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Legge 11 luglio 1980, n. 312
(*) Nuovo assetto retributivo-funzionale del personale civile e militare dello Stato
TITOLO I Art. 1. Area di applicazione. Le disposizioni contenute nel presente titolo si applicano agli
impiegati civili ed agli operai delle amministrazioni dello Stato
destinatari del D.P.R. 11 maggio 1976, n. 268. Sono
esclusi i dirigenti, il personale di cui all'articolo 25, undicesimo
comma della presente legge ed il personale con le qualifiche ad
esaurimento di ispettore generale e di direttore di divisione ed
equiparati di cui al decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno
1972, n. 748. Ai ricercatori, primi ricercatori e dirigenti di ricerca
dell'Istituto superiore di sanità, ai direttori, ai direttori di
sezione e sperimentatori degli istituti di ricerca e di
sperimentazione agraria e talassografici, ai direttori e
sperimentatori delle stazioni sperimentali per l'industria si applica
in via provvisoria, in attesa del definitivo assetto degli enti
medesimi, il trattamento economico dei docenti universitari. Art. 2. Qualifiche funzionali. Il personale contemplato nel presente titolo è classificato in
otto qualifiche funzionali ad ognuna delle quali corrisponde il
livello retributivo stabilito dal successivo articolo 24. Le
qualifiche sono le seguenti: Prima qualifica: attività
semplici. Attività elementari, manuali e non, per il cui esercizio
non si richiede alcun specifica preparazione. Seconda qualifica:
attività semplici con conoscenze elementari. Attività semplici,
manuali e non, comprese quelle di conservazione, riproduzione o
smistamento il cui esercizio richieda preparazione e conoscenze
elementari. Terza qualifica: attività tecnico-manuale con
conoscenze non specialistiche. Attività tecnico-manuali che
presuppongono conoscenze tecniche non specializzate; o, se di
natura amministrativa, l'esecuzione di operazioni amministrative,
tecniche o contabili elementari. Art. 3. Profili professionali. Ogni qualifica funzionale comprende più profili
professionali: questi si fondano sulla tipologia della
prestazione lavorativa, considerata per il suo contenuto, in relazione
ai requisiti culturali, al grado di responsabilità, alla sfera di
autonomia che comporta, al grado di mobilità ed ai requisiti di
accesso alla qualifica. Dopo il primo inquadramento ai sensi del
successivo articolo 4 si procederà ad un inquadramento definitivo,
con decorrenze corrispondenti a quelle del primo inquadramento, che
sarà preceduto dall'inserimento dei profili professionali nelle
qualifiche funzionali. I profili professionali saranno identificati
dalla commissione di cui al successivo articolo 10, e stabiliti con il
procedimento di cui all'articolo 9 della legge 22 luglio 1975, n.
382. Art. 4. Primo inquadramento nelle qualifiche funzionali del personale in servizio al 1° gennaio 1978. Il personale in servizio alla data del 1° gennaio 1978 è
inquadrato nelle nuove qualifiche funzionali, ai fini giuridici dalla
stessa data ed economici dal 1° luglio 1978, avuto riguardo alla
qualifica rivestita al 1° gennaio 1978 e secondo le seguenti
corrispondenze: nella seconda qualifica funzionale il personale della
carriera ausiliaria ordinaria con la qualifica di commesso o qualifica
equiparata e gli operai comuni; nella terza qualifica funzionale il
personale della carriera ausiliaria ordinaria con la qualifica di
commesso capo o qualifica equiparata, delle carriere ausiliarie
strutturate su un'unica qualifica, limitatamente al personale con
parametro di stipendio 165, della carriera ausiliaria atipica con la
qualifica corrispondente a quella di commesso e gli operai
qualificati; nella quarta qualifica funzionale il personale della
carriera esecutiva ordinaria con le qualifiche di coadiutore e
coadiutore principale e qualifiche equiparate, della carriera
ausiliaria atipica con la qualifica corrispondente a quella di
commesso capo, i vigili del fuoco, gli operai specializzati, il
personale con la qualifica di tecnico, di tecnico capo dei fari, di
guardia e di capo guardia di sanità; nella quinta qualifica
funzionale il personale della carriera esecutiva ordinaria con la
qualifica di coadiutore superiore o qualifica equiparata, delle
carriere esecutive strutturate su un'unica qualifica, limitatamente al
personale con parametro di stipendio 245, della carriera esecutiva
atipica con le qualifiche corrispondenti a quelle di coadiutore e
coadiutore principale, i capi operai, i capi squadra e i vice capi
reparto del Corpo nazionale dei vigili del fuoco; nella sesta
qualifica funzionale il personale della carriera di concetto con le
qualifiche di segretario e segretario principale o qualifiche
equiparate, della carriera esecutiva atipica con la qualifica
corrispondente a quella di coadiutore superiore ed i capi reparto del
Corpo nazionale dei vigili del fuoco; nella settima qualifica
funzionale il personale della carriera di concetto con la qualifica di
segretario capo o qualifica equiparata, delle carriere di concetto
strutturate su un'unica qualifica, limitatamente al personale con
parametro di stipendio 370, e della carriera direttiva con le
qualifiche di consigliere e di direttore di sezione o qualifiche
equiparate; nell'ottava qualifica funzionale il personale della
carriera direttiva con la qualifica di direttore aggiunto di divisione
o qualifica equiparata e personale delle carriere direttive
strutturate su una unica qualifica, limitatamente al personale con
parametro di stipendio 387 e superiore. Ai fini dell'inquadramento
previsto nel primo comma, si considerano carriere ausiliarie atipiche
quelle con parametro iniziale di stipendio superiore a 100 e con
parametro finale superiore a 165 e carriere esecutive atipiche quelle
con parametro superiore, rispettivamente, a 120 e a 245. Sono
considerate inoltre atipiche, ai fini dell'inquadramento nelle nuove
qualifiche funzionali, le posizioni operaie ed impiegatizie per le
quali risulta una sola qualifica con parametri superiori a quelli
delle corrispondenti qualifiche tipiche. Il personale che alla data di
entrata in vigore della presente legge riveste la qualifica di
commesso, coadiutore principale, segretario principale, direttore di
sezione o qualifiche corrispondenti e gli operai specializzati che
abbiano maturato oppure abbiano in corso di maturazione l'anzianità
che nel precedente ordinamento avrebbe dato titolo all'ammissione allo
scrutinio per il conseguimento rispettivamente della qualifica di
commesso capo, coadiutore superiore, segretario capo, direttore
aggiunto di divisione e capo operaio, sono inquadrati o saranno
inquadrati a mano a mano che matureranno detta anzianità nella
qualifica superiore anche in soprannumero. Art. 5. Dotazioni organiche. Con successivo disegno di legge da presentarsi entro il termine previsto dall'articolo 26-quinquies del decreto-legge 30 dicembre 1979, n. 633, come modificato dalla legge 29 febbraio 1980, n. 33, sarà stabilita la dotazione organica complessiva per ogni qualifica funzionale sulla base delle esigenze globali delle amministrazioni interessate. In attesa della legge di cui al comma precedente, la dotazione organica cumulativa delle qualifiche funzionali è stabilita in misura pari alla somma delle dotazioni organiche complessive delle diverse carriere degli impiegati e degli operai esistenti alla data del primo gennaio 1978, esclusi i ruoli ad esaurimento, aumentata del numero di posti necessari alla sistemazione del personale di cui agli articoli 31, 32, 33 e 34, nonché di quello interessato ai trasferimenti di cui ai decreti del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616 e 618. Nelle nuove dotazioni sarà reso indisponibile un numero di posti pari a quello del personale non di ruolo da sistemare ai sensi degli articoli 30, 31, 32, 33 e 34, nonché di quello interessato ai trasferimenti di cui ai decreti del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616 e 618. Art. 6. Contingenti di qualifica. [Con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri da emanare entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge di concerto con il Ministro del tesoro, previo parere del Consiglio superiore della pubblica amministrazione e sentite le organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative sul piano nazionale, saranno determinate, in attesa della legge di cui al primo comma del precedente articolo 5 ed entro la dotazione cumulativa di cui al secondo comma dell'articolo stesso, le dotazioni organiche di ciascuna qualifica e dei profili professionali relativi a ciascuna qualifica in relazione ai fabbisogni funzionali delle varie amministrazioni. Con gli stessi criteri e procedure si provvederà alle successive variazioni. Il parere del Consiglio superiore della pubblica amministrazione e quello delle organizzazioni sindacali si considerano acquisiti se non pervenuti entro 30 giorni dalla loro richiesta]. Art. 7. Accesso alle qualifiche. L'accesso alle singole qualifiche funzionali avverrà per pubblico
concorso consistente in una valutazione obiettiva del merito dei
candidati accertato con prove selettive a contenuto teorico-pratico
attinenti alle attività e ai profili della qualifica. In attesa di
una disciplina organica, che sarà stabilita in una legge-quadro sul
pubblico impiego, i concorsi, unici per tutte le amministrazioni,
saranno banditi annualmente anche limitatamente ai posti disponibili
negli uffici aventi sede in determinate regioni, gruppi di regioni,
compartimenti o altre circoscrizioni superiori alla provincia, salva
per tutti i cittadini la facoltà di parteciparvi. Gli impiegati
assegnati ad uffici operanti nella circoscrizione di prima
destinazione non possono essere trasferiti ad uffici aventi sedi in
circoscrizione diversa prima del compimento di cinque anni di servizio
effettivamente prestato nella sede di prima destinazione. Per la
determinazione del numero dei posti da mettere a concorso, potrà
tenersi conto, oltre che dei posti disponibili alla data del bando,
anche di quelli che si renderanno vacanti entro l'anno. Le nomine ai
posti eccedenti quelli disponibili alla data del bando sono conferite
al verificarsi delle singole vacanze, qualora il concorso venga
espletato prima. Con decreto del Presidente del Consiglio dei
ministri, da emanare, sentite le organizzazioni sindacali maggiormente
rappresentative sul piano nazionale, entro sei mesi dalla
pubblicazione della presente legge, saranno dettate norme per
disciplinare il numero ed il regolamento tipo delle prove di esame, lo
svolgimento dei concorsi, la nomina e la composizione delle
Commissioni esaminatrici e quanto occorra in materia di concorsi,
nonché i criteri di destinazione dei vincitori. Le norme di cui
all'articolo 1, 1) e all'art. 2, D.P.R. 21 aprile 1972, n. 472,
relativi ai corsi di preparazione, con concessione di borse di studio
per il reclutamento di impiegati continuano a trovare applicazione ai
fini dell'accesso ai profili professionali ascritti alla settima e
alla ottava qualifica funzionale. Le modalità di ammissione ai corsi
e del relativo svolgimento, i criteri per le prove di esame, la nomina
e composizione delle commissioni esaminatrici, nonché quanto altro
occorra per la organizzazione e lo svolgimento dei corsi medesimi,
saranno dettate con decreto del Presidente del Consiglio dei
ministri. Art. 9. Riserva di posti. L'ottanta per cento dei posti che si renderanno disponibili nelle varie qualifiche funzionali, dopo l'inquadramento definitivo del personale nelle qualifiche, è riservato al personale in servizio alla data di entrata in vigore della presente legge, che abbia tutti i requisiti all'uopo richiesti dal relativo bando. Detti posti saranno conferiti mediante concorso interno nazionale in conformità delle norme che saranno fissate con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri sentite le organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative. La presente norma si applica una sola volta e contemporaneamente al primo concorso pubblico. Art. 10. Commissione paritetica per l'inquadramento nelle nuove qualifiche. Per le operazioni relative all'inquadramento di cui ai precedenti articoli 3 e 4 è istituita con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, sentito il Consiglio superiore della pubblica amministrazione, una commissione paritetica presieduta da un sottosegretario di Stato o per sua delega da un dirigente generale e composta da sei rappresentanti dell'amministrazione statale e da sei rappresentanti dei dipendenti statali designati dalle organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative sul piano nazionale, la quale dovrà pronunciarsi sull'identificazione concreta dei profili professionali, sulla corrispondenza tra le attuali e le nuove qualifiche di inquadramento ai sensi dell'ottavo comma del predetto articolo 4 nonché su ogni altra questione che potrà insorgere e sarà sottoposta al suo esame dalle singole amministrazioni in sede di applicazione degli stessi articoli. Le decisioni della commissione sono valide se adottate con la presenza di almeno la metà dei suoi componenti e a maggioranza dei presenti. Art. 11. Espletamento dei concorsi. I concorsi per l'assunzione di personale banditi alla data di
entrata in vigore della presente legge saranno espletati ed i
vincitori saranno inquadrati nelle qualifiche funzionali in relazione
alla carriera o categoria cui si riferiva il concorso ed ai criteri
previsti per l'inquadramento nelle qualifiche stesse dalle
disposizioni contenute nei precedenti articoli concernenti il
personale in servizio alla data del 1° gennaio 1978. I corsi di
reclutamento di cui agli articoli 1, 1) e 2 del decreto del Presidente
della Repubblica 21 aprile 1972, n. 472, in via di svolgimento o già
banditi alla data di entrata in vigore della presente legge, saranno
portati a termine ed i relativi vincitori saranno inquadrati nella
settima qualifica funzionale con i criteri e le modalità di cui al
precedente comma. Art. 12. Ammissione ai concorsi di personale in servizio. Ai concorsi pubblici potrà partecipare il personale con profilo professionale di qualifica immediatamente inferiore, in servizio da almeno cinque anni senza demerito, indipendentemente dal possesso del titolo di studio prescritto, salvo che questo non sia specificatamente richiesto dal particolare profilo professionale. Art. 13. Titoli di studio. Salvo quanto diversamente disposto dai successivi articoli e quanto previsto dai profili professionali per l'accesso alle varie qualifiche funzionali è prescritto il possesso dei seguenti titoli di studio: 1) licenza di scuola elementare ed assolvimento dell'obbligo scolastico per le qualifiche 1ª e 2ª; 2) diploma di istituto di istruzione secondaria di 1° grado per le qualifiche 3ª e 4ª; 3) diploma di istituto di istruzione secondaria di 2° grado per le qualifiche 5ª e 6ª; 4) diploma di laurea per le qualifiche 7ª e 8ª. Art. 14. Riserva di posti. Nei concorsi pubblici sono riservate le seguenti aliquote di posti: 50 per cento dalla 1ª alla 2ª qualifica; 40 per cento dalla 2ª alla 3ª e dalla 3ª alla 4ª qualifica; 30 per cento dalla 4ª alla 5ª qualifica; 30 per cento dalla 5ª alla 6ª qualifica; 30 per cento dalla 6ª alla 7ª qualifica; 30 per cento dalla 7ª all'8ª qualifica. Di tali riserve potranno fruire i candidati interni che abbiano un'anzianità di cinque anni, maturata nella qualifica immediatamente inferiore a quella cui si concorre, ed il titolo di studio richiesto ai candidati esterni per l'accesso a tale qualifica inferiore, salvo altro titolo di studio. Ai fini suddetti, nel primo quinquennio del nuovo ordinamento, viene considerata equipollente all'anzianità di qualifica quella della carriera di appartenenza che ha dato titolo all'inquadramento nella stessa qualifica. La riserva sarà totale per i profili la cui professionalità di base può essere acquisita soltanto in un profilo appartenente alla qualifica immediatamente inferiore, sempreché ciò risulti espressamente dal profilo professionale della qualifica di accesso. Art. 15. Congedo ordinario. Il congedo ordinario è stabilito in trenta giorni lavorativi da fruirsi irrinunciabilmente nel corso dello stesso anno solare in non più di due soluzioni, salvo eventuali motivate esigenze di servizio, nel qual caso l'impiegato ha diritto al cumulo dei congedi entro il primo semestre dell'anno successivo. Le disposizioni di cui al precedente comma si applicano anche nei confronti del personale di cui al successivo articolo 133. Con decreto del Presidente della Repubblica, sentite le organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative sul piano nazionale, da emanarsi entro tre mesi dall'entrata in vigore della presente legge, saranno dettate norme per disciplinare l'utilizzazione annuale di 150 ore di permesso retribuito sia per l'aggiornamento professionale mediante corsi istituiti dalla Scuola superiore della pubblica amministrazione, sia per il conseguimento del titolo di istruzione della scuola dell'obbligo. Art. 16. Aspettativa sindacale. Il numero dei dipendenti da collocare in aspettativa per motivi sindacali di cui agli articoli 45 e seguenti della legge 18 marzo 1968, n. 249, è fissato in 80 unità complessive. Con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, sentite le organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative sul piano nazionale, il contingente di cui al precedente comma verrà annualmente rideterminato in relazione alla consistenza del personale in servizio. Art. 17. Abolizione dei rapporti informativi. Sono aboliti i rapporti informativi ed i giudizi complessivi annuali. Restano salve le relazioni previste, al termine del periodo di prova, per la conferma in ruolo nonché i rapporti informativi e i giudizi complessivi annuali relativi al personale che ha titolo per accedere a posti dirigenziali per quanto richiesto dall'articolo 22, settimo comma, lettera a), del decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1972, n. 748, avendo riguardo alle posizioni del nuovo ordinamento che saranno indicate con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri. Art. 18. Sanzioni disciplinari e note di demerito. Il servizio prestato nell'anno non viene valutato ai fini della progressione economica e dell'anzianità richiesta per il passaggio al livello retributivo superiore nei confronti del personale che abbia riportato in quell'anno una delle sanzioni disciplinari di cui all'articolo 78 del decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, esclusa la censura, salvo i maggiori effetti della sanzione irrogata. Nel caso in cui l'attività prestata sia stata comunque di scarso rendimento, senza valida giustificazione, il capo ufficio del personale interessato ha l'obbligo di presentare al consiglio di amministrazione apposita relazione motivata accompagnata dalle controdeduzioni dell'interessato. Detta relazione va notificata al dipendente entro il mese di gennaio successivo all'anno considerato e le controdeduzioni debbono pervenire al capo ufficio entro il successivo mese di febbraio. Il consiglio di amministrazione può deliberare a carico del dipendente interessato una nota di demerito che produrrà gli stessi effetti di cui al primo comma. Art. 19. Ruoli unici nazionali. Con la legge-quadro sul pubblico impiego verrà costituito l'organo centrale per l'amministrazione del personale statale e saranno dettate norme per l'istituzione dei ruoli unici nazionali del personale medesimo. Art. 20. Riserva di posti carriera diplomatica. Nei concorsi di ammissione alla carriera diplomatica il 15 per cento dei posti è riservato agli impiegati del Ministero degli affari esteri con qualifiche corrispondenti a quelle già delle carriere di concetto della stessa amministrazione, in possesso del titolo di studio richiesto per l'ammissione alla carriera diplomatica e con almeno cinque anni di effettivo servizio nella ex carriera di concetto di provenienza o nelle nuove corrispondenti qualifiche. I posti riservati, non utilizzati a favore di candidati interni, saranno conferiti agli idonei. Art. 21. Organizzazione del lavoro. L'organizzazione del lavoro dei pubblici dipendenti sarà ispirata al principio della partecipazione e della responsabilità, valorizzando l'apporto individuale e la qualificazione professionale degli addetti, la responsabilizzazione ad ogni livello, la mobilità ed il perfezionamento del personale, al fine di assicurarne un continuo adeguamento ai valori di democrazia, funzionalità, buon andamento e imparzialità. Per le esigenze funzionali delle singole amministrazioni ed in relazione a specifici progetti per il raggiungimento di ben definiti obiettivi si potranno costituire, nell'ambito delle strutture delle amministrazioni interessate, gruppi di lavoro anche interprofessionali, particolarmente quando l'azione amministrativa si estrinsechi in attività di studio, di ricerca, di progettazione e di programmazione, di verifica dei risultati conseguiti. L'organizzazione del lavoro deve essere finalizzata nel suo dinamico adeguamento alla realtà operativa dell'amministrazione, agli obiettivi di efficienza, di economicità, di efficacia e di redditività dell'azione tecnico-amministrativa e volta ad assicurare il massimo coordinamento tra i vari livelli dell'amministrazione pubblica ed il soddisfacimento della domanda di servizi da parte della collettività nazionale, eliminando interferenze e duplicazioni di competenze, pareri e concerti esterni non necessari. Art. 22. Produttività e rendimento. Per il raggiungimento delle finalità di cui al precedente articolo 21 con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri da emanare sentite le organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative sul piano nazionale saranno dettate norme in materia di organizzazione del lavoro nella pubblica amministrazione in armonia con i criteri ed i principi ispiratori contenuti nello stesso precedente articolo. Tali norme devono essere altresì finalizzate al recupero della produttività e al miglioramento dell'efficacia nelle prestazioni dei servizi, anche mediante l'introduzione di idonee metodologie di valutazione, che consentano l'individuazione e l'impiego di standards di esecuzione differenziati secondo il tipo di attività individuale e di gruppo. Gli standards di esecuzione sono definiti, e periodicamente riveduti, in sede di relazione annuale al Parlamento sullo stato della pubblica amministrazione, sulla base di indici di produttività e di altre idonee misure di quantità, qualità e costo del lavoro, in funzione di programmi triennali di progressivo incremento della produttività nell'erogazione dei servizi di competenza delle singole Amministrazioni. Con successiva legge si determineranno nuovi criteri di valutazione ai fini dell'accelerazione o del rallentamento nella progressione economica del personale per merito o demerito. Art. 23. Conservazione delle attribuzioni. Fino a quando non sarà provveduto all'inquadramento del personale nelle nuove qualifiche in relazione ai profili professionali di cui al precedente articolo 3, nulla è innovato circa i compiti e le attribuzioni previsti dalla normativa vigente alla data dell'entrata in vigore della presente legge per le qualifiche rivestite all'atto dell'inquadramento. Art. 24. Stipendi. A decorrere dal 1° gennaio 1978 ai fini giuridici e dal 1° luglio 1978 agli effetti economici, al personale classificato nelle otto qualifiche funzionali che individuano corrispondenti livelli retributivi di cui al precedente articolo 2, competono i seguenti stipendi annui lordi iniziali: primo livello L. 1.800.000 Al compimento di tre, sei, dieci, quindici e venti anni di servizio senza demerito nel livello di appartenenza sono attribuite altre classi di stipendio con un aumento costante del 16 per cento dello stipendio iniziale di livello. Nel periodo di permanenza in ciascuna classe di stipendio, compresa l'ultima, sono corrisposti aumenti di stipendio in ragione del 2,50 per cento dello stipendio previsto per la classe stessa per ogni biennio di servizio prestato senza demerito. Gli aumenti biennali di stipendio maturati in ciascuna classe sono riassorbiti al conseguimento della classe di stipendio successiva. Le classi di stipendio e gli aumenti periodici biennali, anche se convenzionali, si conferiscono con decorrenza dal primo giorno del mese nel quale sorge il relativo diritto. Le disposizioni di cui al precedente comma si applicano anche nei confronti del personale di cui al successivo articolo 133. Al personale di cui al presente titolo non si applicano le disposizioni relative all'aumento anticipato di stipendio per merito previsto dall'articolo 33 del decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3.Art. 25. Attribuzione nuovi stipendi. Ai fini della determinazione del nuovo stipendio spettante, dal 1°
luglio 1978 o dalla data di assunzione se successiva, al personale
collocato nelle qualifiche funzionali ai sensi del precedente articolo
4, si considera il trattamento economico complessivo annuo lordo
spettante alla stessa data per stipendio, assegno perequativo
pensionabile di cui alla legge 15 novembre 1973, n. 734, aggiunzioni
previste dai decreti del Presidente della Repubblica 11 maggio 1976, n.
