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LEGGE 2 ottobre 1997, n. 346

Disposizioni per la concessione di acconti su contributi e sovvenzioni a favore delle attività cinematografiche

La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Promulga la seguente legge:

Art. 1.

1. Sui contributi e sulle sovvenzioni concessi sul fondo speciale per lo sviluppo ed il potenziamento delle attività cinematografiche, di cui all'articolo 45 della legge 4 novembre 1965, n. 1213, come modificato dall'articolo 1 della legge 10 maggio 1983, n. 182, e dall'articolo 18 del decreto-legge 14 gennaio 1994, n. 26, convertito, con modificazioni, dalla legge 1 marzo 1994, n. 153, possono essere corrisposti acconti sino alla misura massima del 70 per cento dell'importo dei contributi o delle sovvenzioni assegnati.
2. Non possono in ogni caso essere concessi acconti ai soggetti già beneficiari di sovvenzioni che non abbiano perfezionato la documentazione consuntiva concernente i due esercizi precedenti, nonché a coloro che non hanno ottenuto finanziamenti in ciascuno degli ultimi tre anni.

Art. 2.

1. L'autorità di Governo competente in materia di spettacolo determina, con proprio regolamento, emanato ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, le modalità di corresponsione degli acconti di cui all'articolo 1.

Art. 3.

1. Al comma 3 dell'articolo 5-bis del decreto-legge 23 aprile 1993, n. 118, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 giugno 1993, n. 202, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: "Il programma deve essere realizzato entro il 31 dicembre del secondo anno successivo alla data della sua approvazione".
2. All'articolo 27, quattordicesimo comma, della legge 4 novembre 1965, n. 1213, introdotto dall'articolo 7 del decreto-legge 14 gennaio 1994, n. 26, convertito, con modificazioni, dalla legge 1 marzo 1994, n. 153, e successivamente modificato dall'articolo 2, comma 200, della legge 23 dicembre 1996, n. 662, le parole: "quarantadue mesi" sono sostituite dalle seguenti: "cinquantaquattro mesi" e le parole: "periodo di quarantadue mesi" sono sostituite dalle seguenti: "periodo di cinquantaquattro mesi".
La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sarà inserita nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addì 2 ottobre 1997
SCALFARO
Prodi, Presidente del Consiglio dei Ministri
Veltroni, Ministro per i beni culturali
e ambientali delegato per lo spettacolo
Visto, il Guardasigilli: Flick

LAVORI PREPARATORI

Senato della Repubblica (atto n. 1658):
Presentato dal Ministro per i beni culturali e ambientali delegato per lo spettacolo (Veltroni) il 13 novembre 1996.
Assegnato alla 7 commissione (Pubblica istruzione), in sede deliberante, il 25 novembre 1996, con pareri delle commissioni 1 e 5
Esaminato dalla 7 commissione e approvato il 25 marzo 1997.
Camera dei deputati (atto n. 3480):
Assegnato alla VII commissione (Cultura), in sede referente, il 29 aprile 1997, con pareri delle commissioni I e V.
Esaminato dalla VII commissione, in sede referente, il 9, 15 e 16 luglio 1997.
Assegnato nuovamente alla VII commissione, in sede legislativa, il 30 luglio 1997.
Esaminato dalla VII commissione, in sede legislativa, e approvato il 31 luglio 1997 con modifiche.
Senato della Repubblica (atto n. 1658/B):
Assegnato alla 7 commissione (Istruzione), in sede deliberante, il 6 agosto 1997, con pareri delle commissioni 1 e 5 .
Esaminato dalla 7 commissione e approvato il 24 settembre 1997.

