Registro italiano dighe, da inviare entro trenta giorni dalla richiesta.

 

2. Le norme tecniche di cui al comma 1 sono emanate con le procedure di cui all'articolo 52 del testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di edilizia, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380, di concerto con il Dipartimento della protezione civile.

 

 

 

Art. 5-bis.
Integrazione delle disposizioni concernenti i Giochi olimpici invernali di Torino del 2006

 

 

 

1. Dopo l'articolo 9 della legge 9 ottobre 2000, n. 285, e successive modificazioni, e' inserito il seguente:
"Art. 9-bis. (Varianti in corso d'opera). - 1. Le varianti in corso d'opera per motivi di cui all'articolo 25 della legge 11 febbraio 1994, n. 109, e successive modificazioni, contenute in apposita perizia suppletiva e di variante, possono essere autorizzate dalla stazione appaltante a condizione che il completamento integrale dell'opera interessata sia assicurato a valere sulle risorse disponibili, trascorsi trenta giorni dalla presentazione della richiesta da parte della stazione appaltante delle autorizzazioni e dei pareri obbligatori agli enti e agli uffici coinvolti senza che sia stato comunicato formalmente un motivato dissenso, sempreche' sia assicurata la copertura economica della eventuale maggiore spesa nel quadro economico dell'intervento. Gli enti e gli uffici, ai quali sono stati richiesti autorizzazioni e pareri, possono domandare, entro dieci giorni dalla presentazione della richiesta da parte della stazione appaltante, una sola volta eventuali integrazioni alla documentazione loro presentata".

 

Art. 6.
Modificazioni alla legge 28 gennaio 1994, n. 84

 

 

 

1. All'articolo 8 della legge 28 gennaio 1994, n. 84, dopo il comma 1 e' inserito il seguente:
"1-bis. Esperite le procedure di cui al comma 1, qualora entro trenta giorni non si raggiunga l'intesa con la regione interessata, il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti indica il prescelto nell'ambito di una terna formulata a tal fine dal Presidente della Giunta regionale, tenendo conto anche delle indicazioni degli enti locali e delle camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura interessati. Ove il Presidente della Giunta regionale non provveda alla indicazione della terna entro trenta giorni dalla richiesta allo scopo indirizzatagli dal Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, questi chiede al Presidente del Consiglio dei ministri di sottoporre la questione al Consiglio dei ministri, che provvede con deliberazione motivata".

 

 

 

Art. 7.
Disposizioni in materia di attivita' sportiva dilettantistica

 

 

 

1. In relazione alla necessita' di confermare che il CONI e' unico organismo certificatore della effettiva attivita' sportiva svolta dalle societa' e dalle associazioni dilettantistiche, le disposizioni di cui ai commi 1, 3, 5, 7, 8, 9, 10, 11 e 12 dell'articolo 90 della legge 27 dicembre 2002, n. 289, e successive modificazioni, si applicano alle societa' ed alle associazioni sportive dilettantistiche che sono in possesso del riconoscimento ai fini sportivi rilasciato dal CONI, quale garante dell'unicita' dell'ordinamento sportivo nazionale ai sensi dell'articolo 5, comma 1, del decreto legislativo 23 luglio 1999, n. 242, e successive modificazioni.

 

2. Il CONI trasmette annualmente al Ministero dell'economia e delle finanze - Agenzia delle entrate, l'elenco delle societa' e delle associazioni sportive dilettantistiche riconosciute ai fini sportivi.

 

 

 

Art. 8.
Disposizioni relative al Ministero della difesa

 

 

 

1. All'articolo 21, comma 1, del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, la parola: "dieci" e' sostituita dalla seguente: "undici".

 

2. Al fine di assicurare l'effettivo rispetto del principio dell'invarianza della spesa, nelle more dell'emanazione del regolamento di cui all'articolo 17, comma 4-bis, della legge 23 agosto 1988, n. 400, il maggior onere derivante dalla previsione, ai sensi del comma 1, del trattamento economico spettante al titolare dell'incarico di cui all'articolo 19, comma 4, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e successive modificazioni , e' compensato rendendo contestualmente indisponibili, al fine del conferimento presso la stessa amministrazione, tre posti effettivamente coperti di livello dirigenziale. In alternativa, il predetto incarico di cui all'articolo 19, comma 4, del citato decreto legislativo n. 165 del 2001 e' conferito ad un ufficiale generale e gradi corrispondenti delle Forze armate, equiparato a dirigente di prima fascia, ferma restando la consistenza organica dei predetti gradi prevista dalla vigente normativa.