268, 16 aprile 1977, n. 116 e 21 novembre 1978, n. 718, nonché per la
valutazione ai fini economici dell'anzianità di servizio. Agli stessi
fini si considera anche l'assegno personale pensionabile previsto
dall'ultimo comma dell'articolo 1 della legge 15 novembre 1973, n. 734,
e quello stabilito dall'articolo 202 del decreto del Presidente della
Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, o da disposizioni analoghe. Nel caso
in cui il trattamento economico complessivo, come sopra determinato, sia
inferiore allo stipendio iniziale del livello di inquadramento, è
attribuito quest'ultimo stipendio. Qualora invece detto trattamento sia
superiore, è attribuito lo stipendio, tra quelli conseguibili nel
livello per classe e scatti e con l'eventuale aggiunta di scatti anche
convenzionali, di importo pari o immediatamente superiore al trattamento
stesso. Ai fini dell'ulteriore progressione economica, ove siano stati
attribuiti aumenti di stipendio convenzionali, il dipendente si intende
collocato allo scatto biennale tabellare immediatamente inferiore agli
scatti convenzionali concessi. Gli assegni ad personam di cui agli
articoli 2, 3, 20 e 22 della legge 15 novembre 1973, n. 734, e
all'articolo 9 della legge 19 luglio 1977, n. 412, sono riassorbiti con
la successiva progressione economica, per passaggi di livello. Per il
personale di cui al terzo comma del precedente articolo 1 si osservano,
ai fini della determinazione dei nuovi stipendi, le disposizioni di cui
agli articoli da 71 a 75 del titolo III, capo I, della presente legge.
Lo stanziamento per il compenso particolare da corrispondere al
personale dell'Istituto superiore di sanità ai sensi dell'articolo 54
della legge 7 agosto 1973, n. 519, è determinato annualmente, con la
legge di bilancio, al netto delle somme per la corresponsione al
personale dell'Istituto stesso dell'assegno perequativo pensionabile di
cui alla legge 15 novembre 1973, n. 734, e dell'assegno pensionabile di
cui alla legge 20 dicembre 1977, n. 964, iscritte nel bilancio di
previsione per l'anno 1979, nonché di quella occorrente per la
corresponsione al personale della carriera dei dirigenti di ricerca e
dei ricercatori dell'assegno speciale mensile di cui al secondo comma
dell'articolo unico della predetta legge 20 dicembre 1977, n. 964. La
somma disponibile per detto compenso particolare viene distribuita in
ragione diretta della radice quadrata di parametri convenzionali
ricavati dividendo lo stipendio annuo lordo derivante dall'inquadramento
nelle qualifiche funzionali per il valore del punto parametrale. Per il
solo personale della carriera dei dirigenti di ricerca e dei ricercatori
del predetto Istituto la misura del compenso particolare viene ridotta
di un importo pari all'assegno speciale mensile di cui al secondo comma
dell'articolo unico della legge 20 dicembre 1977, n. 964. Il personale
della carriera diplomatica continua ad essere disciplinato dal proprio
ordinamento di settore. Art. 26. Riassunzione personale carriera ausiliaria Ministero dei beni culturali ed ambientali. Il personale della carriera ausiliaria che sia appartenuto o appartenga al ruolo dei custodi e guardie notturne di cui alla tabella IV, 2, annessa al decreto del Presidente della Repubblica 3 dicembre 1975, n. 805, e che non abbia ottenuto o abbia avuto revocato dal Ministero dell'interno il riconoscimento della qualifica di agente di pubblica sicurezza, prevista dal regio decreto 31 dicembre 1923, n. 3164, può chiedere, entro novanta giorni dalla risoluzione del rapporto di impiego, l'inquadramento, anche in soprannumero, con la possibilità della compensazione di cui all'ultimo comma del presente articolo, nel ruolo di cui alla tabella IV, 1, annessa al decreto del Presidente della Repubblica 3 dicembre 1975, n. 805, purché in possesso di tutti i requisiti previsti dal testo unico degli impiegati civili dello Stato. Per i rapporti già risolti la domanda d'inquadramento, da parte degli interessati, deve essere presentata entro novanta giorni dall'entrata in vigore della presente legge. L'inquadramento avverrà, sentito il Consiglio di amministrazione del Ministero dei beni culturali ed ambientali, lasciando vacanti, in relazione al soprannumero di cui al primo comma del presente articolo, un pari numero di posti nel ruolo dei custodi e guardie notturne, con esclusione dei posti che hanno formato oggetto di concorso, facendo salve le anzianità pregresse. Art. 27. Inquadramento del personale del lotto e attribuzione dei nuovi stipendi. Il personale del lotto di cui al regio decreto-legge 19 ottobre 1938,
n. 1933 e successive modificazioni ed integrazioni, è inquadrato nelle
seguenti qualifiche funzionali con decorrenza giuridica dal 1° gennaio
1978 ed economica dal 1° luglio 1978: a) IV qualifica: aiuto
ricevitori, aiuto ricevitori aggiunti e commessi avventizi; b) V
qualifica ricevitori. Ai fini della determinazione del nuovo stipendio
spettante, dal 1° luglio 1978 o dalla data di assunzione se successiva,
al personale inquadrato nelle qualifiche funzionali ai sensi del
precedente comma, si considera: a) per gli aiuto ricevitori, aiuto
ricevitori aggiunti e commessi avventizi il trattamento economico
complessivo lordo annuo percepito al 1° luglio 1978 o alla data di
assunzione se successiva per stipendio, assegno perequativo pensionabile
di cui all'articolo 18, terzo comma, della legge 15 novembre 1973, n.
734, aggiunzioni previste dai decreti del Presidente della Repubblica 11
maggio 1976, n. 268, 16 aprile 1977, n. 116 e 21 novembre 1978, n. 718,
nonché per la valutazione ai fini dall'anzianità di servizio; b) per i
ricevitori del lotto il trattamento complessivo lordo annuo costituito
dallo stipendio convenzionale pari a quello della classe iniziale della
seconda qualifica della carriera esecutiva amministrativa degli
impiegati civili dello Stato, dall'assegno perequativo previsto
dall'articolo 18, primo comma, della legge 15 novembre 1973, n. 734, e
degli altri emolumenti indicati al precedente punto a). Ai ricevitori
che nel triennio 1975-77 hanno conseguito una riscossione media compresa
tra 24 e 302 milioni di lire è attribuito un assegno annuo ad personam
pari all'1,30 per cento dell'importo eccedente i 24 milioni di
lire. Art. 28. Spese di gestione e pagamento delle retribuzioni al personale del lotto. Le spese di gestione previste dall'articolo 95 del regio decreto-legge 19 ottobre 1938, n. 1933, convertito, con modificazioni, nella legge 5 giugno 1939, n. 973, modificato dall'articolo 32 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1970, n. 1079, fino a quando non saranno emanate nuove disposizioni in materia, saranno sostenute dal ricevitore o reggente, con diritto al rimborso nella misura e con le modalità stabilite dal predetto articolo 95 e successive modificazioni. Fino a quando non saranno apportate le necessarie variazioni di bilancio, le retribuzioni al personale del lotto stabilite dall'articolo 27 della presente legge continueranno ad essere prelevate dai fondi della riscossione della ricevitoria a norma del combinato disposto dell'articolo 86 del regio decreto-legge 19 ottobre 1938, n. 1933 e dell'articolo 191 del regio decreto 25 luglio 1940, n. 1077. Art. 29. Trattamento di quiescenza del personale del lotto. Con decreto del Presidente della Repubblica, su proposta del Ministro delle finanze di concerto con quello del tesoro, da emanarsi entro un anno dall'entrata in vigore della presente legge, sarà soppresso il "Fondo trattamento quiescenza ed assegni straordinari al personale del lotto" ordinato dalla legge 6 agosto 1967, n. 699. Con lo stesso decreto saranno stabilite: a) l'assunzione da parte dello Stato di tutti i compiti istituzionali dell'Ente, di cui all'articolo 3 della sopracitata legge n. 699, fra cui, in via primaria, l'onere relativo alla corresponsione degli assegni vitalizi al personale del lotto cessato dal servizio anteriormente al 1° gennaio 1978 e le pensioni spettanti al personale posto in quiescenza successivamente a tale data, ad eccezione di quei compiti non più compatibili con lo stato giuridico derivante dall'attribuzione al personale del lotto della qualifica funzionale; b) l'erogazione, per le cessazioni dal servizio successive al 1° gennaio 1978, della indennità di buonuscita, a carico dell'ENPAS, anche per i servizi o periodi già riconosciuti utili nell'ordinamento dell'Ente soppresso mediante versamento all'ENPAS stesso delle indennità maturate; c) l'attribuzione allo Stato del patrimonio dell'Ente; d) l'assunzione da parte dello Stato di tutte le attività e passività dell'Ente; e) le modalità d'applicazione relative alle precedenti lettere a), c), d). Fino all'entrata in vigore del predetto decreto le pensioni al personale del lotto continueranno ad essere erogate dall'Ente fondo, tramite le direzioni provinciali del tesoro, secondo le norme e con le modalità attualmente vigenti, salvo adeguamento e riliquidazione da parte dello Stato di quelle con decorrenza originaria successiva al 1° gennaio 1978. Analogamente l'Ente fondo continuerà ad erogare le indennità di buonuscita salvo adeguamento e riliquidazione da parte dell'ENPAS per le cessazioni dal servizio successive alla stessa data del 1° gennaio 1978, previa regolamentazione delle posizioni contributive per il periodo compreso fra la data di decorrenza giuridica dell'inquadramento e quella di decorrenza economica. Art. 30. Personale del ruolo speciale ad esaurimento e non di ruolo. Ai fini dell'inquadramento nelle qualifiche funzionali del personale
del ruolo speciale ad esaurimento di cui alla legge 22 dicembre 1960, n.
1600, ferme restando le altre disposizioni della presente legge, si ha
riguardo alle mansioni svolte, per almeno tre anni, risultanti da atti
formali. Art. 31. Personale assunto ai sensi di disposizioni speciali. Il sottoelencato personale civile assunto dalle amministrazioni dello
Stato ai sensi delle disposizioni a fianco indicate, in servizio alla
data del 30 aprile 1979 ed in possesso di tutti i requisiti prescritti,
ad eccezione del limite di età e del titolo di studio, è collocato, a
domanda da presentare entro sessanta giorni dalla data di entrata in
vigore della presente legge e previo parere favorevole del consiglio di
amministrazione, nelle categorie del personale non di ruolo previste
dalla tabella I allegata al regio decreto-legge 4 febbraio 1937, n. 100
e successive modificazioni ed integrazioni, o in categorie salariali non
di ruolo corrispondenti a quelle previste per gli operai di ruolo dalla
legge 5 marzo 1961, n. 90 e successive modificazioni, a seconda delle
mansioni per le quali è avvenuta l'assunzione o la conferma in servizio
e con l'attribuzione, a decorrere dal 1° luglio 1978 o dalla data di
assunzione se successiva, del trattamento economico previsto per le
categorie stesse dal precedente articolo 30. Presidenza del Consiglio
dei ministri: personale assunto con decreto del Presidente del Consiglio
dei ministri 22 luglio 1967, regolarmente retribuito a carico del
bilancio dello Stato; personale retribuito a presentazione di fattura,
utilizzato per l'espletamento di mansioni di tipo direttivo, di
concetto, esecutivo ed ausiliario dall'ufficio del Ministro per il
coordinamento della ricerca scientifica e tecnologica. Ministero di
grazia e giustizia: personale incaricato ai sensi degli articoli 9 e 15
del decreto del Presidente della Repubblica 3 gennaio 1960, n. 103;
dattilografi e stenodattilografi assunti ai sensi dell'articolo 27 della
legge 11 agosto 1973, n. 533; traduttori-interpreti, incaricati ai sensi
della legge 14 luglio 1967, n. 568; Ministero della difesa: personale
assunto con contratto ai sensi della legge 29 settembre 1962, n. 1483;
personale assunto a contratto per le esigenze degli addetti militari
all'estero ai sensi degli articoli 10 e 11 della legge 27 dicembre 1973,
n. 838; Ministero degli affari esteri: personale assunto con contratto
ai sensi degli articoli 11, 12 e 13 della legge 17 luglio 1970 n.
569. Art. 32. Assistenti sociali utilizzati dal Ministero del lavoro e della previdenza sociale. Gli assistenti sociali dipendenti dall'Ente italiano di servizio sociale assegnati, alla data del 30 aprile 1979, in relazione alla trattazione specializzata di particolari problemi dei lavoratori migranti e delle loro famiglie, a svolgere la propria attività presso gli organi periferici del Ministero del lavoro e della previdenza sociale in base alla convenzione del 1° luglio 1967 e successivi rinnovi, in possesso dei diplomi di istituto di istruzione secondaria di secondo grado e di quello di assistente sociale e di tutti i requisiti prescritti, ad eccezione del limite di età, sono collocati, a domanda da presentare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, previa risoluzione ad ogni effetto del precedente rapporto, e su parere favorevole del Consiglio di amministrazione, nella categoria seconda del personale non di ruolo prevista dalla tabella I allegata al regio decreto-legge 4 febbraio 1937, n. 100, e successive modificazioni ed integrazioni. Al predetto personale compete dal 1° luglio 1978 lo stipendio annuo lordo iniziale previsto per la sesta qualifica funzionale, soggetto ad aumenti periodici biennali del 2,50 per cento. L'eventuale differenza tra la retribuzione percepita a titolo di assegni a carattere fisso e continuativo presso l'Ente italiano di servizio sociale e lo stipendio spettante ai sensi del precedente comma sarà attribuita al personale interessato con assegno personale riassorbibile con i futuri aumenti retributivi a qualsiasi titolo dovuti. Nei confronti di detto personale si applica l'articolo 2 della L. 4 febbraio 1966, n. 32, con riduzione alla metà dell'anzianità di servizio richiesta per l'inquadramento in ruolo che compete nella posizione iniziale della qualifica di riferimento. Art. 33. Personale utilizzato nelle comunità dei Corpi di polizia. Il personale che al 30 aprile 1979 risulti utilizzato a tempo pieno ed in modo continuativo presso le comunità del Corpo degli agenti di pubblica sicurezza, dell'Arma dei carabinieri e del Corpo della guardia di finanza, se in possesso di tutti i requisiti prescritti, ad eccezione del limite di età e del titolo di studio, è collocato, a domanda da produrre entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge e previo parere favorevole del consiglio di amministrazione, nella categoria dei dipendenti non di ruolo dello Stato, classificandolo alla quinta categoria che viene pertanto istituita, in aggiunta a quelle della tabella I allegata al regio decreto-legge 4 febbraio 1937, n. 100, e successive modificazioni ed integrazioni, per il disimpegno delle mansioni per le quali il personale stesso è stato assunto. Al predetto personale compete dal 1° luglio 1978 lo stipendio annuo lordo iniziale della prima qualifica funzionale, suscettibile degli aumenti periodici biennali del 2,50 per cento. Art. 34. Personale della scuola elementare collocato fuori ruolo. Il personale ispettivo, direttivo e docente della scuola elementare,
collocato permanentemente fuori ruolo ai sensi dell'articolo 8 della
legge 2 dicembre 1967, n. 1213, può optare, entro sessanta giorni
dall'entrata il vigore della presente legge, per il collocamento nel
corrispondente ruolo organico dell'amministrazione presso cui presta
servizio. Art. 35. Inquadramento personale ex imposte di consumo. Il personale delle abolite imposte di consumo di nomina comunale, di nomina privata di cui al contratto collettivo nazionale di lavoro 21 aprile 1940, in servizio alle dipendenze del Ministero delle finanze alla data del 1° gennaio 1978 ai sensi del decreto del presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 649, è inquadrato, salvo quanto previsto nei successivi commi, della qualifica funzionale settima, sesta, quarta e seconda, con decorrenza giuridica dalla stessa data ed economica dal 1° luglio 1978, avuto riguardo alle funzioni determinate, rispettivamente, dagli articoli 2, 3, 4 e 5 del decreto del Ministro delle finanze n. 7/3726 del 4 agosto 1977, emanato in attuazione dell'articolo 15, primo comma, della legge 4 agosto 1975, n. 397. Il personale di cui ai contratti collettivi nazionali di lavoro 23 dicembre 1948 e 14 luglio 1969 è escluso dall'inquadramento nelle nuove qualifiche funzionali. Il personale di nomina privata che alla data del 1° gennaio 1978 rivestiva le sotto elencate qualifiche è inquadrato nella qualifica funzionale per ciascuna indicato: impiegato d'ordine di amministrazione centrale e brigadiere di gestione: quinta qualifica; capo ufficio aziende locali non dirigente, ispettore di aziende locali, cassiere principale e impiegato di concetto di amministrazione centrale: settima qualifica; direttore di seconda categoria, vice direttore di prima categoria e ispettore centrale: ottava qualifica. Il personale di nomina comunale che alla data del 1° gennaio 1978 rivestiva le qualifiche terminali delle carriere ausiliarie, esecutive, di concetto e direttive specificatamente previste nei regolamenti dei comuni di provenienza, è collocato nella qualifica funzionale immediatamente superiore a quella nella quale è inquadrato il personale delle altre qualifiche delle rispettive carriere. Per il dipendente che successivamente al 1° luglio 1978 abbia conseguito nel preesistente ordinamento miglioramenti economici per effetto della progressione economica si procede ad un nuovo inquadramento con decorrenza dalla data di conseguimento dei miglioramenti stessi. Entro un anno dall'entrata in vigore della presente legge verranno effettuate le promozioni di cui all'articolo 13 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 649. Nel caso in cui la qualifica superiore, conferita in attuazione del citato articolo 13 del decreto del Presidente della Repubblica n. 649, comporti l'inquadramento nella qualifica funzionale superiore, si procede, con effetto dalla data di decorrenza della promozione, al nuovo inquadramento nella suddetta qualifica funzionale con le modalità di cui al presente articolo. Nell'ipotesi in cui il conferimento della qualifica superiore non comporti l'inquadramento nella qualifica funzionale superiore, si procede comunque ad un nuovo inquadramento economico nella qualifica funzionale di competenza, con effetto dalla data di decorrenza della promozione. Art. 36. Attribuzione dei nuovi stipendi al personale delle ex imposte di consumo. Per la determinazione del nuovo stipendio annuo spettante dal 1° luglio 1978, si considerano le voci retributive fisse e continuative soggette a contribuzione ai fini pensionistici, nonché le aggiunzioni di cui ai decreti del Presidente della Repubblica 11 maggio 1976, n. 268, 16 aprile 1977, n. 116 e 21 novembre 1978, n. 718, e quanto attiene alla valutazione, ai fini economici, dell'anzianità di servizio. Ai fini dell'individuazione del trattamento economico utile per l'inquadramento nella qualifica funzionale di competenza, l'importo annuo di cui al primo comma è diminuito di un tredicesimo, nonché della somma pari all'ammontare annuo dell'indennità integrativa speciale in vigore dalla data del 1° luglio 1978. L'importo relativo alle variazioni dell'indennità di contingenza verificatesi dal 1° luglio 1978 alla data di entrata in vigore della presente legge è aggiunto alla somma detratta ai sensi del precedente comma per indennità integrativa speciale per essere corrisposta, in aggiunta allo stipendio, a titolo di indennità di contingenza. Le variazioni dell'indennità di contingenza continuano ad applicarsi nei confronti del personale di nomina privata secondo i criteri di cui al primo comma dell'articolo 2 del decreto-legge 1° febbraio 1977, n. 12, convertito, con modificazioni, nella legge 31 marzo 1977, n. 91. Con effetto dalla data di entrata in vigore della presente legge il valore del punto di contingenza spettante per i gradi dal settimo al dodicesimo del contratto collettivo nazionale di lavoro 21 aprile 1940 e regolato dal decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 649, è adeguato alla misura di lire 2. 389 stabilita dall'accordo interconfederale del 25 gennaio 1975. La tredicesima mensilità spettante al personale di nomina privata è costituita da un dodicesimo dello stipendio annuo previsto per qualifica di competenza, nonché dall'indennità di contingenza spettante per il mese di dicembre di ciascun anno. Art. 37. Trattamento di previdenza al personale delle ex imposte di consumo. Per i trattamenti di pensione e di anzianità e per le relative contribuzioni previste per il personale delle abolite imposte di consumo restano in vigore le disposizioni di cui all'articolo 17 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 649, salvo quanto previsto dal successivo comma. Al personale delle abolite imposte di consumo iscritto al Fondo speciale di previdenza INPS regolato dal regio decreto 20 ottobre 1939, n. 1863, e successive modificazioni, si applicano le disposizioni di cui ai commi secondo e terzo dell'articolo 42 del decreto del Presidente della Repubblica 29 dicembre 1973, n. 1092, fermo restando il diritto alle indennità comunque spettanti per la risoluzione del rapporto di lavoro. Art. 38. Trattamento economico degli ufficiali giudiziari ed aiutanti ufficiali giudiziari e coadiutori. Art. 39. Trattamento economico degli ufficiali giudiziari, aiutanti ufficiali giudiziari e coadiutori in servizio al 1° luglio 1978. Ai fini della determinazione dell'indennità integrativa di cui agli
articoli 148, 169 e 178 del decreto del Presidente della Repubblica 15
dicembre 1959, n. 1229, e successive modificazioni, spettante agli
ufficiali giudiziari, aiutanti ufficiali giudiziari e coadiutori dal 1°
luglio 1978 o dalla data di assunzione se successiva, in relazione alla
qualifica funzionale di riferimento di cui al precedente articolo 38 si
ha riguardo al trattamento economico complessivo annuo lordo della
qualifica statale presa a riferimento a tali fini dagli stessi articoli
del predetto decreto n. 1229, costituito dallo stipendio, dall'assegno
perequativo pensionabile stabilito dalla legge 15 novembre 1973, n. 734,
dalle aggiunzioni di cui ai decreti del Presidente della Repubblica 11
maggio 1976, n. 268, 16 aprile 1977, n. 116 e 21 novembre 1978, n. 718,
nonché da quanto attiene alla valutazione ai fini economici
dell'anzianità di servizio, considerando a quest'ultimo riguardo la
stessa anzianità di servizio dell'interessato. Nel caso in cui il
trattamento economico, come sopra determinato, sia inferiore allo
stipendio iniziale della qualifica funzionale di riferimento, ai fini
della indennità integrativa si considera il predetto stipendio. Qualora
invece detto trattamento sia superiore, agli stessi fini si considera lo
stipendio della qualifica di riferimento, tra quelli conseguibili nella
qualifica medesima per classe o scatti, anche convenzionali, di importo
pari o immediatamente superiore al trattamento stesso. Art. 40. Inquadramento nelle qualifiche funzionali dei segretari comunali. I segretari comunali con parametro di stipendio 190 e 257 sono
inquadrati, ai fini giuridici dal 1° gennaio 1978 ed economici dal 1°
luglio 1978, alla qualifica funzionale settima e transitano a quella
ottava al compimento dell'anzianità prevista dalle forme vigenti per la