NOTE

AVVERTENZA:
Il testo delle note qui pubblicato è stato redatto ai sensi dell'art. 10, commi 2 e 3, del testo unico delle disposizioni sulla promulgazione delle leggi, sull'emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica e sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana, approvato con D.P.R. 28 dicembre 1985, n. 1092, al solo fine di facilitare la lettura delle disposizioni di legge modificate o alle quali è operato il rinvio. Restano invariati il valore e l'efficacia degli atti legislativi qui trascritti.
Nota all'art. 1:
- Il testo vigente all'art. 45 della legge 4 dicembre 1965, n. 1213, come modificato dall'art. 1 della legge 10 maggio 1983, n. 182 e dall'art. 18 del decreto-legge 14 maggio 1994, n. 26, convertito, con modificazioni, dalla legge 1 marzo 1994, n. 153, è il seguente:
"Art. 45 (Fondo speciale per lo sviluppo ed il potenziamento delle attività cinematografiche) - Il Ministero del turismo e dello spettacolo devolverà annualmente la somma di lire un miliardo 470 milioni, sentito il parere della Commissione centrale per la cinematografia:
a) per iniziative ed attività intese a favorire ed incrementare gli scambi cinematografici con l'estero;
b) per la concessione di sovvenzioni a favore di iniziative e manifestazioni in Italia promosse od organizzate da enti pubblici e privati, senza scopo di lucro, istituti universitari, comitati ed associazioni culturali e di categoria ed inerenti allo sviluppo del cinema sul piano artistico, culturale e tecnico, nonché per la concessione di sovvenzioni, anche in aggiunta a contributi ordinari previsti dalle leggi vigenti, ad enti pubblici nazionali per la conservazione del proprio patrimonio filmico e per la organizzazione e realizzazione di mostre d'arte cinematografica di particolare rilevanza internazionale;
c) per la concessione di premi agli esercenti delle sale d'essai e delle sale delle comunità ecclesiali in base ad un regolamento che tenga conto della qualità della programmazione complessiva di film italiani, delle iniziative promozionali, culturali e informative, con particolare riguardo per le sale situate nelle zone urbane periferiche e in piccoli e medi comuni;
d) per la sovvenzione di progetti e di iniziative in campo cinematografico, cui l'Italia sia tenuta a contribuire in base a particolari impegni assunti nel quadro di organizzazioni internazionali;
e) per le maggiori facilitazioni tariffarie applicate rispetto a quelle vigenti per trasporto di complessi, materiali ed attrezzature inerenti alla produzione cinematografica nazionale, secondo convenzioni da stipulare annualmente con il Ministero dei trasporti;
f) per sovvenzioni a favore di enti pubblici aventi per scopo l'assistenza ai lavoratori del cinema;
g) per la concessione di contributi:
1) alla Cineteca di Milano;
2) per l'archivio cinematografico e fotografico dell'Istituto Luce;
3) al Museo nazionale del cinema di Torino;
4) alla Biennale di Venezia per la conservazione del materiale filmico in dotazione alla Mostra internazionale d'arte cinematografica;
h) per l'erogazione di una sovvenzione annua di lire 12.500.000 al Consiglio internazionale del cinema e della televisione con sede in Roma;
i) per l'erogazione al Centro sperimentale di cinematografia, istituito con legge 24 marzo 1942, n. 419, un contributo annuo non inferiore a lire 300 milioni;
l) per l'erogazione alla Biennale di Venezia per la mostra internazionale d'arte cinematografica di un contributo annuo non inferiore a lire 120 milioni;
m) per l'erogazione all'Istituto Luce per la realizzazione di film "prodotti per i ragazzi" di un contributo annuo non inferiore a lire 150 milioni;
n) per l'erogazione all'Ente autonomo di gestione per il cinema per l'ammodernamento degli impianti tecnici delle società da esso inquadrate, di un contributo annuo non inferiore a lire 70 milioni;
o) per l'erogazione alla Cineteca nazionale di un contributo annuo non inferiore a lire 50 milioni;
p) per la ricerca creativa;
q) per la conservazione ed il restauro del patrimonio filmico nazionale ed internazionale in possesso di enti o soggetti pubblici e privati;
r) per la partecipazione finanziaria ad iniziative assunte per opere filmiche di elevato impegno artistico o industriale nell'ambito della Comunità europea o in base ad accordi internazionali;
s) per la partecipazione ad iniziative comuni assunte con i Paesi europei per la produzione, la distribuzione e l'esportazione di opere filmiche di elevato impegno industriale o artistico;
t) per circuiti e consorzi di esercizi cinematografici, con particolare riguardo per quelli operanti in piccoli centri e nelle periferie, per la stampa e la circolazione di copie e la promozione di film nazionali e comunitari, per le iniziative volte all'aggiornamento professionale, nonché per le attività promozionali di interesse collettivo degli esercizi consorziati;
u) per la realizzazione di festival, mostre, rassegne di interesse nazionale ed internazionale di opere cinematografiche da parte di soggetti pubblici e privati, sempreché le iniziative si ricolleghino a progetti di carattere permanente in ambito nazionale con istituzioni pubbliche o private;
v) per la pubblicazione, diffusione, conservazione di riviste e opere di carattere storico e critico - informativo di interesse nazionale, riguardanti la cinematografia, nonché l'organizzazione di corsi di cultura cinematografica effettuati da enti ed associazioni senza scopo di lucro e da enti pubblici e da università, con particolare riferimento alle cattedre di storia del cinema, comunicazioni sociali e spettacolo;