 

3. Con il regolamento di cui al comma 2 sono adottate le disposizioni idonee ad assicurare in via definitiva l'invarianza della spesa.

 

 

 

Art. 8-bis.
Disposizioni in materia di quote di riserva per le assunzioni obbligatorie

 

 

 

1. Le riserve di posti previste dalla legge 12 marzo 1999, n. 68, si applicano alle procedure concorsuali previste dall'articolo 29 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, ivi incluse quelle per il conferimento degli incarichi di presidenza, di durata annuale, negli istituti e nelle scuole di istruzione secondaria, nei licei artistici e negli istituti d'arte.

 

 

 

Art. 8-ter.
Disposizioni relative al Ministero dell'istruzione, dell'universita' e della ricerca

 

 

 

1. Per l'anno scolastico 2004-2005 il termine del 31 luglio di cui all'articolo 4, commi 1 e 2, del decreto-legge 3 luglio 2001, n. 255, convertito, con modificazioni, dalla legge 20 agosto 2001, n. 333, e' fissato al 25 agosto 2004.

 

 

 

Art. 8-quater.
Disposizioni in materia di ordinamento dell'amministrazione degli affari esteri

 

 

 

1. Al decreto del Presidente della Repubblica 5 gennaio 1967, n. 18, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) all'articolo 102:
1) al primo comma e' abrogata la lettera c);
2) dopo il primo comma e' inserito il seguente:
"L'amministrazione degli affari esteri puo' inoltre organizzare un corso di aggiornamento per consiglieri di ambasciata della durata complessiva di almeno tre mesi";
3) al secondo comma, dopo le parole: "I corsi previsti dal primo" sono inserite le seguenti: "e dal secondo";
b) all'articolo 108:
1) il primo comma e' sostituito dal seguente:
"Le promozioni al grado di consigliere di ambasciata sono effettuate fra i consiglieri di legazione che nel loro grado abbiano compiuto quattro anni di effettivo servizio";
2) il secondo comma e' abrogato;
c) all'articolo 110:
1) al primo comma, dopo le parole: "quattro anni" sono inserite le seguenti: ", salva la facolta' dell'amministrazione di disporre l'esecuzione del provvedimento di destinazione entro i sessanta giorni successivi" ed e' soppresso l'ultimo periodo;
2) il secondo comma e' abrogato;
3) al terzo comma, dopo le parole: "fra sede e sede" sono inserite le seguenti: ", salva la facolta' dell'amministrazione di prevedere proroghe nella misura massima di trenta giorni per consentire una ordinata gestione dei movimenti";
d) all'articolo 110-bis:
1) al primo comma, le parole: "durante il mese di gennaio di ogni anno" sono sostituite dalle seguenti: "secondo le modalita' specificamente disciplinate dall'amministrazione medesima"; le parole: "nel corso dello stesso anno" sono soppresse; dopo le parole: "rappresentanza diplomatica" sono inserite le seguenti: "e di capo di consolato generale di I classe";
2) il secondo comma e' sostituito dal seguente:
"I capi dei consolati generali di I classe sono individuati dal Ministro degli affari esteri fra i funzionari diplomatici che possiedono le qualita' piu' idonee per svolgere l'incarico";
e) all'articolo 173, comma 4, dopo le parole: "per gravi ragioni di salute" sono inserite le seguenti: "o perche' affidati all'altro genitore a seguito di divorzio, annullamento, separazione legale o consensuale omologata, nonche' nei casi di provvedimenti di separazione o scioglimento del matrimonio pronunciati dal giudice straniero anche se non delibati o, in caso di figli naturali legalmente riconosciuti, affidati al genitore non convivente con il dipendente all'estero";
f) all'articolo 190, primo comma, dopo le parole: "di cui ai successivi articoli" sono aggiunte le seguenti: ", anche secondo le modalita' di cui al regolamento previsto dall'articolo 31 della legge 23 aprile 2003, n. 109".