promozione alla qualifica di segretario capo, previa dichiarazione
scritta di disponibilità a trasferirsi in sedi di classe terza con le
modalità previste dalle vigente disposizioni. Con le stesse decorrenze
di cui al precedente comma sono inquadrati nell'ottava qualifica
funzionale: i segretari capi titolari di comuni della classe terza; i
segretari capi titolari di comuni della classe quarta con parametro di
stipendio 387 e superiore; i segretari capi titolari di comuni della
classe quarta con parametro di stipendio 307, previa dichiarazione
scritta di cui al comma precedente. Art. 41. Attribuzione nuovo stipendio ai segretari comunali. Ai fini della determinazione del nuovo stipendio spettante, dal 1°
luglio 1978 o dalla data dell'assunzione se successiva, al personale
collocato nelle qualifiche funzionali ai sensi del precedente articolo
40 si considera il trattamento economico complessivo annuo lordo
percepito alla predetta data o alla data di assunzione se successiva,
per stipendio, assegno perequativo pensionabile di cui alla legge 15
novembre 1973, n. 734, aggiunzioni previste dai decreti del Presidente
della Repubblica 11 maggio 1976, n. 268, 16 aprile 1977, n. 116 e 21
novembre 1978, n. 718. TITOLO II Capo I - Norme relative al personale della scuola materna, elementare, secondaria e artistica delle istituzioni educative e delle scuole speciali dello Stato. Art. 42. Categorie di personale. Il presente titolo si applica al personale statale della scuola materna, elementare, secondaria e artistica, delle istituzioni educative e delle scuole speciali dello Stato, che svolge le funzioni proprie dell'attuale personale: ispettivo tecnico-periferico; direttivo; docente; educativo; non docente. Art. 43. Funzioni. Le funzioni e le attribuzioni proprie del personale di cui al precedente articolo 42 sono quelle definite nei decreti del Presidente della Repubblica 31 maggio 1974, n. 417 e n. 420, e nelle precedenti disposizioni in vigore, salvo quanto previsto nel successivo articolo 45 per il personale non docente. Art. 44. Ordinamento del personale. L'ordinamento del personale della scuola si articola in otto qualifiche funzionali a cui corrispondono i livelli retributivi di cui al successivo articolo 50. Art. 45. Qualifiche e profili professionali. Le qualifiche funzionali del personale non docente dovranno conformarsi ai principi indicati nell'articolo 2 della presente legge. Entro 12 mesi dall'entrata in vigore della presente legge saranno identificati con le modalità di cui all'articolo 9 della legge 22 luglio 1975, n. 382, sentita una apposita commissione, i profili delle singole qualifiche in armonia con quanto disposto dal primo comma del presente articolo. La commissione di cui al comma precedente, presieduta da un sottosegretario di Stato o per sua delega da un dirigente generale e composta pariteticamente da sei rappresentanti dell'amministrazione e da sei rappresentanti delle organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative a livello nazionale, è nominata entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge con decreto del Ministro della pubblica istruzione di concerto con il Ministro del tesoro. Per la formazione dei profili si applica quanto disposto nell'articolo 3, primo comma, della presente legge. Art. 46. Inquadramento nelle qualifiche funzionali. Il personale in servizio alla data del 1° giugno 1977 è inquadrato
nelle qualifiche funzionali, ai fini giuridici dalla stessa data ed
economici dal 1° aprile 1979, avuto riguardo alla qualifica rivestita
al 1° giugno 1977 e secondo le seguenti corrispondenze: nella seconda
qualifica gli accudienti di convitto; nella terza qualifica i bidelli, i
guardarobieri, i custodi dei convitti e degli educandati, gli aiutanti
cuochi e gli aiutanti guardarobieri; nella quarta qualifica il personale
delle carriere esecutive e gli assistenti della scuola materna; nella
quinta qualifica il personale della carriera di concetto di segreteria;
nella sesta qualifica i docenti di materie per il cui insegnamento è
richiesto il diploma di istruzione secondaria di secondo grado o
equipollente; il personale educativo; nella settima qualifica i
docenti di materie per il cui insegnamento è richiesto il diploma di
laurea o il diploma di istituto superiore e i docenti equiparati ai
sensi della nota 2 alla tabella C, annessa al decreto-legge 30 gennaio
1976, n. 13, convertito, con modificazioni, nella legge 30 marzo 1976,
n. 88, compresi tutti gli insegnanti di educazione tecnica della scuola
media; i vice rettori aggiunti del ruolo ad esaurimento; gli
assistenti dei licei artistici; nell'ottava qualifica il personale
ispettivo tecnico-periferico e il personale direttivo. Il personale
delle carriere esecutive che, alla data del 1° aprile 1979, abbia la
qualifica di applicato superiore od equiparata, ovvero abbia maturato
l'anzianità per conseguirla senza scrutinio o l'abbia comunque
conseguita prima dell'entrata in vigore della presente legge, è
collocato in un livello retributivo ad esaurimento con stipendio
iniziale annuo lordo di lire 3.150.000. Il personale della carriera di
concetto che, alla data del 1° aprile 1979, abbia la qualifica di
segretario capo, ovvero abbia maturato l'anzianità per conseguirla
senza scrutinio o l'abbia comunque conseguita prima dell'entrata in
vigore della presente legge, è collocato nella sesta qualifica ai soli
fini retributivi. L'inquadramento di cui ai precedenti secondo e terzo
comma sarà disposto anche nei confronti del personale, rispettivamente,
delle carriere esecutive con qualifica di applicato od equiparata e
della carriera di concetto con qualifica di segretario, ai quali, alla
data di entrata in vigore della presente legge, risultino attribuiti
rispettivamente il parametro 213 ed il parametro 297. Art. 47. Accesso alle qualifiche funzionali e passaggi di qualifica. L'assunzione del personale di cui al presente titolo è disciplinata dalla normativa vigente in materia. Il personale non docente può partecipare ai concorsi pubblici per l'accesso alla qualifica funzionale immediatamente superiore, se in servizio in quella inferiore da almeno 5 anni senza demerito, indipendentemente dal possesso del titolo di studio richiesto per l'accesso alla qualifica funzionale superiore, purché detto titolo non sia specificamente richiesto dal particolare tipo di attività tecnica o specialistica. I concorsi riservati previsti dall'articolo 13 del decreto del Presidente della Repubblica 31 maggio 1974, n. 420, si svolgono per il passaggio dalla II alla III qualifica e dalla III alla IV qualifica per una aliquota di posti del 40 per cento e dalla IV alla V qualifica per una aliquota di posti del 30 per cento. Per il passaggio dalla II alla III qualifica si applicano le stesse disposizioni previste dall'articolo 13 del decreto del Presidente della Repubblica 31 maggio 1974, n. 420, per il passaggio dalla III alla IV qualifica. Ai fini di cui al presente articolo nel primo quinquennio decorrente dalla data di entrata in vigore del nuovo ordinamento, è considerata equipollente all'anzianità di qualifica quella di carriera. Art. 48. Riserva di posti del personale non docente. [Nel primo concorso successivo all'inquadramento del personale non docente nel nuovo ordinamento, l'80 per cento di tutti i posti disponibili nelle varie qualifiche funzionali è riservato al personale in servizio alla data di entrata in vigore della presente legge in qualifiche funzionali immediatamente inferiori]. Art. 49. Passaggio dalla II alla III qualifica. Nella prima applicazione della presente legge, i posti disponibili nella III qualifica funzionale sono interamente assegnati mediante concorsi riservati per titoli al personale non docente inquadrato nella II qualifica. Il numero dei posti da assegnare ai concorsi riservati di cui al precedente comma dovrà complessivamente raggiungere, man mano che si verificano le disponibilità, il numero delle unità di personale interessato. Art. 50. Stipendi. A decorrere dal 1° giugno 1977 ai fini giuridici e dal 1° aprile 1979 agli effetti economici, al personale inquadrato ai sensi del precedente articolo 45 nelle qualifiche funzionali competono i seguenti stipendi annui lordi iniziali: prima qualifica................L. 1.800.000 Al compimento di tre, sei, dieci, quindici e venti anni di servizio
senza demerito nella qualifica di appartenenza sono attribuite altre
classi di stipendio con un aumento costante del 16 per cento dello
stipendio iniziale di livello. Nel periodo di permanenza in ciascuna
classe di stipendio, compresa l'ultima, sono corrisposti aumenti di
stipendio in ragione del 2,50 per cento dello stipendio previsto per la
classe stessa per ogni biennio di servizio prestato senza
demerito. Art. 51. Attribuzione nuovi stipendi. Ai fini della determinazione del nuovo stipendio spettante, dal 1°
aprile 1979 o dalla data di assunzione in servizio se successiva, al
personale collocato nelle qualifiche funzionali ai sensi del precedente
articolo 45 si considera il trattamento economico complessivo lordo
annuo spettante alla stessa data per: 1) stipendio comprensivo degli
aumenti periodici comunque attribuiti, e assegno annuo pensionabile di
cui all'articolo 12 della legge 30 luglio 1973, n. 477; 2) somma di lire
300. 000 annue di cui al decreto del Presidente della Repubblica 16
aprile 1977, n. 116; 3) somma di lire 120. 000 annue di cui al decreto
del Presidente della Repubblica 17 novembre 1978, n. 711; 4) somma di
lire 276.000 annue prevista dal decreto del Presidente della Repubblica
30 dicembre 1976, n. 962, per il personale non docente; 5) somma di lire
120.000 annue a favore del personale non docente nella carriera
esecutiva avente i parametri 143 e 163 e la somma di lire 200.000 annue
per il personale della medesima carriera avente i parametri 183 e 213,
di cui al decreto del Presidente della Repubblica 17 novembre 1978, n.
711; 6) somma corrisposta in ragione di lire 9. 600 annue per ogni anno
di servizio comunque prestato; 7) eventuali assegni personali
pensionabili in godimento. Qualora il trattamento economico complessivo
come sopra determinato non raggiunga lo stipendio iniziale della
qualifica di inquadramento, la differenza è attribuita come segue: lire
20.000 mensili, ovvero l'intera differenza se d'importo inferiore, dal
1° aprile 1979; ulteriori lire 25.000 mensili, ovvero tutta la restante
somma se d'importo inferiore, dal 1° gennaio 1980; l'importo residuo
dal 1° gennaio 1981. Al suddetto personale è assicurata la ulteriore
progressione economica per maturata anzianità, ancorché non sia stata
interamente corrisposta la differenza per la classe di stipendio
iniziale, attribuendo gli aumenti periodici sullo stipendio iniziale di
qualifica funzionale o la differenza con la classe successiva e
aggiungendone l'importo alle somme come sopra determinate. Le differenze
fra il trattamento economico complessivo come sopra determinato per le
posizioni iniziali delle singole carriere previste dall'ordinamento
vigente alla data di entrata in vigore della presente legge e i nuovi
stipendi iniziali delle qualifiche funzionali sono dovute, negli importi
e alle scadenze indicate al precedente secondo comma, anche al personale
nominato in ruolo dopo il 1° aprile 1979 e al personale non di
ruolo. Art. 52. Trattamento economico nei casi di passaggio di qualifica funzionale o di cambiamento di posizione giuridica. Nel caso di passaggio ad altra qualifica anche mediante concorso, di
personale statale già di ruolo, il personale stesso è collocato, nella
nuova qualifica, nella posizione stipendiale che comporta un trattamento
economico d'importo immediatamente superiore a quello spettante. Art. 53. Personale non di ruolo. Fatto salvo quanto disposto dal precedente articolo 51, quarto comma per l'attribuzione del trattamento economico, secondo le disposizioni vigenti, al personale docente, educativo e non docente, non di ruolo, si ha riguardo allo stipendio iniziale del personale di ruolo di corrispondente qualifica. Al personale docente non di ruolo, che abbia un numero di ore inferiore all'orario settimanale di servizio previsto per il corrispondente personale di ruolo, il trattamento economico di cui al precedente comma è dovuto in proporzione. Al personale di cui al presente articolo, con nomina da parte del Provveditore agli studi od altro organo in base a disposizioni speciali, escluse in ogni caso le supplenze, sono attribuiti aumenti periodici per ogni biennio di servizio prestato a partire dal 1° giugno 1977 in ragione del 2,50 per cento calcolati sulla base dello stipendio iniziale. Il presente articolo si applica altresì alle ispettrici disciplinari dell'Accademia nazionale di danza alle quali spetta il trattamento iniziale del personale educativo. Al personale non di ruolo in servizio alla data di entrata in vigore della presente legge, provvisto di un trattamento economico complessivo, determinato secondo i criteri indicati nel precedente articolo 51, d'importo superiore allo stipendio iniziale della qualifica di riferimento, sono attribuiti gli aumenti periodici del 2,50 per cento sullo stipendio iniziale di qualifica, necessari per assicurare uno stipendio di importo pari o immediatamente superiore al suddetto trattamento economico complessivo. Ai docenti di religione dopo quattro anni di insegnamento si applica una progressione economica di carriera con classi di stipendio corrispondenti all'ottanta per cento di quelle attribuite ai docenti laureati di ruolo, con l'obbligatorietà di costituzione e accettazione di posto orario con trattamento cattedra. Art. 54. Personale ispettivo tecnico-periferico e personale direttivo della scuola materna, elementare, secondaria ed artistica, nonché delle istituzioni educative. A decorrere dal 1° aprile 1979 ed in attesa di una più organica
regolamentazione della materia, al personale ispettivo
tecnico-periferico e direttivo della scuola compete, in aggiunta allo
stipendio, una indennità nella seguente misura annua lorda: ispettori
tecnici-periferici lire 1.500.000; personale direttivo con anzianità di
servizio superiore a 5 anni lire 1.500.000; personale direttivo con
anzianità di servizio fino a 5 anni lire 1.000.000. La predetta
indennità è intesa a compensare tutte le attività connesse
all'esercizio della funzionale direttiva, svolte anche fuori del normale
orario di servizio. L'indennità non è dovuta al personale comandato o
collocato in posizione che non comporti l'effettivo esercizio della
funzione ispettiva o della direzione di istituzioni scolastiche. In
nessun caso può essere percepita più di una indennità. Al personale
direttivo con qualifica di vice direttore, di vice direttore e di vice
direttrice e al docente che a norma dell'articolo 3, ultimo comma, del
decreto del Presidente della Repubblica 31 maggio 1974, n. 417,
sostituisce il capo d'istituto per assenza o impedimento dello stesso,
la indennità è corrisposta in relazione all'effettivo esercizio della
direzione dell'istituzione educativa o scolastica, nei periodi in cui
detta indennità non è corrisposta rispettivamente al rettore, al
direttore e alla direttrice titolari dell'istituzione educativa, o al
capo d'istituto. Art. 55. Abolizione dei rapporti informativi per il personale non docente. Nei riguardi del personale non docente di ruolo e non di ruolo sono abrogate le disposizioni concernenti i rapporti informativi e i giudizi complessivi, di cui agli articoli 36 e 37 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1970, n. 1077. Restano salve le relazioni previste dall'articolo 17, secondo comma, della presente legge, per la conferma in ruolo. Art. 56. Concorsi a posti di vice rettore dei convitti nazionali e vice direttrice degli educandati femminili dello Stato. Ai concorsi a posti di vice rettore dei convitti nazionali e vice direttori degli educandati femminili dello Stato previsti dal primo comma dell'articolo 29 del decreto del Presidente della Repubblica 31 maggio 1974, n. 417, sono ammessi rispettivamente anche gli istitutori e le istitutrici dei convitti annessi agli istituti tecnici e professionali che abbiano maturato, dopo la nomina nei ruoli, un servizio di almeno 5 anni effettivamente prestato, e siano forniti di laurea e abilitazione all'insegnamento negli istituti e scuole di istruzione secondaria. Art. 57. Passaggi di ruolo. I passaggi di ruolo di cui all'articolo 77 del decreto del Presidente della Repubblica 31 maggio 1974, n. 417, possono essere disposti, oltre che da un ruolo ad un altro superiore, da un ruolo ad altro inferiore, nei medesimi casi in cui sono consentiti i correlativi passaggi inversi. Detti passaggi sono consentiti altresì al personale educativo, al personale insegnante diplomato delle scuole secondarie ed artistiche e al personale insegnante delle scuole materne, fermi restando i requisiti previsti dal citato articolo 77 del decreto del Presidente della Repubblica 31 maggio 1974, n. 417. La tabella H allegata al citato decreto del Presidente della Repubblica 31 maggio 1974, n. 417, s'intende modificata ed integrata secondo quanto sopra previsto. Art. 58. Trasferimenti a domanda. Nella tabella di valutazione di cui al secondo comma dell'articolo 68 del decreto del Presidente della Repubblica 31 maggio 1974, n. 417, sarà previsto un punteggio particolare per il personale ispettivo tecnico-periferico, direttivo, docente ed educativo, che sia rimasto nella stessa sede o scuola per almeno 3 anni. Nell'ordinanza di cui al sesto comma dell'articolo 18 del decreto del Presidente della Repubblica 31 maggio 1974, n. 420, sarà previsto un punteggio particolare per il personale non docente che sia rimasto nella stessa scuola per almeno 3 anni. Art. 59. Assegnazioni provvisorie di sede. La concessione delle assegnazioni provvisorie di sede, di cui all'articolo 73 del decreto del Presidente della Repubblica 31 maggio 1974, n. 417, è limitata alle sole ipotesi di ricongiungimento al coniuge o di ricongiungimento alla famiglia per esigenze di assistenza ai figli minori o inabili ed ai genitori anziani o per gravi esigenze di salute. La disposizione di cui al precedente comma si applica altresì al personale delle istituzioni educative statali. Il personale non docente può essere provvisoriamente assegnato ad una sede nei limiti di cui al citato articolo 73 del decreto del Presidente della Repubblica 31 maggio 1974, n. 417, nel senso indicato dal presente articolo. Art. 60. Trasferimenti d'ufficio per soppressione di posto o di cattedra. Ai fini dei trasferimenti d'ufficio del personale direttivo e docente per soppressione di posto o di cattedra, nella tabella prevista dall'articolo 68 del decreto del Presidente della Repubblica 31 maggio 1974, n. 417, sarà previsto un punteggio particolare per il servizio di ruolo nella scuola di titolarità e, subordinatamente, nella sede. La disposizione di cui al precedente comma si applica altresì al personale delle istituzioni educative statali. Un criterio analogo sarà altresì applicato ai trasferimenti d'ufficio per soppressione di posto del personale non docente. Art. 61. Disciplina della responsabilità patrimoniale del personale direttivo, docente, educativo e non docente. La responsabilità patrimoniale del personale direttivo, docente,
educativo e non docente della scuola materna, elementare, secondaria ed
artistica dello Stato e delle istituzioni educative statali per danni
arrecati direttamente all'Amministrazione in connessione a comportamenti
degli alunni è limitata ai soli casi di dolo o colpa grave
nell'esercizio della vigilanza sugli alunni stessi. La limitazione di
cui al comma precedente si applica anche alla responsabilità del
predetto personale verso l'Amministrazione che risarcisca il terzo dei
danni subiti per comportamenti degli alunni sottoposti alla
vigilanza. Art. 62. Valutazione del servizio militare ai fini del conferimento di incarichi e supplenze. Il servizio militare è valutato ai fini del conferimento degli incarichi e delle supplenze al personale docente, educativo e non docente delle scuole di ogni ordine e grado e delle istituzioni educative. L'ordinanza del Ministro della pubblica istruzione, che stabilisce le modalità ed i termini per la formazione delle graduatorie provinciali per il conferimento degli incarichi e delle supplenze al personale docente, educativo e non docente, prevederà la valutazione del servizio militare secondo criteri che dovranno essere uniformi sia nei confronti del personale docente di ogni grado e ordine di scuola sia nei confronti del personale educativo sia di quello non docente. Art. 63. Maggiorazione di anzianità ai fini del trattamento di quiescenza per il personale delle scuole ed istituzioni statali aventi particolari finalità. Al personale direttivo, docente ed assistente educatore delle scuole ed istituzioni statali aventi particolari finalità o delle sezioni e classi speciali di cui al decreto del Presidente della Repubblica 31 ottobre 1975, n. 970, è riconosciuta, ai fini del trattamento di quiescenza, una maggiorazione di anzianità pari ad un terzo del periodo di servizio effettivamente prestato nelle medesime scuole ed istituzioni o sezioni e classi, sino alla entrata in vigore della presente legge. Il predetto beneficio è riconosciuto agli stessi fini al personale docente delle scuole carcerarie. Art. 64. Modifica dell'articolo 121 del decreto del Presidente della Repubblica 31 maggio 1974, n. 417. Art. 65. Idonei di precedenti concorsi. Le disposizioni di cui all'articolo 1 della legge 8 aprile 1976, n. 184, sono estese agli idonei dei concorsi nei ruoli della carriera di concetto amministrativa della Amministrazione centrale e di quella scolastica periferica della pubblica istruzione riservati al personale interno e banditi in applicazione dell'articolo 8 del decreto del presidente della Repubblica 28 dicembre 1970, n. 1077. Il personale di cui al precedente comma conseguirà la nomina in prova secondo l'ordine di graduatoria del concorso e fino a totale esaurimento della graduatoria stessa, via via che si rendono disponibili i posti nella relativa dotazione organica. Capo II - Norme relative al personale dei conservatori di musica, delle Accademie di Belle Arti e delle Accademie nazionali di arte drammatica e di danza Art. 66. Inquadramento nelle qualifiche funzionali. In attesa della revisione del trattamento giuridico ed economico del personale dei conservatori di musica, delle accademie di belle arti e delle accademie nazionali d'arte drammatica e di danza, in rapporto alla configurazione che a dette istituzioni sarà data in sede di riforma degli istituti d'istruzione secondaria superiore e delle università, il suddetto personale in servizio alla data del 1° giugno 1977 è inquadrato nelle nuove qualifiche funzionali, ai fini giuridici dalla stessa data ed economici dal 1° aprile 1979, avuto riguardo alla qualifica rivestita al 1° giugno 1977 e secondo le seguenti corrispondenze: nella terza qualifica il personale della carriera ausiliaria; nella quarta qualifica il personale della carriera esecutiva; nella quinta qualifica il personale della carriera di concetto; nella sesta qualifica gli accompagnatori al pianoforte e pianisti accompagnatori dl cui alla tabella G, quadro III, annessa al decreto-legge 30 gennaio 1976, n. 131, convertito, con modificazioni, nella legge 30 marzo 1976, n. 88; nella settima qualifica i docenti di cui alla tabella F, quadro III, del decreto-legge 30 gennaio 1976, n. 13 convertito con modificazioni, nella legge 30 marzo 1976, n. 88, fruenti di stipendio corrispondente all'ex parametro 243; gli assistenti delle accademie di belle arti; il personale della carriera direttiva con qualifica di consigliere e direttore di sezione; nell'ottava qualifica i direttori e i docenti di cui alle tabelle E ed F, quadri I, II e III, fruenti di stipendio corrispondente a parametri superiori all'ex parametro 243, il personale della carriera direttiva con qualifica di direttore amministrativo aggiunto. Il personale docente di cui alla tabella F, quadro III, del decreto-legge 30 gennaio 1976, n. 13 convertito, con modificazioni, nella legge 30 marzo 1976, n. 88, inquadrato nella settima qualifica, consegue il passaggio alla qualifica successiva al maturare dell'anzianità prescritta dal vecchio ordinamento per il passaggio dal parametro 243 al 341. Il personale docente di materia già compresa nel terzo ruolo, di cui alla tabella C1 allegata alla legge 13 marzo 1958, n. 165, immesso in ruolo a decorrere dall'inizio dell'anno scolastico 1981-82 sarà collocato direttamente nell'ottava qualifica. Al personale amministrativo della carriera direttiva dei conservatori di musica, delle accademie di belle arti e delle accademie nazionali di arte drammatica e di danza, si applicano le norme e le decorrenze relative al corrispondente personale direttivo, contenute nel titolo I della presente legge. Nei confronti del rimanente personale di cui ai commi precedenti operano, in quanto applicabili, le norme di cui al capo I del presente titolo. Per il personale docente inquadrato nell'ottava qualifica i periodi di permanenza stabiliti per il conseguimento delle classi di stipendio successive all'iniziale sono aumentati di due anni per ciascuna classe. Per gli assistenti delle accademie di belle arti, immessi in ruolo con effetto da data anteriore al 31 maggio 1979, l'anzianità maturata al 1° giugno 1979 è aumentata di un anno agli effetti della progressione di carriera. Art. 67. Competenza per la formazione delle graduatorie degli aspiranti ad incarico e valutazione della specifica professionalità. Le graduatorie per il conferimento degli incarichi di insegnamento