z) per l'attuazione degli accordi di programma di cui all'art. 15, comma 1, del decreto-legge 14 gennaio 1994, n. 26.
In sostituzione dei contributi sugli spettacoli cinematografici e teatrali previsti dalle disposizioni contenute nell'art. 15 R.D.L. 15 aprile 1926, n. 765 e nell'art. 29 del regolamento 1 agosto 1927, n. 1616 a favore delle aziende autonome di cura, soggiorno e turismo sarà erogato per ciascun esercizio finanziario un contributo pari allo 0,50 per cento dell'introito lordo degli spettacoli cinematografici. Detto contributo sarà ripartito fra le aziende dal Ministero del turismo e dello spettacolo.
L'autorità competente in materia di spettacolo, sentita la Commissione centrale per la cinematografia, fissa con proprio decreto le modalità ed i termini di presentazione delle domande.
Ferma restando l'autorizzazione di spesa di cui all'art. 1 della legge 26 luglio 1984, n. 414, l'autorità competente in materia di spettacolo determina con proprio decreto la quota annua del fondo speciale da assegnare all'ente autonomo La 'Biennale di Venezia', per la realizzazione della Mostra internazionale d'arte cinematografica".
Nota all'art. 2:
- Il testo vigente dell'art. 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, è il seguente: "3. Con decreto ministeriale possono essere adottati regolamenti nelle materie di competenza del Ministro o di autorità sottordinate al Ministro, quando la legge espressamente conferisca tale potere. Tali regolamenti, per materie di competenza di più Ministri, possono essere adottati con decreti interministeriali, ferma restando la necessità di apposita autorizzazione da parte della legge. I regolamenti ministeriali ed interministeriali non possono dettare norme contrarie a quelle dei regolamenti emanati dal Governo. Essi debbono essere comunicati al Presidente del Consiglio dei Ministri prima della loro emanazione".
Note all'art. 3:
- Il testo vigente dell'art. 5-bis, comma 3, del D.L. 23 aprile 1993, n. 118, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 giugno 1993, n. 202, è il seguente: "3. La società presenta, annualmente, all'autorità competente in materia di turismo e spettacolo, unitamente alle società in essa inquadrate, una proposta di programma di produzione, distribuzione e promozione in Italia e all'estero di opere cinematografiche di lungo e corto metraggio di interesse culturale, un programma di attività nei settori dell'esercizio, delle industrie tecniche e dei servizi e di altre attività previste dagli statuti delle singole società inquadrate, nonché una proposta di programma di attività finanziaria volta al potenziamento del cinema nazionale ed un programma di riconversione e restauro di pellicole e materiali fotocinematografici dei propri archivi; è tenuta inoltre a presentare un programma di acquisizione e potenziamento di sale cinematografiche per promuovere in particolare la programmazione della cinematografia italiana ed europea. Con decreto dell'autorità competente in materia di turismo e spettacolo, sulla base del programma preventivamente approvato, vengono assegnate ed erogate le relative sovvenzioni a valere sul Fondo unico per lo spettacolo di cui all'art. 1 della legge 30 aprile 1985, n. 163, non inferiori al 15 per cento della quota del Fondo unico per lo spettacolo destinata al cinema. Tali sovvenzioni sono sostitutive di tutti i contributi previsti dalla legislazione vigente a favore dell'Ente autonomo di gestione per il cinema e delle società in esso inquadrate a carico del Fondo suddetto. Il programma deve essere realizzato entro il 31 dicembre del secondo anno successivo alla data della sua approvazione".
- Il testo dell'art. 27, quattordicesimo comma, della legge 4 novembre 1965, n. 1213, introdotto dall'art. 7 del D.L. 14 gennaio 1994, n. 26, convertito, con modificazioni, dalla legge 1 marzo 1994, n. 153, e successivamente modificato dall'art. 2, comma 200, della legge 23 dicembre 1996, n. 662, e dalla legge qui pubblicata, è il seguente: "14. La gestione dei fondi statali istituiti a sostegno delle attività cinematografiche resta affidata, per cinquantaquattro mesi, alla Banca nazionale del lavoro - Sezione di credito cinematografico e teatrale S.p.a., di seguito denominata 'concessionaria'. Alla scadenza del periodo di cinquantaquattro mesi, l'autorità competente in materia di spettacolo, di concerto con il Ministro del tesoro, può affidare, previa stipula di apposita convenzione, la gestione dei predetti fondi ad uno o più enti creditizi, selezionati ai sensi delle disposizioni vigenti in base ai criteri delle più vantaggiose condizioni di gestione offerte e della adeguatezza delle strutture tecnico - organizzative ai fini della prestazione del servizio, con procedure che garantiscano pari condizioni a tutti gli enti creditizi aventi sede in Italia o in uno Stato membro della Comunità europea e che presentino idonei requisiti di affidabilità imprenditoriale. La società concessionaria, ovvero gli enti creditizi convenzionati di cui al presente comma, sono tenuti a trasmettere all'autorità competente in materia di spettacolo una rendicontazione annuale sui fondi amministrati e sull'utilizzazione dei relativi interessi, da allegare alla relazione al Parlamento di cui all'articolo 6 della legge 30 aprile 1985, n. 163".