 

2. All'articolo 17 del decreto legislativo 24 marzo 2000, n. 85, dopo il comma 7, e' inserito il seguente:
"7-bis. In deroga a quanto previsto dagli articoli 102, primo comma, lettera b), e 107, primo comma, lettera a), del decreto del Presidente della Repubblica 5 gennaio 1967, n. 18, i funzionari diplomatici entrati in servizio dal 1° gennaio 1999 al 31 dicembre 2003 possono essere promossi dal grado di consigliere di legazione anche se non hanno frequentato il corso di aggiornamento di cui al medesimo art. 102, primo comma, lettera b). I funzionari che sono stati promossi senza aver frequentato il corso sono tenuti a seguire, entro tre anni dalla promozione stessa, un apposito corso di aggiornamento di durata semestrale".

 

3. Dall'attuazione delle disposizioni di cui al comma 1, salvo la previsione di cui al comma 1, lettera e), non devono derivare oneri aggiuntivi a carico del bilancio dello Stato.

 

4. All'onere finanziario derivante dall'attuazione delle disposizioni di cui al comma 1, lettera e), valutato in complessivi euro 199.765 a decorrere dall'anno 2004, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 2004-2006, nell'ambito dell'unita' previsionale di base di parte corrente "Fondo speciale" dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2004, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero degli affari esteri.

 

5. Il Ministro dell'economia e delle finanze provvede al monitoraggio degli oneri derivanti dall'applicazione del presente articolo, anche ai fini dell'applicazione dell'articolo 11-ter, comma 7, della legge 5 agosto 1978, n. 468, e successive modificazioni, e trasmette alle Camere, corredati da apposite relazioni, gli eventuali decreti emananti ai sensi dell'articolo 7, secondo comma, n. 2), della citata legge n. 468 del 1978.

 

6. Il Ministro dell'economia e delle finanze e' autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

 

 

Art. 8-quinquies.
Attivita' di ricerca nel campo della protezione civile

 

 

 

1. A decorrere dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, anche in relazione a quanto disposto nella direttiva del Presidente del Consiglio dei Ministri del 27 febbraio 2004, pubblicata nel supplemento ordinario alla Gazzetta Ufficiale n. 59 dell'11 marzo 2004, tutte le attivita' convenzionali da porre in essere in materia di protezione civile da parte dei gruppi nazionali di ricerca scientifica sono sottoposte alla preventiva intesa del Dipartimento della protezione civile della Presidenza del Consiglio dei ministri. Le convenzioni in atto sono risolte con effetto dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, ed entro i successivi sessanta giorni i presidenti dei gruppi nazionali di ricerca trasmettono al Dipartimento della protezione civile i risultati delle attivita' svolte, nonche', ai fini del rimborso, il quadro delle spese effettivamente sostenute.

 

 

 

Art. 8-sexies.
Disposizioni relative all'azienda Policlinico Umberto I di Roma

 

 

 

1. La successione prevista dal comma 1 dell'articolo 2 del decreto-legge 1° ottobre 1999, n. 341, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 dicembre 1999, n. 453, si interpreta nel senso che l'azienda Policlinico Umberto I di Roma succede nei contratti di durata in essere con la soppressa omonima azienda universitaria esclusivamente nelle obbligazioni relative alla esecuzione dei medesimi successiva alla data di istituzione della predetta azienda Policlinico Umberto I.

 

 

 

Art. 8-septies.
Contributo una tantum alle aziende colpite dalla siccita' nell'annata 1989-1990

 

 

1. Il contributo una tantum previsto dall'articolo 2, comma 2, del decreto-legge 6 dicembre 1990, n. 367, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 gennaio 1991, n. 31, a favore delle aziende olivicole e viticole colpite dalla siccita' nell'annata agraria 1989-1990 deve intendersi erogabile dagli enti territoriali interessati entro i limiti dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 11 del medesimo decreto-legge e nell'ambito della quota destinata a ciascun ente.

 

 

 

2. Al citato art. 2, comma 2, del decreto-legge n. 367 del 1990, le parole: "di lire" sono sostituite dalle seguenti: "fino a lire".