nei conservatori di musica, nelle accademie di belle arti,
nell'accademia nazionale di danza e nell'accademia nazionale di arte
drammatica, esclusi gli insegnamenti della regia e della recitazione,
sono compilate da commissioni operanti presso ciascun istituto e
presiedute dal direttore. Le commissioni sono costituite da tre docenti
della materia per la quale si deve compilare la graduatoria per il
conferimento degli incarichi. Art. 68. Cumulo di impieghi. Gli articoli 91 e 92 del decreto del Presidente della Repubblica 31 maggio 1974, n. 417, devono essere interpretati nel senso che il divieto di cumulo ivi previsto non si applica al personale docente dei conservatori di musica, nei limiti di cui al successivo articolo 69. L'esercizio contemporaneo dell'insegnamento nei conservatori di musica e di altre attività presso enti lirici o istituzioni di produzione musicale è regolato dagli articoli che seguono. Le disposizioni contenute nei precedenti commi si applicano anche ai docenti delle accademie di belle arti. Art. 69. Contratti di collaborazione. I conservatori di musica, per lo svolgimento di attività didattiche
ed artistiche per le quali non sia possibile provvedere con personale di
ruolo, possono stipulare contratti di collaborazione con il personale
dipendente da enti lirici o da altre istituzioni di produzione musicale,
previa autorizzazione dei rispettivi competenti organi di
amministrazione. Art. 70. Contratti di collaborazione per il personale già in servizio. Il personale docente che, alla data di entrata in vigore della
presente legge, oltre all'insegnamento esercita attività presso enti
lirici o istituzioni di produzione musicale è tenuto a scegliere il
rapporto di dipendenza organica per l'una o l'altra attività entro un
anno dall'entrata in vigore della presente legge, salvo proroga per un
termine comunque non superiore ad un altro anno da parte degli enti o
istituzioni interessati. Per le situazioni di cumulo verificatesi prima
dell'entrata in vigore della presente legge, non si dà luogo alla
riduzione dello stipendio di cui all'art. 99 del R. D. 30 dicembre 1923,
n. 2960, e successive modificazioni, sino alla scadenza del termine di
cui al precedente comma. I docenti dei conservatori di musica che per
effetto dell'opzione perdono la qualità di titolari hanno la precedenza
assoluta rispetto a qualsiasi altro aspirante, ai fini della stipula del
contratto di collaborazione con il conservatorio dal quale dipendevano
all'atto dell'opzione. Il contratto di cui al precedente comma ha durata
triennale e può essere rinnovato per periodi non superiori a due anni e
comunque non oltre il compimento del 60° anno di età. In tali casi i
posti restano indisponibili per l'intera durata del contratto. Il
compenso per le attività previste nel contratto di collaborazione
relativo al personale contemplato nel presente articolo ha carattere
onnicomprensivo ed è pari all'entità del trattamento economico
complessivo in godimento da parte dei singoli interessati all'atto
dell'opzione con le esclusioni indicate nel precedente articolo
69. TITOLO III Capo I - Personale docente Art. 71. Progressione economica. La progressione economica dei docenti di ruolo delle Università e degli Istituti di istruzione universitaria si sviluppa in otto classi biennali di stipendio con un aumento costante, in ciascuna classe, dell'8 per cento rispetto al parametro iniziale ed in successivi aumenti biennali del 2,50 per cento calcolati sulla classe di stipendio finale, salvo quanto disposto dal successivo articolo 72, quarto comma. Ogni punto parametrale corrisponde a lire 18.000 annue lorde. Art. 72. Trattamento economico dei professori universitari, dei professori incaricati esterni e degli assistenti di ruolo. Ai professori universitari di ruolo è attribuito lo stipendio spettante all'assistente con pari anzianità nel rispettivo ruolo, maggiorato del 50 per cento. La classe finale di stipendio dei professori universitari di ruolo, che si consegue al compimento del 16° anno di servizio, da intendersi comprensivo del riconoscimento spettante per i servizi pre-ruolo ai sensi delle norme vigenti, è integrata fino a conseguire l'equiparazione economica allo stipendio del dirigente generale di livello A dello Stato, in applicazione dei principi derivanti dalle norme sulle carriere e retribuzioni dei dirigenti statali. Agli assistenti di ruolo ed ai professori incaricati esterni è attribuita la classe iniziale di stipendio corrispondente al parametro 250. Agli assistenti di ruolo che abbiano superato da un anno il giudizio di cui al secondo comma dell'articolo 8 della legge 26 gennaio 1962, n. 16, è attribuita la classe di stipendio corrispondente al parametro 300 e competono successivamente altre 6 classi biennali di stipendio con una progressione, in ciascuna classe, pari all'8 per cento dello stipendio iniziale, salvo poi il conferimento dei normali aumenti biennali in ragione del 2,50 per cento dell'ultima classe. Ai professori incaricati esterni con 5 anni e con 11 anni di anzianità di incarico è attribuita la classe di stipendio corrispondente al parametro, rispettivamente, 320 e 375, salvo i normali aumenti biennali in ragione del 2,50 per cento delle singole classi di stipendio. Le classi di stipendio per il secondo incarico conferito ad un incaricato esterno universitario o per l'incarico attribuito ad un professore universitario di ruolo oppure a coloro che ricoprono altro ufficio con retribuzione a carico dello Stato, di ente pubblico o privato, o, comunque, fruenti di un reddito di lavoro subordinato, sono calcolate in ragione del 50 per cento delle classi di stipendio previste per gli incaricati esterni. Ai fini di quanto previsto nel presente e nel precedente articolo vale quanto disposto col successivo articolo 81, quarto comma. Gli stipendi spettanti agli incaricati interni non sono suscettibili di aumenti biennali. Con effetto dal 31 ottobre 1978 la durata complessiva della carriera degli assistenti di ruolo, prevista con decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1970, n. 1079, è ridotta di due anni per coloro che alla predetta data abbiano superato il giudizio di cui al secondo comma dell'articolo 8 della legge 26 gennaio 1962, n. 16, ai fini del conseguimento delle successive classi stipendiali o degli aumenti biennali di stipendio. Art. 73. Passaggio degli assistenti nel ruolo dei professori. L'assistente di ruolo che acceda al ruolo dei professori universitari è collocato nella classe di stipendio di importo pari o immediatamente superiore allo stipendio spettante nel ruolo di provenienza e, comunque, non oltre la terza classe, conservando come assegno personale l'eventuale maggiore retribuzione in godimento, comprensiva dell'eventuale assegno percepito a titolo di incarico. Nella prima applicazione della presente legge nei confronti dei professori e degli assistenti in ruolo alla data di entrata in vigore della legge stessa, l'anzianità richiesta per il conseguimento della classe di stipendio successiva a quella spettante per effetto delle norme di cui ai precedenti articoli è ridotta di un anno. Art. 74. Determinazioni dei nuovi stipendi. I nuovi stipendi di cui al presente capo competono sulla base del trattamento complessivo annuo lordo spettante alla data del 1° novembre 1978 per: a) stipendio; b) assegno annuo pensionabile di cui alla legge 30 novembre 1973, n. 766; c) lire 25.000 mensili di cui al decreto del Presidente della Repubblica 16 aprile 1977, n. 116; d) lire 10. 000 mensili di cui alla legge 10 novembre 1978, n. 701; e) somma attribuita in sede di valutazione ai fini economici dell'anzianità di servizio; f) eventuali assegni personali pensionabili. Qualora il trattamento economico complessivo come sopra determinato non corrisponda ad uno degli stipendi risultanti dalla nuova disciplina, è conferita la classe di stipendio immediatamente superiore; la classe successiva di stipendio si consegue in tal caso dopo due anni e sei mesi. Il diritto dei professori di ruolo alla equiparazione economica di cui all'articolo 72 è mantenuto con le stesse decorrenze maturate o che saranno maturate. Nei confronti del personale cui dopo il 1° novembre 1978 viene ricostruita la posizione economica per retrodatazione di nomina in ruolo o per riconoscimenti di servizio pre-ruolo anche con effetto successivo si procede alla determinazione del maturato economico con riguardo unicamente agli elementi del preesistente ordinamento e si provvede poi alla collocazione nel nuovo ordinamento retributivo secondo i criteri di cui al presente articolo. Per il dipendente che, successivamente al 1° novembre 1978 abbia conseguito nel preesistente ordinamento miglioramenti economici per effetto della progressione economica o di carriera si procede ad un nuovo inquadramento con decorrenza dalla data del conseguimento dei miglioramenti stessi. Art. 75. Decorrenze. Il trattamento economico di cui al presente capo decorre agli effetti economici dal 1° novembre 1978 e, agli effetti giuridici: a) dal 1° giugno 1977 per gli assistenti di ruolo ed i professori incaricati che al 1° novembre 1978 abbiano maturato almeno il parametro 387 o successivo, nonché per i professori di ruolo che abbiano maturato alla stessa data almeno il parametro 609 o successivo; b) dal 1° novembre 1978 per i restanti assistenti di ruolo, professori incaricati esterni e professori ordinari. Art. 76. Ambiente di lavoro e tutela della salute. Al personale di cui al presente capo è attribuita l'indennità di rischio nei limiti e alle condizioni previste dal decreto del Presidente della Repubblica 5 maggio 1975, n. 146. Sono abrogate le precedenti disposizioni in contrasto con la presente norma. Con decreto del Ministro della pubblica istruzione di concerto con il Ministro del tesoro saranno opportunamente integrate le tabelle allegate al decreto del Presidente della Repubblica 5 maggio 1975, n. 146, al fine di adeguarle alle particolari esigenze delle Università. Art. 77. Personale docente dell'Accademia navale, aeronautica e dell'Istituto idrografico della Marina - Incompatibilità per i componenti del Consiglio universitario nazionale. Ai professori, di ruolo ed incaricati, e agli assistenti dell'Accademia navale, dell'Accademia aeronautica e dell'Istituto idrografico della Marina si applica il trattamento economico dei docenti universitari, con l'osservanza delle disposizioni degli articoli da 71 a 75 del presente capo. I componenti del Consiglio universitario nazionale provvisorio del Ministero della pubblica istruzione che abbiano presentato domanda di partecipazione ai concorsi banditi dal Ministero stesso o dalle Università degli studi e concernenti materie che comunque rientrino nelle competenze attribuite all'organo consultivo universitario nazionale, non possono prendere parte alle sedute del Consiglio in ordine agli atti che concernono i concorsi ai quali partecipano. Capo II - Personale non docente dell'Università. 78. Area di applicazione. Le disposizioni contenute nel presente capo si applicano al personale non docente delle Università, degli Istituti di istruzione universitaria degli Osservatori astronomici, astrofisici, vulcanologici e vesuviano e fino all'effettivo inquadramento previsto dalla legge 22 dicembre 1979, n. 642, al personale delle Opere universitarie. Il personale non docente già appartenente alla soppressa Opera universitaria dell'Università degli studi della Calabria, in servizio alla data di entrata in vigore del decreto del Presidente della Repubblica 19 giugno 1978, n. 632, dal 1° novembre 1978, è inquadrato nei ruoli del personale non docente delle Università e degli Istituti di istruzione universitaria mediante incremento delle dotazioni organiche dei rispettivi ruoli fino alla concorrenza delle unità di personale da immettere in ruolo. Al predetto personale si applicano le norme della presente legge. Il personale medesimo viene inquadrato nelle corrispondenti qualifiche funzionali del personale non docente universitario, sulla base del trattamento economico come previsto dai commi primo e secondo dell'articolo 83 in godimento alla data del 1° marzo 1978. Ai fini dell'applicazione delle norme di cui all'articolo 80 il servizio prestato presso le Opere è considerato corrispondente a quello prestato presso le Università e gli Istituti di istruzione universitaria. Art. 79. Ordinamento. L'ordinamento del personale non docente, di cui al precedente articolo 78, si articola in qualifiche funzionali determinate sulla base dei contenuti di professionalità e di complessità del lavoro delle attribuzioni e responsabilità connesse, del grado di autonomia, del livello di preparazione culturale richiesto. Art. 80. Declaratoria e profili professionali. Le qualifiche del personale non docente universitario di cui
all'articolo 78 saranno uniformate ai principi di cui all'articolo 2. È
istituita una commissione nazionale paritetica, nominata, entro 60
giorni dall'entrata in vigore della presente legge, con decreto dei
Ministri della pubblica istruzione e del tesoro, presieduta da un
sottosegretario o per sua delega da un dirigente generale e composta da
otto rappresentanti della pubblica amministrazione e da altrettanti
rappresentanti designati dalle organizzazioni sindacali maggiormente
rappresentative sul piano nazionale. L'identificazione delle qualifiche
e dei profili professionali sarà fatta dalla commissione di cui al
precedente comma. La commissione determinerà le procedure per gli
inquadramenti previsti dal successivo articolo 85, in modo che sia
rispettata la correlazione tra posizione funzionale e professionalità
degli interessati da un lato e i contenuti di ciascuna qualifica
funzionale dall'altro. Art. 81. Stipendi. A decorrere dal 1° marzo 1977 ai fini giuridici e dal 1° marzo 1978 agli effetti economici, al personale classificato nelle otto qualifiche funzionali competono gli stipendi come indicati nel precedente articolo 24. Al compimento di ogni biennio di servizio senza demerito nel livello di appartenenza sono attribuite altre classi di stipendio con un aumento costante dell'8 per cento dello stipendio iniziale di livello per i primi 16 anni. Dopo il conseguimento dell'ultima classe di stipendio, la progressione economica è costituita da aumenti periodici in ragione del 2,50 per cento dello stipendio inerente alla classe medesima per ogni biennio di permanenza sena demerito nella stessa. Ai fini dell'applicazione delle leggi vigenti che prevedono l'attribuzione di aumenti periodici biennali di stipendio per situazioni particolari, le misure iniziali e le successive classi di stipendio sono suscettibili di aumenti periodici convenzionali, ognuno dei quali comporta un aumento costante del 2,50 per cento delle medesime. Le classi di stipendio e gli aumenti periodici biennali, anche se convenzionali, si conferiscono con decorrenza dal primo giorno del mese nel quale sorge il relativo diritto. Art. 82. Inquadramento provvisorio nelle qualifiche funzionali. Il personale in servizio alla data del 1° marzo 1977 è inquadrato nelle qualifiche funzionali, ai fini giuridici dalla stessa data e ai fini economici dal 1° marzo 1978, avuto riguardo alla qualifica rivestita al 1° marzo 1977, secondo le seguenti corrispondenze: nella seconda qualifica: il personale ausiliario e gli operai comuni; nella terza qualifica: i portantini e gli operai qualificati; nella quarta qualifica: il personale delle carriere esecutive, gli operai specializzati e capi operai; nella quinta qualifica: il personale delle carriere esecutive atipiche con parametro iniziale 148 e terminale 275; nella sesta qualifica: il personale delle carriere di concetto; nella settima qualifica: il personale delle carriere direttive. Il personale ausiliario e gli operai comuni che intendano svolgere anche mansioni di pulizia vengono inquadrati a domanda, da presentare entro 120 giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, nella terza qualifica. Il personale assunto nel periodo compreso tra il 1° marzo 1977 e la data di entrata in vigore della presente legge, è inquadrato nelle qualifiche funzionali con l'osservanza dei criteri innanzi indicati. Per i dipendenti assunti nel periodo compreso tra il 1° marzo 1977 ed il 1° marzo 1978 l'inquadramento nelle qualifiche ha decorrenza giuridica dalla data della nomina, ed economica dal 1° marzo 1978; per coloro che sono stati nominati successivamente a questa ultima data, l'inquadramento nelle qualifiche ha la decorrenza giuridica dal giorno della nomina ed economica dalla effettiva assunzione in servizio. Art. 83. Attribuzione nuovi stipendi. Ai fini della determinazione del nuovo stipendio spettante, dal 1° marzo 1978 o dalla data di assunzione in servizio se successiva, al personale collocato nelle qualifiche funzionali ai sensi del precedente articolo 82 si considera il trattamento economico complessivo lordo annuo spettante alla predetta data o alla data di assunzione in servizio se successiva, per stipendio, assegno perequativo pensionabile di cui alla legge 15 novembre 1973, n. 734 o assegno annuo pensionabile di cui alla legge 30 novembre 1973, n. 766, aggiunzioni previste dalla legge 4 aprile 1977, n. 121, dal decreto del Presidente della Repubblica 16 aprile 1977, n. 116, dalla legge 10 novembre 1978, n. 701, nonché per la valutazione ai fini economici dell'anzianità di servizio. Agli stessi fini si considera anche l'assegno personale pensionabile previsto dall'ultimo comma, dell'art. 1 della legge 15 novembre 1973, n. 734 e quello stabilito dall'articolo 202 del decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3. Nel caso in cui il trattamento economico complessivo, come sopra determinato sia inferiore allo stipendio iniziale del livello d'inquadramento, è attribuito quest'ultimo stipendio. Qualora l'importo del trattamento economico raggiunto si collochi tra due classi di stipendio, il personale interessato è collocato nella classe di stipendio immediatamente superiore a tutti gli effetti. Il trattamento economico di cui al precedente 1° comma, per il personale appartenente ai ruoli della carriera esecutiva dei tecnici e ai ruoli degli infermieri delle Università e degli Istituti d'istruzione universitaria, degli osservatori astronomici, astrofisici, vulcanologici e vesuviano, viene determinato dal 1° marzo 1978 e fino alla data di entrata in vigore della presente legge in misura pari a quella spettante agli appartenenti alla carriera amministrativa esecutiva con uguale anzianità, qualora più favorevole. Per il dipendente che, successivamente al 1° marzo 1978, abbia conseguito nel preesistente ordinamento miglioramenti economici per effetto della progressione economica o di carriera, si procede ad un nuovo inquadramento nella qualifica con decorrenza economica dalla data del conseguimento dei miglioramenti stessi. Nel caso in cui dopo il 1° marzo 1977, il dipendente abbia conseguito un passaggio di carriera che, se ottenuto prima avrebbe determinato l'inquadramento nella qualifica superiore, si procede, con effetto dalla data del passaggio, ad un nuovo inquadramento nella suddetta qualifica secondo i criteri stabiliti nel presente articolo. Gli assegni personali che non concorrono alla formazione del trattamento economico sono gradualmente riassorbiti con i seguenti criteri: 1) fino alla concorrenza della differenza di trattamento conseguito nell'inquadramento; 2) per eventuali eccedenze fino alla concorrenza dell'aumento derivante dall'attribuzione delle classi di stipendio successive a quella maturata al 1° marzo 1979. Per il personale non docente inquadrato in soprannumero ovvero immesso in ruolo successivamente alla data del 1° marzo 1978 e prima dell'entrata in vigore della presente legge, l'inquadramento nella qualifica funzionale spettante è determinato sulla base del trattamento economico derivante dall'applicazione nei confronti del personale stesso degli articoli 16 e 17 della legge 25 ottobre 1977, n. 808, e con i criteri previsti nel presente articolo. Art. 84. Accesso alle qualifiche funzionali e di livello. Alle qualifiche dei singoli livelli funzionali si accede per concorsi
pubblici che saranno svolti ogni anno in unica tornata nel semestre
maggio-ottobre. Con apposito regolamento da emanarsi con decreto del
Ministro della pubblica istruzione di concerto con il Ministro del
tesoro sarà stabilita la composizione delle commissioni esaminatrici e
saranno fissate le prove d'esame, e tutte le modalità necessarie per lo
svolgimento dei concorsi. Ai concorsi pubblici potrà partecipare il
personale della qualifica immediatamente inferiore in servizio da almeno
5 anni sena demerito, indipendentemente dal possesso del titolo di
studio richiesto per l'accesso alla qualifica superiore, salvo che
questo non sia specificatamente richiesto da norme di carattere
generale, per il particolare tipo di attività tecnica specialistica o
