|
|
Legge 15 luglio 2003, n.189 Norme per la promozione della pratica dello sport da parte delle persone disabili Articolo 1. 1. Per la promozione e lo sviluppo della pratica sportiva di base e agonistica delle persone disabili e' autorizzata la concessione alla Federazione italiana sport disabili (FISD) di un contributo straordinario di 500.000 euro per ciascuno degli anni 2003, 2004 e 2005. 2. All'onere derivante dall'attuazione del presente articolo si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 2003-2005, nell'ambito dell'unità previsionale di base di parte corrente "Fondo speciale" dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2003, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero per i beni e le attività culturali. 3. Il Ministro dell'economia e delle finanze e' autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio. Articolo 2. 1. Entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, il Presidente del Consiglio dei Ministri, su proposta del Ministro per i beni e le attività culturali, individua, con proprio decreto di natura non regolamentare, le attività della FISD quale Comitato italiano paraolimpico, per l'organizzazione e la gestione delle attività sportive praticate dalle persone disabili in armonia, per l'attività paraolimpica, con le deliberazioni e gli indirizzi emanati dal Comitato internazionale paraolimpico. Articolo 3. 1. All'articolo 2, comma 1, del decreto legislativo 23 luglio 1999, n. 242, dopo le parole: "nonché la promozione della massima diffusione della pratica sportiva," sono inserite le seguenti: "sia per i normodotati che, di concerto con il Comitato italiano paraolimpico, per i disabili,". 2. Dopo l'articolo 12 del decreto legislativo 23 luglio 1999, n. 242, è inserito il seguente:
La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sarà inserita nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.
|
La pagina
- Educazione&Scuola©