 

 

 

Art. 8-octies.
Contributo straordinario al Corpo nazionale soccorso alpino

 

 

 

1. Allo scopo di concorrere all'avvio e al perseguimento delle finalita' istituzionali del Corpo nazionale soccorso alpino, e' attribuito al medesimo un contributo straordinario di 350.000 euro per ciascuno degli anni 2004, 2005 e 2006.

 

2. All'onere derivante dall'attuazione del presente articolo, pari a 350.000 euro per ciascuno degli anni 2004, 2005 e 2006, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 2004-2006, nell'ambito dell'unita' previsionale dibase di parte corrente "Fondo speciale" dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2004, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero delle politiche agricole e forestali.

 

3. Il Ministro dell'economia e delle finanze e' autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

 

 

Art. 8-nonies.
Norme di interpretazione autentica

 

 

 

1. Il punto B.3), lettera b-bis), della tabella di valutazione annessa al decreto-legge 7 aprile 2004, n. 97, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 giugno 2004, n. 143, si interpreta nel senso che il servizio prestato nella scuola dell'infanzia, nella scuola primaria e in qualita' di personale educativo e' valutabile esclusivamente per le graduatorie relative a tali tipi di scuole o di attivita'; analogamente, il servizio prestato nella scuola secondaria di primo e di secondo grado e' valutabile esclusivamente per le graduatorie relative a tali tipi di scuole. Il punto B.3), lettera h), della tabella di cui al precedente periodo si interpreta nel senso che il servizio valutabile in misura doppia e' esclusivamente quello prestato nella sede scolastica ubicata in comune classificato come di montagna, situata al di sopra dei seicento metri, e non anche quello prestato in altre sedi diverse della stessa scuola.

 

2. L'articolo 1, comma 1, del decreto-legge 7 aprile 2004, n. 97, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 giugno 2004, n. 143, si interpreta nel senso che la rideterminazione delle graduatorie permanenti dell'ultimo scaglione previsto dall'articolo 1, comma 1, lettera b), del decreto-legge 3 luglio 2001, n. 255, convertito, con modificazioni, dalla legge 20 agosto 2001, n. 333, e' riferita, per quanto concerne i soli titoli di servizio, esclusivamente a quelli prestati a partire dall'anno scolastico 2003-2004.

 

 

 

Art. 8-decies.
Proroga di termine

 

 

 

1. Il termine indicato dall'articolo 6 del regolamento di cui al decreto interministeriale 15 luglio 2003, n. 388, e' prorogato di sei mesi.

 

 

 

Art. 9.
Entrata in vigore

 

 

 

1. Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana e sara' presentato alle Camere per la conversione in legge.

 

 

 

 

 

Allegato

 

 

 

«Tabella A
(art. 1-bis)

RIDETERMINAZIONE DELL’ANZIANITÀ GIURIDICA
NEL GRADO DI PRIMO MARESCIALLO

 

GRADO RIVESTITO
al 1-1-2003

DECORRENZA

INQUADRAMENTO

DECORRENZA

Primo Maresciallo Anno 1996 Primo maresciallo     01-09-1995
Primo Maresciallo Anno 1997 Primo maresciallo     1996 (1)
Primo Maresciallo Anno 1998 Primo maresciallo     1997 (1)
Primo Maresciallo Anno 1999 Primo maresciallo     1998 (1)
Primo Maresciallo Anno 2000 Primo maresciallo     1999 (1)
Primo Maresciallo Anno 2001 Primo maresciallo     2000 (1)
Primo Maresciallo Anno 2002 Primo maresciallo     01-01-2001
Primo Maresciallo Anno 2003 Primo maresciallo     01-01-2001

(1)  La decorrenza è attribuita dal giorno e mese del grado rivestito.