professionale. Nel concorso pubblico di accesso alle qualifiche saranno
previste riserve di posti per i candidati provenienti dal livello
immediatamente inferiore. Art. 85. Decorrenza. Il personale di cui all'articolo 78 in servizio alla data del 1° luglio 1979, anche a prescindere dal possesso del titolo di studio, salvo il caso espressamente richiesto da norme di carattere generale per il particolare tipo di attività tecnica, specialistica o professionale, è collocato, dalla stessa data del 1° luglio 1979, ai fini giuridici ed economici, nella qualifica funzionale corrispondente alle mansioni effettivamente svolte. Art. 86. Decorrenze del servizio e collocamento a riposo. [Le immissioni in servizio decorrono dal 1° novembre di ciascun anno. Il collocamento a riposo è disposto con decorrenza dal 1° novembre successivo al giorno del raggiungimento del limite di età o della data del pensionamento anticipato che dovrà essere chiesto dal dipendente con un preavviso di sei mesi. I posti che si renderanno vacanti per collocamento a riposo saranno messi a concorso nel semestre precedente al verificarsi delle vacanze]. Art. 87. Dotazioni organiche. Le dotazioni organiche di qualifica saranno stabilite con successiva
legge, sulla base dell'attuale dotazione organica complessiva del
personale di cui al presente capo. Fermo restando il disposto di cui
agli articoli 13 e 14 della legge 25 ottobre 1977, n. 808, con decreto
del Ministro della pubblica istruzione di concerto col Ministro del
tesoro saranno determinati i contingenti delle singole qualifiche
professionali. Art. 88. Inquadramento in soprannumero. Nella prima applicazione della presente legge e nel rispetto della dotazione organica complessiva delle qualifiche funzionali l'inquadramento del personale nel profilo professionale della qualifica di competenza avviene con riferimento alle mansioni svolte, anche in soprannumero. In relazione agli inquadramenti in soprannumero che si verificheranno saranno resi indisponibili altrettanti posti di organico nelle qualifiche dello stesso livello o di altro livello, i quali saranno utilizzati in corrispondenza della riduzione dei soprannumeri. Art. 89. Trattamento economico nei casi di passaggio di qualifica o di cambiamento di posizione giuridica. Il personale che otterrà il passaggio ad altra qualifica funzionale, anche a seguito di concorso, sarà collocato, nella nuova qualifica, alla classe di stipendio che assicuri un trattamento economico immediatamente superiore a quello in godimento nella qualifica di provenienza. In tal caso la classe successiva si consegue dopo due anni e sei mesi. Art. 90. Ambiente di lavoro e salute. Con decreto del Ministro della pubblica istruzione di concerto con il Ministro del tesoro saranno opportunamente integrate le tabelle allegate al decreto del Presidente della Repubblica 5 maggio 1975, n. 146, al fine di adeguarle alle particolari esigenze delle istituzioni universitarie. Art. 91. Mobilità del personale. Il personale non docente di cui al presente capo e assegnato alle singole istituzioni universitarie. I Consigli di amministrazione provvederanno alla ripartizione del personale fra i singoli istituti o servizi, e alla regolamentazione dei trasferimenti all'interno dello stesso ateneo sulla base di criteri prefissati sentite le organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative in campo nazionale. Sono abrogate le precedenti disposizioni in contrasto con la presente norma. Con decreto del Ministro della pubblica istruzione saranno definiti i criteri per i trasferimenti a domanda da una sede all'altra. Art. 92. Aggiornamento del personale. Il Ministero della pubblica istruzione, le Università e le Opere universitarie indiranno annualmente corsi nazionali decentrati di aggiornamento e di qualificazione professionale per il personale di cui al presente capo. Tali corsi potranno essere svolti nell'ambito delle prestazioni ordinarie del personale stesso, con il consenso degli interessati e delle rispettive facoltà. Con decreto del Presidente della Repubblica, da emanarsi entro tre mesi dall'entrata in vigore della presente legge, saranno dettate norme per disciplinare l'utilizzazione annuale di 150 ore di permesso retribuito, sia per l'aggiornamento professionale mediante i corsi di cui ai commi precedenti sia per il conseguimento del titolo d'istruzione della scuola dell'obbligo o di altro titolo di istruzione superiore. Art. 93. Rapporti informativi e valutazione delle sanzioni. In relazione al nuovo ordinamento del personale di cui al presente capo sono aboliti i rapporti informativi. Il servizio prestato nell'anno non viene valutato ai fini della progressione economica e dell'anzianità richiesta per il passaggio alla qualifica superiore nei confronti del personale che abbia riportato in quell'anno una sanzione disciplinare, salvo i maggiori effetti della sanzione irrogata. Ai fini della interruzione della progressione economica di cui al comma precedente non viene considerata la censura. Art. 94. Disposizioni varie. Gli uffici che liquidano gli stipendi sono autorizzati a provvedere al pagamento dei nuovi trattamenti economici, in via provvisoria, e fino al perfezionamento dei provvedimenti formali, fatti salvi comunque i successivi conguagli, sulla base dei dati in possesso o delle comunicazioni degli uffici presso cui presta servizio il personale interessato relative agli elementi necessari per la determinazione del trattamento stesso. Nei confronti del personale di cui al precedente articolo 78 operano, in quanto applicabili gli articoli 15, 17, secondo comma, 23 e 132, secondo comma della presente legge. Art. 95. Personale addetto all'assistenza sanitaria. L'indennità di cui alla legge 16 maggio 1974, n. 200, e all'art. 31 del decreto del Presidente della Repubblica 20 dicembre 1979, n. 761, compete al personale dei policlinici universitari a gestione diretta ed a quello delle cliniche universitarie convenzionate indicato nelle relative convenzioni. [All'individuazione delle figure professionali che mantengono il diritto all'attribuzione della indennità prevista dalla legge 16 maggio 1974, n. 200 e dell'articolo 31 del decreto del Presidente della Repubblica 20 dicembre 1979, n. 761, si farà luogo contestualmente in sede di applicazione del precedente articolo 80 sulla base dei criteri fissati dal primo comma]. L'indennità suddetta si perde in caso di trasferimento a uffici o servizi diversi da quelli per i quali era stata attribuita. Art. 96. Aspettative sindacali. Il numero delle aspettative sindacali da concedere ai sensi e nei limiti, degli articoli 45 e 46 della legge 18 marzo 1968, n. 249, ai dipendenti di cui al presente titolo che ricoprono cariche elettive in seno alle proprie organizzazioni sindacali a carattere nazionale maggiormente rappresentative, è stabilito con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, sentite le organizzazioni sindacali interessate. Art. 97. Norme transitorie. Nelle norme della determinazione delle dotazioni organiche di ciascuna qualifica e comunque, non oltre un triennio a decorrere dalla data di entrata in vigore della presente legge, i posti che si renderanno vacanti saranno considerati disponibili ai fini dei concorsi da bandire specificatamente per la corrispondente qualifica, nella quale si è verificata la vacanza. TITOLO IV Art. 98. Classificazione del personale. Gli impiegati e gli operai dei monopoli di Stato, esclusi i
funzionari con qualifica dirigenziale, sono classificati con un unico
stato giuridico, nelle seguenti otto qualifiche funzionali, suddivise in
profili professionali: qualifica I: dipendenti che svolgono
semplici attività manuali; qualifica II: dipendenti che svolgono
attività per le quali non occorrono conoscenze professionali, ma è
sufficiente una modesta esperienza di lavoro; qualifica III:
dipendenti che svolgono semplici operazioni tecnico-manuali o
amministrativo-contabili nell'ambito di autonomia vincolata da apposite
istruzioni, in grado di esercitare ciascuno i compiti relativi alle
diverse posizioni della categoria, salvo eventuale tirocinio di pratica
professionale; qualifica IV: dipendenti che; svolgono
attività richiedenti una specializzata preparazione professionale,
nonché dipendenti che svolgono attività di collaborazione,
coordinamento e controllo di carattere tecnico o amministrativo entro i
limiti delle istruzioni esistenti; qualifica V: dipendenti posti a
capo di magazzini che svolgono attività di natura tecnica o
amministrativo-contabile, o commerciale, o elettrocontabile o di
vigilanza o controlli caratterizzata da adeguata autonomia nonché di
guida e coordinamento di gruppi di lavoratori, oppure attività manuali
che richiedono cognizioni tecnico-pratiche di alta specializzazione;
qualifica VI: dipendenti posti a capo di fasi di lavorazione o di
magazzini di maggiore importanza o preposti ai servizi di
amministrazione, di computisteria; alla elaborazione e
programmazione dati del sistema informativo; agli acquisti, alla
conduzione lavori, oppure dipendenti adibiti ad attività che richiedono
una particolare preparazione tecnica o amministrativa, con autonomia
decisionale nell'ambito delle istruzioni esistenti nonché ad attività
di collaborazione qualificata e ricerche, studi ed elaborazioni connessi
a programmi di interventi; qualifica VII: dipendenti con compiti
di diretta collaborazione con i dirigenti, o adibiti a compiti di
studio, di programmazione, di analisi, di elaborazione dati, di
progettazione, di direzione lavori e collaudi, di elaborazione di atti
istruttori particolarmente complessi, oppure preposti nell'ambito
dell'unità organica in cui operano, con discrezionalità di poteri e
responsabilità per i risultati, ad attività di guida e di
coordinamento. Dipendenti preposti ad attività tecniche o
amministrativo-contabili particolarmente complesse, di guida e di
coordinamento di altre posizioni di lavoro, con responsabilità dirette,
nell'ambito dell'autonomia e della discrezionalità assegnate a detto
personale dalle norme e procedure del sistema in cui lo stesso
opera. Art. 99. Dotazione organica delle qualifiche. La dotazione organica complessiva del personale dell'Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato viene fissata in 21. 200 unità, così ripartita in prima applicazione della presente legge, tra le qualifiche funzionali. +--------------------------------------------------------------+ | Qualifica | Posti numero | |-------------------------------------------|------------------| | I .................... | 300 | | II e III ................. | 11.600 | | IV .................... | 5.600 | | V .................... | 2.500 | | VI .................... | 700 | | VII.................... | (a) 420 | | VIII ................... | 80 | | | -------- | | | 21.200 |
Art. 100. Tabella degli stipendi. Al personale classificato nelle otto qualifiche funzionali spettano gli stipendi annui lordi di cui alla presente tabella: +--------------------------------------------------------------+ | Qualifica | Importo lire | |---------------------------------------------|----------------| | I ..................... | 1.800.000 | | II ..................... | 2.250.000 | | III..................... | 2.580.000 | | IV ..................... | 2.808.000 | | V...................... | 3.186.000 | | VI ..................... | 3.726.000 | | VII..................... | 4.500.000 | | VIII .................... | 5.500.000 | Gli stipendi sopra indicati si riferiscono alla posizione iniziale delle corrispondenti qualifiche e si articolano in ulteriori otto classi biennali, con un aumento costante dell'8 per cento rispetto alla misura iniziale. Dopo il conseguimento dell'ultima classe di stipendio la progressione economica è costituita da aumenti periodici costanti del 2,50 per cento sulla classe medesima. Ai fini dell'applicazione delle leggi vigenti che prevedono l'attribuzione di aumenti periodici biennali di stipendio per situazioni particolari, le misure iniziali e le successive classi di stipendio sono suscettibili di aumenti periodici convenzionali, ognuno dei quali comporta un aumento del 2,50 per cento delle medesime. Le classi di stipendio e gli aumenti periodici biennali, anche se convenzionali, si conferiscono con decorrenza dal 1° giorno del mese nel quale sorge il relativo diritto. Si applica, in quanto compatibile, il disposto di cui al primo comma dell'articolo 8 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1970, n. 1079. Art. 101. Inquadramento nelle nuove qualifiche. Il personale dell'Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato, esclusi i funzionari con qualifica dirigenziale, in servizio al 1° ottobre 1978, è inquadrato, con effetto economico da tale data, nelle singole qualifiche funzionali, con riguardo alla qualifica rivestita alla data del 30 settembre 1978, salvo quanto previsto dal comma successivo, secondo il seguente quadro di equiparazione e con decorrenza giuridica 1° luglio 1977: +--------------------------------------------------------------+ | Qualifiche di provenienza |Qualifica | Profilo | | |funzionale| professionale | | | |di equiparazione | |---------------------------------|----------|-----------------| |Commesso............. | II |Commesso | |Operaio comune fino al compimento| | | | di due anni di servizio, salva| | | | opzione di permanenza nella pre-| | | | sente categoria......... | II |Agente | | | -+ | | |Agente di controllo ....... | III | | | |Commesso capo .......... | III > |Agente di colla-| |Dattilografo........... | III | | borazione | | | -+ | | |Operaio con professionalità in-| | | | terna, di cui alla tabella I al-| | | | legata al presente titolo.... | III |Agente di produ-| | | | zione | | | -+ | | |Operaio comune con più di due an-| | | | | ni di servizio, da adibire al| | | | | ciclo produttivo ........ | III | | | |Capo tecnico........... | IV > |Assistente | |Computista............ | IV | | | |Dattilografo operatore elettro-| | | | | contabile............ | IV | | | | | -+ | | |Agente di custodia........ | IV |Agente verifica-| | | | tore | |Operaio di mestiere di cui alla| | | | tabella II allegata al presente| | | | titolo ............. | IV |Agente specializ-| | | | zato | | | -+ | | |Revisore............. | V | | | |Interprete-traduttore ...... | V > |Operatore ammi-| |Computista superiore....... | V | | strativo conta-| |Computista principale ...... | V | | bile | | | -+ | | | | -+ | | |Capo laboratorio e vice capo of-| | | | | ficina ............. | V | | | |Capo tecnico superiore...... | V > |Operatore tecnico| |Capo tecnico principale ..... | V | | | | | -+ | | |Capo operaio........... | V |Agente capo | | | -+ | | |Capo revisore .......... | VI | |Capo settore am-| |Interprete traduttore principale | VI > | ministrativo | | | | | contabile | | | -+ | | | | -+ | | |Capo reparto lavorazione..... | VI > |Capo settore tec-| |Capo officina .......... | VI | | nico | | | -+ | | |Ispettore tecnico ........ | VI |Vice dirigente| | | | tecnico | |Ispettore amministrativo..... | VI |Vice dirigente| | | | amministrativo | | | -+ | | |Ispettore superiore tecnico ... | VII | | | | | > |Vice dirigente| |Vice direttore di stabilimento.. | VII | | tecnico | | | -+ | | |Ispettore superiore amministrati-| | | | vo ............... | VII |Vice dirigente| | | | amministrativo | | | | | |Dirigente amministrativo..... | VII |Capo dei servizi| | | | amministrativi e| | | | contabili | |Dirigente lavorazioni ...... | VII |Capo dei servizi| | | | lavorazioni | | | | | |Dirigente manutenzione e impianti| VII |Capo dei servizi| | | | manutenzione | | | -+ | | |Ispettore capo aggiunto tecnico | VIII | | | |Direttore di stabilimento aggiun-| > |Vice dirigen-| | to ............... | VIII | | te coordinatore| | | -+ | tecnico | | | | | |Ispettore capo aggiunto ..... | VIII |Vice dirigente| | | | coordinatore am-| | | | ministrativo | Nei confronti dei dipendenti in servizio al 1° ottobre 1978 e che alla data del 30 giugno 1977 esercitavano in modo oggettivamente riscontrabile, sulla base delle tabelle I, II e III allegate al presente titolo, funzioni o mansioni superiori a quelle proprie della qualifica o carriera di appartenenza, l'inquadramento è effettuato, con la medesima decorrenza 1° ottobre 1978 ai fini economici e 1° luglio 1977 ai fini giuridici, nella qualifica funzionale corrispondente alle funzioni o mansioni esercitate. In sede di reclutamento della mano d'opera stagionale, i lavoratori comuni, da assumere nel profilo di agente, che siano stati occupati già in almeno due cicli stagionali, riceveranno la retribuzione iniziale prevista per la terza qualifica funzionale. Il personale assunto o che abbia conseguito una posizione superiore in base al precedente ordinamento nel periodo compreso tra il 1° ottobre 1978 e la data di entrata in vigore della presente legge, è inquadrato, dalla data di nomina o del conseguimento e con riguardo alla qualifica rivestita, nelle qualifiche funzionali di cui al presente articolo con l'attribuzione del relativo trattamento economico. Con decreto del Ministro delle finanze, da emanarsi entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sentite le organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative in sede nazionale ed il Consiglio di amministrazione, sarà provveduto ad integrare la tabella III allegata al presente titolo con altre mansioni di qualifica funzionale superiore, oggettivamente riscontrabili, sulla base dei medesimi criteri informatori, ai fini dell'inquadramento del personale interessato con le stesse decorrenze di cui al primo comma. Il personale operaio, in servizio alla data del 1° ottobre 1978, adibito a mansioni di natura non salariale, escluse quelle di anticamera, è inquadrato, a domanda, dalla stessa data del 1° ottobre 1978, nella terza qualifica funzionale. Fino a quando non saranno definiti i profili professionali attinenti alle varie qualifiche il personale di cui ai commi precedenti continuerà a svolgere le mansioni in atto esercitate. [Il personale in servizio al 1° ottobre 1978 che nel quinquennio precedente l'entrata in vigore della presente legge, abbia conseguito l'idoneità mediante concorso esterno o interno per esame o prova d'arte bandito prima dell'entrata in vigore della presente legge per l'accesso a qualifica immediatamente superiore, viene inquadrato, a domanda, nella qualifica funzionale corrispondente alla qualifica stessa, nel limite del 10 per cento dei relativi posti che saranno messi a concorso interno]. [La disposizione di cui al precedente comma trova applicazione nei cinque anni successivi alla data di entrata in vigore della presente legge e gli inquadramenti avranno la stessa decorrenza conseguita dai vincitori interni]. [Con decreto del Ministro delle finanze, sentite le organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative in sede nazionale ed il Consiglio di amministrazione dei monopoli di Stato, saranno stabiliti i criteri per la formazione delle relative graduatorie, ai fini dell'inquadramento suddetto]. Art. 102. Anzianità minima. Ai fini dell'applicazione del successivo articolo 112, nel primo quinquennio dalla data di entrata in vigore della presente legge, l'anzianità di servizio acquisita nella soppressa qualifica di provenienza, nonché le anzianità maturate nelle qualifiche che diano titolo all'inquadramento nella medesima qualifica funzionale sono considerate equipollenti a quella maturata nella qualifica funzionale di inquadramento. Ove l'inquadramento sia effettuato con riguardo alle funzioni o mansioni esercitate anziché in base alla qualifica rivestita, il computo dell'anzianità di servizio di cui all'articolo 112 ha effetto con riferimento alla decorrenza giuridica dell'inquadramento. Art. 103. Conseguimento di qualifica funzionale superiore.
Al dipendente in servizio al 1° ottobre 1978 e che alla data di entrata
in vigore della presente legge ritenga, in base alle declaratorie di cui
all'articolo 98 e alle tabelle I, II, III allegate al presente titolo,
di esercitare, o di avere esercitato al 30 giugno 1977, mansioni
annoverabili in una qualifica funzionale superiore a quella nella quale
è stato inquadrato, può essere conferita a domanda - sempre che le
funzioni superiori se svolte dopo il 30 giugno 1977 abbiano avuto
carattere continuativo e siano state determinate da obiettive esigenze
di servizio di natura permanente - detta qualifica funzionale superiore,
con il corrispondente trattamento economico con decorrenza non anteriore
al 1° ottobre 1978 e con decorrenza giuridica non anteriore al 1°
luglio 1977. La relativa domanda deve essere presentata, entro sessanta
giorni dalla data di comunicazione in via amministrativa dei
provvedimenti di inquadramento nella qualifica funzionale, al direttore
dello stabilimento, opificio o capo dell'ufficio, il quale la inoltrerà
con il proprio motivato parere, unitamente a quello delle organizzazioni
sindacali locali, alla commissione di cui al successivo articolo 104.
Analoga domanda e nei termini di cui sopra può essere presentata dal
dipendente che, inquadrato in un profilo professionale, ritenga di avere
esercitato mansioni relative a profilo diverso nell'ambito della stessa
qualifica funzionale. Il dipendente, il quale in base alle declaratorie
di cui all'articolo 98 abbia esercitato mansioni o funzioni superiori
con carattere di continuità per almeno tre anni nel decennio precedente
alla data del 30 giugno 1977, oppure a prescindere da tale decennio, per
almeno cinque anni con carattere di continuità, può ottenere, a
domanda, il conferimento della qualifica funzionale superiore e le
corrispondenti funzioni con decorrenza giuridica dal 1° luglio 1977 ed
economica dal 1° ottobre 1978. All'accertamento delle predette mansioni
o funzioni ed alla determinazione della relativa qualifica funzionale
profilo di inquadramento provvederà la commissione di cui al successivo
articolo 104. Art. 104. Commissione nazionale paritetica. È istituita presso la Direzione generale dell'Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato una commissione nazionale paritetica, nominata con decreto del Ministro delle finanze, presieduta dal direttore generale o da un dirigente generale, composta da sei dirigenti in rappresentanza dell'amministrazione e da altrettanti dipendenti designati dalle organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative in sede nazionale, nonché da un segretario e relativi supplenti. Le decisioni della commissione sono valide se adottate con la presenza di almeno la metà dei suoi componenti ed a maggioranza dei presenti. La commissione, oltre a quanto previsto dagli altri articoli, esprime parere: a) sulla formulazione dei singoli profili professionali e sulla ripartizione dei contingenti organici; b) sulle modalità di espletamento dei concorsi interni; c) sull'attribuzione di funzioni superiori alla III qualifica. In tutti i casi in cui, in base alle norme contenute nel presente titolo, la commissione è chiamata a pronunciarsi, l'interessato deve presentare apposita domanda al capo dell'opificio od ufficio, che l'inoltrerà entro trenta giorni dal ricevimento della commissione medesima, corredata dal proprio parere e di quello delle organizzazioni sindacali locali maggiormente rappresentative. Art. 105. Inquadramento ai fini economici.
Nella prima applicazione della presente legge, ai fini della
determinazione degli stipendi da attribuire con effetto 1° ottobre
1978, al personale dipendente dall'Amministrazione autonoma dei monopoli
di Stato che viene inquadrato con pari decorrenza nelle otto qualifiche
funzionali, si osservano i seguenti criteri: a) nei confronti di ciascun
dipendente viene accertato il maturato economico costituito dalla somma
dello stipendio annuo ed eventuali assegni personali pensionabili, della
indennità pensionabile annua di cui alla L. 27 dicembre 1973, n. 851,
della anticipazione di lire 540.000 annue di cui al D.P.R. 11 maggio
1976, n. 271, ed al D.P.R. 16 aprile 1977, n. 116, in godimento al 30
settembre 1978; b) a tale maturato economico sono aggiunte la somma di
lire 120. 000 annue e la somma annua di lire 800 per ogni mese o
frazione superiore a quindici giorni di servizio di ruolo e non di ruolo
prestato alle dipendenze di una Amministrazione dello Stato. Per i
dipendenti ex operai stagionali, ai fini del computo di cui sopra, ed ai
fini del trattamento di quiescenza e di previdenza, l'occupazione per
complessivi duecentosettanta giorni corrisponde ad un anno di
servizio. Art. 106. Modificazioni delle situazioni soggettive. In via transitoria i dipendenti che, in base al precedente ordinamento, avrebbero maturato entro il 30 giugno 1979 la successiva classe di stipendio o il successivo normale aumento periodico, fruiranno di un ulteriore inquadramento a decorrere dalla data in cui avrebbero maturato il predetto beneficio. Nel caso in cui, successivamente al 30 settembre 1978 e prima dell'entrata in vigore della presente legge, il dipendente sia comunque pervenuto, in base al precedente ordinamento, ad un trattamento economico o ad una qualifica che, se conseguiti al 30 settembre 1978, avrebbero determinato un più favorevole trattamento oppure l'inquadramento in una qualifica funzionale superiore, si procede, con effetto dalla data della intervenuta modificazione, ad un nuovo inquadramento ed alla determinazione del nuovo trattamento economico. Le stesse disposizioni si applicano nei confronti dei dipendenti che conseguono il miglioramento in base a concorsi già indetti alla data di entrata in vigore della presente legge e che si riferiscano a posti disponibili al 31 dicembre 1978. L'ulteriore inquadramento di cui ai commi precedenti sarà effettuato con i criteri previsti per il primo inquadramento, ferma restando, ai soli fini del computo dell'importo annuo delle lire 800 indicato al punto b) del precedente articolo 105, la data del 30 settembre 1978. Art. 107. Assunzioni - Passaggi di qualifica funzionale.
L'assunzione nei profili professionali di cui alla tabella V o il
passaggio alle qualifiche funzionali superiori di cui alla tabella VI
allegate al presente titolo avvengono: alla I e II qualifica: mediante
pubblico concorso indetto localmente e con partecipazione
territorialmente limitata. Il personale assunto nella I qualifica accede
alla II, senza concorso, al compimento di un anno di servizio. alla III
qualifica: mediante passaggio automatico, senza concorso, degli agenti
della seconda qualifica al compimento di 2 anni di anzianità di
servizio, per essere adibiti al ciclo produttivo, salvo opzione del
dipendente di rimanere nella qualifica di assunzione. Art. 108. Titoli di studio. Per le assunzioni mediante pubblici concorsi sono richiesti i seguenti titoli di studio: I, II e III qualifica: licenza della scuola elementare e assolvimento dell'obbligo; IV e V qualifica: diploma di istituto di istruzione secondaria di 1° grado o titolo equipollente; VI qualifica: diploma di istituto di istruzione secondaria di 2° grado; VII qualifica: diploma di laurea; VIII qualifica: diploma di laurea e abilitazione o specializzazione da individuare con decreto del Ministro delle finanze seguendo la procedura prevista dal successivo art. 111. Salvo quanto previsto alla lettera b), terzultimo comma, del precedente articolo 107 per i concorsi interni e per le prove pratiche, i titoli di studio necessari saranno stabiliti con decreto del Ministro per le finanze, sentite le organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative in sede nazionale ed il Consiglio di amministrazione all'atto della definizione dei singoli profili professionali di cui all'ultimo comma dell'articolo 98 della presente legge. Art. 109. Accesso alle qualifiche dirigenziali e alla qualifica funzionale VIII. Salvo quanto previsto al comma successivo, l'accesso alle qualifiche dirigenziali, secondo le modalità fissate dal decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1972, n. 748 e successive modificazioni, è riservato al personale dell'VIII qualifica, nonché al personale della VII qualifica con almeno cinque anni di anzianità di servizio complessivamente maturata nel profilo professionale di vice dirigente e nella soppressa qualifica di ispettore superiore od equiparato. Restano ferme le disposizioni del citato decreto del Presidente della Repubblica n. 748, in favore del personale delle qualifiche ad esaurimento di ispettore generale e di ispettore capo ed equiparate. [Il personale promosso alla soppressa qualifica di ispettore superiore ed equiparata con effetto da data anteriore al 31 dicembre 1978 consegue, al compimento di sei anni di anzianità complessivamente maturata in tale qualifica e nella corrispondente qualifica funzionale di inquadramento, il passaggio alla VIII qualifica, previo accertamento di idoneità professionale a mezzo prova]. Art. 110. Concorsi.
I concorsi pubblici di reclutamento vertono su prove attitudinali e/o a
contenuto tecnico-pratico attinenti alla professionalità del relativo
profilo. I concorsi interni e le prove pratiche, che possono avere
caratteristiche analoghe a quelli esterni, dovranno tendere
all'effettivo accertamento del grado di professionalità del
dipendente. Art. 111. Modalità di svolgimento dei concorsi e dei corsi professionali. Con decreto del Ministro per le finanze, da emanare con l'osservanza delle modalità di cui all'articolo precedente, sarà provveduto a determinare: i programmi di esame per i concorsi pubblici, i concorsi interni e per l'espletamento delle prove pratiche relative al cambio di profilo; la durata, il tipo, i programmi di insegnamento e di esame dei corsi professionali per la qualificazione del personale, utili anche per il passaggio a qualifica superiore; i titoli professionali e di servizio da valutare; i casi e le modalità di passaggio da un profilo professionale all'altro, nell'ambito della stessa qualifica; la composizione delle Commissioni esaminatrici; i requisiti che i dipendenti devono possedere per la partecipazione ai concorsi interni; i profili cui potrà accedersi totalmente per concorso interno oppure totalmente per pubblico concorso; i requisiti ed il titolo di studio necessari per il passaggio di qualifica o per il cambio di profilo, del personale appartenente a profili tecnici; i titoli di studio specifici nonché le abilitazioni e le specializzazioni necessari per l'assunzione, mediante pubblici concorsi, ai vari profili professionali. Art. 112. Anzianità minima di servizio. Le anzianità minime di servizio nella categoria di appartenenza necessarie per l'ammissione ai concorsi interni per il passaggio di qualifica funzionale sono le seguenti: tre anni dalla III alla IV qualifica; quattro anni dalla IV alla V qualifica; cinque anni dalla V alla VI qualifica; quattro anni dalla VI alla VII qualifica; quattro anni dalla VII alla VIII qualifica. Art. 113. Riserva di posti per il primo concorso pubblico. Nel primo concorso pubblico, indetto per ogni singola qualifica funzionale successivamente all'inquadramento del personale nel nuovo ordinamento, l'80 per cento dei posti destinati a concorso pubblico è riservato al personale in servizio, che abbia tutti i requisiti all'uopo richiesti dal relativo bando. Art. 114. Assunzioni senza concorso. Oltre a quanto previsto dall'articolo 12 della legge 2 aprile 1968, n. 482, l'Amministrazione dei monopoli di Stato può procedere all'assunzione del coniuge superstite del dipendente deceduto per causa direttamente connessa con il servizio, che ne faccia richiesta entro due anni dall'evento, nei limiti dei posti disponibili nella I, II, III e IV qualifica funzionale, ferme restando le limitazioni ed esclusioni previste dalle norme particolari per le assunzioni obbligatorie presso l'Amministrazione dei monopoli. In caso di rinuncia da parte del coniuge o di sua inesistenza l'Amministrazione ha facoltà di assumere un figlio maggiorenne del dipendente deceduto, che ne faccia richiesta entro il termine di cui al primo comma, o, se più favorevole, di due anni dal raggiungimento della maggiore età. Allorché più figli maggiorenni abbiano presentato richiesta di assunzione, l'Amministrazione può procedere solo per uno di essi. La norma trova applicazione anche per gli eventi verificatisi nei due anni precedenti all'entrata in vigore della presente legge, qualora gli aventi titolo ne facciano richiesta entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della legge.Art. 115. Funzioni di qualifica funzionale superiore. Il personale può essere utilizzato per esigenze di servizio in un profilo professionale della qualifica funzionale immediatamente superiore con l'attribuzione del trattamento economico di cui al comma successivo, comprensivo del premio di rendimento industriale. L'indennità per l'esercizio della funzione di qualifica funzionale superiore è pari alla differenza tra la retribuzione iniziale della qualifica rivestita e quella iniziale della qualifica superiore effettivamente esercitata. Qualora l'utilizzazione sia determinata da carenza di personale a carattere definitivo, la relativa indennità compete dal primo giorno di utilizzazione ed il conferimento delle relative funzioni non può avere, di regola, durata superiore a 12 mesi, salvo rinnovo, per una sola volta, da disporsi con provvedimento motivato. In tal caso sarà provveduto all'immediata indizione del concorso per la copertura del posto vacante. Ove, invece, la predetta utilizzazione sia determinata da carenze di personale aventi carattere temporaneo, la relativa indennità compete dal primo giorno, sempreché l'utilizzazione stessa abbia durata almeno di 15 giorni consecutivi non computando, a tale fine, per le categorie superiori alla V, il congedo ordinario. Restano ferme in ogni caso le norme di cui al precedente articolo 110, secondo comma.Art. 116. Trattamento economico nei casi di passaggi di qualifica funzionale. Il dipendente che transita a qualifica funzionale superiore consegue nella nuova posizione la classe di stipendio che gli assicuri lo stipendio di importo immediatamente superiore al trattamento complessivo, per stipendio ed eventuale assegno personale di cui all'articolo 105, lettera c), in godimento all'atto del passaggio; se quest'ultimo trattamento risulta d'importo superiore anche a quello inerente alla ottava classe di stipendio della nuova qualifica funzionale, al dipendente sono attribuiti in tale classe gli aumenti periodici necessari per assicurargli uno stipendio immediatamente superiore al trattamento già in godimento. Nei casi di cui sopra è altresì valutata, ai fini dell'ulteriore progressione economica nella qualifica funzionale superiore, la frazione di biennio maturata nella posizione stipendiale di provenienza, qualora al compimento del biennio il dipendente avesse dovuto conseguire nella precedente posizione uno stipendio d'importo superiore a quello attribuitogli all'atto del passaggio di qualifica. Le disposizioni di cui ai precedenti commi trovano applicazione anche nei confronti dei dipendenti dell'Amministrazione dei monopoli di Stato vincitori dei pubblici concorsi, provenienti da una qualifica funzionale inferiore. Nei casi di passaggio ad altro profilo, nell'ambito della stessa qualifica funzionale, si conserva lo stipendio in godimento e l'anzianità maturata nella qualifica funzionale medesima è utile ai fini dell'ulteriore progressione economica.Art. 117. Valutazione del personale. I rapporti informativi ed i giudizi complessivi annuali sono soppressi, salvo quanto previsto dal secondo comma dell'articolo 17 della presente legge. Il servizio prestato nell'anno non viene valutato ai fini della progressione economica e dell'anzianità richiesta per il passaggio a categoria superiore nei confronti del personale che abbia riportato in quell'anno una sanzione disciplinare superiore alla censura. Nel caso di sospensione della qualifica il ritardo è di due anni. Qualora il capo dell'ufficio, stabilimento ed opificio, riconosca, previo richiamo scritto, che il servizio prestato nell'anno sia stato di scarso rendimento, ha l'obbligo di presentare al Consiglio di amministrazione apposita relazione motivata, accompagnata dalle contro-deduzioni dell'interessato. Il Consiglio di amministrazione può deliberare, a carico di quest'ultimo, a seguito di eventuali ulteriori accertamenti, una nota di demerito che produrrà gli stessi effetti di cui al secondo comma.Art. 118. Rappresentanza del personale in seno al Consiglio di amministrazione dell'Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato. Il numero dei rappresentanti del personale dell'Azienda nel Consiglio di amministrazione è elevato da 4 a 6. Detti rappresentanti vengono eletti direttamente da tutto il personale in servizio. I rappresentanti del personale sono, in caso di assenza o di impedimento, sostituiti da supplenti eletti con la stessa procedura e nella stessa lista in numero uguale ai membri effettivi. Le norme per l'elezione, da effettuarsi con il sistema proporzionale, saranno stabilite con decreto del Ministro per le finanze, sentite le organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative in sede nazionale. Le nuove elezioni dei rappresentanti del personale verranno indette dal Ministro delle finanze, sentite le predette organizzazioni sindacali, non oltre 180 giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge. I rappresentanti del personale della Azienda nel Consiglio di amministrazione, in carica alla data di entrata in vigore della presente legge, manterranno l'incarico fino alla nomina dei nuovi eletti. Per quanto non previsto dal presente articolo si applicano le norme di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 luglio 1977, n. 721 e successive modificazioni.Art. 119. Aspettative e permessi per motivi sindacali. Il numero delle aspettative sindacali da concedere, ai sensi e nei limiti degli articoli 45 e 46 della legge 18 marzo 1968, n. 249, ai dipendenti dell'Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato che ricoprono cariche elettive in seno alle proprie organizzazioni sindacali a carattere nazionale maggiormente rappresentative è stabilito con decreto del Ministro per le finanze, sentite le organizzazioni sindacali interessate ed il Consiglio di amministrazione. Il contingente delle aspettative è ripartito tra le organizzazioni sindacali in rapporto al rispettivo grado di rappresentatività da desumere dai risultati delle elezioni dei rappresentanti del personale in seno al Consiglio di amministrazione. Il numero delle assenze da autorizzare ai sensi degli articoli 47 e 48 della citata legge n. 249, è fissato, per ciascuna provincia e per ciascuna organizzazione sindacale, con le modalità di cui al precedente comma.Art. 120. Revoca delle designazioni. I rappresentanti del personale nominati in seno agli organi collegiali dell'Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato, su designazione delle organizzazioni sindacali decadono dalla carica ove queste ne revochi o la designazione. La decadenza dei rappresentanti di cui sopra decorre dalla data del provvedimento dell'Amministrazione, da emanare entro quindici giorni dalla ricezione della comunicazione.Art. 121. Ritenute per contributi sindacali. I contributi sindacali dei dipendenti dell'Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato, nella misura e sugli istituti retributivi stabiliti dagli organi statutari delle organizzazioni sindacali, vengono trattenuti a cura dell'Amministrazione stessa su delega del lavoratore e versati alle organizzazioni sindacali interessate.Art. 122. Orario e turni di lavoro - Aspettative - Permessi per frequenza corsi scolastici. L'orario settimanale di lavoro è ripartito in 5 giornate lavorative da lunedì a venerdì. Una diversa regolamentazione dell'orario dovrà essere concordata con le organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative in sede nazionale; resta fermo l'orario vigente per i doppi turni ed i cicli continui di lavoro. Entro due mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, con decreto del Ministro delle finanze, sentite le organizzazioni sindacali predette maggiormente rappresentative in sede nazionale ed il Consiglio di amministrazione dell'Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato sarà provveduto alla disciplina: a) del lavoro straordinario, dei doppi turni e dei cicli continui di lavoro ai fini della più proficua utilizzazione degli impianti e dei macchinari; b) delle assenze effettuate dai dipendenti per fruire del diritto allo studio; c) delle aspettative sindacali di cui all'articolo 119.Art. 123. Congedo ordinario. A tutto il personale dipendente dall'Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato competono 30 giorni lavorativi di congedo ordinario per ciascun anno, di cui 10 giorni saranno fruiti in un unico periodo da concordare tra l'Amministrazione stessa e le organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative in sede nazionale.Art. 124. Assicurazioni contro gli infortuni sul lavoro. Le norme sull'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro sono estese a tutti i dipendenti dell'Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato ai quali è altresì esteso il disposto di cui al secondo comma dell'articolo 18 della legge 13 maggio 1975, n. 157. Alla liquidazione e al pagamento della indennità di inabilità assoluta temporanea provvede direttamente la stessa Amministrazione. Le norme per l'attuazione di quanto previsto nel presente articolo saranno emanate entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, con decreto del Ministro per le finanze di concerto con i Ministri del tesoro e del lavoro e previdenza sociale.Art. 125. Trattenute per scioperi brevi. Per le astensioni dal lavoro per parte della giornata lavorativa, si applicano al personale dell'Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato le disposizioni di cui al successivo articolo 171. Per le astensioni effettuate antecedentemente alla entrata in vigore della presente legge nessuna ulteriore trattenuta può essere disposta a tale titolo né può farsi luogo a restituzione di esse.Art. 126. Servizio pre-ruolo. I periodi delle pregresse prestazioni lavorative rese dal personale alle dipendenze di imprese appaltatrici, riconosciuti ai sensi della legge 22 dicembre 1975, n. 727, e 8 agosto 1977, n. 557, sono computabili a domanda ai fini del trattamento di quiescenza statale, ai sensi dell'articolo 11 del decreto del Presidente della Repubblica 29 dicembre 1973, n. 1092, salvo che gli interessati non abbiano esercitato il diritto di opzione previsto dal terzo comma dell'articolo 5 della citata legge n. 727.Art. 127. Trattamento di quiescenza e di previdenza. Ai fini della determinazione della base pensionabile di cui al decreto del Presidente della Repubblica 29 dicembre 1973, n. 1092 e successive modificazioni e del trattamento di previdenza di cui al decreto del Presidente della Repubblica 29 dicembre 1973, n. 1032, si applicano le disposizioni di cui al successivo articolo 161.Art. 128. Gestione diretta del trattamento economico. Alla determinazione, liquidazione e pagamento delle competenze fisse ed accessorie spettanti al personale dipendente, provvede direttamente l'Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato, mediante i propri organi sulla base di ruoli di spesa emessi dalla Direzione generale, secondo le procedure previste dall'ordinamento contabile approvato con decreto ministeriale 29 maggio 1928 e successive modificazioni. Per il pagamento di cui al precedente comma l'Amministrazione dei monopoli di Stato applicherà la procedura già in atto prevista per le altre Aziende autonome.Art. 129. Personale in particolari posizioni. Al personale non di ruolo ed a quello ad esaurimento dell'ex Azienda monopoli banane si applicano le disposizioni della presente legge. La disposizione di cui all'ultimo comma dell'articolo 19 della legge 13 maggio 1975, n. 157, concernente la spesa per il personale comandato presso altre amministrazioni statali, è estesa a tutti i dipendenti dell'Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato.Art. 130. Premio per l'incremento del rendimento industriale. Al fine di accrescere la produttività aziendale e per adeguare il premio per l'incremento del rendimento industriale stabilito dalla legge 3 luglio 1970, n. 483, e successive modificazioni, al nuovo ordinamento del personale di cui alla presente legge, con decreto del Ministro delle finanze, da emanarsi su parere del Consiglio di amministrazione e sentite le organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative in sede nazionale, il predetto premio, spettante a tutto il personale che presta effettivo servizio nell'Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato, compreso quello con qualifica dirigenziale, anche dopo la data del 31 dicembre 1979, sarà ristrutturato ed adeguato con effetto dal 1° ottobre 1978 sulla base dei seguenti criteri: le nuove misure giornaliere del premio saranno determinate in modo che per il personale che svolga attività lavorativa ripartita in cinque giornate l'importo globale settimanale per le prestazioni di servizio sia pari a quello spettante al personale che presti la propria attività in sei giornate lavorative settimanali; per il periodo 1° ottobre-31 dicembre 1978 la spesa per la ristrutturazione e l'adeguamento di detto premio non può superare l'importo di lire 750 milioni e per l'anno 1979 l'importo di lire 3 miliardi; il compenso incentivante di cui all'articolo 8 della legge 3 luglio 1970, n. 483, sarà corrisposto a tutto il personale compreso quello con qualifica dirigenziale, in effettivo servizio presso l'Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato, in relazione al miglioramento della produttività del personale rispetto agli standards accertati al 1° gennaio 1979, fermo restando il limite dell'8 per cento previsto nel surrichiamato articolo 8; I predetti standards e le successive eventuali variazioni saranno determinati al fine di accrescere la operosità e il rendimento del personale ed assicurare la migliore efficienza aziendale e la massima economicità delle singole strutture operative, sentite le organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative in sede nazionale e su parere del Consiglio di amministrazione dell'Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato.Art. 131. Interpretazione autentica. Art. 132. Norme di adeguamento. Sono abrogate le norme incompatibili con la presente legge. Gli operai dell'Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato sono equiparati a tutti gli effetti agli impiegati della stessa Amministrazione e sono assoggettati alle norme sullo stato giuridico vigenti per questi ultimi. Ai necessari adeguamenti si provvederà con decreto del Ministro per le finanze, sentiti la Commissione di cui all'articolo 104 ed il Consiglio di amministrazione.Tabella I OPERAI CON PROFESSIONALITÀ INTERNA
Tabella II QUALIFICHE DI MESTIERE
Tabella III QUALIFICA FUNZIONALE DI INQUADRAMENTO
Tabella IV +---------------------------------------------------------------+ |Qualifica | | |funzionale| Profilo professionale di base | |----------|----------------------------------------------------| | I |Aiuto agente; | | II |Commesso; | | |Agente; | | III |Agente di collaborazione; | | |Agente di produzione; | | IV |Agente qualificato; | | |Agente verificatore; | | |Assistente; | | V |Operatore specializzato manutentore o di lavorazio- | | | ne; | | |Operatore amministrativo-contabile; | | |Operatore tecnico; | | VI |Agente capo coordinatore; | | |Collaboratore amministrativo, contabile, commercia- | | | le; | | |Collaboratore interprete bilingue; | | |Collaboratore tecnico; | | VII |Collaboratore capo settore amministrativo, contabi- | | | le, commerciale, d'informatica; | | |Interprete traduttore bilingue; | | |Collaboratore capo settore tecnico; | | |Vice dirigente tecnico; | | |Vice dirigente amministrativo; | | VIII |Coordinatore capo dei servizi amministrativi, con- | | | tabili, commerciali, d'informatica, | | |Coordinatore capo dei servizi lavorazioni; | | |Coordinatore capo dei servizi manutenzione; | | |Vice dirigente coordinatore tecnico; | | |Vice dirigente coordinatore amministrativo; | | |Analista di sistemi; | | |Ricercatore; | | |Esperto; | | |Sperimentatore. | Tabella V ASSUNZIONI MEDIANTE PUBBLICO CONCORSO +---------------------------------------------------------------+ |Qualifica | | |funzionale| Profilo professionale di base | |----------|----------------------------------------------------| | I |Aiuto agente; | | II |Agente; | | |Commesso; | | III |Agente di collaborazione; | | IV |Assistente; | | V |Operatore specializzato manutentore o di lavorazio- | | | ne; | | VI |Collaboratore amministrativo, contabile, commercia- | | | le; | | |Collaboratore tecnico; | | |Collaboratore interprete bilingue; | | VII |Vice dirigente tecnico o amministrativo; | | VIII |Vice dirigente coordinatore tecnico o amministrati- | | | vo; | | |Analista di sistemi; | | |Ricercatore; | | |Sperimentatore; | | |Esperto. | Tabella VI QUADRO DEGLI AVANZAMENTI +--------------------------------------------------------------+ | Da | a | Modalità |Anzia-| | | | | nità | |--------------------|-----------------|----------------|------| | I Qualifica fun-|II Qualifica | | | | zionale: | funzionale: | | | |aiuto agente .... | agente..... |per anzianità.. | 1 | | | | | | | II Qualifica fun-|III Qualifica | | | | zionale: | funzionale: | | | |agente ....... | agente di pro-| | | |commesso ...... | duzione.... |per anzianità.. | 2 | | | agente di col-| | | | | laborazione.. |concorso per ti-| | | | | toli...... | 2 | | -+ -+ | | |III Qualifica fun-|IV Qualifica | | | | zionale: | fuzionale: | | | |agente di produzione| agente specia-| | | |agente di collabora-> lizzato.... >concorso inter- | | | zione....... | agente verifi-| no per esame .| 3 | | | catore .... | | | | | assistente... | | | | -+ -+ | | | -+ -+ | | | IV Qualifica fun-|V Qualifica | | | | zionale: | fuzionale: | | | |agente specializzato| agente specia-| | | | | lizzato manu-| | | | | tentore.... | | | | | agente capo .. | | | | | operatore amm.| | | | | vo ...... | | | | | operatore tec-| | | |assistente ..... > nico...... >concorso inter- | | | | operatore com-| no per esame .| 4 | | | merciale ... | | | | | operatore elet-| | | | | trocont.... | | | | | | | | |agente verificatore.| agente verifi-| | | | | catore titola-| | | | | re ...... | | | | -+ -+ | | | -+ -+ | | | V Qualifica fun-|VI Qualifica | | | | zionale: | funzionale: | | | |operatore commercia-| | | | | le ........ | capo settore| | | | | comm. le.... | | | |operatore ammini-| | | | | strativo...... | | | | |operatore elettr.le | capo settore| | | |operatore tecnico.. > amm. vo .... >concorso inter- | | |agente specializzato| | no per esame. | 5 | | manutentore .... | capo settore| | | | | tecnico.... | | | |agente capo..... | programmatore o| | | |agente verificatore| capo centro e-| | | | titolare...... | laborazione | | | | | dati periferi-| | | | | ci ...... | | | | -+ -+ | | | -+ -+ | | | VI Qualifica fun-|VII Qualifica | | | | zionale: | funzionale: | | | |capo settore amm.vo.| capo dei servi-| | | | | zi amministra-| | | | | tivi e conta-| | | | | bili ..... | | | |capo settore tecnico| capo dei servi-| | | | | zi tecnici .. | | | |capo settore commer- >capo dei servizi >concorso inter-| | | ciale ....... | capo dei servi-| no per esame .| 4 | | | zi commerciali| | | |programmatore o capo| | | | | centro eleborazione| | | | | dati periferico .. | analista di pro-| | | | | cedure..... | | | | -+ -+ | | | VI Qualifica fun-| VII Qualifica | | | | zionale: | funzionale: | | | |vice dirigente ammi-| | | | | nistrativo o tecni-| | | | | co......... | vice dirigente| | | | | amministrativo| | | | | o tecnico... |per anzianità.. | 1 | | -+ -+ | | |VII Qualifica fun-|VIII Qualifica | | | | zionale: | funzionale: | | | |capo dei servizi am-| | | | | ministrativi e con-| | | | | tabili....... | vice dirigente| | | | | tecnico coor-| | | | | dinatore ... | | | |capo dei servizi| | | | | comm. li...... > vice dirigente >concorso inter- | | | | amm. vo coordi-| no per esame .| 4 | | | natore .... | | | |capo dei servizi| | | | | tecnici ...... | sperimentatore.| | | |vice dirigente tec-| | | | | nico........ | ricercatore .. | | | |vice dirigente amm.| | | | | vo......... | esperto .... | | | | analista di proce-| | | | | dura........ | analista dei| | | | | sistemi.... | | | | -+ -+ | |
TITOLO V Art. 133. Retribuzioni. In attesa che apposita legge da approvarsi entro il 30 giugno 1980 provveda alla riforma dello stato giuridico ed economico della dirigenza statale, alla revisione dell'organico, delle responsabilità, delle funzioni e dei criteri di accesso, di selezione e di mobilità dei dirigenti dello Stato, le retribuzioni attualmente spettanti nelle stesse misure stabilite con provvedimenti di legge a decorrere dal 1° dicembre 1972 sono transitoriamente elevate, a tutti gli effetti, salvo quanto disposto dal successivo articolo 134, dal 1° gennaio 1979, in ragione del 40 per cento. A decorrere dal 1° gennaio 1979 lo stipendio annuo lordo delle qualifiche ad esaurimento di Ispettore generale e di Direttore di divisione o equiparata, di cui all'articolo 61 del decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1972, n. 748, è stabilito in misura pari, rispettivamente, al 95 per cento ed all'80 per cento della retribuzione per stipendio ed indennità di funzione spettante al primo dirigente con pari anzianità di qualifica. Resta ferma l'attribuzione al personale di cui al precedente secondo comma, sino al 31 dicembre 1978, dell'assegno perequativo di cui alla legge 15 novembre 1973, n. 734, o analoghe indennità pensionabili, e delle aggiunzioni di cui ai decreti del Presidente della Repubblica 11 maggio 1976, n. 268, 16 aprile 1977, numero 116, 21 novembre 1978, n. 718 ed altre disposizioni analoghe nonché dei miglioramenti di cui all'articolo 1 del decreto del Presidente della Repubblica 27 luglio 1979, n. 223. Art. 134. Compenso per lavoro straordinario. Il miglioramento temporaneo derivante dall'applicazione del precedente articolo 133 non opera ai fini della determinazione dei compensi per lavoro straordinario chiunque ne sia il beneficiario.Art. 135. Disciplina economica della nomina a primo dirigente. Nei casi di conferimento della qualifica di primo dirigente, il raffronto necessario ai fini di quanto previsto dall'articolo 12, terzo comma, del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1970, n. 1079, o disposizioni analoghe, deve intendersi tra lo stipendio in godimento e la retribuzione iniziale della nuova posizione. Gli aumenti biennali di cui allo stesso articolo 12, terzo comma, del decreto suindicato sono conferiti sul solo stipendio.