Tabella B
(art. 1-bis)

INQUADRAMENTO NEL GRADO DI PRIMO MARESCIALLO

 

GRADO RIVESTITO
al 31-12-2002

DECORRENZA

INQUADRAMENTO

DECORRENZA

Maresciallo capo e gradi corrispondenti Anno 1999 e precedenti Primo maresciallo     01-01-2001
Maresciallo capo e gradi corrispondenti Dal 1º gennaio 2000 al 30 giugno 2000 Primo maresciallo     01-01-2001


Tabella C
(art. 1-bis)

RIDETERMINAZIONE DELL’ANZIANITÀ GIURIDICA NEL GRADO
DI MARESCIALLO CAPO E GRADI CORRISPONDENTI

 

GRADO RIVESTITO
al 31-12-2002

DECORRENZA

INQUADRAMENTO

DECORRENZA

Maresciallo capo e gradi corrispondenti Dal 1º luglio 2000 al 31 dicembre 2000 Maresciallo capo e gradi corrispondenti     Anno 1994 (1)
Maresciallo capo e gradi corrispondenti Dal 1º gennaio 2001 al 30 dicembre 2001 Maresciallo capo e gradi corrispondenti     Anno 1995 (1)
Maresciallo capo e gradi corrispondenti Pari al 31 dicembre 2001 Maresciallo capo e gradi corrispondenti     31-12-1996
Maresciallo capo e gradi corrispondenti Anno 2002 Maresciallo capo e gradi corrispondenti     31-12-1997

(1)  La decorrenza è attribuita dal giorno e mese del grado rivestito.


Tabella D
(art. 1-bis)

INQUADRAMENTO NEL GRADO DI MARESCIALLO CAPO E
GRADI CORRISPONDENTI PREVIA VALUTAZIONE
AI SENSI DELL’ART. 1-BIS, COMMA 9

 

GRADO RIVESTITO
al 31-12-2002

DECORRENZA

INQUADRAMENTO

DECORRENZA

Maresciallo ordinario e gradi corrispondenti Anno 1996 e precedenti Maresciallo capo e gradi corrispondenti Anni 1998 (1) - 1999 - 2000
Maresciallo ordinario e gradi corrispondenti Anno 1997 Maresciallo capo e gradi corrispondenti Anni 1999 (1) - 2000-2001
Maresciallo ordinario e gradi corrispondenti Anno 1998 Maresciallo capo e gradi corrispondenti Anni 2000 (1) - 2001

(1)  La decorrenza è attribuita dal giorno e mese del grado di provenienza.

Tabella E
(art. 1-bis)

INQUADRAMENTO NEL GRADO DI MARESCIALLO CAPO E
GRADI CORRISPONDENTI

 

GRADO RIVESTITO
al 31-12-2002

DECORRENZA

INQUADRAMENTO

DECORRENZA

Maresciallo ordinario e gradi corrispondenti Anno 1999 Maresciallo capo e gradi corrispondenti   31-12-2001
Maresciallo ordinario e gradi corrispondenti Anno 2000 Maresciallo capo e gradi corrispondenti   Anno 2002 (1)

(1)  La decorrenza è attribuita dal giorno e mese del grado di provenienza.

Tabella F
(art. 1-bis)

RIDETERMINAZIONE DELL’ANZIANITÀ GIURIDICA NEL GRADO
DI MARESCIALLO ORDINARIO E GRADI CORRISPONDENTI

 

GRADO RIVESTITO
al 31-12-2002

DECORRENZA

INQUADRAMENTO

DECORRENZA

Maresciallo ordinario e gradi corrispondenti Anno 2001 Maresciallo ordinario e gradi corrispondenti   Anno 1998 (2)
Maresciallo ordinario e gradi corrispondenti (1) Anno 2002 Maresciallo ordinario e gradi corrispondenti   Anno 1999 (2)

(1)  L’inquadramento in tabella si riferisce al personale già in servizio alla data del 1º settembre 1995.
(2)  La decorrenza è attribuita dal giorno e mese del grado rivestito.


Tabella G
(art. 1-bis)

INQUADRAMENTO NEL GRADO DI MARESCIALLO ORDINARIO E
GRADI CORRISPONDENTI

 

GRADO RIVESTITO
al 31-12-2002

DECORRENZA

INQUADRAMENTO

DECORRENZA

Maresciallo e gradi corrispondenti (1) Anno 2001 e precedenti Maresciallo ordinario e gradi corrispondenti   Anno 2000 (2)
Maresciallo e gradi corrispondenti (1) Anno 2002 Maresciallo ordinario e gradi corrispondenti   Anno 2001 (2)

(1)  L’inquadramento in tabella si riferisce al personale già in servizio alla data del 1º settembre 1995.
(2)  La decorrenza è attribuita dal giorno e mese del grado di provenienza».


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