TITOLO VI Capo I - Disposizioni di carattere generale Art. 136. Area di applicazione. Le norme di cui al presente titolo si applicano al personale militare delle Forze armate, della Guardia di finanza, del Corpo delle guardie di pubblica sicurezza e del Corpo degli agenti di custodia, nonché ai sottufficiali e alle guardie del Corpo forestale dello Stato, con esclusione del personale in servizio militare obbligatorio di leva e ausiliario e di quello retribuito con paghe giornaliere. Per quanto attiene alle forze di polizia, le norme del presente titolo si applicano transitoriamente sino a quando non sarà diversamente provveduto in materia. Negli articoli successivi sono indicati: a) con la dizione unica di "militari", la generalità dei destinatari; b) con i gradi dell'Esercito, anche i corrispondenti gradi delle altre Forze armate e dei Corpi di polizia.Art. 137. Stipendi del personale di grado inferiore a colonnello. A decorrere dal 1° luglio 1978, gli stipendi annui lordi iniziali dei militari, sino al grado di tenente colonnello compreso, sono stabiliti come segue, avuto riguardo ai livelli retributivi nei quali, in applicazione delle norme di cui al titolo I della presente legge, viene distribuito il personale civile dei Ministeri: a) quarto livello lire 2.790.000: carabiniere, appuntato e sergente; b) quinto livello lire 3.150.000: sergente maggiore, maresciallo ordinario, maresciallo capo; c) sesto livello lire 3.600.000: maresciallo maggiore, maresciallo maggiore aiutante o scelto, aiutante di battaglia e sottotenente; d) settimo livello lire 4.500.000: tenente e capitano; e) ottavo livello lire 5.400.000: maggiore e tenente colonnello. Ai tenenti colonnelli con quattro anni di anzianità di grado o ventiquattro anni di anzianità di servizio è attribuito il livello di stipendio di lire 5.940.000. La progressione economica nell'ambito del livelli di cui ai commi precedenti si articola su classi di stipendio conseguibili al terzo, sesto, decimo, quindicesimo e ventesimo anno di permanenza nei livelli stessi nonché su scatti biennali in ragione del 2,50 per cento calcolati sulla classe stipendiale conseguita. Le classi di stipendio comportano ognuna un aumento costante pari al 16 per cento della misura dello stipendio iniziale. Gli scatti biennali di stipendio maturati in ciascuna classe sono riassorbiti al conseguimento della classe di stipendio successiva. Per il periodo di servizio successivo al conseguimento dell'ultima classe di stipendio, sono attribuiti aumenti periodici costanti in numero illimitato in ragione del 2,50 per cento dello stipendio della suddetta classe per ogni biennio di permanenza nella stessa. Le classi di stipendio e gli aumenti periodici biennali, anche se convenzionali, si conferiscono con decorrenza dal primo giorno del mese nel quale sorge il relativo diritto. Salvo quanto stabilito nel successivo articolo 138, ai sottotenenti provenienti dalle Accademie militari, agli ufficiali arruolati mediante concorsi a nomina diretta ed ai sottufficiali provenienti dalle scuole militari è attribuito in relazione agli anni di servizio prestato, ivi compreso quanto previsto dal terzo comma dell'art. 30 del D.P.R. 28 dicembre 1970, n. 1079, lo stipendio iniziale del livello spettante con l'aggiunta di uno scatto periodico per il primo biennio di servizio già prestato e di successivi scatti convenzionali per i restanti bienni eventualmente computabili. Il precedente comma si applica anche nei confronti degli aspiranti ufficiali dei corsi regolari delle Accademie militari di cui alla legge 24 settembre 1977, n. 717. L'art. 156, R.D. 11 novembre 1923, n. 2395, e successive modificazioni e integrazioni, non si applica nei confronti del militare di grado pari o inferiore a tenente colonnello.Art. 138. Attribuzioni stipendi per passaggio di grado. All'atto della promozione o della nomina a grado o qualifica che comporta il passaggio ad un livello retributivo superiore, i militari di grado inferiore a colonnello sono collocati nel nuovo livello, anche ai fini dell'ulteriore progressione economica, allo stipendio, tra quelli conseguibili nel livello per classi o scatti di importo immediatamente superiore a quello percepito nella precedente posizione, conservando l'anzianità maturata, ai fini dell'attribuzione della successiva classe o scatto, nel livello di provenienza. Nel caso in cui nel nuovo livello, ai sensi di quanto previsto dal primo e dal quinto Comma del presente articolo, siano stati attribuiti aumenti di stipendio convenzionali, ai fini dell'ulteriore progressione economica il militare si intende collocato allo scatto biennale tabellare immediatamente inferiore agli scatti convenzionali concessi. Ai militari che, per effetto del transito dal ruolo di provenienza ad altro ruolo, retrocedono di grado, è attribuito, nel livello retributivo del nuovo grado, lo stipendio di classe o scatto determinato in corrispondenza di quello percepito all'atto del passaggio, anche mediante attribuzione di scatti convenzionali. Al personale promosso o nominato a grado o qualifica superiore, nell'ambito dello stesso livello retributivo, viene attribuito uno scatto aggiuntivo pari al 2,50 per cento della classe di stipendio in godimento, riassorbibile solo in caso di promozione o di nomina a grado o a qualifica che comporta il passaggio ad un livello retributivo superiore; detto scatto viene rideterminato in caso di acquisizione di classi di stipendio successive sulla base della misura di ciascuna classe. Gli scatti attribuiti ai sensi del presente comma non comportano comunque aumenti di anzianità nel livello, ai fini dell'ulteriore progressione economica.Art. 139. Trattamento economico del personale richiamato. Al personale militare collocato in congedo anteriormente al 1° gennaio 1978, qualora richiamato in servizio, è attribuito, anche ai fini della successiva progressione economica, lo stipendio iniziale del livello spettante. Ove tale stipendio risultasse di importo inferiore al maturato economico calcolato sulla base delle spettanze conseguite al momento della cessazione dal servizio, ai sensi del primo comma del successivo articolo 140 in quanto applicabile, è attribuito lo stipendio per classe o scatti e con l'eventuale aggiunta di scatti anche convenzionali, di importo pari o immediatamente superiore al predetto maturato. Al personale militare collocato, a decorrere dal 1° gennaio 1978, nella posizione di cui al precedente comma, qualora richiamato in servizio, è attribuito lo stipendio a norma del precedente articolo 137 di importo pari a quello in godimento all'atto della cessazione dal servizio.Art. 140. Inquadramento nei livelli retributivi. Il personale militare di grado inferiore a colonnello, in servizio alla data del 1° gennaio 1978, è inquadrato ai fini giuridici dalla stessa data ed economici dal 1° luglio 1978, nei livelli retributivi in applicazione del precedente art. 137 sulla base del trattamento economico complessivo annuo lordo spettante alla data del 1° luglio 1978 per stipendio, assegno perequativo istituito con L. 27 ottobre 1973, n. 628, somma di lire 300. 000 annue di cui alla L. 14 aprile 1977, n. 112, e somma di lire 120.000 annue di cui alla L. 17 novembre 1978, n. 715. Nel caso in cui il trattamento economico complessivo, come sopra determinato, sia inferiore allo stipendio iniziale del livello di inquadramento è attribuito quest'ultimo stipendio. Qualora invece detto trattamento sia superiore, è attribuito lo stipendio, tra quelli conseguibili nel livello per classe o scatti con l'eventuale aggiunta di scatti anche convenzionali, di importo pari o immediatamente superiore al trattamento stesso. Se siano stati attribuiti aumenti periodici convenzionali, ai fini dell'ulteriore progressione economica, il militare si intende collocato allo scatto biennale tabellare immediatamente inferiore agli scatti convenzionali concessi. Ad inquadramento effettuato in base ai precedenti commi viene attribuito, in relazione agli anni di servizio prestato, il numero degli scatti biennali in ragione del 2,50 per cento di cui alla seguente tabella:+--------------------------------------------------------------+ | Anzianità di servizio militare |Numero scatti| |------------------------------------------------|-------------| | da 15 a 17 anni ................ | 2 | | da 18 a 19 anni ................ | 3 | | da 20 a 21 anni ................ | 4 | | da 22 a 23 anni ................ | 5 | | da 24 a 25 anni ................ | 6 | | da 26 a 27 anni ................ | 7 | | da 28 anni in poi ............... | 8 | Gli scatti di cui alla presente tabella: - si calcolano sulla classe di stipendio attribuita al primo inquadramento; - si applicano in aggiunta a quelli spettanti per: anzianità di permanenza nella classe di stipendio; promozione o nomina a grado o qualifica superiore, che non comporti passaggio di livello retributivo; - vengono comunque conservati, nell'importo determinato per il personale in servizio all'entrata in vigore della legge, in aggiunta a qualsiasi classe di stipendio o livello retributivo e rientrano nella base pensionabile di cui all'art. 53 del decreto del Presidente della Repubblica del 29 dicembre 1973, n. 1092, e successive modificazioni. Nel caso in cui in uno stesso livello siano previsti militari di diversi gradi, ai militari di grado superiore a quello minimo della stessa carriera ivi indicati sono altresì attribuiti gli scatti aggiuntivi di cui al quinto comma del precedente art. 138, restando fermo che detti scatti aggiuntivi non comportano comunque aumenti di anzianità nel livello ai fini della ulteriore progressione economica. Ai militari immessi in servizio a partire dal 1° gennaio 1978 è in ogni caso attribuito un trattamento economico non superiore a quello goduto dai pari grado che li precedono in ruolo o dai gradi superiori aventi uguale o maggiore anzianità di servizio militare comunque prestato. Art. 141. Modificazioni delle situazioni soggettive. Per i militari che, successivamente al 1° luglio 1978, abbiano conseguito nel preesistente ordinamento miglioramenti economici per effetto della progressione economica o di carriera si procede ad un nuovo inquadramento nel livello, con decorrenza dalla data del conseguimento del miglioramento. Nel caso in cui, dopo il 1° gennaio 1978, i militari abbiano conseguito una promozione che comporti il passaggio ad un livello retributivo superiore che, se ottenuta prima, avrebbe determinato l'inquadramento nel livello retributivo superiore, si procede, con effetto dalla data del passaggio, ad un nuovo inquadramento nel suddetto livello.Art. 142. Stipendi dei generali e dei colonnelli. Nei confronti dei generali e dei colonnelli si applicano le disposizioni di cui al precedente titolo V.Capo II - Disposizioni particolari per le Forze di polizia e per il Corpo degli agenti custodia Art. 143. Assegno personale di funzione. Con decorrenza 1° luglio 1978, ai funzionari di pubblica sicurezza, agli appartenenti al Corpo della polizia femminile, all'Arma dei carabinieri ed ai Corpi delle guardie di pubblica sicurezza, della guardia di finanza, degli agenti di custodia, nonché agli ufficiali, sottufficiali e guardie del Corpo forestale dello Stato, compete un assegno personale mensile di funzione nelle misure indicate come appresso:
L'assegno è pensionabile ed è assoggettato, ad ogni effetto, alla medesima disciplina dello stipendio e ne subisce in pari misura la progressione, la sospensione, la riduzione e il ritardo. L'assegno è anche considerato ai fini degli aumenti periodici, della tredicesima mensilità, della determinazione dell'assegno alimentare e non è computabile ai fini dell'indennità di buonuscita e della determinazione dell'equo indennizzo. Art. 144. Indennità pensionabili. A decorrere dalla data di entrata in vigore della presente legge, per le cessazioni dal servizio del personale avente diritto all'indennità mensile per servizio di istituto di cui alla legge 23 dicembre 1970, n. 1054, e successive modificazioni, nonché del personale avente diritto all'indennità mensile di servizio penitenziario di cui alle leggi 23 dicembre 1970, n. 1054 e 20 maggio 1975, numero 155, e successive modificazioni, le predette indennità sono interamente pensionabili. Sono abrogate le decurtazioni o le riduzioni previste - nella corresponsione dell'indennità mensile d'istituto - per il personale del ruolo delle ispettrici di polizia e del ruolo delle assistenti di polizia dell'amministrazione della pubblica sicurezza.Art. 145. Criteri di applicazione dell'art. 10 della L. 27 maggio 1977, n. 284. Il disposto dell'art. 11 della L. 4 agosto 1971, n. 607, e dall'art. 10 della legge 27 maggio 1977, numero 284 si applica per ogni ora di servizio prestato dagli appartenenti al Corpo degli agenti di custodia oltre le sette ore giornaliere. È abrogato il limite "e fino a quando i posti ricoperti nell'organico del Corpo degli agenti di custodia non avranno raggiunto l'85 per cento della relativa dotazione", contenuto nell' art. 10 della L. 27 maggio 1977, n. 284.Capo III - Norme particolari per le forze armate Art. 146. [Indennità mensile di impiego operativo. A decorrere dal 1° gennaio 1980 le misure dell'indennità mensile di impiego operativo di cui alla tabella 1 annessa alla legge 5 maggio 1976, n. 187, sono stabilite come segue:
I fascia di gradi ............
lire 135. 000 Con la medesima decorrenza le misure fisse delle indennità mensili di cui agli artt. 1, primo comma; 2, ultimo comma; 3, terzo e quarto comma; 4, quinto comma; 5, secondo comma; 7, secondo comma; 8, terzo comma; 9, ultimo comma; 10, secondo e terzo comma; 13, primo, terzo e quarto comma; 15, ultimo comma, della legge 5 maggio 1976, n. 197, nonché di quelle di cui alle note d) ed f) della tabella quinta annessa alla stessa legge, sono aumentate del 50 per cento. Dal 1° luglio 1978 l'indennità di impiego operativo di base è corrisposta agli allievi delle Accademie militari nella misura prevista per i graduati e militari di truppa volontari. Per il periodo dal 1° luglio 1978 fino al 31 dicembre 1979 le misure della indennità mensile di impiego operativo di base e le misure fisse delle indennità previste per gli allievi, i graduati e militari di truppa volontari, a ferma speciale o raffermati ed in servizio di leva, dalla legge 5 maggio 1976, n. 187, sono aumentate di un importo pari ai 2/3 del miglioramento derivante dall'applicazione dei primi due commi del presente articolo. Gli artt. 1 e 2 e annessa tabella della legge 13 agosto 1979, n. 409, sono confermati con effetto dal 1° dicembre 1979]. Art. 147. Quota pensionabile delle indennità di impiego operativo di imbarco e per il controllo dello spazio aereo. Per le cessazioni dal servizio degli ufficiali, dei sottufficiali dell'Esercito, esclusa l'Arma dei carabinieri, della Marina e dell'Aeronautica, le indennità di cui agli articoli 1, 2, 3 e 6 della legge 5 maggio 1976, numero 197, a decorrere dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono pensionabili sino all'importo massimo di lire 110.000 mensili, con le modalità stabilite dal primo comma dell'art. 17 della legge 29 aprile 1976 n. 177. Per il personale che si sia trovato ad operare nelle condizioni di cui all'art. 16 della legge 5 maggio 1976, n. 187, la percentuale dell'indennità meno favorevole è pensionabile in proporzione agli anni di servizio prestato nelle predette condizioni. Art. 148. [Computo delle indennità di aeronavigazione e di volo per i militari dell'Aeronautica. Fermo restando quanto previsto nel secondo comma del precedente art. 147 per gli ufficiali e sottufficiali dell'Esercito, esclusa l'Arma dei carabinieri, della Marina e dell'Aeronautica, la quota in pensione del trattamento accessorio, risultante dal cumulo della quota maturata delle indennità di aeronavigazione o di volo e della quota pensionabile di cui al precedente articolo 147, non può superare l'importo dell'ottanta per cento delle predette indennità di aeronavigazione o di volo].Art. 149. Computo sulla pensione privilegiata delle indennità di aeronavigazione, di volo e di paracadutismo. Art. 150. Revisione dei trattamenti previdenziale, pensionistico e accessorio degli appartenenti alle Forze armate. Entro 12 mesi dall'entrata in vigore della riforma generale del sistema pensionistico il Governo provvederà, sentito il COCER, a promuovere le iniziative legislative necessarie a rivedere e a disciplinare la normativa concernente i trattamenti previdenziale e pensionistico degli appartenenti alle Forze armate. Con lo stesso provvedimento, il Governo provvederà a disciplinare la materia relativa al trattamento accessorio, comprese le indennità di ausiliaria e di riserva.Art. 151. [Ritenute in conto entrate Tesoro.] Le indennità di cui al precedente articolo 147 nonché le indennità di cui agli articoli 4 e 5 della legge 5 maggio 1976, n. 187, a decorrere dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono assoggettate, per la quota pensionabile, alla ritenuta in conto entrate Tesoro fissata dall'articolo 13 della legge 29 aprile 1976, n. 177].
TITOLO VII Art. 152. Disciplina dell'anzianità. L'eventuale maggiore anzianità rispetto a quella conferita nei livelli retributivi con l'inquadramento effettuato in applicazione della presente legge sarà disciplinata anche gradualmente a cominciare dal triennio 1979-1981. Nei confronti di coloro che maturino il diritto al trattamento di quiescenza il riconoscimento di cui al comma precedente verrà comunque effettuato con priorità.Art. 153. Effetti dei nuovi stipendi. Le nuove misure degli stipendi risultanti dall'applicazione della presente legge hanno effetto sui relativi aumenti biennali, sulla tredicesima mensilità, sul trattamento ordinario di quiescenza, normale e privilegiato, sulle indennità di buonuscita e di licenziamento, sull'assegno alimentare previsto dall'art. 82, D.P.R. 10 gennaio 1957, n. 3, o da disposizioni analoghe, sulle ritenute previdenziali ed assistenziali e relativi contributi, compresi la ritenuta in conto entrate Tesoro, o altre analoghe, ed i contributi di riscatto. Le nuove misure degli stipendi hanno effetto altresì sulla retribuzione prevista dall'articolo 4, quinto comma, del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 17 dicembre 1947, n. 1599, ratificato, con modificazioni, dalla legge 16 aprile 1953, n. 236. In sede di prima applicazione della presente legge i nuovi stipendi spettanti per i decorsi periodi saranno conguagliati con quanto già corrisposto per gli stessi periodi a titolo di stipendio e degli altri emolumenti che cesseranno di competere in quanto conglobati nel predetto emolumento fondamentale.Art. 154. Equo indennizzo. [Le nuove misure degli stipendi risultanti dall'applicazione della presente legge hanno effetto sulla determinazione dell'equo indennizzo spettante ai dipendenti dello Stato in base alle vigenti norme, con le modifiche apportate dal presente articolo. Nei confronti del personale inquadrato nelle qualifiche funzionali o nei livelli retributivi, per la determinazione dell'equo indennizzo si considera la classe iniziale di stipendio della qualifica o del livello di appartenenza, maggiorata dell'80 per cento. Lo stesso criterio di calcolo si applica anche nei confronti del personale di cui alle leggi 6 febbraio 1979, n. 42 e 3 aprile 1979, n. 101. La misura dell'equo indennizzo per le menomazioni dell'integrità fisica ascritte alla prima categoria della tabella A allegata al decreto del Presidente della Repubblica 23 dicembre 1978, n. 915, è pari, per la generalità dei dipendenti statali, con esclusione di quelli indicati nei successivi quarto e quinto comma, a 2,5 volte l'importo dello stipendio determinato a norma del precedente comma. Per la liquidazione dell'equo indennizzo si fa riferimento in ogni caso al trattamento economico da considerare nell'ambito della qualifica funzionale o del livello retributivo di appartenenza del dipendente al momento di presentazione della domanda. Per le domande presentate anteriormente alle date di decorrenza economica degli inquadramenti nelle qualifiche funzionali o nei livelli retributivi, la liquidazione dell'equo indennizzo viene effettuata con riferimento al trattamento economico attribuito in sede di primo inquadramento. Per il personale di cui alla legge 24 maggio 1951, n. 392, e successive modificazioni ed integrazioni, la misura dell'equo indennizzo per le menomazioni indicate il precedente comma è pari a 2 volte l'importo dello stipendio del magistrato di Corte di cassazione. Per il personale dirigente dello Stato, per i colonnelli, anche se appartenenti alla carriera limitata e per i generali delle Forze armate e dei Corpi di polizia, l'equo indennizzo per le menomazioni di cui ai precedenti commi è pari a 2 volte lo stipendio del dirigente generale. Restano ferme le percentuali di riduzione stabilite dalle vigenti norme per le menomazioni dell'integrità fisica inferiori a quelle di 1ª categoria. È fatto salvo per il personale in servizio alle date di decorrenza economica degli inquadramenti nelle qualifiche funzionali o nei livelli retributivi, anche se cessati dal servizio successivamente a tali date, l'eventuale più favorevole trattamento derivante dagli stipendi previsti alle stesse date dalle preesistenti disposizioni. Il presente comma si applica per le sole liquidazioni dell'equo indennizzo il cui provvedimento sia stato adottato posteriormente alle date sopraindicate].Art. 155. Scrutini di promozione e concorsi interni. Sono fatti salvi gli scrutini di cui agli artt. 38 e 39 del D.P.R. 28 dicembre 1970, n. 1077 e all'art. 3, D.P.R. 31 maggio 1974, n. 420, per le promozioni decorrenti con effetto dal 1° gennaio 1980 per posti disponibili alla data del 31 dicembre 1979. Sono fatti salvi altresì gli scrutini di cui al precedente primo comma per posti disponibili fino all'entrata in vigore della presente legge. Al personale promosso in applicazione dei precedenti commi si applicano le disposizioni contenute rispettivamente nel sesto e settimo comma del precedente articolo 4 e nel settimo e ottavo comma del precedente articolo 51. I concorsi per passaggi di carriera previsti dagli articoli 16, 21 e 27 D.P.R. 28 dicembre 1970, n. 1077, sono portati a termine se già indetti entro la data di entrata in vigore della presente legge. La promozione alla qualifica di direttore di divisione o equiparata, dei ruoli ad esaurimento, di cui al D.P.R. 30 giugno 1972, n. 748, è conferita anche in soprannumero agli impiegati delle carriere direttive che hanno conseguito la qualifica di direttore aggiunto di divisione o equiparata anteriormente alla data di entrata in vigore della presente legge e che, alla data del 31 dicembre 1972, rivestivano la qualifica di direttore di sezione o equiparata.Art. 156. Trattamento per i ricercatori e gli sperimentatori. Ai ricercatori e agli sperimentatori di cui al terzo comma dell'articolo 1, che alla data di entrata in vigore della presente legge abbiano conseguito o conseguano nelle forme previste dal precedente ordinamento il parametro più elevato, viene attribuito il trattamento previsto per i primi ricercatori.Art. 157. Conferimento di promozione. La disposizione di cui all'articolo 155, ultimo comma, si applica anche ai funzionari delle carriere direttive delle aziende dipendenti dal Ministero delle poste e delle telecomunicazioni che hanno conseguito la qualifica di direttore aggiunto di divisione o equiparata anteriormente alla data di entrata in vigore della presente legge e che, alla data del 31 dicembre 1972, rivestivano la qualifica di direttore di sezione o equiparata.Art. 158. Personale dei Gabinetti e delle Segreterie particolari. Agli estranei all'Amministrazione dello Stato chiamati a norma delle vigenti disposizioni alle cariche presso i Gabinetti e le Segreterie particolari dei ministri e dei sottosegretari di Stato compete il trattamento economico per stipendio, indennità integrativa speciale, aggiunta di famiglia ed altri assegni di carattere fisso e continuativo nonché il trattamento di missione in vigore per il personale di ruolo statale delle seguenti posizioni: dirigente superiore di cui all'art. 47 del D.P.R. 30 giugno 1972, n. 748, se capi di Gabinetto dei ministri senza portafoglio; primo dirigente di cui all'art. 47 del D.P.R. 30 giugno 1972, n. 748, se segretari particolari; della qualifica VII di cui al precedente articolo 2 se addetti con funzioni ai Gabinetti dei ministri senza portafoglio; della qualifica non superiore alla V di cui al precedente articolo 2 se addetti ai Gabinetti medesimi con funzioni di ordine. Il servizio effettivamente prestato nelle posizioni che danno titolo al trattamento di cui al precedente comma è valutato ai fini della normale progressione economica per aumenti biennali e classi di stipendio. È soppresso l'articolo 1 del decreto legislativo luogotenenziale 23 maggio 1945, n. 260.Art. 159. Cumulo di impieghi. All'art. 99 del R.D. 30 dicembre 1923, n. 2960 le parole "di un terzo" sono sostituite con le parole "della metà".Art. 160. Trattamento di fine servizio. Con effetto dalle date di decorrenza economica degli inquadramenti nelle qualifiche funzionali o nei livelli retributivi da effettuarsi in applicazione della presente legge, le nuove misure degli stipendi derivanti dagli inquadramenti stessi sono considerate ai fini della liquidazione del trattamento ordinario di quiescenza, normale e privilegiato, nonché ai fini della indennità di buonuscita. I nuovi stipendi si considerano altresì per la determinazione dell'indennità di licenziamento dovuta al personale non di ruolo. Nei confronti del personale in servizio alle date di decorrenza giuridica stabilite per le rispettive categorie di appartenenza, cessato dal servizio successivamente alle date stesse fino a quelle di decorrenza economica, l'inquadramento viene effettuato ai soli fini del trattamento di quiescenza sulla base del trattamento economico considerato ai fini dell'inquadramento stesso, spettante alla data della cessazione dal servizio, comprensivo, se dovuta, della valutazione convenzionale ai fini economici dell'anzianità di servizio. La rideterminazione delle pensioni ai sensi del presente comma ha effetto dalle date di decorrenza economica degli inquadramenti nelle qualifiche funzionali o nei livelli retributivi. Su dette pensioni non è dovuta la perequazione automatica di cui all'articolo 18 della legge 21 dicembre 1978, n. 843. La disposizione di cui al precedente comma si applica anche nei confronti del personale di cui alla legge 6 febbraio 1979, n. 42, in servizio alla data del 1° luglio 1977 e cessato dal servizio dopo tale data e fino al 30 settembre 1978, nonché del personale di cui alla legge 3 aprile 1979, n. 101, in servizio alla data del 1° gennaio 1977 e cessato dal servizio dopo tale data e fino al 30 aprile 1978.Art. 161. Base pensionabile. Per le cessazioni dal servizio successive alla data di decorrenza economica degli inquadramenti nelle qualifiche funzionali o nei livelli retributivi ai fini della determinazione della base pensionabile di cui agli articoli 43 e 53 del D.P.R. 29 dicembre 1973, n. 1029, modificati dagli articoli 15 e 16 della L. 29 aprile 1976, n. 177, nonché del trattamento di previdenza di cui al D.P.R. 29 dicembre 1973, n. 1032, l'ultimo stipendio integralmente percepito deve essere maggiorato delle quote mensili della successiva classe di stipendio o del successivo aumento periodico, maturate all'atto della cessazione dal servizio. Nei confronti del restante personale dello Stato non inquadrato nelle qualifiche funzionali o nei livelli retributivi le disposizioni di cui al precedente comma si applicano esclusivamente con riferimento agli aumenti biennali di stipendio. Le quote mensili, di cui al precedente comma, si considerano maturate in numero corrispondente ai mesi di servizio trascorsi dalla data di attribuzione dell'ultimo stipendio fino alla cessazione dal servizio, computando per mese intero la frazione di mese superiore a giorni quindici e trascurando le frazioni inferiori. Sulle quote aggiuntive, di cui ai precedenti commi, sono operate le normali ritenute per la quiescenza e per la previdenza.Art. 162. Interpretazione del terzo comma dell'articolo 167 del decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1972, n. 748. Il terzo comma dell'articolo 67 del decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1972, n. 748, va interpretato nel senso che tutti gli impiegati promossi nei ruoli ad esaurimento, con decorrenza 12 dicembre 1972, debbono essere considerati, agli effetti dei benefici sull'esodo volontario previsto dal decreto medesimo, in possesso delle corrispondenti qualifiche indicate nella prima parte del comma stesso.Art. 163. Speciale elargizione alle famiglie dei vigili del fuoco deceduti durante le operazioni di soccorso.
A decorrere dal 1° gennaio 1978 alle
famiglie del personale permanente del Corpo nazionale dei vigili del
fuoco, deceduto in attività di servizio per diretto effetto di ferite o
lesioni riportate durante le operazioni di soccorso, è corrisposta una
speciale elargizione nella misura di lire 50 milioni. Art. 164. Compenso per prestazioni rese in eccedenza all'orario di obbligo degli operai adibiti a servizi di vigilanza e custodia. Art. 165. Integrazione mensile ai pensionati. Ai titolari di pensioni o assegni indicati nell'articolo 1, primo comma, della legge 29 aprile 1976, n. 177, sono concesse, a decorrere dal 1° giugno 1979, le seguenti integrazioni mensili lorde, da corrispondersi anche sulla tredicesima mensilità: a) lire 20. 000 e lire 10. 000 rispettivamente per le pensioni dirette e per quelle di reversibilità, per le cessazioni dal servizio aventi decorrenza non anteriore al 1° gennaio 1976; b) lire 40. 000 e lire 20. 000 rispettivamente per le pensioni dirette e per quelle di reversibilità, per le cessazioni dal servizio successive al 1° gennaio 1977. Il precedente comma si applica anche ai titolari di pensione a carico del Fondo per il trattamento di quiescenza al personale degli uffici locali, ai titolari di agenzia, ai ricevitori ed ai portalettere, della Cassa integrativa di previdenza per il personale telefonico statale e del Fondo per il trattamento di quiescenza ed assegni straordinari per il personale del lotto. Il relativo onere è a carico dei Fondi e della Cassa predetti. Al personale nei cui confronti hanno trovato applicazione i benefici economici di cui alle leggi 27 maggio 1977, n. 284 e 5 agosto 1978, n. 505, nonché al personale nei cui confronti ha trovato applicazione l'articolo 20 del decreto-legge 30 gennaio 1976, n. 13, convertito, con modificazioni, nella legge 30 marzo 1976, n. 88, le integrazioni mensili lorde di cui al primo comma, sono dovute nella misura del 50 per cento. Alla corresponsione delle integrazioni mensili provvedono d'ufficio le direzioni provinciali del tesoro che hanno in carico le relative partite di pensione e le amministrazioni competenti per le pensioni provvisorie. Le integrazioni mensili di cui al presente articolo non sono dovute al personale nei cui confronti trova applicazione il precedente articolo 160 e non possono in ogni caso essere cumulate con i trattamenti di pensione liquidati o da liquidarsi in applicazione della presente legge e delle leggi 6 febbraio 1979, n. 42, 3 aprile 1979, n. 101, nonché della legge 2 aprile 1979, n. 97.Art. 166. Modifiche di procedure. I decreti di cui al titolo II, parte II, del decreto del Presidente della Repubblica 29 dicembre 1973, n. 1092, e successive modificazioni ed integrazioni, acquistano immediata efficacia ai fini della corresponsione delle prestazioni dovute; i decreti concessivi sono trasmessi alla Corte dei conti per il riscontro in via successiva. I controlli di legge sui decreti emessi ai fini del trattamento di quiescenza a carico delle Casse pensioni facenti parte degli Istituti di previdenza presso il Ministero del tesoro sono effettuati in via successiva.Art. 167. Personale postelegrafonico a contratto. Le disposizioni di cui all'articolo 9 della legge 23 gennaio 1974, n. 15, sono applicabili sino al 31 dicembre 1982, anche mediante la proroga o il rinnovo dei contratti già stipulati, sempre che vi sia il consenso del personale interessato. Il personale assunto ai sensi del precedente comma può essere applicato anche all'espletamento del programma per la costruzione di alloggi di servizio, da assegnare in locazione semplice ai dipendenti dell'Amministrazione delle poste e delle telecomunicazioni e dell'Azienda di Stato per i servizi telefonici, previsto dalla legge 7 giugno 1975, n. 227. Ai fini dell'assunzione, della proroga o del rinnovo di cui al primo comma, è valido, a tutti gli effetti, il diploma di laurea in ingegneria o in architettura. A decorrere dal 1° gennaio 1979, al personale assunto ai sensi dell'articolo 9 della legge 23 gennaio 1974, n. 15 e del primo comma del presente articolo, o il cui contratto sia stato prorogato o rinnovato per effetto dello stesso primo comma, compete l'indennità integrativa speciale di cui alla legge 27 maggio 1959, n. 324, e successive modificazioni e integrazioni. L'onere derivante dall'applicazione del presente articolo, valutato in lire 250. 000. 000 per l'anno 1979, graverà sugli stanziamenti del capitolo 116 dello stato di previsione della spesa del bilancio dell'Amministrazione delle poste e delle telecomunicazioni per l'esercizio finanziario 1979 e dei corrispondenti capitoli per gli anni successivi.Art. 168. Compenso per il personale del Ministero di grazia e giustizia. In considerazione della eccezionale situazione in cui versa l'Amministrazione giudiziaria per le esigenze di normalizzazione dei servizi, è autorizzata, per un biennio a decorrere dal 1° giugno 1979, la devoluzione al personale delle cancellerie e segreterie giudiziarie dell'ufficio traduzioni di leggi ed atti stranieri, nonché a quello di altre Amministrazioni dello Stato che presti effettivo servizio presso la ragioneria centrale del Ministero di grazia e giustizia, di un importo corrispondente a 5.500.000 ore annue di lavoro straordinario in aggiunta alle erogazioni previste dagli articoli 1 e 2 del D.P.R. 22 luglio 1977, n. 422, e dall'art. 1, L. 22 luglio 1978, n. 385. Con decreto del Ministro di grazia e giustizia, sentito il Consiglio di amministrazione, il suddetto monte ore verrà ripartito fra i vari uffici dell'Amministrazione giudiziaria, in relazione alle unità di personale in servizio ed al carico di lavoro con l'indicazione di parametri basati sulla effettiva presenza in servizio e del limite massimo per ciascun dipendente. Art. 169. Personale di cui all'articolo 59, penultimo comma, della L. 23 dicembre 1978, n. 833. La norma di cui al terzo comma dell'articolo 59 della L. 23 dicembre 1978, n. 833, con la quale viene aumentato di 3 unità il numero dei posti previsti nella tabella XIX, quadro A, allegata al D.P.R. 30 giugno 1972, n. 748, s'interpreta nel senso che, fino alla emanazione della legge di riordinamento del Ministero della sanità all'ufficio centrale della programmazione sanitaria, all'ufficio per l'attuazione della legge istitutiva del Servizio sanitario nazionale e al segretariato del Consiglio sanitario nazionale sono preposti i dirigenti generali nominati in conseguenza del predetto aumento.Art. 170. Ritenute per contributi sindacali. I contributi sindacali del personale di cui alla presente legge, nella misura e sugli istituti retributivi stabiliti dagli organi statutari delle organizzazioni sindacali, sono trattenuti a cura delle amministrazioni su delega del dipendente e versati alle organizzazioni sindacali interessate. In caso di modifica delle misure percentuali della trattenuta stabilita dagli organismi statutari delle organizzazioni sindacali, il dipendente ha facoltà di revocare la delega con effetto dalla data di decorrenza della modifica purché notifichi la revoca alle organizzazioni sindacali entro il termine dei trenta giorni dalla data in cui è stata resa pubblica la modifica stessa. Restano salve le norme di cui all'articolo 50 della legge 18 marzo 1968, n. 249.Art. 171. Trattenute per scioperi brevi. Per gli scioperi di durata inferiore alla giornata lavorativa le relative trattenute sulle retribuzioni possono essere limitate all'effettiva durata dell'astensione dal lavoro. In tal caso la trattenuta per ogni ora è pari alla misura oraria, senza le maggiorazioni del 15 per cento e del 30 per cento, del compenso per il lavoro straordinario aumentata della quota corrispondente agli emolumenti a qualsiasi titolo dovuti e non valutati per la determinazione della tariffa predetta. Il precedente comma non può trovare applicazione qualora, trattandosi di lavoro basato sull'interdipendenza funzionale di settori, reparti, servizi e uffici oppure riferito a turni od attività integrate, lo sciopero limitato ad una o più ore lavorative produca effetti superiori o più prolungati rispetto a quelli derivanti dalla limitata interruzione del lavoro. Con decreto ministeriale, sentito il Consiglio di amministrazione, potranno preventivamente stabilirsi i casi in cui la trattenuta sulle retribuzioni debba essere determinata sulla base di quanto previsto dal primo comma del presente articolo. Con decreto ministeriale, sentito il Consiglio di amministrazione, nonché le organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative sul piano nazionale saranno stabiliti i casi in cui la trattenuta sulle retribuzioni debba essere determinata sulla base di quanto previsto dal secondo comma del presente articolo.Art. 172. Disposizioni per la sollecita liquidazione del nuovo trattamento economico. Gli uffici che liquidano gli stipendi sono autorizzati a provvedere al pagamento dei nuovi trattamenti economici, in via provvisoria e fino al perfezionamento dei provvedimenti formali, fatti salvi comunque i successivi conguagli, sulla base dei dati in possesso o delle comunicazioni degli uffici presso cui presta servizio il personale interessato relative agli elementi necessari per la determinazione del trattamento stesso.Art. 173. Norme abrogative. Con effetto dalle date di attribuzione degli stipendi di cui alla presente legge sono soppressi: l'assegno perequativo pensionabile di cui alla legge 15 novembre 1973, n. 734, gli assegni annui pensionabili di cui alle leggi 30 luglio 1973, n. 477, 30 novembre 1973, n. 766, 23 gennaio 1975, n. 29, 20 maggio 1975, n. 170 e 20 dicembre 1977, n. 964, l'indennità pensionabile di cui alla legge 27 dicembre 1973, n. 851; le aggiunzioni senza titolo di cui ai decreti del Presidente della Repubblica 11 maggio 1976, n. 268, 16 aprile 1977, n. 116, 11 maggio 1976, n. 271, 21 novembre 1978, n. 718, 17 novembre 1978, n. 711, 30 dicembre 1976, n. 962 e alle leggi 28 aprile 1976, n. 155, 4 aprile 1977, n. 121, 10 novembre 1978, n. 701, agli articoli 2, 3 e 5 della legge 14 aprile 1977, n. 112 e all'articolo 3 della legge 17 novembre 1978, n. 715; le somme attribuite per la valutazione ai fini economici delle anzianità di servizio; ogni altra aggiunzione o emolumento attribuito a titolo di acconto; l'articolo 1 della legge 27 ottobre 1973, n. 628; l'articolo 12 della legge 10 dicembre 1973, n. 804; gli articoli 21 e 29 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1970, n. 1079, e successive modificazioni. Sono abrogate tutte le disposizioni contrarie comunque non compatibili con la presente legge.Art. 174. Onere finanziario. All'onere derivante dall'attuazione della presente legge per gli anni 1979 e 1980, valutato in complessive lire 1.702 miliardi - che vengono ad aggiungersi alle autorizzazioni di spesa per complessive lire 1.890.336 milioni di cui alla legge 13 agosto 1979, n. 374 e successive proroghe - si provvede quanto a lire 139 miliardi a carico dello stanziamento iscritto al capitolo n. 6854 dello stato di previsione del Ministero del tesoro per l'anno finanziario 1979; quanto a lire 33 miliardi a carico dello stanziamento iscritto al capitolo n. 6856 del predetto stato di previsione all'uopo utilizzando l'accantonamento "Modificazioni alle disposizioni sulla nomina del conciliatore e del vice pretore onorario"; quanto a lire 1.530 miliardi mediante riduzione del capitolo n. 6856 dello stato di previsione del Ministero del tesoro per l'anno finanziario 1980, all'uopo utilizzando l'accantonamento "Revisione del trattamento economico dei pubblici dipendenti". Il Ministro del tesoro è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio. Art. 175. Entrata in vigore. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana. (*) Con riferimento al presente provvedimento sono state emanate le seguenti circolari:
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